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	<title>3348 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3348 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2020 n.3348</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-5-2020-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2020 n.3348</a></p>
<p>Francesco Caringella, Presidente, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. Group Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, c. Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-5-2020-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2020 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-5-2020-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2020 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Caringella, Presidente, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C. Group Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, c. Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo D&#8217;Alia e Lucia Anna Rita Sonnante; e nei confronti di G. S. I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Gentile)</span></p>
<hr />
<p>Bando :  i limiti dell&#8217; interpretabilità   delle cause di esclusione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; bando di gara &#8211; previsione erronea &#8211; conseguenze.<br /> <br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; bando &#8211; clausola dubbia &#8211; effetti.<br /> <br /> 3.- Appalti pubblici &#8211; bando &#8211; cause di esclusione &#8211; interpretabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Al cospetto di una previsione di bando di gara affetta da errore, non è fondata la pretesa di una sua interpretazione in una direzione che non trova corrispondenza nel suo tenore letterale, e neanche nella legislazione di settore, e che pertanto riflette solo la personale lettura dell&#8217;esponente, che, in quanto tale, è priva di qualsiasi rilevanza giuridica.</em><br /> <br /> <em>2. Quando la portata applicativa di una clausola di bando sia dubbia o ambigua occorre applicare il principio del &#8220;favor partecipationis&#8221;, escludendo che il procedimento ermeneutico possa condurre a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, con l&#8217;aggiunta di significati del bando in realtà  non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.</em><br /> <br /> <em>3. Le cause di esclusione, in quanto limitano la libertà  di concorrenza e in quanto di natura latu sensusanzionatoria, sono di stretta interpretazione e non possono essere oggetto di interpretazione analogica ed estensiva: la gravità  della sanzione impone, sia ex se, sia per l&#8217;afferenza alla materia dei bandi pubblici, ove domina l&#8217;esigenza della certezza della regolazione, l&#8217;espressa e univoca predeterminazione delle carenze che determinano l&#8217;esclusione dalla gara.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/05/2020<br /> <strong>N. 03348/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09955/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 9955 del 2019, proposto da C. Group Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -Inail, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo D&#8217;Alia e Lucia Anna Rita Sonnante, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> G. S. I. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 12674/2019, resa tra le parti;<br /> <br /> Visto il ricorso in appello;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inail;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di G. S. I. s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa, fissata per la trattazione alla udienza pubblica del 23 aprile 2020;<br /> Visto l&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (<em>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce, nella formulazione applicabile <em>ratione temporis</em>, che &#8220;<em>Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso</em>. <em>Le parti hanno facoltà  di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione</em>&#8220;, e che &#8220;<em>Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge</em>;<br /> Relatore il Cons. Anna Bottiglieri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> L&#8217;Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-Inail bandiva nel maggio 2018 una gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, del servizio di ristorazione collettiva e bar e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l&#8217;installazione di distributori automatici presso le sedi della Direzione generale, suddivisa in tre lotti, composti per sedi.<br /> Con provvedimento 8 maggio 2019, n. 118, il lotto n.1 (sedi di Roma, p. le Giulio Pastore 6 e via Santuario Regina degli Apostoli 33), per il quale avevano concorso, risultando entrambe ammesse, C. Group Italia s.p.a., gestore uscente, e G. S. I. s.r.l., era aggiudicato a Gestione Servizi Integrati.<br /> C. Group impugnava l&#8217;aggiudicazione con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Sosteneva che G. S. I. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura: a) per mancata allegazione della relazione illustrativa al Piano economico-finanziario. L&#8217;omissione era stigmatizzata sia per violazione delle norme del disciplinare di gara (artt. 17 e 21) e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, <em>Codice dei contratti pubblici</em> (art. 165), sia sostenendosi la necessità  della relazione ai fini della effettiva valutabilità  del PEF dell&#8217;aggiudicataria, ritenuto inattendibile; b) per aver dichiarato che la subappaltatrice A. s.r.l. era in possesso della certificazione ISO22000:2005, requisito di partecipazione prescritto dall&#8217;art. 7.3, lett. b, che si era poi rivelato insussistente, con conseguente violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f)-<em>bis</em>, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell&#8217;art. 7.3, lett. b, del disciplinare, nonchè per avere la stazione appaltante consentito la sostituzione della subappaltatrice in fase di gara, in violazione dell&#8217;art. 105, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sosteneva ancora l&#8217;erroneità  dei punteggi tecnici attribuiti alle due offerte in gara quanto ad alcuni criteri di valutazione. Concludeva per l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione a favore di G. S. I. e per il suo subentro nell&#8217;affidamento <em>ex</em> art. 124 Cod. proc. amm..<br /> Nel giudizio così¬ instaurato si costituivano in resistenza Inail e Gestione Servizi Integrati. Quest&#8217;ultima interponeva ricorso incidentale, finalizzato in via principale all&#8217;annullamento dell&#8217;atto di ammissione alla gara di C. Group, per irregolarità  nella indicazione dei costi della sicurezza, e in via subordinata all&#8217;annullamento degli artt. 17 e 21 del disciplinare, ove interpretabili nel senso, proposto dalla ricorrente principale, di prevedere a pena di esclusione la presentazione della relazione illustrativa al PEF.<br /> L&#8217;adito Tribunale, con sentenza della terza sezione n. 12674/2019, prescindeva dall&#8217;esame del ricorso incidentale e respingeva il ricorso principale, compensando tra le parti le spese del giudizio.<br /> Nel giungere a tale conclusione, il primo giudice:<br /> &#8211; escludeva, mediante l&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 17 del disciplinare e in applicazione del principio del <em>favor partecipationis</em>, che la legge di gara prevedesse la presentazione, a pena di esclusione, della relazione illustrativa al PEF;<br /> &#8211; escludeva che il PEF presentato dall&#8217;aggiudicataria fosse inattendibile, richiamando la consolidata giurisprudenza relativa alla insindacabilità  dei giudizi di merito tecnico delle commissioni di gara, salva l&#8217;ipotesi di macroscopiche irrazionalità  e illogicità , condizioni che riteneva insussistenti nella fattispecie, nella quale la ricorrente principale aveva espresso giudizi di mera non condivisibilità  e non apprezzamento del documento;<br /> &#8211; non ravvisava la violazione dell&#8217;art. 50, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Rilevava che G. S. I. e A. non avevano dichiarato il possesso del requisito di partecipazione costituito dalla certificazione ISO22000:2005. Quest&#8217;ultima aveva invece dichiarato, conformemente a quanto previsto dall&#8217;art. 7.3, lett. b), del disciplinare &#8211; il quale ammetteva, ai sensi dell&#8217;art. 87 del predetto Codice, l&#8217;impiego di misure equivalenti &#8211; di essere in possesso della attestazione &#8220;ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; certificazione equivalente per ISO 22005&#8221;. Alla stessa attestazione aveva fatto riferimento anche Gestione Servizi Integrati;<br /> &#8211; respingeva le censure formulate avverso l&#8217;attribuzione dei contestati punteggi all&#8217;offerta tecnica di G. S. I. con motivazioni analoghe a quelle poste a base della reiezione delle doglianze relative alla valutazione del PEF.<br /> C. Group ha impugnato la sentenza. Ha sottolineato l&#8217;omessa pronunzia del primo giudice su alcuni dei suoi motivi di primo grado e dedotto censure così¬ titolate: 1) Sulla mancata allegazione della relazione al PEF da parte di GSI e sulla necessaria esclusione di quest&#8217;ultima ai sensi del disciplinare; 2) Sull&#8217;invalidità  del PEF per mancanza della relazione; 3) Sulle differenti funzioni di PEF e relazione; 4) Sull&#8217;inidoneità  del PEF di GSI; 5) Sull&#8217;aggiornamento dei prezzi; 6) Sull&#8217;indicazione di un subappaltatore privo dei requisiti; 7) Sull&#8217;illogicità  dei punteggi. Ha concluso per la riforma della sentenza gravata e l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato in primo grado nonchè per il subentro di C. Group nell&#8217;affidamento <em>ex</em> art. 124 Cod. proc. amm..<br /> Inail e G. S. I. si sono costituiti in resistenza formulando eccezioni di rito e di merito e domandando la reiezione dell&#8217;appello. G. S. I. ha anche riproposto i motivi e le eccezioni non esaminate in primo grado ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., c.p.a., tra cui quelle contenute nel ricorso incidentale.</div>
