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	<title>3421 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a></p>
<p>Pres. Scudeller, est. Russo Sulla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di restituzione di un fondo occupato oltre il termine di scadenza del decreto di occupazione e sulla connessa domanda di risarcimento danni &#160;1. Espropriazione per pubblica utilità – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine di scadenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller, est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di restituzione di un fondo occupato oltre il termine di scadenza del decreto di occupazione e sulla connessa domanda di risarcimento danni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;1. Espropriazione per pubblica utilità – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine di scadenza – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste – Ragioni. &nbsp;</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine di scadenza – Legittimazione passiva della società a capitale regionale concessionaria e soggetto attuatore dell’intervento nonché della Regione quale Ente espropriante – Sussiste.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Sopravvenuta scadenza del termine di occupazione – Mancato rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità – Conseguenza – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione – Sussiste.</p>
<p>4. Espropriazione per pubblica utilità – Sopravvenuta scadenza del termine di occupazione – Illegittima protrazione dell’occupazione – Risarcimento danni –Quantificazione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;La controversia avente ad oggetto la declaratoria della perdurante illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà di un privato e la condanna delle Amministrazioni occupanti alla restituzione del bene, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del G.A. al quale sono devolute tutte le controversie in cui si faccia questione dell’attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi n cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Sussiste la legittimazione passiva dell’EAV (Ente Autonomo del Volturno SpA) e della Regione Campania in ordine alla domanda giudiziale di accertamento della perdurante illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà di un privato e della connessa domanda di restituzione del bene e risarcimento danni, laddove l’EAV, società a totale capitale regionale, sia concessionaria e soggetto attuatore dell’intervento, tenuto tra l’altro all’effettuazione delle procedure ablative dei beni di proprietà aliena successive alla dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dalla Regione, e la Regione risponda in qualità di Ente espropriante che ha emesso il decreto di occupazione d’urgenza e sia, inoltre, l’Ente impegnato al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del programma generale degli interventi strutturali.<br />
&nbsp;<br />
3. Nel caso giunga a scadenza il termine di occupazione di un fondo senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, non sia stata rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità e non risultino adottati atti o provvedimenti idonei a trasferire la proprietà del cespite, considerata l’impossibilità di ricorrere all’istituto dell’occupazione acquisitiva, deve essere dichiarata l’illegittimità della perdurante occupazione con conseguente condanna della P.A. procedente alla restituzione dello stesso.<br />
&nbsp;<br />
4. Nel caso di perdurante occupazione del bene di un privato da parte della P.A., oltre il termine di scadenza e senza che sia portato a termine il procedimento per il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, deve essere risarcito il danno per l’illegittima protrazione dell’occupazione che può essere formulato secondo i parametri dettati dalla Corte di Appello per il calcolo dell’indennità di esproprio, partendo dal valore venale del bene e computando gli interessi nella misura del 5% annuo.</p>
<p>(1) cfr. TAR Campania, Sez. V, 16.1.2014 n. 904; TAR Campania, Sez. V, 12.11.2014 n. 5892; Cons. Stato, Sez. IV, 4.4.2011 n. 2113.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 03421/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02390/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Santina Improta, Giuseppe Iacone, Massimo Iacone, Gennaro Iacone, Gaetano Marenzi, Beatrice Marenzi, Santina Montella, Gugliemo Montella, Pasquale Montella, Alessandro Montella, Donata De Miranda, Flavio Improta, Marco Improta, Maria Chiara Improta, Carolina Mazza, Leonardo Mazza, Marinella Mazza, Reginella S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ente Autonomo Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio D&#8217;Angelo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via del Rione Sirignano, 6;&nbsp;<br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Imparato, con domicilio eletto in Napoli, presso l’Avvocatura regionale, alla via S. Lucia, 81;&nbsp;<br />
<strong><em>per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato in ordine alla diffida, notificata il 27 gennaio 2015, e per la conseguente condanna alla restituzione della porzione di circa 6.700 mq. del suolo in comproprietà dei ricorrenti ed al risarcimento dei danni subiti dalla data del 7 settembre 2014, in cui la detenzione del bene è divenuta illegittima.</em></strong></p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Volturno e della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 5 maggio 2015 e depositato il successivo giorno 8, i 18 ricorrenti individuati in epigrafe hanno premesso:<br />
&#8211; di essere comproprietari di un terreno, esteso per mq. 11.917, sito nel Comune di Napoli e riportato in catasto alla partita 16298, folio 21, particella 221, incluso nella variante al P.R.G. approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale de<br />
&#8211; con deliberazione n.246 del 25 febbraio 2005, la Giunta Regionale della Campania approvava il progetto definitivo delle opere civili della tratta ferroviaria Piscinola-Capodichino, dichiarando la pubblica utilità di tale opera e fissando in cinque anni<br />
&#8211; con nota del 4 aprile 2005, la Metro Campania Nord est comunicava ai ricorrenti, ex art.16, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 2001, il procedimento di approvazione del relativo progetto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;<br />
&#8211; dopo circa un anno, con decreto dirigenziale n. 181 del 30 marzo 2006, la Giunta Regionale formalizzava l’approvazione del “<em>Progetto definitivo per ammodernamento e potenziamento Metro Campania Nord Est S.r.L</em>.“ dichiarando la pubblica utilità d<br />
