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	<title>344 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>344 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-1-2021-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-1-2021-n-344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.344</a></p>
<p>Pres. Greco &#8211; Est. Verrico Potere di ordinanza &#8211; Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; Rifiuti &#8211; Principio di precauzione &#8211; Pericolo attuale, concreto ed attuale. In tema di provvedimenti contingibili e urgenti, in assenza di un pericolo attuale, concreto ed irreparabile l&#8217;autorità  sindacale non può ricorrere al potere di ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-1-2021-n-344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-1-2021-n-344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco &#8211; Est. Verrico</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Potere di ordinanza &#8211; Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; Rifiuti &#8211; Principio di precauzione &#8211; Pericolo attuale, concreto ed attuale.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di provvedimenti contingibili e urgenti, in assenza di un pericolo attuale, concreto ed irreparabile l&#8217;autorità  sindacale non può ricorrere al potere di ordinanza <i>extra ordinem</i> in applicazione del principio di precauzione, che, pur costituendo un principio dall&#8217;assoluta rilevanza nel diritto ambientale interno ed eurounitario, <i>99non legittima di per sè, in difetto di specifiche previsioni normative, l&#8217;esercizio di un potere &#8220;innominato&#8221; di inibizione di attività  amministrative e/o economiche::.</i></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2017, proposto dal Comune di Anzio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; Eco Transport S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scalia, con domicilio eletto presso lo studio Tonucci &amp; Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7;<br /> &#8211; Città  Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanna Albanese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> del Comitato Cittadino Spontaneo &#8220;Anzio, No Biogas&#8221;, di Eurosnack S.r.l. e dei signori Fabiano Costanza Maria, Alesina Marilena, Amedano Mariella, Baldassi Emiliano, Bertucciolini Barbara, Beccaro Gianna, Bernardini Patrizia, Cappelli Roberta, Cassoni Angelo, Giarruzzo Serena, Cecili Michela, Crescenzio Jessica, De Lucia Xenia, Di Emma Emilio, Divino Katiuscia, Farracchiati Giovanni Paolo, Gallo Jean Claude, Giarruzzo Umberto, Maccaroni Anna, Giolini Sara, Esposito Elena, Graziosi Sara, Graziosi Maria Rosa, Iori Tiziana, La Torre Libero, Loddi Massimo, Marcuri Martina, Giarruzzo Giovanna, Pancrazio Giulio, Biafora Laura, Pilla Antonello, Pisicchio Michele, Cucchedda Giulia, Provenzani Marilena, Rossetti Annalisa, Rossetti Vincenzo, Migliano Antonietta, Sale Sonia, Santonastaso Catia, Scarsella Marco, Scarsella Simone, Scarsella Giuseppe, Scicolone Maria Rosaria, Scicolone Roberto, Singh Harpreet, Singh Dalbir, Silvestri Colomba, Sinopoli Giovanni, Treccioni Veronica, Vaccaro Antonia e De Lucia Vincenzo, non costituiti in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5658/2017, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della società  Eco Transport S.r.l. e della Città  Metropolitana di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, il Cons. Alessandro Verrico;<br /> Nessuno presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. 3303/2017), la società  Eco Transport S.r.l. impugnava l&#8217;ordinanza n. 2 del 6 marzo 2017, prot. n. 10582, con cui il Sindaco del Comune di Anzio aveva disposto l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;insediamento di nuove attività  finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale di Anzio, cosiddetta &#8216;zona padiglione&#8217; già  richiesto all&#8217;Istituto Superiore di Sanità , al Dipartimento di Prevenzione dell&#8217;Azienda USL Roma H e al Direttore di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale. In particolare, la sospensione interveniva nel corso di una procedura &#8211; attivata su istanza della ricorrente &#8211; di autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione di un impianto in cui svolgere attività  di logistica, trasporto e gestione di rifiuti, in relazione alla quale era già  stata convocata dalla Città  Metropolitana di Roma una conferenza di servizi.<br /> 2. Il T.a.r. Lazio, Sezione II-<em>bis</em>, con la sentenza n. 5658 del 10 maggio 2017, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Anzio al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente. Secondo il Tribunale, in particolare:<br /> <em>a</em>) l&#8217;ordinanza impugnata deve essere ricondotta, in relazione al suo contenuto ed al soggetto che l&#8217;ha adottata, alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti la cui adozione presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo e attuale, la cui sussistenza deve essere suffragata da un&#8217;istruttoria adeguata e da una congrua motivazione;<br /> <em>b</em>) il provvedimento impugnato, considerato che si inserisce in una procedura di autorizzazione tuttora in corso di espletamento, risulta assente del requisito del pericolo attuale e concreto da fronteggiare, impedendone il suo naturale sviluppo mediante lo strumento ordinario della conferenza di servizi.<br /> 3. Il Comune di Anzio ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l&#8217;appellante ha sostenuto la seguente censura così rubricata: &#8220;<em>Error in iudicando: violazione o falsa applicazione degli articoli 42 e 50, comma 5, del T.U.E.L. (d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); violazione degli articoli 21-quinquies e nonies, della legge 7 agosto 1990, numero 241; erroneità  della sentenza nella parte in cui ha ricondotto l&#8217;ordinanza impugnata alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti</em>&#8220;.<br /> L&#8217;appellante, in particolare, ha lamentato l&#8217;erroneità  della impugnata sentenza nella qualificazione del provvedimento gravato quale ordinanza contingibile e urgente, da ciò distinguendosene per:<br /> <em>a</em>) le modalità  di adozione, in quanto lo stesso era stato adottato in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10 febbraio 2016, nell&#8217;esercizio di una funzione tipica del Consiglio stesso ai sensi dell&#8217;articolo 42, comma 1, del T.U.E.L.;<br /> <em>b</em>) la finalità , consistente nell&#8217;acquisire le necessarie conoscenze scientifiche, riferite alla particolare situazione ambientale territoriale del Comune di Anzio, con riferimento agli insediamenti da localizzare nella zona industriale nota come &#8216;zona Padiglione&#8217;, per l&#8217;esercizio delle competenze del Comune con riferimento a dette localizzazioni;<br /> <em>c</em>) i presupposti, in quanto, in attesa dell&#8217;acquisizione degli studi epidemiologici richiesti, la sospensione degli insediamenti di nuove attività  finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti costituirebbe applicazione del principio di precauzione nell&#8217;esercizio delle ordinarie competenze del Comune.<br /> 3.1. Si  costituita in giudizio la società  Eco Transport S.r.l., la quale, depositando memoria difensiva, si  opposta all&#8217;appello e ne ha chiesto l&#8217;integrale rigetto.<br /> 3.2. Si  altresì costituita la Città  metropolitana di Roma Capitale, la quale, con memoria difensiva, ha fornito un aggiornamento sulla procedura di autorizzazione in corso.<br /> 3.3. Con memoria difensiva depositata il 12 ottobre 2020 l&#8217;appellante ha insistito nelle proprie censure e conclusioni.<br /> 4. All&#8217;udienza del 12 novembre 2020 la causa  stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br /> 5. L&#8217;appello  infondato e deve pertanto essere respinto.