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	<title>3452 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3452 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Cafini.De Caro Maria Fara, (Avv. R. Bia) c. Consorzio Provinciale per la Riabilitazione (n.c.), U.S.L. BA/11 in luogo della quale si è costituta la Gestione liquidatoria (Avv.to L. Digirolamo), Regione Puglia (n.c.). sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori Pubblico impiego – Svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Cafini.<br />De Caro Maria Fara, (Avv. R. Bia) c. Consorzio Provinciale per la Riabilitazione (n.c.), U.S.L. BA/11 in luogo della quale si è costituta la Gestione liquidatoria (Avv.to L. Digirolamo), Regione Puglia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Svolgimento di mansioni superiori – Diritto al relativo trattamento economico – D. Lgs. 387/1998 – Riconoscimento del diritto solo a far data dall’entrata in vigore del decreto – Applicabilità a situazioni pregresse – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, possedendo, infatti, il riconoscimento legislativo di siffatto diritto evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In tal senso: Ad. Pl., 24.3.2006, n. 3. V. anche Ad. Pl. 23.2. 2000, nn. 12 e 11; 18.11.1999, n. 22, nonché la giurisprudenza successiva (tra le tante, n. 5632/2005; n. 3365/2005; n. 3189/2005 e n. 2915/2005). Si segnala tuttavia la diversa ricostruzione operata di recente dalla Corte di Cassazione (sez. lav.: 4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91; 25 ottobre 2003, n. 16078), secondo cui la novella di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha effettuato una sorta di intervento correttivo per adeguare il sistema ai principi costituzionali e attenuare le più stridenti differenze con il regime del lavoro privato. Con la conseguenza che la ratio adeguatrice ai principi costituzionali del predetto art. 15 giustificherebbe il carattere retroattivo del medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3452/2007 Reg.Dec.<br />
N. 5772 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5772 del 2002 proposto da<br />
<b>De Caro Maria Fara</b>, rappresentata e difesa dall’ avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 157, presso lo studio dell’avv. Antonio Pellegrini;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;  il <b>Consorzio Provinciale per la Riabilitazione</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; la <b>U.S.L. BA/11</b>, in luogo della quale si è costituta la Gestione liquidatoria in persona del Commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv.to Leonardo Digirolamo, con domicilio eletto in Roma in via L. A. Pascucci n. 66, presso l’avv.<br />
&#8211;	la <b>Regione Puglia</b>, non costituitasi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, n. 3814/2001 in data 26 settembre 2001, resa tra le parti;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione liquidatoria predetta;<br />
visto il decreto di questa Sezione n. 4332/2005 del 5.7.2005 con il quale è stata dichiarata la perenzione del detto ricorso in appello &#8211; depositato in data 11.07.2002 &#8211; per l’assenza di atti di procedura nel prescritto periodo di durata biennale; <br />
visto il ricorso in opposizione della sig.ra De Caro;<br />
viste le ordinanze di questa Sezione n. 2626 dell’11.5.2006 e n. 6191 del 17.10.2006 con cui è stata disposta la reiscrizione a ruolo del ricorso per ogni successiva determinazione sulla fissazione dell’udienza di trattazione nel merito;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 udito il relatore il Consigliere Domenico Cafini; nessuno comparso per le parti;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con due ricorsi proposti avanti al TAR per la Puglia, sede di Bari,  la sig.ra Maria Fara De Caro, dipendente del Consorzio provinciale per la riabilitazione, chiedeva, da una parte (ric. n.2705/1988), l’accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente al VI livello di cui al D.P.R. 7.11.1980 n. 810 e al D.P.R. 25.6.1983 n. 347 nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle consequenziali differenze stipendiali, e, dall’altra (ric. n.2707/1992), la condanna della U.S.L. al pagamento delle differenze retributive tra il III e il IV livello, sostenendo, in sintesi di avere svolto, nel periodo 1988-1991, mansioni superiori (di insegnante educatore) e di avere diritto quindi al relativo trattamento economico.<br />
Nel giudizio si costituiva il Consorzio intimato, a cui è subentrata poi la U.S.L suddetta, opponendosi al ricorso.</p>
<p>1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR &#8211; riuniti entrambi i ricorsi avanti indicati &#8211; li riteneva infondati e, pertanto, li respingeva, attesa la irrilevanza, nell’ambito del pubblico impiego, delle mansioni superiori svolte, rispetto a quelle dovute sulla base del disposto inquadramento, sia ai fini economici che ai fini della progressione in carriera.</p>
<p>1.2. Avverso tale  sentenza, ritenuta erronea, è stato interposto l’appello in epigrafe &#8211; che, a seguito della disposta reiscrizione a ruolo sopra menzionata, viene ora all’esame del Collegio &#8211; affidato a rilievi sostanzialmente analoghi a quelli formulati davanti al Giudice di prime cure e volti, in sintesi, a rivendicare il più favorevole trattamento economico in conseguenza delle mansioni superiori asseritamene espletate dall’interessata.  <br />
Al riguardo, rileva l’appellante, in particolare, che nella gravata sentenza non sarebbe stata fatta corretta applicazione dei principi affermati nella decisione n. 22 in data 22.11.1999 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio; che nella specie la norma che avrebbe consentito l’assegnazione delle mansioni superiori e il correlativo trattamento era rappresentata dall’art. 29 D.P.R. n.761/1979; che, comunque, nel giudizio di primo grado si sarebbe potuto evincere dalla documentazione depositata in giudizio la sussistenza, da parte dell’interessata, dei presupposti necessari per il riconoscimento dei pretesi diritti.<br />
Nelle conclusioni dell’appello in esame, viene chiesto quindi che, in riforma della sentenza impugnata, sia accertato e dichiarato che la ricorrente ha svolto mansioni superiori di insegnante educatore, corrispondenti alla VI q.f. e che, per l’effetto, sia condannata la Regione Puglia ovvero il Direttore generale della A.S.L. BA/4, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della U.S.L. BA 11, al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre agli interessi e danno da svalutazione monetaria.<br />
Nel giudizio di appello si è costituita la Gestione liquidatoria sopra menzionata, che si è opposta al ricorso, chiedendone il rigetto.</p>
<p>1.3. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 la causa è stata, infine, assunta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in trattazione la sig.ra Maria Fara De Caro ha dedotto rilievi – a parte quello con il quale per la prima volta in appello si sostiene la mancata applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 29 D.P.R. n.761/1979 – sostanzialmente analoghi a quelli formulati nel giudizio di primo cure e diretti a conseguire un migliore trattamento economico per effetto delle mansioni superiori ritenute svolte nella struttura di appartenenza, ed ha assunto in sintesi che il TAR della Puglia non avrebbe tenuto adeguato conto, nell’esaminare la sua domanda, dei principi affermati (con decisione 22.11.1999, n.22) dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, ne della documentazione depositata in giudizio dalla quale emergeva la sussistenza dei presupposti ritenuti necessari per il riconoscimento dei pretesi diritti. <br />
Ciò posto, l’oggetto della presente controversia è costituito, come emerge anche dalle conclusioni dell’appello, dall’accertamento e declaratoria, in riforma della sentenza impugnata, dell’avvenuto svolgimento, da parte dell’interessata delle mansioni superiori (di insegnante educatore), corrispondenti alla VI q.f., con conseguente riconoscimento dei pretesi diritti e condanna della Regione Puglia ovvero il Direttore generale della A.S.L. BA/4, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della U.S.L. BA 11, al pagamento delle differenze retributive dovute oltre agli interessi e danno da svalutazione monetaria.</p>
<p>2. Il ricorso in appello, come avanti proposto, non è fondato.</p>
<p>3. Deve rilevare, infatti, la Sezione che la gravata decisione risulta priva dei vizi di legittimità genericamente denunciati nell’appello ed appare, comunque, rispettosa dei principi &#8211; riaffermati di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 24.3.2006, n.3 &#8211; in materia di intervenuto svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente.<br />
