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	<title>3451 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3451 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2008 n.3451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-4-2008-n-3451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-4-2008-n-3451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-4-2008-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2008 n.3451</a></p>
<p>Pres. RIGGIO Est. SABATINO M. L.M. (Avv.ti G. Antonini e V. Del Duca) c./ ENAV (Avv.ti U. Verdacchi e P.S. Pugliano). sull&#8217;insussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico e in tema di interruzione del processo amministrativo 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-4-2008-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2008 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-4-2008-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2008 n.3451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RIGGIO Est. SABATINO<br /> M. L.M. (Avv.ti G. Antonini e V. Del Duca) c./ ENAV (Avv.ti U. Verdacchi e P.S. Pugliano).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico e in tema di interruzione del processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione del G.A. – Rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Interruzione del processo – Estinzione di un ente – Perdita dello jus postulandi da parte del difensore – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico per ogni controversia di lavoro successiva alla data dell’1 gennaio 1996, in quanto l&#8217;art. 8 della L. 665/96 afferma che &#8220;il rapporto di lavoro del personale dipendente dall&#8217;Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro&#8221; (comma 3), e che &#8220;le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l&#8217;Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario&#8221; (comma 4), non rilevando a tal proposito che l’atto impugnato riguardi la costituzione del rapporto di lavoro, poiché la procedura di assunzione del personale degli enti pubblici economici non rientra nell&#8217;ambito del potere di autorganizzazione dell&#8217;ente, essendo espressione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività privatistica dell&#8217;imprenditore, con la conseguenza che l&#8217;interessato risulta titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, e che la giurisdizione sulle controversie &#8211; anche se relative alla fase preordinata alla costituzione del rapporto &#8211; rientra nella cognizione del giudice ordinario (1).</p>
<p>2. La soppressione e l&#8217;estinzione di un ente pubblico in pendenza di giudizio amministrativo determina soltanto un fenomeno di successione nel rapporto processuale e non comporta l&#8217;interruzione del processo, così come la perdita dello jus postulandi da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato per effetto del trasferimento delle competenze ad altro ente (per il quale non opera il patrocinio dell&#8217;Avvocatura erariale), non costituisce causa di interruzione del processo non essendo riconducibile né alla previsione dell&#8217;art. 24 della L. n. 1034/71, né a quella dell&#8217;art. 301 c.p.c. che prevedono l&#8217;interruzione in caso di impedimento di natura materiale ovvero giuridico-formale del difensore non dipendente dalla sua volontà, con la conseguenza che l&#8217;Avvocatura deve rimanere in giudizio fino a quando non viene sostituita (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass. SS.UU. 6/2/98 n. 1274; 10/5/95 n. 5112; 1/10/93 n. 9804; 30/5/91 n. 6147.<br />
(2) T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2003, n. 5984; T.A.R. Campania, Sez. III, 15 gennaio 2002</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico e in tema di interruzione del processo amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA TER </b></p>
<p>composto dai Magistrati: Italo Riggio						Presidente; Giulia Ferrari						Consigliere; Diego Sabatino					Primo Referendario relatore																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 18282/1999 proposto da<br />
<b>Marcello La Manna</b>, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari 2, presso lo studio degli avv. Giorgio Antonini e Vincenzo Del Duca, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENAV s.p.a.</b>, già Ente nazionale di assistenza al volo e già Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, in persona dell’amministratore delegato legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Catalani 31, presso lo studio dell’avv. Umberto Verdacchi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e congiuntamente difesa dall’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, nominato in forza dello stesso mandato con atto del 24 gennaio 2006</p>
<p>nonché</p>
<p><b>Angelo Rao</b>, non costituito</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento n. ARU/Div.R./8957 del 4 ottobre 1999, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente per l’inquadramento nella 2^ qualifica funzionale dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese le delibere 81/1983 e 142/1983;<br />
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;</p>
<p>Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Nominato relatore il primo referendario Diego Sabatino nella udienza pubblica del 27 marzo 2008;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al n. 18282/1999, la parte ricorrente agiva per la declaratoria del proprio buon diritto all’inquadramento nella 2^ qualifica funzionale dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. A sostegno delle sue doglianze, ricostruita sinteticamente l’evoluzione organizzativa dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita con legge n. 242 del 23 maggio 1980, evidenziava come il personale ivi addetto avesse ricevuto l’inquadramento funzionale, previsto dal D.P.R. 279 del 1983 e dal primo CCNL approvato con DPCM del 10 novembre 1982, a mezzo di una serie di atti della stessa azienda, ed in particolare le delibere n. 60/1983, n. 81/1981 e n. 142/1983. I detti provvedimenti avevano provocato una notevole mole di ricorsi, tutti favorevolmente accolti dal giudice amministrativo, e successivamente portati ad esecuzione anche tramite il ricorso a commissari ad acta.<br />
Proprio all’esito di uno di tali giudizi, riguardante i dipendenti già in forza presso le amministrazioni militari, il commissario ad acta delegato provvedeva a predisporre una tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali possedute da questo personale nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche corrispondenti da attribuirsi per l’inquadramento nell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.<br />
Sulla scorta di tale tabella, il ricorrente chiedeva, vedendoselo però negato con l’atto principalmente gravato, l’inquadramento nella spettante qualifica funzionale.<br />
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva la parte resistente, ENAV s.p.a., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 27 marzo 2008, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. In via preliminare, va rilevata la correttezza della costituzione in giudizio di ENAV s.p.a. e la non più attuale rappresentanza processuale ad opera dell’Avvocatura dello Stato. Come ha già evidenziato questo T.A.R. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2003, n. 5984) “la soppressione e l&#8217;estinzione di un ente pubblico in pendenza di giudizio amministrativo determina soltanto un fenomeno di successione nel rapporto processuale e non comporta l&#8217;interruzione del processo, così come la perdita dello jus postulandi da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato per effetto del trasferimento delle competenze ad altro ente (per il quale non opera il patrocinio dell&#8217;Avvocatura erariale), non costituisce causa di interruzione del processo non essendo riconducibile né alla previsione dell&#8217;art. 24 della L. n. 1034/71, né a quella dell&#8217;art. 301 c.p.c. che prevedono l&#8217;interruzione in caso di impedimento di natura materiale ovvero giuridico-formale del difensore non dipendente dalla sua volontà, con la conseguenza che l&#8217;Avvocatura deve rimanere in giudizio fino a quando non viene sostituita (T.A.R. Campania Sez. III 15/1/02 n. 268)”. Nel caso in scrutinio, tale sostituzione è effettivamente avvenuta con la costituzione degli attuali difensori ed il conseguente venir meno del patrocinio ad opera dell’Avvocatura dello Stato.</p>
<p>2. Superate le questioni in merito alla costituzione delle parti, ancora in via preliminare deve evidenziarsi come il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come esattamente rilevato, in via di eccezione, dalla difesa dell’ENAV s.p.a..<br />
Questo T.A.R. ha già avuto modo di evidenziare (T.A.R. Lazio Roma, sez. III ter, 23 marzo 2006, n. 2069) come, in relazione all’Ente nazionale di assistenza al volo, sia assegnata alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia di lavoro successiva alla data dell’1 gennaio 1996. Si legge infatti nella detta sentenza: “L&#8217;art. 1 del D.L. 6/5/94 n. 269, nel testo convertito in L. 4/7/94 n. 432, dispone che nel caso di trasformazione di enti pubblici (quale era l&#8217;Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale) in enti pubblici economici o in società di diritto privato (quali sono l&#8217;ENAV e ora l&#8217;ENAV S.p.a.) continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. 21/12/1996 n. 665, a decorrere dal 1/1/1996 l&#8217;Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale è stata trasformata in Ente Nazionale di Assistenza al Volo &#8211; ENAV &#8211; ente pubblico economico.<br />
