<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3388 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3388/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3388/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 20:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3388 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3388/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Pizzetto M.F. Boemi (Avv. F. Rosi) c/ Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. dello Stato) sulla natura dell&#8217;atto di recupero di emolumenti erroneamente corrisposti dalla p.a. ad un proprio dipendente: onere motivazionale e termine di prescrizione 1. Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio,  Est. Pizzetto<br /> M.F. Boemi (Avv. F. Rosi) c/ Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura dell&#8217;atto di recupero di emolumenti erroneamente corrisposti dalla p.a. ad un proprio dipendente: onere motivazionale e termine di prescrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. a pubblico dipendente- Natura- Atto paritetico a contenuto vincolato- Conseguenze- Omessa comunicazione di avvio del procedimento- Legittimità- Sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ad un pubblico dipendente- Atto paritetico e vincolato- Conseguenze- Irrilevanza della buona fede dell’accipiens.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ad un dipendente- Onere di motivazione- Contenuto succinto.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblico impiego- Azione di ripetizione di pagamento indebito a pubblici dipendenti- Termine di prescrizione- Ordinaria- Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ad un pubblico dipendente costituisce per la p.a. esercizio di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale ex art. 2033 c.c, avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale. Ne consegue che il mancato assolvimento dell’onere di comunicazione di avvio del procedimento di recupero non può essere considerato causa, ex se, di illegittimità del procedimento, il cui esito appare interamente vincolato (fermo restando il diritto dell’interessato di contestare errori di conteggio o, in radice, l’insussistenza del debito) (1).																																																																																												</p>
<p>2.	La riconosciuta natura doverosa dell’atto di recupero dell’indebito corrisposto dalla p.a. ad un proprio dipendente, implica l’irrilevanza, ai fini della legittimità della suddetta procedura di recupero, di circostanze quali la buona fede dell’accipiens o l’avvenuta spendita delle somme non dovute per necessità quotidiane(2).																																																																																												</p>
<p>3.	L’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ai propri dipendenti non presuppone, ai fini del soddisfacimento dell’onere motivazionale, una comparazione degli opposti interessi in gioco ex art. 3 l. 241/90, ma, attesa la sua doverosità, la sola specificazione del titolo del recupero ossia l’indicazione della mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme(3).																																																																																												</p>
<p>4.	Il credito vantato dall’amministrazione a titolo di ripetizione di un pagamento indebito ai pubblici dipendenti non è soggetto a prescrizione breve, bensì alla ordinaria prescrizione decennale(4).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. ex plurimis Cons. di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2002, n. 1045; 20 aprile 2004 n. 2203; contra in precedenza, A.P. n. 20/92</p>
<p>(2) Cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654; contra in precedenza Cons. di Stato, A.P. n. 20/92; in particolare sul punto cfr. <a href="/ga/id/2002/9/2424/g">Cons. di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2002 n. 5579</a>.</p>
<p>(3) Cfr. anche di recente, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5/05; 4539/04.</p>
<p>(4) Cfr. di recente Cons. di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3837.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</b><br />
<b>DEL  LAZIO &#8211; SEZIONE II ter</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composta dai Signori:<br />
Consigliere	Roberto SCOGNAMIGLIO	&#8211;	Presidente <br />	<br />
Consigliere	Antonio AMICUZZI	&#8211;	Correlatore <br />	<br />
Primo Referendario 	Floriana RIZZETTO &#8211;	Relatore <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 9745/97 proposto da</p>
<p><b>BOEMI Maria Filomena</b>, rappresentata e difesa dall’Avv.Francesco Rosi, presso quest’ultimo elettivamente  domiciliata in Roma, Viale Carso 71;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
