<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>33668 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/33668/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/33668/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>33668 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/33668/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2010 n.33668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-11-2010-n-33668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-11-2010-n-33668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-11-2010-n-33668/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2010 n.33668</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Martino Cav s.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Individuazione – Operatore &#8211; Comportamento sporadico – Irrilevanza – Ragioni. 2. Concorrenza e mercato – Servizi autostradali – Concessionario – Professionista – Qualificazione – Ragioni. 3. Concorrenza e mercato – AGCM</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-11-2010-n-33668/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2010 n.33668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-11-2010-n-33668/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2010 n.33668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211; Est. Martino<br /> Cav s.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Individuazione – Operatore &#8211; Comportamento sporadico – Irrilevanza – Ragioni.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Servizi autostradali – Concessionario – Professionista – Qualificazione – Ragioni.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – AGCM – Altra autorità di regolazione – Competenza concorrente –Ammissibilità &#8211; Conflitto – Disciplina settoriale – Applicabilità – Ragioni.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Impresa – Servizi &#8211; Esternalizzazione– Controllo – Necessità – Ragioni – Correttezza e buona fede del professionista.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette, per “pratica commerciale” non si intende un comportamento, sporadico ed isolato, adottato dal professionista nei confronti del consumatore, bensì una prassi, un protocollo ovvero uno stile di condotta, suscettibile di ripetersi nel tempo, in quanto espressione di una determinata organizzazione ovvero di una strategia di impresa. 	</p>
<p>2. Una società concessionaria di pubblico servizio – nella specie autostradale- può  qualificarsi quale “professionista” ai sensi del Codice del Consumo poiché svolge una attività di interesse economico. Infatti, tali concessionari svolgono la loro attività sulla base di un piano economico – finanziario, tale da conseguire, nel tempo, quantomeno l’equilibrio di gestione.	</p>
<p>3. Nell’ipotesi in cui si delinea un contrasto tra la disciplina di un settore affidato alla vigilanza di una Autorità di regolazione e il modello di “professionista diligente”, così come individuato dall’AGCM deve farsi applicazione delle norma di chiusura di cui all’art. 19, comma 3, Codice del Consumo, secondo la quale la disciplina di settore prevale, appunto, solo in caso di contrasto. Pertanto, la circostanza che un professionista operi in un settore regolato, oggetto di disciplina da parte di altra Autorità indipendente (o comunque di altra pubblica amministrazione) a ciò specificamente preposta, non esclude la possibilità di un concorrente intervento dell’Autorità antitrust. 	</p>
<p>4. In tema di pratiche commerciali scorrette, l’affidamento in concessione di alcuni servizi non esclude la responsabilità della società concessionaria. Infatti, qualora un’impresa si avvalga delle collaborazioni di altri soggetti, essa, anche sul piano civilistico, è comunque tenuta a predisporre ed attuare meccanismi di verifica e di controllo del loro operato (1). In particolare, la mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo in ordine ai servizi esternalizzati, rappresenta una condotta non conforme al ai principi generali di correttezza e di buona fede del professionista ex art. 18, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) (cfr. TAR Lazio, sez. I^, 29 marzo 2010, n. 4931 &#8211; Wind Absolute Tariffa).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Concessioni Autostradali Venete Cav Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Autorità della Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autostrade di Venezia e Padova s.p.a., n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
Soc. Aiscat &#8211; Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Sanino, Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera n. 20628 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 dicembre 2009, notificata in data 14 gennaio 2010, di chiusura dell’istruttoria avviata con procedimento PS/4732 – “Passante di Mestre”, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della società Aiscat;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del giorno 13 ottobre 2010 la d.ssa Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi altresì gli avv.ti Clarizia, Sanino, Cintioli, e l’avv. dello Stato Gerardis, per le parti rispettivamente rappresentate, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In data 10 agosto 2009, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avviava, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, un procedimento istruttorio nei confronti della società CAV (Concessioni Autostradali Venete s.p.a.), volto a verificare “<i>la presunta scorrettezza del comportamento posto in essere dalle società CAV e Autovepd, consistente nell’aver omesso o fornito in modo gravemente incompleto e, comunque, intempestivo notizie circa l’intenso flusso di traffico, l’esistenza di rallentamenti e di incolonnamenti di assoluta rilevanza che il giorno sabato 1° agosto 2009 hanno determinato significativi disagi e finanche ostacoli alla circolazione automobilistica sul Passante di Mestre, direzione Trieste</i>.”<br />	<br />
In particolare, secondo l’Autorità “<i>In mancanza di adeguate e tempestive informazioni, i consumatori non hanno potuto assumere una decisione consapevole circa la scelta di transitare su tale tratto autostradale, pagando il relativo pedaggio, rispetto all’utilizzo di percorsi alternativi, quale la cd. Tangenziale di Mestre (A57) o la viabilità ordinaria. Il servizio di transito sulle tratte autostradali consiste, infatti, nel permettere ai consumatori un percorso su più carreggiate dedicate ad un solo senso di marcia, senza interruzioni e con superiori limiti di velocità e, quindi, decisamente più veloce per medio-lunghe percorrenze rispetto alla viabilità ordinaria</i>”.<br />	<br />
