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	<title>345 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>345 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2020 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-2-2020-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-2-2020-n-345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2020 n.345</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Castiello e Pasquale Scarano c. Ministero Interno &#8211; Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catanzaro) Le spese di lite posso essere compensate in ragione della comune leggerezza nel controllo di social network 1.- Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-2-2020-n-345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2020 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-2-2020-n-345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2020 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Castiello e Pasquale Scarano c. Ministero Interno &#8211; Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catanzaro)</span></p>
<hr />
<p>Le spese di lite posso essere compensate in ragione della comune leggerezza nel controllo di social network</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; spese di causa &#8211; compensazioni &#8211; ragioni giustificative &#8211; comune leggerezza nel controllo di un social network &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Le spese di lite posso essere compensate in ragione della comune leggerezza nel controllo di social network (fattispecie in tema di sanzione disciplinare inflitta ad un appartenente alle Forze dell&#8217;Ordine per frequentazione su Facebook)</em>.<br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/02/2020<br /> <strong>N. 00345/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01068/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Castiello e Pasquale Scarano, domiciliato presso la Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero Interno &#8211; Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria <em>ex lege</em>in Catanzaro, via G. da Fiore, 34; Questura di Crotone non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto cat. 1.2.8/pers. discipl./-OMISSIS- di prot. del 15/4/2015, di irrogazione sanzione disciplinare richiamo scritto<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno &#8211; Dipartimento Pubblica Sicurezza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> L&#8217;Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato -OMISSIS- ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, il decreto Cat. 1.2.8/Pers. Discipl./-OMISSIS- di prot. del 15 aprile 2015, notificato il 16 aprile 2015, con il quale il Questore di Crotone ha disposto, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare del richiamo scritto e la nota, posta a suo presupposto, Cat.1.2.8/Pers. Disc./Prot. -OMISSIS- del 26 febbraio 2015, notificata il 6 marzo 2015, di contestazione degli addebiti.<br /> Ha dedotto l&#8217;illegittimità  del provvedimento sanzionatorio, levato per avere frequentato soggetto condannato (-OMISSIS-) ed altro indagato (-OMISSIS-), con pubblicazione di alcune foto degli incontri sul profilo <em>Facebook</em> per -) violazione degli artt. 3, punto 3, 4, punti 3 e 18, e art. 14, d.P.R. n. 737/1981; violazione dell&#8217;art. 12, punto 4, d.P.R. n. 782/1985; eccesso di potere per illogicità  manifesta e difetto dei presupposto; violazione del principio di legalità ; violazione dell&#8217;art. 1, 6, 10 l. n. 241/1990, affermando di aver conosciuto l&#8217;-OMISSIS- per ragioni di servizio, di essersi trovato a frequentarlo in quanto genitore di compagno di classe del figlio, di essersi solo interessato del procedimento in quanto il -OMISSIS- era stato informatore di polizia -) insufficienza della motivazione, -) contraddittorietà .<br /> L&#8217;Avvocatura dello Stato si è costituita resistendo al ricorso, depositando relazione dell&#8217;Amministrazione.<br /> Il ricorrente ha nella fase cautelare rinunciato alla domanda di sospensione del provvedimento.<br /> Nella fase del merito parte resistente ha chiesto la riunione con il ricorso iscritto al n. R.G. -OMISSIS-ed ha esplicato le proprie difese.<br /> All&#8217;udienza del 29.1.2020, trattato il ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Si ritiene di non dar seguito alla istanza di riunione con altro ricorso (n. R.G. -OMISSIS-) riguardando le impugnazioni due distinte sanzioni disciplinari con presupposti fattuali totalmente differenti.<br /> 2. Ritiene il Tribunale di analizzare prioritariamente la censura di insufficienza di motivazione.<br /> Il motivo non coglie nel segno.<br /> Il provvedimento di inflizione della sanzione richiama per descrivere il fatto ritenuto disciplinarmene illecito il foglio addebiti disciplinari n. -OMISSIS-, diffusamente descrittivo di quanto rimproverato al ricorrente ed in risposta al quale egli deposità² le proprie giustificazioni.<br /> Risulta, pertanto, rispettato quanto prescritto dall&#8217;art. 3 l. proc. sulla motivazione <em>per relationem</em>.<br /> Il provvedimento, inoltre, dÃ  conto dell&#8217;esame delle giustificazioni presentate assumendo essere, solo in parte, giustificative del comportamento.<br /> 3. I primi due motivi di censura possono essere disaminati congiuntamente.<br /> Con essi l&#8217;Ispettore -OMISSIS- deduce di avere conosciuto l&#8217;-OMISSIS- ed il -OMISSIS- quali informatori di polizia, sostenendo l&#8217;assunto con richiesta di prova testimoniale ex art. 63 co. 3 c.p.a.<br /> La richiesta istruttoria risulta, perà², superflua ed il motivo infondato.<br /> Ritiene, infatti, il Tribunale, premessa l&#8217;irrilevanza della contestazione con riferimento al -OMISSIS-, in quanto solo indagato, che sia irrilevante l&#8217;origine della conoscenza con l&#8217;-OMISSIS- e giustificato oggetto della reprensione &#8220;l&#8217;amicizia&#8221; con lo stesso sul profilo <em>Facebook</em> e la pubblicazione di foto di incontri sulla pagina dell&#8217;Ispettore.<br /> Si badi che per un solo dei pìù fotogrammi il -OMISSIS-, nelle giustificazioni rese nel procedimento disciplinare, ha negato la pubblicazione da parte sua, limitandosi a riferire l&#8217;occasionalità  degli incontri.<br /> La diffusione sul proprio profilo di foto con soggetto, che il ricorrente ammette sapere, condannato e la cui impresa è stata interdetta per infiltrazione mafiosa rende non reprensibile la sanzione inflitta.<br /> 4. Il motivo di contraddittorietà  è, parimenti, destituito di fondamento.<br /> Gli elogi ed i giudizi eccellenti nella carriera dell&#8217;Ispettore non elidono la correttezza dell&#8217;esercizio del potere disciplinare a fronte di condotta non rispettosa del dovere di rettitudine, mentre la scelta della sanzione del richiamo in luogo di quella prevista della sanzione pecuniaria risulta essere stata giustificata proprio dai precedenti di servizio del -OMISSIS-.<br /> 5. Le spese di lite in ragione della comune leggerezza nel controllo del <em>social network</em>giustifica la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1) Rigetta il ricorso;<br /> 2) Compensa le spese del giudizio.<br /> Ordina all&#8217;Autorità  amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, l&#8217;-OMISSIS- ed il -OMISSIS-.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario<br /> Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore.</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-1-2020-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-1-2020-n-345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.345</a></p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Catello Miranda, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv.to Stefano Curcio contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. L&#8217;interdittiva antimafia, per la sua natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-1-2020-n-345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-1-2020-n-345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2020 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Catello Miranda, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv.to Stefano Curcio  contro  Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della PA- interdittiva antimafia- giudizio di attualità  e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa &#8211; fatti risalenti nel tempo- rilevanza &#8211; limiti.</p>
<p> 2.Contratti della PA &#8211; interdittiva antimafia &#8211; autorità  prefettizia &#8211; tutela dell&#8217;economia e della concorrenza da infiltrazioni della criminalità  organizzata &#8211; effetti escludenti &#8211; legittimità .</p>
<p> 3.Contratti della PA- interdittiva antimafia &#8211; natura cautelare- anticipazione della soglia di prevenzione- prova del fatto- non è richiesta -presenza di indizi logici ed attendibili &#8211; sufficienza.</p>
<p> 4.Contratti della PA- interdittiva antimafia- rapporti di parentela- rilevanza &#8211; limiti. </p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purchè dall&#8217;analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità  e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell&#8217;attività  di impresa. </p>
<p> 2.L&#8217;informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell&#8217;amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l&#8217;autorità  prefettizia escluda che un imprenditore &#8211; pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione &#8211; possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.</em></p>
<p> <em>3.L&#8217;interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.</p>
<p> 4.Ai fini dell&#8217;interdittiva antimafia, la Pubblica Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità  o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «	pìù probabile che non	Â», che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regÃ¬a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto: nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, infatti, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una «	influenza reciproca	Â» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sè errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicchè in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione.<br /> Hanno dunque rilevanza, circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, quali, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale e rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo la Pubblica Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza su un&#8217;area pìù o meno estesa del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).</em></p>
<p> </p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00345/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03843/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Catello Miranda, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv.to Stefano Curcio, in Napoli alla via F. Crispi; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. -OMISSIS- &#8211; Rif. n. -OMISSIS-, del Prefetto della Provincia di Napoli, ad oggetto &#8220;Richiesta informativa antimafia ai sensi dell&#8217;art. 4 d.lgs. 490/94 e dell&#8217;art. 10 del DPR 252/98 sul conto della Soc. -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-&#8220;, recante comunicazione di sussistenza delle condizioni ostative ai sensi della richiamata normativa, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza soltanto in data 3.7.2018 e mai comunicata o notificata in precedenza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti alla nota in parola, ivi compresi i rapporti informativi menzionati nella nota, resi dai Rappresentanti delle Forze dell&#8217;Ordine incaricati di procedere alle verifiche nei confronti della ditta &#8220;-OMISSIS-&#8220;, nonchè degli atti connessi e conseguenziali, il cui contenuto ed estremi si ignorano, mai comunicati o notificati al ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati in data 19.11.2018:</p>
<p style="text-align: justify;">della nota n. -OMISSIS- della Questura di Napoli, divisione Anticrimine; della nota n. -OMISSIS-Gico/3^ -OMISSIS-del Nucleo Polizia Tribunale Napoli, GICO, Guardia di Finanza; atti tutti di cui il ricorrente è venuto a conoscenza a seguito del deposito effettuato, giusta nota prot. n. -OMISSIS-, a seguito dell&#8217;ordinanza Presidenziale n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Dirigente della III Area Bis della Prefettura di Napoli comunica l&#8217;avvio di &#8220;accertamenti volti alla verifica della legittimità  dell&#8217;emissione di decreti di liquidazione per spese di custodia, successivi alla data del 2006, essendo la ditta ricorrente destinataria di interdittiva antimafia nel predetto anno&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, connessi e/conseguenziali, ivi comprese le note di diniego della liquidazione dei compensi maturati per lo svolgimento dell&#8217;attività  di custodia giudiziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi per la perdurante efficacia degli atti impugnati e per gli effetti lesivi medio tempore prodotti per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività  di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati in data 29.03.2019: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento antimafia n. -OMISSIS-, notificato in pari data dalla Prefettura di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della GIA del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;informativa della Questura di Napoli prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;informativa del Commissariato di P.S. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di G.I.A. n. -OMISSIS-; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente della III Area Bis della Prefettura con la quale, in riscontro alla pec del -OMISSIS-, si significa il diniego di pagamento delle spese di custodia di cui ai decreti di liquidazione successivi alla data del 2006;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti di tutti gli atti presupposti, connessi e/conseguenziali, ivi comprese le note di diniego della liquidazione dei compensi maturati per lo svolgimento dell&#8217;attività  di custodia giudiziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">nonche&#8217; per la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi per la perdurante efficacia degli atti impugnati e per gli effetti lesivi medio tempore prodotti per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività  di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti depositati in data 1.10.2019: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. -OMISSIS-,a firma del Dirigente dell&#8217;Ara 1/TER/O.S.P. della Prefettura di Napoli, recante trasmissione del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-, adottato, in data -OMISSIS- nei confronti della ricorrente e recante, inoltre, avvio del procedimento volto alla applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno, monitoraggio delle imprese, previste dall&#8217;art. 32, comma 10, della L. 114/2014;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente dell&#8217;Ara 1/TER/O.S.P. della Prefettura di Napoli, con cui si comunica l&#8217;inesistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione delle misure di cui all&#8217;art. 32, comma 10 DL. 90, convertito in L. 144/2014 giusta decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto prefettizio n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente. </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso tempestivamente notificato all&#8217;amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r. -OMISSIS- ha esposto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ditta -OMISSIS-, denominata &#8220;-OMISSIS-&#8220;, con sede in -OMISSIS-, svolge, sin dal 1995 l&#8217;attività  di custodia giudiziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;attività  in parola è stata, da sempre &#8211; e tuttora &#8211; svolta in favore delle Forze dell&#8217;Ordine territoriali, della Prefettura di Napoli, della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, Napoli e altre per provvedimenti di loro competenza, dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze nonchè dei vari comuni del circondario del Tribunale di Torre Annunziata.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  svolta in favore della Prefettura di Napoli, con istanza, da ultimo, inoltrata in data 20/12/2017, la ditta ricorrente reiterava la richiesta di pagamento delle indennità  maturate per la custodia effettuata dal 1996 al 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel corso di diversi incontri tenutisi presso la Prefettura, i funzionari preposti evidenziavano la sussistenza di presunte cause ostative al pagamento delle somme rivendicate, per la presenza di una informativa antimafia, contenuta nella nota prot. n. -OMISSIS- &#8211; Rif. n. -OMISSIS-, del Prefetto della Provincia di Napoli, sul conto della Soc. -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-&#8220;, nota che, di fatto, veniva notificata al ricorrente solo in data 3/7/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un ricorso tempestivamente notificato all&#8217;amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto presidenziale del 16 ottobre 2018 è stato ordinato all&#8217;amministrazione intimata di produrre &quot;copia autentica dei provvedimenti prefettizi impugnati, nonchè tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fondano, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Prefettura ha provveduto all&#8217;incombente e con un primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato anche gli atti dell&#8217;istruttoria procedimentale, riproponendo i motivi di ricorso giÃ  sostanzialmente articolati nel ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con nota inoltrata a mezzo pec in data 22 dicembre 2018, il ricorrente ha proposto istanza ex art. 91, comma 5 del D. Lgs. n. 159/2011, come novellato dall&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 218 del 2012, volta all&#8217;aggiornamento della posizione antimafia. Con provvedimento antimafia n. -OMISSIS-, notificato in pari data, la Prefettura di Napoli, ha respinto la richiesta del ricorrente e ha confermata l&#8217;interdittiva antimafia a carico del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare formulata con i citati motivi aggiunti, evidenziando che: &#8220;sebbene sia consentito al Prefetto di valutare la sussistenza di elementi di sospetta contiguità  mafiosa anche in presenza di sentenze penali di assoluzione nei confronti del soggetto interessato, esigenze di adeguatezza e sufficienza della motivazione impongono che degli stessi venga operato uno specifico richiamo, con valutazione di rilevanza rispetto a quanto opinato dal giudice penale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Prefettura, in ottemperanza della predetta ordinanza cautelare, ha emesso nuova interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un terzo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha contestato, altresì¬, il predetto provvedimento contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Interno si è costituito in giudizio in relazione a ciascun ricorso proposto dal ricorrente, contestando tutti i ricorsi e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso in punto di fatto i ricorsi sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le interdittive antimafia si fondano sostanzialmente sui seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dall&#8217;informativa della Questura di Napoli del -OMISSIS- si evince che il ricorrente è il fratello di un noto esponente della criminalità  organizzata locale detenuto in carcere a seguito della condanna per alcuni gravissimi reati connotati dall&#8217;aggravante del cd. &#8220;metodo mafioso&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dall&#8217;informativa del Commissariato di P.S. -OMISSIS- si evince che il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di revoca del porto d&#8217;armi, in quanto non forniva le adeguate garanzie di affidabilità  richieste dal T.U.L.P.S. In particolare, dal 2004 al 2017, era stato denunciato per il reato di lesioni personali, peculato, falsità  ideologica, falsità  in registri e notificazioni, ricettazione, inosservanza delle norme edilizie e violazione di sigilli;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dalla sentenza del -OMISSIS-, pronunciata nel procedimento n. R.G. -OMISSIS-, si evince che, nonostante l&#8217;intervenuta assoluzione, sussistono elementi indiziari sufficienti all&#8217;emanazione dell&#8217;informativa prefettizia interdittiva. In particolare, tale circostanza è stata evidenziata nel verbale del G.I.A. del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, invece, contesta le due interdittive antimafia intervenute, in quanto gli elementi posti a supporto delle stesse non sarebbero sufficienti per emettere un giudizio di permeabilità  mafiosa nei confronti della ditta ricorrente, in considerazione della circostanza che -OMISSIS- è stato assolto in sede penale, che i fatti contestati sono comunque risalenti nel tempo e che meri rapporti di parentela non sono in grado di fondare i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, in via di principio, &#8211; come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 &#8211; l&#8217;informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell&#8217;amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l&#8217;autorità  prefettizia escluda che un imprenditore &#8211; pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione &#8211; possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Come, peraltro, questa