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	<title>3437 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3437 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore PARTI: (Angelo G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Labriola, c. Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituita in giudizio; Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Gigante) Per i dipendenti pubblici gli interessi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore PARTI:  (Angelo G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Labriola, c. Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituita in giudizio; Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Gigante)</span></p>
<hr />
<p>Per i dipendenti pubblici gli interessi sugli importi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale pagati in ritardo si calcolano al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali) applicate su tali emolumenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"> Pubblici dipendenti &#8211; emolumenti &#8211; pagamento &#8211; ritardo &#8211; interessi &#8211; calcolo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Per i dipendenti pubblici gli interessi sugli importi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale pagati in ritardo si calcolano al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali) applicate su tali emolumenti</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03437/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02014/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2014, proposto da Angelo G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 25/C;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituita in giudizio; Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Gigante, con domicilio eletto presso lo studio Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01528/2013, resa tra le parti, concernente la corresponsione di somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza, tenutasi da remoto, del 30 aprile 2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 27/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con sentenza n. 779/1996 il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha riconosciuto al dott. G. le differenze retributive per l&#8217;attività  lavorativa svolta alle dipendenze della USL TA/6 per il periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1979 ed il 1° luglio 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Commissario liquidatore n. 120 del 30 settembre 1997, l&#8217;Amministrazione ha corrisposto al ricorrente le differenze retributive relative a tale periodo e pari a Â£13.487.237 omettendo l&#8217;erogazione degli interessi e della rivalutazione monetaria per il pagamento tardivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. G. ha quindi adito il giudice civile per ottenere il pagamento di tali somme, quantificate in Â£ 134.174.037; la causa è stata trasferita al giudice del lavoro e poi definita da quest&#8217;ultimo con declaratoria di difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 &#8211; Con ricorso RG 891/2010 la causa è stata riassunta dinanzi al TAR per la Puglia &#8211; Sezione di Lecce: con tale ricorso la parte ha chiesto &#8220;la corresponsione della somma di Euro 69.295,11 a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) su quanto giÃ  liquidatogli (Â£ 13.487.237) evocando in giudizio sia la Gestione Liquidatoria della USL TA/6 che la ASL di Taranto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con la sentenza appellata il TAR, dopo aver respinto l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata dalla Gestione liquidatoria della USL TA/6, e dopo aver dichiarato la legittimazione passiva della sola Gestione Liquidatoria della USLTA/6 disponendo l&#8217;estromissione della ASL di Taranto, ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il conteggio delle somme effettuato nella relazione della AUSL TA/1 &#8211; Area Gestione del personale del 18 agosto 2000, prodotta in giudizio della Gestione Liquidatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR, infatti, ha ritenuto che i criteri utilizzati per il conteggio delle somme spettanti fossero conformi ai principi indicati dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/98 e a quanto disposto dal decreto del Ministero del Tesoro del 1° settembre 1998 n. 352.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello articolando tre motivi di impugnazione e chiedendone l&#8217;integrale riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 &#8211; Si è costituita in giudizio la Gestione Liquidatoria che ha eccepito, in via preliminare, la genericità  nell&#8217;individuazione della Amministrazione resistente; nel merito ha rilevato l&#8217;inconferenza del richiamo all&#8217;art. 429 c.p.c. tenuto conto che i crediti di lavoro sono stati riconosciuti con un&#8217;altra sentenza (TAR Lecce n. 779/1996) e che la violazione di tale disposizione avrebbe dovuto essere dedotta in sede di appello della sentenza che aveva riconosciuto solo la sorte capitale e non anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne i criteri di calcolo ha dedotto che l&#8217;appellante avrebbe proposto i suoi personali criteri di calcolo degli accessori del credito senza contestare puntualmente quelli utilizzati dall&#8217;Amministrazione e senza spiegare le ragioni per le quali non sarebbero stati corretti; ha poi ribadito l&#8217;eccezione di prescrizione, quantomeno in parte, del credito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 &#8211; A tale memoria ha replicato la parte appellante sostenendo di aver adeguatamente individuato l&#8217;Amministrazione resistente e di aver correttamente richiamato l&#8217;art. 429 c.p.c.; ha quindi insistito per la richiesta di CTU diretta ad accertare la correttezza del saldo della richiesta data la tecnicità  della materia.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 &#8211; In replica a tale memoria la USL/TA 6 in gestione liquidatoria ha ribadito le proprie tesi difensive chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; All&#8217;udienza del 30 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge n. 27/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; L&#8217;appello è infondato e va, dunque, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Ritiene il Collegio di dover respingere l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello, in quanto proposto avverso un soggetto non compiutamente identificato: la sentenza di primo grado ha estromesso dal giudizio la ASL di Taranto; tale capo di sentenza non è stato impugnato dall&#8217;appellante con la conseguenza che è divenuta incontestabile la carenza di legittimazione passiva di tale soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante, nell&#8217;indicare il soggetto evocato in giudizio, per mero errore materiale, ha fatto precedere alla il termine &#8220;Azienda&#8221; alla &#8220;USL Ta/6 &#8211; Unità  Sanitaria Locale /Taranto 6 in gestione liquidatoria&#8221;): nonostante tale refuso emerge in modo palese che l&#8217;azione è stata proposta nei confronti della sola Gestione Liquidatoria di tale USL e non nei confronti della ASL di Taranto, giÃ  estromessa dal giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene dunque il Collegio che il mero errore materiale nel quale è incorso l&#8217;appellante non sia tale da rendere non identificabile il soggetto evocato in giudizio e che, quindi, esso non comporti l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Nel merito l&#8217;appello è infondato, in quanto il conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria eseguito dal ricorrente in primo grado, odierno appellante, si fonda su parametri non corretti e che, neppure nell&#8217;atto di appello, l&#8217;appellante ha dimostrato l&#8217;erroneità  di quelli utilizzati dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; Come giÃ  rilevato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva chiesto la corresponsione &#8220;della somma di € 69.295,11 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare a seguito di verificazione e/o consulenza contabile&#8221; a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria sulla somma giÃ  corrisposta per differenze retributive.