&#8211; pertanto, con successivo decreto dirigenziale n. 337 del 7 settembre 2007, la Giunta Regionale confermava tutto quanto disposto e contestualmente specificava che i lavori della Conferenza di Servizi avevano determinato l’apposizione del vincolo preordin<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 311 dell’1 luglio del 2008, la Giunta Regionale della Campania disponeva l’occupazione d’urgenza, fino al 30 marzo 2011, preordinata all’espropriazione per alcune delle aree da utilizzare per la realizzazione dell’intervento<br />
&#8211; l’8 settembre del 2008 la società MetroCampania Nordest s.r.l. procedeva all’esecuzione del decreto di occupazione con l’immissione in possesso;<br />
&#8211; con decreti dirigenziali n. 38 del 25 marzo 2011, n. 176 del 28 settembre 2011 e n. 61 del 29 marzo 2013, la Giunta Regionale della Campania ha prorogato, prima al 30 settembre 2011, poi al 30 marzo 2013 ed infine al 7 settembre 2014, il termine per il<br />
Tanto premesso, gli esponenti hanno rappresentato di aver impugnato tale ultima proroga davanti al T.A.R. Campania con ricorso R.G. n. 2759/2013. Il gravame è stato respinto con la sentenza n.5179 dell’8 ottobre 2014, con cui questa Sezione ha ritenuto che l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità “<em>non era ancora definitivamente scaduta alla data del 29 marzo del 2013, data in cui – con l’atto impugnato – l’amministrazione procedente ebbe a prorogare ulteriormente il termine di conclusione delle procedure di espropriazione al termine del 7 settembre 2014</em>”.<br />
Dunque, considerato che il 7 settembre 2014 è scaduto il termine di legittima occupazione, con atto notificato il 27 gennaio 2015, gli instanti hanno diffidato l’EAV a restituire il fondo.<br />
Non avendo ottenuto riscontro all’atto di diffida e non essendo stati emessi ulteriori provvedimenti, gli stessi 18 soggetti specificati in epigrafe hanno proposto il ricorso in trattazione al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la conseguente condanna alla restituzione della porzione di circa 6.700 mq. del suolo in comproprietà ed al risarcimento dei danni subiti dalla data del 7 settembre 2014, deducendo a sostegno delle domande i seguenti motivi di diritto:<br />
1) violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 89/2005, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di correttezza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa;<br />
2A) diritto al risarcimento danni per occupazione illegittima, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 20, comma 1, all’art. 22 bis, comma 5, ed all’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, come successivamente modificato, nonché all’art. 2043 c.c.;<br />
2B) obbligo di restituzione del bene a partire dalla scadenza del periodo di occupazione legittima (ossia il 7.9.2014, come rilevato nella citata sentenza del T.A.R. Campania n. 5179/2014).<br />
Ha resistito in giudizio l’Ente Autonomo Volturno, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria – rivestendo la mera veste di soggetto attuatore dell’intervento, facente capo invece alla Regione Campania, in qualità di titolare del potere espropriativo e beneficiario dell’opera infrastrutturale – nonché l’inammissibilità del rimedio avverso il silenzio, ex art. 117 c.p.a., in quanto volto ad ottenere la tutela di un diritto soggettivo attraverso la richiesta di restituzione dell’immobile.<br />
Si è costituita anche la Regione Campania, la quale a sua volta ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all’azione sul silenzio, in quanto la diffida a provvedere del 29.1.2015 è stata rivolta all’EAV.<br />
Con successive memorie difensive i ricorrenti, dopo aver replicato alle eccezioni avversarie, hanno insistito nelle proprie richieste.<br />
Chiamata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2016, in relazione all’azione sul silenzio ex art. 117 c.p.a., la causa è stata cancellata dal ruolo degli affari da trattarsi col rito camerale per essere discussa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui, in caso di cumulo di domande connesse, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario.<br />
All’odierna pubblica udienza del 7 giugno 2016 – ove il difensore della parte ricorrente ha precisato che non rientra nel&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;l’indennità di occupazione legittima (oggetto di distinto giudizio proposto davanti alla Corte d’Appello di Napoli, che con ordinanza della I bis Sezione civile, depositata in data 22.12.2015, ha condannato la Regione Campania a corrispondere a tale titolo l’importo di € 710.870,00), come da verbale – la causa veniva spedita in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. In relazione al contenuto sostanziale della domanda ed all’interesse fatto valere dalla parte ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 32, secondo comma, cod. proc. amm., il Collegio reputa di poter qualificare l’azione, al di là della prospettazione formale, come volta ad ottenere la declaratoria della perdurante illegittimità dell&#8217;occupazione del fondo di proprietà e la condanna delle intimate amministrazioni alla restituzione del bene ed al risarcimento del danno subito per il periodo di occupazione illegittima.<br />
2. Così inquadrata la controversia, non vi è dubbio che la stessa rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi al riguardo (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, Sezione V, 16.1.2014, n. 904 e 12.11.2014, n. 5892; Consiglio di Stato, Sezione IV, 4.4.2011, n.2113). Invero, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all&#8217;interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, come accaduto nel caso di specie. Difatti, come si è descritto nella narrativa in fatto che precede, questa Sezione, con la sentenza n.5179 dell’8.10.2014, ha ritenuto legittima la proroga del termine di conclusione delle procedure di espropriazione fino al 7 settembre 2014, disposta dalla Giunta regionale con decreto dirigenziale n. 61 del 29 marzo 2013, in quanto emesso nella perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
E’ peraltro pacifico che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della domanda di risarcimento del danno causato dall’illegittima detenzione delle aree da parte dell&#8217;Amministrazione del fondo non espropriato né altrimenti acquisito al patrimonio dell’ente, ma rimasto nella proprietà dominicale del privato.<br />
3. La qualificazione dell’azione nei termini appena chiariti consente anche di respingere le incrociate eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle amministrazioni resistenti, non essendovi dubbio che sia l’EAV che la Regione Campania sono parti necessarie della presente controversia e che, come tali, sono state esattamente entrambe evocate in giudizio.<br />
