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	<title>3402 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3402 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2012 n.3402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2012-n-3402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2012-n-3402/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2012 n.3402</a></p>
<p>Pres. D’Alessio – Est. Russo Regione Lazio (Avv.ti R. Mazzei e R.M. Privitera) c/ Padana Everest S.r.l. (Avv.ti M. Colarizzi ed E. Coffrini), nei confronti di Sogesi S.p.a. (Avv.ti A. Zanetti e M. Brizzolari) ed altri 1. Giustizia amministrativa – Contratti pubblici – Legittimazione ed interesse al ricorso – Presupposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2012-n-3402/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2012 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2012-n-3402/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2012 n.3402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessio – Est. Russo<br /> Regione Lazio (Avv.ti R. Mazzei e R.M. Privitera) c/ Padana Everest S.r.l. (Avv.ti M. Colarizzi ed E. Coffrini), nei confronti di Sogesi S.p.a. (Avv.ti A. Zanetti e M. Brizzolari) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Contratti pubblici – Legittimazione ed interesse al ricorso – Presupposti –Partecipazione alla gara – Necessità – Sussiste. 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Contratti pubblici – Clausole escludenti – Mancata presentazione domanda di partecipazione – Legittimazione ed interesse al ricorso – Sussiste – Ragioni – Capacità lesiva immediata. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Clausole escludenti – Immediata impugnazione – Onere – Sussiste.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Clausole escludenti – Immediata impugnazione – Presupposti – Analisi contenuto clausola – Onere prova effetto preclusivo – Necessità.	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Esclusione ATI “sovrabbondante”  – Rispetto canoni proporzionalità e ragionevolezza – Rispetto esigenze concorrenziali – Necessità. 	</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Clausole escludenti – Sussiste – Presupposti – Dimostrazione capacità di offerta in sede di gara. 	</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Legittimazione e interesse al ricorso – Jus variandi – Sussiste –Impugnazione immediata – Ragioni – Capacità lesiva clausole – Effetto preclusivo sulla formazione dell’offerta – Onere partecipazione procedura – Non sussiste.	</p>
<p>8. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Jus variandi – Incapacità modificativa oggetto appalto – Variazione di natura quantitativa – Sussiste – Efficacia preclusiva formazione dell’offerta – Non sussiste – Ricorso – Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione al ricorso avverso gli atti di una gara ad evidenza pubblica spetta a chi in modo regolare e legittimo partecipi alla gara stessa, poiché solo a siffatta qualità si connette la titolarità, nel procedimento concorsuale ed in via d’azione, di una posizione soggettiva sostanziale differenziata e meritevole di tutela.	</p>
<p>2. E’ legittimato l’operatore economico, che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara, al ricorso avverso una o più clausole escludenti, poiché non è conforme alla piena esplicazione del diritto alla difesa ed alla liberta iniziativa economica privata, nonché del principio di libera concorrenza, subordinare la legittimazione dell’operatore, leso sostanzialmente in via immediata da una clausola che gli preclude la partecipazione alla gara, alla presentazione di una domanda che ne comporterebbe l’esclusione.	</p>
<p>3. Onerano l’interessato alla loro immediata impugnazione soltanto le clausole che prescrivano in modo inequivoco requisiti d’ammissione o di partecipazione alla gara, con riguardo sia a requisiti soggettivi, sia a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina subito l&#8217;effetto escludente. La lesione in parola si verifica, inoltre, in tutte le ipotesi nelle quali la clausola, pur non apparendo escludente o quand’anche formulata in modo positivo, in realtà dissimuli una fattispecie di restrizione all’accesso alla gara e, quindi, alla conseguente tutela.	</p>
<p>4. L’impugnazione avverso le clausole immediatamente lesive è subordinata ad un&#8217;accurata analisi della singola fattispecie che metta in luce, tra gli altri aspetti, pure il contenuto della clausola sospetta d’illegittimità, il tipo di vizio dedotto dalla parte ricorrente e l’interesse manifestato dall&#8217;operatore. Ne consegue che, affinché il bisogno di tutela non si trasmuti in una censura di diritto oggettivo o meramente emulativa, occorre fornire un serio principio di prova da cui evincasi, con pari rigore argomentativo, che l’effetto preclusivo dell’ATI “sovrabbondante” non corrisponda solo ad una generica difficoltà nell’offerta, ma impedisca la realizzazione di un progetto di affare economico.	</p>
<p>5. La facoltà delle stazioni appaltanti di non ammettere l’ATI “sovrabbondante”, non essendo basata su norme imperative e non potendo esser statuita in via pretoria, resta soggetta agli ordinari canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, sia in sé, sia con riguardo ed all’oggetto dell’appalto ed alla predetta utilità sperata. Ne consegue che elidere senz’altro la possibilità di partecipazione di tali aggregazioni, in assenza di motivate ragioni direttamente incidenti sulle esigenze concorrenziali della gara, potrebbe anche comprimere in modo eccessivo la facoltà dell’imprenditore per ragioni non basate sull’art. 41 Cost. ed anche non consentire quelle virtuose aggregazioni commisurate a tali esigenze reali.	</p>
<p>6. In sede di ricorso rivolto nei confronti di una o più clausole escludenti, non basta predicare l’illegittimità delle stese, ma occorre dimostrare che l’interesse azionato sia non già di mero fatto ovvero basato su una mera ipotesi di possibile ed eventuale ATI “sovrabbondante” con terzi, ma occorre che sia qualificato dalla dimostrazione di una seria chance di offerta spendibile in quella gara e senza dover attendere l’eventuale rinnovazione di essa. Altrimenti, tale interesse non è diverso da quello di qualsiasi altro operatore del settore che non ha inteso partecipare alla gara stessa per i più diversi motivi e che, pur tuttavia, spera nella caducazione dell&#8217;intera selezione.	</p>
<p>7. Sussiste la legittimazione al ricorso nei confronti di specifiche clausole che attribuiscono uno jus variandi in capo alle Aziende beneficiarie degli appalti, determinanti un effetto immediatamente preclusivo sull’esatto confezionamento dell’offerta impedendone la corretta e consapevole elaborazione, tali da impedire l’utile presentazione dell’offerta. Ne consegue la possibilità di contestare l’effetto lesivo di esse, subito e senza attendere l’esito della gara, ma soprattutto la non necessità di porre a carico di chi intenda contestarle un onere di partecipazione alla relativa procedura.	</p>
<p>8. La facoltà di variazione riconosciuta alle Aziende beneficiare, non mutando in nulla l’oggetto dell’appalto ha un aspetto meramente quantitativo e, perciò, va valutata dall’impresa offerente secondo gli ordinari strumenti predittivi di convenienza dell’investimento e, di conseguenza, del tipo e dell’ammontare dell’offerta che si reputa competitiva. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso di primo grado nei confronti del presunto effetto immediatamente preclusivo sull’esatto confezionamento dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 9661/2011 RG, proposto dalla REGIONE LAZIO, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Rodolfo Mazzei e Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto in Roma, via M. Colonna n. 27, presso l’Ufficio legale della Regione, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la PADANA EVEREST s.r.l., corrente in Travagliato (BS), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi ed Ermes Coffrini, con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 12 e <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; SOGESI s.p.a., corrente in Ponte S. Giovanni (PG), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata ed appellante incidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto in Roma, via della Conciliazione n. 44,<br />
&#8211; ASL Roma A, ASL Roma B, ASL Roma C, ASL Roma D, ASL Roma E, ASL Roma F, ASL Roma G, ASL Roma H, ASL Viterbo, ASL Frosinone, ASL Rieti, Azienda ospedaliera INMI <i>L. Spallanzani</i>, Azienda ospedaliera <i>S. Filippo Neri</i>, Azienda ospedaliera <i>San<br />
&#8211; Azienda Policlinico <i>Umberto I</i>, con sede in Roma, in persona del Direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paola Baglio, con domicilio eletto in Roma, viale del Policlinico n. 155<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />