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli atti di causa l&#8217;appellante non ha fornito specifici elementi a sostegno della correttezza del proprio calcolo degli accessori del credito retributivo; nel contempo, invece, l&#8217;Amministrazione ha depositato una relazione esplicativa nella quale ha esternato i criteri di calcolo utilizzati, richiamando la normativa e la giurisprudenza applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che i criteri utilizzati dall&#8217;Amministrazione dovevano ritenersi conformi a quelli normativamente previsti<i>ratione temporis</i>, e comunemente applicati in sede giurisprudenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Nell&#8217;atto di appello l&#8217;appellante ha censurato la statuizione del TAR richiamando innanzitutto la normativa e precisando che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria dovrebbe applicarsi l&#8217;art. 429, comma 3 c.p.c. con la conseguenza che spetterebbe al dipendente il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria con la precisazione che sui crediti di lavoro gli interessi dovrebbero calcolarsi sulla sorte capitale via via rivalutata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il principio del cumulo è stato, perà², oggetto delle modifiche normative recate dall&#8217;art. 16, comma 6, L. 30/12/1991 n. 412 e dell&#8217;art. 22 L. 23/12/1994 n. 724 che vi hanno posto un limite, rispettivamente, per i crediti pensionistici e per quelli retributivi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Decreto del Ministero del Tesoro n. 352 del 1° settembre 1998 recante il &#8220;Regolamento recante i criteri e le modalità  per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici privati in attività  di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29&#8221; ha provveduto a regolare la materia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per effetto di tali modifiche normative la regola del cumulo di interessi e rivalutazione su crediti da lavoro tardivamente corrisposti deve ritenersi superata dal 1° gennaio 1995, restando applicabile per il periodo precedente (fino al 31/12/1994).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante ha anche richiamato la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/1998 ed ha rilevato che gli interessi legali vanno calcolati alla scadenza dei singoli ratei sulla base del tasso in vigore, fissato dal Ministro del Tesoro.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3 &#8211; In pratica, nell&#8217;atto di appello l&#8217;appellante ha richiamato la medesima normativa utilizzata dall&#8217;Amministrazione per il conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria; ha perà² chiesto una somma a titolo di interessi e rivalutazione che non corrisponde a tali criteri, come emerge chiaramente dalla disamina della relazione depositata in primo grado dalla resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; opportuno ricordare, infatti, che nella relazione depositata nel giudizio di primo grado la gestione liquidatoria ha provveduto a calcolare gli interessi e la rivalutazione monetaria rivendicati dall&#8217;appellante, quantificandoli in € 6.976.712 fino al 31/12/1997 (e poi in € 7.501.419 fino al 27/12/2000), indicando non solo i criteri di calcolo utilizzati, ma provvedendo a specificare anche le discordanze di calcolo rispetto alla pretesa azionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si esamina la relazione del 18 agosto 2000, prodotta nel giudizio di primo grado (doc. n. 1) si evince che l&#8217;Amministrazione ha applicato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998 n. 352 e relativa circolare n. 83 del 23 dicembre 1998 e la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/1998 (indicate nell&#8217;appello da parte dell&#8217;appellante);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per effettuare i conteggi l&#8217;Amministrazione ha riconosciuto per i crediti maturati prima del 31/12/1994 sia gli interessi che la rivalutazione monetaria (come richiesto dall&#8217;appellante); essi sono calcolati separatamente sulle somme dovute, decurtate delle ritenute previdenziali ed erariali sulle stesse gravanti, così¬ come dispone il decreto del Ministero del Tesoro n. 352/1998, la circolare ministeriale esplicativa e la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/98.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, l&#8217;Amministrazione ha applicato la corretta normativa che disciplina la fattispecie, come giustamente osservato dal TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4 &#8211; Nella relazione l&#8217;Amministrazione ha anche depositato il prospetto di calcolo predisposto dal richiedente da cui si evince che la pretesa dell&#8217;appellante si fonda sulla decisione della Corte di Cassazione SS.UU. n. 1712/95, relativa &#8211; perà² &#8211; alla materia del risarcimento del danno estranea alla presente controversia, e comunque antecedente alle disposizioni ministeriali recate dal D.M. n. 358/1998 e dunque superata dalla normativa sopravvenuta che regola la materia; inoltre, il prospetto del richiedente utilizza una formula degli interessi calcolati al lordo delle ritenute di legge sulla sommatoria della sorte capitale con la rivalutazione di quest&#8217;ultima, ed utilizza l&#8217;anno civile anzichè quello commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il calcolo al netto delle ritenute (e non al lordo come preteso dall&#8217;appellante) la sua correttezza è stata confermata dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. un. sent. 14429/2017), secondo cui per i dipendenti pubblici gli interessi sugli importi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale pagati in ritardo si calcolano al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali) applicate su tali emolumenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto corretto si appalesa il conteggio sulla base dell&#8217;anno commerciale, che comunque incide minimamente sul computo complessivo e che, sicuramente, non consente di raggiungere l&#8217;importo rivendicato; quanto al divieto di anatocismo è previsto dall&#8217;art. 1283 c.c. ed è espressamente richiamato nel D.M. n. 352/98 (art. 3 comma 2), che disciplina la materia.