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	<title>3439 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3439 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2011 n.3439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-7-2011-n-3439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-7-2011-n-3439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2011 n.3439</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare di un Comune, volta ad ottenere la sospensione del piano riordino della rete ospedaliera, in quanto il provvedimento di disattivazione di reparti ospedalieri (Geriatria, Chirurgia Generale ed Ortopedia dell’Ospedale di Nardò, con riduzione dei posti letto da n. 103 a n. 58 ed aggregazione ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-7-2011-n-3439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2011 n.3439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-7-2011-n-3439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2011 n.3439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare di un Comune, volta ad ottenere la sospensione del piano riordino della rete ospedaliera, in quanto il provvedimento di disattivazione di reparti ospedalieri (Geriatria, Chirurgia Generale ed Ortopedia dell’Ospedale di Nardò, con riduzione dei posti letto da n. 103 a n. 58 ed aggregazione ad altro Ospedale) costituisce attuazione di un piano di riordino della Regione Puglia, sulla base di un Accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia. In primo grado si era inoltre sottolineato che la contestata soppressione dei reparti e&#8217; sottratta al sindacato del giudice amministrativo per effetto della legificazione dell’Accordo ministeriale e dell’allegato piano di rientro che già avevano previsto la soppressione stessa; inoltre, la previsione di accorpamento ad altro presidio e&#8217; un atto di macro organizzazione, con ampia sfera di discrezionale valutazione, tutt’altro che illogica se persegue l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria con il superamento della frammentazione in piccoli stabilimenti, a vantaggio della creazione di strutture più efficienti e tecnologicamente più avanzate, collocate in sede facilmente accessibili a più comunità locali; infine, e&#8217; stata esclusa contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni con cui sono stati varati i lavori di adeguamento del presidio ospedaliero di cui si discute, posto che lo stesso non verrà dismesso nel suo complesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03439/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05794/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Nardo&#8217;</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Lecce</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Nicola Saldutti in Roma, via L. Magalotti, 15; <b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Adriana Shiroka, Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Uffici Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini N. 36; <b>Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Comune di Copertino, Comitato di Salute Civica &#8220;Spes Civium&#8221;; </b>	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 00417/2011, resa tra le parti, concernente PIANO RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce e di Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Quaranta, Shiroka per se&#8217; e su delega di Rossi;	</p>
<p>Considerato che il provvedimento di disattivazione dei reparti ospedalieri oggetto di impugnativa costituisce attuazione di un piano di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia, sulla base di un Accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia; che pertanto i motivi di gravame prospettati nei confronti di detto provvedimento non appaiono assistiti dal “fumus boni iuris”.<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali della presente fase cautelare tra le parti in causa.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5794/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2007 n.3439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-10-2007-n-3439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-10-2007-n-3439/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-10-2007-n-3439/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2007 n.3439</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore. Massimo Tamborrino e altro (avv. B. Renna) c. Comune di Tricase (n.c.), Ingrosso Costruzioni s.a.s. (avv. R. Barsi) sull&#8217;impossibilità di &#8220;esportare&#8221; singole parti della disciplina del d.P.R. n. 34 del 2000 agli appalti al di sotto della soglia dei centocinquantamila euro 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-10-2007-n-3439/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2007 n.3439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-10-2007-n-3439/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2007 n.3439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.<br /> Massimo Tamborrino e altro (avv. B. Renna) c. Comune di Tricase (n.c.), Ingrosso Costruzioni s.a.s. (avv. R. Barsi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di &ldquo;esportare&rdquo; singole parti della disciplina del d.P.R. n. 34 del 2000 agli appalti al di sotto della soglia dei centocinquantamila euro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici – Sistema di cui al d.P.R. n.34 del 2000 – Appalti inferiori alla soglia degli € 150.000,00 – Esportazione di singoli pezzi della disciplina – Impossibilità.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici – Appalti di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00 – Adeguata capacità tecnica – Possesso – Esecuzione della totalità dei lavori – Impresa – E’ abilitata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, il sistema di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 si fonda sulla distinzione della capacità economica delle imprese esecutrici di lavori pubblici in categorie e classifiche, applicandosi nella sua interezza, non essendo possibile “esportarne” pezzi singoli da applicare analogicamente agli appalti “sotto soglia” dei € 150.000,00; pertanto, per gli appalti di importo inferiore a tale limite non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non a fini meramente descrittivi, ossia allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire, nonché di permettere alle imprese in possesso di attestazione SOA di partecipare esibendo solo l’attestazione.</p>
<p>2. In tema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18 comma 3, l. 19 marzo 1990 n.55 (30%).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’impossibilità di “esportare” singole parti della disciplina del d.P.R. n. 34 del 2000 agli appalti al di sotto della soglia dei centocinquantamila euro</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
 LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Dec.:         3439/07<br />
		Registro Gen.:	1322/2007																																																																																										</p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI 			Presidente;<br />
TOMMASO CAPITANIO 			Referendario, relatore; PATRIZIA MORO				Referendario 																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 1322/2007, proposto dalle<br />
