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	<title>3343 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3343 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2006 n.3343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2006-n-3343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2006-n-3343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2006 n.3343</a></p>
<p>Pres. Schinaia, Est. Minicone Ricorsi riuniti: -RADIO MILANO INTERNATIONAL S.P.A., G.B.R. GENERAL BROADCASTING RADIO S.P.A. (Avv.ti L. Medugno, G. Morbidelli, F. Vaccaro) c/ Ministero delle Comunicazioni ( n.c.), Mediaradio s.r.l. ( Avv. S. Vinti) Monradio s.r.l. ( n.c.) &#8211; Monradio s.r.l.(Avv.ti G. de Vergottini, L. Pintus) c/ Ministero delle Comunicazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2006-n-3343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2006 n.3343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2006-n-3343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2006 n.3343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, Est. Minicone<br /> Ricorsi riuniti:<br /> -RADIO MILANO INTERNATIONAL S.P.A., G.B.R. GENERAL BROADCASTING RADIO S.P.A. (Avv.ti L. Medugno, G. Morbidelli, F. Vaccaro) c/ Ministero delle Comunicazioni ( n.c.), Mediaradio s.r.l. ( Avv. S. Vinti)  Monradio s.r.l. ( n.c.)<br /> &#8211; Monradio s.r.l.(Avv.ti G. de Vergottini, L. Pintus) c/ Ministero delle Comunicazioni (n.c.), Mediaradio s.r.l. (Avv. S. Vinti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la revocazione ex art. 395 n. 4 e 5 c.p.c.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo (nella specie il giudizio di revocazione) prosegue tra le parti originarie, essendo una mera facoltà dell’alienante, in base all’art. 111, co. 3, c.p.c., chiedere l’estromissione, con il consenso delle altre parti, nell’ipotesi di intervento in giudizio del successore a titolo particolare. (Ne deriva, nella specie, la sussistenza di legittimazione attiva della società, parte originaria, cha abbia provveduto al trasferimento di ramo d’azienda a favore di un terzo).																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di giudizio di revocazione, l’errore imputato al giudice d’appello non può ritenersi ascrivibile all’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., qualora ricada su un punto controverso che ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, quale, come nella specie, l’ambito di operatività del giudicato civile (al fine di accertare l’estensione del diritto alla priorità d’uso di una frequenza radiofonica), atteso che, quand’anche sussistente, si tratterebbe di un errore di giudizio.  																																																																																												</p>
<p>3.	 Il contrasto di giudicati che legittima la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. deve ritenersi sussistente solo quando il giudicato di cui si chiede la revocazione ha un contenuto antitetico a quello formatosi precedentemente (e sempre che il giudice non si sia pronunciato sulla relativa eccezione) e non meramente interpretativo.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sui ricorsi riuniti:<br />
&#8211; n. 6731 del 2005, proposto da <br />
<B>RADIO MILANO INTERNATIONAL S.P.A.</B> e da G<b>.B.R. GENERAL BROADCASTING RADIO S.P.A</b>., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Medugno, Giuseppe Morbidelli e Felice Vaccaro, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Panama n. 12,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero delle Comunicazioni</b>, non costituito;</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; di <b>Mediaradio s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Vinti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Emilia n. 88,<br />
&#8211; di <b>Monradio s.r.l</b>., non costituitasi;ù</p>
<p> &#8211; n. 6770 del 2005, proposto da <br />
<b>MONRADIO S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe de Vergottini e Lorenzo Pintus, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero delle Comunicazioni</b>, non costituito;</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; di <b>Mediaradio s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Vinti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Emilia n. 88,</p>
<p>per la revocazione<br />
della sentenza n. 2920/2005 della VI Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Mediaradio S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi l’avv. Medugno, l’avv. Vaccaro, l’avv. De Vergottini e l’avv. Chirulli, per delega dell’avv. Vinti;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Con ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l’emittente radiofonica “Radio Espansione” impugnava il decreto di concessione di radiodiffusione sonora in ambito nazionale, rilasciato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in data 28 marzo 1994, in favore della s.r.l. Radio Milano International (RMI), chiedendone l’annullamento nella parte in cui era stato assentito l’impianto operante da Monte Cavo sulla frequenza 90.100 Mhz. <br />
