<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3429 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3429/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3429/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3429 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3429/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.3429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-3-2019-n-3429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-3-2019-n-3429/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-3-2019-n-3429/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.3429</a></p>
<p>G. Panzironi Pres., F. Petrucciani Est. PARTI: (XX rapp. avv.to M. Orlando, avv.to A. Ruffini c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avv.ra Stato) In materia di detenzione e porto d&#8217;armi, l&#8217;Autorità  di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità  nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità  del soggetto nell&#8217;uso e nella custodia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-3-2019-n-3429/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.3429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-3-2019-n-3429/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.3429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Panzironi Pres., F. Petrucciani Est. PARTI: (XX rapp. avv.to M. Orlando, avv.to A. Ruffini c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia di detenzione e porto d&#8217;armi, l&#8217;Autorità  di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità  nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità  del soggetto nell&#8217;uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Sicurezza &#8211; detenzione e porto di armi &#8212; rilascio di porto d&#8217;armi &#8211; discrezionalità  ampia dell&#8217;Autorità  di Pubblica Sicurezza &#8211; sussistenza &#8211; diritto soggettivo del richiedente alla detenzione ed al porto delle armi &#8211; inconfigurabilità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di detenzione e porto d&#8217;armi, l&#8217;Autorità  di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità  nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità  del soggetto nell&#8217;uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità : l&#8217;ampiezza di tale discrezionalità  deriva, sotto un primo profilo, dall&#8217;assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all&#8217;art. 699 c.p. e all&#8217;art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S., il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità .Â Sicchè ai fini della revoca dell&#8217;autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l&#8217;evidenziata ampia discrezionalità  dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrare.</em></div>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03429/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 14500/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 14500 del 2014, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">XX, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Orlando, Andrea Ruffini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Ruffini in Roma, piazza della Libertà , 20;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto adottato dal Questore di Roma in data 29 luglio 2014, successivamente comunicato alla ricorrente, per effetto del quale è stata respinta l&#8217;istanza presentata dalla medesima volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per l&#8217;esercizio sportivo del tiro a volo;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe XX ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma, in data 29 luglio 2014, ha respinto l&#8217;istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per l&#8217;esercizio sportivo del tiro a volo.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha esposto che nel luglio 2001 aveva ottenuto il porto d&#8217;armi per tiro a volo, valevole per un sessennio e, in data 19 luglio 2007, il rinnovo del titolo per un uguale periodo; in prossimità  della scadenza dello stesso, in data 2 luglio 2013, 1a ricorrente aveva presentato l&#8217;istanza di rinnovo della licenza ma, in data 21 novembre 2013, la Questura le aveva preannunciato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/1990 il diniego della richiesta, rappresentando che a carico della richiedente presso il Tribunale di Roma risultava pendente il procedimento penale omissis in ordine al reato di favoreggiamento e che nell&#8217;ambito del medesimo procedimento figurava anche un soggetto imputato per i reati di cui agli artt. 609 co. 1 bis e 600 c.p.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, la ricorrente aveva inviato alla Questura la sentenza omissis del Tribunale Penale di Roma per effetto della quale veniva dichiarato non potersi procedere nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento estinto per intervenuta prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia con decreto del 29 luglio 2014 l&#8217;Amministrazione aveva respinto definitivamente l&#8217;istanza in esame con una motivazione affatto diversa rispetto a quella che era stato oggetto del provvedimento ex art. 10 bis legge 241/1990 e in particolare, rilevando che &quot;il procedimento penale in esame si concludeva con sentenza a NDP per intervenuta prescrizione significando che l&#8217;AG procedente non assolveva la richiedente ma bensì concludeva l&#8217;iter processuale emettendo la sentenza in quanto superati i termini temporali previsti dalla norma, precisando perà² che se dagli atti o dalle indagini fosse emerso che il fatto non sussisteva, non costituiva reato o non era stato commesso, sarebbe stata emessa sentenza di assoluzione, elemento quest&#8217;ultimo