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	<title>3408 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3408 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a></p>
<p>Pres. Gomez De Ayala – Est. Correale Federalberghi Torino – Associazione Italiana Albergatori (avv.ti Barosio, Sarzotti) c. Comune di Torino (avv.ti Arnone, Piovano) la previsione di una TARSU superiore per gli esercizi alberghieri rispetto ai locali ad uso abitazione è legittima 1. – Imposte e tasse – TARSU – Attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez De Ayala – Est. Correale<br /> Federalberghi Torino – Associazione Italiana Albergatori (avv.ti Barosio, Sarzotti) c. Comune di Torino (avv.ti Arnone, Piovano)</span></p>
<hr />
<p>la previsione di una TARSU superiore per gli esercizi alberghieri rispetto ai locali ad uso abitazione è legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Imposte e tasse – TARSU – Attività alberghiera – Tariffa superiore ai locali ad uso abitazione – Legittimità.</p>
<p>2. – Imposte e tasse – TARSU – Principio chi inquina paghi – Natura programmatica.</p>
<p>3. &#8211; Imposte e tasse – TARSU – Principio chi inquina paghi – Rifiuti – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Non viola l’art. 58 D.Lgs. 507/93, che dispone che la TARSU deve essere commisurata all’utilizzo al quale i locali sono destinati ed alle attività in essi svolte, la decisione del Comune di Torino di prevedere una tassa superiore per gli alberghi rispetto ai locali ad uso abitativo, atteso che i primi hanno un ricambio anche giornaliero della clientela con conseguente maggior ricambio di rifiuti provenienti dai servizi igienici. Inoltre il quantitativo di rifiuti provenienti dalle sale per le prime colazioni non è comparabile con quello di una singola casa di abitazione.</p>
<p>2. &#8211; Il principio operante a livello comunitario “chi inquina paghi” non ha natura precettiva ma deve essere recepito dalle varie leggi di settore.<br />
3. – Il principio “chi inquina paghi” si riferisce all’inquinamento inteso come deterioramento dell’ambiente e non alla raccolta dei rifiuti che se effettuata a dovere tende ad escludere profili di inquinamento e di danno all’ambiente in senso lato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11511_11511.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2006 n.3408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2006-n-3408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2006-n-3408/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2006-n-3408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2006 n.3408</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Maruotti Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) c. Associazione nazionale industriali del gas &#8211; Anigas (Avv. M. Zoppolato), Associazione difesa consumatori e ambiente – Adiconsum (Avv. C. Malinconico) rimette all&#8217;Adunanza Plenaria la questione sulla legittimazione di una associazione di consumatori a proporre appello senza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2006-n-3408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2006 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2006-n-3408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2006 n.3408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Maruotti<br /> Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) c. Associazione nazionale industriali del gas &#8211; Anigas (Avv. M. Zoppolato), Associazione difesa consumatori e ambiente – Adiconsum (Avv. C. Malinconico)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimette all&#8217;Adunanza Plenaria la questione sulla legittimazione di una associazione di consumatori a proporre appello senza essere stata parte nel giudizio di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione all’appello – Associazione di consumatori non parte formale nel giudizio di primo grado – Rimessione all’Adunanza Plenaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se un associazione dei consumatori sia legittimata, ex art. 139, co. 1 Codice del Consumo (per il quale l’associazione “è legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), ad appellare una sentenza pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado. Infatti, per un verso potrebbe ritenersi ammissibile l’appello, affermando un principio corrispondente a quello sancito dall’art. 146, co. 11, Codice del beni culturali e del paesaggio (che ammette la legittimazione dell’associazione ambientalistica a proporre appello, anche quando il giudizio sia stato instaurato con un ricorso di primo grado proposto da altri) o in ragione della circostanza che una interpretazione restrittiva della legittimazione a ricorrere, riferita solo al giudizio di primo grado, potrebbe comportare dubbi di costituzionalità. Per altro verso potrebbero ritenersi  prevalenti i tradizionali principi riguardanti l’impugnazione delle sentenze, in ragione dell’esigenza che si determini con certezza il momento in cui si formi il giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>DECISIONE PARZIALE<br />