Ed invero, la pretesa dell’appellante, ritenuta infondata dal primo giudice, attiene  in buona sostanza &#8211; come emerge dalla esposizione che precede &#8211; al pagamento delle differenze retributive e degli accessori con riguardo al periodo di asserito espletamento di mansioni superiori (di VI livello –insegnante educatore), riferito al periodo 1988-1991.<br />
Attesa tale sua natura, devono essere tenuti presenti pertanto, ai fini della decisione sulla presente controversia, i principi recentemente ribaditi nella appena citata decisione della  Adunanza Plenaria, dalle cui conclusioni il Collegio non intende appunto discostarsi nell’esame della fattispecie.<br />
4. Con tale decisione è stata confermata, invero, la costante giurisprudenza amministrativa &#8211; pur contrastata da un recente indirizzo della Corte di Cassazione (Sez. Lav.: 4.8.2004, n.14944; 8.1.2004, n.91) &#8211; secondo cui, per effetto della modifica apportata sul punto dall’art. 15 del d.lgs. n.387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolte le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (e dunque dal 22.11.1998), che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina di cui all’art. 56 d. lgs. 3.2.1993, n. 29, manifestando detto riconoscimento legislativo un evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.<br />
Al riguardo, ripercorrendo l’iter argomentativo seguito dall’Adunanza Plenaria nella citata decisione, è opportuno ricordare, sotto il profilo normativo,che:<br />
a) il legislatore, dopo avere introdotto all’art. 57 del d.lgs. 3.2.1993, n. 29 una disciplina generale del conferimento di mansioni superiori, valida per tutte le pubbliche amministrazioni &#8211; quale fenomeno eccezionale e temporaneo, limitato a tre mesi e rinnovabile per eguale periodo, ma con riferimento ad altro dipendente &#8211; ne ha subito rinviato l’applicazione, subordinandola all’emanazione, in ogni amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione delle strutture organizzative, rinnovando più volte la proroga sino all’abrogazione della norma da parte dell’art. 43 del d.lgs. 31 3.1998, n. 80, senza che la stessa abbia avuto mai applicazione;<br />
 b) la disciplina delle mansioni superiori di cui al citato art. 57 non è stata ritenuta espressione di un principio generale di più ampia portata e tanto meno applicabile &#8211; in aperto conflitto con la contraria volontà espressa dal legislatore con i ripetuti rinvii &#8211; a decorrere dalla sua emanazione o, perfino, da data anteriore (Cons. St., Ad. plen., 28.1.2000, n. 10); <br />
c) la materia è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998) che ha regolamentato, in maniera innovativa, l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori nell’ambito del pubblico impiego; è così stata affermata &#8211; per la prima volta in un testo normativo di portata generale per il pubblico impiego &#8211; che al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste (comma 5); <br />
d) pure questa volta l’operatività della norma veniva rinviata; in particolare, l’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993 stabiliva che  “le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita”; che “i medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4” e che “fino a tale data, in nessuno caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a0lla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore”; <br />
e) in seguito, l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha soppresso le parole “a differenze retributive o” &#8211; manifestando  in tal modo il legislatore la volontà di rendere anticipatamente operativa la disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, almeno con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, a conseguire il trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore – e che attualmente la disciplina è contenuta nell’art. 52 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), a seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 29/1993 (disposta dall’art. 72 del d.lgs. n. 165/2001).<br />
Giova altresì rilevare in proposito &#8211; come evidenziato nella pronuncia n.3/2006 dell’Adunanza Plenaria &#8211; che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore vada riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, possedendo, infatti, il riconoscimento legislativo di siffatto diritto evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse. (in tal senso: Ad. Pl. 23.2. 2000, nn. 12 e 11; 18 11. 1999, n. 22, nonché la giurisprudenza successiva (tra le tante, per quanto concerne questa Sezione VI: n. 5632/2005; n. 3365/2005; n.3189/2005 e n. 2915/2005).</p>
<p>5. Richiamandosi anche alla giurisprudenza da ultimo citata, l’Adunanza plenaria ha dunque ribadito nella sua decisione del 24.3.2006, con statuizioni che il Collegio condivide:<br />
&#8211; che la norma di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro e che il carattere di norma di interpretazione autentica va riconosciuto soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di q<br />
&#8211; che, così interpretato, l’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel testo modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, con riguardo al periodo precedente l&#8217;entrata in vigore di quest’ultimo, non consente che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all<br />
&#8211; che, in ogni caso, il generale riconoscimento del diritto dei pubblici dipendenti alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori svolte solo a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 trova la sua ratio con l’orga<br />
&#8211; che, infine, l’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998, una volta delineata la completa disciplina della materia in parola in un quadro di armonico rispetto dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 51, 97 e 98 della Cost., ha consentito di recepire nell</p>
<p>6. Ciò posto – fermo restando che la censura di mancata applicazione dell’art. 29 del D.P.R. n.761 del 29.12.1979 risulta inammissibile perché dedotta per la prima volta in appello – deve concludersi nel senso che nel caso in esame, riferito ad un espletamento di mansioni ritenute superiori in un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998, non possano essere riconosciuti in favore dell’interessata, alla stregua delle disposizioni e dei principi sopra menzionati, gli emolumenti pretesi.</p>
<p>7. Il ricorso in appello va pertanto respinto.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.<br />
 Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007 con l&#8217;intervento dei Signori:      <br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo     		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani		 	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini		 	Consigliere est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.3452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-5-2005-n-3452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-5-2005-n-3452/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.3452</a></p>
<p>CORSARO Presidente &#8211; FANTINI relatore ritenute legittime le &#8220;linee guida&#8221; ministeriali Procreazione assistita – Presunta illegittimità del DM 21 luglio 2004 – Profili &#8211; Portata precettiva -Competenze del Consiglio Superiore di Sanità – Mancata definizione di embrione &#8211; Mancata distinzione tra infertilità e sterilità ai fini dell&#8217;applicazione delle tecniche &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-5-2005-n-3452/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.3452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-5-2005-n-3452/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.3452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">CORSARO Presidente &#8211; FANTINI relatore</span></p>
<hr />
<p>ritenute legittime le &#8220;linee guida&#8221; ministeriali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procreazione assistita – Presunta illegittimità del DM 21 luglio 2004 – Profili &#8211; Portata precettiva -Competenze del Consiglio Superiore di Sanità – Mancata definizione di embrione &#8211; Mancata distinzione tra infertilità e sterilità ai fini dell&#8217;applicazione delle tecniche &#8211; Informativa sui costi ai carico del paziente &#8211; Tutela dell&#8217;embrione &#8211; Presenza in vita di entrambi i componenti la coppia &#8211; Problemi di tutela della privacy – Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va respinto il ricorso per l’annullamento del DM 21 luglio 2004, contenente “Linee Guida in materia di procreazione medicalmente assistita”, in tutti i suoi profili.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2005/5/2042/d">osservazione</a> del Prof. Alfonso Celotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</b></p>