che assume un rilievo significativo in relazione alla tipologia di violazione per la quale si procedeva nei confronti della XX, consistita nell&#8217;aiutare un soggetto arrestato in flagranza di reato&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione art. 10 bis legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento amministrativo. Eccesso di potere, in ragione della divergenza tra le ragioni manifestate nel preavviso di rigetto e la motivazione posta a fondamento del provvedimento gravato;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell&#8217;art. 97 Costituzione e del principio del buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;Amministrazione; violazione degli artt. 3 e 7 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento. Difetto dei presupposti. Motivazione inconferente e perplessa, in quanto la sentenza n. omissis del Tribunale Penale di Roma non riportava i passaggi evidenziati nel decreto di rigetto; la circostanza contestata alla ricorrente come ipotesi di favoreggiamento, infatti, sarebbe stata quella di sottrarre e distruggere una telecamera che il marito aveva predisposto all&#8217;interno della sua vettura, mentre tale fatto non era mai stato accertato nel corso del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 RD. 773/1931. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà  dell&#8217;Amministrazione, in quanto l&#8217;Amministrazione aveva adottato il provvedimento sulla base di presupposti di fatto del tutto insussistenti e, comunque, senza apprezzare la circostanza che la ricorrente risultava a tutti gli effetti incensurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, come giù  nell&#8217;anno 2007 data del primo rinnovo del porto di armi in discussione il procedimento penale che ha visto coinvolta la ricorrente risultava essere stato avviato da svariati anni ma, all&#8217;epoca, l&#8217;Amministrazione non aveva ritenuto tale circostanza ostativa al rilascio del rinnovo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo deve osservarsi che, come noto, in materia di detenzione e porto d&#8217;armi, l&#8217;autorità  di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità  nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità  del soggetto nell&#8217;uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità  (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 gennaio 2017, n.107); l&#8217;ampiezza di tale discrezionalità  deriva, sotto un primo profilo, dall&#8217;assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all&#8217;art. 699 c.p. e all&#8217;art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S., il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità , sicchè ai fini della revoca dell&#8217;autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l&#8217;evidenziata ampia discrezionalità  dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2016 n. 4154).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, a seguito dell&#8217;instaurazione del contraddittorio con l&#8217;interessata e della comunicazione del preavviso di rigetto, la ricorrente ha prodotto la sentenza di non doversi procedere per il reato di favoreggiamento contestatole per intervenuta prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione, valutata tale circostanza, l&#8217;ha ritenuta comunque ostativa al rilascio dell&#8217;autorizzazione, evidenziando che l&#8217;autorità  giudiziaria non aveva assolto la richiedente &#8220;ma bensì concludeva l&#8217;iter processuale emettendo la sentenza in quanto superati i termini temporali previsti dalla norma, precisando perà² che se dagli atti o dalle indagini fosse emerso che il fatto non sussisteva, non costituiva reato o non era stato commesso, sarebbe stata emessa sentenza di assoluzione&#8221;, e che tale elemento assumeva rilievo significativo in relazione alla tipologia di violazione per la quale si procedeva nei confronti della XX, consistita nell&#8217;aiutare un soggetto arrestato in flagranza di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve osservarsi, in primo luogo, l&#8217;infondatezza della prima doglianza, incentrata sulla asserita divergenza tra i motivi ostativi oggetto del preavviso di diniego e quelli posti a fondamento del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente, infatti, che, avendo l&#8217;interessata prodotto nel procedimento, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/90, la sentenza di prescrizione pronunciata all&#8217;esito del procedimento che l&#8217;Amministrazione aveva richiamato come ostativo al rilascio della licenza, correttamente quest&#8217;ultima ha tenuto conto di tale sopravvenuta risultanza, andando a valutare quanto riportato nella sentenza con riferimento alle condotte contestate alla richiedente,</p>
<p style="text-align: justify;">tenendo conto del proscioglimento per prescrizione che, di per sì©, non implica certo l&#8217;esclusione degli elementi indizianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Illegittimo sarebbe stato, di contro, non valutare tale circostanza, ritualmente sottoposta all&#8217;attenzione dell&#8217;Amministrazione procedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, poi, all&#8217;affermazione contenuta nel provvedimento, secondo cui &#8220;se dalle indagini fosse emerso che il fatto non sussisteva, non costituiva reato o non era stato commesso, sarebbe stata emessa sentenza di assoluzione&#8221;, tale assunto discende direttamente dall&#8217;applicazione della disciplina del codice di procedura penale, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 129, comma 2, c.p.p., solo &#8220;Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l&#8217;imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta&#8221;; quindi la sentenza di non doversi procedere per prescrizione risulta logicamente subordinata all&#8217;ipotesi in cui risulti evidente l&#8217;innocenza dell&#8217;imputato poichè, in tal caso, deve prevalere la formula assolutoria piena.