<div style="text-align: justify;">C. Group ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della riproposizione da parte di G. S. I. del suo ricorso incidentale di primo grado tramite una mera memoria difensiva, sostenendo che il primo giudice, nel ritenere &#8220;<em>di prescindere dall&#8217;esame del ricorso incidentale stante la sicura infondatezza di quello principale</em>&#8220;, ha dichiarato l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale, sicchè per incardinare le relative censure innanzi a questo Consiglio di Stato era necessaria la proposizione di un appello incidentale; ne ha comunque sostenuto l&#8217;infondatezza.<br /> Con ordinanza n. 132/2020 la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata nell&#8217;atto di appello di C. Group.<br /> Nel prosieguo, tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive e la confutazione di quelle avverse.<br /> C. Group ha depositato brevi note di udienza, avvalendosi della facoltà  concessa dall&#8217;art. 84, comma 5, del d.-l. 17 marzo 2020, n. 18, richiamato in premessa.<br /> La causa è passata in decisione il 23 aprile 2020, ai sensi dello stesso art. 84, commi 5 e 6, senza discussione orale e sulla base degli atti.<br /> DIRITTO<br /> <em>1</em>. L&#8217;appello di C. Group Italia s.p.a. è infondato.<br /> Restano pertanto assorbite: le questioni avanzate dall&#8217;appellata G. S. I. s.r.l. in relazione all&#8217;ammissione alla gara della stessa C. Group; le eccezioni preliminari formulate da quest&#8217;ultima sulle modalità  della introduzione delle predette questioni nell&#8217;odierno giudizio di appello; le eccezioni preliminari spiegate dalle parti resistenti relativamente all&#8217;atto di appello.<br /> <em>2.</em> Con i primi motivi di appello C. Group sostiene l&#8217;invalidità  della partecipazione di G. S. I. alla gara di cui in fatto sotto vari profili, fondati sulla mancata presentazione della relazione al Piano economico-finanziario e sull&#8217;inattendibilità  di questo documento.<br /> Detti motivi sono infondati e vanno respinti.<br /> <em>3.</em> Va anzitutto escluso, come sostiene C. Group con il primo mezzo, che la presentazione della relazione al PEF fosse prevista a pena di esclusione dall&#8217;art. 17 del disciplinare di gara.<br /> La norma di disciplinare è del seguente tenore: &#8220;<em>La busta &#8216;C &#8211; Offerta economica&#8217; contiene, a pena di esclusione, l&#8217;offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui agli Allegati 1/G e 1/G bis al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi per ciascun lotto per il quale si presenta offerta: LOTTO 1</em> [&#038;]Â <em>g) piano economico finanziario per tutta la durata della concessione corredato da apposita relazione illustrativa</em>&#8220;.<br /> L&#8217;articolo è palesemente affetto da un refuso, in quanto la proposizione principale è retta sia dall&#8217;indicativo che dall&#8217;infinito del medesimo verbo (&#8220;contiene&#8221; e &#8220;contenere&#8221;).<br /> Di tanto si avvede la stessa appellante; la società  rileva che non vi sarebbe dubbio che l&#8217;infinito avrebbe dovuto esser preceduto dalla parola &#8220;deve&#8221;. Sulla base di tale convinzione afferma che la presentazione della relazione tecnica al PEF era prevista a pena di esclusione.<br /> In altri termini, l&#8217;appellante sostiene che l&#8217;errore non debba influire sul contenuto precettivo della previsione, che potrebbe essere ricostruito nel senso di richiedere la presentazione a pena di esclusione non solo dell&#8217;offerta economica, espressamente assistita dalla sanzione, ma anche della relazione illustrativa al PEF, per cui la sanzione non è stata prevista per mero errore.<br /> La tesi non può essere accolta.<br /> In linea generale, al cospetto di una previsione di bando di gara affetta da errore, non è fondata la pretesa di una sua interpretazione in una direzione che non trova corrispondenza nel suo tenore letterale, e neanche nella legislazione di settore, e che pertanto riflette solo la personale lettura dell&#8217;esponente, che, in quanto tale, è priva di qualsiasi rilevanza giuridica.<br /> Nel caso di specie, poi, la lettura dell&#8217;art. 17 in esame che offre l&#8217;appellante fonda su una interpolazione del testo della norma finalizzata ad ampliare le fattispecie espulsive mediante l&#8217;inserimento in esso della parola &#8220;deve&#8221;.<br /> Al riguardo, vale osservare che è principio consolidato in giurisprudenza amministrativa che le cause di esclusione, in quanto limitano la libertà  di concorrenza e in quanto di natura <em>latu sensu</em> sanzionatoria, sono di stretta interpretazione e non possono essere oggetto di interpretazione analogica ed estensiva (tra tante, Cons. Stato, V, 23 maggio 2015, n. 1565; 5 dicembre 2014, n. 6028; 22 maggio 2001, n. 2830).<br /> A maggior ragione deve indi escludersi l&#8217;operazione additiva proposta dall&#8217;appellante: la gravità  della sanzione impone, sia <em>ex se</em>, sia per l&#8217;afferenza alla materia dei bandi pubblici, ove domina l&#8217;esigenza della certezza della regolazione, l&#8217;espressa e univoca predeterminazione delle carenze che determinano l&#8217;esclusione dalla gara. E, poichè la <em>lex specialis</em> in esame non ha previsto la carenza della relazione al PEF come causa di esclusione, una tale previsione non può esservi fatta rientrare per le vie traverse indicate dall&#8217;appellante.<br /> L&#8217;operazione non può essere consentita neanche considerando lo specifico errore di cui sopra.<br /> Vi si oppone, ancora una volta, la consolidata giurisprudenza, che afferma che quando la portata applicativa di una clausola di bando sia dubbia o ambigua occorre applicare il principio del &#8220;<em>favor partecipationis</em>&#8221; (Cons. Stato, III, 7 marzo 2019, n. 1577; V, 17 luglio 2017, n. 3507), escludendo che il procedimento ermeneutico possa condurre a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, con l&#8217;aggiunta di significati del bando in realtà  non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (tra tante, Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2400; 29 novembre 2019, n. 8167; 12 settembre 2017, n. 4307).<br /> Bene ha fatto, pertanto, il primo giudice a concludere, in applicazione dei richiamati principi, che l&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 17 del disciplinare della gara <em>de qua</em> non consentisse di rinvenire a carico delle concorrenti l&#8217;obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della relazione illustrativa al PEF.<br /> <em>3.1.</em> Consegue l&#8217;inapplicabilità  alla fattispecie dell&#8217;art. 21 del disciplinare, pure invocato nel mezzo in esame, che prevede l&#8217;esclusione delle offerte &#8220;<em>parziali, plurime, condizionate, alternative nonchè irregolari, ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche</em>&#8220;.<br /> Per l&#8217;art. 59, comma 3, lett. a) del <em>Codice dei contratti pubblici</em> di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riprodotto dalla disposizione di bando in esame, &#8220;<em>fermo restando quanto previsto all&#8217;art. 83, comma 9</em>&#8220;, sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara. A sua volta, il richiamato art. 83, comma 9, nello stabilire che &#8220;<em>le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio</em> [&#038;]Â <em>con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica</em>&#8220;, dispone all&#8217;ultimo periodo che &#8220;<em>costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l&#8217;individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa</em>&#8220;.<br /> Nessuna delle predette norme risulta violata.<br /> Quanto all&#8217;art. 59, comma 3, lett. a), si è giÃ  sopra visto che l&#8217;offerta economica di G. S. I. non può essere considerata non conforme alla legge di gara perchè priva della relazione illustrativa del PEF, documento di cui il disciplinare non ha imposto la presentazione a pena di esclusione.<br /> La carenza del documento non rileva neanche ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 9, in quanto essa, come meglio in seguito, non ha influito sulla comprensibilità  e valutabilità  del contenuto dell&#8217;offerta economica dell&#8217;appellata.<br /> <em>3.2.</em> L&#8217;appena detta conclusione va confermata anche in relazione alla ulteriore censura contenuta nel mezzo in esame, con cui l&#8217;appellante afferma che senza la relazione al PEF non potrebbe sussistere l&#8217;offerta economica, in quanto essa si sostanzia nella documentazione elencata nell&#8217;art. 17 del disciplinare, che ricomprende, tra altro, oltre che la relazione in parola, gli sconti offerti e i costi di sicurezza e manodopera: sicchè sarebbe erronea l&#8217;impostazione del primo giudice, che ha distinto tra l&#8217;offerta economica in senso stretto e la documentazione da allegare alla stessa.<br /> L&#8217;argomentazione è completamente destituita di fondamento.<br /> Il tenore della censura impone anzitutto di precisare che C. Group non afferma che l&#8217;offerta economica di G. S. I. sia carente dell&#8217;indicazione degli sconti e degli oneri di sicurezza e del personale. Non deduce neanche la carenza del PEF, ma solo quella della relativa relazione illustrativa.<br /> Ciò posto, si osserva che l&#8217;art. 17 del disciplinare di gara prevedeva che all&#8217;offerta economica, per il lotto in parola, fossero allegati: a) lo sconto da applicare al listino prezzi delle singole pietanze; b) lo sconto da applicare al listino prezzi del servizio bar; c) lo sconto da applicare al listino prezzi per i distributori automatici; d) i prezzi dei prodotti offerti &#8220;fuori listino&#8221; dei distributori automatici; e) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; f) la stima dei costi della manodopera; g) il &#8220;<em>piano economico finanziario per tutta la durata della concessione corredato da apposita relazione illustrativa</em>&#8220;.