il <B>MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i>;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del decreto del 20.1.97, con cui è stato disposto il recupero degli emolumenti retributivi erroneamente corrisposti alla ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto  l’atto di costituzione in giudizio per l’Amministrazione  intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 2006, relatore il Primo Refendario Floriana Rizzetto, i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 7.7.97 e depositato il 17.7.97, la ricorrente, già dipendente dell’amministrazione  resistente, impugna l’atto indicato in epigrafe, con cui è stato disposto nei suoi confronti il recupero di somme erroneamente corrisposte a titolo di emolumenti retributivi.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1)	Violazione dei principi generali in materia di recupero del credito erariale. In sintesi la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il recupero con esso disposto sarebbe stato disposto senza tener conto della buona fede della stessa nel percepire le somme in questione.<br />	<br />
2)	Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà. Lamenta la ricorrente che l’atto impugnato non risulterebbe sufficientemente motivato e non consentirebbe di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione  per considerare come “erroneamente valutati”, ai fini del trattamento economico, l’anzianità del servizio prestato.<br />	<br />
3)	Eccesso di potere sotto diverso profilo.  Lamenta la ricorrente che l’amministrazione  non avrebbe tenuto conto, nel disporre il contestato recupero, di alcune fondamentali circostanze, quali il lungo tempo trascorso, nonché l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale in ordine all’esercizio del diritto di recupero, nonché l’avvenuto utilizzo delle somme erroneamente corrisposte per fronteggiare le ordinarie spese quotidiane e la situazione di disagio economico in cui lo stesso si verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato, vinte le spese.<br />
All&#8217;udienza pubblica odierna il ricorso  è  trattenuto in decisione.  <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in esame si impugna l’atto con cui la resistente amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente lamentandone, sotto il profilo formale, il difetto di motivazione e, sotto il profilo  sostanziale, la mancata considerazione della buona fede della stessa nel percepire le somme in questione nonché della circostanza dell’avvenuto utilizzo delle stesse per fronteggiare le ordinarie spese quotidiane e della situazione di disagio economico in cui si verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero, nonché, quale ultimo profilo di censura, l’intervenuta prescrizione del .credito.<br />
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili di censura dedotti.<br />
Non sussiste, innanzitutto, il lamentato difetto di motivazione.<br />
Come chiarito da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il “provvedimento” col quale l&#8217;Amministrazione dispone il recupero di somme indebitamente corrisposte al proprio dipendente non ha carattere autoritativo, ma costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo ex art. 2033 Cod. civ., non ritenendosi più condivisibile la tesi che ricollega la natura autoritativa dell&#8217;atto in questione (e quindi ritiene applicabile il termine di decadenza per la sua impugnazione) alla asserita necessità per l&#8217;Amministrazione di procedere in via di autotutela al previo annullamento d&#8217;ufficio del pregresso provvedimento recante la determinazione dell&#8217;emolumento in misura maggiore di quella dovuta.<br />
Ne consegue che, data la natura non provvedimentale dell’atto di recupero, in quanto espressione di un potere riconosciuto nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio paritetico, l’onere motivazione incombente sull’amministrazione è limitato alla mera indicazione delle posizioni giuridico-economiche correttamente ricostruite ed alla individuazione del trattamento economico corrispondente, nella fattispecie analiticamente evidenziate nel prospetto di calcolo riportato nel corpo dell’atto impugnato.<br />
La pre-determinazione delle varie voci retributive che determinano il trattamento economico dei dipendenti pubblici, mediante legge e contratti collettivi di lavoro, nonché la pubblicità delle stesse riduce pertanto l’onere motivazione incombente sull’amministrazione alla mera indicazione dell’esatta corrispondenza tra i dati tabellari sopraindicati e comporta che l&#8217;eventuale omessa “motivazione” dell&#8217;atto di recupero di somme erroneamente corrisposte, pur costituendo infrazione al generale dovere di trasparenza e correttezza, non costituisce causa di illegittimità dell’atto impugnato, in quanto non pregiudica la possibilità per l&#8217;interessato di contestare – in base alle tabelle retributive errori di conteggio o la sussistenza dell&#8217;indebito, chiedendo nel termine di prescrizione la restituzione di quanto trattenuto.<br />
Ne consegue che in tale, diversa prospettiva, la ricorrente non può limitarsi a denunciare vizi formali di un inesistente procedimento amministrativo ma deve contestare, nella sostanza, la doverosità del recupero evidenziando eventuali errori di conteggio o, in radice, l&#8217;asserita insussistenza dell&#8217;indebito, sulla stessa incombendo, in virtù della posizione attorea, l&#8217;onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda.<br />
Il ricorso risulta del pari infondato sotto i profili di censura sostanziali dedotti con il secondo motivo.<br />