Il primo, società a totale capitale regionale, è concessionario e soggetto attuatore dell’intervento, come tale tenuto, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di concessione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 28 marzo 2008, tra l’altro, “<em>all’effettuazione delle procedure ablative di beni di proprietà aliena successiva alla dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dalla Regione</em>”. Va precisato che, con successiva delibera n. 229 del 5 maggio 2015, la Giunta Regionale ha deciso di “<em>delegare il Concessionario – Soggetto Attuatore Ente Autonomo Volturno s.r.l. all’adozione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, compresa la dichiarazione di pubblica utilità, relativamente agli interventi infrastrutturali sulla tratta in parola, sostenuti dalla copertura finanziaria di cui alla […] DGR 39/14 modificando in parte qua il disciplinare di concessione di cui alla DGR 529/2008</em>”.<br />
Ne discende anche che l’EAV, subentrato, a seguito di incorporazione, alla società MetroCampania Nordest s.r.l. (la quale l’8 settembre del 2008 aveva proceduto all’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con l’immissione in possesso), nel caso di soccombenza nel presente giudizio, è individuabile quale soggetto tenuto alla materiale restituzione del bene immobile agli aventi diritto.<br />
Il ricorso è stato correttamente notificato anche alla Regione Campania, la quale, oltre ad essere l’ente espropriante (che in tale veste ha emesso il decreto di occupazione d’urgenza), si è impegnata, ai sensi dell’art. 8 del già citato disciplinare, tra l’altro, “<em>al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma Generale degli interventi infrastrutturali e dei richiamati Piani Attuativi</em>” e alla “<em>erogazione</em>&nbsp;[…]<em>delle risorse finanziarie di diretta competenza, ovvero allo svincolo di fondi statali o della Cassa Depositi e Prestiti, sulla base della previsione di spesa presentata dal Gestore”. Peraltro, con la già menzionata delibera n. 229 del 5 maggio 2015, la Giunta Regionale ha anche disposto di “confermare l’assetto finanziario degli interventi di cui alla […] DGR 39/14</em>”.<br />
L’assetto dei rapporti tra i due enti, nei sensi sopra delineati, ha trovato conferma anche nell’ambito del giudizio proposto dagli stessi ricorrenti davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la quale ha condannato la Regione Campania, quale “<em>ente espropriante</em>”, a corrispondere agli interessati l’indennità di occupazione legittima (determinandone l’importo in € 710.870,00 con ordinanza della I bis Sezione civile depositata in data 22.12.2015).<br />
Concludendo sul punto, il ricorso, con l’articolato&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;delimitato in apertura, è stato esattamente notificato ad ambedue i soggetti pubblici coinvolti a diverso titolo nella procedura espropriativa.<br />
4. Nel merito l’azione è fondata.<br />
Invero, alla stregua di quanto condivisibilmente rilevato dalla Sezione nella sentenza n. 5179 dell’8 ottobre 2014, già evocata nella narrativa in fatto – che deve pertanto intendersi integralmente recepita nella presente pronuncia – va ribadito che il 7 settembre 2014 è scaduto il termine di legittima occupazione entro il quale non è stato emesso il decreto di esproprio.<br />
Il punto non risulta contestato dalle amministrazioni resistenti, tanto che la stessa Regione Campania, con la ripetuta delibera n. 229 del 5 maggio 2015, ha dato atto che “<em>le procedure espropriative relative alla tratta in oggetto sono scadute</em>&nbsp;[…]”. Contrariamente a quanto auspicato nello stesso deliberato, allo stato – come confermato anche oralmente all’odierna pubblica udienza dai difensori delle parti interpellati al riguardo – non è stata rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera né risultano adottati atti o provvedimenti idonei a trasferire la proprietà del cespite o a farne cessare l’occupazione divenuta&nbsp;<em>sine titulo</em>.<br />
E’ noto, infatti, che l&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva è stato espunto dal nostro ordinamento giuridico sia a seguito dell&#8217;intervento della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, che ha ritenuto l&#8217;occupazione appropriativa contrastante con la Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, sia a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001.<br />
5. Pertanto, va, anzitutto, dichiarata la illegittimità della perdurante occupazione della porzione del fondo di proprietà dei ricorrenti, sito nel Comune di Napoli e censito in catasto alla partita 16298, folio 21, particella 221.<br />
6. L’EAV, che detiene illegittimamente l’immobile, alla stregua di quanto si è già chiarito sopra, va conseguentemente condannato alla restituzione del suolo ai legittimi proprietari del fondo.<br />
7. Va fatta salva, tuttavia, la facoltà della “<em>autorità che utilizza il bene</em>” di avvalersi dell&#8217;art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001, adottando un provvedimento di acquisizione sanante nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.<br />
8. Quanto alla domanda risarcitoria, ad avviso del Collegio, entrambe le parti resistenti vanno condannate in solido a corrispondere il risarcimento del danno atteso che la responsabilità della illegittima protrazione dell’occupazione è imputabile ad entrambe.<br />
Da un lato, l’EAV, nonostante l’inequivoca individuazione del termine finale del 7 settembre 2014, non ha provveduto alla riconsegna del bene ai proprietari, in mancanza della quale la perdurante occupazione è di per sé fonte di responsabilità per lo stesso ente, né ha portato a termine il procedimento per il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (cfr. nota dell’EAV S.r.l. prot. n. RUP15/M/297 del 29.10.2015, ove si dà atto dello svolgimento della conferenza dei servizi in data 13.3.2015, alla quale non è tuttavia seguita l’emissione di ulteriori provvedimenti).<br />
Dall’altro, la Regione Campania – la quale, come si è detto, costituisce l’autorità espropriante – non ha tempestivamente rinnovato la dichiarazione di pubblica utilità ormai scaduta, secondo quanto previsto dal ridetto disciplinare, e solo con la delibera di Giunta n. 229 del 5 maggio 2015 ha deciso di delegare al concessionario anche l’adozione di quest’ultima.<br />
Con riguardo alla quantificazione del danno spettante ai ricorrenti, in base all’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Collegio ritiene di dover stabilire i seguenti criteri:<br />
a) le amministrazioni soccombenti dovranno proporre alla parte ricorrente, entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute per il periodo di occupazione illegittima;<br />