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5 &#8211; Tenuto conto delle precisazioni fornite dall&#8217;Amministrazione, dalle quali è emersa la correttezza dei criteri di calcolo applicati e la mancata contestazione specifica dei singoli conteggi effettuati dalla gestione liquidatoria della USL/Ta 6, legittimamente il primo giudice non ha disposto la verificazione o la consulenza tecnica; la parte istante, infatti, non ha neppure indicato nei propri atti i criteri utilizzati per calcolare l&#8217;importo rivendicato (che sono stati indicati solo nella dalla relazione della resistente e non sono stati contestati dalla controparte), nè ha puntualmente svolto rilievi sugli specifici conteggi eseguiti dalla Gestione Liquidatoria della USL/Ta 6 (indicando dettagliatamente gli eventuali errori commessi con la conseguente necessità  di approfondire la correttezza o meno dei conteggi), la pretesa azionata non può essere accolta in quanto diretta ad ottenere la condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria calcolata sulla base di criteri non conformi alla legge e alla giurisprudenza, come correttamente ritenuto dal TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; L&#8217;appello va quindi respinto perchè infondato e, per l&#8217;effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Le spese del grado di appello possono tuttavia compensarsi in considerazione della particolarità  della fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.3437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-3-2010-n-3437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-3-2010-n-3437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-3-2010-n-3437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.3437</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Lo Presti Soc Logista Italia S.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Economia e delle finanze ed Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato) sulla sussistenza della giurisdizione tributaria nelle controversie relative all&#8217;individuazione dell&#8217;esenzione dalle imposte Giurisdizione e competenza – Imposte &#8211; Esenzione – Controversie – Giurisdizione tributaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-3-2010-n-3437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-3-2010-n-3437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.3437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Lo Presti<br /> Soc Logista Italia S.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Economia e delle<br /> finanze ed Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione tributaria nelle controversie relative all&#8217;individuazione dell&#8217;esenzione dalle imposte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Imposte &#8211; Esenzione – Controversie – Giurisdizione tributaria – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie aventi ad oggetto l’esistenza o meno del presupposto di fatto dell’obbligo di imposta o, in altra prospettiva, del presupposto di fatto per l’individuazione di una esenzione rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria. Infatti, la sussistenza della giurisdizione tributaria va, in via generale, verificata tenendo conto della natura della pretesa sostanziale e può essere affermata, ogni qual volta la pretesa si sostanzi nella contestazione della regolazione del rapporto tributario nei termini voluti dall’Amministrazione, anche quando la controversia involga atti diversi da quelli di cui all’elencazione dell’art. 19 (1)  del d.lgs. 546/1992 o atti non suscettibili di annullamento ma di mera disapplicazione, in quanto atti presupposti rispetto all’adozione di atti impositivi (2).	</p>
<p><b/>&#8212;&#8212;&#8212;	</p>
<p>(1)   Cfr. Cons. Stato IV, 19.3.2009 n. 1645; cfr. anche Tar Lombardia Milano I, 10.9.2009 n. 4636.	</p>
<p>(2)  Cfr. Cass. Sez. un. 21.3.2006 n. 6224.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 7124 del 2008, proposto da:<br />
<b>Soc Logista Italia Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Prof. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, e <b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b> , in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. n. 7309/08, in data 13 maggio 2008, recante &#8220;versamento accisa&#8221;;<br />	<br />
del decreto del 10.7.2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L&#8217;art. 1 del d.lgs. 9 luglio 1998 n. 283 ha istituito l&#8217;Ente Tabacchi Italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma, divenuto operativo con l&#8217;insediamento del Consiglio di Amministrazione, in data 14 gennaio 1999. Il comma 2° di tale norma prevede che “l&#8217;Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all&#8217;articolo 2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato&#8221;.<br />	<br />
Il successivo comma 6° prevede inoltre che &#8220;non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all&#8217;articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione dell&#8217;Ente in una o più società per azioni&#8221;.<br />	<br />
Nel corso del 2000 è stata costituita la S.p.A. ETI.<br />	<br />
Per quanto qui interessa, l&#8217;art. 3 del d.lgs. 298/83 stabilisce che “1&#8217;Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato&#8221;.<br />	<br />
La Logista Italia s.p.a., dal 2001, cura invece la distribuzione dei tabacchi italiani ed esteri ed è autorizzata, in virtù di quanto disposto dal d.m. n. 67/99, ad esercitare la propria attività in qualità di depositario fiscale, tenuto pertanto anche al versamento delle accise relative ai prodotti immessi in consumo.<br />	<br />
Con il decreto del 10.7.2002, pure impugnato con il ricorso in epigrafe, il Direttore Generale dell&#8217;Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, attributaria di poteri di controllo e vigilanza fiscale sull&#8217;attività produttiva e distributiva dei tabacchi lavorati svolta dall&#8217;ETI, ha premesso, fra l&#8217;altro, che &#8220;&#8230; l&#8217;Ente tabacchi italiani e le società nelle quali l&#8217;Ente stesso si è trasformato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed opererà in via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n.67, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall&#8217;Amministrazione dei monopoli di Stato&#8221;; quindi, &#8220;ritenuto che ai magazzini vendita, ai sensi dell&#8217;art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957 n. 1293, è stata affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito all&#8217;atto dell&#8217;apertura del magazzino stesso; considerato che all&#8217;Ente tabacchi italiani, e&#8217; stato conferito, a titolo di dotazione degli organi di vendita, l&#8217;importo corrispondente alle relative componenti, costituite da generi, liquidità di conto corrente, fido e partite in sospeso, risultanti alla data del 31 dicembre 1998; atteso che il citato Ente, ai sensi dell&#8217;art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche&#8217; dei diritti e dei beni afferenti le attivita&#8217; produttive e commerciali gia&#8217; attribuite all&#8217;Amministrazione dei monopoli di Stato; considerato che all&#8217;atto della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrere&#8217; procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni; ritenuta, la necessita&#8217; di stabilire a tal fine le modalita&#8217; per procedere alla citata contabilizzazione&#8221;, ha stabilito, all&#8217;art. 2, che, ai fini della ricognizione delle relative dotazioni dei magazzini vendita, &#8220;si procederà come segue per le varie componenti della dotazione: &#8230; 4) partite in sospeso: a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato verrà dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite; b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l&#8217;evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell&#8217;Ispettorato compartimentale. A tal fine ETI S.p.a. e&#8217; tenuta a corrispondere l&#8217;accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell&#8217;organo contabile sera&#8217; prestata apposita garanzia; c) per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sera&#8217; corrisposta l&#8217;accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all&#8217;atto dell&#8217;evento criminoso&#8221;.<br />	<br />
