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	<title>3434 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3434 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a></p>
<p>(Maria P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni De Notariis c. il Comune di Riccia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Marinelli e Mario Ferocino) Il regime giuridico delle percezione di emolumenti indebiti a pubblici dipendenti . 1.- Pubblico Impiego &#8211; Percezione di emolumenti indebiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Maria P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni De Notariis c. il Comune di Riccia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Marinelli e Mario Ferocino)</span></p>
<hr />
<p>Il regime giuridico delle percezione di emolumenti indebiti a pubblici dipendenti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Pubblico Impiego &#8211; Percezione di emolumenti indebiti a pubblici dipendenti &#8211; regime giuridico.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti va affermato che tr</i><i>attasi di una fattispecie di indebito oggettivo, ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c., che fonda la pretesa restitutoria sul venire meno del titolo che ha giustificato la dazione, senza che possa in alcun modo rilevare la condizione soggettiva di buona o di mala fede dell&#8217;accipiens (se non al limitato fine della decorrenza degli interessi), come pure le sue condizioni economiche</i><i>.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03434/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03184/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso avente numero di registro generale 3184 del 2012 proposto dalla sig.ra Maria P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni De Notariis e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7,</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Riccia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Marinelli e Mario Ferocino, e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Morrone in Roma, via Ulpiano n. 29,</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 72/2011, resa tra le parti e concernente pagamento di differenze retributive.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Riccia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020, tenutasi con le modalità  di cui alla normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1- Con atto d&#8217;appello notificato al Comune di Riccia in data 18 aprile 2012 e depositato il 30 aprile 2012 la sig.ra Maria P. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 72/2011, depositata il 1° marzo 2011, la quale ha accolto in parte e in parte respinto, compensando le spese, il ricorso proposto dall&#8217;appellante per l&#8217;annullamento delle note del Sindaco di Riccia n. 348 del 16 gennaio 1996 e n. 1474 del 23 febbraio 1996 e per il pagamento di tutte le differenze retributive spettanti, comprensive di rivalutazione monetarie ed interessi, nonchè per la regolarizzazione previdenziale, relativamente al lavoro dipendente prestato dalla ricorrente quale inserviente delle mense scolastiche comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza appellata &#8211; in attuazione della decisione della Sezione quinta di questo Consiglio di Stato n. 1462/1993, che aveva riformato la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 192/1992 resa fra le stesse parti &#8211; ha per un verso statuito, quanto alla domanda di pagamento azionata dal Comune con gli atti impugnati, che quella domanda deve<i> </i>&#8220;<i>ritenersi illegittima nella parte in cui la somma chiesta in restituzione viene maggiorata oltre che degli interessi moratori anche della rivalutazione monetaria</i>&#8220;, avendo previamente precisato la sentenza appellata che il Comune non aveva<i> </i>dato prova del maggior danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione, come previsto dall&#8217;art. 1224, secondo comma, del codice civile; e per altro verso ha statuito che il Comune non era tenuto nei confronti della ricorrente alla retribuzione secondo i parametri valevoli per i lavoratori assunti in forza di valido contratto, essendo invece il Comune tenuto alla sola regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale della sig.ra P. con riferimento al periodo in cui essa aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, come chiarito con la citata decisione del Consiglio di Stato n. 1462/1993; sicchè le somme corrisposte all&#8217;attuale appellante &#8211; in forza della citata sentenza del Tar per il Molise n. 192/1992 riformata dal Consiglio di Stato &#8211; a titolo di retribuzione secondo i suddetti parametri valevoli per i lavoratori assunti in forza di valido contratto, potevano, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso di primo grado, legittimamente essere oggetto di ripetizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima sentenza ora appellata ha altresì¬ precisato che ogni profilo di inadempimento parziale o totale di tale capo della suddetta decisione del Consiglio di Stato n. 1462/1993 doveva &#8220;<i>essere rimessa alla sede dell&#8217;ottemperanza la cui competenza spetta, nel caso di specie, al Consiglio di Stato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello sostiene:</p>