b) ai fini della quantificazione del valore venale, quale parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione, le stesse sono tenute ad utilizzare il parametro accolto alla Corte d’Appello di Napoli, nella già richiamata ordinanza, laddove ha dato atto che “<em>Nel corso della consulenza, le parti hanno condiviso la stima (€ 190/mq) del valore venale del fondo di cui al</em>&nbsp;[…]<em>Parere di Congruità reso il 31/01/011 dall’Agenzia del Territorio</em>&nbsp;[…].<em>Il valore è stato, inoltre, ritenuto congruo dal ctu alla luce delle caratteristiche e della destinazione urbanistica edificatoria del terreno (Zona B sottozona Bb-espansione recente), di precedenti valutazioni relative a zone attigue (Agenzia del Territorio e Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Università Federico II) e di sentenze della Giunta Speciale Espropriazioni relative a terreni aventi caratteristiche similari</em>”;<br />
c) una volta stabilito il valore venale del bene, gli enti resistenti sono tenuti a computare gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima, fino alla data del 7 giugno 2016 (udienza di discussione della causa in oggetto).<br />
9. Come si è già anticipato, onde evitare il maturarsi di ulteriori danni risarcibili, le stesse amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, dovranno provvedere, in via prioritaria, alla regolarizzazione giuridica della fattispecie, mediante l’immediata restituzione del bene occupato, previa integrale riduzione in pristino, ovvero attraverso il legittimo acquisto della proprietà dell&#8217;area o con il consenso della controparte, mediante contratto, ovvero mediante l&#8217;adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001.<br />
10. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:<br />
a) accerta l’illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà dei ricorrenti a partire dalla data dell’8 settembre 2014;<br />
b) ordina all’EAV la restituzione dello stesso ai ricorrenti;<br />
c) condanna la Regione Campania e l’EAV, in solido ed in parti uguali, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi secondo i criteri indicati in motivazione;<br />
d) condanna le Amministrazioni soccombenti, in solido ed in parti uguali, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre alla refusione del contributo unificato.<br />
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a></p>
<p>Pres. Scudeller, est. Russo Sulla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di restituzione di un fondo occupato oltre il termine di scadenza del decreto di occupazione e sulla connessa domanda di risarcimento danni. 1. Espropriazione per pubblica utilità – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine di scadenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller, est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di restituzione di un fondo occupato oltre il termine di scadenza del decreto di occupazione e sulla connessa domanda di risarcimento danni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Espropriazione per pubblica utilità – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine di scadenza – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste – Ragioni. &nbsp;</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione protrattasi oltre il termine di scadenza – Legittimazione passiva della società a capitale regionale concessionaria e soggetto attuatore dell’intervento nonché della Regione quale Ente espropriante – Sussiste.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Sopravvenuta scadenza del termine di occupazione – Mancato rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità – Conseguenza – Declaratoria di illegittimità dell’occupazione – Sussiste.</p>
<p>4. Espropriazione per pubblica utilità – Sopravvenuta scadenza del termine di occupazione – Illegittima protrazione dell’occupazione – Risarcimento danni –Quantificazione.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;La controversia avente ad oggetto la declaratoria della perdurante illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà di un privato e la condanna delle Amministrazioni occupanti alla restituzione del bene, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del G.A. al quale sono devolute tutte le controversie in cui si faccia questione dell’attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi n cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa. (1)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Sussiste la legittimazione passiva dell’EAV (Ente Autonomo del Volturno SpA) e della Regione Campania in ordine alla domanda giudiziale di accertamento della perdurante illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà di un privato e della connessa domanda di restituzione del bene e risarcimento danni, laddove l’EAV, società a totale capitale regionale, sia concessionaria e soggetto attuatore dell’intervento, tenuto tra l’altro all’effettuazione delle procedure ablative dei beni di proprietà aliena successive alla dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dalla Regione, e la Regione risponda in qualità di Ente espropriante che ha emesso il decreto di occupazione d’urgenza e sia, inoltre, l’Ente impegnato al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del programma generale degli interventi strutturali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Nel caso giunga a scadenza il termine di occupazione di un fondo senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, non sia stata rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità e non risultino adottati atti o provvedimenti idonei a trasferire la proprietà del cespite, considerata l’impossibilità di ricorrere all’istituto dell’occupazione acquisitiva, deve essere dichiarata l’illegittimità della perdurante occupazione con conseguente condanna della P.A. procedente alla restituzione dello stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Nel caso di perdurante occupazione del bene di un privato da parte della P.A., oltre il termine di scadenza e senza che sia portato a termine il procedimento per il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, deve essere risarcito il danno per l’illegittima protrazione dell’occupazione che può essere formulato secondo i parametri dettati dalla Corte di Appello per il calcolo dell’indennità di esproprio, partendo dal valore venale del bene e computando gli interessi nella misura del 5% annuo.</p>
<p>(1) cfr. TAR Campania, Sez. V, 16.1.2014 n. 904; TAR Campania, Sez. V, 12.11.2014 n. 5892; Cons. Stato, Sez. IV, 4.4.2011 n. 2113.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<strong>N. 03421/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02390/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Santina Improta, Giuseppe Iacone, Massimo Iacone, Gennaro Iacone, Gaetano Marenzi, Beatrice Marenzi, Santina Montella, Gugliemo Montella, Pasquale Montella, Alessandro Montella, Donata De Miranda, Flavio Improta, Marco Improta, Maria Chiara Improta, Carolina Mazza, Leonardo Mazza, Marinella Mazza, Reginella S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ente Autonomo Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio D&#8217;Angelo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via del Rione Sirignano, 6;&nbsp;<br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Imparato, con domicilio eletto in Napoli, presso l’Avvocatura regionale, alla via S. Lucia, 81;&nbsp;<br />