CON ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso in appello n. 10135 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>
contro<u></p>
<p>
</u></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Associazione nazionale industriali del gas (Anigas)</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Zoppolato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Mascherino n. 72;</p>
<p align=center>
con l’appello incidentale</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>Associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum)</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Malinconico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza dei Caprettari n. 70,</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, <br />
Sede di Milano, Sez. IV, 6 ottobre 2005, n. 3716, e per il rigetto del ricorso di primo grado n. 189 del 2005;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria depositata dall’Anigas in data 20 gennaio 2006;<br />
Visto l’atto di appello dell’Adiconsum, depositato in data 7 febbraio 2006;<br />
Vista la memoria depositata in data 10 febbraio 2006 dall’Anigas;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 21 marzo 2006;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato dello Stato Tortora, l’avvocato Carlo Malinconico e l’avvocato Maurizio Zoppolato;<br />	<br />
	Considerato che è stato depositato il dispositivo della pronuncia, cui segue il deposito della sua motivazione;<br />	<br />
	Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Premesso in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. Con la deliberazione n. 248 del 29 dicembre 2004, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha modificato la propria precedente delibera n. 195 del 2002, riguardante il meccanismo di indicizzazione delle tariffe per la fornitura del gas naturale ai clienti finali del mercato vincolato.<br />
In particolare, l’Autorità:<br />
&#8211; con riferimento alla componente della materia prima, ha reso obbligatoria l’introduzione nei contratti di compravendita al dettaglio di una ‘clausola di salvaguardia’, che limita al 75% l’aumento dei prezzi, qualora il costo dei prodotti petroliferi sup<br />
&#8211; ha stabilito che tale meccanismo di applichi anche ai contratti di compravendita all’ingrosso del gas che non prevedano clausole di aggiornamento o di revisione prezzi in caso di modifica della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di- con effetto dal 1° ottobre 2005, ha disposto la revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, con aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005.<br />
2. Col ricorso n. 189 del 2005, proposto al TAR per la Lombardia, l’Anigas ha impugnato il provvedimento dell’Autorità, di cui ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Il TAR, con l’ordinanza n. 162 del 25 gennaio 2005, ha accolto la domanda incidentale della ricorrente ed ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.<br />
Questa Sezione, con l’ordinanza n. 1536 del 22 marzo 2005, ha confermato l’ordinanza cautelare del TAR.<br />
Con la sentenza n. 3716 del 2005, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato per insussistenza del potere esercitato dalla Autorità, nonché per carenza di istruttoria e difetto di istruttoria.<br />
Il TAR ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
3. Con l’appello n. 10135 del 2005, l’Autorità ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto, perché infondato.<br />
Si è costituita in giudizio l’Anigas, che ha eccepito l’improcedibilità dell’appello, per la tardività del suo deposito.<br />
In subordine, l’Anigas ha chiesto che il gravame sia respinto, perché infondato.<br />
4. Con l’appello ‘incidentale autonomo’ depositato in data 7 febbraio 2006, l’Adiconsum ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che, in sua riforma, sia respinto il ricorso di primo grado.<br />
A fondamento della propria legittimazione, l’Associazione ha rilevato che è iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 281 del 1998 (trasfuso nell’art. 137 del Codice del consumo, approvato col decreto legislativo n. 206 del 2005).<br />
Con una memoria depositata in data 10 febbraio 2006, l’Anigas ha chiesto che l’appello dell’Adiconsum sia dichiarato inammissibile, perché proposto da un soggetto non legittimato, poiché l’associazione non è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, né può essere considerata parte necessaria.<br />