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, pertanto, legittima l&#8217;affermazione dell&#8217;Amministrazione secondo cui se dagli atti fosse emerso che il fatto non sussisteva o l&#8217;imputata non lo aveva commesso, sarebbe stata pronunciata sentenza di assoluzione, con conseguente infondatezza anche della seconda censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma come dedotto dalla stessa ricorrente la sentenza afferma, al riguardo, che &quot;è stato vano il tentativo difensivo di dimostrare che nella [&#038;] non fosse stata collocata alcuna telecamera: come è chiaramente emerso dalla deposizione del Maresciallo [..] l&#8217;interno della vettura non fu sottoposto ad un&#8217;accurata perquisizione, bensì ad una sommaria ispezione&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, l&#8217;autorità  giudiziaria ha proceduto, appunto, all&#8217;accertamento della insussistenza di circostanze che avrebbero escluso la commissione del reato, al fine di dichiarare l&#8217;intervenuta prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tali circostanze risulta pertanto più¹ che corretta la valutazione operata dall&#8217;Amministrazione che, nell&#8217;esercizio dell&#8217;ampia discrezionalità  demandatagli in materia dal legislatore, ha proceduto a valutare quanto emerso nel corso del procedimento penale ed il suo esito, che costituiva senza alcun dubbio presupposto più¹ che idoneo a fondare il giudizio prognostico negativo di inaffidabilità  in ordine alla detenzione e all&#8217;utilizzo delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva quanto dedotto con il terzo motivo, ovvero che al momento del primo rinnovo del titolo il procedimento penale era giù  pendente, in quanto, come sopra evidenziato, nel provvedimento di diniego in questa sede impugnato l&#8217;Amministrazione ha provveduto a valutare i fatti alla luce della conclusione della vicenda penale e, pertanto, sulla base di un elemento sopravvenuto e diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza il provvedimento impugnato, la cui motivazione è ancorata a tali presupposti, si palesa immune dai vizi denunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell&#8217;Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-3-2019-n-3429/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.3429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2014 n.3429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-19-6-2014-n-3429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-19-6-2014-n-3429/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-19-6-2014-n-3429/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2014 n.3429</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Cernese BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. &#8211; BPLS (Avv. ti Guido Bardelli, M. Alessandra Bazzani e Carlo Iaccarino) c. Comune di Casoria (Avv. ti Giovanni Cresci e Mauro Iavarone) nei confronti di GIANMARO BUILDING S.R.L. e RUNWAY S.R.L. (n.c.). 1. Atti amministrativi – Ordine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-19-6-2014-n-3429/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2014 n.3429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-19-6-2014-n-3429/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2014 n.3429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Nappi, <i>est. </i>Cernese<br /> BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. &#8211; BPLS (Avv. ti Guido Bardelli, M. Alessandra Bazzani e Carlo Iaccarino) c. Comune di Casoria (Avv. ti Giovanni Cresci e Mauro Iavarone) nei confronti di GIANMARO BUILDING S.R.L. e  RUNWAY S.R.L. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Atti amministrativi – Ordine di rimozione dei rifiuti – Richiamo alla normativa di valenza ambientale – Ordine emesso ai sensi dell’art. 54 D.lgs. 267/2000 – Coesistenza – Sussiste.</p>
<p>2. Rifiuti – Ordine di rimozione – Ordinanza contingibile e urgente – Mancata disponibilità giuridica e materiale dell’immobile in capo al destinatario – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Rifiuti – Ordine di rimozione a carico del proprietario dell’immobile – Illegittimità – Ragioni – Insussistenza di una responsabilità oggettiva del proprietario per i rifiuti gravanti su un immobile.</p>
<p>4. Atti amministrativi – Ordinanza contingibile e urgente – Necessità di una comunicazione di avvio del procedimento – Nel caso in cui non siano esternate le ragioni di indifferibilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il richiamo alla normativa a valenza ambientale di cui all’art. 192 D.lgs. 152/2006 non mette in discussione la natura giuridica di ordinanza contingibile ed urgente di un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 54 D.lgs. 267/2000, ben potendo coesistere la misura tipica adottata secondo la disciplina ordinaria di contenuto ambientale e quella extra ordinem propria dell’atto assunto dall’Autorità Locale nella sua qualità di Ufficiale del Governo.</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’ordinanza contingibile e urgente recante ordine di rimozione dei rifiuti indirizzata a un soggetto che non ha la disponibilità giuridica e materiale del bene, atteso che il connotato essenziale del provvedimento extra ordinem è l’idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, quindi, affinché la misura possa ritenersi idonea ad eliminare il pericolo, essa deve indirizzarsi nei confronti del soggetto che, avendo la disponibilità giuridica e materiale del bene, sia in grado di porre rimedio al pericolo medesimo, in quanto, altrimenti, l’ordine sarebbe illegittimamente destinato a non poter essere eseguito. (1)</p>