<strong><em>per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato in ordine alla diffida, notificata il 27 gennaio 2015, e per la conseguente condanna alla restituzione della porzione di circa 6.700 mq. del suolo in comproprietà dei ricorrenti ed al risarcimento dei danni subiti dalla data del 7 settembre 2014, in cui la detenzione del bene è divenuta illegittima.</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Volturno e della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 5 maggio 2015 e depositato il successivo giorno 8, i 18 ricorrenti individuati in epigrafe hanno premesso:<br />
&#8211; di essere comproprietari di un terreno, esteso per mq. 11.917, sito nel Comune di Napoli e riportato in catasto alla partita 16298, folio 21, particella 221, incluso nella variante al P.R.G. approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale de<br />
&#8211; con deliberazione n.246 del 25 febbraio 2005, la Giunta Regionale della Campania approvava il progetto definitivo delle opere civili della tratta ferroviaria Piscinola-Capodichino, dichiarando la pubblica utilità di tale opera e fissando in cinque anni<br />
&#8211; con nota del 4 aprile 2005, la Metro Campania Nord est comunicava ai ricorrenti, ex art.16, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 2001, il procedimento di approvazione del relativo progetto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;<br />
&#8211; dopo circa un anno, con decreto dirigenziale n. 181 del 30 marzo 2006, la Giunta Regionale formalizzava l’approvazione del “<em>Progetto definitivo per ammodernamento e potenziamento Metro Campania Nord Est S.r.L</em>.“ dichiarando la pubblica utilità d<br />
&#8211; pertanto, con successivo decreto dirigenziale n. 337 del 7 settembre 2007, la Giunta Regionale confermava tutto quanto disposto e contestualmente specificava che i lavori della Conferenza di Servizi avevano determinato l’apposizione del vincolo preordin<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 311 dell’1 luglio del 2008, la Giunta Regionale della Campania disponeva l’occupazione d’urgenza, fino al 30 marzo 2011, preordinata all’espropriazione per alcune delle aree da utilizzare per la realizzazione dell’intervento<br />
&#8211; l’8 settembre del 2008 la società MetroCampania Nordest s.r.l. procedeva all’esecuzione del decreto di occupazione con l’immissione in possesso;<br />
&#8211; con decreti dirigenziali n. 38 del 25 marzo 2011, n. 176 del 28 settembre 2011 e n. 61 del 29 marzo 2013, la Giunta Regionale della Campania ha prorogato, prima al 30 settembre 2011, poi al 30 marzo 2013 ed infine al 7 settembre 2014, il termine per il<br />
Tanto premesso, gli esponenti hanno rappresentato di aver impugnato tale ultima proroga davanti al T.A.R. Campania con ricorso R.G. n. 2759/2013. Il gravame è stato respinto con la sentenza n.5179 dell’8 ottobre 2014, con cui questa Sezione ha ritenuto che l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità “<em>non era ancora definitivamente scaduta alla data del 29 marzo del 2013, data in cui – con l’atto impugnato – l’amministrazione procedente ebbe a prorogare ulteriormente il termine di conclusione delle procedure di espropriazione al termine del 7 settembre 2014</em>”.<br />
Dunque, considerato che il 7 settembre 2014 è scaduto il termine di legittima occupazione, con atto notificato il 27 gennaio 2015, gli instanti hanno diffidato l’EAV a restituire il fondo.<br />
Non avendo ottenuto riscontro all’atto di diffida e non essendo stati emessi ulteriori provvedimenti, gli stessi 18 soggetti specificati in epigrafe hanno proposto il ricorso in trattazione al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la conseguente condanna alla restituzione della porzione di circa 6.700 mq. del suolo in comproprietà ed al risarcimento dei danni subiti dalla data del 7 settembre 2014, deducendo a sostegno delle domande i seguenti motivi di diritto:<br />
1) violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 89/2005, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di correttezza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa;<br />
2A) diritto al risarcimento danni per occupazione illegittima, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 20, comma 1, all’art. 22 bis, comma 5, ed all’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, come successivamente modificato, nonché all’art. 2043 c.c.;<br />
2B) obbligo di restituzione del bene a partire dalla scadenza del periodo di occupazione legittima (ossia il 7.9.2014, come rilevato nella citata sentenza del T.A.R. Campania n. 5179/2014).<br />
Ha resistito in giudizio l’Ente Autonomo Volturno, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria – rivestendo la mera veste di soggetto attuatore dell’intervento, facente capo invece alla Regione Campania, in qualità di titolare del potere espropriativo e beneficiario dell’opera infrastrutturale – nonché l’inammissibilità del rimedio avverso il silenzio, ex art. 117 c.p.a., in quanto volto ad ottenere la tutela di un diritto soggettivo attraverso la richiesta di restituzione dell’immobile.<br />
Si è costituita anche la Regione Campania, la quale a sua volta ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all’azione sul silenzio, in quanto la diffida a provvedere del 29.1.2015 è stata rivolta all’EAV.<br />
Con successive memorie difensive i ricorrenti, dopo aver replicato alle eccezioni avversarie, hanno insistito nelle proprie richieste.<br />
Chiamata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2016, in relazione all’azione sul silenzio ex art. 117 c.p.a., la causa è stata cancellata dal ruolo degli affari da trattarsi col rito camerale per essere discussa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui, in caso di cumulo di domande connesse, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario.<br />