Il favorevole orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente è stato infatti di recente oggetto di una rimeditazione, che ha portato il giudice d’appello ad evidenziare la natura doverosa dell’atto di recupero e, per conseguenza, l’irrilevanza dell’eventuale buona fede dell’<i>accipiens </i>nel percepire le somme non dovute e l’eventuale avvenuto utilizzo delle stesse.<br />
La giurisprudenza invocata, risalente alla decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 1992, n. 20, la quale inquadrava l’atto di recupero come atto conclusivo del procedimento finalizzato alla emissione dell&#8217;atto di recupero di somme erroneamente corrisposte dall&#8217; Amministrazione a un dipendente e di conseguenza lo sottoponeva alle garanzie procedimentali  di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, si fondava sulla considerazione che il recupero non era un atto assolutamente vincolato, dovendo l&#8217;Amministrazione medesima valutare gli effetti già prodotti dall&#8217;atto originario e le situazioni sulle quali aveva inciso, risultando la ripetizione illegittima, ove incidesse in maniera sensibile sulle condizioni patrimoniali del dipendente (cfr. A.P. n. 20/1992 cit.).<br />
Tale orientamento è stato tuttavia modificato di recente, in base alla riconsiderazione della natura dell’atto, che viene qualificato come paritetico e spogliato delle precedenti vesti provvedimentali. In tale nuova prospettiva, è stato chiarito che  il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l&#8217;esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 cod.civ., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicchè il mancato assolvimento dell&#8217;onere di comunicazione non può più essere considerato come causa<i>, ex se, </i>di illegittimità del procedimento, il cui esito appare interamente vincolato (fermo restando, ovviamente, il diritto dell&#8217;interessato &#8211; azionabile nell&#8217;ordinario termine di prescrizione &#8211; di contestare eventuali errori di conteggio o, in apice, l&#8217;insussistenza del debito, al fine di ottenere la restituzione di quanto reintroitato senza titolo dall&#8217;amministrazione)  (cfr., ex plurimis, C.G.A., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. St., VI Sez., 20 febbraio 2002, n. 1045, e, da ultimo, 20 aprile 2004 n. 2203).<br />
Tra tali contestazioni che il destinatario dell’atto di recupero può avanzare utilmente a-posteriore, vi è la rappresentazione di eventuali elementi soggettivi, quali la buona fede dell’<i>accipiens</i> nel percepire somme che non  riteneva non dovute, ed oggettivi, quali l’eventuale spendita delle somme non dovute per le necessità quotidiane, che un tempo erano favorevolmente valutate rispettivamente come fattori di ingiustizia del recupero o elementi volti a configurare in termini di irreversibilità l’avvenuta modifica dell’assetto patrimoniale dei rapporti tra le parti.<br />
Seguendo tale impostazione, si riteneva che l&#8217;amministrazione fosse tenuta, da un lato, a verificare che il provvedimento di recupero non incidesse sulle esigenze di vita del dipendente e, dall&#8217;altro, a motivare circa l&#8217;interesse attuale e concreto al recupero stesso, anche in relazione alla buona fede dell&#8217;interessato nella percezione delle somme indebite e al lungo tempo trascorso dall&#8217;erogazione di queste ultime.<br />
Tale impostazione è stata tuttavia anch’essa rivista, quale corollario della riconosciuta natura doverosa dell’atto di recupero, sicchè alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale soprarichiamato, e condiviso dal Collegio, la buona fede dell&#8217;accipiens non è di ostacolo all&#8217;esercizio, da parte dell&#8217;Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell&#8217;art.2033 c.c., essendo solo necessario che l’atto – privo di natura provvedimentale –chiarisca le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654).<br />
Nella mutata prospettiva che colloca l’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte nell’ambito degli atti paritetici – privi di natura provvedimentale – vanno rivisti gli oneri procedimentali  cui l’amministrazione è sottoposta, sicchè il sindacato sulla “motivazione” dell’atto, effettuato dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva,  non va condotto allo stregua dello scrutinio della comparazione degli opposti interessi in gioco richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/90, bensì secondo la logica stringente dell’atto vincolato, attesa la doverosità dell’atto di recupero (cfr.anche di recente Cons.St., Sez.  VI n.5/05 e  4539/2004 ), sicchè la comparazione è limitata al più semplice confronto tra fatto avvenuto e prescrizione normativa, per cui è sufficiente che l’atto impugnato specifichi il titolo del recupero e cioè indichi la mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme, che configura una ragione necessaria e sufficiente per chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.<br />
Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della legittimità della procedura di recupero in contestazione, delle circostanze soggettive invocate dalla ricorrente a suo favore, quali la sua buona fede e l’avvenuta spendita della somma erroneamente corrispostagli. <br />
