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	<title>34 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>34 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a></p>
<p>Silvia La Guardia, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI: Medicair Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Genny Bouc, con domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultima a La Salle, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5; contro INVA spa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Silvia La Guardia, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI:  Medicair Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Genny Bouc, con domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultima a La Salle, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5; contro INVA spa &#8211; Centrale Unica Committenza Regionale per Servizi e Forniture, e Azienda Usl della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<hr />
<p>Bando di gara : le condizioni di ammissibilità  dei chiarimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; Bando di gara &#8211; chiarimenti &#8211; condizioni di ammissibilità <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I chiarimenti resi in sede di gara sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione d&#8217;interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la logica a esso sottesa, ma non quando, mediante l&#8217;attività  interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal suo tenore letterale .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 03/08/2020<br /> <strong>N. 00034/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00017/2020 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 00016/2020 REG.RIC.</strong><br /> <br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 17 del 2020, proposto da<br /> Medicair Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Genny Bouc, con domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultima a La Salle, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> INVA spa &#8211; Centrale Unica Committenza Regionale per Servizi e Forniture, e Azienda Usl della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p> nonchè sul ricorso numero di registro generale 16 del 2020, proposto da<br /> Medigas Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Claudio Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> INVA spa &#8211; Centrale Unica Committenza Regionale per Servizi e Forniture, e Azienda Usl della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> quanto al ricorso n. 17 del 2020:<br /> della procedura relativa alla gara concernente «l&#8217;affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici cosiddetti &#8220;equivalenti&#8221; destinato agli assistiti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno» indetta con determinazione dirigenziale n. 988 del 16.12.2019, nonchè della determinazione n. 26 del 20.01.2020 con la quale è stato approvato dalla Stazione Unica Appaltante il bando di gara;<br /> quanto al ricorso n. 16 del 2020:<br /> del bando di gara GUCE del 22.01.2020 con cui INVA spa ha indetto la procedura aperta per «l&#8217;affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici cosiddetti &#8220;equivalenti&#8221; destinato agli assistiti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno».</p>
<p> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. S.p.A. e di Azienda Usl Valle D&#8217;Aosta e di In.Va. S.p.A. e di Azienda Usl Valle D&#8217;Aosta;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24.01.2020, la società  INVA spa, centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Valle d&#8217;Aosta, ha indetto la procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici cosiddetti &#8220;equivalenti&#8221; destinato agli assistiti del sistema sanitario regionale della Regione affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno.<br /> Il termine per la presentazione delle offerte, in origine indicato nel giorno 02.03.2020, è stato successivamente prorogato.<br /> 2. Il 05.02.2020, la società  Medigas srl ha inviato a INVA spa un&#8217;istanza di revoca e/o rettifica in autotutela degli atti di gara, ritenendo che essi impedissero di presentare un&#8217;offerta ponderata ed economicamente vantaggiosa.<br /> 3. Una richiesta analoga è stata avanzata anche dalla società  Medicair Italia srl il 10.02.2020.<br /> 4. Con note del 20.02.2020, la stazione appaltante ha respinto entrambe le istanze.<br /> 5. Con distinti ricorsi notificati il 24.02.2020 e depositati il 26.02.2020 (iscritti a ruolo, rispettivamente, con rg. n. 16 e n. 17 del 2020), sia Medigas Italia spa, sia Medicair Italia srl hanno impugnato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante, nonchè il diniego alla richiesta di riesame e la determinazione dirigenziale n. 988 del 16.12.2019 di approvazione dell&#8217;indizione della gara, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione anche con decreto monocratico; hanno inoltre domandato la condanna di INVA spa al risarcimento del danno; le ricorrenti hanno anche chiesto, in via istruttoria, che venga ordinata la produzione in giudizio della determinazione n. 988 del 16.12.2019, la determinazione n. 26 del 20.01.2020 e il progetto di gara.<br /> 6. Con i decreti presidenziali n. 4 e n. 5 del 2020, entrambe le richieste di emissione di misure cautelari in via monocratica sono state respinte.<br /> 7. In seguito, INVA spa e l&#8217;AUSL Valle d&#8217;Aosta si sono costituite in ciascuno dei due giudizi, resistendo ai ricorsi.<br /> 8. Alla camera di consiglio del 05.05.2020, cui le cause erano state rinviata in ragione della pandemia da Covid-19, il Collegio ha preso atto delle rinunce all&#8217;istanza di sospensione formulate dalle ricorrenti e ha fissato la trattazione del merito per il 14.07.2020.<br /> 9. All&#8217;udienza pubblica del 14.07.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 10. In via preliminare, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi rg. n. 16 e n. 17 del 2020, data la loro connessione oggettiva, derivante dal fatto che le ricorrenti impugnano i medesimi atti e, oltretutto, deducono analoghi motivi di ricorso.<br /> 11. Sempre in via preliminare, si ritiene di disattendere l&#8217;istanza istruttoria volta all&#8217;acquisizione della determinazione n. 988 del 16.12.2019, della determinazione n. 26 del 20.01.2020 e del progetto di gara, in quanto la conoscenza di tali documenti risulta irrilevante ai fini della decisione sulle censure dedotte, che sollevano problemi di puro diritto; mentre, laddove le ricorrenti intendano prendere conoscenza di ulteriori atti e documenti per valutare la proposizione di motivi aggiunti, avranno l&#8217;onere di presentare una rituale richiesta di accesso agli atti alla stazione appaltante, per poi eventualmente adire il giudice amministrativo in caso di diniego.<br /> 12. Procedendo quindi all&#8217;esame dei ricorsi, si osserva che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè tutti diretti a censurare la <em>lex specialis</em> nella parte in cui, nel quadro di un&#8217;aggiudicazione secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, prevede l&#8217;attribuzione di ciascuno dei 70 punti per l&#8217;offerta tecnica su base tabellare &#8211; ovvero mediante assegnazione di un punto laddove i dispositivi proposti presentino una data caratteristica e zero punti nel caso contrario (c.d. sistema &#8220;on/off&#8221;).<br /> In particolare, con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 67 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per erroneità  o difetto dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento e illogicità ; violazione dei principi sull&#8217;evidenza pubblica con riferimento al criterio dell&#8217;offerta economica pìù vantaggiosa.<br /> Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 67 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per erroneità  o difetto dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento, travisamento e sviamento; elusione dei principi di segretezza e di non confusione tra le offerte tecniche e quelle economiche<br /> Con il terzo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 67 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Secondo le ricorrenti, la scelta del sistema &#8220;on/off&#8221; sarebbe illegittima perchè eliminerebbe ogni margine di valutazione discrezionale in capo alla commissione e si tradurrebbe in un &#8220;appiattimento&#8221; degli elementi qualitativi dell&#8217;offerta, in contraddizione con la scelta del criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa; perchè la competizione tra gli eventuali partecipanti sarebbe destinata a svolgersi unicamente sul piano del prezzo e, di conseguenza, verrebbe meno la distinzione tra le fasi di valutazione dell&#8217;offerta tecnica e dell&#8217;offerta economica, nonchè la stessa segretezza delle offerte; perchè l&#8217;affidamento verrebbe quindi in realtà  aggiudicato con il criterio del prezzo pìù basso al di fuori dei casi consentiti dall&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> 13. I tre motivi sono inammissibili, perchè rivolti a censurare direttamente la normativa di gara, senza che questa presenti un&#8217;immediata e autonoma lesività .<br /> Come messo in luce da una giurisprudenza ormai consolidatasi, anche perchè avallata dalla sentenza n. 4 del 2018 dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l&#8217;art. 120 cod. proc. amm., nel prevedere l&#8217;onere d&#8217;immediata impugnazione del bando o dell&#8217;avviso di gara solo se «autonomamente lesivi» riconosce un interesse a ricorrere contro la <em>lex specialis</em> solo laddove questa presenti clausole immediatamente escludenti, precisando che, tra queste, non rientrano solo quelle che stabiliscono i requisiti di ammissione alla gara, ma anche quelle impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione o che la rendano incongruamente difficoltosa o impossibile, che rechino disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell&#8217;offerta, che pongano condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, che impongano obblighi <em>contra ius</em>, ovvero presentino gravi carenze nell&#8217;indicazione di dati essenziali per la formulazione dell&#8217;offerta o formule matematiche del tutto errate, oppure non specifichino i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.<br /> Devono essere invece impugnate unitamente al provvedimento lesivo le clausole che non rivestano portata escludente, tra cui devono annoverarsi quelle riguardanti «il metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell&#8217;anomalia» (così¬, ancora, Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 4 del 2018).<br /> 14. Nel caso di specie, il Collegio è consapevole del fatto che in giurisprudenza si stia sempre pìù consolidando l&#8217;orientamento che ritiene illegittimo il sistema &#8220;on/off&#8221; (si v., per esempio, da TAR Roma, sent. n. 14749 del 2019, secondo cui esso si risolve nell&#8217;attribuzione di un peso preponderante alla componente economica dell&#8217;offerta, in contraddizione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa; oppure si v. TAR Genova, sent. n. 1024 del 2019 che, per ragioni analoghe, lo reputa indice di sviamento di potere laddove sia adottato per la totalità  dei sub-criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica; o, ancora, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 2867 del 2020, che lo considera legittimo unicamente a condizione che i sub-criteri presentino un carattere qualitativo, oppure abbiano carattere quantitativo ma con struttura gradualista).<br /> Tuttavia, la concreta lesività  di un simile sistema non si manifesta nella fase della presentazione delle offerte &#8211; perchè non pone requisiti a pena di esclusione, nè stabilisce regole oscure od oneri sproporzionati che impediscano a un operatore economico di formulare una valida offerta &#8211; ma eventualmente in quella della loro valutazione, impedendo alla ditta partecipante &#8211; in tesi &#8211; di vedere premiato il pregio tecnico e qualitativo dei prodotti e dei servizi proposti.<br /> Basti pensare che, nell&#8217;ipotesi in cui vi sia un&#8217;unica impresa a presentare una valida offerta, questa ben potrebbe conseguire l&#8217;aggiudicazione, nonostante l&#8217;applicazione del criterio &#8220;on/off&#8221; (a riprova di quanto appena considerato, si può osservare che anche le sentenze citate dalle ricorrenti sono state emesse in giudizi nei quali era stata impugnata l&#8217;aggiudicazione, e non direttamente il bando o il disciplinare di gara).<br /> 15. La tesi appena esposta, oltre a essere in armonia con i principi stabiliti dall&#8217;Adunanza plenaria, risulta conforme anche al diritto eurounitario.<br /> Se, infatti, l&#8217;art. 1 della direttiva n. 89/665/CE obbliga gli Stati membri a garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici «possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto pìù rapido possibile», comunque il diritto di azione viene riconosciuto a chi «sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione» del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti.<br /> La Corte di Lussemburgo ha precisato come la direttiva citata imponga di assicurare procedure di ricorso che «siano accessibili, secondo modalità  che gli Stati membri possano determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione» (tra le tante, si v. l&#8217;ord. &#8220;Cooperativa Animazione Valdocco&#8221; del 14.02.2019, causa C-54/18, pt. 35).<br /> Anche nell&#8217;ordinamento eurounitario, dunque, l&#8217;accesso al giudice presuppone una &#8220;lesione&#8221; o, quantomeno, il &#8220;rischio&#8221; di una lesione dell&#8217;interesse all&#8217;aggiudicazione.<br /> Infatti, la stessa Corte di Lussemburgo, nella sentenza &#8220;Grossman Air Service&#8221; del 12.02.2004, causa C-230/02, ha ritenuto contrastante con la direttiva n. 89/665/CE una normativa che imponeva di attendere la decisione di aggiudicazione per censurare in sede giurisdizionale le «specifiche di un bando di gara che essa ritiene discriminatorie in suo danno», ma solo «in quanto queste ultime le impediscono di partecipare utilmente al procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto» (pt. 37).<br /> Mentre, nella sentenza &#8220;Bietergemeinschaft&#8221; del 21.12.2016, causa C-355/15, ha escluso che il diritto eurounitario imponga di assicurare l&#8217;impugnabilità  dell&#8217;aggiudicazione anche a chi sia stato escluso dalla relativa procedura di aggiudicazione con decisione divenuta definitiva &#8211; e deve ritenersi che a tale conclusione la Corte sia giunta perchè in questo caso il concorrente pretermesso, non potendo pìù partecipare &#8220;utilmente&#8221; alla gara, non vanta un interesse all&#8217;aggiudicazione meritevole di tutela.<br /> Si deve quindi condividere la posizione dell&#8217;Adunanza plenaria, la quale ha osservato come «anche sul piano del diritto europeo, non si rinvenga alcun riferimento che militi per l&#8217;estensione della legittimazione ad impugnare clausole non escludenti contenute nei bandi di gara agli operatori del settore che si siano astenuti dal partecipare alla gara medesima» (sent. n. 4 del 2018, pt. 18.5.2).<br /> Nel caso di un sistema di valutazione dell&#8217;offerta tecnica a base tabellare, fino a che un operatore economico abbia presentato una valida offerta, non vi è alcuna lesione, nè alcun rischio, attuale e concreto, di lesione, conservando esso intatte le proprie <em>chance</em> di ottenere l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto (o, per utilizzare la terminologia della Corte di Lussemburgo, non essendogli impedita una partecipazione &#8220;utile&#8221; alla gara).<br /> Data la chiarezza della disciplina e della giurisprudenza eurounitaria sul punto e non essendovi un contrasto con l&#8217;ordinamento interno, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di effettuare un rinvio pregiudiziale d&#8217;interpretazione alla Corte di giustizia, come richiesto dalla difesa di Medicair srl nella memoria del 30.04.2020.<br /> 16. Ãˆ invece ammissibile e fondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell&#8217;art. 71 della direttiva 2014/24/UE, dell&#8217;art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità  manifesta e carenza della motivazione, travisamento, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti censurano il limite posto al subappalto, pari al 40% dell&#8217;importo complessivo.<br /> Il motivo è ammissibile, perchè la clausola, nello stabilire un vincolo che le ditte partecipanti devono rispettare al fine di presentare una valida offerta, assume una portata escludente &#8211; nel senso ampio delineato dalla giurisprudenza come sopra ricostruita &#8211; ed è autonomamente lesiva e immediatamente impugnabile.<br /> La censura, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Lussemburgo, è anche fondata.<br /> Infatti, il giudice comunitario si è pronunciato pìù volte sul rapporto tra le direttive eurounitarie e i limiti al subappalto posti dalla normativa italiana: nella sentenza &#8220;Te. Srl&#8221; del 27.11.2019, causa C-402/18, ha ritenuto che la direttiva n. 2004/18/CE ostasse a una normativa nazionale che limitava al 30 per cento la quota parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente era autorizzato a subappaltare a terzi; nella sentenza &#8220;Vitali&#8221; del 26.09.2019, causa C-63/18, è giunta alla medesima conclusione con riferimento alla direttiva n. 2014/24/UE.<br /> Vero è che, come osservato dalla difesa di INVA spa, al caso di specie è applicabile l&#8217;art. 1, co. 18, del d.l. n. 32 del 2019 (conv. in l. n. 55 del 2019) che ha previsto, «nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici» e fino al 31.12.2020, che il subappalto «non può superare la quota del 40 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture», e che tale norma è diversa da quella presa in esame dalla Corte di giustizia.<br /> Tuttavia, dalle pronunce sopra citate emerge chiaramente come il diritto eurounitario &#8211; e, in particolare, l&#8217;art. 71 della direttiva n. 2014/24/UE &#8211; osti a una normativa nazionale che vieti «in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell&#8217;appalto pubblico in parola, cosicchè tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall&#8217;appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall&#8217;identità  dei subappaltatori» e che non lasci «alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell&#8217;ente aggiudicatore» (in questi termini, la sent. &#8220;Vitali&#8221;, pt. 40).<br /> Ai fini della compatibilità  con il diritto eurounitario, non è quindi rilevante la misura del limite posto alla facoltà  di subappaltare &#8211; sia esso il 30 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto, come nell&#8217;art. 105, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, oppure il 40 per cento stabilito dall&#8217;art. 1, co. 18, del d.l. n. 32 del 2019 &#8211; quanto la natura &#8220;quantitativa&#8221; del limite stesso, nonchè la sua applicabilità  «in modo generale e astratto» e senza una «valutazione caso per caso da parte dell&#8217;ente aggiudicatore».<br /> Considerato dunque che, in materia di subappalto, dal diritto eurounitario, come interpretato nelle pronunce citate, discende una norma chiara, precisa e non condizionata ad alcun atto di attuazione e che gli attributi del primato e dell&#8217;effetto diretto debbono riconoscersi anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia (come affermato fin da Corte cost., sent. n. 113 del 1985), occorre risolvere il contrasto tra la direttiva n. 2014/24/CE e la normativa italiana dando prevalenza alla prima e disapplicando la seconda, così¬ riconoscendo ai singoli operatori la facoltà  di partecipare alle gare d&#8217;appalto ricorrendo al subappalto senza limiti quantitativi.<br /> A conclusioni simili è giunto anche il Supremo Consesso, il quale ha riconosciuto che il limite quantitativo posto al subappalto «deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia» (Cons. St., sez. V, sent. n. 389 del 2020).<br /> L&#8217;applicazione di questo principio al caso di specie comporta l&#8217;annullamento degli atti impugnati, e in particolare del pt. 16.7 del disciplinare, nella parte in cui limitano l&#8217;affidamento in subappalto a «una quota massima del 40% dell&#8217;importo complessivo del contratto».<br /> 17. Con il quinto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 23, co. 15, 30, co. 2 e 35, co. 