All’odierna pubblica udienza del 7 giugno 2016 – ove il difensore della parte ricorrente ha precisato che non rientra nel&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;l’indennità di occupazione legittima (oggetto di distinto giudizio proposto davanti alla Corte d’Appello di Napoli, che con ordinanza della I bis Sezione civile, depositata in data 22.12.2015, ha condannato la Regione Campania a corrispondere a tale titolo l’importo di € 710.870,00), come da verbale – la causa veniva spedita in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. In relazione al contenuto sostanziale della domanda ed all’interesse fatto valere dalla parte ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 32, secondo comma, cod. proc. amm., il Collegio reputa di poter qualificare l’azione, al di là della prospettazione formale, come volta ad ottenere la declaratoria della perdurante illegittimità dell&#8217;occupazione del fondo di proprietà e la condanna delle intimate amministrazioni alla restituzione del bene ed al risarcimento del danno subito per il periodo di occupazione illegittima.<br />
2. Così inquadrata la controversia, non vi è dubbio che la stessa rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi al riguardo (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, Sezione V, 16.1.2014, n. 904 e 12.11.2014, n. 5892; Consiglio di Stato, Sezione IV, 4.4.2011, n.2113). Invero, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all&#8217;interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, come accaduto nel caso di specie. Difatti, come si è descritto nella narrativa in fatto che precede, questa Sezione, con la sentenza n.5179 dell’8.10.2014, ha ritenuto legittima la proroga del termine di conclusione delle procedure di espropriazione fino al 7 settembre 2014, disposta dalla Giunta regionale con decreto dirigenziale n. 61 del 29 marzo 2013, in quanto emesso nella perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
E’ peraltro pacifico che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della domanda di risarcimento del danno causato dall’illegittima detenzione delle aree da parte dell&#8217;Amministrazione del fondo non espropriato né altrimenti acquisito al patrimonio dell’ente, ma rimasto nella proprietà dominicale del privato.<br />
3. La qualificazione dell’azione nei termini appena chiariti consente anche di respingere le incrociate eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle amministrazioni resistenti, non essendovi dubbio che sia l’EAV che la Regione Campania sono parti necessarie della presente controversia e che, come tali, sono state esattamente entrambe evocate in giudizio.<br />
Il primo, società a totale capitale regionale, è concessionario e soggetto attuatore dell’intervento, come tale tenuto, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di concessione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 28 marzo 2008, tra l’altro, “<em>all’effettuazione delle procedure ablative di beni di proprietà aliena successiva alla dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dalla Regione</em>”. Va precisato che, con successiva delibera n. 229 del 5 maggio 2015, la Giunta Regionale ha deciso di “<em>delegare il Concessionario – Soggetto Attuatore Ente Autonomo Volturno s.r.l. all’adozione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, compresa la dichiarazione di pubblica utilità, relativamente agli interventi infrastrutturali sulla tratta in parola, sostenuti dalla copertura finanziaria di cui alla […] DGR 39/14 modificando in parte qua il disciplinare di concessione di cui alla DGR 529/2008</em>”.<br />
Ne discende anche che l’EAV, subentrato, a seguito di incorporazione, alla società MetroCampania Nordest s.r.l. (la quale l’8 settembre del 2008 aveva proceduto all’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con l’immissione in possesso), nel caso di soccombenza nel presente giudizio, è individuabile quale soggetto tenuto alla materiale restituzione del bene immobile agli aventi diritto.<br />
Il ricorso è stato correttamente notificato anche alla Regione Campania, la quale, oltre ad essere l’ente espropriante (che in tale veste ha emesso il decreto di occupazione d’urgenza), si è impegnata, ai sensi dell’art. 8 del già citato disciplinare, tra l’altro, “<em>al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma Generale degli interventi infrastrutturali e dei richiamati Piani Attuativi</em>” e alla “<em>erogazione</em>&nbsp;[…]<em>delle risorse finanziarie di diretta competenza, ovvero allo svincolo di fondi statali o della Cassa Depositi e Prestiti, sulla base della previsione di spesa presentata dal Gestore”. Peraltro, con la già menzionata delibera n. 229 del 5 maggio 2015, la Giunta Regionale ha anche disposto di “confermare l’assetto finanziario degli interventi di cui alla […] DGR 39/14</em>”.<br />
L’assetto dei rapporti tra i due enti, nei sensi sopra delineati, ha trovato conferma anche nell’ambito del giudizio proposto dagli stessi ricorrenti davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la quale ha condannato la Regione Campania, quale “<em>ente espropriante</em>”, a corrispondere agli interessati l’indennità di occupazione legittima (determinandone l’importo in € 710.870,00 con ordinanza della I bis Sezione civile depositata in data 22.12.2015).<br />
Concludendo sul punto, il ricorso, con l’articolato&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;delimitato in apertura, è stato esattamente notificato ad ambedue i soggetti pubblici coinvolti a diverso titolo nella procedura espropriativa.<br />
4. Nel merito l’azione è fondata.<br />
Invero, alla stregua di quanto condivisibilmente rilevato dalla Sezione nella sentenza n. 5179 dell’8 ottobre 2014, già evocata nella narrativa in fatto – che deve pertanto intendersi integralmente recepita nella presente pronuncia – va ribadito che il 7 settembre 2014 è scaduto il termine di legittima occupazione entro il quale non è stato emesso il decreto di esproprio.<br />
Il punto non risulta contestato dalle amministrazioni resistenti, tanto che la stessa Regione Campania, con la ripetuta delibera n. 229 del 5 maggio 2015, ha dato atto che “<em>le procedure espropriative relative alla tratta in oggetto sono scadute</em>&nbsp;[…]”. Contrariamente a quanto auspicato nello stesso deliberato, allo stato – come confermato anche oralmente all’odierna pubblica udienza dai difensori delle parti interpellati al riguardo – non è stata rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera né risultano adottati atti o provvedimenti idonei a trasferire la proprietà del cespite o a farne cessare l’occupazione divenuta&nbsp;<em>sine titulo</em>.<br />
E’ noto, infatti, che l&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva è stato espunto dal nostro ordinamento giuridico sia a seguito dell&#8217;intervento della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, che ha ritenuto l&#8217;occupazione appropriativa contrastante con la Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, sia a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001.<br />
5. Pertanto, va, anzitutto, dichiarata la illegittimità della perdurante occupazione della porzione del fondo di proprietà dei ricorrenti, sito nel Comune di Napoli e censito in catasto alla partita 16298, folio 21, particella 221.<br />