<p>Composto dai Magistrati:<br />
Francesco CORSARO Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11530 del 2004 Reg. Gen. proposto da …;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>Ministero della Salute</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato<br />
e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è<br />
pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio Superiore di Sanità</b>, in persona del legale rappresentante pro<br />
tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Istituto Superiore di Sanità</b>, in persona del legale rappresentante pro<br />
tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum<br />
del …;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del D.M. 21/7/2004, pubblicato nella G.U. 16/8/2004 S.G., n. 191,<br />
contenente “Linee Guida in materia di procreazione medicalmente<br />
assistita”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;<br />
Visti gli atti di intervento ad opponendum del …;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 7.4.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />
Uditi gli Avv.ti Muccio e Gianluigi Pellegrino per la ricorrente, l’Avv.<br />
Isabella Loiodice per gli interventori e l’Avv. dello Stato Rago per<br />
l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 13/11/2004 e depositato il successivo 27/11 la …,<br />
associazione che organizza e rappresenta gli interessi collettivi di molti<br />
centri e singoli professionisti che svolgono attività di procreazione<br />
medicalmente assistita, impugna il D.M. 21/7/2004, recante “Linee guida in<br />
materia di procreazione medicalmente assistita”, assumendone la lesività in<br />
ragione del carattere vincolante sancito dall’art. 7 della legge 19/2/2004, n.<br />
40.<br />
Premette un’esposizione generale sulle tecniche di procreazione<br />
medicalmente assistita, evidenziando le limitazioni apportate dalla legge n.<br />
40/04 e dal provvedimento impugnato; in particolare sottolinea che per<br />
effetto della nuova disciplina legislativa è consentita l’inseminazione di soli<br />
tre ovociti con il liquido seminale del compagno, essendo vietata<br />
l’inseminazione eterologa; aggiunge che, mentre in precedenza il medico<br />
trasferiva in utero, entro sei giorni dall’inseminazione, due embrioni, in<br />
conformità delle raccomandazioni dell’O.M.S. e della ESHRE,<br />
crioconservando gli embrioni in eccesso, a causa della nuova legge, il ciclo<br />
di procreazione o non consentirà di ottenere alcun embrione da impiantare,<br />
imponendo di conseguenza di ripetere la terapia di stimolazione<br />
farmacologica, ovvero, in bassa percentuale, comporterà il trasferimento<br />
nell’utero di tutti gli embrioni formati, determinando una gravidanza<br />
trigemellare, con rischio per la salute della donna e per la vita dei concepiti.<br />
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per<br />
omessa motivazione ed omessa allegazione dei pareri acquisiti. In subordine<br />
lacunosità della motivazione. Eccesso di potere sotto lo stesso profilo;<br />
violazione dell’art. 7 della legge n. 40/04 nella parte in cui l’Autorità<br />
adottante il provvedimento ha mancato di avvalersi pienamente dell’Istituto<br />
Superiore di Sanità ed ha invece nominato, allo scopo, una Commissione<br />
non prevista dalla legge. Eccesso di potere sotto lo stesso profilo. Vizio del<br />
procedimento. Violazione dei principi di trasparenza.<br />
Le Linee guida risultano carenti di motivazione, necessaria in quanto ogni<br />
scelta tecnica presentava più opzioni.<br />
Non è stato inoltre allegato il parere del Consiglio Superiore di Sanità, con<br />
gli eventuali motivati dissensi espressi nell’ambito dell’organo collegiale.<br />
Il decreto impugnato dà atto di avere sentito l’Istituto Superiore di Sanità,<br />
ma l’art. 7 della legge n. 40/04 richiedeva al Ministero di avvalersi del<br />
predetto organo.<br />
Il provvedimento manca inoltre di fare riferimento al risultato dei lavori<br />
della Commissione appositamente istituita con decreto 26/3/04 per<br />
coadiuvare il Ministero nell’elaborazione delle Linee guida.<br />
Ad ogni modo v’è violazione del predetto art. 7 della legge n. 40/04, atteso<br />
che il Ministero avrebbe dovuto avvalersi dell’Istituto Superiore di Sanità,<br />
mentre si è limitato a sentirlo ed ha istituito, in luogo dell’Istituto Superiore,<br />
una Commissione che la legge non prevede, ed i cui componenti sono stati<br />
scelti sulla base di un criterio politico.<br />
2) Violazione di legge per omessa definizione del termine embrione anche<br />
agli effetti della sua configurazione giuridica; eccesso di potere sotto lo<br />
stesso profilo; invalidità derivata.<br />
Sarebbe stato logico che le Linee guida muovessero da una definizione di<br />
embrione, anche in considerazione del fatto che dalla violazione delle<br />
relative prescrizioni derivano gravi responsabilità, anche penali, che<br />
dovrebbero essere informate al principio di tassatività.<br />
La legge n. 40/04 non offre una definizione di embrione, ma sembra<br />
indirettamente recepire un’accezione indefinita, identificabile nel momento<br />
in cui l’ovocita viene fecondato.<br />
La legge (art. 13) consente indagini diagnostiche solamente allorché sia<br />
effettuabile una terapia sull’embrione, con ciò vietando sia la diagnosi pre &#8211;<br />
impianto che abbia come finalità la selezione del materiale genetico<br />
embrione con possibilità di svilupparsi in feto, sia la diagnosi pre &#8211; impianto<br />
che effettui una selezione del materiale genetico embrione portatore di<br />
anomalie genetiche o cromosomiche.<br />
Una definizione scientificamente corretta di embrione può essere, ai fini che<br />
qui rilevano, quella di organismo unicellulare il cui corredo cromosomico<br />
sia diploide, composto cioè da 46 cromosomi (c.d. zigote), e non già quella<br />
di ovocita fecondato.<br />
3) Violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento impugnato<br />
nella parte in cui dichiara sinonimi i termini di infertilità e sterilità.<br />
Il provvedimento impugnato non tiene conto della distinzione nozionale tra<br />
infertilità e sterilità, stabilendo che “ai fini delle presenti Linee guida i due<br />
termini, infertilità e sterilità, saranno usati come sinonimi”; significative<br />
sono le conseguenze di tale mancata distinzione.<br />
4) Eccesso di potere nella parte in cui sotto il titolo “accesso alle tecniche”<br />
si impone che la certificazione dello stato di infertilità (che sarebbe<br />
sinonimo di sterilità) sia effettuata dagli specialisti del Centro di<br />
fecondazione assistita.<br />
Tale previsione viola anzitutto l’art. 4 della legge n. 40/04, la quale<br />
definisce l’infertilità come una causa dell’impossibilità di procreare della<br />
coppia “inspiegata”, suscettibile di essere documentata con atto medico ex<br />
post.<br />
Mentre dunque la legge prevede un “atto medico documentato” (e dunque<br />
fondato su di un’autocertificazione dei componenti della coppia che<br />
dichiarano la circostanza di un periodo di rapporti sessuali non protetti nella<br />
coppia), è del tutto irragionevole la prescrizione delle Linee guida<br />
richiedente una certificazione dei sanitari del Centro relativa ad una<br />
circostanza della quale essi stessi non possono rispondere.<br />
Ove poi la legge venga interpretata nel senso che richiede una certificazione<br />
medica sulla infertilità, allora deve dedursi un rilievo di illegittimità<br />
costituzionale per violazione degli artt. 3 e 33 della Costituzione, per gli<br />
aspetti di limitazione della libertà professionale di scienza medica.<br />
Va inoltre considerato che la legge n. 40/04 ed il provvedimento impugnato<br />
pongono una serie di ostacoli e limitazioni alla procreazione medicalmente<br />
assistita, e quindi al “diritto a procreare”, che, se non si configura come<br />
diritto inviolabile della personalità, costituisce certamente un importante<br />
fattore di sviluppo della personalità umana.<br />
Il pretendere da un medico una certificazione impossibile lo mette in<br />
condizione di non poter esercitare la libera scelta di cure e terapie proprie<br />
della professione medica.<br />
5) Violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento impugnato<br />
nella parte in cui sotto il titolo “consenso informato” non chiarisce che<br />
l’informazione che deve essere data alle coppie sui costi economici del<br />