<br /> Per la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6015; 13 aprile 2018, n. 2214), la funzione del PEF è quella di dimostrare la concreta capacità  del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l&#8217;intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico &#8211; finanziario di investimenti e connessa gestione, nonchè il rendimento per l&#8217;intero periodo: il che consente all&#8217;amministrazione concedente di valutare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerta e l&#8217;effettiva realizzabilità  dell&#8217;oggetto della concessione (Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). In altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità  dell&#8217;offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , per provare che l&#8217;impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività  (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653). Sicchè il PEF non può essere tenuto separato dall&#8217;offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perchè dÃ  modo all&#8217;amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l&#8217;affidabilità  della sintesi finanziaria contenuta nell&#8217;offerta in senso stretto (così¬ Cons. Stato, V, n. 2214/2018, cit.).<br /> Così¬ delineata la funzione del PEF, l&#8217;affermazione in esame, secondo cui non potrebbe sussistere una offerta economica senza la relazione al PEF, oltre a non essere supportata da una corrispondente previsione del <em>Codice dei contratti pubblici</em>, rivela tutta la sua insostenibilità : il PEF è giÃ  di suo la spiegazione dell&#8217;offerta economica, sicchè, in difetto di puntuali previsioni della legge di gara, non è predicabile che la carenza della relazione al PEF costituisca, in astratto, un ostacolo alla leggibilità  dell&#8217;offerta.<br /> E&#8217; poi dirimente osservare che l&#8217;art. 21, settimo periodo, del disciplinare della gara <em>de qua</em> stabilisce che, ai fini dell&#8217;aggiudicazione, ciò che costituisce oggetto di esame da parte della stazione appaltante è il piano economico-finanziario (&#8220;<em>Il piano economico finanziario viene esaminato dalla stazione appaltante ai fini dell&#8217;aggiudicazione</em>&#8220;). La relazione al PEF, sempre per la legge di gara in esame, ha invece tutt&#8217;altra funzione, che è quella, emergente dall&#8217;art. 22, quinto periodo, del disciplinare, strumentale all&#8217;eventuale verifica di congruità  dell&#8217;offerta, nel senso che &#8220;<em>le spiegazioni fornite dall&#8217;offerente </em>[&#038;]Â <em>dovranno essere coerenti con il piano economico finanziario e relativa relazione illustrativa</em>&#8220;.<br /> Sicchè, anche sotto tale angolo visuale, ovvero tenuto conto del fatto che, per la <em>lex specialis</em> di cui trattasi, il documento non costituisce elemento di valutazione ai fini della graduazione dell&#8217;offerta, venendo in rilievo solo in via eventuale, ai fini della valutazione dell&#8217;anomalia, è da escludere che la sua mancata presentazione, in difetto di apposita previsione, si rifletta in un vizio di partecipazione.<br /> Merita sul punto osservare che non è neanche possibile ipotizzare l&#8217;indispensabilità  del documento in parola nella fase della presentazione delle offerte quale &#8220;giustificazione anticipata&#8221; rispetto alla eventualità  della verifica dell&#8217;anomalia; un siffatto scenario va escluso ai sensi della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che ha affermato l&#8217;impossibilità  di prevedere statuizioni espulsive automatiche in ipotesi di mancata produzioni delle c.d. &#8220;giustificazioni preventive&#8221; (Cons. Stato, IV, 9 febbraio 2016, n. 520): la sede ove rileva la presentazione delle giustificazioni relative alla anomalia dell&#8217;offerta è indi solo quella che segue alla instaurazione dello specifico contraddittorio endo-procedimentale di cui all&#8217;art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, che si caratterizza, temporalmente, per essere &#8220;<em>successivo all&#8217;insorgere del sospetto di anomalia e preventivo rispetto all&#8217;eventuale statuizione espulsiva</em>&#8220;.<br /> <em>4.</em> Con il secondo mezzo l&#8217;appellante lamenta che il primo giudice non abbia esaminato il secondo e il terzo motivo del suo ricorso; provvede indi alla loro riproduzione.<br /> Il mezzo non è meritevole di favorevole considerazione.<br /> <em>4.2.</em> Quanto al mancato esame in sè di alcuni motivi di ricorso, si osserva che, in virtà¹ dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, l&#8217;omessa pronuncia del giudice di primo grado su uno o pìù motivi non vizia la sentenza, in quanto in secondo grado il giudice è chiamato a valutare tutte le domande, integrando &#8211; ove necessario &#8211; le argomentazioni della sentenza impugnata senza che, quindi, rilevino le eventuali carenze motivazionali di quest&#8217;ultima (<em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, V, 27 marzo 2020, n. 2149; 24 febbraio 2020, n. 1373; VI, 6 febbraio 2019, n. 897; 21 marzo 2016, n.1158; 14 aprile 2015, n. 1915; V, 23 marzo 2018, n. 1853; 19 febbraio 2018, n. 1032; 13 febbraio 2009, n. 824; IV, 5 febbraio 2015, n. 562).<br /> <em>4.3.</em> Le censure riproposte non sono poi convincenti.<br /> L&#8217;appellante sostiene: che il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, che è irrimediabilmente inficiato dall&#8217;omissione di un suo allegato; che del resto la <em>lex specialis</em> aveva inserito la relazione al PEF tra gli elementi costitutivi dell&#8217;offerta economica e la stazione appaltante ha richiamato nella determinazione impugnata una sentenza di questo Consiglio di Stato che conferma che i vizi attinenti al PEF configurano non una mera irregolarità  formale, ma una carenza insanabile.<br /> Tali argomentazioni non costituiscono altro che la riproposizione della tesi della essenzialità  ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi della relazione al PEF, giÃ  sopra esaminata e respinta.<br /> Può solo aggiungersi che: le due decisioni della Sezione che l&#8217;appellante invoca nella censura (Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6015; 13 aprile 2018, n. 2214) sono incentrate sul PEF e non sulla relativa relazione illustrativa, e i principi in esse affermati non si discostano da quelli giÃ  richiamati al precedente capo 3.2.; lo stesso è per le sentenze di primo grado pure richiamate dall&#8217;appellante. Anche l&#8217;unica, tra queste ultime, che si occupa della documentazione a corredo del PEF (Tar Lazio, sezione seconda, 26 agosto 2019 n. 10584), non ha riguardato l&#8217;obbligo di presentazione della relazione illustrativa, bensì¬ il mancato rispetto delle modalità  telematiche previste a pena di esclusione per la presentazione del PEF e la mancata presentazione dei relativi &#8220;fogli di calcolo&#8221; e &#8220;razionali a corredo&#8221;, trattandosi, in quella fattispecie, di documentazione stimata indispensabile, alla luce della <em>lex specialis</em>, ai fini della verifica complessiva del PEF, condizione di cui nel caso di specie non si dimostra la sussistenza, nè la mancata presentazione della relazione al PEF può essere stigmatizzata in astratto.<br /> Milita in tale direzione il principio affermato da questa Sezione del Consiglio di Stato in una fattispecie retta dal previgente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2006, n. 163, ma valido anche nell&#8217;attuale ordinamento settoriale, secondo cui la stessa utilità  del PEF &#8211;<br /> e, indi, a maggior ragione, della relativa relazione illustrativa &#8211; è evidente nelle concessioni di lavori pubblici, caratterizzate dall&#8217;avere a oggetto progettazione, esecuzione e gestione dell&#8217;opera, ma va valutata in concreto, potendo non essere necessaria, in omaggio al principio di proporzionalità , nelle concessioni che riguardano servizi semplici (nel caso, la gestione di un bar), che richiedono investimenti nemmeno lontanamente comparabili a quelli che caratterizzano le prime (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 858).<br /> <em>5.</em> Le stesse ragioni dianzi esposte conducono alla reiezione del terzo mezzo, con cui l&#8217;appellante afferma, sempre per via della mancanza della relazione illustrativa, che la stazione appaltante non avrebbe potuto sostenere che il PEF speso in gara da G. S. I. fosse sostenibile e coerente con l&#8217;offerta tecnica ed economica.<br /> Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto affermato dalla deducente, la valutazione non necessitava di ulteriori specificazioni, sostanziandosi in un giudizio a carattere unitario e auto-esplicativo, e che non è significativo che G. S. I. avesse &#8220;<em>dichiarato di allegare la relazione illustrativa</em> [&#038;]Â <em>così¬ confermando l&#8217;insufficienza del solo PEF in sè</em>&#8220;: in una procedura a evidenza pubblica l&#8217;individuazione di quale sia la documentazione essenziale è questione che va risolta alla luce della <em>lex specialis</em> e non delle offerte degli operatori economici che vi partecipano.<br /> Infine, la seconda &#8220;N.B.&#8221; posta in calce all&#8217;art. 17 del disciplinare, nello specificare che &#8220;<em>Per ciascun lotto la relazione illustrativa del concorrente deve descrivere tutti i costi che l&#8217;aggiudicatario deve sostenere nonchè i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione</em>&#8221; altro non fa che sottolineare la giÃ  rilevata valenza della relazione ai fini del giudizio di congruità .<br /> <em>6.</em> Con il quarto mezzo C. Group torna ad affermare, come giÃ  in primo grado, l&#8217;inattendibilità  del PEF presentato dall&#8217;appellata, in quanto recante voci aventi valori identici per ciascuno dei cinque anni dell&#8217;affidamento, caratteristica che afferma essere incompatibile con il rischio operativo dello stesso affidamento, comportante la fisiologica fluttuazione di costi e ricavi, e, in particolare, dei costi relativi alle derrate e del personale.