Il procedimento è stato avviato sulla scorta dell’assunto secondo cui “<i>Rientra, pertanto, negli obblighi di diligenza normalmente spettanti al concessionario quello di fornire all’utenza con tempestività ogni informazione in merito ad eventuali circostanze che limitino o impediscano tale specifica fruizione del servizio autostradale. Dalle informazioni raccolte, i disagi subiti dai consumatori sarebbero stati, peraltro, amplificati dall’assenza di aree di servizio nel tratto autostradale in considerazione</i>.”<br />	<br />
Il 7 settembre 2009, CAV presentava una memoria difensiva, rispondendo contestualmente alla richiesta di informazioni e allegando documentazione giustificativa. <br />	<br />
In data 30 ottobre 2009 veniva comunicato a CAV il provvedimento di proroga del termine di chiusura dell’istruttoria, adottato dall’Autorità il 28 ottobre 2009. <br />	<br />
Il 3 novembre 2009 veniva quindi comunicata a CAV e a Autovepd (Società delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a.), l’estensione soggettiva del procedimento nei confronti di quest’ultima, alla quale veniva contestualmente formulata una richiesta di informazioni.<br />	<br />
Con memoria pervenuta il 16 novembre 2009, Autovepd svolgeva le proprie argomentazioni difensive e rispondeva alla richiesta di informazioni.<br />	<br />
In data 18 novembre 2009 veniva comunicato alle Parti il termine di chiusura della fase istruttoria, fissato al 30 novembre 2009.<br />	<br />
Il 27 novembre 2009 perveniva la memoria conclusiva di CAV.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato l’Autorità deliberava che la pratica oggetto di esame “<i>posta in essere dalle società Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV S.p.A. e Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo</i>” vietandone nel contempo l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
L’Autorità irrogava altresì sia a Cav che ad Autovepd una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150.000.<br />	<br />
Avverso siffatte determinazioni è insorta Cav, deducendo:<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 18, 20, 22, 27, d.lgs. 206/05 (Codice del Consumo), Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, difetto dei presupposti, travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto e/o insufficienza della motivazione. Insussistenza di una pratica commerciale.<br />	<br />
Parte ricorrente evidenzia come, secondo l’Autorità, la diligenza attesa da parte di una impresa concessionaria comporta che la stessa provveda a gestire i flussi di traffico proprio nei momenti di criticità, adottando misure specifiche di informazione e gestione del traffico medesimo. “<i>Ciò, in particolare, con riferimento ad una direttrice autostradale che presentava specifici aspetti di criticità ed intensamente attraversata durante il periodo estivo, in corrispondenza dei tradizionali esodi</i>” (punto 71 del provvedimento).<br />	<br />
Secondo parte ricorrente la condotta addebitata, però, risulta estranea alle fattispecie disciplinate dal Codice del Consumo. Infatti (anche a volere ritenere provato l’addebito relativo all’episodio oggetto di analisi da parte dell’Autorità) essa non configura una “pratica commerciale”, non vertendosi in ordine alla “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”.<br />	<br />
In particolare, l’Autorità non avrebbe dimostrato quale fosse l’interesse economico ovvero l’utilità di Cav ad adottare il comportamento censurato.<br />	<br />
Eventuali carenze od omissioni riscontrabili nell’azione di Cav, qualora sussistenti, potrebbero semmai integrare violazioni degli obblighi assunti nell’ambito del rapporto concessorio in essere con Anas.<br />	<br />
Si tratta, comunque, di un episodio unico, circoscritto temporalmente, del quale non è stata dimostra la diffusione e/o reiterabilità.<br />	<br />
L’unicità della vicenda oggetto di scrutinio dell’Autorità è dimostrata dal fatto che, in data 31 luglio 2009, sul passante di Mestre (come del resto rappresentato nel corso del procedimento amministrativo) era transitato un numero di mezzi analogo a quello transitato il giorno successivo, senza che, tuttavia, si fosse verificato alcun ingorgo, nonché il rilievo che eventi analoghi a quelli del 1° agosto 2009 non si sono più verificati in seguito. <br />	<br />
Tanto è vero che l’Autorità non ha dovuto inibire la ulteriore continuazione del comportamento.<br />	<br />
2) Violazione degli artt. 20, comma 2, 22 e 27 del d.lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo). Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, il difetto dei presupposti, il travisamento e/o l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto e/o l’insufficienza della motivazione. Mancanza di contrarietà della pratica alla diligenza professionale.<br />	<br />
Ad ogni buon conto, l’Autorità ha erroneamente ricostruito e interpretato i fatti verificatisi il 1° agosto 2009, avuto riguardo alla circostanza che la condotta concretamente esigibile deve essere rapportata alla peculiarità della fattispecie e al complesso di conoscenze riferibili all’operatore (Cav richiama TAR Lazio, sez. I^, 6 aprile 2009 n. 3685).<br />	<br />
La società ricorda, in primo luogo, che all’epoca dei fatti era la società Autovepd a svolgere effettivamente, sulla base di una convenzione sottoscritta con Cav, i servizi relativi al controllo della viabilità, alla raccolta e alla divulgazione all’utenza delle informazioni sul traffico del Passante di Mestre. L’esigenza di assicurare il coordinamento della azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti nelle situazioni di emergenza e di garantire un continuo e dettagliato scambio tra sale operative, ha portato Autovepd a realizzare, negli ultimi anni, una rete telematica di collegamento tra i Centri di Controllo di Autostrade per l’Italia, Autovie Venete, Autostrada Brescia – Padova, Polizia stradale di Venezia e di Padova, Suem di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Polizia locale di Venezia e di Padova.<br />	<br />
Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, al momento in cui si sono verificati gli eventi del 1° agosto 2009, prevedevano:<br />	<br />