6. L’EAV, che detiene illegittimamente l’immobile, alla stregua di quanto si è già chiarito sopra, va conseguentemente condannato alla restituzione del suolo ai legittimi proprietari del fondo.<br />
7. Va fatta salva, tuttavia, la facoltà della “<em>autorità che utilizza il bene</em>” di avvalersi dell&#8217;art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001, adottando un provvedimento di acquisizione sanante nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.<br />
8. Quanto alla domanda risarcitoria, ad avviso del Collegio, entrambe le parti resistenti vanno condannate in solido a corrispondere il risarcimento del danno atteso che la responsabilità della illegittima protrazione dell’occupazione è imputabile ad entrambe.<br />
Da un lato, l’EAV, nonostante l’inequivoca individuazione del termine finale del 7 settembre 2014, non ha provveduto alla riconsegna del bene ai proprietari, in mancanza della quale la perdurante occupazione è di per sé fonte di responsabilità per lo stesso ente, né ha portato a termine il procedimento per il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (cfr. nota dell’EAV S.r.l. prot. n. RUP15/M/297 del 29.10.2015, ove si dà atto dello svolgimento della conferenza dei servizi in data 13.3.2015, alla quale non è tuttavia seguita l’emissione di ulteriori provvedimenti).<br />
Dall’altro, la Regione Campania – la quale, come si è detto, costituisce l’autorità espropriante – non ha tempestivamente rinnovato la dichiarazione di pubblica utilità ormai scaduta, secondo quanto previsto dal ridetto disciplinare, e solo con la delibera di Giunta n. 229 del 5 maggio 2015 ha deciso di delegare al concessionario anche l’adozione di quest’ultima.<br />
Con riguardo alla quantificazione del danno spettante ai ricorrenti, in base all’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Collegio ritiene di dover stabilire i seguenti criteri:<br />
a) le amministrazioni soccombenti dovranno proporre alla parte ricorrente, entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute per il periodo di occupazione illegittima;<br />
b) ai fini della quantificazione del valore venale, quale parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione, le stesse sono tenute ad utilizzare il parametro accolto alla Corte d’Appello di Napoli, nella già richiamata ordinanza, laddove ha dato atto che “<em>Nel corso della consulenza, le parti hanno condiviso la stima (€ 190/mq) del valore venale del fondo di cui al</em>&nbsp;[…]<em>Parere di Congruità reso il 31/01/011 dall’Agenzia del Territorio</em>&nbsp;[…].<em>Il valore è stato, inoltre, ritenuto congruo dal ctu alla luce delle caratteristiche e della destinazione urbanistica edificatoria del terreno (Zona B sottozona Bb-espansione recente), di precedenti valutazioni relative a zone attigue (Agenzia del Territorio e Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Università Federico II) e di sentenze della Giunta Speciale Espropriazioni relative a terreni aventi caratteristiche similari</em>”;<br />
c) una volta stabilito il valore venale del bene, gli enti resistenti sono tenuti a computare gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima, fino alla data del 7 giugno 2016 (udienza di discussione della causa in oggetto).<br />
9. Come si è già anticipato, onde evitare il maturarsi di ulteriori danni risarcibili, le stesse amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, dovranno provvedere, in via prioritaria, alla regolarizzazione giuridica della fattispecie, mediante l’immediata restituzione del bene occupato, previa integrale riduzione in pristino, ovvero attraverso il legittimo acquisto della proprietà dell&#8217;area o con il consenso della controparte, mediante contratto, ovvero mediante l&#8217;adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001.<br />
10. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:<br />
a) accerta l’illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà dei ricorrenti a partire dalla data dell’8 settembre 2014;<br />
b) ordina all’EAV la restituzione dello stesso ai ricorrenti;<br />
c) condanna la Regione Campania e l’EAV, in solido ed in parti uguali, al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi secondo i criteri indicati in motivazione;<br />
d) condanna le Amministrazioni soccombenti, in solido ed in parti uguali, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre alla refusione del contributo unificato.<br />
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-6-7-2016-n-3421-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2016 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a></p>
<p>la disciplina di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 trova applicazione, oltre che con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, anche con riferimento alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990 Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>la disciplina di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 trova applicazione, oltre che con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, anche con riferimento alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 – Trova applicazione con riferimento alle omesse comunicazioni di cui all’art. 7 e, rispettivamente, 10-bis L. n. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 21-octies L. 241 del 1990, introdotto per effetto dell’art. 14 L. 15 del 2005 dispone al comma 2 seconda parte che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disciplina va applicata non soltanto all’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, ma anche all’omessa comunicazione di cui all’art. 10-bis della medesima legge, in quanto anche in questo caso l’amministrazione procedente è tenuta ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per ottenere una compiuta disamina degli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere. Pertanto, anche per l’evenienza della mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale va ammessa la prova, liberamente valutabile dal giudice, relativa all’irrilevanza del contributo dell’interessato rispetto ad un esito procedimentale che, comunque, non potrebbe essere diverso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la disciplina di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 trova applicazione, oltre che con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7, anche con riferimento alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
 seconda Sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato		Presidente; Fulvio Rocco			Consigliere, relatore; Alessandra Farina		Consigliere																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1823/2005 proposto<br />