Sezione ha giÃ  evidenziato, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l&#8217;interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non giÃ  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì¬ soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione &#8216;parcellizzata&#8217; di un singolo elemento, o di pìù elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione ha poi chiarito che in linea di principio, l&#8217;interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purchè dall&#8217;analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità  e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell&#8217;attività  di impresa (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7.01.2019, n.73; conf. Cons. St., sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sè un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l&#8217;interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l&#8217;infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità  di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il pìù lungo tempo e di occupare il pìù ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. Campania, Napoli, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">5. In attuazione di tali coordinate ermeneutiche e in considerazione della natura anticipatoria e cautelare del provvedimento prefettizio, i ricorsi risultano infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- ha evidenziato che è stato assolto con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. -OMISSIS-, poi confermata dalla Corte d&#8217;Appello con sentenza n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che -OMISSIS-, imputato per il reato di cui all&#8217;art. 416 bis c.p., sia stato assolto non rappresenta circostanza dirimente ai fini dell&#8217;accoglimento dei ricorsi, ben potendosi le interdittive antimafia fondare anche su elementi che, pur non avendo una forza probante tale da assumere rilievo penale, siano comunque sufficienti per fondare un giudizio di sospetto sulla permeabilità  mafiosa del ditta ricorrente, come, peraltro, ha chiarito la stessa Prefettura nella interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- emessa in seguito all&#8217;ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto questa Sezione ha giÃ  chiarito che &#8220;il criterio civilistico del &quot;pìù probabile che non&quot; si pone quale regola, garanzia e insieme, strumento di controllo, fondato anche su irrinunciabili dati di esperienza, della valutazione prefettizia e, in particolare, consente di verificare la correttezza dell&#8217;inferenza causale che da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità  mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza al di lÃ  di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale. Quest&#8217;ultima regola si palesa consentanea alla garanzia fondamentale della &quot;presunzione di non colpevolezza&quot; di cui all&#8217;art. 27, comma 2, Cost., alla quale è ispirato anche l&#8217;art. 6 CEDU, cosicchè è evidente che l&#8217;istituto dell&#8217;informativa antimafia non possa in alcun modo ricondursi all&#8217;alveo della garanzia anzidetta, in quanto non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità  penale, ma riguarda la prevenzione amministrativa antimafia. In tale contesto il giudice amministrativo è titolare di un potere giurisdizionale idoneo a valutare la gravità  del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo esame sull&#8217;esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti sintomatici del pericolo, consentendo così¬ non solo di sindacare l&#8217;esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità  della prognosi inferenziale che l&#8217;autorità  amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame&#8221; (cfr., T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/10/2019, n.4832).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, dal processo penale che ha interessato il ricorrente come imputato è emerso che lo stesso è il fratello di -OMISSIS-, pregiudicato e affiliato al clan camorristico riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, attualmente detenuto in stato di custodia in carcere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, inoltre, come riportato nell&#8217;informativa antimafia del -OMISSIS-, è stato destinatario di un decreto di revoca di porto di fucile per uso caccia per ragioni di sicurezza, è stato destinatario di diverse denunce per reati relativi alla persona e alla detenzione di armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la Prefettura ha dato atto che nella sentenza n. -OMISSIS- è emerso che nella zona -OMISSIS- e comuni limitrofi è stata accertata l&#8217;esistenza di un&#8217;agguerrita associazione per delinquere di stampo camorristico denominata &#8220;clan -OMISSIS-&#8221; di cui fa parte -OMISSIS- fratello di -OMISSIS-. A -OMISSIS- è stato contestato di aver svolto stabilmente per conto del sodalizio criminale dei -OMISSIS- mansioni di riciclatore di capitali illeciti, facendo transitare gli stessi su conti correnti da lui stesso gestiti, sebbene intestati ad altre persone fisiche o a società  commerciali e facendo pervenire parte del danaro riciclato a -OMISSIS-, moglie del fratello -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tale profilo, è stato accertato che -OMISSIS- gestiva diversi conti correnti molti dei quali fittiziamente intestati ad altri soggetti. Inoltre, è stato provato che sui conti gestiti da -OMISSIS- risultano versati, con contestuale prelievo della corrispondente somma in contanti, numerosi assegni tratti da -OMISSIS-, ovvero emessi da terzi a favore di quest&#8217;ultima o a lei girati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali circostanze, acclarate in sede penale, pur non idonee, secondo il Tribunale, a fondare un giudizio di colpevolezza, sono, invece, idonee a confermare il giudizio di permeabilità  mafiosa della ditta ricorrente espresso dalla Prefettura.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima, inoltre, ha evidenziato che -OMISSIS- svolge la stessa attività  di vendita di autoveicoli usati per conto di terzi, rimessa autoveicoli che svolge anche il ricorrente; è, in particolare, emerso dalla sentenza n. -OMISSIS- che -OMISSIS- gestiva una rivendita di autovetture in cui rivendeva macchine rubate dopo averle dotate di documenti falsi di circolazione. Rivendita che in realtà  era riconducibile alla famiglia -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente contesta la valorizzazione della parentela sussistente con -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che &#8220;ai fini dell&#8217;interdittiva antimafia la Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità  o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «	pìù probabile che non	Â», che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regÃ¬a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto; nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una «	influenza reciproca	Â» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sè errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo la Pubblica amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza su un&#8217;area pìù o meno estesa del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito, cfr., Consiglio di Stato sez. III, 27/06/2019, n.4431).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stretto rapporto di parentela del ricorrente con il fratello -OMISSIS-, la circostanza che -OMISSIS- si sia messo a disposizione del fratello, come è dimostrato dai plurimi conti correnti da lui gestiti e fittiziamente intestati a diverse persone, con il continuo passaggio di danaro in favore della moglie di -OMISSIS-, la somiglianza dell&#8217;attività  lavorativa svolta dai fratelli, denotano un complessivo quadro indiziario sufficiente per giustificare le interdittive antimafia in questa sede impugnate. </p>
<p style="text-align: justify;">6. Parimenti infondato è il ricorso relativo al provvedimento con cui la Prefettura ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l&#8217;adozione delle misure di controllo, ai sensi dell&#8217;art. 32, co. 10, D.l. n. 90.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma dispone consente l&#8217;adozione di misure di controllo al ricorrere di determinati presupposti e, in particolare, &#8220;in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un&#8217;impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonchè ad una impresa che esercita attività  sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all&#8217;articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la ditta ricorrente non rientra tra i soggetti indicati dalla norma e, pertanto, come correttamente evidenziato dalla Prefettura, non possono essere in ogni caso applicate le misure di controllo di cui all&#8217;art. 32, co. 10 D.l. 90/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Quanto poi ai provvedimenti con cui la Prefettura ha negato il pagamento dei crediti sussistenti in capo al ricorrente per l&#8217;attività  di custodia svolta, rileva il Collegio che la giurisprudenza consolidata, cui questo giudice intende dare continuità , ha evidenziato che l&#8217;art. 67, co. 1, lett. g) del codice antimafia, ha precluso nei confronti dei soggetti sottoposti a interdittiva antimafia di ottenere erogazione da parte della p.a., finanche l&#8217;erogazione di somme di danaro a titolo di risarcimento del danno (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 3/2018). La finalità  della norma è quella di evitare &#8220;ogni esborso di matrice pubblicistica&#8221; in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. Tale disposizione, quindi non può che essere interpretata se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla p.a., quale che ne sia la fonte e la causa per il tempo di durata degli effetti dell&#8217;interdittiva. L&#8217;imprenditore colpito da interdittiva è, infatti incapace <i>ex lege</i> di contrattare con la p.a. fino a quando permangono gli effetti dell&#8217;interdittiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Correttamente, dunque, la Prefettura, in presenza di un&#8217;interdittiva antimafia, non ha provveduto ad erogare somme di danaro al ricorrete,</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto esposto, i ricorsi vanno respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.345</a></p>
<p>M. Lipari, Pres. U. Maiello, Est. Parti: A.P. (Avv. Massimo Di Celmo) ASL Napoli 3 Sud (legale rappresentante p.t.) La trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo PEC del TAR non abilitato al deposito degli atti processuali non costituisce errore scusabile con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Deposito &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Lipari, Pres. U. Maiello, Est. Parti: A.P. (Avv. Massimo Di Celmo) ASL Napoli 3 Sud (legale rappresentante p.t.)</span></p>
<hr />
<p>La trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo PEC del TAR non abilitato al deposito degli atti processuali non costituisce errore scusabile con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Deposito &#8211; Trasmissione a indirizzo PEC del TAR non abilitato &#8211; Errore scusabile &#8211; Ambito applicativo &#8211; Eccezionalità  </strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><strong>L&#8217;errore consistente nella trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo PEC diverso da quello dell&#8217;organo giurisdizionale adito, è riconducibile alla violazione degli ordinari doveri di diligenza la cui puntuale cura, rientrando nella sfera di signoria del singolo soggetto abilitato, deve ritenersi incondizionatamente esigibile in capo ai professionisti che patrocinano innanzi agli organi di giurisdizione salvo situazioni eccezionali, riconducibili al caso fortuito ed alla forza maggiore. Pertanto, solo in tali situazioni eccezionali può essere concesso il beneficio dell&#8217;errore scusabile. In tutti gli altri casi l&#8217;appello va dichiarato inammissibile per tardività  del deposito presso la PEC corretta.</strong><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2019 </p>
<p>N. 00345/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04200/2018 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2018, proposto da Adelaide Perino, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Di Celmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), n. 05125/2017.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti l&#8217;avvocato Massimo Di Celmo;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Con il gravame in epigrafe l&#8217;appellante chiede la riforma della sentenza n. 05125/2017, pubblicata il 3/11/2017, con la quale il TAR per la Campania, Sezione V, ha respinto il ricorso proposto in riassunzione avverso la determina dirigenziale nÂ° 829 del 03/08/2007 avente ad oggetto la sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori della selezione interna per la categoria dei posti di assistente amministrativo e la ricollocazione nel profilo professionale rivestito alla data di pubblicazione del bando di selezione.</p>
<p>Il suddetto provvedimento espulsivo interveniva dopo la stipula, in data 29 giugno 2004, del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel nuovo profilo professionale, categoria &quot;C&quot;, e traeva alimento dal fatto che l&#8217;Amministrazione aveva rilevato la carenza dei requisiti di partecipazione alla selezione.</p>
<p>A seguito della sentenza nÂ° 3261/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva declinato la propria giurisdizione, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR che, perà², lo respingeva con la sentenza qui gravata.</p>
<p>A sostegno dello spiegato gravame l&#8217;appellante deduce:</p>
<p>1) che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il potere di autotutela della P.A. deve ritenersi limitato al campo dei rapporti di diritto pubblico, non potendo estendere i suoi effetti al di là  dell&#8217;atto amministrativo che l&#8217;amministrazione reputi illegittimo e/o inopportuno, mentre nel caso qui in rilievo l&#8217;intervento in autotutela è intervenuto quando era stato giù  stipulato il contratto di lavoro;</p>
<p>2) l&#8217;atto di autotutela gravato in prime cure sarebbe stato adottato in palese carenza di potere in quanto sia le prescrizioni del bando di selezione che quelle del regolamento aziendale sulle selezioni interne assegnerebbero la competenza, in via esclusiva, al direttore generale;</p>
<p>3) il TAR non avrebbe compiutamente esaminato la documentazione versata in atti dalla quale, a dire dell&#8217;appellante, risulterebbe che la ricorrente aveva svolto, presso la medesima azienda sanitaria NA 5, le mansioni proprie del profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto, dal novembre del 1995 sino all&#8217;indizione della selezione in oggetto avvenuta con la delibera del D.G. nÂ° 879 del 30/05/2000, non occorrendo, ai fini qui in rilievo, anche il coerente inquadramento nel corrispondente profilo funzionale;</p>
<p>4) il potere di autotutela sarebbe stato malamente esercitato a distanza di tre anni, senza evidenziare conferenti ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale.</p>
<p>L&#8217;ASL intimata non si è costituita in giudizio.</p>
<p>Ritiene il Collegio che non meriti favorevole valutazione l&#8217;istanza di rimessione in termini presentata dall&#8217;appellante in data 8.6.2018 con conseguente declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello per tardività  del relativo deposito.</p>
<p>Non sussistono, invero, i presupposti per concedere il beneficio dell&#8217;errore scusabile ai sensi dell&#8217;art. 37 d.lgs. n. 104/2010 in relazione al tardivo deposito del mezzo qui in rilievo, ritualmente effettuato solo in data 25.5.2018 a fronte di una notifica perfezionatasi giù  in data 11.4.2018 e, dunque, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 94 del c.p.a.</p>
<p>Vale premettere che, ai sensi dell&#8217;articolo 136 comma 2 del c.p.a.Â <i>i difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità  telematiche</i>.</p>
<p>Com&#8217;è noto, le disposizioni sul cd. PAT hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; dal 1° gennaio 2018 il processo amministrativo assume un regime interamente telematico anche per i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2017 (cfr. l&#8217;art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016).</p>
<p>A norma dell&#8217;articolo 9 comma 2 del D.P.C.M. 16/02/2016, n. 40 e salvo le evenienze eccezionali di cui ai commi 8 e 9, qui non in rilievo, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene, dunque, esclusivamente per via telematica.</p>
<p>Va, altresì, evidenziato che, a mente del comma 11 dell&#8217;articolo citato, gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.</p>
<p>Occorre, infine, soggiungere che l&#8217;allegato al suindicato DPCM, recante le specifiche tecniche, all&#8217;articolo 7 disciplina in dettaglio le modalità  di deposito a mezzo PEC, evidenziando che, una volta curati gli adempimenti ivi descritti, l&#8217;avvocato riceve automaticamente:</p>
<p>&#8211; dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell&#8217;ora di accettazione;</p>
<p>&#8211; successivamente, dal gestore dell&#8217;Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito;</p>
<p>&#8211; infine, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l&#8217;indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l&#8217;elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.</p>
<p>Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.</p>
<p>Orbene, a fronte di quanto fin qui rilevato, appare di tutta evidenza come l&#8217;istanza di rimessione in termini non sia suscettiva di favorevole delibazione.</p>
<p>Anzitutto, deve rilevarsi come si è in presenza di una disciplina processuale che non può più¹ dirsi di recente conio, oltretutto contraddistinta, per i profili qui in rilievo, da prescrizioni sufficientemente chiare ed inequivoche.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;errore in cui è incorso l&#8217;appellante, e consistente nella trasmissione dell&#8217;appello ad un indirizzo diverso da quello dell&#8217;organo giurisdizionale adito, è riconducibile alla violazione degli ordinari doveri di diligenza la cui puntuale cura, rientrando nella sfera di signoria del singolo soggetto abilitato, deve ritenersi incondizionatamente esigibile in capo ai professionisti che patrocinano innanzi agli organi di giurisdizione salvo situazioni eccezionali, riconducibili al caso fortuito ed alla forza maggiore qui non in rilievo.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;errore in cui è incorso l&#8217;appellante &#8211; che ha digitato un indirizzo PEC diverso da quello dovuto e non abilitato alla ricezione ed al deposito del ricorso- era, altresì, immediatamente riconoscibile proprio in ragione della peculiare conformazione del suindicato protocollo tecnico atteso che, ai sensi della sopra richiamata disciplina di settore, questi avrebbe dovuto ricevere, in aggiunta alla ricevuta di consegna, il messaggio di registrazione deposito.</p>
<p>Di contro, in mancanza di tale specifica ed aggiuntiva comunicazione, che caratterizza il procedimento qui in rilievo, l&#8217;appellante avrebbe dovuto agevolmente rendersi conto, superato il torno temporale delle 24 h previste, che il deposito non era andato a buon fine, senza attendere la scadenza dei termini di legge ovvero comunicazioni da parte della Segreteria, a ciù² non tenuta.</p>
<p>Tanto premesso, occorre soggiungere che la concessione del beneficio dell&#8217;errore scusabile &#8211; per consolidato orientamento anche dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (2 dicembre 2010, n. 3; 9 agosto 2012, n. 32; 10 dicembre 2014, n. 33; 27 luglio 2016, n. 22) &#8211; costituisce uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell&#8217;alterazione della regola della parità  delle armi nel processo che potrebbe conseguirne, cosicchè l&#8217;art. 37 c.p.a. va considerata norma di stretta interpretazione. In definitiva, il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscurità  del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell&#8217;Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore, circostanze, tutte, non ravvisabili nel caso di specie (in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638; sez. V, 31 marzo 2017, n. 1501).</p>
<p>Consegue, pertanto, a quanto fin qui rilevato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello.</p>
<p>Nulla è dovuto per le spese di giudizio in ragione della mancata costituzione della parte intimata.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p>Nulla per le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati: </p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p>Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>Giorgio Calderoni, Consigliere</p>
<p>Umberto Maiello, Consigliere, Estensore</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-11-2013-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Radesi Pres. &#8211; M. Poppi Est. Gas Plus Vendite S.r.l. (Avv.ti E. Pontiroli e M. Zoppolato) contro San Donnino Multiservizi S.r.l. a Socio Unico (Avv.ti F. Baldi e E. Guiducci) e nei confronti di Gas Sales S.r.l. e Fidenza Vendita Gas S.r.l. (Avv.ti A. Cremona e M. Mora) la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-11-2013-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; M. Poppi Est.<br /> Gas Plus Vendite S.r.l. (Avv.ti E. Pontiroli e M. Zoppolato) contro San Donnino Multiservizi S.r.l. a Socio Unico (Avv.ti F. Baldi e E. Guiducci) e nei confronti di Gas Sales S.r.l. e Fidenza Vendita Gas S.r.l. (Avv.ti A. Cremona e M. Mora)</span></p>