3. All’udienza del 21 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato depositato il dispositivo della decisione.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto </p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità della deliberazione n. 248 del 29 dicembre 2004, con cui l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha modificato il meccanismo di indicizzazione delle tariffe per la fornitura del gas naturale, già disciplinato con la propria precedente delibera 29 novembre 2002, n. 195.<br />
Con la sentenza impugnata n. 3716 del 2005, il TAR per la Lombardia ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla Associazione nazionale industriali del gas, ed ha annullato la delibera per insussistenza del potere esercitato dalla Autorità , nonché per carenza di istruttoria e difetto di istruttoria.<br />
La sentenza è stata impugnata:<br />
a) con l’appello n. 10135 del 2005, dalla Autorità;<br />
b) con un ‘appello incidentale autonomo’, dalla Associazione difesa consumatori e ambiente.<br />
3. Ritiene la Sezione che, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Anigas, l’appello della Autorità vada dichiarato improcedibile.<br />
Dalla documentazione acquisita, infatti, risulta che:<br />
&#8211; in data 29 ottobre 2005, l’Anigas ha notificato all’Autorità una copia della sentenza del TAR;<br />
&#8211; in data 28 novembre 2005, l’Autorità ha notificato l’atto di appello alla stessa Anigas e agli altri due soggetti intimati in primo grado (nel rispetto del termine di trenta giorni, disposto dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971);<br />
&#8211; il deposito del medesimo atto vi è stato in data 15 dicembre 2005, dopo il superamento del prescritto termine di 15 giorni, fissato dal medesimo art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971 per i giudizi aventi ad oggetto gli atti delle Autorità amministrat<br />
Sul punto, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale il medesimo art. 23 bis ha disposto, tra l’altro, la riduzione alla metà del termine di deposito dell’atto di appello (Ad. Plen., 18 marzo 2004, n. 5; Ad. Plen. 31 maggio 2005, n. 5).<br />
4. Rileva pertanto la questione se sia ammissibile l’appello ‘incidentale autonomo’ dell’Adiconsum.<br />
4.1. A fondamento della propria legittimazione, l’Associazione ha rilevato che è iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 281 del 1998 (trasfuso nell’art. 137 del Codice del consumo, approvato col decreto legislativo n. 206 del 2005).<br />
	4.2. In contrario, l’Anigas ha osservato che:<br />	<br />
	&#8211; l’improcedibilità dell’appello dell’Autorità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211; l’Adiconsum non era parte necessaria nel giudizio di primo grado, non vi è intervenuta e non è titolare di una autonoma posizione giuridica, sicché il suo atto di appello non è qualificabile come ‘appello autonomo’, bensì come ‘intervento adesivo’ al gr<br />
	&#8211; l’associazione dei consumatori, quando ha una legittimazione <i>ex lege</i> a ricorrere in primo grado, non è legittimata ad appellare una sentenza che si sia pronunciata su un altrui ricorso di primo grado (sul punto, l’ANIGAS ha invocato il principio<br />
	5. Ritiene il collegio che vada rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione se l’Adiconsum sia legittimata ad appellare la sentenza gravata, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice del consumo (per il quale l’associazione “<i>è legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori</i>”).<br />	<br />
5.1. Questa Sezione, con la decisione n. 6253 del 2004, ha ritenuto che l’associazione &#8211; avente una legittimazione <i>ex lege</i> a proporre un ricorso al tribunale amministrativo &#8211; non è legittimata ad appellare la sentenza che si sia pronunciata su un altrui ricorso, sicché essa può impugnare la sentenza che abbia deciso il suo ricorso ed abbia determinato la sua soccombenza anche parziale, ma non anche ogni sentenza di primo grado pronunciata in materia.<br />
Da ciò risulta l’inammissibilità dell’appello che <i>omissio medio</i> impugni la sentenza che abbia deciso il ricorso proposto da un soggetto colegittimato, mentre  costituisce <i>ius singolare </i> l’art. 83/12 del testo  unico  approvato  per i giudizi elettorali col d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e l’art. 146,  comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio n. 42 del 2004, che hanno ammesso  l’appello   (entro il  termine  annuale  previsto   dall’art.  327 c.p.c.) di chi  –  pur essendovi legittimato &#8211; non abbia proposto il ricorso originario.<br />
