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	<title>3468 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3468 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.3468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2019-n-3468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2019-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.3468</a></p>
<p>Salvatore Veneziano Pres., Maurizio Santise Est., PARTI: (Omissis in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Arturo Umberto Meo c. Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana Taglialatela; Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Commissario ad Acta per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2019-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.3468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2019-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.3468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano Pres., Maurizio Santise Est., PARTI: (Omissis in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Arturo Umberto Meo c. Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana Taglialatela; Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;aver agito o resistito temerariamente in giudizio concreta una condotta che lede il funzionamento del &#8220;sistema Giustizia&#8221; e deve essere sanzionata pecuniariamente d&#8217;ufficio dal giudice, legittimando la condanna della parte ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria che, nella misura minima prevista dall&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a., è pari al doppio del contributo unificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; spese di giudizio &#8211; condotta processuale temeraria &#8211; sanzione pecuniaria &#8211; art. 26, c. 2, C.P.A. &#8211; portata.</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;aver agito o resistito temerariamente in giudizio concreta una condotta che lede il funzionamento del &#8220;sistema Giustizia&#8221; e deve essere sanzionata pecuniariamente d&#8217;ufficio dal giudice, legittimando la condanna della parte ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria che, nella misura minima prevista dall&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a., è pari al doppio del contributo unificato. La norma citata presuppone che la parte condannata abbia esercitato i poteri processuali in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela garantita dall&#8217;Ordinamento e si applica, dunque, anche alla condotta della parte che abbia proseguito temerariamente l&#8217;azione processuale, pur non sussistendo più¹ un effettivo interesse.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03468/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01822/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2013, proposto da <i>Omissis</i> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia, 81 presso l&#8217;Avvocatura Regionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto n.32/2013 del Commissario ad acta della Regione Campania avente ad oggetto decreto ministeriale del 18 ottobre 2012 in materia di criteri e tariffe dell&#8217;assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè del Decreto del Ministero della Salute del 18.10.2012;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Salute, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, della Regione Campania e del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;odierno ricorso, notificato in data 22.4.2013 e depositato nella Segreteria del Tar in data 23/04/13, trecentodieci ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 32/2013 del Commissario ad acta della Regione Campania avente ad oggetto &#8220;il decreto ministeriale del 18 ottobre 2012 in materia di criteri e tariffe dell&#8217;assistenza specialistica ambulatoriale&#8221;, nonchè lo stesso decreto del Ministero della Salute del 18.10.2012, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento sotto diversi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Campania, il Ministero della Salute, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e il Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l&#8217;avverso ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio fissata il 22 maggio 2013 per la discussione della domanda cautelare, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio &#8220;ad una prossima camera di consiglio in attesa dell&#8217;esito del giudizio di merito riguardante un ricorso pregiudiziale, incardinato dinanzi al TAR Lazio&#8221;. Il Presidente in accoglimento di tale istanza, ha rinviato l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare ad una camera di consiglio da definirsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso pregiudiziale sopra menzionato &#8211; proposto dai medesimi soggetti oggi ricorrenti (o, quanto meno, da molti di essi), assistiti dal medesimo difensore costituito in questo giudizio &#8211; stato definito con sentenza n. 10981/2013 del T.A.R. Lazio (Roma), confermata in appello dal Consiglio di Stato (sentenza Sez. III, n. 3920/2014), in senso reiettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante l&#8217;inerzia processuale dei ricorrenti, in data 8 agosto 2018 è stato comunicato alle parti avviso di perenzione ex art. 82 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza di fissazione di udienza a firma congiunta, depositata in data 25 gennaio 2019, i ricorrenti e il loro procuratore hanno chiesto la fissazione dell&#8217;udienza pubblica di trattazione, dichiarando l&#8217;interesse alla decisione della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2019, il difensore dei ricorrenti ha invece dichiarato di non aver più¹ interesse alla trattazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), in considerazione della citata dichiarazione del difensore dei ricorrenti di non aver più¹ interesse alla decisione del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al governo delle spese, in virtà¹ del principio di soccombenza virtuale, le parti ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese in favore delle amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è, infatti, manifestamente infondato, come è dimostrato dalle vicende processuali che si sono succedute nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con riguardo ai profili di illegittimità  derivata, contestati dai ricorrenti avverso l&#8217;atto regionale, vi è da registrare che, come rilevato in fatto, l&#8217;impugnazione da loro stessi proposta avverso il decreto del Ministro della Salute emanato di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2012 (tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale) &#8211; atto presupposto recepito dal DCA in esame &#8211; stato respinta dal T.A.R. Lazio, con sentenza n. 10981/2013, confermata in appello dal Consiglio di Stato (sentenza Sez. III, n. 3920/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione poi, con sentenza n. 3060/2018, pubblicata in data 8 maggio 2018, (prima quindi della comunicazione dell&#8217;avviso di perenzione) ha, altresì, respinto un ricorso avverso il DCA n. 32/2013, impugnato in questa sede, che recepisce le tariffe massime per l&#8217;assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale fissate dal citato decreto ministeriale; detto recepimento, come è giù  stato rilevato da questa Sezione, costituisce una scelta coerente con l&#8217;obiettivo del piano di rientro della spesa sanitaria nella Regione Campania che risulta sottoposta a commissariamento in ragione della perdurante difficoltà  a contenere il disavanzo di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale proposito, la Sezione ha giù  rammentato che non sarebbe possibile un incremento delle tariffe poichè, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D.M. 18 ottobre 2012, l&#8217;eventuale adozione da parte della Regione Campania di tariffe superiori a quelle stabilite dal decreto avrebbe come conseguenza quella di far gravare sul bilancio regionale l&#8217;eventuale differenza, in contrasto con i vincoli stringenti imposti nell&#8217;ambito di una politica di contenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai profili di illegittimità  autonoma, concernente la presunta violazione del principio di irretroattività  dell&#8217;azione amministrativa, la Sezione ne ha giù  ravvisato la palese inconsistenza, dal momento che l&#8217;adeguamento delle tariffe è successivo alla pubblicazione del D.M. 18 ottobre 2012 (15Â° giorno dalla pubblicazione sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013) rispetto al quale il DCA assume mero valore ricognitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondati sono gli ulteriori profili di doglianza (carenza di istruttoria e applicazione dello sconto ai sensi della l. 296/2006), in quanto, come detto, il DCA impugnato rappresenta piana applicazione del decreto ministeriale giù  giudicato legittimo definitivamente dalla giustizia amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, dunque, che le spese in favore delle amministrazioni resistenti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, altresì, il Collegio che, in considerazione del comportamento della difesa dei ricorrenti, si debbano altresì condannare gli stessi al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dall&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a. pari al doppio del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aver agito o resistito temerariamente in giudizio è, infatti, una condotta che lede il funzionamento del &#8220;sistema giustizia&#8221; e viene sanzionata pecuniariamente d&#8217;ufficio dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma citata presuppone che la parte condannata abbia esercitato i poteri processuali in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela garantita dall&#8217;ordinamento e si applica, dunque, anche alla condotta della parte che abbia proseguito temerariamente l&#8217;azione processuale, pur non sussistendo più¹ un effettivo interesse, come questo TAR ha, peraltro giù  chiarito (cfr., T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 26/02/2018, n.1228).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza consolidata di questo TAR ha applicato la sanzione di cui all&#8217;art. 26, comma 2 c.p.a. all&#8217;ipotesi in cui si proponga opposizione all&#8217;avviso di perenzione del ricorso utraquinquennale, nonostante l&#8217;infondatezza dell&#8217;azione proposta, in quanto tale condotta rappresenta una manifestazione di abuso dei mezzi processuali (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 03/05/2018, n.2967).