Con nota del 12 settembre 2005, oggetto di gravame, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha quindi richiesto alla ricorrente il pagamento dell’importo ivi indicato corrispondente alle accise gravanti sul quantitativo di tabacchi lavorati riscontrato mancante a causa di eventi criminosi (rapine o furti) perpetrati presso i depositi fiscali.<br />	<br />
La ricorrente assume l’illegittimità dei provvedimenti impugnati deducendo i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
-) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4 e 5 del d.l. 331/93, convertito in legge n. 427/93, degli artt. 1 e 3 del d. lgs. 283/98, nonché dei dd.mm. 12.1.1999 e 1.6.1999;<br />	<br />
-) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 504/95, come modificato dall’art. 59 della legge n. 342/2000;<br />	<br />
-) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.<br />	<br />
Assume in sostanza la ricorrente di non potere essere considerata tenuta al pagamento di accise in relazione alla perdita di prodotti ad essa non imputabile in quanto dovuta a fatti criminosi.<br />	<br />
In assenza, cioè, di qualsiasi accertamento idoneo in ordine all’imputabilità a colpa della ricorrente degli eventi generatori la perdita dei prodotti, non avrebbe potuto l’Amministrazione dei Monopoli di Stato richiedere al depositario il versamento dell’accisa, con sostanziale introduzione di una ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista dalla legge.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere al gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 22 dicembre 2009 la causa è stata rimessa in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Le disposizioni generali inerenti ai generi di monopolio sono contenute nella legge n. 907/42 sul monopolio dei sali e dei tabacchi; l&#8217;individuazione dell&#8217;Amministrazione statale competente in ordine alla produzione, distribuzione, vendita ed importazione dei prodotti in regime di monopolio è operata dal R.D.L. n. 2258/27 (e successive modificazioni); l&#8217;Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è regolata dalla legge n. 1293/57; detta legge stabilisce, all&#8217;art. 1 che &#8220;I servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono disimpegnati da: -Ispettorati compartimentali dei monopoli dello Stato; &#8211; Depositi; -Sezioni vendita dei depositi; -Magazzini di vendita; -Rivendite&#8221;; all&#8217;art. 5 che ai gestori dei Magazzini sia affidata una dotazione in sospensione d&#8217;imposta ed a titolo di deposito, costituita inizialmente di soli generi e, successivamente all&#8217;avvio dell&#8217;attività distributiva, dalle seguenti componenti: -tabacchi lavorati; -liquidità di conto corrente; -partite in sospeso; -fido concesso ai rivenditori.<br />	<br />
Con la costituzione dell&#8217;Ente Tabacchi Italiani il valore stimato alla data del 31 dicembre 1997 (successivamente rivalutato alla data del 31.12.1998) delle dotazioni di tutti i Magazzini (ivi compresi gli ammanchi), ai prezzi ponderati al netto delle imposte e dell&#8217;aggio ai rivenditori, indicato nel rendiconto patrimoniale dell&#8217;A.A.M,S., approvato con legge 3 novembre 1998, n. 365, è stato assegnato nel patrimonio d&#8217;avvio dell&#8217;Ente.<br />	<br />
Entro la data del 30 settembre 2002 andavano definite le procedure volte alla trasformazione dei Magazzini vendita in depositi fiscali, ragion per cui è stato emanato il Decreto, a firma del Direttore Generale dei Monopoli, del 10.07.02, n. 04/04610 contenente le disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei Magazzini medesimi.<br />	<br />
Il decreto sopra citato, tra l&#8217;altro, distingue tra le partite in sospeso derivanti da furti o rapine perpetrati in data anteriore al 31 dicembre 1998 e quelle in sospeso derivanti da eventi criminosi avvenuti dopo la suddetta data, prevedendo, per le prime, la presa in carico presso il deposito fiscale in cui è avvenuto l&#8217;evento criminoso nel relativo registro da cui potranno essere scaricati, con o senza debito d&#8217;imposta, a seconda della pronuncia della Corte dei Conti, mentre per le seconde il pagamento da parte dell&#8217;Ente stesso dell&#8217;accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente al momento dell&#8217;evento criminoso.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato in parte qua il predetto decreto e la nota con cui si chiede alla ricorrente il pagamento dell’accisa in ordine a prodotti trafugati per eventi criminosi successivi alla data del 31 dicembre 1998.<br />	<br />
In particolare, sarebbe illegittima la imputazione in capo alla ricorrente medesima dell&#8217;obbligazione tributaria avente ad oggetto l&#8217;accisa dovuta per gli ammanchi derivanti da eventi criminosi per i quali non sussiste nessuna responsabilità della stessa.<br />	<br />
Da quanto esposto emerge con chiarezza come l’oggetto del decidere introdotto con il gravame in esame attiene direttamente e immediatamente all’individuazione del presupposto di imposta e del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (obbligo di pagamento dell’accisa sui prodotti trafugati).<br />	<br />
Per tale ragione la Sezione è dell’avviso che, nel caso di specie, difettino i presupposti oggettivi necessari per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Secondo la previsione dell’art. 2 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546, come modificata dall’art. 12 della legge 28.12.2001 n. 448, come interpretata da pacifica giurisprudenza, la giurisdizione tributaria ha assunto i tratti e la portata di una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di questioni attinenti all’esistenza ed all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto di imposta; con la conseguenza che l’elencazione degli atti impugnabili davanti a quel Giudice, e di cui all’art. 19, non può più essere ritenuta tassativa.<br />	<br />
Come di recente ritenuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sussistenza o meno della giurisdizione tributaria va, in via generale, verificata tenendo conto della natura della pretesa sostanziale e può essere affermata, ogni qual volta la pretesa si sostanzi nella contestazione della regolazione del rapporto tributario nei termini voluti dall’Amministrazione, anche quando la controversia involga atti diversi da quelli di cui all’elencazione dell’art. 19 ( cfr. Cons. Stato IV, 19.3.2009 n. 1645; cfr. anche Tar Lombardia Milano I, 10.9.2009 n. 4636) o atti non suscettibili di annullamento ma di mera disapplicazione, in quanto atti presupposti rispetto all’adozione di atti impositivi (cfr. Cass. Sez. un. 21.3.2006 n. 6224).<br />	<br />
Più in particolare va osservato come la disciplina relativa alle ipotesi di perdita o distruzione del prodotto sul quale è dovuta l’accisa, per fatti non imputabili a colpa del depositario, va rinvenuta nel disposto dell’art. 4 del d. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dall’art. 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342, per il quale può essere concesso l’abbuono dell’imposta quando i fatti che hanno generato la perdita del prodotto non siano riferibili al soggetto passivo d’imposta a titolo di dolo o colpa grave.<br />	<br />
E’ evidente dunque come la pretesa azionata dall’odierna ricorrente attiene, in sostanza, all’applicabilità o meno alla fattispecie dell’abbuono previsto dalla citata normativa, previa verifica dell’estraneità del soggetto di imposta dal fatto criminoso che ha determinato la perdita del prodotto.<br />	<br />
La controversia ha pertanto ad oggetto l’esistenza o meno del presupposto di fatto dell’obbligo di imposta o, in altra prospettiva, del presupposto di fatto per l’individuazione di una esenzione (non imputabilità della perdita del prodotto al soggetto passivo di imposta secondo i parametri previsti nella indicata disposizione normativa).<br />	<br />