<b>ditte Massimo Tamborrino e Mario Catania</b>, in persona degli omonimi titolari e legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Barbara Renna, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Lecce, Via 95 Rgt. Fanteria, 1</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE di TRICASE</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>INGROSSO COSTRUZIONI S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Viale O. Quarta, 16</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a)	del verbale con cui la Commissione di gara, previa ammissione delle ditte concorrenti e successivo esame delle offerte economiche presentate dalle stesse, ha aggiudicato in via provvisoria alla impresa Ingrosso Costruzioni S.a.s. l’appalto dei lavori di recupero dell’immobile denominato “Chiesa Nuova” in Tricase nell’ambito della procedura aperta di gara indetta dal Comune di Tricase – Settore Lavori Pubblici con bando pubblicato il 4.7.2007, rettificato con avviso del 19.7.2007, e regolamentata con disciplinare integrativo del 4.7.2007;<br />	<br />
b)	del bando mediante procedura aperta, pubblicato il 4.7.2007, con cui il Comune di Tricase –Settore Lavori Pubblici ha indetto la gara per l’appalto dei lavori di recupero dell’immobile comunale denominato “Chiesa Nuova” ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) D. Lgs. n.163/2006 nella parte in cui indica come subappaltabile la categoria scorporabile di opere specializzate OS2, class. I, dell’importo di euro 24.795,05 (al netto degli oneri per la sicurezza), ovvero pari al 17,33% dell’importo totale di euro 143.097,16 dei lavori soggetti a ribasso;<br />	<br />
c)	del disciplinare di gara del 4.7.2007, contenente norme integrative al bando di cui alla lett. b) che precede, nella parte in cui prevede come facoltativo il possesso della necessaria qualificazione e il possesso dei requisiti di ordine speciale, ovvero di capacità tecnica, di cui al bando di gara, per le categorie di   lavorazioni   indicate   come  scorporabili   o   subappaltabili   (OS2)   di cui all’art. 72 comma 4 DPR n. 554/1999 di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e nella parte in cui prevede che i requisiti relativi alle predette categorie scorporabili (OS2) – anche se di importo superiore al 15% del valore dell’appalto -, ove non posseduti, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG2) per un importo di classifica che ricomprende anche l’importo della categoria scorporabile(OS2);<br />	<br />
d)	di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, non reso noto né comunicato e/o notificato ai ricorrenti, nei limiti degli interessi e dei diritti da questi fatti valere in qualità di concorrenti partecipanti ammessi alla procedura di gara di che trattasi.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’impresa INGROSSO COSTRUZIONI S.a.s.;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Renna e Barsi.<br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione e mancata applicazione degli artt. 118 commi 1 e 2 e 37 comma 11 D.Lgt.vo n. 163/2006. Violazione ed errata applicazione degli artt. 72 comma 4 e 73 DPR n. 554/1999. Violazione e mancata applicazione dell’art. 28 DPR n. 34/2000 e degli artt. 10 e 11 DM 24.10.2001, n. 4. Contraddittorietà. Nullità assoluta.<br />	<br />
Considerato che:<br />
&#8211;	le ditte ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui il Comune di Tricase ha ammesso la possibilità di partecipare alla gara in epigrafe anche per imprese non in possesso della qualificazione nella categoria OS2 di cui al DPR n. 34/2000, consentendo alle stesse di subappaltare i lavori afferenti la predetta categoria, i quali, nell’appalto per cui è causa, assommano a circa il 17% del totale. I ricorrenti ritengono applicabile al caso di specie la disposizione di cui 13, comma 7, della legge n. 109/1994, (ora 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006), nonostante l’importo complessivo dei lavori sia inferiore al limite di 150.000,00 Euro, limite che, come è noto, costituisce il discrimen per l’applicazione delle norme in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di LL.PP. (art. 1 del citato DPR 34/2000 e art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006);<br />	<br />
&#8211;	nel corso della discussione orale, la difesa tecnica dei ricorrenti ha eccepito anche la violazione dell’art. 19, comma 1-quater della L. n. 109/1994, ora trasfuso nell’art. 200, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (il quale prevede che “I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l&#8217;affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all&#8217;obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo”). La difesa della controinteressata ha eccepito al riguardo l’inammissibilità del nuovo motivo di ricorso esposto solo in forma orale e non notificato nelle forme di legge. A prescindere da ciò il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto non è contestato l’affidamento congiunto, anzi a ciò i ricorrenti aspirano;<br />	<br />
&#8211;	ciò detto, il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.<br />	<br />
Il sistema della qualificazione delle imprese esecutrici di LL.PP. impone come è noto agli operatori del settore una serie di adempimenti burocratici di notevole peso (a contropartita dei quali il sistema de quo permette alle imprese di evitare, una volta conseguita l’attestazione SOA, di dover documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici in occasione di ogni singola gara, essendo sufficiente l’esibizione dell’attestazione in corso di validità). Per questo, il Legislatore ha voluto introdurre una soglia al di sotto della quale il sistema non si applica e tale limite è pari appunto a 150.000,00 Euro.<br />
Il sistema di cui al DPR n. 34/2000 si fonda sulla distinzione della capacità economica delle imprese esecutrici di LL.PP. in categorie e classifiche (le quali debbono essere indicate di volta in volta dai singoli bandi di gara) ed è evidente che il sistema si applica nella sua interezza, non essendo possibile “esportarne” pezzi singoli da applicare analogicamente ad appalti “sotto soglia” (la soglia di cui si parla è, beninteso, quella dei 150.000,00 Euro).<br />
Se così è, ne consegue che per appalti di importo inferiore a tale limite non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non a fini meramente descrittivi, ossia allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire, nonché di permettere alle imprese in possesso di attestazione SOA di partecipare esibendo solo l’attestazione.<br />
Da tali premesse consegue che al caso di specie non è applicabile la norma di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, facendo la stessa riferimento al sistema di qualificazione (il quale come detto disciplina solo gli appalti di importo superiore al valore di cui al citato art. 40, comma 2, del Codice degli appalti). <br />
Per gli appalti di importo inferiore, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55/1990 (30%).<br />
In ragione di quanto precede, il ricorso va respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.<br />
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2007.</p>
<p>Pubblicata il 5 ottobre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-10-2007-n-3439/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2007 n.3439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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