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	<title>3365 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.3365</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2020-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.3365</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Angela Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI: (I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vincenzo De Nisco, c. Comune di Avella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Donato Pennetta; Centrale Unica di Committenza Partenio-Valle del Lauro, non costituita in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2020-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.3365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Angela Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vincenzo De Nisco, c. Comune di Avella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Donato Pennetta; Centrale Unica di Committenza Partenio-Valle del Lauro, non costituita in giudizio e nei confronti di Cooperativa Sociale E. Onlus &#8211; Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Colucci)</span></p>
<hr />
<p>Gestione dei rifiuti in Campania: ricognizione della normativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; gestione &#8211; Regione Campania &#8211; normativa &#8211; ricognizione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Dal complesso dei dati normativi, interventi in materia, si ricava in sintesi che alla data del 31 dicembre 2015: a) era da considerare cessata la situazione di emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania (di cui al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n, 26) per effetto del quale (ex art. 11) la competenza esclusiva della gestione del ciclo integrato dei rifiuti era stata attribuito alle Province; b) solo ai Comuni spettava l&#8217;esercizio della funzione fondamentale dell&#8217;organizzazione e della gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, commi 26 e 27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, comma 3, d.l. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11); c) nella Regione Campania dall&#8217;entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, fermo restando che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che la esercitano in forma associata, nelle more dell&#8217;individuazione del nuovo soggetto gestore da parte dell&#8217;istituendo Ente d&#8217;Ambito era consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che fossero conformi alle previsioni della predetta legge, prevedendo la cessazione espressa e automatica dell&#8217;affidamento a seguito dell&#8217;individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito, mentre le società  provinciali, istituite ai sensi del citato decreto legge n. 195 del 2009, avrebbero continuato a svolgere le loro funzioni fino alla data dell&#8217;effettivo avvio di esercizio a parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della citata legge regionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/05/2020<br /> <strong>N. 03365/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06651/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6651 del 2019, proposto da I. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vincenzo De Nisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Avella, in persona del Sindaco <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Centrale Unica di Committenza Partenio-Valle del Lauro, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Cooperativa Sociale E. Onlus &#8211; Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), 21 giugno 2019, n. 1107, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avella e della Cooperativa Sociale E. Onlus &#8211; Società  Cooperativa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Nardone, in dichiarata delega di De Nisco, Pennetta e Colucci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. La Centrale Unica di Committenza Partenio-Vallo di Lauro (di seguito <em>&#8220;CUC&#8221;</em>) indiceva, con determina n. 36 del 30 ottobre 2018, una procedura di gara per l&#8217;affidamento, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale nel territorio del Comune di Avella, per l&#8217;importo complessivo di € 2.260.829, 45, comprensivi di € 40.111,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.<br /> Con determina n. 1 del 3 gennaio 2019 la gara veniva aggiudicata alla E. Onlus- Società  Cooperativa Sociale (<em>&#8220;E.&#8221;</em>).<br /> 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Campania- sezione staccata di Salerno, la I. s.p.a. (società  interamente partecipata dall&#8217;Amministrazione provinciale di Avellino, costituita con delibera del Commissario delegato n. 2 del 23 dicembre 2009 in attuazione dell&#8217;articolo 11 del d.l. n. 195 del 30 dicembre 2009 conv. con modificazione in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, la quale aveva gestito, a far data dal 1 gennaio 2010, il ciclo integrato dei rifiuti nei comuni della Provincia ed anche nel comune di Avella) chiedeva l&#8217;annullamento del predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, in uno con l&#8217;accertamento dell&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato, gravando altresì¬ gli altri atti della procedura di gara e ogni altro <em>&#8220;atto</em> <em>presupposto, conseguente e connesso&#8221;</em>.<br /> A sostegno dell&#8217;impugnativa lamentava: &#8220;1. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 152/2006, della legge Regione Campania n. 4/2007, dell&#8217;art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 conv. con modificazioni con legge 26 febbraio 2010, n. 26, della legge Regione Campania n. 14/2016; 2. Illegittima procedura di affidamento del <em>&#8220;servizio di supporto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati&#8221;</em>, servizio di competenza della provincia di Avellino e per essa di I. s.p.a.&#8221;.<br /> Premessa una dettagliata ricostruzione della normativa, nazionale e regionale, inÂ <em>subiecta materia</em> (e, in particolare, della disciplina per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania), la ricorrente assumeva l&#8217;illegittimità  dell&#8217;indizione della gara da parte del Comune in quanto, in base all&#8217;art. 11 del d.l. 195 del 2009, conv., con modificazioni, dalla l. n. 26 del 2010, la competenza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti spettava in via esclusiva alle sole Province, potendo i Comuni, nelle more della predisposizione da parte delle prime di un&#8217;adeguata struttura organizzativa, soltanto continuare a gestire <em>&#8220;l&#8217;attività  di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerenti alla raccolta differenziata (&#038;) secondo le attuali modalità  e forme procedimentali&#8221;</em>.<br /> A suo avviso, in definitiva, il Comune non avrebbe potuto indire la gara <em>de qua </em>per la gestione del ciclo del rifiuti, in quanto la gestione del servizio nel territorio comunale le spettava <em>ex lege</em> e non avrebbe potuto esserle sottratta fino all&#8217;indizione della gara da parte dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito ovvero dai Comuni giÃ  costituiti in SAD o in forma associata mediante unione oppure convenzione (ai sensi della Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14, <em>&#8220;Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti&#8221;</em>), fattispecie entrambe non ricorrenti nel caso di specie.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione comunale che eccepiva, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, per mancata impugnazione del bando di gara da parte della società  provinciale, e nel merito ne contestava la fondatezza, insistendo per il suo rigetto.<br /> Si costituiva altresì¬ la cooperativa controinteressata E., contestando negli stessi termini l&#8217;inammissibilità  del ricorso e argomentandone l&#8217;infondatezza.<br /> 3. L&#8217;adito tribunale con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto.<br /> 4. Contro tale sentenza ha interposto appello I., lamentando anzitutto <em>&#8220;erronea e travisata ricostruzione della fattispecie ed altrettanto erronea sua valutazione in fatto e in diritto&#8221;</em> e riproponendo altresì¬, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., i motivi di censura sollevati in primo grado e non esaminati.<br /> Ha resistito all&#8217;appello il Comune di Avella, argomentandone l&#8217;infondatezza e insistendo per il suo rigetto.<br /> Si è costituita altresì¬ la Cooperativa Sociale E., domandando l&#8217;integrale conferma della sentenza impugnata e la reiezione dell&#8217;appello.<br /> 5. Abbinata al merito su accordo delle parti la trattazione dell&#8217;istanza cautelare incidentalmente formulata dall&#8217;appellante, all&#8217;udienza del 13 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 6. Come accennato in precedenza, I., società  interamente partecipata dalla Provincia di Avellino ed affidataria sin dal gennaio 2010 del servizio di gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti anche nell&#8217;ambito del territorio del Comune di Avella, sostiene &#8211; in estrema sintesi- che l&#8217;ente non avrebbe potuto indire la gara <em>de qua </em>per la gestione del ciclo dei rifiuti, in quanto la gestione del servizio nel territorio comunale e non avrebbe potuto esserle sottratta fino all&#8217;indizione della gara da parte dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito ovvero dai comuni giÃ  costituiti in SAD o in forma associata mediante unione oppure convenzione (ai sensi della legge regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14, <em>&#8220;Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti&#8221;</em>), fattispecie tutte non ricorrenti nel caso di specie.<br /> Di conseguenza avrebbe errato il Tribunale a dichiarare inammissibile l&#8217;impugnazione proposta solo avverso l&#8217;aggiudicazione e non anche verso il bando di gara, dal momento che solo dall&#8217;aggiudicazione le sarebbe derivata la lesione, concreta e attuale della propria posizione giuridica, tanto pìù che nel caso di specie non sarebbero venute in considerazione clausole immediatamente escludenti e perciò da impugnare immediatamente.<br /> Secondo l&#8217;appellante , in ogni caso poi il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l&#8217;impugnazione proposta, ancorchè diretta principalmente nei confronti dell&#8217;aggiudicazione, era stata effettivamente estesa anche agli atti indittivi della gara, non potendo qualificarsi una mera clausola di stile la frase <em>&#8220;impugnazione di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso&#8221;</em> (posto che tra gli atti presupposti rientra certamente il bando di gara); inoltre, alcun onere di immediata impugnativa del bando di gara poteva esserle imputato, non avendo avuto tempestiva ed effettiva notizia dell&#8217;indizione della gara ed essendo nell&#8217;impossibilità  di controllare tutti i bandi aventi ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottati dai comuni della Provincia di Avellino. In relazione a quest&#8217;ultimo profilo l&#8217;appellante invoca a sostegno della propria tesi l&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo cui le norme in tema di pubblicazione telematica degli atti devono essere applicate con particolare cautela e quindi sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, specie allorquando si devono determinare gli effetti di conoscenza legale associabili a siffatta tipologia di esternazione comunicativa, aggiungendo che in difetto della comunicazione dell&#8217;atto il termine per l&#8217;impugnazione dei provvedimenti amministrativi decorre dal momento dell&#8217;avvenuta conoscenza degli stessi ed evidenziando che nel caso di specie le sarebbero state comunicate soltanto l&#8217;avvenuta aggiudicazione e la consegna del servizio (all&#8217;aggiudicataria).<br /> 7. Ai fini della decisione della controversia in esame è necessario premettere quanto segue.<br /> 7.1. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <em>(&#8220;Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica&#8221;</em>), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, all&#8217;art. 14 (rubricato &#8220;<em>Patto di stabilità  interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali&#8221;</em>), dopo aver affermato al comma 26 che <em>&#8220;l&#8217;esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l&#8217;ente titolare&#8221;</em>, al successivo comma 27 enumera, <em>&#8220;ferme restando le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all&#8217;art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione e le funzioni esercitate ai sensi dell&#8217;art. 118 della Costituzione&#8221;</em>, le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, ricomprendendovi espressamente alla lettera f)Â <em>&#8220;l&#8217;organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi&#8221;.</em><br /> 7.2. L&#8217;art. 1, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1 (<em>&#8220;Misure urgenti per il superamento di situazioni di criticità  nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale&#8221;</em>), convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, 11, ha previsto che <em>&#8220;Il termine di cui al comma 2 ter dell&#8217;art. 11 del d.l. 30.12.2019, n. 195, conv. con modd. l. 26.2.2010, n. 25 è differito al 31 dicembre 2015. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 17, comma 27, lett. f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni&#8221;</em>.<br /> 7.3. In tale quadro di riferimento delineato dalla normativa nazionale devono essere collocate sistematicamente le disposizioni della legge regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 (<em>&#8220;Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell&#8217;economia circolare&#8221;</em>) che:<br /> &#8211; all&#8217;art. 10 (<em>&#8220;Competenze dei Comuni&#8221;</em>), comma 1, stabilisce che <em>&#8220;Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al titolo III&#8221;</em>;<br /> &#8211; all&#8217;art. 23 individua gli ambiti territoriali ottimali di gestione del servizio e all&#8217;art. 26 individua negli istituendi enti d&#8217;ambito gli organi di governo degli ATO, stabilendo al comma 1 che <em>&#8220;Per ciascun ATO l&#8217;Ente d&#8217;Ambito&#038;.(lett. c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all&#8217;interno dell&#8217;ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio ai sensi dell&#8217;art. 