<hr />
<p>la controversia relativa alla gara per la cessione di quote di una società di vendita del gas, attività ormai liberalizzata, esula dalla giurisdizione del g.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Gara per la cessione del 100% di quote di una società di vendita del gas – Attività ormai liberalizzata &#8211; Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia inerente la cessione del 100% delle azioni di una società per azioni che agisce nella qualità di soggetto formalmente e sostanzialmente privato esercitante una attività liberalizzata (di distribuzione e di vendita del gas naturale) non soggetta a regime concessorio e pertanto non qualificabile quale pubblico servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 366 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Gas Plus Vendite S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Pontiroli e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il primo, in Parma, via Mistrali n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>San Donnino Multiservizi S.r.l. a Socio Unico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Baldi e Elena Guiducci, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Ollari, in Parma, borgo Zaccagni n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Gas Sales S.r.l. e Fidenza Vendita Gas S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti Andrea Cremona e Marina Mora, con domicilio eletto presso il secondo, in Parma, borgo Tommasini n. 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del bando di gara adottato dalla Società San Donnino Multiservizi S.r.l. avente ad oggetto &#8220;<i>asta pubblica per la cessione del 100% delle quote di partecipazione della costituenda società New. co. gas S.r.l</i>&#8220;, pubblicato in G.U. il 10 ottobre 2012 e di tutti i relativi allegati;<br />	<br />
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e connesso ivi inclusi i chiarimenti apparsi sul sito web della società odierna intimata;<br />	<br />
e per l&#8217;accertamento<br />	<br />
della illegittimità dell&#8217;accesso al contratto di affitto di ramo d&#8217;azienda, consentito a fronte di mera richiesta via mail;<br />	<br />
nonché, per l’inibitoria dell&#8217;accesso a dati aziendali sottoposti a tutela commerciale di cui alle richieste datate 23 e 30 ottobre 2012 e forniti da Gas Plus vendite in data 8 novembre 2012,<br />	<br />
nonché,<br />	<br />
per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di San Donnino Multiservizi S.r.l. e di Gas Sales S.r.l. e Fidenza Vendita Gas S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con bando di gara pubblicato in G.U. il 10 ottobre 2012, San Donnino Multiservizi S.r.l. (di seguito San Donnnino), società controllata dal Comune di Fidenza, indiceva una “<i>asta pubblica per la cessione del 100% delle quote di partecipazione della costituenda società NewCo Gas S.r.l.</i>” (denominata in seguito Fidenza Vendita Gas S.r.l.) allo scopo di “<i>procedere alla cessione del servizio di vendita gas alle utenze finali, mediante cessione di costituenda società alla quale</i>” si sarebbe provveduto a cedere entro l’anno 2012 “<i>e con effetto giuridico dal 01 gennaio 2013, il relativo ramo d’azienda</i>”.<br />	<br />
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società ricorrente Gas plus Vendite S.r.l., gestore uscente dell’attività di vendita del gas nel territorio comunale (in virtù di contratto sottoscritto da San Donnino con Gas Plus Emilia S.r.l. poi incorporata in Gas Plus Vendite S.r.l. a sua volta partecipata da Gas plus S.p.a., San Donnino e Busseto Servizi S.r.l.), impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati deducendo:<br />	<br />
&#8211; la mancata specificazione dell’obbligo di mantenimento dei rapporti di lavoro in essere;<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità del patto di non concorrenza posto a carico del gestore uscente;<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità della tempistica concorsuale e l’incompletezza della documentazione di gara circa l’effettiva consistenza del ramo di azienda oggetto di cessione;<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità della prevista retrocessione dei depositi cauzionali unitamente all’azienda;<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità dell’accesso, consentito a semplice richiesta, alla documentazione relativa all’attività del gestore uscente.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 228 del 13 novembre 2013 veniva respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.<br />	<br />
La Società San Donnino si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per mancata specificazione di una concreta lesione alle posizioni della ricorrente e nel merito confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 21 novembre 2012 veniva accolta l’istanza di sospensione limitatamente alle prescrizioni in materia di accesso.<br />	<br />
La procedura di gara si concludeva con l’aggiudicazione all’odierna controinteressata.<br />	<br />
Detto esito, comunicato alla ricorrente con nota del 5 dicembre 2012, veniva impugnato con motivi aggiunti datati 27 dicembre 2012 deducendo l’anomalia dell’offerta presentata dalla aggiudicataria. In data 7 dicembre 2012 veniva sottoscritto il contratto in pretesa violazione dei prescritti termini e in data 12 dicembre 2012, il socio unico dell’aggiudicataria Gas Sales acquisiva con contratto di affitto l’azienda relativa alla vendita del gas nel comune di Fidenza. <br />	<br />
Presa notizia dei descritti ulteriori sviluppi procedurali, la ricorrente integrava le proprie doglianze con un secondo ricorso per motivi aggiunti datato 18 gennaio 2013 replicando sostanzialmente le censure già oggetto dei precedenti mezzi di gravame e deducendo, inoltre, la violazione dell’art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione alla anticipata firma del contratto.<br />	<br />
Nel frattempo, con atto depositato il 7 gennaio 2013, Gas Sales si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità dell’operato della Stazione appaltante.<br />	<br />
Con memoria del 18 febbraio 2013, San Donnino eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che le controversie in materia di cessione di quote societarie rientrerebbero nella cognizione del giudice ordinario.<br />	<br />
All’esito della pubblica udienza del 23 ottobre 2013, la causa veniva trattenuta in decisione. <br />	<br />
Preliminarmente il collegio procede allo scrutinio dell’eccezione di giurisdizione sollevata dalla resistente San Donnino.<br />	<br />
Sostiene quest’ultima che la procedura oggetto del presente giudizio sarebbe estranea all’ambito di applicazione del Codice degli appalti in quanto, da un lato, veniva indetta da un soggetto costituito in forma di società per azioni in assenza di qualsivoglia forma di esercizio di pubblici poteri, dall’altro, perché relativa alla cessione del 100% di quote di una società dedita ad attività di vendita del gas, ovvero, una attività liberalizzata e non un pubblico servizio gestito in regime di privativa.<br />	<br />
La ricorrente afferma, al contrario, la sussistenza della giurisdizione amministrativa richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., a norma del quale, “<i>sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio</i>”.<br />	<br />
Sulla questione il collegio premette che l’art. 7, comma 1, c.p.a. prevede che siano “<i>devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l&#8217;esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all&#8217;esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni</i>”.<br />	<br />
Nel caso di specie, non è dato rilevare alcun esercizio di pubblici poteri avendo la San Donnino agito nella qualità di soggetto formalmente e sostanzialmente privato.<br />	<br />
Oggetto dell’odierna controversia è, infatti, la cessione del 100% delle azioni di un soggetto esercitante una attività liberalizzata non soggetta a regime concessorio e pertanto non qualificabile quale pubblico servizio.<br />	<br />
La separazione dell’attività di vendita posta in essere dalla San Donnino, e già affidata in passato alla ricorrente, si è resa necessaria in virtù dell’21, comma 4 del D. Lgs. n. 164/2000 che disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2002, che “<i>l&#8217;attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale é oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas</i>”.<br />	<br />
La medesima norma, al successivo comma 4, prevedeva che “<i>a decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita</i>” .<br />	<br />
Una volta qualificata la vicenda oggetto del presente giudizio come cessione di un pacchetto azionario, non può che rilevarsi, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, che “<i>non risulta una riserva al giudice amministrativo della giurisdizione in merito alla cessione di partecipazioni societarie detenute in società pubbliche: la norma di cui all’art. 119, I comma, lett. c), infatti, nel prevedere un rito abbreviato in ordine ai provvedimenti ivi enunciati, detta una disposizione non già sulla giurisdizione, ma esclusivamente sul processo, stabilendo un rito speciale per alcune controversie che devono appartenere ex se al giudice amministrativo, secondo le regole ordinarie del riparto della giurisdizione</i>” (TAR Veneto, Sez. I, 18 febbraio 2013, n. 241).<br />	<br />
Preso ulteriormente atto che la procedura impugnata non è relativa a <i>concessione di pubblici servizi, né coinvolge provvedimenti autoritativi concernenti la modificazione di un soggetto gestore di pubblici servizi (cfr. Corte cost. n. 204 del 2004)</i>” (TAR Veneto, cit.) non può che riconoscersi la giurisdizione in materia del giudice ordinario <br />	<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
La specificità delle questioni trattate determina la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-20-11-2013-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-345/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.345</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di Anas S.p.A. per la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel a doppio fornice del Colle di Tenda, ritenuto ad un primo esame che l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale non appare fondata, atteso che: I)</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-345/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di Anas S.p.A. per la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel a doppio fornice del Colle di Tenda, ritenuto ad un primo esame che l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale non appare fondata, atteso che: I) la procedura di gara è destinata a produrre effetti &#8211; sul territorio nazionale &#8211; che non esorbitano l’ambito della regione Piemonte, in quanto i lavori (della legittimita&#8217; del cui appalto si discute) devono essere eseguiti interamente nel territorio della regione; II) in tema di procedure di gara, laddove il provvedimento di aggiudicazione concerna l&#8217;affidamento di lavori localizzati territorialmente, deve ritenersi che l&#8217;effetto tipico dell&#8217;atto e&#8217; destinato a prodursi nel territorio della regione in cui i lavori si svolgeranno; III) non si ravvisano nel caso di specie profili di interferenza tra diversi ambiti regionali che possano giustificare il richiamo al criterio sussidiario delle sede dell’ente (art. 13 del codice del processo amministrativo); IV) l’importanza strategica dell’opera &#8211; in relazione agli interessi nazionali &#8211; non costituisce criterio contemplato nel c.p.a. ai fini della determinazione della competenza; V) la soluzione qui accolta appare in linea con la ratio sottesa all’art. 14 c.p.a., volta alla finalità di “non accrescere oltremodo il carico del Tar del Lazio, Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto l’attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali” (cfr. relazione illustrativa alla prima bozza del Codice); Considerato che l’intervenuta cessione del ramo d’azienda, di cui la stazione appaltante ha preso atto prima dell’aggiudicazione definitiva, è avvenuta in costanza dei requisiti di partecipazione, riscontrabili tanto in capo all’impresa cedente quanto in capo all’impresa cessionaria, come documentato in atti; ritenuto che il modus procedendi della stazione appaltante appare in linea con il principio contemplato dall’art. 51 del d.lgs. 163/2006, il quale non stabilisce un espresso obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli eventi indicati nella stessa disposizione (a differenza dell&#8217;art. 116) e non proceduralizza in modo puntuale le modalità di verifica della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto risultante dalle operazioni normativamente contemplate &#8211; pur imponendo all&#8217;amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti dell&#8217;aggiudicatario (ex art. 38 e 48 del d.lgs. 163/2006) anteriormente all&#8217;aggiudicazione o alla stipulazione del contratto, che nella specie non è ancora intervenuta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00345/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00426/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 426 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Edilmaco</b> &#8211; in proprio e quale Mandatario del <b>R.T.I.</b> con <b>Consorzio Stabile Italtunnel S.C. A R.L.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso Alberto Alessandro Caretta in Torino, via Grassi, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Tornusciolo, Claudio Borello, con domicilio eletto presso Daniele Tornusciolo in Torino, c.so Matteotti, 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>A.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.A.</b> / <b>Toto S.p.A. Costruzioni Generali</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Gili, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Luigi Gili in Torino, via Vela, 29; <b>Toto Holding S.p.A.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
1. del provvedimento 9.3.2012 (disposizione n. 24) di aggiudicazione definitiva della gara &#8220;To 07/09&#8221;, con cui l&#8217;Amministratore unico di Anas S.p.A. ha aggiudicato definitivamente all&#8217;ATI Grandi Lavori Fincosit S.p.A./Toto S.p.A. Costruzioni Generali, la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel a doppio fornice del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell&#8217;opera di presa della sorgente S.Macario; <br />	<br />
2. della nota r.r.r. 13.3.2012, prot. CDG-0033894-P;<br />	<br />
3. per quanto di ragione, del verbale della Commissione di gara n. 6308 G.C. in data 24.2.2012;<br />	<br />
4. dell&#8217;aggiudicazione provvisoria di cui al verbale sub 3;<br />	<br />
5. dell&#8217;approvazione (allo stato non noto al ricorrente) della suddetta aggiudicazione provvisoria, che è stata &#8220;formalizzata in data 27.2.2012&#8221;, nonchè del relativo visto, pure non noto al ricorrente;<br />	<br />
6. anche avverso il risultato della verifica, da parte di Anas, della sussistenza dei requisiti prescritti in capo al soggetto agggiudicatario	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di A.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.A. / Toto S.p.A. Costruzioni Generali;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Grandi Lavori Spa &#8211; Mandataria con Toto Spa Costruzioni Generali -, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Gili, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Luigi Gili in Torino, via Vela, 29;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>ritenuto ad un primo esame che l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale non appare fondata, atteso che: I) la procedura di gara è destinata a produrre effetti &#8211; sul territorio nazionale &#8211; che non esorbitano l’ambito della regione Piemonte, in quanto i lavori (della legittimita&#8217; del cui appalto si discute) devono essere eseguiti interamente nel territorio della regione; II) in tema di procedure di gara, laddove il provvedimento di aggiudicazione concerna l&#8217;affidamento di lavori localizzati territorialmente, deve ritenersi che l&#8217;effetto tipico dell&#8217;atto e&#8217; destinato a prodursi nel territorio della regione in cui i lavori si svolgeranno; III) non si ravvisano nel caso di specie profili di interferenza tra diversi ambiti regionali che possano giustificare il richiamo al criterio sussidiario delle sede dell’ente (art. 13 del codice del processo amministrativo); IV) l’importanza strategica dell’opera &#8211; in relazione agli interessi nazionali &#8211; non costituisce criterio contemplato nel c.p.a. ai fini della determinazione della competenza; V) la soluzione qui accolta appare in linea con la ratio sottesa all’art. 14 c.p.a., volta alla finalità di “non accrescere oltremodo il carico del Tar del Lazio, Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto l’attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali” (cfr. relazione illustrativa alla prima bozza del Codice);<br /> <br />
considerato che analoga valutazione di carenza di fumus boni iuris va svolta con riguardo alle censure dedotte a supporto del ricorso cautelare; <br />	<br />
considerato, infatti, che l’intervenuta cessione del ramo d’azienda, di cui la stazione appaltante ha preso atto prima dell’aggiudicazione definitiva, è avvenuta in costanza dei requisiti di partecipazione, riscontrabili tanto in capo all’impresa cedente quanto in capo all’impresa cessionaria, come documentato in atti;<br />	<br />
ritenuto che il modus procedendi della stazione appaltante appare in linea con il principio contemplato dall’art. 51 del d.lgs. 163/2006, il quale non stabilisce un espresso obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli eventi indicati nella stessa disposizione (a differenza dell&#8217;art. 116) e non proceduralizza in modo puntuale le modalità di verifica della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto risultante dalle operazioni normativamente contemplate &#8211; pur imponendo all&#8217;amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti dell&#8217;aggiudicatario (ex art. 38 e 48 del d.lgs. 163/2006) anteriormente all&#8217;aggiudicazione o alla stipulazione del contratto, che nella specie non è ancora intervenuta (cfr. Cons. St., Sez., Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849); <br />	<br />
ritenuto, pertanto, che il ricorso cautelare non possa trovare accoglimento;<br />	<br />
ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge.	</p>
<p>Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese della presente fase cautelare che vengono liquidate in euro 4.000,00 oltre Iva e Cpa, per ciascuna parte.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario<br />	<br />
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-5-2007-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-5-2007-n-345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-5-2007-n-345/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.345</a></p>
<p>G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore V. M. A. (avv.ti G. Ruta e M. Zezza) c. la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, IL DIPARTIMENTO PER LA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PERSONALE DELLA SCUOLA ED IL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CAMPOBASSO (tutti rappresentati</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-5-2007-n-345/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore<br /> V. M. A. (avv.ti G. Ruta e M. Zezza) c. la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, IL DIPARTIMENTO PER LA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PERSONALE DELLA SCUOLA ED IL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CAMPOBASSO (tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Dist. St.) ed il COMUNE DI LIMOSANO (avv. M. Tedino) e nei confronti di C. L. (e altri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della graduatoria concorsuale che ha recepito il criterio, già dichiarato incostituzionale, del raddoppio del punteggio a favore degli insegnanti delle scuole montane oltre i 600 metri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Concorso – Graduatorie &#8211; Punteggi – Assegnazione in base a normativa incostituzionale – Riflessi sulla graduatoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma primo del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, come convertito nella L. 4 giugno 2004 n. 143 del 2004, nonché della tabella di valutazione dei titoli allegata ad esso (1), deve ritenersi illegittima la graduatoria che in applicazione della normativa incostituzionale ha attribuito un punteggio raddoppiato agli insegnanti delle scuole montane oltre i 600 metri. (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La sentenza costituzionale 10 gennaio 2007 n. 11 (v. in www.cortecostituzionale.it) ha dichiarato l’illegittimità della normativa di cui in massima riguardante l’assegnazione del doppio punteggio per le scuole di montagna, disposto in favore dei docenti precari collocati nella terza fascia delle graduatorie permanenti.<br />
La declaratoria d’incostituzionalità si è resa necessaria per l’evidente contrasto della citata normativa con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e con il principio di buon andamento di cui al successivo art. 97, atteso che la attribuzione di un punteggio raddoppiato agli insegnanti delle scuole montane oltre i 600 metri di altitudine integra un trattamento diversificato di situazioni sostanzialmente simili o identiche e non tiene conto di criteri di merito nel reclutamento dei docenti. A giudizio della Corte Costituzionale &#8220;il solo dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni di insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio&#8221;.<br />