<p style="text-align: justify;">1) che è illegittimo il punto di decisione che ha respinto la domanda di differenze stipendiali dovute, ai sensi dell&#8217;art. 36 della Costituzione, in base alla qualità  e quantità  delle prestazioni svolte con rapporto di lavoro dalle ore 8 alle ore 14; dovendo applicarsi per la quantificazione le tariffe dei contratti nazionali vigenti all&#8217;epoca, le quali rappresentano i minimi salariali per assicurare alla dipendente un&#8217;esistenza libera e dignitosa;</p>
<p style="text-align: justify;">2) che la sentenza merita riforma anche in punto di omesso esame e di omessa decisione sull&#8217;eccezione di irripetibilità  delle differenze corrisposte dal Comune; e comunque in punto di violazione del principio consolidato dell&#8217;irripetibilità  delle somme stipendiali riscosse e spese dalla dipendente in buona fede per far fronte alle esigenze insopprimibili di vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Riccia si è costituito in data 14 gennaio 2014, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello con condanna alla refusione delle spese legali, e ribadendo la disponibilità  dell&#8217;Amministrazione a concordare un piano di rientro adeguato alle possibilità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 3 maggio 2017 parte appellante ha depositato, in data 17 luglio 2017, domanda di fissazione di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante ha depositato documenti in data 25 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 1° aprile 2020 l&#8217;appellante ha concluso per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, con rigetto delle avverse richieste, eccezioni e deduzioni e condanna del Comune di Riccia a corrispondere le differenze retributive ed accessori di legge, spettanti in corrispettivo del lavoro prestato negli anni scolastici dal 1982 al 1984.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è passata in decisione in data 5 maggio 2020 ai sensi della normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 &#8211; L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.1 &#8211; L&#8217;appellante sostiene che la pronuncia del Tar è illegittima laddove ha respinto la domanda di differenze stipendiali, e rileva che esse sono dovute, ai sensi dell&#8217;art. 36 della Costituzione, in base alla qualità  e quantità  delle prestazioni svolte con rapporto di lavoro dalle ore 8 alle ore 14, dovendo applicarsi per la quantificazione le tariffe dei contratti nazionali vigenti all&#8217;epoca, le quali rappresentano i minimi salariali per assicurare alla dipendente un&#8217;esistenza libera e dignitosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tar non sarebbe aderente alla pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 1462/1993 emessa sulla vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;appellante richiama il capo 13.6 della citata decisione n. 1462/1993, riportandone il testo, che pure si riproduce qui di seguito:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;[&#038;]<i>sulla questione della congruità  dei corrispettivi fissati negli atti e nei contratti affetti da nullità  non vi è traccia nei ricorsi di 1° grado e negli scritti depositati in questa fase dall&#8217;appellata ella nè ha mai dedotto che la retribuzione corrisposta/e non possa essere considerata proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro effettivamente prestato in esecuzione dei titoli nulli, nè ha chiesto al giudice amministrativo di determinare un superiore corrispettivo in luogo di quello da qualificare (in ipotesi) insufficiente.</i></p>
<p style="text-align: justify;">[&#038;]</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Per le ragioni che precedono, (e valutata l&#8217;assenza della relativa espressa domanda e di riscontrati elementi da cui si potrebbe evincere l&#8217;applicabilità  concreta nel presente giudizio dell&#8217;art. 36 della Costituzione) si deve accogliere il motivo d&#8217;appello con cui è stato dedotto che nulla è dovuto all&#8217;appellata, a titolo di retribuzione, oltre quello che le risultava dovuto in base ai contratti ed agli atti nulli e che le è giÃ  stato corrisposto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">E sostiene che secondo la decisione di questo Consiglio di Stato è mancato, per mancanza di relativa domanda, qualsiasi accertamento della congruità  della retribuzione in base ai