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	<title>339 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>339 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;irrilevanza a fini escludenti da una gara di appalto di pregressi illeciti professionali intercorsi tra parti private.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 11:36:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullirrilevanza-a-fini-escludenti-da-una-gara-di-appalto-di-pregressi-illeciti-professionali-intercorsi-tra-parti-private/">Sull&#8217;irrilevanza a fini escludenti da una gara di appalto di pregressi illeciti professionali intercorsi tra parti private.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Partecipazione a gara di appalto &#8211; Illeciti professionali &#8211; Tra parti private &#8211; Irrilevanza in termini escludenti. Non è illegittima l&#8217;aggiudicazione di un appalto disposta nei confronti di un operatore economico che non ha dichiarato un pregresso illecito professionale, laddove la vicenda sottesa all’ordinanza del G.O. che</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Partecipazione a gara di appalto &#8211; Illeciti professionali &#8211; Tra parti private &#8211; Irrilevanza in termini escludenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non è illegittima l&#8217;aggiudicazione di un appalto disposta nei confronti di un operatore economico che non ha dichiarato un pregresso illecito professionale, laddove la vicenda sottesa all’ordinanza del G.O. che lo accerta abbia ad oggetto una controversia tra parti private che non riguarda prodotti offerti in sede di gara e che è pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Potenza &#8211; Est. Mattei</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 733 del 2021, proposto da Impresa Nicola Daloiso s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Dicuonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio della Bonificazione Umbra, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ac.Mo. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Marco Mariani, Alberto Marcovecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione dirigenziale n. 157 del 15.10.2021, comunicata a mezzo pec il successivo 20 ottobre 2021, con la quale il Consorzio Bonificazione Umbra ha aggiudicato alla ACMO s.r.l. l’appalto indetto per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica e una riduzione delle perdite. Lotto II – Installazioni idrocontatori a tessera;</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto possa occorrere, delle note prot. n. 6703/21 del 25.10.2021 e prot. n. 6829/21 del 5 novembre 2021 con le quali il R.U.P. ha respinto le contestazioni avanzate dalla odierna ricorrente quanto agli esiti della gara, confermando la disposta aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio della Bonificazione Umbra e di Ac.Mo. s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe l’Impresa Nicola Daloiso s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti inerenti la procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonificazione Umbria per l’affidamento dei “lavori necessari all’ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione di perdita”, all’esito della quale l’odierna ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria di merito e i lavori in questione venivano affidati in favore di Ac.Mo. s.r.l., odierna controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti mezzi di gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 con riferimento al punto 6.1 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f) bis del Codice Appalti. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Omessa e/o carente istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferisce in sintesi la ricorrente, che la ACMO s.r.l. doveva essere esclusa dalla procedura di gara per aver reso nella domanda di partecipazione una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali di cui all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.3.2020, a mezzo della quale la suddetta società è stata dichiarata responsabile di illecita contraffazione.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e continuità delle operazioni delle pubbliche gare. Eccesso di potere per sviamento. Omessa e/o carente motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta in sintesi la ricorrente l’ammissibilità dell’offerta tecnica presentata dalla concorrente giunta al terzo posto della graduatoria di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Conclude la ricorrente per l’aggiudicazione in proprio favore dei lavori oggetto di gara, essendosi classificata in graduatoria in seconda posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Consorzio della Bonificazione Umbra si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità della seconda doglianza formulata dalla ricorrente, stante la mancata notifica del ricorso alla terza classificata S.E.A.S. s.r.l. in qualità di concorrente controinteressata, mirando la censura ad ottenere l’esclusione del predetto operatore alla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Conclude nel merito l’Amministrazione resistente per il rigetto del ricorso, in ragione dell’infondatezza delle censure ivi proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è altresì costituita in giudizio la società aggiudicataria, concludendo anch’essa per il rigetto dell’impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza cautelare n. 231 del 22 dicembre 2021, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dei atti impugnati, non ritenendo “riconducibile l’omissione dichiarativa imputata alla ditta aggiudicataria dei lavori oggetto di gara, tra le ipotesi di automatismo espulsivo di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 80/2016”.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022, la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Tanto rammentato, deve in via preliminare prendersi atto dell’inammissibilità del secondo motivo proposto avverso la società terza classificata, non risultando il ricorso notificato a detta società in qualità di soggetto controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nel merito il primo motivo di ricorso va respinto perché infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell’esclusione da una procedura di gara, &lt;&lt;da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata&gt;&gt; (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 307/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Ciò posto osserva il Collegio che la vicenda sottesa all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.3.2020 ha ad oggetto una controversia tra parti private che non riguarda prodotti offerti in sede di gara ed è pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia automatismo espulsivo ovvero discrezionale con riferimento all’illecito professionale invocato da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">9. In conclusione il ricorso va dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, come da motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) da dividersi in parti uguali fra l’amministrazione resistente e la società controinteressata, oltre oneri ed accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Potenza, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Carrarelli, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, contro Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Teodosio Pafundi; nei confronti Sicursat S.r.l., in persona del legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI:  Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza,  contro Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Teodosio Pafundi; nei confronti Sicursat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa, Luca Leonardi; Autorità  Nazionale Anticorruzione non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Segnalazione all&#8217;ANAC : è mero atto prodromico ed endoprocedimentale non è perciò configurabile una impugnabilità  autonoma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Contratti della PA- ANAC- segnalazione all&#8217; ANAC-mero atto prodromico ed endoprocedimentale- è tale- immediata e autonoma lesività  &#8211; non sussiste- impugnabilità  autonoma- non è configurabile.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>La segnalazione all&#8217;ANAC per sua natura, non presenta una immediata e autonoma lesività : trattasi invero di atto prodromico ed endoprocedimentale, i cui eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata, tramite l&#8217;impugnazione del provvedimento finale dell&#8217;ANAC di iscrizione nel casellario. Solo tale ultimo provvedimento preclude all&#8217;operatore economico di aggiudicarsi le gare e di ottenere l&#8217;affidamento di subappalti per un determinato periodo di tempo; nessun effetto lesivo, invece, deriva all&#8217;operatore dalla mera segnalazione all&#8217;ANAC e dalla pendenza del relativo procedimento.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p><b>N. 00339/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 01093/2019 REG.RIC.</b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2019, proposto da <br /> Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Comune di Vercelli, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 27;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Sicursat S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa, Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Massa in Genova, via Roma, n. 11/1;<br /> Autorità  Nazionale Anticorruzione non costituita in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia,</b></i></p>
<p>&#8211; della determinazione prot. n. 3898 del 28 novembre 2019, con la quale la Città  di Vercelli ha disposto l&#8217;esclusione di Project Automation S.p.A. dalla procedura aperta (CIG 8021752F26) per la fornitura a noleggio a tutto il 31 dicembre 2021 di n. 2 apparecchiature omologate per l&#8217;accertamento di violazioni stradali per mancato rispetto del rosso semaforico (RdO n. 2383999), e/o in subordine nella parte in cui ha disposto la segnalazione all&#8217;ANAC avendo ritenuto la dichiarazione presentata come &#8216;non veritiera&#8217;;</p>
<p>&#8211; del successivo provvedimento prot. n. 67167 del 2 dicembre 2019 con il quale la Città  di Vercelli ha comunicato a Project Automation S.p.a. l&#8217;esclusione dalla gara e la riformulazione della graduatoria;</p>
<p>&#8211; della nota prot. n. 69705 dell&#8217;11 dicembre 2019 con cui la Città  di Vercelli ha segnalato all&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di aver disposto l&#8217;esclusione della Project Automation dalla gara de qua;</p>
<p>&#8211; in subordine, della legge di gara in parte qua e, in particolare, dell&#8217;art. 14 del disciplinare di gara, per violazione del principio della concorrenza e par condicio qualora esso debba essere interpretato nel senso di prescrivere requisiti minimi ed inderogabili per i sistemi di rilevamento delle infrazioni e relativa documentazione;</p>
<p>nonchè</p>
<p>per la condanna della resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante la riammissione in gara e il conseguente affidamento dell&#8217;appalto alla ricorrente per l&#8217;intera durata del contratto originariamente prevista.</p>
<p> </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vercelli e di Sicursat S.r.l.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Flavia Risso;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>FATTO</p>
<p>Con RdO aperta n. 2383999 pubblicata sul MePa in data 13 settembre 2019 la Città  di Vercelli indiceva una procedura aperta per la &#8220;fornitura a noleggio biennio 2020/2021 di N. 02 apparecchiature omologate per l&#8217;accertamento di violazioni stradali per mancato rispetto del rosso semaforico&#8221;.</p>
<p>L&#8217;importo a base d&#8217;asta era pari a euro 108.000,00 al netto di Iva e il criterio di aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi per l&#8217;offerta tecnica e 30 per quella economica.</p>
<p>Alla gara partecipavano cinque concorrenti, tra cui la Sicursat S.r.l., precedente affÃ¬dataria del servizio, la Traffic Tecnology, la Blindo Office e la Red Control e la ricorrente.</p>
<p>La ricorrente allegava alla propria offerta tecnica, oltre alla scheda tecnica del dispositivo PARVC offerto, una dichiarazione di equivalenza del prodotto ai sensi dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella quale dichiarava l&#8217;idoneità  del sistema offerto in gara, denominato PARVC, alla rilevazione delle infrazioni stradali di cui all&#8217;art. 146 commi 2 e 3 del Codice della Strada, in quanto dotato di caratteristiche tecniche equivalenti tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità  richieste.</p>
<p>In particolare, la ricorrente rappresentava che il PARVC &#8220;produce un filmato digitale a colori dell&#8217;infrazione, della durata di 8 secondi frequenza 10 fps, ed una sequenza di n. 8 fotogrammi di cui n. 6 a colori e n. 2 in bianco e nero. La documentazione fornita dal dispositivo PARVC (n. 8 immagini e filmato) è adeguata per documentare la fase di avvicinamento del veicolo alla lanterna semaforica ed il superamento dell&#8217;intersezione con il semaforo rosso, e per identificare il trasgressore attraverso l&#8217;inquadramento della targa del veicolo che incorre nell&#8217;infrazione. L&#8217;istante di inizio del filmato è infatti configurabile sulla base della geometria dell&#8217;intersezione&#8221;.</p>
<p>Ad esito della valutazione delle offerte, la ricorrente risultava prima classificata con 98,12 punti, mentre la Sicursat S.r.l. si posizionava seconda con 93,65 punti.</p>
<p>La stazione appaltante procedeva alla verifica delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alle caratteristiche tecniche dell&#8217;apparecchiatura di rilevazione offerta e, con nota n. 62586 del 12 novembre 2019, richiedeva a quest&#8217;ultima ulteriori informazioni sulla qualità  del filmato prodotto dall&#8217;apparecchiatura PARVC e di fornire copia dei filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura in occasione di un accertamento di violazione al rosso semaforico e ad una violazione del rispetto della linea di arresto.</p>
<p>La ricorrente dava riscontro alla richiesta in data 15 novembre 2019, confermando l&#8217;idoneità  delle caratteristiche del prodotto in merito alla durata del filmato e alla qualità  dei fotogrammi, e allegando due filmati relativi al mancato rispetto del rosso semaforico e della linea di arresto, ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>
<p>La Stazione appaltante, preso atto delle risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti e visionati i filmati di esempio inviati dalla ricorrente, in data 19 novembre 2019 riscontrava che i filmati avevano una frequenza di soli 3 (tre) fotogrammi al secondo (fps) e una risoluzione di soli 640&#215;512 pixel, e pertanto chiedeva di confermare se le caratteristiche rilevate dai filmati forniti &#8211; 640 x 512 pixel frequenza 3 fps &#8211; erano quelle effettive dei filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura offerta o se tali caratteristiche erano proprie solo dei filmati inviati in visione, presentando qualità  ridotte in ragione di necessità  dimensionali di trasmissione dei files.</p>
<p>La società  ricorrente, con lettera 22 novembre 2019, riscontrava le risultanze dell&#8217;analisi dei video forniti e confermava i dati rilevati dalla Stazione appaltante, indicando quale mero errore di battitura quanto indicato nella dichiarazione di equivalenza resa ai sensi dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire una frequenza dei filmati di 10 fps anzichè di 3 fps come realmente riscontrati. </p>
<p>La ricorrente precisava, inoltre, che la risoluzione dei fotogrammi era di 640&#215;512 pixel (e che la legge di gara non prescriveva nulla in proposito), confermando ad ogni buon conto l&#8217;equivalenza del prodotto offerto (&#8220;comunque l&#8217;apparecchiatura PARVC presenta caratteristiche tecniche tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità  richieste nei documenti di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all&#8217;art. 68 del d.lgs. 50/2016&#8221;).</p>
<p>La Stazione appaltante pertanto con il provvedimento impugnato escludeva la ricorrente dalla gara e riformulava la relativa graduatoria, ad esito della quale Sicursat S.r.l. risultava quindi prima classificata.</p>
<p>Infine, in data 11 dicembre 2019, la Stazione appaltante provvedeva alla segnalazione all&#8217; Anac dell&#8217;esclusione della scrivente dalla gara de qua ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p>Con il gravame indicato in epigrafe, notificato e depositato nei termini di legge, la società  ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale la Città  di Vercelli ha disposto la sua esclusione dalla procedura aperta per la fornitura a noleggio a tutto il 31 dicembre 2021 di n. 2 apparecchiature omologate per l&#8217;accertamento di violazioni stradali per mancato rispetto del rosso semaforico, e/o in subordine nella parte in cui ha disposto la segnalazione all&#8217;ANAC avendo ritenuto la dichiarazione presentata come &#8216;non veritiera&#8217;, il successivo provvedimento con il quale è stata comunicata a Project Automation S.p.A. l&#8217;esclusione dalla gara e la riformulazione della graduatoria e la nota prot. n. 69705 dell&#8217;11 dicembre 2019 con cui la Città  di Vercelli ha segnalato all&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di aver disposto l&#8217;esclusione della Project Automation S.p.A. dalla gara de qua.</p>
<p>In via subordinata, la ricorrente ha impugnato altresì¬ la legge di gara in parte qua e, in particolare, l&#8217;art. 14 del disciplinare di gara, per violazione del principio della concorrenza e par condicio qualora esso debba essere interpretato nel senso di prescrivere requisiti minimi ed inderogabili per i sistemi di rilevamento delle infrazioni e relativa documentazione.</p>
<p>Infine la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante la riammissione in gara e il conseguente affidamento dell&#8217;appalto alla ricorrente per l&#8217;intera durata del contratto originariamente prevista.</p>
<p>Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  per 1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; 2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 68, comma 8, e 80, comma 5 lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, illogicità  e contraddittorietà ; 4) Illegittimità  della legge di gara in parte qua, violazione dell&#8217;art. 68, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, violazione del principio di concorrenza e della par condicio.</p>
<p>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vercelli e Sicursat S.r.l.</p>
<p>All&#8217;udienza camerale del 15 gennaio 2020 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio al merito e il Collegio, con l&#8217;accordo delle parti, ha rinviato la discussione alla pubblica udienza di merito del 25 marzo 2020.</p>
<p>All&#8217;udienza pubblica del 29 aprile 2020 il Collegio si è riunito per celebrare l&#8217;udienza pubblica mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tar Piemonte n. 14-2020 -Udienze collegamento a distanza e, ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5, primo periodo, del d.l. n. 18/2020, ha assegnato la causa a decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. &#8211; Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso dedotta dalla controinteressata, nonchè dalle eccezioni di inammissibilità  di singole censure dedotte dal Comune di Vercelli e dalla controinteressa poichè le singole censure e il gravame sono infondati.</p>
<p>2. &#8211; Con il primo motivo di gravame parte ricorrente sostiene che il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione sia illegittimo in quanto i parametri previsti dalla legge di gara &#8211; pur dichiarati minimi &#8211; in realtà  non sarebbero inderogabili.</p>
<p>Secondo la ricorrente, dato che l&#8217;art. 14 del disciplinare stabiliva che le caratteristiche tecniche ivi indicate dovessero essere considerare minime &#8220;ove del caso&#8221; ciò significava che tali caratteristiche non potevano essere considerate inderogabili.</p>
<p>Secondo la ricorrente, in assenza di una chiara ed oggettiva indicazione della legge di gara doveva applicarsi il principio del<i>favor partecipationis</i>, secondo cui la legge di gara dubbia deve interpretarsi nel senso pìù favorevole al partecipante, a salvaguardia dell&#8217;interesse alla pìù aperta competizione e pertanto i parametri in questione non potevano essere ritenuti come minimi.</p>
<p>A parere della ricorrente, la legge di gara doveva essere interpretata nel senso che, semmai, l&#8217;unica caratteristica di cui dovesse essere in possesso il sistema offerto era quella relativa alla capacità  di &#8220;fornire idonea documentazione video e fotografica&#8221;, e che invece i parametri tecnici ivi indicati avessero natura meramente indicativa.</p>
<p>In conclusione, secondo la ricorrente doveva considerarsi sufficiente che il prodotto offerto fosse in grado di fornire documentazione idonea in termini di fotogrammi e di filmato, non necessariamente tramite un filmato che presentasse le caratteristiche indicate nella legge di gara, ossia &#8220;frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo&#8221;, purchè tale da essere opposta al conducente trasgressore.</p>
<p>La Stazione appaltante sul punto osserva che l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara era avvenuta non per erronea valutazione sulla presenza o meno nel prodotto offerto in gara delle caratteristiche minime richieste dall&#8217;art. 14 del disciplinare di gara, ma per aver reso una falsa dichiarazione suscettibile di influenzare le decisioni sull&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di fornitura (consistente nell&#8217;aver indicato, nella dichiarazione ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quale caratteristica tecnica del prodotto offerto una frequenza video di 10 fps, risultata poi non veritiera all&#8217;esito dell&#8217;analisi del video fornito su richiesta della Stazione appaltante), che pertanto il vizio di legittimità  dedotto con tale mezzo d&#8217;impugnazione (violazione dell&#8217;art. 68 c. 8 del c.c.p.) doveva ritenersi inammissibile in quanto le ragioni fondanti il provvedimento espulsivo erano diverse da quelle poste a fondamento della censura e resisterebbero anche nell&#8217;eventualità  di un ipotetico accoglimento dei vizi dedotti con la censura di che trattasi e che comunque la censura era infondata poichè la caratteristica di che trattasi era una caratteristica tecnica &#8216;minima&#8217; del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni stradali al c.d. rosso semaforico&#8217; che pertanto era essenziale ed inderogabile dai concorrenti.</p>
<p>In via preliminare, il Collegio osserva che il provvedimento di esclusione risulta essere così¬ motivato: &#8220;la ditta Project Automation Spa giÃ  nella documentazione tecnica di gara presentava dichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art. 68 del D.lgs. n. 50/2016 a mezzo della quale dichiarava l&#8217;equivalenza del prodotto offerto proprio nella parte relativa al filmato reso disponibile dall&#8217;apparecchiatura dichiarando il rispetto della qualità  dei 10 (dieci) fps di frequenza e una durata di 8 (otto) secondi anzichè i 15 richiesti, dichiarazione che veniva ritenuta idonea poichè non influente sulla qualità  (frequenza) del filmato ma sulla durata del medesimo che, ad ogni buon conto, riprendeva il veicolo al momento dell&#8217;infrazione, qualità  che si riteneva inoltre valida anche alla luce della scheda tecnica del prodotto allegata alla documentazione la quale riportava che la telecamera di ripresa video aveva una qualità  di 5 (cinque) megapixel e risoluzione di 2560&#215;2048 pixel;&#038;Preso atto delle risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti e visionati i filmati di esempio inviati da Project Automation Spa con la comunicazione prot. 63881 del 18/11/2019, si riscontrava che i filmati avevano una frequenza di soli 3 (tre) fps e una risoluzione di soli 640&#215;512 pixel, qualità  decisamente inferiori sia rispetto alla frequenza dichiarata che alla risoluzione indicata nella scheda tecnica del prodotto fornita;&#038;Considerato che la richiesta, tra le caratteristiche minime di fornitura, riferita alla disponibilità  di un video nasceva dall&#8217;esigenza di avere quale fonte di prova in caso di contraddittorio idonea documentazione, oltre a quella fotografica, che dimostri in forma dinamica: veicolo in movimento che attraversa l&#8217;intersezione con semaforo rosso o il mancato rispetto della linea di arresto, la violazione commessa dal conducente, da cui la necessità  di avere un video con almeno una frequenza di 10 fps di qualità ; Dato atto che il filmato prodotto dall&#8217;apparecchiatura proposta dalla ditta Project Automation, alla luce della verifica effettuata sulle dichiarazioni rese, non soddisfa le caratteristiche minime di qualità  che si prefigge l&#8217;Amministrazione procedente;&#038;determina 1. di escludere dalla graduatoria finale la ditta Project Automation Spa con sede in Monza (MB), dandone comunicazione a mezzo PEC alla ditta interessata, poichè in procedura di gara presentava dichiarazione risultata non veritiera, ancorchè viziata da mero errore di trascrizione, che faceva propendere l&#8217;Amministrazione procedente ad accogliere la richiesta di equivalenza del prodotto ai sensi dell&#8217;art. 68 de D.lgs. n. 50/2016 quando in realtà  questi aveva caratteristiche tecniche decisamente inferiori: meno di un terzo della frequenza video richiesta e dichiarata&#8221;.</p>
<p>Peraltro, nella nota prot. n. 67167 del 2 dicembre 2019, con la quale il Comune di Vercelli ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione, si legge &#8220;A seguito disamina della documentazione prodotta con vs. nota prot. 63881 del 18/11/2019 e relativa valutazione delle caratteristiche tecniche dei filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura da Voi offerta in sede di gara R.d.O. all&#8217;oggetto, caratteristiche rilevate successivamente confermate da Vs. successiva comunicazione su esplicita richiesta della stazione appaltante procedente, si comunica che i filmati non si ritengono conformi nè equivalenti alle caratteristiche minime richieste&#8221;.</p>
<p>Nel provvedimento di esclusione si fa dunque riferimento sia al fatto che il prodotto offerto dalla ricorrente non soddisfi le caratteristiche minime di qualità  stabilite dall&#8217;Amministrazione procedente, sia al fatto che la ricorrente avesse presentato una dichiarazione non veritiera, tale da indurre l&#8217;Amministrazione procedente ad accogliere la richiesta di equivalenza del prodotto.</p>
<p>Ciò premesso, si osserva che l&#8217;art. 14 del disciplinare prevede che &#8220;Le offerte saranno ritenute valide solo previo rispetto delle seguenti caratteristiche, da ritenersi minime ove del caso:&#038;le apparecchiature dovranno fornire idonea documentazione video e fotografica: almeno due fotogrammi attestanti l&#8217;impegno dell&#8217;intersezione da parte del veicolo con semaforo proiettante luce rossa. Dai fotogrammi si dovranno vedere in forma chiara e ben leggibile il veicolo e la targa, il semaforo proiettante luce rossa, i secondi e frazione di essi di accensione della luce rossa, l&#8217;orario e la località . Dovrà  essere disponibile quale prova dell&#8217;accertamento, oltre ai due fotogrammi di cui sopra, anche un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo. Le apparecchiature dovranno anche essere in grado di accertare, fotogrammi e video con medesime caratteristiche di cui prima, anche il superamento della linea di arresto con luce rossa&#8221;.</p>
<p>L&#8217;espressione &#8220;Dovrà  essere disponibile quale prova dell&#8217;accertamento, oltre ai due fotogrammi di cui sopra, anche un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo&#8221;, tenuto conto, in particolare, dell&#8217;utilizzo del verbo &#8220;dovere&#8221;, secondo un&#8217;interpretazione letterale, significa che il prodotto offerto doveva presentare tali caratteristiche e che pertanto quanto ivi indicato era richiesto come caratteristica minima.</p>