<br /> 6. Il Collegio, preso atto che la ricorrente in primo grado non ha ritualmente riproposto gli ulteriori motivi di censura dichiarati assorbiti dal T.A.R., e che pertanto l&#8217;odierno <em>thema decidendum</em> verte esclusivamente sulla qualificazione giuridica dell&#8217;ordinanza di sospensione impugnata in prime cure (e, quindi, sulla natura del potere con essa esercitato dal Comune), al riguardo, condividendo quanto affermato dal primo giudice, rileva che essa, dall&#8217;esame dei suoi caratteri fondamentali, debba essere ricondotta alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti, atteso che:<br /> <em>a</em>) in relazione al contenuto, la stessa presenta &#8211; come oggetto ed obiettivo &#8211; l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;insediamento di nuove attività  finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, trovando pertanto giustificazione, quanto meno in linea teorica, nell&#8217;esigenza di scongiurare un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità ;<br /> <em>b</em>)  il Sindaco l&#8217;organo che ha provveduto alla sua adozione, non risultando convincente la tesi secondo cui l&#8217;ordinanza avrebbe natura meramente esecutiva della precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10 febbraio 2016 (&#8220;<em>Mozione per l&#8217;adozione di atti e misure contro l&#8217;installazione incontrollata di impianti di produzione di biometano ed a favore della corretta chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito comunale o intercomunale</em>&#8220;; invero, con tal deliberazione il Consiglio comunale si limitava ad esortare l&#8217;intrapresa di azioni di vario genere, al fine di predisporre gli atti utili a contrastare &#8220;<em>nelle previste conferenze dei servizi ed in ogni altra sede utile</em>&#8221; l&#8217;insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti (es. rappresentare nelle sedi istituzionali della Regione Lazio e del Parlamento se necessario, la necessità  di norme di salvaguardia a tutela delle comunità  locali; svolgere tutti gli approfondimenti d&#8217;ordine tecnico e giuridico avverso i provvedimenti autorizzativi degli impianti; richiedere agli organi sanitari competenti l&#8217;elaborazione di uno &#8220;studio epidemiologico di corte&#8221;), senza tuttavia dare mandato al Sindaco per l&#8217;adozione di ordinanze ad effetto immediatamente impeditivo, il quale era destinatario di un impegno meramente politico, da tradursi pertanto nell&#8217;adozione delle necessarie misure nell&#8217;ambito delle procedure disciplinate dalla legge e con l&#8217;impiego degli strumenti consentiti dall&#8217;ordinamento (p.es. parere negativo nell&#8217;ambito della Conferenza di servizi preordinata al rilascio dell&#8217;autorizzazione chiesta dalla società  originaria ricorrente); invero, anche la necessità  di adottare più stringenti misure di tutela sanitaria, all&#8217;esito di apposite indagini epidemiologiche, avrebbe potuto al più tradursi in atti di pianificazione (divieto di insediamento di determinati impianti su porzioni del territorio comunale) sulla base dei quali assumere le consequenziali posizioni nell&#8217;ambito delle procedure autorizzatorie;<br /> <em>c</em>) non trova fondamento in alcuna diversa fonte normativa, quindi costituisce provvedimento di natura <em>extra ordinem</em> destinato inevitabilmente a interferire con una procedura autorizzatoria <em>in itinere </em>gestita dall&#8217;Amministrazione provinciale.<br /> 7. In tal modo identificata l&#8217;impugnata ordinanza, si ravvisa che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799), l&#8217;esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità  di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.<br /> 7.1. L&#8217;esame del caso di specie, tuttavia, conduce ad escludere che vi fossero i presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, in quanto non sussisteva, con sufficiente certezza, alcun pericolo attuale, concreto ed irreparabile per la pubblica incolumità , ed in particolare per la salute pubblica, visto che l&#8217;ordinanza veniva adottata solo in applicazione del principio di precauzione. Quest&#8217;ultimo, ferma restando l&#8217;assoluta rilevanza nel diritto ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sè, in difetto di specifiche previsioni normative, l&#8217;esercizio di un potere &#8220;innominato&#8221; di inibizione di attività  amministrative e/o economiche.<br /> Peraltro, si riscontra che la risposta pervenuta da uno degli enti interpellati (cfr. la risposta del Direttore di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale in data 13 marzo 2017) escludeva evidenze di pericolo connesso all&#8217;utilizzo di impianti di produzione di biogas, attraverso le seguenti testuali motivazioni:<br /> &#8211; &#8220;<em>Nel caso degli impianti di produzione di biogas non sono stati evidenziati effetti sulla salute in popolazioni residenti</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Il sospetto di potenziali rischi per la salute umana associata all&#8217;utilizzo di batteri per il processo di &#8216;digestione&#8217; e allo sviluppo di tossine non sembra avere fondamento, ed  inferiore al rischio di contaminazione da cibi nella ristorazione collettiva o da spandimento di letame</em>&#8220;.<br /> Il Comune, pertanto, piuttosto che adottare l&#8217;ordinanza in assenza dei dovuti presupposti, avrebbe dovuto manifestare la propria opposizione all&#8217;insediamento nella zona di interesse delle nuove attività  finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, partecipando attivamente e presentando le proprie osservazioni nell&#8217;ambito della conferenza di servizi della procedura di autorizzazione.<br /> 8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello R.G. n. 5426/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il Comune di Anzio al pagamento in favore della società  Eco Transport S.r.l. e della Città  Metropolitana di Roma Capitale delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro tremila (3000,00) per ciascuna delle predette parti appellate, oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Oberdan Forlenza, Consigliere<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Verrico</strong>   <strong>Raffaele Greco</strong>                               IL SEGRETARIO</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento dell&#8217;Amministratore di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. mediante il quale si è disposta l&#8217;aggiudicazione provvisoria della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l&#8217;aeroporto di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento dell&#8217;Amministratore di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. mediante il quale si è disposta l&#8217;aggiudicazione provvisoria della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l&#8217;aeroporto di Pisa e la Stazione ferroviaria, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione. Essendo impugnata un’aggiudicazione provvisoria, non appare sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, necessario ai fini della concessione della tutela cautelare; inoltre, la censura proposta dalla ricorrente incidentale circa la violazione dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (presenza di un professionista progettista) non sembra priva di consistenza e appare rilevante alla luce dell’orientamento fatto proprio dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 2011 in tema di rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00344/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00569/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 569 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>DOPPELMAYR Italia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Coli, Claudio Guccione, Maria Ferrante, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PISAMO Azienda per la mobilità s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>LEITNER s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria del <b>RTI</b> con le società <b>Società italiana per Condotte d&#8217;Acqua s.p.a.</b>, <b>INSO s.p.a.</b>, <b>Agudio s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Guarino, Elisabetta Pistis, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
&#8211; <b>Comune di Pisa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 2;<br />	<br />
&#8211; <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Gentini e Lucia Bora e domiciliata in Firenze, c/o la sede dell’Avvocatura regionale, piazza dell&#8217;Unita&#8217; italiana 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento assunto dall&#8217;Amministratore unico di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. n. 18 del 27.03.2012, la cui adozione è stata comunicata con atto in data 28.03.2012 n. 437 a firma del Responsabile unico del procedimento di Pisamo S.p.A., tr<br />