canoni dell&#8217;art. 36 della Costituzione; e che pertanto la suddetta definitiva pronuncia non preclude l&#8217;esame della nuova domanda, che sarebbe proposta per la prima volta in primo grado nel presente giudizio e non conosciuta in quello precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva perà² che la definitiva pronuncia di questo Consiglio di Stato appare chiara sul tema, laddove afferma &#8220;<i>si deve accogliere il motivo d&#8217;appello con cui è stato dedotto che nulla è dovuto all&#8217;appellata, a titolo di retribuzione, oltre quello che le risultava dovuto in base ai contratti ed agli atti nulli e che le è giÃ  stato corrisposto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè il presente motivo deve essere rigettato; non rilevando nemmeno in proposito, data la chiara pronuncia di rigetto testà© riferita, la possibilità , adombrata dal Tar, di un giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.2 &#8211; L&#8217;appello sostiene altresì¬ che la pronuncia del Tar sarebbe viziata da omesso esame e omessa decisione sull&#8217;eccezione di irripetibilità  delle differenze retributive corrisposte dal Comune, e comunque in punto di violazione della irripetibilità  delle somme stipendiali riscosse e spese dalla dipendente, in buona fede, per far fronte alle esigenze insopprimibili di vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva che, così¬ come rilevato dal Comune resistente, la sentenza appellata reca espressa pronuncia in proposito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;appellata pronuncia, dando corretta applicazione dei principi in tema di ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti (v. per tutte Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8739), ha affermato in proposito: &#8220;<i>Si tratta infatti di una fattispecie di indebito oggettivo, ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c., che fonda la pretesa restitutoria sul venire meno del titolo che ha giustificato la dazione, senza che possa in alcun modo rilevare la condizione soggettiva di buona o di mala fede dell&#8217;accipiens (se non al limitato fine della decorrenza degli interessi), come pure le sue condizioni economiche</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro il Tar nel corso del giudizio di primo grado, sia pure in sede cautelare (v. l&#8217;ordinanza cautelare n. 196 del 20 marzo 1996), ha anche evidenziato, pure in applicazione dei medesimi principi in tema di ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti, che il recupero delle differenze retributive corrisposte alla ricorrente richiede misure di rateizzazione proporzionate alle condizioni economiche di quest&#8217;ultima. E lo stesso Comune, nella memoria di costituzione, ha ribadito la disponibilità  dell&#8217;Amministrazione a concordare un piano di rientro adeguato alle possibilità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; L&#8217;appello, in conclusione, va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, pur tenendo conto della natura della pretesa e della situazione personale dell&#8217;appellante quale emersa in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al rimborso delle spese di giudizio del Comune di Riccia, e le liquida in euro 2000, oltre IVA e CPA ove dovute.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso dalla Sezione seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 &#8211; tenutasi con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 &#8211; con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Greco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Italo Volpe, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Frigida, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Russo.Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci). sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; &#160;quale errore di fatto revocatorio 1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Russo.<br />Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci).</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; &nbsp;quale errore di fatto revocatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Omissione di pronuncia – Sussiste – Limiti.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Non sussiste –Carenza o difetto di motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cada sull&#8217;esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (1); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione</p>
<p>2. Quando dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte in udienza e la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali una parte ha dedotto l’eccezione di inammissibilità, e quando non vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, si tratta di una carenza o difetto di motivazione, e non di un errore di fatto (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, <a href="/ga/id/2003/4/2967/g">7.4.2003, n. 1839</a>.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. St., Sez. IV, <a href="/ga/id/2005/4/6455/g">25.3.2005, n. 1302</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211;  quale errore di fatto revocatorio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3434/07 REG.DEC.<br />