<p>Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene dunque che la possibilità  di produrre un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo costituisse, come evidenziato dalla Stazione appaltante, una caratteristica minima, essenziale ed inderogabile dai concorrenti, e che pertanto un&#8217;offerta non conforme a quest&#8217;ultima doveva essere esclusa.</p>
<p>La prima censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p>3. &#8211; Con la seconda censura la ricorrente sostiene che se anche i requisiti in questione fossero considerabili come minimi inderogabili, doveva essere sempre ammessa l&#8217;equivalenza, per cui il provvedimento di esclusione dalla gara sarebbe comunque illegittimo in ragione del fatto che le caratteristiche del sistema di rilevazione offerto, il cd. PARVC, sarebbero funzionalmente equivalenti rispetto a quelle prescritte dalla Stazione appaltante.</p>
<p>A parere della ricorrente, infatti, l&#8217;equivalenza deve essere misurata in termini di funzionalità , cioè in relazione al risultato che si intende raggiungere mediante lo strumento offerto.</p>
<p>In tale ottica la ricorrente dichiara di aver presentato in offerta una dichiarazione di equivalenza del sistema di rilevazione delle infrazioni offerto, ove aveva rappresentato l&#8217;idoneità  del prodotto a fornire la documentazione dell&#8217;infrazione nel rispetto delle caratteristiche richieste dalla Stazione appaltante e aveva precisato che il prodotto era stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto prot. n. 1929 del 3 aprile 2013 per l&#8217;accertamento in modalità  automatica delle violazioni dell&#8217;art. 146 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 285/1992.</p>
<p>La ricorrente afferma altresì¬ di aver riportato le specifiche tecniche del prodotto nella scheda tecnica prodotta in gara, dalla quale risultava la funzionalità  del prodotto anche in termini di documentazione probatoria dell&#8217;infrazione.</p>
<p>Secondo la ricorrente, il fatto che, per mero errore di battitura, la stessa avesse indicato nella dichiarazione di equivalenza che il filmato produce 10 fotogrammi per secondo (fps), e non invece 3 fps, non significava che il prodotto non fosse egualmente idoneo a rilevare e documentare l&#8217;intervenuta infrazione dell&#8217;art. 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto la ricorrente ha depositato in giudizio una relazione dell&#8217;Ing. Sala.</p>
<p>In particolare, nella relazione si legge &#8220;Il sistema PARVC è un sistema omologato presso il Ministero dei Trasporti e pertanto è idoneo a supportare la rilevazione automatica delle infrazioni al rosso stradale e alla predisposizione della documentazione per la contestazione dell&#8217;infrazione. Esiste una norma, la UNI 11620:2016 che definisce i criteri con cui i sistemi telematici devono agire per rilevare le infrazioni, registrare le informazioni ambientali e documentare l&#8217;avvenuta infrazione. Il sistema PARVC risponde pienamente alla norma UNI 11620, in particolare ai requisiti relativi alla documentazione delle infrazioni. La norma UNI 11620 non definisce ulteriori requisiti tecnologici sulla qualità  della documentazione relativa alla contestazione delle infrazioni. Il sistema di documentazione video del sistema PARVC a 3 fps con immagini a 640&#215;512 supporta una visione ottimale con dimensione dell&#8217;immagine a 14 pollici con rapporto 4.3 e per veicoli che si muovono fino a 170 km/h&#8221;.</p>
<p>La ricorrente sostiene che il Comune si sia limitato ad accertare la deroga ai requisiti considerati minimali, non considerando e/o non riconoscendo l&#8217;equivalenza, e sostenendo che la qualità  del filmato fosse inferiore a quanto prescritto.</p>
<p>La Stazione appaltante sul punto ribadisce che la ricorrente è stata esclusa per aver reso una falsa dichiarazione suscettibile di influenzare le decisioni sull&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di fornitura e che pertanto il vizio di legittimità  dedotto (violazione dell&#8217;art. 68, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016) doveva ritenersi inammissibile (e comunque infondato nel merito) in quanto le ragioni poste alla base dell&#8217;esclusione erano diverse da quelle contestate dalla ricorrente, non venendo in rilievo la valutazione tecnica di mancata equivalenza effettuata dalla Stazione appaltante ma l&#8217;esistenza o meno di una falsa dichiarazione.</p>
<p>In ogni caso, la Stazione appaltante osserva che la ricorrente stessa, nella dichiarazione resa ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed allegata alla scheda tecnica, ha specificato che il filmato rispettava la qualità  di 10 fotogrammi al secondo (fps) di frequenza, e che quindi presentava una qualità  di risoluzione dell&#8217;immagine esattamente rispondente (e non equivalente) a quanto prescritto dal disciplinare di gara ma che, tuttavia, in sede di analisi del video fornito dalla ricorrente, era risultato che il dispositivo PARVC offerto presentava caratteristiche di qualità  visiva ben inferiori sia rispetto a quanto rappresentato nell&#8217;offerta tecnica in punto &#8216;frequenza&#8217; (frame/sec.) e di &#8216;risoluzione&#8217; delle immagini video indicate nella scheda tecnica del prodotto offerto; sia rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara: infatti, i filmati avevano una frequenza di soli 3 fotogrammi al secondo (fps) ed una risoluzione qualitativa e dimensionale di soli 640 x 512 pixel, vale a dire una qualità  inferiore di oltre 2/3 rispetto alla frequenza video e grado di risoluzione richieste dalla legge di gara.</p>
<p>La Stazione appaltante evidenzia che la stessa ricorrente, nella comunicazione del 18 novembre 2019, aveva confermato i dati rilevati in sede di analisi dei filmati forniti, ammettendo espressamente che l&#8217;acquisizione video disponeva solo di 3 frame e non dei 10 frame erroneamente dichiarati.</p>
<p>La Stazione appaltante ritiene che il prodotto offerto dalla ricorrente non possa ritenersi equivalente al prodotto offerto in gara anche tenuto conto che la stessa relazione tecnica prodotta dalla ricorrente evidenzia che la normativa UNI 11620 (che definisce i criteri con cui i sistemi telematici devono agire per supportare la rilevazione automatica delle infrazioni stradali), sopravvenuta rispetto alla data di omologazione del dispositivo PARVC, prescrive che &#8220;L&#8217;acquisizione delle immagini (ripresa) ai fini del rilievo di una infrazione dev&#8217;essere di almeno 10 immagini per secondo&#8221; individuando quindi tale caratteristica tecnica dei filmati di ripresa come parametro &#8216;minimo&#8217; per documentare un&#8217;infrazione stradale (cioè per rispondere alla specifica esigenza perseguita dalla S.A. con la fornitura in oggetto).</p>
<p>Preliminarmente, il Collegio ribadisce che nel provvedimento di esclusione si legge &#8220;Preso atto delle risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti e visionati i filmati di esempio inviati da Project Automation Spa con la comunicazione prot. 63881 del 18/11/2019, si riscontrava che i filmati avevano una frequenza di soli 3 (tre) fps e una risoluzione di soli 640&#215;512 pixel, qualità  decisamente inferiori sia rispetto alla frequenza dichiarata che alla risoluzione indicata nella scheda tecnica del prodotto fornita;&#038;Considerato che la richiesta, tra le caratteristiche minime di fornitura, riferita alla disponibilità  di un video nasceva dall&#8217;esigenza di avere quale fonte di prova in caso di contraddittorio idonea documentazione, oltre a quella fotografica, che dimostri in forma dinamica: veicolo in movimento che attraversa l&#8217;intersezione con semaforo rosso o il mancato rispetto della linea di arresto, la violazione commessa dal conducente, da cui la necessità  di avere un video con almeno una frequenza di 10 fps di qualità ; Dato atto che il filmato prodotto dall&#8217;apparecchiatura proposta dalla ditta Project Automation, alla luce della verifica effettuata sulle dichiarazioni rese, non soddisfa le caratteristiche minime di qualità  che si prefigge l&#8217;Amministrazione procedente&#8221;.</p>
<p>Nella dichiarazione di equivalenza la ricorrente, in effetti, aveva specificato che il filmato rispettava la qualità  di 10 fotogrammi al secondo (fps) di frequenza e che quindi presentava una qualità  di risoluzione dell&#8217;immagine esattamente rispondente (e non equivalente) a quanto prescritto dal disciplinare di gara.</p>
<p>Ciò posto, il Collegio ritiene che sia la scelta di richiedere tale caratteristiche minima, sia la valutazione effettuata a valle in merito al prodotto offerto dalla ricorrente non siano nè irragionevoli nè illogiche.</p>
<p>Invero, non è controverso che il filmato prodotto dal dispositivo PARVC proposto dalla ditta Project Automation S.p.A. non soddisfi le caratteristiche minime di qualità  richieste dal punto 14 del disciplinare di gara e che un filmato con una frequenza video di soli 3 (tre) fps sia qualitativamente inferiore rispetto ad un filmato con una frequenza di almeno 10 (dieci) fps.</p>
<p>Sul punto, nella memoria di costituzione, il Comune di Vercelli chiarisce che la qualità  visiva e la &#8216;fluidità &#8216; di riproduzione di qualsiasi filmato video digitale sono strettamente dipendenti dalla frequenza e dal numero dei fotogrammi (frame) che si susseguono, cosicchè, solo in presenza di un maggior numero di frame a frequenza ravvicinata, è possibile acquisire un&#8217;immagine migliore ed individuare con maggiore precisione e nitidezza la giusta posizione di transito del veicolo e la posizione del trasgressore nel periodo di riproduzione filmata (soprattutto nei casi in cui il veicolo impegni l&#8217;intersezione ad elevata velocità ).</p>
<p>Peraltro, è lo stesso consulente tecnico di parte ricorrente ad evidenziare che &#8220;sotto i 15/20 fps comunque la visione di un video richiede un adattamento da parte del cervello umano&#8221; e che &#8220;è innegabile che un video a 10 fps scatti di meno che uno a 3 fps&#8221; e la ricorrente, pur insistendo sull&#8217;equivalenza funzionale, nella memoria depositata in data 6 marzo 2020, ha riconosciuto che un video a 10 fps sia pìù fluido di uno a 3 fps &#8220;trattandosi di una circostanza incontestabile dal punto di vista aritmetico&#8221;.</p>
<p>Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non sia pertanto ravvisabile una violazione dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p>Anche la seconda censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p>4. &#8211; Con la terza censura la ricorrente, nella denegata ipotesi in cui il PARVC prodotto dalla stessa, dovesse essere ritenuto non equivalente rispetto ai suddetti parametri, censura la parte del provvedimento che ha ritenuto la sua dichiarazione &#8216;non veritiera&#8217;, poichè essa non sarebbe stata predisposta con l&#8217;intento di indurre in errore l&#8217;Amministrazione e che era stato lo stesso Comune ad aver espressamente riconosciuto l&#8217;errore di trascrizione.</p>
<p>La ricorrente evidenzia che nel disporre l&#8217;esclusione dalla gara, il Comune aveva riconosciuto che la suddetta dichiarazione di equivalenza era &#8220;viziata da mero errore di trascrizione&#8221; e che una volta riconosciuto il sostanziale refuso, l&#8217;Ente aveva ritenuto non idoneo il prodotto offerto, evidentemente perchè non equivalente.</p>
<p>Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente fatto derivare dal giudizio di non equivalenza la sussistenza di una dichiarazione non veritiera tale da giustificare la sua esclusione dalla gara e, addirittura, la conseguente segnalazione all&#8217; Anac.</p>
<p>Anche tale censura non coglie nel segno nei sensi sotto illustrati.</p>
<p>In via preliminare, si osserva che nel provvedimento si legge &#8220;determina di escludere dalla graduatoria finale la ditta Project Automation Spa&#038;poichè in procedura di gara presentava dichiarazione risultata non veritiera, ancorchè viziata da mero errore di trascrizione, che faceva propendere l&#8217;Amministrazione procedente ad accogliere la richiesta di equivalenza del prodotto ai sensi dell&#8217;art. 68 del D.lgs. n. 50/2016 quando in realtà  questi aveva caratteristiche tecniche decisamente inferiori: meno di un terzo della frequenza video richiesta e dichiarata&#8221; e nella memoria di costituzione il Comune di Vercelli ha richiamato in proposito l&#8217;art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, comunque, l&#8217;art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, precisando che quest&#8217;ultimo, tra l&#8217;altro, prevede l&#8217;esclusione del concorrente che abbia fornito nella gara &#8211; anche solo per negligenza &#8211; informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>Fatta questa dovuta precisazione, il Collegio osserva che la ricorrente ha attestato, come emerge per<i>tabulas </i>dalla dichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che il dispositivo PARVC era in grado di produrre un filmato digitale a colori della durata di 8 secondi e, nel contempo, che tale filmato rispettava la qualità  di 10 fotogrammi al secondo (fps) di frequenza.</p>
<p>Tuttavia, come giÃ  evidenziato, in sede di verifica delle dichiarazioni rese dalla Project Automation S.p.A., era risultato (a seguito dell&#8217;analisi dei filmati forniti da quest&#8217;ultima) che il dispositivo PARVC offerto da quest&#8217;ultima non presentava le caratteristiche di qualità  &#8216;visiva&#8217; esposte nella dichiarazione ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto i filmati prodotti dal predetto dispositivo PARVC di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche avevano una frequenza di soli 3 fotogrammi al secondo (fps), vale a dire una qualità  difforme rispetto alla frequenza dichiarata dalla ricorrente nella dichiarazione ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (10 fotogrammi al secondo).</p>
<p>Del resto, è la stessa ricorrente ad aver riconosciuto in sede di gara, nella nota del 22 novembre 2019, che effettivamente &#8220;I filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura PARVC, forniti ad esempio con la nostra risposta del 18/11/2019, hanno una frequenza di 3 fotogrammi al secondo, diversamente da quanto riportato nella dichiarazione di equivalenza allegata all&#8217;offerta in cui, per mero errore di battitura, è stato indicato il valore di dieci fotogrammi al secondo&#8221;.</p>
<p>Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Collegio ritiene che non si possa considerare un mero errore materiale, anche considerato che è stato indicato un numero completamente diverso, con una cifra maggiore e peraltro esattamente pari a quella prescritta dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p>Per completezza, si evidenzia che in merito all&#8217;affermazione secondo la quale il Comune di Vercelli, nel provvedimento di esclusione, avrebbe riconosciuto che si era trattato di un mero errore di trascrizione, la Stazione appaltante ha evidenziato di aver inteso riportare nel provvedimento espulsivo la prospettazione difensiva indicata dalla ricorrente nella nota del 22 novembre 2019, limitandosi a dare atto della &#8216;versione dei fatti&#8217; rappresentata da quest&#8217;ultima e senza prendere posizione in merito all&#8217;attendibilità  della stessa ed alla sua coerenza con l&#8217;ulteriore documentazione.</p>
<p>Per quanto riguarda infine la segnalazione all&#8217;Anac ci si limita ad evidenziare che secondo costante giurisprudenza quest&#8217;ultima costituisce mero atto prodromico ed endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente poichè non dotato di autonoma lesività .</p>
<p>Sul punto si richiama la sentenza di questo Tribunale &#8220;non può ritenersi sussistente un interesse specifico, concreto ed attuale a contestare solo l&#8217;automatismo della segnalazione all&#8217;ANAC la quale, per sua natura, non presenta una immediata e autonoma lesività : trattasi invero di atto prodromico ed endoprocedimentale, i cui eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata, tramite l&#8217;impugnazione del provvedimento finale dell&#8217;ANAC di iscrizione nel casellario. Solo tale ultimo provvedimento &#8211; nel caso di specie non intervenuto e ancora eventuale e potenziale &#8211; preclude all&#8217;operatore economico di aggiudicarsi le gare e di ottenere l&#8217;affidamento di subappalti per un determinato periodo di tempo; nessun effetto lesivo, invece, deriva all&#8217;operatore dalla mera segnalazione all&#8217;ANAC e dalla pendenza del relativo procedimento&#8221; (T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 aprile 2019, n. 452).</p>
<p>Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p>5. &#8211; Con il quarto ed ultimo motivo di gravame la ricorrente, in via subordinata, deduce l&#8217;illegittimità  della legge di gara qualora le caratteristiche del prodotto oggetto di fornitura riportate all&#8217;art. 14 del disciplinare si dovessero interpretare quali requisiti minimi ed inderogabili posti a pena di esclusione, senza possibilità  di dimostrare l&#8217;equivalenza funzionale di prodotti diversi da quelli individuati dalla Stazione appaltante.</p>
<p>La ricorrente sostiene che se la legge di gara dovesse essere interpretata in questi termini, essa sarebbe illegittima in quanto le specifiche tecniche indicate nel disciplinare condurrebbero all&#8217;individuazione di un solo strumento di rilevazione presente sul mercato, ossia quello di cui è in possesso il precedente gestore Sicursat, limitando quindi irrimediabilmente la concorrenza non consentendo ad altri operatori di concorrere ad armi pari per ottenere l&#8217;appalto.</p>
<p>Sul punto la Stazione appaltante ha evidenziato che non risponde al vero che le specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara e contestate dalla ricorrente sarebbero individuabili nel solo prodotto offerto dalla Sicursat S.r.l., dato che anche i sistemi di rilevazione offerti in gara anche dalle società  Traffic Tecnology e Blindo Office sono rispettosi dei requisiti minimi richiesti dall&#8217;art. 14 del disciplinare di gara e che tali concorrenti non hanno avuto la necessità  di offrire in gara (come la ricorrente) apparecchiature di rilevazione diverse ma funzionalmente equivalenti a quelle richieste dalla Stazione appaltante.</p>
<p>A comprova di quanto affermato il Comune di Vercelli ha depositato in giudizio le dichiarazioni sostitutive della società  Traffic Tecnology e di Blindo Office Energy S.r.l., nelle quali si dichiara rispettivamente che &#8220;le apparecchiature di rilevazione offerte in sede di gara rispettano i requisiti minimi richiesti nel Disciplinare di gara e integrati nella risposta alla richiesta di chiarimenti, pervenuta su portale Consip Mepa in data 23 settembre u.s.&#8221; e che &#8220;le apparecchiature ed i servizi offerti sono conformi nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate al punto 14 del disciplinare di gara&#8221;.</p>
<p>Anche tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere che le specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara condurrebbero all&#8217;individuazione di un solo strumento di rilevazione presente sul mercato, ossia quello di cui è in possesso il precedente gestore Sicursat.</p>
<p>Anche l&#8217;ultima censura pertanto è priva di pregio.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Tutto quanto sopra esposto esime il Collegio dal valutare l&#8217;istanza istruttoria formulata dalla ricorrente.</p>
<p>8. &#8211; L&#8217;esito del giudizio determina l&#8217;infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>9. &#8211; Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna la Project Automation S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00 (millecinquecento/00) pìù accessori di legge a favore del Comune di Vercelli e in euro 1500,00 (millecinquecento/00) pìù accessori di legge a favore di Sicursat S.r.l.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p>Paola Malanetto, Consigliere</p>
<p>Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-339/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.339</a></p>
<p>A. Farina, pres., M. Bertagnolli, est. sulla competenza del Comune nella disciplina dei giochi 1. Autorizzazione e concessione – Lotta alla ludopatia – Disciplina degli orari &#8211; lotterie istantanee –irrilevanza 2.&#160;Autorizzazione e concessione – Lotta alla ludopatia – Disciplina degli orari &#8211; esigenze di tutela della salute pubblica- istruttoria –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-339/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-339/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Farina, pres., M. Bertagnolli, est.</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Comune nella disciplina dei giochi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Autorizzazione e concessione – Lotta alla ludopatia – Disciplina degli orari &#8211; lotterie istantanee –irrilevanza<br />
2.&nbsp;</strong><strong>Autorizzazione e concessione – Lotta alla ludopatia – Disciplina degli orari &#8211; esigenze di tutela della salute pubblica- istruttoria – adeguatezza e proporzionalità del mezzo<br />
3.&nbsp;</strong><strong>Autorizzazione e concessione – Lotta alla ludopatia – Disciplina degli orari – limitazione del gioco &#8211; art. 50 TUEL<br />
4.</strong><strong>&nbsp;Autorizzazione e concessione &#8211; Lotta alla ludopatia – intervento pubblico – salute pubblica – rapporti contrattuali&nbsp;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. In tema di lotta alla ludopatia, la questione della riconduzione del gioco del “10eLotto” alla categoria delle lotterie istantanee, appare essere del tutto irrilevante, atteso che lo scopo della norma regolamentare è quello di disporre, in determinate fasce orarie, il blocco di tutte quelle apparecchiature e la vendita di quei tagliandi che garantiscono la possibilità di gioco in continuo e cioè di effettuare la giocata e verificare la vincita in ogni momento.</strong><br />
<strong>2. I dati raccolti, pur con i limiti propri di ogni indagine statistica, appaiono sufficienti a integrare le condizioni per l’esercizio del potere che il Comune ha utilizzato in un’ottica cautelativa, di tutela della salute pubblica. </strong><br />
<strong>Inoltre, sussiste tanto la proporzionalità quanto la ragionevolezza del mezzo (rimodulazione dell’orario) rispetto al fine (contrasto alla ludopatia), soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno</strong>. <strong>Non appare, così, irrazionale o illogico il convincimento che una riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi, in particolare attuato introducendo delle fasce orarie per il gioco, possa avere una particolare efficacia proprio in quanto impedisce, quantomeno temporaneamente, la possibilità di continuare a giocare, interrompendo un circolo vizioso e lo spasmodico ripetersi del “solo una ancora” che caratterizza la dipendenza.</strong> <strong>Nonché, sul piano della proporzionalità, la mancata fissazione del termine di durata della previsione regolamentare, connaturale alla stessa, non appare incidere sull’adeguatezza della misura, che, al contrario, il Collegio ritiene dimostrata anche in funzione della previsione di un continuo monitoraggio da parte del Comune, con verifica annuale degli effetti della disposizione.</strong><br />
<strong>3. In tema di lotta alla ludopatia, il potere esercitato di limitazione del gioco deve ritenersi rientrare tra quello riconosciuto dall’art. 50 del T.U.E.L.</strong><br />
<strong>4. In tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, è riconosciuta come connaturata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie; sicché il potere esercitato dal Comune non può incontrare, il limite del rispetto dei rapporti economici e dei vincoli contrattuali intercorrenti tra Amministrazione del Monopolio e concessionario, recessivi rispetto al primario interesse della tutela della salute pubblica.&nbsp;</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/03/2017<br />
<strong>N. 00339/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00982/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 982 del 2016, proposto da:<br />
Lotto Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Giulia Fortuna, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio Carlo Capretti, corso Zanardelli, 32;<br />
<em>contro</em><br />
Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili e Vito Gritti, domiciliato in Brescia, <em>ex</em> art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;<br />
<em>nei confronti di</em><br />
Agenzia dei Monopoli e delle Dogane non costituita in giudizio;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Bergamo n. 7 del 13 giugno 2016, recante “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro nonché de<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluso il “Regolamento per la Prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo” e la relativa deliberazione di approvazio<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
La società Lotto Italia s.r.l. è il soggetto che, il 30 novembre 2016, è subentrato a Lottomatica s.p.a. nella gestione del gioco del Lotto e di giochi connessi, come il c.d. “10eLotto”, mediante la raccolta delle giocate presso gli appositi punti di raccolta disciplinati dall’art. 2 della Convenzione sottoscritta con il Monopolio.<br />
Come emerge da tale convenzione, il concessionario è tenuto alla manutenzione degli impianti e delle apparecchiature in dotazione nei punti di raccolta e a effettuare investimenti per l’aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco, secondo il piano degli investimenti indicato nell’offerta tecnica, entro il quinquennio di esercizio, pena la riduzione dell’aggio (se gli investimenti non effettuati superano il 30 %) o la decadenza (se i mancati investimenti sono superiori al 60 %).<br />
Allo stesso concessionario spetta un ricavo del 6 % della raccolta delle giocate, mentre ai punti di raccolta spetta un ricavo dell’8 % della raccolta.<br />
Tutta l’attività è regolata e controllata dallo Stato, tenendo conto anche della necessità di contenere la diffusione del fenomento della c.d. ludopatia, che ha ispirato l’adozione di misure come quelle disciplinate dall’art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha determinato prescrizioni per i messaggi pubblicitari relativi al gioco, ha istituito la collaborazione con l’Istituto superiore di sanità per una ricerca epidemiologica sulla dipendenza da gioco d’azzardo e ha portato all’istituzione di un apposito osservatorio nazionale (art. 7, comma 10, d.l. n. 158/2012).<br />
Anche la Regione Lombardia ha adottato apposite misure di prevenzione, disciplinate dalla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8, che ha posto limiti all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (senza, peraltro, disporre alcunchè né in relazione al gioco del Lotto, né del “10eLotto”) e istituito un osservatorio regionale.<br />
A sua volta, il Comune di Bergamo ha disciplinato le procedure di installazione degli apparecchi di gioco e per l’apertura di sale dedicate, introducendo regole per l’ubicazione delle sale stesse e degli apparecchi da gioco e prevedendo altre norme di contrasto con la diffusione del gioco patologico. Al Sindaco è stata rimessa la fissazione, con ordinanza, dell’orario di apertura delle sale dedicate, di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro, nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, esplicitamente individuate in “Gratta e vinci” e “10eLotto” ed escludendo, invece, il gioco del Lotto tradizionale, del bingo, del totocalcio e altro.<br />
Ne è derivata l’adozione del provvedimento in questione, che esclude l’attività di gioco nelle fasce orarie che vanno dalle 7.30 alle 9,30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.<br />
Tale provvedimento sarebbe illegittimo perché affetto, secondo quanto dedotto in ricorso, dai seguenti vizi:<br />