&#8211; SERVIZI ITALIA s.p.a., corrente in Castellina di Soragna (PR), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 12;<br />
&#8211; Società Lavanderie Industriali – LAVIN s.p.a., corrente in Pomezia (RM), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dal prof. Fabio Francario, con domicilio eletto presso in Roma, via della Mercede n. 11 e<br />
&#8211; Lavanderia Industriale ZBM s.p.a., con sede in Arco (TN), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Piazza, Aldo Fera e Paolo Sansone, con domicilio eletto in Roma, via L. Robecchi Brichetti n.<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. III-quater n. 8267/2011, resa tra le parti e concernente l’affidamento del servizio di lavanolo per le Aziende sanitarie della Regione Lazio; </p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PADANA EVEREST s.r.l., di SOGESI s.p.a. e dell’Azienda Policlinico <i>Umberto I </i>di Roma, nonché delle società interventrici <i>ad opponendum</i>; <br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.;<br />	<br />
Relatore all&#8217;udienza pubblica del 25 maggio 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì. per le parti costituite, gli avvocati Mazzei, Coffrini, Colarizi, Zanetti, Baglio, Francario, Sansone e Fera;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione dirigenziale n. B4202 del 24 maggio 2011, la Regione Lazio ha indetto una procedura aperta europea, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento quadriennale del servizio di lavanolo della biancheria piana e confezionata, dei materassi, dei guanciali del vestiario e delle divise per il personale di tutte le ASL e delle Aziende ospedaliere regionali, diviso in otto lotti e per un complessivo importo a base d’asta pari a € 109.429.579,00, oltre IVA. <br />	<br />
La Regione Lazio, odierna appellante, rende noto di porsi con l’appalto in esame quale centrale di committenza per le Aziende sanitarie regionali, in base a quanto stabilito dall’art. 1, c. 455 della l. 27 dicembre 2006 n. 296. Sicché essa diventa centrale acquisti regionale per il servizio <i>de quo</i>, ai sensi dell’art. 1, c. 68 , lett. c) della l. reg. Lazio 11 agosto 2008 n. 14, anche ai fini d’attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale sanitario. <br />	<br />
La Regione fa presente altresì che il bando di gara prevede, tra l’altro, la possibilità di proporre offerte in ATI, con esclusione, però, di quelle tra le imprese in grado, già singolarmente, di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione. In virtù dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 5 del Capitolato tecnico, è posta, in capo alle Aziende beneficiarie di tal appalto —peraltro obbligate a contrarre con l’impresa o l’ATI aggiudicataria definitiva, a seconda del o dei lotti aggiudicati—, una facoltà di <i>jus variandi</i>, ossia la possibilità di ampliare o ridurre «… <i>il servizio sulla base di nuove esigenze e di una diversa organizzazione dello stesso</i>…». Tali variazioni, derivanti in via dinamica dall’evoluzione organizzativa nel tempo delle strutture sanitarie nel territorio regionale, «… <i>rispetto alle previsioni del capitolato (saranno)…, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, … contenute entro il quinto dell’importo contrattuale</i>…», giusta quanto al riguardo indicato nell’all. C) al Capitolato tecnico per ciascuna azienda e per ciascun presidio. <br />	<br />
Avverso tale <i>lex specialis</i> di gara sono stati proposti vari gravami innanzi al TAR Lazio, tra cui il ricorso n. 5756/2011 RG, presentato appunto contro le testé citate clausole dalla PADANA EVEREST s.r.l., corrente in Travagliato (BS). Detta Società, che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara, contesta in particolare le regole d’ammissione per le ATI c.d. “sovrabbondanti”, affermandone l’effetto immediatamente preclusivo in quanto, sebbene in possesso dei requisiti d’ammissione, risultava impossibilitata a costituire un’ATI con altra impresa di pari natura. Il TAR adito, con sentenza semplificata n. 8267 del 27 ottobre 2011, ha accolto per intero la pretesa attorea, annullando perciò gli atti impugnati. <br />	<br />
Appella allora la Regione Lazio, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione di primo grado per carenza di legittimazione in capo alla PADANA EVEREST s.r.l. (a causa della mancata partecipazione alla gara stessa) e per mancata intimazione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Lazio e, nel merito, ripropone tutte le eccezioni d’infondatezza del ricorso innanzi al TAR. Propone appello incidentale autonomo la SOGESI s.p.a., corrente in Ponte S. Giovanni (PG) e nella qualità di unica impresa partecipante a detta gara —in esito alla quale è divenuta aggiudicataria di cinque lotti tra quelli appaltati—, concludendo anch’essa per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso di primo grado, nonché degli interventi <i>ad opponendum</i> in questa sede. Resiste in giudizio la PADANA EVEREST s.p.a., contestando <i>in toto</i> entrambi gli appelli e concludendo per l’integrale conferma della sentenza n. 8267/2011. S’è costituita in giudizio, tra tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere intimate, solo l’Azienda Policlinico <i>Umberto I </i>di Roma, chiedendo l’accoglimento degli appelli in epigrafe. <br />	<br />
Infine, intervengono <i>ad opponendum</i> la SERVIZI ITALIA s.p.a., corrente in Castellina di Soragna (PR), la Società Lavanderie Industriali – LAVIN s.p.a., corrente in Pomezia (RM) e la Lavanderia Industriale ZBM s.p.a., corrente in Arco (TN) che, quali imprese ricorrenti innanzi al TAR contro la medesima gara regionale con gravami non ancora decisi in quella sede, evidenziano criticità della relativa <i>lex specialis</i>, anche di natura diversa di quelle per cui è causa, inferendo da ciò, a supporto della tesi dell’appellata, la complessiva illegittimità delle scelte della Regione in materia. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, la Regione Lazio (appellante principale) e la SOGESI s.p.a. (appellante incidentale autonoma, nella sua qualità di unica impresa partecipante alla gara per cui è causa e poi aggiudicataria definitiva di cinque degli otto lotti in cui era suddiviso il servizio appaltando) impugnano la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso che la PADANA EVEREST s.r.l., in possesso dei requisiti tecnici ed economici per proporre offerta, ma senza presentare domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di lavanolo presso tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione, ha impugnato la <i>lex specialis</i> con particolar riguardo a due aspetti, da essa ritenuti aventi efficacia preclusiva immediata (art. 12 del disciplinare di gara: divieto di partecipazione alle ATI c.d. “sovrabbondanti”; art. 5 del disciplinare: <i>jus variandi</i>, in più o in meno e nei limiti del quinto d’obbligo, dell’espletamento del servizio stesso in base alla dinamica organizzativa delle strutture sanitarie coinvolte). <br />	<br />
2. – In via preliminare, vanno disattese le eccezioni d’inammissibilità degli interventi <i>ad opponendum</i>, in quanto gli argomenti addotti dalle imprese interventrici sono del tutto dipendenti dalla tesi della Società odierna appellata e, quindi, gli interessi da loro manifestati in questa sede non esulano dai limiti all’uopo indicati dall’art. 97 c.p.a.<br />	<br />
2.1. – Entrambe le appellanti lamentano l’erroneità della sentenza del TAR laddove non ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per carenza d’interesse e di legittimazione in capo alla PADANA EVEREST s.r.l., che ha impugnato l’art. 12 del citato disciplinare, senza neppur proporre domanda di partecipazione alla gara. <br />	<br />
La doglianza è fondata e va accolta, nei limiti e con le precisazioni qui di seguito indicate. <br />	<br />
2.2. – È ben noto che (arg. ex Cons. St., ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4), di regola, la legittimazione al ricorso avverso gli atti d’una gara ad evidenza pubblica, salvo puntuali eccezioni, spetta a chi in modo regolare e legittimo partecipi alla gara stessa, ché solo a siffatta qualità si connette la titolarità, nel procedimento concorsuale ed in via d’azione, di una posizione soggettiva sostanziale differenziata e meritevole di tutela. <br />	<br />
Poiché la legittimazione al ricorso va collegata necessariamente ad una situazione differenziata, in modo certo, per effetto della partecipazione alla gara, solo tre sono le varianti a tal regola, ciascuna delle quali connotata da valori giuridici di pari rango a quelli testé affermati dalla giurisprudenza. Tra queste, ai presenti fini, spicca il caso della legittimazione dell’operatore economico che si rivolge nei confronti d’una o più clausole escludenti. <br />	<br />