trattamento deve avvenire anche da parte di enti pubblici quando si tratti di<br />
attività istituzionale a pagamento ai sensi dell’art. 15 quinquies del D.lgs. n.<br />
502/92, ovvero di attività libero professionale intramoenia a pagamento ai<br />
sensi dell’art. 15 ter e seguenti del D.lgs. n. 502/92 e successive<br />
modificazioni ed integrazioni.<br />
Sotto il titolo “consenso informato” il provvedimento impugnato prevede<br />
che alla coppia deve essere fornita informazione su “i costi economici totali<br />
derivanti dalla procedura adottata”.<br />
Le Linee guida danno dunque un’applicazione testuale del testo normativo;<br />
mancano però di precisare che anche le strutture pubbliche, quando si<br />
comportano come strutture private, devono dare informazioni sui costi; e<br />
cioè quando la prestazione venga svolta nell’ambito delle “attività<br />
istituzionali a pagamento” di cui all’art. 15 quinquies del D.lgs. n. 502/92, o<br />
comunque da singoli sanitari che effettuano attività libero professionale<br />
ambulatoriale.<br />
Sotto questo profilo il provvedimento impugnato appare viziato da eccesso<br />
di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.<br />
6) Eccesso di potere del provvedimento impugnato per ingiustizia<br />
manifesta, irrazionalità e violazione dei principi comuni in materia di tutela<br />
della salute laddove sotto il titolo “misure di tutela degli embrioni<br />
sperimentazione sugli embrioni umani in relazione all’art. 13 della legge n.<br />
40/2004” prevede : “è proibita ogni diagnosi pre – impianto a finalità<br />
eugenetica” ed inoltre aggiunge “ogni indagine relativa allo stato di salute<br />
degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 14, comma 5, dovrà essere di<br />
tipo osservazionale”. Falso supposto di fatto e di diritto; contraddittorietà;<br />
violazione degli artt. 12, 13 e 14 della Convenzione di Oviedo.<br />
Il provvedimento impugnato, nel vietare ogni diagnosi pre – impianto a<br />
finalità eugenetica, con l’imposizione che ogni indagine deve essere di tipo<br />
“osservazionale”, sembra aggravare lo stesso testo della legge (art. 13) che<br />
si era mantenuta in una prospettiva più prudente.<br />
Infatti, nel vietare ogni diagnosi pre – impianto, il provvedimento<br />
impugnato sembra non consentire neppure quell’eccezione prevista dalla<br />
legge per gli interventi aventi finalità diagnostiche terapeutiche.<br />
Si sconta qui la mancata definizione di embrione, nozione che assume ora<br />
una latitudine impropria.<br />
La ricerca scientifica e l’arte medica possono subire, secondo<br />
l’insegnamento della Corte costituzionale, solamente limitazioni eccezionali<br />
previste dalla legge.<br />
Il provvedimento impugnato, laddove dice che è proibita ogni diagnosi pre &#8211;<br />
impianto a finalità eugenetica, sembra voler attribuire ad ogni diagnosi pre –<br />
impianto una finalità eugenetica, qualificando con detta finalità tale tipo di<br />
diagnosi.<br />
In tale modo viene peraltro totalmente falsato il concetto di eugenetica, il<br />
cui nucleo nozionale sta nel miglioramento delle generazioni future.<br />
La stessa Convenzione di Oviedo ed il Protocollo addizionale ratificato con<br />
legge 28/3/2001, n. 145 non considerano quale prassi eugenetica la diagnosi<br />
pre &#8211; impianto, ove legata a ragioni mediche e dunque di tutela della salute.<br />
Il divieto così posto dalla legge finisce per riguardare, ed inibire non solo le<br />
attività di procreazione medicalmente assistita, ma anche quelle di ricerca in<br />
genere per la cura di malformazioni, etc. Aspetto che connota di illegittimità<br />
l’intera legge per violazione degli artt. 32 e 33 della Costituzione, oltre che<br />
per sviamento di potere : la legge n. 40/04 riguarda infatti solo la<br />
procreazione medicalmente assistita e non può essere consentito che le<br />
previsioni delle Linee guida sconfinino in materie neppure disciplinate dalla<br />
legge.<br />
Ove poi si ritenga che il provvedimento gravato in parte qua sia conforme<br />
all’art. 13 della legge n. 40/04, allora va eccepita l’illegittimità<br />
costituzionale della norma di legge in relazione all’art. 32 della<br />
Costituzione, secondo i principi già espressi dalla Corte costituzionale con<br />
sentenza n. 282/02.<br />
Si configura, infatti, oltre ad un’evidente lesione del diritto alla salute della<br />
coppia e del concepito e dello stesso embrione, una manifesta lesione dei<br />
principi di tutela della ricerca scientifica e dell’evoluzione della scienza<br />
medica di cui all’art. 33 della Costituzione.<br />
7) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irrazionalità del<br />
provvedimento impugnato nella parte in cui sotto il titolo “Limiti<br />
all’applicazione delle tecniche sugli embrioni” impone al comma 2 la<br />
creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre.<br />
Violazione dell’art. 32 della Costituzione inteso come norma positiva. In<br />
subordine illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 40/04.<br />
L’art. 14 della legge n. 40/04 non consente la creazione di un numero di<br />
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e<br />
contemporaneo impianto, e comunque non superiore a tre.<br />
Le Linee guida avrebbero dovuto prevedere un elenco quanto meno<br />
esemplificativo di patologie e condizioni morbose che impediscono, a<br />
norma dell’art. 14, III comma, della legge, il trasferimento nell’utero<br />
dell’embrione, e la sua conseguente, provvisoria, crioconservazione.<br />
In tale elenco avrebbe dovuto essere prevista l’ipotesi in cui tutti e tre gli<br />
ovociti inseminati risultino idonei al trasferimento, il quale risulti però<br />
controindicato per la donna e per il concepito.<br />
Diversamente, deve ritenersi che l’art. 14, II comma, della legge n. 40/04<br />
violi l’art. 32 della Costituzione, in quanto non tutela la salute della donna e<br />
del concepito.<br />
8) Eccesso di potere per cattivo uso del potere conferito sotto il profilo<br />
dell’omissione consistente nella mancata indicazione al medico del<br />
comportamento da tenersi nel caso di crioconservazione di materiale<br />
genetico appartenente ad individuo non più vivente.<br />
Le Linee guida avrebbero dovuto prevedere il comportamento che il medico<br />
deve tenere nel caso in cui, tra il momento dell’inseminazione ed il<br />
momento del trasferimento in utero, uno dei partners sia deceduto.<br />
La legge, infatti, da una parte, prevede che il medico non possa effettuare<br />
trattamenti di procreazione medicalmente assistita su persone che non siano<br />
entrambe viventi, e, dall’altra parte, vieta e sanziona la crioconservazione,<br />
la donazione ad altra coppia e la distruzione dell’embrione.<br />
Si evidenzia dunque come, nella descritta ipotesi, il medico viene a trovarsi<br />
nell’oggettiva impossibilità di rispettare la legge, ed è costretto all’inattività,<br />
che peraltro comporta la distruzione dell’embrione, con ciò violandosi la<br />
ratio della legge stessa.<br />
9) Violazione di legge per violazione del D.lgs. n. 196/03 in materia di<br />
trattamento e conservazione di dati sensibili. Eccesso di potere sotto lo<br />
stesso profilo; invalidità derivata del provvedimento impugnato nella parte<br />
in cui sotto il titolo “Registrazione e mantenimento dei dati prevede che i<br />
contenitori che racchiudono i gameti riportino le generalità dei soggetti che<br />
li hanno prodotti e/o a cui sono destinati”.<br />
La previsione relativa ai contenitori contenenti i gameti è in evidente<br />
violazione dell’All. B del D.lgs. n. 196/03, il quale richiede che i dati siano<br />
riportati in forma di codice identificativo attribuibile solo dall’equipe<br />
medica al paziente.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute eccependo<br />
l’inammissibilità del ricorso essenzialmente perché proposto avverso atto<br />
(una circolare applicativa) non immediatamente lesivo, per carenza di<br />
interesse e difetto di legittimazione attiva della associazione deducente,<br />
oltre che la sua infondatezza nel merito.<br />
Sono intervenuti ad opponendum, con atto ritualmente notificato, il … ed<br />
il …, eccependo l’inammissisbilità del ricorso per difetto di legittimazione<br />
attiva e per carenza di interesse dell’associazione ricorrente, e comunque la<br />
sua infondatezza nel merito.<br />
All’udienza del 7/4/05 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità per tardività<br />
dell’intervento ad opponendum, svolta dal procuratore di parte ricorrente nel<br />
corso dell’udienza.<br />
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.<br />