<p>3. Non è configurabile a carico del proprietario di un immobile una responsabilità di tipo oggettivo per il rinvenimento di rifiuti abbandonati all’interno dello stesso, poiché l’art. 14 D.lgs. 22/1997 in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale responsabile dell’inquinamento, accolla in solido al proprietario dell’area la rimozione dei rifiuti solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa. (2)</p>
<p>4. I provvedimenti emessi ex art. 54 D.lgs. 267/2000 devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento allorchè non sussistono e neppure vengono esternate le ragioni di indifferibilità a provvedere. In tali casi occorre consentire la partecipazione del privato al procedimento di che trattasi sia per individuare con esattezza il soggetto tenuto all’obbligo di legge sia per approntare le misure più opportune per la soluzione dei problemi. (3)</p>
<p></b>_____________________________________</p>
<p>(1) Cfr. TAR Lombardia, Sez. III, 1/8/2011 n. 2064; CdS, 7/9/2007 n. 4718; CdS Sez. IV, 13/10/2003 n. 6168.<br />
(2) Cfr. TAR Campania, Sez. V, 6/10/2008 n. 13004; TAR Campania, Sez. I, 19/3/2004 n. 3042; TAR Toscana, 12/5/2003 n. 1548; Cons. Stato, Sez. IV, 20/!/2003 n. 168.<br />
(3) Cfr. TAR Campania, Sez. V, 3/2/2005 n. 764; TAR Marche, 25/1/2002 n. 97; TAR Toscana, Sez. II, 14/2/2000 n. 168.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03429/2014 REG.PROV.COLL.<br />
N. 02516/2014 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
<i>(Sezione Quinta)
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2516 del 2014, proposto da: </p>
<p>BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. &#8211; BPLS, (già Locafit &#8211; Locazione Macchinari Industriali S.p.a.), con sede legale in Milano, Viale della Liberazione, n. 16/18, in persona del legale rappresentante, Caldon Stefano, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Guido Bardelli, M. Alessandra Bazzani e Carlo Iaccarino, presso lo studio del quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, alla Via San Pasquale a Chiaia, n. 55; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; COMUNE DI CASORIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giovanni Cresci e Mauro Iavarone ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;</p>
<p>&#8211; SINDACO DI CASORIA, in Qualita&#8217; di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; GIANMARO BUILDING S.R.L., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; RUNWAY S.R.L., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; dell’ordinanza n. 27 del 6 marzo 2014, ricevuta dalla ricorrente in data 17 marzo 2014, mediante la quale il Sindaco del Comune di Casoria, in qualità di ufficiale di Governo, ha ordinato a Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. “la rimozione, l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti all’interno dei locali dell’immobile sito in Casoria e catastalmente individuato al Fg. 8, p. lla 85”;<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Sindaco di Casoria, quale Ufficiale di Governo; <br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.;<br />
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
UDITA alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2014 la relazione del cons. dr. Cernese;<br />
SENTITI i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame &#8211; notificato il 2.5.2014 e depositato il giorno 26 successivo &#8211; è stata impugnata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Casoria (NA) n. 27 del 6 marzo 2014, ricevuta dalla ricorrente in data 17 marzo 2014, mediante la quale il Sindaco del Comune di Casoria, in qualità di Ufficiale di Governo, visto l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 2, del D.L. vo n. 267/2000 e visto l’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006, ordinava a BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. la rimozione, l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti all’interno dei locali dell’immobile sito in Casoria e catastalmente individuato al Fg. 8, p. lla 85, il ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con comunicazione, all’ufficio Ambiente ed al Comando della Polizia Locale dell’avvenuta esecuzione dei lavori indicati, con allegati i formulari dei rifiuti, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, avvertendo che, trascorsi 60 giorni dalla notifica del provvedimento senza che siano stati effettuati gli interventi ordinati, saranno comminate le sanzioni previste dalla legislazione vigente. <br />
2. All’uopo parte ricorrente, in punto di fatto, premetteva:<br />
&#8211; che era circostanza nota all’Amministrazione comunale, per averla ripetutamente portata a conoscenza della stessa durante l’esecuzione di interventi di pulizia sulle parti esterne ed accessibili dello stesso immobile, che di quest’ultimo BPLS non ha la<br />
&#8211; che BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. svolge attività di locazione finanziaria (leasing), di acquisto di beni mobili o immobili su scelta ed indicazione degli utilizzatori all’esclusivo scopo di concedergliene l’utilizzazione e, nell’eser<br />
&#8211; che, in ragione dell’inadempimento delle utilizzatrici al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, nel corso dell’anno 2012 BPLS aveva citato avanti al Tribunale Ordinario di Milano Gianmaro e Runway al fine di sentirli condannare alla restituzion<br />
&#8211; che soltanto Gianmaro si era opposto al suddetto rilascio proponendo appello avverso la citata sentenza con giudizio tuttora pendente innanzi alla III Sezione della Corte di Appello di Milano e, successivamente, alla pubblicazione della sentenza del Tri<br />