5.2. Osserva il collegio che la decisione n. 6253 del 2004 si è espressa in un caso alquanto diverso, in cui l’associazione dei consumatori non aveva proposto il ricorso di primo grado (pur essendovi legittimata) e poi aveva appellato la sentenza di parziale accoglimento proposto da soggetti colegittimati, allo scopo di ottenere in secondo grado l’accoglimento integrale dell’altrui ricorso di primo grado (per rimediare alle conseguenze della mancata proposizione del proprio ricorso).<br />
5.3. Più simile al caso di specie è quello deciso dalla Sezione con la decisione n. 3165 del 6 giugno 2003, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da una associazione ambientalistica, avverso la sentenza che aveva annullato un decreto ministeriale, che a sua volta aveva annullato  una autorizzazione paesaggistica.<br />
Per tale decisione, l’art. 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e il corrispondente art. 17, comma 46, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno consentito l’impugnazione degli atti amministrativi che incidano sull’ambiente, senza però attribuire anche la legittimazione ad impugnare “senz’altro” le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali pronunciate in materia ambientale.<br />
Pertanto, qualora una sentenza abbia accolto un ricorso altrui in materia ambientale, producendo effetti tali da comportare la modifica del territorio, l’associazione non può proporre l’appello, perché si applicano i principi generali per i quali questo può essere proposto soltanto dal soccombente o da una parte pretermessa (quale controinteressato sopravvenuto e beneficiario del provvedimento finale o consequenziale).<br />
5.4. Osserva il collegio, peraltro, come anche tale precedente non si attagli pienamente al caso di specie, sia perché &#8211; come da esso segnalato – l’associazione ambientalistica conserva la legittimazione ad impugnare l’autorizzazione paesistica quando diventi efficace, sia perché il richiamato art. 146, comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ora espressamente ammette la legittimazione dell’associazione ambientalistica a proporre appello, anche quando il giudizio sia stato instaurato con un ricorso di primo grado proposto da altri.<br />
5.5. Ad avviso del collegio, in sede di interpretazione del sopra riportato art. 139, comma 1, del Codice del consumo, si potrebbe affermare  un principio corrispondente a quello sancito dal richiamato art. 146, comma 1, per ritenere che le associazioni dei consumatori (rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 137 del Codice) possano appellare la sentenza che – annullando il provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determinativo di effetti favorevoli per i consumatori – cagioni un pregiudizio per i loro interessi collettivi.<br />
In tal caso infatti:<br />
&#8211; l’associazione dei consumatori non ha prestato acquiescenza ad un provvedimento lesivo degli interessi di cui è portatrice (come nel caso deciso dalla decisione n. 6253 del 2004), né ha la possibilità di impugnare un provvedimento ulteriore o che acquis<br />
&#8211; rilevano gli interessi pubblici gestiti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, i cui poteri – previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 – sono anche finalizzati alla tutela dei consumatori;<br />
&#8211; potrebbe applicarsi un principio di corrispondenza, per il quale l’associazione – così come può impugnare l’atto dell’Autorità lesivo degli interessi della categoria – può anche attivarsi in sede processuale per il mantenimento della misura adottata dal<br />
&#8211; una interpretazione restrittiva della legittimazione a ricorrere, riferita solo al giudizio di primo grado, potrebbe comportare dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza della scelta legislativa di escludere che l’asso<br />
5.6. Nel presente giudizio, in ragione del contenuto della deliberazione dell’Autorità n. 248 del 2004, dalla documentazione acquisita e dalle concordi deduzioni delle parti si desume che, in conseguenza della gravata sentenza del TAR, aumenterebbero la tariffa di vendita del gas al dettaglio e i corrispettivi dovuti dai consumatori per le rispettive forniture.<br />
L’affermazione dell’ammissibilità dell’appello proposto dall’Adiconsum risulterebbe pertanto coerente con l’esigenza di tutela degli interessi dei consumatori, che costituisce la <i>ratio</i> degli articoli 137 e 139 del Codice del consumo.<br />
5.7. Peraltro, in materia potrebbero rilevare i tradizionali principi riguardanti l’impugnazione delle sentenze, in ragione dell’esigenza che si determini con certezza il momento in cui si formi il giudicato.<br />
Da un lato, ove l’Autorità non proponga appello nel termine breve (a seguito della notifica della sentenza) oppure questo sia respinto nei rapidi tempi consentiti dal rito accelerato, potrebbe accadere che l’associazione – cui non vanno notificati la sentenza e l’appello &#8211; proponga successivamente un proprio gravame, quando si sia formato il giudicato formale, secondo le regole generali.<br />