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 5 della direttiva n. 2014/24/UE; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità  manifesta e carenza della motivazione, travisamento, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti lamentano la mancata quantificazione, nella <em>lex specialis</em>, dei materiali consumabili, utilizzati dalle apparecchiature installate, che l&#8217;aggiudicatario sarà  tenuto a fornire.<br /> La censura è ammissibile, perchè volta a denunciare una clausola che &#8211; in tesi &#8211; renderebbe impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, porrebbe condizioni negoziali che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e presenterebbe gravi carenze nell&#8217;indicazione di dati essenziali per la formulazione dell&#8217;offerta.<br /> Nel merito, tuttavia, è infondata, perchè, trattandosi di un appalto da retribuire &#8220;a corpo&#8221;, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile risultante dal ribasso offerto sull&#8217;importo a base d&#8217;asta, con la conseguenza che elemento essenziale è solo tale importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che concorrono a formarlo (sul punto si v., tra le pìù recenti, Cons. St., sez. V, sentt. n. 2875 e n. 13 del 2019).<br /> Deve quindi condividersi la tesi della resistente, secondo cui la fornitura del materiale consumabile necessario per l&#8217;erogazione della terapia costituisce una prestazione meramente accessoria &#8211; non quantificabile dalla stazione appaltante ma stimabile dalle imprese e, come tale, rientrante nella normale alea del contratto &#8211; da ritenersi compresa nell&#8217;importo complessivo offerto dall&#8217;aggiudicatario.<br /> 18. Con il sesto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 79 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 47 della direttiva n. 2014/24/UE; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità  manifesta e difetto di motivazione, disparità  di trattamento, travisamento e sviamento, perplessità  e contraddittorietà .<br /> In particolare, le ricorrenti lamentano la scarsa chiarezza nelle norme che disciplinano l&#8217;attribuzione del punteggio per le apparecchiature aggiuntive rispetto a quella &#8220;di punta&#8221;, denunciando un contrasto tra la <em>lex specialis</em> e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante.<br /> Il motivo è ammissibile, perchè denuncia una presunta &#8220;oscurità &#8221; della normativa di gara tale da impedire la presentazione di una valida offerta, ma è infondato, perchè non sussiste alcun contrasto tra il capitolato e i chiarimenti, nè tra gli stessi chiarimenti.<br /> La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che i chiarimenti resi in sede di gara sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione d&#8217;interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la logica a esso sottesa, ma non quando, mediante l&#8217;attività  interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal suo tenore letterale (in questi termini, tra le pìù recenti, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1604 del 2020).<br /> Nel caso di specie, il capitolato prevede, con riferimento sia alle apparecchiature CPAP, sia alle AutoCPAP, la possibilità  di fornire pìù di un modello aderente alle specifiche tecniche richieste, a parità  di condizioni economiche, senza perà² specificare le modalità  con cui i vari modelli proposti saranno valutati.<br /> In risposta a due quesiti, volti appunto ad appurare come verrà  attribuito il punteggio in caso di presentazione, per la stessa categoria, di pìù modelli, la stazione appaltante prima ha affermato che «l&#8217;attribuzione del punteggio avverrà  sull&#8217;apparecchiatura &#8220;di punta&#8221; o principale indicata dall&#8217;Operatore Economico», poi ha precisato che «i concorrenti dovranno definire e scegliere quale sarà  l&#8217;apparecchiatura &#8220;di punta&#8221; o principale da valutare; eventuali apparecchiature aggiuntive dovranno avere medesime caratteristiche (o superiori) di quella &#8220;di punta&#8221; o principale, per essere soggette a valutazione ed eventuale attribuzione del relativo punteggio».<br /> Occorre osservare, in primo luogo, come i due chiarimenti ben possano conciliarsi tra di loro, in quanto entrambi pongono l&#8217;accento sul fatto che l&#8217;oggetto principale della valutazione della commissione sarà  l&#8217;apparecchio &#8220;di punta&#8221; proposto dall&#8217;operatore economico per ciascuna categoria, mentre, rispetto al primo, il secondo aggiunge (senza nulla togliere) che l&#8217;attribuzione di un punteggio ulteriore avverrà  previa valutazione delle apparecchiature aggiuntive.<br /> Vero è che il capitolato non fa esplicito riferimento a un&#8217;apparecchiatura &#8220;di punta&#8221;, tuttavia l&#8217;interpretazione fatta propria da INVA spa rientra tra i possibili significati astrattamente riconducibili alla clausola, perchè questa prevede che siano valutati i diversi modelli proposti, mentre i chiarimenti si limitano a specificare come avverrà  l&#8217;attribuzione del punteggio per i vari modelli, ossia esaminando inizialmente quello che lo stesso offerente chiede venga valutato per primo e, in seguito, gli altri.<br /> Non vi è contrasto nemmeno nella parte in cui i chiarimenti escludono l&#8217;attribuzione di un punteggio per gli apparecchi che non abbiano caratteristiche quantomeno equivalenti (se non addirittura superiori) a quelle del prodotto &#8220;di punta&#8221;, perchè anche in questo caso non viene data al capitolato una portata maggiore o diversa, anzi la lettura che ne fa la stazione appaltante appare in armonia con la logica che lo ispira, ovvero quella di premiare l&#8217;impresa che sia in grado di offrire, nel suo complesso, una gamma di prodotti il pìù possibile ampia e corrispondente alle esigenze dell&#8217;Amministrazione, come declinate nei sub-criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica.<br /> Di conseguenza che non vi è la contraddittorietà  denunciata dalle ricorrenti e il motivo è meritevole di rigetto.<br /> 19. Con il settimo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti censurano la scelta di affidare l&#8217;appalto in un&#8217;unica soluzione, invece di suddividerlo in lotti.<br /> Il motivo è inammissibile per difetto d&#8217;interesse ad agire perchè, come correttamente posto in luce da INVA spa, nessuna delle ricorrenti ha lamentato la mancanza dei requisiti necessari per partecipare alla gara per il totale, con la conseguenza che, nei loro confronti, la previsione non assume portata &#8220;escludente&#8221;, pertanto non è lesiva.<br /> Il motivo è comunque infondato, perchè la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico e di natura discrezionale, sindacabile solo ove non sia coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento oppure contrasti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità  (in questi termini si v., tra le tante, Cons. St., sez. III, sent. n. 5224 del 2017).<br /> Nel caso di specie, questi limiti non paiono superati, in quanto la scelta di non dividere in lotti l&#8217;affidamento è ragionevolmente giustificata dall&#8217;unicità  territoriale del servizio e dalla necessità  di garantire la continuità  dell&#8217;assistenza tecnica e manutentiva.<br /> 20. Con l&#8217;ottavo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti denunciano la mancata specificazione, mediante indicazione del codice CPV, delle prestazioni secondarie, necessaria per partecipare in ATI verticali.<br /> Il motivo è ammissibile, perchè riguarda una regola che le imprese sono tenute a seguire per presentare una valida offerta, ma infondato, perchè non vi è alcun obbligo di dividere l&#8217;appalto in prestazioni principali e secondarie (sul punto, si v., tra le tante, Cons. St., sez. III, sent. n. 6459 del 2019 e sez. V, sent. n. 5772 del 2017).<br /> 21. In conclusione, i primi tre e il settimo motivo sono inammissibili; il quinto, il sesto e l&#8217;ottavo sono infondati; il quarto è fondato.<br /> 22. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> a) dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti;<br /> b) respinge il quinto, il sesto e l&#8217;ottavo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti;<br /> c) accoglie il quarto motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati, e in particolare il pt. 16.7 del disciplinare, nella parte in cui limitano l&#8217;affidamento in subappalto a «una quota massima del 40% dell&#8217;importo complessivo del contratto».<br /> Compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Silvia La Guardia, Presidente<br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2020 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-1-2020-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-1-2020-n-34/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2020 n.34</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mauro Crosato contro OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale; nei confronti OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-1-2020-n-34/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2020 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-1-2020-n-34/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2020 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mauro Crosato contro OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale; nei confronti OMISSIS,  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro, Cristiana Romano.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara, soggiace alle stesse regole dettate dall&#8217;art. 1362 e ss. c.c. per l&#8217;interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all&#8217;interpretazione letterale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della p.A.- bando di gara- interpretazione degli atti di gara- regole dettate dall&#8217;art. 1362 e ss. c.c. per l&#8217;interpretazione dei contratti- interpretazione letterale- si applicano.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara, soggiace alle stesse regole dettate dall&#8217;art. 1362 e ss. c.c. per l&#8217;interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all&#8217;interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perchè gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in adesione al principio costituzionale di Buon Andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative, con la conseguenza che la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni un&#8217;estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l&#8217;affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l&#8217;esigenza della pìù ampia partecipazione.<br /> Pìù specificamente, le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perchè attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sè, ma per la stessa Amministrazione appaltante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00034/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00835/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 835 del 2019, proposto da <br /> Mondial S.n.c. di Cavinato Antonio &amp; C., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Società  di Committenza Regione Piemonte &#8211; S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Giochemica S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Montanaro e Associati in Torino, via del Carmine, n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di aggiudicazione dei lotti 41, 46 e 49 della gara regionale centralizzata per la fornitura di antisettici, disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario del Piemonte e per l&#8217;Azienda U.L.S. della Val d&#8217;Aosta, nonchè degli atti ad esso presupposti, connessi ovvero consequenziali;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società  di Committenza Regione Piemonte &#8211; S.C.R. Piemonte S.p.A. e di Giochemica S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla GUCE il 2 agosto 2018, la S.C.R. Piemonte avviava la procedura di gara centralizzata per la fornitura triennale di antisettici e disinfettanti e servizi connessi per le Aziende sanitarie del Piemonte e l&#8217;Azienda U.S.L. della Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame indicato in epigrafe la società  ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione dei lotti 41, 46 e 49 della suddetta gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto il seguente unico motivo di gravame &#8220;Sull&#8217;inidoneità  dei prodotti offerti da Giochemica: eccesso di potere, violazione della <i>lex specialis</i> di gara; violazione degli articoli 82 e 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio la Società  di Committenza Regione Piemonte &#8211; S.C.R. Piemonte S.p.A. e Giochemica S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 403 del 14 ottobre 2019 questo Tribunale, considerato che le questioni tecniche sottese alla controversia in esame richiedevano un approfondimento in sede di merito, ritenuto che le ragioni della ricorrente, anche tenuto conto della durata dell&#8217;appalto, potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, aveva fissato per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica le parti hanno presentato memoria a sostegno delle proprie posizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 dicembre 2019 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; L&#8217;infondatezza del ricorso esime il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità , sollevate dalla Stazione appaltante e dalla controinteressata nonchè di inutilizzabilità  della relazione tecnica depositata dalla ricorrente sollevata dalla Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con un unico motivo di gravame la società  ricorrente in sintesi sostiene che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la Stazione appaltante richiedeva la produzione di prove eseguite da apposito Ente certificatore per la dimostrazione dell&#8217;attività  battericida, fungicida, microbattericida e virucida dei disinfettanti offerti, che per Ente certificatore dovesse intendersi un Ente che, in base al disposto dell&#8217;art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aveva ottenuto un accreditamento presso Accredia, mentre l&#8217;Ente che aveva eseguito i test per la controinteressata non risultava accreditato per l&#8217;esecuzione di alcun test presso Accredia;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in relazione al lotto 41, che la documentazione tecnica prodotta dalla controinteressata non farebbe riferimento, così¬ come invece richiesto dal capitolato, alla normativa di disinfezione di alto livello ISO 15883 e di sterilizzazione chimica ISO 14837 (ISO 14937);</p>
<p style="text-align: justify;">c) sempre per quanto riguarda il lotto 41, che le prove eseguite da Giochemica al fine di dimostrare l&#8217;efficacia del prodotto offerto risultavano carenti; in particolare, la prova micobattericida sarebbe stata condotta secondo una norma di fase 2 step 1 in sospensione (EN 14348) che non rispecchia le reali condizioni di impiego del dispositivo, che sarebbe giÃ  disponibile da diversi anni (dal 2008), la norma tecnica armonizzata di fase 2 step 2 (EN 14563), che simula pìù verosimilmente le condizioni d&#8217;uso dei dispositivi medici disinfettanti, che anche la norma francese AFNOR NF T72-190 (utilizzata per rivendicare l&#8217;attività  sporicida) ha un protocollo ormai obsoleto e superato da pìù recenti norme tecniche internazionali (EN 13704, EN 17126). Infine, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto previsto dal capitolato, tutte le prove presentate a corredo dell&#8217;offerta di Giochemica non erano state testate a 14 o 21 giorni dopo l&#8217;attivazione della soluzione e che pertanto le attività  microbicide a 14 giorni erano state rivendicate dall&#8217;offerente senza test di efficacia a supporto, in base ad una semplice deduzione;</p>
<p style="text-align: justify;">d) per quanto riguarda il lotto 46, che le condizioni di superamento dei test di efficacia (concentrazioni e tempi di contatto) non corrispondono alle indicazioni d&#8217;uso del prodotto riportate in etichetta e in scheda tecnica, che in scheda tecnica ed etichetta viene rivendicata un&#8217;azione di efficacia sui virus lipofili, non supportata da alcuna prova condotta sul prodotto (in violazione a quanto previsto nel capitolato) e che anche la rivendicazione dell&#8217;attività  fungicida riportata in etichetta e in scheda tecnica non sarebbe supportata da nessuna prova su ceppi fungini rappresentanti le spore delle muffe di<i>Aspergillus brasiliensis</i>, assai pìù resistenti dei lieviti.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere della ricorrente le prove prodotte in gara permetterebbero di attestare solo l&#8217;attività  levuricida, quindi contro lieviti, come ad esempio la <i>Candida albicans</i>, ma non una piena attività  fungicida, come richiesto dal capitolato di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre con riferimento al lotto 46, la ricorrente sostiene che si tratti di prove eseguite in condizioni diverse da quelle dell&#8217;utilizzo abituale del prodotto, utilizzando standard ormai obsoleti e che, in violazione di quanto previsto dal capitolato, il prodotto offerto da Giochemica non presentava enzimi;</p>
<p style="text-align: justify;">e) per quanto riguarda il lotto 49, la ricorrente ribadisce che i test sulle proprietà  fungicide e levuricide non sono equivalenti: l&#8217;efficacia del prodotto contro i lieviti non dimostrerebbe l&#8217;efficacia completa contro i ceppi fungini, ovvero non includerebbe le spore fungine. </p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la ricorrente sostiene che le prove battericida, lieviticida e micobattericida sarebbero state condotte su pulito, secondo norme di fase 2 step 1 in sospensione, che non rispecchiano le reali condizioni di impiego del dispositivo e che sarebbero giÃ  disponibili da diversi anni, le norme tecniche armonizzate di fase 2 step 2 che simulano pìù verosimilmente le condizioni d&#8217;uso dei dispositivi medici disinfettanti.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente conclude sostenendo che nel caso in esame sarebbe mancata la verifica di cui all&#8217;art. 94 del decreto legislativo n. 50 del 2019, risultando ammessi alla procedura prodotti privi di elementi essenziali dell&#8217;offerta, quali le prove sull&#8217;efficacia dei prodotti, certificate da Enti accreditati, espressamente richiesti dal capitolato tecnico a pena di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">A supporto delle censure sopra sintetizzate, la ricorrente, dopo il deposito del ricorso (30 settembre 2019), in data 4 ottobre 2019, ha depositato una relazione tecnica redatta dal dott. Michele Cavalleri, test facility manager di Eurofins Biolab, laboratorio che ha effettuato una parte dei test presentati in gara dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, in via preliminare, osserva che le censure dedotte dalla ricorrente non sono volte a contestare i requisiti in sè dei prodotti offerti dalla controinteressata, ma solo l&#8217;idoneità  della documentazione fornita a comprova della conformità  dei prodotti offerti con riferimento al lotto 41, 46 e 49.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario riportare l&#8217;esatto contenuto delle disposizioni del disciplinare e del capitolato di gara rilevanti nella controversia in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 15, rubricato &#8220;Contenuto della busta &#8220;B&#8221; &#8211; offerta tecnica&#8221;, tra l&#8217;altro, come documenti da presentare, prevede &#8220;&#038;g) ogni altra dichiarazione ove prevista nel capitolato tecnico per il prodotto specifico eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non desumibili dalla scheda tecnica o dalla eventuale visione/prova del campione&#8221; e, a pagina 25 in fondo, recita &#8220;L&#8217;offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, pena l&#8217;esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all&#8217;art. 68 del Codice. La carenza della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico, comporterà  l&#8217;esclusione dalla gara&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, in base al disciplinare di gara, tutte le carenze relative alla documentazione tecnica potevano comportare l&#8217;esclusione delle imprese concorrenti solo se non avessero consentito la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capitolato, per quanto interessa in questa sede, al punto 5.2., rubricato &#8220;Rispondenza degli antisettici e disinfettanti ai requisiti di legge&#8221; recita &#8220;I prodotti offerti devono essere, a seconda della tipologia, conformi alle seguenti norme: ultime revisioni e successivi aggiornamenti delle UNI EN per la disinfezione in ambito medicale;&#038;i prodotti con l&#8217;indicazione Dispositivo Medico devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. 