&#8211; la gestione delle informazioni sul traffico provenienti dai sistemi di controllo automatici installati lungo le tratte autostradali, dalle telecamere di videosorveglianza, dal personale operativo su strada, dalla Polizia stradale e dall’utenza;<br />	<br />
&#8211; la gestione degli interventi legati alle emergenze del traffico, meteo e manutentivo;<br />	<br />
&#8211; la gestione del personale ausiliario della viabilità;<br />	<br />
&#8211; l’attivazione delle strutture aziendali o di altri Enti per il superamento delle necessità viarie e manutentive;<br />	<br />
&#8211; il collegamento con le società interconnesse e limitrofe per tutti gli aspetti relativi al traffico e alla circolazione, in modo da predisporre una corretta e coordinata informazione dell’utenza;<br />	<br />
&#8211; la gestione del soccorso meccanico e sanitario.<br />	<br />
Con specifico riguardo agli eventi del 1° agosto 2009, Cav evidenzia come il centro operativo di Autovepd abbai proceduto alla gestione delle informazioni sul traffico ricevute pubblicando i messaggi di preavviso sui propri PMV in avvicinamento e richiedendo, ove necessario, la collaborazione di altre società interconnesse per la pubblicazione dei messaggi anche su PMV a notevole distanza dal luogo dell’evento (così l’allegato 1 alla memoria Autovepd del 13.11.2009).<br />	<br />
La stessa società richiedeva, inoltre, la pubblicazione di bollettini radiofonici alla sala radio nazionale del CCISS (la quale provvede, in autonomia alla divulgazione, dopo l’avvenuta validazione da parte della Sala operativa nazionale della Polizia Stradale).<br />	<br />
Le informazioni relative agli eventi di traffico venivano trasmesse anche alla sala radio della società S.U.S. (Servizi utenza stradale) S.C.p.a., la quale provvede a predisporre i bollettini radiofonici di numerose emittenti radiofoniche che coprono le Province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Rovigo, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste e il territorio sloveno.<br />	<br />
La SUS gestisce le informazioni sul traffico relative alle tratte allora gestite da Autovepd e da altre società concessionarie.<br />	<br />
Cav ritiene che nessuna responsabilità possa esserle addebitata in quanto unica responsabile dei fatti addebitati, sia sul piano materiale, che giuridico, sarebbe Autovepd, alla quale risultava affidata, all’epoca, l’effettuazione dei servizi di gestione degli eventi di traffico e la divulgazione all’utenza delle relative informazioni.<br />	<br />
A nulla varrebbe richiamare le funzioni di “indirizzo, controllo e coordinamento” affidate a Cav in quanto non si comprende come possa ritenersi la società responsabile in relazione ad un unico evento, durato poche ore, al quale è del tutto estranea.<br />	<br />
La clausola contrattuale in questione non aveva, comunque, alcuna valenza nei confronti dei terzi.<br />	<br />
Cav evidenzia ancora che l’attività di tutte le concessionarie autostradali si affianca a quella della Polizia stradale, al fine di assicurare sia l’effettuazione su strada di interventi diretti per la sicurezza e la fluidità del traffico, sia la conoscenza completa degli eventi anomali e delle turbative della circolazione e della loro evoluzione nel tempo, sia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, sia per una adeguata informativa agli utenti.<br />	<br />
Al riguardo, Cav ricorda di avere sottoscritto sia dal 5 febbraio 2009 un accordo con il Compartimento di Polizia stradale del Veneto e Autovepd, con il quale si conveniva che l’attività di vigilanza del servizio di polizia stradale venisse esteso sul Passante di Mestre secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione del 20 ottobre 2005, allora in essere tra il Ministero dell’Interno e Autovepd.<br />	<br />
Avvalendosi di tale organizzazione, e, segnatamente, per il tramite del Centro operativo di Autovepd, Cav ha garantito lungo il Passante di Mestre, nelle giornate di esodo di agosto 2009, un sistema di monitoraggio e raccolta di informazioni sul flusso di traffico basato sia su sistemi di videosorveglianza installati in corrispondenza dei tre svincoli autostradali del Passante, e delle otto gallerie artificiali, sia sul controllo diretto e continuativo da parte di personale addetto.<br />	<br />
Tale personale ha, inoltre, provveduto a presegnalare la formazione di code all’utenza mediante uso di PMV installati sui furgoni.<br />	<br />
La società evidenzia inoltre che le installazioni fisse collocate lungo l’asse autostradale le sono state consegnate solo in data successiva (il 20.11.2009).<br />	<br />
Ad ogni buon conto, quel giorno (come comprovato ad Autovepd nel corso del procedimento), a partire dalle ore 24 del 31 luglio, con cadenza oraria e fino alle ore 19 del 1° agosto, i Bollettini radio hanno costantemente informato gli utenti sullo stato del traffico e che, in particolare, sin dalle ore 9,01 del 1° agosto 2009, era stato attivato il messaggio “Dir. Trieste consigliata svinc. A57”.<br />	<br />
Non sono state tenute in adeguata considerazione le circostanza del tutto eccezionali che hanno caratterizzato la giornata del 1° agosto 2009.<br />	<br />
I problemi di traffico verificatisi sul tratto autostradale erano stati determinati da una serie di concause non facilmente riproducibili e che, comunque, hanno indotto Cav, e tutti i soggetti interessati, a predisporre misure eccezionali, prima ed indipendentemente dall’intervento dell’Autorità.<br />	<br />
Non risulta inoltre corretta, secondo la ricorrente, la lettura che AGCM ha dato degli eventi successivi al 1° agosto 2009, e, segnatamente, delle iniziative adottate per migliorare ulteriormente il servizio alla luce dell’esperienza acquisita.<br />	<br />
In particolare, le riunioni tenute con le società concessionarie, la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile, la RAI, i Comuni e gli Enti territoriali competenti, dimostrano la diligenza di Cav nel predisporre tutte le iniziative utili a prevenire episodi di tal genere.<br />	<br />
Relativamente ai percorsi alternativi alla viabilità autostradale del nodo di Mestre, nessuna Istituzione, anteriormente all’evento in questione, ha proposto la modifica di quelli in precedenza predisposti dalla Sezione di Polizia stradale e concordati, dalla Prefettura di Venezia, con le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio (in tal senso richiama ad esempio, il verbale della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi il 22 luglio 2009 presso la Prefettura di Venezia).<br />	<br />
