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	<title>3469 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3469 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.3469</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-22-4-2004-n-3469/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-22-4-2004-n-3469/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.3469</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Conti Muccitelli ed altri (Avv. Lavatola e D’Aci) c. Comune di Sperlonga ai sensi dell&#8217;art. 36 del DPR 380/01, il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di permesso di costruire, non esonera l&#8217;amministrazione dall&#8217;obbligo di provvedere 1. Autorizzazione concessione – Autorizzazioni edilizie – Permesso di costruire – Silenzio-rigetto formatosi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-22-4-2004-n-3469/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.3469</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-22-4-2004-n-3469/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.3469</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Conti<br /> Muccitelli ed altri (Avv. Lavatola e D’Aci) c. Comune di Sperlonga</span></p>
<hr />
<p>ai sensi dell&#8217;art. 36 del DPR 380/01, il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di permesso di costruire, non esonera l&#8217;amministrazione dall&#8217;obbligo di provvedere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione concessione – Autorizzazioni edilizie – Permesso di costruire – Silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di permesso di costruire ex art.36 DPR 380/01 &#8211; Obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi nonostante l’implicito silenzio-rigetto formatosi sulla domanda – E’ tale</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Permesso di costruire – Silenzio rigetto formatosi, ex art. 36 DPR 380/01, sulla domanda di permesso – Necessita della diffida ex art. 25 DPR 3/57 – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sussistenza di una posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione mediante una esplicita determinazione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizia di cui all’art.36 del DPR 380/01 è avvalorata dalla disciplina dettata dall’art.2 della legge 241/90 comportando, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento al fine di addivenire ad una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico dell’Amministrazione l’obbligo specifico di pronunciarsi.</p>
<p>2. In tema di autorizzazioni edilizie, la qualificazione legale tipica del comportamento omissivo prevista dall’art.36 del DPR 380/01 rende superflua una sua ulteriore formalizzazione mediante il procedimento ex art. 25 del DPR 3/57, poiché tale previsione costituisce “ex se” il presupposto per l’immediata tutela innanzi al G.A. onde ottenere la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi in ordine alla conformità o meno del richiesto titolo abilitativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01, il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di permesso di costruire, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 863/2004 proposto da</p>
<p><b>MUCCITELLI Carmina</b> e <b>CORINA Nadia</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Leonardo Lavitola e Chiara Reggio d’Aci  ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Costabella n. 23.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di SPERLONGA</b> (Latina), in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio.</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
del silenzio-diniego ex art. 36 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, formatosi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata dalle ricorrenti in data 12.9.2003 prot. n. 16692 per l’avvenuta realizzazione di opere edilizie in Sperlonga, alla Via Cristoforo Colombo in conformità con la normativa urbanistica; nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 26 febbraio 2004 il consigliere Renzo Conti;<br />
Udito, altresì, l’avv. C. Reggio D’Aci per i ricorrenti.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in trattazione, notificato il 12 gennaio 2004 e depositato il successivo 27 gennaio, parte ricorrente espone:<br />
&#8211;	di essere proprietaria di alcuni locali nel comune di Sperlonga, alla Via Cristoforo Colombo (Complesso Corina), per i quali è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria;<br />	<br />
&#8211;	che, in relazione alla realizzazione di un piccolo locale, avente funzione di deposito e cantina dei locali di cui sopra, il Comune di Sperlonga disponeva, prima la sospensione dei lavori, e poi la demolizione, con ordinanze, rispettivamente, n. 69/2003 e n. 97/2003;<br />	<br />
&#8211;	che, avverso detti provvedimenti proponeva ricorso dinanzi a questo TAR n. 8442/2003, il quale accoglieva la domanda di sospensione sino alla definizione della domanda di sanatoria di cui appresso;<br />	<br />
&#8211;	che, infatti, in data 12.9.2003, era stata presentata una istanza di concessione edilizia ex art 36 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, in merito alla quale, però, l’Amministrazione ha omesso di pronunciarsi e, quindi, essendo decorsi 60 giorni, sulla stessa si è formato il silenzio-rigetto.<br />	<br />
Ciò esposto, impugnano il predetto silenzio-rigetto, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dai medesimi ricorrenti paragrafati:</p>