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità  alle norme vigenti&#8221;</em>;<br /> &#8211; all&#8217;art. 40 (<em>&#8220;Regime transitorio dei contratti di servizio&#8221;</em>), nel testo in vigore al momento in cui è stato pubblicato il bando relativo alla gara per cui è causa, così¬ disponeva <em>&#8220;1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito di indire procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell&#8217;affidamento a seguito dell&#8217;individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito. 2. In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l&#8217;Ente d&#8217;ambito procede agli affidamenti dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie e prevede che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle ulteriori scadenza. Nella fase transitoria di coesistenza di pìù soggetti affidatari l&#8217;Ente d&#8217;Ambito disciplina le opportuna differenziazioni transitorie. 3. Le società  provinciali, istituite ai sensi del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 195&#038;continuano a svolgere le funzioni assegnate fino alla data dell&#8217;effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge&#8221;</em>.<br /> 8.4. Da tanto si ricava agevolmente in sintesi che alla data del 31 dicembre 2015:<br /> a) era da considerare cessata la situazione di emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania (di cui al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n, 26) per effetto del quale (ex art. 11) la competenza esclusiva della gestione del ciclo integrato dei rifiuti era stata attribuito alle Province;<br /> b) solo ai Comuni spettava l&#8217;esercizio della funzione fondamentale dell&#8217;organizzazione e della gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, commi 26 e 27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, comma 3, d.l. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11);<br /> c) nella Regione Campania dall&#8217;entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, fermo restando che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che la esercitano in forma associata, nelle more dell&#8217;individuazione del nuovo soggetto gestore da parte dell&#8217;istituendo Ente d&#8217;Ambito era consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che fossero conformi alle previsioni della predetta legge, prevedendo la cessazione espressa e automatica dell&#8217;affidamento a seguito dell&#8217;individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito, mentre le società  provinciali, istituite ai sensi del citato decreto legge n. 195 del 2009, avrebbero continuato a svolgere le loro funzioni fino alla data dell&#8217;effettivo avvio di esercizio a parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della citata legge regionale.<br /> 9. Ciò posto l&#8217;appello è infondato.<br /> 9.1. Anche a voler ammettere, come prospetta l&#8217;appellante, che la disposizione di cui al terzo comma dell&#8217;art. 40 della legge regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 dovesse interpretarsi nel senso di legittimare la gestione del ciclo integrato rifiuto da parte della società  provinciale &#8211; nel caso di specie Irpiambiente, istituita in attuazione dell&#8217;art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 &#8211; fino alla individuazione del nuovo gestore da parte dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito (prospettazione che non convince la Sezione perchè implicherebbe l&#8217;inutilità  della disposizione contenuta nel primo comma e porrebbe gravi problemi sia di compatibilità  costituzionale con riguardo alla previsione delle funzioni fondamentali dei comuni ed alla loro gestione, sia di compatibilità  comunitaria), deve convenirsi con la conclusione cui è giunto il primo giudice in ordine al fatto che nel caso di specie risulta impugnato soltanto il provvedimento finale della gara indetta dal Comune di Avella, cioè la determina di aggiudicazione n. 1 del 3 gennaio 2019, e non anche, come dovuto, il bando di gara e gli atti prodromici di indizione della gara (determina dirigenziale n.589 del 6 agosto 2018).<br /> IlÂ <em>vulnus</em> alla posizione giuridica dell&#8217;appellante non può dirsi derivato pertanto dall&#8217;aggiudicazione, bensì¬ proprio dal bando di gara, le cui finalità  ed il cui fondamento giuridico erano evidentemente incompatibili con la pretesa di Iripiniambiente di essere il solo gestore del ciclo integrato dei rifiuti secondo la ricordata normativa, nazionale e regionale.<br /> Come bene rilevato dalla sentenza appellata, di fronte alla scelta di affidare il contratto mediante una procedura ad evidenza pubblica, viene immediatamente pregiudicato l&#8217;interesse ad una proroga del precedente rapporto, per cui il precedente titolare è posto nell&#8217;alternativa di partecipare alla nuova gara o appunto impugnare quest&#8217;ultima (Cons. di Stato, V, 27 marzo 2019, n. 2020).<br /> Sussisteva pertanto in capo alla società  appellante l&#8217;obbligo di immediata impugnazione del bando di gara, in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza puntualmente richiamati dal primo giudice secondo cui la contestazione dell&#8217;indizione della gara per l&#8217;affidamento in concessione di un bene o di un servizio costituisce una delle tassative ipotesi di immediata lesività  del bando di gara che deve essere impugnato nel termine di trenta giorni (Cons. di Stato, V, 27 marzo 2019, n. 2020; Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4).<br /> Solo l&#8217;eventuale annullamento del bando di gara, ove tempestivamente impugnato, avrebbe poi travolto automaticamente il provvedimento di aggiudicazione, la cui mancata impugnazione non avrebbe dato luogo all&#8217;improcedibilità  del ricorso.<br /> 9.2. Nè può trovare favorevole considerazione la deduzione dell&#8217;appellante secondo cui la mancata tempestiva impugnazione del bando di gara sarebbe dipesa dalla mancata tempestiva &#8211; incolpevole &#8211; conoscenza del bando di gara.<br /> Al riguardo è sufficiente osservare che, come eccepito, senza alcuna contestazione sul punto, dal Comune di Avella e dalla controinteressata, il bando della gara di cui si discute è stato pubblicato sull&#8217;albo pretorio, così¬ che, indipendentemente da ogni altra considerazione circa le modalità  di pubblicazione (profilo che non è oggetto di specifica contestazione da parte dell&#8217;appellante), la dedotta mera difficoltà  o impossibilità  (peraltro meramente soggettiva, non essendo stato fornito alcun elemento per dimostrare una situazione di impossibilità  di natura oggettiva) di verificare la pubblicazione di tutti i bandi gara a cui poter partecipare non può costituire causa di giustificazione della omessa impugnazione del bando (ai fini di un eventuale riconoscimento di errore scusabile e rimessione in termini).<br /> Ciò senza contare che com&#8217;è noto gli atti di indizione delle gare pubbliche e i relativi bandi non sono soggetti a notifica individuale, ma al generale regime di pubblicità  prescritto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di cui non è stata neppure contestata l&#8217;omissione), mentre nessun obbligo specifico di comunicazione dei bandi di gara era eccezionalmente previsto dalla legge in favore dell&#8217;appellante per la sua qualità  di società  provinciale ex art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26<br /> 9.3. E&#8217; appena il caso di aggiungere che non può ritenersi satisfattivo dell&#8217;onere di tempestiva impugnazione del bando di gara il semplice richiamo della clausola di chiusura del ricorso di estensione dell&#8217;impugnativa anche <em>&#8220;agli altri atti della procedura di gara e ad ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso&#8221;</em>.<br /> Si tratta, invero, di mera clausola di stile, di per sè inidonea e insufficiente per estendere gli effetti del ricorso contro la determina presupposta di indizione della gara ed il bando, in assenza di un&#8217;espressa e tempestiva impugnativa di tali atti.<br /> Ciò in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza secondo i quali <em>&#8220;il generico richiamo, nell&#8217;epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l&#8217;impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell&#8217;oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perchè solo l&#8217;inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa&#8221;Â </em>(cfr. <em>ex multis</em> Cons. di Stato, VI, 3 ottobre 2018, n. 5672; V, 29 novembre 2017, n. 5609).<br /> 9.4. Infine per completezza è da ricordare che pacificamente dal 1 gennaio 2016 i Comuni rientravano nel potere/dovere di esercitare proprio quella funzione di programmazione e organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e tanto esclude in radice che possa postularsi, come pure suggestivamente adombra l&#8217;appellante, la nullità  del bando di gara, ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>septies</em> della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br /> 10. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 11. Le spese sono poste a carico dell&#8217;appellante secondo il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante I. s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Avella e della Cooperativa Sociale E. Onlus- Società  Cooperativa che liquida forfettariamente in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna appellata costituita, oltre oneri e accessori se per legge dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Federico Di Matteo, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Grasso, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2020-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2010 n.3365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-11-2010-n-3365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-11-2010-n-3365/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2010 n.3365</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Realfonzo Comune di Roma (Avv. ti A. Magnanelli, A. Raimondo, N. sabato) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avv. Stato) e altri 1. Ambiente e territorio – Vincoli paesaggistici – Imposizione da parte del Ministero – Art. 138, co. 3 D.Lgs. 42/2004 – Legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-11-2010-n-3365/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2010 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-11-2010-n-3365/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2010 n.3365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti, <i>Est.</i> Realfonzo<br /> Comune di Roma (Avv. ti A. Magnanelli, A. Raimondo, N. sabato) c.<br /> Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Vincoli paesaggistici – Imposizione da parte del Ministero – Art. 138, co. 3 D.Lgs. 42/2004 – Legittimità – Sussiste &#8211; Condizioni	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Vincoli paesaggistici – Imposizione da parte del Ministero – Utilizzo delle mappe digitali di Google &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere del Ministero di dichiarare il notevole interesse pubblico di immobili e di aree ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004, non prevede limiti d’intervento. Infatti il “paesaggio”, attenendo ad un valore costituzionalmente protetto, necessita di una tutela che non può che essere unitaria. La tutela in questione deve perciò essere considerata come una tutela “d’insieme”, e non concerne solamente i singoli elementi che la compongono, in quanto attraverso l’imposizione dei vincoli paesistici, si salvaguarda la tutela del paesaggio, ed al contempo, anche l’ambiente. In tale contesto,  nei casi speciali, quando è impossibile un’azione condivisa, per la preminenza del valore “paesaggio”, la norma di cui all’art. 138, 3° co. D:Lgs. 42/2004 impone che possa, e debba, essere il Ministero ad imporre, previo parere della Regione, autonomi vincoli, se ciò è ritenuto necessario in rapporto alla messa in pericolo dei valori paesaggistici del territorio.	</p>
<p>2. Ai fini dell’apposizione di un vincolo paesaggistico, risulta legittimo l’utilizzo delle mappe digitali di Google in luogo delle cartografie trasmesse dagli enti locali. Trattasi infatti di mappe del sistema di controllo satellitare della NASA statunitense che consentono una visione del territorio storicamente accertata da foto assolutamente affidabili, e che permettono di confrontare le situazioni in atto anche con riferimento a determinate precedenti date.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 33365/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 03079/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3079 del 2010, proposto dal </p>
<p><b>Comune di Roma</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Andrea Magnanelli, Angela Raimondo, Nicola Sabato, con domicilio eletto presso Nicola Sabato in Roma, via T. di Giove,21; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>&#8212; Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>&#8212; <b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Caprio, Mauro Fiore, con domicilio eletto presso Elisa Caprio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 	</p>
<p>&#8212; <b>Sopraintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Per il Comune di Roma</b>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>DEL DECRETO DEL 25/01/10 CON IL QUALE E&#8217; STATO DICHIARATO IL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL&#8217;AREA SITA NEL COMUNE DI ROMA, MUNICIPIO XII, QUALIFICATA &#8220;AMBITO MERIDIONALE DELL&#8217;AGRO ROMANO COMPRESO TRA LE VIE LAURENTINA ED ARDEATINA&#8221;.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame il Comune di Roma &#8212; premessa una diffusa ricostruzione delle diverse vicende procedimentali, del quadro normativo di insieme e della situazione delle aree interessate&#8211; impugna il decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell&#8217;art. 141 comma secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il notevole interesse pubblico dell&#8217;area, sita nel comune ricorrente Municipio XII denominata &#8220;Ambito meridionale dell&#8217;agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina” così come individuata dalle norme ed alla relativa cartografia.<br />	<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia di due rubriche, articolate in più profili relative alla violazione degli articoli 133,135, 138, 140,141, 143 e 156, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;degli articoli97 e 114 della Cost. e degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990; nonché eccesso di potere per sviamento violazione del principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione e di leale collaborazione eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria di motivazione nonché travisamento.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Lazio versando in giudizio gli atti principali del procedimento.<br />	<br />
