<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3344 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3344/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3344/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 17:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3344 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3344/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;automatismo della risoluzione contrattuale ex art. 108 d.lgs. n. 50/2016.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautomatismo-della-risoluzione-contrattuale-ex-art-108-d-lgs-n-50-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 17:17:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85138</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautomatismo-della-risoluzione-contrattuale-ex-art-108-d-lgs-n-50-2016/">Sull&#8217;automatismo della risoluzione contrattuale ex art. 108 d.lgs. n. 50/2016.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Risoluzione contrattuale &#8211; Art. 108, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Solo in caso di sentenza di condanna passata in giudicato. E&#8217; legittima la decisione della stazione appaltante di non procedere alla risoluzione del contratto con l&#8217;aggiudicatario, in quanto l’art. 108, d.lgs. n. 50/2016, al comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautomatismo-della-risoluzione-contrattuale-ex-art-108-d-lgs-n-50-2016/">Sull&#8217;automatismo della risoluzione contrattuale ex art. 108 d.lgs. n. 50/2016.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautomatismo-della-risoluzione-contrattuale-ex-art-108-d-lgs-n-50-2016/">Sull&#8217;automatismo della risoluzione contrattuale ex art. 108 d.lgs. n. 50/2016.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Risoluzione contrattuale &#8211; Art. 108, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Solo in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittima la decisione della stazione appaltante di non procedere alla risoluzione del contratto con l&#8217;aggiudicatario, in quanto l’art. 108, d.lgs. n. 50/2016, al comma 2, prevede l’automatismo della risoluzione contrattuale solo in presenza di sentenza di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie, invece, per quanto consta al Collegio, non è stata neppure definita la posizione dell’interessato rispetto all’eventuale rinvio al giudizio, senza contare che, risulta essere anche stato assolto l’onere comunicativo correlato al medesimo episodio rispetto al quale si è sviluppata una tempestiva e fitta interlocuzione tra l’appaltatore e la stazione appaltante. Infine, la documentazione versata in giudizio dà evidenza delle complessive azioni di self cleaning poste in campo dall’appaltatore e che, evidentemente sono state ritenute congrue dalla stazione appaltante ed idonee a ritenere salvaguardata la sua integrità ed affidabilità in linea con il disposto del predetto art. 80 co. 5.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Daniele &#8211; Est. Montixi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, pia-OMISSIS- San Salvatore in Lauro 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna 32;<br />
-OMISSIS- Spa, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;<br />
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti con i quali -OMISSIS- ha disposto l’affidamento in via diretta al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- di quota parte del servizio di pulizia, di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati che insistono nel perimetro dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino – CIG n. -OMISSIS-; del provvedimento di -OMISSIS- con cui è stato disposto l’affidamento in via diretta al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- degli anzidetti servizi; dell’autori-OMISSIS-zione di -OMISSIS- – -OMISSIS- ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al subappalto in affidamento diretto degli anzidetti servizi al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- menzionata a pag. 2, lett. f) del contratto di subappalto tra -OMISSIS- e il RTI -OMISSIS- – -OMISSIS-; del capitolato speciale d’appalto; della specifica tecnica; del DUVRI; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori di -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- finali-OMISSIS-ti all’affidamento in via diretta degli anzidetti servizi e la graduatoria di gara ove esistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno in forma specifica con domanda di subentro nel contratto di appalto stipulato e per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS- il 28\4\2020 :</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per l’annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di tutti gli atti con i quali -OMISSIS- ha disposto l’affidamento in via diretta al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- di quota parte del servizio di pulizia, di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati che insistono nel perimetro dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino – CIG n. -OMISSIS-; del provvedimento di -OMISSIS- con cui è stato disposto l’affidamento in via diretta al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- degli anzidetti servizi; dell’autori-OMISSIS-zione di -OMISSIS- – -OMISSIS- ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al subappalto in affidamento diretto degli anzidetti servizi al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- menzionata a pag. 2, lett. f) del contratto di subappalto tra -OMISSIS- e il RTI -OMISSIS- – -OMISSIS-; del capitolato speciale d’appalto; della specifica tecnica; del DUVRI; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori di -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- finali-OMISSIS-ti all’affidamento in via diretta degli anzidetti servizi e la graduatoria di gara ove esistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per il risarcimento del danno in forma specifica con domanda di subentro nel contratto di appalto stipulato e per il risarcimento del danno per equivalente,</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché, con il presente atto di motivi aggiunti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento di tutti gli atti di gara di -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura e/o la revoca dell’affidamento nei confronti del RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- e la conseguente risoluzione del contratto di appalto sottoscritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe, la -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-) ha impugnato gli atti con i quali la resistente -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-) ha disposto l’affidamento in via diretta al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- di quota parte del servizio di pulizia, di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati che insistono nel perimetro dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, oltre agli atti ad essa collegati, instando, altresì, per il risarcimento del danno in forma specifica con domanda di subentro nel contratto di appalto stipulato, nonché per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Espone la società ricorrente che, con bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2018/S 248-574770 del 26 dicembre 2018 e sulla G.U.R.I. n. 3 – 5^ serie speciale del 7 gennaio 2019, -OMISSIS- indiceva una gara pubblica per l’affidamento in subappalto, per tre anni, di quota parte delle attività di pulizia, di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati che insistono nel perimetro dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. La medesima società, soggetto affidatario del servizio nelle more dello svolgimento della procedura in virtù dell’aggiudicazione della precedente gara e quindi gestore in carica del medesimo, partecipava alla procedura concorsuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In data 17 gennaio 2020, la stazione appaltante aggiudicava la gara al RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- ed avviava il relativo iter procedimentale per la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Nelle more delle anzidette verifiche, la stazione appaltante disponeva (con l’autori-OMISSIS-zione di -OMISSIS-) “l’affidamento diretto mediante procedura negoziata” (CIG -OMISSIS-) del subappalto del detto servizio al medesimo RTI -OMISSIS- – -OMISSIS-, per un verso richiamando generiche esigenze di garanzia della funzionalità e continuità del servizio (le quali erano invece garantite dalla presenza in situ della ricorrente che avrebbe potuto essere prorogata sino alla definizione della procedura aperta), per altro, basandosi sulla (mera) autocertificazione del RTI controinteressato in ordine al possesso dei requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La stazione appaltante sottoscriveva quindi con la controinteressata un contratto della durata di due mesi per euro 572.387,43, prorogabile sino ad un massimo di quattro mesi (ossia per un periodo pari al doppio della durata ab origine prevista per l’affidamento diretto), per un importo totale di euro 1.717.162,29.