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che la norma possa anche essere applicata all&#8217;ipotesi in cui parte ricorrente, ricevuto un avviso di perenzione, successivo a vicende processuali (su cui è ormai sceso il giudicato) collegate e pregiudiziali rispetto al ricorso principale, manifesti comunque l&#8217;interesse alla trattazione del ricorso per poi, dopo pochi mesi, cambiare idea e palesare la carenza di interesse alla decisione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale comportamento contraddittorio neutralizza e disinnesca l&#8217;utilità  insita nell&#8217;istituto della perenzione ex art. 82 c.p.a., che ha una chiara finalità  deflattiva del contenzioso, in quanto tende ad evitare che siano poste in essere inutili attività  giudiziarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, i ricorrenti nonostante il sopra citato quadro giurisprudenziale che sostanzialmente non lasciava spazio ad un accoglimento del ricorso, in presenza di un avviso di perenzione ultraquinquennale, hanno comunque manifestato la volontà  di fissare la pubblica udienza e poi, contraddittoriamente, alla pubblica udienza fissata dopo circa quattro mesi dall&#8217;istanza predetta, hanno manifestato la volontà  di rinunciare al ricorso, con ciù² provocando la inutile fissazione dell&#8217;udienza pubblica e la necessità  della conclusione del presente giudizio con apposita sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo comportamento integra un&#8217;ipotesi in cui la parte soccombente ha seguitato ad agire in giudizio temerariamente, nonostante fosse ormai consapevole dell&#8217;esistenza di numerose pronunce giurisdizionali, alcune delle quali rese addirittura nei confronti degli stessi ricorrenti, tutte in senso a loro sfavorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, infine, non superfluo sottolineare come detta condotta configuri violazione dei principi di cui all&#8217;art. 2 del codice del processo amministrativo &#8211; ed in particolare del suo secondo comma, secondo il quale &#8220;<i>il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo</i>&#8221; &#8211; e come tali principi siano stati espressamente richiamati nel Programma per la gestione del contenzioso presso la Sede di Napoli del T.A.R. Campania, annualmente adottati ai sensi dell&#8217;art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 (&#8220;Â <i>&#038;il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell&#8217;articolo 2, anche il principio costituzionale della &#8220;ragionevole durata&#8221; del processo (art. 111, co. 2, Cost.), all&#8217;attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico &#8211; egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell&#8217;ambito del proprio ruolo &#8211; &#038;)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Regione Campania delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Salute, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Commissario ad Acta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna altresì i ricorrenti alla sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2019-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.3468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2016 n.3468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-7-2016-n-3468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-7-2016-n-3468/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-7-2016-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2016 n.3468</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Raiola Sull’illegittimità del provvedimento dell&#8217;Asl riguardante il controllo della spesa sanitaria in ordine al rimborso spese delle prestazioni sanitarie di tipo R erogate da struttura privata accreditata. 1. Struttura sanitaria accreditata &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Rimborso spese &#8211; Giurisdizione giudice amministrativo.&#160; 2.&#160;Struttura sanitaria accreditata &#8211; Prestazioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-7-2016-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2016 n.3468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-7-2016-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2016 n.3468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Raiola</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del provvedimento dell&#8217;Asl riguardante il controllo della spesa sanitaria in ordine al rimborso spese delle prestazioni sanitarie di tipo R erogate da struttura privata accreditata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Struttura sanitaria accreditata &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Rimborso spese &#8211; Giurisdizione giudice amministrativo.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Struttura sanitaria accreditata &#8211; Prestazioni di tipo R &#8211; Erogazione &#8211; Aggravamento modalità prescrittive &#8211; Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Spetta al giudice amministrativo la cognizione della controversia riguardante il diritto della società accreditata al rimborso delle spese sanitarie, a carico del Servizio Sanitario Regionale quando non si discute del mero rapporto di debito-credito tra le parti, ma della legittimità della valutazione compiuta dalla Asl sull’appropriatezza delle modalità con le quali si è proceduto all’erogazione, da parte della struttura sanitaria privata, di una particolare tipologia di prestazioni sanitarie.<br />