46/97 come modificato dal D.Lgs. 37/2010 (Prodotti) e s.m.i e possedere l&#8217;iscrizione alla banca dati DM ove previsto (RDM)&#038;dove previsto, il prodotto dovrà  fare riferimento alla normativa di disinfezione di alto livello ISO 15883 e della sterilizzazione chimica ISO 14837&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre il capitolato, al punto 5.3., rubricato &#8220;Specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura&#8221;, per quanto riguarda il lotto 41, prevede: &#8220;Soluzione disinfettante da attivare a due componenti, con sviluppo di acido peracetico, per la disinfezione ad alto livello e la sterilizzazione chimica a freddo di prodotti termosensibili. Il prodotto attivato deve presentare stabilità  di almeno 14 giorni e deve avere un effetto anticorrosione documentato da ente certificato. Il prodotto dovrà  fare riferimento alla normativa di disinfezione di alto livello ISO 15883 e di sterilizzazione chimica ISO 14837, avere uno spettro battericida, fungicida, micobattericida e sporicida e assicurare alla minima concentrazione la massima attività  ed il minor grado di corrosione dello strumentario chirurgico. Le attività  battericida, fungicida, micobattericida e sporicida devono essere documentate da apposito Ente certificatore; per quanto riguarda il lotto 46 prevede &#8220;Polvere concentrata, a graduale liberazione di ossigeno attivo, con enzimi o tensioattivi, a base di sodio percarbonato, per la decontaminazione e la contemporanea detersione dello strumentario chirurgico e dei dispositivi medici&#038; Le attività  battericida, fungicida, micobattericida e virucida devono essere documentate da apposito Ente certificatore&#8221; e per quanto riguarda il lotto 49 prevede che &#8220;Il prodotto deve possedere attività  battericida, fungicida, micobattericida e sporicida, documentate da apposito Ente certificatore&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda tutte le sub censure sollevate dalla ricorrente, il Collegio, in via preliminare, osserva che, in base al disciplinare di gara, le carenze relative alla documentazione tecnica avrebbero dovuto comportare l&#8217;esclusione della controinteressata solo se non avessero consentito la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico, mentre nel caso in esame, come meglio si illustrerà  in seguito, dagli atti di giudizio, risulta che la Commissione abbia potuto verificare la conformità  dell&#8217;offerta ai requisiti minimi e che pertanto non sia configurabile l&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 94 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sollevate dalla ricorrente pertanto debbono essere valutate alla luce della suddetta preliminare considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la sub censura indicata al punto a) di questa sentenza, in primis si osserva che l&#8217;art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016 recita &#8220;1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità  ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità . Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità  accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità  equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività  di valutazione della conformità , comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l&#8217;applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull&#8217;accreditamento, a norma dell&#8217;articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l&#8217;operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purchè il mancato accesso non sia imputabile all&#8217;operatore economico interessato e purchè questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, si osserva che il capitolato richiedeva che le diverse attività  fossero &#8220;documentate&#8221; da apposito &#8220;Ente certificatore&#8221;, senza precisare null&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capitolato tecnico non prescriveva pertanto in modo specifico che le attività  dovessero essere oggetto di valutazione di conformità  da parte di un &#8220;Organismo di valutazione&#8221; accreditato da Accredia, nè che le imprese concorrenti dovessero presentare veri e propri certificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, il Consiglio di Stato ha chiarito che gli atti di gara vanno interpretati anzitutto in modo letterale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nello specifico il Consiglio di Stato ha affermato che &#8220;&#038;l&#8217;interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando &#8220;de quo&#8221;, soggiace alle stesse regole dettate dall&#8217;art. 1362 e ss. c.c. per l&#8217;interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all&#8217;interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perchè gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative&#8221; (così¬, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che &#8220;la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni un&#8217;estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l&#8217;affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l&#8217;esigenza della pìù ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perchè attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sè, ma per la stessa amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811)&#8221; (così¬ Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307)&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2018, n. 4849).</p>
<p style="text-align: justify;">Se poi residuano margini di opinabilità  nell&#8217;interpretazione di una clausola del bando, questo Tribunale ha giÃ  avuto modo di affermare che &#8220;In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l&#8217;interpretazione favorevole all&#8217;ammissione alla gara invece che quella che tenda all&#8217;esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del<i>favor partecipationis</i>, che sottende anche l&#8217;interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all&#8217;individuazione dell&#8217;offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l&#8217;Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di<i>lex specialis</i> che, sebbene corredate dell&#8217;espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità , incertezza o contraddittorietà &#8221; (T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190 richiamata da T.A.R. Piemonte, sez. II, 8 luglio 2016, n. 987).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce del tenore letterale del capitolato, della giurisprudenza in tema di interpretazione degli atti di gara improntata al<i>favor partecipationis</i>, della precisazione di cui all&#8217;art. 15 del disciplinare nonchè del principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, si ritiene che la censura sintetizzata al punto a) di questa sentenza non colga nel segno e che la condotta della Stazione appaltante non possa ritenersi viziata per non aver escluso la controinteressata perchè le attività  dei prodotti erano state documentate da un Ente non accreditato Accredia.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le sub censure indicate al punto b) e c) di questa sentenza, entrambe relative al lotto 41, si osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, si osserva che vale anche per tali censure la considerazione preliminare secondo la quale, in base alla <i>lex specialis</i> di gara, le carenze relative alla documentazione tecnica avrebbero potuto comportare l&#8217;esclusione della controinteressata solo se non avessero consentito la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, la censura relativa al mancato riferimento alle normative ISO 15883 e ISO 14937, così¬ come formulata, ha carattere meramente formale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione appaltante, nella memoria del 7 ottobre 2019, ha evidenziato che per entrambe le norme la caratteristica principale è che il prodotto sia dotato di attività  sporicida e che pertanto, ove il prodotto abbia una dimostrata capacità  sporicida, come sarebbe attestato nel caso di specie, tale caratteristica sarebbe sufficiente ad attestarne la conformità  ai requisiti minimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, anche tenendo conto di quanto affermato dalla Stazione appaltante in sede processuale, il Collegio evidenzia che la ricorrente non ha introdotto in giudizio elementi tali da far ritenere che la Stazione appaltante non abbia potuto valutare la conformità  del prodotto alle normative <i>de quibus</i> e che il prodotto di che trattasi non fosse conforme alle normative sopra citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le censure relative alla metodologia seguita dal laboratorio della controinteressata per documentare le attività  indicate nel capitolato, il Collegio, in via preliminare, osserva che il capitolato non imponeva alcuna specifica metodologia e alcuna specifica normativa tecnica di riferimento che gli Enti certificatori avrebbero dovuto rispettare per documentare le attività <i>de quibus</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, in assenza di specifiche indicazioni da parte del capitolato, gli Enti certificatori potevano documentare le attività  di che trattasi seguendo la metodologia e la normativa tecnica che ritenevano pìù adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure relative alla metodologia seguita dal laboratorio della controinteressata per effettuare i test pertanto sono prive di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la specifica censura relativa al fatto che le prove presentate dalla controinteressata non sarebbero state testate a 14 giorni o 21 giorni dopo l&#8217;attivazione della soluzione, si osserva che il capitolato, sotto questo profilo, si limitava a richiedere che &#8220;Il prodotto attivato deve presentare stabilità  di almeno 14 giorni e deve avere un effetto anticorrosione documentato da ente certificato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, sotto questo profilo, la Stazione appaltante, nella memoria del 7 ottobre 2019 ha evidenziato che &#8220;&#038;come riportato espressamente nella scheda tecnica del prodotto, tutti i test di efficacia biocida sono stati eseguiti alla Minima Concentrazione Efficace (MCE) di acido peracetico dichiarata pari a 900 ppm (0,09%), che rappresenta la concentrazione minima rilevata dalle strisce indicatrici fornite a supporto del prodotto, alla quale la soluzione risulta attiva. Dai grafici di stabilità  riportati nella scheda stessa, in funzione dell&#8217;utilizzo manuale (in vaschetta) e automatizzato (in macchina lavaendoscopi), tale concentrazione in media è oltrepassata rispettivamente dopo 14-15 giorni di utilizzo o dopo 65 cicli in macchina lavaendoscopi (in cui il tempo è irrilevante, in quanto lo scuotimento meccanico subito dalla soluzione durante il ciclo automatizzato ne accelera la degradazione). In altri termini, le prove ed i test eseguiti sul prodotto ne dimostrano l&#8217;efficacia di almeno 14 giorni.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, considerato che la ricorrente si è limitata ad affermare che le prove presentate non sarebbero state testate a 14 giorni o 21 giorni senza tuttavia portare elementi tali da far ritenere che il prodotto offerto dalla controinteressata avesse un&#8217;efficacia inferiore a 14 giorni e tenuto conto di quanto evidenziato dalla Stazione appaltante, il Collegio ritiene che anche tale censura non colga nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le censure indicate al punto d) e e) di questa sentenza ed aventi ad oggetto i test effettuati dalla controinteressata con riferimento al lotto 46 e al lotto 49 il Collegio ribadisce in via preliminare che il capitolato non imponeva alcuna metodologia e che pertanto le censure dedotte dalla ricorrente sulle modalità  di effettuazione dei test sono prive di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, per quanto riguarda la specifica contestazione circa l&#8217;assenza del test per l&#8217;attività  virudica, e l&#8217;insufficienza del test per l&#8217;attività  fungicida (in quanto saggiato solo nei confronti di<i>C. albicans </i>e non sulle spore di<i>Aspergillus brasiliensis</i>, molto pìù resistenti), nella scheda tecnica relativa al lotto 46, si legge &#8220;Particolare rilevanza assume per questa tipologia di prodotto, in quanto disinfettante di alto livello o sterilizzante chimico a freddo, l&#8217;accertamento dell&#8217;attività  sporicida secondo la norma tecnica francese AFNOR NF T 72-190, in quanto una specifica norma europea per il campo d&#8217;impiego medico a oggi assente. Tale norma di fase 2 step 2, detta anche &quot;<i>Carrier Test</i>&quot;, è un test quantitativo simulante le condizioni pratiche d&#8217;impiego. Infatti, le condizioni sperimentali, prevedono che l&#8217;efficacia del disinfettante sia provata sulla sospensione di spore, depositata su un supporto (<i>canier</i>), precedentemente contaminato con materiale organica essiccato. Tale condizione esaspera fortemente e negativamente la performance di attività  sporicida di qualunque disinfettante ed è per questo considerata la condizione peggiore (<i>worst case situation</i>). Inoltre, tra i ceppi standard di spore batteriche si è scelto quello che bibliograficamente e sperimentalmente presenta la maggiore resistenza nei confronti del principio attivo acido peracetico e cioè il<i>Bacillus cereus</i>. Spesso l&#8217;attività  sporicida sperimentalmente accertata sui ceppi di<i>B.</i> <i>subtilis var. niger e Clostridium sporogenes </i>non può essere estesa al ceppo di spore batteriche pìù resistente <i>B. cereus</i>. Verificare l&#8217;attività  sporicida mediante questa norma e sul ceppo pìù resistente, significa aver accertato l&#8217;efficacia del prodotto nel confronti di tutte le specie microbiche, quali batteri gram positivi e gram negativi, funghi, virus lipofili (HIV, HBV e HCV), virus idrofili di grande dimensione (<i>Adenovirus </i>ed<i> Enterovirus</i>) e piccola dimensione (<i>Poliovirus</i>), micobatteri e spore in tutte le possibili situazioni di utilizzo clinico. Infatti, secondo l&#8217;ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi agli antisettici e disinfettanti, le spore batteriche occupano la posizione pìù elevata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella scheda tecnica relativa al lotto 49 nella tabella viene indicato il test per l&#8217;attività  fungicida, con l&#8217;indicazione tra parentesi &#8220;Lieviticida&#8221; e si dichiara che &#8220;L&#8217;associazione equilibrata del principio attivo acqua ossigenata con alcol etilico e tensioattivo non ionico, rende GIOXY SPRAY un prodotto disinfettante a largo spettro d&#8217;azione, comprendente batteri gram negativi (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi (Staphylococcus sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente &#8211; MRSA, Enterococchi), lieviti (Candida), funghi, virus (HIV, HBV, HCV), micobatteri e spore&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione appaltante, nella memoria del 7 ottobre 2019, per quanto riguarda il lotto n. 46, sull&#8217;asserita mancanza del test di efficacia virucida per i virus lipofili, ha evidenziato che &#8220;la stessa sia ampiamente giustificata nella scheda tecnica del prodotto ed accettata dall&#8217;Organismo Notificato che lo ha certificato. Infatti, i virus lipofili (HIV, HBV, HCV), bibliograficamente, in una scala discendente di resistenza ai diversi agenti chimici e fisici occupano l&#8217;ultimo posto, nel senso che sono i meno resistenti o i pìù sensibili all&#8217;azione di qualsivoglia agente biocida chimico e pertanto la dimostrazione dell&#8217;efficacia di un prodotto che ha dimostrato attività  battericida, fungicida, micobattericida e sporicida, risulta efficace anche nei confronti di questa famiglia di virus&#8221;. Sull&#8217;asserita mancanza del test di efficacia sulle spore di muffe di<i>Aspergillus brasiliensis</i>, la stazione appaltante ha evidenziato che &#8220;anche per questa mancanza nella scheda tecnica è riportata un&#8217;ampia giustificazione identica al precedente punto b&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella memoria del 22 novembre 2019 la controinteressata ha evidenziato che la possibilità  di omettere un test fornendo adeguata giustificazione è prevista dalla norma tecnica EN 14885, allegato B, punto B.3, allegando un estratto di tale norma tecnica (doc. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precisato nelle schede tecniche e ribadito dalla Stazione appaltante nella memoria del 7 ottobre 2019 e tenuto conto che la ricorrente non ha portato in giudizio elementi tali da far ritenere che quanto affermato nelle schede tecniche e accettato dalla Stazione appaltante fosse non tecnicamente corretto e che i prodotti della controinteressata non garantissero le attività  virucida e fungicida, anche le censure <i>de quibus</i>debbono ritenersi prive di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con riferimento al lotto 46, per quanto riguarda la contestata assenza di enzimi nel prodotto &#8220;polvere concentrata&#8221; fornito dalla controinteressata, il Collegio si limita ad osservare che il capitolato richiedeva &#8220;Polvere concentrata, a graduale liberazione di ossigeno attivo, con enzimi o tensioattivi&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura pertanto è priva di pregio non potendo la ricorrente formulare una censura su una disposizione diversa da quella testualmente riportata nel capitolato, anche tenuto conto dell&#8217;assenza di indicazioni e/o di chiarimenti e precisazioni di segno opposto da parte della Stazione appaltante durante le fasi di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, peraltro, la Stazione appaltante ha evidenziato che &#8220;il Capitolato consentiva a ciascun concorrente di proporre un prodotto in polvere con enzimi o tensioattivi, in quanto la presenza degli uni o degli altri, nel riprocessamento della strumentazione sporca, qual è la fase di decontaminazione, seppur con meccanismo diverso, favorisce un effetto pulente dello strumentario.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il risultato auspicato di igienizzazione dello strumentario può essere raggiunto con un prodotto contenente enzimi o tensioattivi, non occorrendo la compresenza di entrambe le sostanze&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso non è fondato e pertanto deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La complessità  tecnica delle questioni sottese alla controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-1-2020-n-34/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2020 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/4/2019 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-4-2019-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-4-2019-n-34/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/4/2019 n.34</a></p>