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Deduce la ricorrente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 63 e 163 del d.lgs. 50/2016, difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della direttiva UE 2014/24 per essere addivenuta la resistente ad un affidamento diretto in violazione delle norme sopra richiamate, stante che non sussistevano i presupposti per l’affidamento diretto del servizio controverso né nei termini di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia), né secondo quanto previsto dall’art. 163 del medesimo Codice (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, sottolineava la ricorrente l’illegittimità dell’azione della resistente sia in ragione dell’importo dell’affidamento in questione, sia in virtù dell’assenza di particolari esigenze di urgenza, stante che si sarebbe potuto disporre una proroga del servizio in favore dell’aggiudicatario uscente. Ulteriormente, la ricorrente faceva presente che nessun evento imprevedibile, tale da giustificare l’affidamento diretto, si era verificato (né si erano verificati eventi interruttivi del precedente contratto di appalto) e che l’affidamento era stato disposto per un periodo certamente superiore a quello entro il quale era prevedibile sarebbe intervenuta la stipula del contratto di appalto all’esito della procedura di evidenza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolineava anche l’insufficiente e comunque contraddittoria motivazione della decisione della stazione appaltante, poichè l’aggiudicazione del 17 gennaio 2020, inerente alla predetta procedura di evidenza pubblica, avrebbe acquisito efficacia all’esito dell’effettuazione di tutti gli accertamenti di legge e pertanto, con l’affidamento diretto era stato immesso in servizio un rti del quale nulla si sapeva in ordine al possesso dei requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, si soffermava sull’inconferenza del richiamo alla convenzione del sistema aeroportuale perché tale atto non sarebbe stato idoneo a consentire una deroga ai tassativi principi in materia di pubblici appalti delineati dalla disciplina eurounitaria e nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con atto depositato il 28.4.2020, la ricorrente proponeva motivi aggiunti impugnando, altresì, tutti gli atti di gara predisposti da -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione dalla procedura e/o la revoca dell’affidamento nei confronti del RTI -OMISSIS- – -OMISSIS- e la conseguente risoluzione del contratto di appalto sottoscritto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c) ter del d.lgs. 50/2016, per violazione del principio di continuità dei requisiti e per violazione dell’obbligo dichiarativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esponeva -OMISSIS- srl, di aver informalmente appreso che, successivamente alla stipula del contratto di appalto, il rti controinteressato sarebbe incorso in situazioni rilevanti in termini di moralità ed affidabilità professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziava quindi che era rimasto inosservato il relativo obbligo dichiarativo da parte del RTI controinteressato, e che la gravità dei fatti addebitati e delle misure adottate nell’ambito delle indagini a carico della figura dominante del RTI controinteressato, non potevano che condurre all’esclusione del medesimo raggruppamento ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), con conseguente illegittimità degli atti adottati dalla stazione appaltante nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione dalla procedura e/o la revoca dell’affidamento nonché la conseguente risoluzione del contratto d’appalto stipulato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Si sono costituite in giudizio la resistente -OMISSIS- S.r.l. e la controinteressata -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. -OMISSIS-, in punto di fatto, sottolinea come il disposto affidamento ponte si era reso necessario in quanto, all’esito di procedura ristretta di rilievo comunitario, nella quale era risultata affidataria del servizio di pulizia dell’Aeroporto di Fiumicino la stessa controinteressata, nelle more della stipula del contratto, era necessario garantire la continuità del servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale affidamento rappresentava, tuttavia, una vera e propria esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. n. 50/2016, stante che lo stesso veniva remunerato in base alle medesime condizioni offerte dal RTI aggiudicatario della gara, di circa il 23% più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla ricorrente nell’ambito del precedente affidamento e si era reso necessario considerato che, entro il termine di scadenza del precedente affidamento, peraltro prorogato nelle more della gara sino al 19 febbraio 2020, non sarebbe decorso il termine di stand still e non si sarebbero potute ultimate le verifiche di legge sul possesso dei requisiti. In ogni caso -OMISSIS-, si era comunque riservata la possibilità di recesso anticipato dal medesimo contratto ponte con un preavviso di almeno 7 giorni “una volta che sarà trascorso il termine di stand-still e delle suddette verifiche antimafia… e qualora non dovessero esserci ulteriori elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto oggetto della procedura di gara…”: recesso effettivamente esercitato stante che, a fronte della previsione di una durata dell’affidamento ponte pari a due mesi (dal 20 febbraio 2020 al 19 aprile 2020), vale a dire per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza del precedente servizio affidato alla ricorrente (19 febbraio 2020) e la data prevista di ultimazione delle verifiche in corso (19 aprile 2020), -OMISSIS- già alla data del 27 marzo 2020 era addivenuta con il RTI controinteressato alla sottoscrizione del contratto triennale aggiudicato in seguito alla soprarichiamata procedura ristretta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- -OMISSIS- eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame stante che la ricorrente vanterebbe un mero interesse di fatto facendo valere la propria specifica posizione di precedente affidataria del servizio cui ricollega la frustrata possibilità di ottenere la prosecuzione dell’attività in ragione della cd. proroga tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia come l’affidamento ponte fosse legittimo e conforme alle disposizioni di legge che, intervenuta l’aggiudicazione, consentivano l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della verifica dei requisiti e della sottoscrizione del contratto, essendo pacifico, infatti, che la nuova procedura si era conclusa con l’aggiudicazione il 17 gennaio 2020, prima della scadenza dell’ultima proroga, fissata al 19 febbraio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolinea, ancora, che la complessità di tale procedura, aveva determinato il dilatamento dei tempi per la sua celebrazione in misura corrispondente e senza che la protrazione dell’iter fosse riconducibile a ritardi imputabili ad -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia che per il completamento delle operazioni di verifica mancavano soltanto le verifiche antimafia, che non impediscono ex sé la sottoscrizione del contratto e che comunque l’esecuzione anticipata del servizio da parte dell’appaltatore aggiudicatario non impone la preventiva verifica dei requisiti, dovendo tale verifica aver luogo prima della sottoscrizione del contratto. Quindi, stante che trattavasi di avvio anticipato del servizio, risultavano insussistenti le asserite violazioni degli artt. 36 e 163 del codice dei contratti. Inoltre, l’esigenza di garantire la funzionalità e la continuità del servizio di pulizia in ambito aeroportuale era funzionale alla necessità di assolvere alle esigenza di garantire l’igiene pubblica, ragioni che di per sé consentono l’avvio dell’esecuzione del servizio nelle more della sottoscrizione della stipula da parte dell’aggiudicatario, soprattutto in un periodo nel quale la pandemia si presentava nel mondo e nel nostro paese e ciò anche alla luce delle condizioni economiche molto più favorevoli offerte dalla controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- rappresentava l’infondate-OMISSIS- anche dei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli eventi rappresentati si collocavano dopo la sottoscrizione del contratto per l’affidamento ponte e addirittura in un’epoca in cui tale contratto non aveva più efficacia, perché era stato risolto ed era stato sottoscritto il 27 marzo 2020 il contratto triennale aggiudicato in seguito alla procedura ristretta soprarichiamata. Il che rende la censura inammissibile, atteso che la questione era del tutto irrilevante rispetto alla fattispecie oggetto di esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, -OMISSIS- evidenzia che, dopo la sottoscrizione del contratto, il 28 aprile 2020, -OMISSIS- apprendeva dalla stampa la notizia dell’avvio di un’indagine penale a carico del rappresentante della comunione pro indiviso con il fratello del capitale sociale de -OMISSIS- e socio al 50% di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rispettivamente capogruppo mandataria e mandante dell’RTI affidatario del servizio. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il 29 aprile 2020, -OMISSIS&#8211;OMISSIS- informava tempestivamente -OMISSIS-, sostenendo la totale estraneità della Società ai fatti contestati a tale figura e preannunciava l’avvio di misure di self cleaning, poi concretamente attuate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, era stato tempestivamente assolto l’onere comunicativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, rappresenta come la fattispecie in questione (id est: l’applicazione di misure cautelari in sede di indagini preliminari) non rientra fra quelle idonee a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016, il quale prevede “tassative ipotesi” di risoluzione non applicabili estensivamente. Nel caso in questione l’automatica causa di risoluzione non poteva trovare applicazione, poiché all’epoca si era in fase di indagini preliminari, con la conseguenza che non soltanto non solo vi era alcuna condanna (nemmeno non definitiva), ma neppure vi era stato un rinvio a giudizio e l’inizio di un processo penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolinea, ancora, che non risultavano sussistenti nemmeno i presupposti per poter mettere in discussione la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, considerato che i fatti sui quali si basava il procedimento penale riguardavano altre stazioni appaltanti e non risultava alcuna carenza dichiarativa e/o altre omissioni o vizi riferibili al procedimento espletato da -OMISSIS-, nè sussistevano i presupposti per procedere alla revoca dell’aggiudicazione, la quale implica una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’Amministrazione, non sussistendo ragioni tali da incrinare il rapporto fiduciario con l’appaltatore e, dunque, a sorreggere una rinnovata, diversa valutazione dell’interesse pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I fatti rappresentati, invero, non avevano minato, nella sostanza, la competenza e professionalità delle società che compongono l’RTI aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto affidato, le quali, per un verso, avevano sempre adempiuto agli obblighi prestazionali oggetto del contratto in maniera totalmente conforme a quanto ivi previsto e, per altro verso, avevano prontamente posto in essere oggettive e dimostrate misure di self cleaning.