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	<title>3346 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3346 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a></p>
<p>Pres. Costantini, Est. Esposito ATI Aspica S.r.l. (Avv. L. Mariano) c/ Comune di Melendugno (Avv. L. Capone) ed altri. Ambiente e territorio – Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Determinazione – Piano finanziario del gestore – Necessità – Sussiste &#8211; Motivi Ai fini della corretta determinazione della tariffa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Costantini, <i>Est.</i> Esposito<br /> ATI Aspica S.r.l. (Avv. L. Mariano) c/<br /> Comune di Melendugno (Avv. L. Capone) ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Determinazione – Piano finanziario del gestore – Necessità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della corretta determinazione della tariffa di igiene ambientale è indispensabile fare riferimento al Piano finanziario elaborato dal soggetto gestore; sono, dunque, illegittime le determinazioni assunte da un Comune ( nella specie il Comune Melendugno) volte ad escludere ogni valutazione in ordine al Piano finanziario presentato dalla società concessionaria del servizio di riscossione e volte a contenere l’importo della tariffa nel valore del prezzo di aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 732 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>ASPICA S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante Ing. Giuseppe Caronna, per sé e quale mandataria dell’Associazione Temporanea tra Imprese costituita con ECOTECNICA S.r.l. e con MONTECO S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Mariano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Piazzetta Chiesa Greca n. 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melendugno,</b> in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Capone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9;</p>
<p><b>Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino LE/1</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p><b>Comune di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p><	
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>ASPICA S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante Ing. Giuseppe Caronna, per sé e quale mandataria dell’Associazione Temporanea tra Imprese costituita con ECOTECNICA S.r.l. e con MONTECO S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Mariano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Piazzetta Chiesa Greca n. 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melendugno</b>, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Capone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Via V.M. Stampacchia n. 9;</p>
<p><b>Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino LE/1</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p><b>Comune di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, non costituito; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
quanto al ricorso n. 732 del 2007:<br />	<br />
delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di Melendugno, rispettivamente, n. 44 del 13/3/2007 e n. 13 del 21/3/2007 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui in particolare le note (sottoscritte dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e dal Sindaco) del 12/3/2007 prot. n. 4645, del 13/3/2007 prot. n. 4662, del 2/5/07 prot. n. 7514 e del 4/5/07 prot. n. 7732 e, ove occorra, della nota del 26/1/2007 n. 35 del Dirigente dell’Ufficio Unico dell’ATO LE/1 (già impugnata con il ricorso n. 502/07 di R.G.);<br />	<br />
quanto al ricorso n. 150 del 2008:<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Melendugno n. 57 del 28/11/2007 e delle note a firma del Responsabile del Servizio Amministrazione generale del 29/11/2007 prot. n. 18728 e del 26/11/2007 prot. n. 18551, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra tutti gli atti già impugnati con il ricorso n. 732/07 di R.G.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno;<br />	<br />
Viste le ordinanze istruttorie n. 120 e n. 121 del 23 luglio 2009;<br />	<br />
Viste la documentazione esibita e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti, all&#8217;udienza pubblica del giorno 05/11/2009, gli avvocati Luigi Mariano e Salvatore Paladini in sostituzione dell’avv. Loredana Capone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra l’ ASPICA S.r.l. (mandataria), l’ECOTECNICA S.r.l. e la MONTECO S.r.l. gestisce i “servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche dei 9 Comuni [che, con convenzione ex art. 30 del T.U. n. 267/00, hanno dato vita all’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani (A.T.O.) del bacino LE/1], raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto agli impianti di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, gestione dell’impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata”, giusta contratto rep. n. 5681 del 23/5/2006, sottoscritto con la predetta ATO LE/1.<br />	<br />
