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	<title>3354 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3354 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale di Torino &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2008 n.3354</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-torino-sentenza-13-5-2008-n-3354/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-torino-sentenza-13-5-2008-n-3354/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-torino-sentenza-13-5-2008-n-3354/">Tribunale di Torino &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2008 n.3354</a></p>
<p>G.U. Dott.ssa Tassone GTT s.p.a. (avv. prof. Di Chio, avv. Rostagno) c. Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino I GTT s.p.a. è un organismo di diritto pubblico e non le sono applicabili le sanzioni previste dall&#8217;art. 53 D.Lgs. 165/2001 per gli enti pubblici economici ed i soggetti privati 1. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-torino-sentenza-13-5-2008-n-3354/">Tribunale di Torino &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2008 n.3354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-torino-sentenza-13-5-2008-n-3354/">Tribunale di Torino &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2008 n.3354</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott.ssa Tassone <br /> GTT s.p.a. (avv. prof. Di Chio, avv. Rostagno) c. Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino I</span></p>
<hr />
<p>GTT s.p.a. è un organismo di diritto pubblico e non le sono applicabili le sanzioni previste dall&#8217;art. 53 D.Lgs. 165/2001 per gli enti pubblici economici ed i soggetti privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Enti pubblici e privati – Società per azioni – Natura ente pubblico – Condizioni.</p>
<p>2. – Enti pubblici e privati – Organismo diritto pubblico &#8211; Partecipazione totalitaria ente pubblico.</p>
<p>3. – Enti pubblici e privati – Organismo diritto pubblico – Art. 53 D.Lgs. 165/01 – Assimilabilità a P.A.</p>
<p>4. &#8211; Enti pubblici e privati – Organismo diritto pubblico – Sanzioni previste da art. 53 D.Lgs. 165/01 per enti pubblici economici e soggetti privati – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La forma societaria di un soggetto non esclude la sua natura pubblica, purchè lo stesso oltre ad essere munito di personalità giuridica, soddisfi bisogni generali aventi carattere non industriale e commerciale e sia partecipato al 100% da un ente pubblico.</p>
<p>2. &#8211; GTT s.p.a. possiede i requisiti propri per essere definita organismo di diritto pubblico, essendo considerata, per la gestione del trasporto pubblico locale, longa manus del Comune da cui è partecipata al 100%.</p>
<p>3. &#8211; GTT può essere considerata pubblica amministrazione in senso sostanziale e in quanto tale rientra nell’ambito delle previsioni dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 riferite alle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>4. &#8211; GTT non è quindi destinataria delle sanzioni previste dall’art. 6 comma 1 D.L. 79/1997 e s.m.i., richiamato dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001 per gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che conferiscono incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, o che non provvedono a comunicare alle amministrazioni i compensi erogati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3354</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3354/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3354/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3354</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; R. Cerioni Est. Bucciantini M. G. (Avv.ti A. Giunta e L. Meoni) contro il Comune di Quarrata (non costituito in giudizio) e nei confronti di Oreste R. (non costituita) una scala esterna ad un edificio non rientra nel disposto dell&#8217;art. 96 del DPR 523/1904 che vieta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3354/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3354/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3354</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; R. Cerioni Est.<br /> Bucciantini M. G. (Avv.ti A. Giunta e L. Meoni) contro il Comune di Quarrata (non costituito in giudizio) e nei confronti di Oreste R. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>una scala esterna ad un edificio non rientra nel disposto dell&#8217;art. 96 del DPR 523/1904 che vieta &#8220;le fabbriche&#8221; poste a meno di dieci metri dal piede dell&#8217;argine del fiume</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Scala esterna ad un edificio, aggettante, completamente aperta e di modeste dimensioni – Istanza di sanatoria – Diniego per contrasto con l’art. 96 del DPR 523 del 1904 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di sanatoria per una scala esterna ad un edificio, aggettante, completamente aperta e di modeste dimensioni motivato sul contrasto con l’art. 96 del DPR 523 del 1904 che vieta “le fabbriche” poste a meno di dieci metri dal piede dell’argine del fiume. Difatti la scala in esame non rientra nel divieto posto dall’art. 96 in quanto non può essere definita fabbrica (nel senso di costruzione) trattandosi di un manufatto irrilevante ai fini della tutela per la quale è posto il vincolo cioè non può considerarsi di per se sola un impedimento al corretto defluire delle acque del fiume.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; III  SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi n. 420/03 e 1042/03 proposti da</p>