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclusivamente eccepiva l’inammissibilità e l’infondate-OMISSIS- della domanda di subentro nell’affidamento e della domanda risarcitoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2. Ha depositato memorie anche la controinteressata con le quali ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della rilevata contraddittorietà dell’azione proposta volta, al contempo, a censurare la mancata indizione di una procedura concorrenziale in luogo dell’affidamento ponte e, dall’altra, a invocare la proroga tecnica del servizio ad essa precedentemente affidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, ha evidenzia l’infondate-OMISSIS- del ricorso, sottolineando che -OMISSIS- è soggetto operante in un cd settore speciale e gode, pertanto, di uno speciale statuto giuridico con riferimento alle modalità di scelta del contraente e che, nel caso in questione, avrebbe trovato applicazione l’art. 125 del codice dei contratti che non prevede, a differenza dell’art. 63, né l’obbligo di selezionare un numero minimo di operatori, né l’onere di esplicitare le giustificazioni sottese, così dando piena facoltà all’Amministrazione di svolgere la procedura anche con un numero inferiore di operatori (compreso un singolo operatore, laddove le esigenze del caso concreto lo richiedano) e senza alcun onere di adeguata motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, evidenzia come il contratto ponte sia stato interrotto non appena completato l’iter di verifica dei requisiti, in data 27 marzo 2020, con efficacia sino al 5 aprile a seguito dell’intervenuta sottoscrizione del contratto principale. Sottolinea, ancora, che, alla data della sottoscrizione del contratto ponte si era in attesa dell’informativa antimafia di cui al d.lgs 159/2011 e che tale contratto era, comunque, condizionato risolutivamente all’eventuale negativo sopraggiungere dei relativi accertamenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo ai motivi aggiunti, eccepisce anch’essa l’inammissibilità del gravame stante che i fatti su cui lo stesso si fonda si sono verificati quando l’affidamento ponte era ormai concluso, avendo la resistente comunicato il relativo recesso in data 27 marzo 2020 (un mese prima), sicché i predetti fatti non potevano in alcun modo incidere su un contratto esauritosi tempo prima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, nessuna portata escludente si poteva attribuire al provvedimento assunto in sede penale, in mancanza quanto meno di una decisione di merito del giudice penale seppur non definitiva e, comunque, sarebbe restata ferma la necessità di un’adeguata istruttoria in contraddittorio e di una motivazione particolarmente rigorosa, rilevando in chiave escludente solo le condotte direttamente riferibili all’“operatore economico” che partecipa alla gara e non già quelle reali-OMISSIS-te dai soggetti indicati al citato comma 3 che, in quanto tali, sono condotte non riconducibili direttamente all’impresa concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclusivamente, la controinteressata evidenzia che, in ogni caso, rispetto alle vicende qui rap-presentate, il RTI -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, dopo aver comunicato i fatti alla Stazione appaltante ed averne avuto riscontro, ha immediatamente adottato tutte le più opportune misure di dissociazione dalle presunte condotte ascritte al soggetto coinvolto, nonché misure di self cleaning ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 23.2.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La controversia all’esame del Collegio attiene al disposto affidamento “ponte” del servizio di pulizia, piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati insistenti nel perimetro dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino disposto dalla resistente -OMISSIS- per il periodo intercorrente tra la scadenza del pregresso affidamento e la stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario individuato all’esito dell’esperimento dell’apposita procedura ristretta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via di estrema sintesi, la ricorrente si duole, articolando un unico motivo di doglianza, da un lato, del mancato esperimento di una procedura competitiva volta all’individuazione dell’affidatario per tale arco temporale e, dall’altro, della mancata concessione a sé della cd. proroga tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Collegio ritiene opportuno focali-OMISSIS-re alcuni aspetti fattuali idonei a ben delineare i contorni della vicenda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- ha indetto nel dicembre 2018 la procedura volta ad individuare per un arco temporale triennale l’appaltatore per l’erogazione del servizio in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale procedura ha incontrato una serie di evenienze che ne hanno dilatato in maniera importante la durata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle more dello sviluppo della procedura, il servizio è stato assicurato dall’odierna ricorrente sulla base di una pluralità di atti di proroga.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La procedura di evidenza pubblica si è completata in data 17 gennaio 2020 con l’aggiudicazione a favore dell’odierna controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ragione del fatto che il servizio, gestito in reiterato regime di proroga dall’affidataria -OMISSIS-, sarebbe giunto a scadenza il successivo 19 febbraio 2020, e dunque con una tempistica incompatibile con il completamento delle operazioni di verifica propedeutiche alla stipula del contratto, la resistente si è determinata nell’affidare il servizio, per tale ridotto periodo transitorio, al soggetto aggiudicatario della gara pubblica e per il medesimo prezzo d’aggiudicazione dell’appalto indetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente eccepisce l’illegittimità di tale modus procedendi da parte della Stazione appaltante che, così facendo, avrebbe violato gli art. 36, 63 e 163 del codice dei contratti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il Collegio, alla luce dei profili peculiari che connotano la fattispecie nel cui ambito ha operato l’amministrazione, ritiene l’agire della resistente legittimo, concretandosi l’iniziativa adottata da -OMISSIS- in una sostanziale consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale conclusione depongono una serie di elementi fattuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, non può non assumere rilievo il particolarmente ridotto orizzonte temporale del cd. “affidamento ponte”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di una aggiudicazione perfezionatasi in data 17.1.2020, il 28.1.2020 -OMISSIS- -OMISSIS-, a completamento della documentazione richiesta per addivenire alla stipula del contratto, aveva provveduto a richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia la prescritta informativa la cui risposta sarebbe dovuta intervenire entro il 27.2.2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In assenza di sopravvenienze ostative alla stipula, pertanto, il rapporto negoziale era destinato a perfezionarsi entro le successive settimane.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è, in effetti, avvenuto con la stipula intervenuta in data 27.3.2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale sequenza temporale si collocava lo spirare del termine di affidamento dell’ultima proroga disposta a favore dell’odierna ricorrente che, alla data del 19.2.2020, cessava il servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sopradescritto quadro temporale non rendeva, nei fatti, percorribile la strada dell’indizione di una procedura competitiva per individuare l’affidatario di un servizio dall’orizzonte temporale così ristretto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non possono, infatti, non considerarsi le fisiologiche tempistiche occorrenti per la predisposizione degli atti, per il rispetto di termini dilatori, ancorchè minimi, per la ricezione delle offerte e per la correlata verifica della documentazione propedeutica all’affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tutto si sarebbe tradotto, con buone probabilità, in una attività radicalmente inutile stante il completarsi degli adempimenti per la stipula del contratto principale o comunque in un esorbitante, e non giustificato, dispendio di risorse amministrative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò appare ancor più vero ove si consideri che già nello stesso atto di affidamento ponte si precisava (lett.e della parte in premessa) che, a fronte di un affidamento stipulato in data 7 febbraio 2020, con avvio del servizio fissato al 20 febbraio, il servizio di cui alla procedura triennale sarebbe potuto