La Corte ha altresì ritenuto che il punteggio raddoppiato sia tuttavia applicabile al servizio di insegnamento reso nelle pluriclassi delle scuole elementari collocate a più di 600 metri di altitudine, in ragione del disagio degli insegnanti che hanno operato in quelle condizioni.<br />
A seguito della declaratoria d’illegittimità della graduatoria, avverte il Collegio, l’Amministrazione dovrà riformulare la graduatoria, con la detrazione del doppio punteggio indebitamente attribuito ai docenti controinteressati e riconoscendo alla ricorrente la ricostruzione giuridica della carriera (cfr.: T.A.R. Pescara, 22.2.2007 n. 216). (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 485 del 2004, proposto da:</p>
<p><B>V. M. A</B>., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio eletto presso l’Avv. Ruta, in Campobasso, C/So Vitt. Emanuele, 23, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; la <B>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P. T., IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA</B>, in persona del Ministro p. t., il Dipartimento per la istruzione – Direzione Generale personale della scuola, in person<br />
<br />
&#8211; <B>COMUNE DI LIMOSANO</B> (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Tedino, con domicilio eletto presso Mauro Tedino Avv. in Campobasso, via U. Petrella,14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>-C. L.,<i></b></i> (e altri) <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dei seguenti atti: 1)la graduatoria permanente definitiva per i docenti della III fascia della classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali), pubblicata all’albo del C.S.A. di Campobasso in data 6.9.2004, a firma del dirigente del C.S.A. con retrocessione della ricorrente dal 31° al 40° posto; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi gli atti con i quali l’Amministrazione ha, se del caso, provveduto alla effettuazione della nomina in ruolo o all’assegnazione di supplenze in favore di altri docenti in luogo delle ricorrenti, sulla base delle risultanze della nuova graduatoria impugnata, nonché per l’annullamento previa declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. 7 aprile 2004 n. 97 punto B.3 lett. h) convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143, come modificato e interpretato autenticamente dall’art. 8 nonies della legge 27 luglio 2004 n. 186 (norme di interpretazione autentica della legge n. 143/2004) in relazione all’art. 25 della Costituzione e all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, nonché di ogni altro atto o disposizione ministeriale applicativa presupposta, conseguente o connessa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e le memorie della ricorrente;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio intimata, di Cimmino Loredana, Fornaro Vincenzo Florio Maria Carmela, Gentile Agata e del Comune di Limosano (Cb);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/05/2007 il Consigliere dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti, i difensori come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>I – La ricorrente è in possesso della abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A059 nella scuola media.. Impugna la graduatoria definitiva per i docenti di III fascia della classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali) nella scuola media, pubblicata all’albo del Centro Servizi Amministrativi di Campobasso, a firma del dirigente del C.S.A. con retrocessione della ricorrente dal 31° al 40° posto, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi gli atti con i quali l’Amministrazione ha provveduto alla effettuazione della nomina in ruolo o all’assegnazione di supplenze in favore di altri docenti in luogo della ricorrente, sulla base delle risultanze della nuova graduatoria impugnata. Chiede, altresì, la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. 7 aprile 2004 n. 97 punto B.3 lett. h) convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143, come modificato e interpretato autenticamente dall’art. 8 nonies della legge 27 luglio 2004 n. 186 (norme di interpretazione autentica della legge n. 143/2004) in relazione all’art. 25 della Costituzione e all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, nonché l’annullamento di ogni altro atto o disposizione ministeriale applicativa presupposta, conseguente o connessa. Deduce i seguenti motivi:1)violazione ed errata applicazione del D.L. 7.4.2004 n. 97 (tabella allegata punto B.3 lett. h), come convertito in legge, on modificazioni, dall’art. 1 legge 4 giugno 2004 n. 143, come interpretato in data 29.7.2004 prot. n. 338, violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 90/1957, come richiamata dalla legge n. 143/2004, violazione ed errata applicazione dei criteri imposti dal Ministero con l’elenco delle scuole configurate come montane, pubblicato il 3.9.2004, sul sito internet del M.I.U.R., violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità manifesta tra più atti di una stessa Amministrazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento; 2)violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza assoluta di motivazione e illogicità manifesta; 3)questione di illegittimità costituzionale del D.L. 7 aprile 2004 n. 97 punto B.3 lett. h) convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143, come modificato e interpretato autenticamente dall’art. 8 nonies della legge 27 luglio 2004 n. 186 (norme di interpretazione autentica della legge n. 143/2004) in relazione all’art. 25 della Costituzione e all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione; 4)violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere sotto il profilo della illegittimità derivata, violazione della legge n. 90/1957; 5)richiesta di risarcimento dei danni.<br />
Con il motivo aggiunto del 10.11.2004, impugna i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, con le seguenti ulteriori censure – riferita alla controinteressata Giacco Simonella: 1)violazione ed errata applicazione dell’art 3 della legge 7.8.1990 n. 241, motivazione erronea, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, errore di fatto, eccesso di potere per sviamento, incompetenza, illegittimità derivata; 2)richiesta di risarcimento dei danni..<br />
Con i motivi aggiunti del 29.9.2005, impugna la graduatoria permanente definitiva pubblicata all’albo del C.S.A. di Campobasso in data 15.7.2005, deducendo la illegittimità derivata, nonché tutte le censure di cui all’atto introduttivo.<br />
Con successiva memoria, la parte ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.<br />
Si costituisce l’Amministrazione, deducendo, con successive memorie, la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.<br />
Si costituiscono due controinteressati, deducendo con successive memorie, la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Una delle parti controinteressate propone ricorso incidentale per impugnare i medesimi atti gravati con il ricorso principale nella parte in cui favoriscono la ricorrente nelal posizione di graduatoria, riconoscendole un punteggio maggiore per il servizi prestato nell’anno scolastico 2003-2004 presso la scuola media di Macchia Valfortore. Deduce i seguenti motivi: violazione efalsa applicazione dle D.L. n. 97/2004, come convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 143/2004, violazione della legge n. 90/1957 artt. 1 e 2, violazione della legge n. 241 del 1990, della legge n. 991/1952, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, erronea interpretazione ed applicazione della ordinanza del T.A.R. n. 256/2004.<br />
Con ordinanza n. 256 del 2004, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.<br />
All’udienza del 9 maggio 2007, la causa viene introitata per la decisione.<br />
II – Il ricorso incidentale è palesemente inammissibile per carenza di interesse, atteso che – quand’anche fosse fondato nel merito e determinasse la illegittimità della attribuzione di punteggio alla ricorrente – non farebbe venir meno l’interesse strumentale della parte ricorrente a vedere comunque annullati per illegittimità gli atti impugnati, al fine di ottenere la revisione della graduatoria permanente definitiva della classe di concorso A059.<br />
III &#8211; Questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 17 del 2005, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’art. 1 comma primo del D.L. 7.4.2004 n. 97 come convertito nella legge n. 143 del 2004, nonché della tabella di valutazione dei titoli allegata ad esso. La Corte, con la sentenza n. 11 del 2007, ha dichiarato la illegittimità della richiamata normativa riguardante l’assegnazione del doppio punteggio per le scuole di montagna, disposto in favore dei docenti precari collocati nella terza fascia delle graduatorie permanenti. La incostituzionalità deriva dal contrasto della citata normativa con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e con il principio di buon andamento di cui al successivo art. 97, atteso che la attribuzione di un punteggio raddoppiato agli insegnanti delle scuole montane oltre i 600 metri di altitudine integra un trattamento diversificato di situazioni sostanzialmente simili o identiche e non tiene conto di criteri di merito nel reclutamento dei docenti. A giudizio della Corte Costituzionale <<il solo dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni di insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio>>. La Corte ritiene che il punteggio raddoppiato sia tuttavia applicabile al servizio di insegnamento reso nelle pluriclassi delle scuole elementari collocate a più di 600 metri di altitudine, in ragione del disagio degli insegnanti che hanno operato in quelle condizioni. <br />
La pronuncia di incostituzionalità della Consulta investe in pieno la graduatoria impugnata dalla ricorrente. Invero, proprio in conseguenza della applicazione da parte del C.S.A. di Campobasso della normativa del doppio punteggio di montagna, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti valide per l’anno scolastico 2004-2005, la ricorrente – inserite nella III fascia per la classe di concorso A059 – ha subito una ingiusta retrocessione all’interno della medesima, con la conseguente perdita della immissione in ruolo per l’anno scolastico di riferimento. <br />
La pronuncia di incostituzionalità della normativa in questione rende palese la fondatezza delle doglianze del ricorso avverso la impugnata graduatoria, la quale dovrà essere riformulata dalla Amministrazione, con la detrazione del doppio punteggio indebitamente attribuito ai docenti controinteressati e riconoscendo alla ricorrente la ricostruzione giuridica della carriera (cfr.: T.A.R. Pescara, 22.2.2007 n. 216).<br />
III – La domanda di risarcimento dei danni è inammissibile, stante la genericità di essa, tanto più se si considera che l’Amministrazione, a seguito della pronuncia di annullamento di cui alla presente sentenza, potrà comunque reintegrare in forma specifica la parte ricorrente, con provvedimenti amministrativi che ne ricostruiscano la carriera e reintegrino della eventuale perdita economica conseguente al mancato inserimento in una posizione utile della graduatoria, perdita allo stato non accertata né accertabile, in quanto dipendente dalla valutazione che conseguirà alla revisione della graduatoria medesima. <br />
IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise <b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007, dal Collegio così composto:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />
Rita Tricarico, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/05/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Di Sciascio, est. Grauso Sidergenova S.r.l. (Avv. P. Alberti) c. Ministero delle Attivita&#8217; Produttive (Avv. Stato), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia) sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 e sulla possibilità di notificare l&#8217;atto di costituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Sciascio, est. Grauso<br /> Sidergenova S.r.l. (Avv. P. Alberti) c. Ministero delle Attivita&#8217; Produttive (Avv. Stato), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 e sulla possibilità di notificare l&#8217;atto di costituzione al TAR, in sede di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, prima del deposito dello stesso, purchè nei sessanti giorni previstidall&#8217;art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo –Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – Notificazione dell’atto di costituzione al TAR precedente al deposito dell’atto nel termine di sessanta giorni – Violazione dell’art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971 – Ragioni</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contributi e finanziamenti – Revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contributi e finanziamenti – Revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 – Poteri di controllo della Pubblica amministrazione – Natura discrezionale – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>4. Processo amministrativo –Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – Inammissibilità per difetto di giurisdizione – Conseguenze ex art. 10, co. 2 L. 1199/1971</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, la circostanza che la notificazione dell’atto di costituzione al TAR – il cui scopo è quello di rendere le controparti edotte della trasposizione – abbia preceduto il deposito del suddetto atto, non vìola l’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/1971, qualora entrambi gli incombenti siano stati eseguiti nel termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 10 co. 1, rilevando in tal caso i principi generali della tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo.</p>
<p>2. La controversia concernente la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell&#8217;attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Ne deriva, pertanto, che qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero alla ripetizione degli importi già erogati, e per motivi attinenti al mancato adempimento delle condizioni cui l’attribuzione del beneficio sia subordinata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.<sup>1</sup><br />
3. In materia di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 i poteri di controllo dell’amministrazione non implicano l’esercizio di potestà autoritative, trattandosi di una verifica da condurre sulla base di dati obiettivi insuscettibili di apprezzamento discrezionale. Né in contrario rileva che, fino all’esito positivo dei controlli il beneficio agevolativo, sia concesso solo in via provvisoria. Infatti, una volta ammessa la concessione provvisoria, il capitale proprio cessa di costituire elemento valutabile della domanda, per divenire requisito in ordine al quale scaturisce un obbligo dell’imprenditore, nel senso che a quel punto il rilascio della concessione provvisoria dipende unicamente dal rispetto dell’impegno a mantenere invariata la quota di capitale proprio dichiarata al momento della domanda di ammissione (salva la possibilità di uno scostamento in difetto nei limiti del trenta per cento), alla stregua di una valutazione dalla quale esula ogni profilo di discrezionalità.</p>
<p>4. L’ inammissibilità per difetto di giurisdizione del gravame trasposto in sede giurisdizionale determina la restituzione degli atti al Ministero resistente per la prosecuzione nella originaria sede amministrativa, secondo la previsione dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p></b>_______________________________________<br />
<i>1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; 13 febbraio 2004, n. 570; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; 25 settembre 2000, n. 1042.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Sidergenova S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piergiorgio Alberti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica 2/11; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero delle Attivita&#8217; Produttive</b>, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</i>nei confronti di<br />
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,<i></b></i> in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelica Buccelli in Genova, via D&#8217;Annunzio 2/101; <br />
<b>per l&#8217;annullamento<br />
</b><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>del decreto 15/12/2003, prot. n. 131018, a firma del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese &#8211; Ministero delle Attività Produttive, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 488/1992 concesse con decreto ministeriale 10/4/2000, n. 84556; <br />
della nota della Direzione del Ministero 19/1/2004, prot. n. 1011071, di trasmissione del sopra menzionato decreto; <br />
della nota della stessa Direzione 22/7/2003, prot. n. 1009453, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca; <br />
della relazione della Banca Nazionale del Lavoro sullo stato finale del programma di investimenti riferita all&#8217;iniziativa di Sidergenova e della relativa nota di trasmissione 22/11/2002; <br />
della circolare del Ministero dell&#8217;Industria 20/11/1997, n. 234363, ove debba ritenersi che il punto 6.2, terzo capoverso, ultimo periodo debba trovare applicazione nel caso di specie; <br />
del provvedimento con il quale è stato portato a esecuzione in via coattiva, mediante iscrizione a ruolo, il decreto 15/12/2003, prot. n. 131018, a firma del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese &#8211; Ministero delle Attività Produttive; <br />
dell&#8217;iscrizione a ruolo n. 2006/3936, resa esecutiva in data 11/1/2006 &#8211; ruolo ordinario; <br />
della cartella di pagamento n. 04820060008268442, d&#8217;importo pari ad euro 137.009,96, notificata da Gest Line s.p.a. &#8211; concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Genova in data 6/7/2006.<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita&#8217; Produttive;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Banca Nazionale del Lavoro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2007 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi l’avv. Alberti per la Sidergenova S.r.l., l’avvocato dello Stato C. Guerra per il Ministero delle Attività Produttive e l’avv. Clarizia per la controinteressata B.N.L.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto di costituzione “ex” art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71, notificato il 26 agosto e depositato il 10 settembre 2004, la Sidergenova S.r.l. trasponeva in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica mediante il quale aveva chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 15 dicembre 2003 di revoca delle agevolazioni finanziarie ad essa Sidergenova concesse ai sensi della legge n. 488/92, nonché degli atti a tale decreto connessi e presupposti, ed in particolare della relazione finale della Banca Nazionale del Lavoro, delegata dal Ministero allo svolgimento dell’istruttoria relativa ai benefici in questione, relazione all’epoca peraltro non ancora conosciuta dall’interessata. La Sidergenova, riproposti integralmente i motivi già dedotti in sede amministrativa, concludeva affinché gli atti impugnati venissero annullati, previa sospensione dei rispettivi effetti. <br />
Costituitisi in giudizio la B.N.L. ed il Ministero delle Attività Produttive, che resistevano al gravame, la discussione dell’istanza cautelare fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2004 veniva differita onde consentire la proposizione di motivi aggiunti nei confronti della sopra citata relazione finale della B.N.L., frattanto prodotta in giudizio. A seguito di un ulteriore differimento, la domanda di sospensiva veniva infine trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2005, in occasione della quale la Sidergenova dichiarava di rinunciarvi. <br />
Successivamente, con nuovo atto di motivi aggiunti notificato il 1 e depositato il 21 settembre 2006, la ricorrente impugnava tutti gli atti di esecuzione coattiva del decreto di revoca dei finanziamenti, oggetto dell’impugnazione originaria, e segnatamente l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento notificata all’interessata il 6 luglio 2006, delle quali era chiesto ancora una volta l’annullamento previa sospensiva. Con ordinanza del 28 settembre 2006, il collegio sospendeva l’esecuzione della cartella esattoriale, contestualmente fissando per la discussione del merito l’udienza del 18 gennaio 2007, al cui esito la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sidergenova S.r.l., con l’atto di costituzione depositato il 10 settembre 2004, ha provveduto a trasporre in sede giurisdizionale, a seguito di opposizione proposta dalla controinteressata Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., il ricorso straordinario proposto nei confronti del decreto con cui il Ministero delle Attività Produttive le aveva revocato le agevolazioni concesse con proprio precedente decreto del 10 aprile 2000, in esecuzione del D.L. n. 415/92, convertito in legge n. 488/92, concernente i criteri per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. In via pregiudiziale, il Ministero resistente eccepisce che la trasposizione sarebbe stata effettuata irritualmente, avendo la notifica dell’atto di costituzione preceduto il suo deposito, in violazione della sequenza prescritta dall’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71. Ad avviso del collegio, la circostanza che la notificazione – il cui scopo è quello di rendere le controparti edotte della trasposizione – abbia preceduto il deposito dell’atto di costituzione in giudizio è tuttavia irrilevante nella fattispecie, posto che ambedue gli incombenti sono stati eseguiti nel termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 10 co. 1, e che la sussistenza del preteso vizio processuale deve essere pertanto esclusa in forza dei principi generali della tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo; sul punto non giova peraltro dilungarsi oltre, dovendo essere dichiarata l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell&#8217;attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Ne deriva, pertanto, che qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero alla ripetizione degli importi già erogati, e per motivi attinenti al mancato adempimento delle condizioni cui l’attribuzione del beneficio sia subordinata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; 13 febbraio 2004, n. 570; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; 25 settembre 2000, n. 1042). <br />
