<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3407 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3407/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3407/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 07:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3407 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3407/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 07:57:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88897</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Incompetenza del giudice &#8211; Appello cautelare &#8211; Istanza di misure cautelari monocratiche &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile la domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza sulla controversia. Infatti, i senasi del secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Incompetenza del giudice &#8211; Appello cautelare &#8211; Istanza di misure cautelari monocratiche &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile la domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza sulla controversia. Infatti, i senasi del secondo comma dell’art. 15 c.p.a. in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. Inoltre, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 c.p.a. l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di cui all’art. 16. Pertanto, la previsione del comma 7 dell’art. 15 c.p.a. non appare invocabile a sostegno della tesi dell’ultrattività del decreto monocratico emesso dal giudice di primo grado, stante in ogni caso la specialità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 56, comma 4. La tutela cautelare anche nel caso di pronuncia di incompetenza del T.A.R. è assicurata dalla previsione del sesto comma dell’art. 6, dell’art. 15, c.p.a., secondo cui “in pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Saltelli &#8211; Est. Saltelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6790 del 2024, proposto da<br />
Termica Celano S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimino Crisci e Francesco Piron, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Piron in Roma, via G. Donizzetti, n. 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Edoardo Cazzato (P.E.C. carloedoardocazzato@ordineavvocatiroma.org), Mario Percuoco (P.E.C. mario.percuoco@pec.terna.it) e Daniela Carria (P.E.C. daniela.carria@pec.it), con domicilio presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata;<br />
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa<br />
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giorgia Romitelli (PEC giorgia.romitelli@ pec.dlapipersecure.it), Anna Mazzoncini (PEC amazzoncini@pec.it) e Angelo Crisafulli (PEC angelocrisafulli@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) amazzoncini@pec.it dell’Avv. Anna Mazzoncini;<br />
EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Claudio Vivani (PEC claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it) ed Elisabetta Sordini (PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it; fax 011.0242062), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica dei predetti difensori;<br />
Energia Libera, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Alfonso Celotto (PEC: alfonso.celotto@pec.it), con domicilio eletto presso il suo Studio, in Roma, alla Via Michele Mercati, n. 39, nonché presso il suo indirizzo digitale alfonso.celotto@pec.it;<br />
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dagli avvocati Fabio Todarello (PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Claudia Sarrocco (PEC claudiasarrocco@pec.it) e Massimo Colicchia (PEC massimocolicchia@milano.pecavvocati.it) e domiciliata digitalmente presso gli indicati rispettivi indirizzi PEC;<br />
Utilitalia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dagli avvocati Fabio Todarello (PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Claudia Sarrocco (PEC claudiasarrocco@pec.it) e Massimo Colicchia (PEC massimocolicchia@milano.pecavvocati.it) e domiciliata digitalmente presso gli indicati rispettivi indirizzi PEC;<br />
Tirreno Power S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario (PEC tferrario@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC;<br />
Engie Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario (PEC tferrario@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC;<br />
Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente &#8211; Arera, B2g Sicily S.r.l., Edison S.p.A., S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Sorgenia S.p.A., Dolomiti Energia Trading S.p.A., Elettricita’ Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, A2a S.p.A., allo stato non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 16253/2024, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’appellante, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna S.p.A., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione, Energia Libera, Eni S.p.A., Utilitalia, Tirreno Power S.p.A. e Engie Italia S.p.A., nonché le specifiche memorie difensive di EP Produzione e Terna S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che con atto intitolato “appello cautelare ex art. 62 e 16 c.p.a.” la Termica Celano s.r.l. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma, previa tutela cautelare monocratica dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza, n. 16253 del 9 settembre 2024 che ha declinato la propria competenza in favore del T.A.R. Lombardia, ritenendo poi quanto agli effetti del decreto cautelare monocratico n. 3645 del 10 agosto 2024 – con il quale era stata interinalmente disposta la sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare all’udienza camerale del 5 settembre 2024 – che trovi applicazione il disposto di cui all’art. 56, comma 4, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che, indipendentemente da ogni considerazione sulla esatta qualificazione giuridica dell’atto introduttivo del presente giudizio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi del secondo comma dell’art. 15 c.p.a. in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi del quinto comma dell’art. 15 c.p.a. l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di cui all’art. 16;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la previsione del comma 7 dell’art. 15 c.p.a. non appare invocabile a sostegno della tesi dell’ultrattività nel caso di specie del decreto monocratico emesso dal giudice di primo grado, stante in ogni caso la specialità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 56, comma 4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la tutela cautelare anche nel caso di pronuncia di incompetenza del T.A.R. è assicurata dalla previsione del sesto comma dell’art. 6, dell’art. 15, c.p.a., secondo cui “in pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che la istanza di misure cautelari monocratiche appare inammissibile;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dichiara inammissibile l’istanza di misure cautelari monocratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 24 settembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso il giorno 10 settembre 2024.