L&#8217;Avvocatura Erariale, con una prima memoria per la Camera di Consiglio del 27 aprile 2010, ha confutato analiticamente i motivi di gravame, mentre con memoria per l’udienza pubblica di discussione, ha ulteriormente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per il rigetto.<br />	<br />
Con memoria per la discussione il Comune ricorrente ha ulteriormente sottolineato le proprie argomentazioni. <br />	<br />
Chiamata all&#8217;udienza pubblica di discussione la casa è stata introitata dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>___ 1.§. Per l’Amministrazione Comunale ricorrente l’imposizione del vincolo paesaggistico ad una vasta porzione del territorio di Roma Sud-est dimostrerebbe un utilizzo sviatorio del potere di gestione del vincolo paesaggistico, fondato su una errata ricostruzione del rapporto tra vincolo, pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica, che:<br />	<br />
&#8211; non troverebbe alcun riscontro nel Codice di cui al d.lgs.n.42/2006 e s.m.i. alla luce dell’articolo 117 della Costituzione che, al riguardo, pone il potere concorrente della regione circa l’assetto del territorio in tema di valorizzazione dei beni cult<br />
&#8212; dell’articolo 118 Cost. e della legge 1150/1942 che assicura al Comune la competenza urbanistica;<br />	<br />
&#8212; dell’articolo 132, secondo comma della Cost. che richiama la convenzione di Firenze il 20 ottobre 2000 che impone il principio di sussidiarietà nella ripartizione Stato autonomie locali:<br />	<br />
&#8212; violerebbe i principi in materia di divisione dei poteri Stato-Regioni ed i doveri reciproci di rispetto così come fissati dalla Corte Costituzionale delle sentenze n. 303/2003 62/2005;367 e 378 del 2007.<br />	<br />
In tale scia conseguentemente il Comune di Roma lamenta che:<br />	<br />
___ 1.§.1. la partecipazione degli enti locali al procedimento di imposizione del vincolo dovrebbe essere reale e non meramente formale per cui erroneamente il Ministero avrebbe affermato che la tutela paesaggistica non possa essere vincolata alla potestà urbanistica. Da cui l’illegittimità della mancata considerazione nel provvedimento dei rilievi e delle osservazioni regionali e comunali.<br />	<br />
Del resto nell’imporre il vincolo statale, l’amm.ne avrebbe ricalcato in gran parte criterio, metodi e disciplina del PTPR, trasferendo nel proprio ambito progetti di trasformazione urbana sotto la dominazione “Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica”.<br />	<br />
___ 1.§.2.il nuovo PRG è stato costruito sulla base delle indicazioni del PTPR per cui l’amministrazione statale avrebbe illegittimamente esercitato un’attività di vera e propria pianificazione paesistica anziché limitarsi alla tutela e conservazione, propri dell’attività di imposizione del vincolo. Da cui l’illegittimità, per violazione dell’articolo 138 del codice, sia delle prescrizioni delle NTA facenti parte del decreto di vincolo, le quali avrebbero dovuto essere esclusivamente dirette alla conservazione del bene, che dell’affermazione della Soprintendenza per cui “la conservazione è solo un profilo, pur essenziale, della tutela (potente????) , dovendo il vincolo contenere anche come nella fattispecie-prescrizioni in ordine alle trasformazioni dei beni vincolati”.<br />	<br />
In assenza di una qualsiasi forma di intesa, l’articolo 7 delle NTA del decreto impugnato definisce “… gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici ed alle attività di trasformazione consentite…” con una pervasività che risulta evidente dalla complessità stessa della norma, che risulta invasiva delle funzioni proprie della regione;<br />	<br />
___ 1.§.3. La Soprintendenza, mentre avrebbe direttamente risposto ai privati, non avrebbe dato alcuna risposta le osservazioni comunali e non avrebbe tenuto conto della tutela quasi integrale operata dal Comune (87%) nelle aree interessate, violando così i diritti di partecipazione del Comune ai sensi dell’articolo 138 comma 1; che non costituiscono un onere meramente formale così come sottolineato dal Consiglio di Stato della decisione della sezione sesta n. 3895/2008.<br />	<br />
Inoltre l’azzeramento senza motivazione delle autorizzazioni presentate, con l’introduzione della possibilità di presentare, ai sensi dell’articolo3 delle NTA, un progetto alla Soprintendenza per gli interventi da realizzare su beni già vincolati, sarebbe un’ipotesi inapplicabile e quindi la norma sarebbe inutile perché se l’area fosse già stata vincolata il decreto impugnato risulterebbe superfluo.<br />	<br />
In realtà la norma riguarderebbe invece il caso in cui sarebbe intervenuto il parere positivo prima dell’imposizione del vincolo, per cui l’intervento sarebbe consentito sia pure in un’area classificata ambientalmente sensibile. Analogamente per quanto riguarda le aree già urbanizzate.<br />	<br />
___ 1.§.4. Il procedimento sarebbe lesivo dei diritti procedimentali dei soggetti interessati per la violazione del principio di collaborazione più volte affermato dalla giurisprudenza e per non aver tenuto conto che i pareri espressi dalla Soprintendenza su PRG e PTPR costituivano ulteriori limiti (conoscitivi, istruttori, finali) per l’uso del potere. Inoltre l’atto impugnato violerebbe il D. M. del ministero dei beni culturali emanato il 15 luglio 2009 con cui, su richiesta del parere alla Regione Lazio, era stato costituito un tavolo di collaborazione istituzionale prima della pubblicazione della proposta di vincolo all’albo (31.7.2009).<br />	<br />
___ 1.§.5. Il deficit motivazionale risulterebbe amplificato oggettivamente dalle dimensioni stesse nell’area vincolata, pari a circa 5400 ha, che dimostrerebbero quindi come ci si trovi di fronte ad un atto di pianificazione paesistica ed urbanistica del territorio che considera unitariamente una variegata situazione esistente.<br />	<br />
___ 1.§.6. Tutti i profili della rubrica vanno respinti.<br />	<br />
Sotto il profilo costituzionale la “…tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali…” è affidata in primo luogo alla competenza esclusiva dello Stato, mentre è attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) la “valorizzazione dei beni ambientali”. <br />	<br />
La formulazione dell’art. 117 della Costituzione, in realtà non menziona direttamente tra le materie nominate “il paesaggio” per cui la predetta disposizione deve essere coordinata con l’art. 9 Cost. che, con una delle disposizioni fondamentali, assegna la “tutela del paesaggio alla Repubblica, e quindi,quando siano in gioco interessi nazionali, allo Stato.<br />	<br />
Il paesaggio oggi non deve essere limitato al significato, meramente estetico, di bellezza naturale, ma deve essere inteso come complesso dei valori inerenti il territorio” (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379) . Il termine “paesaggio” indica essenzialmente l’ambiente complessivamente considerato come bene “primario” ed “assoluto (arg. ex Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183). In tale prospettazione è dunque evidente che il “paesaggio”, attenendo ad un valore costituzionalmente protetto necessita di una tutela che non può che essere unitaria; e supporta anche competenze regionali, nell’ambito degli standard di tutela stabiliti dallo Stato (arg. ex Corte Cost., 22 luglio 2004 n. 259). <br />	<br />
La tutela ambientale deve infatti essere considerata come una tutela “d’insieme”, e non concerne solamente i singoli elementi che la compongono, in quanto attraverso l’imposizione dei vincoli paesistici, si salvaguarda la tutela del paesaggio, ed al contempo, anche l’ambiente (cfr. Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186). <br />	<br />
In sostanza sul territorio gravano più interessi pubblici (che tra di loro sono naturalmente antinomici) quali quelli concernenti in particolare :<br />	<br />
&#8212; la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e che attiene &#8212; come obbligo morale verso le generazioni future e come legame fra la salvaguardia della natura e l&#8217;identità nazionale &#8212; al profilo della cons<br />
&#8212; il governo, l’utilizzo e la valorizzazione dei beni ambientali, intesi essenzialmente come fruizione e sfruttamento del territorio medesimo che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio<br />
In via ordinaria quindi la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio, è stabilita dall’art. 132 del Codice (sostituito dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs., n. 63/2008) in conformità ai principi costituzionali e con riguardo all&#8217;applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 dall’art. 5 del cit, d.lgs. <br />	<br />
Coerentemente con questa impostazione la Corte Costituzionale ha affermato che l’oggetto della tutela del paesaggio non è il concetto astratto delle &#8220;bellezze naturali&#8221;, ma l&#8217;insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano “valore paesaggistico”; pertanto la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, deve essere considerata un valore primario ed assoluto, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali (cfr. n. 180 cit.). <br />	<br />
Il Codice dei Beni Culturali, riecheggiando le parole di Benedetto Croce, quale Ministro della Pubblica Istruzione del 1920, nella presentazione della sua legge in materia (“… il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria») all’art. 131 del d.lgs. n.41/2004 e s.m. prevede in linea generale che: <br />	<br />
“<i>1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall&#8217;azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.</i><br />	<br />
<i>2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell&#8217;identità&#8217; nazionale, in quanto espressione di valori culturali.</i><br />	<br />
<i>3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all&#8217;esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.</i>”<br />	<br />
Il potere esclusivo di intervento dello Stato è specificato proprio nell’articolo 138 comma 3° (nel testo introdotto dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) del codice dei Beni Culturali per cui <br />	<br />
“<i>E&#8217; fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all&#8217;articolo 136.</i>”.<br />	<br />
E’ comunque evidente dalla sua stessa costruzione letterale che non prevede limiti d’intervento, che non si tratta né di una potestà, né concorrente, né sussidiaria, e né suppletiva.<br />	<br />
Si tratta manifestamente dell’introduzione di una norma “di chiusura” del sistema per porre una garanzia di una tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale (nel momento in cui si è modificato il procedimento paesistico).<br />	<br />
Come ricordato anche dalla relazione allo schema di decreto legislativo, con la novella – previo parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni &#8212; è stato riconosciuto, e disciplinato, “… il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici, indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle regioni, in conformità, peraltro, a quanto già da tempo stabilito in materia dalla corte Costituzionale con la sentenza 14-24 luglio 1998 n.334 …” <br />	<br />
L’Ordinamento giuridico ha approntato uno speciale, ed esclusivo potere-dovere discrezionale d’intervento dello Stato nei casi nei quali possa essere concretamente a rischio l’interesse costituzionalmente affidato allo Stato alla salvaguardia del territorio: la naturale contiguità tra forze politiche e forze economiche(che tendono all’utile immediato) spesso implica la prevalenza degli interessi di pochi a danno degli interessi diffusi della generalità dei cittadini. <br />	<br />
In conseguenza, il potere è legittimamente esercitato quando, il “munus patrum” da tramandare alle generazioni future è messo in pericolo da scelte contingenti delle forze politiche locali.<br />	<br />
Nei casi speciali di cui sopra, in cui sia impossibile un’azione condivisa, la preminenza del valore “paesaggio impone che debba esser “…fatto salvo il potere del Ministero …” (così la norma) di cui all’art. 138, 3° co. di imporre, previo parere della Regione, autonomi vincoli, se ciò è ritenuto necessario in rapporto alla messa in pericolo dei valori paesaggistici del territorio.<br />	<br />
Non vi è dunque stato alcun errore concettuale di partenza nell’adozione del vincolo paesistico dell’ “Agro romano”qui impugnato che perciò può essere considerato un legittimo esercizio dello speciale potere di intervento in deroga alle ordinarie competenze.<br />	<br />
Come sarà più evidente anche in seguito, appaiono sussistenti i presupposti della necessità della salvaguardia di valori paesistici specialissimi ed unici.<br />	<br />
La vasta estensione delle aree vincolate appare poi assolutamente irrilevante in quanto, se appare meritevole di tutela la “campagna romana”, è dunque evidente che il vincolo sull&#8217;agro romano meritevole di tutela non potesse che corrispondere alle dimensione del territorio posto tra la Laurentina e l’Ardeatina con tali peculiari caratteristiche.<br />	<br />
La presenza di zone degradate dall&#8217;edilizia abusiva, lungi dal giustificare l&#8217;ulteriore compromissione del territorio, radica invece proprio la necessità di riqualificazione, che costituisce uno degli obiettivi del provvedimento, ed anzi qualifica peculiarmente, sotto il profilo dell&#8217;interesse pubblico, l&#8217;intervento della Soprintendenza. Pertanto la presenza di insediamenti di poco pregio non dimostra assolutamente un’insufficiente istruttoria ed una carenza di presupposti che sarebbero stati necessari per classificare l’area come “paesaggio agrario di rilevante valore”. <br />	<br />
Quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione il Collegio &#8212; in ragione della novella legislativa di cui sopra ritiene che non possa attagliarsi al caso di specie il precedente giurisprudenziale invocato dai ricorrenti (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2008, n. 3895) per cui, in base ai principi di leale collaborazione e cooperazione conseguenti alla riforma del Titolo V Cost. (art. 114 e ss.), per l&#8217;imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e ss. d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.) lo Stato deve svolgere adeguate consultazioni delle Autonomie locali coinvolte. <br />	<br />