Nel caso in esame, il decreto di revoca del finanziamento a suo tempo erogato in favore della ricorrente Sidergenova fonda la propria motivazione su di un duplice presupposto: dalla relazione predisposta dalla B.N.L., concessionaria per l’istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 527/95, sarebbe emerso uno scostamento negativo superiore al trenta per cento dell’indicatore relativo all’immissione di capitale proprio impiegato dall’impresa nel programma di investimenti finanziato; inoltre, gli impianti sarebbero risultati inattivi. Quanto al primo aspetto, deve tenersi presente che l’art. 4 co. 4 del decreto di concessione del finanziamento alla Sidergenova prevedeva espressamente la revoca dell’agevolazione per il caso in cui, nell’esercizio successivo alla data di entrata a regime dell’iniziativa agevolata, si fosse verificato uno scostamento negativo superiore ai trenta punti percentuali relativamente ad uno solo degli indicatori di cui all’art. 6 co. 4 del citato D.M. n. 527/95; fra questi, vi è il valore del capitale proprio dell’impresa investito nell&#8217;iniziativa rispetto all&#8217;investimento complessivo, dichiarato dall’imprenditore nella domanda di accesso ai benefici e rilevante ai fini della formazione della graduatoria. Se lo scostamento negativo di tale indicatore in misura superiore ai trenta punti percentuali giustifica di per sé la revoca del finanziamento, ciò significa, correlativamente, che il mantenimento del capitale proprio investito in misura non inferiore alla soglia del settanta per cento di quello dichiarato in domanda forma oggetto per l’imprenditore, nell’esercizio successivo a quello di entrata a regime dell’iniziativa agevolata, di un vero e proprio onere da adempiere onde conservare il beneficio ricevuto. La posizione vantata dal privato assume dunque i connotati del diritto soggettivo a fronte dei poteri di controllo dell’amministrazione, i quali non implicano l’esercizio di potestà autoritative, trattandosi di una verifica da condurre sulla base di dati obiettivi insuscettibili di apprezzamento discrezionale; né in contrario rileva che fino all’esito positivo dei controlli il beneficio sia concesso solo in via provvisoria (art. 6 co. 7 D.M. n. 527/95): una volta ammessa la concessione provvisoria, il capitale proprio cessa infatti di costituire elemento valutabile della domanda, per divenire requisito in ordine al quale scaturisce un obbligo dell’imprenditore, nel senso che a quel punto il rilascio della concessione provvisoria dipende unicamente dal rispetto dell’impegno a mantenere invariata la quota di capitale proprio dichiarata al momento della domanda di ammissione (salva la possibilità di uno scostamento in difetto nei limiti del trenta per cento), alla stregua di una valutazione dalla quale esula ogni profilo di discrezionalità.<br />
Le medesime osservazioni appena svolte valgono altresì per ciò che concerne il secondo degli aspetti evidenziati nell’atto impugnato, vale a dire l’inattività dell’impianto oggetto del programma di investimento. L’inattività dell’impianto non è altro se non il più rilevante sintomo della mancata o insufficiente realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico perseguiti attraverso l’erogazione del finanziamento, e pertanto anch’essa è configurabile in termini di inadempimento dell’imprenditore alle condizioni (“rectius”: alla principale delle condizioni) cui è sottoposta la possibilità di continuare a disporre del beneficio; con la inevitabile conseguenza che, ancora una volta, la posizione del privato è paritetica a quella dell’amministrazione e va qualificata, alla stregua dei principi enunciati inizialmente, come diritto soggettivo.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione proposta con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, aventi ad oggetto rispettivamente l’atto di revoca delle agevolazioni e la relazione finale della B.N.L., che della revoca costituisce il presupposto istruttorio, debbono essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. La rilevata inammissibilità del gravame trasposto in sede giurisdizionale determina peraltro le restituzione degli atti al Ministero resistente per la prosecuzione nella originaria sede amministrativa, secondo la previsione dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 1199/71.<br />
In relazione alla natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio e, per l’effetto, del credito vantato dall’amministrazione, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario – e deve essere perciò dichiarata inammissibile – anche l’impugnazione proposta dalla Sidergenova, con il secondo atto di motivi aggiunti, nei confronti degli atti della procedura di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo e cartella esattoriale, in particolare). Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne fra tutte le parti l’integrale compensazione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara inammissibili le impugnazioni proposte dalla Sidergenova S.r.l. per difetto di giurisdizione del giudice adito; <br />
dispone la rimessione al Ministero resistente degli atti relativi al ricorso straordinario qui trasposto, onde consentirne la prosecuzione in sede amministrativa; <br />
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. ENEL s.p.a. – Direzione della Distribuzione dell’Emilia Romagna (Avv.ti G. De Vergottini, M. Oro Nobili, V. Cutrera e C. Caturani) contro la Provincia di Piacenza (Avv.ti E. Monegatti Ziliotti e P. Bonomi) e nei confronti di Nestlè Italiana s.p.a. (Avv. F. Bassi) e con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> ENEL s.p.a. – Direzione della Distribuzione dell’Emilia Romagna (Avv.ti G. De Vergottini, M. Oro Nobili, V. Cutrera e C. Caturani) contro la Provincia di Piacenza (Avv.ti E. Monegatti Ziliotti e P. Bonomi) e nei confronti di Nestlè Italiana s.p.a.  (Avv. F. Bassi) e con l’intervento di ENEL Distribuzione s.p.a. (Avv.ti G. Di Mauro e L. Carbone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di autorizzazione per la realizzazione di una linea elettrica da parte di un privato non svolgente attività di produzione di energia elettrica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazione per la realizzazione di una linea elettrica da parte di un privato non svolgente attività di produzione di energia elettrica – Norma primaria o regolamentare di livello statale o regionale che preveda che la linea elettrica non possa oltrepassare i confini di proprietà – Insussistenza – Autorizzazione per linea elettrica anche al di fuori della proprietà &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna norma primaria o regolamentare di livello statale o regionale prevede che i soggetti privati non svolgenti attività di produzione di energia elettrica, possano realizzare una linea elettrica soltanto se la stessa non oltrepassi i confini di proprietà. Ne consegue, nel caso di specie, la piena legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza a Nestlé Italiana s.p.a. per la realizzazione di una linea elettrica e relativa cabina</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente      	<br />	<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est<br />	<br />
Dott.  Italo Caso                                 Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 38 del 1998, proposto da <br />
<b>ENEL s.p.a. – Direzione della Distribuzione dell’Emilia – Romagna</b> &#8211; , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe DE VERGOTTINI, Massimo ORO NOBILI, Vittorio CUTRERA e Cesare CATURANI ed elettivamente domiciliata presso la sede ENEL di Parma, in  Parma,  piazzale Dalla Chiesa n. 17/a    </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Piacenza</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenia MONEGATTI ZILIOTTI e dall’Avv. Paolo BONOMI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Parma, piazza Garibaldi  n.17;<br />
<b>Regione Emilia – Romagna</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;<br />
<b>Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni n. 4 è domiciliata ex lege; </p>
<p>e nei confronti di<br />
 <b>Nestlè Italiana s.p.a,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca n. 20</p>
<p>e con l’intervento<br />
ex art. 111, comma 3, c.p.c. di <b>ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a</b>, in persona del legale rappresentante p.t., quale società succeduta a titolo particolare alla ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe DI MAURO e dall’Avv. Luigi CARBONE ed elettivamente domiciliata presso la sede ENEL di Parma, in Parma via Volturno n. 31/a</p>
<p>per  l’annullamento<br />
dell’ordinanza in data 6/8/1997, con la quale la Provincia di Piacenza ha rilasciato a Nestlè Italiana s.p.a. l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica sotterranea a 15 Kv e cabina elettrica per l’allacciamento del nuovo depuratore di scarico in Comune di Gragnano Trebbiense  e di ogni altro atto precedente, consequenziale e comunque connesso ed, in particolare, del parere emesso dall’Ufficio Legale della stessa Provincia in data 23/1/1997. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione  Provinciale di Piacenza, del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e di Nestlè Italiana s.p.a;<br />
Visto l’atto d’intervento ex art. 111 c.p.c. di ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a, succeduta a titolo particolare a ENEL s.p.a.;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 23/5/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. CARBONE per la ricorrente,  l’Avv. MONEGATTI ZILIOTTI per l’Amministrazione Provinciale  resistente e l’Avv. BASSI per Nestlè Italiana s.p.a.; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso ENEL s.pa. (società alla quale, relativamente alla attività di distribuzione, è di recente succeduta, a titolo particolare, ENEL Distribuzione s.p.a), chiede l’annullamento dell’ordinanza in data 6/8/1997, con la quale la Provincia di Piacenza ha rilasciato a Nestlè Italiana s.p.a. l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica sotterranea a 15 Kv e cabina elettrica per l’allacciamento del nuovo depuratore di scarico in Comune di Gragnano Trebbiense.<br />
La ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato e, in particolare, del parere emesso dall’Ufficio Legale della stessa Provincia in data 23/1/1997.<br />
La ricorrente, dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la causa in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto.<br />
<b>1) Violazione degli artt. 4, nn. 5, 6 e 8 L. n. 1643 del 1962;art. 18 del D.P.R. n. 342 del 1965; artt. 20 e 21 L. n. 9 del 1991; art. 7, comma 1, L. n. 10 del 1991; art. 13, comma 4, D.M. 28/12/1995; art. 2, comma 5, L.R. Emilia Romagna n. 10 del 1993; Eccesso di potere per violazione di circolare ministeriale e delle delibere CIP n. 30/76 e 42/86;  </b> <br />
La Provincia di Piacenza non poteva autorizzare Nestlè Italiana s.p.a a realizzare la suddetta linea elettrica, in quanto tale fattispecie non è compresa tra i casi eccezionali in cui la legge di nazionalizzazione delle attività connesse alla produzione e distribuzione dell’energia elettrica e più specificamente l’art. 4 punti 5, 6 e 8 consente a soggetti diversi da ENEL l’esercizio di attività elettriche.<br />
E’ vero che con successiva circolare ministeriale fu individuata un’ulteriore categoria di soggetti privati ai quali – qualora non svolgano professionalmente attività elettriche – è consentito esercitare tale attività ma le linee elettriche realizzate e le relative cabine devono essere destinate agli usi propri ed essere localizzate nell’ambito delle loro proprietà.<br />
La società controinteressata, peraltro, non risponde a detto ultimo requisito, in quanto la linea elettrica da questa progettata fuoriesce dai confini di proprietà, dovendo la stessa attraversare, seppure nel sottosuolo, una strada provinciale.<br />
La normativa successiva introdotta in materia, non ha sul punto, apportato alcuna modificazione, cosicché le norme relative all’esercizio, per uso proprio, di linee elettriche da parte di soggetti privati non produttori di energia risultano essere ancora quelle della citata circolare ministeriale.<br />
Anche la normativa regionale in materia: L.R. Emilia &#8211; Romagna n. 10 del 1993 non ha modificato tale assetto normativo, essendosi essa limitata, all’art. 2, quinto comma, ad operare un rinvio ai soggetti indicati al citato art. 4 nn. 5, 6 e 8 della legge di nazionalizzazione.<br />
Pertanto, il rispetto del limite del perimetro della proprietà privata è condizione necessaria affinché, ai sensi della normativa vigente, le imprese private che non siano autoproduttrici di energia possano esercire linee elettriche e relative cabine.<br />
D’altra parte, se fosse consentito a tali soggetti di esercire linee elettriche che fuoriescono dai confini delle loro proprietà, si verificherebbe, in concreto, una duplicazione di reti sul territorio che determinerebbe una illegittima sovrapposizione di tali imprese nei confronti di ENEL e degli altri soggetti legittimati alla distribuzione.<br />
Occorre rilevare, inoltre, che la soluzione prevista da Nestlè non è la migliore quanto all’impatto ambientale delle opere, dato che l’elettrodotto progettato si svilupperebbe per una lunghezza di circa 950 metri, mentre ENEL, attraverso la sua rete, potrebbe realizzare un’opera similare ma di lunghezza molto inferiore (circa 150 metri).<br />
L’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è in contrasto anche con le deliberazioni C.I.P. n. 30/76 e 42/86 laddove le stesse prevedono che ciascuna unità immobiliare o ciascun opificio possano essere alimentati per ciascun uso da una sola fornitura e che la consegna e la misura dell’energia si effettuano nel luogo di utilizzazione delle forniture con una fornitura di energia elettrica per ciascun posto di consegna.<br />
Nel caso in esame, a fronte di un unico punto di consegna da parte di ENEL a Nestlè Italiana s.p.a., quest’ultima realizzerebbe un’ulteriore fornitura in contrasto con dette disposizioni.<br />
<b>2) Violazione, sotto altro profilo, delle stesse norme indicate al punto precedente; Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;<br />
</b>Il provvedimento impugnato omette di fornire la benché minima motivazione riguardo alle ragioni che hanno indotto la Provincia di Piacenza a disattendere il parere negativo espresso da ENEL e a rilasciare l’autorizzazione.<br />
Né tale motivazione può essere riferita <i>per relationem</i> ad un non meglio identificato parere legale al quale si accenna nel provvedimento, dato che tale atto non è stato reso disponibile dalla Provincia né tanto meno lo stesso è stato comunicato ad ENEL unitamente al gravato atto di autorizzazione.<br />
Qualora dette ragioni fossero da individuarsi nella mancanza nell’art. 18 del D.P.R. n. 342 del 1965 di condizioni impeditive al rilascio dell’autorizzazione a Nestlè Italiana s.p.a., come afferma la Provincia nella nota prot. N. 3868 del 25/7/1996, tale provvedimento sarebbe comunque illegittimo, poiché tale disposizione non individua i soggetti che possono esercire attività in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, limitandosi la stessa a dettare prescrizioni a carattere procedimentale del tutto estranee alla questione in esame.<br />
<b>3) Violazione dell’art. 211 T.U. n. 1775 del 1993; Eccesso di potere per vizio di istruttoria;<br />
</b>L’autorizzazione impugnata è illegittima anche perché nel corso del procedimento la Provincia di Piacenza non ha richiesto al Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato il parere previsto dall’art. 211, comma 2, del T.U. n. 1775 del 1933, poiché tale norma risulta ancora vigente riguardo agli elettrodotti appartenenti a soggetti diversi da ENEL.         </p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’Amministrazione Provinciale resistente, costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, vinte le spese.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nestlè Italiana s.p.a., costituitasi in giudizio, nel rilevare l’infondatezza del ricorso, ne chiede la reiezione, con vittoria di spese e onorari legali.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
Si è costituito in giudizio, inoltre, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, svolgendo argomentazioni adesive a quelle della ricorrente specificamente riguardo alla necessità del parere ministeriale di cui all’art. 211 del T.U. n. 1755 del 1933.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
E’ intervenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ENEL Distribuzione s.p.a., società succeduta a titolo particolare alla ricorrente nell’attività di distribuzione di energia elettrica, chiedendo l’accoglimento del gravame e la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza e Nestlè Italiana s.p.a. al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso, ENEL s.p.a. (a cui è succeduta a titolo particolare, nell’attività di distribuzione dell’energia elettrica ENEL Distribuzione s.p.a., società a tale titolo intervenuta nel presente giudizio), chiede l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza a Nestlé Italiana s.p.a. per la realizzazione di una linea elettrica e relativa cabina in Comune di Gargnano (PC).<br />
Sostengono la ricorrente e l’interveniente che, sulla base della normativa statale e regionale vigenti, l’Amministrazione Provinciale non doveva rilasciare il predetto titolo, stante che per i soggetti privati non svolgenti attività di produzione di energia elettrica, la realizzazione di una linea elettrica soggiace a due condizioni, e cioè che la linea sia strumentale agli usi propri della impresa e che la stessa non oltrepassi i confini di proprietà.<br />
Dato che l’elettrodotto interrato progettato da Nestlé Italiana s.p.a. dovrebbe attraversare una strada provinciale e quindi fuoriuscire dai confini della proprietà della società richiedente, tale opera non poteva essere autorizzata.<br />
Il Tribunale ritiene che tali considerazioni non possano essere condivise.<br />
Invero, in nessuna norma primaria o regolamentare di livello statale o regionale risultano fissate dette limitazioni, essendo le stesse unicamente contemplate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1004 del 25/6/1965.<br />
La legge di nazionalizzazione della produzione e distribuzione dell’energia elettrica istitutiva di ENEL: L. 6/12/1962 n. 1643, pur creando in favore di detto ente, poi trasformatosi in società di capitali, un monopolio in materia, mediante il trasferimento ad esso delle attività di tutti i produttori, tuttavia ha previsto, all’art. 4, che   anche altri soggetti possano realizzare linee elettriche, a condizione che tali attività in concreto non si pongano in contrasto con il suddetto regime monopolistico mediante l’inserimento di altro soggetto produttivo nel mercato della distribuzione di energia elettrica ai privati.<br />
Risultano rilevanti, in particolare, ai fini della presente decisione, il punti n. 5 e n. 6 del citato art. 4, laddove si consente ad imprese produttrici diverse da ENEL la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica e delle inerenti linee di trasporto qualora gli stessi siano diretti a soddisfare nuove esigenze per nuovi impianti produttivi e a imprese produttrici o produttrici e distributrici di energia elettrica di continuare detta attività purchè la produzione media annua nel biennio precedente l’anno di entrata in vigore della legge non superasse i 15 milioni di kWh.<br />
Da tali disposizioni si evince che le finalità perseguite dal legislatore con la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica erano quelle di trasferire a ENEL le attività di tutti quei soggetti privati che, in concreto, per quantità prodotte o per accesso al mercato della distribuzione ai privati, avrebbero potuto porsi in posizione concorrenziale con l’ente monopolista, con conseguente sottrazione dall’operazione di trasformazione di quelle imprese produttrici che per le suddette ragioni, non potevano rappresentare un ostacolo all’introduzione del regime monopolista. <br />
Tale possibilità risulta inoltre emergere dalla norma procedimentale di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 342 del 1965 &#8211; Regolamento attuativo della L. n. 1643 del 1965 – in cui espressamente si prevede che, sulle domande in tal senso proposte da soggetti privati, debba pronunciarsi ENEL mediante la redazione di osservazioni di carattere non vincolante per l’amministrazione preposta al rilascio di tali autorizzazioni.  <br />