<p>&#34;Agenzia del Demanio e beni pubblici: dall&#8217; utilizzo sine titolo all&#8217; assegnazione con gara &#34;nota a sentenza a Tar Lazio n. 4126 del 28 marzo 2019 a cura di Diotima Pagano. &#34;Agenzia del Demanio e beni pubblici: dall&#8217; utilizzo sine titulo all&#8217; assegnazione con gara &#34; nota a sentenza a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&quot;Agenzia del Demanio e beni pubblici: dall&#8217; utilizzo sine titolo all&#8217; assegnazione con gara &quot;nota a sentenza a Tar Lazio n. 4126 del  28 marzo 2019 a cura di Diotima Pagano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p style="text-align: center;"><strong>&quot;Agenzia del Demanio e beni pubblici: dall&#8217; utilizzo sine titulo all&#8217; assegnazione con gara &quot;</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>nota a sentenza a Tar Lazio n. 4126 delÂ  28 marzo 2019 a cura di Diotima Pagano.</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tar del Lazio/Roma n. 4162/2019 si offre al presente commento per alcune (brevi) osservazioni che dalla sua lettura scaturiscono.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda, per certi aspetti, può dirsi emblematica: ad un utilizzo &#8220;sine titulo&#8221; di un bene demaniale, segue una complessa ed articolata attività  amministrativa volta, in sintesi, a ricondurre il &#8220;tutto&#8221; a legalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, una ditta ha utilizzato per oltre un decennio alcuni locali di proprietà  statale dati in uso dalla Agenzia del Demanio al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ed adibiti ad attività  ristorative.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la stipula di due contratti fra l&#8217;Agenzia del Demanio e la ditta gerente il bar ristorante (uno per la concessione in uso dei locali; il secondo per il recupero delle somme dovute con riferimento alla predetta occupazione) si è proceduto, da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche, alla indizione di una gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio bar e &#8220;piccola&#8221; ristorazione: gara alla quale la ditta, originaria gerente (poi ricorrente), non ha inteso partecipare.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui la reiezione dei punti di domanda del ricorso tesi a contestare il bando e la procedura di gara, sulla scorta dei principi affermati dalla Plenaria n. 4 del 2018 in ordine alla assenza di una posizione qualificata e differenziata dell&#8217;operatore economico che non abbia chiesto di partecipare alla competizione e che non impugni il bando per la presenza in esso di clausole direttamente escludenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale proposizione innesca &#8211; a parere di scrive &#8211; la parte più¹ interessante della sentenza in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai punti 17 e 18 il giudice amministrativo così si esprime: &#8220;<i>17. Non avendo la ricorrente partecipato alla gara indetta con il bando impugnato, l&#8217;ammissibilità  del ricorso si apprezza nella misura in cui le censure si possano ritenere dirette a contestare il potere della Amministrazione di indire la gara ovvero la legittimità  di eventuali clausole escludenti: ciù² in effetti è predicabile, ma solo con riferimento al secondo motivo di ricorso, che ha rilevanza prioritaria.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>18. Con tale censura la ricorrente in sostanza afferma che alcuna selezione pubblica avrebbe dovuto essere indetta per l&#8217;affidamento del servizio in questione, da una parte perchè B. s.n.c. sarebbe titolare di un affidamento qualificato al rinnovo del servizio e della concessione, d&#8217;altra parte perchè esisterebbe un preciso interesse della Agenzia a rinnovare la concessione proprio alla ricorrente, che vanta ancora un significativo debito nei confronti della Agenzia del Demanio, al quale essa potrebbe far fronte solo proseguendo l&#8217;attività  di bar e ristorazione: la censura è infondata.&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Seguono le affermazioni sentenziate che chiariscono in modo palmare la differenza fra legittimo affidamento &#8211; tale da ingenerare l&#8217;ammissibile richiesta di caducazione di un bando di gara e della consequenziale procedura- se non rispettato ed aspettativa &#8220;meramente&#8221; fattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto nodale del decisum è dunque la perimetrazione della nozione di legittimo affidamento che è tale solo se &#8220;generato da atti o comportamenti giuridicamente significativi e vincolanti, provenienti dal soggetto al quale spetta di riconoscere quella situazione giuridica, diversamente prefigurandosi una mera aspettativa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima ancora del commento alla distinzione effettuata dalla sentenza, vale sottolineare il rilievo assoluto che si riconosce alla categoria del legittimo affidamento, nella sua idoneità  a paralizzare il potere della amministrazione pubblica di indire una gara: potere contestabile, al pari dell&#8217;evenienza di una clausola di bando immediatamente escludente, da parte dell&#8217;operatore economico che non partecipa alla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non occorre spendere particolari argomenti per ricordare la centralità , nella riflessione giuridica contemporanea, nazionale ed europea, dell&#8217;affidamento legittimo, quale categoria ermeneutica centrale nella dinamica cittadino &#8211; pubblico Potere.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; sufficiente rileggere, in argomento, la massima della ordinanza della Adunanza Plenaria del 24 gennaio 2019 n. 1 ove si afferma che &#8220;Va formulato alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. il seguente quesito interpretativo pregiudiziale: &#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento &#038; ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano)&#038;&#8221;; ovvero, ancora, meditare sulle ampie disquisizioni processuali innescate dalla &#8220;sinergia&#8221; fra overruling e tutela dell&#8217;affidamento espresse dalla Corte Suprema (Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Civili &#8211; sentenza del 12 febbraio 2019 n.4135) ove afferma: &#8220;La giurisprudenza successiva ha precisato che un orientamento del giudice della nomofilachia cessa di essere retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, e può quindi parlarsi di prospective overruling, a condizione che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti: &#038;. b) che tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17402; n. 23836 del 2012 cit.), ..&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Brevi richiami da cui si deduce la ormai meditata consapevolezza che la prevedibilità  è categoria acquisita e da rispettare in tutti i luoghi giuridici ove si sia generata una legittima affidabilità : anche la fondativa sentenza del Consiglio di Stato sulla riducibilità  progressiva della discrezionalità  della Amministrazione può leggersi, in termini concisi, quale rilevo espansivo del maturarsi di legittimi affidamenti sulle scelte via via cristallizzate della p.A. (CdS n. 1321/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; soprattutto nel contesto europeo che si coglie la vis propulsiva del principio di affidamento e dei suo i corollari. Basta collegarsi ad una delle susseguenti affermazioni del superiore giudice amministrativo ove (pregevolmente) osserva (Consiglio di Stato &#8211; sez. VI &#8211; sentenza n. 6330 del 9 novembre 2018): &#8220;Il principio di certezza del diritto, nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, risulta connesso, in chiave rafforzativa e integrativa: &#038;.- al principio di legittimo affidamento, secondo cui coloro i quali agiscono in buona fede, nel rispetto della legge vigente, non dovrebbero rimanere disattesi nelle loro aspettative (8 aprile 1988, causa 120/86).&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Riaffermata la centralità  dell&#8217;affidamento e tirando le fila dell&#8217;intera questione, c&#8217;è una differenza (che si segnala quale nucleo fondativo del presente commento) &#8220;qualitativa&#8221;- procedimentale su cui riflettere: mentre il carattere immediatamente escludente di una clausola bandita è evidenziabile in modo testuale e soprattutto diretto, in quanto scaturente dalla stessa analisi della &#8220;lex&#8221; di gara, la affermabilità  di un affidamento legittimo ovvero, per contro, la sua collocazione nella irrilevante e non azionabile area della &#8220;mera&#8221; aspettativa, emerge (a parità  di effetti sulla caducibilità  del bando) &#8211; in generale- da un articolato studio delle carte processuali, poste all&#8217;attenzione del giudicante.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo, infatti, dall&#8217;esito di una ricostruzione lessicale e concettuale particolarmente attrezzata (oltre che da una puntuale disamina dei fatti nel loro andamento diacronico) potrà  (o meno) -giova ribadirlo- saggiarsi la consistenza della affidabilità  violata e processualmente vantata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il settore dei beni pubblici e di quelli demaniali nello specifico, sono peraltro un privilegiato terreno di coltura di posizioni giuridiche che ambiscono alla qualifica di legittimamente affidanti, stante il collegamento fattuale con una &#8220;res&#8221;, da sempre luogo privilegiato di instaurazione di posizioni anche fattuali che tendono a consolidarsi e ad assumere consistenza di difendibilità  giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella vicenda in esame, il giudice capitolino ha avuto, peraltro, buon gioco a disconoscere, nella puntuale analisi delle carte processuali, il consolidarsi di un serio affidamento, atteso che l&#8217;Agenzia del Demanio, nelle principali interlocuzioni con la ditta poi ricorrente (cfr., nota dell&#8217;8 settembre 2017 e del 13 marzo 2018 riportate), si era espressa, oculatamente, in termini tali da non ingenerare aspettative qualificate di alcun tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, infine, una notazione di fondo che i fatti di causa evidenziano nei motivi ed a cui la sentenza non ha prestato esplicita attenzione, ritenendola assorbita nella esclusione della legittimità  dell&#8217;affidamento: ci si riferisce alla parte del secondo motivo ove la censura articolata individua l&#8217;assegnazione diretta del servizio alla ricorrente quale &#8220;modalità  assolutamente necessaria per consentire alla Agenzia [del Demanio] di recuperare il credito pregresso vantato nei confronti&#8221; della attuale ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sul piano economico aziendale l&#8217;affermazione potrebbe avere un certo peso (potendosi ritenere da parte di un imprenditore privato consigliabile la prosecuzione di un rapporto commerciale con un suo debitore al fine di recuperare il credito ancora vantato), rispetto alla dinamica pubblica Amministrazione/utente privato, il criterio è da respingere, non potendosi giammai predicare la esistenza di una posizione doverosa dell&#8217;Amministrazione che nasca da un circuito di illegittimità , innescato da chi poi ne pretenda la difesa in termini di legittima pretesa giuridica. (Cfr., ex pluris, con riferimento ad abusi edilizi non sanzionati per lungo tempo, ma non per questo assistiti da un legittimo affidamento, Ad. Plen. 9/2017; Tar Campania/Napoli 7126 del 12 dicembre 2018).</p>
<p> L&#8217;intera sentenza è su giustamm al seguente link :Â <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24916">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24916</a></p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2019-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2019-n-34/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.34</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., M. R. Morelli Est. PARTI: (G. E. ed altri rapp.ti avv.ti G. Romano, B. Forte, E. Perifano, A. Saccucci; Presidenza del Consiglio dei Ministri rapp. Avv.ra Stato) Nel processo amministrativo, l&#8217;istanza di prelievo non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà  del ricorrente . 1.- Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2019-n-34/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2019-n-34/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., M. R. Morelli Est. PARTI: (G. E. ed altri rapp.ti avv.ti G. Romano, B. Forte, E. Perifano, A. Saccucci; Presidenza del Consiglio dei Ministri rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, l&#8217;istanza di prelievo non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà  del ricorrente .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; istanza di prelievo del ricorso &#8211; effetto di mera &#8220;prenotazione della decisione&#8221; &#8211; tale.</p>
</p>
<p>2.- Processo amministrativo &#8211; istanza di prelievo &#8211; domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo &#8211; improponibilità  della domanda di indennizzo in caso di omessa presentazione della istanza di prelievo &#8211; irragionevolezza.</p>
</p>
<p>3.- Processo amministrativo &#8211; istanza di prelievo &#8211; domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo &#8211; art. 54, c. 2, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 &#8211; violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU &#8211; sussiste &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo, l&#8217;istanza di prelievo, cui fa riferimento l&#8217;art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà  del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse giù  incardinato nel processo e di mera &#8220;prenotazione della decisione&#8221;, risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità  della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l&#8217;obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall&#8217;art. 3, comma 23, dell&#8217;Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall&#8217;art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall&#8217;art. 3, comma 23, Allegato 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e dall&#8217;art. 1, comma 3, lettera a), n. 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi dalla Corte di cassazione, sezione sesta civile, con una ordinanza del 3 novembre, una del 15 novembre, due del 16 novembre, tre del 23 novembre, quattro del 27 novembre, una del 28 novembre, una del 21 dicembre 2017, una del 29 gennaio 2018; dalla Corte di appello di Napoli con una ordinanza del 12 maggio 2017 e dalla Corte di cassazione con una ordinanza del 28 maggio 2018, rispettivamente iscritte al n. 187 del registro ordinanze 2017 e ai numeri da 16 a 27, 55, 87 e 144 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 1, 7, 14, 24 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di omissis e altri, questi ultimi due fuori termine, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 5 febbraio e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Giovanni Romano per omissis, Bruno Forte per omissis, Ester Perifano per omissis e altri, Andrea Saccucci per omissis e l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con quindici ordinanze di contenuto sostanzialmente identico &#8211; emesse in relazione ad altrettanti ricorsi per cassazione avverso sentenze di Corti di appello che, in ragione della mancata presentazione di una «istanza di prelievo» nei processi amministrativi presupposti, avevano dichiarato improponibili le corrispondenti domande di equa riparazione per irragionevole durata dei processi medesimi &#8211; l&#8217;adita Corte di cassazione, sezione seconda civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, «in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione e ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1, della Convenzione [&#038;] per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848», ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall&#8217;art. 3, comma 23, dell&#8217;Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in vigore dal 16 settembre 2010, e dall&#8217;art. 1, comma 3, lettera a), n. 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Corte rimettente, il denunciato comma 2 dell&#8217;art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, come sopra convertito e successivamente modificato &#8211; con il disporre che «[l]a domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 [Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile], non è stata presentata l&#8217;istanza di prelievo di cui all&#8217;articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo [Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010], nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione» &#8211; si porrebbe in contrasto con le evocate disposizioni convenzionali (come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare nelle sentenze 2 giugno 2009 Daddi contro Italia, 22 febbraio 2016, Olivieri contro Italia) e, per interposizione, con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., poichè il diritto della parte ad ottenere l&#8217;equa riparazione per la violazione dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta &#8220;legge Pinto&#8221;) risulterebbe impedito dal prescritto (ed ineludibile) assolvimento della suddetta condizione di proponibilità , ancorchè l&#8217;istanza di prelievo non sia idonea a consentire una efficace accelerazione della decisione di merito in ordine ai ricorsi formulati ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge n. 89 del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Nei giudizi incidentali promossi dalle ordinanze iscritte ai numeri 16, 17, 18, 23, 24 e 25 r.o. 2018, si sono costituite &#8211; con distinti atti di analogo contenuto &#8211; le parti private ricorrenti nei processi a quibus, le quali hanno tutte concluso per la fondatezza della questione sollevata e, nei giudizi relativi alle ordinanze numeri 16, 17 e 18 e 25, hanno ulteriormente illustrato con memoria tale conclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La memoria della parte ricorrente nel giudizio da ultimo indicato, a conforto dell&#8217;asserita natura &#8220;sistemica&#8221; della violazione accertata dalla sentenza della Corte EDU Olivieri e altri, ha, in particolare, sottolineato come «il Comitato dei ministri del Consiglio d&#8217;Europa, organo deputato alla supervisione sull&#8217;esecuzione delle sentenze rese dalla Corte europea ai sensi dell&#8217;art. 46, par. 2, CEDU, [abbia] ritenuto di applicare all&#8217;esecuzione della sentenza Olivieri una procedura c.d. rafforzata (&#8220;enhanced procedure&#8221;), in quanto rientrante nella categoria dei c.d. &#8220;leading cases&#8221;», ed abbia conseguentemente invitato il Governo italiano a fornire informazioni sulle misure adottate al fine di porre rimedio alla riscontrata «ineffettività  del &#8220;rimedio Pinto&#8221;» nei casi di eccessiva durata di processi amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.1.- Nei giudizi incidentali iscritti ai numeri 20 e 21 r. o. 2018, le parti ricorrenti si sono costituite tardivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- In tutti i riferiti quindici giudizi incidentali è intervenuto &#8211; con relativi atti (di identico contenuto) ritualmente depositati &#8211; il Presidente del Consiglio dei ministri per tramite dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Avvocatura ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione con riferimento all&#8217;art. 46 della CEDU (per la non vincolatività  di «un ipotetico principio di diritto» enunciato dalla Corte EDU «in altri giudizi tra altri soggetti»); e, nei giudizi incidentali relativi alle ordinanze numeri 16, 17, 18 e 55 r.o. 2018, ha ulteriormente eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto «in punto di fatto il giudizio amministrativo dal quale la pretesa indennitaria scaturisce aveva avuto esito ben diverso dagli altri casi esaminati», essendosi concluso con «decreto decisorio di perenzione a seguito della mancata manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte del ricorrente».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ha concluso per la non fondatezza della questione, argomentando che l&#8217;istanza di prelievo «non differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda nè impone un onere gravoso e sproporzionato sulle parti, essendo richiesta ai loro difensori una minima diligenza professionale»; e sostenendo che «l&#8217;ordinamento nazionale non è tenuto ad adeguarsi pedissequamente all&#8217;interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo delle norme CEDU, essendo sempre riconosciuto al Legislatore, al Giudice comune e a [questa] Corte un &#8220;margine di apprezzamento e di adeguamento&#8221; nazionale, che consenta di tener conto delle peculiarità  dell&#8217;ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata ad inserirsi ed, in particolare, di operare delle valutazioni di sistema dei profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali».</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Anche la Corte di appello di Napoli, prima sezione civile bis, con ordinanza r. o. n. 87 del 2018, ha sollevato pressochè identica questione di legittimità  costituzionale «dell&#8217;art. 54, co. 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 come modificata dall&#8217;art. 3 comma 23 dell&#8217;allegato 4 del d.lgs. 104/2010 e, successivamente, dall&#8217;art. 1 comma 3 lett. a) n. 6) del d.lgs. 195/2011», in riferimento all&#8217;art. 11, oltrechè all&#8217;art. 117, primo comma,</p>