Ma anche a voler ritenere il contrario,esattamente la Difesa Erariale ha invocato il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 88 del 2009 per cui, quando la legge prevede una partecipazione procedimentale della regione, come nel caso, la previsione del &#8220;previo parere” della regione, l&#8217;acquisizione del predetto avviso ponga il provvedimento al riparo dalle denunce di violazione della leale collaborazione.<br />	<br />
A parte l’assorbenza del precedente rilievo, si deve osservare, alla luce delle allegazioni documentali versate in giudizio dalla Difesa Erariale, come la Soprintendenza non si sia assolutamente sottratta al suo dovere di interloquire con le Amministrazioni Locali coinvolte né relativamente ai procedimenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica.<br />	<br />
Per ciò che concerne il primo aspetto, il Ministero ha versato in giudizio copia della nota del 10 novembre 2003 (protocollo 335/Segreteria) contenente venti pagine sia di rilievi (es. carenza delle cartografie nell’evidenziazione delle aree tutelate) e sia di osservazioni vere e proprie al PRG (cfr. da pag. 13 in poi) al PGR del 2003 Comune di Roma (cfr. All. n.1 alla memoria di costituzione). Al riguardo, anche in relazione alla corposità del lavoro effettuato dalla Soprintendenza, appare francamente non credibile che tali osservazioni non sarebbero mai state ricevute dal competente Dipartimento del Comune per cui non avrebbero potuto esser esaminate dal Comune. In conseguenza, non sussistendo elementi per ritenere la falsità materiale della detta produzione ministeriale non può essere disconosciuto il valore probatorio della predetta nota in questa sede. <br />	<br />
Inoltre esattamente l’Avvocatura Erariale ricorda che il decreto legislativo 42 del 2004 ha abrogato l’articolo 12 della legge n. 1497/93 che prevedeva il concerto con il mistero dell’educazione nazionale per l’approvazione dei piani regolatori per l’ampliamento dell’abitato, <br />	<br />
La pretesa contraddizione tre il provvedimento di vincolo e la pianificazione comunale è ravvisabile solo nella maggiore ampiezza spaziale della tutela assicurata dal vincolo statale qui impugnato rispetto alle aree tutelate in sede locale.<br />	<br />
E’ inoltre inconferente anche il richiamo al D.M. del 15 luglio 2009 con cui, su richiesta di parere della Regione Lazio, era stato costituito un tavolo di lavoro comune: tale provvedimento anzi testimonia l’assenza di preconcetti da parte dell’Amministrazione statale. Quanto al fatto che il tavolo dopo la prima convocazione non si sia più riunito (e sia stata adottata la proposta di vincolo) dimostra che, evidentemente, le posizioni assunte dai rappresentati della Regione e del Comune avevano immediatamente rivelato la manifesta impossibilità di giungere a soluzioni condivise, costringendo quindi il Ministero ad utilizzare i proprio speciali poteri di tutela del paesaggio.<br />	<br />
Quanto alla mancata collaborazione con la Regione Lazio la Difesa Erariale ha versato in atti:<br />	<br />
&#8212; le sette note con cui, dal 30 maggio 2007 al 20 luglio 2007, la Soprintendenza aveva puntualmente controdedotto alle osservazioni del Comune di Roma contenenti le proposte di modifica dei vigenti Piani Territoriali Paesistici ai sensi dell’articolo 23,<br />
&#8212; la nota riepilogativa in data 10 agosto 2007 con cui la Soprintendenza aveva riassunto le 120 problematiche e fornito le motivazioni per il mancato raggiungimento dell’accordo in materia paesistica tra il MIBAC e la regione Lazio. Di tali osservazioni<br />
La Soprintendenza, a norma del citato articolo 138 terzo comma, ha ritualmente acquisito il parere della Regione Lazio (espresso nella nota protocollo n.13098 il 1 luglio 2009); il Parere del Comitato Regionale di Coordinamento in data 14 gennaio del 2009, il Parere del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero ed ha ritualmente inoltrato al Comune di Roma la proposta di vincolo in data 3 luglio 2009 ed (alla Provincia di Roma in data 8 luglio 2009.<br />	<br />
Dunque, contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, deve concludersi che il provvedimento impugnato non è un’improvvisata, sviatoria, ed estemporanea iniziativa del Ministero, ma si inserisce nell’ambito di una dialettica e di una contrapposizione istituzionale estremamente articolata. <br />	<br />
L’accusa di mancata collaborazione non ha alcun fondamento fattuale, ma rivela che nella specie si è verificata una frattura insanabile – sul merito politico-amministrativo delle scelte – che ha visto, da un lato, la Soprintendenza determinata ad assicurare la conservazione dell’agro romano e, dall’altro, il Comune di Roma e la Regione che perseguivano il comune intento di allocare nuovi, e consistenti, interventi edilizi sulle aree dell’agro romano con il nuovo PRG e con il nuovo PTPR.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio condivide l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato per cui si tratta di valutazioni di discrezionalità e di stretto merito amministrativo, che come tali non son sindacabili in sede di legittimità se non per evidenti ragioni di illogicità o di arbitrarietà, delle quali nella specie, non si ravvisa assolutamente alcun elemento sintomatico.<br />	<br />
Il provvedimento del Ministero dunque è legittimamente motivato:<br />	<br />
&#8212; con la necessità della conservazione degli elementi costitutivi delle morfologie dei beni paesaggistici in relazione alle tipologie architettoniche, tecniche e materiali costruttivi; <br />	<br />
&#8212; con l&#8217;esigenza di ripristino dei valori paesaggistici, <br />	<br />
Il vincolo si pone in una linea di perfetta continuità con le Osservazioni al progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale” (PTPR) della Soprintendenza, come dimostrano le numerose fotografie allegate alle medesime, che restituiscono, in maniera plastica, la bellezza e la storicità e la particolarità di un territorio unico sotto il profilo estetico, storico, culturale e paesaggistico la cui distruzione costituisce un vulnus non solo ai cittadini romani ma all&#8217;intera comunità nazionale.<br />	<br />
Il motivo va, dunque, complessivamente respinto.<br />	<br />
___ 2.§. Con il secondo motivo si lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe in realtà un atto di pianificazione generale che travalicherebbe i limiti propri del potere esercitato. Come dimostrerebbe la Relazione di sintesi, il Ministero avrebbe valutato unitariamente realtà difficilmente coniugabili senza alcuna motivazione, ed in difetto di un’adeguata attività conoscitiva di cui all’articolo1, terzo comma del codice. <br />	<br />
Inoltre erroneamente la Soprintendenza avrebbe ritenuto che la tipologia di tutela non avesse limiti “spaziali” per il suo esercizio in quanto la giurisprudenza – proprio a proposito di un precedente vincolo del 1990 &#8212; aveva chiarito che il potere, pur potendo abbracciare ampie porzioni di territorio non può travalicare il concetto di “località” (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI n. 1998 n.1391).<br />	<br />
Inoltre la fonte conoscitiva della Soprintendenza sarebbero le mappe digitali di Google, e non la puntuale cartografia trasmessa dal Comune di Roma, di qui l’approssimata conoscenza e l’inadeguata istruttoria, e l’illegittimità di un vincolo generalizzato apposto in aperto contrasto con la natura stessa di “complesso dei beni immobili o quadro naturale” invece previsto dalla legge.<br />	<br />
Il Ministero avrebbe irrazionalmente ed irragionevolmente imposto il vincolo su una vasta estensione territoriale Agricola del comune di Roma, sulla base di un’inadeguata istruttoria e di una carente motivazione.<br />	<br />
Anche tale seconda censura non convince.<br />	<br />
Del tutto erroneamente la parte ricorrente lamenta che vi sia stata un&#8217;indebita pianificazione del territorio in quanto la presenza di norme di attuazione del vincolo costituiva un preciso dovere di legge.<br />	<br />
Infatti l&#8217;articolo 138 primo comma del d.lgs. (nel testo in vigore) espressamente prevede che la proposta di imposizione del vincolo deve contenere &#8220;&#8230; prescrizioni d&#8217;uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi”.<br />	<br />
A sua volta il successivo articolo 140, secondo co. espressamente impone che &#8220;la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerata&#8221;.<br />	<br />
Al riguardo è evidente che non erano configurabili “limiti spaziali” in quanto il Codice vuole assicurare la conservazione del territorio nella massima misura compatibile con l&#8217;esigenza del mantenimento degli elementi costituenti l’essenza stessa del “richiamo identitario”.<br />	<br />
Il Giudice delle Leggi al riguardo ha affermato che:<br />	<br />
&#8212; il piano paesistico regionale e la pianificazione urbanistica comunale, sotto il profilo temporale e procedimentale, attengono dunque ad una fase successiva rispetto a quella di imposizione del vincolo paesaggistico;<br />	<br />
&#8212; la tutela paesaggistica, lungi dall’essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve cioè precedere, ed orientare, le scelte urbanistico &#8211; edilizie locali. <br />	<br />
In conseguenza, ha affermato la “separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro, prevalendo, comunque, l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica. Le disposizioni paesaggistiche quindi “…sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” (cfr. Corte costituzionale, n. 180/2008 cit.).<br />	<br />
Il carattere di autonomia e specialità del potere di cui all’articolo 138 terzo comma implica in conseguenza che questo possa essere esercitato senza che il Ministero sia vincolato dalla pianificazione locale in quanto la norma, se prevede il parere della regione, non impone assolutamente di procedere “previa intesa” con la stessa.<br />	<br />
Il principio della prevalenza della tutela si ritrova anche nell’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. (non modificato in modo significativo dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 per quanto interessa il presente problema), nella parte in cui prevede che: “Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.<br />	<br />
Né può condividersi l&#8217;affermazione per cui il compendio individuato non avrebbe costituito né un circoscritto, ed individuato, “complesso di beni” e nemmeno un “quadro panoramico”, ma sarebbe stata una vasta porzione di territorio non dissimile da qualsiasi altro terreno agricolo del Lazio. <br />	<br />
La lettera attuale dell&#8217;articolo 136 (come modificata di recente) infatti non pone limiti quando individua la possibilità di vincolo con riferimento a: <br />	<br />
“<i>c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;</i><br />	<br />
<i>d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”</i>. <br />	<br />
L&#8217;espressione “complesso di cose immobili” richiede la relativa contiguità o, per lo meno, la vicinanza delle aree interessate le quali, seppur differenziate al loro interno costituiscano, nel loro insieme inscindibile,un unico complesso paesaggistico. <br />	<br />
Per questo la varietà degli ambiti interessati pianori, filari di pini marittimi, poggi, valli, forre, campi, rii e torrenti, così come sono incorniciate dal profilo dei Colli Albani, non fanno affatto venir meno quelle caratteristiche di unitarietà e di unicità sul piano paesaggistico ambientale. <br />	<br />
Quanto al profilo panoramico si ricorda che, l&#8217;articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 &#8212; nell&#8217;eliminare dalla norma l&#8217;espressione &#8220;…<i>considerate come quadri</i>…” &#8212; ha proprio voluto elidere dall&#8217;ambito oggettivo di applicazione della norma il limite concernente la visione estetico-panoramica del bene. Pertanto in base alla nuova normativa, l&#8217;imposizione del vincolo non può più essere subordinata all&#8217;esistenza di punti di vista dai quali si possa godere della bellezza panoramica perché la legge tutela il paesaggio di per sé come valore autonomo, sintesi e somma del rilievo naturalistico, ambientale, archeologico, culturale ed umano, del territorio.<br />	<br />
Sul piano del vizio funzionale dell’atto, l’intervento ministeriale appare legittimamente ancorato assumendo, a presupposto di fatto, l&#8217;insufficiente tutela del paesaggio operata dalla pianificazione comunale (peraltro recepita acriticamente dalla regione in sede di PTPR).E ciò è dimostrato dalle osservazioni dei cittadini singoli ed associati, con la richiesta alla stessa Soprintendenza di estendere, e non diminuire, l’area vincolata.<br />	<br />
Come si diceva è una scelta discrezionale afferente allo stretto merito amministrativo ispirata ad un interesse pubblico dell’intera collettività , rispetto alla quale non emergono evidenti ragioni di illogicità o di arbitrarietà, delle quali nella specie, non si ravvisano assolutamente alcun elemento sintomatico.<br />	<br />
Le ragioni addotte dal Ministero &#8212; sia nelle pregresse corrispondenze e negli atti istruttoria, e sia nel provvedimento impugnato &#8212; si sono sempre poste su di una linea di costante coerenza, per cui la dichiarazione del notevole interesse pubblico dei beni in questione appare puntualmente motivata, sia nelle sue linee generali di intervento che con riferimento alle specifiche aree interessate.<br />	<br />
Anche sotto il profilo della correttezza e della sussistenza dei presupposti di fatto gli obiettivi di tutela individuati appaiono corrispondenti alla situazione concreta.<br />	<br />
Come esattamente ricordato nella relazione allegata alla proposta di dichiarazioni di notevole interesse pubblico si tratta di un ampio territorio che mantiene ancora l&#8217;alta qualità paesaggistica della campagna romana sia sotto il profilo paesaggistico che per la presenza di antichi casali, rustici e vetuste fortificazioni <br />	<br />
Anzi, è proprio la vastità della porzione di territorio individuata che conferisce ed incrementa i caratteri di peculiare riconoscibilità, inconfondibilità ed unicità dell&#8217;ambiente interessato e contribuisce a conservare i tratti tipici di vastità, di varietà, di suggestività che consentono l&#8217;immediata individuazione della campagna romana che comunque ha caratteristiche peculiari estetiche storiche naturalistiche paesaggistiche tali da giustificare il vincolo. <br />	<br />