Dall’altro, ove (come nella specie) l’associazione non intervenuta in primo grado proponga il proprio appello prima dell’udienza di discussione, ma dopo che l’originario ricorrente abbia fondatamente eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità del gravame dell’Autorità, l’iniziativa processuale dell’associazione va valutata anche alla luce del principio della parità delle parti, che caratterizza il sistema di giustizia. <br />
Anche in considerazione di tali inconvenienti, si potrebbe affermare quanto ha già affermato l’Adunanza Plenaria per l’interventore <i>ad opponendum</i> (Ad. Plen., 8 maggio 1996, n. 2), e cioè che l’associazione dei consumatori sia legittimata ad appellare la sentenza solo se sia intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, così acquisendo anche la qualità di parte formale, cui il ricorrente vittorioso – in ipotesi – può notificare la sentenza per far sorgere il termine decorso il quale l’appello diventa irricevibile.<br />
Questa precisazione (che consentirebbe anche di affermare principi corrispondenti in tema di appello e di revocazione) rileva nella specie, poiché l’Adiconsum non è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.<br />
5.8. Per le ragioni che precedono, rilevato il carattere di massima della questione, il collegio rimette la questione dell’ammissibilità dell’appello della Adiconsum all’esame dell&#8217;Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1954.<br />
Poiché la delibera dell’Autorità n. 248 del 2004 ha dato luogo alla <br />
proposizione di vari appelli (pendenti presso la Sezione e proposti avverso altre sentenze del TAR per la Lombardia, che hanno annullato il provvedimento in accoglimento di altri ricorsi di primo grado), per il caso in cui l’appello risulti ammissibile valuterà l’Adunanza Plenaria se trattenere la causa per la decisione ovvero se restituire gli atti alla Sezione (per il principio desumibile dall’art. 374 c.p.c., novellato col decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40).<br />
6. Per le ragioni che precedono, la Sezione:<br />
&#8211; dichiara improcedibile l’appello principale, proposto dalla Autorità;<br />
&#8211; rimette all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione se l’Adiconsum sia legittimata ad appellare la sentenza gravata e la valutazione se, nel caso affermativo, l’appello vada deciso dalla Sezione.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>P.Q.M.</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta:<br />
&#8211; dichiara improcedibile l’appello principale n. 10135 del 2005; <br />
&#8211; rimette all’esame dell’Adunanza Plenaria l’appello dell’Adiconsum e le statuizioni sulle spese e sugli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 marzo 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Claudio	Varrone	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Carmine	Volpe		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco	Balucani	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Rosanna	De Nictolis	&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;06/06/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2006-n-3408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2006 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri C. Alvino (Avv.ti C. de Vita, E. de Vita e L. Capodicasa) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avv. Stato) la mancata indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non ne preclude la valutazione da parte della P.A. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> C. Alvino (Avv.ti C. de Vita, E. de Vita e L. Capodicasa) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mancata indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non ne preclude la valutazione da parte della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Illegittima mancata costituzione del rapporto – Diritto del dipendente alla restitutio in integrum – Non sussiste</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Titoli di preferenza – Art. 5 D.P.R. n. 487/94 – Non sono assimilabili ai titoli di merito &#8211; Utilizzo automatico ed eventuale</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Titoli di preferenza – Mancata indicazione nella domanda di partecipazione – Produzione nei termini previsti dal bando di concorso &#8211; Valutazione degli stessi da parte della P.A. – Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di pubblico impiego, la restitutio in integrum dal punto di vista economico spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego e non in caso di accertata illegittima mancata costituzione del rapporto.</p>