<p style="text-align: justify;">Cost., evocando, quanto a quest&#8217;ultimo parametro, i soli artt. 6, paragrafo 1, e 13 (e non pure l&#8217;art. 46) della CEDU, come norme interposte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, la quale si è limitata, in questo caso, ad eccepire l&#8217;inammissibilità  della questione «per irrilevanza o, quanto meno, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza». E ciù² per avere, la Corte rimettente, dato per scontata l&#8217;applicabilità  del denunciato art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, in relazione ad un processo presupposto giù  definito alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2016)», «nonostante il chiaro tenore dell&#8217;articolo 6, comma 2-bis, [recte: 2-ter], della legge 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015 [id est dal suo art. 1, comma 777, lettera m)]», per il quale il comma 2 dell&#8217;art. 54 del d.l. n. 112 del 2008 «si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all&#8217;articolo 2, comma 2-bis [della legge n. 89 del 2001]».</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in diritto &#8211; 1.- La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con le quindici ordinanze di cui si è in narrativa detto, e la Corte di appello di Napoli, prima sezione civile bis, con altra (ivi pure riferita) ordinanza &#8211; che, stante la sostanziale coincidenza del petitum, può alle prime riunirsi per essere, con queste, unitariamente decisa &#8211; sollevano sostanzialmente identica questione incidentale di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo quale risulta dalla successiva modifica di cui all&#8217;art. 3, comma 23, dell&#8217;Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in vigore dal 16 settembre 2010, a sua volta modificato dall&#8217;art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² per contrasto, secondo la Corte di cassazione, con l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Ovvero per violazione, secondo la Corte di appello di Napoli, dell&#8217;art. 11, unitamente all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 (e non pure all&#8217;art. 46) della CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La disposizione che viene ora al vaglio di legittimità  costituzionale è stata, nel tempo, più¹ volte modificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sua formulazione originaria, essa, infatti, richiedeva &#8211; ai fini della proponibilità  della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo &#8211; l&#8217;avvenuta presentazione dell&#8217;istanza di prelievo, allora disciplinata dall&#8217;art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), «nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all&#8217;articolo 4, comma 1-ter, lett. b)».</p>
<p style="text-align: justify;">Con la legge di conversione (n. 133 del 2008) quel riferimento temporale veniva eliminato e la previa presentazione dell&#8217;istanza di prelievo diveniva così condizione di proponibilità  della domanda di equa riparazione anche per i giudizi pendenti alla data (25 giugno 2008) di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in rapporto all&#8217;intero svolgimento del giudizio presupposto e, dunque, anche per la frazione di tempo anteriore alla presentazione dell&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni) al d.lgs. n. 104 del 2010 &#8211; in vigore dal 16 settembre 2010 &#8211; ha poi sostituito (con l&#8217;art. 3, comma 23) le parole «un&#8217;istanza ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642» con «l&#8217;istanza di prelievo di cui all&#8217;articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione». E, in ulteriore prosieguo, il d.lgs. n. 195 del 2011, correttivo del d.lgs. n. 104 del 2010, ha sostituito le parole «81, comma 1», con «71, comma 2».</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito delle ricordate modifiche, la disposizione dell&#8217;art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, in vigore dal 16 settembre 2010, risulta, dunque, del seguente testuale tenore: «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all&#8217;art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l&#8217;istanza di prelievo di cui all&#8217;articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Come ricorda la Corte di cassazione, sul punto, il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2016)», in vigore dal 1° gennaio 2016, che essa rimettente ritiene non applicabile ai giudizi a quibus, relativi a domande di indennizzo concernenti la durata di processi definiti prima dell&#8217;entrata in vigore di tale novum ius.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), della predetta legge n. 208 del 2015, rispettivamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; introduce nel testo della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), cosiddetta &#8220;legge Pinto&#8221;, il nuovo art. 1-ter, comma 3, che rimodula l&#8217;istanza di prelievo come «rimedio preventivo», da presentarsi «almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all&#8217;articolo 2, comma 2-bis» (e, cioè, tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; riscrive l&#8217;art. 2, comma 1, della &#8220;legge Pinto&#8221;, stabilendo che «[è] inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi della irragionevole durata del processo di cui all&#8217;articolo 1-ter»;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; aggiunge all&#8217;art. 6 (Norma transitoria) della &#8220;legge Pinto&#8221; il comma 2-bis &#8211; prevedendo che «[n]ei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli [&#038;] non si applica il comma 1 dell&#8217;articolo 2» (quanto alle conseguenze del mancato esperimento del rimedio preventivo) &#8211; e il comma 2-ter, disponendo che «il comma 2</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [&#038;] si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all&#8217;articolo 2, comma 2-bis».</p>
<p style="text-align: justify;">3.- E&#8217; preliminare l&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità , formulata dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel (solo) giudizio relativo all&#8217;ordinanza della Corte di appello di Napoli, che coinvolge la ricordata sopravvenienza normativa ed è, in tesi, riferibile alla questione come sollevata in tutti i procedimenti a quibus.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene, infatti, l&#8217;Avvocatura che il legislatore del 2015, con la disposizione di cui al citato art. 6, comma 2-bis, della &#8220;legge Pinto&#8221;, «abbia inteso abrogare la condizione di proponibilità », di cui all&#8217;art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, «con riferimento alle domande di equa riparazione proposte in relazione a processi amministrativi definiti prima dell&#8217;entrata in vigore della legge 208/2015». Ciù², a suo avviso, desumendosi dal fatto che detto art. 6, comma 2-bis, avrebbe sostituito «alla condizione di proponibilità  costituita dall&#8217;istanza di prelievo tout court, la condizione di proponibilità  dell&#8217;istanza di prelievo proposta in un certo termine», dando così luogo ad una sorta di «neutralizzazione» dell&#8217;art. 54, comma 2, della legge n. 133 del 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio, l&#8217;abrogazione (ancor più¹, come in questo caso, implicita) di una norma opera ex nunc e non è, quindi, sostenibile che possa derivarne la prospettata «neutralizzazione» degli effetti verificatisi, ratione temporis, fin quando la norma abrogata sia stata in vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tenore letterale della disposizione di cui all&#8217;art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 chiaramente, del resto, ne implica l&#8217;applicabilità  (solo) pro futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di detta norma, l&#8217;ammissibilità  della domanda di equa riparazione per l&#8217;eccessiva durata di processi amministrativi è ora, infatti, condizionata dalla intervenuta proposizione del «rimedio preventivo» dell&#8217;istanza di prelievo «almeno sei mesi prima» della scadenza del termine di ragionevole durata del processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è evidente che una tale condizione &#8211; riscritta ora nei più¹ incisivi termini di un onere di diligenza posto a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo &#8211; non può che riferirsi a processi ancora pendenti, la cui ragionevole durata si protragga per il tempo necessario a consentire alle parti di proporre l&#8217;istanza di prelievo nel termine introdotto dalla legge n. 208 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che, appunto, spiega perchè, ai sensi del successivo comma 2-ter dello stesso art. 6 della legge n. 89 del 2001, la così riformulata condizione di proponibilità  si applichi (solo) nei processi amministrativi che eccedano (nel grado) il rispettivo termine di ragionevole durata al 31 ottobre 2016, in data, quindi, di oltre sei mesi successiva a quella (1° gennaio 2016) di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutti i giudizi a quibus la domanda di equa riparazione risulta proposta in relazione a processi definiti antecedentemente alla indicata data del 31 ottobre 2016, ai quali, pertanto, non si applica il nuovo art. 1-ter della legge n. 89 del 2001 e per i quali non possono ritenersi, per quanto detto, &#8220;sterilizzati&#8221; gli effetti (di improponibilità ) derivanti dalla pregressa normativa oggetto della sollevata questione di legittimità  costituzionale, che è, ratione temporis, dunque, rilevante e, per tale profilo, ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Del pari non fondata è l&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità  &#8211; formulata dall&#8217;Avvocatura dello Stato nei giudizi relativi alle ordinanze numeri 16, 17, 18, 55 r.o. del 2018 &#8211; per asserito difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della circostanza della intervenuta perenzione dei processi amministrativi cui si riferiva la pretesa indennitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle citate ordinanze la Corte di cassazione rimettente, ai fini della rilevanza della sollevata questione, non ha mancato, infatti, di motivare espressamente sulla ininfluenza della omessa istanza di fissazione dell&#8217;udienza nel giudizio amministrativo e della susseguente intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² in coerenza, del resto, alla giurisprudenza della stessa Corte di legittimità , per cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta &#8211; la dichiarazione di estinzione del giudizio &#8211; successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione 2, sentenza 5 agosto 2016, n. 16404; sezione sesta civile, sottosezione 2, sentenza 9 luglio 2015, n. 14386).</p>
<p style="text-align: justify;">5.- La non deducibilità , nella specie, di una violazione dell&#8217;art. 46, paragrafo 1, CEDU, ancorchè eccepita dall&#8217;Avvocatura dello Stato come ulteriore profilo di inammissibilità , non rileva come tale, attenendo più¹ propriamente al merito della questione sollevata con le riferite ordinanze della Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- La questione che viene ora in esame è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione di cui all&#8217;art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 &#8211; nel testo, come convertito e successivamente modificato, applicabile ratione temporis in tutti i giudizi a quibus -viola, infatti, l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, restando assorbita ogni altra censura.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciù² solo se &#8220;effettivi&#8221; e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia).</p>
<p style="text-align: justify;">Con più¹ specifico riferimento alla disposizione ora in esame, con sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa dell&#8217;art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo antecedente alla modifica di cui al d.lgs. n. 104 del 2010 &#8211; che avesse avuto come effetto quello di opporsi all&#8217;ammissibilità  dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25</p>
<p style="text-align: justify;">giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un&#8217;istanza di prelievo &#8211; avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità  di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU ha affrontato il problema dell&#8217;effettività  del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità  dell&#8217;art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2010, ha conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della &#8220;legge Pinto&#8221; con la disposizione stessa, non possa essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell&#8217;art. 13 della CEDU. Ciù² soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l&#8217;esame dell&#8217;istanza di prelievo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.- Con il principio enunciato da tale ultima decisione &#8211; che questa Corte, con la recente sentenza n. 88 del 2018, ha considerato in linea con la «costante giurisprudenza della Corte EDU» &#8211; si pone appunto in contrasto la censurata disposizione nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti &#8211; mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio o l&#8217;adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale ed il rimedio preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio &#8211; l&#8217;istanza di prelievo, cui fa riferimento l&#8217;art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà  del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l&#8217;urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse giù  incardinato nel processo e di mera &#8220;prenotazione della decisione&#8221; (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità  della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l&#8217;obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.- Antecedentemente alle richiamate sentenze della Corte EDU, la stessa giurisprudenza interna (con riferimento al previgente sistema normativo) aveva, del resto, affermato che, in tema di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all&#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, andava riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall&#8217;istaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa potesse subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell&#8217;istanza di prelievo o alla sua ritardata presentazione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 dicembre 2005, n. 28507 e successive conformi fino a sezione prima civile, sentenza 20 gennaio 2011, n. 1359).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4.- E&#8217; poi pur vero che la mancata presentazione dell&#8217;istanza di prelievo può costituire &#8211; come deduce l&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà , dell&#8217;interesse della parte alla decisione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale elemento può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell&#8217;indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non può viceversa condizionare la stessa proponibilità  della correlativa domanda, senza con ciù² venire in contrasto con l&#8217;esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, garantita dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5.- Va, dunque, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale della norma denunciata.</p>
<p style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall&#8217;art. 3, comma 23, dell&#8217;Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall&#8217;art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2019 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-23-1-2019-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M.M. Chiarini Pres., F. De Stefano Rel. PARTI: G.P., G.M., F.G., P.E., B.N. rappr. e difesi dagli avv.ti R. Alessandrini, B. Arzilli ed E. Bartolomeo c. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti rappr. e difeso dall&#8217;Avv.ra Gen. Stato E&#8217; nulla la sentenza pronunciata, senza l&#8217;instaurazione di contraddittorio, in definizione della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., F. De Stefano Rel. PARTI: G.P., G.M., F.G., P.E., B.N. rappr. e difesi dagli avv.ti R. Alessandrini, B. Arzilli ed E.  Bartolomeo c. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti rappr. e difeso dall&#8217;Avv.ra Gen. Stato</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; nulla la sentenza pronunciata, senza l&#8217;instaurazione di contraddittorio, in definizione della domanda in base a questione mista di fatto e di diritto, su cui le parti avevano l&#8217;onere, ma al contempo il diritto, di articolare nuove argomentazioni e mezzi di prova anche presuntive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Giudicato &#8211; decisione d&#8217;ufficio &#8211; principio del contraddittorio &#8211; violazione art. 101 c.p.c.</p>
<p> 2. Giudicato &#8211; decisione d&#8217;ufficio &#8211; violazione art. 101 c.p.c. &#8211; appello</p>
<p> 3. Processo &#8211; titolarità  pretesa risarcitoria &#8211; questione mista di fatto e diritto &#8211; principio del contraddittorio</p>
<p> 4. Giudicato &#8211; decisione d&#8217;ufficio &#8211; violazione principio del contraddittorio &#8211; nullità <br /> 5. Giudizio d&#8217;appello &#8211; costituzione tardiva &#8211; preclusioni &#8211; applicabilità Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La giurisprudenza di legittimità  ha concluso che dà  luogo alla violazione dell&#8217;art. 101 c.p.c. la decisione d&#8217;ufficio di una questione di fatto o mista di diritto e di fatto senza procedere alla sua previa segnalazione alle parti onde consentire su di essa l&#8217;apertura della discussione: potendo allora la parte soccombente dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà  di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.</p>
<p> 2. Nei casi di sentenza emessa in violazione dell&#8217;art. 101 c.p.c. può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere le preclusioni maturate, senza necessità  di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.</p>
<p> 3. La questione della persistenza o meno della titolarità  di una pretesa risarcitoria facente giù  capo ad una società  poi estinta con cancellazione dal registro delle imprese è una questione mista di fatto e di diritto, che implica la valutazione della presunzione di rinuncia, da rapportarsi alle condizioni in cui l&#8217;estinzione ha avuto luogo ed alla condotta al riguardo serbata dai soci.</p>
<p> 4. E&#8217; nulla la sentenza pronunciata, senza l&#8217;instaurazione di contraddittorio, in definizione della domanda in base a questione mista di fatto e di diritto, su cui le parti avevano l&#8217;onere, ma al contempo il diritto, di articolare nuove argomentazioni e mezzi di prova anche presuntive.</p>
<p> 5. In caso di costituzione tardiva in appello risulta violato il termine di cui agli artt. 163 n. 7 e 167 c.p.c., richiamati dall&#8217;art. 359 c.p.c., da ritenersi applicabile a seguito della riforma del rito civile di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353 a sua volta applicabile in virtà¹ del rinvio di cui all&#8217;art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, da interpretarsi come operante alle norme del codice di rito civile via via vigenti.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.34</a></p>
<p>S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est. Sulla illegittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima fondato sulla inosservanza delle norme statutarie dell’associazione concessionaria e non già sulle ipotesi di cui all’art. 47 del codice della navigazione. 1. Autorizzazione e concessione- Concessione demaniale marittima- Decadenza dalla concessione- Ipotesi di cui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima fondato sulla inosservanza delle norme statutarie dell’associazione concessionaria e non già sulle ipotesi di cui all’art. 47 del codice della navigazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Autorizzazione e concessione- Concessione demaniale marittima- Decadenza dalla concessione- Ipotesi di cui all’art. 47 del Codice della navigazione- Non vi rientra la violazione delle norme statutarie da parte dell’associazione concessionaria.</p>
<p> 2. Giustizia amministrativa- Processo- Controinteressato- Soggetto che vanta interesse uguale e contrario a quello del ricorrente- Non riveste questa posizione il socio dell’associazione concessionaria.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le ipotesi di decadenza dalla concessione demaniale marittima sono individuate dall’art. 47 del codice della navigazione nel “<em>non uso o cattivo uso della concessione</em>”, <em>“mutamento sostanziale dello scopo della concessione” e “inadempienza ad obblighi di legge, o derivanti da regolamenti e della concessione</em>”. Non è assimilabile a tali ipotesi il mancato rispetto delle disposizioni statutarie sulla partecipazione dei soci dell’associazione concessionaria all’assemblea, pur accertate con sentenza dal g.o., in quanto la violazione delle nome statutarie da parte dell’associazione non sono correlate ad alcuna inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione rilasciata. E’ pertanto affetto da perplessità motivazionale il provvedimento di revoca che si limita genericamente ad invocare il non uso o cattivo uso della concessione.</p>