Non ignora il Collegio come risulti controverso il tema relativo al termine<br />
entro il quale si deve provvedere alla notifica dell’atto di intervento, ma,<br />
rispetto all’argomento fondato sull’art. 23, IV comma, della legge T.A.R.<br />
(legge 6/12/1971, n. 1034), che imporrebbe la notificazione almeno dieci<br />
giorni prima dell’udienza, sembra preferibile valorizzare in chiave<br />
sistematica la portata dell’art. 40 del Reg. proc. Cons. Stato (R.D.<br />
17/8/1907, n. 642) alla cui stregua “l’intervento ha luogo nello stato in cui si<br />
trova la contestazione”.<br />
E’ indubbio che l’intervento in giudizio, pur non potendo ampliare il thema<br />
decidendum, introduce una “nota tensionale” nel contraddittorio, finendo<br />
per incidere sul diritto di difesa, ma tale constatazione non consente, nel<br />
silenzio della legge, di enucleare un termine decadenziale, se non quello,<br />
implicito, del passaggio in decisione della causa.<br />
Si tratta, dunque, di contemperare le esigenze dell’interveniente, parte non<br />
necessaria, cui non può farsi carico di una tempestiva conoscenza della lite,<br />
con quella delle parti costituite, nella prospettiva di una completa<br />
acquisizione delle argomentazioni utili ai fini del decidere.<br />
Allo scopo, ritiene il Collegio condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale<br />
secondo cui la tardività dell’intervento non può formare oggetto di<br />
un’eccezione paralizzante della controparte, preclusiva cioè della<br />
partecipazione dell’interveniente, ma può legittimare la richiesta di termini a<br />
difesa nell’ipotesi in cui si intenda controbattere ai contenuti della domanda<br />
di intervento, o si possano produrre, in relazione a quelli, nuovi documenti e<br />
memorie (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 17/4/2000, n. 2288; Cons. Stato,<br />
Sez. IV, 3/7/2000, n. 3641; Cons. Stato, Sez. V, 3/4/2000, n. 1909; Cons.<br />
Stato, Sez. V, 5/2/1993, n. 234; Cons. Stato, Sez. V, 7/9/1989, n. 526).<br />
Non essendo, nella vicenda in esame, stato invocato il termine a difesa, ma<br />
solamente spiegata l’eccezione di inammissibilità, l’intervento ad<br />
opponendum deve ritenersi ammissibile.</p>
<p>2. &#8211; Occorre ora esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte,<br />
sotto plurimi profili, dall’Avvocatura dello Stato nei propri scritti difensivi.<br />
Principiando dall’eccezione di carenza di interesse, argomentata con<br />
riferimento al fatto che l’impugnativa ha per oggetto una “circolare<br />
applicativa”, non lesiva dunque della posizione giuridica della ricorrente,<br />
che potrebbe venire incisa unicamente da un provvedimento concernente il<br />
rapporto autorizzatorio intercorrente con la Regione, ritiene il Collegio che<br />
la stessa debba essere disattesa.<br />
Ed infatti, anche a prescindere dalla correttezza della qualificazione<br />
giuridica del D.M. 21/7/04 in termini di circolare, appare indubbio che<br />
le “Linee guida” abbiano un carattere immediatamente precettivo.<br />
Ciò si inferisce anzitutto dalla previsione dell’art. 7, II comma, della legge<br />
19/2/2004, n. 40, ove è expressis verbis affermato che le Linee guida sono<br />
vincolanti per tutte le strutture autorizzate; inoltre l’analisi del testo<br />
dimostra che il D.M. 21/7/04 ha un contenuto non meramente ripetitivo<br />
della norma di legge, e dunque non esclusivamente interpretativo,<br />
disciplinando le “procedure e le tecniche di procreazione medicalmente<br />
assistita”.<br />
Conseguentemente, quale che sia il nomen iuris attribuibile alle Linee<br />
guida, le stesse non si configurano come atto interno<br />
all’Amministrazione, e pertanto inidoneo a ledere posizioni di terzi, in<br />
mancanza dell’adozione di ulteriori provvedimenti.<br />
Dette Linee guida hanno un carattere provvedimentale e precettivo, che<br />
si pone su di un piano diverso da quello, prevalentemente<br />
organizzatorio, afferente all’autorizzazione regionale, di cui debbono<br />
essere dotate le strutture (pubbliche e private) che applicano le tecniche<br />
di procreazione medicalmente assistita.<br />
2.1. &#8211; In ordine poi all’asserito difetto di legittimazione attiva<br />
dell’associazione ricorrente, si desume dallo statuto della … che nel proprio<br />
oggetto sociale rientra : a) la ricerca di base ed applicata e la diffusione di<br />
conoscenza in tutte le funzioni della riproduzione e della fertilità; b) la<br />
valutazione di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche nel campo della<br />
riproduzione.<br />
Non può dunque negarsi che la … sia portatrice di un interesse qualificato e<br />
differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini alla legalità<br />
dell’azione amministrativa, che consente anche di riconoscerle la<br />
legittimazione processuale nella materia specifica della procreazione<br />
medicalmente assistita, a fronte di un provvedimento che si assume essere<br />
lesivo.<br />
Oltre a tale interesse individuale statutariamente identificato, a fondamento<br />
della legittimazione attiva dell’associazione ricorrente milita anche un<br />
interesse in qualche modo superindividuale, quasi collettivo, collegato al<br />
fatto che, secondo quanto si evince dall’atto introduttivo, come pure dalla<br />
memoria del 25/3/05, trattasi di “associazione di strutture sanitarie<br />
autorizzate ad eseguire prestazioni connesse alla procreazione medicalmente<br />
assistita”.</p>
<p>3. &#8211; Procedendo ora all’esame del merito del ricorso, con il primo mezzo di<br />
gravame si deduce l’illegittimità del D.M. gravato per vizio motivazionale e<br />
nell’assunto che l’Amministrazione non si sia avvalsa pienamente<br />
dell’Istituto Superiore di Sanità.<br />
La censura non appare fondata.<br />
E’ opportuno ricordare, per chiarezza espositiva, come l’art. 7 della legge n.<br />
40/2004 stabilisce che “il Ministro della Salute, avvalendosi dell’Istituto<br />
Superiore di Sanità, e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità,<br />
definisce, con proprio decreto, … linee guida contenenti l’indicazione delle<br />
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”.<br />
Ora, la suesposta locuzione legislativa non può essere ragionevolmente<br />
intesa come riferita all’”avvalimento” in senso tecnico, formula<br />
organizzatoria che attiene ai rapporti tra enti pubblici, ed è caratterizzata<br />
dall’utilizzo da parte di un ente degli uffici di un altro ente, ferma restando<br />
l’imputazione dell’attività al soggetto titolare della funzione.<br />
La norma in esame va dunque interpretata nel senso che il Ministero<br />
della Salute, nella redazione delle Linee guida, è tenuto ad avvalersi<br />
delle competenze tecniche dell’Istituto Superiore di Sanità, e dunque ad<br />
acquisire le valutazioni espresse da detto organo.<br />
Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, come è chiaramente desumibile<br />
dalle premesse del provvedimento impugnato, ove si dà atto che è stato<br />
“sentito l’Istituto Superiore di Sanità circa le indicazioni delle procedure e<br />
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, come pure che è<br />
stato “acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità., espresso nella<br />
seduta del 14/7/04”.<br />
Né può fondatamente parlarsi di vizio motivazionale, in quanto nel decreto<br />
in esame sono esposte le ragioni del provvedere, e non è allo stesso<br />
applicabile la norma dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241 (che impone<br />
l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto), trattandosi di atto a<br />
contenuto generale.<br />
Quanto poi al fatto che il Ministero sia ricorso (anche) ad una Commissione<br />
di esperti, appare difficilmente contestabile che una tale facoltà rientri nella<br />
discrezionalità dell’Amministrazione, specie allorché si verta in presenza di<br />
questioni particolarmente delicate, caratterizzate da un inevitabile margine<br />
di opinabilità sotto il profilo scientifico, ed inoltre implicanti la risoluzione<br />
di problematiche di natura interdisciplinare (non solo mediche, ma anche<br />
giuridiche ed etiche).</p>
<p>4. &#8211; Con il secondo mezzo di ricorso si censura la mancata definizione della<br />
nozione di embrione da parte delle Linee guida, portante con sé la<br />
conseguenza di rendere incerta la determinazione dell’ambito di<br />
applicazione oggettivo delle stesse.<br />
Anche tale censura deve essere disattesa, in quanto infondata, se non<br />
addirittura inammissibile.<br />
Le Linee guida, in conformità di quanto stabilito dall’art. 7 della legge<br />