Dispone l&#8217;art. 8 della suddetta L. 665/96 che &#8220;il rapporto di lavoro del personale dipendente dall&#8217;Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro&#8221; (comma 3), e che &#8220;le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l&#8217;Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario&#8221; (comma 4).<br />
La norma di cui all&#8217;art. 8 comma 4 della L. 665/96, facendo riferimento genericamente alle controversie concernenti il rapporto di lavoro, non distingue tra quelle preordinate alla costituzione del rapporto e quelle relative alla sua gestione, assegnando quindi alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia di lavoro successiva alla data del 1/1/96.<br />
Peraltro la scelta del Legislatore si pone in linea con i principi comuni applicabili alle procedure per l&#8217;assunzione del personale degli enti pubblici economici, costantemente ritenute dalla giurisprudenza non rientranti nell&#8217;ambito del potere di autorganizzazione dell&#8217;ente, essendo espressione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività privatistica dell&#8217;imprenditore, con la conseguenza che l&#8217;interessato risulta titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, e che la giurisdizione sulle controversie &#8211; anche se relative alla fase preordinata alla costituzione del rapporto &#8211; rientra nella cognizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 6/2/98 n. 1274; 10/5/95 n. 5112; 1/10/93 n. 9804; 30/5/91 n. 6147; ecc.).”.<br />
Dall’esame della controversia, non emergono elementi tali da indurre a mutare siffatto orientamento, che va qui integralmente confermato, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.</p>
<p>3. Ritiene peraltro il Collegio che, ove pure non si volesse aderire ad una tale impostazione, il ricorso dovrebbe egualmente essere dichiarato inammissibile.<br />
Deve infatti evidenziarsi come il gravame si rivolga principalmente contro un atto che non ha natura provvedimentale. Infatti, l’ENAV non ha proceduto ad una diversa ed ulteriore rivalutazione dell’inquadramento del ricorrente, ma si è limitata a fare riferimento alla situazione già consolidatasi e determinata da precedenti provvedimenti, mai gravati. Pertanto, la doglianza che il ricorrente propone in questa sede avrebbe dovuta essere rivolta originariamente contro i primi provvedimenti di inquadramento, la cui indicazione tra gli atti incidentalmente gravati è palesemente tardiva.<br />
In sintesi, quindi, prescindendo dall’evidenziato difetto di giurisdizione, l’impugnativa non sfuggirebbe alla sanzione di inammissibilità, in quanto tesa a censurare un atto di carattere meramente confermativo dei precedenti provvedimenti di inquadramento non tempestivamente impugnati.</p>
<p>4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Dichiara inammissibile il ricorso n. 18282/1999 per difetto di giurisdizione;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-4-2008-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2008 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.3451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-4-2007-n-3451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-4-2007-n-3451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-4-2007-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.3451</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. Politi New Worlds s.r.l. (Avv.ti E.Carniello e G. Pomponi) c/ AGCM (Avv. Stato) sulla possibilità dell&#8217;AGCM di censurare un messaggio promozionale a mezzo stampa per motivi diversi da quelli esposti nella denuncia di pubblicità ingannevole presentata dall&#8217;interessato. Sulle conseguenze della revoca o della rinuncia alla procura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-4-2007-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-4-2007-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.3451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Lise, <i>Est.</i> Politi<br /> New Worlds s.r.l. (Avv.ti E.Carniello e G. Pomponi) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità dell&#8217;AGCM di censurare un messaggio promozionale a mezzo stampa per motivi diversi da quelli esposti nella denuncia di pubblicità ingannevole presentata dall&#8217;interessato. Sulle conseguenze della revoca o della rinuncia alla procura alle liti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – AGCM &#8211; Pubblicità a mezzo stampa – Denuncia di ingannevolezza da parte del cittadino – Accertamento dell’AGCM – Vincolo dell’Autorità ai motivi esposti in denuncia – Non sussiste<br />
2. Processo amministrativo – Revoca o rinuncia alla procura &#8211; Art. 85 c.p.c. –– Applicabilità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’AGCM, investita della questione di ingannevolezza di un determinato messaggio pubblicitario mediante denuncia da parte di un interessato, non è vincolata nel suo accertamento ai motivi indicati in tale atto ben potendo censurare la pubblicità anche per aspetti non segnalati dallo stesso.</p>
<p>2. La disposizione di cui all&#8217;art. 85 c.p.c., a norma della quale la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore si applica anche ai giudizi innanzi il G.A, in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi e quindi diretta a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. Reg. Sent.<br />
Anno 2007<br />
N. 9027 Reg. Ric.<br />
Anno 1998</p>
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</P><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=center>Sezione I</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9027 del 1998, proposto da <br />
<b>NEW WORLDS s.r.l.</b>, in persona del legale rapresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Carniello e Giancarlo Pomponi, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Soana n. 22</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento n. 20422, prot. n. PI/1762, del 26 maggio 1998, notificato il 28 maggio 1998, con il quale l’Autorità Garante deliberava che “i messaggi pubblicitari descritti al punto 2, lett. a), del presente provvedimento, diffusi dalla società New Worlds s.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione, oltre che delle conseguenziali disposizioni sanzionatorie di cui allo stesso provvedimento;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone la società ricorrente, operante nel settore della multiproprietà, di aver provveduto, nel mese di novembre 1997, alla diffusione di opuscoli promozionali della propria immagine, nonché del settore timeshare.<br />
Uno dei destinatari del suddetto messaggio promozionale segnalava all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la presenza di una presunta fattispecie di “pubblicità ingannevole”.<br />
Avviata, da parte di AGCM, un’attività istruttoria a fronte della segnalazione come sopra ricevuta, veniva conclusivamente adottato dall’Autorità il provvedimento oggetto del presente gravame, avverso il quale parte ricorrente dduce i seguenti argomenti di censura:<br />
<u>1) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990.<br />
</u>Assume in primo luogo parte ricorrente che l’avversata determinazione sia stata adottata senza rispettare i termini procedimentali di cui all’art. 6 del D.P.R. 627/1996: in particolare rilevandosi che il procedimento sia stato chiuso ben oltre lo spirare del termine di giorni settantacinque (prorogabile per altri novanta) previsto dalla citata normativa.<br />
<u>2) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627, del D.Lgs. 74/1992, della legge 241/1990 e della legge 675/1996.<br />
</u>Nell’osservare come il procedimento condotto da AGCM abbia coinvolto tre società, la cui posizione sarebbe stata accomunata dall’analogia dei messaggi promozionali diffusi, denunzia parte ricorrente l’illegittimità di tale modus procedendi (che non ha tenuto conto della specificità delle diverse fattispecie ed avrebbe altresì consumato una violazione della disciplina dettata in materia di tutela della riservatezza).<br />
<u>3) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, punto 5, lett. c) del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627.<br />
</u>La segnalazione rivolta all’Autorità, sulla base della quale è stata avviata l’istruttoria conclusasi poi con l’adozione del provvedimento impugnato, non recherebbe la prescritta indicazione dei possibili profili di ingannevolezza del messaggio promozionale.<br />
<u>4) Illegittimità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 74/1992.<br />
</u>Il provvedimento impugnato ha irrogato la sanzione della pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale del messaggio allegato alla stessa determinazione, sulla base dell’asserita violazione delle prescrizioni di legge dettate in materia di trasparenza della pubblicità.<br />
In particolare, AGCM avrebbe rilevato la non generalizzata percezione comprensione dell’impiegato termine “timeshare”, in luogo del termine “multiproprietà”.<br />
Nel contestare tale assunto – assumendo, al contrario, che il messaggio promozionale fosse agevolmente percepibile da parte dei destinatari di esso – esclude parte ricorrente che l’iniziativa promozionale in questione possa rientrare in una fattispecie di non riconoscibilità.<br />