Del pari infondato risulta il terzo motivo di ricorso, ove si eccepisce l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale in ordine all’esercizio del diritto di recupero delle somme erroneamente corrisposte. <br />
La prospettazione della ricorrente, secondo la quale il credito sarebbe ormai prescritto per effetto del decorso del quinquennio, va disattesa alla luce della recente giurisprudenza in materia, la quale ha chiarito che il credito vantato dall&#8217;Amministrazione a titolo di ripetizione di un pagamento indebito ai pubblici dipendenti non è soggetto a prescrizione breve, bensì alla ordinaria prescrizione decennale (cfr., di recente Cons. Stato, n. 5/05; Sez. VI n. 3837 del 26 giugno 2003 Cons. Stato, comm. spec., 3 maggio 1993, n. 279; nel senso che il diritto dell’amministrazione di procedere al recupero di somme corrisposte indebitamente ai propri dipendenti è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 del c.c., e non a quello quinquennale).<br />
Disatteso anche l’ultimo motivo di ricorso, il gravame va respinto in quanto infondato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra la parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Giordano è illegittimo il bando di concorso universitario per l&#8217;assegnazione di borse di studio che sia riservato esclusivamente a cittadini italiani Concorsi pubblici &#8211; Università &#8211; Assegnazione borsa di studio –Bando –– Requisito della cittadinanza italiana &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Motivi E&#8217; illegittima per contrasto con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Giordano</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo il bando di concorso universitario per l&#8217;assegnazione di borse di studio che sia riservato esclusivamente a cittadini italiani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Università &#8211; Assegnazione borsa di studio –Bando –– Requisito della cittadinanza italiana &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittima per contrasto con l&#8217;art. 6 (ora 12) del Trattato CEE, che stabilisce il divieto di ogni discriminazione all&#8217;interno dell&#8217;U.E. in base alla nazionalità, la prescrizione del requisito del possesso della cittadinanza italiana per l&#8217;ammissione ad un bando di concorso universitario per l&#8217;assegnazione di borse di studio.</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2484/98 proposto da<br />
<b>Achaz Graf von HARDENBERG</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Mangiante e, successivamente in sostituzione della stessa, dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, corso Vittorio Emanuele II, n.15</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PAVIA</b>, in persona del suo Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso la sua sede in Milano, via Freguglia 1</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’art.3, punto 2, del bando di concorso per borse di studio per il perfezionamento all’estero, pubblicato in data 2 maggio 1998;<br />
&#8211; ddella nota del Rettore dell’Università degli studi di Pavia n.15898 del 3 giugno 1998;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso e, in particolare, delle disposizioni regolamentari emanate dall’amministrazione resistente, limitanti il diritto all’assegnazione di borse di studio a cittadini dell’Unione Europea;<br />
visto il ricorso notificato in data 29 giugno 1998 e depositato in data 2 luglio 1998;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia;<br />
vista la memoria difensiva del ricorrente;<br />
uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Giorgia I. Marin, in delega, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Carmela Pluchino per l’amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>ritenuto quanto segue in:</p>
<p align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) L’Università degli studi di Pavia, in data 2 maggio 1998, ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di 70 borse di studio per il perfezionamento all’estero, suddivise per 13 aree di insegnamento.<br />
Il ricorrente, cittadino tedesco laureato in Scienze Biologiche all’Università di Pavia, presentava domanda di partecipazione, per l’assegnazione di una borsa di studio per l’area Scienze Biologiche da utilizzare per l’approfondimento di studi di biologia animale presso l’Università di Sherbrooke in Canada.<br />
Con atto n.15898 del 3 giugno 1998 il Rettore ha respinto la domanda sul presupposto della mancanza del requisito della cittadinanza italiana, prescritto dall’art.3, punto 2, del bando.<br />
2) Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato l’atto di esclusione dal concorso e la prescrizione del bando di gara, denunciandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 128 Trattato CEE, violazione degli artt .3 e 34 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art.37 D.Lgs. n.29/93 e degli artt.7 e 20 l.n.390/91; violazione della par condicio, eccesso di potere per carenza di motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, nonché per violazione e falsa applicazione della l.n.40/98, e per ulteriori profili di manifesta ingiustizia e irragionevolezza.<br />