Si tratta quindi, in maniera evidente, di questione sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e appartenente alla giurisdizione tributaria (cfr. in senso analogo Cons. Stato IV, 13 ottobre 2003 n. 6202), intesa come giurisdizione piena, di carattere generale, su tutte le controversie relative all’esistenza dell’obbligazione tributaria (anche in relazione all’accertamento dei presupposti di esenzioni di imposta o di diritti soggettivi all’abbuono dell’imposta).<br />	<br />
Per tutti questi motivi il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario.<br />	<br />
Considerata la definizione in punto di ammissibilità della controversia, il Collegio ritiene di potere interamente compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-3-2010-n-3437/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Buonvino. Società Ristor’ Art s.p.a. (Avv.ti A. Gualtieri, D. Verbaro) c/ Società G. &#038; G. Food di Vescia G. s.a.s. (Avv.ti F. Pagliuso, N. Garagozzo), Amministrazione provinciale di Catanzaro (Avv. L. Tranquillo). sulla illegittima esclusione di un&#8217;impresa che abbia presentato un&#8217;offerta contenuta in un numero di pagine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    Elefante,      Est. Buonvino.<br /> Società Ristor’ Art s.p.a. (Avv.ti A. Gualtieri, D. Verbaro) c/ Società G. &#038; G. Food di Vescia G. s.a.s. (Avv.ti F. Pagliuso, N. Garagozzo), Amministrazione provinciale di Catanzaro (Avv. L. Tranquillo).</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittima esclusione di un&#8217;impresa che abbia presentato un&#8217;offerta contenuta in un numero di pagine superiori a quello consentito dal bando di gara; sull&#8217;applicazione al processo amministrativo del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Esclusione – In caso di presentazione di un’offerta contenuta in un numero di pagine eccedente quello consentito dal bando – Illegittimità – Ove il bando non fornisca alcuna precisazione in merito alle componenti rafiche delle pagine.</p>
<p>2.Giustizia amministrativa – Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Applicazione &#8211; Statuizione del g.a. su domande non esplicitamente formulate ma virtualmente contenute nel ricorso originario – Vizio di ultrapetizione – Inconfigurabilità  – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara d’appalto, in presenza di una clausola del bando che stabilisca un determinato numero di pagine per le offerte, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito alla composizione grafica di dette pagine, non può legittimamente procedersi all’esclusione dell’impresa concorrente in caso di inosservanza della predetta clausola, attesa la sua equivocità ed il suo valore puramente indicativo, tenuto conto che, diversamente, detta disposizione si presterebbe ad inammissibili forme discriminatorie.<br />
2. Il principio della esatta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., vale anche per il processo amministrativo, con la precisazione che in esso la potestas iudicandi è altresì delimitata dai motivi di ricorso. Peraltro, nell’individuare detti motivi, il g.a. può tener conto anche delle censure formalmente non proposte, purchè siano desumibili dall’esposizione dei fatti ovvero dall’intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste ove venga accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, debba ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio . (Ciò detto, nel caso di specie, il g.a. è incorso in un vizio di ultrepetizione, avendo statuito sull’illegittimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima dell’apertura delle buste e la valutazione delle offerte tecniche, senza che detto motivo potesse in alcun modo rinvenirsi nel ricorso originario che per converso censurava la circostanza che l’offerta tecnica fosse stata valutata non autonomamente ma solo in comparazione con l’offerta dell’altra concorrente alla quale era già stato assegnato un punteggio).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato &#8211; Sez. V, <a href="/ga/id/2005/11/7245/g">Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5367</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittima esclusione di un’impresa che abbia presentato un’offerta contenuta in un numero di pagine superiori a quello consentito dal bando di gara; sull’applicazione al processo amministrativo del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>	N. 3437/07 REG.DEC.<br />	<br />
N. 2169  REG.RIC.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2169/2006, proposto dalla<br />
<b>Società RISTOR’ ART s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo GUALTIERI e Demetrio VERBARO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 10, presso la dott.ssa Anna BEI,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>Società G. &#038; G. FOOD di VESCIO Gianluca s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco PAGLIUSO e Nicola GARAGOZZO e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, via di Priscilla 35/1, int. 1; appellante incidentale</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi TRANQUILLO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Di Tullio11, presso la sig.ra Ilaria TRANQUILLO,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, 13 febbraio 2006, n. 143;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
visto l’atto di costituzione in giudizio con appello incidentale autonomo depositato dalla società appellata e la memoria di costituzione prodotta dall’Amministrazione provinciale a sostegno delle proprie difese;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
vista l’ordinanza della Sezione n. 2802 del 6 giugno 2006;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il Consigliere Paolo BUONVINO;<br />
udito l’avv. GUALTIERI per l’appellante e l’avv. MAURO, per delega dell’avv. GARAGOZZO, per la società appellata (e appellante incidentale);<br />
visto il dispositivo n. 598 del 6 dicembre 2006.</p>
<p align=center><b>F A T T O   e   D I R I T T O</b></p>
<p>1) &#8211; Con la sentenza in forma semplificata qui appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Società G. &#038; G. Food di Vescio Gianluca s.a.s. per l’annullamento della determinazione n. 4685 del 24 agosto 2005 con la quale l&#8217;Amministrazione provinciale di Catanzaro ha disposto l&#8217;aggiudicazione a mezzo di pubblico incanto per l&#8217;affidamento della gestione della Casa della Cultura nonché del Salone Centrale (denominato Sala della Cultura), riservato allo svolgimento di attività culturali e sociali, costituita da Bar, Ristorante, Sala Polivalente, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso; con il ricorso era anche chiesta la condanna dell&#8217;Amministrazione provinciale al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell&#8217;illegittimo e colpevole comportamento posto in essere dalla stessa  in ordine alla procedura concorsuale.<br />
I primi giudici, in particolare, hanno ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso, rilevando, in particolare, che, malgrado l’elaborazione di precisi criteri di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa sin dal bando di gara &#8211; criteri espressamente richiamati il giorno stesso della gara &#8211; la Commissione aggiudicatrice, dopo aver aperto in seduta pubblica la busta contenente l&#8217;offerta economica, invece di valutare ciascuna delle due offerte presentate dalla concorrenti in sé e per sé considerate, avrebbe effettuato una comparazione in negativo dell&#8217;offerta tecnica della ricorrente rispetto a quella della controinteressata, in aperto spregio dei fattori ponderali predeterminati; tale censura, per il TAR, sarebbe stata articolata con scarsa precisione, ma in realtà essa coglieva nel segno avendo fatto emergere anomalie procedurali sufficienti, da sole, ad inficiare la gara in relazione all’indiscusso principio secondo cui, negli appalti-concorso e nelle procedure di aggiudicazione non automatiche, l’offerta tecnica deve essere esaminata senza conoscere il contenuto dell’offerta economica.<br />
