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	<title>3444 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3444 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo. Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c. Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.) sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 – Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo.<br /> Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c.  Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992  – Giurisdizione del GA – Non Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e sono quindi devolute alla giurisdizione della A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3444/2006 Reg.Dec.<br />
N. 690 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 690/2002 proposto da<br />
<b>Domeneghetti Pier Franco</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico Villani e Roberto Damonte, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Asiago n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., ed il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. II, 6 luglio 2001, n. 824;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Villani e l’avv. Dello Stato Elefante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Domeneghetti Pier Franco ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Ravenna in data 7 giugno 2000 con il quale veniva disposta la sospensione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° comma, del Codice della strada, (approvato con D.Lgs. n. 285/1992) a seguito di incidente stradale con  esiti mortali accorsogli il precedente 24 maggio.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di fattispecie per la quale sarebbe consentita la tutela dinanzi alla A.G.O., a norma dell’art. 205 d.lgs. n. 285/1992, come ritenuto nella sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31.<br />
Nei riguardi della anzidetta pronuncia il sig. Domeneghetti ha interposto appello denunciandone la erroneità sotto vari profili.<br />
Con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione ha sostenuto:<br />
&#8211;	che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale non esclude la tutela dinanzi al giudice amministrativo nei casi di sospensione della patente caratterizzati da particolare complessità della attività istruttoria, tanto più che con la legge n. 205/2000 sono state ampliate le attribuzioni istruttorie del giudice amministrativo; <br />	<br />
&#8211;	che il caso in esame è comunque diverso da quello cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale;<br />	<br />
&#8211;	che nella fattispecie la sospensione è adottata a conclusione di un articolato procedimento amministrativo, ed avverso la stessa è consentito il ricorso in via amministrativa (ai sensi dell’art. 223, 5° comma Codice della strada), talché, costituendo un tipico provvedimento discrezionale, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, come statuito anche dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4237.<br />	<br />
L’appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado per non avere pronunciato la remissione in termini per errore scusabile, e per avere ritenuto erroneamente che nelle difese dell’Amministrazione fosse stato eccepito il difetto di giurisdizione, riproponendo poi tutti i motivi di gravame già prospettati in primo grado nei confronti del provvedimento impugnato.<br />
Ciò premesso, il Collegio non condivide la prospettazione della parte appellante in ordine al problema della giurisdizione.<br />
Al riguardo deve infatti osservarsi che l’appartenenza della fattispecie di cui all’art. 223, 2° comma, Codice della strada alla cognizione del giudice ordinario costituisce un dato ormai consolidato non solo secondo le Sezioni Unite della Cassazione, ma anche alla stregua della giurisprudenza amministrativa (cfr. tal senso Cons. St. Un. 19 aprile 2004, n. 7459; nonché TAR Toscana Sez. I, 7 aprile 2003 n. 1305, e 19 maggio 2003, n. 1965).<br />
La Corte Costituzionale con la sentenza innanzi richiamata ha infatti statuito che deve ritenersi estesa anche ai provvedimenti di sospensione adottati ex art. 223, secondo comma (e cioè come sanzione eccessiva per reati di lesioni colpose o omicidio colposo) la possibilità di accesso alla tutela davanti alla A.G.O. prevista dal quinto comma dello stesso articolo con escluso riferimento ai provvedimenti ex art. 223, terzo comma (relativi ad “altre ipotesi di reato”); e ciò per la considerazione che al sistema della irrogazione delle sanzioni accessorie alle violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale sarebbe intimamente connesso il generale rimedio della opposizione alla Autorità giudiziaria ordinaria contemplato dall’art. 205 D.Lgs. cit..<br />
È stato anzi osservato che urterebbe contro la omogeneità del sistema la esclusione della specifica tutela appuntata dal 5° comma del citato art. 223 proprio per il caso di sospensione di cui al 2° comma di detto articolo, in cui la maggiore complessità dell’attività istruttoria di ricostruzione e di valutazione del fatto produttivo delle lesioni o dell’omicidio colposo (rispetto a quella concernente le “altre ipotesi di reato”, alle quali è connessa la sospensione ex art. 223, 3° comma) rende maggiormente giustificato la tutela dinanzi alla A.G.O..<br />
Alla stregua della lettura adeguatrice della norma, compiuta dal Giudice delle leggi, tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono pertanto sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e dunque anche nell’ipotesi di sospensione ex art. 223, 2° comma – come è nella fattispecie in esame – al soggetto colpiti dalla sanzione accessoria è dato ricorso alla A.G.O..<br />