1. eccesso di potere per erronea riconduzione del gioco del “10eLotto” alla categoria delle lotterie istantanee. Il gioco c.d. “10eLotto” si baserebbe, secondo quanto dedotto in ricorso, su meccanismi analoghi a quelli del gioco del Lotto, permettendo di giocare da un minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri compresi tra 1 e 90 e di scegliere se abbinare tali numeri ad un’estrazione ogni cinque minuti, all’estrazione del lotto o all’estrazione immediata. Si tratterebbe, dunque, di un’evoluzione del Lotto tradizionale, tant’è che il suo esercizio accede alla stessa concessione e proprio in ragione di ciò non è stata mai interessata da alcun provvedimento restrittivo nel resto d’Italia, anche in considerazione del fatto che non si tratta di attività soggetta alle autorizzazioni previste dagli artt. 86 e ss. del Testo unico di pubblica sicurezza, al pari del Lotto.<br />
In ogni caso non sarebbe stata dimostrata l’incidenza e le dimensioni del fenomeno della ludopatia e, dunque, sia il Regolamento, che il provvedimento attuativo sarebbero stati adottati in assenza di un’adeguata istruttoria, sulla base dell’allegato Rapporto, ma senza che emerga chiaramente il percorso metodologico seguito e, quindi, sulla base di tabelle riportanti dati che non possono essere, per ciò stesso, verificati. Essi sarebbero, secondo parte ricorrente, talvolta risalenti, talaltra del tutto generici (cfr gli esiti dell’indagine clinico-epidemiologica condotta dalla ASL di Bergamo, espressi in termini del tutto generici, come “diversi casi” o “numerosi casi”) o basati su segnalazioni di enti e associazioni privi di autorità scientifica. Essi, inoltre, sarebbero stati indicati senza operare alcuna distinzione tra dati relativi alla c.d. “incidenza” dei presunti fenomeni patologici (e cioè il numero di nuovi casi registrati nell’anno) e la c.d. prevalenza dei fenomeni stessi (il numero complessivo di casi registrati nell’anno), il che renderebbe impossibile comprendere se vi sia stato un aumento di casi patologici. Anche il dato relativo all’importo complessivo speso per l’attività di gioco sarebbe fuorviante, perché indicato senza riportare l’ammontare delle somme che vengono “restituite” ai giocatori in vincite. Secondo la ricorrente, dei 13.840 milioni di euro spesi in attività di gioco in Lombardia nel 2013, 10.722 sarebbero stati restituiti in vincite: somme rispettivamente passate, nel 2015, a 14.065 e 10.944. In particolare, per quanto riguarda il gioco del Lotto, le cifre giocate sono state nel 2013, 2014 e 2015, rispettivamente di 988, 1004 e 1090 milioni di euro, mentre le vincite sono state di 634, 668, 726 milioni di euro.<br />
Infine, il rapporto non dimostrerebbe che la diminuzione dell’orario di apertura degli esercizi potrebbe determinare un decremento dei casi di ludopatia;<br />
2. eccesso di potere per inidoneità e inadeguatezza della misura, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ragione della mancata apposizione di un termine finale. Il Comune non avrebbe in alcun modo dimostrato l’efficacia della misura adottata rispetto all’obiettivo di contrastare il fenomeno ludopatico. Secondo la ricorrente, l’adozione del provvedimento non determinerebbe altro effetto che lo spostamento dei giocatori in luoghi limitrofi, non soggetti alla limitazione (in senso analogo, TAR Brescia, 31 agosto 2012, n. 1484). Ne risulterebbe una limitazione della libertà di iniziativa economica senza il raggiungimento di alcun obiettivo concreto;<br />
3. eccesso di potere per sviamento, in quanto le finalità sottese sarebbero estranee alle finalità tipiche previste dal paradigma normativo e cioè l’art. 50 del d. lgs. 267/2000, ai sensi del quale è stata adottata la regolamentazione censurata. Andando ben oltre, secondo la ricorrente, l’obiettivo di armonizzare l’espletamento del servizio di gioco con le esigenze complessive e generali degli utenti, il Consiglio comunale ha inteso, dichiaratamente “rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari” (art. 5 del Regolamento) e, dunque, “inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti” e favorire “il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo”. In tal modo, il Comune, sarebbe illegittimamente intervenuto sugli usi e costumi delle famiglie, limitando la libertà di ciascuno di organizzare liberamente la propria vita personale;<br />
4. eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi contrapposti e, in particolare, per la violazione del principio di affidamento nel rapporto concessorio, minando l’equilibrio economico sotteso alla concessione.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune che, nelle proprie memorie, ha evidenziato:<br />
a) Come il potere esercitato dal Sindaco (ex art. 50, comma 7, del d. lgs. 267/2000, non interferisca con quello alla tutela dell’ordine e sicurezza demandato agli organi statali, accedendo alla tutela degli interessi della comunità locale (cfr. Cons. Stato, n. 3378 del 1 agosto 2015) e, in particolare, del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, mediante la riorganizzazione dell’orario di esercizi quali le sale-giochi, comunque qualificabili come “pubblico esercizio” destinato all’“intrattenimento” (cfr. Cons. Stato, n. 4794 del 20 ottobre 2015);<br />
b) non corrisponderebbe al vero il fatto che la mancata vendita del “10eLotto” potrebbe incidere negativamente sul mantenimento del rapporto concessorio (per mancato raggiungimento dell’importo minimo annuale delle lotterie), in quanto, secondo il Comune, il capitolato della concessione, ancorerebbe il reddito annuo all’aggio totale della rivendita dei tabacchi;<br />
c) nel ricorso, la paternità della relazione tecnica prodotta sarebbe stata imputata a tale prof. Vecchione (la cui qualifica non è ulteriormente precisata) e non anche al prof. Claudio Barbaranelli. Qualche perplessità deriverebbe dall’uso della carta intestata all’Università La Sapienza di Roma, quasi che vi fosse un coinvolgimento della stessa. In ogni caso, a seguito di un articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, Barbaranelli, membro anche del comitato scientifico dell’istituto superiore di Sanità, incaricato di sovrintendere ad uno studio <em>super partes</em> sulle patologie derivanti dal gioco d’azzardo in Italia, ha smentito di aver mai svolto alcun incarico e, dunque, redatto alcun parere per Lottomatica. Ne deriverebbe comunque una situazione di conflitto di interessi che è stata stigmatizzata con la sentenza del T.A.R. Lazio, Terza Quater, n. 11982/2015.<br />
L’esercizio del potere, peraltro, troverebbe giustificazione sia nello studio epidemiologico effettuato a livello nazionale, ma ancor più in quello condotto dall’ASL sulla particolare situazione del territorio di Bergamo, caratterizzato da un’alta incidenza dei malati di Parkinson, curati con farmaci che inducono, nel 5-8 % dei casi, all’azzardo compulsivo (effetto collaterale accertato, tanto che le case farmaceutiche sono state obbligate a indicarlo nei fogli illustrativi dei prodotti) e da un’alta incidenza di giocatori nella popolazione anziana, specie femminile;<br />
d) il regolamento è stato elaborato previo confronto con gli operatori del settore. Confronto che è destinato a ripetersi ogni anno, nell’ambito dell’attività di monitoraggio che sarà compiuta dal Comune per accertare l’efficacia delle misure adottate, confrontando i dati che potranno essere forniti dall’Azienda Monopoli;<br />
e) la riduzione di solo sei ore dell’orario di gioco sarebbe proporzionata (in quanto inciderebbe solo per un quarto del potenziale orario di apertura) e strategica perché imporrebbe, attraverso la suddivisione in tre fasi, un’interruzione forzata, indispensabile nello smantellamento di quel meccanismo innescato dai disturbi che affliggono il giocatore compulsivo;<br />
f) la misura ha riguardato solo giochi che, per le loro caratteristiche di velocità e ripetitività, finiscono per acutizzare i problemi dei giocatori eccessivi, in particolare con riferimento alla compulsività;<br />
g) la misura non parrebbe, inoltre, comportare particolari problematiche di riduzione delle vendite, atteso che il Comune di Bergamo ha visto, nel 2015, una spesa pro-capite, media, di 2.532,00, contro quella media provinciale di 1.637,00 euro e quella media nazionale di 1.455,00 (dato pubblicato da ADM sul “Libro blu” 2015). Al contrario, peraltro, la riduzione delle vendite sarebbe un importante obiettivo, che dimostrerebbe l’efficacia dell’atto adottato.<br />
La ricorrente ha, quindi, chiarito che il fatto stesso che il Comune abbia ammesso di non poter entrare in disponibilità se non di una minima parte dei dati relativi alle giocate effettuate, non farebbe che confermare la lamentata carenza di istruttoria nell’adozione del provvedimento.<br />
In ogni caso, il Comune non avrebbe assolto all’onere della prova dell’adeguatezza della misura adottata, rispetto alla diminuzione dei casi di gioco problematico/patologico. Correlazione che sarebbe esclusa dagli studi citati nella memoria della ricorrente, in quanto, secondo la ricorrente, “la disponibilità e la diffusione di nuovi giochi porta solo in un primo momento ad un aumento dei giocatori e della quantità di denaro giocato” (così l’ultimo capoverso di pag. 8 della memoria depositata il 16 gennaio 2017).<br />
La limitatezza dell’effetto riduttivo della patologia deriverebbe, altresì, dalla facilità di spostamento verso altri Comuni limitrofi e la mancanza del termine finale dell’efficacia dell’ordinanza rileverebbe a prescindere dal fatto che essa non sia un’ordinanza contingibile ed urgente, ma sia stata adottata ai sensi dell’art. 50 del TU enti locali, ancorchè incorrendo in un abuso di potere per effetto delle finalità esorbitanti perseguite.<br />
Non vi sarebbe nemmeno contraddittorietà tra contestazione della efficacia riduttiva del gioco in relazione all’orario e, contestualmente, timore di un’eccessiva incidenza negativa sugli incassi. La tesi di parte ricorrente, infatti, sarebbe che, a prescindere dalle minori somme giocate, le limitazioni orarie all’attività di gioco non comporterebbero comunque la riduzione del numero dei casi di giocatori patologici, che sono resilienti e non desistono dall’attività nemmeno quando sono ostacolati. Esse, invece, potrebbero precludere il raggiungimento dei risultati imposti con la sottoscrizione della concessione di servizio.<br />
Infine, non sussisterebbe quel vuoto nella cura e tutela dei giocatori patologici, che il Comune ha evocato al fine di giustificare il proprio intervento in via sostitutiva.<br />
Il Comune ha replicato evidenziando che l’Osservatorio è oggi istituito presso il Ministero della salute, i dati messi a disposizione dall’Agenzia sono stati ritenuti sufficienti a supportare le conclusioni poste a base del provvedimento e la loro parzialità inciderebbe solo sull’efficacia delle misure adottate.<br />
La replica di parte ricorrente, invece, s’incentra sul fatto che il ricorso non ha censurato il potere del Comune di regolare l’orario delle sale-giochi, ma l’uso di tale potere per una finalità deviata.<br />
Alla pubblica udienza del 1 marzo 2017, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
La controversia in esame ha ad oggetto il regolamento con cui il Comune di Bergamo ha introdotto una limitazione agli orari in cui è possibile il funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro, nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, esplicitamente individuate in “Gratta e vinci” e “10eLotto”.<br />
Tale disposizione generale, limitativa, sarebbe illegittima, secondo quanto dedotto in ricorso, in quanto sarebbe stata erroneamente operata una riconduzione del gioco del “10eLotto” alla categoria delle lotterie istantanee.<br />
Innanzitutto, essa si fonderebbe su di un’erronea riconduzione del gioco del “10eLotto” alla categoria delle lotterie istantanee.<br />
La questione, posta in tali termini, appare essere del tutto irrilevante, atteso che lo scopo della norma regolamentare è quello di disporre, in determinate fasce orarie, il blocco di tutte quelle apparecchiature e la vendita di quei tagliandi che garantiscono la possibilità di gioco in continuo e cioè di effettuare la giocata e verificare la vincita in ogni momento.<br />
Come dalla stessa ricorrente ammesso, anche il gioco del “10eLotto” consente di abbinare i numeri prescelti ad un’estrazione istantanea e, quindi, con riferimento a tale profilo, vi è un’uniformità con gli altri giochi la cui pratica il Comune ha ritenuto di assoggettare a fasce orarie.<br />
Ciò chiarito, con riferimento alla lamentata incompletezza dell’istruttoria, appare opportuno precisare, in premessa, che, come evidenziato nella replica del Comune, con legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’Osservatorio sul gioco d’azzardo precedentemente costituito presso l’Agenza delle dogane e dei monopoli, è stato sostituito con un nuovo Osservatorio presso il Ministero della Salute, Direzione generale di prevenzione, quale organo consultivo per l’Autorità Nazionale di Salute Pubblica in materia di conseguenze del gioco d’azzardo per la salute, così da escludere qualsiasi possibilità del configurarsi dell’adombrato, nelle memorie della ricorrente, conflitto di interesse tra il controllore e l’ente affidatario della concessione.<br />
Invero, i dati che il Comune ha potuto acquisire, nonostante la limitata esibizione di essi da parte dell’Agenzia del Demanio e, in particolare, gli studi epidemiologici elaborati non solo con riferimento all’intero territorio nazionale, ma anche con specifica attenzione al territorio comunale, appaiono sufficienti a integrare le condizioni per l’esercizio del potere che il Comune ha utilizzato in un’ottica cautelativa, di tutela della salute pubblica, per rispondere a un’esigenza di risposta resasi più pressante per l’impressionante dato relativo alla spesa pro-capite per il gioco d’azzardo nella città di Bergamo, non contestato, nella sostanza, da parte ricorrente.<br />
L’adozione del regolamento risulta, dunque, essere una scelta ponderata e maturata, operata sulla scorta dei preoccupanti dati reperiti, pur con i limiti propri di ogni indagine statistica, ma, di fatto, non smentiti dalla documentazione prodotta in atti.<br />
Non appare, peraltro, irrazionale, illogica o in contrasto con i risultati degli studi citati da parte ricorrente, il convincimento che una riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi, in particolare attuato introducendo delle fasce orarie per il gioco, possa avere una particolare efficacia proprio in quanto impedisce, quantomeno temporaneamente, la possibilità di continuare a giocare, interrompendo un circolo vizioso e lo spasmodico ripetersi del “solo una ancora” che caratterizza la dipendenza.<br />
Sul piano della proporzionalità, la mancata fissazione del termine di durata della previsione regolamentare, connaturale alla stessa, peraltro, non appare incidere sull’adeguatezza della misura, che, al contrario, il Collegio ritiene dimostrata anche in funzione della previsione di un continuo monitoraggio da parte del Comune, con verifica annuale degli effetti della disposizione.<br />
Quest’ultima assicura, prevedendo la partecipazione anche degli operatori, la possibilità di eventuali modifiche che emergessero come opportune per una maggiore efficacia della misura nella sperimentazione della sua efficacia.<br />
Del tutto proporzionale appare, altresì, la preclusione del gioco per solo un quarto della giornata.<br />
Come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 2519/2016: “Insussistente, anzitutto, è, invero, la violazione del Regolamento comunale, posto che il sindaco, esercitando poteri che senza dubbio l’art.50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 gli attribuisce, non altro ha adottato che un’ordinanza finalizzata alla tutela della salute dei suoi cittadini e dei minori in particolare, essendo quest’ultimi i soggetti maggiormente attratti dagli apparecchi che consentono vincite in danaro, e quindi a rischio di dipendenza da tale tipo di gioco. Finalità di contrasto del gioco d’azzardo patologico che lo stesso Regolamento comunale fa proprie, con la quale il nuovo e contestato orario di apertura e gestione delle sale giochi non è certamente in contrasto, non travalicando l’introdotta riduzione complessiva dell’orario il limite regolamentare di apertura già previsto, essendo quest’ultimo un limite massimo, con il quale tale riduzione è ex sé compatibile.”.<br />
Analoghe considerazioni possono ripetersi, <em>mutatis mutandis</em>, per la fattispecie in esame, dove il regolamento prima e l’ordinanza sindacale poi, hanno inteso proprio perseguire l’obiettivo di garantire salute e serenità alla popolazione locale, mediante la riduzione dell’orario in cui è possibile esercitare il gioco, a tutela di fasce della popolazione più deboli, come i malati di Parkinson e la popolazione anziana, ma anche quella giovane, precludendo il gioco in orari in buona parte non coperti dalla frequenza scolastica e in cui il controllo è difficilmente esercitabile.<br />
Riprendendo, dunque, in un’ottica di valutazione di adeguatezza e proporzionalità del mezzo, le considerazioni sull’efficacia del provvedimento in esame rispetto alla finalità di contrasto della ludopatia che affligge la popolazione, si deve osservare che le critiche e le alternative prospettate dalla parte ricorrente si risolvono in generiche affermazioni, non essendo supportate da alcuna analisi seria sulla ludopatia con specifico riferimento alla situazione ravvisabile sul territorio comunale. L’incipit della relazione tecnica allegata al ricorso, chiarisce che la stessa è stata basata solo su approfondimenti scientifici sulla prevalenza e i fattori di protezione e di rischio del gioco problematico implementati dal Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali (CIRMPA), il cui responsabile scientifico è stato il prof. Claudio Barbaranelli.<br />
Con essa vengono contestate le affermazioni sulla maggiore incidenza della ludopatia sulle persone anziane e di sesso femminile, adducendo, però, a tal fine, risultanze condotte sul territorio italiano e non anche su quello specifico di Bergamo, come, invece, accaduto per la redazione della relazione posta a base dei provvedimenti censurati.<br />
Si tratta, dunque di affermazioni inidonee a porre in discussione tanto la proporzionalità quanto la ragionevolezza del mezzo (rimodulazione dell’orario) rispetto al fine ( contrasto alla ludopatia), soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (in tal senso anche il Consiglio di Stato nella sentenza citata).<br />
Così respinta anche la seconda doglianza, deve essere rigettata anche la terza, in quanto non appare ravvisabile alcun sviamento del potere ex art. 50 del TUEL esercitato, nella fattispecie, dal Sindaco.<br />
In relazione a tale profilo il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dalla sentenza del TAR Veneto, n. 1346 del 2016, che ha ritenuto legittimo il potere regolamentare esercitato dal Comune per disciplinare gli orari di gioco, salvo affermare, in quello specifico caso, l’eccessiva onerosità delle limitazioni e quindi, la non proporzionalità della riduzione dell’orario di apertura a sole sei ore giornaliere.<br />
Poiché, nel caso di specie, come visto, al contrario, è la limitazione del gioco ad essere pari a sei ore giornaliere, la proporzionalità della misura appare garantita, il potere esercitato deve ritenersi rientrare tra quello riconosciuto dall’art. 50 del T.U.E.L..<br />
Infine, nemmeno la quarta censura, incentrata sugli effetti negativi della disposizione sul rispetto degli obblighi e sui diritti del concessionario, può trovare positivo apprezzamento.<br />
In una vicenda del tutto analoga, il TAR Liguria, con la sentenza n. 1230/2016, ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere regolamentare, richiamando la “sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 31 marzo 2015, che proprio in tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, ha riconosciuto connaturata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie &#8220;ancor più, allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore. Proprio in ragione dell&#8217;esigenza di garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e di padroneggiare i rischi connessi a questo settore, la giurisprudenza europea ha ritenuto legittime restrizioni all&#8217;attività (anche contrattuale) di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione, purché ispirate da motivi imperativi di interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall&#8217;art. 1, comma 77, della legge n. 220 del 2010 (contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell&#8217;ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d&#8217;età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore), e a condizione che esse siano proporzionate (sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08)&#8221;.<br />
Analogamente, la prevalente giurisprudenza (cfr. ad es. CdS 3271/2014) ha riconosciuto che il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all&#8217;amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; con la precisazione, tuttavia, che ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati dall&#8217;art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute).”.<br />
Ne discende che il potere esercitato non può incontrare, come, invece, sostenuto da parte ricorrente, il limite del rispetto dei rapporti economici e dei vincoli contrattuali intercorrenti tra Amministrazione del Monopolio e concessionario, recessivi rispetto al primario interesse della tutela della salute pubblica.<br />
La possibile, ma indimostrata, incidenza negativa sulla remuneratività della “vendita” del gioco, non pare poter escludere l’intervento del Sindaco, non essendo state indicate, nel ricorso, peculiarità tali da diversificare in modo apprezzabile la situazione della ricorrente da quella di tutti gli altri operatori commerciali soggetti al potere regolamentare del Comune.<br />
Invero, a diverse conclusioni si potrebbe addivenire se, nel presente giudizio, l’illegittimo esercizio del potere fosse stato dedotto evidenziando come l’attività di vendita di “10eLotto” e “Gratta&amp;Vinci” sia autorizzata da una concessione del Monopolio di Stato, non suscettibile, in quanto tale, di alcuna regolamentazione da parte di autorità diverse da esso. Nella fattispecie, però, non è stata dedotta l’incompetenza del Comune a incidere sulle modalità di esercizio dell’attività in concessione, con la conseguenza che tale profilo non può essere esaminato, pena la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti posti all’intervento del giudice amministrativo, che deve essere confinato entro i paletti dei profili di invalidità specificamente dedotti, nel rispetto del principio dispositivo che regola il processo amministrativo.<br />
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono, però, trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura prettamente interpretativa della questione dedotta.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Alessandra Farina, Presidente<br />
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1182">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;"><strong>Mara Bertagnolli</strong></td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;"><strong>Alessandra Farina</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 565px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 603px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p><a name="_GoBack"></a>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-3-2017-n-339/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-1-2013-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-1-2013-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.339</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Puliatti A-Effe S.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c/ Asl Napoli 1 Centro (Avv. L. Buondonno) in tema di esclusione della responsabilità precontrattuale della P.A. nell&#8217;ipotesi di revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria 1. Contratti P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Revoca – Motivazione &#8211; Liquidazione ex USL e costituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-1-2013-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-1-2013-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Puliatti<br /> A-Effe S.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c/ Asl Napoli 1 Centro (Avv. L. Buondonno)</span></p>
<hr />
<p>in tema di esclusione della responsabilità precontrattuale della P.A. nell&#8217;ipotesi di revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Revoca – Motivazione &#8211; Liquidazione ex USL e  costituzione della ASL – Responsabilità precontrattuale – Inconfigurabilità – Ragioni 	</p>
<p>2.  Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria &#8211;  Aggiudicazione definitiva – Mancata adozione – Legittimo affidamento – Non sussiste &#8211; Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Revoca – Indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990 – Atti definitivi – Atto ad effetti instabili ed interinali &#8211; Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussistono i presupposti di responsabilità precontrattuale e, in specie, l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, nell’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per il passaggio in liquidazione della ex USL e la costituzione della ASL. Infatti, considerata la peculiare circostanza del sopraggiunto mutamento organizzatorio, del tutto indipendente dalla volontà dell’Amministrazione non è configurabile la violazione delle regole di buona amministrazione né la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui è espressione l&#8217;art. 1337 c.c., che consistono nell&#8217;obbligo di rendere al partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua posizione, circa fatti che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un ragionevole ed incolpevole affidamento sulla invece incerta conclusione del procedimento.	</p>
<p>2. In tema di contratti pubblici la possibilità che ad un&#8217;aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé ad ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell&#8217;operato della P.A.	</p>
<p>3. L&#8217;obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all&#8217;art. 21 quinquies l. 241/1990, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti a effetti instabili e interinali, quale l&#8217; aggiudicazione provvisoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6922 del 2012, proposto da:<br />
A-Effe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli, 29;<br />
Gestione Liquidatoria della ex Usl 42 di Napoli, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore;<br />
Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 00922/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza TAR Campania Napoli sez. I, n.16876/2010 &#8211; affidamento lavori per installazione diagnostica angiografica digitalizzata &#8211; risarcimento danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 1 Centro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Buondonno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appellante ha proposto ricorso (NRG 1171/2011) per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, sez. I, n. 16876/2010, che accoglieva l’impugnazione del silenzio serbato dalla ex USL 42, compulsata a concludere la procedura di gara “ per i lavori necessari all’installazione di una diagnostica angiografica digitalizzata e di una diagnostica angiografica presso il servizio di neuroradiologia dell’Ospedale Nuovo Pellegrini” con l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto con la ditta Aldo Fiorino, successivamente denominata A.Effe srl.<br />	<br />
Ha impugnato con ulteriore gravame (NRG 2073/2011) la deliberazione n.10/42 del 18.11.2010, adottata nelle more dalla Gestione liquidatoria della ex USL 42, con cui è stata revocata la delibera dell’Amministratore straordinario della medesima USL 42, n. 1869 del 29.5.1992, nonché il verbale dell’1.2.1993 con cui la Commissione aveva aggiudicato in via provvisoria la gara predetta alla ditta Aldo Fiorino (poi A.Effe srl) ed infine ripropone domanda per l’esecuzione della sentenza n. 16876/2010 e connesse domande risarcitorie.<br />	<br />