<br /> Sostiene che tutte le motivazioni con cui il primo giudice ha respinto la censura sono errate: in particolare, il richiamo alla valutazione discrezionale della commissione di gara non sarebbe pertinente, non vertendosi in tema di attribuzione di punteggi alle offerte tecniche, bensì¬ di valutazione di un elemento strutturale dell&#8217;offerta economica, di cui ben la deducente poteva rilevare l&#8217;illogicità , sotto il profilo del mancato rilievo del carattere piatto e standardizzato del PEF, e, indi, della mancata dimostrazione di come la concorrente intendesse garantire in concreto l&#8217;equilibrio economico finanziario; il rilievo dell&#8217;assenza di oscillazioni di costi e ricavi nel periodo considerato perchè arbitrario e non coerente con l&#8217;obbligo posto dalla legge di gara di produrre il PEF.<br /> <em>6.1.</em> Il motivo è infondato in tutti i profili di cui si compone e va respinto.<br /> Il disciplinare di gara ha stabilito all&#8217;art. 21, settimo periodo, che il PEF dovesse essere oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell&#8217;aggiudicazione.<br /> Tale accertamento, come risulta dal provvedimento di aggiudicazione gravato nel presente contenzioso, è stato effettuato, rilevandosi che &#8220;<em>il PEF presentato dal concorrente è stato esaminato e risulta sostenibile e coerente con l&#8217;offerta tecnica ed economica presentate</em>&#8220;.<br /> Tale giudizio, qui contestato, non si discosta dalla predetta previsione di bando, che delinea un perimetro valutativo comportante un apprezzamento di merito, in ciò consistendo la verifica della sostenibilità  dell&#8217;offerta, elemento che il PEF, come visto, è specificamente chiamato a illustrare.<br /> Il richiamo del primo giudice alla discrezionalità  amministrativa non risulta pertanto inappropriato, ancorchè effettuato mediante la citazione di una massima riferita non alle valutazioni tipiche della stazione appaltante, come quella in esame, bensì¬ all&#8217;attribuzione di punteggio da parte delle commissioni di gara; nè si è tradotto nel mancato esame delle censure svolte al riguardo da C. Group: lo scrutinio è stato infatti effettuato, nell&#8217;ambito dei limiti che notoriamente caratterizzano il sindacato di legittimità  che il giudice amministrativo esercita nel detto ambito.<br /> Il primo giudice, in particolare, condividendo le difese svolte dalla stazione appaltante, laddove avevano osservato che &#8220;<em>i costi e i ricavi inerenti al servizio affidato in concessione non dovrebbero subire nel tempo particolari oscillazioni atteso che il bacino d&#8217;utenza è pressochè stabile, essendo costituito dai soli dipendenti dell&#8217;Inail che lavorano presso le sedi interessate</em>&#8220;, ha ritenuto che l&#8217;identità  dei valori annuali di cui si discute non costituisse fatto valido ad attestare, contrariamente a quanto affermato dalla commissione, l&#8217;insostenibilità  dell&#8217;offerta.<br /> Si tratta di una motivazione che resiste alle censure svolte dalla appellante: la conclusione, fondata su un elemento (la stabilità  del bacino di utenza) di evidente carattere oggettivo, non è in primo luogo arbitraria; non è inoltre inficiata dall&#8217;obbligo di presentazione del PEF, che, altrettanto evidentemente, non ne vincola i contenuti, che non possono che essere rimessi alla libera prospettazione dell&#8217;operatore economico, attenendo ai termini riassuntivi della sua offerta complessiva. Infine, lievi fluttuazioni di mercato rientrano nel &#8220;rischio operativo&#8221; che assume l&#8217;affidatario, e nulla indica che quelle ipotizzate dall&#8217;appellante non appartengano a tale novero, atteso che il medesimo appellante non le ha neppure quantificate.<br /> <em>7.</em> Per le stesse ragioni di cui sopra deve essere respinto il quinto mezzo, l&#8217;ultimo dedicato al PEF della contro-interessata, con cui C. Group afferma che ulteriore dimostrazione dell&#8217;inattendibilità  del PEF dell&#8217;avversaria per i profili sopra evidenziati si trarrebbe dall&#8217;art. 8 del capitolato, che ha previsto, in conformità  all&#8217;art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, l&#8217;aggiornamento dei prezzi delle pietanze e dei distributori automatici a partire dal secondo anno di contratto.<br /> Per fugare ogni ulteriore dubbio sul punto si rileva, da un lato, che la previsione in parola prevede un aggiornamento automatico sulla base dell&#8217;indice Istat, dall&#8217;altro, che, presumibilmente proprio per tale ragione, il PEF di massima predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla <em>lex specialis</em> ha mantenuto invariati nei cinque anni gli importi dei costi e dei ricavi: sotto ambedue gli aspetti il rilievo in esame depone nel senso di confermare, piuttosto che contrastare, la conformità  dell&#8217;offerta della contro-interessata alla legge di gara.<br /> Trattandosi, infine, di valutazione della stazione appaltante, non rileva l&#8217;affermazione, peraltro consistente in una asserzione del tutto indimostrata, che la commissione di gara fosse composta da membri privi della competenza per valutare la portata economico-finanziaria dell&#8217;affidamento.<br /> <em>8.</em> Con il sesto mezzo C. Group rileva che G. S. I. ha indicato nell&#8217;ambito della terna dei subappaltatori del servizio di distribuzione automatica un soggetto, A. s.r.l., privo della certificazione ISO22000:2005 richiesta daall&#8217;articolo 7.3, lettera b, del disciplinare, e che la stazione appaltante ne ha consentito la sostituzione.<br /> Lamenta al riguardo: a) che il possesso del requisito era stato attestato in sede di offerta sia da Aomatika sia da Gestione Servizi Integrati, ciò che avrebbe dovuto comportare l&#8217;esclusione di questa dalla gara, non solo per l&#8217;oggettiva mancanza del requisito, ma anche per la non veridicità  della dichiarazione; b) che per tale motivo, e vertendosi inoltre nella fase di scelta del contraente, e non in quella di esecuzione del contratto, cui si riferisce l&#8217;art. 105, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, la sostituzione non poteva essere consentita.<br /> Lamenta ancora che la sentenza impugnata, nel respingere le corrispondenti censure di primo grado, avrebbe commesso vari errori nella loro ricostruzione formale e sostanziale e nella raggiunta conclusione.<br /> Il mezzo va respinto, con la precisazione preliminare che le mere imprecisioni in cui è incorso il primo giudice non inficiano la validità  del percorso argomentativo dal medesimo seguito.<br /> <em>8.1.</em> Il disciplinare di gara, all&#8217;art. 7.3, lettera b), <em>Certificazioni di qualità  valide per tutti i lotti</em>, nel prevedere il requisito di capacità  tecnico-professionale di cui trattasi in capo alle concorrenti con specifico riferimento ai servizi di ristorazione e bar, ha stabilito che &#8220;<em>Al ricorrere delle condizioni di cui all&#8217;articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all&#8217;impiego di misure equivalenti, valutando l&#8217;adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati</em>&#8220;.<br /> Al successivo art. 9 ha poi disposto che &#8220;<em>Il concorrente indica all&#8217;atto dell&#8217;offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità  a quanto previsto dall&#8217;art. 174 del Codice. In sede di offerta, gli operatori economici che non siano microimprese, piccole e medie imprese indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in pìù terne. Il concorrente ha l&#8217;obbligo di dimostrare l&#8217;assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l&#8217;esistenza di motivi di esclusione di cui all&#8217;art. 80 del Codice. A tal fine, qualora indicati, i subappaltatori devono presentare un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti</em>&#8220;.<br /> A. , uno dei soggetti della terna indicata da Gestione Servizi Integrati, come osservato dalla sentenza appellata sulla base degli atti del fascicolo di causa di primo grado ivi puntualmente richiamati, e come conferma la stessa appellante, si è avvalsa della possibilità  di impiego di misure equivalenti concessa dal disciplinare, dichiarando di essere in possesso della attestazione &#8220;ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; certificazione equivalente per ISO 22005&#8221;. Alla stessa attestazione ha fatto riferimento anche Gestione Servizi Integrati.<br /> A sua volta, la stazione appaltante si è avvalsa della potestà , attribuitale dalla stessa norma, di valutare l&#8217;adeguatezza della misura equivalente dichiarata, e, con atto del 28 settembre 2018, adottato in sede di soccorso istruttorio, ha escluso la sussistenza dell&#8217;equivalenza per le ragioni ivi indicate; ha pertanto invitato la concorrente a fornire idonea documentazione dimostrativa al riguardo. Con successivo atto del 12 ottobre 2018 ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare l&#8217;effettiva adozione di misure equivalenti alla norma ISO 22000:2005. Ha quindi invitato la concorrente, &#8220;<em>tenuto conto della recente giurisprudenza in materia di qualificazione dei subappaltatori indicati nella terna (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 17/05/2018, n. 1096)</em>&#8220;, a sostituire il subappaltatore A. con altro soggetto in possesso dei previsti requisiti di qualificazione.<br /> <em>8.2.</em> Ricostruita la vicenda in contestazione negli esatti termini risultanti dagli atti del giudizio, possono trarsi le conclusioni sulle doglianze in esame.<br /> <em>8.3.</em> Esse portano, anzitutto, a escludere la sussistenza di una fattispecie di falsa dichiarazione.<br /> Sotto un primo profilo, non vi è falsa dichiarazione in quanto nè A. nè G. S. I. hanno dichiarato il possesso di un inesistente requisito di partecipazione costituito dalla certificazione ISO22000:2005, bensì¬ si sono avvalse della possibilità  di impiego della misura equivalente prevista dal disciplinare, la cui validità  era subordinata, per espressa previsione dello stesso disciplinare, a una valutazione della stazione appaltante.