Come esattamente ricordato dalla Difesa Erariale qui si tratta di riconoscere che la campagna romana è un luogo riconosciuto dalla memoria collettiva proprio perché ha mantenuto attraverso i secoli i suoi lineamenti fisici ed insediativi come provato dalle tracce di secoli di produzione artistica (come gli affreschi della Roma classica, gli scorci dei pittori fiamminghi, quelli di Lawrence-Alma Tadema, di Netto, di Maccari, di Pinelli, ecc. ) e letteraria (dalle opere di Virgilio e Cicerone, ai diari dei viaggiatori dell&#8217;800, come Goethe e Stendhal,e ancora più recentemente da Carlo Emilio Gadda), ed alla documentazione amministrativa descrittiva del territorio (mappe catastali e censuarie, ecc.).<br />	<br />
Nonostante le ferite cagionate dell&#8217;edilizia spontanea, si tratta di un terreno che ancora conserva i tratti tipici del paesaggio agrario romano&#8221;, “…caratterizzato dall&#8217;ampiezza dei quadri panoramici oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni archeologici che architettonici…., con filari di e/o gruppi arborei di notevole consistenza e di grande rilevanza ai fini della costruzione dell&#8217;immagine paesaggistica tipica dei luoghi&#8221;(così la Relazione). <br />	<br />
Perfettamente coerente con le risultanze istruttorie ed i precedenti comportamenti, il dichiarato obiettivo del vincolo, relativo all&#8217;esigenza “…di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali assicurando, al contempo il minor consumo possibile del territorio”.<br />	<br />
Fermo restando che si tratta di questioni di merito amministrativo, la necessità di procedere alla tutela dell’Agro Romano appare assistita dal fatto che per contro, non sono assolutamente evidenti le “logiche” di politica edilizia, per cui a fronte ad una sostanziale stabilità della popolazione, si sia continuato a sviluppare la città a macchia l’olio—nei pressi e, più spesso, al di fuori del raccordo anulare. &#8211; creando dei quartieri artificiali in posizione decentrata <br />	<br />
La finalità del provvedimento di tutela &#8211; l&#8217;arresto dell’indiscriminato consumo del territorio- appare del tutto legittima sul piano degli interessi pubblici generali , in quanto l’ulteriore espansione edilizia in periferia consumerebbe enormi quantità di terreno agricolo di notevole pregio, e secolare grande valore , mentre il riconoscimento del valore intrinseco del bene che giustifica il vincolo garantisce la conservazione di un ambito finora non compromesso da scelte pianificatorie o di sviluppo urbanistico. <br />	<br />
Infatti , sul piano della logica e della congruità delle scelte poste a base del vincolo, deve osservarsi al di là delle suggestive nomenclature utilizzate (“tutela attiva”, “Sistema Storico Ambientale”, “aree agricole organizzate”, “Sistema ambientale”, “Rete ecologica”, “Carta per la qualità”), l’affermazione per cui il Comune nel PRG e la Regione con il nuovo PTPR aveva condiviso per l’87 % del territorio le proposte di vincolo della Soprintendenza, implica che la pressione edilizia sulle aree avrebbe in sostanza sottratto ben il 13% di una porzione di grande pregio paesaggistico(urbanizzando un’estensione di più di 70 ettari di campagna). <br />	<br />
In assenza del provvedimento di vincolo qui impugnato, si sarebbe fatto luogo all&#8217;ulteriore creazione di consistenti costruzioni tra la zona sud della città ed il mare, che avrebbero cancellato ogni spazio verde tra la città di Roma ed il Comune di Pomezia, saldate in un unico blocco metropolitano.<br />	<br />
Quanto al lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, la corposità e la puntualità della “Relazione istruttoria alla proposta” e soprattutto dalla &#8220;Relazione di sintesi dell&#8217;istruttoria&#8221; allegate al provvedimento ripercorrono analiticamente i caratteri geomorfologici, i profili storici e culturali, i singoli sistemi paesaggistici che fanno capo agli scenari interessati. Da conto, sia complessivamente che analiticamente delle osservazioni dei privati e puntualizza le ragioni che si contrappongono al parere della regione. Le motivazioni tecnico scientifiche e le considerazioni dell&#8217;interesse pubblico perseguito che sono state poste a base del provvedimento, appaiono del tutto sufficienti sul piano della logica e della razionalità soprattutto per la puntualità e coerenza delle analisi concernenti i singoli ambiti interessati al provvedimento.)<br />	<br />
A quest’ultimo proposito del tutto legittimamente sono state peraltro utilizzate “<i>le mappe digitali di Google e non la puntuale cartografia trasmessa dal Comune di Roma</i>”, in quanto si tratta di mappe del sistema di controllo satellitare della NASA statunitense che consentono una visione del territorio storicamente accertata da foto assolutamente affidabili, e che permettono di confrontare le situazioni in atto anche con riferimento a determinate precedenti date.Nè l’amministrazione ha contestato che l’uso di tali mappe abbia determinato una lettura non corrispondente al vero dello stato dei luoghi interessati.<br />	<br />
In definitiva sotto il profilo funzionale il provvedimento appare coerente con le risultanze delle istruttorie e con le vicende che l&#8217;hanno preceduto e non indicativo di alcun sintomo di eccesso di potere né per sviamento né per errore sui presupposti.<br />	<br />
In sostanza la scelta assolutamente necessitata in rapporto all&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;agro romano appare congruamente motivata e razionalmente coerente con l&#8217;esigenza di tutelare gli ultimi spazi rimasti di un territorio che senza il provvedimento sarebbe stato irrimediabilmente compromesso, qunato meno nell’ottica di una tutela seria e ragionevole non scevra dalla considerazione degli interessi dei privati ai quali anziché precludere ogni intervento, nei casi di situazioni consolidate di aspettativa qualificata , si è solo richiesto di procedere ad un ridimensionamento condiviso degli interventi in via di assentimento.D’altro canto sarà in sede di rinnovata valutazione dell’edificazione ritenuta compatibile con il vincolo, che i diretti interessati potranno far valere eventuali incongruenze o l’illegittimità di scelte eccessivamente penalizzanti od incoerenti con l’ambito in cui ricadono.<br />	<br />
Tutti i profili vanno dunque respinti.<br />	<br />
____ 3.§. In conclusione il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese tuttavia in relazione all&#8217;assoluta novità delle questioni trattate possono essere compensate fra tutte le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione II quater:<br />	<br />
1. respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />	<br />
2. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-11-2010-n-3365/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2010 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.3365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2007-n-3365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2007-n-3365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2007-n-3365/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.3365</a></p>
<p>C Piscitello Pres. C. Testori Est. W.W.F. – Onlus ed altri (Avv.ti M. Ceruti ed F. Minotti) contro la Provincia di Modena (Avv.ti R. Zanini e P. Giampietro) ed il Comune di Modena (Avv.ti R. Maritan, V. Villani e S. Maini) e nei confronti di Hera S.p.a. (Avv. A. Carullo),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2007-n-3365/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2007-n-3365/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.3365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C Piscitello Pres. C. Testori Est.<br /> W.W.F. – Onlus ed altri (Avv.ti M. Ceruti ed F. Minotti) contro la Provincia di Modena (Avv.ti R. Zanini e P. Giampietro) ed il Comune di Modena (Avv.ti R. Maritan, V. Villani e S. Maini) e nei confronti di Hera S.p.a. (Avv. A. Carullo), dell’Azienda U.S.L. di Modena (non costituita), nonchè di A.R.P.A. R Agenzia Reg.le Prevenzione Ambiente e nc (non costituita)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Legittimazone ed interesse processuale – Riconoscimento della legittimazione attiva ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali – Presupposti – Perseguimento statutario in modo non occasionale di obiettivi di tutela ambientale &#8211; Adeguato grado di rappresentatività e stabilità &#8211; Area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso – Sufficienza – Mancato riconoscimento tra le associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349 &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Legittimazone ed interesse processuale – Riconosciemento della legittimazione attiva ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad privati cittadini – Criterio della mera vicinanza &#8211; Insufficienza – Prova del danno economico o del rischio per la salute &#8211; Necessità</p>
<p>3. Ambiente &#8211; Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo – Autonoma impugnabilità rispetto alla precedente VIA – Sussistenza<br />
4. Ambiente &#8211; Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti &#8211; Deve essere estesa a tutte le attività comunque connesse o accessorie all’impianto medesimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purchè a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale. In ogni caso non basta il mero scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo associativo si risolva, senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale</p>
<p>2. La mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva di privati cittadini in quanto a conforto della prospettata incidenza negativa del potenziamento dell&#8217;impianto nei termini autorizzati con il provvedimento impugnato era stata allegata al ricorso una relazione asseverata concernente le distanze delle proprietà e residenze dei ricorrenti dall&#8217;impianto e la stimata riduzione del valore di mercato degli immobili in questione)</p>
<p>3. L&#8217;autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo costituisce un provvedimento che (sostituendosi, tra l&#8217;altro, a tutte le preesistenti autorizzazioni ambientali di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 59/07) incide specificamente sugli aspetti gestionali dell&#8217;impianto, mentre la antecedente procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali. Ne consegue che la prima non può essere configurata come atto strettamente conseguenziale rispetto alla seconda, ma anzi, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata (a prescindere dall&#8217;impugnazione della VIA) da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla predetta autorizzazione.<br />
4. La procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti deve essere estesa a tutte le attività comunque connesse o accessorie all’impianto medesimo (fattispecie in cui il TAR ha precisato che l’AIA avrebbe dovuto riguardare, oltre all&#8217;impianto di termovalorizzazione strettamente inteso, anche l&#8217;impianto di trattamento chimico fisico presente nel medesimo sito e direttamente connesso al primo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione attiva ad impugnare atti amministrativi a tutela dell&#8217;ambiente ad associazioni locali ed a privati cittadini; sull&#8217;autonoma impugnabilità dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale e sulla necessità che sia estesa a tutte le attività comunque connesse o accessorie all&#8217;impianto medesimo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Sentenze: 3365/2007<br />
Registro Generale: 491/2007</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA  &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO 		Presidente;<br />
CARLO TESTORI 				Consigliere, relatore SERGIO FINA 				Consigliere																																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 491/2007  proposto da:</p>
<p>&#8211; <b>W.W.F. &#8211; ONLUS</b> in persona del Presidente e legale rappresentante  p.t., arch. Fulco Pratesi;</p>
<p>&#8211; <b>ITALIA NOSTRA &#8211; ONLU</b>S in persona del Presidente e legale rappresentante  p.t., dott. Giovanni Losavio;</p>
<p>&#8211; <b>COMITATO MODENA SALUTE AMBIENTE</b> in persona del Presidente e legale rappresentante  p.t., sig. Silvano Guerzoni;<br />
&#8211; <b>ACCARDO CATERINA, ANDERLINI MAURO, BARALDI DANIELE, CIONI GIANNI, CIONI LISA, CORRADINI LUCIANO, DI BONA SIMONA, FERRARI ENRICO, FERRETTI PAOLA, GHELFI MIRELLA, GOLDONI ALFONSO, GOLDONI LINO, GOLDONI RENATO, LUPPI IGINIO, MAGNONI CARLO, MARINELLI GIO<br />
CERUTI AVV. MATTEOMINOTTI AVV. FRANCESCA<br />
con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
GALLERIA MARCONI N.2presso<br />
MINOTTI AVV. FRANCESCA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI MODENA </b>rappresentata e difesa da:<br />
ZANNINI AVV. ROBERTAGIAMPIETRO AVV. PASQUALEcon domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA MURRI 9<br />
presso<br />
TIRAPANI AVV. STEFANO<br />
&#8211; <b>COMUNE DI MODENA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MARITAN AVV. RAFFAELLAVILLANI AVV. VINCENZOMAINI AVV. STEFANO<br />
con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA CASTIGLIONE 4presso<br />
MARITAN AVV. RAFFAELLA  e nei confronti di:</p>
<p><b>HERA SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
CARULLO AVV. ANTONIO<br />
con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
STRADA MAGGIORE 47presso<br />
CARULLO AVV. ANTONIO<br />
&#8211; <b>AZIENDA U.S.L. DI MODENA</b> n.c.</p>
<p><b>ARPA &#8211; AGENZIA REG.LE PREVENZIONE AMBIENTE E. R.</b>  n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