Per quanto riguarda il Comune di Melendugno, gli artt. 1 e 6 del contratto hanno specificamente stabilito che l’A.T.I. è obbligata ad applicare e riscuotere la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), che in quel Comune è stata introdotta ai sensi del c.d. “decreto Ronchi” (D.Lgs. n. 22/1997).<br />	<br />
Va sin d’ora fatto riferimento, altresì, all’art. 8 del contratto, il quale dispone:<br />	<br />
“AMPLIAMENTO E/O RIDUZIONE DEI SERVIZI E AGGIORNAMENTO DEL CANONE<br />	<br />
Per il calcolo ed il pagamento del canone, durante i primi sei mesi del servizio verranno utilizzate le quantità utilizzate dall’A.T.O. e poste a base di riferimento nella procedura di aggiudicazione e nel Capitolato speciale d’Appalto. A termine di tale periodo, con procedura in contraddittorio tra l’A.T.O. e l’Imprese, si procederà ad una revisione delle quantità presunte inizialmente segnalate ed alla rideterminazione del canone con il conguaglio delle somme già liquidate.<br />	<br />
La procedura indicata sarà effettuata semestralmente e quanto determinato a tali scadenze, sarà preso come riferimento per i sei mesi successivi.<br />	<br />
Nel caso che l’entità della variazione sia inferiore o uguale al 10% (dieci percento) non si procederà ad alcun aggiornamento del canone ma tale variazione sarà tenuta in conto nelle successive verifiche semestrali ai fini dell’aggiornamento stesso.<br />	<br />
L’A.T.O. si riserva di procedere alla fornitura di attrezzature intese al miglioramento delle raccolte differenziate alla cui attuazione l’A.T.I resta comunque obbligata, senza che essa abbia nulla a pretendere, anche sotto l’aspetto economico essendo tale obbligo, comunque compreso tra quelli di cui al presente appalto (art. 25 c.s.a)”.<br />	<br />
Sulla scorta di tale previsione contrattuale, in data 12/12/2006 la mandataria ASPICA S.r.l. rivolgeva una dettagliata istanza all’Autorità e al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce, con cui chiedeva l’attivazione del contraddittorio prefigurato, in considerazione del fatto che le quantità poste a base della determinazione del canone si erano rivelate sottostimate in alcune componenti del servizio (nell’istanza, con specifico riferimento al Comune di Melendugno, si faceva rinvio al Piano Economico Finanziario inviato all’Ente, da intendersi quale richiesta di adeguamento del canone originariamente previsto, occorrendo pervenire alla “totale copertura dei costi di servizio”, quale criterio per la determinazione della tariffa ex D.P.R. n. 158/99).<br />	<br />
L’istanza era respinta con nota del Dirigente dell’A.T.O. del 26/1/2007 prot. n. 35/07, avverso la quale veniva proposto il ricorso R.G. 502/07, accolto da questa Sezione con sentenza del 19 maggio 2009 n. 1159, con la quale è stata affermata la necessità di procedere all’attivazione del contraddittorio di cui all’art. 8 del contratto.<br />	<br />
Con i presenti ricorsi sono state impugnate le deliberazioni con cui il Comune di Melendugno ha sostanzialmente negato le richieste di determinare la tariffa avendo riguardo ai Piani Economici Finanziari sottoposti dall’ASPICA, sul rilievo della impossibilità di modificare unilateralmente l’importo dei costi posti a base della gara e dell’offerta formulata e della necessità di attendere l’esito del procedimento in contraddittorio da instaurare in sede A.T.O.<br />	<br />
In particolare, con le delibere di G.M. n. 44 del 13/3/2007 e di C.C. n. 57 del 28/11/2007 l’ASPICA è stata autorizzata ad attivare le procedure per l’applicazione e riscossione della tariffa, rispettivamente per i periodi contrattuali 1/4/2006 – 31/3/2007 e 1/4/2007 – 31/3/2008, senza alterare il prezzo di aggiudicazione della gara (con la deliberazione n. 13 del 21/3/2007, in relazione alla prima delle delibere il Consiglio Comunale approvava il quadro economico finanziario, negli stessi limiti e con riserva di diversa modulazione per l’ipotesi di minori costi e numero di unità impiegate).<br />	<br />
A sostegno dei ricorsi è stata proposta la medesima censura di eccesso di potere, violazione DPR 158/99, carenza istruttoria, violazione art. 8 del contratto d’appalto (con cui sono diffusamente esposte le ragioni che, avuto riguardo all’interpretazione da dare al cit. art. 8, impongono l’adeguamento della tariffa di igiene ambientale nel Comune di Melendugno), nonché di eccesso di potere per irrazionalità manifesta (formulata con riferimento alle note con cui si prevede la riscossione della tariffa in più soluzioni).<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con sentenze della Sezione Terza del 9 aprile 2008 n. 1372 e n. 1373, il Tribunale dichiarava inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda non già l’impugnazione della tariffa ma attiene al corrispettivo del rapporto concessorio, rimesso alla cognizione del Giudice ordinario.<br />	<br />