<p>1)	violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione degli artt. 2, primo comma, e 3, primo comma, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per difetto dei presupposti e/o per travisamento dei fatti; violazione falsa applicazione della disciplina delle zone B4 di P.R.G..																																																																																												</p>
<p>Il Comune di Sperlonga non si è costituito in giudizio, benché ritualmente intimato.<br />
La causa è stata, quindi, chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 26 febbraio 2004, secondo il nuovo rito di cui all’art.21 bis della legge n.1034/1971 introdotto dalla legge n.205/2000.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è diretto contro il silenzio-diniego, serbato dal Comune di Sperlonga, sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla odierna parte ricorrente, in data 12.9.2003, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R 6.6.2001 n. 380(ex art. 13 L. 28.2.1985 n. 47).<br />
Giova preliminarmente precisare che, come si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n.1 del 9.1.2002 (cfr.C.d.S., V, 10.4.2002), condivisa dal collegio, il giudizio avente ad oggetto il “silenzio” dell’amministrazione, quale oggi disciplinato dall’art.21 bis della legge 6.12.1971 n.1034, aggiunto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205, è volto ad accertare unicamente la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di un soggetto tendente a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. Ne consegue che resta estranea al predetto giudizio  la conoscibilità della fondatezza della pretesa sostanziale, dedotta dalle ricorrenti nel terzo motivo di gravame che, pertanto, risulta inammissibile.<br />
Ciò nella considerazione che nello speciale rito processuale introdotto dal richiamato art.21 bis i poteri del giudice sono compiutamente definiti nei limiti di cui sopra. Dispone, infatti, il secondo comma di detto articolo che, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, “il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni” e che, in caso di inadempienza “su richiesta di parte, nomina un commissario ad acta che provveda in luogo della stessa”.<br />    Ciò premesso, il ricorso è fondato.<br />
Al riguardo il collegio osserva che l’art. 36 del D.P.R 6.6.2001 n. 380 (ex art. 13 L. 28.2.1985 n. 47) consente al responsabile dell’abuso edilizio di chiedere il permesso di costruire, in sanatoria, qualora l’opera realizzata sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda. Alla facoltà di sanatoria postuma, riconosciuta al privato, corrisponde l’obbligo del Comune di adottare un provvedimento esplicito.<br />
Prescrive, infatti, il menzionato art. 36 che “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni” ed aggiunge che trascorso detto termine” la richiesta si intende rifiutata”, ma tale ultima previsione non fa venir meno la violazione dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere.<br />
La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo dell’Amministrazione comunale – che rende conseguentemente superflua la sua ulteriore formalizzazione mediante il procedimento di cui all’art. 25 del D.P.R 10.1.1957 n. 3  &#8211;  costituisce, infatti, il presupposto per l’immediata tutela avanti al giudice amministrativo, onde ottenere la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla conformità o meno alla vigente regolamentazione urbanistico-edilizia delle opere realizzate in difetto o difformità rispetto del prescritto titolo abilitativo.<br />
La sussistenza di una posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un’esplicita determinazione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi disciplinato l’art. 36 del D.P.R 6.6.2001 n. 380 è avvalorata dalla disciplina dettata dall’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241. E’ noto che detta disposizione stabilisce che, sia nell’ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio, che in quello attivato su istanza di parte, “la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso”. Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione l’obbligo specifico di pronunciarsi.<br />
Nel caso in esame la parte ricorrente ha dimostrato (v. documenti depositati all’atto della proposizione del ricorso) l’avvenuta presentazione, in data 12.9.2003,   della domanda di permesso di costruire in sanatoria, sulla quale il Comune di Sperlonga non ha provveduto esplicitamente.<br />
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, pertanto, risultano fondate, nel senso sopra precisato, le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R 6.6.2001 n. 380 (ex art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47) e dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, dedotte dalle ricorrenti nel primo e secondo motivo di gravame.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il silenzio-diniego impugnato e va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento iniziato con l’istanza presentata dalle odierni ricorrenti il 12.9.2003, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis ,definitivamente pronunciando sul ricorso n. 863/2004 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio-diniego e dichiara l’obbligo del Comune di Sperlonga di concludere, con un provvedimento esplicito, il procedimento iniziato con la domanda del 12.9.2003, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.<br />
Spese, diritti ed onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Gabriella DE MICHELE 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Renzo CONTI &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-22-4-2004-n-3469/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.3469</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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