<u>5) Eccesso di potere sotto i profili sintomatici della contraddittorietà fra atti della stessa Amministrazione, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta. Violazione di legge per violazione dei principi giuridici della ragionevolezza, del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.<br />
</u>La denunziata carenza dell’attività istruttoria, la pure sostenuta violazione dei prescritti termini procedimentali e l’inadeguatezza dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato integrano infine, secondo la ricorrente, la presenza delle epigrafate tipologie inficianti.<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 2263, pronunziata nella Camera di Consiglio del 30 luglio 1998.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Innanzi tutto va evidenziata la irrilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, della dichiarazione di rinuncia al mandato depositata il 30 marzo 2007 dai difensori della ricorrente New Worlds s.r.l., atteso che nel giudizio amministrativo la rinuncia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può sortire alcun effetto automatico e immediato nei confronti delle altre.<br />
La disposizione di cui all&#8217;art. 85 c.p.c., a norma della quale la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore (in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi, e quindi diretta a garantire alle parti nel procedimento giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità) trova infatti applicazione anche nei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo.<br />
<b>2.</b> Nel merito, va in primo luogo escluso che il provvedimento impugnato sia illegittimo in relazione alla dedotta violazione dei termini per la conclusione del procedimento, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627.<br />
Prevede l’anzidetta disposizione che “il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall&#8217;art. 5, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dal giorno del ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Il termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:<br />
a)	siano disposte, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni o documenti;<br />	<br />
b)	l&#8217;Autorità richieda all&#8217;operatore pubblicitario, ai sensi dell&#8217;art. 11, di fornire prove sull&#8217;esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità”.<br />	<br />
Nel caso in esame il procedimento, iniziatosi alla data del 21 novembre 1997 (ricezione da parte di AGCM della segnalazione da parte di un cittadino), è stato prorogato di novanta giorni per effetto della richiesta rivolta alla società ricorrente di fornire taluni elementi informativi e si è concluso il 30 aprile 1998 con l’adozione del provvedimento impugnato (nel quale non è rinvenibile natura ricettizia).<br />
Il complessivo commisurarsi dell’arco temporale intercorrente fra avvio del procedimento ed emanazione della conclusiva determinazione non ha, quindi, ecceduto i centosessantacinque giorni come sopra indicati dall’art. 6 del D.P.R. 627/1996; per l’effetto imponendosi la reiezione della censura all’esame.<br />
<b>3.</b> Né è, invero, ravvisabile alcuna irregolarità nella circostanza che AGCM abbia condotto un medesimo iter procedimentale coinvolgente tre diverse società in ragione della ravvisata omogeneità delle denunzie di ingannevolezza dei messaggi promozionali dalle medesime diffusi.<br />
Nel rilevare l’assenza di alcun dimostrato elemento inficiante atto a riverberare conseguenze invalidanti sulla conclusiva effusione provvedimentale, neppure può essere fondatamente allegato che AGCM, lungi dal procedere ad una distinta disamina delle distinte posizioni delle società coinvolte da un medesimo svolgimento procedimentale, abbia invece operato una arbitraria reductio ad unum di inassimilabili vicende.<br />
Quanto sopra è agevolmente argomentabile dal fatto che, mentre per le comunicazioni promozionali delle società Sara Vacanze s.n.c. e Redox s.r.l. è stata ravvisata la fattispecie della “pubblicità ingannevole”, diversamente per quanto riguarda la posizione della ricorrente New Worlds AGCM ha provveduto all’irrogazione della contestata misura sanzionatoria in ragione del ritenuto carattere “non trasparente” del messaggio pubblicitario da quest’ultima diffuso.<br />
<b>4.</b> Nel dare, quindi, atto dell’infondatezza della doglianza esaminata al precedente punto 2. (anche in relazione all’indimostrata violazione della disciplina in materia di tutela della riservatezza asseritamente consumatasi per effetto dello svolgimento di un medesimo iter procedimentale coinvolgente più posizioni), parimenti inconferente si dimostra la censura con la quale parte ricorrente ha rilevato la genericità dell’atto di impulso (denunzia) che ha dato avvio al procedimento de quo da parte di AGCM.<br />
Si osserva come l’art. 2 del D.P.R. 627/1996, nel porre a carico delle categoirie di soggetti indicati al comma 1, i quali “intendano richiedere l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità al fine di ottenere l&#8217;inibizione degli atti di pubblicità ingannevoli o della loro continuazione o l&#8217;eliminazione degli effetti” l’onere di formulare richiesta scritta, specifica che siffatta sollecitazione “deve contenere:<br />
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;<br />
b) elementi idonei a consentire l&#8217;identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:<br />
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo e della data di diffusione;<br />
2) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;<br />
3) indicazione dell&#8217;emittente, della zona di emissione, del giorno e dell&#8217;ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;<br />
4) indicazione dell&#8217;esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;<br />
5) indicazioni idonee a consentire l&#8217;individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;<br />
c) l&#8217;indicazione di possibili profili di ingannevolezza.<br />
Va in proposito osservato come questa Sezione abbia già avuto modo di rilevare che il citato D.Lgs. 74/1992, nel prevedere un particolare procedimento disciplinante l’azione dell’Autorità – nel quale viene esclusa la possibilità di un&#8217;iniziativa d&#8217;ufficio da parte di AGCM, a favore di un maggior rilievo della funzione arbitrale – ha corrispondentemente limitato gli oneri del denunciante alla formulazione di un atto di impulso, diretto ad ottenere l&#8217;inibizione della pubblicità ingannevole: e quindi non di un vero e proprio ricorso, ma solo di una denuncia, preordinata a portare a conoscenza dell&#8217;Autorità l&#8217;esistenza di una pubblicità ingannevole; ulteriormente soggiungendosi che una volta investita della questione della ingannevolezza di un determinato messaggio pubblicitario mediante la necessaria precisa indicazione di questo da parte della denuncia, AGCM non è in alcun modo vincolata nel suo accertamento ai motivi indicati in tale atto di iniziativa e può censurare la pubblicità anche per aspetti non segnalati da esso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 30 maggio 1997 n. 848).<br />
Nel caso in esame, la denuncia presentata all’Autorità si dimostra corredata dei necessari elementi identificativi del messaggio asseritamente ingannevole, rivelandosi per l’effetto pienamente idonea a costituire, sulla base degli indicati presupposti di legge, atto di impulso ai fini dell’avvio dell’iter procedimentale di verifica da parte di AGCM.<br />
<b>5.</b> Lamenta poi parte ricorrente che l’avversata determinazione si ponga in violazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74.<br />
Tale disposizione, ratione temporis applicabile alla fattispecie all’esame (ma ora sostituita dall’art. 23 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) prevedeva che “la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”.<br />
Ciò osservato, si pone in evidenza come il messaggio promozionale a fronte del quale AGCM ha avviato procedimento istruttorio è contenuto in cartoline pubblicitarie e in una lettera inviate da NEW WORLDS.<br />
Nelle cartoline si legge:“New Worlds Srl Settore Vacanze è lieta di comunicarvi che in occasione dell’inaugurazione di nuovi villaggi ha scelto la vostra famiglia per l’assegnazione di un VOLO AEREO A/R GRATUITO PER UN SOGGIORNO di una settimana* A PALMA DI MAJORCA (SPAGNA) O MONASTIR (TUNISIA) offerto da NEW TAURUS VIAGGI Srl”.<br />
Nelle stesse cartoline si invita il destinatario a comporre alcuni numeri telefonici per ricevere le informazioni relative alle modalità di ritiro della documentazione.<br />
In esse vengono riportate inoltre, in basso e con caratteri assai ridotti, le diciture “trattasi di presentazione promozionale del settore <i>timeshar</i>e” e, preceduta dall’asterisco cui si rinvia nel corpo principale “detta offerta è valida fino a dicembre 1998 secondo le modalità proposte e offerte da New Taurus Viaggi Srl”.<br />
La lettera è analoga alle descritte cartoline, a eccezione della dicitura “PER UN SOGGIORNO di una settimana*”, sostituita dalle parole: “più BUONO SOGGIORNO*”.<br />
A fronte del contenuto del messaggio, come sopra illustrato, AGCM ha rilevato che “nelle cartoline e nella lettera di NEW WORLDS viene riportata, nella parte inferiore e con caratteri assolutamente ridotti, la dicitura “trattasi di presentazione promozionale del settore timeshare”. L’espressione da ultimo utilizzata non può essere di per sé sufficiente a illustrare e/o chiarire il vero obiettivo dell’iniziativa in argomento, in quanto il termine timeshare, oltre ad essere riportato con scarsa evidenza grafica, non è di uso così universale da essere conosciuto dai soggetti cui la cartolina viene indirizzata, vale a dire da consumatori di lingua italiana, non necessariamente tenuti a conoscere tale terminologia straniera. In quest’ottica, pertanto, i messaggi sono da considerarsi ingannevoli a causa dell’omissione di un riferimento evidente e realmente comprensibile dall’utente medio circa il vero scopo dell’offerta pubblicizzata.<br />