Con sentenza n. 922 del 22.2.2010, resa sui giudizi riuniti, il TAR Campania ha dichiarato l’improcedibilità del primo ricorso ( RG 1171/2012) per sopravenuta carenza di interesse, essendo il suo contenuto integralmente assorbito dal successivo ricorso NRG 2073/2011, che respingeva per infondatezza, con riguardo altresì alla pretesa risarcitoria.<br />	<br />
Propone appello A-Effe S.r.l. denunciando: 1) error in judicando – violazione e falsa applicazione della l.r. Campania 32/94 e D. Lgs 502/92 art. 6 comma 1 e art. 2 comma 14 l. 724/94; 2) error in judicando – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/1990- violazione del principio dell’affidamento – violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione – violazione e falsa applicazione artt. 33, 34 e 35 D. Lgs 80/198- violazione art. 7 l. 205/00. Violazione e falsa applicazione art. 1337 c.c.; 3) error in judicando- violazione artt. 1 e ss. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90- violazione artt. 33, 34, 35 D.Lgs 80/98 – violazione art. 7 l. 205/00.<br />	<br />
Resiste in giudizio la ASL Na1 centro.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2012 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.L’appello non è fondato.<br />	<br />
2.Con riguardo al primo motivo, l’appellante afferma che l’atto di revoca della gara, in quanto atto di amministrazione attiva, dovesse essere adottato dalla ASL Na 1, succeduta alla ex USL 42, ex art. 3, comma 1, Dlgs 502/1992, mentre la Gestione Liquidatoria della USL 42 era legittimata unicamente all’attività di liquidazione delle pendenze obbligatorie pregresse.<br />	<br />
La sentenza ha correttamente rigettato la censura di carenza di potere della Gestione Liquidatoria, ritenendo che la revoca degli atti di gara potesse essere disposta dal Commissario in quanto dalla procedura di gara, arrestatasi con l’aggiudicazione provvisoria nel 1993, sarebbero scaturiti rapporti obbligatori ( che il Primo giudice definisce “in fieri”), rientranti nella gestione stralcio, poi liquidatoria, che a norma dell’art. 6 l. 724/1994 è stata creata per la gestione dei rapporti obbligatori pregressi facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali. Il Collegio condivide l’argomentazione del Primo Giudice, trattandosi della definizione di procedimento già giunto alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, ovvero dell’individuazione del contraente che, se confermato dall’aggiudicazione definitiva, avrebbe assunto rapporti di debito-credito scaturenti dal contratto oggetto di gara, e, pertanto, la revoca si riferisce ad atti che possono farsi rientrare in una accezione ampia della categoria “ pregressi rapporti creditori e debitori”.<br />	<br />
3.Infondato è anche il secondo motivo di appello con cui si lamenta il rigetto della domanda risarcitoria, senza aver valutato il ritardo con cui l’atto impugnato è stato adottato, né aver rispettato le regole elaborate dalla giurisprudenza in materia di esercizio di autotutela, tanto più che il provvedimento di revoca interviene dopo 17 anni.<br />	<br />
Va rilevato che trattasi di revoca di aggiudicazione provvisoria, da cui non scaturisce un affidamento legittimo alla conclusione del contratto, e che il provvedimento motiva con riguardo al sopravvenuto nuovo assetto amministrativo, con il passaggio in liquidazione della ex USL 42 e la costituzione della ASL Napoli 1 in data 1.1.1995 ( l.r. Campania n. 32/1994) e “ in virtù di tale intervento normativo le gestioni liquidatorie delle ex USL non hanno alcun potere di aggiudicare gare o stipulare contratti, non essendo soggetti di amministrazione attiva”.<br />	<br />
Considerata la peculiare circostanza del sopraggiunto mutamento organizzatorio, non sussistono i presupposti di responsabilità precontrattuale e, in specie, l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, né l’ingiustizia del danno; così pure non è configurabile una violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., nè la violazione delle regole di buona amministrazione.<br />	<br />
Si è affermato che in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. nell&#8217;ambito di una procedura ad evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede, di cui è espressione l&#8217;art. 1337 c.c., consistono nell&#8217;obbligo di rendere al partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua posizione, circa fatti che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un ragionevole ed incolpevole affidamento sulla invece incerta conclusione del procedimento. (Consiglio di Stato sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894). Tuttavia è evidente che nel caso in esame la causa della revoca degli atti di gara si è concretizzata nel nuovo assetto normativo, del tutto indipendente dalla volontà dell’Amministrazione.<br />	<br />
Inoltre, in tema di contratti pubblici la possibilità che ad un&#8217;aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lg. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell&#8217;operato della p.a. (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195).<br />	<br />
5. Va rigettato, infine, il terzo motivo di appello.<br />	<br />
Non è configurabile neppure un indennizzo per legittimo atto di revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/1990, che l’appellante formula in via subordinata.<br />	<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che “ l&#8217;obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all&#8217;art. 21 quinquies l. 241/1990, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti a effetti instabili e interinali, quale l&#8217; aggiudicazione provvisoria.” (Consiglio di Stato, sez. V, 05 aprile 2012, n. 2007)<br />	<br />
Pertanto, anche se erronea la motivazione della sentenza di primo grado, che ha ritenuto non dimostrato il danno, non avendo tenuto conto della prova fornita dalla parte mediante relazione tecnica del dott. Elio Buonanno, tuttavia alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda risarcitoria va ugualmente rigettata.<br />	<br />
6. In conclusione, l’appello va rigettato.<br />	<br />
7. Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-1-2013-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore De Siervo sul mancato coinvolgimento delle Regioni nella definizione della &#171;strategia energetica nazionale&#187;, come disciplinata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 1 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>sul mancato coinvolgimento delle Regioni nella definizione della &laquo;strategia energetica nazionale&raquo;, come disciplinata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Piemonte &#8211; Strategia energetica nazionale – Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>2 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Fondo rotativo istituito dalla legge finanziaria 2005 &#8211; Progetti relativi ad infrastrutture nei settori energetico e delle reti di telecomunicazione &#8211; Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211;  Q. l c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>3 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Strategia energetica nazionale – Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Piemonte e Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Non fondatezza;	</p>
<p>4 Ambiente e territorio &#8211; Energia &#8211; Art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 &#8211; Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi &#8211; Pubblicazione dell&#8217;elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali &#8211; Mancato coinvolgimento delle Regioni &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni &#8211; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare;	</p>
<p>2 è costituzionalmente illegittimo l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 	</p>
<p>3 non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 	</p>
<p>4 non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 66 e 69 del registro ricorsi 2008. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo; </p>
<p>uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i></p>
<p>1. – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 66 del 2008) la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. </p>
<p>La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità nel settore per il breve ed il lungo periodo ed indica le misure necessarie per conseguire una serie di obiettivi, che vengono appositamente indicati. </p>
<p>Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente». </p>
<p>La ricorrente non contesta tale competenza statale, ma denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che essa sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali». </p>
<p>Infatti, la disposizione impugnata sarebbe da ascriversi alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con la conseguenza che «le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale», giacché esse «hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali». </p>
<p>2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato. </p>
<p>A parere dell’Avvocatura, non sarebbe invocabile nel caso di specie la competenza concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, posto che la strategia energetica consisterebbe in una «pianificazione anteriore alla produzione», da intestarsi necessariamente allo Stato in ragione del suo carattere unitario; sarebbero invece rilevanti le competenze legislative statali in tema di «politica estera», «rapporti internazionali dello Stato», «impiego delle risorse finanziarie dello Stato», «tutela dell’ambiente», «determinazione dei livelli essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell’unità economica dello Stato». </p>
<p>Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa alle Regioni una «potestà interdittiva» che consentirebbe loro, negando il proprio consenso all’intesa auspicata dalla ricorrente, di paralizzare la politica nazionale dell’energia, frustrando nel contempo la funzione di direzione della politica generale del Governo che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>L’Avvocatura aggiunge che la ricorrente avrebbe omesso di indicare «quale sua competenza sarebbe lesa dalla norma impugnata», e che tale omissione sarebbe il necessario effetto della natura unitaria delle funzioni ivi previste: né sarebbe consentito ad una sola Regione «rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (…) potrebbero essere esercitate solo collegialmente da tutte le Regioni». </p>
<p>3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 69 del 2008) la Regione Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, e 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. </p>
<p>Quanto all’art. 7, comma 2, la ricorrente propone la medesima censura svolta dalla Regione Piemonte, sottolineando la necessità dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre non sarebbe sufficiente l’intervento della Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, di cui non è indicata la composizione. </p>
<p>L’art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi». </p>
<p>L’impugnato comma 3 aggiunge che «il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine». </p>
<p>La ricorrente, premesso che tale disposizione interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio, ne denuncia l’illegittimità costituzionale, con riguardo al principio di leale collaborazione, nella parte in cui «non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto regolativo di cui all’ultimo periodo del comma e quella della Regione interessata per l’atto di attribuzione del giacimento ad altro titolare». </p>
<p>Infine, l’art. 10, dedicato alla «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni», integrando l’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), stabilisce, quanto alle modalità di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, che siano considerati prioritariamente i progetti di investimento redatti «sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico». </p>
<p>Anche tale disposizione, attinente alle materie di competenza concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione. </p>
<p>4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato. </p>
<p>L’Avvocatura limita le proprie osservazioni all’art. 10, affermando che la disposizione impugnata «non introduce nessuna modifica procedurale alla legge n. 311 del 2004, ma si limita a stabilire che l’iniziativa di una serie di attività finanziabili sulla base di un dato strumento normativo spetta al Ministero dello sviluppo economico». </p>
<p>5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure. </p>
<p>Quanto all’impugnato art. 7, comma 2, la ricorrente si limita a constatare che l’Avvocatura dello Stato non ha svolto alcuna difesa in merito. </p>
<p>Quanto all’impugnato art. 8, comma 3, la Regione aggiunge che non determinerebbe cessazione del contendere il sopraggiunto d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali), con il quale si è affermata la necessità dell’intesa con la Regione ai fini dell’attribuzione della concessione di coltivazione del giacimento, poiché tale previsione secondaria non supererebbe quanto previsto dalla norma di legge oggetto di ricorso, e comunque «potrebbe un giorno essere modificata». </p>
<p>Quanto all’impugnato art. 10, la Regione sottolinea, a fronte di ciò che è stato eccepito dall’Avvocatura, che la norma impugnata avrebbe carattere innovativo, posto che con essa si individua una «nuova priorità» con riguardo agli interventi ammessi a finanziamento, «a prescindere dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale gli atti legislativi sono impugnabili anche se apparentemente confermativi». </p>
<p>6. – A propria volta l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nel procedimento promosso con ricorso della Regione Piemonte, insistendo per il rigetto della domanda. </p>
<p>L’art. 7 impugnato, infatti, non avrebbe attinenza con la materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, poiché da un lato si riferirebbe a misure che esulano da siffatte attività, e dall’altro lato riguarderebbe «l’energia in genere, e non l’energia elettrica in particolare». </p>
<p>In ogni caso, la disposizione censurata si limiterebbe a disciplinare «fasi programmatorie preliminari», fermo restando che «la Regione potrà eventualmente far valere le sue ragioni contro il provvedimento del Consiglio dei ministri, se sconfinasse dalle sfere assegnate». </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. – La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. </p>
<p>La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente» (comma 2). </p>
<p>La ricorrente denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. </p>
<p>A sua volta la Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose altre disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, ha censurato per analoghi motivi e con identiche conclusioni il solo comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che «la composizione della Conferenza» ivi prevista «non è indicata e, dunque, non è dato riscontrare alcun esplicito coinvolgimento delle Regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale. </p>
<p>Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, limitatamente all’odierno giudizio, anche l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alle materie dell’energia e del governo del territorio) e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal momento che tale disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi cosiddetti «marginali», ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo ogni forma di coinvolgimento delle Regioni, sia in fase di adozione del decreto, sia in fase di rilascio della concessione al nuovo titolare. La ricorrente chiede che venga introdotta l’intesa, con la Conferenza Stato-Regioni con riguardo al primo atto, e con ciascuna Regione interessata con riguardo al secondo atto. </p>
<p>Infine, viene impugnato in questa sede dalla Regione Emilia-Romagna anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al Fondo rotativo istituito dall’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005). </p>
<p>La disposizione impugnata individua una nuova priorità di investimento del Fondo, costituita dai progetti relativi ad «infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico». </p>
<p>Tale disposizione, che la ricorrente ritiene attenere alle materie di competenza legislativa concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di leale collaborazione, l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione. </p>
<p>2. – Data la parziale identità e l’analogia delle censure sollevate i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, mentre si riserva a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>3. – Le censure relative all’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono fondate. </p>
<p>Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale, prevedendosi la necessità di una proposta in materia del Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei ministri e comunque la previa convocazione di un’apposita Conferenza nazionale sull’energia e sull’ambiente. </p>
<p>L’Avvocatura dello Stato erra nel negare che la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» possa venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari. Questa Corte, infatti, ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005). </p>
<p>Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare. </p>
<p>È a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio, che si rivolge la disposizione impugnata. </p>
<p>Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e nell’esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell’oggetto delle «misure» a ciò necessarie. </p>
<p>Va da sé, pertanto, che le Regioni ben potranno attivare i rimedi che l’ordinamento offre loro, e tra questi l’accesso a questa Corte, nel caso in cui tali misure, una volta adottate, dovessero rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale, mentre, alcun carattere invasivo di tale sfera riveste in sé la disposizione impugnata. </p>
<p>Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, viene indicata dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia. </p>
<p>Lo stesso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente risponderà alla naturale esigenza di rendere partecipi di questo confronto preliminare anche i responsabili della gestione di tutti i settori dell’amministrazione regionale e locale toccati da scelte del genere (unitamente a tutti gli altri soggetti che il Governo riterrà opportuno coinvolgere), senza che da ciò possa ovviamente derivare alcun vincolo al Governo, con riguardo alla determinazione della politica generale. </p>
<p>4. – La Regione Emilia-Romagna avanza un duplice rilievo di incostituzionalità in rifermento all’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che nella procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», secondo quanto prevede il comma 2 del medesimo art. 8, anzitutto sarebbe esclusa l’intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio. </p>
<p>Questa prima censura non è fondata, a causa dell’erroneo presupposto interpretativo assunto. </p>
<p>La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della adozione della norma impugnata dall’art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest’ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha introdotto, all’art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate. </p>
<p>È in attuazione di queste specifiche disposizioni legislative che l’art. 9 del d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali) prevede espressamente che la «concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente». </p>
<p>Resta pertanto assodato che la necessità dell’intesa con la Regione, già prevista in via generale dalla legislazione vigente, non è stata superata dalla disposizione censurata. </p>
<p>La seconda censura avanzata dalla Regione ricorrente concerne, invece, la mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto nel comma 3 dell’art. 8, dal momento che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio. </p>
<p>Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza. </p>
<p>Conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n. 1 del 2008, al punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto in questione». </p>
<p>5. – La Regione Emilia-Romagna censura anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni»), il quale aggiunge il comma c-ter all’art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. </p>
<p>La ricorrente ritiene lese le proprie competenze in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione, posto che la norma impugnata non subordina all’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la formulazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione. </p>
<p>Questa Corte deve sul punto rilevare che, unitamente alle competenze regionali sopra individuate, concorrono nel caso di specie interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. </p>
<p>Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato. </p>
<p>Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008). </p>
<p>Nel caso di specie, questa Corte ritiene sufficiente per l’autonomia regionale l’assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede tale requisito. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; </p>
<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Ugo DE SIERVO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009. </p>
<p>Il Direttore della Cancelleria </p>
<p>F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-12-2009-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. BILE – Red. SAULLE incostituzionale la disciplina dell&#8217;agriturismo perché agricoltura e turismo sono materie riservate alla potestà legislativa residuale regionale 1. Agricoltura &#8211; Turismo &#8211; Legge statale sull&#8217;agriturismo &#8211; Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche &#8211; Disciplina delle modalità per il</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. SAULLE</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la disciplina dell&#8217;agriturismo perché agricoltura e turismo sono materie riservate alla potestà legislativa residuale regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Agricoltura &#8211; Turismo &#8211; Legge statale sull&#8217;agriturismo &#8211; Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche &#8211; Disciplina delle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Strumento programmatorio triennale per la promozione dell&#8217;agriturismo, predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative &#8211; Istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell&#8217;osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo &#8211; Obbligo per le Regioni di comunicare una relazione annua, dati e informazioni &#8211; Definizione dei criteri e limiti dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Principio della prevalenza dell&#8217;attività agricola su quella agrituristica &#8211; Disciplina della somministrazione di pasti e bevande &#8211; Disciplina igienico-sanitaria degli alimenti e dei locali adibiti all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Procedimento amministrativo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.<br />
2. Pesca &#8211; Turismo &#8211; Legge statale sull&#8217;agriturismo -Estensione della disciplina sull&#8217;agriturismo alle attività assimilate di ospitalità e somministrazione di alimenti svolte dai pescatori e alle attività della pesca inclusa la pesca-turismo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È incostituzionale l&#8217;art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), l&#8217;art. 5, commi 4 e 5, l&#8217;art. 6, commi 2 e 3, l&#8217;art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo). Tale disciplina opera esclusivamente nell&#8217;ambito delle materie agricoltura e turismo, ledendo, in tal modo, le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma quarto, della Costituzione.</p>
<p>2. È incostituzionale l&#8217;art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell&#8217;istituire l&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.</p>
<p>3. È incostituzionale l&#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a).</p>
<p>4. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, dell&#8217;art. 5, commi 1, 2, 3, e 6, dell&#8217;art. 7, dell&#8217;art. 9, comma 2, dell&#8217;art. 11, dell&#8217;art. 12 e dell&#8217;art. 13, commi 1 e 3, della legge n. 96 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale la disciplina dell’agriturismo perché agricoltura e turismo sono materie riservate alla potestà legislativa residuale regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		  Giudice; &#8211; Francesco	AMIRANTE	Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA Giudice;- Alfio		FINOCCHIARO Giudice;- Alfonso		QUARANTA Giudice;- Franco		GALLO	Giudice;- Luigi		MAZZELLA Giudice;- Gaetano		SILVESTRI Giudice;- Sabino		CASSESE Giudice;- Maria Rita	SAULLE Giudice;- Giuseppe		TESAURO Giudice;- Paolo Maria	NAPOLITANO Giudice																																																														</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3 e 4 lettere a),  b), c), e), ed f); dell&#8217;art. 5, dell&#8217;art. 6, commi 2 e 3; dell&#8217;art. 7; dell&#8217;art. 8; dell&#8217;art. 9, comma 2; dell&#8217;art. 11; dell&#8217;art. 12; dell&#8217;art. 13 e dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio e Toscana notificati il 10 e il 13 maggio 2006, depositati in cancelleria il 16 maggio 2006 ed iscritti ai nn. 64 e 65 del registro ricorsi 2006.<br />
    Udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />
    uditi gli avvocati Leopoldo di Bonito per la Regione Lazio e Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato il 10 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Lazio ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 7, 11, 12 e 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), per violazione degli articoli 117 e 120 della Costituzione.<br />
    A parere della ricorrente tale legge, nell&#8217;abrogare la legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), ha inciso, in assenza di un interesse unitario, nelle materie dell&#8217;agricoltura &#8211; cui appartiene quella dell&#8217;agriturismo &#8211; e del turismo &#8211; cui sono riconducibili taluni aspetti dell&#8217;attività agrituristica &#8211; attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, introducendo una disciplina che, anche ove si ritenesse espressione del potere legislativo concorrente dello Stato in materie rilevanti nell&#8217;ambito della suddetta attività, travalica i limiti di competenza a questo attribuiti.</p>
<p>    1.1 &#8211; In particolare, la Regione Lazio ritiene che l&#8217;art. 5, nel disciplinare i requisiti igienico sanitario degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, seppure espressione della potestà legislativa concorrente dello Stato nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», pone una normazione di dettaglio precludendo ogni possibile intervento da parte della Regione.</p>
<p>    1.2 &#8211; La seconda censura investe l&#8217;art. 7.<br />
    Secondo la Regione Lazio anche tale disposizione, nell&#8217;introdurre una disciplina di dettaglio in ordine alle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, violerebbe le prerogative normative regionali, peraltro già esercitate con la legge 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo).</p>
<p>    1.3 &#8211; Una terza censura riguarda l&#8217;art. 11 e, in particolare, l&#8217;adozione di un programma di durata triennale per le Regioni, finalizzato alla promozione dell&#8217;agriturismo italiano.<br />
    Anche tale norma, a parere della ricorrente, sarebbe lesiva delle proprie competenze legislative e, in particolare, del potere di programmazione riconosciuto alle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza, così come, peraltro, previsto dall&#8217;art. 50, della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).</p>