<br /> Sotto altro profilo, l&#8217;esito negativo di tale valutazione non può &#8220;retroagire&#8221; al momento in cui il subappaltatore e il concorrente hanno reso l&#8217;auto-giudizio racchiuso nella dichiarazione di equivalenza di cui sopra, ovvero non può esplicare i suoi effetti alla stregua di un requisito il cui contenuto sia predeterminato dalla legge di gara; la previsione di un apprezzamento da parte della stazione appaltante dell'&#8221;adeguatezza&#8221; della dichiarata equivalenza postula infatti l&#8217;opinabilità  dell&#8217;auto-dichiarazione, che si consolida solo <em>a posteriori</em>, in senso positivo o negativo, all&#8217;esito della specifica verifica dell&#8217;Amministrazione. Pertanto, la dichiarazione di equivalenza dell&#8217;operatore economico ha, di suo, una valenza meramente potenziale, e per tale motivo la sua esternazione non può essere ritenuta rappresentazione di una circostanza di fatto diversa dal vero, fattispecie che implica un termine di paragone certo e preesistente.<br /> <em>8.4.</em> Quanto al resto, si rileva che la stazione appaltante, nel consentire la contestata sostituzione del subappaltatore risultato, solo all&#8217;esito della valutazione di cui sopra, privo del prescritto requisito di capacità  tecnica, ha fatto applicazione della sopra richiamata sentenza amministrativa di primo grado, che, a sua volta, si è attenuta al parere di questo Consiglio di Stato n. 2286 del 3 novembre 2016, recepito dall&#8217;Anac nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017; in sostanza, ha conferito ai commi 1 e 5 dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che riferiscono le ivi elencate cause di esclusione dalla gare pubbliche non solo ai concorrenti ma anche ai loro subappaltatori, l&#8217;interpretazione comunitariamente orientata indicata nel detto parere, secondo cui &#8220;<em>quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l&#8217;esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni</em>&#8220;. Si tratta di una posizione che il ridetto parere ha espresso sia <em>de iure condendo</em>, sia in via di individuazione di una lettura del diritto nazionale conforme ai principi comunitari da cui esso deriva.<br /> Ciò posto, la parte appellante non ha sostenuto l&#8217;insussistenza nel caso di specie delle condizioni che, alla luce di tale linea interpretativa, consentono di evitare l&#8217;esclusione del concorrente; si è invece limitata a sostenere che la sostituzione del subappaltatore non rientra nella fattispecie di cui all&#8217;art. 105, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (&#8220;<em>L&#8217;affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80</em>&#8220;), che riguarda la fase di esecuzione del contratto e non quella di gara.<br /> Sul punto, si osserva che se è vero che l&#8217;unico riferimento normativo della sostituzione del subappaltatore è riferito alla fase esecutiva, tuttavia non sussiste una norma che vieta in fase di gara la sostituzione del subappaltatore indicato nella terna.<br /> In questo quadro, assume rilievo il fatto che, come afferma l&#8217;Anac nel predetto parere n. 487/2017, l&#8217;indicazione del soggetto nella terna non implica una formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore e concorrente che lo indica; va ulteriormente considerato che si verte in una fattispecie in cui il subappaltatore indicato è risultato sprovvisto di un requisito di capacità  tecnica, e non di uno dei requisiti di ordine generale cui si riferiscono i predetti commi 1 e 5 dell&#8217;art. 80, e ciò solo in seguito a una valutazione discrezionale della stazione appaltante che la legge di gara ha previsto come successiva alla presentazione della domanda di partecipazione. Rileva ancora che la Corte di Giustizia Europea, con la recente sentenza 30 gennaio 2020, causa C-395/18, ha ritenuto contrastante con il diritto europeo e con il principio di proporzionalità  una normativa nazionale che preveda l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;operatore economico concorrente nel caso in cui il subappaltatore da questo indicato sia risultato sprovvisto di un requisito di ordine generale.<br /> Sulla base di tutte tali considerazioni, il Collegio ritiene non illegittima la determinazione della stazione appaltante di non escludere G. S. I. dalla gara per la carenza del requisito tecnico in capo al subappaltatore, e di consentirne invece la sostituzione.<br /> <em>9.</em> L&#8217;appellante ha sostenuto in primo grado l&#8217;erroneità , per eccesso, del punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica della contro-interessata e, al contempo, la sottovalutazione della sua offerta.<br /> Il primo giudice ha respinto i relativi rilievi, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale in tema di insindacabilità  giudiziale del merito delle valutazioni discrezionali e dei punteggi attribuiti dalle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche in difetto di palesi illogicità , irragionevolezze ed errori.<br /> Con l&#8217;ultimo mezzo l&#8217;appellante contesta la conclusione del primo giudice, sostenendo che le sue censure integravano le palesi illogicità  che consentono al giudice amministrativo di scrutinare l&#8217;attribuzione del punteggio.<br /> <em>9.1. </em>Osserva il Collegio che la parte appellante:<br /> &#8211; per il criterio 1.1. (elementi strategici dell&#8217;offerta, fino a 10 punti), lamenta che la commissione abbia attribuito alla contro-interessata il punteggio massimo, e abbia riservato alla deducente solo 3,2140 punti, &#8220;<em>quando i temi trattati e le soluzione proposte dalle due concorrenti sono nella sostanza equivalenti dal punto di vista qualitativo e GSI non effettua neppure alcun richiamo al vending (distribuzione automatica di prodotti alimentari), profilo viceversa dettagliatamente affrontato nell&#8217;offerta C.</em>&#8220;;<br /> &#8211; per il criterio 1.2. (programmazione e modalità  operative, fino a 10 punti) lamenta che la commissione abbia attribuito alla contro-interessata il punteggio massimo, a fronte dei 6,1538 punti attribuiti alla deducente, in quanto la valutazione non sarebbe coerente con i dati contenuti nelle due offerte, in quanto solo C. Group ha previsto misure di emergenza per ridurre eventuali disagi legati al cambio di appalto (per le sedi diverse da quella centrale di piazzale Pastore), e garantisce, come gestore uscente, la continuità  del servizio della struttura pìù grande. Inoltre, sarebbe stato valorizzato a favore della contro-interessata un elemento, l&#8217;organizzazione del lavoro, non incluso tra i criteri di valutazione;<br /> &#8211; per il criterio 2.3. (qualità  menÃ¹, fino a 4 punti), lamenta l&#8217;ingiustificatezza dello scostamento del punteggio attribuito alle due offerte (4 punti alla contro-interessata, 2,51 alla deducente) in quanto fondate sullo stesso criterio (4 stagioni per 4 settimane);<br /> &#8211; per il criterio 4.2. (riqualificazione locali, fino a 4 punti), afferma che la contro-interessata ha proposto interventi di minore valore per la sede di piazzale Pastore, limitandosi a prendere in comodato alcune attrezzature da bar e predisporre alcuni panelli insonorizzanti, di cui non ha specificato neppure il numero, mentre la deducente ha proposto per la sede Santuario la pressochè completa ristrutturazione di attrezzature, locali e banco, rispetto ai quali sarebbe illogico il riconoscimento di 2,2857 punti, a fronte dei 4 punti attribuiti alla contro-interessata;<br /> &#8211; per il criterio 4.3. (agevolazioni utenti accorgimenti migliorativi, fino a 5 punti), afferma di aver indicato soluzioni migliorative e di qualità  (quali i monitor), assenti nell&#8217;offerta della contro-interessata, che ha invece ottenuto il punteggio pìù alto (5 <em>versus</em> 2,6).<br /> <em>9.2.</em> Anche il mezzo in esame è infondato e va respinto.<br /> Le doglianze svolte dalla appellante involvono infatti in una ri-comparazione delle offerte tecniche, finalizzata da un lato a evidenziare singoli aspetti positivi presenti nella sua offerta, dall&#8217;altro a rilevare presunte carenze dell&#8217;offerta della contro-interessata, nel tentativo di affermarne la minore qualità  di quest&#8217;ultima. Non fa eccezione la censura con cui si lamenta la valorizzazione a favore della contro-interessata dell&#8217;organizzazione del lavoro, elemento non incluso tra i criteri di valutazione: emerge infatti dagli atti di causa che si è trattato di un mero richiamo, irrilevante ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio, che si è attenuta ai parametri previsti per ogni criterio di valutazione.<br /> L&#8217;operazione non può quindi essere qui validata.<br /> Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dal principio, ripetuto in giurisprudenza e applicato dal primo giudice, per cui la valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della commissione valutatrice rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  di cui essa gode, per cui, fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica &#8211; qui non rilevabile &#8211; sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 Cod. proc. amm. (tra tante, Cons Stato, V, 17 gennaio 2019, n. 433; 22 marzo 2016, n. 1168; 26 marzo 2014, n. 1468; 11 dicembre 2015, n. 5655; III, 17 dicembre 2018, n. 7102; 24 maggio 2017, n. 2452; IV, 31 agosto 2018, n. 5129; 9 luglio 2018 n. 4153).<br /> Pìù nello specifico, poi, osserva il Collegio che le parti resistenti hanno fatto constare come l&#8217;offerta tecnica della deducente sia stata penalizzata dalle stesse modalità  con cui la società  ha ritenuto di partecipare alla gara: in particolare, C. Group non ha rispettato il limite di pagine prestabilito dal disciplinare per l&#8217;illustrazione dell&#8217;offerta, sicchè questa per alcuni aspetti, come da verbale della seduta pubblica del 12 dicembre 2018, non ha potuto essere valutata dalla commissione.<br /> Si tratta di una circostanza taciuta dall&#8217;appellante che, nell&#8217;atto di appello, non la ha riferita, nè ha indicato quali profili della sua offerta non hanno formato oggetto di un completo apprezzamento perchè affidati a documentazione irritualmente presentata.