Tanto premesso e preso atto che, nonostante le iniziative giudiziario/esecutive di BPLS, l’immobile non era ancora riconsegnato alla ricorrente, la quale si trova fisicamente impedita ad accedere all’edificio, considerato che l’utilizzatore ha bloccato (anche a mezzo di opere murarie) gli accessi allo stabile, a sostegno del ricorso, parte ricorrente deduceva le seguenti censure:<br />
1) Violazione degli artt. 50 e 54, D.L. vo n.267/2000. Eccesso di potere (per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza);<br />
2) Violazione degli artt. 50 e 54, D.L. vo n. 267/2000 sotto altro e distinto profilo. Eccesso di potere (per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere);<br />
3) Violazione di legge (artt. 50 e 54, D.L. vo n. 267/2000, in relazione agli artt.191e192, D.L.vo n. 152/2006; art. 97 Cost.). Eccesso di potere (per difetto dei presupposti, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, illogicità,difetto di motivazione, sviamento di potere);<br />
4) Violazione dell’art.192, D.L.vo n. 152/2006. Eccesso di potere (per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere);<br />
5) Violazione di legge (art. 54, D.L. vo n. 267/2000; art.192, D.L. vo n. 152/2006; artt. 7 ed 8, L. n. 241/1990). Eccesso di potere (per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà).<br />
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, sostenendone l’infondatezza, in fatto e in diritto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2014 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso è fondato. <br />
2. Ciò premesso, l’impugnato provvedimento consegue alla trasmissione della Polizia Locale, prot. AA/134/ del 14.2.2013, in merito ad un verbale di intervento effettuato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli, conseguente ad un incendio divampato negli edifici dell’ex complesso commerciale Carrefour, identificato al Catasto al fg. 8, p.lla 85, attualmente in stato di abbandono e riferisce della circostanza che l’area parcheggio ex Carrefour era stata già oggetto di Ordinanza sindacale n. 24 del 14.5.2013 emessa a carico della società Bnp Paribas Group S.p.a., quale proprietaria dell’area comprensiva dei fabbricati identificati al Catasto al Fg 8, p. lla 85, per effettuare con immediatezza tutti gli interventi tesi alla eliminazione dei pericoli igienici sanitari che minacciano l’incolumità dei cittadini. <br />
3. Il Collegio ritiene di dover precisare che il richiamo contestuale nell’impugnato provvedimento agli artt. 54, D.L.vo n. 267/2000, che concerne le ordinanze contingibili ed urgenti, adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, e l’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006 che, invece, prevede e disciplina un’ordinanza con cui si dispongono a carico del responsabile le operazioni di rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, è tale da non infirmare la tipicità e la nominatività del predetto provvedimento. <br />
3.1. Sul punto, quanto dedotto dalla ricorrente nella terza censura, relativamente alla impossibilità di ricorrere per porre rimedio ad una situazione di pericolo, all’adozione di provvedimenti extra ordinem in presenza di ordinari strumento di amministrazione apprestati dall’ordinamento non è condivisibile, atteso che il rapporto esistente tra i due strumenti, ordinario e straordinario di amministrazione, anche se in astratto potrebbe apparire di alternatività o di reciproca esclusione, in concreto, considerato che ciascuno di tali strumenti si poggia su autonomi presupposti ed ha proprie finalità, è configurabile una loro limitata coesistenza, con conseguente possibilità di integrazione delle discipline da essi poste. <br />
Frequentemente gli Enti Locali, al fine di rendere massimamente rapida ed efficace la loro azione volta a contrastare i fenomeni di illeciti sversamenti e di abbandono incontrollato di rifiuti anche pericolosi, con l’eventuale creazione di discariche abusive, utilizzano entrambi gli strumenti di amministrazione il primo, previsto dal T.U. degli enti Locali, con finalità meramente preventive e cautelari che, data l’urgenza del provvedere, al fine di fronteggiare situazioni di “pericolo qualificato” attuale e concreto per alcuni interessi pubblici particolarmente sensibili (ordine, sicurezza, ambiente, incolumità, salute ecc.) prescinde dall’accertamento della colpa, ed, in generale, da accertamenti complessi e laboriosi, il secondo, previsto dal Codice dell’Ambiente, con finalità sanzionatorie-repressive, che si fonda necessariamente su un sistema di responsabilità soggettiva; in tal caso, all’interno della medesima ordinanza di natura “mista” convivono e si integrano entrambe le discipline, mantenendosi, però sempre su un piano distinto, senza che ne venga compromessa ed alterata la nominatività e tipicità del provvedimento.<br />
3.2. In proposito il resistente Comune asserisce che “il provvedimento è stato adottato dal sindaco del Comune di Casoria nella sua veste di Ufficiale di Governo, ex art. 54 del D.L. vo n. 267/2000, giammai in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 192 del D.L. vo 152/2006, soltanto richiamato nell’impugnata ordinanza”.<br />