Per quanto precede deve essere confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, così come statuito nella sentenza impugnata, e l’appello proposto dall’odierno ricorrente deve essere pertanto respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3444/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3444</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino ric. Bocedi Mraia Pia contro U.S.L. n. 17 di Sassulo sullo svolgimento di mansioni superiori 1. Pubblico Impiego &#8211; Svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili &#8211; Istanza di inquadramento alla qualifica superiore – Inammissibilità. 2. Pubblico impiego &#8211; Svolgimento di mansioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3444/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3444/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3444</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br /> ric. Bocedi Mraia Pia contro U.S.L. n. 17 di Sassulo</span></p>
<hr />
<p>sullo svolgimento di mansioni superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego &#8211; Svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili &#8211; Istanza di inquadramento alla qualifica superiore – Inammissibilità.</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili &#8211; Periodo superiore ai 60 giorni – Diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti  ex art.29 D.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 – Sussistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di svolgimento di mansioni superiori la normativa vigente non consente l’inquadramento diretto, ma la copertura dei posti vacanti attraverso l’espletamento, in via ordinaria, di procedura selettiva. L’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso è diretto ad assicurare l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto il meccanismo concorsuale è teso a garantire la selezione di personale qualificato.<br />
2. In caso di trasferimento di mansioni superiori che si protragga oltre il termine di 60 giorni, al prestatore di lavoro spetta il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta, sulla base dell’art.29 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed, in via di applicazione diretta, degli artt.36 Cost. e 2126, comma 1, c.c. Lo svolgimento di mansioni superiori costituisce ipotesi eccezionale da contenere nel più ristretto margine di tempo, essendo la qualifica e non le mansioni il parametro a cui la retribuzione va riferita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente,<br />
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore,<br />
CARLO TESTORI Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 06 Maggio 2004.<br />
Visto il ricorso 1684/1994  proposto da:</p>
<p><b>BOCEDI MARIA PIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
RIZZO AVV. MARIA ANTONIETTAcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 53presso<br />
SEGRETERIA TAR  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.S.L. N.17 DI SASSUOLO</b><br />
per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dalla ricorrente a far data dal 1987, corrispondenti alla VII qualifica superiore; ovvero in via subordinata per il riconoscimento del suo diritto a percepire gli emolumenti corrispondenti alle mansioni superiori svolte.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Udito nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato E. Spadola, in sostituzione dell’avvocato M.A. Rizzo per la ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in oggetto l’istante chiede il riconoscimento e la corresponsione dei relativi emolumenti per le mansioni superiori svolte nella qualifica superiore (VII) come collaboratore amministrativo a decorrere dal 24.1.1987.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:<br />
1)	Violazione dell’articolo 29 del D.P.R. n. 761 del 1979 e degli articoli 56 e 57 del D.Lvo n. 29 del 1993; eccesso di potere per incongruità, sviamento e ingiustizia manifesta.<br />	<br />
2)	Violazione dell’articolo 55 del D.P.R. 28.11.1999 n. 384 ed eccesso di potere per incongruità della motivazione.<br />	<br />
Nessuno si è costituito per l’intimata Amministrazione, regolarmente evocata in giudizio.<br />
All’udienza del 6 maggio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Prima di esaminare nel merito le pretese della ricorrente occorre precisare in punto di fatto quanto segue:<br />
&#8211;	la ricorrente è dipendente della USL 17 di Sassuolo inquadrata nella sesta qualifica come assistente amministrativo presso il “Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria”;<br />	<br />
&#8211;	dal 24.1.1987 ha svolto le funzioni superiori di collaboratore amministrativo (VII qualifica funzionale) coprendo uno dei due posti vacanti, previsti nella pianta organica del “polo operativo” di appartenenza;<br />	<br />
&#8211;	con istanza in data 10.7.1989 la ricorrente richiedeva all’Amministrazione sanitaria il riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori svolte anche anteriormente al 24.1.1987;<br />	<br />
&#8211;	la USL non riscontrava tale istanza, ma con delibera 15.12.1989 ( controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 30.4.1991 e comunicata alla ricorrente il 6.8.1991) assegnava alla ricorrente l’incarico di capo-cassiere, chiarendo tuttavia che l’incarico rientrava nella medesima qualifica di appartenenza e che pertanto non comportava attribuzioni di mansioni superiori;<br />	<br />