<p><b>BUCCIANTINI Maria Grazia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Giunta e Laura Meoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, n. 45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI QUARRATA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>ORESTE ROSARIA</b>, non costituita in giudizio.</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
quanto al ricorso RG. 420/03:<br />
del diniego di sanatoria emesso in data 18.2.02, notificato in data 9.1.03;<br />
quanto al ricorso RG. 1042/03:<br />
dell’ingiunzione di demolizione notificata il 16.4.03.</p>
<p>Visti i ricorsi e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita, alla pubblica udienza del 9 giugno 2005 &#8211; relatore il Consigliere Rita Cerioni -,   l&#8217; avv. Laura Meoni.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e   DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente, già comproprietaria di un immobile sito nel Comune di Quarrata, ha impugnato con due distinti ricorsi il diniego di sanatoria, presentata in data 6.3.86, emesso con il provvedimento comunale del 18.12.02, ed il successivo ordine di demolizione.<br />
Il condono è stato negato per una scala esterna che, a detta del Comune, sarebbe “a ridosso dell’argine del torrente Ombrone, e ricadente pertanto in una fascia sottoposta a vincolo di sicurezza idraulica, interdetta ai sensi del T.U. 523/1904 e quindi non suscettibile di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 lett. b) della legge 47/85”.<br />
Al diniego ha fatto seguito l’ordine di demolizione impugnato con il secondo ricorso.<br />
La ricorrente, in fatto, premette che la scala oggetto della domanda di condono, costruita nel 1966, è un accessorio indispensabile per poter accedere all’appartamento al secondo piano dell’edificio costruito prima del 1900, cioè anteriormente all’apposizione del vincolo.<br />
Peraltro rileva che la scala, quale accessorio che non costituisce volume, sarebbe un’opera pertinenziale di nessuna rilevanza autonoma. Inoltre, la tutela predisposta dal TU 523/1904 sarebbe finalizzata al corretto defluire delle acque, per cui sarebbero assentibili quelle opere che non recano alcun pregiudizio o pericolo all’interesse protetto.<br />
Aggiunge ancora che il Comune avrebbe omesso di precisare la distanza dal fiume dell’opera, nonostante questa fosse stata indicata negli atti della sanatoria.<br />
Infine, rileva che il diniego è stato emesso dopo 16 anni dalla presentazione della domanda di condono, quando ormai l’immobile era stata venduto nel presupposto che si fosse ormai verificato il silenzio assenso.<br />
Nel ricorso avverso l’ordine di demolizione la ricorrente reitera i motivi di cui sopra.<br />
Il Comune  non si è costituito.<br />
2. In primo luogo è necessario disporre la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
3.  Il Collegio ritiene che il vincolo di cui all’art. 96 del DPR 523 del 1904, posto a base del diniego di condono dall’Amministrazione comunale, non possa ostacolare l’accoglimento della domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente.<br />
Infatti, è vero che detto articolo vieta “le fabbriche” a meno di dieci metri dal piede dell’argine, ma nella fattispecie l’opera da condonare (una scala esterna all’edificio, aggettante e completamente aperta e di modeste dimensioni) non può essere definita fabbrica (nel senso di costruzione), trattandosi di un manufatto irrilevante ai fini della tutela per la quale è posto il vincolo, cioè non può considerarsi di per se sola un impedimento al corretto defluire delle acque del fiume.<br />
La peculiarità della fattispecie avrebbe dovuto indurre il Comune ad esaminare la domanda senza trincerarsi dietro una interpretazione formalistica che costituisce di fatto un divieto generale e generalizzato.<br />
Né può essere impedito il godimento del bene, costruito prima dell’apposizione del vincolo, che in assenza della scala in questione sarebbe irraggiungibile.<br />
I ricorsi, pertanto, vanno accolti in relazione a questo profilo di censura; tutti gli altri motivi restano assorbiti.<br />
Le spese sono dichiarate irripetibili.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, previa loro riunione, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati. <br />
Dichiara irripetibili le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 giugno 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott.  Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.  Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere<br />
Dott.  Rita CERIONI                                             &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3354/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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