&nbsp;<br />
2. L’aggravamento delle modalità prescrittive delle prestazioni di tipo R, previsto dalla normativa regionale è legittimo in quanto giustificato dalla necessità di contenere la spesa sanitaria regionale in vista dell’auspicato rientro dai disavanzi registratisi in passato. A tal proposito, non è ammissibile alcun criterio di imputazione soggettiva da cui far dipendere le modalità di rimborso, a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni sanitarie rese nel territorio della regione Campania, trattandosi di prestazioni rese da strutture sanitarie operanti nel territorio della Regione Campania e da iscrivere a bilancio per quest’ultima.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 03468/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00118/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong></div>
<div><strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 118 del 2016, proposto da:<br />
Emotest Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cesario Console n.3;</div>
<div><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Asl 107 &#8211; Napoli 2 (n.c.);<br />
Regione Campania in Persona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Barone, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via santa Lucia n. 81 presso l’Avvocatura regionale;<br />
Commissario ad acta per la prosecuzione piano di rientro sanità, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale <em>ope legis</em> domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;</div>
<div><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">1.del provvedimento del direttore della UOC accreditamento e controllo della spesa sanitaria della Asl Napoli 2 nord n.842 del 2015;<br />
2.del successivo provvedimento del Direttore della U.O.C. Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria della ASL Napoli 2 nord in data 02/12/2015 di integrazione della motivazione;<br />
3.di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di Commissario ad Acta per la Prosecuzione Piano di Rientro Sanità;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Giudice relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</div>
<div><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 04/01/2016 e depositato in data 12 gennaio 2016, parte ricorrente esponeva in fatto:<br />
-di svolgere attività di erogazione, in regime di accreditamento, di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e, tra queste, anche di prestazioni rientranti nella cd. lettera R del d.m. 22/07/1996 n.150 (cd. decreto Bindi), nel settore delle<br />
-che, con i provvedimenti impugnati non le era stato riconosciuto il rimborso per prestazioni sanitarie erogate, per un cospicuo importo ammontante a circa €.1.600.000,00#;<br />
-che le prestazioni in parola erano “soggette a specifiche condizioni di erogabilità”, potendo essere rese solo da ambulatori specialistici specificamente riconosciuti dalle Regioni;<br />
-che la Emotest era accreditata in via definitiva per il settore A6 e, quindi, anche per le prestazioni di tipo R.<br />
-che, con DCA n.40/2010 in attuazione di DGRC n.2108/2008 era stato disposto che alcune prestazioni, in precedenza rese dai laboratori di analisi, fossero erogate solo in ambito ospedaliero;<br />
-che la richiesta di emissione di note di credito era stata motivata dall’Asl, con il secondo atto impugnato, integrativo del primo, con la mancanza di appropriatezza prescrittiva,<br />
-che, in particolare, la ASL aveva rilevato sia la mancanza della prescrizione del medico specialista, da allegarsi alla ricetta rossa, sia evidenziato la sussistenza di anomalie, trattandosi di prestazioni, riconducibili per l’85-90%, a pazienti extra-re<br />
-che, però, diversamente da quanto ritenuto dalla ASL, in base all’art.50 d.l. 269/2003 e d.m. 18/05/2004 modificato da d.m. 17/03/2008, le prescrizioni mediche devono essere redatte esclusivamente sulla base dei ricettari e dei modelli ivi previsti;<br /
-che, pertanto, il DCA 40/2010 è da ritenersi in contrasto con la normativa nazionale – e comunque non applicabile ai pazienti extra-regione – nella parte in cui prevede che, per le prestazioni di tipo R, vi sia la prescrizione del genetista o del medico 
-che, in particolare, per gli assistiti fuori regione trovavano applicazione solo le disposizioni di cui ai D.M. 18705/2004 e 17/03/2008.<br />
Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:<br />
I.Violazione art.3 l. 241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto da un’istruttoria adeguata;<br />
II.Violazione e falsa applicazione art.50 d.l. 30/09/2003 n.269, conv. con modificazioni in l. n.326/2003 – Violazione d.m. Economia 18/0572004 come modificato e integrato dal d.m. 17/03/2008 – Eccesso di potere per presupposto erroneo – Perplessità in quanto sarebbe in contrasto con la normativa nazionale in materia l’onere di allegazione, imposto dalla normativa regionale, della prescrizione del medico specialista per questo particolare tipo di prestazioni;<br />
III.Violazione d.p.r. 28/07/2000 n.270 – Eccesso di potere per presupposto erroneo sotto altro profilo in quanto il solo Medico di Medicina Generale è il soggetto responsabile della prescrizione, della quale risponderebbe in termini appropriatezza prescrittiva e di controllo dei costi e di riduzione degli sprechi;<br />