In tal caso, ossia ove la clausola è di tenore tale da precludere la partecipazione alla gara, ben si comprende come adempimento inutile, se non mero formalismo, s’appalesi la presentazione della domanda di partecipazione quale prova di legittimazione dell’operatore, con conseguente appesantimento della tutela di questi, obbligato ad aspettare l&#8217;esclusione dalla gara, onde impugnare pure tal provvedimento, in realtà meramente confermativo della lesione prodottasi con la clausola stessa (arg. ex Cons. St., V, 5 ottobre 2011 n. 5454). Non sfugge d’altronde al Collegio come non sia conforme alla piena esplicazione del diritto alla difesa e del diritto di libertà d’iniziativa economica privata, nonché del principio di libera concorrenza, subordinare la legittimazione dell’operatore, leso sostanzialmente in via immediata da una clausola che gli preclude la partecipazione alla gara, la presentazione d’una domanda che ne comporterebbe l&#8217; esclusione (cfr. Cons. St., V, 20 aprile 2012 n. 2339). Né il Collegio è alieno dal considerare, anzitutto, che onerano l’interessato alla loro immediata impugnazione soltanto le clausole che prescrivano in modo inequivoco requisiti d’ammissione o di partecipazione alla gara, con riguardo sia a requisiti soggettivi, sia a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina subito l&#8217;effetto escludente (cfr. Cons. St., VI, 8 luglio 2010 n. 4437; id., V, 19 settembre 2011 n. 5323). Per altro verso, la lesione <i>de qua </i>si verifica non solo nel caso, per vero alquanto raro, di clausola discriminatoria, ma pure in tutti quelli in cui la clausola, pur non apparendo escludente o quand’anche formulata in modo positivo, in realtà dissimuli una fattispecie di (indebita, irrazionale, sproporzionata, ecc.) restrizione all’accesso alla gara e, quindi, alla conseguente tutela. <br />	<br />
2.3. – Avverte nondimeno la giurisprudenza (arg. ex Cons. St., VI, 18 settembre 2009 n. 5626) che, fermo l’onere d’impugnazione avverso le clausole immediatamente lesive, quest’ultima è pur sempre subordinata ad un&#8217;accurata analisi della singola fattispecie che metta in luce, tra gli altri aspetti, pure il contenuto della clausola sospetta d’illegittimità, il tipo di vizio dedotto dalla parte ricorrente e l&#8217; interesse manifestato dall&#8217;operatore. <br />	<br />
Ebbene, è vero che l’accesso alla tutela (<i>recte</i>, alle procedure di ricorso in tema di appalti pubblici), come ben evincesi dall’art. 1, § 3) della dir. n. 66/2007/CE, è consentito anche solo a fronte del rischio della lesione, ma ciò serve, e di questo la giurisprudenza ed il Collegio sono consapevoli, essenzialmente ad ammettere l’immediata impugnazione del bando nei casi discriminatori. <br />	<br />
Tra questi ultimi rientrano pure le situazioni in cui la clausola sia, come nel caso in esame, escludente non in sé, né per categorie predefinite di soggetti, ma secondo la prospettazione di taluni di questi soggetti che, pur godendo in linea di principio dei requisiti per l’ammissione alla gara, non vi possano accedere in concreto per l’effetto restrittivo che la clausola determina verso alcune scelte economiche che essi vorrebbero introdurre nella procedura di gara. Ma se la clausola è asserita discriminatoria o restrittiva secondo l’assunto dell’operatore o, il che è lo stesso, con riguardo ad un aspetto peculiare della stessa, non vien meno per ciò solo la delibazione del concreto interesse differenziato, ossia sul bisogno giuridico di partecipazione alla gara in quello ed in quel solo peculiare modo. Poiché quest’ultimo è ontologicamente diverso dal vizio dedotto, ossia dalla erroneità oggettiva della clausola che si assume lesiva, affinché il bisogno di tutela non trasmuti in una censura di diritto oggettivo o meramente emulativa, occorre fornire un serio principio di prova da cui evincasi, con pari rigore argomentativo, che l’effetto preclusivo dell’ATI “sovrabbondante” non corrisponda solo ad una generica difficoltà nell’offerta, ma impedisca la realizzazione d’un progetto di affare economico (<i>purpose of business</i>). <br />	<br />
2.4. – Nella specie l’appellata ha allegato, nel ricorso di primo grado e quale motivo per chiedere l’esercizio dell’autotutela da parte della Regione, di «… <i>essere primaria azienda, con capacità economiche … e che opera da anni nel settore del lavanolo ospedaliero</i>…» e di essere «… <i>fortemente interessata alla gara di che trattasi</i>…», ritenendo tuttavia preclusa la possibilità di partecipazione alla gara dalla clausola escludente le ATI c.d. “sovrabbondanti”. Come si vede, tal assunto non è che una, per vero assai generica, affermazione di dispiacere verso la clausola stessa, non già un, sia pur succinto, argomento dimostrativo dell’esistenza o della concreta probabilità di un progetto di ATI e di offerta conseguente. <br />	<br />
Non ha fornito l’appellata, in primo grado, alcun serio di principio di prova che, ai fini d’una ragionevole probabilità d’offerta competitiva, che quest’ultima potesse scaturire soltanto da un’ATI “sovrabbondante” con una o più imprese parimenti qualificate e diversamente allocate nel territorio, sì da pervenire ad assetti economici soddisfacenti. <br />	<br />
E tal esigenza di dimostrazione d’un progetto d’offerta, atto a qualificare l’interesse vantato quale necessario <i>prius </i>logico rispetto alla valutazione dell’eventuale illegittimità della clausola, s’appalesa ancor più significativa, se si considera la complessità, oggettiva e territoriale, del servizio da rendere, che avrebbe dovuto per vero indurre ogni impresa a dire la ragione per cui a tal fine sarebbe dovuta occorrere, tra le possibili opzioni economiche, un’ATI “sovrabbondante”. <br />	<br />
Non a caso, l’appellata s’è posta, come d’altra parte e per altre e parimenti significative ragioni hanno fatto altre imprese comunque interessate alla gara stessa (come l’interventrice LAVIN s.p.a.), il problema d’una più approfondita ed accurata allegazione in ordine all’interesse ad agire. Queste ultime hanno affermato, senza indicare per forza il contenuto di un’offerta vera e propria, di aver sottoposto al Giudice adito una bozza di offerta realmente concorrenziale, se del caso o elaborando documenti provenienti dalle Aziende sanitarie del Lazio o dimostrando come dall’eventuale ATI “sovrabbondante” con una o più imprese allocate od operanti nella medesima Regione potesse scaturire un progetto d’offerta efficace ed appetibile. <br />	<br />
Solo con la memoria depositata l’11 gennaio 2012, l’appellata ha indicato, per la prima volta ed in appello, l’intenzione di costituire un’ATI con la controllante SERVIZI ITALIA s.r.l., anch’essa autonomamente qualificabile alla gara, per proporre un’offerta in linea di principio efficace e competitiva. Ma ciò dimostra che tal allegazione, in disparte la sua sufficienza in sé, non fu fornita nell’opportuna sede e che non può esser utilizzata solo qui, in sede di appello. <br />	<br />
2.5. – Come si vede, non è in discussione l’erroneità in sé, o meno, della scelta di non ammettere ATI “sovarabbondanti” alla gara in questione, né tampoco se una stazione appaltante abbia, da sola, titolo legittimo ad assumere regole più o meno pro-competitive nell’ambito d’una singola procedura ad evidenza pubblica, ma come valore assoluto e senza alcun collegamento, logico e/o giuridico, con l’utilità sperata dall’esecuzione dell’appalto. <br />	<br />
Invero, si può anche ritenere che una scelta siffatta, ossia la limitazione <i>a priori</i> alle imprese della facoltà d’un tipo di ATI per ragioni <i>antitrust</i>, non risponda di per sé sola ad alcuna reale esigenza sottesa all’evidenza pubblica, soprattutto se meramente astratta, non proporzionata al concreto oggetto dell’appalto e non suffragata da gravi indizi di intese di cartello tra le imprese. È, questo, il caso indicato da Cons. St., VI, 19 giugno 2009 n. 4145, richiamato da Cons. St., VI, 18 gennaio 2011 n. 351 (ord.za) per provocare la pronuncia di Ad. plen. n. 4/2011, fermo, al riguardo, restando anche l’ormai risalente parere dell’AGCM del 2003 sulle limitazioni delle ATI “sovrabbondanti” alle gare ad evidenza pubblica. <br />	<br />
Pare tuttavia al Collegio che, a tutto concedere, la facoltà delle stazioni appaltanti di non ammettere queste ultime alle gare, non essendo basata su norme imperative (arg. ex CGA, 4 luglio 2011 n. 474) e non potendo esser statuita in via pretoria (cfr. Cons. St., VI, 20 febbraio 2008 n. 588), resta allora soggetta agli ordinari canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, sia in sé, sia con riguardo ed all’oggetto dell’appalto ed alla predetta utilità sperata. <br />	<br />