In effetti, dai verbali era dato rilevare – secondo il TAR &#8211; che la Commissione aveva effettuato, dapprima in seduta pubblica (alle ore 10,00 del 28 luglio 2005) l&#8217;apertura dell&#8217;offerta economica verificando così che Società la G. &#038; G. FOOD s.a.s. aveva offerto la percentuale di ribasso sul fatturato pari al 12,69%, mentre la Società Ristor’ Art s.p.a. aveva offerto quella  dell&#8217;11,5%.; aveva, quindi, concluso la seduta pubblica ed aveva aggiornato i propri lavori al pomeriggio del giorno stesso, quando, in seduta riservata, aveva proceduto all’analisi dell&#8217;offerta tecnica che aveva visto collocarsi al primo posto la Società Ristor’ Art s.p.a. con punti 81 ed al secondo posto l&#8217;interessata con punti 55; il giorno 1° agosto 2005 la Commissione si era, poi, riunita nuovamente, aveva riportato in verbale i punteggi dell&#8217;offerta tecnica, aveva attribuito alla ricorrente punti 10 per l&#8217;offerta economica ed alla controinteressata punti 9,062 ed aveva concluso i lavori,  aggiudicando provvisoriamente il servizio alla controinteressata con punti 90,062 davanti alla ricorrente con punti 65, come sopra accennato.<br />
In fatto, precisavano, ancora, i primi giudici che il bando &#8211; al punto 11 &#8211; stabiliva che l&#8217;apertura delle buste sarebbe avvenuta alle ore 9,00 del giorno 28 luglio 2005, in presenza della Commissione di gara e del pubblico; e, nel prosieguo, precisava che l&#8217;assegnazione dei punteggi per l&#8217;offerta tecnica sarebbe avvenuta in seduta riservata, mentre le buste contenenti le offerte economiche sarebbero state aperte in seduta pubblica nello stesso giorno di cui sopra ovvero in altro giorno che sarebbe stato opportunamente comunicato ai concorrenti ammessi.<br />
Il bando, dunque, sempre ad avviso del TAR &#8211; sembrava prefigurare una sorta di ordine procedurale consistente prima nell&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta tecnica in seduta riservata e successivamente, in seduta pubblica, l&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica in un giorno che sarebbe stato comunicato ai concorrenti ammessi; chiaramente, quindi, la clausola riguardava l&#8217;ipotesi in cui alla gara avessero partecipato più concorrenti, ma ciò non toglieva che l&#8217;ordine procedurale da seguire, e che non è stato seguito, prevedeva prima l&#8217;apertura della busta dell&#8217;offerta tecnica in seduta riservata, poi l&#8217;apertura dell&#8217;offerta economica   in seduta pubblica.<br />
E ciò era vieppiù confermato anche dall’ordine e dalla denominazione delle buste da inserire nel plico al fine di partecipare alla gara, dal momento che la busta contenente la documentazione era indicata con la lettera “A”, la busta contenente l’offerta tecnica con la lettera “B” e la busta contenente l’offerta economica con la lettera “C”; sicuramente la procedura realizzata dall&#8217;Amministrazione era, dunque, sotto questo profilo irregolare, con la conseguenza che, in effetti, la circostanza che la Commissione avesse conosciuto in anticipo il valore del ribasso offerto dalle due uniche concorrenti avrebbe impedito lo svolgimento di una obiettiva valutazione dell’offerta tecnica, secondo quanto dedotto in ricorso.<br />
Né la circostanza che dal verbale della seduta in data 28 luglio 2005 si evincesse che dopo l’ammissione alla gara “anche su richiesta del rappresentante della ditta G&#038;G FOOD” di Vescio Gianluca s.a.s. si procede all’apertura delle buste economiche”  rappresentava acquiescenza alcuna da parte della ricorrente alla irregolarità della procedura svolta, sì da impedirle la tutela in giudizio della propria posizione o da limitarne l’interesse allo svolgimento di una gara secondo le modalità ed i criteri predeterminati dal bando. Questi, come noto, servono a garantire l’obiettività delle valutazioni della Commissione, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che regolano, in generale, l’azione amministrativa e che, in particolare, presiedono al corretto svolgimento delle gare pubbliche (sul punto i primi giudici facevano seguire un’ampia rassegna giurisprudenziale).<br />
Il TAR rigettava, invece,  il primo motivo di ricorso, riguardante il mancato possesso, in capo alla controinteressata, aggiudicataria della gara, del requisito relativo allo svolgimento, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, dell’attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.<br />
Il TAR assorbiva, invece, il secondo motivo di ricorso (concernente la produzione di una relazione superiore alle cinque cartelle ai fini della valutazione dell’offerta tecnica) in connessione con l’accoglimento della prima censura esaminata, che comportava una rinnovazione di tali valutazioni tecniche a seguito del rifacimento parziale delle operazioni di gara a partire dalle offerte prodotte.<br />
I primi giudici rigettavano, infine le richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente.</p>
<p>2) &#8211; Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe accolto un motivo di ricorso del tutto assente nel gravame di primo grado, sicché i primi giudici sarebbero andati inammissibilmente ultra petita.<br />
Si è costituita in giudizio la società appellata che, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello perché infondato, svolge anche appello incidentale contestando la sentenza in esame nei capi in cui ha rigettato il ricorso di primo grado.<br />
Si è anche costituita in giudizio la Provincia di Catanzaro che, in adesione all’appello, insiste per il suo accoglimento, nonché per l’irricevibilità del predetto appello incidentale.<br />
Con ordinanza n. 2802 del 6 giugno 2006 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.<br />
Con memorie conclusionali l’appellante e la provincia di Catanzaro ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p>3) &#8211; L’appello è fondato.<br />
È pur vero che: <br />
 &#8211; il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell&#8217;ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, a norma dell&#8217; art. 112 Cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo, rappresentando tale regola, proprio con riferimento al concreto esercizio della potestas judicandi, l&#8217; espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell’ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso (Sezione IV, 19 ottobre 2004, n. 6710);   <br />
 &#8211; che, alla stregua del costante insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio il vizio di ultrapetizione, che emerge ove si configuri una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti e il concreto provvedimento pronunciato dal giudice, non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio (cfr. Sezione VI, 31 marzo 2006, n. 1645; IV, 2 giugno 2000, n. 3158); <br />
 &#8211; che l&#8217;individuazione da parte del giudice, con attività specificativa, della precisa norma di legge rispetto alle lagnanze riportate nel ricorso non determina affatto extrapetizione od ultrapetizione (Sezione IV, 27 ottobre 2005, n. 6033); <br />