IV.Eccesso di potere per presupposto erroneo sotto ulteriore profilo in quanto le particolare modalità prescrittive per le prestazioni di tipo R non potrebbero trovare applicazione nei confronti dei residenti fuori Regione.<br />
Si costituivano e resistevano in giudizio la Regione Campania e il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario in Campania.<br />
Non si costituiva la ASL Napoli 2 Nord.<br />
Con ordinanza n.157 del 27/01/2016, il Collegio fissava l’udienza pubblica per la decisione del merito.<br />
All’udienza pubblica del 25 maggio 2016, la causa passava in decisione</div>
<div><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In limine litis</em> va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sul presente giudizio, perché, sebbene si controverta del diritto al rimborso a carico del Servizio Sanitario Regionale, a seguito della richiesta di emissione di nota di credito da parte della ASL Napoli 2 Nord nei confronti della società ricorrente, il <em>thema decidendum</em> non è rappresentato dal mero rapporto di debito-credito tra le parti (la cui cognizione spetterebbe senz’altro all’autorità giudiziaria ordinaria), ma dalla legittimità, appunto contestata, della valutazione compiuta dalla Asl resistente sull’appropriatezza, alla luce della normativa nazionale e regionale vigente in materia, delle modalità con le quali si è proceduto all’erogazione, da parte della struttura sanitaria istante, di una particolare tipologia di prestazioni (prestazioni di tipo R).<br />
L’atto impugnato va ricondotto sostanzialmente, ad avviso del Collegio, all’esercizio del potere autoritativo di programmazione della spesa sanitaria (sul punto, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529; 9 luglio 2013, n. 3638; 11 luglio 2013, n. 3741; TAR Campania, sez. I, 7 gennaio 2013, n. 155; Id., 1° luglio 2013, n. 3353; Id, 8 gennaio 2014, n. 34; Id., 12 marzo 2014, n. 1502; 11 marzo 2015, n. 1508).<br />
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto sulla base delle considerazioni che vanno ad esporsi.<br />
Non merita condivisione la doglianza prospettata con il primo motivo di gravame, con il quale la difesa attorea ha lamentato la mancanza di un’adeguata istruttoria a fondamento dell’atto impugnato.<br />
L’atto in parola costituisce, infatti, l’esito di una verifica di tipo prevalentemente contabile-amministrativo dell’entità del rimborso spettante alla struttura sanitaria privata per la tipologia di prestazioni rese, alla luce di decreti e di atti amministrativi emanati in materia con i quali, allo scopo di contenere la spesa sanitaria e di evitare l’esaurimento del tetto di spesa della branca specialistica in esame, la struttura commissariale ha invitato le ASL territorialmente competenti a verificare le condizioni di prescrittibilità di talune prestazioni e a monitorare i flussi di prestazioni rese in favore di pazienti extra-regione (cfr. nota prot. n. 1631 del 02/04/2014 e nota prot. prot. 2127 del 05705/2014, delle quali sono riportate alcuni stralci nella relazione dal Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale del 19/02/2016 nella produzione della ASL resistente).<br />
L’emanazione della determinazione amministrativa in esame non esige, perciò, una significativa comparazione e ponderazione di interessi coinvolti nell’azione amministrativa, circostanza che imporrebbe, essa sì, il compimento di un’adeguata istruttoria.<br />
Del pari, vanno disattese le censure articolate con il secondo e il terzo motivo di gravame, che, per la loro connessione, possono essere unitariamente esaminati: diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea, l’aggravamento delle modalità prescrittive delle prestazioni di tipo R, previsto dalla normativa regionale, deve considerarsi pienamente giustificato dalla necessità (resa tanto più impellente dall’incremento sproporzionato, rispetto ad anni precedenti, di tali prestazioni e dall’accertata esistenza di flussi anomali di pazienti extra-regione verso la Regione Campania per esse, cfr. relazione dal Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale del 19/02/2016 , già citata, e tabelle riepilogative ivi contenute) di contenere la spesa sanitaria regionale in vista dell’auspicato rientro dai disavanzi registratisi in passato, ponendo sia un argine – mediante fissazione dei volumi massimi riconoscibili per ciascuna annualità – alla crescita, altrimenti potenzialmente fuori controllo, di prestazioni R ad alto costo, sia imponendo che queste siano erogate solo quando ne risulti certificata, mediante specifica prescrizione specialistica, la necessità a fini diagnostici.<br />
Tenuto conto della finalità appena indicata, non sarebbe funzionale ad essa, invece, la previsione di una competenza esclusiva a prescrivere indagini, del tipo di quelle in parola, in capo al medico di base o di medicina generale, trattandosi di un soggetto che, seppur qualificato da punto di vista medico-scientifico, è ordinariamente privo delle specifiche competenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie ad un uso accorto e finalizzato degli strumenti diagnostici.<br />
Va, infine, respinto l’ultimo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta che la normativa regionale innanzi richiamata non potrebbe trovare applicazione nei confronti dei pazienti residenti fuori Regione.<br />