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Carlo Saltelli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Santoleri. Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. (Avv. A. Romano) c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) (Avv. Stato) sulla legittimità del provvedimento di revoca dei contributi ex art. 21 L. 219/81 motivato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri.<br /> Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. (Avv. A. Romano) c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del provvedimento di revoca dei contributi ex art. 21 L. 219/81 motivato dal fallimento della società che li ha ottenuti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e sovvenzioni – Contributi per le aree terremotate – Provvedimento di revoca in ragione del fallimento della società – Legittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento di revoca dei contributi concessi ai sensi dell’art. 21 della L. n. 219/81 motivato dall’avvenuto fallimento della società, poiché quest’ultimo, anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi di decadenza, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del provvedimento di revoca dei contributi ex art. 21 L. 219/81 motivato dal fallimento della società che li ha ottenuti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore;  Giulia Ferrari                Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9685/99, proposto dalla<br />
<b>Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c.</b> in persona del curatore fallimentare Avv. Anito Ciaramella legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato dall’Avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliata presso  lo studio dell’Avv. Ennio Luponio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive)</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 2 del 13/1/99, comunicato con nota dell’1/3/99, con il quale si commina alla ditta IVAM Industria Vetraria S.n.c., la decadenza dai benefici previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 30/3/90 n. 76, con l’obbligo per la curatela fallimentare di rimettere al Ministero dell’Industria la somma erogata a titolo di anticipazione, oltre interessi e spesa di collaudo, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, il parere dei consulenti giuridici espresso in data 25/3/98, non comunicato</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Filippo Maria Salvo per delega dell’Avv. Antonio Romano per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Gianna De Socio per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) ha decretato la decadenza della società ricorrente dai benefici  ex art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 a suo tempo concessi in considerazione dell’intervenuto fallimento della società, evento questo impeditivo al raggiungimento delle finalità previste dallo stesso art. 21 della legge.<br />
Con il medesimo atto, il Ministero ha ordinato la restituzione delle somme erogate, con interessi e spese di collaudo.<br />
Avverso detto provvedimento la curatela fallimentare ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. della L. 219/81, come modificati dal D.Lgs. 30/3/90 n. 76 – Violazione e falsa applicazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47/219/ZA del 13/5/86 e n. 15 del 13/6/88 – Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che l’intervenuto fallimento della ditta non costituirebbe elemento idoneo a decretare la decadenza dai contributi, non essendo espressamente previsto nella normativa di settore.<br />
2)	Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 76/90 e del disciplinare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fruizione dei contributi concessi a norma dell’art. 21 della L. 219/81 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Sostiene poi la ricorrente che i contributi sarebbero stati impiegati per la realizzazione degli impianti, ed  i macchinari si troverebbero presso la sede della società.<br />
Non ricorrerebbero quindi i presupposti per decretare la revoca del contributo.<br />
Il dissesto finanziario sarebbe intervenuto solo a causa del ritardato pagamento dei contributi da parte del Ministero.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con provvedimento in data 29/1/88 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la società ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, a beneficiare di contributi di cui all’art. 21 della L. 14/5/81 n. 219, e successive modificazioni, per l’importo di £. 315.204.898.<br />
Con decreto del 28/2/90, è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di £. 451.685.138 corrispondente ad un contributo di £. 339.000.000.<br />
La società ha ottenuto £. 90.000.000 a titolo di acconti ed in seguito al collaudo degli impianti, con decreto del 9/1/95 è stato riconosciuto il contributo finale di £. 430.227.850.<br />
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n. 7306/96, la società IVAM S.n.c. è stata dichiarata fallita.<br />
Con il decreto in data 13/1/99, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha disposto la decadenza dal contributo concesso in quanto a causa dell’intervenuto fallimento la società non sarebbe più in grado di raggiungere le finalità connesse alla concessione del contributo di cui all’art. 21 della L. 219/81.<br />
Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo sia perché il fallimento non costituirebbe, secondo la normativa di settore, fattispecie idonea a decretare la decadenza dai contributi, sia perché gli investimenti sarebbero stati realizzati ed i beni sarebbero ancora presso la sede aziendale.<br />
Entrambe le censure non sono condivisibili.<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il fallimento anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi per le quali può decretarsi la decadenza dai contributi, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.<br />
La normativa di agevolazione è diretta alla ricostruzione e sviluppo degli impianti produttivi distrutti dal terremoto al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva.<br />
Il fallimento della società è di per sé fattore impeditivo al proseguimento dell’attività produttiva, e come tale costituisce la violazione massima degli impegni assunti al momento del conseguimento del contributo.<br />
Pertanto, il provvedimento di decadenza  costituisce espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, e può essere quindi adottato anche se non espressamente previsto nella normativa di settore.<br />
Inoltre, poiché la finalità del contributo è quella di assicurare lo sviluppo economico delle aree colpite dal terremoto,  la mera realizzazione degli investimenti, senza il necessario esercizio dell’attività produttiva con i conseguenti risvolti occupazionali, non può legittimare la conservazione del contributo.<br />
La declaratoria di decadenza deve ritenersi pertanto legittima.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-<br />
respinge<br />
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