Tuttavia, sul punto, non sarà fuor luogo richiamare quell’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che nega la possibilità che gli atti amministrativi possano essere suscettibili di interpretazione autentica da parte della stessa Autorità emanante che, avrebbe sempre e soltanto un potere di disposizione in funzione della tutela dell’interesse pubblico da perseguire, con la conseguenza che, relativamente agli atti amministrazione e, più in generale, per tutti gli atti dei pubblici poteri &#8211; a tutto concedere &#8211; si rivela assolutamente preminente una interpretazione oggettiva A ben riflettere questa è una conseguenza della nota che accomuna tali atti che rilevano nella loro portata oggettiva, risultando assolutamente preminenti gli aspetti funzionali, per la qual cosa si impone una loro interpretazione secondo i canoni ermeneutici di carattere oggettivo, previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., che consentano di risalire al relativo contenuto ed al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuiti al momento dell’adozione (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, 6 giugno 2013, n. 2963; T.A.R. Molise, Sez. I, 15 febbraio 2013, n. 120).<br />
3.3. Nella fattispecie, ogni dubbio circa la natura del provvedimento impugnato di ordinanza (oltre che contingibile ed urgente, anche) ex art. 192 del D.L. vo n. 152/2006, resta fugato, oltre che dal testuale richiamo a tale normativa, anche dai contenuti degli ordini ingiunti, tipici di un’ordinanza a valenza “ambientale” e dalla circostanza che il provvedimento reca la firma (non solo del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ma anche) del Dirigente 6° Settore, quale organo competente ad adottare siffatte ordinanze. <br />
4. Ciò precisato, il ricorso è fondato in relazione alla prima censura, (relativamente alla natura contingibile ed urgente del’impugnata ordinanza), sotto il profilo del difetto del presupposto soggettivo, non avendo parte ricorrente la disponibilità giuridica e materiale dell’edificio, alla quarta censura (relativamente al carattere “ambientale” dell’impugnata ordinanza), e, con riferimento ad entrambi i caratteri dell’impugnata ordinanza, alla quinta censura. <br />
In particolare fondata è il profilo della prima censura con il quale si deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione degli artt. 50 e 54, D.L. vo n. 267/2000, oltre all’eccesso di potere (per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza) per difetto del presupposto soggettivo e, quindi della legittimazione passiva della ricorrente Banca Paribas a divenire destinataria dell’impugnata ordinanza, per non risultare quest’ultima in grado di effettuare le opere ingiunte, non essendo nella disponibilità giuridica e materiale dell’edificio.<br />
5. Secondo la giurisprudenza l’ordinanza contingibile ed urgente deve essere << indirizzata a chi si trovi in rapporto tale con la fonte del pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo >> (T.A.R. Lombardia, sez. III, 1° agosto 2011, n. 2064; C. di S.; 7 settembre 2007, n. 4718); ciò in quanto << il connotato essenziale del provvedimento extra ordinem è l’idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare >>(C. di S., sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6168); ne deriva che, affinché la misura possa ritenersi idonea ed eliminare il pericolo, essa deve indirizzarsi nei confronti del soggetto che, avendo la disponibilità, giuridica e materiale del bene, sia in grado di porre rimedio al pericolo medesimo, in quanto, altrimenti, l’ordine sarebbe illegittimamente destinato a non potere essere eseguito.<br />
6. Nella fattispecie in esame con l’impugnato provvedimento il Sindaco di Casoria ha ordinato a Banca Paribas, quale proprietaria dell’immobile, la rimozione e l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti all’interno dei locali dell’immobile, nella disponibilità del soggetto destinatario dell’ordinanza, tuttavia risulta allegato al ricorso puntuale ed esauriente documentazione da cui si evince che, allo stato, la società ricorrente, pur proprietaria del complesso immobiliare non è nella disponibilità giuridica e materiale dello stesso.<br />
6.1. In particolare risulta prodotto in giudizio contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare n. 420.739 stipulato in data 26.1.2004 tra “Locafit &#8211; Locazione Macchinari Industriali S.p.a.” (precedente denominazione della società, attuale ricorrente) e Gianmaro Building s.a.s., registrato all’Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2004, con il quale, premesso che il Concedente è un intermediario finanziario che ha per oggetto unicamente la concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria e che, nel caso di specie, l’utilizzatore (ossia Gianmaro e Building S.p.a.) intendeva acquisire, come, in effetti, acquistava in locazione finanziaria, al fine di destinarlo allo svolgimento della propria attività, l’immobile indicato al successivo art. 3 (sito in Casoria (NA) &#8211; Strada Comunale San Salvatore.<br />
Sennonché, essendosi il predetto utilizzatore dell’immobile resosi inadempiente, era stato condannato alla restituzione dello stesso con sentenza n. 10811, depositata l’8.8.2013 del Tribunale di Milano, ma, ciononostante, non aveva riconsegnato l’edificio a Banca Paribas, opponendosi alle azioni giudiziarie da quest’ultima esperite in anticipo rispetto all’emanazione delle ordinanze sindacali; inoltre &#8211; come risulta dalla relazione resa dalla società incaricata da Banca Paribas di garantire la pulizia settimanale e rimozione dei rifiuti sull’area a parcheggio, nella quale si legge che “Per quanto riguarda l’area interna dell’edificio non possiamo fornire nessuna informazione in quanto non abbiamo avuto l’accesso all’interno, possiamo solo far presente che ad oggi dall’esterno si è notato i varchi di accesso all’interno murati”.<br />
6.2. Inoltre &#8211; contrariamente a quanto argomentato dalla resistente difesa comunale &#8211; della circostanza che l’utilizzatore impediva al proprietario di accedere all’edificio, bloccando i cancelli di ingresso ed addirittura murando gli ingressi del medesimo immobile, il Comune di Casoria ne era ben a conoscenza, avendo ricevuto plurime e ripetute comunicazioni in merito da parte della società ricorrente, la quale aveva altresì evidenziato all’Amministrazione di avere potuto effettuare unicamente gli interventi richiesti “sull’area esterna all’edificio”, indicando pure chi fossero i soggetti (Gianmaro e Runway) nella cui disponibilità il bene si trovava e che vi avrebbero, quindi potuto porre rimedio (cfr. documenti 9-12-13 allegati al ricorso).<br />