&#8211; del provvedimento assunto nella procedura aperta di cui sopra dalla Commissione di gara in data 7.03.2012 mediante il quale si è redatta la graduatoria finale, attribuendo al RTI Leitner S.p.A.-Condotte di Acqua S.p.A.-INSO S.p.A.- AGUDIO S.p.A. il punt<br />
&#8211; del provvedimento assunto nella procedura aperta di cui sopra dalla Commissione di gara in data 7.03.2012 mediante il quale la Commissione, anzichè escludere il RTI Leitner S.p.A.-Condotte di Acqua S.p.A.-INSO S.p.A.-AGUDIO S.p.A. dalla procedura di gar<br />
&#8211; in parte qua, dei verbali formati dalla Commissione di gara e comunque degli atti tutti forniti dalla Commissione di gara e dall&#8217;Amministratore unico;<br />	<br />
&#8211; del contratto che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, di tutti gli atti da essi presupposti o ad essi successivi.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pisamo Azienda per la mobilità S.p.A. e di Leitner S.p.A.<br />	<br />
Visti il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti da Leitner S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente principale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che allo stato, essendo impugnata un’aggiudicazione provvisoria, non appare sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, necessario ai fini della concessione della tutela cautelare;	</p>
<p>Considerato altresì:<br />	<br />
&#8211; che le parti contrapposte hanno formulato una pluralità di censure complesse ed articolate (e spesso speculari tra di loro) solo in limitata parte suscettive di adeguata valutazione nella presente fase;<br />	<br />
&#8211; che comunque, per quanto rilevabile in questa sede, la censura proposta dalla ricorrente incidentale circa la violazione dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alla posizione dell’ing. Marco Balestrazzi (da valutare alla data di scad<br />
Ritenuto che la già evidenziata complessità della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-26-11-2010-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-26-11-2010-n-344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-26-11-2010-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.344</a></p>
<p>Presidente De Siervo, Redattore Saulle sull&#8217;illegittimità della disciplina della Regione Puglia in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici in mancanza delle linee guida nazionali Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-26-11-2010-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-26-11-2010-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente De Siervo, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della disciplina della Regione Puglia in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici in mancanza delle linee guida nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) &#8211; Realizzazione dei parchi eolici &#8211; Rinvio alle direttive di cui al regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia &#8211; Subordinazione all&#8217;approvazione da parte dei comuni dell&#8217;apposito Piano di realizzazione degli impianti eolici &#8211; Possibilità di porre limiti in relazione alla valutazione dell&#8217;impatto ambientale &#8211; Q. l c. sollevata dalla Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia);<br />
è costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento vertente tra la Farpower S.r.l. e la Regione Puglia ed altra con ordinanza del 9 settembre 2009, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Farpower S.r.l. e della Regione Puglia; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle; <br />	<br />
uditi gli avvocati Eugenio Picozza per la Farpower S.r.l. e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la Regione Puglia. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza del 9 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)». <br />	<br />
Il rimettente impugna, altresì, per effetto del richiamo operato dalla norma censurata, gli artt. da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006. <br />	<br />
Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione della Regione Puglia – Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 – che, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006, ha negato l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower S.r.l., per la realizzazione di un parco eolico. <br />	<br />
L’atto impugnato era motivato sul presupposto che parte delle opere oggetto di valutazione erano in contrasto con i divieti di cui agli artt. 10 e 14, comma 2, e che, comunque, il rilascio del provvedimento richiesto era subordinato al rispetto del parametro di controllo previsto dall’art. 14, comma 7. <br />	<br />
Il rimettente, dopo aver rilevato che la materia oggetto del giudizio a quo trova la sua disciplina nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), ritiene che il regolamento n. 16 del 2006, oggetto del rinvio recettizio operato dall’art. 3 impugnato, sia in contrasto con gli indicati parametri costituzionali. <br />	<br />
In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e al governo del territorio. Il legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione – i Piani regolatori per l’installazione di impianti eolici (PRIE) – sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i criteri in base ai quali si individuano le aree non idonee alla installazione dei suddetti impianti senza il preventivo necessario coinvolgimento dello Stato. <br />	<br />
In proposito il remittente osserva che gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 16 del 2006 disciplinano il contenuto e le modalità di approvazione dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree in cui non è consentito localizzare gli aerogeneratori, indicando l’art 6, comma 3, a prescindere dall’adozione dei suddetti Piani e in attesa delle linee guida statali di cui al comma 10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, specifiche zone ritenute non idonee alla installazione di impianti eolici. <br />	<br />
I successivi artt. 8 e 10 prevedono, poi, che la valutazione di impatto ambientale relativa agli indicati impianti deve avvenire mediante uno studio comparato delle diverse proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio (ossia in uno stesso PRIE), da tenersi a scadenze prefissate in sede regionale, e ciò al fine di individuare gli elementi di eventuale incongruità o di sovrapposizione tra le diverse installazioni e, quindi, di razionalizzare le relative proposte. <br />	<br />
In particolare, l’art. 10 detta i criteri ai quali deve attenersi la documentazione che il proponente deve presentare al fine di consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali rilevano le prescrizioni a salvaguardia dell’effetto visivo e paesaggistico (lett. b), della flora e della fauna (lett. c), dell’inquinamento acustico (lett. d), della sicurezza (lett. g), della viabilità (lett. h), delle linee elettriche (lett. i), delle pertinenze (lett. j). <br />	<br />
Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l’art. 13, il legislatore regionale ha introdotto un indice massimo di affollamento, denominato «parametro di controllo» (P), limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali e frutto del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie comunale. <br />	<br />
Infine, il remittente rileva che l’art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 detta disposizioni transitorie particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more dell’approvazione dei PRIE e per un tempo massimo di centottanta giorni, decorsi i quali «si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE». <br />	<br />
In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 14 indicano un insieme di aree non idonee all’installazione di impianti eolici e i criteri in base ai quali è possibile individuare quelle in cui è invece possibile localizzare tali strutture, stabilendo il successivo comma 7 che nell’indicato periodo transitorio il parametro di controllo comunale (P) di cui all’art. 13 è ridotto al valore di 0,25. <br />	<br />
Così riportato il testo delle norme impugnate, il TAR remittente ritiene che esse, nella parte in cui determinano le zone non idonee alla installazione di impianti eolici e i relativi criteri di individuazione, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />	<br />