<br /> Vieppìù, l&#8217;Inail afferma che alcuni rilievi qui riproposti dalla deducente fondano proprio sugli allegati esclusi dalla valutazione, mentre l&#8217;appellante sostiene in una successiva memoria l&#8217;irrilevanza dell&#8217;esclusione in parola ai fini della disamina della censura.<br /> Nel descritto contesto, il mezzo in esame, per come proposto, si rivela inammissibile: la sua disamina comporterebbe la necessità  di individuare puntualmente la documentazione tecnica dell&#8217;appellante ammessa in gara, per poi provvedere alla verifica della corretta attribuzione del relativo punteggio. Si tratterebbe, in altre parole, di ripercorrere interamente una fase di gara mediante un&#8217;attività  sostituiva di quella giÃ  effettuata dall&#8217;Amministrazione, che è preclusa al giudice amministrativo.<br /> Lo stesso mezzo si rileva poi ulteriormente infondato: l&#8217;applicazione della sanzione conseguente al mancato rispetto del prestabilito limite di pagine, nell&#8217;impedire la disamina della offerta tecnica dell&#8217;appellante per come da questa predisposta nella sua interezza, ha plausibilmente avuto rilievo nell&#8217;esito della gara, impedendo in questa sede l&#8217;emersione di una palese illogicità  nella preferenza complessiva accordata dalla commissione all&#8217;offerta tecnica della contro-interessata.<br /> <em>10.</em> Alle questioni come sopra trattate nulla aggiungono le memorie difensive depositate dall&#8217;appellante.<br /> <em>11.</em> L&#8217;appello va pertanto respinto.<br /> Le spese di giudizio del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello di cui in epigrafe, lo respinge.<br /> Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio del grado, che liquida nell&#8217;importo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) per ciascuna di esse.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Caringella, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.3348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-10-2010-n-3348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-10-2010-n-3348/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.3348</a></p>
<p>Pres. L. Passanisi – Est. T. Capitanio Spisanti e altri (Avv.ti F. Petruzzo e M. Mancini) c/ Regione Marche (Avv. P. De Bellis) e altri. Ambiente e Territorio – Energia &#8211; Fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Avvio lavori – Ritardo – Effetto – Decadenza dal titolo edilizio – Onere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-10-2010-n-3348/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Passanisi – Est. T. Capitanio<br /> Spisanti e altri (Avv.ti F. Petruzzo e M. Mancini) c/ <br />Regione Marche (Avv. P. De Bellis) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e Territorio – Energia &#8211; Fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Avvio lavori – Ritardo – Effetto – Decadenza dal titolo edilizio – Onere informativo – Necessità – Omissione – Decadenza – Preclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di energia elettrica da fonti rinnovabili, è principio generale dell’ordinamento che la decadenza dall’autorizzazione unica può essere comminata solo quando l’interessato venga messo ab origine in condizione di sapere che una sua eventuale inosservanza degli obblighi assunti in sede di rilascio di un provvedimento abilitativo alla realizzazione di un impianto implica la decadenza dal titolo o da un diritto discendente dal titolo; ed anche se è vero che in alcuni casi le cause di decadenza sono previste direttamente dalla legge in base alla quale il titolo viene rilasciato è altrettanto vero che questa eterointegrazione del titolo può avere luogo solo quando il provvedimento richiama espressamente la normativa di settore (nella specie in nessun punto dell’atto è richiamato il T.U. n. 380/2001, per cui la società titolare dell’autorizzazione unica non è stata messa in condizione di sapere ab origine che un eventuale ritardo nell’avvio dei lavori sarebbe stato menzionato con la grave misura della decadenza dal titolo).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 657 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Elena Spinsanti, Nazzareno Spinsanti, Claudia Gorgoroni, Maria Olimpia Ghergo, </b>rappresentati e difesi dagli avv. Francesca Petruzzo e Monia Mancini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Petruzzo, in Ancona, via Palestro 46; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Marche</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale De Bellis, in Ancona, via Giannelli 36; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>C.O.Val.M. S.c.a.p.a.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Ranci e Pietro Ranci, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Ranci, in Ancona, corso Garibaldi, 136; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l&#8217;accertamento<br />	<br />
</b></i>dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi con riferimento alla istanza inoltrata in data 26/3/2010 alla Regione Marche avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza del titolo a costruire rilasciato alla C.O.Val.M. nell&#8217;ambito del decreto di autorizzazione n.25 del 24/2/2009 per la realizzazione e l&#8217;esercizio da parte della suddetta ditta di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica e di cogenerazione da ubicarsi in Osimo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di C.O.Val.M. S.c.a.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. I ricorrenti, premettendo di essere legittimati a proporre la presente azione &#8211; in quanto residenti e/o titolari di aziende agricole situate a breve distanza dal costruendo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà C.O.Val.M. &#8211; agiscono in questa sede per ottenere la condanna della Regione Marche a provvedere sull’istanza con cui gli stessi ricorrenti avevano invitato l’Amministrazione a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione unica concessa alla controinteressata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.<br />	<br />
A fondamento dell’istanza (e quindi anche del presente ricorso), i ricorrenti avevano asserito che C.O.Val.M. è decaduta dall’autorizzazione per non avere iniziato i lavori assentiti con decreto n. 25/EFR.11 del 24/2/2009 entro l’anno dal rilascio del titolo, con ciò ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 15 del DPR n. 380/2001.<br />	<br />
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.<br />	<br />
I ricorrenti colgono indubbiamente nel segno nel momento in cui individuano una rilevante carenza della citata autorizzazione unica del 24/2/2009, ossia la mancata indicazione dei termini per l’inizio e la conclusione dei lavori.<br />	<br />
Peraltro, ciò non determina alcuna decadenza a carico della controinteressata, in quanto:<br />	<br />
&#8211; per un principio generale dell’ordinamento, la decadenza può essere comminata solo quando l’interessato viene messo <i>ab origine</i> in condizione di sapere che una sua eventuale inosservanza degli obblighi assunti in sede negoziale o, come in questo c<br />
&#8211; seppure è vero che in alcuni casi le cause di decadenza sono previste direttamente dalla legge in base alla quale il titolo viene rilasciato (si pensi, ad esempio, alle concessioni di vendita dei generi di monopolio, la cui disciplina è fissata dalla le<br />
&#8211; nella specie, come emerge dalla semplice lettura del decreto regionale n. 25 del 24/2/2009, in nessun punto dell’atto è richiamato il T.U. n. 380/2001, per cui la società controinteressata non è stata messa in condizione di sapere <i>ab origine</i> che<br />
&#8211; pertanto, a prescindere dalla questione se nel caso di specie trovasse applicazione analogica il T.U. n. 380/2001 (del che si può dubitare, visto che l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 sostituisce e cumula in sé vari titoli abilitativi<br />
Da qui l’insussistenza dell’obbligo della Regione di evadere l’istanza dei ricorrenti datata 26/3/2010 e la conseguente infondatezza del presente ricorso.<br />	<br />
3. Il ricorso va quindi respinto.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite, visto che il ricorso non si fonda su argomentazioni giuridiche palesemente implausibili.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/10/2010</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, est. PolitoIstituto Autonomo Case Popolari di Taranto (Avv. G. A. Ostillio) c. Impresa Edile &#8220;Ing. Nicola Poliseno&#8221; (Avv. M. Spinelli) sull&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza anche in relazione alle sentenze di opposizione all&#8217;esecuzione e sulla configurabilità della attività difensiva spiegata in quel giudizio quale atto interruttivo della prescrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, est. Polito<br />Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto (Avv. G. A. Ostillio) c. Impresa Edile &#8220;Ing. Nicola Poliseno&#8221; (Avv. M. Spinelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza anche in relazione alle sentenze di opposizione all&#8217;esecuzione e sulla configurabilità della attività difensiva spiegata in quel giudizio quale atto interruttivo della prescrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio d’ottemperanza – Titolo – Sentenza di opposizione all’esecuzione  – Ammissibilità – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Processo civile – Prescrizione – Atto interruttivo – Giudizio d’opposizione all’esecuzione – Attività difensiva &#8211; Configurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che può concludersi o con l’affermazione dell’ inesistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento o con la conferma, ancorché con correttivi, del diritto del creditore. Ne consegue che la sentenza civile emessa in esito a giudizio in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso gli atti di precetto rivolti al pagamento di crediti per interessi derivanti da lodo arbitrale è idonea a costituire titolo per il ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt 24, n. 4), de t.u. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971.<br />