Le sentenze sono state riformate dal Consiglio di Stato, che con decisione della Sez. V del 23 marzo 2009 n. 1760 ha affermato che la clausola invocata (art. 8 del contratto) costituisce la trasposizione delle regole dettate in tema di revisione del prezzo d’appalto dall’art. 6 della legge n. 537/93, in virtù del quale è sussistente la giurisdizione amministrativa, disponendo il rinvio dell’affare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
Fissata l’udienza per la discussione del ricorso, le parti hanno esibito ulteriore documentazione e ribadito con memorie le rispettive difese.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 25 giugno 2009 il difensore della ricorrente avv. Valeria Pellegrino rinunciava al mandato e, su richiesta dell’altro difensore avv. Luigi Mariano (costituitosi in data 15/5/2009), il ricorso veniva assegnato in decisione.<br />	<br />
Con ordinanze n. 120 e n. 121, pubblicate il 23 luglio 2009, questa Sezione ordinava all’A.T.O. LE/1 di far conoscere le risultanze del procedimento in contraddittorio per l’adeguamento del canone, se già attivato per effetto della sentenza del 19 maggio 2009 n. 1159, disponendo il rinvio dell’udienza pubblica.<br />	<br />
L’Autorità ha prodotto la nota del 9/10/2009 prot. n. 608, con allegati i verbali delle riunioni tenutesi.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 5 novembre 2009, su richiesta di parte, i ricorsi sono stati assegnati in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 52 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall’art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.<br />	<br />
2.- Con i ricorsi viene denunciata l’illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune di Melendugno per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, in quanto sono stati assunti i dati degli anni precedenti, trascurando ogni valutazione del Piano finanziario sottoposto all’Ente dalla Società ricorrente.<br />	<br />
L’ASPICA muove dal presupposto che il regime a tariffa (introdotto dall’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sostitutivo della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), applicato dal Comune di Melendugno sin dal 1999) impone la copertura di “tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”, come disposto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 238, undicesimo comma, del Codice dell’Ambiente approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156.<br />	<br />
In tale ottica, per la determinazione della tariffa medesima assume carattere indispensabile il Piano finanziario elaborato dal soggetto gestore, poiché in esso sono riassunti i dati rilevanti a tal fine (componenti di costo, investimenti, ecc.), mentre nella specie ci si è limitati a confermare i dati già posseduti, senza procedere alla doverosa istruttoria sugli elementi del Piano trasmesso.<br />	<br />
Inoltre, è riaffermata la tesi sviluppata con il ricorso R.G. 502/07, circa l’incidenza del meccanismo revisionale di cui all’art. 8 del contratto rep. n. 5681 del 23/5/2006 e la necessità di provvedere all’adeguamento del canone, calcolato in via provvisoria sulle quantità presuntivamente stabilite per l’attivazione del servizio.<br />	<br />
Viceversa, per il Comune di Melendugno, trattandosi di appalto unico, nessuno scostamento è possibile rispetto alla determinazione del canone contenuta nel contratto stipulato dall’A.T.O. LE/1, cosicché la Ditta esecutrice del servizio è stata autorizzata ad applicare e riscuotere la tariffa “nei limiti definiti dal prezzo di aggiudicazione della gara unica” (così le delibere impugnate).<br />	<br />
Si rappresenta, altresì, che il meccanismo revisionale non è configurabile al di fuori della sede sua propria, e che le determinazioni del Comune sono subordinate agli accertamenti e alle valutazioni compiuti dall’Autorità di bacino. <br />	<br />
3.- Così riassunti i rilievi delle parti, il Collegio ritiene che la controversia in esame presenta aspetti che indubbiamente la correlano alla questione dell’adeguamento del canone contrattuale in ambito A.T.O. e, al contempo, è connotata da caratteri peculiari.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, va rimarcato che la complessa valutazione degli aspetti problematici dell’appalto in questione è stata avviata con l’attivazione del contraddittorio prefigurato dall’art. 8 del contratto, a seguito della pronuncia di questa Sezione del 19 maggio 2009 n. 1159.<br />	<br />