Sul punto verrebbe in rilievo l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riserva alla Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e, quindi, di indicare i siti adatti alla loro costruzione. <br />	<br />
A parere del remittente le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero anche con il principio fondamentale relativo alle materie «trasporto e distribuzione nazionale di energia» e «governo del territorio» fissato dall’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. <br />	<br />
Ed invero, le indicate competenze legislative verrebbero in rilievo con riferimento a quelle disposizioni regolamentari che prevedono l’approvazione a livello comunale dello strumento di pianificazione (PRIE), la fissazione di un indice massimo di affollamento (il parametro di controllo P) e il blocco sine die della realizzazione di nuovi impianti eolici in assenza dell’indicato strumento di pianificazione comunale per il quale non viene previsto un termine per la sua adozione. <br />	<br />
Osserva il TAR remittente che l’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, non contempla simili poteri, né consente di aggravare il procedimento di autorizzazione, ovvero di limitare la possibilità di costruire nuovi aerogeneratori mediante la formazione di piani regolatori settoriali o l’applicazione di indici massimi di densità. <br />	<br />
Il legislatore nazionale con l’art. 12 ha, infatti, voluto perseguire la finalità di semplificazione; finalità, con la quale le norme regionali si pongono in contrasto, non prevedendo esse neanche un termine entro il quale devono essere approvati i PRIE, risultando così eluso anche il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 12 per la conclusione del procedimento autorizzatorio. <br />	<br />
Con riferimento alla rilevanza della questione sollevata, il rimettente osserva che il provvedimento oggetto del giudizio principale di fatto impedisce, per effetto del suo richiamo al regolamento n. 16 del 2006, il rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla ricorrente. <br />	<br />
2. – Si è costituita in giudizio la Farpower S.r.l. chiedendo che la Corte dichiari fondata la questione sollevata dal TAR della Puglia. <br />	<br />
La parte privata, dopo aver censurato l’utilizzo del rinvio recettizio operato dal legislatore regionale alla fonte regolamentare, ripropone in modo sostanzialmente analogo le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, rilevando che, per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento impugnato, la Regione Puglia ha introdotto una disciplina che limita l’installazione di impianti eolici in contrasto con quanto disposto dal legislatore statale il quale ha, al contrario, dettato una normativa volta all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. <br />	<br />
3. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o, in subordine, infondate. <br />	<br />
3.1. – La difesa regionale, in via preliminare, ritiene inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento n. 16 del 2006, in quanto il provvedimento, impugnato nel giudizio principale, richiama esclusivamente gli artt. 10 e 14. <br />	<br />
La fattispecie oggetto di esame da parte del giudice a quo, infatti, risulterebbe regolata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 14, comma 1, il quale indica i criteri di valutazione dei progetti di impianti eolici presentati, come quello della società ricorrente, nei termini di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 16 del 2006 e in assenza dell’approvazione dei PRIE. <br />	<br />
3.2. – Nel merito la Regione Puglia ritiene, comunque, le questioni infondate. <br />	<br />
Per quanto attiene alla presunta violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la Regione osserva che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di fissare, nell’esercizio delle loro potestà legislative, limiti di tutela ambientale più rigorosi rispetto agli standard minimi uniformi previsti dal legislatore statale. <br />	<br />
Nel caso di specie, il regolamento n. 16 del 2006 pur dovendo essere ricondotto alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», conterrebbe anche prescrizioni di tutela ambientale assumendo sul punto rilievo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. <br />	<br />
Osserva la Regione che tale norma non è stata ancora attuata con la conseguenza che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sopra indicata, non può essere preclusa alle Regioni la possibilità di introdurre una disciplina volta ad una corretta installazione degli impianti eolici sul territorio al fine di evitare un vulnus alla tutela ambientale. <br />	<br />
A sostegno di quanto sopra la Regione Puglia rileva che proprio l’indicata norma statale prevede, dopo l’adozione delle suddette linee guida, un obbligo di adeguamento alle stesse da parte delle Regioni. Conseguirebbe da ciò l’implicito riconoscimento in capo al legislatore regionale del potere di adottare, nelle more dell’approvazione delle indicate linee guida, una disciplina come quella impugnata. <br />	<br />
La difesa regionale ritiene, pertanto, infondate le censure proposte dal TAR remittente nei confronti delle norme regolamentari richiamate dall’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, in quanto esse non hanno la finalità di limitare l’installazione degli impianti eolici, ma di porre, nei sensi sopra esposti, una disciplina efficace solo fino alla emanazione delle linee guida statali ex art. 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e, dunque, stante il loro carattere di cedevolezza, esse non sarebbero idonee a ledere sfere di competenza legislativa dello Stato. <br />	<br />
Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. la Regione Puglia, dopo aver osservato che le norme regionali non impongono un blocco sine die alla realizzazione degli impianti eolici in assenza dei PRIE, rileva che sebbene tali strumenti di pianificazione non siano contemplati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, quest’ultimo, comunque, non preclude ai Comuni la possibilità di individuare le aree in cui è possibile installare i suddetti impianti. <br />	<br />
4. – In prossimità dell’udienza la Regione Puglia e la Farpower S.r.l. hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le argomentazioni contenute nei rispettivi atti di costituzione. <br />	<br />
In particolare la Regione Puglia ha evidenziato che il 18 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono state dettate, in attuazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La difesa regionale afferma che, nel rispetto di quanto previsto dall’indicato decreto, la Regione ha posto in essere la necessaria attività al fine di adeguare la propria normativa alle suindicate linee guida. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nonché degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, e 14 del Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), richiamati dalla fonte legislativa impugnata. <br />	<br />
1.1. – In particolare, l’art. 3, comma 16, della legge reg. n. 40 del 2007 prevede che «la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)». <br />	<br />
Dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la diposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito. <br />	<br />
2. &#8722; Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito indicati. <br />	<br />
Il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento con il quale la Regione Puglia ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico, in quanto il relativo progetto non rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006 . <br />	<br />
Il riferimento alle disposizioni sopra indicate è giustificato dal fatto che la fattispecie oggetto del giudizio principale è regolata, ratione temporis, dalla disciplina transitoria di cui all’art. 14, comma 1, valida per i progetti eolici presentati prima dell’approvazione dei Piani regolatori per l’installazione di impianti eolici (PRIE) previsti dal cennato regolamento e, comunque, fino al termine massimo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tra tali progetti rientra quello in esame, in quanto presentato il 28 novembre 2006, a circa un mese di distanza dalla entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 21 ottobre 2006. <br />	<br />