della determinazione n. 74 del 2/2/2007, con avviso pubblicato sul BURER del 28/2/2007, con cui il Dirigente del Servizio gestione integrata sistemi ambientali della Provincia di Modena ha rilasciato ad HERA s.p.a. l&#8217;autorizzazione integrata ambientale per l&#8217;impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo con capacità superiore a 3 tonnellate all&#8217;ora sito in Comune di Modena via Cavazza n. 45; nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: il parere favorevole al rilascio dell’AIA espresso dal Sindaco di Modena e, ove occorrer possa, le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, le richieste di integrazioni istruttorie, nonché i pareri favorevoli espressi da ARPA ed AUSL.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Modena, del Comune di Modena e di HERA s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Hera s.p.a. gestisce in Comune di Modena, via Cavazza n. 45, un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo con capacità superiore a 3 tonnellate all&#8217;ora, originariamente costituito da tre linee e autorizzato allo smaltimento di 140.000 t/anno di rifiuti. Con deliberazione n. 429 del 26/10/2004 la Giunta provinciale di Modena ha positivamente concluso la procedura di VIA relativa ad un progetto di adeguamento funzionale dell&#8217;impianto in questione che ne prevedeva la configurazione su quattro linee (una nuova e tre ristrutturate) per una potenzialità di trattamento massima autorizzabile di 240.000 t/anno di rifiuti. In data 30/5/2006 Hera s.p.a. ha presentato allo Sportello Unico del Comune di Modena domanda intesa ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la gestione del predetto impianto secondo la nuova configurazione prevista; la Provincia di Modena, quale autorità competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta, ha avviato la procedura d&#8217;esame, convocando apposita conferenza di servizi; a conclusione dell&#8217;iter procedimentale il Dirigente del Servizio gestione integrata sistemi ambientali ha adottato la determinazione n. 74 del 2/2/2007 con cui ha rilasciato l&#8217;autorizzazione integrata ambientale richiesta da Hera s.p.a., dettando specifiche prescrizioni e articolando le fasi di realizzazione ed attivazione dell&#8217;impianto nella nuova configurazione sulla base di un dettagliato cronoprogramma che, in conclusione, prevede dal 30/11/2009 il funzionamento a regime delle sole linee 3 (già esistente e ristrutturata) e 4 (nuova).<br />
Tale determinazione è stata impugnata davanti a questo Tribunale dalle associazioni WWF e Italia Nostra, dal Comitato Modena Salute Ambiente e da 31 cittadini qualificatisi come residenti e proprietari di immobili nelle immediate vicinanze dell&#8217;impianto in questione e nelle aree di ricaduta degli inquinanti emessi, che hanno presentato il ricorso in epigrafe prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Modena, il Comune di Modena ed Hera s.p.a. che hanno formulato eccezioni in ordine, soprattutto, alla legittimazione ad agire dei ricorrenti ed hanno, comunque, chiesto la reiezione del gravame perché infondato.<br />
Per la trattazione della causa nel merito è stata fissata la pubblica udienza del 25 ottobre 2007, in vista della quale hanno depositato memorie e documenti le parti ricorrenti ed Hera s.p.a.; la causa è quindi passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate, in particolare, da Hera s.p.a. con riferimento innanzitutto alla legittimazione ad agire dei ricorrenti, rispetto ai quali vanno tenute distinte le posizioni di: a) WWF &#8211; Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e Italia Nostra &#8211; Onlus; b) Comitato Modena Salute Ambiente; c) i 31 cittadini firmatari del ricorso. In proposito si osserva quanto segue:<br />
a) la legittimazione ad agire di WWF e Italia Nostra va riconosciuta perché tali associazioni sono state individuate dall’art. 1 del D.M. Ambiente 20/2/1987, in attuazione dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, tra quelle di protezione ambientale che, a norma dell’art. 18 comma 5 della medesima legge &#8220;possono……ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi&#8221;; tale disposizione ha trovato poi conferma nell’art. 17 comma 46 della legge 15 maggio 1997 n. 127, che recita: &#8220;Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del ministro dell&#8217;Ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del ministro dell&#8217;Ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall&#8217;articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni&#8221;; va infine sottolineato che detta speciale legittimazione riguarda, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006 n. 2151; TAR Bologna, Sez. I, 6 luglio 2007 n. 1618) le associazioni ambientalistiche nazionali formalmente riconosciute e non le loro strutture territoriali: e in questo caso il ricorso è stato correttamente proposto dalle due associazioni nazionali, in persona dei rispettivi presidenti e legali rappresentanti;<br />
b) quanto alla legittimazione ad agire del Comitato Modena Salute Ambiente è particolarmente utile il richiamo alla recente sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 23 aprile 2007 n. 1830 che, nell&#8217;affrontare il tema della legittimazione di associazioni ambientaliste costituite a livello locale, ha puntualizzato:<br />
•	che la &#8220;giurisprudenza tradizionale formatasi in materia ha, invero, in modo pressoché uniforme, riconosciuto che possono essere considerati legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell’ambiente le sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349 del 1986…&#8221;;<br />	<br />
•	che la &#8220;giurisprudenza più avanzata…, invece, afferma che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purchè a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale&#8221;;<br />	<br />
•	che in ogni caso &#8220;Non basta…il mero scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo associativo si risolva,…, senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale&#8221;; e che la &#8220;giurisprudenza di merito ha, al riguardo, più volte chiarito che un semplice Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo – oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 – del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio&#8221;.<br />	<br />
È documentato in giudizio che il Comitato Modena Salute Ambiente è stato costituito in Modena il 5/9/2005 con lo scopo di promuovere (art. 2 punto 3 dello Statuto) &#8220;la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell&#8217;ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica, alle politiche di smaltimento dei rifiuti&#8221;, facendo anche ricorso (art. 2 cit. punto 6) a &#8220;provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto alla salute e a tutela dell&#8217;ambiente&#8221;. È altresì documentato che il predetto Comitato è iscritto nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 34/2002 e n. 3/1999 ed è, tra l&#8217;altro, intervenuto nell&#8217;iter procedimentale conclusosi con il rilascio dell&#8217;autorizzazione impugnata. Quanto sopra porta il Collegio a ritenere che il Comitato in questione presenta le caratteristiche (precedentemente richiamate sub a), b) c), a cui la giurisprudenza &#8220;più avanzata&#8221; (secondo la definizione della citata sentenza del Consiglio di Stato) subordina il riconoscimento della legittimazione ad agire nella materia di cui si tratta; ed i medesimi elementi inducono, per converso, ad escludere che il Comitato Modena Salute Ambiente sia stato costituito al precipuo scopo di contrastare la realizzazione del progetto di potenziamento dell&#8217;impianto di cui si controverte nel presente giudizio, caratterizzandosi, in sostanza, come una aggregazione temporanea, volta alla protezione degli specifici interessi dei soggetti che ne fanno parte. Su tali basi va dunque riconosciuta la legittimazione ad agire anche del Comitato predetto;<br />
c) restano i 31 privati cittadini che hanno agito in giudizio qualificandosi come &#8220;residenti e proprietari di immobili nelle immediate vicinanze dell&#8217;impianto di incenerimento di rifiuti in esame e nelle aree di ricaduta degli inquinanti emessi&#8221;, i quali deriverebbero la loro legittimazione dal paventato &#8220;degrado ambientale ed igienico-sanitario del territorio conseguente al potenziamento dell&#8217;impianto e all&#8217;esercizio del medesimo ed il conseguente deprezzamento del valore dei propri immobili&#8221;. Anche a questo proposito è puntuale il riferimento alla citata decisione n. 1830/2007 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in cui si richiama l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui &#8220;la mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera (cfr. Cons. St., sez. V, 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze&#8221;; nel caso in esame si rileva:<br />
•	che a conforto della prospettata incidenza negativa del potenziamento dell&#8217;impianto nei termini autorizzati con il provvedimento impugnato è stata allegata al ricorso una relazione asseverata concernente le distanze delle proprietà e residenze dei ricorrenti dall&#8217;impianto e la stimata riduzione del valore di mercato degli immobili in questione;<br />	<br />
•	che tale relazione risulta, ad avviso del Collegio, idonea ad evidenziare un profilo di concreto pregiudizio che i soggetti interessati potrebbero subire per effetto dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato; <br />	<br />
•	che detto documento, peraltro, riguarda solo 16 dei 31 privati ricorrenti, tutti residenti in Modena: si tratta dei sigg. Accardo Caterina, Cioni Gianni, Cioni Lisa, Corradini Luciano, Ferretti Paola, Ghelfi Mirella, Goldoni Lino, Goldoni Renato, Luppi Iginio, Pezzetti Romano, Righi Giovanna, Righi Laura, Salve Maria Giselda, Sanguetti Massimo, Venturelli Anna, Veronesi Lorella;<br />	<br />
•	che per i restanti 15 ricorrenti, alcuni dei quali neppure residenti in Comune di Modena, la documentazione (anagrafica, catastale e cartografica) prodotta non è sufficiente a dar conto dell&#8217;esistenza di una posizione differenziata e qualificata idonea a legittimarli ad agire nel presente giudizio; ne consegue la parziale inammissibilità del ricorso, nella sola parte relativa all&#8217;azione proposta dai sigg. Anderlini Mauro, Baraldi Daniele, Di Bona Simona, Ferrari Enrico, Goldoni Alfonso, Magnoni Carlo, Marinelli Giorgio, Meschiari Nadia, Michelini Bruna, Parenti Valentina, Poppi Carlo, Raspa Pierino Pietro, Schiavi Alberto, Vaccari Paola, Verganti Cecilia.																																																																																												</p>
<p>2) Sotto un diverso profilo Hera s.p.a. ha sostenuto che il ricorso è inammissibile perché non è stata tempestivamente impugnata la deliberazione n. 429 del 26/10/2004 con cui la Giunta provinciale di Modena ha positivamente concluso la procedura di VIA relativa al progetto di adeguamento funzionale dell&#8217;impianto di via Cavazza. La tesi non può essere condivisa; l&#8217;autorizzazione integrata ambientale è, secondo la definizione di cui all’art 2 lett. l) del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (recante &#8220;Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento&#8221;) &#8220;il provvedimento che autorizza l&#8217;esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l&#8217;impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto&#8221;; detto provvedimento si inquadra tra le &#8220;misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni (delle attività industriali inquinanti normativamente individuate) nell&#8217;aria, nell&#8217;acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell&#8217;ambiente nel suo complesso&#8221; (cfr. art.1 comma 1 del citato D.Lgs. n. 59/2005, nonché art. 1 comma 2 L.R. Emilia Romagna 11 ottobre 2004 n. 21, intitolata &#8220;Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento&#8221;). Si tratta, dunque, di un provvedimento che (sostituendosi, tra l&#8217;altro, a tutte le preesistenti autorizzazioni ambientali di cui all’allegato 2 al citato decreto legislativo) incide specificamente sugli aspetti gestionali dell&#8217;impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali. Perciò, se anche nel caso di specie l&#8217;esito positivo della valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto dell’AIA impugnata, quest&#8217;ultima non può essere configurata come atto strettamente conseguenziale rispetto alla prima, ma anzi, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata (a prescindere dall&#8217;impugnazione della VIA) da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla predetta autorizzazione. Ciò è quanto si verifica nel presente giudizio: di qui l&#8217;ammissibilità del ricorso in esame.</p>
<p>3) Le numerose censure formulate dalle parti ricorrenti possono essere schematicamente distinte in due gruppi: da un lato quelle relative a pretesi vizi procedimentali, dall&#8217;altro quelle che attengono a profili più strettamente tecnici; appartengono al primo gruppo le censure rubricate ai nn. 1-8, tra le quali il Collegio ritiene fondata e decisiva quella (n. 8) con cui, testualmente, si deduce la &#8220;violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 133/2005 e dell’art. 2 del D.lgs. 59/2005 in relazione all&#8217;omessa considerazione dell&#8217;impianto di incenerimento in termini di sito&#8221;. In sintesi con detto motivo di ricorso si sostiene:<br />
•	che la procedura di AIA relativa all&#8217;impianto di cui si controverte doveva essere estesa a tutte le attività comunque connesse o accessorie all&#8217;impianto medesimo e dunque doveva coinvolgere altresì:<br />	<br />
o	un impianto di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi (gestito da Hera s.p.a.) e un impianto di depurazione biologica rifiuti liquidi e reflui civili (gestito da Hera Modena s.r.l.), entrambi oggetto di distinte domande di autorizzazione integrata ambientale, ubicati nel medesimo sito di via Cavazza;<br />	<br />
o	ulteriori attività tecnicamente connesse all&#8217;incenerimento (stoccaggio di rifiuti in fossa; demineralizzazione acque, recupero energetico, utilities) svolte sempre nello stesso sito;<br />	<br />
o	un impianto di inertizzazione delle ceneri e delle polveri dell&#8217;inceneritore posto nell&#8217;area impiantistica di via Caruso, nonché la discarica esercitata nella medesima località e l’impianto per il recupero parziale delle scorie pesanti (entrata in esercizio prevista entro settembre 2007);<br />	<br />
•	che la esclusione di tali impianti ed attività dalla procedura di AIA conclusasi con il provvedimento impugnato determina l&#8217;illegittimità dell&#8217;iter procedimentale seguito e dell’AIA infine rilasciata.<br />	<br />
L’art. 2 del D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (recante &#8221; Attuazione della direttiva 2000/76/CE,  in materia di incenerimento dei rifiuti&#8221;) fornisce la seguente definizione:<br />
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l&#8217;incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l&#8217;intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell&#8217;aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento.<br />