<p>2. I cosiddetti titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, non dovendo essere esaminati e valutati dalla Commissione esaminatrice; tali titoli, infatti, servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio e pertanto la loro utilizzazione è meramente eventuale e vengono applicati in modo del tutto automatico.</p>
<p>3. Non è precluso all’Amministrazione di valutare i titoli di preferenza che non siano stati indicati nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso qualora  siano stati comunque prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro       &#8211; Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri        &#8211; Consigliere, relatore                                           Dott. Giulia Ferrari               &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 13239/99</b>, proposto da</p>
<p><B>ALVINO CATERINA</B>, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo de Vita, Emanuela de Vita e Laura Capodicasa ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
il MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>D’ALESSANDRO ANTONELLA</B>, controinteressata, non costituita in giudizio.</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto direttoriale 9/6/99, comunicato in data 22/6/99, nonché di tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti, comunque connessi e collegati, provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il decreto direttoriale 10/5/99 con il quale era stata approvata la graduatoria del concorso per esami per il conseguimento di cinque posti di Dirigente Amministrativo nel ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, bandito con D.D. 4/7/97, e dichiarate vincitrice le Dott.sse Valery Brillo Antonella, Piezzo Simonetta, Romano Rosaria, Lanzara Rosanna e D’Alessandro Antonella.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Carlo de Vita per la parte ricorrente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami a cinque posti di Dirigente Amministrativo nel ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, indetto con D.D. 4/7/97 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 80 del 14/10/97.<br />
La ricorrente ha conseguito il medesimo punteggio della controinteressata Dott.ssa D’Alessandro, ed entrambe si sono collocate in parità al quinto posto della graduatoria.<br />
L’Amministrazione ha quindi risolto la situazione di ex aequo facendo riferimento ai titoli di preferenza.<br />
Ha stilato la graduatoria finale ponendo al quinto posto la controinteressata D’Alessandro, preferita in quanto in possesso del titolo di preferenza consistente nell’aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l’Amministrazione che aveva indetto il concorso (art. 5, comma 4, n. 17 del D.P.R. 487/94).<br />
L’Amministrazione non ha invece tenuto conto dei titoli di preferenza indicati dalla ricorrente e documentati nei termini previsti dal bando di concorso.<br />
La Dott.ssa Alvino ha quindi proposto ricorso in opposizione deducendo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto del possesso del titolo di preferenza da essa indicati nella domanda e documentati, mentre avrebbe attribuito rilievo al titolo di preferenza della controinteressata anche se non indicato nella  domanda di partecipazione al concorso.<br />
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto il ricorso in opposizione sostenendo che la ricorrente avrebbe fatto riferimento nella domanda alla “invalidità civile” del padre – titolo non valutabile – e non alla sua “invalidità per servizio” (in seguito documentata), titolo questo che non sarebbe stato indicato nella domanda e che quindi non avrebbe potuto essere oggetto di considerazione; per quanto concerne la controinteressata, ha sostenuto che il titolo del “lodevole servizio” – anche se non indicato nella domanda -, sarebbe una qualità del servizio e sarebbe stato direttamente conosciuto dall’Amministrazione.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione degli artt. 16 comma 1 del D.P.R. 487/94, 3 comma 4 lett. g) e 5 comma 21 D.D. 4/7/97. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione dei presupposti.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che secondo il bando di concorso – e secondo lo stesso D.P.R. 487/94 – l’Amministrazione deve tener conto dei soli titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso.<br />
L’Amministrazione, quindi, non avrebbe potuto valutare il titolo di preferenza della controinteressata, non essendo stato indicato nella domanda.<br />