3) Sulla sanzione pecuniaria. Violazione dell’art. 27 d.lgs. n. 206/2005 e dell’art. 11 l. n. 689 del 1981. Violazione dell’obbligo di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità tra lesione e sanzione inflitta, sotto il profilo della gravità ed offensività della fattispecie. Illogicità.<br />	<br />
Cav contesta il riferimento fatto dall’Autorità non già al fatturato effettivamente realizzato (il primo bilancio di esercizio approvato, al 31.12.2008, ha fatto registrare perdite per circa 395.000 euro), ma ai ricavi previsti nel piano industriale.<br />	<br />
AGCM non ha tenuto conto del fatto che la condotta contestata (realizzata peraltro, in massima parte, della società Autovepd), riguarda un unico episodio, in rapporto ad una infrastruttura entrata in funzione solo di recente ed in relazione alla quale mancavano del tutto dati storici.<br />	<br />
Al contrario, l’esperienza acquisita sino al 1° agosto 2009 non lasciava facilmente prevedere l’entità della criticità che, quel giorno, si sarebbe verificata.<br />	<br />
Non è stata valutata l’attività successivamente svolta da Cav, in collaborazione con gli Enti competenti, per evitare il ripetersi degli accadimenti del 1° agosto 2009.<br />	<br />
Si costituiva, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.<br />	<br />
E’ intervenuta, <i>ad adiuvandum</i>, la società Aiscat.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La controversia in esame trae origine dall’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per verificare la presunta scorrettezza del comportamento posto in essere dalle società CAV e Autovepd, “<i>consistente nell’aver omesso o fornito in modo gravemente incompleto e, comunque, intempestivo notizie circa l’intenso flusso di traffico, l’esistenza di rallentamenti e di incolonnamenti di assoluta rilevanza che il giorno sabato 1° agosto 2009 hanno determinato significativi disagi e finanche ostacoli alla circolazione automobilistica sul Passante di Mestre, direzione Trieste</i>.”<br />	<br />
Nella delibera impugnata, dopo una analitica ricostruzione degli avvenimenti del 1° agosto 2009, l’Autorità ha individuato, tra i soggetti responsabili di quanto accaduto, anche l’attuale ricorrente CAV. <br />	<br />
Ad essa, in quanto concessionaria del tratto autostradale, spettava “<i>predisporre un’adeguata informazione all’utenza e procedere alla gestione delle criticità di traffico. Inoltre, sebbene sulla base della Convenzione stipulata con Autovepd le informazioni sulla viabilità fossero raccolte da quest’ultima, restavano comunque in capo a CAV ‘le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento’ e, quindi, in ultima analisi, la responsabilità sui servizi relativi alla viabilità, del centro operativo e per l’informazione all’utenza nel tratto autostradale del Passante di Mestre</i>”.<br />	<br />
Secondo l’Autorità, inoltre “<i>Le risultanze istruttorie evidenziano l’assoluta carenza informativa resa dai professionisti all’utenza in transito e in avvicinamento al Passante in merito alle condizioni di viabilità e soprattutto circa le notevoli situazioni di criticità che si sono verificate il giorno 1° agosto 2009</i>.”.<br />	<br />
In particolare “<i>le informazioni sulla situazione del traffico sul Passante di Mestre non sono state comunicate all’utenza in modo completo e tempestivo né attraverso i P.M.V. dislocati sul tratto dell’A4 in avvicinamento al Passante, né sui P.M.V. posti lungo il Passante di Mestre e neppure attraverso i bollettini radiofonici diffusi dalle stazioni radio locali (su tale tratto non è operativo il servizio Isoradio</i>.” <br />	<br />
Da un lato “<i>le informazioni diffuse da Autovepd sui P.M.V. dislocati sul tratto dell’A4 in avvicinamento al Passante, risultano assolutamente incomplete e comunque intempestive rispetto al quadro informativo dettagliato sulla situazione di traffico a disposizione dei professionisti</i>”.<br />	<br />
Ad esempio, prosegue l’Autorità “<i>già tra la mezzanotte e l’una di notte del 1° agosto 2009 era chiaro il formarsi di una situazione critica con lunghe code sul passante, ma Autovepd ha atteso che la coda aumentasse fino a 15 Km per inserire sui P.M.V. installati in avvicinamento al Passante l’informazione generica &#8211; senza specificazione della lunghezza e senza alcuna indicazione di percorsi alternativi -“lunga coda direzione Trieste”. Si rileva, altresì, come tale messaggio sia rimasto invariato fino ad oltre le 09:30, nonostante dalle 06:00 Autovepd fosse a conoscenza del fatto che la coda sul Passante aveva raggiunto i 25 Km e alle 08:50 la coda aveva raggiunto i 31 Km. Solo alle 09:56 quando la coda sul Passante aveva abbondantemente superato i 30 Km di lunghezza veniva inserito sui P.M.V. in avvicinamento l’indicazione di deviare sulla Tangenziale di Mestre attraverso l’indicazione “per Trieste seguire l’A57 direzione Venezia”, senza, tuttavia, indicare la causale ovvero la lunghezza della coda, e solo alle 11:45 fino alle 15:45 l’indicazione “A4 bloccata deviare per Venezia</i>”.<br />	<br />
L’Autorità ha poi soggiunto che “<i>Con riferimento specifico ai passeggeri già in transito sul Passante, le risultanze (cfr. paragrafo 31) hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi informazione inserita sui sette P.M.V. dislocati lungo il suo percorso, nonostante CAV disponesse di puntuali e tempestive informazioni circa l’estrema criticità delle condizioni di traffico già a partire dalla mezzanotte del 1° agosto 2009. La riscontrata totale omissione di informazioni sulla viabilità appare, peraltro, ulteriormente aggravata dalla situazione di estremo disagio in cui si sono trovati i passeggeri in transito sul Passante, in assenza di aree di servizio lungo l’intero tragitto del Passante e di presidi di ristoro e soccorso meccanico</i>.”<br />	<br />
Riguardo poi ai bollettini del traffico “<i>diffusi ogni ora (“al punto ora”) su cinque stazioni radio locali e sulla base delle informazioni fornite da CAV e Autovepd alla S.U.S., essi, anche a voler prescindere dalla loro effettiva idoneità a coprire l’intero percorso del Passante, presentano un contenuto troppo generico. A titolo esemplificativo, si consideri che, nonostante poco prima dell’una di notte del 1° agosto 2009 la coda sul Passante avesse già raggiunto i 10 Km di lunghezza, i bollettini radiofonici diffusi ai notiziari delle 01:00 e alle 02:00 si sono limitati alla sola informazione: “code Preganziol allacciamento A4/A/57 causa traffico” modificata alle 02:00 con riguardo alla causa (causa incidente) che si ripete in termini del tutto analoghi nei bollettini diffusi nelle due ore seguenti, quando la coda aveva già raggiunto i 15 Km di lunghezza</i>.”<br />	<br />