Sicché, assodato che la tutela della concorrenza nell’evidenza pubblica va governata all’interno della gara e per il conseguimento del risultato economico che il soggetto aggiudicatore si prefigge, non si può ritenere collusiva un’ATI “sovrabbondante” per il sol fatto che si presenti ad una gara pubblica. L’accordo associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica. Insomma, elidere senz’altro la possibilità di ATI “sovrabbondante”, in assenza di motivate ragioni direttamente incidenti sulle esigenze concorrenziali della gara, soprattutto in gare, come quella per cui è causa, complesse ed articolate, potrebbe anche comprimere in modo eccessivo facoltà dell’imprenditore per ragioni non basate sull’art. 41 Cost. ed anche non consentire quelle virtuose aggregazioni commisurate a tali esigenze reali. <br />	<br />
3. – Ma, se tutto questo può giustificare una censura sulla scelta operata dalla <i>lex specialis</i>, da esso non si può direttamente inferire null’altro che l’immediata impugnabilità della clausola, non certo la prova sulla differenziazione dell’interesse del soggetto che l’impugna. <br />	<br />
Non basta predicare l’illegittimità, ma occorre dar contezza che l’interesse azionato sia non già di mero fatto o, il che è in pratica lo stesso, basato su una mera ipotesi di possibile ed eventuale ATI “sovrabbondante” con terzi. Occorre che l’interesse sia qualificato dalla dimostrazione d’una seria <i>chance </i>di offerta spendibile in quella gara <i>coeteris paribus </i>e senza dover attendere l’eventuale rinnovazione di essa. Altrimenti, tal interesse non è diverso da quello di qualsiasi altro operatore del settore che non ha inteso partecipare alla gara stessa per i più diversi motivi e che, pur tuttavia, spera nella caducazione dell&#8217;intera selezione.<br />	<br />
4. – Tutto ciò rende irrilevante la richiesta di rimessione di siffatta questione alla Corte di giustizia UE o di deferimento all’Adunanza plenaria, giacché, come s’è visto, lo snodo essenziale della presente lite è l’ammissibilità in sé non già delle ATI “sovrabbondanti”, bensì dell’interesse azionato in primo grado.<br />	<br />
5.1. – A conclusione alquanto diversa reputa il Collegio di pervenire, invece, per quanto attiene alla clausola ex art. 5 del disciplinare di gara, ossia sul c.d. <i>jus variandi</i>. <br />	<br />
In particolare, l’appalto in esame è regolato e gestito dalla Regione Lazio quale centrale di committenza ex art. dall’art. 1, c. 455 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 a favore di tutte le Aziende sanitarie od ospedaliere laziali, per cui essa diventa centrale acquisti regionale per il servizio <i>de quo</i>, ai sensi dell’art. 1, c. 68 , lett. c) della l. reg. Lazio 11 agosto 2008 n. 14. In esito alla gara, le Aziende beneficiarie di tal appalto sono poi obbligate a contrarre con l’impresa o con l’ATI aggiudicataria definitiva, a seconda del o dei lotti assegnati. A loro, peraltro, il combinato disposto dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 5 del Capitolato tecnico attribuisce una facoltà di <i>jus variandi</i>, ossia la possibilità di ampliare o ridurre «… <i>il servizio sulla base di nuove esigenze e di una diversa organizzazione dello stesso</i>…». Tali variazioni, derivanti in via dinamica dall’evoluzione organizzativa nel tempo delle strutture sanitarie nel territorio regionale, «… <i>rispetto alle previsioni del capitolato (saranno)…, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, … contenute entro il quinto dell’importo contrattuale</i>…», giusta quanto al riguardo indicato nell’all. C) al Capitolato tecnico per ciascuna azienda e per ciascun presidio. <br />	<br />
Questo essendo il quadro di riferimento, la censura della PADANA EVEREST s.r.l. è sicuramente ammissibile, senz’uopo di previa presentazione dell’istanza di partecipazione, laddove predica, in linea di principio, l’effetto immediatamente preclusivo sull’esatto confezionamento dell’offerta. In tal caso, la formulazione o il significato della clausola incide direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, donde non solo la possibilità di contestare l’effetto lesivo di essa, subito e senza attendere l’esito della gara, ma soprattutto la non necessità di porre a carico di colui che intenda contestarla un onere di partecipazione alla relativa procedura. La ragione è evidente: il soggetto pone in discussione specifiche disposizioni della <i>lex specialis</i> di gara, ch’egli correttamente, se e nella misura in cui risultino poi viziate, ritiene tali da impedirgli l’utile presentazione dell’offerta e, dunque, risultano sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara (arg. ex Cons. St., IV, 26 novembre 2009 n. 7442; id., III, 3 ottobre 2011 n. 5421). <br />	<br />
5.2. – Ma, per quanto ammissibile tal censura, nel merito va condiviso l’argomento delle appellanti in ordine all’infondatezza di essa. <br />	<br />
La lettura della <i>lex specialis</i> evidenzia, per un verso, la fissazione degli elementi necessari alla corretta ed esauriente confezione dell’offerta e, per altro verso, un <i>jus variandi</i> come limitato al 20% del valore del singolo appalto inerente alla struttura sanitaria che ne eserciti la facoltà a seguito di sua ristrutturazione organizzativa. <br />	<br />
Ebbene, si può forse discettare se e in qual misura quest’ultima possa modificare il luogo dell’adempimento, a causa delle vicende organizzatorie del servizio sanitario regionale discendenti dall’evoluzione della domanda sociale e territoriale di salute. Ma la facoltà di variazione, non mutando in nulla l’oggetto dell’appalto, che è e resta soltanto il servizio di lavanolo, ha allora un aspetto meramente quantitativo e, perciò, va valutata dall’impresa offerente secondo gli ordinari strumenti predittivi di convenienza dell’investimento e, di conseguenza, del tipo e dell’ammontare dell’offerta che si reputa competitiva. Rettamente, quindi, le appellanti si dolgono della tesi dell’appellata e del TAR, laddove essa pecca per astrattezza e non calibra come, in concreto e caso per caso, il <i>jus variandi</i> sia in grado di modificare, o no l’assetto dato all’atto del bando con specifico riguardo alle singole Aziende ed ai presidi. <br />	<br />
Al riguardo, l’argomento dei problemi di logistica, derivanti dalle variazioni territoriali del servizio, è suggestivo, ma non convince, non solo per il limite del quinto d’obbligo entro cui il <i>jus variandi </i>è esercitabile. <br />	<br />
Quel che più rileva, allora e non solo per la logistica, ma più in generale per la struttura stessa dell’offerta, è che quest’ultima deve tener in debito conto sia dell’obiettiva complessità del servizio foss’anche per un solo lotto, sia della durata dell’appalto (48 mesi) che di per sé impone una meditata previsione (per presidi e territori implicati) della continua alimentazione del servizio offerto, sia della natura della remunerazione di quest’ultimo. In particolare questa è a misura e non a corpo e da essa, in base alla clausola in oggetto, sono esclusi solo gli indennizzi ulteriori nei limiti del quinto d’obbligo, ove mai e nella misura in cui intervenisse la variazione colà prevista. Né basta: una volta ancorato il servizio alla dinamica organizzativa delle Aziende beneficiarie, non si riscontra nella clausola stessa alcuno scostamento dall’art. 311, c. 3 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, perché le variazioni <i>de quibus</i> non modificano l’oggetto dell’appalto e si riferiscono ad eventi organizzativi possibili, al limite probabili, ma comunque <i>incerti an</i> ed <i>incerti quando</i>.<br />	<br />
Anzi, la regola del medesimo art. 5 del disciplinare, secondo cui tutti i dati tecnici oggetto di gara sono quantificati in via presuntiva ed indicativa, rinvia al sopralluogo obbligatorio, ad esclusivo onere delle imprese offerenti, non certo per rendere più difficoltosa la partecipazione alla procedura, ma per rammentare loro la serietà dell’impegno a fronte d’un servizio articolato e complesso e per consentire loro di formulare l’offerta in modo coerente con i dati di fatto da loro stesse apprezzati. <br />	<br />
6.1. – Da respingere sono altresì i motivi del ricorso di primo grado, assorbiti dal TAR e riproposti dalla PADANA EVEREST s.r.l. con la memoria depositata l’11 gennaio 2012 e, in particolare, quello sull’art. 7 del capitolato tecnico in tema di materasseria. <br />	<br />
Si duole detta Società della mancanza di ogni indicazione circa la frequenza degli utilizzi della materasseria d’altro tipo che eventualmente sostituisca un materasso normale, visto che il relativo prezzo dovrà esser decurtato dal prezzo unitario per giornata di degenza. <br />	<br />