iniziare (con correlata cessazione di quello in questione) “già nel corso del corrente mese di febbraio 2020”, con ciò prospettandosi la possibilità di un affidamento anche di soli pochi giorni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo stesso art. 3 prevedeva che, trascorso il termine di stand still e delle verifiche antimafia sulla procedura triennale, -OMISSIS- avrebbe potuto esercitare un recesso anticipato rispetto al già contenuto termine bimestrale dell’affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’operato della resistente quindi, proprio alla luce di tale assetto del tutto particolare, si rivela legittimo, laddove si è rivolta all’appaltatrice in pectore per l’erogazione di un servizio che di lì a poche settimane avrebbe svolto in forza della gara aggiudicatasi (e rispetto alla quale nessuna concorrente aveva presentato ricorso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole del fatto che la resistente non abbia accordato ad essa la cd. “proroga tecnica”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, però, il Collegio non può non evidenziare come l’invocata adozione di un nuovo provvedimento di proroga al pregresso aggiudicatario si sarebbe, di fatto, tradotto anch’esso in un affidamento diretto e a condizioni economiche significativamente deteriori rispetto a quelle offerte in gara dall’aggiudicataria e riprodotte per l’affidamento ponte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, sul piano giuridico, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l&#8217;autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l&#8217;Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, indire una nuova gara pubblica, all&#8217;esito della quale individuerà il nuovo aggiudicatario (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La c.d. proroga tecnica, è ipoti-OMISSIS-bile solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sicché è configurabile solo per esigenze di continuità dell&#8217;azione amministrativa, qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall&#8217;amministrazione, vi sia l&#8217;effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. di recente, Tar Lombardia 9.12.2020, n° 2450, Tar Campania, sez. V, 18 aprile 2020, n. 1392).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il nuovo contraente era stato nei fatti individuato, stante l’esigenza di attendere unicamente il completamento delle verifiche di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaurito il contratto di appalto, pertanto, -OMISSIS- -OMISSIS- non era in alcun modo vincolata a procedere alla proroga tecnica ben potendo essa determinarsi discrezionalmente sulla questione. (cfr. Tar Abruzzo Pescara, sez. I, 9.2.2022, n° 51).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò anche alla luce del fatto che tale proroga tecnica si sarebbe tradotta nel riconoscimento di un corrispettivo all’appaltatore uscente sensibilmente più elevato rispetto a quello cui si è ancorato (pari al costo pro quota dell’appalto triennale aggiudicato ) l’affidamento “ponte.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il Collegio osserva, ulteriormente, come la via percorsa dalla stazione appaltante appare correttamente calibrata anche alla luce del contesto logistico e temporale nel quale era chiamata a muoversi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il servizio, infatti, attiene, tra gli altri, all’erogazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti all’interno dell’ambito aeroportuale che, come è evidente, era già all’epoca dell’affidamento uno dei più esposti al rischio pandemico che iniziava ad affacciarsi nel continente e nel nostro Paese con una moltitudine di persone in transito da tutto il mondo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Era, pertanto, urgente agire al fine di garantire la piena continuità del servizio ad un costo sensibilmente inferiore a quello fino ad allora sostenuto e –fattore non secondario- con un operatore conscio di avere un orizzonte temporale di operatività ampio e non ristretto a qualche settimana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, l’operato di -OMISSIS- -OMISSIS- spa, alla luce delle sopradescritte evenienze si rivela legittimo potendosi ricondurre lo stesso, nella sostanziale fattispecie dell’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del codice dei contratti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo proposto è dunque infondato e il ricorso introduttivo va dunque respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti estendendo l’impugnativa agli atti di gara nella parte in cui -OMISSIS- non ha provveduto all’esclusione dalla procedura e/o alla revoca dell’affidamento nei confronti del RTI aggiudicatario e alla conseguente risoluzione del contratto di appalto sottoscritto, in ragione del fatto che, successivamente alla stipula del contratto, il RTI risulterebbe essere incorso in situazioni all’evidenza rilevanti in termini di moralità ed affidabilità professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016; ciò stante l’affermato mancato adempimento dei prescritti obblighi dichiarativi inerenti a tale circostanza e all’affermata operatività del meccanismo espulsivo di cui all’art. 80 comma 5 lett. c.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Sono inammissibili per carenza d’interesse con riguardo all’affidamento “ponte”, stante che lo stesso ha esaurito la propria efficacia in data 27 marzo 2020, all’atto della sottoscrizione del contratto principale e quindi in epoca antecedente al verificarsi dell’episodio in questione, venuto in emersione in data 28 aprile 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale episodio, in definitiva, dunque non assume alcun rilievo con riguardo all’affidamento “ponte”, difettando alcun interesse, sotto tale versante, alla coltivazione della censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Interesse che, invece, sussiste, in un’ottica meramente strumentale, con riguardo alla procedura principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura, tuttavia, non è meritevole di positivo appre-OMISSIS-mento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, va precisato che l’episodio in questione, allo stato, assumendo consistenza in termini di indagini preliminari non è idonea determinare alcun automatismo espulsivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 108, al comma 2, prevede l’automatismo della risoluzione contrattuale solo in presenza di sentenza di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie, invece, per quanto consta al Collegio, non è stata neppure definita la posizione dell’interessato rispetto all’eventuale rinvio al giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, risulta assolto l’onere comunicativo correlato al medesimo episodio rispetto al quale si è sviluppata una tempestiva e fitta interlocuzione tra l’appaltatore e la stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, la documentazione versata in giudizio dà evidenza delle complessive azioni di self cleaning poste in campo dall’appaltatore e che, evidentemente sono state ritenute congrue da -OMISSIS- ed idonee a ritenere salvaguardata la sua integrità ed affidabilità in linea con il disposto del predetto art. 80 c.5°.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva anche i motivi aggiunti vanno pertanto respinti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va respinto siccome infondato e i motivi aggiunti vanno respinti siccome in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Parimenti va respinta la domanda risarcitoria in ragione dell’intervenuta reiezione della istanza impugnatoria che preclude la configurabilità di qualsivoglia danno ingiusto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La peculiarità dei tratti della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge siccome in parte infondati e in parte inammissibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria riportate nel presente atto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Daniele, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Chiara Cavallari, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Montixi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautomatismo-della-risoluzione-contrattuale-ex-art-108-d-lgs-n-50-2016/">Sull&#8217;automatismo della risoluzione contrattuale ex art. 108 d.lgs. n. 50/2016.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2020 n.3344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-7-2020-n-3344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-7-2020-n-3344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-7-2020-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2020 n.3344</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Presidente, Fabio Maffei, Referendario, Estensore Natura e caratteristiche della decadenza del permesso di costruire ex art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001 Edilizia ed urbanistica &#8211; decadenza del permesso di costruire ex art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001- natura e caratteristiche. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-7-2020-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2020 n.3344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-7-2020-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2020 n.3344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Presidente, Fabio Maffei, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Natura e caratteristiche della decadenza del permesso di costruire ex art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; decadenza del permesso di costruire ex art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001- natura e caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto della decadenza del permesso di costruire ai sensi dell&#8217;art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001 ha natura dichiarativa e presuppone un atto di accertamento di un effetto che consegue ex lege al ricorrere del presupposto legislativamente indicato. L&#8217;operatività  della decadenza della concessione edilizia, dunque, necessita dell&#8217;intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/07/2020<br /> <strong>N. 03344/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03543/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2017, proposto da<br /> Giovanna Di Brino, Marianna Parcesepe, Giovanni Dimuccio, Antonio Di Muccio, Aldo Parcesepe, Patrizio Parcesepe, Michele Di Muccio, Francesco Di Muccio, Rosina Parcesepe, Vittorio Di Muccio, Maria Cristina Colantone, Emilio Bello, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandra Sandrucci, con domicilio eletto presso il suo studio in S.Giorgio Del Sannio, via G.Capozzi 17;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Monti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 81;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Dotto Morcone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Claudio Vivani, Francesca Triveri, Simone Abellonio, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv.to Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci 16;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> 1) del decreto dirigenziale n. 221 emesso dalla Regione Campania in data 29/09/2016 come integrato e rettificato dal decreto dirigenziale n. 252 del 20/12/2016 e di ogni atto presupposto e conseguente; nonchè delle note di preavviso di immissione in possesso emesse dal soggetto beneficiario dell&#8217;esproprio Società  Dotto Morcone a r.l. in data 12/07/2017, comunicate tra il 05/08/2017 ed il 25/08/2017, in relazione all&#8217;intervenuta decadenza del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 999/2014 per decorrenza del termine di inizio dei lavori;<br /> 2) del DECRETO DIRIGENZIALE n. 221 emesso dalla Regione Campania in data 29/09/2016 come integrato e rettificato dal DECRETO DIRIGENZIALE n. 252 del 20/12/2016 e di ogni atto presupposto e conseguente; nonchè delle note di preavviso di immissione in possesso emesse dal soggetto beneficiario dell&#8217;esproprio Società  Dotto Morcone a.r.l. In data 12/07/2017, comunicate tra il 05/08/2017 ed il 25/08/2017, in relazione alla intervenuta decadenza del D.D. Regione Campania n. 999/2014 per il mancato rispetto della prescrizione di cui al punto 7.7 del decreto autorizzatorio;<br /> 3) per la declaratoria di decadenza dell&#8217;autorizzazione Unica di cui al Decreto Regione Campania n. 999 emesso in data 31/10/2014 in relazione alla intervenuta decadenza per decorrenza del termine di inizio dei lavori e della mancata regolamentazione del Piano di Assestamento Forestale; nonchè di ogni altro atto precedente, successivo e conseguente;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Dotto Morcone S.r.l. e della Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore alla udienza del giorno 7 luglio 2020, tenuta da remoto ai sensi del D.L. 18/2020 e succ. mod., il dott. Fabio Maffei;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con il gravame in trattazione gli odierni ricorrenti deducevano di essere proprietari dei fondi, specificamente individuati nell&#8217;atto introduttivo, posti nel Comune di Morcone ed interessati dal procedimento di esproprio concluso dai decreti impugnati e finalizzato dalla costruzione di un impianto eolico della potenza di 57 MW, come autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.999/2014.<br /> Avverso i menzionati decreti di esproprio, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:<br /> A) Violazione degli artt .8 e 9 DPR n.327/2001 per intervenuta decadenza del titolo abilitativo all&#8217;esproprio e della contestuale dichiarazione di P.U. &#8211; Violazione dell&#8217;art. 15 DPR. n. 380/2001 &#8211; Eccesso di potere per presupposti erronei e carenti &#8211; Illogicità  ed illegittimità  derivata.<br /> Considerato che l&#8217;Autorizzazione Unica costituiva il titolo abilitativo all&#8217;esproprio di cui all&#8217;art.8 D.P.R. n. 327/01 e, quindi, il necessario presupposto del decreto di esproprio n.221/2016 emesso dalla Regione Campania in data 29/09/2016, i lavori per la realizzazione dell&#8217;impianto sarebbero dovuti iniziare entro il termine annuale ivi prescritto al punto n. 9, decorrente dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione era divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione dei ricorsi proposti in sede giurisdizionale.<br /> Pertanto, essendo stato il provvedimento autorizzativo impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito con DPR n. 890 in data 27/05/2016, i lavori sarebbero dovuti iniziare entro il 27/05/2017.<br /> Non essendo stati iniziati i lavori entro il prescritto arco temporale, doveva ritenersi verificata la decadenza prevista dall&#8217;articolo 15 comma 2 del DPR n. 380/01.<br /> B) Violazione dell&#8217;art. 15 comma 1 d.lgs. 16/03/99, dell&#8217;art 2 comma 159 legge n. 24/12/07 n.144 &#8211; Eccesso di potere per presupposti erronei e carenti &#8211; Illogicità  &#8211; Illegittimità  derivata.<br /> Ai sensi dell&#8217;art.2 comma 159 della L. 24/12/07 n.244, anche l&#8217;acquisizione delle aree su cui realizzare l&#8217;impianto autorizzato sarebbe dovuta avvenire entro il termine annuale prescritto per l&#8217;inizio dei lavori stabilito dalla A.U..<br /> La procedura di esproprio, viceversa, era stata attivata soltanto nel mese di Luglio 2017 e, pertanto, non avendo la controinteressata conseguito la disponibilità  delle aree, il titolo autorizzativo era divenuto inefficace e con la conseguente tardività  del decreto di esproprio.<br /> C) Violazione dell&#8217;art. 12 l. n.1766/27 e dell&#8217;art. 2 L.R. n. 11/81 &#8211; Eccesso di potere &#8211; Violazione art. 41 R.D. n. 332/28 &#8211; Eccesso di potere.<br /> L&#8217;illegittimità  del procedimento espropriativo emergeva anche sotto il profilo dalla sopravvenuta decadenza dell&#8217;autorizzazione unica verificatasi in conseguenza del mancato adempimento della prescrizione prevista al punto 7.7 del titolo autorizzativo, la cui inosservanza era sanzionata con la decadenza comminata dai punti 13 e 14 del predetto Decreto Autorizzativo. Nella fattispecie, infatti, la Regione Campania aveva espressamente condizionato il proprio assenso &quot;alla regolamentazione del PAF&quot;, la cui approvazione era così¬ assurta ad imprescindibile requisito di efficacia dell&#8217;autorizzazione.<br /> L&#8217;assenza della regolamentazione del PAF e dell&#8217;assenso della Regione Campania al mutamento di destinazione d&#8217;uso delle particelle comunali gravate dall&#8217;uso civico sulle quali doveva insistere l&#8217;impianto eolico aveva determinato, a dire dei ricorrenti, la decadenza dell&#8217;Autorizzazione Unica ai sensi del punto 13 del Decreto 999/14.<br /> Il venir meno del titolo abilitativo impediva dunque la definizione del procedimento espropriativo essendo decaduto il presupposto del decreto di esproprio n. 221 del 29/09/16.<br /> D) Violazione e mancata applicazione dell&#8217;art.15 DPR. n. 380/01 &#8211; Contraddittorietà  manifesta &#8211; Eccesso di potere per presupposti erronei e carenti &#8211; Illegittimità .<br /> Infine, non solo si censurava la condotta della Regione Campania per non aver dichiarato l&#8217;intervenuta decadenza della rilasciata autorizzazione, ma anche la nullità  di quest&#8217;ultima poichè l&#8217;A.U. n. 999/2014 era stata adottata nonostante la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento, con nota del 25/05/2001, avesse espresso il parere negativo sull&#8217;impianto proposto dalla Dotto Morcone s.r.l.<br /> Si costituivano sia l&#8217;amministrazione resistente che la controinteressata deducendo, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del proposto gravame poichè, in assenza di uno specifico provvedimento regionale di decadenza dall&#8217;autorizzazione unica, l&#8217;adito Tar non avrebbe potuto dichiararla. Nel merito, contestavano la fondatezza di tutte le sollevate censure.<br /> All&#8217;esito udienza pubblica del 7 luglio 2020, tenuta da remoto ai sensi del D.L. 18/2020 e succ. mod., la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2.- Il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.<br /> 3.- La declaratoria di inammissibilità  attinge innanzitutto i primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in ragione della intrinseca correlazione dell&#8217;impostazione censoria sottesa ad entrambi gli articolati mezzi di gravame.<br /> Invero, come sopra sinteticamente riportato, i ricorrenti, omettendo di muovere alcuna specifica critica avverso la legittimità  dell&#8217;impugnato decreto di esproprio, fondano l&#8217;assunto censorio sull&#8217;asserita sopravvenuta decadenza dell&#8217;AU disposta con il decreto regionale n. 999/2014 che, nell&#8217;apporre il vincolo preordinato all&#8217;espropriazione, aveva dichiarato la pubblica utilità  dell&#8217;impianto in tal modo costituendo il presupposto del successivo decreto di esproprio oggetto dell&#8217;odierna impugnazione.<br /> In particolare, i ricorrenti con le predette censure hanno lamentato che la società  controinteressata avrebbe violato il termine di inizio dei lavori previsto dal punto 9 dell&#8217;AU, con la conseguente sua decadenza, dovendo nella specie trovare applicazione l&#8217;art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. di talchè la decadenza ivi prevista si sarebbe verificata in modo automatico.<br /> L&#8217;assunto, come anticipato, non può essere condiviso.