<p> 2. Nel processo amministrativo la qualifica di controinteressato deve essere individuata in capo al soggetto che vanta un interesse contrario a quello del ricorrente, e quindi volto al mantenimento in essere del provvedimento impugnato. Detto interesse va identificato in relazione al rapporto dell’asserito controinteressato con il bene della vita in discussione nel caso concreto, nel senso che il mantenimento del provvedimento impugnato deve essere suscettibile di conformare tale rapporto in termini per lui vantaggiosi. Così come l’interesse al ricorso si qualifica per il vantaggio che può derivare al ricorrente dall’accoglimento del gravame, l’interesse al mantenimento del provvedimento <em>sub iudice</em> deve essere qualificato nei termini dell’utilità derivante al controinteressato dalla sua reiezione. Non è tale la posizione della socia del circolo ricorrente che dal mantenimento del provvedimento non otterrebbe alcun vantaggio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00034/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00738/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 738 del 2017, proposto da:<br /> Circolo Nautico Quercianella – Associazione Sportiva Dilettantistica in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi e Luciano Canepa, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via La Marmora 14; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> il Comune di Livorno in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro in carica e l’Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br /> Jole Suatoni, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ivan Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de&#8217; Rondinelli 2;<br /> Giuseppe Lazzara, Paola Porciani e Gabriella Cirri non costituiti in giudizio; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale del Settore Demanio del Comune di Livorno n. 2687 del 7 aprile 2017, recante decadenza ex art. 47 cod. nav. del Circolo Nautico Quercianella dalla concessione demaniale marittima n. 59509 del 13 luglio 2009 inerente alla gestione del punto di ormeggio presso il porticciolo di Quercianella, Livorno con contestuale ordine di rimessione in pristino nel termine di 180 giorni.<br />  Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Jole Suatoni;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;"> FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Comune di Livorno, con provvedimento dirigenziale 7 aprile 2017 n. 2687, ha pronunciato la decadenza ex art. 47 del Codice della Navigazione della concessione demaniale marittima n. 59509 del 13 luglio 2009 rilasciata al Circolo Nautico Quercianella, inerente la gestione del punto di ormeggio presso il porticciolo della stessa Quercianella, con contestuale ordine di rimessione in pristino nel termine di 180 giorni. Il provvedimento è motivato con la circostanza che reiterate violazioni statutarie, le quali sarebbero state accertate dalla Magistratura ordinaria, avrebbero comportato il venir meno dei principi di democraticità interna e con ciò lo scopo della concessione demaniale.<br /> Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 6 giugno 2017 e depositato il 12 giugno 2017, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Si sono costituiti l’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del Demanio, nonché la controinteressaata Jole Suatoni chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.<br /> Con ordinanza 11 luglio 2017, n. 401, è stata accolta la domanda cautelare.<br /> All’udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il presente ricorso è impugnata l’epigrafata determinazione dirigenziale del Comune di Livorno, con cui è stata disposta la decadenza della concessione demaniale marittima n. 59509 del 13 luglio 2009 rilasciata al Circolo Nautico Quercianella.<br /> 1.1 Il Circolo ricorrente, con primo motivo, lamenta che la motivazione del provvedimento si fonderebbe unicamente sulle vicende sociali che hanno caratterizzato i rapporti interni al circolo, sfociate nella sentenza del Tribunale di Livorno 2 marzo 2015 che ha annullato la delibera del 3 febbraio 2013, ed abbia ritenuto irrilevante l’avvenuta elezione delle cariche sociali avvenuta nell’assemblea svolta il 26 febbraio 2007. Il provvedimento, sotto tale profilo, violerebbe i principi di proporzionalità della sanzione e attualità della violazione contestata, che regolamentano l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 47 del Codice della navigazione. L’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’avvenuta elezione delle cariche sociali senza dare prevalenza all’interesse dei soci che avevano annunciato l’impugnazione della relativa deliberazione. Comunque il Comune di Livorno, a dire del ricorrente, non poteva assimilare le cause di illegittimità delle deliberazioni assembleari accertate dal Giudice Ordinario, ossia il mancato rispetto delle disposizioni statutarie sulla partecipazione dei soci all’assemblea, a quelle di decadenza contemplate dall’art. 47 Cod. Nav. in particolare ai punti b)-non uso o cattivo uso della concessione); c) -mutamento sostanziale dello scopo della concessione ed f)-inadempienza ad obblighi di legge, o derivanti da regolamenti e della concessione.<br /> Con secondo motivo lamenta che la determinazione impugnata si qualificherebbe come una sorta di annullamento d’ufficio implicito della concessione demaniale marittima rilasciata, ovvero come una sua surrettizia revoca con cattivo uso dell’art. 47 del Codice della navigazione. Tuttavia, il primo sarebbe precluso dall’intervenuta scadenza del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 come novellato dall’art. 6 della l. 7 agosto 2015, n. 124, mentre per disporre la revoca d’ufficio sarebbe stata necessaria anche la previsione di un giusto indennizzo, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.<br /> 1.2 La controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del Contrammiraglio Ferrari, firmatario del medesimo, derivante dall’illiceità delle deliberazioni assembleari che hanno condotto all’elezione degli organi sociali nel 2017. In memoria, premesso che ha proposto al Tribunale di Livorno azione per sentire dichiarare la nullità assoluta delle assemblee del 16 marzo 2014; 22 marzo 2015 e 6 marzo 2016 e delle delibere relative alle elezioni delle cariche sociali del Circolo ricorrente, chiede che venga sospeso il presente processo poiché in caso di accoglimento del suo ricorso, verrebbe meno il potere di rappresentanza processuale dello stesso in capo al Contrammiraglio Ferrari con conseguente inammissibilità del ricorso. Nel merito replica che il Circolo per molti anni non sarebbe stato in grado di gestire la concessione assegnata e di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico connessi alla stessa.<br /> 2. La trattazione deve prendere le mosse dalle questioni preliminari relative alla regolarità del contraddittorio costituito.<br /> 2.1 In via preliminare, come richiesto dalla difesa erariale, devono essere estromesse dal processo le Amministrazioni statali intimate, vale a dire il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, poiché il provvedimento impugnato non è loro riferibile e, pertanto, non vantano una posizione soggettiva al suo mantenimento.<br /> 2.2. Sempre in via preliminare è necessario esaminare la posizione della controinteressata costituita nel presente ricorso.<br /> Nel processo amministrativo la qualifica di controinteressato deve essere individuata in capo al soggetto che vanta un interesse contrario a quello del ricorrente, e quindi volto al mantenimento in essere del provvedimento impugnato. È stato statuito al proposito che “la qualità di controinteressato è riconosciuta a chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabile, c.d. elemento formale, si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell&#8217;atto in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio, e tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente, c.d. elemento sostanziale (C.d.S. V, 7 giugno 2017 n. 2723). Detto interesse va identificato in relazione al rapporto dell’asserito controinteressato con il bene della vita in discussione nel caso concreto, nel senso che il mantenimento del provvedimento impugnato deve essere suscettibile di conformare tale rapporto in termini per lui vantaggiosi. Così come l’interesse al ricorso si qualifica per il vantaggio che può derivare al ricorrente dall’accoglimento del gravame, l’interesse al mantenimento del provvedimento <em>sub iudice</em> deve essere qualificato nei termini dell’utilità derivante al controinteressato dalla sua reiezione. Si tratta di due posizioni speculari le quali hanno in comune la circostanza che condizione per, rispettivamente, l’ammissibilità del ricorso o l’intervento nel processo quale controinteressato è rappresentata dal vantaggio che deriva nei termini della conformazione del rapporto di ognuno di essi col bene della vita in discussione nel caso concreto. L’interesse azionato nel giudizio dal ricorrente non è infatti quello alla generale legalità dell’azione amministrativa ma va invece qualificato con riferimento al bene della vita correlato all’interesse legittimo che si assume leso. Correlativamente, il controinteressato può fare ingresso nel processo e svolgere le sue difese a condizione che il mantenimento del provvedimento impugnato sia suscettibile di apportargli un vantaggio nel rapporto col bene della vita in discussione.<br /> Quest’ultima circostanza non si dà nel caso di specie.<br /> La signora Suatoni è socia del circolo ricorrente e dal mantenimento del provvedimento non otterrebbe alcun vantaggio. L’atto odiernamente in discussione dispone la decadenza del Circolo ricorrente da una concessione demaniale marittima, e conseguenza della sua consolidazione sarebbe la messa a disposizione a terzi, o per altri usi individuati dall’Amministrazione, dell’area oggetto della stessa. La Suatoni non riceverebbe alcun vantaggio da tale circostanza non essendo interessata, o comunque non avendo rappresentato alcuno specifico interesse, a diventare essa stessa concessionaria e quindi non potendo vantare un interesse giuridicamente tutelato alla liberazione di tale area. Si può anzi rilevare che dalla consolidazione dell’atto gravato essa riceverebbe un danno in quanto socia del Circolo stesso colpito dalla decadenza, mentre nel giudizio amministrativo la figura del controinteressato in senso processuale deve risultare, sul piano formale, dal provvedimento impugnato e, sul piano sostanziale, dall&#8217;essere egli suscettibile di ricevere un pregiudizio dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso (T.A.R. Lazio Roma II, 22 giugno 2017 n. 7321).<br /> Essa deve quindi essere estromessa dal processo.<br /> 3. Nel merito il ricorso è fondato poiché, come già rilevato in sede cautelare, alcuna delle circostanze previste dall’articolo 47 del codice della Navigazione quale ragione di decadenza della concessione demaniale marittima risultano verificate nel caso di specie.<br /> Si rileva anzitutto che il provvedimento impugnato appare affetto da perplessità poiché nella parte motivazionale richiama, cumulativamente, tre delle circostanze indicate dalla norma suddetta quale causa di decadenza, e precisamente il non uso o cattivo uso della concessione; il mutamento sostanziale dello scopo della concessione e l’inadempienza ad obblighi di legge, o derivanti da regolamenti e della concessione. Non si comprende quale di tali circostanze si sia verificata nel caso concreto né il provvedimento chiarisce se le stesse si siano tutte verificate cumulativamente.<br /> L’atto gravato, certamente, non indica alcuna fattispecie di non uso della concessione e sembra focalizzare l’attenzione sull’inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione e sul cattivo uso della stessa. Per il vero fa riferimento anche alla violazione dello scopo sociale del Circolo, ma tale circostanza non è prevista dalla legge quale causa di decadenza della concessione demaniale marittima.<br /> Le ripetute violazione delle norme statutarie da parte dell’associazione, richiamate quale ragione specifica della decadenza comminata, non sono correlate ad alcuna inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione rilasciata e indicati all’articolo 5 del provvedimento. Questo prevede quali obblighi del concessionario, concretizzanti la fattispecie astratta prevista dall’articolo 47 del codice della Navigazione, la realizzazione delle opere di riqualificazione strutturale previste dal Piano particolareggiato della costa; la sorveglianza per evitare qualunque fenomeno di inquinamento dell’area concessa e in particolare, la raccolta differenziata dei rifiuti e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; il mantenimento del bene utilizzato alla destinazione per la quale è concesso; il rispetto delle ordinanze comunali disciplinanti l’attività balneare e l’obbligo di concedere il libero accesso al personale delle amministrazioni pubbliche per ragioni di ufficio. Il provvedimento impugnato non dà conto di alcuna di queste circostanze, né si comprende come la violazione delle norme statutarie sociali dell’associazione possa avere cagionato alcuno di questi eventi, indicati nel provvedimento di concessione quali causa di decadenza. Sotto questo profilo l’atto impugnato si presenta generico e perplesso.<br /> Egualmente generico è il richiamo all’inibizione ad un socio armatore, che ne aveva pieno titolo, dell’utilizzo del bene concesso: la circostanza di per sé appare insufficiente ad integrare alcuna delle cause previste dal titolo concessorio quale motivo di decadenza. Tale vicenda viene ad integrare una fattispecie attinente ai rapporti tra i soci che non ha rilevanza pubblicistica al fine della comminatoria del provvedimento di decadenza.<br /> Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, con annullamento del procedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori censure il cui eventuale accoglimento non apporterebbe alcuna utilità ulteriore al ricorrente.<br /> Il Comune di Livorno è condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge; spese compensate per gli altri soggetti intimati poiché risultano estranei alla vicenda.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal processo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio e Jole Suatoni e lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br /> Condanna il Comune di Livorno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate per gli altri soggetti intimati.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Cacciari</strong>   <strong>Saverio Romano</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</a></p>
<p>Pres. Lipari &#8211; Est. Anastasi Ammissibile la sostituzione della mandataria dell’ATI colpita da interdittiva antimafia. Contratti P.A. &#8211;&#160; Appalto- Interdittiva antimafia- &#160;Nei confronti della mandataria ATI &#8211; Estromissione/sostituzione &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni. Le disposizioni sulla sostituzione della mandataria divenuta incapace di cui all’art. 37 comma 18 del codice appalti si</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari &#8211; Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Ammissibile la sostituzione della mandataria dell’ATI colpita da interdittiva antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti P.A. &#8211;&nbsp; Appalto- Interdittiva antimafia- &nbsp;Nei confronti della mandataria ATI &#8211; Estromissione/sostituzione &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le disposizioni sulla sostituzione della mandataria divenuta incapace di cui all’art. 37 comma 18 del codice appalti si applicano anche nei casi in cui l’incapacità consegue all’adozione di una interdittiva antimafia. Peraltro non &nbsp;sussistono contrasti fra l’art. 37 comma 18 D. l. vo n. 163 del 2006 &nbsp;del codice degli appalti e l’ art. 95 del codice antimafia che prevede il recesso e l’estromissione dell’ATI solo per l’ impresa mandante. Infatti, in applicazione del generale canone ermeneutico secondo cui la norma generale posteriore non prevale sulla speciale anteriore, non si può ritenere che la norma antimafia (generale, perchè riguarda contratti, contributi, concessioni etc.) incida sulla previsione recata dalla normativa appalti in caso di interdittiva della mandataria, previsione che è a sua volta già speciale e già derogatoria.&nbsp;Pertanto, la normativa di cui all’art. 37 comma 18 D. l. vo n. 163 del 2006 – oltre ad essere intrinsecamente speciale per quel che concerne gli specifici appalti ivi disciplinati e l’aggiudicazione degli stessi a concorrenti associati – comporta nell’ipotesi della sopravvenuta incapacità della mandataria una deroga al regime generale dell’immodificabilità del concorrente associato. &nbsp;La tesi della prevalenza delle norme conservative dettate dal codice appalti trova soprattutto valido riscontro sul piano sistematico. E’ infatti evidente che la responsabilità dell’impresa soggetta ad infiltrazione non può che essere personale e soggettiva, in difetto di prova contraria, e non può quindi automaticamente propagarsi a carico di altri autonomi soggetti imprenditoriali: sicchè nel bilanciamento dei contrapposti interessi si è inteso contemperare il prosieguo dell&#8217;iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e all&#8217;ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso consentendo appunto la prosecuzione dell’appalto purchè, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini l&#8217;allontanamento e la sterilizzazione della impresa in pericolo di condizionamento mafioso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00034/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00675/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 675 del 2015, proposto da:<br />
Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Antonio Coppola, con domicilio eletto presso Antonio Coppola in Palermo, Via Messina 7/D;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Azienda Ospedaliera Per L&#8217;Emergenza Ospedale Cannizzaro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso Domenico Cantavenera in Palermo, Via Notarbartolo, 5;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Pfe S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Umberto Ilardo, con domicilio eletto presso Nino Bullaro in Palermo, Via Galileo Galilei 9;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 01267/2015, resa tra le parti, concernente appalto &#8211; affidamento del servizio di ausiliariato dell&#8217;azienda ospedaliera &#8211; stipula contratto – inefficacia;</div>
<p>&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Per L&#8217;Emergenza Ospedale Cannizzaro e di Pfe S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati F. Martinez, N. Seminara e U. Ilardo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’Azienda ospedaliera Cannizzaro nel novembre 2013 ha affidato, all’esito di una gara nella cui graduatoria Dussmann Service s.r.l. si classificò al secondo posto, l’espletamento di servizi ausiliari al RTI avente Co.Lo.Coop. come mandataria e PFE s.p.a. come mandante.<br />
Dopo la stipula del contratto, nell’aprile 2014 la competente Prefettura ha emesso una informativa antimafia interdittiva nei confronti della mandataria del Raggruppamento aggiudicatario.<br />
L’Azienda ha fatto recesso dal contratto e successivamente ha interpellato Dussmann per il subentro.<br />
In seguito, in adesione a parere redatto da un legale di fiducia, con delibera 2821/2014 l’Azienda è andata in diverso avviso e ha invitato PFE a costituirsi in raggruppamento con altra mandataria ai fini della prosecuzione del rapporto.<br />
Dussmann ha impugnato tale deliberazione con ricorso proposto avanti al TAR Catania, sostenendo che in base alla normativa di cui al codice antimafia l’Azienda era obbligata a far cessare ogni rapporto contrattuale con quel Raggruppamento.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il gravame, rilevando la coerenza del comportamento tenuto dall’Azienda rispetto alle specifiche previsioni dettate dal codice degli appalti.<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla Impresa soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.<br />