n. 40/04, hanno ad oggetto l’indicazione delle procedure e delle tecniche<br />
di procreazione medicalmente assistita; non competeva dunque al<br />
provvedimento impugnato definire la nozione di embrione, ammesso<br />
poi che possa davvero pervenirsi ad un tale risultato.<br />
Ed infatti, guardando agli orientamenti emergenti nella letteratura<br />
scientifica, non sembra possibile identificare la “data di nascita”<br />
dell’embrione, inteso come nuovo organismo umano; non soccorrono<br />
alla scopo le nozioni di zigote, di morula, di blastocisti, o di<br />
embrioblasto, e neppure la differenziazione del sistema nervoso con la<br />
comparsa della “stria primitiva”, le quali descrivono i vari stadi di<br />
sviluppo cellulare.<br />
Ciò che appare invece indubbio, a prescindere da ogni valutazione<br />
filosofica e religiosa, è che il processo biologico è un continuum che<br />
comincia, in condizioni normali, con la fecondazione, e cioè con l’unione<br />
del gamete paterno con quello materno (o, meglio, dei due D.n.a.) e<br />
procede senza salti di qualità.<br />
Esula dunque dalla biologia la possibilità di dire quando è che un<br />
embrione divenga persona (rectius : sia tutelabile in quanto tale); ove se<br />
ne ravvisi la necessità, ciò potrebbe essere il frutto di una “convenzione<br />
umana”, che, per la sua massima rilevanza, e per le ricadute connesse,<br />
non può che configurarsi come scelta espressione di discrezionalità<br />
politica del legislatore (come è avvenuto in altri ordinamenti), e<br />
giammai competere, praeter legem, ad un provvedimento<br />
amministrativo, chiamato solamente a dare attuazione tecnica alla<br />
legge, e non ad esprimere opzioni ideologiche, come è quella secondo cui<br />
l’embrione non è soggetto di diritto fin dal momento del concepimento.</p>
<p>5. &#8211; Con il terzo motivo si deduce poi che il decreto ministeriale, pur<br />
enunciandola, non tiene dichiaratamente conto della distinzione tra<br />
infertlità e sterilità, usando i due termini come sinonimi, in tale modo<br />
incorrendo nella violazione dell’art. 3 della legge generale sul procedimento<br />
amministrativo, oltre che in eccesso di potere per vizio della motivazione.<br />
La censura è destituita di fondamento, tanto sul piano formale, che su quello<br />
sostanziale.<br />
Sotto il primo profilo, sembra sufficiente richiamare quanto<br />
precedentemente osservato nel punto sub 3) della presente motivazione in<br />
ordine all’inapplicabilità del principio di obbligatorietà della motivazione<br />
agli atti a contenuto generale.<br />
A voler accedere al piano sostanziale dell’argomentazione, la censura, nei<br />
termini prospettati, appare di scarsa intelligibilità, e comunque generica.<br />
E’ noto come secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale nel giudizio<br />
amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna<br />
precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, ed, ancora, indicare<br />
tutte quelle circostanze dalle quali possa inferirsi che il vizio denunciato<br />
effettivamente sussista (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 28/9/1981, n. 425).<br />
Il motivo in esame, nella sua sinteticità, e singolarmente considerato, non<br />
assolve, ad avviso del Collegio, all’onere della specificazione della<br />
rilevanza funzionale della mancata distinzione fra infertilità e sterilità.</p>
<p>6. &#8211; La quarta censura, nella prima parte, lamenta l’illegittimità (per<br />
violazione dell’art. 4 della legge n. 40/04) del titolo “Accesso alle tecniche”,<br />
ove impone la certificazione dello stato di infertilità da parte degli<br />
specialisti del Centro di fecondazione assistita.<br />
La doglianza deve ritenersi infondata nei termini che seguono.<br />
La preoccupazione di parte ricorrente sembra essere quella che le Linee<br />
guida abbiano imposto la certificazione anche dello stato di infertilità, che è<br />
causa di impossibilità di procreare “inspiegata”, rendendo dunque più<br />
difficile l’accesso alle tecniche di procreazione assistita.<br />
In realtà, le Linee guida, nella parte ora in esame, che certo non brilla<br />
per cartesiana chiarezza, devono essere interpretate nel senso che<br />
prevedono la competenza esclusiva degli specialisti del Centro<br />
autorizzato (e non di qualsivoglia medico abilitato all’esercizio della<br />
professione) a “certificare” l’esistenza dei presupposti per l’accesso alle<br />
tecniche di riproduzione assistita.<br />
L’espressione “certificazione” è peraltro qui usata in termini atecnici, e<br />
deve dunque essere necessariamente sintonizzata con la prescrizione<br />
dell’art. 4 della legge n. 40/04, che distingue (di qui anche<br />
l’inconferenza del terzo motivo di ricorso, precedentemente esaminato)<br />
non tanto tra sterilità ed infertilità, quanto piuttosto (ed utilmente, può<br />
dirsi, in una prospettiva pragmatica) tra sterilità ed infertilità<br />
“inspiegate” e sterilità ed infertilità “derivanti da causa accertata e<br />
certificata da atto medico”.<br />
Ne consegue che al ricorrere di cause impeditive della procreazione<br />
“inspiegate” l’accesso alle tecniche presuppone la mera<br />
documentazione con atto medico, mentre nel caso di sterilità ed<br />
infertilità da causa accertata l’accesso alle tecniche è accompagnata da<br />
idonea certificazione medica.<br />
Le Linee guida non prospettano dunque un problema di “certificazione<br />
impossibile” della condizione di infertlità, in ordine alla quale la<br />
dichiarazione dei componenti della coppia appare imprescindibile.<br />
La distinzione tra “atto medico documentato” e “certificazione medica”<br />
riproduce poi quella, risalente, tra accertamenti presuntivi ed<br />
accertamenti estimativi : in entrambi i casi si tratta comunque di atti<br />
costitutivi (e non meramente riproduttivi) di certezze giuridiche.</p>
<p>7. &#8211; Con il quinto mezzo di gravame si osserva come l’art. 6, II comma,<br />
della legge n. 40/04, relativo al “consenso informato”, non specifica che<br />
l’informazione alle coppie sui costi economici del trattamento medico debba<br />
essere resa anche dalle strutture pubbliche allorché operino “a pagamento”,<br />
e si deduce l’illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici<br />
delle Linee guida nella parte in cui ciò non esplicitano.<br />
La censura è infondata.<br />
Ed invero le Linee guida, sotto tale profilo, appaiono tecnicamente più<br />
perspicue del precetto legislativo, imponendo l’informazione “sui costi<br />
economici totali derivanti dalla procedura adottata” a tutti i centri di<br />
procreazione medicalmente assistita, senza distinzione tra natura<br />
pubblica o privata.<br />
E’ peraltro già presente, nell’ordinamento, l’equiparazione tra l’esercizio di<br />
attività libero &#8211; professionale intramuraria e l’attività professionale svolta in<br />
una struttura privata autorizzata, significativamente testimoniata, tra l’altro,<br />
dalla circostanza per cui nello svolgimento di detta attività non è consentito<br />
l’uso del ricettario del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 15 quinquies, IV<br />
comma, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502).<br />
Va inoltre considerato che il costo delle prestazioni a pagamento fornite<br />
dalle strutture pubbliche è oggetto di approvazione con delibera direttoriale<br />
che viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio.<br />
Conseguentemente, non appare meritevole di positiva valutazione neppure<br />
la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all’art. 41 della<br />
Costituzione, in conformità del canone dell’interpretazione<br />
costituzionalmente orientata, che impone all’interprete, ove sia consentita<br />
dalla littera legis, l’ermeneusi compatibile con la norma costituzionale.</p>
<p>8. &#8211; Con il sesto motivo di ricorso si deduce l’illegittimità sotto molteplici<br />
profili del provvedimento gravato nella parte in cui, sotto la rubrica “Misure<br />
di tutela dello embrione &#8211; Sperimentazione sugli embrioni umani”, proibisce<br />
ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica, e consente un’indagine<br />
dello stato di salute degli embrioni creati in vitro di tipo esclusivamente<br />
osservazionale.<br />
Allega parte ricorrente che le Linee guida in tale modo, aderendo ad una<br />
nozione lata di eugenetica, precludono anche la diagnosi preimpianto per<br />
finalità diagnostiche e terapeutiche, che risulta invece consentita dall’art.<br />
13, II comma, della legge n. 40/04, in insuperabile contrasto con solo con il<br />
diritto alla salute e con la libertà della ricerca scientifica e dell’arte medica,<br />