<br /> In primo luogo, osserva il Collegio come appaia inconferente l&#8217;invocata applicazione al caso in esame del richiamato art. 15 DPR n. 380/2001, avendo la costante giurisprudenza amministrativa chiarito che l&#8217;art. 15 del DPR n. 380 del 2001, disciplinante l&#8217;efficacia temporale del &quot;permesso di costruire&quot;, non è applicabile alla fattispecie de qua, la quale risulta regolata, in ragione del particolare interesse pubblico connesso alla realizzazione degli impianti in questione, da un&#8217;apposita normativa di settore che giustifica pienamente l&#8217;applicazione dei principi generali in tema di prorogabilità  &#8211; in caso di obiettiva e motivata necessità  &#8211; dei termini di conclusione del procedimento (cfr. C.S., IV^, 3.8.2011 n. 4662).<br /> Corrobora tale conclusione la dirimente osservazione che la realizzazione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono assoggettati al previo rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, come previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2003 n.387 all&#8217;art.12.<br /> Si tratta, all&#8217;evidenza, di un titolo autorizzativo (commi 1 e 3 del citato articolo) rilasciato &quot;a seguito di un procedimento unico&quot;, nell&#8217;ambito di un procedura di semplificazione in cui si dÃ  corso all&#8217;istruttoria e alla definizione dei vari aspetti coinvolti nella autorizzabilità  e fattibilità  di detti impianti.<br /> In particolare, il provvedimento finale (appunto l&#8217;autorizzazione unica) costituisce l&#8217;esito di un procedimento in cui convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell&#8217;ambiente, dell&#8217;urbanistica, dell&#8217;edilizia, delle attività  produttive e delle espropriazioni.<br /> Per espressa previsione legislativa e avuto riguardo ai principi interpretativi di carattere generale ivi applicabili, deve convenirsi che l&#8217;autorizzazione in questione ha una sua specialità  in ragione della quale non è equiparabile tout court ai singoli atti, riguardanti il settore di appartenenza, anch&#8217;essi intervenuti nel procedimento unico (pur essendo di ciascuno di esso espressione), dal momento che reca una disciplina degli effetti e delle modalità  di attuazione suoi propri.<br /> Ne consegue che, con riferimento agli aspetti in rilievo nell&#8217;odierna vicenda, l&#8217;autorizzazione rilasciata assorbe l&#8217;assenso di carattere edilizio, sebbene rechi un regime del tutto autonomo che non consente, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, una pedissequa equiparazione tra autorizzazione unica e permesso di costruire.<br /> Pertanto, deve escludersi che a tale tipologia di atto possa applicarsi tout court la disposizione recata dall&#8217;art.15 del DPR n.380/2001 in tema di osservanza del termine annuale per l&#8217;inizio dei lavori.<br /> La puntuale conferma di tale assunto è desunta dall&#8217;esistenza di una normativa specifica dettata in materia di inizio del lavori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, lÃ¬ dove, appositamente, la legge 24/12/2007 n. 244, all&#8217;art.2 comma 159, prevede, in modo espresso, che la dimostrazione di aver concretamente avviato i lavori di costruzione di tali impianti può essere fornita anche dalla prova di aver svolto le attività  di cui al comma 1 dell&#8217;art.15 del d.lgs. n.79 del 16 marzo 1999, costituite, queste ultime, dall&#8217;acquisizione della disponibilità  delle aree destinate ad ospitare l&#8217;impianto, dall&#8217;accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica, dalla stipulazione dei contratti di acquisto dei macchinari.<br /> Pertanto, al di lÃ  della dimostrazione in concreto dell&#8217;avvenuta esecuzione delle suindicate iniziative, resta il fatto che, ai fini dell&#8217;avvio della realizzazione e dell&#8217;attività  connesse agli impianti del genere qui in discussione, sono dettati adempimenti aventi uno specifico contenuto in relazione ai quali occorre valutare se i lavori siano stati iniziati o meno, senza che possa operarsi alcun riferimento alla previsione di cui all&#8217;art.15 del DPR n.380/01.<br /> La lettura e l&#8217;interpretazione dei dati legislativi testà© illustrati consente di per sè di affermare la non applicabilità  al caso di specie della norma del testo unico dell&#8217;edilizia che parte ricorrente assume non essere stata rispettata.<br /> 3.1.- Nondimeno, anche volendone ammettere l&#8217;asserita applicabilità , il Collegio, come giÃ  evidenziato con l&#8217;ordinanza cautelare n. 1499/2017, non può esimersi dal richiamare l&#8217;altrettanto costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell&#8217;Amministrazione, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l&#8217;esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2011, n. 2821).<br /> L&#8217;istituto della decadenza del permesso di costruire ai sensi dell&#8217;art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001 ha natura dichiarativa e presuppone un atto di accertamento di un effetto che consegue ex lege al ricorrere del presupposto legislativamente indicato (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1747). L&#8217;operatività  della decadenza della concessione edilizia, dunque, necessita dell&#8217;intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823, TAR Sicilia &#8211; Palermo, sez. I, 25 ottobre 2017, n. 2411).<br /> Da tanto discende l&#8217;impossibilità  per il Tribunale adito di pronunciare l&#8217;invocata decadenza, atteso che il divieto di cui all&#8217;art. 34, comma 2, c. proc. amm., in base al quale è inammissibile un&#8217;azione di accertamento volta ad ottenere che il giudice si pronunci con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, impedisce di proporre l&#8217;azione di accertamento dell&#8217;avvenuta formazione dell&#8217;invocata decadenza del titolo abilitativo, laddove risulti che il potere di dichiarare la decadenza del titolo edilizio non sia stato ancora esercitato e sia in astratto ancora esercitabile dalla p.a. (cfr. Cons. St., ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15; T.A.R. Lazio &#8211; Latina,14/12/2015, n.824).<br /> 3.- Allo stesso modo, l&#8217;eccepita inammissibilità  pertiene anche alla terza censura sollevata dai ricorrenti con cui quest&#8217;ultimi hanno sostenuto l&#8217;illegittimità  del procedimento espropriativo analogamente deducendo la sopravvenuta decadenza dell&#8217;autorizzazione con riguardo all&#8217;ulteriore profilo del mancato adempimento della prescrizione stabilita al punto 7.7 del decreto autorizzativo n. 999/2014, che subordinava l&#8217;autorizzazione al mutamento di destinazione d&#8217;uso dei suoli da espropriare all&#8217;approvazione, mai avvenuta, di un nuovo Piano di Assestamento Forestale del Comune di Morcone.<br /> Orbene, le argomentazione ut supra esposte (vedi par. 2.1), confermano l&#8217;inammissibilità  di tale censura volta ad introdurre una domanda di accertamento dell&#8217;avvenuta formazione della decadenza del titolo abilitativo alla cui ammissibilità  osta, come detto, il divieto posto dall&#8217;art. 34, comma 2, c.p.a., in base al quale è inammissibile un&#8217;azione di accertamento volta ad ottenere che il giudice si pronunci con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr. C.d.S., A.P., 29 luglio 2011, n. 15).<br /> In ogni caso, il Collegio non può esimersi dall&#8217;osservare che, con riguardo alla portata ed al rispetto della indicata prescrizione, con nota prot. 2017.0163936 del 7 marzo 2017 (depositata dalla controinteressata come doc. 18 della produzione in atti), la Regione aveva confermato la piena efficacia dell&#8217;AU, dando atto che il procedimento di adeguamento del P.A.F. non poteva ritenersi necessario ai fini dell&#8217;esecuzione delle opere giÃ  autorizzate con il Decreto Dirigenziale Regionale D.D.R. n. 999 del 31 ottobre 2014, atteso che &#8220;i terreni di uso civico in questione hanno perso, ancorchè in via temporanea, la loro originaria destinazione silvo-pastorale trattandosi, ormai, di un&#8217;area non altrimenti utilizzabile nelle forme di legge, come esplicitamente dichiarato nella Deliberazione di Consiglio Comunale di Morcone, n. 17 del 10/09/2013&#8221;.<br /> Pertanto, con la censura in esame, stante la su riportata valutazione operata dall&#8217;amministrazione in ordine alla sostanziale non necessità  dell&#8217;approvazione di un nuovo P.A.F., congruamente motivata con riferimento alla caratteristiche assunte dai terreni interessati, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di esercitare un inammissibile sindacato sostitutivo delle determinazioni, tecnico &#8211; discrezionali, assunte dalla competente amministrazione.<br /> Ãˆ ben noto, invero, che il controllo del G.A. sulle valutazioni tecnico discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di sviamento ovvero illogicità , ma non può mai assumere portata sostitutiva di quelle. Il sindacato sulla motivazione deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto ad essa sottesi e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa. La sostituzione, da parte del G.A., della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione costituisce una riconosciuta ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla P.A., quand&#8217;anche l&#8217;eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell&#8217;area dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto. Ferma restando, quindi, la necessità  che il sindacato sia pieno ed effettivo, resta esclusa la possibilità  di sostituire la valutazione tecnico discrezionale del giudice a quella operata dall&#8217;Amministrazione (cfr. Cass., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2022 del 2019; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28/10/2019, n. 5110).<br /> 4.- Infine, deve essere respinto, in quanto infondato, l&#8217;ultimo mezzo di gravame con cui i ricorrenti hanno invocato la nullità  della delibera n. 999/2014, essendo stata l&#8217;autorizzazione unica emessa dalla Regione nonostante, nel corso del procedimento, la competente Soprintendenza avesse espresso parere negativo in ordine alla realizzazione dell&#8217;impianto.