<p>    1.4 &#8211; La quarta censura investe l&#8217;art. 12.<br />
    La Regione lamenta che tale disposizione, nell&#8217;estendere l&#8217;applicabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 96 del 2006 all&#8217;attività della pesca ed alla relativa ospitalità e somministrazione di alimenti, violerebbe la competenza normativa regionale in materia di pesca, materia attribuita, anch&#8217;essa, alla competenza residuale delle Regioni.</p>
<p>    1.5 &#8211; La ricorrente ritiene, infine, che l&#8217;art. 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato, mediante l&#8217;istituzione dell&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell&#8217;agriturismo, oltre ad intervenire in una materia sottratta alla sua competenza, non risponderebbe neanche a esigenze di sussidiarietà, difettando, peraltro, i requisiti della ragionevolezza e proporzionalità di tale intervento e non essendo previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.<br />
    La ricorrente conclude rilevando che le diverse disposizioni impugnate, oltre a violare l&#8217;art. 117 della Costituzione, contrasterebbero con l&#8217;art. 120 della Costituzione e, in particolare, con il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, essendo la disciplina censurata frutto di scelte unilaterali del legislatore statale. In proposito, la Regione Lazio osserva che le norme censurate non sarebbero state sottoposte all&#8217;esame della conferenza Stato-Regioni, né sarebbero state esaminate dalla commissione parlamentare per le questioni regionali, in violazione dell&#8217;art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).</p>
<p>    2. Con ricorso notificato il 13 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Toscana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dell&#8217;art. 5, commi 4, 5 e 6; dell&#8217;art. 6, commi 2 e 3; dell&#8217;art. 8; dell&#8217;art. 9, comma 2; dell&#8217;art. 11, comma 1; dell&#8217;art. 12 e dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />
    La ricorrente ripropone le argomentazioni poste a fondamento del ricorso della Regione Lazio e, in particolare, l&#8217;inquadramento della attività agrituristica nelle materie di competenza residuale regionale del turismo e dell&#8217;agricoltura e che, seppure alcuni aspetti della legge impugnata rientrano in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, tuttavia il legislatore statale avrebbe introdotto, anche in tali ambiti, una disciplina di dettaglio.</p>
<p>    2.1. &#8211; Con la prima censura la ricorrente lamenta che i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), dell&#8217;art. 4, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con tali disposizioni il legislatore statale sarebbe intervenuto a regolare aspetti concernenti esclusivamente l&#8217;attività agrituristica che, per le ragioni sopra indicate, rientra tra le materie sottratte alla sua competenza, non ravvisandosi, peraltro, esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.<br />
    In particolare, la ricorrente rileva che, sebbene la norma impugnata, al comma 1, demandi alle Regioni, al fine dell&#8217;individuazione delle aziende agrituristiche, la definizione dei criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica ed attività agricola, al successivo comma 2 prevede che, ai fini dell&#8217;accertamento del rapporto tra le suddette attività, si debba tener conto in particolare del tempo di lavoro ad esse dedicato e, al comma 3, introduce un criterio di «prevalenza presunta» in base al quale deve, comunque, essere ritenuta prevalente l&#8217;attività agricola quando l&#8217;attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.<br />
    Il disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 4, a parere della Regione Toscana, oltre a violare gli indicati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che, al fine di verificare la principalità dell&#8217;attività agricola, non riconosce né un ruolo privilegiato al criterio del tempo di lavoro necessario all&#8217;esercizio delle attività, né alcuna presunzione di principalità.<br />
    Per gli stessi motivi sarebbe lesivo delle competenze legislative regionali l&#8217;art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e) ed f), nella parte in cui prevede che le Regioni, al fine di disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande, di cui all&#8217;art. 2, comma 3, lettera b), debbano tener conto di alcuni criteri, tra i quali quello di considerare prodotti propri delle aziende agrituristiche anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonché quello del dovere per le medesime aziende di apportare, comunque, una significativa quota di prodotto proprio. Anche tale previsione, oltre a violare gli evocati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in cui, da un lato, non vi è alcun riferimento a Regioni limitrofe, dall&#8217;altro, prescinde dalla predeterminazione di una quota di prodotto proprio da assicurare.</p>
<p>    2.2 &#8211; La seconda censura investe l&#8217;art. 5, commi 4, 5 e 6. Tale norma, a parere della Regione, sebbene regoli aspetti rientranti nelle materie dell&#8217;alimentazione, della tutela della salute e del governo del territorio, porrebbe una disciplina di dettaglio, non giustificata neanche in ragione di esigenze di carattere unitario.<br />
    In particolare, la Regione osserva che la norma impugnata, al comma 4, autorizza l&#8217;uso della cucina domestica nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, e al comma 5, dispone che, ai fini della valutazione dell&#8217;idoneità dei locali da adibire all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, è sufficiente, in caso di alloggi non superiori a dieci posti letto, il requisito dell&#8217;abitabilità e, infine, al comma 6, prevede che, per gli edifici e i manufatti destinati alla suindicata attività, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sia assicurata con opere provvisorie.<br />
    Con riferimento a tali disposizioni, la ricorrente rileva di aver adottato la richiamata legge regionale n. 30 del 2003, la quale, all&#8217;art. 22, comma 5, consente l&#8217;uso della cucina domestica in caso di un numero di posti letto non superiore a dodici; all&#8217;art. 19, comma 1, non pone alcuna distinzione tra alloggi inferiori o superiori a dieci posti letto ai fini dei requisiti strutturali igienico-sanitari e, all&#8217;art. 18, comma 7, in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, considera solo come eventuale il ricorso a opere provvisionali, rinviando al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l&#8217;accessibilità, l&#8217;adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche).</p>
<p>    2.3 &#8211; La Regione Toscana impugna, poi, l&#8217;art. 6, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. <br />
    A parere della ricorrente tale norma, nell&#8217;indicare analiticamente il procedimento necessario all&#8217;avvio e all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, dalla comunicazione di inizio attività, ai tempi e ai modi per formulare eventuali rilievi da parte del comune, alle ipotesi di sospensione dell&#8217;attività, alle modalità di rimozione della causa di sospensione stessa, arrivando fino a definire i tempi entro cui devono essere comunicate le eventuali variazioni dell&#8217;attività autorizzata, contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali. Invero, la disciplina in esame non rientrerebbe in alcuna materia di competenza statale neppure concorrente e non riguarderebbe esigenze di interessi unitari da tutelare. Inoltre, la Regione Toscana osserva che l&#8217;art. 8 della legge regionale n. 30 del 2003 subordina, diversamente dalla norma impugnata, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica al rilascio di un provvedimento autorizzatorio, previo parere valutativo e vincolante della provincia.</p>
<p>    2.4 &#8211; La ricorrente censura, poi, l&#8217;art. 8, nella parte in cui prescrive che l&#8217;imprenditore agricolo possa sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, senza obbligo di darne comunicazione al comune, e laddove sancisce l&#8217;obbligo per gli esercenti l&#8217;attività agrituristica di presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno una dichiarazione contenente l&#8217;indicazione delle tariffe massime riferite ai periodi di alta e bassa stagione che si impegnano a praticare per l&#8217;anno seguente. <br />
    Tale disposizione, secondo la Regione Toscana, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione per gli stessi motivi posti a fondamento della precedente censura, ponendosi, altresì, in contrasto con gli artt. 11, lettera c), e 10, della legge regionale n. 30 del 2003, i quali, rispettivamente, stabiliscono che entro il 1° ottobre di ogni anno l&#8217;azienda agrituristica deve comunicare alla provincia i prezzi massimi che intende praticare, non richiedendo una distinzione tra tariffe di alta e di bassa stagione, e prescrivono l&#8217;obbligo, a carico dell&#8217;impresa agrituristica, di comunicare al comune, oltre la data di inizio e cessazione di attività, anche i periodi temporanei di chiusura.</p>
<p>    2.5 &#8211; Con identiche motivazioni la Regione Toscana censura l&#8217;art. 9, comma 2, nella parte in cui affida al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l&#8217;intero territorio nazionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.<br />
    La ricorrente osserva, peraltro, di aver già adottato un proprio sistema di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche e rileva, altresì, che il richiamo ad un atto di natura regolamentare sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva la potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva.</p>
<p>    2.6 &#8211; Anche l&#8217;art. 11, comma 1, della legge, a parere della Regione Toscana, violerebbe gli articoli 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, d&#8217;intesa con le Regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, la predisposizione di un programma triennale finalizzato alla promozione dell&#8217;agriturismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali.<br />
    In particolare, la ricorrente osserva che la finalità del suddetto programma non sarebbe ricollegabile a competenze statali né ad esigenze di carattere unitario, spettando alle Regioni promuovere i propri prodotti sui mercati nazionali ed internazionali assumendo, sul punto, rilevanza la legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell&#8217;agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), e la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell&#8217;Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.).</p>
<p>    2.7 &#8211; Con la settima censura la Regione Toscana impugna l&#8217;art. 12, con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle della Regione Lazio e, in particolare, rileva che anche la pesca rientrerebbe nella competenza normativa regionale, avendo la ricorrente adottato la legge 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e della pesca nelle acque interne).</p>
<p>    2.8 &#8211; Con l&#8217;ottava censura la ricorrente rileva che l&#8217;art. 14, comma 2, violerebbe l&#8217;articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui impone alle Regioni di uniformare le proprie normative ai principi fondamentali contenuti nella legge entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge stessa.<br />
    Tale norma sarebbe incostituzionale in quanto nelle materie dell&#8217;agricoltura e del turismo lo Stato non è legittimato ad intervenire, nemmeno attraverso la definizione dei principi fondamentali, trattandosi di ambiti demandati alla competenza residuale delle Regioni.</p>
<p>    3. – In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Le Regioni Lazio e Toscana con due ricorsi, il primo notificato il 10 maggio 2006, il secondo il 13 maggio 2006, ed entrambi depositati il successivo 16 maggio, impugnano varie disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione.</p>
<p>    2. – L&#8217;identità di materia e l&#8217;analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un&#8217;unica sentenza.<br />
    Le ricorrenti pongono a fondamento delle censure la medesima premessa, cioè che la legge impugnata violerebbe gli evocati parametri costituzionali in quanto inciderebbe nelle materie dell&#8217;agricoltura &#8211; cui appartiene la disciplina dell&#8217;agriturismo &#8211; e del turismo &#8211; cui sono riconducibili taluni aspetti dell&#8217;attività agrituristica &#8211; attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, non giustificandosi la disciplina impugnata neanche in ragione del principio di sussidiarietà. Inoltre, la Regione Lazio precisa che il suddetto intervento statale difetterebbe dei requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza e sarebbe carente di ogni tipo di coinvolgimento delle Regioni.<br />
    Entrambe le Regioni rilevano, altresì, che sebbene l&#8217;attività agrituristica coinvolga materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato, le norme impugnate sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati in quanto dettano una disciplina di dettaglio.</p>
<p>    3. &#8211; In via preliminare, occorre rilevare che la legge impugnata prescrive una disciplina generale per l&#8217;attività agrituristica, attività che, seppure in via immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle Regioni, interferisce tuttavia con altre materie attribuite alla competenza, o esclusiva o concorrente, dello Stato.</p>
<p>    4. &#8211; La Regione Toscana impugna l&#8217;art. 4 e, in particolare, i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), nella parte in cui essi indicano, ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;azienda agrituristica, quale criterio sulla cui base ritenere prevalente l&#8217;attività agricola su quella agrituristica, quello del tempo di lavoro necessario all&#8217;esercizio delle suddette attività, presumendosi prevalente quella agricola nei casi nei quali l&#8217;attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.<br />
    La ricorrente ritiene, altresì, incostituzionale la norma impugnata nella parte in cui impone alle Regioni, sempre ai fini dell&#8217;individuazione sopra indicata, di riconoscere come prodotti propri dell&#8217;azienda agrituristica anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonché di prevedere che le suddette aziende somministrino una quota di prodotto proprio.<br />
    Tali disposizioni, a parere della Regione Toscana, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con esse il legislatore statale sarebbe intervenuto con una normativa di dettaglio in una materia sottratta alla sua competenza, non ravvisandosi esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.</p>
<p>    4.1 &#8211; La questione relativa all&#8217;art. 4, comma 2, non è fondata.<br />
    In proposito va osservato che l&#8217;art. 4, nel dettare criteri e limiti dell&#8217;attività agrituristica, al comma 1 prevede che «Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell&#8217;attività agrituristica», specificando, al successivo comma 2, che «Affinché l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all&#8217;attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all&#8217;esercizio delle stesse attività». Tale ultima disposizione, se da un lato si limita a ribadire il principio secondo il quale l&#8217;attività agrituristica deve porsi in rapporto di connessione con quella agricola, così come previsto dall&#8217;art. 2135 del codice civile e dall&#8217;art. 2 della stessa legge impugnata, dall&#8217;altro, laddove prevede quale elemento determinante ai fini della comparazione tra le due tipologie di attività sopra indicate il tempo di lavoro necessario al loro rispettivo svolgimento, non lede alcuna competenza regionale.<br />
    Invero, la disposizione di cui all&#8217;art. 4, comma 2, costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel precedente comma, il quale, appunto, attribuisce alle Regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un&#8217;azienda agrituristica; con la conseguenza che deve intendersi demandata ai suddetti enti anche l&#8217;individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro cui fa riferimento la norma impugnata.</p>
<p>    4.2 – Le questioni relative ai commi 3 e 4 dell&#8217;art. 4, sono fondate.<br />
    In particolare, il comma 3 prevede che «L&#8217;attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti».<br />
    Tale disposizione, stabilendo una presunzione ai fini del riconoscimento di un&#8217;attività come agrituristica, opera esclusivamente nell&#8217;ambito delle materie agricoltura e turismo, cui è riconducibile, in via immediata, la suddetta attività, ledendo, in tal modo, le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma quarto, della Costituzione.</p>
<p>    4.3 – L&#8217;art. 4, al comma 4, fissa, poi, una serie di criteri che l&#8217;impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe.<br />
    Anche tale norma va ritenuta lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l&#8217;attività agrituristica.</p>
<p>    5. &#8211; Entrambe le ricorrenti impugnano l&#8217;art. 5, in quanto ritengono che la disposizione in esso contenuta, seppure operante nell&#8217;ambito di materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regione, pone una normativa di dettaglio.</p>
<p>    5.1 – Le censure relative all&#8217;art. 5, commi 4 e 5, sono fondate.<br />
    Con tali disposizioni il legislatore statale ha previsto che «Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l&#8217;uso della cucina domestica» (comma 4) e che «Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l&#8217;idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell&#8217;abitabilità» (comma 5).<br />
    Le norme impugnate nel fissare in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, fanno sì che non residui alcuno spazio normativo per le Regioni. Queste ultime, infatti, in presenza dei limiti specifici previsti dal legislatore statale, non hanno alcun margine di operatività, con la conseguenza che risulta lesa la loro competenza legislativa nel settore in esame.</p>
<p>    5.2 – Le censure relative ai commi 1, 2, 3 e 6, dell&#8217;art. 5, non sono fondate.<br />
    Le norme impugnate, nel disciplinare i requisiti igienico-sanitari applicabili alle strutture edilizie ed alle attrezzature dell&#8217;agriturismo, nonché le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti ivi consumati, risultano espressione del potere legislativo dello Stato in materia di «tutela della salute». In particolare, la prima parte del comma 1 demanda alle Regioni il compito di stabilire i suddetti requisiti, non invadendo in tal modo alcuna competenza regionale; mentre la seconda parte, laddove prevede che nella individuazione di tali requisiti deve tenersi conto di particolari elementi, quali, tra l&#8217;altro, le caratteristiche architettoniche degli immobili, si limita a fissare alcuni principi generali, lasciando alle Regioni la concreta disciplina in materia.<br />
    Quanto al successivo comma 2, esso si limita a rimandare, circa la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande, alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e nell&#8217;art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l&#8217;igiene dei prodotti alimentari), non contenendo alcuna norma di dettaglio.<br />
    In proposito, va rilevato che la legge n. 283 del 1962 pone una disciplina di portata generale, applicabile anche all&#8217;attività agrituristica, finalizzata alla tutela della salute e, in particolare, a garantire la salubrità degli alimenti, nonché a disciplinare alcuni aspetti del controllo ufficiale tutt&#8217;oggi pienamente operativi ed indirizzati anche alla produzione di quest&#8217;ultimi.<br />
    Quanto all&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 155 del 1997, il legislatore ha ribadito la deroga ivi prevista a favore delle produzioni alimentari agrituristiche (dettata per le loro peculiari caratteristiche), in relazione ai requisiti igienico sanitari.<br />
    Anche per il comma 3 dell&#8217;art. 5 valgono le stesse considerazioni fatte per la seconda parte del comma 1, essendosi limitato il legislatore nazionale ad indicare alcuni criteri a cui deve attenersi l&#8217;autorità sanitaria ai fini della valutazione di idoneità dei locali al trattamento ed alla somministrazione di alimenti all&#8217;interno delle aziende agrituristiche e, quindi, a dettare un principio fondamentale in materia di tutela della salute e, sotto altro aspetto, in materia di governo del territorio anch&#8217;esso di competenza concorrente. <br />
    Infine, parimenti infondate sono le censure relative al comma 6, laddove è prevista una deroga a favore delle strutture agrituristiche per quanto attiene al rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche. La norma impugnata, infatti, nel prevedere per gli edifici e i manufatti destinati all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l&#8217;adozione di opere provvisionali, fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona.</p>
<p>    6. &#8211; La Regione Toscana censura, poi, l&#8217;art. 6, commi 2 e 3, in quanto ritiene che tale norma, nella parte in cui fissa in modo puntuale la disciplina amministrativa per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, attività rientrante nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, in assenza di esigenze unitarie da tutelare, violi gli artt. 117 e 118 della Costituzione.</p>
<p>    6.1 – Le questioni sono fondate.<br />
    L&#8217;art. 6, ai commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, che «La comunicazione di inizio dell&#8217;attività consente l&#8217;avvio immediato dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell&#8217;attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività sino alla loro rimozione da parte dell&#8217;interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso», e che «Il titolare dell&#8217;attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando», sotto la propria responsabilità, «la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge».<br />
    Le norme impugnate, nel disciplinare il procedimento amministrativo che consente l&#8217;avvio dell&#8217;esercizio di un agriturismo, nonché le comunicazioni delle eventuali variazioni dell&#8217;attività autorizzata, attengono unicamente ad aspetti relativi alla attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato.</p>
<p>    7. &#8211; La Regione Lazio impugna l&#8217;art. 7, nella parte in cui, nel prevedere le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, violerebbe le competenze legislative regionali, nonché il principio di leale collaborazione.</p>
<p>    7.1 – La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art. 7, al comma 1, prevede che «Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le Regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione».<br />
    Tale disposizione non lede le attribuzioni legislative regionali, limitandosi, da un lato, a prevedere la possibilità per le Regioni di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica; dall&#8217;altro, a rendere facoltativa per le Regioni l&#8217;organizzazione a tal fine di appositi corsi di formazione.</p>
<p>    8. &#8211; La Regione Toscana impugna l&#8217;art. 8 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ritenendolo lesivo della propria competenza normativa non ravvisandosi, altresì, l&#8217;esigenza di tutelare interessi unitari.</p>
<p>    8.1 – La questione è fondata.<br />
    L&#8217;art. 8, al comma 1, prevede che «L&#8217;attività agrituristica può essere svolta tutto l&#8217;anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall&#8217;imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell&#8217;azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi», e, al successivo comma 2, che «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l&#8217;attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l&#8217;indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l&#8217;anno seguente».<br />
    Le comunicazioni prescritte dalla disposizione impugnata sono strettamente ed esclusivamente collegate con l&#8217;attività agrituristica, di talché risultano estranee ad ambiti di competenza legislativa statale e, quindi, la norma che prevede tali comunicazioni deve ritenersi lesiva delle prerogative regionali.</p>
<p>    9. &#8211; La Regione Toscana impugna, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, l&#8217;art. 9, comma 2, il quale afferma che «Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l&#8217;intero territorio nazionale e definisce le modalità per l&#8217;utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali».<br />
    Secondo la ricorrente la norma censurata sarebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto contempla aspetti rientranti nell&#8217;attività agrituristica, attività attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, per le quali non vengono neanche in rilievo interessi unitari tali da giustificare l&#8217;intervento normativo in esame.</p>
<p>    9.1 &#8211; La questione non è fondata.<br />
    In proposito si osserva che, sebbene il turismo e l&#8217;agricoltura siano materie di competenza legislativa residuale, ciò non toglie che il legislatore statale possa considerare necessario attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell&#8217;art. 118 della Costituzione, dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione.<br />
    In particolare, questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di un&#8217;esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l&#8217;attrazione della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e ne giustificano una deroga purché, la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni regionali, da parte dello Stato, sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento delle Regioni interessate (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). <br />
    Ciò è quanto è avvenuto con la norma oggetto di censura, la quale, nel rispetto delle condizioni che secondo la citata giurisprudenza di questa Corte debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall&#8217;art. 117 della Costituzione, ha attribuito a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.</p>
<p>    10. &#8211; Entrambe le ricorrenti censurano l&#8217;art. 11, nella parte in cui prevede l&#8217;adozione di un programma per lo sviluppo dell&#8217;agriturismo, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, precisando la Regione Lazio che tale norma contrasterebbe anche con l&#8217;art. 50 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).<br />
    A parere delle ricorrenti l&#8217;attività di programmazione, nelle materie attribuite alla competenza regionale, è di esclusiva pertinenza delle Regioni; pertanto, per tale motivo e in considerazione del fatto che non sussistono esigenze di carattere unitario da tutelare, la norma impugnata si pone in contrasto con i citati parametri costituzionali.</p>
<p>    10.1 La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art.11, al comma 1, prevede che «Il Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con le Regioni le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell&#8217;agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali». Tale disposizione risulta chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, stabilendo, a tal fine, che il programma di promozione dell&#8217;agriturismo venga adottato previa intesa con le Regioni e province autonome e, quindi, rispetti le condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    In particolare, deve ritenersi legittimo l&#8217;intervento in sussidiarietà dello Stato nella materia del turismo quando esso è finalizzato, come nel caso di specie, alla promozione del “made in Italy” a livello nazionale e internazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006). Pertanto, la scelta di attribuire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella predisposizione del programma triennale di promozione dell&#8217;agriturismo risulta giustificato dal punto di vista costituzionale laddove si considerino le ricadute che l&#8217;attività di promozione determina sul piano dei rapporti tra le aziende agrituristiche e tra queste ultime e gli altri operatori turistici.</p>