Su tali evenienze si fonda l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Puglia, in relazione alla rilevanza nel giudizio a quo dei soli artt. 10 e 14 del regolamento: essa però risulta superata dalla circostanza che tali disposizioni operano numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento, nonché dal fatto che l’art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con queste ultime: in effetti detto articolo si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in attesa dell’entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi. <br />	<br />
In particolare, l’art. 14, dopo aver stabilito al comma 1 i limiti di efficacia della disciplina transitoria, al successivo comma 2 indica le aree che devono considerarsi non idonee all’installazione di impianti eolici, riproducendo in modo quasi identico le indicazioni contenute ai medesimi fini nell’art. 6, comma 3. <br />	<br />
Sempre l’art. 14, al comma 7, prevede, poi, che per l’intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all’art. 13, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. <br />	<br />
Quanto all’art. 10 del regolamento n. 16 del 2006, esso stabilisce i criteri di redazione della relazione di impatto ambientale che il richiedente l’autorizzazione deve presentare al fine di consentire all’amministrazione la valutazione del progetto, secondo quanto previsto dal precedente art. 8. <br />	<br />
In particolare, l’art. 10, nel prendere in considerazione l’impatto visivo e paesaggistico (lettera b), il rispetto della flora, della fauna e dell’ecosistema (lettera c), l’inquinamento acustico ed elettromagnetico (lettere d ed e), nonché aspetti prettamente tecnici (lettere f, g, h, i, j, l, m), sottopone il progetto di cui si chiede l’autorizzazione all’osservanza di specifiche regole. <br />	<br />
2.1. – Così individuata la portata precettiva delle norme regionali sopra indicate, va osservato che le medesime, nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />	<br />
Questa Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali analoghe a quelle oggetto di scrutinio, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (sentenza n. 119 del 2010). <br />	<br />
La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009). <br />	<br />
L’impossibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle more del presente giudizio di costituzionalità. <br />	<br />
2.2. &#8722; Le impugnate norme regionali, poi, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. <br />	<br />
In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. <br />	<br />
La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). <br />	<br />
Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010). <br />	<br />
2.3. – Il richiamo compiuto dagli artt. 10 e 14 alle altre disposizioni contenute nel regolamento n. 16 del 2006 impone alla Corte l’esame anche di queste ultime. <br />	<br />
In particolare, dopo l’indicazione contenuta negli artt. 1, 2, e 3 delle finalità e dell’ambito di applicazione dell’indicato regolamento, gli artt. 4, 5, 6 e 7 sono diretti alla disciplina dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti eolici. <br />	<br />
Il successivo art. 8 stabilisce che la valutazione di impatto ambientale relativa al singolo progetto di impianto eolico deve essere compiuta mediante un esame congiunto con gli altri progetti che insistono sulla stessa area, elencando i successivi artt. 9, 10 e 11 i documenti che a tali fini il richiedente deve depositare e i criteri con i quali vanno predisposti. <br />	<br />
L’art. 12 detta la disciplina in materia di impianti eolici off-shore; l’art. 13 introduce, poi, il parametro di controllo con lo scopo di regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali (comunali e intercomunali). Tale parametro, fissato in 0,75, è calcolato sulla base del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori e il lato del quadrato di area della superficie comunale secondo il dato ISTAT. <br />	<br />
Infine, quanto all’art. 14, oltre a contenere le previsioni già sopra scrutinate, al comma 3 individua i criteri tecnici validi per l’individuazione delle zone dov’è possibile collocare gli impianti eolici (anch’essi in parte indicati dall’art. 3); mentre i commi da 4 a 6 fissano gli adempimenti che il proponente deve rispettare per ottenere l’autorizzazione, tra i quali rientra il rispetto in sede di progettazione delle prescrizioni contenute nell’art. 10 dalla lettera b) alla lettera n) e nell’art. 11. <br />	<br />
Dal vaglio delle diverse disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, in quanto sono tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati. <br />	<br />
Ciò comporta che, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 (sentenza n. 69 del 2010). <br />	<br />
3. &#8722; Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal remittente. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia); <br />	<br />
dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-26-11-2010-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-5-2009-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-5-2009-n-344/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.344</a></p>
<p>Pres. Vitellio, Est. Criscenti D. Falletti (Avv. F. Nucara) c/ Comune Reggio Calabria (n.c.) sull&#8217;accessibilità dei documenti attestanti i risultati delle analisi dell&#8217;acqua potabile relativa alla rete idrica di un Comune Accesso agli atti – Informazione ambientale &#8211; Acque della rete idrica – Controlli – Legittimazione &#8211; Chiunque – Motivi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-5-2009-n-344/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitellio, Est. Criscenti<br /> D. Falletti (Avv. F. Nucara) c/ Comune Reggio Calabria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accessibilità dei documenti attestanti i risultati delle analisi dell&#8217;acqua potabile relativa alla rete idrica di un Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti – Informazione ambientale &#8211; Acque della rete idrica – Controlli – Legittimazione &#8211; Chiunque – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I documenti relativi ai controlli svolti dal Comune ( nella specie il Comune di Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 6 e ss D.Lgs. n. 31/01, sullo stato delle acque della rete idrica costituiscono “informazione ambientale” come tale accessibile ai sensi dell’art. 3, co. 1 D.Lgs. 195/05 da chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Demetrio Falleti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara Avv. in Reggio Calabria, Corso Garibaldi, n.468/A <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Reggio di Calabria<i></b></i>, non costituito in giudizio <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per ottenere</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Reggio Calabria, in relazione al periodo 2002 – 2007, in relazione alla propria utenza</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con istanza del 13 gennaio 2009 FALLETI Demetrio, premesso di aver stipulato regolare contratto di somministrazione di acqua potabile (codice contratto n. 10003372) con il Comune di Reggio Calabria, chiedeva a quest’ultimo di avere accesso, anche al fine di estrarre copia, agli atti e documenti che indicano i risultati delle analisi dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Comune di Reggio Calabria in relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007, con specifico riferimento alla propria utenza, nonché il documento da cui risulta il punto di adduzione delle tubature facenti capo all’acquedotto comunale che servono la sua unità immobiliare al fine di effettuare un confronto con i dati dell’ASL.<br />	<br />
Stante il silenzio serbato dal Comune, il privato, con atto notificato il 20 febbraio 2009, chiedeva al Tar di disporre l’accesso dei risultati delle analisi dell’acqua potabile della rete idrica comunale in relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007.<br />	<br />
Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.<br />	<br />
Ad avviso del Tribunale (vd. già sentenze 14 gennaio 2009 n. 19, 26 gennaio 2009 n. 48, 29 gennaio 2009 n. 68) il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, il quale precisa che l&#8217;autorità pubblica deve rendere disponibile, l&#8217;informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune.<br />	<br />
Al riguardo va anche precisato che l’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell&#8217;ambiente, quali l&#8217;aria, l&#8217;atmosfera, l&#8217;acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell&#8217;ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”.<br />	<br />
Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, e più esattamente degli artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili.<br />	<br />
Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi richiesti dall’interessato.<br />	<br />
Considerata la serialità della lite, le spese possono essere interamente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente le informazioni richieste con istanza del 13 gennaio 2009, limitatamente ai risultati delle analisi.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/05/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-5-2009-n-344/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2009 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2007 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2007-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2007-n-344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2007-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2007 n.344</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuire la competenza in materia di concessioni demaniali nell&#8217;ambito di porti turistici e commerciali Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzione &#8211; Porti &#8211; Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2007-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2007 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2007-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2007 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuire la competenza in materia di concessioni demaniali nell&#8217;ambito di porti turistici e commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzione &#8211; Porti &#8211; Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale &#8211; Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima interna del 21 marzo 2006 – Conflitto sollevato dalla Regione Toscana &#8211; Accoglimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È accolto il ricorso e conseguentemente la Corte dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell&#8217;ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;<br />
annulla, per l&#8217;effetto, nella parte indicata in motivazione, la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna 21 marzo 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composta dai signori:<br />
&#8211;   Franco               BILE                                       Presidente<br />
&#8211;   Giovanni Maria  FLICK                                      Giudice<br />
&#8211;   Francesco          AMIRANTE                                   ”<br />
&#8211;   Ugo                  DE SIERVO                                   ”<br />
&#8211;   Paolo                MADDALENA                               ”<br />
&#8211;   Alfio                 FINOCCHIARO                             ”<br />
&#8211;   Alfonso             QUARANTA                                  ”<br />
&#8211;   Luigi                 MAZZELLA                                   ”<br />
&#8211;   Gaetano            SILVESTRI                                    ”<br />
&#8211;   Maria Rita         SAULLE                                        ”<br />
&#8211;   Giuseppe           TESAURO                                      ”<br />
&#8211;   Paolo Maria       NAPOLITANO                               ”<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero MINFTRA/DINFR/2580, in data 21 marzo 2006, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 22 maggio 2006, depositato in cancelleria il successivo 23 maggio ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2006.<br />
<i><br />
Visto </i>l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’atto di intervento della società Porto Turistico Domiziano; <br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
<i>uditi </i> l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, l’avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luca Graziani per la società Porto Turistico Domiziano.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1.— Con ricorso notificato il 22 maggio 2006 e depositato il successivo 23 maggio, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.<br />
2.— La ricorrente premette di avere proposto, in precedenza, ricorso per conflitto di attribuzione in ordine alle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, del 12 e 26 febbraio 2003 «con le quali si riassumevano in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al Porto di Viareggio». <br />
Ricorda, quindi, che con la sentenza n. 89 del 2006 questa Corte ha accolto il suddetto ricorso, in quanto il nuovo sistema delle competenze, disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all’inserimento dei porti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia. La Corte ha, quindi, statuito che lo Stato non può ritenersi competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale e, quindi, nel porto di Viareggio.<br />
3.— Con la nota ora impugnata, trasmessa alla Direzione marittima di Livorno, nonché per conoscenza alla Regione Toscana, in ossequio alla suddetta pronuncia della Corte, da un lato, con specifico riguardo al porto di Viareggio, si dispone il trasferimento della documentazione relativa a concessioni demaniali al competente ente territoriale; dall’altro, in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze in materia, «si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio».<br />
4.— La Regione ricorrente prospetta, quindi, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 89 del 2006, che si sostanziano nella affermazione, in generale, dell’illegittimità della riappropriazione da parte dello Stato di funzioni concernenti il demanio marittimo, basata sull’inserimento dei porti nel citato d.P.C.m. 21 dicembre 1995. <br />
Il richiamo, infatti, dell’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al suddetto d.P.C.m. non comporta il conferimento allo stesso di efficacia legislativa e neppure vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso una nuova o diversa efficacia. <br />
Ad avviso della Regione, pertanto, «su tale d.P.C.m. lo Stato non può più fondare la propria competenza per nessuno dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana: oltre a Viareggio si rinvengono Marciana Marina, Campo nell’Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio».<br />
A giudizio della ricorrente, quindi, la nota sulla quale verte il conflitto vanificherebbe del tutto la legislazione regionale e comporterebbe la violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. – anche in relazione all’art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 – nelle materie del governo del territorio, di porti e aeroporti civili, di grandi reti di trasporto e di navigazione, di turismo ed industria alberghiera, di lavori pubblici. <br />
La ricorrente ricorda, infine, di aver attribuito le relative funzioni amministrative ai Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge  della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), stabilendo che «sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale». Per l’esercizio di tali funzioni sono state, altresì, rivolte ai Comuni direttive con la circolare «Funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo: porti di rilevanza economica regionale e interregionale», approvata con la delibera della Giunta regionale n. 51 del 21 gennaio 2002. <br />
5.— Il 13 giugno 2006 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato. <br />
L’Avvocatura, in particolare, osserva che il provvedimento in questione si limita a comunicare, esplicitandone il senso, il dispositivo della sentenza n. 89 del 2006, ai fini della immediata attuazione della stessa. <br />
Sottolinea la difesa dello Stato che l’espressione «porti diversi da quello di Viareggio» è del tutto generica, nel senso che non solo non fa riferimento espressamente ad alcuno dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ma nemmeno cita gli ulteriori porti di cui al d.P.C.m. del 1995, allocati nelle altre Regione del territorio dello Stato.<br />
Altro profilo di inammissibilità è rinvenuto nella insufficiente esplicitazione delle censure poste a fondamento del ricorso, nel quale verrebbe apoditticamente dedotta la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., limitandosi la ricorrente a richiamare la motivazione della sentenza n. 89 del 2006.<br />