1.1. Con successivo distinto ricorso, le società Radio Milano International e G.B.R., impugnavano il decreto di concessione di radiodiffusione sonora in ambito locale, rilasciato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in data 15 settembre 1995, in favore dell’emittente “Radio Espansione”, chiedendone l’annullamento nella parte in cui era stato assentito l’impianto di Monte Cavo Vetta operante sulla frequenza 89.950 Mhz.<br />
1.2. Infine, con ulteriore ricorso, le medesime società Radio Milano International e G.B.R. impugnavano il provvedimento n. 1/STR/96, prot. N. 3B/6FM/ORD-STR/96/11996 dell’8 marzo 1996 con cui il coordinatore dell’Ufficio Circoscrizionale del Lazio dell’Amministrazione P.T., in ottemperanza alla decisione della Corte d’Appello di Roma n. 1206/94 del 20 aprile 1994, aveva ordinato la disattivazione dell’impianto sito in Monte Cavo Vetta, operante sulla frequenza 90.100 Mhz, assentito in favore di Radio Milano International.<br />
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, riuniti i tre ricorsi, rigettava quello proposto da Radio Milano International e G.B.R., volto ad ottenere l’annullamento della concessione rilasciata a “Radio Espansione”, nella parte in cui era stato incluso l’impianto irradiante da Monte Cavo Vetta.<br />
2.1. Il medesimo Tribunale rigettava, altresì, il ricorso di Radio Espansione, volto ad ottenere l’annullamento della concessione rilasciata in favore di Radio Milano International sull’impianto di Monte Cavo Vetta.<br />
Con riferimento a tale ultimo ricorso, la ricorrente aveva evidenziato come, a seguito di contenzioso insorto per situazioni di interferenza ascrivibili a Radio Milano International, l’A.G.O. avesse accertato, con sentenza passata in giudicato, la priorità nell’uso della frequenza 89.950 Mhz utilizzata dalla stessa ricorrente ed avesse inibito alla convenuta Radio Milano International l’utilizzazione di frequenze portanti, che non avessero un distacco di almeno 300 Khz rispetto a quella utilizzata da Radio Espansione.  <br />
Il T.A.R., tuttavia, rigettava, come si è detto, il ricorso, affermando che la tutela riconosciuta dal giudice ordinario era relativa all’impianto sito in Via Trionfale e non a quello di Monte Cavo Vetta, dal momento che, con lo spostamento del ripetitore, si sarebbero modificati la potenza dell’impianto ed il bacino di utenza. <br />
2.2. Sulla base delle stesse considerazioni, il primo giudice accoglieva, infine, il ricorso proposto da Radio Milano International e da G.B.R., volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui era stata ordinata la disattivazione dell’impianto di Radio Milano International sito in Monte Cavo Vetta, in esecuzione della sentenza dell’AGO.<br />
3. Avverso tale decisione proponeva appello Mediaradio s.r.l. – succeduta, nel frattempo, a Radio Espansione &#8211; per i seguenti motivi:<br />
a) erronea interpretazione del giudicato civile che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla priorità d’uso della frequenza; travisamento ed erronea valutazione; ingiustizia manifesta; violazione del generale diritto all’effettività della tutela di posizioni giuridiche soggettive giudizialmente accertate e riconosciute.<br />
b) perplessità; carenza di motivazione e difetto di istruttoria.<br />
L’appellante reiterava, altresì, i motivi di censura già sollevati con il ricorso in primo grado.<br />
3.1. Avverso la medesima sentenza proponevano appello incidentale Radio Milano International e G.B.R., con il quale, dopo aver eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello principale, per invalidità della cessione intervenuta tra Radio Espansione e Mediaradio s.r.l., chiedevano che detta sentenza venisse riformata nella parte in cui aveva respinto il loro ricorso, volto all’annullamento del decreto di concessione rilasciato in favore dell’emittente radiofonica “Radio Espansione”.<br />
4. Questa Sezione, con decisione n. 2920 del 27 giugno 2005, ha accolto l’appello affermando, in sintesi:<br />
&#8211; che doveva considerarsi accertato il preuso dell’impianto di Monte Cavo Vetta da parte di Radio Espansione, dal momento che questa, in epoca precedente alla conclusione del giudizio instaurato avanti alla Corte d’Appello, aveva ivi trasferito il precede<br />
&#8211; che i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge n. 223/90, hanno dimensioni analoghe a quelle delle Province o delle aree metropolitane, per cui la tutela riconosciuta dalla Corte d’Appello, in seguito a<br />
&#8211; che era illegittima, in parte qua, la concessione rilasciata a Radio Milano International, per violazione dell’art. 32 della legge n. 223/1990, in quanto fondata su dichiarazione giurata, nella compilazione delle schede tecniche, da considerarsi falsa.<