			 N. 9418 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2005 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Sezione Quinta  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 9418/2005 R.G. proposto dal<br />
<b>Comune di Taranto</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Sovigest s.p.a</b>, <b>Fintecna s.p.a.</b>, <b>Consap s.p.a.</b>, <b>GE.FI s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di associate della costituenda ATI, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia, e dell’avv. Stefano Crisci, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del primo, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>PER LA REVOCAZIONE<br />
della decisione n. 5889 del 20.10.2005 della V Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata riformata la sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, II Sezione di Lecce, n. 3297/03, pubblicata in data 21.5.2003.</p>
<p>Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società in epigrafe;  <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9.5.2006 gli avv.ti Cecinato e Clarizia;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con sentenza n. 3297 del 21 maggio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce,  rigettava il ricorso con cui le società indicate in epigrafe avevano impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n. 557 del 6 agosto 2002, e gli atti e pareri in essa richiamati, di annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara per l’affidamento dei servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio comunale.<br />
Avverso tale sentenza le società proponevano appello (r.g. n. 8121/03) dinanzi a questo Consiglio che, con decisione n. 5889 del 20.10.2005, lo accoglieva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado, compensando le spese del giudizio.<br />
Avverso tale decisione il Comune di Taranto, con atto notificato il 18.11.2005, ha proposto ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia sulle eccezioni di irricevibilità dell’appello e sulle eccezioni svolte in relazione al secondo motivo di appello.<br />
Resistono al ricorso la Sovigest s.p.a., la Fintecna s.p.a., la Consap s.p.a. e la GE.FI. s.p.a., che ne eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza.    <br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 9.5.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il Comune di Taranto chiede la revocazione della sentenza n. 5889 del 2005 di questa Sezione – che ha riformato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce n. 3297 del 2003 – deducendo che questo giudice di appello sarebbe incorso in due omissioni.<br />
La prima omissione concernerebbe la mancata pronuncia sull’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dal Comune medesimo, quale appellato, nella comparsa di costituzione dell’1.9.2003 e meglio articolata nella memoria difensiva del 18.3.2005.<br />
La questione da risolvere è, dunque, se l&#8217;omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; possa costituire un errore di fatto revocatorio.<br />
Secondo le acquisizioni dell&#8217;orientamento prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, &#8220;l&#8217;omessa pronuncia su censure o motivi di impugnazione non costituisce un errore di fatto, ma tipico errore di diritto, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato&#8221; (sez. V, 26 maggio 1990, n. 476; sez. VI, 10 maggio 1990, n. 518; sez. V, 8 febbraio 1988, n. 56, sez. VI, 21 luglio 1989, n. 904; 31 gennaio 1986, n. 81; 9 febbraio 1983, n. 71; sez. IV, 29 luglio 1980, n. 790; 24 giugno 1980, n. 686; 7 giugno 1977, n. 563; sez. VI, 30 ottobre 1973, n. 432; 15 giugno 1973, n. 278).<br />
Un altro filone, per contro, esaminando fattispecie articolate, ha avvertito che l&#8217;omissione di pronuncia determinata da erronea percezione di atti processuali costituisce errore di fatto revocatorio:<br />
a) sez. IV, 7 luglio 1965, n. 525, secondo cui &#8220;il mancato esame, dovuto a svista, di uno dei motivi del ricorso è rilevante ai fini del decidere; pertanto, il fondamento della relativa censura deve essere vagliato in sede di giudizio di revocazione&#8221;;<br />
b) sez. V, 20 febbraio 1984, n. 138, che ha ricondotto l&#8217;esclusione dell&#8217;errore revocatorio alla mancanza nel caso di specie dell&#8217;erronea percezione di atti processuali;<br />