6.— Ha spiegato intervento nel giudizio, con comparsa depositata nella cancelleria di questa Corte il 18 luglio 2006, la società Porto Turistico Domiziano, quale concessionaria di uno specchio d’acqua nel Porto Santo Stefano, destinato ad ormeggio grazie a pontili galleggianti. La società ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del conflitto sollevato dalla Regione Toscana.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>1.— Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 21 marzo 2006, trasmessa alla Direzione marittima di Livorno, nonché, per conoscenza, alla Regione Toscana. Con detta nota, in ossequio alla sentenza n. 89 del 2006 di questa Corte, si dispone, con specifico riguardo al porto di Viareggio, il trasferimento della documentazione relativa alle concessioni demaniali al competente ente territoriale e, in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze in materia, «si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio».<br />
2.— Secondo la ricorrente, la nota lederebbe le proprie attribuzioni in quanto lo Stato, nel ritenere riferibili solo al porto di Viareggio i principi contenuti nella citata sentenza n. 89 del 2006, affermerebbe la propria competenza sui porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale e interregionale, siti nella Regione, ulteriori rispetto a quello di Viareggio (porti di Marciana Marina, Campo nell’Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio), in violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.<br />
3.— Ciò premesso, in via preliminare va ricordato che, con ordinanza letta in pubblica udienza, è stata dichiarata la inammissibilità dell’intervento spiegato in giudizio dalla società Porto Turistico Domiziano.<br />
E, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l’interventore assume la qualità di parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 89 del 2006, n. 386 del 2005). <br />
Non ricorrendo nella specie la circostanza da ultimo indicata, deve essere tenuto fermo l’orientamento che esclude la legittimazione ad intervenire in giudizio dei predetti soggetti, nei limiti in cui è inteso a salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte.<br />
4.— Ancora in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto, da un lato, non è ravvisabile la dedotta genericità o insufficienza dei parametri costituzionali invocati; dall’altro, l’atto impugnato è idoneo, di per sé, come di seguito precisato, ad incidere su competenze della Regione Toscana costituzionalmente garantite. <br />
5.— Nel merito, il ricorso è fondato. <br />
6.— Il contenuto della nota ministeriale impugnata è sostanzialmente duplice. Da un lato, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impartisce ai propri uffici dipendenti direttive per l’esecuzione della sentenza di questa Corte n. 89 del 2006, disponendo che sia trasmessa la documentazione concernente le concessioni demaniali sulle aree portuali al Comune di Viareggio; dall’altro lato, invita gli uffici stessi, dandone notizia anche alla Regione Toscana, «in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze, la quale involge profili politico-istituzionali che possono essere deliberati solo a livello politico generale», a non tener conto della pronuncia di questa Corte se non per il solo porto di Viareggio. <br />
In tal modo, il Ministero medesimo ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere in ordine alle stesse concessioni demaniali, con implicito, ma chiaro, riferimento agli altri porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nel territorio della Regione Toscana, che sono stati poc’anzi indicati.<br />
Orbene, è di tutta evidenza che, con tale atto, l’Amministrazione statale ha effettuato una rivendicazione della propria competenza in materia; con ciò disattendendo  quanto affermato da questa Corte, sia pure con riferimento specifico al porto di Viareggio, in ordine a tutte le strutture portuali aventi le caratteristiche di porti regionali o interregionali non di rilevanza economica nazionale o internazionale.<br />
Non è, pertanto, dubbio, che, in tal modo, la nota impugnata violi la competenza spettante alla Regione Toscana nella materia<i> de qua.</i><br />
7.— A questo proposito giova ribadire che questa Corte (sentenze numeri 89 e 90 del 2006, e n. 322 del 2000) ha già avuto modo di precisare che il richiamo effettuato nell’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficino, o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia. In altri termini – ha precisato la Corte – il richiamo del suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire <i>per relationem </i>la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riguardo al contenuto dell’atto richiamato quale esiste attualmente nell’ordinamento, e nei limiti in cui l’efficacia di esso propria tuttora permanga. <br />
La Corte ha così ritenuto che «è da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l’appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro “preminente interesse nazionale”» (sentenza n. 89 del 2006). <br />
D’altronde, il nuovo sistema delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all’inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale. <br />
A ciò va aggiunto  che la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall’art. 118 della Costituzione (citata sentenza n. 90 del 2006).<br />
8.— L’orientamento di questa Corte, ora richiamato – il quale afferisce proprio al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e ha portata ricostruttiva generale del nuovo assetto introdotto dalla novella del 2001 &#8722; è stato ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 255 del 2007, con la quale si è riaffermato che «il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all’inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative». <br />
9.— Le suddette considerazioni possono essere utilizzate anche nel caso di specie, atteso che deve ritenersi in contrasto con il delineato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia portuale la rivendicazione di una generale competenza statale nella materia stessa. <br />
Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, va dichiarato che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio (porti di Marciana Marina, Campo nell’Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio), con la conseguenza che deve essere annullata la impugnata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 marzo 2006, nella parte in cui si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza n. 89 del 2006 non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio.<br />
10.— Quanto sin qui affermato, d’altronde, come già ritenuto da questa Corte (sentenze numeri 89 e 90 del 2006 e n. 255 del 2007), non esclude che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione delle Regioni interessate in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quelli in questione, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sui porti stessi e sulle connesse aree portuali. <br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;<br />
<i>annulla</i>, per l’effetto, nella parte indicata in motivazione,<i> </i>la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, di cui in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.<br />
<i><br />
Allegato:</i><br />
Ordinanza letta all’udienza del 25 settembre 2007</p>
<p><b> </b><br />
<P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i>Visto</i> l’intervento spiegato in giudizio dalla società Porto Turistico Domiziano.<br />
C<i>onsiderato</i> che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che l’esito del giudizio non sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo;<br />
che, nel caso in esame, non ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l’esigenza di salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte induce a ritenere inammissibile l’intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano.<br />
<P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> inammissibile l’intervento.<br />