2. L’ attività difensiva spiegata in sede di giudizio di opposizione avverso gli atti di precetto rivolti al pagamento di crediti per interessi derivanti da lodo arbitrale è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento dei medesimi interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza anche in relazione alle sentenze di opposizione all&#8217;esecuzione e sulla configurabilità della attività difensiva spiegata in quel giudizio quale atto interruttivo della prescrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3348/2008 Reg.Dec.<br />
N. 7673 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dall’<b>Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Adeo Ostillio, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno”</b>, in persona del liquidatore p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Spinelli, con domicilio eletto in Roma, in via Po, n. 25/B, presso l’ avv.to Tiziana Serrani;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. II^, n. 2424/2003 del 18.04.2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” e le relative note a difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 aprile 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti l’avv. Valla per delega dell’avv. Spinelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>esposizione del fatto</b></p>
<p>Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, accoglieva il ricorso proposto dall’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” inteso ad ottenere l’ esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000 del 06.19/19.06.1992.<br />
Con detta decisione il Tribunale &#8211; in parziale accoglimento di ricorso in opposizione proposto dallo I.A.C.P. di Taranto avverso atti di precetto dell’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” rivolti al pagamento di crediti per interessi, quali riconosciuti in suo favore con tre distinti lodi arbitrali che avevano acquisito autorità di giudicato &#8211; determinava le somme dovute al titolo predetto in £. 263.350.835= e £. 54.563.195=; condannava l’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” al pagamento della somma di £. 61.370.315=, oltre interessi al tasso legale, in accoglimento di domanda riconvenzionale dello I.A.C.P. di Taranto; condannava lo I.A.C.P. al pagamento delle spese del giudizio.<br />
Il T.A.R. adito riconosceva, in rito, la formazione del giudicato sulla decisione oggetto della domanda di ottemperanza e stabiliva inoltre: che il titolo al pagamento delle somme per interessi trova il suo momento genetico nella sentenza del Tribunale di Taranto e non nei precedenti lodi arbitrali intervenuti fra le parti in causa; che, ai sensi dell’ art. 2953 cod. civ., non vi è prescrizione dell’ “actio iudicati”; che risultava estranea al giudizio di ottemperanza ogni pretesa di pagamento per spese relative alla procedura esecutiva avanti all’ a.g.o.<br />
Avverso detta decisione ha proposto atto di appello lo I.A.C.P. di Taranto e, dopo avere illustrato le complesse vicende processuali che hanno visto coinvolti lo I.A.C.P. stesso e l’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” in merito alla debenza delle somme a titolo di interessi, ha contrastato la decisione del T.A.R. per i seguenti motivi:<br />
&#8211; inammissibilità dell’azione ex art. 37 della legge n. 1034/71;<br />
&#8211; errata valutazione da parte del T.A.R. del dispositivo della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000/1992;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione della normativa in tema di prescrizione dell’ “actio iudicati” e di interruzione della prescrizione ed in specie degli artt. 2943, 2945, 2946, cod. civ.; inconferenza del richiamo del T.A.R. all’ art. 2953 cod. civ.<br />
L’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” si è costituita in giudizio ed ha contraddetto ai motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata.<br />
All’ udienza del 15 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>motivi della decisione</b></p>
<p>1). L’appello è infondato.</p>
<p>2). Non va condivisa la tesi dello I.A.C.P. appellante tesa a qualificare come meramente dichiarativa, e quindi inidonea a costituire titolo per il ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt 24, n. 4), de t.u. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971, la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000 del 06.19/19.06.1992, emessa in esito a giudizio in opposizione instaurato ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dallo I.A.C.P. medesimo avverso gli atti di precetto dell’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” rivolti al pagamento di crediti per interessi, quali riconosciuti in suo favore con tre distinti lodi arbitrali che avevano acquisito autorità di giudicato.<br />
L’ opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dà, invero, luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che può concludersi o con l’affermazione dell’ inesistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento o con la conferma, ancorché con correttivi, del diritto del creditore. Nella specie il Tribunale di Taranto pronunziandosi sull’opposizione ha determinato nel “quantum” il credito per interessi dell’Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” e contestualmente ha accolto domanda riconvenzionale dello I.A.C.P. di Taranto diretta al pagamento di somme dovute dall’ impresa istante. All’ originaria e generica condanna al pagamento degli interessi contenuta nei giudizi arbitrali passati in giudicato si è aggiunta la pronunzia del giudice dell’ opposizione, che ne ha delineato i contorni e l’effettiva entità, dando luogo ad un nuovo ed autonomo titolo esecutivo per la realizzazione in concreto del credito restato insoluto. Del resto accedere alla tesi dell’appellante tesa a riconoscere la natura di titolo esecutivo unicamente agli originari lodi arbitrali determinerebbe, con effetto defatigante e dilatorio, il rinnovarsi di tutti le questioni sull’ effettiva entità della posizione debitoria dello I.A.C.P., già invece definite con sentenza passata in giudicato che può formare oggetto di ricorso per l’ ottemperanza onde rendere effettive le statuizioni in essa contenute.</p>
<p>2.1). Lo I.A.C.P. eccepisce, inoltre, la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi riconosciuti a conclusione dei giudizi a arbitrali.<br />
Espone lo I.A.C.P. che dopo la notifica dei tre lodi e dei rispettivi atti di precetto alla data del 31.10.1983, non sono intervenuti entro il termine decennale per l’ esercizio dell’ “actio iudicati” &#8211; in scadenza al 31.10.1993 &#8211; atti interruttivi della prescrizione. Né effetto interruttivo può essere ricondotto agli atti di precetto notificati il 31.10.1983 cui, anche in presenza di giudizio di opposizione, va riconosciuto carattere solo istantaneo, e non permanente ai sensi dell’ art. 2945, comma secondo, cod. civ.<br />
In contrario alla tesi dell’ appellante è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione n. 7737/07, Sez. Civ., che pronunziandosi in merito ad altro incidente di esecuzione relativo al credito di cui è causa, pur ribadendo che “la mera proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte dell’intimato dopo la notificazione del precetto non modifica il carattere solo istantaneo dell’ efficacia interruttiva di detta notifica” ha poi precisato che “se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’ affermazione del proprio diritto a procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compressa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’ art. 2943, cod. civ. e, quindi, ai sensi del secondo comma dell’ art. 2945, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. L’ attività difensiva spiegata dall’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” in sede di giudizio di opposizione ha quindi comportato l’effetto permanente dell’ atto interruttivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito nel merito la controversia.<br />
Sotto ulteriore profilo la decisione del Tribunale di Taranto n. 1000/1992, di cui si chiede l’ ottemperanza per aver stabilito nel “quantum” il credito per interessi, è passata in giudicato il 15.04.1994. Rispetto a tale data l’ “actio iudicati” è stata tempestivamente proposta con ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia notificato il 15.11.2002 e depositato il successivo 29.11.2002.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore dell’ intimata Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno”.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna lo I.A.C.P. di Taranto al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 4.000,00 (quattromila/00).</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito			Consigliere relatore ed estensore																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;07/07/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3348</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. R. Cerioni Est. Immobiliare Alfa s.a.s. (Avv. S. Erci) contro il Comune di Borgo S. Lorenzo (Avv.ti G. Stancanelli ed A. Cecchi) e l’Arch. R. Albisani (non costituito) sull&#8217;illegittimità di una concessione edilizia condizionata dalla previa costituzione di un vincolo pertinenziale tra i beni Autorizzazione e concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Cerioni Est.<br /> Immobiliare Alfa s.a.s. (Avv. S. Erci) contro il Comune di Borgo S. Lorenzo (Avv.ti G. Stancanelli ed A. Cecchi) e l’Arch. R. Albisani (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di una concessione edilizia condizionata dalla previa costituzione di un vincolo pertinenziale tra i beni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Concessione edilizia &#8211; Sottoposta a condizione &#8211; Presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale si costituisca un vincolo pertinenziale tra i beni &#8211; Non previsto dalla legge dalle NTA o da una convenzione di lottizzazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il comportamento dell’Autorità Comunale nella parte in cui condiziona il rilascio di una concessione edilizia alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si costituisca un vincolo pertinenziale tra i beni, laddove l’imposizione di tale vincolo non sia espressamente prevista dalla legge, dalle NTA o da una convenzione di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 3348 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