2)	Violazione degli artt. 5, comma 4 D.P.R. 487/94 e 3 comma 4 lett. g) del D.D. 4/7/97. Eccesso di potere per motivazione illogica ed incongrua.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che non vi sarebbe equivalenza tra il mero “prestare servizio” ed il prestare “lodevole servizio”, tant’è che solo il lodevole servizio costituirebbe titolo di preferenza: pertanto  l’Amministrazione non avrebbe potuto valutare alla controinteressata detto titolo di preferenza non essendo stato indicato nella domanda, e non essendo ricompreso nella mera indicazione del servizio alle dipendenze dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso.<br />
3)	Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, della manifesta ingiustizia, e della contraddittorietà della motivazione.<br />	<br />
L’Amministrazione avrebbe tenuto un atteggiamento formalistico nei confronti della ricorrente e molto più sostanzialistico nei confronti della controinteressata: di qui il vizio di disparità di trattamento.<br />
4)	Altro eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione di presupposti e della manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che l’invalidità per servizio sarebbe una specificazione dello stato di invalidità del padre, indicato nella domanda.<br />
Il rigore interpretativo tenuto dall’Amministrazione sarebbe del tutto illegittimo ed ingiustificato.<br />
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.<br />
La controinteressata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente, classificata in posizione non utile al momento dell’approvazione della graduatoria, è stata successivamente assunta in servizio con decreto del 16/3/00, avente efficacia con decorrenza 22/12/99.<br />
Pertanto, l’interesse al ricorso residua soltanto per ciò che concerne la posizione in ruolo, atteso che i vincitori del concorso sono stati assunti con decorrenza 10/6/99 ed occupano posizioni anteriori nel ruolo dell’Amministrazione.<br />
Con la memoria depositata il 16 marzo 2006, quindi, la ricorrente ha insistito nella sua richiesta di accoglimento del ricorso ai fini della decorrenza della nomina in servizio e della posizione nel ruolo nel Ministero, ed ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata riconosciuta vincitrice del concorso, quantificando la somma in € 11.024,23.<br />
Ritiene il Collegio di dover precisare fin d’ora che l’unica pretesa che la ricorrente può far valere in questo giudizio è quella relativa alla sua collocazione in graduatoria e alla sua corretta posizione nel ruolo dell’Amministrazione, non potendo vantare alcuna pretesa di carattere economico atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, la restitutio in integrum dal punto di vista economico spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego, e non quando viene accertata l’illegittima mancata costituzione del rapporto (Cons. Stato Sez. IV 28/7/05 n. 4005; T.A.R. Lazio Sez. II 27/4/05 n. 3126; Cons. Stato Sez. V 8/9/03 n. 5014; cons. Stato Sez. VI 4/4/03 n. 1752; ecc.).<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Ritiene il Collegio di dover richiamare la propria giurisprudenza in ordine alla valutabilità dei titoli di preferenza, prodotti nei termini e posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma  non indicati al momento della presentazione della domanda (T.A.R. Lazio Sez. III Ter n. 711/04).<br />
Innanzitutto  i cosiddetti titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l’art. 8 del D.P.R. n. 487/94 prescrive che devono essere valutati prima dell’espletamento delle prove di esame.<br />
Non devono infatti essere esaminati e valutati dalla Commissione esaminatrice, ma servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio.<br />
La loro utilizzazione è quindi meramente eventuale e vengono applicati in modo del tutto automatico, nel rispetto dell’ordine previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.<br />
Si tratta quindi di vedere, se la mancata indicazione (o scorretta indicazione) del possesso dei titoli di preferenza nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso, possa poi precludere all’Amministrazione di valutarli, sebbene siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.<br />
Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nel bando di concorso, sia  la ricorrente che la controinteressata avrebbero dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l’art. 3 lett. g) e l’art. 5 del bando di concorso), nondimeno, però, il Collegio ritiene di non potersi attestare su un’interpretazione formalistica del bando stesso, in un caso come quello in questione, nel quale, come già rilevato, i titoli erano posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati prodotti entro il termine prescritto, e per di più, per quanto concerne la controinteressata erano già in possesso dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso – dovendo lo stesso Ministero dell’Industria rilasciare l’attestato di lodevole servizio – mentre per ciò che concerne la ricorrente, il titolo di preferenza era stato indicato nella domanda, anche se in modo parzialmente scorretto.<br />