Né, d’altra parte, a sanare la ingannevolezza dei suddetti messaggi può essere ritenuta idonea la circostanza che il destinatario, in un secondo tempo, ponga in essere un’ulteriore attività per comprendere il significato del termine in esame e/o per acquisire con precisione ogni informazione, considerato che, in linea di principio, il messaggio ha già prodotto i suoi effetti nel momento stesso in cui i destinatari ne assecondano le prescrizioni (nella specie, per l’appunto, effettuando la telefonata o partecipando agli incontri promozionali).<br />
In conclusione, anche in tal caso, la considerazione che le cartoline e la lettera in esame costituiscono messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere la vendita di multiproprietà situate in Spagna, sotto forma di un’offerta di un volo a/r gratuito per un soggiorno settimanale a Palma di Mayorca o a Monastir comporta una loro censurabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto gli stessi risultano privi dei requisiti di riconoscibilità richiesti dal medesimo articolo”.<br />
Alla stregua del contenuto appalesato dalle cartoline promozionali diffuse dalla ricorrente – ed osservato come nella determinazione impugnata si sia escluso il ricorrere, nella fattispecie, di una forma di pubblicità ingannevole ai sensi degli 1, 2 e 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 74/1992 – viene quindi in considerazione la sola ingannevolezza del messaggio pubblicitario sub specie della mancata osservanza delle necessarie condizioni di trasparenza.<br />
A tale riguardo, la configurazione del messaggio stesso – per come correttamente riportata nell’avversata determinazione – unitamente al carattere di assoluta prevalenza che la struttura grafica induceva ad annettere all’offerta di un volo e di un soggiorno settimanale in Spagna rispetto al reale contenuto promozionale – sostanziato dall’offerta di unità immobiliari in multiproprietà – consente di escludere la fondatezza delle esposte doglianze, anche ove riguardate sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere.<br />
E ciò in quanto:<br />
&#8211;	non solo è stata impiegata nei messaggi di che trattasi, quale locuzione identificativa dell’attività oggetto di promozione, il termine inglese “timeshare”, per il quale non può essere invero predicata la generale comprensione alla luce dell’inconfigurabile obbligo, all’interno dell’indifferenziabile bacino di utenza potenzialmente interessato dal messaggio stesso, di conoscenza della lingua inglese;<br />	<br />
&#8211;	ma anche in ragione del fatto che, dalla complessiva percezione del messaggio non è dato evincere, con carattere di immediata evidenza, il reale intento promozionale perseguito, sì da configurarsi positivamente la fattispecie di mancata trasparenza correttamente rilevata dall’Autorità.<br />	<br />
<b>6.</b> Le considerazioni in precedenza svolte inducono a disattendere le doglianze dedotte con il presente gravame, che deve conseguentemente essere respinto.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Condanna la ricorrente NEW WORLDS s.r.l., nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per complessivi € 2.000,00 (Euro duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Pasquale DE LISE – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Mario Alberto DI NEZZA – Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-4-2007-n-3451/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3451</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino ric. Chiodi Rodolfo ed altri contro C.N.R. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti C.N.R. Corresponsione della indennità di anzianità &#8211; Disciplina ex artt.2 e 3 D.P.C.M. 8 giugno 1946 dettata per i dipendenti C.N.R. &#8211; Computabilità della indennità integrativa speciale – Nella misura del 30% &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br /> ric. Chiodi Rodolfo ed altri contro C.N.R.</span></p>
<hr />
<p>sul trattamento di quiescenza dei dipendenti C.N.R.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corresponsione della indennità di anzianità &#8211; Disciplina ex artt.2 e 3 D.P.C.M. 8 giugno 1946 dettata per i dipendenti C.N.R. &#8211; Computabilità della indennità integrativa speciale – Nella misura del 30% &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il trattamento di quiescenza dei dipendenti C.N.R. prevede un  particolare sistema di accantonamento annuale e di investimento delle somme accantonate in buoni postali fruttiferi previsto per essi dal D.P.C.M. 8 giugno 1946. Nel calcolo delle somme da accantonare al fine della corresponsione, all’atto di cessazione del servizio, del suddetto trattamento il C.N.R. deve tener conto della indennità integrativa speciale nella misura del 30%, stante la disposizione tassativa di cui all’art.1 L. n. 87 del 1994, che osta ad un riconoscimento della suddetta indennità completo o comunque superiore a tale quota.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente,<br />
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore,<br />
CARLO TESTORI Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 08 Luglio 2004.<br />
Visto il ricorso 239/1994  proposto da:</p>
<p><b>CHIODI RODOLFO ARMIGLIATO ALDOBALESTRI MARIA GRAZIABARBARO GAETANOBATTAGLIA ARTUROBEGGIATO GIANCARLOBERTOLUS PIETROCORBELLI GIORGIODEGLI ESPOSTI ROBERTODANIELI ROBERTOGALLERANI GIANNAFUOCHI PIERGIORGIOFIEGNA ALESSANDROFICHERA ANNA MARIAFERRETTI PAOLOEMMI SALVATOREDORI LEONELLODI MARCO PIERGIULIOMARTELLI GIORGIOMARTELLI ALESSANDROMARABINI FRANCESCOMANDERIOLI ANITAMALTA VISCARDOMAGAROLI FRANCOMAGAGNOLI ANGELOLORA SILVANOTALIANI CARLOSPUNTA GIUSEPPESCAPPINI FLAVIOROSE COSIMORIGAMONTI GIANNIQUARANTOTTO GIANNIPIETROPAOLO DOMENICOPIAZZA RENATOZINI GINOZERLOTIN ORAZIOZATTIER BRUNOZAROTTI GIANLUCAPEZZOLI RENZOPASINI GUIDOPASINI GIANCARLONEGRINI PAOLOMULAZZANI QUINTOMINTO FRANCESCOMINGHETTI LEARCOMARTINIELLO ANTONIOLIPPARINI ENVERLENAZ RENZOGOTTARDI SERGIOGLERIA MARIOGIRO GABRIELEGIOVANNINI GIOVANNIGHERARDI FILIBERTOGARULLI ALBERTODENBECH PASQUALECOJAZZI GIANNABORSETTI ANNA MARIABUSATTI GIOVANNICARENZA MARIOCASALBOLE MICELI GIUSEPPECEMBALI GIANFRANCO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BUTTAZZO AVV. GIOVANNASACCO AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA S.FELICE 6presso<br />
SACCO AVV. GIORGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l’accertamento<br />
1) del diritto dei ricorrenti, al momento della cessazione del rapporto d’impiego, al trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946;<br />
2) del diritto dei ricorrenti a che il C.N.R. provveda, anche ora per allora, all’accantonamento sul conto A, previsto dall’art. 2 del citato D.P.C.M. a favore di ogni dipendente, per tutti gli anni di servizio prestati e da prestare da parte dei ricorrenti, di una somma pari a un dodicesimo della corrispondente retribuzione annua in godimento, comprensiva della quota corrente di indennità integrativa speciale;<br />
3) del diritto dei ricorrenti all’investimento, da parte del C.N.R., in buoni postali fruttiferi, delle somme e dei relativi interessi, versate annualmente sui conti denominati A e B, di cui all’art. 2 D.P.C.M. 8.6.1946, aperti a favore di ciascun dipendente; <br />
4) in caso dette somme non siano state versate, o siano state versate solo parzialmente, del diritto dei ricorrenti a percepire dal C.N.R., all’atto della cessazione del rapporto di impiego, una somma corrispondente a quella che sarebbe dovuta risultare a seguito di corretto e integrale investimento in buoni postali fruttiferi degli importi versati, o che avrebbero dovuto essere versati annualmente, sui conti individuali A e B</p>
<p>e per l’annullamento ove occorra.<br />
A) della deliberazione della Giunta Amministrativa del C.N.R. 7.12.1989 n. 556.02.C; <br />
B) del Decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 1102804 del 12.2.1990; <br />
C) della deliberazione della Giunta Amministrativa in data 5.7.1991; <br />
D) del decreto del Presidente del C.N.R. in data 23.7.1991 prot. n. 1182685; <br />
E) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, o connesso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) <br />
Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Sacco per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri per la resistente Amministrazione..<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti dipendenti del C.N.R., chiedono  l’accertamento: 1) del loro diritto, al momento della cessazione del rapporto d’impiego al trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946; 2) del loro diritto a che il C.N.R. provveda, anche ora per allora, all’accantonamento sul conto A, previsto dall’art. 2 del citato D.P.C.M. a favore di ogni dipendente, per tutti gli anni di servizio prestati e da prestare da parte dei ricorrenti, di una somma pari a un dodicesimo della corrispondente retribuzione annua in godimento, comprensiva della quota corrente di indennità integrativa speciale; 3) del loro diritto all’investimento, da parte del C.N.R., in buoni postali fruttiferi, delle somme e dei relativi interessi, versate annualmente sui conti denominati A e B, di cui all’art. 2 D.P.C.M. 8.6.1946, aperti a favore di ciascun dipendente; 4) del loro diritto, in caso dette somme non siano state versate, o siano state versate solo parzialmente, a percepire dal C.N.R., all’atto della cessazione del rapporto di impiego, una somma corrispondente a quella che sarebbe dovuta risultare a seguito di corretto e integrale investimento in buoni postali fruttiferi degli importi versati, o che avrebbero dovuto essere versati annualmente, sui conti individuali A e B.<br />