La non tempestività e l’incompletezza delle informazioni fornite all’utenza nel corso dell’intera giornata del 1° agosto 2009 da parte di entrambe le società, risultano confermate, secondo l’Autorità “<i>da quanto rappresentato e deciso nelle riunioni istituzionali indette dopo il verificarsi delle descritte situazioni di criticità sul Passante proprio al fine di apprestare procedure e interventi idonei a scongiurare il ripetersi di simili eventi in corrispondenza dei successivi esodi estivi. In particolare, dalla riunione indetta dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno il 5 agosto 2009, emerge espressamente la necessità “che le società concessionarie[i.e. CAV e Autovepd] divulghino messaggi su P.M.V. che garantiscono informazioni sulla viabilità con congruo anticipo”e di non attendere il formarsi dei citati 15 Km di coda per procedere alla chiusura del Passante, ma di governare gli eventi con maggior anticipo e di vagliare possibili percorsi alternativi al Passante. Le società sono state anche invitate “a sensibilizzare le rispettive strutture periferiche perché curino la comunicazione con giornali e radio locali</i>”.<br />	<br />
L’Autorità precisa, infine, che “<i>la diligenza attesa da parte di un’impresa concessionaria comporta che la stessa provveda a gestire i flussi di traffico soprattutto nei momenti di criticità, adottando specifiche misure di informazione e gestione del medesimo traffico (ad esempio con misure di deviazione e orientamento dello stesso). Ciò, in particolare, con riferimento ad una direttrice autostradale che presentava specifici aspetti di criticità e intensamente attraversata durante il periodo estivo in corrispondenza dei tradizionali esodi</i>.”. L’inadeguatezza, sotto tale profilo, della condotta di entrambe le concessionarie troverebbe conferma “<i>anche nell’ambito della riunione tenutasi presso il Ministero degli Interni, dove è stata sottolineata l’incapacità di gestire con anticipo situazioni emergenziali deviando il traffico verso direzioni alternative secondo un piano di governo già previsto nel Piano nazionale di viabilità. D’altra parte la necessità ed efficacia di tali misure gestionali ha scongiurato il ripetersi dei medesimi disagi nel corso del successivo fine settimana, quando il flusso tra il Passante e la Tangenziale è stato ripartito con il giusto anticipo ed è stata adottata con altrettanto successo la decisione di deviare il traffico in direzione di Jesolo sul raccordo dell’aeroporto Marco Polo</i>”.<br />	<br />
L’assenza di una sufficiente diligenza da parte di CAV e Autovepd “<i>emerge ed è aggravata anche dalla mancata previsione di piani di gestione del traffico e, nello specifico, di misure idonee ad assistere l’utenza che si trovava bloccata, in piena estate, su un tratto autostradale privo di aree di sosta e ristoro</i>”. <br />	<br />
La carente gestione di tali aspetti “<i>appare non giustificabile se si considera che era nota, soprattutto ai professionisti, l’intensità del traffico sul tratto autostradale in questione e, quindi, il rischio di situazioni di criticità che proprio la realizzazione del Passante di Mestre è diretta a risolvere o attenuare decongestionando il traffico in un’arteria autostradale fondamentale per la viabilità non solo nazionale</i>”. <br />	<br />
L’Autorità rimarca, infine, che quanto è accaduto “<i>è riconducibile a precise responsabilità, sia informative che di gestione del traffico, da parte di CAV e Autovepd, che avrebbero potuto ripetersi in analoghe situazioni di criticità se, per effetto di pressioni esterne, non fossero state predisposte idonee misure di intervento</i>”.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (come modificato dall’appena citato d.lga. 2 agosto 2007 n. 146), “per le finalità considerate dal Titolo III” (Pratiche commerciali, pubblicità ed altre informazioni commerciali), si intende per:<br />	<br />
&#8211; “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un pr<br />
&#8211; “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;<br />	<br />
&#8211; “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori”: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazion<br />
&#8211; “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l&#8217;impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decis<br />
Il successivo art. 19 puntualizza, poi, che le disposizioni contenute nel Titolo anzidetto trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un&#8217;operazione commerciale relativa a un prodotto.<br />	<br />
Il comma 2 dell’art. 20 stabilisce, quindi, che “una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e&#8217; diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”; mentre il successivo comma 4 individua come scorrette le pratiche commerciali:<br />	<br />
&#8211; ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23<br />	<br />
&#8211; aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.<br />	<br />
In particolare, ai sensi dell’art. 22 “è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.<br />	<br />
Secondo l’art. 24 “È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.<br />	<br />
Gli articoli 23 e 26, descrivono, infine, le pratiche che sono considerate in ogni caso ingannevoli e/o aggressive.<br />	<br />
2.1. Per quanto qui interessa, giova anche ricordare, che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali scorrette, per “pratica commerciale” si intende non già un comportamento, sporadico ed isolato, adottato dal professionista nei confronti del consumatore, bensì prassi, protocolli ovvero stili di condotta, suscettibili di ripetersi nel tempo, in quanto espressione di una determinata organizzazione ovvero strategia di impresa. <br />	<br />
Sebbene, infatti, la direttiva 2009/25/CE faccia generico riferimento a “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista”, deve pur sempre trattarsi di atti posti in essere nel “quadro di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” e direttamente connessi alla “promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”. <br />	<br />