Ebbene, giova rammentare che, al momento della stipulazione del contratto, a questo sarà allegato un elenco prezzi unitari dei materiali adoperati per il servizio, per tutte le evenienze che possano intervenire in fase d’esecuzione dell’appalto. In questo elenco, quindi, sono da indicare, tra gli altri, pure il costo del materasso normale, affinché esso sia assunto a base di calcolo, in contraddittorio tra le parti dell’appalto ed ove mai il materasso sia da sostituire con uno di altro tipo, per pervenire alla riduzione del relativo prezzo da quello per il servizio effettuato a favore dell’Azienda. È vero che la valutazione <i>ex ante </i>d’una tal vicenda è una stima, ma non è per forza arbitraria o impossibile, perché è di natura simile a tutte le operazioni predittive che l’impresa effettua, partendo dai costi veri e propri, per calcolare la remunerazione ritraibile dall’appalto. <br />	<br />
6.2. – Va rigettata pure la censura d’indeterminatezza della clausola ex art. 11 del disciplinare tecnico, in tema di locali da adibire a magazzini e guardaroba. <br />	<br />
A tal riguardo, è previsto l’obbligo dell’impresa, su specifica richiesta della singola Azienda beneficiaria, d’istituire ed organizzare un servizio di guardaroba e/o un centro di smistamento, all’uopo adoperando appositi locali messi a disposizione da ciascuna Azienda, indicati all’impresa stessa al momento dell’effettuazione del sopralluogo. È materialmente vero che l’istituzione del servizio in parola è soggetta alla specifica richiesta dell’Azienda, ma ciò riguarda l’<i>an</i> della relativa prestazione, non già il <i>quantum</i> ed il <i>quomodo</i>, invece facilmente calcolabili. Anzi, l’obbligatorietà del sopralluogo serve all’impresa per assumere tutti gli elementi materiali occorrenti per una seria e precisa confezione dell’offerta anche sul punto. <br />	<br />
7. – Non convince per contro il primo mezzo dell’appello principale, con cui si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe pronunciato <i>ultra petita</i> l’intero travolgimento del bando di gara. <br />	<br />
In realtà, il TAR ha limitato la sua pronuncia ai soli aspetti della <i>lex specialis</i> oggetto d’impugnazione (sopra evidenziati), cioè il divieto di ATI “sovrabbondanti” e il <i>jus variandi</i>. Ciò, di per sé solo, non implica per forza un annullamento dell’intera procedura, salvo diverso avviso della stazione appaltante in sede di riemanazione, che la stessa avrebbe potuto emendare soltanto per quelle parti della <i>lex specialis</i> direttamente coinvolte dalla pronuncia senza per il resto innovare la struttura della gara. A tal conclusione ben si può pervenire dalla serena lettura congiunta della parte motiva e del dispositivo, da cui evincesi che l’annullamento è disposto nei sensi di cui in motivazione e, perciò, solo con riguardo ai predetti due vizi espressamente censurati. <br />	<br />
È appena da osservare che, dopo la sentenza del TAR ed a seguito della sospensione di questa per effetto della misura cautelare emanata dalla Sezione, la procedura è ripresa e, quindi, è intervenuta l’aggiudicazione dei citati cinque lotti a favore dell’odierna appellante incidentale, unica offerente in gara, per cui al più l’eventuale attività di riemanazione avrebbe dovuto tener conto di questo <i>quid novi</i> materiale che, però, non è un portato della sentenza stessa. <br />	<br />
8. – Non convince neppure la censura sull’omessa notificazione del ricorso di primo grado alle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Lazio, ritenute a guisa di controinteressate. <br />	<br />
S’è già detto che la Regione Lazio ha indetto l’appalto in esame in qualità di centrale acquisti regionale ex art. 1, c. 68 , lett. c) della l. r. 14/2008, in forza della quale le predette Aziende le delegano per legge gli acquisti di determinati beni e servizi, come individuati dal decreto del Commissario <i>ad acta </i>per il rientro dal disavanzo sanitario regionale. La norma prevede dunque un caso particolare, finalizzato anche a tal rientro, di centrale di committenza, le cui regole di funzionamento integrano l’art. 3, c. 34 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163. Poiché tali regole fissano, da un lato, la delega irrevocabile alla Regione come centrale acquisti e, per altro verso, quest’ultima è in questa veste competente in via esclusiva all’indizione, alla regolazione ed alla gestione della gara, essa ne è altresì l’unica e diretta responsabile. Nel disegno della l.r. 14/2008, le Aziende assumono, dopo l’aggiudicazione, l’obbligo di contrarre con l’aggiudicataria del o dei lotti in cui si articola l’appalto, obbligo che sostituisce, nella presente vicenda, l’accettazione della stipulazione a favore di terzo, il cui schema essenziale è assunto dalla legge. <br />	<br />
5. – Gli appelli sono dunque da accogliere nei sensi fin qui esaminati, ma la complessità delle questioni e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese dei due gradi di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo accoglie e, in integrale riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e lo respinge per la restante parte.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 maggio 2012, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Presidente FF<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2012-n-3402/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2012 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.3402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-3402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-3402/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-3402/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.3402</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore. S.U.N.I.A. (avv. D. Pascarella e G. Misserini) c. Comune di Taranto (avv. P. Relleva), Banca Intesa s.p.a. (n.c.). sull&#8217;applicazione delle norme in materia di cartolarizzazione ai Comuni e sul potere dei Comuni di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Costituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-3402/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-3402/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.3402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore.<br /> S.U.N.I.A. (avv. D. Pascarella e G. Misserini) c. Comune di Taranto (avv. P. Relleva), Banca Intesa s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicazione delle norme in materia di cartolarizzazione ai Comuni e sul potere dei Comuni di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Costituzione – Titolo V – Riforma – Potestà amministrativa – Attribuzione ai Comuni in via di principio – Art.118, cost. – E’ norma immediatamente precettiva e di immediata applicazione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Funzioni amministrative – Dopo l’art.95, d.P.R. n.616 del 1977 – Appartengono ai Comuni.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi – Potere di alienazione da parte dei Comuni – Fonte – L. n.410 del 2001.</p>
<p>4. Demanio e patrimonio indisponibile – Patrimonio immobiliare pubblico – Cartolarizzazione ex l. n.410 del 2001 – Significato – Individuazione.</p>
<p>5. Demanio e patrimonio indisponibile – Patrimonio immobiliare pubblico – Cartolarizzazione ex l. n.410 del 2001 – Procedura.</p>
<p>6. Demanio e patrimonio indisponibile – Patrimonio immobiliare pubblico – Cartolarizzazione – Art.84, l. n.289 del 2002 – Estensione delle norme alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, nonchè ai loro enti strumentali – Operazioni di cartolarizzazione e vendita – Possono riguardare qualsiasi immobile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di riforma del Titolo V della Costituzione, l’art.118 è norma immediatamente precettiva e di immediata applicazione là dove attribuisce in via di principio ai Comuni la potestà amministrativa.</p>
<p>2. A seguito delle disposizioni dettate dall’art.95, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le funzioni amministrative in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartengono ai Comuni.</p>
<p>3. Se l’attribuzione ai Comuni della totalità delle competenze autoritative in tema di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non giustifica l’attribuzione ai Comuni del potere di alienare gli stessi (in quanto la gestione è finalizzata alla  soddisfazione dell’ aspirazione al bene-casa dei cittadini e l’alienazione contrasta con tale fine), tale potere trae la sua fonte dalla l. 23 novembre 2001 n. 410, che evidentemente privilegia un sano assetto economico-finanziario, condizione imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi funzione.</p>