Il Collegio osserva in contrario che, trattandosi di prestazioni comunque rese da strutture sanitarie operanti nel territorio della Regione Campania e da iscrivere a bilancio per quest’ultima (seppure in vista della futura, ma comunque eventuale, compensazione con le Regioni di provenienza di tali pazienti; cd. mobilità regionale in ambito sanitario), non è predicabile alcun criterio di imputazione soggettiva da cui far dipendere le modalità di rimborso, a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni sanitarie nel territorio della regione Campania rese a meno che non si voglia prefigurare lo scenario – invero implausibile dal punto di vista della ragionevolezza dell’azione amministrativa e dei principi di contabilità pubblica – che un medesima prestazione resa da una medesima struttura operante nella Regione Campania debba poggiare su diverse modalità prescrittive a seconda se sia resa in favore di un soggetto residente o meno in Regione Campania.<br />
Il gravame va, pertanto, disatteso.<br />
Tenuto conto della novità di alcune delle questioni esaminate e decise, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.</div>
<div><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario</div>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-7-2016-n-3468/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2016 n.3468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3468/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3468</a></p>
<p>Pres. G. Barbagallo – Est. R. Garofoli Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ Orlandi Gianni (n.c.) sulla possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive 1. Manifestazioni sportive &#8211; Divieto di accesso &#8211; Presupposti. 2. Provvedimento Amministrativo &#8211; Manifestazioni sportive &#8211; Accesso ai luoghi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Barbagallo – Est. R. Garofoli<br /> Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ Orlandi Gianni (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Manifestazioni sportive &#8211; Divieto di accesso &#8211; Presupposti.</p>
<p>2. Provvedimento Amministrativo &#8211; Manifestazioni sportive &#8211; Accesso ai luoghi &#8211; Divieto &#8211; Avviso di avvio – Comunicazione &#8211; Necessità non sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.6 , comma 1 , della legge 13 dicembre 1989, n. 294, nel testo novellato dalla legge 24 febbraio 1995, n.45, dispone che, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte  attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazione sportive o che nelle circostanze medesime abbiano incitato o indotto violenza, è previsto  la possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche.	</p>
<p>2. Il provvedimento che inibisce l’accesso ai luoghi sportivi- mirando alla più efficacie tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati- non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 3884/2004 proposto dal <br />	<br />
<b>Ministero dell’interno, Questura di Massa Carrara</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Orlandi Gianni</b>, non costituito;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sez. I, n. 6098/2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere Roberto Garofoli. Udito l’avv. dello Stato Marchini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 6, L. n. 401/1989, ha disposto il divieto di accedere agli stadi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche.<br />	<br />
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha accolto la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7, L. n.241/1990.<br />	<br />
Avverso la sentenza insorge l’Amministrazione chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
All’udienza del 3 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ritiene il Collegio che le censure formulate dal Ministero dell’interno siano fondate e vadano accolte.<br />	<br />
L’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 294, nel testo novellato dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dispone che, “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.<br />	<br />
Tale normativa – coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 maggio 1985, sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport – ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.<br />	<br />
Tale peculiare potere si giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo.<br />	<br />
Come già sostenuto dal Consiglio di Stato in s.g., sez. VI, il provvedimento che inibisce l’accesso a tali luoghi – mirando alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamento vietati – non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (n. 6128/2006).<br />	<br />
Per evitare che tali comportamenti  siano reiterati in una successiva competizione sportiva, è del tutto ragionevole che il Questore disponga misure immediate, volte alla tutela dell’ordine pubblico.<br />	<br />
Alla stregua delle esposte ragioni va accolto l’appello.<br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli			Consigliere est.<br />	<br />
Claudio Contessa			Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele			Consigliere</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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