I ricorrenti chiedono inoltre l’annullamento, ove occorra dei provvedimenti del C.N.R. meglio specificati in epigrafe.<br />
A sostegno del gravame deducono con un unico e articolato motivo di illegittimità la violazione degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946; dell’articolo 86 del Regolamento del Personale C.N.R.; del combinato disposto dell’articolo 10 R.D. 13.11.1924 n. 1825, dell’articolo unico della legge 18.12.1960 n. 1561 e dell’articolo 2120 c.c.; degli articoli 13 e 14 L. 20.3.1975 n. 70 e l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed erroneo supposto di diritto.<br />
L’intimata Amministrazione, in adempimento all’ordinanza del Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale 7.2.1994 n. 78 , provvedeva a depositare in giudizio la documentazione richiesta e documentata relazione di chiarimenti, nonché a costituirsi formalmente in giudizio.<br />
Con memoria depositata in vista della discussione del ricorso l’Amministrazione ha pregiudizialmente rilevato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994; ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e di legittimazione a proporlo e chiesto la sua reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del  8.7.2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Pregiudizialmente, il Collegio deve farsi carico della richiesta declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994.<br />
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la sezione di Parma di questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza 19.1.2004 n. 3 pronunciata nel ricorso proposto da altri dipendenti del C.N.R. ed avente il medesimo oggetto &#8211; totalmente condivisa dal Collegio &#8211; ha affrontato ex professo la questione relativa all’applicabilità della disposizione contenuta nell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994, ritenendo la norma inapplicabile alla fattispecie.<br />
Il Tar Parma ha specificamente chiarito che “l’estinzione dei giudizi pendenti, prevista dall’art. 4 della L. n. 87 del 1994 non opera riguardo alla particolare controversia in esame dove il “petitum” concerne proprio l’accertamento del diritto dei ricorrenti a che il C.N.R., sulla base della citata sentenza della Corte Costituzionale e delle disposizioni contenute nella L. n. 87 del 1994, provveda, ora per allora, a includere la indennità integrativa speciale nel computo delle somme da accantonarsi sul suddetto conto A. L’art. 4 della L. n. 87 del 1994, infatti, va immune da censure di incostituzionalità solo a condizione di ritenere che lo stesso abbia inteso porre fine a tutto il contenzioso in materia di riliquidazione dell’indennità di buonuscita attraverso l’obbligo per l’Amministrazione di computare l’indennità integrativa speciale  &#8211; limitatamente alle quote previste dall’art. 1 della Legge &#8211; nel calcolo dell’indennità di fine rapporto alla sola condizione della pendenza del rapporto controverso.”<br />
Risulta dunque con estrema chiarezza che proprio la specifica richiesta dei ricorrenti, sostanzialmente volta all’accertamento e alla declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di anzianità determinata nel rispetto della specifica disciplina dettata per i dipendenti C.N.R., esclude l’estinzione del giudizio.</p>
<p>2. Passando all’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e di legittimazione attiva così come sollevate dalla difesa erariale il Collegio non può che rilevarne l’infondatezza.<br />
Ed invero i dipendenti in servizio presso il C.N.R., dato il particolare sistema di accantonamento annuale e di investimento delle somme accantonate in buoni postali fruttiferi previsto per essi dal D.P.C.M. 8/6/1946, hanno interesse e legittimazione ad agire nei confronti dell’ente di appartenenza, al fine di accertare che gli accantonamenti sui conti A e B previsti dal citato D.P.C.M. e i conseguenti investimenti in buoni postali fruttiferi siano avvenuti correttamente e secondo la normativa vigente.<br />
Nel caso in esame, l’incertezza riguardante la correttezza dei suddetti accantonamenti da effettuarsi da parte del C.N.R. deriva dalla computabilità, nel calcolo delle somme da accantonare ai fini della corresponsione, all’atto della cessazione del servizio, del trattamento di quiescenza previsto dal predetto D.P.C.M., della indennità integrativa speciale, come imposto, anche per i dipendenti pubblici, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 e come successivamente disciplinato dalla L. n. 87 del 1994.<br />
Essendo incontroverso in atti che, quanto meno in riferimento al periodo antecedente l’entrata in vigore della L. n. 87 del 1994, il C.N.R. non abbia provveduto ad effettuare i suddetti accantonamenti comprensivi della indennità integrativa speciale, i ricorrenti risultano avere sia l’interesse che la legittimazione ad agire affinché, ora per allora, il C.N.R. provveda ad integrare gli accantonamenti di anno in anno effettuati sul conto A di cui al D.P.C.M. 8.6/1946.<br />
Le eccezioni vanno dunque respinte.</p>
<p>3. Per quanto riguarda il merito della controversia, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, pur entro i limiti di seguito precisati.<br />
Competono ai ricorrenti, riguardo agli anni di servizio precedenti all’entrata in vigore della L. n. 87 del 1994 gli accantonamenti sul conto A previsto dal D.P.C.M. 8/6/1946 tenendo conto, nel calcolo delle somme da accantonare, dell’indennità integrativa speciale nella misura del 30% come previsto dall’art. 1 della L. n. 87 del 1994.<br />
Tali maggiori somme da accantonarsi di anno in anno, inoltre, dovevano essere investite in buoni postali fruttiferi e, quindi, conseguentemente, ad esse dovranno aggiungersi le somme relative agli interessi corrispondenti al predetto non effettuato investimento.<br />
Il Collegio deve infine osservare che la tassatività della disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. n. 87 del 1994 risulta ostativa al riconoscimento, nel computo delle somme da accantonarsi, dell’indennità integrativa speciale in misura completa o comunque superiore alla quota del 30% (v. contra: T.A.R. Lombardia – MI – sez. II, n. 3103 del 2003).</p>
<p>4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in parte e, per l’effetto, è accertato il diritto dei ricorrenti al corretto accantonamento, anno per anno, delle somme di cui al D.P.C.M. 8/6/1946 secondo quanto più sopra specificato.       <br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 8.7.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3451</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Branca Regione Lombardia (avv.ti Pujatti, Tedeschini e Colombo) c/ Provincia di Mantova (avv.ti Romanelli e Arria) ed altri occorre la v.i.a. per l&#8217;autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi Ambiente – autorizzazione all’installazione di impianti di smaltimento per rifiuti – valutazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Branca<br /> Regione Lombardia (avv.ti Pujatti, Tedeschini e Colombo) c/ Provincia di Mantova (avv.ti Romanelli e Arria) ed altri</span></p>
<hr />
<p>occorre la v.i.a. per l&#8217;autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – autorizzazione all’installazione di impianti di smaltimento per rifiuti – valutazione di impatto ambientale – d.P.R. 12 aprile 1996 – portata – interpretazione – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il d.P.R. 12 aprile 1996, in quanto inserito nel procedimento di attuazione della Direttiva 85/337, che contempla, all’Allegato II, gli impianti di smaltimento di rifiuti speciali, non tossici e nocivi, é provvisto di una efficacia precettiva particolare, generalmente estranea agli atti della stessa specie, quantomeno con riguardo alla scelta irreversibile di sottoporre a valutazione sotto il profilo ambientale tutti gli atti di cui al medesimo Allegato II. Ne consegue che la omissione della valutazione di impatto ambientale, quanto meno nella limitata forma di cui all’art. 6 del d.P.R., dal procedimento autorizzativo dell’impianto condotto dall’Autorità amministrativa competente, vizia irrimediabilmente il provvedimento finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occorre la v.i.a. per l’autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3451/04  Reg.Sent.<br />
N.910-1001-7170-7953 Reg.Ric. Anno 2001</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p align=center>sul ricorso n. 910 del 2001, proposto dalla</p>
<p><b>Regione Lombardia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti, Federico Tedeschini e Alberto Colombo, elettivamente domiciliata presso il terzo  in Roma, Largo Messico 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Mantova</b>, rappresentata e difesa  dagli avv.ti Gustavo Romanelli e Claudio Arria,  ed  elettivamente domiciliata  presso il primo  in Roma,  Cosseria 5,</p>
<p>il <b>Comune di Castiglione delle Stiviere</b>, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo Bonomi, elettivamente domiciliato  presso il primo  in Roma,   Viale Giulio Cesare 14,</p>