c) sez. V, 5 febbraio 1985, n. 66, secondo cui &#8220;se è vero che l&#8217;omissione di pronuncia non costituisce di per sè errore di fatto revocatorio, è vero altresì che quest&#8217;ultimo, che può essere attinente anche ad atti processuali, è motivo di revocazione anche se abbia determinato un&#8217;omissione di pronuncia&#8221;;<br />
d) C.G.A., 25 febbraio 1994, n. 54, secondo cui, sull&#8217;assunto che l&#8217;omissione di pronuncia è determinata non dall&#8217;ignoranza o dalla dolosa violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., ma dalla disattenzione, &#8220;l&#8217;omesso esame di un motivo di ricorso può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, in quanto costituisce errore di fatto di tipo revocatorio e non già errore di diritto attinente al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato&#8221;. <br />
Analoghi percorsi argomentativi si rinvengono nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.<br />
Secondo l&#8217;orientamento prevalente, &#8220;il vizio di omessa pronuncia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c., e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell&#8217;art. 394 n. 4 (stesso codice)&#8221; (cfr. Cass., 14 gennaio 1992, n. 369; 24 giugno 1968, n. 2119; 28 giugno 1966, n. 1675; 4 gennaio 1966, n. 48).<br />
Peraltro, già la risalente Cass., 5 marzo 1982, n. 1390 aveva avvertito che &#8220;nella nozione di errore di fatto, previsto quale motivo di revocazione dall&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., va compreso non soltanto l&#8217;errore relativo ad un elemento facente parte del sostrato materiale della fattispecie di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma altresì, per identità di ratio, l&#8217;errore riguardante un elemento del sostrato materiale della fattispecie formale attinente al processo, e quindi anche quello che cada sul dettato letterale della domanda, univoco ed assolutamente incontestato&#8221;.<br />
In questa prospettiva, si inscrivono:<br />
a) Cass., 4 giugno 1992, n. 6876, secondo cui &#8220;ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronuncia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1991, deve aversi riguardo al &#8220;capo&#8221; della domanda riproposta all&#8217;esame del giudice dell&#8217;impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dell&#8217;unico capo di sentenza investito dall&#8217;impugnazione stessa&#8221;; <br />
b) Cass., 30 marzo 1994, n. 3137, secondo cui &#8220;l&#8217;omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell&#8217;errore di fatto, denunciabile con l&#8217;impugnazione per revocazione, ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, ovvero rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all&#8217;esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva&#8221;.<br />
Secondo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 1997), in effetti, quand’anche non si ritenga di accedere all&#8217;autorevole opinione dottrinale secondo cui l&#8217;errore di fatto altro non è che un errore di percezione degli atti o documenti di causa considerati nella loro materialità, “non par dubbio che l&#8217;errore di fatto revocatorio possa cadere su atti o documenti processuali”.<br />
Ciò posto, l&#8217;ovvia constatazione che l&#8217;omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti costituisce, di per sè, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., o comunque difetto di motivazione, secondo l’Adunanza Plenaria (n. 3 del 1997 cit.) “non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato l&#8217;evento omissivo e non esclude che l&#8217;omissione di pronuncia possa esser fatta valere non ex se, ma come risultato di un vizio nella formazione del giudizio: il dolo del giudice o … l&#8217;errore di fatto revocatorio”.<br />
Nel caso di omessa pronuncia, infatti, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda.<br />
La violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato può dipendere da errore di fatto revocatorio o da altra causa.<br />
In verità, l&#8217;omessa pronuncia può essere determinata non necessariamente da una improbabile ignoranza da parte del giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma da un più verosimile difetto di motivazione della sentenza, nei casi in cui le domande o eccezioni siano state volutamente disattese, ma ne sia mancata l&#8217;enunciazione delle ragioni.<br />
Emerge in tal modo la diade: difetto di motivazione &#8211; errore di fatto revocatorio. <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4) c.p.c., infatti, sussiste errore di fatto quando è supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero l&#8217;inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: tale supposizione, però, perché l&#8217;errore possa essere riconosciuto con sicurezza, non può essere implicita, ma deve essere espressa.<br />
L&#8217;errore di fatto, insomma, consiste in una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza. <br />