E’ ben vero che le menzionate disposizioni sotto il profilo letterale sembrano riferibili alle sole imprese private produttrici di energia elettrica, ma si deve ritenere, coerentemente con le richiamate finalità della legge di nazionalizzazione, che le stesse ben possano trovare applicazione nel caso di soggetto privato non produttore che intende realizzare una linea elettrica esclusivamente al servizio di un proprio nuovo insediamento produttivo, dato che, in questa ipotesi, per la mancanza di attività produttiva di energia elettrica e totale strumentalità del nuovo impianto, risulta venire del tutto meno l’aspetto concorrenziale nei confronti di ENEL che la suddetta normativa ha inteso impedire.<br />
D’altra parte, nemmeno può condividersi la tesi di ENEL laddove essa intende parificare la circolare Ministero LL. PP. n. 1004 del 25/6/1965 alle fonti normative statali di rango secondario.<br />
Invero, come già si è accennato, l’efficacia di tali atti non è <i>erga omnes</i>, ma risulta circoscritta alla amministrazione emanante e ai dipendenti della stessa, per cui risulta giuridicamente non corretto affermare che con tale atto sia stato introdotto nell’ordinamento un’ulteriore categoria di soggetti privati che – nel rispetto di due ordini di limitazioni – abbiano la possibilità di realizzare proprie linee elettriche.<br />
In realtà, come si è dimostrato, la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza a Nestlè Italiana s.p.a. discende direttamente da una corretta interpretazione della <i>ratio </i>della normativa statale di riferimento che non fa alcun accenno a limitazioni territoriali, ma solo a vincoli di strumentalità delle nuove linee e di quantità dell’energia prodotta.<br />
Riguardo a tali aspetti, infatti, la linea realizzata dalla società richiedente risulta pienamente in regola, essendo la stessa interamente adibita al servizio di un nuovo proprio impianto produttivo collocato in area adiacente a quella su cui sorge l’insediamento principale e da questa divisa esclusivamente dalla carreggiata di una strada provinciale.<br />
Per quanto concerne la censura con la quale si afferma che l’autorizzazione impugnata è illegittima per difetto di motivazione, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata, poiché l’atto risulta sufficientemente motivato <i>per relationem </i>con il riferimento ad un parere legale richiesto dalla Provincia al proprio Ufficio Legale e di cui, al punto n. 3 dell’atto, sono stati indicati gli estremi identificativi.<br />
L’autorizzazione impugnata, inoltre, non si pone nemmeno in contrasto con i vigenti provvedimenti del C.I.P. in materia, dato che, in ogni caso, anche con la realizzazione della linea elettrica, rimarrà unico ed invariato il punto di consegna dell’energia elettrica da parte di ENEL a Nestlé Italiana s.p.a., provvedendo poi quest’ultima, con il proprio elettrodotto, a somministrare l’energia al nuovo impianto produttivo.<br />
Risulta destituita di fondamento, infine, la censura che rileva la mancata richiesta, nel corso del procedimento autorizzatorio, del parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato previsto dall’art. 211 del T.U. n. 1775 del 1933, trattandosi di obbligo stabilito espressamente per le imprese produttrici di energia elettrica.<br />
Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.     <br />
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 38 del 1998 di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente ed ENEL Distribuzione s.p.a. intervenuta <i>ad adiuvandum</i>, quali parti soccombenti nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e degli onorari legali in favore sia della Provincia di Piacenza sia di Nestlè Italiana s.p.a. che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila /00) oltre I.V.A. e c.p.a., di cui €. 2.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a. in favore della Provincia di Piacenza ed €. 2.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a. in favore di Nestlé Italiana s.p.a..<br />
Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del  23 maggio 2006.</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò 	Presidente <br />	<br />
F.to Umberto Giovannini 	Consigliere Rel.est.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 27/07/2006</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante, Est. Pietronilla Bellavia la rinuncia di un partecipante alla gara non comporta l&#8217;obbligo di rideterminare la soglia d&#8217;anomalia 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione –Certificazione di qualità &#8211; Certificato per gestione di centri cottura per la preparazione ed il trasporto di pasti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Pietronilla Bellavia</span></p>
<hr />
<p>la rinuncia di un partecipante alla gara non comporta l&#8217;obbligo di rideterminare la soglia d&#8217;anomalia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione –Certificazione di qualità &#8211; Certificato per gestione di centri cottura per la preparazione ed il trasporto di pasti – Inclusione della fase della somministrazione – Sussiste – Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara &#8211; Requisito della disponibilità di un idoneo centro di cottura ai fini dell’espletamento del servizio – Necessità della disponibilità al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Acquisizione in comodato d’uso della struttura necessaria all’espletamento del servizio –Ipotesi di subappalto o di ATI occulta – Insussistenza – Ragioni.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Determinazione della soglia d’anomalia – Successiva rinuncia di un concorrente – Obbligo di rideterminazione della soglia d’anomalia – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il certificato I.S.O. 9002 per “gestione centri di cottura per la preparazione e trasporto pasti in linea fresco caldo destinati alla ristorazione collettiva”, comprende tutte le relative fasi del processo produttivo, inclusa quella della somministrazione dei pasti, anche se non espressamente contemplata. Infatti tale processo produttivo è finalizzato all’assolvimento di un servizio di ristorazione collettiva, per cui la relativa certificazione di qualità non può considerarsi limitata alla cottura dei pasti ed al loro trasporto, non avendo alcun senso effettuare tali operazioni ove, poi, i pasti preparati e trasportati non dovessero essere anche somministrati agli utenti del servizio.</p>
<p>2. Ove la disponibilità di un idoneo centro di cottura non sia richiesto dal bando di gara quale requisito tecnico di partecipazione alla gara, ma solo per il regolare espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria, non occorre allegare tale disponibilità al momento della presentazione della domanda di partecipazione, essendo sufficiente che l’aggiudicataria l’abbia acquisita prima della data d’inizio del servizio.<br />
3. L’ottenimento in comodato d’uso di una struttura idonea all’espletamento del servizio di cui sia stata ottenuta l’aggiudicazione non configura un subappalto, né una ATI occulta, dal momento che la ditta proprietaria della struttura resta del tutto estranea alla esecuzione del servizio aggiudicato, il cui assolvimento rimane, nella sua totalità, a diretto carico dell’aggiudicataria.</p>
<p>4. Una volta determinata la soglia dell’anomalia in base a tutte le offerte ammesse alla gara, l’eventuale rinuncia di alcuno dei concorrenti non impone alla Commissione giudicatrice alcun obbligo di rideterminare la detta soglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Sezione quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7202 del 2003, proposto da</p>
<p><b>S.M.R. s.r.l.</b>, corrente in Mugnano di Napoli, nelle persone dei legali rappresentati p.t. Giovanni Ricciardiello e Salvatore Costantino, agente <b>in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con IDEALFOOD di Fiorenzano Antonio e C. s.a.s.</b>, con sede in Napoli, in persona dell’accomandatario gerente Antonio Fiorenzano, <b>e con la VIE EN ROSE s.n.c. di Baiano Francesco e C.</b>, con sede in Quarto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Provera, Luca Di Raimondo e Giuseppe Sartorio, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta, n. 50, presso lo studio Di Raimondo, giusto mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Mugnano di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido D’Angelo, Antonio D’Angelo e Maria Laura D’Angelo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’avv. Leonardo Salvatore, giusto mandato in calce alla copia del ricorso in appello notificatogli;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>ALL Services s.r.l.</b>, con sede in Arzano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Campania-Napoli- Sez. I n. 6021 del 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 3852 del 2003, emessa, in senso reiettivo, sulla domanda cautelare avanzata dalla parte appellante;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 51 del 2004,<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti Di Raimondo, Sartorio e Soprano su delega dell’avv. G. D’Angelo;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>I°- Il Comune di Mugnano di Napoli, in conformità alla delibera consiliare 28 dicembre 2000, n. 58, indisse una gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni di scuola materna ed elementare, relativamente al triennio 2001/2003, la quale, dopo la rinuncia della prima concorrente classificata, venne definitivamente aggiudicata alla ALL Services s.r.l., seconda concorrente classificata.<br />
La S.M.R. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la Idealfood di Fiorenzano Antonio e C. s.a.s. e la Vie en rose s.n.c. di Baiano Francesco e C., avendo partecipato infruttuosamente alla gara, con ricorso proposto davanti al T.A.R. Campania -sede di Napoli- impugnò la determinazione del Responsabile della Pubblica Istruzione del prefato Comune concernente l’aggiudicazione definitiva della gara a favore della ALL Services s.r.l..<br />
La Sez. I^ dell’adito T.A.R., con la sentenza n. 6021 del 2003, ha respinto il ricorso, avendo giudicato infondate le sollevate censure<br />
Contro tale sentenza è rivolto il presente ricorso in appello, proposto da S.M.R. s.r.l., in proprio e quale mandataria della detta A.T.I., sostenuto dalle medesime censure avanzate in primo grado e disattese dal T.A.R..</p>
<p>II°- L’appellato Comune di Mugnano di Napoli, con l’atto di costituzione in giudizio, controdeduce in ordine alle avversarie censure.</p>
<p>III°- Circa i motivi di appello si considera quanto appresso.<br />
L’appellante, con il primo mezzo di gravame, deduce la violazione dell’art. 4, lett. c, del bando di gara, assumendo che l’aggiudicataria ALL Services s.r.l. non avrebbe dimostrato di possedere la certificazione di qualità per tutto il ciclo lavorativo occorrente per l’espletamento del servizio, non essendo stata inclusa la somministrazione dei pasti nell’attesato C.I.S.Q. n. 1602 dalla stessa presentato.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’art. 4, lett. c, del bando di gara ha richiesto quale requisito di partecipazione il “possesso di certificazione I.S.O. 9002”.<br />
L’aggiudicataria ALL Services s.r.l., a comprovazione del detto requisito, ha prodotto il certificato n. 1602, rilasciato da C.I.S.Q., per “gestione centri di cottura per la preparazione e trasporto pasti in linea fresco caldo destinati alla ristorazione collettiva”.<br />
Tale certificato, concernendo un processo produttivo unitario, ovviamente, comprende tutte le relative fasi, ivi inclusa quella della somministrazione dei pasti, costituente il segmento finale di tale processo, ancorchè non espressamente contemplato.<br />
Essendo, infatti, il processo produttivo “de quo” finalizzato all’assolvimento di un servizio di ristorazione collettiva, la relativa certificazione di qualità non può considerarsi limitata alla cottura dei pasti ed al loro trasporto, non avendo alcun senso effettuare tali operazioni ove, poi, i pasti preparati e trasportati non dovessero essere anche somministrati agli utenti del servizio.<br />
Donde l’idoneità del certificato prodotto dalla ALL Services s.r.l. alla comprovazione del requisito di cui trattasi, così come giudicato dal T.A.R..<br />
Per altro, che il detto certificato prodotto dalla menzionata aggiudicataria fosse comprensivo della somministrazione dei pasti, anche se non esplicitamente contemplata, è stato successivamente attestato dallo stesso Istituto che lo aveva rilasciato con nota del 12 marzo 2002, esibita in primo grado dalla stessa appellante.<br />
Tale nota, lungi dal dimostrare che l’aggiudicataria non avesse dimostrato “in termine” il possesso del requisito in argomento, dimostra, infatti, che la certificazione ISO 9002 dalla stessa presentata comprendeva anche la somministrazione dei pasti.<br />
Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.</p>
<p>IV°. L’appellante, con il secondo mezzo di gravame, deduce la violazione dell’art. 4, lett. d, del bando di gara e dell’art. 13 del C.S.A., richiedenti la disponibilità di un centro di cottura ubicato entro Km. 20,00 dal territorio comunale, disponibilità che l’aggiudicataria non avrebbe avuto allorchè ha chiesto di partecipare alla gara, avendola acquisita dopo.<br />
Il gravame non ha pregio.<br />
L’art. 4, lett. d, del bando di gara ha richiesto, ai fini della partecipazione, il possesso dei requisiti specificati nello stesso bando e nel C.S.A..<br />
L’art. 13 del C.S.A., nello stabilire gli obblighi e le responsabilità della ditta “concessionaria” del servizio, ha stabilito, per quanto qui interessa, che i centri di cottura destinati al servizio avrebbero dovuto avere i requisiti strutturali dei locali e le attrezzature richiesti dalla normativa vigente (D. Lgs 26 maggio 1997, n. 155) ed essere ubitati a non più di Km. 20,00 dal territorio del Comune.<br />
Riguardando l’art. 13 del C.S.A. gli obblighi della “concessionaria” è evidente che la disponibilità di un idoneo centro di cottura non è stata chiesta quale requisito di partecipazione alla gara, ma è stata richiesta per il regolare espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria.<br />
Non trattandosi, quindi, di un requisito tecnico da possedersi per l’ammissione alla gara, non occorreva avere la disponibilità del centro cottura al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, bastando che l’aggiudicataria ne disponesse prima della data d’inizio del servizio, così come nella fattispecie è avvenuto.<br />
La circostanza di fatto della non disponibilità del centro di cottura da parte della ALL Services s.r.l. allorchè ha chiesto di partecipazione alla gara, avendola acquisita solo dopo l’aggiudicazione, non comporta, pertanto, alcuna violazione né dell’art. 4, lett. d, del bando di gara né dell’art. 13 del C.S.A..<br />
Per altro, si osseva, in proposito, che è nella disponibilità dell’Amministrazione che indice la gara richiedere il possesso di un determinato requisito tecnico ai fini dell’ammissione alla gara o ai soli fini dell’esecuzione del servizio appaltato.<br />
Poiché, nel caso, la disponibilità del detto centro cottura è stata chiesta solo al fine del regolare espletamento del servizio, trattandosi di attrezzatura realizzabile in pochi giorni, trovandosi in commercio già predisposta nel suo complesso, non occorreva, quindi, che tale disponibilità fosse posseduta al momento della richiesta dell’ammissione alla gara, così come notato dal T.A.R..<br />
Anche il secondo mezzo di gravame deve, quindi, essere disatteso.</p>
<p>V°- L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, deduce la violazione del bando di gara e dei principi in tema di evidenza pubblica ed eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, in quanto il centro di cottura di cui l’aggiudicataria ALL Services s.r.l. ha dichiarato di disporre non le appartiene, avendolo ottenuto in comodato d’uso da altra azienda, la quale non ha partecipato alla gara.<br />
Il gravame manca di fondamento.<br />
Né il bando di gara né il C.S.A. hanno richiesto che il centro di cottura da utilizzare per l’assolvimento del servizio dovesse essere di proprietà dell’aggiudicatario, ma soltanto che fosse nella sua disponibilità e che rispondesse alle prescrizioni della normativa vigente (D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155).<br />
Il fatto che la ALL Services s.r.l. non fosse proprietaria del centro cottura, ma che ne disponesse per averlo ottenuto in comodato d’uso, non ha, pertanto, comportato alcuna violazione del bando di gara né dei principi di trasparenza pubblica, risultando chiaramente in base a quale titolo giuridico tale Società ne aveva acquisito la disponibilità.<br />
Né il fatto che il centro cottura fosse di proprietà di altro soggetto ha implicato, di contro a quanto sostenuto dall’appellante, che il soggetto proprietario abbia fruito dell’aggiudicazione dell’appalto, pur non avendo partecipato alla gara, attraverso la costituzione di un’A.T.I. occulta.<br />
Il soggetto proprietario del centro cottura resta, invero, del tutto estaneo alla gara ed al successivo appalto del servizio, importando il comodato d’uso unicamente un rapporto tra tale proprietario e l’aggiudicataria, limitato all’attribuzione a quest’ultima della disponibilità di tale centro, senza la coeva instaurazione di alcun altro rapporto.<br />
Restando gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto unicamente a carico della ALL Services s.r.l., non è invero, configurabile alcuna costituzione di A.T.I. occulta.<br />
Parimenti, l’ottenimento in comodato di una struttura idonea all’espletamento del servizio di cui sia stata ottenuta l’aggiudicazione non configura, di contro a quanto assunto dall’appellante, un subappalto vietato dall’art. 14 del C.S.A., dal momento che la ditta proprietaria della struttura resta del tutto estranea alla esecuzione del servizio aggiudicato, il cui assolvimento rimane, nella sua totalità, a diretto carico dell’aggiudicataria.<br />
Il che esclude, altresì, che l’aggiudicazione in parola sia viziata per per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta.<br />
Pure il terzo mezzo di gravame va, conseguentemente, disatteso.</p>
<p>VI°- L’appellante, con il quarto mezzo di gravame, deduce il vizio di eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della carenza d’istruttoria e di motivazione, in quanto il centro di cottura ottenuto in comodato dall’ALL Services s.r.l. non sarebbe idoneo alla preparazione di 1.800 pasti giornalieri, mentre il centro cottura di proprietà di tale Società, avente l’idoneità tecnica all’assolvimento del servizio, si troverebbe ad oltre Km. 20,00 dal Comune di Mugnano di Napoli.<br />
Il gravame non ha pregio.<br />
Quanto alla dedotta inidoneità del centro cottura ottenuto dalla ALL Services s.r.l. in comodato d’uso, si osserva che la relativa censura concerne una valutazione di merito di competenza della locale A.U.S.L., alla quale è stata demandata la relativa verifica con la determinazione di aggiudicazione dell’appalto a tale Società, effettuata dal Responsabile della Pubblica Istruzione del Comune 19 dicembre 2001, n. 819.<br />
Né, per altro, nel caso la verifica in parola andava effettuata prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, essendo stata prevista dall’art. 13 del C.S.A. a carico della “concessionaria” e, quindi, dà effettuarsi successivamente all’aggiudicazione, come prima evidenziato.<br />
Quanto al centro cottura di proprietà della ALL Services s.r.l. nel Comune di Acerra, che si troverebbe a più di Km. 20,00 dal Comune di Mugnano di Napoli, intanto si nota che esso non è stato preso in considerazione nel provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a tale Società, nel quale è stato fatto esclusivo riferimento al centro cottura dalla stessa ottenuto in comodato d’uso, ubicato in via S. Giovanni, n. 60, in Mugnano di Napoli.<br />
A parte ciò, si osserva che il Centro di cottura di proprietà della ALL Services s.r.l. ubicato ad Acerra, via Vittorio Veneto, n. 63, dista solo Km. 18,800 dal Comune di Mugnano di Napoli, come attestato dal Dirigente del Corpo di Polizia municipale di quest’ultimo Comune.<br />
Tale attestazione, provenendo da un pubblico ufficiale, fa fede fino a querela per falso, che, nel caso, non risulta esperita, e non può, pertanto, essere smentita dalla mera diversa attestazione di parte appellante, indipendentemente da quali che siano state le modalità del relativo accertamento.<br />
Ciò stante, non sussistendo alcuno dei vizi di eccesso di potere dedotti, anche il quarto mezzo di gravame va disateso.</p>
<p>VII°- L’appellante, con il quinto motivo di gravame, deduce la violazione dell’art. 25 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, in quanto la Commissione giudicatrice, dopo la rinuncia della prima aggiudicataria della gara (Ditta MAS), non ha provveduto, come avrebbe dovuto fare, a rideterminare la soglia di anomalia tra le offerte delle due concorrenti rimaste in gara.<br />
La censura manca di fondamento.<br />
L’art. 25 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, prescrive la determinazione della soglia di anomalia in base alle “offerte ammesse”.<br />
Una volta determinata tale soglia in base a tutte le offerte ammesse alla gara, l’eventuale rinuncia di alcuno dei concorrenti non impone alla Commissione giudicatrice alcun obbligo di rideterminare la detta soglia, visto che la norma “de qua” si riferisce unicamente alle “offerte ammesse”.<br />