L’art. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2005 fornisce la seguente definizione di &#8220;impianto: l&#8217;unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell&#8217;allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull&#8217;inquinamento&#8221;.<br />
Per valutare la fondatezza o meno della censura occorre, altresì, richiamare il già citato art. 2 lett. l) del D.Lgs. n. 59/2005 che, nel fornire la definizione di autorizzazione integrata ambientale (riportata al precedente punto 2), precisa: &#8220;Un&#8217;autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore&#8221;.<br />
Premessi i dati normativi appena citati, si deve puntualizzare quanto segue:<br />
•	non è in discussione che l&#8217;impianto di via Cavazza oggetto dell’AIA impugnata sia qualificabile come impianto di incenerimento ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 133/2005; in tale nozione vanno considerati unitariamente il sito e l’insieme delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività funzionali allo smaltimento dei rifiuti;<br />	<br />
•	ai fini del rilascio dell’AIA un impianto di tal genere va valutato anche tenendo conto delle attività che si configurino come accessorie (secondo quanto precisato dall’art. 2 lett. l) del D.Lgs. n. 59/2005), in quanto &#8220;siano tecnicamente connesse…… e possano influire sulle emissioni e sull&#8217;inquinamento&#8221;;<br />	<br />
•	l&#8217;autorizzazione integrata ambientale al potenziamento dell&#8217;impianto di cui si discute doveva dunque &#8220;coprire&#8221; l’impianto medesimo nella sua complessità e unitarietà &#8211; in conformità con le nozioni precedentemente richiamate -, nel rispetto peraltro dei limiti dettati dall’art. 2 lett. l) del D.Lgs. n. 59/2005 relativamente all&#8217;identità di sito e di gestore.<br />	<br />
Per applicare correttamente la disciplina vigente alla fattispecie in esame è particolarmente utile il richiamo (peraltro operato anche dalle parti) alla circolare del Ministero dell&#8217;Ambiente 13 luglio 2004, interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento. Detta circolare è stata emanata in vigenza del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372 (recante &#8220;Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento&#8221;), abrogato dal D.Lgs. n. 59/2005 (art. 19), ma conserva tuttora attualità, atteso che la normativa sopravvenuta non ha introdotto novità nella disciplina della materia con riferimento ai profili che interessano nel presente giudizio. In particolare, si ritiene opportuno richiamare due definizioni contenute nella circolare in questione, che riguardano:<br />
•	il concetto di &#8220;attività connessa&#8221;, da intendersi come attività:<br />	<br />
a) svolta dallo stesso gestore;<br />
b) svolta nello stesso sito dell&#8217;attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell&#8217;attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell&#8217;attività principale;<br />
c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell&#8217;attività principale&#8221;;<br />
•	il concetto di &#8220;sito&#8221;, da intendersi (con riferimento alla normativa ambientale e, in particolare, alla definizione di cui all’art. 2 punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001) come &#8220;tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un&#8217;organizzazione che comprenda attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali&#8221;.<br />	<br />
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene di formulare le seguenti conclusioni:<br />
a) la procedura concernente la domanda di AIA presentata da Hera s.p.a. per l&#8217;impianto di via Cavazza non poteva riguardare anche la distinta area impiantistica di via Caruso, mancando il requisito della localizzazione &#8220;sullo stesso sito&#8221; a cui fa riferimento l’art. 2 lett. l) del D.Lgs. n. 59/2005; accogliendo il concetto di &#8220;sito&#8221; come definito nella citata circolare ministeriale 13/7/2004, non può ravvisarsi identità di sito in relazione ad aree geograficamente diverse ed anzi (secondo quanto affermato nella memoria di costituzione della Provincia di Modena a pag. 26 e non contestato) distanti tra loro alcuni chilometri;<br />
b) quanto agli impianti presenti in via Cavazza, la procedura di cui si discute non doveva necessariamente interessare anche quello di depurazione biologica rifiuti liquidi e reflui civili gestito da Hera Modena s.r.l., perché in questo caso all&#8217;identità del sito non si accompagna l&#8217;identità del gestore; infatti, anche se si riconosce che Hera Modena s.r.l. fa parte del gruppo Hera al pari di Hera s.p.a., risulta però indubbio che si tratta di due società diverse e dunque di due soggetti giuridici distinti, a cui fanno capo distinte attività e responsabilità gestionali; per superare tale profilo occorrerebbe riferire la nozione di &#8220;gestore&#8221; all&#8217;intero gruppo a cui appartenga il soggetto titolare di un impianto in cui si svolgono attività connesse a quella (principale) soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, ma tale conclusione appare eccessiva e dunque non applicabile, nel caso di specie, ad Hera Modena s.r.l. (che è, oltretutto, soggetto estraneo al presente giudizio);<br />
c) diverso è il caso dell&#8217;impianto di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi, anche esso presente in via Cavazza: all&#8217;identità del sito si accompagna l&#8217;identità del gestore (Hera s.p.a.) rispetto all&#8217;impianto principale; la Provincia di Modena afferma però che non sussiste un rapporto di stretta connessione tra i due impianti, posto che quello di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi &#8220;svolge anche un&#8217;autonoma attività di depurazione di rifiuti liquidi, conferiti da terzi, tramite autobotte&#8221;; analoghe argomentazioni svolge Hera s.p.a., escludendo altresì che l&#8217;attività dell&#8217;impianto in questione presenti le caratteristiche di attività connessa, secondo la definizione contenuta nella circolare ministeriale 13/7/2004; le difese delle controparti non sono però convincenti perché smentite da una pluralità di elementi; in particolare:<br />
•	nella definizione di &#8220;impianto di incenerimento&#8221; fornita dall’art. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 133/2005 sono espressamente comprese anche &#8220;le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento&#8221;; <br />	<br />
•	tra la documentazione depositata dalle parti ricorrenti in data 3/10/2007 figura una nota di ARPA &#8211; Sezione provinciale di Modena in data 31/8/2007, relativa a esalazioni provenienti dall&#8217;area di via Cavazza, in cui si legge: &#8220;L&#8217;impianto di trattamento chimico fisico risulta prevalentemente a servizio dell&#8217;inceneritore dei rifiuti solidi urbani, del quale tratta le acque di spegnimento delle scorie e le acque di lavaggio dei fumi…&#8221;;<br />	<br />
•	nella memoria depositata dalle parti ricorrenti 12/10/2007 si richiamano puntualmente gli scritti difensivi di Hera (memoria depositata il 23/5/2007 pag. 35) e della Provincia di Modena (memoria depositata il 22/5/2007 pag. 33) che, nel controdedurre al motivo di ricorso rubricato al n. 11, così si esprimono, rispettivamente, in merito ai reflui in uscita dell&#8217;impianto di termovalorizzazione:<br />	<br />
&#8211; &#8220;Essi passano da un impianto all&#8217;altro di un medesimo gestore in un medesimo sito, alla stregua di un residuo liquido che, prodotto nel corso di una lavorazione sia inviato ad un impianto di trattamento prima dello scarico&#8221;;<br />
&#8211; &#8220;tali reflui… vengono direttamente convogliati, senza soluzione di continuità, mediante &#8220;tubazione dedicata&#8221;… non in un corpo ricettore ma nell&#8217;impianto chimico fisico…&#8221;.<br />
Quanto sopra è, ad avviso del Collegio, sufficiente per affermare che l&#8217;impianto di trattamento chimico fisico in questione, da un lato, svolge attività connessa a quella principale del termovalorizzatore di via Cavazza (ex C.M. 13/7/2004), dall&#8217;altro si configura come parte integrante dell&#8217;impianto di incenerimento (ex art. 2 lett. d) D.Lgs. n. 133/2005), risultando irrilevante lo svolgimento di attività di depurazione di rifiuti conferiti da terzi, a fronte del prevalente rapporto di servizio in favore dell&#8217;impianto Hera di cui si controverte in questa sede. In tale quadro è fondata la censura secondo cui la procedura di AIA avrebbe dovuto interessare, oltre all&#8217;impianto di termovalorizzazione strettamente inteso, anche l&#8217;impianto di trattamento chimico fisico presente nel medesimo sito e direttamente connesso al primo; la diversa (e riduttiva) scelta operata dall&#8217;Amministrazione competente contrasta dunque con la disciplina vigente in tema di prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento, invocata dalle parti ricorrenti, né a tale carenza si può efficacemente opporre che, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi degli impianti in questione, è stato predisposto un piano di monitoraggio complessivo, perché &#8211; come evidenziato dalle parti ricorrenti &#8211; ciò si traduce (contraddittoriamente) in una considerazione unitaria del sito operata ex post (in fase di monitoraggio) e non ex ante ( in fase istruttoria), come doveva essere; ciò determina l&#8217;illegittimità del procedimento in questione e, conseguentemente, del provvedimento finale di rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale.</p>
<p>4) Per le ragioni illustrate il ricorso merita accoglimento, restando assorbite le ulteriori censure dedotte, che peraltro attengono a profili destinati ad essere rimessi in gioco in una prospettiva di corretto rifacimento della procedura; il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.<br />
La complessità della vicenda e la particolarità delle questioni trattate giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima:<br />
a) dichiara la parziale inammissibilità del ricorso, nella sola parte relativa all&#8217;azione proposta dai sigg. Anderlini Mauro, Baraldi Daniele, Di Bona Simona, Ferrari Enrico, Goldoni Alfonso, Magnoni Carlo, Marinelli Giorgio, Meschiari Nadia, Michelini Bruna, Parenti Valentina, Poppi Carlo, Raspa Pierino Pietro, Schiavi Alberto, Vaccari Paola, Verganti Cecilia;<br />
b) accoglie l&#8217;azione impugnatoria proposta dalle altre parti ricorrenti e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato;<br />
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 26.11.2007<br />
Bologna li 26.11.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2007-n-3365/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto DI BARTOLOMEO LUIGI (avv.ti G. Di Lembo, L. Acquarone e M. Di Lembo) c/ UFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA (nn.cc.) &#8211; GALLO, DI BRINO, PALLANTE, MOLINARO, MARINELLI,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br />
DI BARTOLOMEO LUIGI (avv.ti G. Di Lembo, L. Acquarone e M. Di Lembo) c/ UFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA (nn.cc.) &#8211; GALLO, DI BRINO, PALLANTE, MOLINARO, MARINELLI, DE MATTEIS, IORIO, DI SANDRO, FUSCO, PATRICIELLO, ROMANO, VELARDI, DI ROCCO, DI PASQUALE, SOZIO, INCOLLINGO, CHIEFFO e TERZANO (avv. Colalillo) e POLEGGI, STASI, DI SABATO, PAGLIONE, PORFIDO, D&#8217;AMBROSIO, D&#8217;ASCANIO, DI FABIO, DI DOMENICO, NAGNI, NIRO, DI LISA, D&#8217;ALETE, CATERINA, FALCIONE, PICCIANO (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">non sussiste alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale, non essendovi concorrenza tra le stesse</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni amministrative – elezioni regionali &#8211; art. 9, comma 4, L. n.108/1968 e art. 1, comma 11, L.n.43/1995 – divieto di sottoscrizione di più di una lista di candidati – fattispecie – sottoscrizione di una lista provinciale e di una lista regionale &#8211; ammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il divieto di sottoscrizione di più liste di candidati ex art. 9, comma 4, L. n. 108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L. n. 43/1995, è riferito alla presentazione di liste partecipanti a una determinata elezione ed è inspirato dal criterio della coerenza politica che non può ammettere comportamenti contraddittori, da parte degli elettori, intesi a proporre più compagini politiche che, in contrapposizione o comunque in concorrenza tra loro, partecipino alla stessa elezione. Pertanto, la violazione del 4° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968, si verifica solo nel caso di elettori che sottoscrivono più di una lista provinciale, atteso che la legge de qua disciplina la presentazione delle liste provinciali, con l’ovvia conseguenza che il divieto sancito dal citato art. 9 non può che riferirsi alle sole liste provinciali, e non anche alla presentazione delle liste regionali, che è invece disciplinata dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Ne consegue che la disposizione del 45° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968 va correttamente intesa, nel contesto della legge in cui è direttamente inserita, come divieto di sottoscrizione di più liste provinciali e, in quanto recepita nella legge n. 43 del 1995, come divieto di sottoscrivere più liste regionali; ma ciò non preclude all’elettore di sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una collegata lista regionale, partecipanti alla stessa elezione del Consiglio Regionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sussiste alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale, non essendovi concorrenza tra le stesse</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 3365/04 REG.DEC.<br />
N. 11996 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DECISIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso in appello n. 11996/2003, proposto da</p>
<p><b>DI BARTOLOMEO LUIGI</b> rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Di Lembo, Lorenzo Acquarone e Michele Di Lembo con domicilio eletto in Roma Piazza Mazzini, 27 presso Giovanni Candido Di Gioia</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>UFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA</b> tutti non costituitisi;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>GALLO GIUSEPPE, DI BRINO ANTONIO BASSO, PALLANTE QUINTINO, MOLINARO ANTONINO, MARINELLI FRANCO GIORGIO, DE MATTEIS ROSARIO, IORIO ANGELO MICHELE, DI SANDRO FILOTEO, FUSCO ANGIOLINA, PATRICIELLO ALDO, ROMANO ANGELO PIO, VELARDI LUIGI, DI ROCCO ANTONIO, DI PASQUALE CAMILLO, SOZIO ANTONINO, INCOLLINGO ANTONIO, CHIEFFO ANTONIO e TERZANO LUIGI PARDO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPOBASSO </b>tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio eletto in Roma Via Albalonga 7 presso Clementino Palmiero;</p>