6.3. Infine, anche successivamente alla notifica, in data 21 maggio 2013, dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 24 del 14 maggio 2013 &#8211; richiamata nelle premesse dell’impugnata ordinanza &#8211; con la quale si ordinava a BPLS di effettuare immediatamente gli interventi necessari a porre rimedio ai problemi riscontrati esclusivamente sull’area a parcheggio dell’immobile, la società ricorrente si attivava in prima persona dando esecuzione all’ordinanza extra ordinem senza attendere oltre interventi da parte da Gianmaro e Runway che, peraltro erano state avvertite dell’esecuzione degli interventi richiesti dal Comune (cfr. documento 11 allegato al ricorso); tale intervento diretto di BPLAS risultava possibile in quanto, sebbene l’intero compendio immobiliare non fosse nel possesso e disponibilità giuridica di BPLS, gli interventi richiesti riguardavano il solo piazzale antistante l’edificio, accessibile dalla pubblica via.<br />
7. Con comunicazioni in data 16 e 19 luglio 2013, BPLS informava il Comune dell’avvenuta esecuzione delle opere di pulizia e smaltimento rifiuti sulle aree esterne dell’edificio (cfr. documenti 12-13, allegati al ricorso) ed, in quella sede, BPLS avvertiva nuovamente l’Amministrazione di non essere nella disponibilità giuridica e materiale dell’edificio ancora in possesso dell’utilizzatore e di non potere accedere al suo interno, ma, ciononostante, con l’impugnata ordinanza sindacale n. 27 del 17 marzo 2014, con evidente difetto di istruttoria e di motivazione, si ordina “la rimozione, l’avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti all’interno dei locali dell’edificio ex Carrefour. <br />
8. Fondata è anche la quarta censura con la quale, relativamente al carattere “ambientale” dell’impugnata ordinanza, è dedotta la violazione dell’art.192, D.L.vo n. 152/2006, oltre all’eccesso di potere (per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere).<br />
9. Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr.: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), che, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).<br />
Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr.: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).<br />
10. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006, segnatamente del disposto di cui all’art. 192, in tema di ambiente, con la conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (Cfr. C. di S., V, 19.3.2009, n. 1612; 25.8.2008, n. 4061).<br />
In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che &#8211; ai sensi dell’art. 192 &#8211; per essere ritenuto responsabile della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.<br />
11. Nella fattispecie in esame, in data 20 marzo 2013 BPLS riceveva una diffida (prot. U178 del 6 marzo 2013) a firma del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Casoria alla esecuzione di opere di sistemazione e messa in sicurezza del piazzale antistante l’edificio, destinato ad “area a parcheggio ex Carrefour”, invitando, inoltre, BPLS ad attivare un sistema di sorveglianza al fine di contrastare l’abbandono di rifiuti da parte di terzi sul’area destinata a parcheggio. <br />
Orbene, nonostante, la società ricorrente, venuta a conoscenza dello stato di degrado in cui versava l’area si fosse immediatamente attivata presso l’utilizzatore perché ponesse rimedio alla situazione generatasi all’uopo, in data 26 marzo 2013, il legale di BPLS trasmettendo a mezzo raccomandata a Runway e Gianmaro la diffida ricevuta, intimando alle stesse società di intervenire tempestivamente per porre rimedio alla situazione di degrado e di insalubrità contestata (cfr. documento 8 allegato al ricorso) ed al contempo &#8211; sempre in data 26 marzo 2013 &#8211; il predetto legale comunicava al Comune che l’immobile oggetto di diffida era concesso in leasing finanziario a Gianmaro e che l’odierna ricorrente non aveva né il possesso, né la detenzione dell’immobile e che, pertanto, non si trovava nella possibilità di porre in essere gli interventi richiesti (cfr. documento n. 9 allegato al ricorso), se ne fa derivare una responsabilità colposa in capo alla società ricorrente, per la mera qualità di proprietaria dell’immobile predetta, senza tener conto che sulle azioni del locatario il proprietario non ha alcun potere di controllo, risultando i beni locati nella detenzione e nella piena ed esclusiva disponibilità del conduttore ed, inoltre, che il Comune, nel proprio ambito, dispone della Polizia Municipale che può e deve svolgere i servizi di vigilanza idonei a prevenire l’abbandono incontrollato dei rifiuti e ad accertare l’identità degli effettivi trasgressori.<br />
12. Tuttavia, non facendosi cenno nell’ordinanza impugnata ad accertamenti o a verifiche dai quali emerga che l’abbandono e l’accumulo dei rifiuti sia ascrivibile (anche) a responsabilità del società proprietaria, attuale ricorrente, una presunta generica culpa in omittendo o in vigilando di quest’ultima non è configurabile non potendosi contestargli l’omessa predisposizione di impedimenti o accorgimenti atti ad evitare che vengano sversati rifiuti sul fondo de quo.<br />