<p><b>il Comune di Castel Goffredo, il Comune di Medole, il Comitato per la Difesa dell’Ambiente e la Salvaguardia del Paesaggio e della Salute di Castiglione delle Siviere, BERUFFI DAVID, BORSADOLI OSCAR, BELLUZZI NUNZIO, RICCIARDI OTTAVIO, FERRARI RENATO, TIANA FRANCESCHINO, DAEDER NAZARIO, SAVIOLA GIOVANNI, SPOLADORE FRANCO, MATTIOLI GIOVANNI, TOSI GIOVANNI, BELLERI ROBERTO, NOVAZZI MASSIMO, SERENI INNOCENTE, MERGONI MASSIMO, BESCHI SERGIO, PARONI LUIGI, FACCHETTI ALFIO, RODELLA PANCRAZIO, ZANOTTI RENATO, ROSATI, DELFINO, MOSCATELLO ANGELO, SCOGNAMIGLIO FRANCESCO, TRECCANI GIACOMO, MORATI IGOR, LEALI NINO, LEALI LUCA, PAGHERA FILIPPO, FEZZARDI BRUNO, BERTENI ARMANDO, CIMAROSTI RENATO,ZANI MARIO, GATTI ANGELA, SALVADORI FERMO, BELLINI FERRUCCIO</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti, eletivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via degli Scipioni 268/A,<br />
la Società Golden Lady s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Modestino Lieto e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, via Cosseria 5,<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Ambiental Geo s.r.l., </b>non costituita;</p>
<p align=center>e sul ricorso n. 1001 del 2001, proposto dalla </p>
<p><b>s.r.l. Ambientale Geo</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Dell’Anno, selettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Cicerone 60</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Mantova</b>, rappresentata e difesa  dagli avv.ti Gustavo Romanelli e Claudio Arria,  ed  elettivamente domiciliata  presso il primo  in Roma,  Cosseria 5,</p>
<p>il <b>Comune di Castiglione delle Stiviere</b>, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo Bonomi, elettivamente domiciliato  presso il primo  in Roma, Viale Giulio Cesare 14,</p>
<p><b>il Comune di Castel Goffredo, il Comune di Medole, il Comitato per la Difesa dell’Ambiente e la Salvaguardia del Paesaggio e della Salute di Castiglione delle Siviere, BERUFFI DAVID, BORSADOLI OSCAR, BELLUZZI NUNZIO, RICCIARDI OTTAVIO, FERRARI RENATO, TIANA FRANCESCHINO, DAEDER NAZARIO, SAVIOLA GIOVANNI, SPOLADORE FRANCO, MATTIOLI GIOVANNI, TOSI GIOVANNI, BELLERI ROBERTO, NOVAZZI MASSIMO, SERENI INNOCENTE, MERGONI MASSIMO, BESCHI SERGIO, PARONI LUIGI, FACCHETTI ALFIO, RODELLA PANCRAZIO, ZANOTTI RENATO, ROSATI, DELFINO, MOSCATELLO ANGELO, SCOGNAMIGLIO FRANCESCO, TRECCANI GIACOMO, MORATI IGOR, LEALI NINO, LEALI LUCA, PAGHERA FILIPPO, FEZZARDI BRUNO, BERTENI ARMANDO, CIMAROSTI RENATO,ZANI MARIO, GATTI ANGELA, SALVADORI FERMO, BELLINI FERRUCCIO</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti, eletivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via degli Scipioni 268/A,<br />
la Società Golden Lady s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Modestino Lieto e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, via Cosseria 5,<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>Regione Lombardia</b>, non costituita</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, 19 settembre 2000, n. 696,  resa tra le parti;</p>
<p align=center>inoltre sul ricorso n. 7170 del 2001, proposto dalla </p>
<p><b>Regione Lombardia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti, Federico Tedeschini e Alberto Colombo, elettivamente domiciliata presso il terzo  in Roma, Largo Messico 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Castiglione delle Stiviere</b>, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo Bonomi, elettivamente domiciliato  presso il primo  in Roma,   Viale Giulio Cesare 14,</p>
<p><b>Amica Chips s.r.l. e Freddi Dolciaria s.r.l., Starilgarda Alimentari s.p.a., </b>rappresentate e difese dagli avvocati Modestino Lieto e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, via Cosseria 5,Barilla Alimentare s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Cochetti,  Giuseppe Onofri e Tito Malaguti, selettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via salaria, 400;</p>
<p>la <b>Provincia di Mantova, , l’Azienda Agricola Santa Maria, Fattorie del Garda s.r.l., Spillers Food, s.p.a.,  Vincenzo e Guido Bassi s.p.a., Pata s.r.l., </b> non costituite in giudizio, e</p>
<p>nei confronti</p>
<p>di <b>Ambiental Geo s.r.l. </b>non costituita in giudizio,</p>
<p align=center>e sul ricorso n. 7953 del 2001, proposto da</p>
<p><b>Ambiental Geo s.r.l., </b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Dell’Anno, selettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Cicerone 60</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Castiglione delle Stiviere</b>, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo Bonomi, elettivamente domiciliato  presso il primo  in Roma,   Viale Giulio Cesare 14,</p>
<p><b>Amica Chips s.r.l. e Freddi Dolciaria s.r.l., Starilgarda Alimentari s.p.a., </b>rappresentate e difese dagli avvocati Modestino Lieto e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, via Cosseria 5,Barilla Alimentare s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Cochetti,  Giuseppe Onofri e Tito Malaguti, selettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Salaria, 400;</p>
<p><b>la Provincia di Mantova,  l’Azienda Agricola Santa Maria, Fattorie del Garda s.r.l., Spillers Food, s.p.a.,  Vincenzo e Guido Bassi s.p.a., Pata s.r.l.,</b> non costituite in giudizio, e</p>
<p>nei confronti</p>
<p>della <b>Regione Lombardia</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, 3 aprile 2001, n. 151,  resa tra le parti.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Ferrara, Dell’Anno, Pafundi su delega di Ravanelli, Arria, Ceruti, Cogo per delega di Tedeschini e Lieto;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le due sentenze in epigrafe decidono, accogliendoli, i ricorsi proposti da due gruppi di soggetti pubblici e privati avverso la medesima deliberazione n. 33969 in data 19 dicembre 1997, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha autorizzato la realizzazione e la gestione, da parte dell’Impresa Ambiental Geo s.r.l., di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, non tossici e nocivi, nel Comune di Castiglione delle Stiviere in Provincia di Mantova.<br />
Il TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, respinte alcune eccezioni pregiudiziali, ha ritenuto fondate le censure afferenti alla mancata valutazione dell’impatto ambientale, al regolare svolgimento della conferenza di servizi del 16 aprile 1997, al difetto di istruttoria.<br />
Avverso le decisioni hanno proposto separati appelli la Regione Lombardia e la s.r.l. Ambiental Geo, contestandone le statuizioni e chiedendone la riforma.<br />
Si sono costituite in appello le parti ricorrenti in primo grado, come in epigrafe.<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, dopo ampia trattazione orale, le cause venivano trattenute in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.I quattro appelli presentano evidenti elementi di connessione soggettiva e oggettiva. Può pertanto disporsene la riunione ai fini di un’unica decisione.</p>
<p>2.  La prima questione sollevata da entrambe le appellanti concerne il mancato accoglimento dell’eccezione di tardività dell’impugnazione, che era stata avanzata in primo grado in base all’assunto che alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi la riduzione dei termini processuali, compreso quello per la proposizione del ricorso, a norma dell’art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135. Si sostiene che la norma era certamente applicabile alla materia dell’autorizzazione all’apertura e gestione di una discarica di rifiuti, avente obiettivo carattere di opera di pubblica utilità, mentre nella specie non ricorrerebbero i presupposti  per la concessione dell’errore scusabile, data la particolare qualificazione di alcuni ricorrenti, enti pubblici sicuramente provvisti di tutte le cognizioni tecnico-legali occorrenti, e tenuto anche conto della mancata presentazione di apposita istanza.<br />
In disparte la non contestata tempestività del ricorso proposto dalla Provincia di Mantova, il Collegio osserva come non occorra approfondire l’ambito di applicazione della norma invocata, poiché il quesito va risolto in virtù della sicura ammissibilità nella specie dell’errore scusabile. La giurisprudenza amministrativa ha autorevolmente riconosciuto (Cons. St., Ad. Plen., ord. 19 aprile 1996, n. 2) che l’assenza della domanda della parte interessata non è di ostacolo alla concessione dell’errore scusabile, e ciò non in considerazione della particolarità della materia che formava oggetto della fattispecie all’esame (provvedimenti di diniego dello status di rifugiato, di espulsione, e simili), ma alla stregua dei connotati propri dell’istituto nel diritto processuale amministrativo.<br />
Si è messo in evidenza che sia l’art. 34, comma primo, del R.D.  24 giugno 1924 n. 1054, sia l’art. 34, comma 2, della legge  6 dicembre 1971 n. 1034, sono strutturate come norme permissive indirizzate al giudice e silenti circa l’istanza di parte, a differenza dall’art. 184 bis, c.p.c., secondo cui in caso di decadenza per causa non imputabile la parte “può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini”.<br />
Se, secondo il richiamato orientamento, che il Collegio condivide, nessun ostacolo di principio è ravvisabile alla concessione dell’errore scusabile, anche nella concretezza della fattispecie si rinvengono fattori univoci che inducono a confermare la decisione dei primi giudici. A parte la novità della questione, che si poneva a circa sei mesi dall’adozione della nuova disciplina processuale, quando ancora non poteva ritenersi formato un indirizzo interpretativo consolidato, rilievo decisivo assume la clausola con la quale nella stessa delibera impugnata era indicato in sessanta giorni il termine per proporre il ricorso giurisdizionale.<br />