Gli esiti degli incontri tra le parti non hanno raggiunto alcun risultato definitivo e anzi, allo stato delle conoscenze acquisite dopo le ordinanze collegiali del 23 luglio 2009, si registra la volontà di escludere la posizione del Comune di Melendugno dalle trattative (cfr. la dichiarazione del rappresentante dr. Gabrieli nella seduta del 7/7/2009).<br />	<br />
Per altro verso, è sussistente un autonomo rilievo della controversia, riguardante il Comune di Melendugno, tenuto ad applicare e riscuotere la tariffa di igiene ambientale per il tramite del soggetto gestore del servizio.<br />	<br />
In relazione a ciò, non può essere quindi trascurato il compito dell’Ente locale di provvedere all’istruttoria per la compiuta determinazione della tariffa applicata nel proprio territorio.<br />	<br />
L’invocato D.P.R. n. 158/99 dispone infatti che:<br />	<br />
“La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1”.<br />	<br />
Pertanto, le deliberazioni impugnate – laddove escludono ogni valutazione in ordine al Piano finanziario presentato dalla Ditta e si limitano a contenere l’importo della tariffa nel valore del prezzo di aggiudicazione della gara – si pongono in contrasto con l’esigenza della corretta determinazione della tariffa, poiché il diverso regime normativo “appunto impone alle amministrazioni locali una totale copertura dei costi” (sentenza della Sez. I del 25 ottobre 2004 n. 7452).<br />	<br />
Quanto all’obiezione dell’incidenza che si produrrebbe sul costo complessivo dell’appalto (la cui valutazione è demandata nell’ambito A.T.O.), non si rinviene alcuna preclusione alla doverosità degli adempimenti rimessi all’Ente che ha attuato il nuovo regime tariffario.<br />	<br />
Per di più, proprio l’analisi del Piano finanziario preordinato alla determinazione della tariffa può contribuire a far assumere elementi di valutazione (in coerenza con l’esigenza di remunerare tutti i costi del servizio secondo quantità esattamente determinate, posta alla base del meccanismo revisionale, come messo in luce con la sentenza n. 1159/09), consentendo di riversare gli esiti dell’istruttoria comunale in ambito A.T.O., al fine della migliore risoluzione della controversia complessiva.<br />	<br />
In altri termini, le determinazioni che il Comune di Melendugno potrà adottare (espletando l’apposita istruttoria configurata dal D.P.R. n. 158/99) sono idonee ad arrecare un apporto conoscitivo alle ulteriori e correlate determinazioni, a cui l’ATO LE/1 dovrà pervenire, in esito al procedimento in contradditorio instaurato per effetto della sentenza di questa Sezione del 19 maggio 2009 n. 1159.<br />	<br />
In tal senso deve essere pronunciato l’annullamento delle delibere impugnate, risultando omesso il dovuto accertamento dei dati sul costo del servizio, forniti dall’ASPICA con i Piani finanziari trasmessi, al fine della determinazione della tariffa di igiene ambientale. <br />	<br />
4.- Con un ulteriore motivo di ricorso sono impugnate le note in epigrafe indicate, tra le quali hanno valenza provvedimentale e rilevano le comunicazioni del 2/5/2007 prot. n. 7514 e del 4/5/2007 prot. n. 7732 (le note del 12/3/2007, del 26/11/2007 e del 29/11/2007 si limitano a dar conto dell’iter di approvazione delle delibere, mentre la nota del 13/3/2007 prot. n. 4662, che riguarda l’addebito alla Ditta di specifiche inadempienze, non è contestata nel suo specifico oggetto).<br />	<br />
Si deduce l’eccesso di potere per irrazionalità manifesta della modalità di riscossione della tariffa in più soluzioni, senza tener conto degli oneri finanziari imposti alla Ditta da tale scelta.<br />	<br />
Il motivo va disatteso, in quanto non è affatto provato lo squilibrio che ciò provoca nel conto economico della Ditta e dovendosi, piuttosto, ritenere giustificata la conferma del “regime di prelievo (n. 2 rate emesse a distanza di due mesi una dall’altra) di cui agli anni precedenti” (nota del 4/5/2007), poiché idonea a non gravare eccessivamente il cittadino obbligato.<br />	<br />
5.- In ragione della complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio, compresa la fase svoltasi innanzi al Consiglio di Stato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando:<br />	<br />
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
2) accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annulla le deliberazioni n. 44 del 13/3/2007 della Giunta Comunale e nn. 13 del 21/3/2007 e 57 del 28/11/2007 del Consiglio Comunale di Melendugno, nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
3) compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 05/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-30-12-2009-n-3346/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.3346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Taormina Poste Italiane (Avv.ti L. Fiorillo, R. Pessi) c/ Favaro M. (Avv. F. Bonon e A. Manzi). sull&#8217;infondatezza della richiesta da parte di un dipendente pubblico del trattamento economico non corrisposto dalla data della nomina alla data dell&#8217;effettiva assunzione 1. Pubblico impiego – Assunzione – Ritardo &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo   Est. Taormina<br /> Poste Italiane (Avv.ti L. Fiorillo, R. Pessi) c/ <br /> Favaro M. (Avv. F. Bonon e A. Manzi).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;infondatezza della richiesta da parte di un dipendente pubblico del trattamento economico non corrisposto dalla data della nomina alla data dell&#8217;effettiva assunzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Assunzione – Ritardo &#8211;  Trattamento economico dalla nomina –  Richiesta – Infondatezza – Ragioni.<br />
2. Pubblico impiego – Crediti di lavoro – Prescrizione – Eccezione &#8211;  Giudizio di primo grado – Mancata deduzione – Proposizione in appello – Inammissibilità.<br />
3.  Pubblico impiego – Rapporto di lavoro – Instaurazione &#8211; Idoneità civile e morale – Assenza – Stipula del contratto – Effetto preclusivo – Conseguenze &#8211; Procedimento disciplinare – Necessità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblico impiego, è infondata la richiesta del dipendente del trattamento economico globale non corrisposto dalla data della nomina alla data di effettiva assunzione in servizio (illegittimamente ritardata dall&#8217;amministrazione). Infatti, la &#8220;restitutio in integrum&#8221; agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l&#8217;illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni davanti al giudice ordinario(1).<br />
2. In tema di pubblico impiego, l&#8217;eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro del pubblico dipendente, ove non dedotta nel giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello(2).<br />
3. In tema di pubblico impiego, l’assenza del requisito della idoneità civile e morale necessario per la stipula del contratto di lavoro, emersa successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, determina, sin dall’origine, un effetto preclusivo alla stipula; di conseguenza per la risoluzione del rapporto non è necessario attivare alcun procedimento disciplinare(3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)	Consiglio Stato , sez. IV, 14 luglio 1997, n. 713. <br />	<br />
2)	Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14.<br />	<br />
3)	Consiglio Stato , sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 81</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6771 /2003 proposto da </p>
<p><B>ENTE POSTE ITALIANE (E.P.I.)</B> in persona del Presidente pro-tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi Fiorillo  e dall’Avv. Roberto Pessi ed elettivamente domiciliato in Roma via Plinio n. 21, presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>FAVARO MONICA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Bonon, ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri n. 5;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sez I n. 1924/2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell’ 11 marzo 2008  relatore il Consigliere Fabio Tormina.<br />
 	Udito l’Avv. De Marinis per delega dell’avv. Fiorillo per l’appellante e l’avv. Manzi per l’appellata;<br />	<br />
 	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’odierna appellata  l&#8217;accertamento del proprio diritto alla piena “restitutio in integrum” della posizione giuridica ed economica, la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti e non percepiti maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalle scadenze naturali delle rispettive spettanze, all’effettivo pagamento di tali somme previa detrazione di quanto già percepito a titolo di assegni alimentari.<br />
La stessa, assunta a seguito di concorso alle dipendenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni e inquadrata, con effetto giuridico ed economico dal 1.12.1982, nella qualifica di operatore di esercizio ULA in prova – IV categoria, aveva subito una sospensione cautelare dal servizio – poi annullata in sede giurisdizionale – nel periodo compreso tra il 1.2.1983 e il 19.12.1988. Durante i periodi dal 1.2.1983 al  3.3.1984 e dal 29 luglio 1988 al 19 dicembre 1988  non le venne corrisposto alcunché; le venne invece concesso soltanto un  assegno alimentare dal 3.3.1984 al 29.7.1988.<br />