 &#8211; che il g.a. può procedere all&#8217;individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate ma anche di quelle desunte chiaramente dall&#8217;esposizione dei fatti ovvero dall&#8217;intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (Sezione IV, 5 ottobre 2005, n. 5367);<br />
 &#8211; che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il vizio di extrapetizione si configura solo quando il giudice, esorbitando dalle proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, una utilità o un bene della vita non richiesto, rientrando invece nella sua potestas iudicandi non solo il potere di qualificare giuridicamente l&#8217;azione proposta, ma anche quello di procedere ad un&#8217;autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 6 giugno 2002, n. 8218; Sez. I, 4 giugno 2002, n. 8057; Sez. lav., 19 gennaio 2002, n. 572); <br />
 &#8211; che tali principi valgono anche per il processo amministrativo, con la precisazione che in esso la potestas iudicandi è altresì delimitata dai motivi di ricorso; ma che, tuttavia, se ciò impedisce al giudice di rilevare fatti non dedotti dalle parti e di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nelle domande e nelle eccezioni formulate, non gli preclude, nell&#8217;ambito della situazione fattuale allegata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma e difforme rispetto a quella prospettata (Sezione VI, 7 luglio 2003, n. 4032);<br />
 &#8211; che il giudice amministrativo può procedere all&#8217;individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate, ma anche di quelle che, pur se formalmente non esposte, possono essere desunte chiaramente dall&#8217;esposizione dei fatti ovvero dall&#8217;intero contesto del ricorso (Sezione IV, 10 dicembre 2003, n. 8117; 20 ottobre 1992, n. 910; V, 9 ottobre 2003, n. 6070; 9 giugno 2003, n. 3242), con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (Sezione IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; 10 giugno 2004, n. 3730; V, 24 settembre 2003, n. 5462).<br />
Sennonché, nella specie, come correttamente messo in luce dall’appellante, il TAR ha accolto un motivo che non è in alcun modo rinvenibile nell’originario ricorso; ha ritenuto, infatti, l’illegittimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima dell’apertura delle buste e valutazione delle offerte tecniche; ma, nel terzo motivo dell’originario ricorso (che il TAR ha, appunto, accolto, avendo, invece, respinto il primo e assorbito il secondo motivo) una censura siffatta era del tutto assente.<br />
Il motivo di primo grado accolto dal TAR era, infatti, del seguente tenore:<br />
“eccesso di potere per  travisamento dei presupposti di fatto: quanto appena sopra rilevato può valere a segnalare nel contempo un ulteriore vizio nel quale è incorsa l’Amministrazione Provinciale. Quando un’amministrazione pubblica decide, come nella fattispecie in esame, di aggiudicare un appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve rispettare quanto contenuto nell’art. 23, comma 1, lettera b) d.lgs. 157/1995, che infatti prescrive che l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa debba essere valutata in base ad elementi diversi, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche o funzionali, l’assistenza tecnica etc.. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi ci cui al comma 1, lett. b) art. 23, volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera d’invito. Orbene, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro si è solo formalmente attenuta ai suddetti principi. Ed, invero, nel bando di gara sono stati previsti i fattori ponderali di cui all’art. 23/1 lett. b) d.lgs. 157/95 ma nella procedura di valutazione del progetto tecnico presentato dalla G. &#038; G. Food, invece, non si è tenuto conto dei fattori stessi, e si è operata un’ingiustificata ed inammissibile comparazione tra l’offerta della ricorrente con quella della ditta Ristor’ Art, valutata, invece, quest’ultima, in sé e per sé, o, meglio, in rapporto ai sopradetti criteri di valutazione e fattori ponderali indicati nel bando”.<br />
Ebbene, appare evidente che tale censura difetta, invero, in punto di fatto, di ogni riferimento all’aspetto critico evidenziato dai primi giudici, ovvero all’apertura della busta contenente l’offerta economica in un momento antecedente rispetto a quello dell’apertura dell’offerta tecnica e all’attribuzione del relativo punteggio; altro è, infatti, censurare un comportamento siffatto da parte della commissione valutatrice (comportamento che il TAR ha ritenuto difforme dalla stessa previsione della lex specialis della gara), tutt’altro dolersi, come ha, invece, fatto l’originaria ricorrente, del fatto che la commissione stessa, dopo aver valutato l’offerta tecnica della controinteressata, le avrebbe, poi, assegnato il punteggio tecnico sulla base di una semplice comparazione con l’offerta dell’altra concorrente, anziché procedere all’assegnazione diretta – e non in comparazione – del punteggio tecnico medesimo.<br />
È pur vero che, nella parte in fatto del ricorso, la ricorrente aveva segnalato che “con verbale di 1^ seduta pubblica del 28.07.2005, ore 10,00, la Commissione di gara, dato inizio all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, rilevava che la ditta G. &#038; G. Food offriva una percentuale sul fatturato del 12,69% e la ditta Ristor’ Art s.pa. una percentuale dell’11,5%”; e che, subito dopo, ricordava che “con verbale di seduta riservata del 28.07.2005, ore 16,30, la Commissione esaminava per entrambi i procedimenti i requisiti relativi all’offerta tecnica mediante l’apertura della rispettive buste B)”.<br />
Ma, dopo tale ricostruzione in fatto, proseguiva ricordando che, “quale somma dei punti riconosciuti all’offerta tecnica presentata dalla Ristor’ Art, assegnava a quest’ultima il punteggio complessivo di punti 81, mentre determinava di attribuire alla società ricorrente il risultato di 55 punti”.<br />
Infine, concludeva l’esposizione in fatto ricordando che, nella somma definitiva dei punteggi, alla controinteressata era stato assegnato il punteggio complessivo di 90,62 e che, per l’effetto, con provvedimento dirigenziale n. 4685 del 24 agosto 2005, impugnato in primo grado, era stata disposta l’aggiudicazione a favore della medesima.<br />
Ebbene, pur avendo ricordato, in linea di fatto, che l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica era avvenuta, in seduta pubblica, il giorno antecedente rispetto a quello di esame delle offerte tecniche in seduta riservata, l’originaria ricorrente non ne ha tratto conclusione alcuna e ciò sia nella stessa parte in fatto che in quella in diritto, laddove, per converso si è lamentata, come già ricordato, solo del fatto che la sua offerta non era stata autonomamente apprezzata, ma valutata solo in comparazione con quella della controinteressata, alla quale già era stato assegnato il punteggio ritenuto spettante.<br />
In conclusione, nella presente fattispecie non possono trovare utile applicazione i principi giurisprudenziali dianzi ricordati, difettando ogni possibile collegamento tra le censure effettivamente svolte e quella (terzo motivo dell’originario ricorso) che, ad avviso dei primi giudici, condurrebbe all’accoglimento del gravame.</p>
<p>4) &#8211; Occorre, a questo punto, prendere in esame la memoria di costituzione in giudizio e replica, con appello incidentale autonomo svolto dall’odierna appellata.<br />
In particolare, con l’appello incidentale sono impugnati i capi di sentenza con i quali il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso, nonché la richiesta risarcitoria avanzata con il ricorso introduttivo.<br />
Detto appello incidentale va dichiarato inammissibile per tardività.<br />