L’elaborazione di una disciplina comune di tutela dei consumatori nei confronti di quelle azioni in grado di alterare il comportamento economico dei consumatori, allo scopo di “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori” (art. 1 della direttiva), come pure l’attività di “enforcement” affidata alle Autorità nazionali (giurisdizionali e/o amministrative), non avrebbe molto senso qualora dovesse intendersi come riferita anche a singoli atti, sia pure aventi le caratteristiche di slealtà in precedenza indicate, che non siano anche espressione di una più generale organizzazione (ovvero, disfunzione) di impresa, e, per i quali, pertanto, i comuni rimedi contrattuali, ovvero l’applicazione della pertinente disciplina di settore, appaiono del tutto adeguati. <br />	<br />
L’attività di “public enforcement” (affidata, in Italia, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), tende invece (come più volte affermato dalla Sezione – cfr. le sentenze nn. 5625, 5627, 5628 e 5629 del 15 giugno 2009, nonché n. 6446 del luglio 2009, caso PS24/Fatturazione per chiamate satellitari; n. 8399 dell’8 settembre 2009, caso PSI1874/Enel/Energia/Bolletta gas; n. 8400 dell’8 settembre 2009, caso PSI/Prezzi bloccati elettricità), ad individuare lo <i>standard</i> di diligenza, a cui, nel caso concreto, il professionista deve ispirarsi in funzione della salvaguardia del “consumatore medio”. Quest’ultimo rappresenta un modello giuridico astratto, ispirato dal principio di proporzionalità, e, come tale, idoneo ad operare un effettivo bilanciamento tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e dei servizi e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale.<br />	<br />
Il nuovo quadro di tutela offerto dal Codice del Consumo viene quindi ad aggiungersi, da un lato, ai normali strumenti di tutela contrattuale (attivabili dai singoli), dall’altro, a quelli derivanti dall’esistenza di specifiche discipline in settori oggetto di regolazione.<br />	<br />
Le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai professionisti l’adozione di modelli di comportamento in parte desumibili da siffatte norme, ove esistenti, in parte dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità stessa di tutela perseguita dal Codice del Consumo, purché, ovviamente, siffatte condotte siano dagli stessi concretamente esigibili, in un quadro di bilanciamento, secondo il principio di proporzionalità, tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e dei servizi e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale, secondo la logica alla base del modello, pur esso di derivazione comunitaria, del c.d. consumatore medio.<br />	<br />
Va ancora soggiunto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha costantemente interpretato il concetto di “pratica commerciale” nel senso sopra indicato.<br />	<br />
Nei numerosi casi vagliati dalla Sezione, gli specifici episodi oggetto di esame (per lo più segnalati dai singoli consumatori, o dalle loro Associazioni), sono stati sempre riguardati come “sintomatici” di un protocollo di comportamento del professionista (ad esempio nella promozione del prodotto o servizio, nell’acquisizione del consenso, ovvero nella predisposizione delle condizioni generali di contratto e dei modelli di stipulazione).<br />	<br />
Anche nel caso in esame, l’Autorità si è posta il problema della potenziale “reiterabilità” della condotta sanzionata e ha precisato che il proprio intervento è giustificato dalla circostanza che le carenze nella gestione del traffico, da parte di CAV e Autovepd, “<i>avrebbero potuto ripetersi in analoghe situazioni di criticità se, per effetto di pressioni esterne, non fossero state predisposte idonee misure di intervento</i>”.</p>
<p>3. Ciò posto è possibile complessivamente apprezzare la consistenza delle censure dedotte, la principale delle quali concerne la sussumibilità della fattispecie in esame tra quelle disciplinate dal Codice del Consumo sotto un duplice profilo.<br />	<br />
Da un lato, CAV ritiene che l’Autorità non abbia dimostrato quale sia l’interesse economico o, comunque, l’utilità della società ad adottare il comportamento censurato.<br />	<br />
Eventuali carenze od omissioni, qualora sussistenti, potrebbero semmai integrare violazioni degli obblighi assunti nell’ambito del rapporto concessorio in essere con Anas.<br />	<br />
Dall’altro, l’Autorità non avrebbe compiutamente dimostrato che gli eventi del 1° agosto 2009, siano effettivamente sintomatici dell’esistenza di una “pratica commerciale”, addebitabile alla ricorrente.<br />	<br />
3.1. Non può in primo luogo condividersi l’assunto secondo cui una società concessionaria di pubblico servizio non possa qualificarsi quale “professionista” ai sensi del Codice del Consumo.<br />	<br />
E’ noto, infatti, che tratti caratteristici della concessione di servizi sono, da un lato, l’esistenza di un “rapporto trilaterale che interessa l&#8217;amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio” (Cons. St., sez. V, n. 2294 del 30.4.2002), dall’altro, “l&#8217;assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l&#8217;intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell&#8217;opera di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l&#8217;investimento effettuato” (così l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Determinazione 11 marzo 2010, n. 2, con specifioc riguardo alle concessioni di lavori pubblici, tra le quali rientrano, pacificamene, anche le concessioni autostradali).<br />	<br />
Non appare, dunque, seriamente contestabile che la gestione di una infrastruttura stradale costituisca un’attività economicamente rilevante e quindi idonea a generare un reddito, potenzialmente utile tanto a recuperare l’investimento profuso nella costruzione dell’infrastruttura che a remunerare il capitale.<br />	<br />
L’interesse economico di cui parte ricorrente (nonché quella interveniente) contestano l’effettiva sussistenza, è dunque <i>in re ipsa</i>, posto che, come ovvio, le concessionarie autostradali non sono enti di beneficenza e svolgono la loro attività sulla base, anche, di un piano economico – finanziario, tale da conseguire, nel tempo, quantomeno l’equilibrio di gestione.<br />	<br />