12.1. D’altronde, al riguardo, la società ricorrente aveva attivato (con primario istituto di vigilanza) un servizio ispettivo effettuato da un’autopattuglia con controlli sia notturni che diurni all’esterno dell’immobile per 365 giorni all’anno ed il relativo contratto prevedeva che la pattuglia “informasse tempestivamente la Committente dell’eventuale presenza di materiale estraneo nel piazzale antistante l’immobile o di eventuali segni di forzatura degli accessi” (cfr. documento 14 allegato al ricorso). <br />
13. Inoltre, per pacifica giurisprudenza, il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei e, a maggior ragione al conduttore del fondo di abbandonarvi rifiuti, secondo la fattispecie regolata dall’art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006).<br />
La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795). <br />
14. Invero, nella fattispecie, senza che sia stato comprovata l’esistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente, un concreto obbligo di garanzia a carico del ricorrente, per la mera qualità di proprietario, è inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato). <br />
15. Quanto si è andato esponendo rafforza la fondatezza dell’ultima censura relativa alla violazione di legge (art. 54, D.L. vo n. 267/2000; art.192, D.L. vo n. 152/2006; artt. 7 ed 8, L. n. 241/1990), oltre all’eccesso di potere (per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà), stante la violazione delle regole poste a presidio del giusto procedimento e del principio del contraddittorio e di difesa.<br />
16. Nella fattispecie il Comune di Casoria, illegittimamente non ha coinvolto nel procedimento la Società ricorrente, nella qualità di proprietaria dell’area interessata, consentendole di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare la soluzione ottimale, tecnica e logistica, della peculiare e complessa problematica sottesa all’impugnata ordinanza per la messa in sicurezza e la bonifica del sito su cui erano stati abbandonati rifiuti anche pericolosi, rinunciando così ad un apporto della ditta proprietaria che, sarebbe stato quanto mai necessario stante le caratteristiche dell’immobile che, per quanto sopra esposto, era praticamente inaccessibile ed, in ogni caso, la sua messa in sicurezza e bonifica avrebbe imposto una sinergia congiunta fra la Società proprietaria dell’immobile ed il Comune di Casoria, nel cui territorio l’area medesima era ubicata. <br />
17. Al riguardo il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione in ordine alla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovra ordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. <br />
18. Secondo la giurisprudenza, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l’obbligo della comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.4.2005, n. 692). <br />
18.1. La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie in esame, in quanto l’intervento dei Vigili del Fuoco risale ad un evento avvenuto nel febbraio 2013, mai citato dall’Amministrazione nei precedenti provvedimenti, senza, peraltro, evidenziare il pericolo per il rinnovato verificarsi di un analogo evento; con riferimento, invece, alla precedente emissione dell’ordinanza n. 24/2013, essa riguarda differente area dell’immobile (ossia il parcheggio) e, ad essa, Paribas vi aveva tempestivamente ottemperato.<br />
18.2. Peraltro l’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento non potrebbe ritenersi rispettato nemmeno in relazione alle precedenti diffide ed ordinanze (febbraio 2013 &#8211; maggio 2013 e febbraio 2014) (DOC. 7-10-15), riferendosi tali provvedimenti esclusivamente alla rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza sotto il profilo igienico/sanitario della sola area a parcheggio antistante l’edificio. <br />
19. Relativamente all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento leggesi nell’impugnata ordinanza che: “Ritenuto, data la particolare urgenza di procedere, di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento unitamente alla notifica del presente atto, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di partecipazione”, per modo che il provvedimento conterrebbe comunicazione di avvio del procedimento, senza tener conto che la comunicazione in parola deve necessariamente precedere il provvedimento, proprio per dar modo al destinatario della stessa di presentare osservazioni e memorie, sottoposte all’obbligo della disamina da parte dell’autorità procedente, mentre solo per “particolari esigenze di celerità del procedimento” è possibile derogare all’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento.<br />
20. Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno, non solo per conoscere l’atto (verbale della Polizia Locale) mediante il quale era stato riportato all’Amministrazione l’intervento dei Vigili del Fuoco di evidenziare (nuovamente), ma anche per meglio esplicitare la ragioni dell’’impossibilità fisica e giuridica di accedere ai locali dell’edificio cui l’ordinanza n. 27/2014 fa riferimento, consentendo alla società ricorrente, non solo di dimostrare la mancanza di qualsiasi elemento di colpevolezza a proprio carico, ma anche di identificare congiuntamente le misure più idonee e per rendere praticamente attuabile qualsivoglia tipo di intervento.<br />
21. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza per le ulteriori legittime determinazioni amministrative che il Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti. <br />
22. Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2516/2014 R.G.), proposto da Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a., così dispone:<br />
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 27 del 6 marzo 2014, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi;<br />
b) condanna il resistente Comune al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-19-6-2014-n-3429/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2014 n.3429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