La censura va dunque disattesa.</p>
<p>3. La sola appellante Ambiental Geo reitera, come motivo di appello avverso la sentenza, l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Comitato per la difesa dell’Ambiente, della salvaguardia del Paesaggio e della salute di Castiglione delle Stiviere, in quanto associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.<br />
Osserva il Collegio che il motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che detto ricorso è stato proposto dal Comitato unitamente ad un gruppo di cittadini proprietari di terreni siti nella zona circostante a quella di ubicazione dell’impianto, la cui legittimazione, contestata in prime cure, è stata riconosciuta dai primi giudici, senza dar luogo a censura in appello.<br />
La stessa appellante ribadisce anche il difetto di legittimazione della s.p.a. Golden Lady, affermando che la stessa non poteva allegare alcun danno dall’apertura dell’impianto di smaltimento, in quanto, considerando il percorso della falda freatica, veniva a trovarsi ubicata a monte rispetto all’impianto stesso. <br />
A sostegno della censura l’appellante richiama la costante giurisprudenza amministrativa che subordina l’ammissibilità alla tutela giurisdizionale alla esistenza di una concreta posizione di interesse, differenziata da quella della generalità, e suscettibile di subire pregiudizio dall’efficacia di un provvedimento amministrativo. Avrebbe dunque errato la sentenza, posto che i primi giudici, secondo l’assunto, sarebbero stati in grado di escludere, valutando la posizione della ricorrente rispetto all’impianto, che alla medesima potesse derivare un qualche danno, nell’emungimento di acqua, dal funzionamento della discarica.<br />
Osserva il Collegio che la tesi dell’appellante, astrattamente ineccepibile, non possa essere seguita nella vicenda i  esame, che attiene ad un contenzioso nel quale la censura centrale, dedotta anche dalla Golden Lady s.p.a., riguarda proprio la mancata esecuzione della valutazione di impatto ambientale. Nella specie, infatti, non è stato svolto quel procedimento amministrativo tipicamente finalizzato a verificare la compatibilità ambientale del nuovo impianto e quindi ad escludere che l’esercizio del medesimo possa risolversi in danno dei valori tutelati dalla procedura medesima. In tale situazione, il giudice, indipendentemente dalla fondatezza della censura circa l’obbligatorietà della v.i.a., non poteva negare pregiudizialmente l’interesse all’impugnazione, fondato in linea di fatto sulla vicinitas ed in linea di diritto sul mancato accertamento della compatibilità ambientale dell’impianto, anche se nel limitato profilo dell’attingimento di acqua per le esigenze dell’industria ricorrente.<br />
In caso contrario l’interesse all’impugnazione si sarebbe negato assumendo come obiettivo elemento di valutazione la perizia giurata prodotta dalla controinteressata, attuale appellante, mentre il preteso difetto di interesse doveva risultare dal procedimento autorizzatorio, così come la ricorrente, con la propria censura, pretendeva che dovesse essere svolto.La censura va dunque disattesa.</p>
<p>4. Nel merito, con il primo mezzo si deduce erroneità di giudizio con riguardo all’accoglimento della censura, mossa a carico del provvedimento autorizzativo regionale, di violazione degli artt. 2 e 4 della Direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, che i primi giudici avrebbero poi inteso, ultra petita, come violazione anche del d.P.R. 12 aprile 1996, l’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal ricordato art. 40 della legge n. 146 del 1994, testé citata.<br />
A tale riguardo gli appellanti sostengono: a) che la Direttiva 85/337 contempla gli impianti di smaltimento qui in discussione nell’Allegato II, per il quali l’art. 4, comma 2, rimette agli Stati membri di stabilire se il progetto debba essere soggetto alla valutazione di impatto ambientale; b) che la Direttiva è stata recepita in Italia con l’art 40 della legge comunitaria n. 146 del 1994, il quale ne ha previsto l’attuazione mediante un atto di indirizzo e coordinamento;  c) che l’atto di indirizzo e coordinamento, adottato con il d.P.R. 12 aprile 1996, non è una fonte normativa e, pertanto, non detta norme obbligatorie per le Regioni fino a che le Regioni stesse non provvedano ad emanare la disciplina di loro competenza; d) che la Regione Lombardia all’epoca dei fatti non aveva provveduto a tale adempimento, e la circostanza che sia trascorso inutilmente  il termine dilatorio di nove mesi concesso alle Regioni dall’art. 1 del  detto d.P.R. non muta la natura non vincolante dei principi di cui all’atto di indirizzo e coordinamento. <br />
Le parti appellate replicano che la Direttiva è stata giudicata dalla Corte di Giustizia self executing (11 agosto 1995 in C-431/92), e che pertanto le norme in essa contenute dovevano considerarsi direttamente obbligatorie, quanto meno dopo la scadenza del termine triennale, abbondantemente scaduto, assegnato agli Stati membri per il recepimento. Circa il carattere vincolante delle disposizioni del d.P.R. 12 aprile 1996, si fa osservare, come notato dai primi giudici, che la stessa Regione Lombardia, nella deliberazione  della Giunta Regionale 2 novembre 1998, applicativa dell’atto di indirizzo e coordinamento, ebbe a ritenere la relativa normativa “direttamente applicabile” decorso il termine di nove mesi assegnato alle Regioni.<br />
Il quesito, dunque, impone di stabilire se, all’epoca del  procedimento in contestazione, secondo l’ordinamento giuridico italiano, l’autorità competente poteva legittimamente autorizzare il progetto del tipo qui in questione, contemplato, come non è contestato, nell’Allegato II alla Direttiva 85/337, ignorando i principi posti dalla direttiva medesima.<br />
Osserva il Collegio che il problema non può essere affrontato contestando, secondo la prospettazione delle appellanti, la forza vincolante delle singole fonti normative coinvolte, individualmente considerate: la Direttiva citata, la legge n. 149 del 1994, il d.P.R. recante l’atto di indirizzo e coordinamento, poiché gli anzidetti atti si pongono tra loro in rapporto di concatenazione sequenziale costituendo una sorta di combinato disposto, e come tali  debbono essere valutati.  <br />
Tale impostazione è suffragata dall’insegnamento della Corte costituzionale (17 luglio 1998 n. 273), che ha avuto occasione di occuparsi proprio del valore precettivo da attribuire alla Direttiva 85/337 con riguardo all’obbligo di sottoporre a v.i.a. i progetti di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e non pericolosi.<br />
La motivazione della sentenza, per la sua esaustiva chiarezza, merita di essere in parte trascritta: “4. …Secondo l’ordinamento italiano, pur potendo la materia della valutazione di impatto ambientale articolarsi in una molteplicità di discipline regionali, la individuazione dei casi in cui vi deve essere un obbligo di compiere tale valutazione per i progetti inclusi nell’allegato II della predetta direttiva CEE, resta disciplinata dall’art. 40 della l. 22 febbraio 1994 n. 146 (disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità  europee – legge comunitaria 1993). Detta norma di legge&#8230; costituisce la base normativa  dell’esercizio dell’atto di indirizzo e coordinamento impugnato, che provvede a delimitare l’ambito delle << condizioni, criteri e norme tecniche>> stabilite per l’applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato II ..… .<br />
… Ed appunto l’art. 40 l. n. 146 del 1994 deve essere interpretato in logico collegamento con la direttiva 85/337/CEE, di cui costituisce attuazione per la parte che qui interessa  (art. 4, par. 2 della stessa direttiva CEE).<br />
Infatti, la qualificazione di importanza dell’impatto per i progetti di cui all’allegato II della direttiva CEE, in relazione a probabili ripercussioni sull’ambiente, è il risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente unitario, nell’ambito del singolo Stato membro e, come tale, impegna tutte le Regioni e Province autonome ad osservarlo, rimanendo suscettibile, tuttavia, in base all’atto di indirizzo, di variazioni, a seconda delle particolarità delle esigenze del territorio, limitate a una banda di oscillazione delle soglie del 30% in più o in meno (art. 1, comma 7, in riferimento agli allegati D e B, dell’atto impugnato).”.<br />
La Corte, in altri termini, chiarisce che l’art. 40 della legge n. 146 del 1994, e il conseguente d.P.R. 12 aprile 1996, hanno rappresentato lo strumento con il quale lo Stato italiano, anche al fine di sottrarsi ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione, (v. G.U.C.E. 28 settembre 1992, C 250) e così  ottemperando ai pressanti inviti della Comunità (v. il parere della Commissione 7 luglio 1993, citato nelle premesse dl d.P.R. 12 aprile 1996), ha inteso dare attuazione alla direttiva 85/337, per la parte relativa ai progetti cui all’allegato II. <br />
Ne consegue che il combinato disposto di cui all’art. 40 della legge n. 146/1994 ed all’art. 1 del d.P.R. 12 aprile 1996,    non poteva non contenere, ad un tempo, la scelta precettiva essenziale, non modificabile, che offriva concretezza al recepimento della direttiva, rappresentata dall’imposizione dell’obbligo di procedere alla  valutazione di impatto ambientale per tutti i progetti relativi ad impianti di cui all’allegato II, ed un insieme di disposizioni procedimentali applicative, suscettibili di variazione ad opera della legislazione regionale entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione dell’atto, ma anche idonee a rendere concretamente operante  il principio di base, ove tale termine  fosse inutilmente spirato.<br />