<p>&#8211; <b>POLEGGI FILIPPO, DI STASI GIOVANNI, DI SABATO ITALO, PAGLIONE CANDIDO,PORFIDO DOMENICO, D&#8217;AMBROSIO ANTONIO, D&#8217;ASCANIO NICOLINO VITAGLIANO GIANFRANCO, DI FABIO GIUSEPPE, DI DOMENICO TOMMASO, NAGNI PIERPAOLO, NIRO VINCENZO DOMENICANTONIO, DI LISA DOMENICO, D&#8217;ALETE ANTONIO PARDO, CATERINA GIUSEPPE, FALCIONE EDOARDO, PICCIANO MICHELE </b>tutti non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR MOLISE CAMPOBASSO 869/2003 , resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO RISULTATO ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE MOLISE DEL 11/11/2001 .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: CHIEFFO ANTONIO, DE MATTEIS ROSARIO, DI BRINO ANTONIO BASSO, DI PASQUALE CAMILLO, DI ROCCO ANTONIO, DI SANDRO FILOTEO, FUSCO ANGIOLINA, GALLO GIUSEPPE, INCOLLINGO ANTONIO, IORIO ANGELO MICHELE, MARINELLI FRANCO GIORGIO, MOLINARO ANTONINO, PALLANTE QUINTINO, PATRICIELLO ALDO, ROMANO ANGELO PIO, SOZIO ANTONINO, TERZANO LUIGI PARDO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPOBASSO E VELARDI LUIGI;<br />
Alla pubblica udienza del 24.2.2004 relatore il Cons. Aniello Cerreto e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Acquarone, Colalillo e l’avv.to dello Stato Melillo;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con l’appello in epigrafe, Luigi di Bartolomeo ha fatto presente che il TAR, con la sentenza in epigrafe, aveva respinto il ricorso.<br />
Ha dedotto quanto segue:<br />
&#8211; la sentenza si era pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso ed aveva fatto ricorso all’errore scusabile per consentirne l’ammissibilità, mentre occorreva tener presente che il ricorrente aveva proposto l’impugnativa in qualità di candidato non eletto e che veniva contestata l’ammissione di alcune liste di candidati, per cui la lesione si era verificata solo con la proclamazione degli eletti;<br />
&#8211; secondo l’art.9, comma 4, L. n.108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L.n.43/1995, non era consentito agli elettori sottoscrivere più di una lista di candidati, mentre la lista regionale La Casa delle Libertà presentava sottoscrizioni di elettori che avevano già apposto la loro firma per la lista provinciale di Forza Italia nella circoscrizione di Campobasso; né poteva seguirsi la tesi del TAR secondo cui non sussisterebbe alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale non essendovi concorrenza tra le stesse, per cui dalla lista regionale dovevano essere eliminate 898 sottoscrizioni degli elettori indicati, con conseguente esclusione delle menzionate liste regionale e provinciale;<br />
-il pubblico ufficiale incaricato dell’autentica delle firme (sig. Michele Pacciano) aveva rivestito contemporaneamente tanto la funzione di delegato alla presentazione della lista provinciale di Forza Italia quanto di ufficiale autenticante con autenticazione della propria firma sotto l’atto che gli conferiva la delega a presentare la lista provinciale di Forza Italia<br />
-il TAR aveva respinto la censura relativa all’illegittima ammissione di una lista provinciale (essendo intervenuta la dichiarazione di collegamento della lista regionale La Casa delle Libertà con la lista provinciale Polo Laico-Liberal Sgarbi in data dell’11.10.2001, mentre tale lista era stata costituita solo il 12.10.2001), tenendo conto della costituzione di fatto relativa alla dichiarazione di accettazione delle candidature del 9-10.10.2001, ma l’accettazione delle candidature era solo un momento della fase di formazione della lista;<br />
-la lista provinciale di Alleanza Nazionale era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale in quanto aveva presentato una dichiarazione di collegamento con una lista regionale individuata con la descrizione di un contrassegno che non era posseduto da alcuna lista regionale.<br />
Ha rilevato che il TAR aveva respinto la censura ritenendo la discordanza insignificante; la relativa normativa non prevedeva una dichiarazione di collegamento della lista provinciale con quella regionale; la lista regionale di La casa delle Libertà aveva prestato la dichiarazione di collegamento con tale lista provinciale con corretta descrizione del contrassegno; che tale assunto del TAR non poteva essere seguito in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art.1, comma 8, L. n. 43/1995, che richiedeva la dichiarazione di collegamento anche da parte della lista provinciale.<br />
Si sono costituiti in giudizio Giuseppe Gallo ed altri, che hanno proposto appello incidentale, sostenendo che il Di Bartolomeo, in quanto candidato non eletto, aveva l’onere di impugnare gli atti entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, né sussisteva al riguardo incertezza interpretativa, per cui il TAR non avrebbe dovuto concedere l’errore scusabile.<br />
Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito per la ricevibilità del ricorso originario, richiamando la decisione di questa Sezione n. 3212/2001, secondo cui il termine per impugnare l’ammissione di una lista decorreva anche per il cittadino elettore dalla data di proclamazione degli eletti. Inoltre, ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.<br />
Con memoria conclusiva, le parti resistenti Gallo ed altri hanno fatto presente che le sottoscrizioni autenticate per la lista Forza Italia erano solo 93 e peraltro già annullate dall’Ufficio circoscrizionale centrale per motivi diversi da quelli prospettati, per cui la relativa doglianza era inammissibile.<br />
Hanno poi ribadito l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario ed hanno comunque contestato nel merito l’appello.<br />
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1. Con sentenza TAR Molise, Campobasso, n. 689 del 5.11.2003 è stato ritenuto ammissibile ma infondato il ricorso proposto da Di Bartolomeo Luigi avverso i verbali del 27 e 28.11.2001 di proclamazione degli eltti a Presidente ed a Consiglieri regionali ed il relativo procedimento elettorale in quanto alcune liste di Centro Destra dovevano essere escluse per mancanza di requisiti prescritti.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale Di Bartolomeo Luigi mentre i resistenti Gallo ed altri hanno avanzato appello incidentale contestando l’ammissibilità (recte: la tempestività) del ricorso originario.</p>
<p>2. Si ritiene di potere prescindere dalla questione della riceviblità del ricorso originario, in quanto le doglianze prospettate dall’appellante sono infondate o inammissibili.</p>
<p>2.1. Priva di pregio è la doglianza secondo cui ai sensi dell’art.9, comma 4, L. n.108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L.n.43/1995, non sarebbe consentito all’elettore sottoscrivere contemporaneamente una lista provinciale e la lista regionale collegata, mentre la lista regionale La Casa delle Libertà presentava sottoscrizioni di elettori che avevano già apposto la loro firma per la lista provinciale di Forza Italia nella circoscrizione di Campobasso (o viceversa).<br />
Tale tesi si fonda sul tenore letterale della disposizione di cui all’art. 9 L. n.108/1968, che però all’epoca prevedeva per il consiglio regionale la presentazione liste concorrenti per ogni collegio con candidati da eleggere con il sistema proporzionale.<br />
Il divieto di sottoscrizione di più liste di candidati è riferito alla presentazione di liste partecipanti a una determinata elezione ed è inspirato dal criterio della coerenza politica che non può ammettere comportamenti contraddittori, da parte degli elettori, intesi a proporre più compagini politiche che, in contrapposizione o comunque in concorrenza tra loro, partecipino alla stessa elezione.<br />
Nell’attuale procedimento per l’elezione del Consiglio Regionale di cui alla L. n.43/1995, però, non è ravvisabile una concorrenza tra le liste provinciali e quelle regionali, bensì una sorta di sdoppiamento in due distinte elezioni, seppur tra loro collegate, una a cui partecipano le liste provinciali, concorrenti in ambiti circoscrizionali, coincidenti con le province, alla elezione dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione (quota proporzionale), l’altra a cui partecipano le liste regionali, concorrenti in ambito regionale alla elezione del Presidente della Regione e del restante quinto dei Consiglieri assegnati (cosiddetta quota maggioritaria). Pertanto, la presentazione, da parte degli stessi elettori, di una lista regionale e di una lista provinciale collegata, appare in linea con il principio inspiratore del suddetto divieto, considerando che in caso contrario agli elettori che sottoscrivono una lista provinciale sarebbe impedito di proporre un loro candidato alla carica di Presidente della Regione.<br />
Invero, la violazione del 4° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968, si verifica solo nel caso di elettori che sottoscrivono più di una lista provinciale, atteso che la legge de qua disciplina la presentazione delle liste provinciali, con l’ovvia conseguenza che il divieto sancito dal citato art. 9 non può che riferirsi alle sole liste provinciali, e non anche alla presentazione delle liste regionali, che è invece disciplinata dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Quest’ultima legge recepisce, stante il richiamo di cui al comma 11° dell’art.1, le disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della legge 108 del 1968, quindi anche quella che sancisce il divieto di sottoscrizione di più liste. La specifica formulazione della norma, che estende l’applicazione delle richiamate disposizioni esplicitamente &#8220;alle liste regionali e ai relativi candidati&#8221; sta chiaramente a significare che gli elettori non possono sottoscrivere più di una lista regionale.<br />
Ne consegue che la disposizione del 45° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968 va correttamente intesa, nel contesto della legge in cui è direttamente inserita, come divieto di sottoscrizione di più liste provinciali e, in quanto recepita nella legge n. 43 del 1995, come divieto di sottoscrivere più liste regionali; ma ciò non preclude all’elettore di sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una collegata lista regionale, partecipanti alla stessa elezione del Consiglio Regionale.<br />
L’esposta interpretazione della norma in questione trova conferma nella corrispondente normativa dettata per l’elezione della Camera dei Deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, che al 1° comma dell’art. 18 bis, inserito dalla legge n.277 del 1993, prevede espressamente che i sottoscrittori di una candidatura nel collegio uninominale possono sottoscrivere anche una lista di candidati per l’attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale.</p>
<p>2.2. E’ poi inammissibile la doglianza di scorretta autenticazione effettuata da pubblico ufficiale (sig. Michele Pacciano) che aveva rivestito anche la funzione di delegato alla presentazione della lista provinciale di Forza Italia con autenticazione della propria firma sotto l’atto che gli conferiva la delega a presentare la lista.<br />
Come si desume dalla sentenza del TAR, la questione concerne le firme di n.319 elettori della lista provinciale di Forza Italia (mentre per i resistenti si tratterebbe solo di 93 firme, peraltro già annullate per altri motivi dall’Ufficio circoscrizionale centrale) per cui, pur nel caso di fondatezza della censura, non potrebbe escludersi detta lista dalla competizione elettorale in quanto comunque residuerebbero n. 579 firme valide (rispetto alle 898 ritenute valide dall’ufficio circoscrizionale). Invero, erano sufficienti nella specie, trattandosi di elezioni conseguenti ad annullamento giurisdizionale di precedente elezioni, n. 500 sottoscrizioni, come chiarito dalla sentenza appellata, sul punto non contestata.</p>
<p>2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il TAR ha correttamente respinto la censura relativa all’illegittima ammissione di una lista provinciale (per essere intervenuta la dichiarazione di collegamento della lista regionale La Casa delle Libertà con la lista provinciale Polo Laico-Liberal Sgarbi in data dell’11.10.2001, mentre tale lista era stata costituita solo il 12.10.2001), tenendo conto della costituzione di fatto relativa alla dichiarazione di accettazione delle candidature del 9-10.10.2001. Invero, quello che rileva è che i vari adempimenti siano comunque intervenuti nel termine di scadenza della presentazione delle liste</p>
<p>2.4. Neppure può accogliersi la doglianza di illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista provinciale di Alleanza Nazionale, per aver presentato una dichiarazione di collegamento con una lista regionale individuata con la descrizione di un contrassegno che non era posseduto da alcuna lista regionale.<br />
Va condiviso il rilievo del TAR secondo cui la divergenza denunciata doveva ritenersi insignificante, poiché da una parte era chiaro il collegamento con la lista regionale La Casa delle Libertà, pur essendo erronee le indicazione delle parole “Iorio” e “Presidente”, e dall’altra la lista regionale La Casa delle Libertà aveva prestato la dichiarazione di collegamento con tale lista provinciale con corretta descrizione del contrassegno, anche in considerazione del fatto che la relativa disposizione normativa di cui all’art.1, comma 8, L. n.43/1995 subordina l’efficacia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale unicamente alla convergenza con l’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale stessa, convergenza che nella specie sostanzialmente sussisteva.</p>
<p>3.Per quanto considerato, l’appelloprincipale deve essere respinto, mentre l’appello incidentale può essere assorbito.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)<br />
respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.2.2004, con l’intervento dei signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Cesare Lamberti<br />
Cons. Aniello Cerreto Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 24 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-5-2004-n-3365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.3365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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