dall’<b>AZIENDA AGRICOLA GORINO SULLAM S.S.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, S.Croce 205;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>A.G.E.A. &#8211;  Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Direzione Organismo pagatore U.O. 15^ cod. 45 – Foraggi – Sementi di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia – S. Marco 63;</p>
<p>l’<b>A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Rovigo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>l’<b>A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i Pagamenti in Agricoltura</b>, ufficio produzione Vegetali di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>l’<b>A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i Pagamenti in Agricoltura di Padova</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER l&#8217;annullamento, <br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento dell’A.G.E.A. 18.5.2005 n. DSFU 2005/0001018 avente ad oggetto il diniego alla corresponsione della liquidazione dell’aiuto relativo alla disidratazione dei foraggi per il mese di marzo 2003.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 19.7.2005 e depositato presso la Segreteria il 2.8.2005, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA, depositato il 16.8.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco &#8211; l’avv. Romeo per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per l’AGEA;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center><b>considerato</b></p>
<p>quanto segue.</p>
<p>1)	Innanzitutto, va respinta la censura di violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 15.<br />	<br />
Come è ben noto, tale articolo (intitolato “Comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza”)  dispone &#8211; per quanto qui segnatamente interessa &#8211; che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”. <br />
In effetti, nel caso di specie il provvedimento di diniego qui impugnato in  principalità non è stato preceduto dalla previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a suo tempo presentata dalla ricorrente.<br />
Va, tuttavia, rilevato che l’art. 21-octies della medesima L. 241 del 1990, a sua volta introdotto per effetto dell’art. 14 della L. 15 del 2005 dispone, al comma 2 seconda parte – e sempre per quanto qui segnatamente interessa &#8211; che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Ragionevolmente, tale disciplina va applicata non soltanto nell’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della medesima L. 24 del 1990, ma anche nell’ambito dell’omessa comunicazione dell’avvio di quella particolare sequenza procedimentale che avrebbe dovuto trarre origine dalla non ancora formalizzata determinazione dell’Amministrazione di non accogliere la domanda presentata dall’interessato: e ciò in quanto anche nell’evenienza dell’anzidetto art. 10-bis l’Amministrazione procedente è tenuta ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per addivenire ad una compiuta disamina di quegli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere.<br />
Il Collegio reputa, pertanto, che anche per l’evenienza della mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale va ammessa la prova – liberamente valutabile dal giudice, che la trae dall’insieme degli atti di causa posti a sua disposizione per impulso della stessa Amministrazione convenuta – dell’irrilevanza del contributo dell’interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che, comunque, non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Nel caso in esame, le puntuali considerazioni svolte nella memoria defensionale dell’A.G.E.A. inducono, in effetti, a tale conclusione.</p>
<p>2) Pertanto, con riferimento al primo ordine di censure formulato dalla ricorrente circa la contestata tardività della produzione, da parte della ricorrente medesima, della documentazione attestante il decesso del proprio Amministratore unico, va rilevato che l’art. 12 del D.M. 4 aprile 2000 impone, per le cause di “forza maggiore” comportanti ritardo nella presentazione della documentazione necessaria gli effetti dell’ottenimento del beneficio, l’osservanza di un termine di 10 giorni: e, in fatto, non è contestata la circostanza che il certificato di morte di Sullam Renzo, datato 24 aprile 2003, è pervenuto all’A.G.E.A. soltanto in data 15 maggio 2003.<br />
Secondo la prospettazione della ricorrente, ciò conseguirebbe dal fatto che la propria domanda di ammissione al beneficio era stata, comunque, presentata con 3 giorni di ritardo e che, soltanto a fronte della contestazione del ritardo stesso da parte della Struttura periferica dell’A.VE.P.A. di Rovigo (cfr. nota Prot. n. 1275 dd. 7 maggio 2003: doc. 4 di parte ricorrente), è stata – per l’appunto – fornita la giustificazione della “forza maggiore” entro un termine comunque compreso entro i predetti 10 giorni se considerato decorrente dalla ricezione di tale nota di A.VE.P.A.<br />
Tale assunto della ricorrente non persuade il Collegio, posto che il comma 2 del medesimo art. 12 impone agli interessati di notificare la documentazione relativa ai casi di forza maggiore – tra i quali è esplicitamente compresa l’ipotesi del “decesso dei soggetti abilitati ad agire nell’ambito del regime di aiuto” – “entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo”: e ciò, quindi, significa che nel caso di specie la ricorrente non avrebbe dovuto attendere la segnalazione di A.VE.P.A. del ritardo, ma avrebbe dovuto autonomamente comunicare ad A.G.E.A., anche per il tramite della medesima A.VE.P.A., la circostanza del decesso già al momento dell’inoltro tardivo (18 aprile 2003) di quanto avrebbe dovuto essere  presentato il (13 aprile 2003).</p>
<p>3) Per quanto attiene all’allegazione di un’ulteriore giustificazione del ritardo fondata sulla circostanza che i certificati di analisi da allegare a corredo della domanda erano stati ricevuti dalla ricorrente medesima in ritardo, ossia il 16 aprile 2003, si tratta – all’evidenza – di un rischio che l’Azienda si è autonomamente assunta utilizzando il servizio postale, ovvero scegliendo un laboratorio di analisi non sollecito ad evadere le richieste, oppure ancora di una negligenza della stessa ricorrente che si è attivata in ritardo con il laboratorio anzidetto: in ogni caso, si tratta di eventi sicuramente non riconducibili alle ipotesi di “forza maggiore” tassativamente contemplate dal predetto art. 12, comma 1, del D.M. 4 aprile 2000 (cfr. ivi: decesso dei soggetti abilitati, loro incaqpacità di lunga durara, espropriazione non prevedibile degli impianti aziendali, grave calamità naturale), e non può – pertanto – rilevare  favore della ricorrente.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta. <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-13-9-2005-n-3421/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2005 n.3421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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