L’Università degli studi di Pavia si è costituita in giudizio con atto di pura forma.<br />
Con ordinanza n.2008 del 24 luglio 1998 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, per il rilievo che “il requisito della cittadinanza italiana, previsto ai fini della concessione della borsa di perfezionamento all’estero, contrasta con il Trattato istitutivo della Comunità Europea, oltre ché con disposizioni cogenti di diritto interno, e non può quindi trovare applicazione”.<br />
Con memoria depositata il 23 marzo 2005 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza la causa è stata affidata alla decisione del Collegio.<br />
3) Il ricorso è fondato.<br />
In proposito giova in primo luogo precisare che il ricorrente ha tempestivamente impugnato, unitamente all’atto di esclusione dal concorso per l’assegnazione della borsa di studio, anche la clausola del bando che preclude ai cittadini non italiani la partecipazione al concorso.<br />
Gli atti impugnati contrastano con l’art. 6 (ora 12) del Trattato CEE, il quale dispone che “nel campo di applicazione del presente trattato…è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.<br />
In proposito la Corte di giustizia, con la sentenza 15 marzo 2005 in causa n. 209/03, a conclusione di un processo evolutivo che ha interessato il diritto comunitario in materia di accesso degli studenti al sostegno finanziario per le spese di studio concesso dallo Stato membro ospitante, ha recentemente espresso principi che consentono di risolvere l’attuale controversia.<br />
In particolare è stato affermato che “Un aiuto concesso, sia sotto la forma di prestiti sovvenzionati ovvero di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura dei costi di mantenimento, rientra nel campo di applicazione del Trattato ai fini del divieto di discriminazione sancito dall&#8217;articolo 12, primo comma, del Trattato 25 marzo 1957.”<br />
Si è anche precisato che la disposizione contenuta nel citato articolo 12 deve essere interpretata “nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura dei costi di mantenimento solo se sono stabilmente residenti nello Stato membro ospitante, escludendo che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilmente residente anche se detto cittadino soggiorni legalmente ed abbia svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante ed abbia, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.”<br />
Nel caso in esame sussistono le condizioni idonee a garantire l’esistenza di un nesso reale tra il ricorrente, cittadino dell’Unione europea, che ha richiesto l’assegnazione della borsa di studio, e il sistema di istruzione e la vita sociale nazionali.<br />
Infatti, come emerge dalla domanda di ammissione al concorso, il ricorrente ha frequentato l’Università degli studi di Pavia e ha conseguito il diploma di laurea presso detta Istituzione; lo stesso, inoltre, risulta legalmente residente in Italia, per cui non può negarsi che il ricorrente abbia stabilito un nesso di collegamento con la comunità nazionale sufficiente a garantirgli l’accesso ai sussidi riconosciuti agli studenti di cittadinanza italiana.<br />
Il requisito fissato dal bando risulta quindi contrastante con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, fissato dall’art.6 (ora:12) del Trattato CEE.<br />
4) In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2484/98, così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati;<br />
&#8211; compensa per intero le spese tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Milano il 6 aprile 2005 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Daniele Dongiovanni &#8211; ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti B.P. (avv. Sciolla e Viale) c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.c.) ed altri al G.O. la giurisdizione sugli atti di radiazione dall&#8217;albo professionale Giurisdizione e competenza – Professioni e mestieri &#8211; Provvedimento di radiazione dall’albo – Lesione di diritto soggettivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> B.P. (avv. Sciolla e Viale) c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.c.) ed altri</span></p>
<hr />
<p>al G.O. la giurisdizione sugli atti di radiazione dall&#8217;albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Professioni e mestieri  &#8211; Provvedimento di radiazione dall’albo – Lesione di diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento a controversia inerente la legittimità del provvedimento disciplinare di radiazione dall’albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(omissis)</i></p>
<p>Visto l&#8217;art. 21 comma 9 legge n. 1034de1 1971, introdotto dall&#8217;art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di fame applicazione, al fine della dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo: i provvedimenti impugnati, per effetto dei quali il ricorrente è stato radiato dall&#8217;albo professionale dei consulenti del lavoro, determinano una lesione del diritto soggettivo perfetto garantito dall&#8217;art. 4 della Costituzione e la cognizione sulla legittimità degli stessi appartiene, perciò, al giudice ordinario (cfr. Cass. S.U., 21.11.1997, n. 11622).</p>
<p>Ritenuto equo dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