<p>    11. &#8211; Entrambe le ricorrenti impugnano l&#8217;art. 12, nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all&#8217;ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca. <br />
    Le ricorrenti osservano che anche la pesca, come l&#8217;agriturismo, rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la conseguenza che l&#8217;intervento normativo in esame, non sussistendo neanche esigenze di carattere unitario, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione.</p>
<p>    11.1 &#8211; La questione non è fondata.<br />
    La norma censurata, nel rendere applicabile la disciplina contenuta nella legge n. 96 del 2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche, va interpretata nel senso che essa opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.</p>
<p>    12. &#8211; La Regione Lazio ritiene, poi, che l&#8217;art 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell&#8217;agriturismo, prevedendo, a tal uopo, l&#8217;istituzione di un Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, violi l&#8217;art. 117 della Costituzione e il principio della leale collaborazione.</p>
<p>    12.1 &#8211; L&#8217;art. 13 prevede che «Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le Regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell&#8217;agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia» (comma 1), istituendo, a tal fine, presso il citato Ministero l&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo (comma 2), il quale cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell&#8217;agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore (comma 3).<br />
    Per quanto concerne i commi 1 e 3 la questione non è fondata.<br />
    Tali commi – imponendo alle Regioni l&#8217;obbligo di fornire le indicate informazioni – mirano a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti all&#8217;attività agrituristica da esse svolta, al fine di disporre di un quadro unitario. Pertanto con tali norme lo Stato ha esercitato la potestà legislativa in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale e regionale, ad esso attribuita in via esclusiva dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.<br />
    Relativamente al comma 2, la questione è invece fondata.<br />
    La norma infatti, nel disciplinare l&#8217;istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni per mezzo della Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p>    13. &#8211; La Regione Toscana, infine, impugna l&#8217;art. 14, comma 2, nella parte in cui prevede che «Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».</p>
<p>    13.1 &#8211; La censura è fondata solo per la parte in cui si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, materia che risulta sottratta alla competenza legislativa dello Stato e attribuita a quella residuale delle Regioni, che devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riuniti i giudizi,<br />
    a) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell&#8217;art. 5, commi 4 e 5, dell&#8217;art. 6, commi 2 e 3, dell&#8217;art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo);<br />
    b) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell&#8217;istituire l&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni;<br />
    c) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a);<br />
    d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, dell&#8217;art. 5, commi 1, 2, 3, e 6, dell&#8217;art. 7, dell&#8217;art. 9, comma 2, dell&#8217;art. 11, dell&#8217;art. 12 e dell&#8217;art. 13, commi 1 e 3, della legge n. 96 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 ottobre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-3-2007-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore L.M. (avv. A. Paladino e C. D’Onofrio) c MINISTERO DELLA GIUSTIZIA &#8211; DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI PESCARA e DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE e RECLUSIONE DI VASTO (Avv.. St.) sul criterio di riparto della giurisdizione in tema di mobbing, sugli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-3-2007-n-339/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-3-2007-n-339/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> L.M. (avv. A. Paladino e C. D’Onofrio) c MINISTERO DELLA GIUSTIZIA &#8211; DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI PESCARA e DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE e RECLUSIONE DI VASTO (Avv.. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul criterio di riparto della giurisdizione in tema di mobbing, sugli elementi costitutivi della relativa responsabilità risarcitoria, sulla distribuzione dell&#8217;onere della prova e sul quantum del danno risarcibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego – Danni da mobbing &#8211;  Giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo – Riparto – Criterio – In caso di cumulo di azioni di responsabilità – E’ del G.A..</p>
<p>2. Pubblico impiego – Danni da mobbing – Fattispecie risarcitoria – Elementi costitutivi &#8211; Individuazione.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Danni da mobbing – Onere della prova – Criterio di distribuzione – In caso di concorso di azioni di responsabilità – Prevale il criterio della responsabilità contrattuale &#8211; Ragioni.<br />
4. Giustizia amministrativa – Danni da mobbing – Quantificazione – Criteri equitativi – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche per quanto concerne i rapporti di pubblico impiego sottratti alla privatizzazione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, nell’ipotesi in cui l’azione del risarcimento del danno alla integrità fisica del dipendente nel caso di lamentato mobbing  sia fondata sulla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, ex art. 2043 c.c., derivante dalla situazione di disagio e dal comportamento vessatorio di colleghi o superiori, mentre va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui la lesione sia derivante da una violazione del rapporto contrattuale, fondandosi l’azione proposta su uno specifico inadempimento da parte dell’amministrazione (1) Ai fini del riparto della giurisdizione a fronte di una richiesta di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti di amministrazione non assoggettata al regime della privatizzazione è determinante la qualificazione dell’azione di responsabilità fatta valere, per cui assume importanza decisiva la natura contrattuale o extracontrattuale di detta azione, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale e, viceversa, la prima, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, quando la domanda risarcitoria sia fondata sull’inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico di obblighi relativi al rapporto di impiego (2); nel caso di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. (3).<br />
2. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva qualificata mobbing sono rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamene sistematico e prolungato contro il dipendente, in guisa tale da disvelare un intento vessatorio; b) l’evento lesivo alla salute e alla personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del  mobber e il  pregiudizio alla  integrità psico-fisica; d) la dimostrazione dell’elemento soggettivo (4).<br />
3. Quando concorre la responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale, sul piano processuale si rende applicabile la disciplina dell’onere probatorio più agevole per il ricorrente, ossia quello contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che è la norma più confacente alle ipotesi di mobbing , in quanto trasferisce in ambito contrattuale il più generale principio del neminem laedere, ripartendo l’onere della prova; ne consegue che grava sul datore di lavoro l’onere di aver ottemperato all’obbligo di protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore, che, esentato dall’onere di provare il dolo o la colpa del datore di lavoro, è tenuto solo a provare la lesione dell’integrità  psicofisica ed il rapporto causale tra il comportamento datoriale e il pregiudizio alla salute (5).<br />
4. Ai fini del quantum debeatur della pretesa risarcitoria da mobbing deve avvalersi del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., essendo impossibile stimare con precisione l’entità dei pregiudizi lamentati, anche attraverso una CTU (6), dovendosi perciò tenere conto della natura, dell’intensità e della durata delle compromissioni esistenziali e delle sofferenze morali subìte dal ricorrente (7).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1-2) In questa importante (e coraggiosa) pronuncia il Collegio Abruzzese si occupa della tematica del mobbing nel pubblico impiego non privatizzato, rimasto nella giurisdizione esclusiva del G.A. dopo la “smobilitazione” conseguente alla devoluzione del contenzioso lavoristico all’A.G.O..<br />
E’ ben noto che secondo una definizione corrente (v. Tribunale Pinerolo, 3 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1998 (s.m.) il c.d. mobbing consiste in una condotta vessatoria, reiterata e duratura, individuale o collettiva, rivolta nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente), talora corrispondente ad una precisa strategia aziendale finalizzata all&#8217;estromissione del lavoratore dall&#8217;azienda (bossing).<br />
Il titolo della responsabilità risarcitoria da mobbing è dibattito in dottrina e giurisprudenza, ancora lontane dall’aver assunto un orientamento univoco.<br />
Del resto, le condotte di responsabilità da mobbing si presentano assai variegate ed eterogenee.<br />
Nel caso di demansionamento, ad esempio &#8211; che integra una delle tante ipotesi di mobbing verticale &#8211; il lavoratore vessato potrà chiedere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro: CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Sentenza 4 maggio 2004, in Notiziario giur. lav., 2004, 290.<br />
In questa prospettiva, si tende a ricondurre la matrice della responsabilità per danni da mobbing nell’area della responsabilità contrattuale per violazione dell’art. 2087 c.c. (v. PERRINO A.M. Il rapporto di lavoro pubblico, 2004, 326, che richiama in nota n. 40 TRIBUNALE CIVILE di FORLI’ – Sentenza 15 marzo 2001, in Riv. Critica dir. Lav. 2001, 411 e TRIBUNALE CIVILE di MILANO &#8211; Sentenza 16 novembre 2002, in Orientamenti giur. lav., 2000, I, 962 e 20 maggio 2000, ibid., I, 958).<br />
E tuttavia, come ben evidenzia la controversia decisa dal T.A.R. Abruzzo, sono prospettabili situazioni che esibiscono danni tipicamente aquiliani (come il danno biologico, morale, esistenziale), riconducibili al paradigma di cui all’art. 2043, ovvero, anche, alla speciale previsione dell’art. 2049 c.c.; del resto, la dottrina più attenta, PERRINO A.M. Il rapporto di lavoro pubblico, 2004, 323 e ss., ha posto in luce che “il mobbing è considerato risarcibile secondo il tracciato normativo dato dalla combinazione dell’art. 2043 cc. e dell’art. 41, 2° comma, Cost.”.<br />
In tale contesto, la fattispecie di responsabilità in esame, nel pubblico impiego non privatizzato, solleva un primo interrogativo in punto di individuazione del giudice fornito di giurisdizione.<br />Il Collegio abruzzese si richiama in motivazione alle decisioni – ritenute ancora attuali per le categorie cd. riservate &#8211; rese dalla Suprema Corte in fattispecie anteriori alla devoluzione al G.O. della materia del pubblico impiego: CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 22 maggio 2002, n. 7470, in Giust. Civ., Mass., 2002, 896, secondo cui Nel regime &#8211; applicabile &#8220;ratione temporis&#8221; &#8211; anteriore all&#8217;entrata in vigore del d.lg. n. 80 del 1998, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego pubblico, la domanda del dipendente di condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno morale e del danno biologico va qualificata come azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. (appartenente, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario). Da un lato, infatti, il danno morale è risarcibile, per il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, talché il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di una presunzione di legge o del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale; dall&#8217;altro, il danno biologico trova la propria disciplina nell&#8217;art. 2043 citato, in relazione all&#8217;art. 32 cost. (Corte cost., sentenza n. 184 del 1986), e pur se l&#8217;obbligazione di risarcimento derivante da responsabilità contrattuale può estendersi anche al danno biologico, tale estensione è soltanto eventuale, potendo ricorrere solo in quanto correlata al tipo di contratto intervenuto tra le parti o prevista da particolari clausole contrattuali; 27 febbraio 2002, n. 2882, in Giur. it., 2002, 1707, secondo cui nella disciplina anteriore all&#8217;operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione dettato in materia di pubblico impiego privatizzato dall&#8217;art. 68 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, la domanda proposta nei confronti dell&#8217;amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, rivolta al ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alla liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita all&#8217;ente incaricato dell&#8217;erogazione della prestazione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa l&#8217;immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un&#8217;inadempienza dell&#8217;amministrazione di appartenenza ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti; nè, ai fini della giurisdizione così individuata, rileva la deduzione, ad opera dell&#8217;attore, di una responsabilità extracontrattuale della amministrazione, atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego trova applicazione anche per le domande risarcitorie quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si pretende essere stati disconosciuti o lesi dall&#8217;ente pubblico in pregiudizio del dipendente; 29 gennaio 2002, n. 1147, in Giust. civ. 2002, I, 583, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo con riguardo ad una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente pubblico nei confronti dell&#8217;amministrazione non assoggettata alla nuova disciplina di cui al d.lg. n. 80 del 1998 assume essenziale rilevanza l&#8217;accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale dell&#8217;azione risarcitoria in concreto proposta. Devesi ritenere, infatti, che l&#8217;azione contrattuale, fondata sulla inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti al rapporto d&#8217;impiego è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo; mentre, l&#8217;azione di natura extracontrattuale fondata sul risarcimento del danno alla salute è devoluta al giudice ordinario.<br />
Il giudice amministrativo ha assunto un indirizzo maggioritario coerente con i principi enunciati dalla Suprema Corte: per tutti TAR LIGURIA – GENOVA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 12 marzo 2003 n. 303, Foro amm. TAR 2003, 870 (s.m.), secondo cui:<br />
&#8211; la controversia instaurata da un soggetto legato alla p.a. da un rapporto di pubblico impiego per ottenere il risarcimento del danno alla propria integrità fisica rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. solo nel caso in cui la lesione sia derivan<br />
&#8211; la domanda del dipendente di condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno morale e del danno biologico va qualificata come azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. (appartenente, quindi, alla giurisdizione del<br />
&#8211; il risarcimento del danno consistente nella lesione dell&#8217;integrità psico-fisica ha natura extracontrattuale e rientra nella giurisdizione del g.o., esulando dal campo della giurisdizione esclusiva del g.a. in materia del pubblico;<br />
&#8211; sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a., le controversie caratterizzate dall&#8217;immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un&#8217;inadempienza dell&#8217;amministrazione di appartenenza, ovvero ad un obbligo scaturente direttamente d<br />
Si vedano inoltre, in questa Rivista, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Ordinanza 6 dicembre 2000 n. 6311, con nota di SAPORITO G., secondo cui è competente l&#8217;autorità giudiziaria ordinaria a decidere su di una richiesta di condanna avanzata da un dipendente per danno biologico da mobbing. La giurisdizione è della magistratura ordinaria anche se la pretesa coinvolge aspetti organizzativi di servizi pubblici (nella specie, sanitari), atteso che l&#8217;art. 33, comma 2 lettera e, del D.L.vo n. 80/98, nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, esclude dalla giurisdizione amministrativa “le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose”; T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 4 aprile 2006 n. 2375, ha ritenuto sussistere giurisdizione del G.O sulle controversie in materia di risarcimento del danno morale e biologico lamentato da un dipendente nei confronti dell’amministrazione trattandosi, in effetti, di azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.; ai fini della qualificazione della domanda, deve propendersi per l’azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale ovvero la domanda sia ambigua e non indicativa delle obbligazioni violate dalla P.A..<br />
Secondo T.A.R. VENETO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 8 gennaio 2004, n. 2, in Foro amm. TAR 2004, 64, la controversia che ha ad oggetto la richiesta, formulata da un soggetto appartenente alle forze armate o a forze di polizia di Stato, all&#8217;Amministrazione statale datrice di lavoro, di risarcimento del danno per &#8220;mobbing&#8221;, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Un ulteriore profilo problematico nella materia riguarda la questione, dibattuta dinanzi al giudice amministrativo, della configurabilità di una tutela risarcitoria da mobbing in presenza di atti che, in costanza di rapporto, avrebbero determinato (o concorso, con i comportamenti, a determinare) il danno ingiusto: per la negativa, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I BIS &#8211; Sentenza 21 dicembre 2005 n. 14349, secondo cui dalla mancata impugnazione degli atti amministrativi illegittimi causa di danno (nella specie atti di trasferimento di un militare) discende l’inammissibilità di ogni indagine in ordine alla domanda di risarcimento del danno per cd. mobbing, non essendo sufficiente a tal fine accertare che da fatti del servizio siano derivate conseguenze sulla salute del dipendente ma essendo necessario verificare anche che quegli stessi fatti si pongano su un piano di illecito (nella specie, di comportamenti tesi all’emarginazione del militare).<br />
La questione dovrà probabilmente essere rimeditata alla luce delle più recenti prese di posizione della Suprema Corte di Cassazione in tema di pregiudizialità: CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 16 giugno 2006 n. 13911, in questa Rivista.<br />
Peraltro, la fattispecie decisa dal Collegio abruzzese esibiva una miriade di micro (pseudo) procedimenti disciplinari, tutti ritualmente impugnati dal ricorrente e/o archiviati. </p>
<p>(3) In motivazione si cita TAR LAZIO – ROMA – SEZIONE III bis &#8211; Sentenza 25 giugno 2004, n. 6254, Foro amm. TAR, 2004, 1748 (s.m.)..<br />
Il T.A.R. Molise osserva che cumulo è possibile “quando la lesione lamentata, attinente all’integrità psico-fisica, derivi dalla situazione di disagio e dal comportamento di superiori e quando si chieda il risarcimento del danno biologico, che, secondo al Corte Costituzionale (sent. 14.7.1986, n.184) trova la sua disciplina nell’art. 2043 c.c., in relazione all’art.32 cost., sicchè la richiesta risarcitoria di tale tipo di danno qualifica la domanda come extracontrattuale.Ove peraltro si sostenga contestualmente  la violazione di doveri legali che regolano il rapporto, deducendo l’inadempimento da parte dell’Amministrazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché la violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazione, posta in essere con il proprio comportamento omissivo o commissivo, venendo meno all’obbligo specifico, di cui all’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e morale  del lavoratore, si è in presenza della responsabilità contrattuale.”</p>
<p>(4) Sul principio di cui in massima, delineato con molta nettezza dal Collegio abruzzese, non constano precedenti in termini in questa Rivista.</p>
<p>(5) Il Collegio abruzzese richiama TRIBUNALE CIVILE &#8211; TEMPIO PAUSANIA- Sentenza, 10 luglio 2003, n. 157, in Giur. merito, 2003, 2539 con nota di BIAN R. e Riv. it. dir. lav. 2004, 2, 311 CIMAGLIA M.C., Il nuovo danno non patrimoniale fa il suo ingresso nel diritto del lavoro.<br />
In effetti, quello della distribuzione dell’onere della prova è davvero un punto delicato della complessa tematica della responsabilità risarcitoria da mobbing.<br />
Anche sulla questione le considerazioni del Collegio abruzzese appaiono nette e perentorie: l’Amministrazione “non ha dato alcuna prova di aver posto in essere tutte le misure necessarie alla tutela dell’integrità psico fisica del lavoratore, ma anzi, come rilevato, non ha assunto alcuna concreta iniziativa per fermare la sistematica aggressione del dipendente, dando sempre acritico seguito ai rapporti disciplinari dei due Ispettori sopra menzionati, contestando al ricorrente infrazioni del tutto risibili che però impegnavano  il predetto  nell’estenuante lavoro di redigere scritti difensivi, sistematicamente accolti per l’inconsistenza dei rilievi mossi. Siffatto comportamento omissivo, che rileva ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo  in testa all’Amministrazione di appartenenza, va considerato tenuto conto del disposto combinato di cui agli artt. 2087, 1218 e 1228 c.c. e di cui all’art. 2049 c.c. per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale.”.<br />
(6-7) CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA &#8211; Sentenza, 1 agosto 2006, n. 17483 e 31 luglio 2006, n. 17303. Secondo Tribunale di Campobasso, 16 gennaio 2004, in D.L. Riv. critica dir. lav., 2004, 107, il &#8220;mobbing&#8221; che abbia inciso sulla salute psichica del lavoratore provoca un danno biologico da liquidarsi in via equitativa. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di PESCARA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Antonio Catoni         &#8211;      Presidente<br />
Dott. Michele Eliantonio     &#8211;    Consigliere<br />
Dott. Luciano Rasola           &#8211;    Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso <b>n. 85/2006</b>  proposto dal signor</p>
<p><B>L.M.</B>, rappresentato e difeso dall’Avv.  Alida Paladino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Cesare D’Onofrio, in Pescara, via dei Sanniti, n.6<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI PESCARA E DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE E RECLUSIONE DI VASTO, </b>in persona dei legali rappresentanti,  rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato dell’Aquila,  con domicilio eletto presso la sua sede in L’Aquila, Portici San Bernardino, 3<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illecita condotta tenuta dall’Amministrazione, consistita in reiterati atti e fatti vessatori del dipendente, tanto da costituire <i>mobbing</i> da cui è derivata la lesione all’integrità psicofisica del ricorrente (danno biologico), quantificabile nella misura del 20% in termini di danno biologico permanente, nonché un danno professionale ed un danno esistenziale e<br />
<b></p>
<p align=center>
per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 152.419, 68 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; </p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007  il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.  </b>Espone il ricorrente di prestare servizio da oltre quindici anni presso la Casa circondariale di Vasto (CH) in qualità di Assistente di Polizia penitenziaria e di rivestire anche la carica di rappresentante locale del Sindacato autonomo S.A.P.Pe., che è il sindacato più rappresentativo, in ambito nazionale, del personale di Polizia penitenziaria.</p>
<p>Riferisce che all’interno del carcere sono presenti altri sindacati e che esponenti di alcuni di essi rivestono ruoli superiori, essendo Ispettori o addirittura Direttori. In questo contesto il ricorrente sarebbe stato vittima di una serie di vessazioni, costituenti nel loro insieme <i>mobbing, </i>il che lo ha indotto ad agire per la tutela risarcitoria dei danni professionali, biologici ed esistenziali subiti.</p>
<p><b>2.  </b>Riferisce quindi una serie di episodi che hanno dato luogo a rilievi disciplinari, rilevati sempre e solo  da parte di due Ispettori di Polizia penitenziaria, tutti conclusisi senza l’irrogazione di alcuna sanzione.<br />
Il primo di essi,  verificatosi  l’11.9.2000, è stato originato dall’assenza del ricorrente alle ore 8,00 alla conferenza di servizio, dovuta ad un cambio di orario del turno di lavoro. La contestazione dell’infrazione disciplinare è stata elevata dal  superiore di grado, Ispettore A. Greco.</p>
<p><b>3.</b>  In<b> </b>data 11.1.2001, sempre il predetto Ispettore A.Greco denunciava il Maione per peculato per telefonate che lo stesso aveva effettuato ad un negozio di computer di San Salvo (CH), fornitore di computer e materiale elettronico in uso ai detenuti.<br />
Il procedimento penale incardinato si concludeva dopo anni di indagini con la richiesta di archiviazione in data 27.12.2003 e con l’archiviazione in data 13.4.2004   perché “il fatto non sussiste”.   </p>
<p><b>4.  </b>In data 8.2.2001, dopo essere stato autorizzato dalla Dott..ssa Ruggero a restare in Istituto fino alle ore 16 per la consegna del vestiario al personale, alle ore 14,25 veniva invitato telefonicamente da parte dell’Ispettore F.Fucci a lasciare il servizio, su ordine del Direttore p.t, Dott.ssa G. Ruggiero.<br />
 Richieste spiegazioni di ciò, il Direttore non riteneva  “di dover dare spiegazioni ad un subordinato”.</p>
<p><b>5.  </b>In data 5.5.2001 il ricorrente veniva autorizzato ad usufruire di astensione facoltativa per il sostegno della paternità dal 10.5.2001 al 24.5.2001, per giorni 15, dopo di che veniva sollecitato ad attivarsi per la definizione di quanto previsto dall’art.18 NA-QN, costringendo il ricorrente a fornire chiarimenti, per i quali  decideva di recarsi presso l?istituto, subendo durante il tragitto un grave  incidente stradale.</p>
<p><b>6.  </b>In data 28.5.2001 l’Ispettore A. Greco  rilevava un’infrazione disciplinare per comportamento irriguardoso, avendo il Maione comunicato telefonicamente a detto Ispettore l’impossibilità di rivelargli il nominato di chi lo aveva informato circa le notizie che il Greco cercava di attingere per essersi il ricorrente recato fuori servizio e in borghese presso il magazzino e per aver concluso la telefonata nei seguenti termini: “va bene la saluto”, dopo essere stato avvertito di una iniziativa disciplinare nei suoi confronti.<br />
Anche in tal caso il Maione è stato costretto a proporre ricorso amministrativo, accolto per cui nessuna sanzione è stata applicata. </p>
<p><b>7.  </b>In data 18.10.2001 sempre l’Ispettore Greco inoltrava alla Direzione un nuovo rapporto disciplinare in quanto il Maione si sarebbe rifiutato di consegnare al Greco la programmazione del servizio relativa al mese di novembre 2001. Anche qui ricorso amministrativo del ricorrente, a  seguito del quale veniva stabilito di sospendere momentaneamente la disposizione che l’Ispettore aveva consegnato al ricorrente.<br />
Il procedimento disciplinare è stato archiviato tenuto conto che il Direttore non riusciva “ a comprendere le motivazioni di tale rapporto”.</p>