<br /> Per contro, come dimostrato dalla produzione documentale operata dalla controinteressata, la competente Soprintendenza aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell&#8217;impianto (ved. doc. 23 della produzione della controinteressata) in occasione della conferenza di servizi convocata in data 29 marzo 2013, ribadendola nella conferenza conclusiva del 28 gennaio 2014 (ved. doc. 6 della produzione della controinteressata).<br /> Al riguardo, deve ribadirsi che la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un&#8217;autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere esclusivamente in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicchè il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un&#8217;Autorità  priva di potere in materia (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 06/11/2018, n.6273).<br /> In conclusione, il ricorso si è rivelato inammissibile con riguardo ai primi tre motivi di gravame ed infondato con riferimento all&#8217;ultima delle articolate censure.<br /> 5.- Quanto alle spese di giudizio, sussistono i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell&#8217;esito della causa, della natura della controversia e della peculiare rilevanza degli interessi coinvolti, con la sola eccezione del contributo unificato che resta a carico della parte ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, infondato;<br /> spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che resta a carico della sola parte ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio, riunita mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 6, art. 84, DL. 18/2020, del giorno 7 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Fabio Maffei, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-7-2020-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2020 n.3344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2014 n.3344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2014-n-3344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2014-n-3344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2014-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2014 n.3344</a></p>
<p>Pres. Sabato Guadagno, est. Ida Raiola School Bus Service S.r.l. (Avv.ti Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri, Andrea Torino) c. Comune di Somma Vesuviana (Avv. Ciro Fratini), intervento ad adiuvandum Giuseppe Turco, Vincenzo Raia, Vincenzo Scarpato, Giuseppe Canò, Alfonso Bianco e Carmine D&#8217;Avino (Avv. Andrea Torino), intervento ad opponendum Raia Viaggi S.R.L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2014-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2014 n.3344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2014-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2014 n.3344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sabato Guadagno, est. Ida Raiola<br /> School Bus Service S.r.l. (Avv.ti Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri, Andrea Torino) c. Comune di Somma Vesuviana (Avv. Ciro Fratini), intervento ad adiuvandum Giuseppe Turco, Vincenzo Raia, Vincenzo Scarpato, Giuseppe Canò, Alfonso Bianco e Carmine D&#8217;Avino (Avv. Andrea Torino), intervento ad opponendum Raia Viaggi S.R.L. e S.A.S. Viola Viaggi (avv. Gaetano Perillo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.- Gara – Aggiudicazione – Revoca – Autotutela &#8211;  Prima della stipula del contratto di appalto – Legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancor prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, ciò in quanto è ammissibile un ripensamento da parte dell&#8217;Amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario (1).(Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto legittimo il provvedimento di autotutela adottato dal  Comune resistente, prima della stipula del contratto con la ricorrente società aggiudicataria, in ragione della valutazione di incompletezza della documentazione sanitaria richiesta e preordinata alla stipula del contratto)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: TAR Napoli, sez. V, 2 dicembre 2013, n. 5475</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3655 del 2013, proposto da:<br />
School Bus Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri, Andrea Torino, con domicilio eletto presso Raimondo Nocerino in Napoli, via G. Sanfelice n. 33; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ciro Fratini, con il quale elettivamente domicilia in Cercola al viale G. Moscati, 21 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Giuseppe Turco, Vincenzo Raia, Vincenzo Scarpato, Giuseppe Canò, Alfonso Bianco e Carmine D&#8217;Avino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Torino, con il quale elettivamente domiciliano in in Napoli alla via G. Sanfelice n. 33;<br />
ad opponendum:<br />
Raia Viaggi S.R.L. e S.A.S. Viola Viaggi, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Gaetano Perillo, con il quale elettivamente domicilia in domicilio eletto presso l’avv.Maurizio Maiello in Napoli al c.so Umberto I n.237; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1.della Determinazione Dirigenziale n. 129 del 17.06.2013 notificata il successivo 3 luglio 2013 con la quale il Comune di Somma Vesuviana ha disposto nei confronti della società ricorrente la revoca dell&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico con accompagnatore, in precedenza già definitivamente aggiudicatole;<br />
2. di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o conseguente e, segnatamente, della determinazione reg. gen. 1617/2012, delle note 17235 del 13.09.2012 e 20542 del 31.10.2012, della nota prot. n. 6836 del 16.04.2013 di avvio del procedimento di revoca, nonché del bando e del capitolato speciale, ove mai fossero da interpretarsi nel senso inteso dall’Amministrazione intimata;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum di Giuseppe Turco, Vincenzo Raia, Vincenzo Scarpato, Giuseppe Canò, Alfonso Bianco e Carmine D&#8217;Avino;<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Raia Viaggi S.R.L. e S.A.S. Viola Viaggi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Giudice relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 aprile 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 25 luglio 2013 e depositato in data 1° agosto 2013, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, premettendo in fatto:<br />
-che, a seguito di rituale esperimento di gara pubblica a mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune di Somma Vesuviana aveva affidato a ad essa ricorrente il servizio di trasporto pubblico scolastico con accompagnatore per<br />
-che, con successiva comunicazione del 14.09.2012 prot. 17304, l’Amministrazione intimata aveva rappresentato l’avvenuto affidamento definitivo del servizio, prescrivendo, altresì, l’esecuzione anticipata dello stesso, atteso l’avvio della stagione scolas<br />
-che il servizio de quo, dal momento iniziale e fino alla scadenza dell’anno scolastico 2012/2013, era stato svolto senza alcuna contestazione o rilievo da parte dell’Amministrazione o dell’utenza in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni, ivi<br />
-che in corso di svolgimento del servizio, peraltro, l’Amministrazione, con note prot. n.17235 del 13.09.2012 e n. 20542 del 13.10.2012, aveva richiesto un complesso documentale preordinato alla stipulazione del contratto: documentazione trasmessa, in lin<br />
-che quest’ultima era stata ritualmente prodotta in data 11.04.2013;<br />
-che, tuttavia, con successiva determinazione prot. n. 6836 del 16.04.2013, poi ricevuta a mezzo A/R, il Comune di Somma Vesuviana, probabilmente sollecitato da altra impresa risultata non aggiudicataria, comunicava il preavviso del provvedimento di revoc<br />
-che, in particolare, le circostanze assunte a presupposto del preavviso di revoca erano state le seguenti: a) utilizzazione di un atto mendace in sede di offerta, con riguardo alla dichiarazione resa ex artt. 38 d.lgs. 163/2006 in sede di offerta circa l<br />
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:<br />
in relazione al presupposto sub a):<br />
I.Violazione e falsa applicazione artt.21quinquies l. 241/90, artt. 38 comma 1 lett. F) e G) d.lgs. 163/2006 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt. 3, 6, 7 e 10 l. 241/90 – Illogicità – Sproporzione in quanto essa ricorrente non avrebbe ottemperato, con la dichiarazione integrativa resa ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. f) d.lgs. n.163/2006 al dovere di chiarezza e veridicità nei confronti della Stazione appaltante;<br />
II.Violazione e falsa applicazione artt.21 quinquies l. 241/90, artt.38, comma 1, lett. f) e g) d.lgs. n.163/2006 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt.3, 6, 7 l. 241/90 – Illogicità – Sproporzione in quanto l’atto impugnato avrebbe erroneamente qualificata come mendace la dichiarazione integrativa, peraltro neppure da ritenersi incidente sul rapporto fiduciario tra appaltatore e committente;<br />
in relazione al presupposto sub b):<br />
III.Violazione e falsa applicazione artt.21 quinquies l. 241/90, art. 8 c.s.a. – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt.3, 6, 7 e 10 l. 241/90 – Illogicità – Sproporzione in quanto la previsione del capitolato di gara non avrebbe prescritto particolari caratteristiche strutturali o impiantistiche per i locali di ricovero degli automezzi;<br />
IV.Violazione e falsa applicazione artt.21 quinquies l. 241/90, art. 8 c.s.a. – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt.3, 6, 7 e 10 l. 241/90 – Illogicità – Sproporzione in quanto sarebbe stata omessa qualsiasi istruttoria diretta a verificare l’idoneità dei locali di ricovero;<br />