La motivazione è il criterio formale di emersione dell&#8217;errore di fatto ed il crinale che separa errore di fatto e difetto di motivazione: come è stato detto efficacemente, &#8220;un abbaglio dei sensi è incompatibile con l&#8217;omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l&#8217;abbaglio&#8221; (Ad. Plen., 30 luglio 1980, n. 36).<br />
L&#8217;errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabile anche quando cada sull&#8217;esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un&#8217;omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, 7.4.2003, n. 1839); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 6952 del 2004 cit.).<br />
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto”, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte all’udienza dell’1.4.2005. <br />
Quindi, la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali il Comune di Taranto aveva dedotto l’eccezione di inammissibilità; né vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, per cui si tratta, semmai, di una carenza o difetto di motivazione, non di un errore di fatto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25.3.2005, n. 1302).<br />
 Il Comune ricorrente lamenta, altresì, il mancato esame di alcune argomentazioni difensive da esso sollevate e poste a base della motivazione della sentenza del TAR.<br />
Anche tale motivo di revocazione appare, in realtà, coinvolgere profili attinenti asseriti vizi logici e pretesi difetti di motivazione, carenze che, in realtà, non sussistono, poiché il contenuto della motivazione di merito è assorbente e supera implicitamente tutte le deduzioni del Comune.<br />
La presunta mancata espressa confutazione di alcune deduzioni di valenza giuridica non significa averle ignorate in fatto, ma, a voler tutto concedere, non essere stati sufficientemente perspicui nella motivazione in diritto.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), al netto di IVA e CAP., in favore delle società intimate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.5.2006 con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
Agostino Elefante				Presidente,<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere,<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere,<br />	<br />
Nicola Russo				Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Adolfo Metro				Consigliere.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 21/06/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – agenzia ippica &#8211; distacco del collegamento telematico per scommesse a causa di compensazione economica conseguente a lodo arbitrale – ricorso dell’agenzia ippica &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3253 del 13 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – agenzia ippica &#8211; distacco del collegamento telematico per scommesse a causa di compensazione economica conseguente a lodo arbitrale – ricorso dell’agenzia ippica &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/8/4827/g">Ordinanza n. 3253 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3434/2004<br />Registro Generale: 5938/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />ROBERTO CAPUZZI Cons.<br />GIUSEPPE SAPONE Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5938/2004 proposto da:<br />
<b>SOC AGENZIA IPPICA TRASTEVERE DI P ROSSI &#038; C SNC</b>rappresentato e difeso da:<br />
LATTANZI AVV FILIPPOcon domicilio eletto in ROMAVIA P.G. DA PALESTRINA, 47presso<br />
LATTANZI AVV FILIPPO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UNIRE SOC SOGEI PA &#8211; SOCIETA&#8217; GENERALE D&#8217;INFORMATICA </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 31 maggio 2004 prot. n. 2004/30179/COA/SEC, ottenuta dalla ricorrente il 3 giugno, con la quale è stato disposto il distacco del collegamento telematico dell’agenzia ippica “Trastevere di Paolo Rossi &#038; c.” con il totalizzatore nazionale;</p>
<p>&#8211; della conseguente interruzione del collegamento telematico da parte di Sogei Spa;<br />
&#8211; Di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE SAPONE e uditi altresì per le parti l’avv. G. Morelli su delega dell’avv. F. Lattanzi e l’avv. dello Stato Fiengo;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza incidentale di sospensione dell&#8217;atto impugnato avuto presente sotto il profilo del fumus, che non sussistevano i presupposti per effettuare da parte della società ricorrente la compensazione indicata nel gravame, tenuto conto che le nuove condizioni economiche introdotte dal D.L. 10.10.2003, cui la società ha prestato adesione, hanno integralmente disciplinato, anche per gli aspetti cui si riferiva il lodo arbitrale, la materia oggetto della presente controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, li 23 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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