<p><b>8.  </b>In data 28. 10.2001 altro Ispettore, certo N. Pellicciaro, inoltrava al Direttore del carcere un  ulteriore rapporto disciplinare relativo all’allontanamento del Maione dal terzo cancello, lasciato aperto, per essersi recato nel vicino magazzino-casellario. Anche in tale caso il ricorso a cui è stato costretto il ricorrente e con cui si contestavano  “fatti mendaci e pretestuosi”  veniva accolto e archiviato il procedimento disciplinare. </p>
<p><b>9.  </b>Il 31.10.2001 l’Ispettore N.Pellicciaro indirizzava al Direttore dell’istituto altro rapporto disciplinare in quanto il Maione, che si sarebbe allontanato dal posto di servizio (magazzino detenuti) è stato visto parlare on il collega Postillo, impiegando tale tempo per interessi privati.<br />
Anche il relativo procedimento disciplinare, dopo le spiegazioni contenute in  un ennesimo ricorso amministrativo del ricorrente, veniva archiviato.</p>
<p><b>10. </b> Nella stessa data del 31. 10.2001, sempre il Pellicciaro inoltrava altro rapporto disciplinare per aver visto il Maione svolgere servizio presso il magazzino detenuti senza indossare la giacca della divisa.<br />
Dopo che il ricorrente ha spiegato nel ricorso amministrativo che si era tolto temporaneamente la giacca per non sporcarla, essendo  impegnato a consegnare quattordici pacchi postali ai detenuti e che comunque in 15 anni di servizio nessun agente era mai stato sottoposto a procedimento disciplinare per tale motivo, il ricorso è stato accolto con la conseguente archiviazione del procedimento.</p>
<p><b>11.  </b>Sempre nella stessa data del 31. 10.2001, sempre il Pellicciaro ha  inoltrato  altro rapporto disciplinare contestando che il Maione non aveva compilato l’apposito modulo quando il 28. 10.2001 si era allontanato dal servizio  a causa di un malore.<br />
Contestata l’infrazione, la stessa veniva archiviata dopo le esaurienti motivazioni  rappresentate nel ricorso amministrativo.</p>
<p><b>12.  </b>In data 17.11.2001 il superiore di grado, Ispettore A.Greco ha indirizzato al Direttore altro rapporto disciplinare  avendo il Maione impiegato per diversi mesi i detenuti in mansioni di magazziniere senza autorizzazione oltre l’orario previsto.<br />
Detto rapporto faceva seguito ad altro inoltrato il 10.11.2001 in cui si imputava al Maione la responsabilità di aver voluto favorire i detenuti addetti al magazzino, il che comportava un maggior esborso economico per l’amministrazione.<br />
Dopo le spiegazioni contenute in altro ricorso amministrativo, il procedimento veniva archiviato.</p>
<p><b>13.  </b>In data 11.1.2002 e 6.2.2002 l’Ispettore Greco ha indirizzato due distinti rapporti disciplinare, entrambi archiviati.</p>
<p>A questo punto il ricorrente fa presente d’aver invano denunciato all’Amministrazione il disagio in cui si è trovato ad operare dal 2000 al 2004 e le conseguenze che  stava arrecando alla sua salute, tanto che è stato costretto in più occasioni ad assentarsi dal lavoro per  ricorrere a cure mediche specialistiche per disturbi ansiosi, gastrointestinali, emicranie e cefalee da stress, documentati in 15 certificati medici, che vanno dall’inizio del 2002 al 6.12.2004 e nei verbali dell’Ospedale militare di Chieti, disturbi che il Maione riconduce alla situazione di vessazione cui è stato sottoposto.</p>
<p>Riferisce ancora di essere caduto in una profonda depressione per la quale ha dovuto far ricorso alle cure del Servizio di Psichiatria dell’Ospedale di Vasto e che il clima lavorativo avverso ha prodotto un grave isolamento nell’ambito lavorativo non volendo i colleghi subire possibili ritorsioni.</p>
<p>Fa quindi riferimento alla perizia in data 27.5.2005 del Dott. Fernando Fantini, medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta che riconduce i disturbi del Maione alle vessazioni ed al clima subìto sul posto di lavoro.</p>
<p>Dopo aver avanzato richiesta di danno all’Amministrazione con lettera raccomandata a ritornare dell’11.3.2005 e dopo che tale richiesta è stata respinta, il ricorrente ha  notificato in data 10.2.2006 il presente ricorso, con cui, dopo aver illustrato il concetto di  <i>mobbing </i> e aver precisato che la responsabilità per danno può essere invocato sia  a titolo contrattuale che extracontrattuale, invoca l’applicazione, per il danno professionale,  dell’art.2087 del c.c., posto che i continui e ripetuti rapporti disciplinari hanno condotto il ricorrente ad assentarsi dal lavoro per i gravi disturbi psichici accusati, con conseguente deperimento del bagaglio professionale e delle esperienze lavorative acquisite.<br />
Il comportamento dell’Amministrazione che ha omesso di vigilare e di tutelare l’integrità psicofisica del dipendente ha leso il fondamentale diritto dello stesso ad estrinsecare la sua personalità  nell’ambito lavorativo, ledendo anche la sua dignità e la sua reputazione professionale.</p>
<p>Aggiunge il ricorrente che, a causa dei gravi  e ripetuti atti vessatori posti in essere dai Direttori e dai superiori di grado, riferibili pertanto all’Amministrazione, ha subìto un danno biologico, essendo affetto da  “disturbo post-traumatico da stress”, unitamente ad un “episodio depressivo maggiore”, sindromi queste che hanno influenzato e tuttora influenzano le sue capacità lavorative, sociali, personali, relazionali ed esistenziali, per cui tale tipo di danno deve essere valutato nella misura del 20%.  </p>
<p>Chiede il ricorrente anche il risarcimento del danno esistenziale, che è danno non patrimoniale collegato ad un oggettivo deterioramento delle personali condizioni di vita del lavoratore.  </p>
<p>Quantifica il danno alla professionalità in ragione di una mensilità della retribuzione per ogni mese del periodo per il quale si è protratta la dequalificazione e pertanto in € 8.750,00.<br />
Il danno biologico viene quantificato nel 20%, secondo la  perizia medico-legale del dott, Fantini e quindi in € 43.699,68, salva diversa valutazione del giudice adito sulla base dei risultati di espletanda CTU medica con riferimento alle tabelle di calcolo correnti.<br />
Il risarcimento per il danno esistenziale viene infine quantificato forfetariamente in € 100.000,00, salva diversa situazione dell’A.G. adita. <br />
Chiede pertanto che, previo accertamento della responsabilità contrattuale e extracontrattuale dell’Amministrazione, la stessa sia condannata al pagamento della somma di   €  152.419,68 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ammettendosi CTU per la quantificazione del danno lamentato.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato una relazione, con cui, dopo aver  chiarito che le diverse infrazioni disciplinari si sono concluse tutte con l’archiviazione, ammette  la  esistenza di una “ situazione di conflittualità”  sia pure non “estesa né all’Amministrazione nel suo complesso, né alla parte preponderante del reparto di Polizia Penitenziaria, ma bensì raggrumata in pochi elementi, per motivi che non è dato bene conoscere”.  L’Amministrazione comunque esclude che il lungo periodo di malattia dal 20.5.2004 al 21.1.2005 per “stato  ansioso depressivo di tipo reattivo “, certificato dal competente Centro Militare di medicina legale di Chieti, possa essere ricondotto al “presunto” atteggiamento  persecutorio nei confronti del Maione, atteso che siffatto atteggiamento era cessato dal febbraio 2002, cui risale l’ultimo rilievo disciplinare.  </p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2007.     </p>
<p><b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.  </b>Preliminarmente ritiene il Collegio di affermare la propria giurisdizione alla stregua delle considerazioni che seguono.</p>
<p>Trattandosi nella specie di una controversia instaurata da un appartenente ad un Corpo di Polizia penitenziaria, che intrattiene dunque un rapporto di pubblico impiego sottratto alla privatizzazione, sembrerebbe doversi affermare <i>tout court </i>la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 68 del D.Lvo 3.2.1993, n.29, come sostituito dall’art. 29 del D.Lvo n.80/1998.<br />
A termini di tali disposizioni restano infatti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art.2.4.5, del D. Lvo  citato, n.80 (tra le quali quelle relative al personale militare  e della polizia di Stato), comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi, per cui rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno professionale e biologico da <i>mobbing.</p>
<p></i>Senonchè, anche per quanto concerne i rapporti di pubblico impiego sottratti alla privatizzazione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, nell’ipotesi in cui l’azione del risarcimento del danno alla integrità fisica del dipendente nel caso di lamentato <i>mobbing </i> sia fondata sulla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, ex art. 2043 c.c., derivante dalla situazione di disagio e dal comportamento vessatorio di colleghi o superiori, mentre va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui la lesione sia derivante da una violazione del rapporto contrattuale, fondandosi l’azione proposta su uno specifico inadempimento da parte dell’amministrazione (Cass. Civ. SS.UU., 22.5.2002, n.7470).</p>
<p>In altri termini, ai fini del riparto della giurisdizione a fronte di una richiesta di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti di amministrazione non assoggettata al regime della privatizzazione è determinante la qualificazione dell’azione di responsabilità fatta valere, per cui assume importanza decisiva la natura contrattuale o extracontrattuale di detta azione, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale e, viceversa, la prima, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, quando la domanda risarcitoria sia fondata sull’inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico di obblighi relativi al rapporto di impiego (Cass.civ.., SS.UU., 27.2.2002, n.2882; 29.1.2002, n.1147;  TAR Liguria, Genova, sez.I, 12.3.2003).</p>
<p>Quanto detto non esclude, in alcuni casi particolari, il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con la conseguente devoluzione della causa al giudice amministrativo (TAR Lazio, sez. III bis, 25.6.2004, n.6254).  <br />
Ciò è possibile quando la lesione lamentata, attinente all’integrità psico-fisica, derivi dalla situazione di disagio e dal comportamento di superiori e quando si chieda il risarcimento del danno biologico, che, secondo al Corte Costituzionale (sent. 14.7.1986, n.184) trova la sua disciplina nell’art. 2043 c.c., in relazione all’art.32 cost., sicchè la richiesta risarcitoria di tale tipo di danno qualifica la domanda come extracontrattuale. <br />
Ove peraltro si sostenga contestualmente  la violazione di doveri legali che regolano il rapporto,  deducendo l’inadempimento da parte dell’Amministrazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché la violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazione, posta in essere con il proprio comportamento omissivo o commissivo, venendo meno all’obbligo specifico, di cui all’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e morale  del lavoratore, si è in presenza della responsabilità contrattuale.<br />
Le due figure di responsabilità , pertanto, in tema di  <i>mobbing,  </i> possono, in situazioni peculiari,  coesistere e concorrere, ove il rapporto di lavoro non ha costituito la mera occasione per  la condotta vessatoria ed ostile di  colleghi o superiori gerarchici, ma ha visto anche la configurazione di una  <i>culpa in vigilando </i> da parte dell’amministrazione, che, consapevole di tale condotta,  nulla ha posto in essere perché cessasse il  lamentato atteggiamento di ostilità.</p>
<p>Nella specie, come appresso si dirà, coesistono, ad avviso del Collegio, entrambe le figure di responsabilità, per cui deve senz’altro ammettersi la giurisdizione del giudice amministrativo adito.</p>
<p><b><br />
2.  </b>Venendo al merito della controversia,  giova rammentare che il  <i>mobbing </i> consiste in un  complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere nell’ambiente di lavoro nei confronti di un dipendente e che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l’isolamento e la emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, il fenomeno in questione non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi o nel caso in cui gli atteggiamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria  siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, pubblico o privato, funzionale all’assetto dell’apparato amministrativo o imprenditoriale (Trib. Milano, 20.5.2000 e 16.11.2000).</p>
<p>Ai fini della configurabilità della condotta lesiva qualificata  <i>mobbing </i>sono rilevanti, in altri termini, i seguenti elementi:<br />
a)   la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che  siano stati posti in essere in modo miratamene sistematico e prolungato contro il dipendente, in guisa tale da disvelare un intento vessatorio;<br />
b)  l’evento lesivo alla salute e alla personalità del dipendente;<br />
c)  il nesso eziologico tra la condotta del  <i>mobber</i> e il  pregiudizio alla  integrità psico-fisica;<br />
d) la dimostrazione dell’elemento soggettivo.     <br />
<i><br />
</i>Quanto al primo di tali elementi, deve convenirsi che la pluralità e sistematicità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio prolungatamente dirette contro il dipendente risulta accertato alla luce dell’ampia documentazione versata in atti, il che è riconosciuto dalla stessa Amministrazione quando nella relazione depositata riconosce che esisteva tra il ricorrente e i due ispettori una “situazione di conflittualità”, che non era tuttavia  estesa – si dice-  né all’Amministrazione nel suo complesso (il che non è del tutto esatto, come si dimostrerà), né alla parte preponderante  del reparto di Polizia penitenziaria, in cui operano 12  Ispettori e 4  Sovrintendenti.<br />
Ma proprio la circostanza che i rapporti disciplinari sono stati sempre o quasi sempre redatti, vedi caso,  da due soli Ispettori di polizia dimostra, unitamente ad altri elementi, che detti Superiori gerarchici avevano preso di mira, “per motivi che non è dato bene conoscere” (sic nella relazione!) il ricorrente, sottoponendolo, per i motivi più futili e inconsistenti, e per un tempo che si è prolungato dal settembre 2000 al febbraio 2002 a procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con l’archiviazione, oltre che ad un procedimento penale, anch’esso conclusosi con l’archiviazione  perché il fatto non sussiste.</p>
<p>Se si esaminano le ragioni dei rapporti disciplinari ci si avvede della inconsistenza dei fatti sui quali essi si basano e quindi della pretestuosità degli stessi, che disvelano  un mirato accanimento contro il Maione, al  solo ed esclusivo fine di  procurargli ingiustificati intralci nell’attività lavorativa e di isolarlo dai colleghi, il che dimostra per contro un chiaro ed evidente abuso d’ufficio da parte dei due Ispettori, che avvalendosi della loro posizione gerarchica superiore, hanno abusato della stessa, esercitando il potere disciplinare in modo del tutto distorto e  inequanime, se si considera che per alcuni episodi mai nessuna contestazione è stata  formulata dai due Ispettori e dagli altri superiori gerarchici nei confronti di dipendenti (significativo è, in particolare,  l’episodio di cui al n. 10 della esposizione del fatto).</p>
<p>Da evidenziare che in taluni casi i rapporti disciplinari si sono susseguiti a breve distanza di tempo gli uni dagli altri e addirittura il 31.10.2001 il ricorrente ha subìto ben tre procedimenti disciplinari, tutti archiviati.</p>
<p>Ciò ha costretto il Maione, ogni volta, a fronte delle contestazioni che l’Amministrazione gli muoveva in base ai rapporti dei due Ispettori, che non possono che qualificarsi <i>mobbers, </i>ad un defatigante e stressante lavoro di giustificazioni proposte con una serie di ricorsi amministrativi, in base ai quali i procedimenti sono stati sempre archiviati, non provvedendosi mai all’irrogazione di sanzioni.<i> </i>  </p>
<p>Né potrebbe sostenersi, a difesa dell’operato dei due Ispettori, che gli stessi abbiano fatto un’applicazione, se pure rigida, delle norme disciplinari, per cui nulla potrebbe a loro imputarsi, perché il punto è che i predetti, a prescindere che le norme vanno sempre applicate con un criterio di ragionevolezza,   hanno ravvisato infrazioni anche laddove non ve n’erano, in un’ottica di forzatura della realtà veramente singolare per molti degli episodi descritti nelle premesse in fatto, tanto che la Direzione dell’Istituto è stata costretta ad archiviare i procedimenti disciplinari attivati.</p>
<p>Tale ultima circostanza, lungi dall’esimere l’Amministrazione della Casa circondariale da eventuali responsabilità,  la chiama direttamente in causa, in quanto  nessuna iniziativa è stata mai posta in essere per impedire e fermare la valanga di fatui rapporti disciplinari interessanti il ricorrente, che però, a lungo andare, hanno prodotto i danni che  vengono lamentati.  </p>
<p>Quel che sorprende e che è sintomatico di un modo di agire che viola i doveri di imparzialità e buon andamento è che la Direzione del carcere, in modo acritico e pedissequo, ha dato segutito ogni volta ai  pretestuosi rapporti disciplinari di detti Ispettori, contestando al ricorrente fatti del tutto inconsistenti e che spesso vengono definiti di assoluta lievità, costringendo però il Maione a doversi ogni volta difendere, approntando ricorsi amministrativi chiarificatori delle varie situazioni, in un innegabile e comprensibile stato d’ansia e di pressante  preoccupazione per l’esito di detti ricorsi, che a lungo andare, in relazione alla sistematicità delle vessazioni prolungatesi nel tempo, può aver  finito per incidere sull’equilibrio psicofisico del dipendente.</p>
<p>A fronte dei numerosi rapporti disciplinari, formulati sempre dagli stessi Ispettori e nei confronti sempre dello stesso dipendente, alla Direzione del carcere non è mai venuto in mente di richiamare i predetti ad un senso di maggiore imparzialità e obiettività nell’esercizio del potere gerarchico e ad una visione più serena del rapporto con il ricorrente, il che costituisce omissione di un intervento doveroso, nella specie, e inadempimento dei principi di buona fede e correttezza nella gestione dei rapporti di lavoro, nonché violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazione.</p>
<p>Il comportamento complessivo tenuto dalla Direzione del carcere nella vicenda  si fa apprezzare, in altri termini, per un responsabile lassismo e per un’assoluta mancanza di controllo, che hanno  consentito il  reiterarsi  di una serie di episodi  qualificabili come vessatori e prolungatisi nel tempo, con le conseguenze pregiudizievoli lamentate.</p>
<p>Nella specie, dunque, concorrendo, come detto, la responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale, consegue, sul piano processuale, che si rende applicabile la disciplina dell’onere probatorio più agevole per il ricorrente, ossia quello contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che è la norma più confacente alle ipotesi di <i>mobbing , </i>in quanto trasferisce in ambito contrattuale il più generale principio del  <i>neminem laedere, </i>ripartendo l’onere della prova, così che grava sul datore di lavoro l’onere di aver ottemperato  all’obbligo di protezione  dell’integrità psicofisica  del lavoratore, che, esentato dall’onere di provare il dolo o la colpa del datore di lavoro, è tenuto solo a provare la lesione dell’integrità  psicofisica ed il rapporto causale tra il comportamento datoriale e il pregiudizio alla salute (Trib. Tempio Pausania , 10.7.2003, n.157</p>
<p>Nella specie, come rilevato, nessuna iniziativa concreta è stata assunta dagli organi di vertice del carcere per bloccare l’uso distorto che i due Ispettori hanno fatto del loro potere gerarchico nei confronti del Maione, noncuranti della forte  pressione psicologica cui questi veniva sistematicamente sottoposto e delle conseguenze negative che detta pressione poteva produrre e ha in concreto prodotto o delle reazioni incontrollate e inconsulte  cui poteva dar luogo, se il Maione fosse stata persona  caratterialmente  meno tollerante.</p>
<p>Non viene spiegata, tra l’altro, la ragione per cui, improvvisamente,  i rapporti disciplinari cessano nel febbraio 2002, dopo  che le vicende disciplinari e giudiziarie erano durate anni ( si consideri che  il procedimento penale, iniziato nel 2002, si è concluso con decreto di archiviazione del GIP presso il tribunale di Vasto solo in data 13.4.2004).</p>
<p>Per quanto concerne la prova dell’avvenuta lesione dell’integrità psicofisica, il Maione l’ha offerta, versando in atti una serie di certificati medici  che, non tenendo conto di quelli relativi a malanni comuni e ai postumi dell’incidente stradale subìto,  attestano che, a far data dalla fine del  2002, il predetto ha incominciato a soffrire di emicrania,  di disturbi gastroenterici, di cefalea e di sindrome ansioso-depressiva con insonnia e astenia generalizzata (vedi certificati del 24.11.2002, 14.1.2003, 3 e 18.3.2003, 29.5.2003,  21.8.2003, 11. 10.2003,  20.5.2004, 6.12.2004).</p>
<p>Lo “stato ansioso depressivo reattivo” è stato inoltre diagnosticato dalla Commissione medica ospedaliera presso il  centro Militare di medicina legale di Chieti, che  ha ritenuto il ricorrente  temporaneamente non idoneo al servizio d’istituto, da cui è risultato assente, per malattia,  dal 20.5.2004 al   21 .1.2005 (vedi verbali della detta Commissione del  31.5.2004, 30.6.2004, 2.8.2004, 1.9.2004), per cui il Maione è stato in cura presso il Servizio di psichiatria dell’Azienda USL di Lanciano-Vasto (vedi cartella clinica).</p>
<p>L’amministrazione, di contro, non ha dato alcuna prova di aver posto in essere tutte le misure necessarie alla tutela dell’integrità pisico fisica del lavoratore, ma anzi, come rilevato, non ha assunto alcuna concreta iniziativa per fermare la sistematica  aggressione del dipendente, dando sempre acritico seguito ai rapporti disciplinari dei due Ispettori sopra menzionati, contestando al ricorrente infrazioni del tutto risibili che però impegnavano  il predetto  nell’estenuante lavoro di redigere scritti difensivi, sistematicamente accolti per l’inconsistenza dei rilievi mossi. Siffatto comportamento omissivo, che  rileva ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo  in testa all’Amministrazione di appartenenza, va considerato tenuto conto del disposto combinato di cui agli artt. 2087, 1218 e 1228 c.c. e di cui all’art.2049 c.c. per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale. </p>
<p>
Per quanto concerne il nesso causale tra il comportamento tenuto dai due Ispettori e dall’amministrazione e il pregiudizio alla salute, che è sempre problematico dimostrare, v’è da osservare che detto rapporto è percepibile nella specie, in quanto il Maione, prima di vivere l’avversa  e prolungata situazione lavorativa, non aveva mai dato segni di patologie di natura psichica, per cui può senz’altro dedursi che la lesione del suo equilibrio psicofisico sia stata una diretta conseguenza delle vessazioni  sofferte per il lungo periodo di tempo sopra indicato.</p>
<p>Il Dott. Fernando Fantini, psichiatra dell’Azienda USL di Lanciano-Vasto, nella perizia del  27.5.2005, riferisce che i quadri clinici che interessano il signor Maione sono due:  il  “disturbo post-traumatico da stress” (DPTS) e  “l’episodio depressivo maggiore”.<br />
Sembrerebbe – aggiunge il Fantini – che il DPTS, ad un’analisi superficiale,  sia stato causato dall’incidente stradale del 20.4.2002, mentre in realtà l’evento traumatico dell’incidente, che  si è venuto ad innestare in un periodo della vita lavorativa del Maione che dal 2000 subìva ripetutamente rapporti disciplinari da cui veniva poi assolto,  ha iniziato a produrre un disturbo da stress, che si è evidenziato soprattutto dopo la prima querela del giugno 2002, dando luogo ad un quadro clinico di vero e proprio  “ disturbo post-traumatico da stress “ (DPTS).<br />
In tal caso,  la causa scatenante del quadro clinico del DPTS  “non deve considerarsi l’incidente stradale, quanto la notizia della querela (giugno 2002) che veniva ad aggiungersi alle ripetute richieste di procedimento disciplinare nei confronti del Maione”.<br />
Perdurando le vicende disciplinari e giudiziarie “ si è poi venuto a sviluppare un vero e proprio  “episodio depressivo maggiore”  alla fine dell’anno 2002, con tutte le caratteristiche tipiche di siffatta patologia (costante depressione dell’umore, diminuzione di interesse per ogni tipo di attività, perdita di peso, insonnia, mancanza di energia, sentimenti di autosvalutazione e di colpa eccessivi o inappropriati, ridotta capacità pensare, di concentrazione e di assumere decisioni), con  “compromissione del funzionamento  delle aree soprattutto sociale e lavorativa. Infatti dal 2002 le assenze dal lavoro per malattia sono notevolmente aumentate (certificati del medico curante, Commissione medico ospedaliera  militare, certificazione e terapia CIM Vasto)”.</p>
<p>Quanto ai danni lamentati, il ricorrente  invoca il risarcimento in primo luogo del danno alla professionalità per la diminuzione della propria capacità lavorativa e applicativa dovuta al lungo tempo in cui è stato costretto ad allontanarsi dal lavoro, il che ha prodotto appannamento e deperimento  del suo bagaglio  professionale e del suo ruolo di rappresentante sindacale, con lesione del diritto del dipendente inteso come mezzo di estrinsecazione della sua personalità.</p>
<p>Si chiede quindi di risarcire il danno biologico per la menomazione  della integrità psicofisica e per lo scadimento delle condizioni generali di salute, che hanno costretto il dipendente a ricorrere a cure farmacologiche.</p>
<p>Viene infine chiesto  il ristoro del danno esistenziale  per le compromissioni che il <i>mobbing </i>ha prodotto<i> </i>sull’esistenza quotidiana e che sono  accertabili e percepibili in quanto si traducono in modificazioni peggiorative del normale svolgimento della vita lavorativa, familiare, relazionale, di svago, ecc.</p>
<p>Si tratta di danni che il  <i>mobbing </i>in genere produce e che, nella specie, sono stati prodotti, per l’accertato stato ansioso depressivo reattivo da collegare a tutte le vicende disciplinari e giudiziarie subite dall’interessato. </p>
<p>In ordine alla quantificazione economica dei danni il ricorrente chiede la somma di € 8.750,00 per il danno professionale, mentre per il danno biologico viene chiesta la somma di € 43.669,68, tenuto conto che la perizia medico-legale del Dott. F.Fantini quantifica nel 20% l’invalidità permanente del ricorrente, salva diversa statuizione del giudice adito all’esito di CTU che si chiede di ammettersi<b>;  </b> per il danno esistenziale si chiede forfetariamente la somma di € 100.000,00,  salva diversa valutazione dell’A.G. adita.</p>
<p>A fronte di tali richieste il  Collegio ritiene, ai fini del <i>quantum debeatur, </i>di avvalersi del criterio equitativo di cui  all’art.1226 c.c., essendo impossibile stimare con precisione l’entità dei pregiudizi lamentati, anche attraverso una CTU (Cass.civ., sez.II, 1.8.2006, n-.17483;  31.7.2006, n.17303),  per cui, tenuto conto della natura, dell’intensità e della durata delle compromissioni  esistenziali e delle sofferenze morali subìte dal ricorrente, si stabilisce che il danno complessivo  possa essere liquidato in €  40.000,00, su cui vanno calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.</p>
<p>Il ricorso va dunque accolto con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara &#8211; ,<b> accoglie</b> il ricorso, riconoscendo i danni da <i>mobbing </i>arrecati al ricorrente, cui va riconosciuto quindi il diritto al risarcimento di tali danni che si liquidano in via equitativa in € 40.000,00,  e, per l’effetto, <b>condanna</b> l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno nella misura di € 40.000,00, oltre gli eventuali interessi legali. <br />
	Condanna altresì l’amministrazione al pagamento delle spese di causa che si liquidano in € 5.000,00.<b><br />	<br />
</b>	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Pescara, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.</p>