Nelle more del giudizio di primo grado la posizione della odierna appellata era stata rivalutata, e si era  provveduto alla ricostruzione giuridica ed economica della relativa carriera (ed in parte qua è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere).<br />
L’amministrazione venne condannata a corrispondere alla odierna appellata interessi legali e rivalutazione monetaria sui predetti emolumenti calcolati come di tempo in tempo previsto per legge con decorrenza dai singoli ratei sino al momento dell’intervenuto pagamento.<br />
L’appellante amministrazione  ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.<br />
Con il ricorso in appello, infatti, si è dapprima sollevata l’eccezione di prescrizione per il quinquennio antecedente al 26.9.1991, sostenendosi che la mancata proposizione di detta eccezione nel corso del giudizio di primo grado non ostasse alla proponibilità della medesima, per la prima volta, in appello.<br />
In secondo luogo si è sostenuto che, trovandosi al cospetto di un provvedimento “sospensivo dell’assunzione”, non spettasse all’appellata  la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria 	quantomeno per il periodo che andava dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984. <br />	<br />
Si è infine rilevato che la decorrenza cui si doveva fare riferimento, doveva determinarsi, al più, con riferimento alla data dell’atto di costituzione in mora e non già riferendola alla maturazione dei singoli ratei.  <br />
L’appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo  la declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto tardivamente proposto e, in via subordinata, la declaratoria di infondatezza del ricorso in appello.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello deve essere accolto in parte e la   sentenza deve essere riformata nei termini di cui alla motivazione che segue.<br />
Deve in primo luogo essere respinta l’eccezione proposta dalla difesa dell’appellata e concernente l’asserita tardività dell’appello.<br />
La notifica della sentenza effettuata al competente Ministero, presso l’Avvocatura distrettuale non è idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione. La tesi patrocinata sul punto dalla difesa dell’appellata trova smentita nella giurisprudenza civile di legittimità, che, formatasi con riferimento alla pregressa trasformazione dell’Ente appellante conserva attualità nel caso di specie.<br />
Si è  escluso, in particolare, che possa essersi verificato alcun effetto interruttivo processualmente rilevante, con riguardo alla trasformazione dell’Ente Poste, limitatamente alle ipotesi della pendenza del giudizio in  Cassazione, essendosi condivisibilmente affermato che <i>“Con riferimento alla trasformazione dell&#8217;ente Poste italiane in società per azioni &#8211; avvenuta in data 28 febbraio 1998, data di convocazione della prima assemblea, secondo quanto disposto dal Cipe con delibera del 18 dicembre 1997, adottata a norma dell&#8217;art. 1, comma 2, d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994 e dell&#8217;art. 2, comma 27, della l. n. 662 del 1996 &#8211; per i giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data della trasformazione permane lo &#8220;ius postulandi&#8221; dell&#8217;Avvocatura dello Stato in quanto, com&#8217;è noto, nel giudizio di cassazione, dominato dall&#8217;impulso d&#8217;ufficio, non trova applicazione l&#8217;istituto dell&#8217;interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli art. 299 ss. c.p.c., sicché la trasformazione in argomento ai suddetti fini è ininfluente. (<u>Cassazione civile , sez. lav., 05 maggio 1999, n. 4502</u>).<br />
</i>A contrario ne discende che, nella ipotesi di pendenza del giudizio in altro grado ed innanzi ad altra Autorità Giurisdizionale (laddove opera, cioè il disposto di cui all’art. 299 cpc), può dirsi integrata la fattispecie interruttiva: dal che discende l’infondatezza della eccezione di tardività del ricorso in appello proposto dall’amministrazione.<br />
Ciò premesso, l’amministrazione appellante prospetta  doglianze facenti riferimento a distinti angoli prospettici: essi devono essere affrontati separatamente.<br />
Quanto al primo, viene postulata la inaccoglibilità della pretesa vantata dall’ odierna appellante a cagione della maturata prescrizione del diritto. <br />
La stessa amministrazione appellante, tuttavia, ammette che nel corso del primo grado di giudizio non è stata sollevata l’eccezione di prescrizione: sostiene però che ciò non osterebbe a che detta eccezione possa essere proposta per la prima volta in grado di   appello.<br />
Il mezzo non è persuasivo.<br />
Invero la questione è assai controversa, ed ha visto confrontarsi, negli anni, una pluralità antitetica di prospettazioni.<br />