Può infatti notarsi che, mentre l’art. 1,  comma 2, del d.P.R. demanda alle regioni la disciplina dei “contenuti” e delle “procedure” di v.i.a., i commi 3, 4, 5 e 6, prescrivono direttamente l’assoggettamento alla procedura di v.i.a., di tutti gli impianti già indicati nell’allegato II alla Direttiva, secondo una più articolata tipologia. In particolare, mentre i progetti di impianti di cui all’allegato A, come quello qui in discussione, la procedura di v.i.a è tassativamente prescritta, per i progetti di cui all’allegato B si distingue a seconda che ricadano oppure no in area protetta, pervenendosi a stabilire quanto meno l’obbligo di svolgere il procedimento di cui all’art. 10 del d.P.R., per verificare se il progetto richieda l’assoggettamento a procedura di v.i.a. (comma 6).<br />
Preme rilevare, quindi, che alle richiamate disposizioni del  d.P.R. 12 aprile 1996, quale specificazione del disposto di cui all’art. 40 della legge n. 146 del 1994, andava riconosciuta forza vincolante, indipendentemente dall’intervento della disciplina regionale, in quanto solo a tale condizione potevano costituire adempimento di un obbligo derivante dall’appartenenza alla Comunità, obbligo che incombeva solo allo Stato-soggetto, in quanto “apprezzamento tecnico discrezionale necessariamente unitario nel singolo Stato membro” (Corte cost. sentenza citata), obbligo che sarebbe risultato ulteriormente violato  ove l’efficacia dei principi della direttiva fosse stata rinviata al momento futuro ed incerto in cui le regioni avessero adottato la loro autonoma normativa.<br />
Occorre dunque affermare, in linea con l’avviso della Corte costituzionale, che il d.P.R. 12 aprile 1996, in quanto inserito nel procedimento di attuazione di una direttiva comunitaria, era provvisto di una efficacia precettiva particolare, generalmente estranea agli atti della stessa specie, quantomeno con riguardo alla scelta irreversibile di sottoporre a valutazione sotto il profilo ambientale tutti gli atti di cui all’allegato II della Direttiva.<br />
Nella specie tale valutazione non è stata compiuta dall’autorità competente, neppure nella limitata forma di cui all’art. 6 del d.P.R., e pertanto il procedimento autorizzativo risulta irrimediabilmente viziato.<br />
Il rigetto della doglianza si risolve nella conferma della statuizione adottata dai primi giudici circa l’accoglimento del corrispondente motivo dedotto nei diversi ricorsi, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Potrebbero quindi considerarsi assorbite le questioni poste dagli altri motivi di appello, ma il Collegio ne ritiene opportuno l’esame ai fini di un più ampio indirizzo interpretativo.</p>
<p>5. Si propone in secondo luogo una censura di erroneità della sentenza con riguardo all’accoglimento del vizio di violazione dell’art. 27 del d.lgs. 22 del 1997, poiché alla conferenza di servizi, indetta dalla Regione Lombardia ai sensi della norma predetta, sono stati convocati, quali “enti locali interessati”, soltanto la Provincia di Mantova e il Comune di Castiglione delle Stiviere, mentre è stata omesso l’invito  a Comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede della discarica.<br />
Le appellanti ribadiscono  la tesi favorevole all’interpretazione restrittiva della locuzione sopra trascritta, negando che possa immaginarsi a carico dell’Amministrazione un onere di individuazione di enti locali diversi da quelli che sono sede dell’impianto. Si ammette soltanto che un obbligo di convocazione poteva sussistere solo in caso di apposita domanda da parte del comune interessato, in base alla notizia dell’apertura del procedimento, che doveva desumersi dalla pubblicazione sul FAL di Mantova e sul BURL dell’avviso della presentazione della domanda di realizzazione dell’impianto.<br />
Le censure vanno disattese per le ragioni già adeguatamente esposte nella sentenza di primo grado, che meritano conferma.<br />
In particolare, in disparte l’ampiezza del dato testuale, che non autorizza una lettura così restrittiva, la Regione non ha neppure tenuto nel dovuto conto il parere del proprio Servizio Giuridico Legislativo che aveva consigliato di invitare gli enti che avessero presentato apposita istanza “previa adeguata pubblicità dell’iniziativa oggetto di autorizzazione”.<br />
Che la ricordata pubblicazione sul FAL e sul BURL della notizia della presentazione della domanda da parte dell’Impresa, troppo nota alle parti per dover essere trascritta, non rivestisse i caratteri della adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa  non richiede particolare dimostrazione.Nella logica fatta propria,  anche formalmente con la deliberazione 12 giugno 1997, dalla Regione di subordinare la convocazione alla domanda dell’ente locale interessato, occorre avere cura di diffondere la notizia, non tanto della presentazione dell’istanza di realizzare un impianto, che potrebbe anche restare lettera morta, quanto piuttosto dell’avvio del procedimento,  e precisamente della convocazione della conferenza di servizi destinata ad assumere la decisione sostanziale di attuare il progetto. E’ la convocazione delle conferenza che denota la volontà dell’autorità competente di dar corso all’iniziativa e conferisce attualità all’interesse ad interloquire, cosicché in assenza di domande di partecipazione può procedersi l’intervento dei soli soggetti indispensabili.<br />
Non poteva essere ignorato, d’altra parte, almeno nell’ottica  di una interpretazione di buona fede della normativa di settore, che l’art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990 offre un canone interpretativo generale, che impone di coinvolgere nel procedimento, oltre i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produce effetti, anche quelli facilmente individuabili che potrebbero riceverne pregiudizio. <br />
Si veda infatti l’adesione a tale  linea operativa in occasione della conferenza di servizi del 16 novembre 1998.</p>
<p>6. Il terzo mezzo di appello deduce l’inconsistenza delle doglianze di difetto di istruttoria avanzate in primo grado.  <br />
A tale riguardo occorre chiarire, preliminarmente, che il thema decidendum non verte sulla idoneità, sicurezza e affidabilità del progetto, qualità che, secondo le appellanti, non sarebbero state sostanzialmente negate dagli esiti della consulenza tecnica svolta dai periti del Tribunale di Mantova e versata in atti. La censura accolta dai primi giudici assumeva che la Regione ha approvato il progetto sebbene non fosse in possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico che secondo la normativa in vigore erano destinate a garantire la necessaria compatibilità dell’impianto con la salvaguardia degli interessi pubblici fondamentali della salute e dell’ambiente.<br />
E la sentenza ha ritenuto che fossero presenti negli atti esaminati alcune discrasie, delle quali le appellanti sostenevano l’irrilevanza, affermando anzi che la consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, poi archiviato, forniva la prova che dalla realizzazione della discarica non potevano derivare i pericoli paventati dai ricorrenti, sia perché la falda si alimenta a monte dell’impianto, sia perché questo è ben congegnato e, prevedibilmente, ben gestito.<br />
La doglianza in esame merita accoglimento.<br />
Si può rilevare infatti, che le lacune messe in evidenza dalla consulenza tecnica  si rivelano tali alla stregua di una progettazione assolutamente esaustiva di tutti i profili scientifici e previsionali dell’assetto del territorio considerato, in relazione alla realizzazione dell’impianto, quale sarebbe auspicabile che venisse svolta, ma non è stato adeguatamente dimostrato che le stesse indagini fosse imposte dalle specifiche disposizioni regolanti la predisposizione dei progetti del tipo in esame.<br />
In altri termini, la pretesa insufficienza dell’istruttoria, per assumere rilevanza come vizio di legittimità, anche sotto la forma dell’eccesso di potere, non poteva essere ancorata all’opinione, pur autorevole, espressa nella consulenza tecnica svolta a valle dell’autorizzazione impugnata, ma alla violazione di parametri tecnici desumibili dalle disposizioni vigenti, che non state indicate.<br />
La circostanza, inoltre, che non sia stata riportata nella cartografia presentata dall’Impresa una determinata frazione del Comune, menzionata nella sentenza, non può costituire sintomo di insufficienza dell’istruttoria se l’insediamento dista a 1,5 km dalla discarica e la zona di rispetto fissata dal regolamento regionale è di 200 metri.<br />
La conclusione di accoglimento, cui si perviene in ordine al motivo in esame, non muta come è evidente l’esito degli appelli, che vanno complessivamente rigettati.<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    riuniti gli appelli in epigrafe, li rigetta;<br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 24 febbraio 2004  con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Emidio Frascione	Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi  Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino 	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti 	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca 	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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