Per quanto concerne la controinteressata, infatti, l’Amministrazione, ha seguito un criterio di tipo “sostanzialistico” ed ha ritenuto valutabile il titolo di preferenza del “lodevole servizio” alle proprie dipendenze, anche se non menzionato nella domanda di partecipazione al concorso.<br />
Il Collegio condivide pienamente l’operato dell’Amministrazione, poiché lo stesso art. 16 del D.P.R. n. 487/94, stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall’Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell’Amministrazione stessa.<br />
Non è invece condivisibile l’eccesso di formalismo assunto nei confronti della ricorrente, che peraltro si appalesa del tutto irragionevole se confrontato con la logica seguita nei confronti della controinteressata.<br />
Innanzitutto né dal bando di concorso, né dai principi che regolano le procedure concorsuali – par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale – può  desumersi il divieto della valutazione dei titoli di preferenza erroneamente indicati.<br />
Ritiene innanzitutto il Collegio che dalla disposizione dell’art. 4 del bando di concorso (Termine per il possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso) non possa desumersi il divieto della loro valutazione.<br />
Detta norma, infatti, si riferisce esclusivamente ai casi di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per mancata indicazione di tutte le dichiarazioni necessarie ai fini dell’ammissione stessa.<br />
Poiché la dichiarazione in questione deve considerarsi meramente eventuale (ben potendo il candidato non essere titolare di alcun titolo di preferenza), la norma sull’esclusione non risulta applicabile al caso di specie, tanto più che la vicenda non attiene all’esclusione dal concorso, ma alla sola valutazione dei titoli di preferenza ai fini dello spostamento nella graduatoria finale.<br />
L’Amministrazione ha però dedotto il divieto di valutazione dei titoli di preferenza dall’art. 5 del bando che fa espresso riferimento ai titoli “già indicati nella domanda”, avendo ritenuto diversi lo stato di “invalidità civile” indicato nella domanda, e quello di “invalidità per servizio” valutabile ai sensi del D.P.R. 487/94.<br />
Detta interpretazione sembra al Collegio troppo formalistica, perché la non corretta indicazione del possesso dei titoli nell’ambito della domanda, non ha avuto né l’effetto di aggravare il procedimento, né ha arrecato ritardi all’Amministrazione nel redigere la graduatoria finale, poiché i documenti inviati dalla ricorrente sono pervenuti insieme a quelli prodotti dagli altri candidati.<br />
Alcuna lesione è derivata quindi all’Amministrazione per effetto della dimenticanza.<br />
Non sembra poi al Collegio che l’errore nel quale è incorsa la ricorrente abbia avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato, infatti, i titoli in questione – posseduti e prodotti nei termini &#8211; sono stati esaminati tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine di quindici giorni dall’espletamento del colloquio, e pertanto la loro pregressa indicazione, non dovendo detti titoli essere previamente valutati, non può in alcun modo aver violato la par condicio tra i concorrenti (semmai proprio la loro previa conoscenza, avrebbe potuto, in ipotesi, assumere rilievo nelle valutazioni della Commissione esaminatrice).<br />
In sintesi, poiché l’irregolarità della domanda della ricorrente, non ha arrecato alcun nocumento né all’Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti, ritiene il Collegio che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione delle norme del bando – con riferimento, peraltro, alla sola ricorrente &#8211; sia eccessivamente formalistica, e contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione.<br />
L’Amministrazione, in presenza della documentazione attestante il possesso di titoli di preferenza prodotta dalla ricorrente, avrebbe dovuto considerarla sufficiente ai fini della redazione della graduatoria, o avrebbe quantomeno dovuto invitare la ricorrente a correggere la domanda se lo avesse ritenuto necessario.<br />
Peraltro, l’atteggiamento formalistico tenuto nei confronti della ricorrente stride in modo evidente con l’atteggiamento sostanzialistico tenuto nei confronti della controinteressata, avendo in pratica l’Amministrazione utilizzato parametri diversi in presenza di situazioni del tutto analoghe.<br />
Di qui la fondatezza della censura di contraddittorietà e disparità di trattamento.<br />
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>accoglie<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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