Sin da tempo risalente, tuttavia, in giurisprudenza amministrativa si è ormai  raggiunta una sostanziale concordanza di opinioni che, muovendo dalla lettura testuale del disposto di cui all’art. 345 cpc, ha condotto ad affermare che <i>“L&#8217;eccezione diprescrizione dei crediti di lavoro del pubblico dipendente, ove non dedotta nel giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello appello. (Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14,).<br />
</i>La Sezione ha  più volte avuto modo di affermare il medesimo principio (ex multis, <i><br />
</i><u>Consiglio Stato , sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3699</u>  Consiglio Stato , sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1286) dal quale non ritiene di doversi discostare, e da ciò discende la inammissibilità del motivo di gravame postulante la declaratoria di prescrizione della pretesa vantata dall’appellata. <br />
Nel merito, la Sezione condivide l’orientamento assolutamente uniforme della giurisprudenza civile ed amministrativa secondo cui interessi e rivalutazione monetaria costituiscono accessori del credito, con riguardo alle prestazioni retributive da lavoro dipendente.<br />
Il principio è stato ben tenuto presente dai primi giudici, che ne hanno fatto complessivamente buongoverno, laddove ne hanno postulato l’operatività anche con riferimento al credito vantato dall’appellata quanto alla decorrenza, peraltro, conformandosi al costante orientamento della Sezione che fa riferimento alla maturazione dei singoli ratei ( ex multis, <i><u>Consiglio Stato , sez. VI, 29 luglio 2005, n. 4118</u>).<br />
</i>Deve essere pertanto disatteso il motivo di appello, avanzato in via subordinata, che ne postula una diversa decorrenza (individuando il dies a quo dall’atto di costituzione in mora) e merita pertanto conferma  l’appellata sentenza anche laddove  ha statuito che l’amministrazione odierna appellante doveva essere <i>“condannata a corrispondere alla ricorrente interessi legali e rivalutazione monetaria sui predetti emolumenti calcolati come di tempo in tempo previsto per legge con decorrenza dai singoli ratei sino al momento dell’intervenuto pagamento.”<br />
</i>Senonchè, pur condividendosi nel complesso ed in via generale l’iter motivo seguito dai primi Giudici, deve evidenziarsi che  coglie nel segno l’appello dell’amministrazione, allorchè rileva che tale principio è stato (erroneamente) applicato indiscriminatamente, per tutto il torno di tempo cui aveva fatto riferimento l’odierna appellata, ed omettendo  di distinguere i singoli periodi con riguardo alle cause  per le quali non venne erogata la retribuzione.<br />
Deve premettersi sul punto che, sotto un profilo generale, è sempre necessario &#8211; allorchè si debba delibare in ordine alle richieste di pubblici dipendenti volte ad ottenere la restitutio in integrum economica per periodi di tempo durante i quali non hanno prestato servizio effettivo alle dipendenze dell’amministrazione- accertare la “causale” della mancata prestazione del servizio e, soprattutto, il segmento del rapporto di lavoro intrattenuto con l’amministrazione durante il quale detta cesura ebbe a verificarsi. <br />
Ciò perché sono profondamente differenti (rectius: opposte) le conseguenze  che la giurisprudenza ricollega alla ipotesi di “interruzione” del servizio prestato dall’impiegato alle dipendenze della pubblica amministrazione, rispetto a quelle in cui il rapporto vero e proprio non sia ancora iniziato, e pertanto possa (unicamente) parlarsi di “ritardata assunzione”.    <br />
Invero a questo proposito la giurisprudenza  amministrativa ha, sin da epoca risalente, marcato la differenza tra le due ipotesi in oggetto, ed ha affermato che <i>“È infondata la richiesta di trattamento economico globale non corrisposto dalla data in cui viene disposta la nomina alla data di effettiva assunzione in servizio (illegittimamente ritardata dall&#8217;amministrazione) in quanto per pacifica giurisprudenza la &#8220;restitutio in integrum&#8221; agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l&#8217;illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando ovviamente salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni davanti al giudice ordinario. “(Consiglio Stato , sez. IV, 14 luglio 1997, n. 713).<br />
</i>  La Sezione ha costantemente condiviso il superiore orientamento, ed ha affermato che  <i>“Dalla decisione giurisdizionale che, annullando l&#8217;illegittimo diniego di assunzione di un aspirante ad un pubblico impiego, afferma che egli vi aveva titolo, e dal conseguente provvedimento che lo nomina ora per allora ai soli effetti giuridici, non scaturisce il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale non ha prestato effettivamente servizio.”(<u>Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2584</u>).</i><br />