Ciò stante, atteso che nella fattispecie in esame la soglia di anomalia era stata determinata in base alle tre offerte delle concorrenti ammesse alla gara, nessun obbligo aveva la Commissione giudicatrice di procedere alla rideterminazione della detta soglia dopo la rinuncia della prima aggiudicataria in via provvisoria, non essendo siffatto adempimento procedurale previsto da alcuna norma.<br />
Quanto all’assunto dell’appellante che il rinnovo della soglia di anomalia nel caso di rinuncia di alcuno dei concorrenti si imporrebbe per evitare la formazione di cordate fra concorrenti, al fine di abbassare l’offerta media, attraverso la formulazione di un’offerta incongrua seguita da rinuncia, si osserva che, nel caso, non risulta comprovata siffatta ipotesi né è data rinvenirla dagli atti della procedura.<br />
A parte ciò, non essendo stato previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, disciplinante la materia, tale invocato adempimento procedurale, la relativa omissione non costituisce vizio di violazione di tale norma.<br />
Pure il quinto mezzo di gravame va, per conseguenza, disatteso.</p>
<p>VIII°- L’appellante, con il sesto motivo di gravame, sostiene il proprio diritto al risarcimento del danno subito, in termini di lucro cessante per tutto il tempo occorrente all’aggiudicazione dell’appalto a suo favore, in luogo dell’aggiudicazione fatta alla ALL Services s.r.l..<br />
L’assunto, a parte la genericità della sua formulazione, è destituito di fondamento stante l’infondatezza di tutte le censure dedotte a carico del contestato procedimento concernente la gara e la ravvisata regolarità dello stesso procedimento.<br />
Il settimo ed ultimo mezzo di appello va, pertanto, disatteso, al pari degli altri proposti motivi d’impugnativa.</p>
<p>IX- Conclusivamente, sulla scorta di quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va respinto, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Corrado Allegretta	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	&#8211;			Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-11-2004-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-11-2004-n-345/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.345</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. MADDALENA questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Questione di legittimità costituzionale degli art. 24 della legge 27-12-2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». &#8211; Questione di legittimità costituzionale del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-11-2004-n-345/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Questione di legittimità costituzionale degli art. 24 della legge 27-12-2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». &#8211; Questione di legittimità costituzionale del d.l. 24-6-2003, n. 143, recante «Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.», conv. con modif. nella legge 1-8-2003, n. 212, nella parte in cui modifica l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono estinti i giudizi promossi dalla Regione Valle d’Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 19 e n. 73 del 2003).</p>
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, rispettivamente: in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione (di cui all’art. 2 del d.P.R. 28 agosto 1975, n. 474), all’art. 117 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Umbria, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. nn.15, 18, 20, 22 e 25 del 2003).</p>
<p>È inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003).</p>
<p>Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate in riferimento all’art. 117 della Costituzione dalla egione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		ONIDA	Presidente<br />
#NOME?		MEZZANOTTE		Giudice<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?		DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA	#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente		      																																																																																											</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui apporta modificazioni all’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, promossi con i ricorsi della Regione Toscana, della Regione Piemonte, della Regione Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Veneto e della Regione Valle d’Aosta, notificati il 25, il 26 ed il 28 febbraio, il 1° marzo ed il 10 ottobre 2003, depositati in cancelleria il 5 e il 7 marzo ed il 18 ottobre 2003 ed iscritti ai nn. 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26 e 73 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d’Aosta, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d’Aosta e gli avvocati dello Stato Giancarlo Mandò e Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. &#8211; Le Regioni Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti ai nn. 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 20 del registro ricorsi del 2003), hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e, tra queste, dell’art. 24, nella sua interezza, o di alcuni commi di tale articolo, lamentando, sotto vari profili, la lesione della propria competenza legislativa.</p>
<p>1.1. &#8211; L’articolo impugnato, concernente l’“acquisto di beni e servizi”, al comma 1, “per ragioni di trasparenza e concorrenza”, impone alle amministrazioni aggiudicatrici – come individuate nell’art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) e nell’art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) – l’utilizzazione, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi, di “procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria”, anche quando il valore del contratto è inferiore alla c.d. soglia comunitaria, ma superiore a 50.000 euro, fatta salva la disciplina dettata per l’affidamento degli incarichi di progettazione dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici). Il comma 2 completa la regola escludendo da tale obbligo: a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) le amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a. – ai sensi degli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) – ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione; c) le cooperative sociali.<br />
L’art. 24 prevede inoltre (comma 3) l’obbligo per le amministrazioni centrali dello Stato e per gli “enti pubblici istituzionali” di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP e impone agli enti locali, qualora intendano procedere ad acquisti in maniera autonoma, di adottare come base d’asta al ribasso i prezzi delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP.<br />
La norma impugnata, al comma 4, sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alla gara “comunitaria” o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP e prevede che delle obbligazioni derivanti dai medesimi contratti risponde il dipendente pubblico che li ha sottoscritti, che la stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa e che il danno erariale è valutato tenendo conto della differenza tra il prezzo previsto dalle convenzioni e quello indicato nel contratto.<br />
Il comma 5 limita il ricorso alla trattativa privata, anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa la consenta, a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.<br />
Il comma 9 dell’articolo impugnato, infine, afferma che “le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le Regioni, norme di principio e di coordinamento”.</p>
<p>1.2. &#8211; La Regione Toscana (reg. ric. n. 15 del 2003), in riferimento all’art. 24 della legge n. 289 del 2002, lamenta la violazione dell’art. 117 della Costituzione, in quanto non spetterebbe allo Stato disciplinare la materia delle acquisizioni di beni e servizi da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e strumentali delle stesse, dovendo questa essere, piuttosto, ricondotta alla propria generale competenza legislativa residuale (ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione).<br />
La ricorrente, richiamato il comma 1 dell’impugnato art. 24, il quale indica a fondamento della norma “ragioni di trasparenza e concorrenza”, nega anzitutto che la trasparenza sia titolo legittimante la potestà legislativa dello Stato e sostiene che la norma in questione non abbia a che vedere con la tutela della concorrenza, la quale, in senso proprio, andrebbe intesa come disciplina dei mercati (normativa antitrust).<br />
La Regione, nel censurare il carattere dettagliato della norma impugnata, denuncia la contraddittorietà tra la invocata tutela della concorrenza, la quale è materia di esclusiva competenza statale, e l’affermazione, contenuta nel comma 9, secondo cui le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono “norme di principio e coordinamento”. </p>
<p>1.3. &#8211; La Regione Piemonte (reg. ric. n. 18 del 2003), nel denunciare l’art. 24 della legge n. 289 del 2002, prospetta la violazione degli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.<br />
Anche la Regione Piemonte sostiene che la materia dell’acquisto di beni e servizi, non essendo ricompresa né tra quelle di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, ricadrebbe nella propria competenza legislativa residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).<br />
La ricorrente afferma, in particolare, che l’impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2002 non potrebbe trovare fondamento nella lettera e) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione (tutela della concorrenza), in quanto, a parte la irrilevanza dell’autoqualificazione, la norma non avrebbe ad oggetto la concorrenza, anche se ragioni di concorrenza possono essere ad essa sottese. Tuttavia, per la ricorrente, dovrebbe escludersi che le sottese “ragioni di concorrenza” legittimino la potestà legislativa statale, giacché un siffatto e così ampio criterio finirebbe con il fondare la competenza statale in ogni ambito materiale, in violazione delle regole di riparto dettate dall’art. 117 della Costituzione.<br />
La Regione, inoltre, nega che l’art. 24 della legge 289 del 2002 possa trovare fondamento nella materia (di legislazione concorrente) “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, sia perché non sarebbe questo l’oggetto specifico della disposizione, sia perché la norma avrebbe contenuto di dettaglio e non di principio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>1.4. &#8211; Per la Regione Valle d’Aosta (reg. ric. n. 19 del 2003) l’art. 24 della legge n. 289 del 2002 violerebbe gli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
La ricorrente, dopo avere ricostruito il nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative risultante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sostiene che la materia degli appalti pubblici di servizi e forniture, non essendo contemplata fra quelle di competenza statale, esclusiva o concorrente, dovrebbe ritenersi attribuita alla propria competenza residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla Regione a statuto speciale per il disposto dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).<br />
Anche la Regione Valle d’Aosta sottolinea, poi, il carattere dettagliato della norma impugnata, che la renderebbe illegittima ove pure si volesse riconoscere una competenza concorrente dello Stato in materia.</p>
<p>1.5. &#8211; La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003) prospetta il contrasto dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 con gli articoli 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), in particolare con l’art. 2, secondo comma, nonché con l’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br />
Ad avviso della Provincia ricorrente, la disciplina dell’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni sarebbe da ricondurre alla materia dell’ordinamento degli uffici, oltre che a quella, connessa, della contabilità e del bilancio.<br />
La Provincia autonoma richiama, in proposito, la sentenza n. 107 del 1970 di questa Corte, nella quale, con riferimento alla analoga competenza esclusiva della Regione Sardegna, si è affermato che “il bilancio e la contabilità rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili perché l’ente Regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli” e che “la potestà regionale a dettare le norme” in materia di contabilità e bilancio “rientra nel precetto statutario … relativo all’ordinamento degli uffici”. <br />
La ricorrente afferma che lo Stato sarebbe competente, in via esclusiva, in materia di “ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, in base all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, mentre la Provincia sarebbe competente, sempre in via esclusiva, in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”, ai sensi dell’art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. <br />
La ricorrente prospetta, inoltre, la violazione dell’art. 16 dello statuto, il quale riconosce alla Provincia competenza amministrativa nelle materie oggetto della propria competenza legislativa esclusiva.<br />
La Provincia autonoma sostiene, in particolare, che l’art. 24 della legge n. 289 del 2002, nella misura in cui vincola ogni pubblica amministrazione e pertanto anche le aziende sanitarie locali, violerebbe la propria competenza concorrente in materia di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera” (art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la quale attiene anche al “funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari” (art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474 del 1975).<br />
Il carattere “funzionale” della acquisizione di beni e servizi rispetto al “funzionamento delle aziende sanitarie” varrebbe, infatti, a radicare nella Provincia autonoma la competenza legislativa concorrente in materia, con conseguente illegittimità di ogni norma non di principio di fonte statale. <br />
Del resto, ad avviso della Provincia autonoma, l’art. 24 della legge n. 289 del 2002, nonostante il disposto del comma 9, il quale riconosce natura di norma di principio e coordinamento ai precedenti commi 1, 2 e 5, non sarebbe una norma di principio, attesa la analiticità e la specificità delle sue disposizioni, richiedenti una diretta ed immediata applicazione. <br />
La ricorrente rileva, infine, che, ove pure non si volesse riconoscere la propria competenza in base agli invocati artt. 8, primo comma, numero 1), e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale, nondimeno questa andrebbe riconosciuta in base al combinato disposto dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto la materia, non riconducibile ad alcuna di quelle elencate nell’art. 117 della Costituzione, sarebbe oggetto della competenza legislativa residuale delle Regioni.</p>
<p>1.6. &#8211; La Regione Umbria (reg. ric. n. 22 del 2003) denuncia dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 i commi 1, 2, 3 (nella parte in cui gli obblighi ivi previsti sono estesi agli enti pubblici istituzionali e se ed in quanto tra questi possano essere ricomprese le Regioni), 5 e 9, lamentando la violazione degli artt. 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione.<br />
Ad avviso della ricorrente, la disciplina dell’acquisto di beni e servizi rientrerebbe nella propria competenza residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione), in quanto non riconducibile a nessuna delle materie elencate nell’art. 117 della Costituzione.<br />
La Regione sostiene che la qualificazione “norme di principio e coordinamento”, data dal comma 9 dell’art. 24 alle disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 5, sarebbe diversa da quella prevista, peraltro in caso di competenza concorrente, dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione (“principi fondamentali”), e che in tal modo si introdurrebbe per le Regioni un limite ulteriore, non contemplato dalla Costituzione; ed afferma che nella specie non si tratterebbe comunque di norme di principio, bensì di norme di dettaglio che pongono puntuali obblighi e divieti.<br />
La ricorrente, dopo aver contestato che la finalità di trasparenza sia titolo legittimante l’esercizio di potestà legislativa statale, esclude che i commi 1, 2 e 5 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 possano trovare fondamento nella competenza del legislatore statale in materia di fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione), o di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), in quanto, per un verso, si sarebbe al di fuori del campo dei diritti civili e sociali e non si tratterebbe di garantire livelli omogenei di prestazioni sul territorio nazionale e, per altro verso, la materia della tutela della concorrenza atterrebbe alla disciplina dei mercati in senso proprio ed agli interventi diretti a correggere fenomeni distorsivi degli stessi e non all’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.<br />
Per le stesse ragioni sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali (art. 117, quarto comma, della Costituzione) il comma 3 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, il quale impone agli “enti pubblici istituzionali” l’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, ove questa espressione, ritenuta “estremamente vaga”, possa essere riferita alla Regione.</p>
<p>1.7. &#8211; La Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 25 del 2003) denuncia il contrasto dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 con l’art. 117 della Costituzione.<br />
Con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli sviluppati dalle Regioni Toscana, Piemonte e Umbria, la ricorrente sostiene che la materia dell’acquisto di beni e servizi, non ricompresa né tra quelle di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, sia da ascriversi alla propria competenza legislativa residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).<br />
La Regione nega, in particolare, che la norma impugnata possa essere intesa come diretta a tutelare la concorrenza, sia perché la tutela della concorrenza (intesa propriamente come disciplina dei mercati ed interventi tesi a rimuovere le distorsioni degli stessi) non sarebbe l’oggetto immediato della norma impugnata, sia perché quest’ultima non tutelerebbe affatto la concorrenza, producendo piuttosto una forte limitazione ovvero un consistente orientamento del mercato. La previsione, accanto all’obbligo della gara comunitaria anche per appalti sottosoglia, di ampie eccezioni soggettive (Comuni con meno di 5.000 abitanti, che sono circa 7.000 nell’intero territorio nazionale) ed oggettive (essendo prevista, in alternativa alla gara, l’adesione alle convenzioni CONSIP, che per loro natura sono sottratte alla partecipazione di moltissimi operatori medi e piccoli del mercato), sarebbe, secondo la ricorrente, in palese contraddizione con il dichiarato fine di trasparenza e concorrenza e verrebbe a rendere l’intervento normativo non ragionevole e non proporzionale rispetto all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.<br />
La Regione, infine, ritiene che il disposto del comma 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, il quale qualifica come “norme di principio e coordinamento” i precedenti commi 1, 2 e 5, sarebbe in contrasto con il dichiarato intento di disciplinare la materia della concorrenza, oggetto di competenza statale esclusiva, e sarebbe, peraltro, non corretto, atteso il carattere analitico della disposizione. Né sarebbe possibile accreditare quale norma di principio una disposizione (il comma 1 del citato art. 24) che ha ampie eccezioni oggettive e soggettive.</p>
<p>1.8. &#8211; La Regione Veneto (reg. ric. n. 26 del 2003) denuncia i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, lamentando la violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione. <br />
Ad avviso della Regione, la materia dell’acquisto di beni e servizi, non prevista né tra quelle di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, sarebbe da ricondurre alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, della Costituzione).<br />
La Regione ritiene “privo di senso, nell’ambito del disegno costituzionale tracciato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il dettato del comma 9, che vorrebbe attribuire alle disposizioni dei commi 1, 2 e 5 la natura di norme di principio e coordinamento”, in quanto, se effettivamente la materia rientrasse nel dichiarato fine di tutelare la concorrenza, lo Stato, competente in via esclusiva, dovrebbe dettare la disciplina della materia e non porre in essere “norme di principio e di coordinamento”.<br />
La ricorrente sostiene, poi, che il comma 5 dell’impugnato art. 24, il quale limita l’esperibilità della trattativa privata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e pone un obbligo di comunicazione alla Corte dei conti, confliggerebbe con il canone costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto da un lato la norma sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia, e dall’altro imporrebbe una comunicazione che costituirebbe un ulteriore adempimento “burocratico” di cui non risulterebbe chiaro quale sia l’effetto.<br />
La Regione censura, infine, il comma 4 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, là dove esso prevede la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscriva un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, rilevando che la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari degli uffici non statali, non rientrando in nessuna delle materie elencate nell’art. 117 della Costituzione ed, in particolare, non essendo ascrivibile alla materia processuale della giustizia amministrativa, spetterebbe alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, della Costituzione). </p>
<p>2. &#8211; In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.<br />