&#8211;	successivamente l’Amministrazione sanitaria, con nota 9.9.1993 n. 9297 riscontrava l’istanza di inquadramento superiore presentata dalla ricorrente il 19.7.1993, comunicandole di non poter procedere all’inquadramento nella qualifica superiore corrispondente alle mansioni da lei asseritamente svolte, a causa della normativa vigente che non consente inquadramento diretto ma copertura dei posti vacanti mediante concorso;<br />	<br />
&#8211;	con nota 3.11.1993 n. 11035 sempre in risposta all’istanza della ricorrente, l’USL precisava che pur apprezzando l’attività svolta dalla ricorrente le disposizioni normative elencate non consentivano alcun riconoscimento di mansioni superiori;<br />	<br />
&#8211;	in data  4.10.1993 il Responsabile del Servizio Bilancio della USL, sulla medesima richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, dopo aver elencato le funzioni effettivamente svolte dalla ricorrente, esprimeva parere favorevole alla concessione di mansioni superiori;<br />	<br />
&#8211;	con nota 4134/04 in data 9.8.1996 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Distretto di Sassuolo dell’Azienda USL di Modena (ex USL 17) attestava che alla ricorrente dal 15.12.1989 sono state affidate funzioni di coordinamento in qualità di capo-cassiere.<br />	<br />
Sulla base di tale documentazione può dunque ritenersi comprovato lo svolgimento – da parte della ricorrente &#8211; di mansioni proprie della qualifica professionale di coordinatore amministrativo quanto meno dal 15.12.1989 (v. delibera USL in data 15.12.1989 con la quale veniva conferito l’incarico di capo cassiere).<br />
Dalla medesima documentazione si evince altresì che il posto di collaboratore amministrativo, cui corrispondono le mansioni svolte dalla ricorrente, è previsto nella pianta organica dell’USL n. 17 di Sassuolo, ma risulta vacante.</p>
<p>2. Ciò premesso, in relazione alle censure dedotte dalla ricorrente per sostenere le sue pretese il Collegio deve rilevare che, secondo il pressoché univoco orientamento giurisprudenziale (conforme all&#8217;interpretazione fatta propria dalla Corte Costituzionale con le sentenze 9/23 febbraio 1989 n. 57 e 14/19 giugno 1990 n. 296) lo svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili, che si protragga oltre sessanta giorni, determina per i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell&#8217;articolo 29 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, il diritto del dipendente a ricevere la retribuzione corrispondente, anche in applicazione dell&#8217;articolo 36 della Costituzione e dell&#8217;articolo 2126 del Codice civile, essendo inconferente la mancanza di un atto formale di preposizione allo svolgimento delle mansioni (cfr. C.d.S., V, 20.3.2000, n. 1306 che statuisce che: “Ai fini del pagamento delle differenze retributive ai dipendenti delle usl che abbiano svolto mansioni superiori, ai sensi dell’art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, occorrono la vacanza del posto (o quantomeno la sua disponibilità per l’assenza prolungata del titolare) e la presenza di una disposizione impartita dall’organo competente dell’amministrazione”; idem, 22.8.2000, n. 4553; e ancora C.d.S., V, 11.9.2000, n. 4805 che ha ritenuto che: “Nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente di usl, per sostituzione in un posto vacante e disponibile, senza che l’amministrazione abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle mansioni superiori si protragga oltre il termine di sessanta giorni nell’anno solare ed anche indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore di lavoro, sulla base dell’art. 29, 2º comma, d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e in via di applicazione diretta dell’art. 36 cost. e dell’art. 2126, 1º comma, c.c., il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta, non rilevando in tal caso la disposizione dell’art. 29, 1º comma, d.p.r. n. 761 del 1979 cit. dal momento che il divieto ivi previsto di essere assegnato alle mansioni superiori rende illegittimo non già il comportamento del dipendente, il quale, essendo vacante il posto superiore, svolge anche di solo fatto le mansioni ad esso corrispondenti per un periodo eccedente sessanta giorni nell’anno solare, ma il comportamento dell’amministrazione, che dopo essersi giovata della facoltà concessale dalla norma in esame (esercizio delle funzioni superiori senza retribuzione), mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine ivi previsto”).<br />
In ragione di ciò,  pur se lo svolgimento di mansioni superiori, anche nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;articolo 29 del D.P.R. n.  761 del 1979, costituisce una situazione eccezionale da contenere nel più ristretto margine di tempo, sia perché nel rapporto di pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è obbligatoriamente riferita, sia perché all&#8217;assetto rigido della pubblica amministrazione sotto il profilo organico sono collegate anche esigenze di controllo e di contenimento della spesa in generale, si deve affermare il diritto della ricorrente a percepire la differenza fra la retribuzione propria del livello di appartenenza e quella propria del settimo livello.</p>
<p>3. Per le considerazioni fin qui svolte il ricorso va dunque accolto limitatamente alla pretesa della ricorrente di ottenere il trattamento economico proprio della qualifica superiore.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il  6 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-9-2004-n-3444/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2004 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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