<p>4. La l. 23 novembre 2001 n.410 ha disciplinato la procedura di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, intendendo con tale termine l’incorporazione del valore dei beni in strumenti finanziari da collocare sul mercato, in modo da acquisire subito quella liquidità che gli stessi sarebbero in grado di fornire soltanto in futuro; tale procedimento avviene mediante la cessione ad apposite società veicolo del portafoglio degli immobili che le stesse acquisteranno mediante un finanziamento bancario od obbligazionario, garantito dal flusso di cassa generato dalla vendita delle proprietà immobiliari.</p>
<p>5. La procedura della cartolarizzazione inizia con la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico (tale operazione è tesa soprattutto al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare), per poi passare alla individuazione dei beni da cedere e si conclude con il trasferimento di tali beni immobili a società di cartolarizzazione costituite appositamente ai sensi dell’art.2, l. 23 novembre 2001 n.410.</p>
<p>6. In tema di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, l’art.84, l. 27 dicembre 2002 n.289, ha esteso anche alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, nonchè ai loro enti strumentali, le norme in materia di cartolarizzazione, permettendo conseguentemente la possibilità di procedere ad effettuare le operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita dei beni del patrimonio agli stessi appartenente; pertanto, le operazioni di cartolarizzazione e la vendita possono riguardare qualsiasi immobile, appartenga esso al demanio od al patrimonio disponibile ed indisponibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicazione delle norme in materia di cartolarizzazione ai Comuni e sul potere dei Comuni di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblic</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Decis.:  3402/06<br />
		Registro Generale:2184/2005																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori Magistrati: ANTONIO CAVALLARI Presidente;GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.; PATRIZIA MORO Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.2184/2005 proposto da:</p>
<p><b>S.U.N.I.A.- SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI- FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Pascarella e Giuseppe Misserini, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Scarambone,56 presso l’avv.  Agnese Caprioli</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI TARANTO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Piero Relleva, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli,7 presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p>Nonché nei confronti</p>
<p><b>BANCA INTESA S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita</p>
<p>Per l’annullamento<br />
&#8211;	della deliberazione n.83 del registro adottata dal consiglio Comunale della città di Taranto nella seduta del 16/972005, pubblicata all’albo Pretorio dello stesso Comune dal 22/9/2005 al 6/10/2005, avente ad oggetto “regolamento di disciplina della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e della vendita degli immobili di proprietà comunale”;<br />	<br />
&#8211;	del regolamento allegato alla stessa deliberazione intitolato “privatizzazione del patrimonio immobiliare comunale regolamento”;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione n.123 del registro adottata dal Consiglio Comunale della città di Taranto nella seduta del 21.-22/11/2005, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dello stesso Comune dal 29/11/2005 al 13/12/2005, avente ad oggetto “Vendita beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Taranto- Approvazione Elenchi”<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali<br />	<br />
nonché, ove necessario<br />
&#8211;	della proposta di deliberazione del dirigente Responsabile della Direzione Gestione Amministrativa delle Direzioni Tecniche avv. Filiberto Morelli richiamata nella deliberazione C.C.83/05;<br />	<br />
&#8211;	del parere favorevole espresso in data 8/9/05 dal dirigente Responsabile della  Direzione Gestione Amministrativa delle Direzioni Tecniche, ai sensi dell’art.49 co.1 del d.legs. 267/00, richiamato nella deliberazione C.C. 83/05;<br />	<br />
&#8211;	dell’art.41 dello statuto comunale di Taranto;<br />	<br />
&#8211;	della proposta di deliberazione del dirigente della Direzione risorse Finanziarie richiamata  nella deliberazione c.C. 123/05;<br />	<br />
&#8211;	del parere favorevole espresso in data 9/11/05 dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art.49 co.1 del d.legs. n.267/00 sulla regolarità tecnico- contabile, richiamato nella deliberazione C.C. 123/05;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione n.96 del 5.3.04 della G.C. di Taranto;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento n.37 del 30/3/04 del C.C. della città di Taranto;<br />	<br />
&#8211;	della delibera n.310/04 G.C. della città di Taranto<br />	<br />
&#8211;	della determinazione n.24 del 19/7/04 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione n.12 del 21.2.05 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione n.69 del 13/7/05 della città di Taranto;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione n.93 del 23/9/05 del C.C. della città di Taranto;<br />	<br />
&#8211;	della determina Dirigenziale n.12 del 21/2/2005.<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Comunale del comune di Taranto n.648 del 22.12.2005<br />	<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale della direzione risorse finanziarie della città di Taranto n.60 del 30.12.2005;																																																																																												</p>
<p> Visto il ricorso ed i suoi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;<br />
Visti gli atti di causa.<br />
Udito nella pubblica udienza del 2 marzo 2006 il Giudice relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Misserini e Relleva<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente impugna gli atti con i quali il comune di Taranto ha disposto di “disciplinare la materia della cartolarizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile mediante l’approvazione di un regolamento quale fonte normativa secondaria “ ed ha  approvato il relativo regolamento intitolato “ privatizzazione del patrimonio immobiliare comunale” con cui si autorizzava la G.C. a costituire una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare individuato dal C.C..<br />
Sostiene, il ricorrente che il regolamento impugnato  abbia illegittimamente inserito in detto elenco gli immobili E.R.P., sia mediante la procedura di vendita diretta sia mediante la procedura di cartolarizzazione ed inoltre, con riferimento al ricavato della cartolarizzazione, anziché reinvestirlo secondo le prescrizione della L.560/93, il regolamento intende utilizzarlo  per il risanamento dell’ente.<br />
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi:<br />
1)Violazione e/o falsa applicazione degli artt.118 Cost. e 7 L.131/03. Violazione e/o falsa applicazione della L.560/93. Difetto di attribuzione. Carenza di potere in astratto. Incompetenza assoluta e/o relativa. Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti.<br />
2)Violazione e/o falsa applicazione della L.n.560/1993.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.826 c.c. Sviamento.<br />
3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.84 L.n.289/2002.Violazione e/o falsa applicazione della L.410/01. Violazione dell’art. 828 c.c.Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti. Sviamento.<br />
4)Violazione dell’art. 3 l.n.241/1990. Contraddittorietà.Eccesso di potere per carenza della motivazione e dell’istruttoria.Sviamento.<br />
Con memoria depositata il 18.1.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
Con motivi aggiunti depositati il 16.2.2006 il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali il comune di Taranto ha affidato alla Società veicolo CARIM srl l’operazione di cartolarizzazione di alcuni immobili specificatamente individuati, deducendo oltre i medesimi motivi rassegnati nel ricorso introduttivo, anche gli ulteriori seguenti motivi:<br />
5)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.84 della l.289/2002<br />
6)Eccesso di potere per carenza dell’istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità<br />
Nella pubblica udienza del 2 marzo 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Può prescindersi dall’esame delle censure di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, formulate dalla difesa dell’Amm.ne Com.le, in considerazione della infondatezza del ricorso.<br />
Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che la materia ERP risulta appartenere alla competenza legislativa regionale, residuando ai comuni le sole funzioni amministrative concernenti le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con conseguente difetto di attribuzione del Comune di Taranto, non coglie nel segno.<br />