V.Violazione e falsa applicazione artt.21 quinquies l. 241/90, art. 8 c.s.a. – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt.3, 6, 7 e 10 l. 241/90 – Illogicità – Sproporzione in quanto nessuna contestazione vi sarebbe stata da parte dell’Amministrazione circa l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;<br />
in relazione al presupposto sub c):<br />
VI.Violazione e falsa applicazione artt.21quinquiees l. 241/90 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt.3, 6, 7 e 10 l. 241/90 – Illogicità- Sproporzione in quanto le contestazioni circa il contenuto del DUVR e la completezza della documentazione sanitaria dei dipendenti sarebbe stata smentita dalla documentazione prodotta da essa istante;<br />
VII.Violazione e falsa applicazione artt.21 quinquies l. 241/90, art. 8 c.s.a. – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione artt.3, 6, 7 e 10 l. 241/90 – Illogicità – Sproporzione in quanto il riferimento alle vicende penali del Direttore tecnico della società avrebbe costituito una circostanza nuova, non indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Si costituiva il Comune di Somma Vesuviana che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.<br />
Intervenivano ad adiuvandum Giuseppe Turco, Vincenzo Raia, Vincenzo Scarpato, Giuseppe Canò, Alfonso Bianco e Carmine D&#8217;Avino.<br />
Intervenivano ad opponendum Raia Viaggi S.R.L. e S.A.S. Viola Viaggi.<br />
Con decreto presidenziale del 1° agosto 2013 n. 1302, l’istanza cautelare veniva accolta.<br />
Con ordinanza del 13 settembre 2013 n.1427, si confermava la sospensione del provvedimento impugnato anche al fine di integrare il materiale istruttorio.<br />
Con ordinanza del 10/10/2013 l’istanza cautelare veniva respinta.<br />
Con ordinanza del 29 gennaio 2014 n. 424, il Consiglio di Stato in riforma dell’ordinanza del giudice di prime cure, accoglieva l’istanza cautelare “ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di primo grado”<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e va rigettato.<br />
Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Somma Vesuviana ha revocato la determinazione di P.O. 5 n.151 del 12.09.2012 reg. gen. N.1617 del 15.10.2012 avente ad oggetto l’affidamento, in favore di essa istante, del servizio di trasporto scolastico con accompagnatore per gli anni scolastici a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 – non essendo stato ancora stipulato il relativo contratto &#8211; sulla base dei seguenti rilievi: a)incompletezza e insufficienza del D.U.V.R.; b) incompletezza dei certificati di idoneità alla mansione specifica degli autisti e delle accompagnatrici in quanto non riportanti l’espressa indicazione d’obbligo dell’assenza di uso di sostanze stupefacenti; c) l’inidoneità dei luoghi di ricovero degli automezzi utilizzati per il servizio e l’indisponibilità di mezzi per il trasporto di soggetti diversamente abili; d) il carattere mendacio della dichiarazione integrativa resa in sede di gara dalla ricorrente con riguardo alla circostanza di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale prestando servizio presso il Comune di Gragnano, pur essendo intervenute delle pronunce del giudice amministrativo di segno contrario.<br />
Il Tribunale rileva, in via preliminare, come il Comune di Somma Vesuviana abbia qualificato in maniera corretta l’atto impugnato in termini di revoca ai sensi dell’art.21 quinquies l. 241/90, trattandosi, all’evidenza, di un provvedimento con il quale l’Amministrazione ha esercitato il potere di ritirare, con effetti ex nunc, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero per l’avvenuto mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, una propria precedente determinazione. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento di revoca di una gara d&#8217;appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancor prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso [come nel caso di specie], motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte dell&#8217;Amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario” (TAR Napoli, sez. V, 2 dicembre 2013, n. 5475).<br />
Ciò posto, il Tribunale osserva che, seppure le allegazioni difensive articolate dalla società ricorrente non siano del tutto inappropriate in relazione alla contestazione, di cui ad una parte dell’assetto motivazionale dell’atto impugnato, quanto ai luoghi di ricovero degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico (attesa l’espressione generica utilizzata dall’art. 8 del bando ove si discorre di “ricovero in locali idonei”, senza nessuna ulteriore specificazione), alla tipologia dei mezzi in dotazione per gli alunni diversamente abili (in assenza di rilievi specifici scaturenti da un’istruttoria sul punto) e al contenuto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi presentato nell’aprile del 2013 (anche in questo non vi è alcuna contestazione puntuale da parte dell’Amministrazione), non meritano, tuttavia, condivisione le approfondite doglianze attoree concernenti sia la dichiarazione integrativa resa in sede di gara ai sensi dell’art.38 lett. f) sia la documentazione sanitaria relativa al personale dipendente prodotta, solo diversi mesi dopo l’affidamento del servizio, dalla ricorrente alla stazione appaltante.<br />
Infatti, quanto al primo profilo, va evidenziato che la dichiarazione in parola, datata 14/08/2012 nella quale la società odierna ricorrente, in sede di gara, affermava che “solo per mere finalità tuzioristiche e per consentire all’Amministrazioni le valutazioni di competenza in relazione alla causa ostativa di cui all’art.38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, che il Comune di Gragnano, con determinazione n.76 dell’8/02/2010, ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione (di cui alla determinazione n.892/2009) del servizio di trasporto scolastici nei confronti della scrivente. Si dichiara la disponibilità a fornire chiarimenti ove necessario” seppure non mendace, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione Comunale (cfr. in proposito la nota dell’ AVCP del 03/03/2014, prodotta in giudizio dalla difesa attorea) non poteva, però, non costituire un elemento da valutarsi e apprezzarsi discrezionalmente da parte dell’Amministrazione, di certo più opportunamente in sede di gara (cosa, invece, non avvenuta: cfr. verbali di gara prodotti in data 27 settembre 2013 in giudizio dal Comune a seguito dell’ordinanza cautelare-istruttoria di questa Sezione n. 1427/2013), ma anche sicuramente in un momento successivo ai fini dell’eventuale esercizio dell’autotutela decisoria, trattandosi di una circostanza di indubbia incidenza sul carattere fiduciario che connota, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico (cfr. la nota dell’AVP innanzi citata e il parere della stessa Autorità reso in data 13/02/2014, che richiama, tra gli altri, sullo specifico punto Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2011 n. 409). Fiduciarietà tanto più rilevante e qualificata, nel caso di specie, vertendosi su un servizio di trasporto scolastico nel quale l’utenza è rappresentata da soggetti minori d’età e da soggetti affetti da minorità psico-fisica.<br />
Del pari, appare corretta, pienamente rispondente ai canoni di legittimità dell’autotutela decisoria, oltre che rispondente alle qualificate esigenze di fiduciarietà del rapporto in esame, anche la valutazione compiuta dall’Amministrazione circa l’incompletezza della documentazione sanitaria prodotta dalla società ricorrente, del tutto carente – anche in relazione ai dipendenti svolgenti le mansioni di autisti – di ogni riferimento all’effettuazione di esami comprovanti l’assenza di uso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope (cfr. copia dei certificati nella produzione del Comune del 27 settembre 2013), richiesti specificamente dall’art. 11 del capitolato d’appalto mediante rinvio all’art.41 d.lgs. 81/80, norma che, al comma 4, prevede espressamente lo svolgimento degli esami indicati.<br />
Le considerazioni appena esposte consentono, in definitiva, di ritenere sorretto da adeguata motivazione il provvedimento impugnato e ciò anche alla luce del noto principio, applicabile in tutti casi di atto amministrativo plurimotivato, del cd. minimo sufficiente, alla cui stregua “in presenza di un atto plurimotivato, anche la legittimità di una sola delle motivazioni è da sola idonea a sorreggerlo, con la conseguenza che alcun rilievo avrebbero le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali” (TAR Napoli, sez. VII, 9 dicembre 2013 n. 5632).<br />
Il rilievo consente, altresì, di ritenere assorbito ogni altro profilo.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, queste sono regolate dal principio di soccombenza tra la parte ricorrente, da un lato, e il Comune di Somma Vesuviana, la Viaggi s.r.l. e la s.as. Viola Viaggi, dall’altro, mentre appare equo compensarle, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti tra gli interventori ad adiuvandum e gli interventori ad opponendum.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.<br />
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Somma Vesuviana, della Viaggi S.R.L. e S.A.S. Viola Viaggi, delle spese di giudizio che liquida, per il primo, in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#) e per la Viaggi S.R.L. e la S.A.S. Viola Viaggi in complessivi €.1.000#(euro mille,00#) ciascuna;<br />
Compensa le spese di giudizio tra gli interventori ad adiuvandum e il Comune di Somma Vesuviana, nonché tra gli interventori ad adiuvandum e gli interventori ad opponendum.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-13-6-2014-n-3344/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2014 n.3344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