Si è costituita in resistenza l’Azienda ospedaliera.<br />
Si è altresì costituita la PFE che ha domandato il rigetto dell’appello.<br />
Con ordinanza 452 del 2015 questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Le Parti hanno depositato memorie e note di replica, insistendo nelle<br />
già rappresentate conclusioni.<br />
All’udienza del 18 novembre 2015 l’appello è stato trattenuto in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’appello non è fondato e va pertanto respinto.<br />
Con l’unico motivo di impugnazione l’appellante sostiene che qualora l’impresa mandataria di una ATI affidataria di un servizio sia colpita da informativa antimafia l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 94 comma 2 del codice antimafia di cui al D. L. vo n. 159 del 2011 – altro non può fare che recedere definitivamente da ogni rapporto contrattuale con quel raggruppamento.<br />
Secondo l’appellante, dunque, in caso di informativa interdittiva a carico della mandataria sono non applicabili le diverse previsioni contenute nell’art. 37 comma 18 del codice degli appalti.<br />
Il mezzo non merita, a giudizio del Collegio, favorevole considerazione.<br />
Come è noto, nelle gare pubbliche vige il principio di immodificabilità soggettiva del partecipante alla procedura, il quale comporta – per quanto riguarda i soggetti associati – che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari dei concorrenti rispetto a quella risultante dall&#8217;impegno presentato in sede di offerta.<br />
Eccezioni a tale principio sono individuate dall’art. 37 del codice degli appalti il quale così prevede ai commi 18 e 19:<br />
“18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall&#8217;appalto.<br />
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.”.<br />
In sintesi, il codice prevede che se viene meno il mandatario originario ( per le varie cause ivi indicate) il rapporto contrattuale può proseguire con l’ATI solo se un altro operatore economico in possesso dei requisiti si costituisce come nuovo mandatario o altrimenti si estingue.<br />
Invece se viene meno il mandante il rapporto con l’ATI prosegue comunque, o con la sostituzione di quello o con l’esecuzione della prestazione, già affidata al mandante stesso, da parte del mandatario o degli altri mandanti ( se ci sono).<br />
Per quanto riguarda specificamente il caso in cui l’operatore economico contraente sia colpito da interdittiva antimafia ulteriori previsioni si rinvengono negli artt. 94 e 95 del codice antimafia di cui al D. L. vo n. 159 del 2011.<br />
L’art. 94 così recita:<br />
“ 1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all&#8217;articolo 84, comma 4 ed all&#8217;articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.<br />
2. Qualora il prefetto non rilasci l&#8217;informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all&#8217;articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell&#8217;articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, ed all&#8217;articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.<br />
3. I soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l&#8217;opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.<br />
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.”<br />
L’art. 95 così dispone al comma 1:<br />
“1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, ed all&#8217;articolo 91, comma 6, interessa un&#8217;impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un&#8217;associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all&#8217;articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.”.<br />
Come è evidente, il codice antimafia detta ( art. 95 comma 1) una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella del codice appalti nel caso di interdittiva a carico dell’impresa mandante.<br />
Per il resto il codice antimafia detta invece ( art. 94 comma 2) la regola generale del recesso dal contratto: così che se si ritenesse di dover applicare questa regola anche al caso della impresa mandataria di un RTI sussisterebbe un contrasto con la previsione del codice appalti che come si è visto sopra consente invece la prosecuzione del rapporto previa sostituzione del mandatario.<br />
Prima di affrontare la questione interpretativa deve evidenziarsi che la stessa trova origine solo con l’emanazione del codice antimafia: in precedenza infatti la normativa di riferimento ( art. 11 comma 2 DPR n. 252 del 1998) facoltizzava ( cioè non imponeva) in generale l’Amministrazione a recedere dal contratto con soggetto colpito da interdittiva, senza vero contrasto dunque con quanto previsto dal codice appalti.<br />
Tanto chiarito, sotto un primo profilo la tesi dell’appellante è così compendiabile:<br />
&#8211; il codice appalti opera un rinvio dinamico alle norme antimafia;<br />
&#8211; il codice antimafia in caso di interdittiva impone il recesso dal contratto di appalto con qualsivoglia soggetto singolo o associato ( in questo caso se è colpita la mandataria) ;<br />
&#8211; fa eccezione alla regola solo il caso in cui l’interdittiva colpisce la mandante.<br />
Questa impostazione ermeneutica non può essere seguita perché il codice appalti non opera alcun rinvio ( né dinamico né statico) al codice antimafia per quanto concerne la disciplina degli effetti dell’interdittiva sui contratti di appalto stipulati da soggetti associati e appunto disciplinati dall’art. 37.<br />
Quando l’art. 37 comma 19 richiama “ i casi previsti dalla normativa antimafia” esso opera infatti un rinvio dinamico solo per individuare le varie ipotesi sostanziali di incapacità a contrarre derivanti appunto dalle norme antimafia ( decadenze, sospensioni, divieti, interdizioni), ipotesi che il codice appalti accomuna a quelle di fallimento, morte, interdizione civilistica etc..<br />
Quindi la tesi del rinvio non è praticabile per quanto riguarda la disciplina degli effetti sul contratto della perdita della capacità a contrarre.<br />
Sotto un diverso profilo l’appellante sostiene che in ogni caso la norma antimafia, in quanto speciale, prevale sulla previsione generale del codice appalti ancorché questa resti pacificamente vigente per regolare gli altri casi di perdita della soggettività da parte di uno degli imprenditori associati ( fallimento morte etc.).<br />
Vero è che il codice antimafia non disciplina espressamente gli effetti dell’interdittiva sulla impresa mandataria: tuttavia, osserva l’appellante, il fatto che il codice antimafia esenta la P.A. dal recesso obbligatorio nel caso di mandante interdetta, comporta ( esclusione unius inclusione alterius) che la mandataria interdetta rientri nella regola generale del recesso doveroso.<br />
Anche questo mezzo non risulta fondato.<br />
Fermo restando il rilievo che le due diverse normative non risultano reciprocamente bene coordinate, a giudizio del Collegio, infatti, l’art. 94 del codice antimafia nel testo vigente non può che riferirsi alla sola ipotesi in cui il soggetto colpito da interdittiva sia contraente in forma individuale.<br />
A tale risultato interpretativo si perviene osservando che le norme antimafia – come si è più volte detto – non contemplano espressamente il caso dell’interdittiva a carico della impresa mandataria di una ATI.<br />
Ne consegue – secondo la tesi dell’appellante – che l’estinzione del rapporto con quella ATI dipende dall’applicazione anche a tale fattispecie della regola generale del recesso obbligatorio della PA dai contratti conclusi con imprenditori colpiti da interdittiva.<br />
Tanto precisato, questa tesi interpretativa non può essere seguita.<br />
Infatti, in applicazione del generale canone ermeneutico secondo cui la norma generale posteriore non prevale sulla speciale anteriore, non si può ritenere che la norma antimafia ( generale, perchè riguarda contratti, contributi, concessioni etc.) abbia inciso sulla previsione recata dalla normativa appalti in caso di interdittiva della mandataria, previsione che è a sua volta già speciale e già derogatoria.<br />
Non deve infatti dimenticarsi che, come si è visto sopra, la normativa di cui all’art. 37 comma 18 D. l. vo n. 163 del 2006 – oltre ad essere intrinsecamente speciale per quel che concerne gli specifici appalti ivi disciplinati e l’aggiudicazione degli stessi a concorrenti associati – comporta nell’ipotesi della sopravvenuta incapacità della mandataria una deroga al regime generale dell’immodificabilità del concorrente associato disegnato da quel codice: di talché non può ipotizzarsi che la normativa generale antimafia possa aver (silenziosamente, oltretutto) abrogato in parte qua una norma avente simili caratteristiche.<br />
Sul piano testuale, un relativo supporto alla tesi qui sostenuta si ricava anche dalla rubrica del citato art. 95 del codice antimafia (Disposizioni relative ai contratti pubblici), dalla quale risulta come quel Legislatore, certo non troppo coerentemente, ha ritenuto di intervenire sulla problematica dei concorrenti associati nei pubblici appalti solo con la previsione – essa sì speciale rispetto alla regola generale del recesso &#8211; sulle mandanti colpite da interdittiva.<br />
A parte questo rilievo testuale, la tesi della prevalenza nell’ipotesi considerata delle norme conservative dettate dal codice appalti trova soprattutto valido riscontro sul piano sistematico.<br />
E’ infatti evidente che la responsabilità dell’impresa soggetta ad infiltrazione non può che essere personale e soggettiva, in difetto di prova contraria, e non può quindi automaticamente propagarsi a carico di altri autonomi soggetti imprenditoriali: sicchè ragionevolmente il Legislatore – nel bilanciamento dei contrapposti interessi &#8211; ha inteso contemperare il prosieguo dell&#8217;iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e all&#8217;ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso consentendo appunto la prosecuzione dell’appalto purchè, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini l&#8217;allontanamento e la sterilizzazione della impresa in pericolo di condizionamento mafioso.<br />
Pertanto deve concludersi che, come del resto evidenziato dal TAR con richiamo ad ampia giurisprudenza conforme, le disposizioni sulla sostituzione della mandataria divenuta incapace di cui all’art. 37 comma 18 del codice appalti si applicano anche nei casi in cui l’incapacità consegue all’adozione di una interdittiva antimafia ( ad es. V Sez. n. 169 del 2015 e n. 986 del 2015, nonché IV Sez. n. 3344 del 2014).<br />
Del resto, come assai acutamente rileva la Difesa dell’Azienda, a ben vedere sul piano strettamente ed esclusivamente formale non sussiste, tra i due corpi normativi qui considerati, alcuna insanabile divergenza.<br />
Infatti nel caso di ATI con mandataria infiltrata le previsioni del codice appalti riguardano il rapporto sostanziale di affidamento dell’appalto, del quale consentono a certe condizioni la prosecuzione dopo l’estromissione della mandataria stessa: ma tale prosecuzione del rapporto sostanziale implica sempre – in chiave bifasica &#8211; il previo recesso della PA dal contratto originariamente stipulato ( in linea con le previsioni antimafia) e la sostituzione di questo con altro contratto, come appunto di fatto avvenuto nel caso all’esame.</div>
<p>L’appello va pertanto respinto.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Le spese del giudizio sono compensate, avuto riguardo alle incertezze che hanno contrassegnato il comportamento dell’Amministrazione e alla complessità della questione trattata.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,</div>
<p>definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Neri, Consigliere<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34/</guid>

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<p>Pres. A. Amicuzzi, est. L. Gizzi Sul termine per impugnare l&#8217;affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande e alimenti e sui presupposti per il riconoscimento delll&#8217;errore scusabile 1. Giustizia amministrativa – Contratti con la P.A.- Art. 120 c.p.a.- Procedure di affidamento relative a pubblici lavori,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amicuzzi, est. L. Gizzi</span></p>
<hr />
<p>Sul termine per impugnare l&#8217;affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande e alimenti e sui presupposti per il riconoscimento delll&#8217;errore scusabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Giustizia amministrativa – Contratti con la P.A.- Art. 120 c.p.a.- Procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi e forniture &#8211;&nbsp; Atti &#8211; Impugnazione – Termine – 30 gg dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs.n.163/2006 s.m.i.- Necessità – Sussiste – Notifica oltre il termine – Ricorso &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Indicazioni richieste dall’art. 3 L.n.241/1990 – Mancanza – Mera irregolarità – Sussiste – Causa autonoma di illegittimità &#8211; Non sussiste – Automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp; Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture devono essere impugnati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006: in particolare, nel relativo ambito di applicazione, rientrano tutte le procedure selettive volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della Pubblica Amministrazione, comprese quelle relative a concessione di servizi. (Nel caso di specie, il TAR Abruzzo ha ritenuto irricevibile per tardività della notifica il ricorso, avente ad oggetto la presunta illegittimità degli atti di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande e alimenti, notificato oltre il termine perentorio fissato dalla legge)</div>
<div style="text-align: justify;">
2. Nel processo amministrativo, la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni richieste dall&#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, concernenti il termine per l&#8217;impugnazione e l&#8217;Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure l&#8217;automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, riconoscimento che può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa. (1).</p>
<p>(1) Cfr: ex multis, Cons. Stato, n. 3710 del 2015</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Sogeda S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Montanino, con domicilio eletto presso Ugo Frasca in L&#8217;Aquila, Via Gabriele D&#8217;Annunzio 28;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Asl 1 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuliano Lazzari, con domicilio eletto presso Giuliano Avv. Lazzari in L&#8217;Aquila, Via Giosue&#8217; Carducci, 30;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Sigma S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Maria La Mantia, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 1943 del 10.11.2015 di aggiudicazione definitiva della &#8220;gara ex art. 30 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande e alimenti presso i PP.OO. Sulmona, Castel di Sangro, Tagliacozzo e Pescina e altre strutture territoriali dell&#8217;Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila per un periodo si 60 mesi&#8221;</em></strong></p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 01 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila e di Sigma S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>
1. Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2015, la Sogeda S.r.l. impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione, la deliberazione del Direttore Generale n. 1943 del 10 novembre 2015 di aggiudicazione definitiva della “gara ex art. 30 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande e alimenti presso i PP.OO. Sulmona, Castel di Sangro, Tagliacozzo e Pescina e altre strutture territoriali dell’ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila per un periodo di 60 mesi”, divisa in n. 2 lotti, all’impresa Sigma S.r.l., e la nota prot. 0133614/15 del 13 novembre 2015 con cui la suddetta aggiudicazione le è stata comunicata; i verbali di gara dei giorni 11 giugno 2015 e 7 luglio 2015 e la relativa graduatoria finale; la lettera di invito prot. 0046413/15 del 4 maggio 2015.<br />
Parte ricorrente ha premesso che: con deliberazione n. 517 del 30 marzo 2015 del Direttore Generale della ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila veniva indetta una procedura di gara, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande ed alimenti, per un periodo di 60 mesi, suddivisa in due lotti, il primo comprendente i PP.OO. Sulmona e Castel di Sangro e le strutture territoriali area Peligno &#8211; Sangrina, con un importo a base di gara di € 20.000,00/anno oltre Iva da aggiudicarsi alla miglior offerta in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara per ciascun lotto; l’aggiudicazione provvisoria per entrambi i lotti alla Sigma s.r.l., prima classificata con un importo annuo offerto di € 87.360,00, Iva esclusa, per il lotto n. 1; la ricorrente si classificava seconda nel lotto n. 1, con importo annuo offerto pari ad € 52.120,00, Iva esclusa; con nota 13 novembre 2015 prot. 0133614/15 la A.S.L. comunicava a Sogeda S.r.l. la deliberazione 10 novembre 2015 n. 1943 del Direttore Generale di aggiudicazione definitiva della gara a Sigma s.r.l.<br />
A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva violazione dell’art. 30, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 163 del 2006 nonché dei correlati principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, nonché del principio di serietà dell’offerta; violazione dell’art. 97 Cost., del principio di buona e corretta amministrazione nonché del principio di concorrenza.<br />
Si costituivano in giudizio la ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila e la Sigma S.r.l., eccependo in via preliminare la tardività del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 27.1.2016, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, attesa la manifesta irricevibilità del ricorso.<br />
2. Il ricorso è irricevibile.<br />
Ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture debbono essere impugnati entro il termine perentorio di 30 giorni, che nel caso di specie non risulta rispettato.<br />
Peraltro, ritiene il Collegio che, alla fattispecie in esame, siano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., in quanto il rito speciale da essi previsto è applicabile alle controversie relative ai “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”.<br />
Ne consegue che, nel relativo ambito di applicazione, rientrano tutte le procedure selettive volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della Pubblica Amministrazione, comprese quelle relative a concessione di servizi, quale quella di specie.<br />
Nel caso in esame, la deliberazione del Direttore Generale n. 1943 del 10 novembre 2015 di aggiudicazione definitiva della “Gara ex art. 30 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande e alimenti presso i PP.OO. Sulmona, Castel di Sangro, Tagliacozzo e Pescina e altre strutture territoriali dell’ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila per un periodo di 60 mesi” all’impresa Sigma s.r.l. è stata comunicata alla società ricorrente il 13.11.2015 (con la nota prot. 0133614/15) e il ricorso, datato il 22.12.2015, è stato notificato in data 23.12.2015.<br />
Considerato che il termine di 30 giorni per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture decorre “dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, il ricorso è tardivo, in quanto notificato dopo il termine perentorio di 30 giorni.<br />
Peraltro, ritiene il Collegio di non poter accogliere l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile formulata dal ricorrente in sede di discussione.<br />
Ed invero, si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni richieste dall&#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, concernenti il termine per l&#8217;impugnazione e l&#8217;Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure l&#8217;automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, riconoscimento che può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell&#8217;Amministrazione idoneo, perché equivoco, a ingenerare convincimenti non esatti, che nel caso di specie non risultano sussistere (ex multis, Cons. Stato, n. 3710 del 2015).<br />
Attesa la definizione in rito della controversia, possono compensarsi le spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’irricevibilità del ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Amicuzzi, Presidente<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34-2/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</a></p>