ma anche con i dettami desumibili dalla convenzione di Oviedo e dal<br />
relativo Protocollo addizionale, recepiti con legge n. 145/01.<br />
Il tema, implicato dalla censura in esame, della “tutela dell’embrione”<br />
appare particolarmente arduo sotto il profilo giuridico, venendo in<br />
rilievo valori primari, quali il diritto alla salute, il principio<br />
solidaristico (verso persone che soffrono), la libertà della scienza.<br />
Occorre anzitutto verificare se le Linee guida, in parte qua, siano<br />
conformi alla legge n. 40/04.<br />
L’art. 13 di tale legge, in coerenza con la previsione dell’art. 1 secondo cui<br />
il concepito (melius : l’embrione) è un soggetto di diritto al pari delle<br />
persone nate, vieta qualsiasi sperimentazione su embrioni umani e consente<br />
la ricerca clinica e sperimentale soltanto per finalità terapeutiche e<br />
diagnostiche, volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione,<br />
qualora non siano possibili metodologie alternative.<br />
Ciò significa che dal sistema della legge si desume che l’indagine genetica<br />
preimpianto (caratterizzata dal prelievo di una cellula per esaminarla) è<br />
consentita solamente nell’interesse del concepito.<br />
Le Linee guida prevedono soltanto l’indagine osservazionale, basata cioè<br />
sull’esame al microscopio di eventuali anomalie di sviluppo dell’embrione<br />
creato in vitro, ponendo il divieto della diagnosi preimpianto a finalità<br />
eugenetica.<br />
Risulta dunque un’apparente difformità tra norma di legge e<br />
provvedimento, che sembra, prima facie, avere una portata più<br />
restrittiva.<br />
In realtà, occorre considerare come nella pratica, secondo quanto ricorda<br />
anche l’Avvocatura dello Stato nella seconda memoria difensiva (pag. 11), e<br />
la circostanza risulta incontestata, non esistono ancora terapie geniche che<br />
permettano di curare un embrione malato, con possibile incidenza<br />
dunque sullo stato di salute del medesimo; di conseguenza la diagnosi<br />
preimpianto invasiva non potrebbe che concernere le sole qualità<br />
genetiche dello stesso embrione.<br />
Si noti peraltro che l’art. 7, III comma, della legge n. 40/04 prevede un<br />
aggiornamento periodico (almeno ogni tre anni) delle Linee guida in<br />
rapporto all’evoluzione tecnico &#8211; scientifica, tale da non escludere, in un più<br />
o meno prossimo futuro, l’indagine genetica a scopo terapeutico.<br />
Essendo questo, ad oggi, lo stato dell’arte, il divieto di diagnosi<br />
preimpianto risulta coerente con la legge n. 40, ed in particolare con<br />
quanto prescritto dall’art. 13, II comma.<br />
Neppure sussiste una difformità con la convenzione di Oviedo sui diritti<br />
dell’uomo nei confronti della biologia e della medicina (ratificata dall’Italia<br />
con legge 28/3/2001, n. 145), la quale non prevede regole sulla procreazione<br />
assistita, ma si limita a vietare la formazione di embrioni a scopo di ricerca,<br />
ed a stabilire che, ove uno Stato ammetta la ricerca sugli embrioni, questi<br />
debbano ricevere una tutela appropriata.<br />
Deve chiedersi a questo punto se un tale sistema sia conforme ai principi<br />
costituzionali già in precedenza richiamati, in particolare sotto i due profili<br />
che ci si accinge ad esaminare.<br />
Il primo è quello su cui si incentrano le argomentazioni di parte ricorrente<br />
circa l’impossibilità di “imbrigliare” la ricerca scientifica e l’arte medica, la<br />
quale si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, in continua<br />
evoluzione.<br />
Tale assunto, nella sua assolutezza, non appare condivisibile; ed infatti la<br />
stessa sentenza della Corte costituzionale 26/6/2002, n. 282, invocata dalla<br />
ricorrente, riconosce la possibilità, sebbene in un contesto differente, che il<br />
legislatore stabilisca la pratiche terapeutiche ammesse, allorché entrino in<br />
gioco altri interessi di rango costituzionale.<br />
In altri termini, la scienza medica proietta la sua luce in un contesto che<br />
si pone al crocevia fra due diritti fondamentali : quello di essere curato<br />
efficacemente, e quello dell’essere rispettato nella propria dignità ed<br />
integrità di essere umano.<br />
Nel caso di specie non sembra revocabile in dubbio che a tutela<br />
dell’embrione il legislatore possa intervenire a limitare la pratica<br />
medica, tanto più ove la stessa non si basi su adeguate evidenze<br />
scientifiche e sperimentali.<br />
Esorbita, poi, traducendosi anche in irrilevanza della questione di legittimità<br />
costituzionale, dal giudizio avente ad oggetto le Linee guida contenenti le<br />
indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente<br />
assistita la prospettiva, invero brevemente accennata nel ricorso, che<br />
censura la legge n. 40/04 (ed in particolare l’art. 13) in quanto preclusiva<br />
della ricerca sulle cellule staminali embrionali, ambite per uso terapeutico<br />
contro gravi patologie.<br />
Si intende con ciò affermare che non già dalle Linee guida, ma direttamente<br />
dall’art. 13, I e II comma, lett. a) e b), discende la preclusione della ricerca<br />
sulle staminali embrionali (quand’anche reperibili da embrioni congelati ed<br />
in stato di abbandono), la quale presuppone l’estrazione di cellule<br />
dall’embrione e la conseguente coltivazione in vitro, con soppressione<br />
dell’embrione stesso.<br />
Il secondo parametro di verifica della compatibilità sistemica della<br />
disciplina oggetto di esame non può che essere costituito dal tristemente<br />
classico caso delle malattie genetiche (si pensi alla talassemia), e della<br />
possibilità, per le coppie a rischio, di avere figli sani.<br />
E’ evidente che l’impossibilità di effettuare diagnosi preimpianto non<br />
permette di selezionare gli embrioni sani nel caso di genitori portatori di<br />
malattie genetiche.<br />
Una tale facoltà è preclusa dalla legge (art. 13, III comma, lett. b) in quanto<br />
ricade nel divieto di selezione a scopo eugenetico, seppure trattasi di<br />
eugenetica negativa, volta cioè a fare sì che non nascano persone portartrici<br />
di malattie ereditarie, e non già a perseguire scopi di “miglioramento” della<br />
specie umana.<br />
Non sfugge al Collegio il rigore della soluzione normativa, tanto più<br />
perché inserita in un contesto ordinamentale distonico, che riconosce<br />
una tutela forte dell’embrione, ma al contempo consente, ad esempio,<br />
metodi di controllo delle nascite, come la c.d. pillola del giorno dopo,<br />
che agiscono proprio nel senso di evitare l’annidamento in utero<br />
dell’ovulo fecondato.<br />
Ciò nonostante gli argomenti esegetici di dubbio non riescono a<br />
superare, sul piano (si intende) strettamente giuridico, l’inesistenza di<br />
un fondamento alla pretesa ad avere un “figlio sano”.<br />
Si va, in tale modo, ben oltre la questione della configurabilità di un diritto<br />
alla procreazione, che è poi l’interfaccia del desiderio di essere genitori;<br />
anche ad ammettersi, per mera ipotesi, l’esistenza di un siffatto diritto della<br />
personalità, non può tuttavia sostenersi, già sul piano della ragionevolezza,<br />
che il metodo (artificiale) della procreazione assistita, il cui fine è solamente<br />
quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla<br />
sterilità od infertilità umane, possa offrire delle opportunità maggiori del<br />
“metodo naturale”.<br />
Anche rimanendo nel contesto delle coppie portatrici di malattie genetiche,<br />
palese sarebbe l’incostituzionalità della legge, che verrebbe a trattare in<br />
modo diverso tale categoria di soggetti, a seconda che siano o meno sterili,<br />
in quanto solo nel primo caso, legittimante l’accesso alla procreazione<br />
medicalmente assistita, vi sarebbe la possibilità di scegliere il figlio sano.<br />
Né a diverso opinamento può condurre il principio di responsabilità nella<br />
procreazione, che appare di difficile compatibilità con i diritti del concepito.<br />
Ben altra dimensione il predetto principio di responsabilità nella<br />
procreazione può assumere in funzione del diritto della donna ad<br />
interrompere la gravidanza ai sensi della legge 22/5/1978, n. 194 (fatta<br />
espressamente salva dalla legge n. 40/04), al ricorrere di un serio o grave<br />
pericolo per la salute fisica o psichica della madre (e non del nascituro); ed<br />
infatti non v’è chi non veda come la salute psichica della madre possa essere<br />
compromessa anche dalla consapevolezza della malattia del figlio.<br />
Tale dualismo di soluzioni giuridiche (a seconda che la prospettiva sia il<br />
diritto del concepito od il diritto alla salute della donna) non può, del<br />