Nel caso di specie, in particolare, è rimasto incontestato che uno dei periodi durante i quali l’amministrazione non erogò la retribuzione all’appellata riguarda il torno di tempo che va dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984.<br />
Orbene: con riferimento al sopraindicato periodo di tempo, non  ricorre una ipotesi di (illegittima) sospensione della erogazione della prestazione retributiva, quanto piuttosto quella (al di là del nomen juris attribuito al provvedimento) di una ritardata immissione in servizio:  ciò perché -in parte qua la circostanza non è contestata- il provvedimento si rese necessario a cagione della necessità di vagliare preventivamente il possesso, in capo all’odierna appellata, del requisito della “buona condotta”.<br />
E in considerazione della circostanza che il vaglio in ordine a detto requisito è logicamente, ed anche ontologicamente, prodromico alla regolare costituzione del rapporto di pubblico impiego,  nel caso di specie non appare fondata l’eccezione dell’appellata, rappresentata nella propria memoria difensiva, secondo cui, avendo la stessa in precedenza (due mesi prima, con esattezza) iniziato a prestare il proprio servizio alle dipendenze dell’amministrazione, ricorrerebbe invece una ipotesi di “sospensione dal servizio”.<br />
E’ vero, invece, il contrario: la giurisprudenza della Sezione, invero, dalla quale non si ravvisa ragione di discostarsi, ha costantemente statuito infatti che <i>“In tema di pubblico impiego, l’assenza del requisito della idoneità civile e morale necessario per la stipula del contratto di lavoro, emersa successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, determina, sin dall’origine, un effetto preclusivo alla stipula; per la risoluzione del rapporto, quindi, non è necessario attivare alcun procedimento disciplinare.(<u>Consiglio Stato , sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 81</u>).<br />
</i>     Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento, e da ciò consegue che, con esclusivo riferimento al suindicato periodo di tempo, non essendo dovuta all’appellata la retribuzione, deve dichiararsi l’inesistenza del diritto della medesima a percepire gli accessori del credito in oggetto.<br />
Al di là della eventuale circostanza relativa all’inizio pregresso dell’attività lavorativa, ed anche  alla  corresponsione alla medesima successivamente alla instaurazione del giudizio, delle retribuzioni riferentesi a tale periodo di tempo, (circostanza ammessa dall’amministrazione appellante)  deve ritenersi che il rapporto di impiego non fosse effettivamente iniziato, e da ciò consegue che, per il periodo che va dal gennaio 1983 al febbraio del 1984 all’appellata non spetti l’erogazione di alcun beneficio accessorio al credito, ricorrendo una ipotesi di “ritardo nell’assunzione”.<br />
La circostanza –lealmente ammessa dall’amministrazione nel ricorso in appello- che  anche per detto torno di tempo l’amministrazione abbia successivamente versato all’appellata la retribuzione  è  neutra  con riguardo alla pretesa degli accessori del credito, e da essa comunque  non può discendere che ne consegua l’obbligo di pagare anche interessi e rivalutazione sulle somme versatele con riferimento al periodo dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984.<br />
 L’appello dell’amministrazione è pertanto parzialmente fondato, e deve essere in parte accolto, dovendosi escludere il diritto dell’appellata a percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione con riferimento al periodo di tempo dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984, con conseguente riforma della appellata sentenza – le cui statuizioni devono essere per il resto integralmente confermate- sotto tale limitato aspetto.<br />
Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie parzialmente, nei termini di cui alla motivazione, e dichiara la inesistenza del diritto dell’appellata a percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione con riferimento al periodo di tempo dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984, riformando per l’effetto sotto tale limitato profilo la appellata sentenza, le cui statuizioni devono essere per il resto integralmente confermate.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giuseppe Barbagallo		Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe		Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito		Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina		Consigliere Rel.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;07/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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