<p>Pres. Amicuzzi/ Est. Lucia Gizzi Sul temine di impugnativa degli atti delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. 1. Giustizia amministrativa – Contratti della P.A. –&#160; Art. 120 c.p.a. – Procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi e forniture &#160;– &#160;Atti – Impugnazione – Termine –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34-2/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-1-2016-n-34-2/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi/ Est. Lucia Gizzi</span></p>
<hr />
<p>Sul temine di impugnativa degli atti delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giustizia amministrativa – Contratti della P.A. –&nbsp; Art. 120 c.p.a. – Procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi e forniture &nbsp;– &nbsp;Atti – Impugnazione – Termine – 30 gg dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs.n.163/2006 s.m.i. – Necessità – Sussiste – Notifica oltre il termine – Ricorso – &nbsp;Inammissibilità.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Indicazioni richieste dall’art. 3 L.n.241/1990 – Mancanza – Mera irregolarità – Sussiste – Causa autonoma di illegittimità –&nbsp; &nbsp;Non sussiste – Automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile – Non sussiste –&nbsp; Ragioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture devono essere impugnati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006: in particolare, nel relativo ambito di applicazione, rientrano tutte le procedure selettive volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della Pubblica Amministrazione, comprese quelle relative a concessione di servizi.<br />
2. Nel processo amministrativo, la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni richieste dall&#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, concernenti il termine per l&#8217;impugnazione e l&#8217;Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure l&#8217;automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, riconoscimento che può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/TAR%20Abruzzo%20L'Aquila%20I%2034-2016.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/TAR%20Abruzzo%20L'Aquila%20I%2034-2016.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a> Cons. St., n. 3710 del 2015.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00034/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00201/2012 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 201 del 2012, proposto da:&nbsp;<br />
Stefania Cirillo, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio &#8211; Leopardi, Luisa Leopardi, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L&#8217;Aquila, Via Pescara,2/4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di L&#8217;Aquila;&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Con ordinanza n. 1040 del 2013, il Tar ha nominato, con facoltà di delega, il Direttore del Dipartimento della Facoltà di Architettura dell’Università degli studi Roma Tre, in qualità di commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 190 del 2011, con cui è stato accolto il ricorso in epigrafe avverso il silenzio rifiuto del Comune dell’Aquila, chiamato alla rinormazione delle zone bianche di proprietà della ricorrente.<br />
In data 4.9.14, la professoressa Elisabetta Pallottino – direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre – ha comunicato di aver delegato all’incarico il prof. Alfredo Passeri, che in data 24.11.2014 ha comunicato di aver accettato l’incarico.<br />
Con deliberazione consiliare n. 22 del 6.3.2014, il comune dell’Aquila ha adottato la variante di salvaguardia finalizzata alla rinormazione dei suoli già interessati da vincoli espropriativi decaduti per il decorso del quinquennio. Secondo quanto ritenuto da questo Tribunale, tale variante assume il connotato di atto plurimo, con l’effetto di introdurre una nuova regolazione urbanistica (quella appunto dettata dalla citata variante) per ciascuno dei terreni, di cui al PRG aquilano, interessati dal vincolo scaduto (cfr. ordinanza n. 765/2014).<br />
Nella controversia in esame, pertanto, l’area “bianca” della ricorrente è rimasta regolata dalla sopravvenuta delibera generale (recte, plurima) del comune dell’Aquila n. 22/14, poiché, alla data di entrata in vigore di tale delibera, nessun commissario aveva ancora concretamente assunto l’incarico, a seguito dell’ordinanza di nomina n. 1040 del 2013.<br />
Ne deriva che sia la nomina come commissario ad acta del direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, sia la delega operata in data 4.9.2014 dal commissario ad acta in favore del prof. Alfredo Passeri sono divenute inefficaci, risultando ormai il terreno della ricorrente rinormato secondo le indicazioni della più volte citata delibera comunale n. 22/14.<br />
Non vi è pertanto più alcun seguito della procedura per l’esecuzione della sentenza n. 190 del 2011, che va dichiarata definita.<br />
Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la presente fase processuale.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M</strong>.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara definita la procedura per l’esecuzione della sentenza n. 190 del 2011 e inefficacia la nomina del commissario ad acta fatta con ordinanza n. 1040 del 2013.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Bruno Mollica, Presidente<br />
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario<br />
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/01/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-19-11-2012-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-19-11-2012-n-34/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.34</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Dell’Utri S. Palumbo (Avv. F. PAoletti e G Rubino) / U.T. G. – Prefettura di Agrigento (Avv. Gen. Stato); S.I.C.E.M. s.c.a.r.l. C.N.I.M. sui criteri di determinazione della competenza territoriale del Giudice amministrativo in caso di impugnativa prefettizia atipica e di conseguente diniego di subappalto 1)Competenza e giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-19-11-2012-n-34/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini Est. Dell’Utri<br /> S. Palumbo (Avv. F. PAoletti e G Rubino) / U.T. G. – Prefettura di Agrigento (Avv. Gen. Stato); S.I.C.E.M. s.c.a.r.l. C.N.I.M.</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di determinazione della competenza territoriale del Giudice amministrativo in caso di impugnativa prefettizia atipica e di conseguente diniego di subappalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)Competenza e giurisdizione – TAR &#8211; Competenza territoriale inderogabile – Individuazione – Criterio. 	</p>
<p>2) Competenza e giurisdizione – TAR &#8211; Competenza territoriale inderogabile – Appalti pubblici – Antimafia &#8211; Atto interdittivo – Natura – Atto generale – Esclusione – Effetti diretti – Ambito territoriale &#8211; Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Ai sensi dell’art. 13 c.p.a., in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo &#8211; anche successivamente alle modifiche intervenute con il d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 &#8211; il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato e che tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.	</p>
<p>2) L’informativa antimafia atipica integra atto endoprocedimentale non dotato di efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, neppure di effetti “diretti”. Ne consegue che, la competenza del Tar , anche in ordine all’impugnativa dell’informativa, si radica in funzione del provvedimento lesivo finale (fattispecie concernente diniego di subappalto a seguito di emissione di informativa prefettizia atipica).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00034/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00034/2012 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 34 di A.P. del 2012, proposto da: </p>
<p><b>Salvatore Palumbo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Paoletti e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni n. 3; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Agrigento</b>, per legge rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b>TRM s.p.a. Torino</b>;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>S.I.C.E.M. s.c. a r.l.; C.N.I.M.<i></b></i>, in qualità di mandataria dell’a.t.i. CNIM &#8211; Unieco &#8211; Coopsette; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per regolamento di competenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>e per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA &#8211; PALERMO: SEZIONE I n. 00341/2012, resa tra le parti, concernente informativa prefettizia antimafia</p>
<p>Visto il regolamento di competenza chiesto da Palumbo Salvatore;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Agrigento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2012 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e udito per la parte istante l’avvocato Paoletti.;</p>
<p>1. A seguito di gara, TRM s.p.a. di Torino affidava la realizzazione di un termovalorizzatore nel Comune di Torino all’a.t.i. CNIM-COOPSETTE-UNIECO che, a sua volta, intendeva subappaltare talune lavorazione all’a.t.i. S.I.C.E.M.-M.B.P. Gruppo Isofand-Sicilservice-Si.Co.S.-Andaloro.<br />	<br />
Richieste da parte del R.U.P. le informative prefettizie relative a tali imprese, con nota 5 dicembre 2011 n. 0046893 la Prefettura di Agrigento comunicava l’insussistenza di motivi ostativi alla stipula di contratti con la p.a. nei riguardi della M.B.P., ma emetteva informativa atipica nei riguardi del rispettivo amministratore unico, signor Salvatore Palumbo.<br />	<br />
In ragione di detta informativa, con nota 14 dicembre 2011 n. 0019 il R.U.P. invitava l’a.t.i. CNIM a sostituire il detto amministratore unico della M.B.P. ovvero a sostituire tale ditta con altra. La stessa a.t.i. CNIM rivolgeva analogo invito all’a.t.i. S.I.C.E.M., che trasmetteva alla M.B.P. gli indicati provvedimenti.<br />	<br />
2. Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti davanti al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, il signor Palumbo, pur dimessosi dalla carica menzionata, ha impugnato gli atti predetti.<br />	<br />
In sede cautelare, con ordinanza 6 giugno 2012 n. 341 il T.A.R. Sicilia, sezione prima, ha respinto l’istanza dubitando della propria competenza sull’impugnazione della determinazione del R.U.P. e ritenendo inammissibile l’impugnazione dell’informativa atipica.<br />	<br />
3. Con atto notificato in date 2, 6, 7 e 9 agosto 2012 e depositato il giorno 7 il signor Palumbo ha chiesto il regolamento di competenza, con riforma dell’ordinanza sopra precisata, lamentando l’omessa indicazione del T.A.R. ritenuto competente e sostenendo la spettanza della cognizione della controversia al T.A.R. adìto sulla base della connessione tra più provvedimenti e della natura di atto presupposto dell’informativa antimafia. <br />	<br />
4. Il regolamento è stato assegnato all’Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (<i>Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato</i>).<br />	<br />
La Prefettura di Agrigento si è costituita in giudizio ed in memoria, eccepita l’inammissibilità del regolamento (oltreché del ricorso e dei successivi motivi aggiunti) per omessa notificazione nei confronti del Ministero dell’interno, ha svolto controdeduzioni.<br />	<br />
All’odierna camera di consiglio il regolamento è stato introitato in decisione, previa trattazione orale da parte della difesa dell’istante.<br />	<br />
5. In via preliminare dev’essere disattesa l’anzidetta eccezione di inammissibilità, poiché l’atto introduttivo del regolamento di competenza in esame risulta ritualmente notificato ai sensi dell’art. 15, comma 2, ultima parte, cod. proc. amm., ossia “<i>alle altre parti</i>” (del giudizio presso il T.A.R.), tra le quali non figura il Ministero dell’interno, sicché il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato, mentre resta estranea alla presente fase processuale la questione se, a fronte dell’impugnata informativa antimafia, legittimato passivamente sia lo stesso Ministero oppure la Prefettura; questione sulla quale deciderà, ovviamente, il giudice che sarà ritenuto competente.<br />	<br />
6. Nel merito, va ricordato che l’art. 13 cod. proc. amm., rubricato “<i>Competenza territoriale inderogabile</i>”, recita: “<i>1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede.</i><br />	<br />
<i>2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.</i><br />	<br />
<i>3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto</i>.”<br />	<br />
La norma è stata recentissimamente modificata ed integrata dall’art. 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, entrato in vigore il 3 ottobre 2012, in particolare mediante introduzione del comma 4-<i>bis</i> , secondo cui “<i>La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza</i>”.<br />	<br />
Tuttavia, con riguardo all’applicabilità della disciplina introdotta col detto codice rispetto a quella previgente di cui alla legge n. 1034 del 1971, sulla base dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale (ai sensi del quale “<i>La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo</i>”) questa Adunanza plenaria ha già avuto modo di precisare che la nuova disciplina della competenza è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza (cfr. Ad. plen., 7 marzo 2011 n. 1 e 5 maggio 2011 n. 5). <br />	<br />
Analogamente deve concludersi con riguardo alle modificazioni al codice del processo amministrativo rispetto alla precedente formulazione. Ne consegue l’inapplicabilità alla fattispecie del ricordato comma 4-<i>bis</i>.<br />	<br />
7. Peraltro, il medesimo comma 4-<i>bis</i> in altro non consiste che nell’esplicitazione di un principio già desumibile dal testo previgente.<br />	<br />
Come precisato nella relazione al ripetuto codice, con l’art. 13 si è inteso chiarire che il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio “<i>è quello della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano. Ciò in linea con il più recente orientamento secondo cui deve in tali ipotesi privilegiarsi il criterio connesso all’ambito territoriale di efficacia diretta del potere esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, nonché per non accrescere oltremodo il carico del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto l’attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali</i>”.<br />	<br />
Non v’è dubbio dunque che, anche anteriormente all’indicata modifica, in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato e che tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti “<i>diretti</i>” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale. <br />	<br />
8. In tale ottica deve condividersi l’allusione, contenuta nell’ordinanza suindicata, all’incompetenza del T.A.R. Sicilia nel caso di specie. <br />	<br />
Invero, come si è accennato in precedenza, la controversia di cui trattasi ha per oggetto, in via principale, il sostanziale diniego di autorizzazione al subappalto emesso da amministrazione pubblica avente sede nella Regione Piemonte, relativamente a lavori affidati e da eseguirsi nella Regione stessa. In ordine a tale provvedimento sono stati, in particolare, prospettati problemi inerenti l’individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente. La stessa controversia ha poi per oggetto, quale atto presupposto, l’informativa antimafia atipica emessa dalla Prefettura di Agrigento.<br />	<br />
Tale secondo provvedimento consiste, come espressamente affermato nel medesimo, in una “<i>informativa supplementare atipica (…) priva di efficacia interdittiva automatica</i>” (prevista dall’art. 1 <i>septies</i> del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall’art. 120, co. 2, lett. a, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) e volta, del pari espressamente, ad attivare “<i>le valutazioni e le conseguenti determinazioni nell’esercizio dei poteri discrezionali</i>” della società TRM, alla quale il Prefetto di Agrigento ha corrisposto appunto in tal senso, esponendo di aver ravvisato “<i>elementi che, pur denotando il pericolo di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata</i>” non integrano “<i>del tutto il tentativo di infiltrazione</i>”.<br />	<br />
Si tratta, dunque, di atto endoprocedimentale, non dotato di efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, neppure di effetti “<i>diretti</i>”, onde già questo solo aspetto rientra nella sfera di cognizione del T.A.R. al quale compete di conoscere del provvedimento contenente quelle determinazioni finali.<br />	<br />
D’altra parte, di recente da questa Adunanza plenaria è pervenuta ad analoghe conclusioni in fattispecie relativa all’interdittiva di cui all’art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1998, n. 252 (<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>), a norma del quale le informazioni del Prefetto “<i>sono richieste dall’amministrazione interessata</i>” (comma 3) e se, come in quel caso, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa autorità emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, sono esclusivamente “<i>le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni</i>” che “<i>non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti …</i>” (comma 2). Tanto nel rilievo che l’interdittiva non è atto avente portata generale e tanto meno normativa, né ha efficacia sull’intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti “<i>diretti</i>” nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge, con l’ulteriore conseguenza della competenza a conoscerne del T.A.R. di quella circoscrizione territoriale. E’ stato inoltre rilevato come ciò non tolga che il Prefetto possa corrispondere con analoghe informazioni alla richiesta di altra amministrazione pubblica, ma si tratterà pur sempre di diverso provvedimento, il quale avrà specifica efficacia inibitoria della stipulazione, approvazione o autorizzazione nei riguardi di quella amministrazione ed in relazione a quel rapporto in ragione del quale la richiesta sia stata avanzata (cfr. Ad. plen., ord. 24 settembre 2012 n. 33).<br />	<br />
9. In definitiva, nella specie va riconosciuta la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sull’intera controversia, cioè sia sul provvedimento del R.U.P. che sull’informativa prefettizia. <br />	<br />
Esula perciò nel caso in esame alcuna possibile problematica di spostamento della competenza per ragioni di connessione (che condurrebbe peraltro ad identico risultato, attesa la natura funzionale da riconoscersi alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte in virtù dell’art. 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, rientrando il giudizio esperito dinanzi ad esso nell’ambito della previsione di cui al successivo art. 119 del medesimo codice: cfr. per i rapporti tra competenza funzionale e competenza territoriale inderogabile la sentenza di questa Adunanza plenaria 25 giugno 2012, n. 23).<br />	<br />
10. È da aggiungere che all’esposta conclusione non osta la mancata indicazione espressa del giudice ritenuto competente da parte del Tribunale amministrativo regionale siciliano. Stante, invero, la natura inderogabile annessa dal codice del processo amministrativo alla competenza dei tribunali regionali, l’individuazione in concreto della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento o dall’avviso del primo giudice, espresso o meno, ma deve necessariamente promanare dall’applicazione obiettiva delle regole dell’ordinamento.<br />	<br />
11. Quanto all’appello cautelare, formulato contestualmente al regolamento di competenza, ne è evidente l’inammissibilità perché l’indicata ordinanza del T.A.R. per la Sicilia andava appellata davanti non al Consiglio di Stato, ma al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 373 del 2003, secondo cui “<i>In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia</i>”.<br />	<br />
12. Quanto, infine, alle spese relative all’esaminato regolamento di competenza ed all’appello cautelare, si ravvisano ragioni affinché possa esserne disposta la compensazione tra le parti in considerazione dell’intervento solo recente della richiamata pronuncia di questa Adunanza plenaria in materia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.<br />	<br />
Dichiara inammissibile l’appello cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-19-11-2012-n-34/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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