Esso è stato notificato, infatti, il 10 aprile 2006; sennonché la stessa odierna appellata aveva provveduto, in data 24 febbraio 2006, a far notificare la sentenza qui impugnata alla controinteressata e all’amministrazione provinciale soccombenti.<br />
Ebbene, come è noto, il termine per la proposizione dell’appello incidentale autonomo (proposto, cioè, avverso capi di  sentenza che non hanno fatto oggetto di contestazione in sede di appello principale) decorre, allorché la notificazione della sentenza alle parti soccombenti in primo grado sia stata effettuata dalla stessa parte vincitrice in primo grado, dalla data in cui quest’ultima ne abbia curato la notificazione alla controparte (Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2560; Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2904; Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5401; Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2597); e poiché tale notificazione dell’appello incidentale è intervenuta l’11 aprile 2006, cioè 40 giorni dopo la notificazione della sentenza, ne consegue la tardività, e, quindi, l’irricevibilità dell’appello incidentale stesso in quanto notificato ben oltre il termine dimidiato nella specie applicabile ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, vertendosi in tema di gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto.<br />
Cadono, quindi, le censure svolte dall’appellante incidentale avverso il capo della sentenza appellata con il quale il TAR ha rigettato il primo motivo dell’originario ricorso.</p>
<p>5) &#8211; L’appellata ribadisce, peraltro, in questa sede la censura, che il TAR ha assorbito, svolta con il secondo motivo dell’originario gravame.<br />
La stessa mira a contestare l’operato della commissione valutatrice per non avere escluso l’impresa risultata aggiudicataria che avrebbe presentato una relazione tecnica di 14 cartelle, eccedenti le 5 cartelle massime consentite dal bando di gara.<br />
La censura è priva di consistenza.<br />
Il bando prevedeva, infatti, al punto 9, che venissero prodotte, nella busta B, denominata “offerta tecnica”, a pena di esclusione, due distinte relazioni: una riferita agli elementi di valutazione di cui al punto 2, lettere A1) e A2) dello stesso bando; l’altra riferita al punto 2, lettere A3), A4) e A5); solo al paragrafo successivo era previsto che “ciascuna relazione dovrà essere contenuta in massimo 5 cartelle dattiloscritte formato A4”; ma, in tal caso, il bando non prevedeva che tale modalità di redazione fosse da intendere a pena di esclusione.<br />
Si trattava, quindi, di un’indicazione di massima derogabile; e, del resto, l’esclusione della concorrente non può essere operata allorché manchi un’espressa sanzione penalizzante in caso di inosservanza di una disposizione contenuta nella lex specialis della gara, a meno che non si tratti di inosservanza di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Stazione appaltante e, come tali, inderogabili.<br />
Inoltre, l’esclusione stessa non può essere disposta in presenza di clausole equivoche; ebbene, nella specie non veniva affatto precisato, al di la della generica indicazione delle 5 pagine dattiloscritte, quale dovesse essere il margine  grafico utilizzabile, quale il numero delle righe, quale il corpo o il tipo dei caratteri  da impiegare; con la conseguenza che, a parità di pagine, ben poteva verificarsi una notevolissima differenza in merito ai contenuti quantitativi delle singole relazioni; in assenza, quindi, di ogni precisazione in merito a tali determinanti componenti grafiche, è evidente come l’indicazione di 5 pagine rivestisse – tanto più in assenza di una specifica prescrizione a pena di esclusione &#8211; carattere essenzialmente indicativo e di massima, il mancato rispetto della stessa non potendo, quindi, configurare neppure una lesione della par condicio tra i concorrenti; se così non fosse, del resto, la disposizione stessa, in assenza di rigidi elementi descrittivi della composizione delle pagine contenenti le dette relazioni, si presterebbe ad inammissibili forme discriminatorie (ben potendo, ad esempio uno scritto di sole cinque pagine redatto con caratteri di piccola dimensione con maggior numero di righe e con margini molto ridotti avere contenuti molto più vasti di uno scritto di quattordici pagine redatto con caratteri di grande formato e con ampi margini grafici). <br />
In definitiva, in presenza, come nelle specie, di una clausola del bando quanto meno equivoca e sfornita di apposita previsione di esclusione nell’ipotesi di mancato rispetto della stessa, deve escludersi – anche in funzione dei principi di favor partecipationis – che la concorrente potesse essere legittimamente esclusa nell’ipotesi di inosservanza della clausola stessa.</p>
<p>6) &#8211; Da disattendere è, infine, anche il terzo motivo dell’originario ricorso (motivo che il TAR ha convertito nella censura di cui si è detto), con il quale veniva contestato il fatto che la commissione valutatrice, anziché assegnare puntuali punteggi alle varie componenti dell’offerta della ricorrente, si sarebbe limitata ad operare un raffronto comparativo con l’offerta della controinteressata, pervenendo ad una attribuzione di punteggio meno favorevole.<br />
E, invero, se pure i giudizi espressi talora contenevano, in effetti, un raffronto con l’offerta della controinteressata, non di meno essi apparivano essenzialmente improntati a porre in rilievo carenze, genericità e limiti dell’offerta stessa (linee di intervento caratterizzate da un’indicazione generica dell’attività di servizio; per quanto concerne i generi alimentari l’offerta dei piatti è poco dettagliata e legata alla tradizione regionale; le divise, pur rispondendo ad uno standard medio, sono limitate nella possibilità di scelta; la qualità delle stoviglie è media e limitata nella scelta e meno classica; e così anche per arredi, addobbi e tovagliame; il piano di sanificazione è estremamente generico e non dettagliato; il curriculum dello chef è caratterizzato da un’esperienza complessiva limitata); e il fatto, comunque, che l’attribuzione del punteggio tenga conto, laddove operato, anche di tale confronto tra le due offerte, non appare, di per sè, fonte di illegittimità delle operazioni valutative in quanto l’assegnazione di punteggi differenziati in corso di gara comporta sempre e comunque un confronto tra le singole componenti dell’offerta e, quindi la logica assegnazione di punteggi differenziati; così come del resto avviene nel caso del confronto a coppie nell’ambito di taluni appalti relativi al settore dei lavori pubblici.</p>
<p>7) &#8211; Per tali motivi l’appello principale, svolto dalla Società Ristor’ Art s.p.a., appare fondato e va accolto, mentre va dichiarato inammissibile l’appello incidentale svolto dalla Società G.&#038; G. Food s.a.s; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello principale in epigrafe;<br />
dichiara inammissibile l’appello incidentale.<br />
Condanna l’appellata Società G&#038;G Food di Vescio Gianluca s.a.s. al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio del grado che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), mentre le compensa nei confronti della Provincia di Catanzaro.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
AGOSTINO    ELEFANTE    &#8211;    Presidente<br />
CORRADO ALLEGRETTA  –  Consigliere<br />
CHIARENZA MILLEMAGGI – Consigliere<br />
PAOLO   BUONVINO  –  Consigliere   est.<br />
CESARE  LAMBERTI &#8211; C o n s i g l i e r e</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 21/06/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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