Giova preliminarmente precisare che l&#8217;art. 118 Cost. prescrive che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, “per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Citta metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza&#8221; ed, altresì, che  &#8220;I Comuni &#8230; sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze&#8221;.<br />
La &#8220;funzione amministrativa&#8221; dei Comuni trova, dunque, disciplina nell&#8217;art. 118 Cost.. <br />
Il comma 1° di tale articolo stabilisce che delle stesse sono titolari i Comuni ma, qualora fosse necessario assicurarne l&#8217;esercizio unitario, esse potrebbero ben essere conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.<br />
Tale  disposizione  ha, pertanto, costituzionalizzato il principio di sussidiarietà (già introdotto a livello di ordinamento giuridico sotto ordinato con le leggi c.d. &#8220;Bassanini), in virtù del quale il riparto di funzioni avviene partendo dai livelli più vicini ai cittadini.<br />
Le funzioni amministrative di cui sono titolari i Comuni sono quelle proprie  e quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.<br />
Il Collegio ritiene che la disposizione di cui all’art.118 sia immediatamente precettiva e di immediata applicazione là dove attribuisce in via di principio ai Comuni la potestà amministrativa.<br />
Devono tuttavia distinguersi i casi in cui tale potestà possa essere esercitata immediatamente e quelli che invece richiedono il verificarsi di determinati presupposti.<br />
In particolare, tale potestà non può considerarsi immediatamente operativa in relazione a tutte quelle funzioni (&#8220;fondamentali&#8221;, di cui all&#8217;art. 117, lett. b) Cost. nonché &#8220;conferite&#8221;) il cui esercizio non può espletarsi per l’assenza di strumenti e di mezzi operativi e finanziari.<br />
Del resto lo stesso legislatore statale , con la legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione costituzionale, ha delegato il Governo (art. 2) all&#8217;emanazione di appositi decreti legislativi volti all&#8217;individuazione delle funzioni fondamentali.<br />
Venendo al caso in esame e facendo applicazione delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio osserva quanto segue.<br />
Risulta pacifico che, a seguito delle disposizioni dettate dall’art.95 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartengano ai Comuni .<br />
Occorre altresì riconoscere che il trasferimento alle competenze regionali della materia dell&#8217;edilizia residenziale pubblica, attuata con il d.p.r. n. 616/77, è stato pressocchè integrale.<br />
L&#8217;art. 93, al primo comma, stabilisce espressamente che sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.Il terzo comma della stessa disposizione stabilisce altresì che sono trasferite alle regioni tutte le funzioni precedentemente esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, fatta eccezione soltanto per le ipotesi di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio.<br />
Nelle materie rimesse alla loro competenza le Regioni esercitano tutte le attribuzioni di cui all&#8217;art. 5 del d.p.r n. 1036/1972 e, in particolare, secondo quanto stabilito al punto c) della medesima norma, fissano la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti esecutori quale rimborso di spese incontrate per le funzioni.<br />
Tuttavia, con riferimento alla materia dell’edilizia residenziale pubblica la regione Puglia con la L.R.25/00 ha  provveduto a disciplinare dettagliatamente il riparto delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica ,tra regione, Provincia e Comune precisando all’art.11 che:<br />
Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni: <br />
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 1, lettera c); <br />
b) l&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento e decadenza dell&#8217;assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 1, lettera i); <br />
c) la formazione e approvazione delle graduatorie per l&#8217;assegnazione degli alloggi; <br />
d) la promozione della mobilità degli assegnatari; <br />
e) le determinazioni inerenti la decadenza e la revoca nonché la comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo; <br />
f) la gestione degli alloggi di ERP di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e il parere agli I.A.C.P. sulle proposte di piano di loro competenza; <br />
g) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o metro quadro utile abitabile; <br />
h) la formulazione alla Regione di proposte per l&#8217;individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento. <br />
Il coacervo delle norme statali e regionali richiamate permette al Collegio di ritenere che la materia attinente alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenga ai Comuni . <br />
Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione , già prima dell’entrata in vigore della L. 3/01 e della L.R.25/00, con orientamento che il Collegio ritiene di condividere pienamente, ha affermato che” La legge 24 luglio 1977 n. 616 (art. 95) e la legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 55) hanno attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, precedentemente esercitate dagli I.A.C.P., che sono rimasti titolari di facoltà di mera gestione del patrimonio immobiliare. Conseguentemente: i Comuni, e non più gli I.A.C.P., sono competenti ad adottare anche i provvedimenti ablativi della disponibilità del bene: annullamento, decadenza e revoca dell&#8217;assegnazione, che costituiscono non già atti di gestione ma provvedimenti di autotutela aventi radice nella causa giuridica dello stesso atto di assegnazione.(Sez. I, sent. n. 5622 del 16-09-1998)<br />
Se l’attribuzione ai Comuni della totalità delle competenze autoritativi in tema di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non giustifica l’attribuzione ai Comuni del potere di alienare gli stessi( in quanto la gestione è finalizzata alla  soddisfazione dell’aspirazione al bene-casa dei cittadini e l’alienazione contrasta con tale fine) tale potere trae la sua fonte dalla legge 410/2001 che evidentemente privilegia un sano assetto economico-finanziario, condizione imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi funzione..<br />
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la sussumibilità del patrimonio immobiliare ERP del Comune ionico nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, deducendone la indisponibilità.<br />
L’assunto è infondato.<br />
Deve rilevarsi, concordando con la tesi sostenuta della difesa del Comune di Taranto, che la qualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in beni disponibili od indisponibili, risulta irrilevante al fine della possibilità di ricomprendere gli stessi beni nella procedura di cartolarizzazione.<br />
Ed invero, il passaggio di beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile, laddove la materia non sia disciplinata da apposita disposizione di legge, ben può avvenire mediante atto amministrativo, ovvero anche in base ad atti concludenti incompatibili con la destinazione a pubblico servizio ( Consiglio Stato, sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7245)<br />
In ogni caso la legge 24 dicembre 1993, n. 560 ha inteso ampliare la possibilità di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di far affluire risorse verso i soggetti che costituiscono la cosiddetta finanza pubblica allargata, mediante la possibilità di alienazione degli immobili che apportavano scarsi redditi agli enti proprietari, ed il cui stato non era più confacente al livello delle abitazioni utilizzate dal cittadino medio. <br />
Invero, dopo aver definito la nozione di edilizia residenziale pubblica all’art.1 comma 1, comprendendovi tutti i fabbricati “ … acquisiti, realizzati o recuperati… a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali…”, la legge citata ha espressamente previsto la alienabilità di tali beni , sia  pure, precisando che( c.5) “L&#8217;alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore”.<br />
Successivamente a tale normativa, è intervenuta la L. 23.11.2001 n.410( che ha convertito il D.L. 25 Settembre 2001, n.315 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) la quale ha disciplinato la procedura di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.<br />
Con tale termine si intende incorporazione del valore dei beni in strumenti finanziari da collocare sul mercato, in modo da acquisire subito quella liquidità che gli stessi sarebbero in grado di fornire soltanto in futuro.<br />