In alcuni degli atti di costituzione l’Avvocatura sostiene che la norma denunciata – investendo la disciplina della c.d. evidenza pubblica, la quale mirerebbe ad “ampliare e ad assicurare la libera concorrenza” e, nel contempo, la trasparenza della pubblica amministrazione aggiudicatrice – rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) (così nell’atto di costituzione depositato nei giudizi promossi dalla Regione Toscana, Valle d’Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto). A tale riguardo, la difesa erariale richiama, in particolare, il sesto considerando della direttiva 93/37/CEE, nel quale si afferma che la disciplina degli appalti di lavori è finalizzata ad organizzare la concorrenza, e sostiene che l’estensione della disciplina di derivazione comunitaria agli appalti c.d. sottosoglia, al pari dell’intero settore dell’evidenza pubblica, tenderebbe ad assicurare non solo l’imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche l’uguaglianza e la libera concorrenza degli operatori economici. Che si tratti di competenza esclusiva dello Stato non sarebbe smentito, secondo l’Avvocatura, dal comma 9 dell’impugnato art. 24, il quale definisce le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 5 “norme di principio e di coordinamento”, in quanto si tratterebbe di una “norma di chiusura” dettata per l’evenienza che le Regioni avessero inteso la materia come concorrente, “così da evitare contestazioni”.<br />
Costituendosi nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte, l’Avvocatura articola la propria difesa sostenendo, in via generale, che, senza vincolo di materia, lo Stato, nella fase di transizione al nuovo modello di regionalismo inaugurato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sarebbe legittimato a modificare la legislazione anteriore, da esso stesso prodotta, “senza incontrare alcuna riserva di legge regionale”, “con salvezza delle competenze legislative che ogni singola Regione potrà o meno esercitare”. Allo Stato competerebbe, quindi, la potestà di disciplinare mediante proprie leggi, “eventualmente cedevoli”, le attività amministrative degli enti locali, anche in ambiti non compresi nelle materie elencate nell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. <br />
Peraltro il legislatore, con la disposizione contenuta nel comma 9 dell’impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2002, avrebbe “collocato il proprio intervento nell’ambito della legislazione concorrente”: la disposizione censurata, inserita in una legge finanziaria, rientrerebbe nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” (artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione). Anche in questo atto di costituzione, tuttavia, l’Avvocatura rileva che “avrebbero potuto evocarsi anche materie di legislazione esclusiva dello Stato”, quali la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile, nonché i poteri sostitutivi previsti dall’art. 120 della Costituzione. La norma denunciata – prosegue la difesa erariale – perseguirebbe l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica “allargata” attraverso una maggiore e più aperta concorrenza, che eliminerebbe le “nicchie” di mini-protezionismo locale, e attraverso le “economie di scala” ottenibili dai più elevati volumi di acquisti e di commesse gestiti dalla CONSIP: finalità, queste, non realizzabili se non attraverso una legislazione unitaria sul piano nazionale.<br />
Nell’atto di costituzione depositato nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, l’Avvocatura contesta inoltre il richiamo all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affermando che, in attesa dell’adeguamento dello statuto, non sarebbe possibile stabilire se le competenze di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione spettino alla Regione o alle Province autonome, sicché la ricorrente non potrebbe dolersi della lesione di una sfera di competenza di dubbia spettanza. Nel merito, ad avviso della difesa erariale, la censurata disciplina dell’acquisto di beni e servizi sarebbe materia concorrente ai sensi degli artt. 5 e 9 dello statuto speciale, non riconducibile alla materia, di competenza provinciale esclusiva, dell’ordinamento degli uffici, non avrebbe contenuto dettagliato, ma costituirebbe norma di principio. </p>
<p>3. &#8211; Con successivo ricorso (iscritto al n. 73 del registro ricorsi del 2003), la Regione Valle d’Aosta ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed agli artt. 2, primo comma, lettera a), e 4 dello statuto speciale di autonomia, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, questione di legittimità costituzionale della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui modifica l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendo il comma 3 ed introducendo i commi 3-bis e 4-bis.</p>
<p>3.1. &#8211; La norma impugnata circoscrive l’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, limitandolo alle sole ipotesi di acquisto di beni o servizi caratterizzati “dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro” (comma 3) e demandando ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di indicare quali servizi possano considerarsi rientranti nella predetta nozione (comma 3-bis); il comma 4-bis, poi, consente alle amministrazioni pubbliche la stipulazione di ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni.</p>
<p>3.2. &#8211; La Regione Valle d’Aosta sostanzialmente ripropone contro la legge n. 212 del 2003 le doglianze dalla medesima svolte avverso la legge n. 289 del 2002. Ad esse la ricorrente aggiunge due nuove censure, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), e 4 dello statuto speciale, sostenendo che la disciplina degli acquisti di beni e servizi rientrerebbe nella propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione (art. 2, primo comma, lettera a) e che sarebbe violata la propria competenza amministrativa in materia (art. 4).</p>
<p>4. &#8211; Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo, preliminarmente, per l’inammissibilità del ricorso e riproponendo, nel merito, le medesime difese e conclusioni dell’atto di costituzione nel procedimento instaurato dalla ricorrente con il precedente ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi del 2003.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura, l’inammissibilità del ricorso deriverebbe dal fatto che esso, sebbene volto apparentemente ad impugnare le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 212 del 2003, in realtà riprodurrebbe le medesime censure a suo tempo mosse avverso l’art. 24 della legge n. 289 del 2002, e si limiterebbe a richiamare solo tre disposizioni della legge impugnata, senza tuttavia muovere alcuna autonoma censura verso le stesse.<br />
Nel merito, la difesa erariale, oltre a ribadire le precedenti conclusioni, sostiene che la legge n. 212 del 2003, limitandosi a ridurre il campo di operatività di norme già impugnate, sarebbe priva di contenuto lesivo.<br />
L’Avvocatura richiama inoltre la sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte per escludere che la materia dei lavori pubblici possa essere ricondotta alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, della Costituzione).</p>
<p>5. &#8211; In prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 28 settembre 2004, le Regioni Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano hanno depositato memorie nelle quali, dato atto della intervenuta abrogazione della disposizione impugnata da parte dell’art. 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), hanno ritenuto cessata la materia del contendere. Altrettanto ha affermato la Regione Umbria, nel corso dell’udienza pubblica. Per lo stesso motivo la Regione Valle d’Aosta ha espressamente rinunciato ad entrambi i ricorsi proposti.<br />
La Regione Veneto, di contro, ritiene che la avvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 non determini la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’abrogazione non ha avuto efficacia retroattiva e le disposizioni impugnate conservano, pertanto, una sia pure limitata vigenza temporale.<br />
La Regione Veneto, inoltre, rileva che l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, ha sostituito il comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono aderire alle convenzioni definite dalla CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi, e che la violazione di tale obbligo è causa di responsabilità amministrativa. La ricorrente sostiene che, in questa parte, sia stato sostanzialmente riprodotto il contenuto precettivo dell’impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002, e che, per il principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi costituzionali in via di azione, la successione di norme nel tempo determini il trasferimento della questione di costituzionalità sulla nuova disposizione.<br />
La ricorrente Regione Veneto ripropone, per il resto, le argomentazioni svolte nell’atto introduttivo.</p>
<p>6. &#8211; In prossimità dell’udienza pubblica anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie, nelle quali, in via preliminare, chiede darsi atto della cessazione della materia del contendere, per intervenuta abrogazione delle disposizioni impugnate, e, nel merito, ribadisce le difese già svolte.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. &#8211; Le Regioni Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti ai nn. 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 20 del registro ricorsi del 2003), hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e, tra queste, dell’art. 24, nella sua interezza, o di alcuni commi di tale articolo, oggetto del presente giudizio, concernenti l’“acquisto di beni e servizi”.<br />
 La Regione autonoma Valle d’Aosta, con successivo ricorso (reg. ric. n. 73 del 2003), ha altresì impugnato la legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui modifica l’art. 24 della legge n. 289 del 2002, sostituendo il comma 3 ed introducendo i commi 3-bis e 4-bis. </p>
<p>1.1. &#8211; L’articolo 24 della legge n. 289 del 2002 impone alle amministrazioni aggiudicatrici, come individuate nell’art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) e nell’art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad euro 50.000 (comma 1). Da tale obbligo sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché le cooperative sociali (comma 2). I contratti stipulati in violazione di tale obbligo e di quello, alternativo, di aderire alle convenzioni CONSIP sono nulli, con responsabilità del dipendente che ha sottoscritto il contratto (comma 4). Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa ammette la trattativa privata è fatto obbligo alle amministrazioni di ricorrervi solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di documentata indagine di mercato, con comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti (comma 5). Il comma 9 qualifica come “norme di principio e di coordinamento” le disposizioni dei commi 1, 2 e 5.<br />
L’art. 24 della legge n. 289 del 2002 detta pure disposizioni in riferimento alla CONSIP, prevedendo (nel testo originario del comma 3) che, fermo quanto previsto da altre disposizioni (a partire dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000”), le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C (amministrazioni dello Stato) e, comunque, gli “enti pubblici istituzionali”, hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro da questa definite e che, per procedere agli acquisti in maniera autonoma, gli enti di cui all’art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Comuni, Province, comunità montane e loro consorzi) adottano i prezzi di tali convenzioni come base d’asta al ribasso.</p>
<p>1.2. &#8211; La legge n. 212 del 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143 del 2003, ha in parte novellato l’art. 24 della legge n. 289 del 2002. Nel sostituire l’art. 5 di detto decreto-legge, la legge n. 212 del 2003 ha circoscritto l’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, limitandolo alle sole ipotesi di acquisto di beni o servizi caratterizzati “dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro” (art. 24, comma 3) e demandando poi ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di indicare quali servizi possano considerarsi rientranti nella predetta nozione (art. 24, comma 3-bis); inoltre ha introdotto nell’art. 24 un comma 4-bis, il quale consente la stipulazione di ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni.</p>
<p>1.3. &#8211; Successivamente alla proposizione dei ricorsi, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSIP s.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ha soppresso i commi 1 e 2 dell’impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2002, cioè le disposizioni recanti l’estensione alle gare sottosoglia, ma di importo superiore a 50.000 euro, della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria.<br />
L’art. 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) ha, infine, abrogato l’intera disposizione, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3 (disposizione che consente ai partiti politici di aderire alle convenzioni della CONSIP) e dei commi 6-bis e 7 (disposizioni relative a modalità operative della CONSIP ed alla peculiare posizione dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato).<br />
Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, ha sostituito il comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999, prevedendo (art. 1, comma 4), con disposizione parzialmente analoga a quella dell’impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2004, che le amministrazioni pubbliche possono aderire alle convenzioni definite dalla CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi, e che la violazione di tale obbligo sia causa di responsabilità amministrativa.</p>
<p>2. &#8211; Stante la sostanziale identità dell’oggetto delle questioni proposte, riferite al medesimo articolo, i giudizi promossi con i ricorsi indicati in epigrafe, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.</p>
<p>3. &#8211; Deve anzitutto darsi atto che, a seguito della pressoché integrale abrogazione dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 da parte dell’art. 3, comma 166, della legge n. 350 del 2003, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha rinunciato ai due ricorsi proposti. La rinuncia è stata accettata dalla Avvocatura generale dello Stato e deve pertanto dichiararsi l’estinzione dei giudizi in questione.<br />
Per gli stessi motivi le Regioni Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano, nelle memorie presentate in prossimità dell’udienza, hanno ritenuto cessata la materia del contendere. Altrettanto ha affermato la Regione Umbria, nel corso dell’udienza pubblica.<br />
La richiesta di queste ricorrenti di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il venire meno del loro interesse ad una pronuncia di merito fa ritenere che l’impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002 non abbia avuto applicazione nell’ambito del loro territorio. <br />
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>4. &#8211; La Regione Veneto ritiene, di contro, che la abrogazione non retroattiva delle disposizioni impugnate faccia persistere il proprio interesse al ricorso.<br />
Al riguardo deve ritenersi che la abrogazione di tutti i commi impugnati dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 non faccia venire meno di per sé l’attualità dell’interesse in relazione alle questioni poste dalla ricorrente, giacché queste disposizioni, abrogate ex nunc e non ex tunc, hanno comunque dispiegato effetti, sia pure per un breve arco temporale.<br />
La Regione Veneto, inoltre, chiede che la questione di costituzionalità, sollevata in relazione al comma 4 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, sia trasferita sulla disposizione dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004.  <br />
Tale richiesta non può essere accolta.<br />
Infatti le due disposizioni appena richiamate ricollegano la sanzione della responsabilità amministrativa alla violazione di obblighi diversi. Nel caso del comma 4 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, la responsabilità consegue alla violazione dell’obbligo di indire la gara secondo le procedure comunitarie, o, in alternativa, di aderire alle convenzioni CONSIP; mentre nel caso dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004 la responsabilità stessa consegue alla violazione dell’obbligo di rispettare il prezzo unitario di base delle convenzioni CONSIP.<br />
La diversità delle disposizioni impedisce che possa darsi luogo a quanto richiesto dalla Regione Veneto, in quanto, a ben vedere, la ricorrente chiede una inammissibile estensione oggettiva del giudizio ad una norma diversa, che essa aveva l’onere di impugnare autonomamente.</p>
<p>5. &#8211; In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto avverso il comma 5 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, in quanto la norma, che sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia, imporrebbe una comunicazione alla Corte dei conti che costituirebbe un ulteriore adempimento “burocratico” di cui non risulterebbe chiaro l’effetto.<br />
Al riguardo deve infatti essere ribadito l’orientamento di questa Corte, il quale esclude che la Regione possa invocare, a fondamento di una impugnazione in via principale di una legge statale, parametri costituzionali diversi da quelli relativi alla tutela della propria sfera di autonomia (da ultimo, sentenze n. 4, n. 6 e n. 196 del 2004).</p>
<p>6. &#8211; La Regione Veneto impugna i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che la disciplina dell’acquisto di beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica, non riconducibile a nessuna delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.</p>
<p>6.1. &#8211; La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.</p>
<p>6.2. &#8211; Le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive della Comunità Europea (cfr., da ultimo, la direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi), hanno assunto un rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche.<br />
Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza.<br />
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 14 e 272 del 2004) ha posto in evidenza che si tratta di una competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali, si caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale.<br />
Peraltro la stessa giurisprudenza ha chiarito che l’intervento del legislatore statale è legittimo se contenuto entro i limiti dei canoni di adeguatezza e proporzionalità. In particolare, come si legge nella citata sentenza n. 272 del 2004 (punto 3 del Considerato in diritto), la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell’autonomia regionale.<br />
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie l’estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria non implichi per gli enti autonomi l’applicazione di puntuali modalità, ma solo l’osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione.<br />
Questa interpretazione del comma 1 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 appare d’altro canto conforme alla disposizione del comma 9 dello stesso art. 24, nel quale si legge che “le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento”. Questa espressione, diversa da quella di “principi fondamentali” che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e “trasversale” dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza.</p>
<p>6.3. &#8211; Se ne deve concludere che i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, là dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo sanzioni civili (nullità dei contratti) e forme di responsabilità, trovano fondamento, nei termini sopra riferiti, nella potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell’ambito dello stesso.</p>
<p>7. &#8211; La Regione Veneto ha impugnato il comma 4 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 anche sotto il profilo dell’incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, sostenendo che si versi in tema di competenza residuale della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione).<br />
La questione non è fondata.<br />
La ricorrente trascura che, in proposito, vengono in evidenza le disposizioni dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell’ordinamento civile.<br />
Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell’art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il “Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”, secondo la quale “la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell’ordinamento civile.<br />
Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate con i ricorsi in epigrafe, <br />
riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione Valle d’Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 19 e n. 73 del 2003);<br />
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, rispettivamente: in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione (di cui all’art. 2 del d.P.R. 28 agosto 1975, n. 474), all’art. 117 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Umbria, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. nn.15, 18, 20, 22 e 25 del 2003);<br />
3) dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003);<br />
4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate in riferimento all’art. 117 della Costituzione dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.</p>
<p>Valerio ONIDA, Presidente<br />
Paolo MADDALENA, Redattore</p>
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