N. 207 REG. RIC.<br />
ANNO 2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b><i><B>SENTENZA<br /></b></p>
<p></B></i>sul ricorso n. 207/00 proposto da<br /> <b>Soc. IMMOBILIARE ALFA di Magaldi Angelo &#038; C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Sauro Erci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale G. Matteotti, n. 52;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></b></i>&#8211; <B>COMUNE DI BORGO SAN LORENZO</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stancanelli e Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via Masaccio, n. 172;<br />
&#8211;	<b>Arch. Rodolfo Albisani</b>, quale dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune di Borgo San Lorenzo, non costituto in giudizio;																																																																																												</p>
<p><B>PER L&#8217; ANNULLAMENTO</B></p>
<p><u>quanto al ricorso principale:<br />
</u>della comunicazione, datata 19.11.99, del parere della Commissione edilizia reso il 16.11.99;<br />
del parere della Commissione edilizia del 16.11.99 nella parte in cui si esprime parere favorevole al rilascio della concessione edilizia a condizione che “<i>venga stipulato un atto unilaterale d’obbligo che costituisca pertinenzialità fra le unità destinate alla residenza e ad uffici con le unità artigianali”</i>;<br />
<u>quanto ai motivi aggiunti</u>:<br />
per l’annullamento della concessione edilizia n. 01/014 del 7.3.2001 a firma del dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune di Borgo San Lorenzo nella parte in cui “le unità immobiliari (capannone – uffici – abitazione) sono soggette agli obblighi di cui all’atto unilaterale d’obbligo del 28.11.00”;<br />
della nota del 23.10.2000 con allegate modifiche da apportare all’atto d’obbligo da parte della ricorrente onde ottenere il rilascio della richiesta concessione edilizia;</p>
<p><b>nonché per l’accertamento del diritto e conseguente condanna</b><br />
del Comune di Borgo San Lorenzo, anche in solido con il dirigente dell’ufficio urbanistica, al risarcimento dei danni subiti da parte della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;  atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 giugno 2005 &#8211; relatore il Consigliere Rita Cerioni -,   gli avv.ti E. Vignolini, delegata da S. Erci, e B. Valeriani, delegata da G. Stancanelli; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   e  </b>   <B>D I R I T T O</p>
<p><b>1. </b>La ricorrente, che ha presentato domanda di concessione edilizia per la costruzione di un capannone ad uso artigianale con sovrastante appartamento ed uffici, nell’ambito di un piano di lottizzazione ricadente in “zona artigianale di espansione D4”, lamenta che la Commissione edilizia prima, ed il dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune di Borgo San Lorenzo poi, abbiano condizionato il rilascio della concessione ad un atto unilaterale d’obbligo con il quale si riconosca “<i>che i costruendi locali ad uso abitativo ed uffici costituiscono parte funzionalmente integrante ed inscindibile delle unità artigianali, come tali non autonomamente utilizzabili…</i>” (v. atto rep. 24342 del 28.11.00).<br />
Secondo la ricorrente risulterebbe violata sotto molteplici profili la legge 241/90, dal momento che non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento, vi sarebbe una carenza motivazionale, non sarebbe stato indicato il responsabile del procedimento; inoltre, le NTA, nell’indicare la destinazione d’uso, non sottoporrebbero il rilascio della concessione ad alcuna condizione, né tantomeno essa sarebbe prevista nella convenzione del piano di lottizzazione; in ogni caso il vincolo non potrebbe riguardare gli uffici; ed. infine, l’atto unilaterale non sarebbe stato richiesto ad altri soggetti che pure erano nelle medesime condizioni.<br />
La concessione edilizia condizionata al vincolo pertinenziale è stata impugnata con i motivi aggiunti; in essi sono state reiterate le medesime censure del ricorso con l’eccezione del primo motivo.<br />
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima apposizione del vincolo.<br />
Si è costituito formalmente il Comune.<br />
<b>2. </b>Nella fattispecie si tratta di verificare se il vincolo di pertinenzialità poteva essere imposto in presenza di una norma regolamentare che stabilisce, quanto all’utilizzo delle aree nelle zone artigianali, che “<i>sono ammessi locali per la residenza del gestore o del proprietario o del custode. Non è ammessa la costruzione della sola parte abitativa</i>” e di una convenzione di lottizzazione che nulla disciplina in proposito.<br />
Il Collegio ritiene che la condizione apposta alla concessione, e peraltro sottoscritta con ogni riserva dalla ricorrente allo scopo di ottenerne il rilascio, è da reputarsi illegittima alla luce della normativa in vigore.<br />
Infatti, la norma delle NTA che indica la destinazione delle aree è una semplice prescrizione pianificatoria dalla quale non si evince alcuna restrizione al trasferimento dei beni una volta costruiti. Limiti al trasferimento, attraverso l’imposizione di un vincolo pertinenziale, possono essere imposti specificatamente o dalla legge, o dalle NTA o dalla convenzione di lottizzazione.<br />
Nel caso che ci occupa le NTA nulla dicono, la convenzione di lottizzazione ignora questo aspetto significativo della pianificazione urbanistica, né vi è alcuna legge (quale la 122/89 per i parcheggi) che obbliga a tale vincolo il concessionario.<br />
Pertanto la richiesta del Comune di condizionare il rilascio della concessione all’atto unilaterale d’obbligo al fine di costituire un vincolo pertinenziale tra i beni non trova alcun supporto normativo.<br />
La destinazione prevista nelle NTA, stante la formulazione adottata, non può, a giudizio del Collegio, creare alcun vincolo pertinenziale tra i beni, i quali tuttavia, anche se separatamente trasferiti, non potranno mutare la loro destinazione d’uso.<br />
Questa impossibilità di deroga all’uso dei beni, secondo il Collegio, soddisfa l’esigenza pubblica di mantenere le destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ai fini di una corretta gestione del territorio.<br />
Il ricorso, pertanto, va accolto quanto alla domanda di annullamento.<br />
<b>3. </b>In ordine alla domanda risarcitoria, quantificata nella presunta diminuzione del valore economico degli immobili in questione, il Collegio non può non rilevare come l’accoglimento del ricorso eviterà automaticamente i danni ipotizzati. Né d’altra parte la ricorrente ha formulato domanda con riferimento a danni subiti nelle more del giudizio. Ne consegue che la domanda va respinta.<br />
<b>4.</b> Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><B>P. Q. M.</p>
<p></B></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti, e per l’effetto annulla la comunicazione del 19.11.99, il parere della Commissione edilizia del 16.11.99, la concessione edilizia n. 01/014 nella parte in cui assoggetta i beni agli obblighi di cui all’atto unilaterale del 28.11.00.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 9 giugno 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere<br />
Dott.  Rita CERIONI                                            &#8211; Consigliere<br />
F.to Eugenio Lazzeri<br />
F.to Rita Cerioni est.<br />
F.to Mara Vagnoli &#8211; Collaboratore di Cancelleria<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 LUGLIO 2005<br />
Firenze, lì 14 LUGLIO 2005<br />
Il Collaboratore di Cancelleria       <br />
                                                              F.to Mara Vagnoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-7-2005-n-3348/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2005 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</a></p>
<p>Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; violazione del termine di disponibilita&#8217; per l&#8217;incorporazione di leva – termine per l’esame di un motivo di dispensa &#8211; rilevanza ai fini del termine per la chiamata &#8211; sentenza di annullamento di precetto di leva perche’ tardivo &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; violazione del termine di disponibilita&#8217; per l&#8217;incorporazione di leva – termine per l’esame di un motivo di  dispensa  &#8211; rilevanza ai fini del termine per   la chiamata  &#8211; sentenza di annullamento di  precetto di leva perche’ tardivo &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3348/2004<br />
Registro Generale: 3390/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica Est.<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPUTO MARIO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. MARIANO BRUNO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; Sezione II, n. 8187/2003, resa tra le parti, concernente VIOLAZIONE DEL TERMINE DI DISPONIBILITA&#8217; PER L&#8217;INCORPORAZIONE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPUTO MARIO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Mollica;<br />
Nessuno compare per le parti;</p>
<p>Considerato che, giusta orientamento consolidato dalla Sezione, l’attivazione del subprocedimento volto all’esame della domanda di dispensa dal servisio militare comporta l’indisponibilità dell’interessato all’avviamento al servizio medesimo fino alla conclusione del subprocedimento stesso, con la conseguenza che il termine di chiamata decorre dalla conclusione della procedura incidentale (cfr., fra le tante, da ultimo, IV Sezione, n. 1690/04);</p>
<p>Rilevato altresì che il provvedimento di dispensa in data 1 ottobre 2003 è stato adottato dall’Amministrazione in mera ottemperanza alla sentenza odiernamente gravata;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3390/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
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