Tale procedimento avviene mediante la cessione ad apposite società veicolo del portafoglio degli immobili che le stesse acquisteranno mediante  un finanziamento  bancario od obbligazionario, garantito dal flusso di cassa generato dalla vendita delle proprietà immobiliari.<br />
La procedura della cartolarizzazione  inizia con la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,( tale operazione  è tesa soprattutto al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare), per poi passare alla individuazione dei beni da cedere e si conclude con il trasferimento di tali beni immobili a società di cartolarizzazione costituite appositamente ai sensi dell’art.2 della L.410/2001 citata.<br />
La successiva L.289/2002 all’art.84 ha esteso anche alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, nonchè ai loro enti strumentali, le norme in materia di cartolarizzazione, permettendo conseguentemente la possibilità di procedere ad effettuare le operazioni di cartolarizzazione dei proventi conseguenti alla vendita dei beni del patrimonio agli stessi appartenente.<br />
Le operazioni di cartolarizzazione e la vendita possono riguardare qualsiasi immobile, appartenga esso al demanio od al patrimonio disponibile ed indisponibile, come risulta:<br />
a)dall’art.1 della L.410/2001 che prevede la formazione di distinti elenchi dei beni demaniali dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile, elenchi formati ai fini della cartolarizzazione;<br />
b)dall’art.84 comma 4 della L.289/2002, che sancisce l’irrilevanza del trasferimento sul regime giuridico dei beni demaniali previsto dagli artt. 823 e 829, primo comma c.c.<br />
Anche l’ulteriore motivo sostenuto dal ricorrente a  mente del quale  gli atti impugnati risulterebbero illegittimi per contrasto con la L.560/93, non avendo il Comune rispettato il vincolo di destinazione impresso dalla stessa sugli immobili di E.R.P., non coglie nel segno.<br />
Invero, il regolamento di disciplina della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e della vendita degli immobili di proprietà comunale della Città di Taranto, all’art.9 esclude gli immobili rientranti nel patrimonio E.R.P. dalle modalità di vendita ordinaria , prevedendo , all’art.10, particolari modalità:<br />
“Hanno titolo all’acquisto degli alloggi E.R.P. gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.<br />
Gli assegnatari degli alloggi E.R.P., se titolari di un reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza del diritto di assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. <br />
I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente possono presentare domanda di acquisto dell’alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall’accertamento, da parte dell’ente gestore, dell’avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.<br />
Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.<br />
La disamina delle norme richiamate evidenza il mantenimento del vincolo di destinazione impresso agli immobili E.R.P. in quanto gli stessi potranno essere venduti solo a coloro che si trovino nella condizione di aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP.<br />
peraltro, l’art.11 del regolamento citato prevede che il ricavato della vendita sarà in parte destinato alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio E.R.P.<br />
A prescindere dai limiti alle modalità di vendita previste dall’art.10 del regolamento, finalizzati alla soddisfazione delle finalità istituzionalmente perseguite dall’edilizia residenziale pubblica(compatibilmente  con la preminente finalità del riequilibrio economico-finanziario) il parametro di legittimità non è costituito dalla Legge 560/1993, ma dalla legge 410/2001, così come estesa ai Comuni dall’art.84 della Legge n.289/2002, insieme normativo da applicare poiché successivo alla Legge 560/1993 e con questa incompatibile.<br />
Inoltre, quanto alla prospettata omissione da parte del Comune di Taranto della redazione un piano di vendita degli immobili ERP da sottoporre alla Regione, il Collegio ritiene che tale circostanza non possa invalidare la regolamentazione della procedura di cartolarizzazione disposta dall’Amm.ne Com.le di Taranto, in quanto anche  tale aspetto è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi nn.410/2001 e 289/2002.  le quali hanno attribuito ai Comuni( questo rileva nella specie) specifiche ed autonome funzioni in materia di cartolarizzazione, in ossequio al principio costituzionale dell’autonomia finanziaria di entrata sancito dall’art.119 comma 1 Cost..<br />
Ne consegue che anche la prospettata illegittimità del gravato regolamento per assenza del parere regionale, viene meno per effetto del suindicato rapporto esistente tra le leggi 560/93 e 410/2001 risolventesi nel c.d. criterio cronologico (&#8220;lex posterior derogat legi priori&#8221;).<br />
In ogni caso gli atti impugnati , riguardanti la sola regolamentazione della procedura di cartolarizzazione, non contengono alcun piano di vendita; ne consegue che lo stesso dovrà essere redatto in un momento successivo, ossia allorché si disponga effettivamente e concretamente la vendita degli immobili de quibus.<br />
Anche il terzo motivo di ricorso , relativo alla sottrazione degli immobili ERP al vincolo di destinazione impresso sugli stessi, è infondato per quanto detto in ordine alle norme applicabili.<br />
Quanto al  difetto di motivazione prospettato nell’ultimo motivo di ricorso, deve rilevarsene la insussistenza, avendo invece l’Amm.ne Com.le rappresentato invece ampiamente le ragioni sottese alla scelta  esercitata.<br />
Anche i motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento.<br />
Invero tra gli immobili oggetto della delibera n.6348 del 22.12.2005 e della conseguente determinazione dirigenziale n.60/2005, non risultano compresi gli immobili rinvenienti dal programma ERP, con conseguente assenza di interesse del ricorrente alle censure ivi indicate.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- sede di Lecce- II sez. definitivamente pronunciando su ricorso descritto in epigrafe, lo respinge .<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in nella Camera di Consiglio del 2.03.2006.</p>
<p>Pubblicata il 19 giugno 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-3402/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a></p>
<p>Imposte tributi e tasse &#8211; fermo amministrativo – lesione del principio di proporzionalita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze:3402/2004Registro Generale: 5780/2004 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte tributi e tasse &#8211; fermo amministrativo – lesione del principio di proporzionalita’  &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4635/g">Ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3402/2004<br />Registro Generale: 5780/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5780/2004 proposto da:<br />
<b>CODACONS + 1RIENZI CARLO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
RIENZI AVV. CARLOSPINA AVV. ELENAcon domicilio eletto in ROMAV.LE DELLE MILIZIE, 9presso<br />
RIENZI AVV. CARLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA &#8211; SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI</b>rappresentato e difeso da: MARCHETTI AVV. FABIO VISENTINI AVV. GUSTAVO con domicilio eletto in ROMA P.ZZA BARBERINI, 12 presso VISENTINI AVV. GUSTAVO<b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<b>AGENZIA PER LE ENTRATE</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota prot. 66384 del 13.04.2004 dell’Agenzia delle Entrate delle Finanze e della risoluzione n. 64 del 2002 mai pubblicati e successivamente conosciute, nonché della nota emessa dal Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione tributi Provinc</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA &#8211; SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Fiengo, Tonelli su delega Marchetti – Visentini e Leuzzi su delega Rienzi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>In disparte la questione circa la dubbia legittimazione dell’Associazione, che impugna, comunque, unitamente ad un singolo contribuente;</p>
<p>Considerato che nella presente fase cautelare ed in assenza del prescritto regolamento attuativo, non emerge con ragionevole certezza la fondatezza della pretesa creditoria;</p>
<p>Considerata, altresì, la mancata proporzionalità fra l’importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo impugnato;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO pertanto i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerata, infine, la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile con riguardo al contribuente che impugna unitamente all’Associazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 23 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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