Con precipuo riguardo alle categorie contemplate del Codice del Consumo, rileva il Collegio che il servizio oggetto di analisi da parte dell’Autorità altro non è che l’accesso, a pagamento, al tratto autostradale, in relazione al quale, nei rapporti con gli utenti, CAV agisce nella qualità di “professionista”.<br />	<br />
E’ poi irrilevante (al fine di escludere, in astratto, la competenza, in materia, di AGCM) che, per quanto concerne il lato interno del rapporto concessorio, l’Ente di Settore (in questo caso, l’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell’Anas) abbia adottato una specifica ed autonoma sanzione (cosi come riferito da Cav in sede di memoria conclusionale).<br />	<br />
La Sezione ha, ormai numerose volte, evidenziato che la circostanza che il professionista operi in un settore regolato, oggetto di disciplina da parte di altra Autorità indipendente (o comunque di altra pubblica amministrazione) a ciò specificamente preposta, non esclude la possibilità di un concorrente intervento dell’Autorità <i>antitrust</i> (cfr., TAR Lazio, sez. I^, 19 maggio 2010, n. 12277 – Carta Accord).<br />	<br />
Si è in particolare precisato che solo nell’ipotesi in cui si delinei un contrasto tra la disciplina di un settore affidato alla vigilanza di una Autorità di regolazione e il modello di “professionista diligente”, così come declinato dall’Autorità <i>antitrust</i>, deve farsi applicazione delle norma di chiusura di cui all’art. 19, comma 3, Codice del Consumo (secondo la quale la disciplina di settore prevale, appunto, solo in caso di contrasto).<br />	<br />
Tale funzione si svolge però mediante l’apposizione di regole a monte, ed una eventuale attività sanzionatoria, a valle, limitata all’applicazione delle regole poste dalla stessa Autorità, mentre la tutela apprestata dall’Autorità <i>antitrust </i>opera con una tecnica del tutto diversa da quella affidata alle Autorità di settore. Si tratta, come osservato in dottrina, di attività di “adjudication”, ovvero dell’ ”accertamento in concreto della conformità o meno dei comportamenti delle imprese ai precetti generali” e della eventuale applicazione di sanzioni.<br />	<br />
La “completezza” della normativa settoriale non può, inoltre, essere predicata in astratto ma va verificata nei casi concreti, in quanto, come ovvio, non potrà mai esservi una disciplina regolatoria che colga interamente la complessità del reale; né siffatta disciplina è effettivamente auspicabile, posto che, come noto, anche l’eccesso di regolazione può avere effetti controproducenti sulla concorrenzialità del mercato. <br />	<br />
In questa prospettiva, la disciplina recata dal Codice del Consumo appare in grado non già di “completare” una disciplina di settore bensì il “quadro” complessivo dei poteri pubblici, sanzionatori e di <i>enforcement</i>, posti dall’ordinamento a tutela dei consumatori.<br />	<br />
Il Codice delinea, infatti, un modello astratto di professionista diligente, la cui osservanza va verificata in concreto, come già chiarito, non solo alla stregua della disciplina di settore, ma anche dell’esperienza propria del settore di attività del professionista e delle finalità di tutela perseguita dal Codice stesso.<br />	<br />
3.2. Il Collegio reputa invece suscettibile di condivisione l’ulteriore rilievo secondo cui l’Autorità non ha, nel caso di specie, compiutamente dimostrato l’esistenza di una vera e propria “pratica commerciale”, avente i caratteri delineati al paragrafo 2.1. della presente decisione.<br />	<br />
Rileva in particolare che, sebbene l’Autorità abbia imputato, genericamente, a CAV, anche l’omessa adozione di “piani di gestione del traffico” (par. 73), nel corpo del provvedimento non vi è traccia di una compiuta istruttoria in tal senso, né in ordine all’efficacia dei sistemi monitoraggio e gestione delle emergenze operati dalla società Autovepd sulla base della convenzione con CAV.<br />	<br />
Nel corpo del provvedimento, infatti, viene svolta, sostanzialmente, solo una dettagliatissima analisi degli eventi verificatisi il 1° agosto 2009, la quale, però, ancorché utile a ricostruire il quadro delle responsabilità di quel giorno (sul piano civilistico ed amministrativo), non è tuttavia sufficiente a comprovare, di per sé, che gli episodi in questione siano anche il sintomo di una più generale inadeguatezza organizzativa delle società concessionarie e dell’inesistenza di efficienti “protocolli” di gestione delle emergenze, tale da giustificare l’intervento sanzionatorio di AGCM a tutela del consumatore.<br />	<br />
L’Autorità ha in particolare evidenziato:<br />	<br />
&#8211; che, sebbene “<i>gli elementi acquisiti dimostrino che CAV e Autovepd avessero la disponibilità di precise informazioni circa l’esistenza delle diverse criticità sul Passante e, in particolare, circa la presenza e la lunghezza delle code, il loro evolve<br />
&#8211; che le “<i>informazioni sulla situazione del traffico sul Passante di Mestre non sono state comunicate all’utenza in modo completo e tempestivo né attraverso i P.M.V. dislocati sul tratto dell’A4 in avvicinamento al Passante, né sui P.M.V. posti lungo i<br />
&#8211; che la “<i>non tempestività e l’incompletezza delle informazioni fornite all’utenza nel corso dell’intera giornata del 1° agosto 2009 da parte di entrambe le società, risultano confermate da quanto rappresentato e deciso nelle riunioni istituzionali ind<br />
&#8211; che “<i>a seguito della riunione tecnica tenutasi il 6 agosto 2009 presso la Prefettura di Venezia, i rappresentanti delle società CAV e Autovepd, hanno convenuto di predisporre misure per implementare l’informazione ai viaggiatori, attraverso: (i) la c<br />
Più in generale, quale modello di comportamento delle società concessionarie delle autostrade, conforme al Codice del Consumo, l’Autorità ha individuato la “<i>capacità di gestire i flussi di traffico soprattutto nei momenti di criticità, adottando specifiche misure di informazione e gestione del medesimo traffico (ad esempio con misure di deviazione e orientamento dello stesso). Ciò, in particolare, con riferimento ad una direttrice autostradale che presentava specifici aspetti di criticità e intensamente attraversata durante il periodo estivo in corrispondenza dei tradizionali esodi</i>.” (par. 72), aggiungendo altresì che “<i>Quanto precede non solo conferma la necessità di un intenso coordinamento tra le società interconnesse con il Passante e, quindi, anzitutto tra Autovepd e CAV e tra queste e con le forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, ma anche la grave assenza di efficienti e tempestivi piani di gestione del traffico, con conseguente violazione dell’obbligo di diligenza professionale gravante normalmente sui professionisti</i>.”.<br />	<br />