resto, considerarsi contraddittorio, o, peggio, arbitrario, ove si tenga<br />
conto del risalente insegnamento della giurisprudenza costituzionale<br />
secondo cui “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma<br />
anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la<br />
salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare” (Corte<br />
cost. 18/2/1975, n. 27; in senso conforme anche Corte cost. 10/2/1997, n.<br />
35).<br />
In definitiva, anche tale censura deve essere disattesa.</p>
<p>9. &#8211; Con il settimo mezzo di gravame si deduce l’illegittimità delle Linee<br />
guida nella parte in cui non hanno specificato, quanto meno in via<br />
esemplificativa, le patologie e condizioni morbose della donna, non<br />
prevedibili al momento della fecondazione, che consentono la<br />
crioconservazione dell’embrione, ed in particolare quella rappresentata<br />
dall’ipotesi in cui tutti e tre gli ovociti inseminati risultino idonei al<br />
trasferimento, ma ne sia controindicato l’impianto nell’utero.<br />
La censura, finalizzata a stigmatizzare la mancata enucleazione delle ipotesi<br />
in cui è effettuabile la crioconservazione in rapporto essenzialmente alla<br />
tutela della salute della donna, non appare meritevole di positiva<br />
valutazione.<br />
E’ opportuno, in proposito, premettere che l’art. 14 della legge n. 40/04, al<br />
primo comma, vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni;<br />
al secondo comma, come logico corollario del fatto che tutti gli embrioni<br />
formati nel corso di un ciclo di trattamento devono essere reimpiantati in<br />
utero, prescrive che le tecniche di produzione non devono creare un numero<br />
di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e<br />
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre (in analogia con<br />
quanto previsto da altre legislazioni europee).<br />
Le Linee guida non intervengono su tale disposto legislativo, e neppure<br />
sulla norma di cui al successivo terzo comma dell’art. 14 della legge n.<br />
40/04, a termini della quale “qualora il trasferimento nell’utero degli<br />
embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza<br />
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al<br />
momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli<br />
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena<br />
possibile”.<br />
Obietta la ricorrente che avrebbe dovuto essere proposta un’elencazione<br />
delle condizioni morbose che consentono la provvisoria crioconservazione<br />
dell’embrione.<br />
L’assunto non appare condivisibile, atteso che le Linee guida hanno<br />
effettuato un ragionevole bilanciamento (forse, l’unico possibile) tra la<br />
tutela dell’embrione e la tutela della salute della donna, compatibile con il<br />
riconoscimento anche all’embrione della soggettività giuridica.<br />
In particolare, con una significativa precisazione della legge n. 40/04, le<br />
Linee guida, nel titolo relativo alle “Misure di tutela dell’embrione”,<br />
prevedono la non coercibilità dell’impianto nel caso in cui dall’indagine<br />
osservazionale vengano evidenziate gravi anomalie dell’embrione.<br />
Si afferma, in sostanza, in conformità del principio costituzionale secondo<br />
cui nessun atto medico può essere effettuato senza il consenso del paziente,<br />
la non coercibilità dell’impianto di embrione; in tale caso la coltura in vitro<br />
deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.<br />
La censura, oggetto di scrutinio, in realtà, pur presentando uno iato logico<br />
nel suo sviluppo argomentativo, tende non tanto a censurare la mancata<br />
elencazione esemplificativa delle patologie della donna che consentono la<br />
crioconservazione, comprensiva anche dell’ipotesi in cui tutti e tre gli<br />
ovociti inseminati risultino idonei a diventare embrioni, rispetto alla quale<br />
l’interesse finale appare adeguatamente tutelato dalla non obbligatorietà<br />
dell’impianto, ma è finalizzata a porre in discussione la limitazione<br />
numerica degli embrioni da produrre, nell’assunto che, spesso, la tecnica<br />
FIVET richiede la produzione di embrioni in soprannumero, sì da imporsi,<br />
in caso di insuccesso del primo ciclo, la ripetizione della stimolazione<br />
ormonale ed un nuovo atto chirurgico di prelievo di ovociti.<br />
E’ innegabile l’afflittività di tali pratiche mediche (auspicabilmente<br />
destinate a ridursi con la possibilità di congelare ovociti, anziché embrioni),<br />
ma non sembra risolversi stricto iure in un dubbio di illegittimità<br />
costituzionale della norma, in quanto il diritto alla salute della donna va<br />
bilanciato, come si diceva in precedenza, con la tutela dell’embrione.<br />
Del resto, risulta evidente l’asimmetria, o, forse meglio, la ragionevole<br />
diversa intensità del livello di tutela del concepito e della madre ove si<br />
consideri che, nonostante la previsione dell’art. 1 della legge n. 40, la tutela<br />
dell’embrione, che prende forma anzitutto nel fondamentale diritto alla vita,<br />
è condizionata dal fatto che richiede l’impianto nel grembo materno, e detto<br />
impianto non è coercibile.</p>
<p>10. &#8211; Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la mancata indicazione al<br />
medico del comportamento da tenere nel caso di crioconservazione di<br />
materiale genetico appartenente ad individuo non più vivente, e cioè, in<br />
particolare, nel caso in cui, tra il momento dell’inseminazione ed il<br />
momento di trasferimento in utero, uno dei partners sia deceduto.<br />
La censura è infondata, e probabilmente inammissibile se non altro per<br />
carenza di interesse, in quanto la soluzione sembra già rinvenibile da<br />
un’attenta esegesi della legge n. 40/04.<br />
E’ vero, infatti, che l’art. 5 di tale corpus normativo prevede come requisito<br />
soggettivo per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente<br />
assistita, tra l’altro, che i componenti della coppia siano entrambi viventi; ed<br />
è altrettanto vero che l’art. 12, II comma, commina una sanzione<br />
amministrativa a chi “applica” le predette tecniche a coppie i cui<br />
componenti non siano entrambi viventi, ma nulla dispone la legge per il<br />
caso in cui il marito o compagno deceda nel corso del procedimento<br />
fecondativo, ed in particolare dopo che l’embrione si sia formato.<br />
Se si considera inoltre che l’art. 14, I comma, della legge in esame vieta la<br />
soppressione di embrioni, e che l’art. 6, III comma, stabilisce la inefficacia<br />
della revoca della volontà di accedere alle tecniche di procreazione<br />
medicalmente assistita dopo la fecondazione dell’ovulo, non può che<br />
desumersi, in via interpretativa, che il momento in cui deve sussistere il<br />
requisito soggettivo della presenza in vita di entrambi i componenti<br />
della coppia sia quello della fecondazione dell’ovulo, risultando<br />
irrilevante la successiva morte del marito o del compagno, al pari della<br />
revoca della volontà procreativa.<br />
Bene si intende come, anche in tale caso, prevale la tutela<br />
dell’embrione, i cui diritti sono espressamente assicurati dall’art. 1<br />
della legge n. 40/04.</p>
<p>11. &#8211; Con l’ultima censura si deduce infine, in modo estremamente sintetico,<br />
il contrasto delle disposizioni in materia di “registrazione e mantenimento<br />
dei dati”, contenute nelle Linee guida, con il D.lgs. 30/6/2003, n. 196<br />
(codice in materia di protezione dei dati personali).<br />
La censura è infondata, se non inammissibile per genericità.<br />
Contrariamente a quanto sembra assumere parte ricorrente, la scheda<br />
clinica, contenente le generalità di entrambi i partners, non è congiunta<br />
al contenitore dei gameti, ma deve essere conservata, unitamente alla<br />
scheda di laboratorio, dal Centro.<br />
Non è dunque ravvisabile nei termini dedotti la violazione dell’All. B al<br />
D.lgs. n. 196/03, che impone tecniche di cifratura (tra cui codici<br />
identificativi) per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di<br />
salute, contenuti in elenchi, registri, et similia.</p>
<p>12. &#8211; Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere<br />
respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle<br />
spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,<br />
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 7.4.2005 e del 5.5.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-5-2005-n-3452/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.3452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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