<i>F.to: </i>Franco Bile, Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2007-n-344/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2007 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2006 n.344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-6-2-2006-n-344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-6-2-2006-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2006 n.344</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est. Allocci M.L. (Avv.ti G. Padoa, V. Chierroni e D. Iaria) contro il Comune di Orbetello (non costituito) la copertura di una corte interna completamente interclusa dagli edifici circostanti non contrasta col vincolo paesaggistico ex art. 7 della legge 147/39 Edilizia ed urbanistica – Vincolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-6-2-2006-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2006 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-6-2-2006-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2006 n.344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.<br /> Allocci M.L. (Avv.ti G. Padoa, V. Chierroni e D. Iaria) contro il Comune di Orbetello (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la copertura di una corte interna completamente interclusa dagli edifici circostanti non contrasta col vincolo paesaggistico ex art. 7 della legge 147/39</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico ex art. 7 della legge 147/39 – Natura &#8211; Realizzazione di una copertura di una corte interna, completamente interclusa dagli edifici circostanti e posta ad una quota notevolmente inferiore rispetto ai medesimi – Non contrasta con il vincolo &#8211; Diniego di sanatoria &#8211; Illlegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il vincolo paesaggistico imposto sul centro storico della città di Orbetello, in quanto originante dell’art. 7 della legge 147/39, mira ad impedire quelle modificazioni che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore delle bellezze panoramiche naturali. Tale pregiudizio non può essere arrecato dalla realizzazione di una copertura di una corte interna, completamente interclusa dagli edifici circostanti e posta ad una quota notevolmente inferiore rispetto ai medesimi, in quanto la particolare conformazione del manufatto gli impedisce oggettivamente di assumere un qualche rilievo in sede di osservazione esterna del panorama cittadino. Ne consegue che il diniego di sanatoria opposto alla ricorrente è illegittimo per errata applicazione del vincolo paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER LA TOSCANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211;	<i><b><P ALIGN=CENTER>III^SEZIONE-<br />	<br />
&#8211;	</b></i></p>
<p>	<br />
&#8211;	<i><b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></i>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1387/1993</b> proposto da </p>
<p><B>ALLOCCI MARIA ROSA,</B> rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Padoa, Domenico Iaria e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Lessona in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI ORBETELLO,</B> in persona del sindaco pro-tempore non costituitosi in giudizio;</p>
<p>p e r   l’a n n u l l a m e n t o<br />
&#8211; del provvedimento del sindaco del Comune di Orbetello prot. n. 4433 del 23.02.1993, mediante il quale è stato espresso il diniego di sanatoria di alcune opere edilizie abusive e per il cambio di destinazione di una porzione di fabbricato;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Municipale di Orbetello n. 1034 del 18.11.1992, mediante la quale è stato espresso il diniego di approvazione paesaggistica, ex art. 7 L. n. 1497/1939 a dette opere;<br />
&#8211; del relativo parere della Commissione Beni Ambientali di cui alla decisione n. 1285 adottata nella seduta del 5.11.1990 e della quale  al verbale n. 119;<br />
&#8211; di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa occorrendo, la incognita relazione richiamata nella delibera impugnata.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, l’ avv. G.Padoa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso espone quanto segue:<br />
La ricorrente è divenuta proprietaria dei locali sede del Ristorante “La Taverna” posto in Orbetello al n. 52 della centrale via Roma e ricavati da un preesistente appartamento di civile abitazione.<br />
I locali oltre che trasformati in ristorante sono stati anche ampliati coprendo (in due tempi: una parte nel 1965 e per il resto nel 1983) la corte interna retrostante all’ingresso su via Roma.<br />
Per il cambio di destinazione predetto e per i lavori eseguiti nella corte, la ricorrente il 31.05.1986 ebbe a presentare domanda di “condono edilizio” ai sensi della legge n. 47/1985.<br />
Poichè il centro abitato di Orbetello è stato vincolato ai fini paesaggistici, ai sensi della Legge n. 1497/1939, con decreto ministeriale del 6.02.1976, la pratica di “condono” è stata inviata alla Commissione Beni Ambientali competente ad esprimere il parere previsto dalla L.R.T. n. 52/1979.<br />
Il Sindaco ha quindi espresso parere negativo e, recependo tale parere, la Giunta Municipale ha negato l’autorizzazione paesaggistica; conseguentemente il Sindaco ha, infine negato la sanatoria edilizia domandata.<br />
Avverso tale atto provvedimento comportamento quanto sopra la ricorrente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
1) Violazione art. 7 Legge n. 244 del 07.08.1990 e relativi principi generali.<br />
Eccesso di potere per mancanza di presupposto e carenza di motivazione.<br />
2) Falsa applicazione artt. 1 e 7 Legge 20 giugno 1939 n. 1497.<br />
Eccesso di potere per errore e carenza di presupposto, illogicità e non pertinenza di motivazione.<br />
3) Ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità ed errore. Falsa applicazione ulteriore art. 7 L. n. 1497/1939.<br />
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata; parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è sto trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come risulta dagli atti del procedimento di cui si tratta, il condono del cambio di destinazione d’uso realizzato nella ricorrente è stato negato in quanto la copertura realizzata dalla corte interna determinerebbe la perdita della vecchia corte, che rappresenta invece un elemento tipico da preservare dell’antico centro storico.<br />
Avverso ciò, il secondo ordine di censure deduce che il vincolo paesaggistico imposto sul centro storico della città di Orbetello, che ha dunque determinato il diniego di cui è causa, in quanto originante dell’art. 7 della legge 147/39, mira ad impedire quelle modificazioni che rechino pregiudizio all’aspetto esteriore delle bellezze panoramiche naturali; tale pregiudizio non sarebbe invece recato dalla copertura di cui si tratta, la quale nella fattispecie non viene in alcun rilievo all’osservazione del paesaggio cittadino, non potendo quindi giustificare il diniego di sanatoria; la censura è fondata.<br />
Dall’esame degli atti emerge in effetti che oltre ad essere interna ed interclusa dagli edifici, la copertura realizzata raggiunge una quota notevolmente inferiore ai medesimi e che le impedisce oggettivamente di assumere rilievo in sede di osservazione esterna del panorama cittadino. Né in contrario può venire in considerazione (come sembra indicare il Comune) l’esigenza di una tutela delle caratteristiche degli edifici circostanti, atteso che tale valutazione è inerente ad un diverso vincolo previsto dalle leggi, quale quello posto a tutela dell’edificato dei centri storici, e non del paesaggio di insieme.<br />
&#8211; In ragione di quanto sopra rilevato, e che riveste natura assorbente delle alte censure, il diniego di sanatoria opposto alla ricorrente risulta illegittimo per errata applicazione del vincolo paesaggistico.<br />
Il ricorso deve pertanto e conclusivamente essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; alla luce di quest’ultima prescrizione, il Comune di Orbetello, in esecuzione sulla presente sentenza, provvederà a riattivare il procedimento in sanatoria riesaminando la relativa domanda e procedendo alle valutazioni richieste dalla natura del vincolo esistente.<br />
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico della parte intimata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnanti.<br />
Condanna il Comune di Orbetello al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese dei giudizi che liquida complessivamente in Euro 1500,00 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 24 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                        &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-6-2-2006-n-344/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2006 n.344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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