3.2.1. Premesso che, è indubbiamente condivisibile, quanto fatto rilevare dall’Autorità circa lo <i>standard</i> di diligenza richiesto alle imprese concessionarie di un pubblico servizio, nel caso concreto, tuttavia, essa non si è peritata di valutare l’idoneità in sé dei sistemi di monitoraggio e gestione delle informazioni all’utenza utilizzati da Autovedp (ad. es., la rete telematica di collegamento tra i centri di controllo dei vari soggetti coinvolti nelle situazioni di emergenza, la pubblicazione dei messaggi di preavviso sui pannelli P.M.V., la pubblicazione dei bollettini radiofonici”), avendo operato, per così dire, una inversione logica.<br />	<br />
In particolare, ha tratto la conclusione relativa ad una incapacità strutturale delle società concessionarie “<i>di gestire con anticipo situazioni emergenziali</i>”, essenzialmente dalle decisioni assunte, nell’immediatezza degli eventi, nella riunione indetta dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno il 5 agosto 2009.<br />	<br />
Tali decisioni, però, hanno semplicemente messo in luce, la necessità “<i>che le società concessionarie divulghino messaggi su P.M.V. che garantiscono informazioni sulla viabilità con congruo anticipo</i>”, senza “<i>attendere il formarsi dei citati 15 Km di coda per procedere alla chiusura del Passante</i>” e che, quindi, in sostanza, governino “<i>gli eventi con maggior anticipo</i>”.<br />	<br />
Si tratta, tuttavia, di semplici e logici suggerimenti pratici, scaturiti non già dall’analisi dell’inidoneità in sé dei sistemi di gestione del traffico e delle emergenze, ma dalla concreta attuazione datane quel giorno (ad esempio, il contenuto ambiguo e incompleto dei bollettini radiofonici diffusi, l’indicazione, con eccessivo ritardo, dei percorsi alternativi, la disattivazione dei PMV fissi installati lungo il Passante), la quale, seppure ascrivibile alla responsabilità delle società concessionarie (civilistica ed amministrativa, stante la violazione degli obblighi inerenti il rapporto concessorio con Anas), non è necessariamente anche indizio di una “pratica” scorretta, sanzionabile dall’Autorità ai sensi del Codice del Consumo.<br />	<br />
Gli elementi in precedenza evidenziati, non sono, in definitiva, concludenti, soprattutto ove si consideri che il Passante è infrastruttura di nuova costruzione, per la quale, all’epoca, non si possedevano dati storici circa i flussi di traffico e i comportamenti dell’utenza.<br />	<br />
Sicché, semmai, come esattamente rilevato dalla società ricorrente, proprio il fatto che la stessa si sia immediatamente adoperata, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di individuare accorgimenti idonei ad evitare ulteriori criticità di tale genere, ne denota il pronto adeguamento a tali dati di esperienza.<br />	<br />
Sotto altro profilo, la necessità (in particolare, ai fini dell’elaborazione di percorsi alternativi) che vengano coinvolte non solo le società concessionarie dei tratti autostradali contermini, ma anche le amministrazioni pubbliche competenti, pone in luce una ulteriore carenza istruttoria del procedimento, in quanto l’Autorità avrebbe dovuto verificare, al fine di valutare l’efficienza organizzativa di Cav nella gestione dei flussi di traffico, anche l’incidenza delle azioni di coordinamento rimesse alle pubbliche autorità.<br />	<br />
E’ CAV stessa, a ricordare, ad esempio, che la società Autovepd aveva sottoscritto, sin dal 2005, un accordo con la Polizia stradale, al fine di individuare percorsi alternativi (anteriormente, quindi, all’apertura del Passante), e che tali accordi sono stati aggiornati solo in seguito agli eventi del 1° agosto 2009.<br />	<br />
Non è chiaro, però (né l’Autorità ha condotto approfondimenti in tal senso), a quale soggetto competesse l’iniziativa di promuovere l’aggiornamento dei piani.<br />	<br />
Al riguardo, occorre anche ricordare che l’Autorità ha ritenuto CAV coinvolta nella “pratica”, in quanto titolare della “funzione di indirizzo, controllo e coordinamento” in ordine ai servizi affidati, mediante convenzione, ad Autovepd (in particolare, quelli relativi al centro operativo e alla gestione delle informazioni all’utenza).<br />	<br />
Al riguardo, è, in astratto, pienamente condivisibile l’assunto dell’Autorità secondo cui l’affidamento, in convenzione, di alcun servizi, non esclude la responsabilità della società concessionaria.<br />	<br />
La Sezione ha infatti più volte ricordato che ove, come nel caso di specie, un’impresa si avvalga delle collaborazione di altri soggetti, essa, anche sul piano civilistico, è comunque tenuta ad a predisporre ed attuare meccanismi di verifica e di controllo del loro operato (cfr. TAR Lazio, sez. I^, 29 marzo 2010, n. 4931 &#8211; Wind Absolute Tariffa). <br />	<br />
Dal punto di vista del Codice del Consumo, pertanto, la mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo in ordine ai servizi esternalizzati, rappresenta indubbiamente, anche secondo il comune buon senso, un condotta non conforme al “normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista” (cfr. l’art. 18, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo).<br />	<br />
In tal senso, è perciò irrilevante quanto fatto notare CAV circa la valenza meramente interna dei rapporti negoziali all’uopo intercorsi con Autovepd.<br />	<br />
Anche in questo caso, non risulta però analizzata dall’Autorità, in concreto, l’efficacia delle azioni di controllo predisposte da Cav, nel quadro più generale dei sistemi di gestione del traffico e delle emergenze dalla stessa elaborati, anche in accordo con Autovepd.</p>
<p>4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Le spese seguono come di regola la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla rifusione delle spese di giudizio alla società ricorrente, spese che si liquidano, complessivamente, in euro 3.000, 00 (tremila), oltre agli accessori, come per legge.<br />	<br />
Compensa le spese nei confronti di Aiscat.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/11/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-11-2010-n-33668/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2010 n.33668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