<p><b>Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.03.2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-3-2007-n-339/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2007 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-339/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.339</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Di Benedetto sulle conseguenze della mancata sigillatura della busta contenente i dati di identificazione di un candidato all&#8217;esame di abilitazione per l&#8217;esercizio della professione legale Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense – Mancata sigillatura della busta contenente i dati di identificazione relativa ad uno dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-339/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-339/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Di Benedetto</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze della mancata sigillatura della busta contenente i dati di identificazione di un candidato all&#8217;esame di abilitazione per l&#8217;esercizio della professione legale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense  – Mancata sigillatura della busta contenente i dati di identificazione relativa ad uno dei tre elaborati – Possibile identificazione del candidato – Annullamento degli scritti e mancata ammissione alla prova orale – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel corso della valutazione degli elaborati della ricorrente, la Commissione esaminatrice constatava che la busta contenente i dati di identificazione relativa alla seconda prova non era sigillata. In considerazione di tale irregolarità, che rende oggettivamente possibile il riconoscimento del candidato in violazione dell’art.22 R. D. n. 37 del 1934, che displina lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione legale, la Commissione non procedeva alla correzione degli elaborati scritti e annullava la prova della ricorrente.  La mancata convocazione alla prova orale è, pertanto, legittima, in quanto il sistema delle buste sigillate è tesa a garantire l’anonimato delle prove per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei candidati, la cui violazione è sanzionata, ex art.23, ult. comma, R. D. n. 37 cit., con l’annullamento dell’esame di coloro che si siano fatti riconoscere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano 	Presidente<br />
#NOME?	Consigliere<br />
#NOME?	Consigliere Rel.Est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 1343/2004 proposto da</p>
<p><b>Falciano Simona</b>, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giuseppe Caligiuri e Franco Selvatici ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, via Massone n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero di Grazia e Giustizia e la Commissione Esami di Avvocato per la sessione 2003, istituita presso la Corte d’Appello di Bologna</b>, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale redatto nella seduta del 16 marzo 2004 dalla Commissione Esami di Avvocato per la sessione 2003 istituita presso la Corte d’Appello di Bologna nella parte in cui non procede alla valutazione delle prove scritte della ricorrente e dela conseg</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione legale nella sessione 2003 presso la Corte d’Appello di Bologna.<br />
In data 16, 17 e 18 dicembre 2003 ha sostenuto le prove scritte inserendo gli elaborati nella busta n. 582.<br />
La Commissione esaminatrice non ha valutato gli elaborati in quanto in quanto ha rilevato che “ una delle buste contenenti i dati di identificazione del candidato e precisamente quella relativa alla seconda prova, non è stata sigillata” e, pertanto, “in considerazione di tale irregolarità, e del fatto che ciò permette l’identificazione del candidato la Commissione non procede alla correzione degli elaborati scritti ed annulla prova”.<br />
L’interessata ha presentato ricorso la Tar deducendo l’illegittimità della decisione della Commissione esaminatrice.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza  n. 1212 del 20 ottobre 2004 e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 gennaio 2005.<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />
L’articolo 22 del R. D. 37/1934, che disciplina lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla  professione di Avvocato, stabilisce il sistema delle buste, la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o contassegni, e la busta piccola, che contiene la indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza su apposito cartoncino, da inserire nella busta grande.<br />
L’articolo 23, ultimo comma, del R. D. 37/1934 stabilisce, come sanzione, che deve essere annullato l’esame dei candidati che si siano fatti riconoscere. Tale regola è tesa a garantire l’anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuale per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei candidati.<br />
L’articolo 22, ultimo comma, del R. D. 37/1934, inoltre, precisa che la chiusura della busta piccola è compito del candidato unitamente all’introduzione dei fogli contenenti gli elaborati.<br />
3. Nel caso iin esame la Commissione esaminatrice ha rilevato che  una delle buste contenente i dati di identificazione del candidato e precisamente quella relativa alla seconda prova, non è stata sigillata e tale circostanza di fatto, affermata nel verbale, non è in contestazione.<br />
Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione giudicatrice di non procedere alla correzione e di annullare la prova sussistendo la possibilità oggettiva di un riconoscimento del candidato e della violazione del principio dell’anonimato, imputabile al candidato stesso che non ha sigillato la busta piccola.<br />
4. Non appare riferibile al caso in esame il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5017/2004, invocato dalla difesa della ricorrente quale precedente a proprio favore, in quanto si riferisce ad una diversa fattispecie. Infatti, quest’ultima decisione riguarda il caso in cui il candidato, adempiendo al proprio obbligo, aveva sigillato la busta piccola per evitare il proprio riconoscimento ma la stessa, presumibilmente per causa a lui non imputabile, si era scollata, senza alcuna intenzionalità da parte del candidato stesso.<br />
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.<br />
Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-339/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Allegretta sui presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri contingibili ed urgenti ex art. 32 L. 833/78 Sanità &#8211; Laboratorio di macellazione che svolga altra attività in assenza di autorizzazione – Violazione D.Lgs. 508/92 &#8211; Art. 32 L. 833/78 &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente &#8211; Ammissibilità – Sussiste Sussistono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri contingibili ed urgenti ex art. 32 L. 833/78</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità  &#8211; Laboratorio di macellazione che svolga altra attività in assenza di autorizzazione – Violazione D.Lgs. 508/92 &#8211; Art. 32 L. 833/78  &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente  &#8211; Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, nel caso di laboratorio che svolga attività di macellazione e che eserciti altra attività (estrazione di polvere acetonica nella fattispecie)  senza autorizzazione alcuna ed in contrasto, tra l’altro, con le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 339/05 REG.DEC.<br />
N. 10844/02 + 185/03 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Sezione Quinta</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello:</p>
<p>1) &#8211; n. 10844 del 2002 proposto<br />
<b>dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ugo Petronio e dall&#8217;avv. Mario Di Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Romagnolcarni soc. coop. a r.l.</b> e la ditta individuale Berti Piero, rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo Fanzini e Arnaldo Foschi ed elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Grez,</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Comune di Forlimpopoli</b> e del <b>Responsabile dell&#8217;Area di sanità pubblica veterinaria della Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì</b>, dott. Rodingo Usberti, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center><b>* * *</b></p>
<p>2) &#8211; n. 185 del 2003 proposto<br />
dal <b>dott. Rodingo USBERTI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Grez,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Romagnolcarni soc. coop. a r.l.</b> e la ditta individuale Berti Piero, come sopra rappresentate, difese e domiciliate;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì</b>, in giudizio per intervento volontario, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,<br />
e del Comune di Forlimpopoli, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento e la riforma<br />
della sentenza n. 904 in data 4 luglio 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in entrambi i giudizi della Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e della ditta individuale Berti Piero e quello di intervento volontario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì nel giudizio di cui al ricorso n. 185 del 2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 307 del 28 gennaio 2003, con la quale è stata accolta in parte la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata con il ricorso n. 185 del 2003;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 gli avv.ti Petronio, Saporito e Fanzini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Su ricorso della Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e della ditta individuale Berti Piero, con la sentenza n. 904 in data 4 luglio 2002 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, ha pronunciato l’annullamento del provvedimento di sequestro di &#8220;un laboratorio per la preparazione di estratto di cervello di coniglio&#8221;, disposto il 31 agosto 2001 dal Servizio Veterinario dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì al termine di sopralluogo effettuato presso il macello cunicolo della Romagnolcarni sito in Forlimpopoli; nonché dei successivi provvedimenti n. 15701 in data 1 settembre 2001 e n. 19150 del 19 ottobre 2001, rispettivamente di convalida parziale e di riconferma del sequestro, adottati dal Sindaco del Comune di Forlimpopoli.<br />
Con la stessa sentenza, inoltre, è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ditta Berti, ed è stata disposta la condanna dell’Azienda u.s.l. di Forlì e del suo dirigente dell’Area di sanità pubblica veterinaria, dr. Rodingo Usberti, al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Hanno proposto appello sia l’Azienda u.s.l. di Forlì, con il ricorso iscritto al n. 10844 del 2002, sia il dr. Usberti, con il ricorso iscritto al n. 185 del 2003. Entrambi hanno chiesto la riforma della sentenza, siccome errata ed ingiusta, con reiezione del ricorso di primo grado; vinte le spese e competenze dei due gradi di giudizio.<br />
L’Azienda u.s.l. di Forlì ha anche spiegato intervento ad adiuvandum nella causa di cui al ricorso avanzato dal dr. Usberti.<br />
Nei due giudizi si sono costituite entrambe le ditte appellate, le quali hanno controdedotto ai gravami, concludendo per la solo reiezione perché infondati; con ogni conseguente determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.<br />
Con ordinanza n. 307 del 28 gennaio 2003, la domanda di sospensione della sentenza appellata, formulata nel ricorso n. 185 del 2003 è stata accolta limitatamente alla condanna dell’appellante dr. Usberti al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Le cause sono state trattate all’udienza pubblica del 17 febbraio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Gli appelli sono rivolti contro la stessa sentenza e, pertanto, se ne dispone la riunione a norma dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ..<br />
2. Essi presentano, inoltre, profili di censura uguali, che ne consentono la trattazione unitaria. <br />
Occorre premettere in fatto che, a seguito di segnalazione da parte del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Bologna e del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, personale del Servizio di vigilanza igienico-sanitaria dell’Azienda u.s.l. di Forlì procedeva, in data 31 agosto 2001, al sequestro di &#8220;un laboratorio per la preparazione di estratto di cervello di coniglio&#8221; mediante uso di acetone nell’ambito dello stabilimento della società appellante, sito in Forlimpopoli, destinato a macello cunicolo. Il sequestro veniva convalidato dal Sindaco con ordinanza del seguente 1 settembre 2001 e successivamente confermato, con atto sindacale del 19 ottobre 2001 di diniego di dissequestro, in conformità al parere espresso dal responsabile dell’Area di sanità pubblica veterinaria della A.u.s.l..<br />
Gli appellanti contestano la correttezza del percorso argomentativo attraverso il quale il T.A.R. è pervenuto all’annullamento di questi atti. In particolare, evidenziano come il giudice di primo grado abbia errato nel qualificare la misura adottata in termini di mero sequestro cautelativo, ordinato esclusivamente in attesa delle competenti valutazioni circa l’interferenza dell’attività svolta nel laboratorio, comportante l’uso di acetone, sulla salubrità della macellazione. Concorreva, infatti, la necessità di evitare che in una struttura destinata alla sola attività di macellazione e come tale riconosciuta dall’Autorità fosse esercitata altra attività (estrazione di polvere acetonica) senza autorizzazione alcuna ed in contrasto, tra l’altro, con le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508.<br />
Di qui, soggiungono gli appellanti, l’erroneo convincimento che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per provvedere in via contingibile ed urgente a norma dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, ritenendosi applicabile, piuttosto, il rimedio della chiusura dello stabilimento prevista dall’art. 22 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.<br />
Le censure sono fondate.<br />
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, invero, alla situazione sopra riferita non potevano trovare applicazione le norme dettate dalla L. 30 aprile 1962 n. 283 e dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.<br />
Il fatto accertato consisteva nella produzione di una sostanza non destinata all’alimentazione umana, ma alla diagnostica clinica, in un laboratorio, privo di qualsiasi riconoscimento od autorizzazione, realizzato all’interno di uno stabilimento per la macellazione di conigli ed allocato in locali non isolati da quelli utilizzati per la macellazione.<br />
Per altro, è indubbio che la materia prima adoperata non può qualificarsi altrimenti che “parte di animale”, la quale, siccome non presentata all’ispezione veterinaria post mortem in occasione della macellazione, costituisce “rifiuto di origine animale” e “materiale ad alto rischio”, a norma degli artt. 2, c. 1, 1) e 3, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, recante disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 667/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.<br />
Si trattava, dunque, di materiale suscettibile di essere trasformato, secondo quanto prescrive il secondo comma del citato art. 3 D.Lgs. n. 508/92, soltanto in uno stabilimento munito di specifico riconosciuto da parte del Ministero della Sanità, nella specie, ovviamente, mancante.<br />
In una situazione siffatta, deve convenirsi che sussistevano tutti i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, puntualmente richiamato nei provvedimenti sindacali impugnati. Occorreva, infatti, innanzitutto impedire la prosecuzione di un’attività illegittima e, per le cautele ora riferite da cui è circondata, già considerata pericolosa dal legislatore; oltre che verificare la portata del pericolo di danno alla parallela attività di produzione alimentare. E tanto, in mancanza nella normativa apprestata dal D.Lgs. n. 508 del 1992 di strumenti ordinari e specifici a tal fine.<br />
Gli appelli in esame, pertanto, meritano di essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa loro riunione, accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Raffaele Iannotta		Presidente<br />	<br />
Rosalia Bellavia		Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta		Consigliere rel. est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi		Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	Consigliere																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Corrado Allegretta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2004-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2004-n-339/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2004-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.339</a></p>
<p>Pres. MEZZANOTTE, Red. AMIRANTE questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 Alloggi di edilizia residenziale pubblica &#8211; Regione Toscana &#8211; Requisiti per l’assegnazione e la decadenza – Titolarità di diritti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2004-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2004-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MEZZANOTTE, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p>questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Alloggi di edilizia residenziale pubblica &#8211; Regione Toscana &#8211; Requisiti per l’assegnazione e la decadenza – Titolarità di diritti reali su alloggi ubicati in qualsiasi località &#8211; Reddito immobiliare rilevante</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittimi gli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
	Carlo	MEZZANOTTE,	Presidente,<br />
	Fernanda	CONTRI,	Giudice,<br />
	Guido	NEPPI MODONA<br />
	Piero Alberto	CAPOTOSTI,<br />
	Franco	BILE,<br />
	Giovanni Maria	FLICK,<br />
	Francesco	AMIRANTE,<br />
	Ugo	DE SIERVO,		Romano	VACCARELLA<br />
	Paolo	MADDALENA,		Alfio	FINOCCHIARO		Alfonso	QUARANTA,		Franco	GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), promossi con ordinanze del 10 ottobre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da U. B. contro il Comune di Pisa e del 30 settembre 2003 dal TAR per la Regione Toscana sul ricorso proposto da G. G. contro il Comune di Grosseto ed altra, rispettivamente iscritte al n. 1143 del registro ordinanze 2003 ed al n. 233 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2003 e n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2004.</p>
<p>Visto l’atto di intervento della Regione Toscana;<br />
udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. — Nel corso di un giudizio promosso da un privato nei confronti del Comune di Pisa – avverso il provvedimento del Sindaco della medesima città col quale era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale).<br />
Premette la Corte di cassazione che nel giudizio in corso un privato, assegnatario di un alloggio sociale dal 1972, era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione a seguito dell’acquisto, da parte del coniuge, di un appartamento di 78 metri quadrati. Impugnato il relativo provvedimento, il Pretore ed il Tribunale avevano rigettato l’opposizione.  Nel proporre ricorso avverso la sentenza d’appello, la parte privata aveva ribadito l’eccezione di legittimità costituzionale delle norme in questione già avanzata nel giudizio davanti al Tribunale di Pisa, eccezione che la Corte remittente ritiene fondata.<br />
Osserva in punto di diritto il giudice a quo che le norme impugnate appaiono in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole scelta del criterio di ragguaglio del valore locativo dell’immobile assunto a confronto, criterio che le norme stesse individuano negli indici di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sul c.d. equo canone, ormai superati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.<br />
La questione appare rilevante perché la legge regionale impugnata, benché successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, deve ritenersi comunque applicabile al contratto in quanto il legislatore è legittimamente intervenuto a tutela del bene pubblico, regolando in tal modo le condizioni di permanenza nell’alloggio medesimo, senza modificare l’atto di assegnazione. Allo stesso modo appaiono ininfluenti alla Corte remittente, ratione temporis, le successive vicende normative che hanno interessato la materia: prima la legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, il cui art. 40 ha disposto l’integrale abrogazione della legge della  Regione Toscana n. 25 del 1989, e poi la sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2000 che in parte qua ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle corrispondenti norme della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996. Il venir meno delle condizioni per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, infatti, era precedente allo stesso provvedimento di decadenza, che è del 20 dicembre 1995, sicché la norma da applicare appare alla Corte di cassazione quella della legge regionale impugnata.<br />
Passando al merito della questione, il giudice a quo osserva che, mentre appare legittimo che il legislatore regionale abbia dato rilievo, ai fini della decadenza dall’assegnazione, alla disponibilità di immobili da parte del coniuge dell’assegnatario, è invece in contrasto con l’art. 3 Cost., alla luce delle sentenze costituzionali n. 176 e n. 299 del 2000, che le norme impugnate facciano ancora riferimento al “valore locativo” dell’immobile desunto dai parametri di cui alla legge sull’equo canone, posto che la citata legge n. 431 del 1998 ha ormai liberalizzato il canone di locazione degli immobili ad uso di abitazione. D’altra parte la legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, del tutto identica, sul punto, a quella oggi in esame, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 299 del 2000, e ciò è l’ulteriore conferma che le norme impugnate debbono essere dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui – prevedendo come causa di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica la titolarità, da parte dell’assegnatario o del coniuge, di diritti reali su immobili il cui valore locativo sia almeno pari a quello di alloggio adeguato sito nell’ambito territoriale in cui si trova l’alloggio assegnato – fanno rinvio, a tal fine, al valore locativo di cui alla legge n. 392 del 1978.<br />
2. — E’ intervenuta in giudizio la Regione Toscana, rilevando di aver adeguato la propria normativa a quanto disposto dalla sentenza n. 299 del 2000 di questa Corte.<br />
3. — Nel corso di un giudizio, analogo al precedente, di impugnazione del provvedimento del Sindaco del Comune di Grosseto in data 6 ottobre 1995 col quale era stata disposta la decadenza, nei confronti di un privato, dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale in tutto identica a quella sollevata dalla Corte di cassazione.<br />
Premette in punto di fatto il TAR che il ricorrente era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione in quanto proprietario, assieme alla moglie, di un appartamento sito in provincia di Cagliari. Nell’esaminare i vari motivi di ricorso contro il provvedimento di decadenza, il giudice a quo rileva che i medesimi appaiono tutti privi di fondamento, il che dovrebbe comportare il rigetto del ricorso medesimo.<br />
Tuttavia, ripercorrendo le tappe dell’evoluzione del sistema in detta materia, il TAR della Toscana ricorda che la legge della Regione Toscana n. 96 del 1996 – il cui art. 40 ha abrogato la legge della Regione Toscana n. 25 del 1989 – ha lasciato sostanzialmente immutati i criteri di decadenza dalla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata; la successiva entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, eliminando il concetto di “equo canone” per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ha reso non più attuale il riferimento ai parametri di determinazione di tale canone nelle norme della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, tanto che questa Corte ha provveduto a dichiararne l’illegittimità costituzionale in parte qua con la sentenza n. 299 del 2000. Le norme colpite dalla sentenza ora citata avevano un contenuto identico a quelle degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1989, il che dimostra, secondo il remittente, la non manifesta infondatezza della presente questione sulla base degli invocati parametri, essendo il valore locativo di cui alla legge n. 392 del 1978 inidoneo a costruire un ragionevole ed oggettivo parametro di valutazione.<br />
Non assumerebbe importanza, secondo il giudice a quo, il fatto che norme in tutto identiche a quelle impugnate, contenute in una diversa legge regionale, siano state già dichiarate costituzionalmente illegittime, perché nel nostro ordinamento non è consentito al giudice di disapplicare una norma in vigore, così come non esistono dichiarazioni di illegittimità costituzionale implicite; da tanto consegue che le norme denunciate dovrebbero essere applicate alle fattispecie, come quella in esame, risalenti all’epoca in cui tali norme erano in vigore, il che imporrebbe a questa Corte una nuova sentenza di illegittimità costituzionale, negli stessi termini invocati dalla Corte di cassazione nella precedente ordinanza.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.— La Corte di cassazione ed il TAR Toscana  hanno sollevato, la prima in riferimento al solo art. 3 Cost., il secondo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978.<br />
Poiché le due ordinanze pongono la stessa questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.<br />
Entrambi i remittenti – davanti ai quali pendono controversie aventi ad oggetto la decadenza dall’assegnazione di alloggi dell’edilizia residenziale pubblica per disponibilità da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di altro alloggio avente il valore locativo previsto e determinato secondo i criteri di valutazione suindicati – motivano la rilevanza della questione adducendo la circostanza che le fattispecie oggetto dei giudizi di merito si sono perfezionate in epoca antecedente l’abrogazione, ad opera della legge regionale n. 96 del 1996, dell’intera legge della Regione Toscana contenente le disposizioni censurate. I remittenti affermano inoltre che la sentenza di questa Corte n. 299 del 2000 nulla toglie alla rilevanza della questione. Con essa, infatti, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, dell’art. 35, comma 1, lettera d) e dell’allegato A), lettera d), della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, limitatamente alle parti in cui individuavano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tuttavia, ancorché le disposizioni scrutinate contenessero norme analoghe a quelle ora impugnate, la dichiarazione di illegittimità non è stata estesa anche a queste ultime, sicché esse continuano ad essere applicabili – nelle fattispecie che, come quelle esaminate, sono tuttora da esse disciplinate – nel loro testo originario.</p>
<p>2.— La questione è ammissibile, perché i remittenti hanno fornito motivazione non implausibile della sua rilevanza.<br />
Nel merito la questione è fondata.<br />
Questa Corte ha più volte rilevato la irragionevolezza di disposizioni le quali, per la determinazione del valore di un immobile proprio ai fini dell’applicazione di norme sulle assegnazioni di alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, facevano riferimento alla legge n. 392 del 1978 dopo che questa, in particolare nella parte che interessa, era stata modificata o abrogata, sicché appariva espressione di «una impostazione di fondo ormai superata» e ne ha fatto derivare la dichiarazione della loro illegittimità costituzionale (sentenza n. 299 del 2000, ma cfr. anche sentenze n. 176 del 2000 e n. 135 del 2004).<br />
Tale orientamento, per l’identità dei presupposti e della ratio, deve essere  nella specie ribadito con analoga conseguenza dell’illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi, <br />
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.</p>
<p>Carlo MEZZANOTTE, Presidente<br />
Francesco AMIRANTE, Redattore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2004-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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