5. Con distinti ricorsi (n. 6731/2005 e n. 6770/2005), Radio Milano International e G.B.R., da un lato, e Monradio S.r.l. (cui è stato conferito  da RMI un ramo d’azienda comprendente anche l’impianto di Monte Cavo Vetta, trasmittente sulla frequenza 90.100 Mhz), dall’altro, hanno chiesto la revocazione della decisione di cui sopra, ai sensi degli artt. 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. e 81 e ss del R.D. n. 642/1907, in quanto asseritamente viziata da errori di fatto.<br />
5.1. Si è costituita, in entrambi i giudizi, la società Mediaradio, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da Radio Milano International e GBR, in quanto entrambe le società sarebbero carenti di legittimazione attiva e di interesse (la prima, per avere, nel frattempo, trasferito a Monradio s.r.l. il ramo d’azienda comprensivo anche dell’impianto in contestazione; la seconda, in quanto non esercente alcun impianto sulla provincia di Roma); nel merito, la convenuta ha dedotto l’inesistenza di errori revocatori.<br />
5.2. Il Ministero delle Comunicazioni non si è costituito in giudizio.<br />
5.3. Tutte le parti hanno prodotto diffuse memorie per sostenere le rispettive tesi.<br />
6. I due ricorsi per revocazione vanno riuniti, in quanto rivolti contro la medesima decisione.<br />
7. L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da Radio Milano International e GBR, sollevata da Mediaradio s.r.l., va disattesa.<br />
7.1. In disparte la sostanziale irrilevanza di tale eccezione, ai fini dell’introduzione dell’azione revocatoria (dal momento che riceverebbe ingresso, comunque, il parallelo ricorso proposto da Monradio s.r.l.), va osservato che Radio Milano International trae la propria legittimazione dall’art. 111 c.p.c., secondo il quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo (e in esso va compreso anche il mezzo di impugnazione straordinario costituito dall’azione di revocazione) prosegue tra le parti originarie, essendo una mera facoltà dell’alienante (come può argomentarsi dal terzo comma del citato art. 111 c.p.c.) chiedere l’estromissione, con il consenso delle altre parti, nell’ipotesi di intervento in giudizio del successore a titolo particolare.<br />
7.2. Quanto a GBR, è appena il caso di sottolineare che la sua legittimazione deriva dall’essere destinataria della decisione della quale si discute e che, pertanto, non può negarsi, in capo ad essa, l’interesse a far valere gli eventuali vizi, che possano condurre alla rimozione di tale decisione.<br />
8. Il primo motivo di revocazione, sollevato in entrambi i ricorsi, riguarda l’errore di fatto che avrebbe commesso il giudice di appello nell’affermare che Mediaradio poteva vantare una priorità d’uso della frequenza 89.950 Mhz sulla base del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1206/1994, laddove tale giudicato, nel dichiarare irrilevante, ai fini del mantenimento di detta priorità, l’avvenuto trasferimento dell’impianto, si era riferito, come risultante dal tenore della decisione, allo spostamento dello stesso da Piazzale Dunant a Via Trionfale, senza prendere affatto in considerazione l’ulteriore trasferimento, avvenuto nel corso del giudizio, da Via Trionfale a Monte Cavo Vetta.<br />
8.1.  Il motivo è infondato.<br />
8.2. Va premesso che, ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4, c.p.c., non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa &#8211; che si sostanzia nella supposizione dell&#8217;esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell&#8217;inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita &#8211; ha costituito un punto controverso ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell&#8217;apprezzamento del giudice delle risultanze processuali (cfr, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, n. 2214 del 12 marzo1999).<br />
Orbene, nella specie, è decisivo il rilievo che l’ambito di operatività del giudicato della Corte d’Appello, ai fini dell’accertamento della priorità d’uso della frequenza 89.950 anche in relazione all’impianto di Monte Cavo Vetta, ha costituito proprio uno dei punti controversi oggetto di decisione nella sentenza impugnata.<br />
Infatti, a fronte della sentenza di primo grado, che aveva affermato che il diritto di preuso in capo a  Radio Espansione era stato accertato dal giudice ordinario con riguardo ad una zona di illuminamento ben definita (Roma centro da Via Trionfale), la soccombente Mediaradio aveva dedotto in appello che la tutela riconosciuta dall’AGO doveva estendersi al dedotto e al deducibile, onde anche l’ultimo trasferimento a Monte Cavo doveva considerarsi coperto dal giudicato, che aveva riconosciuto il diritto di priorità nell’utilizzazione della frequenza.<br />
Ebbene, la decisione impugnata, nel dare atto di quanto affermato dal T.A.R. e di quanto contrapposto da Mediaradio, ha condiviso la tesi di quest’ultima, sostenendo che la circostanza che Radio Milano International e GBR non avessero dedotto, nel corso dei giudizi instaurati avanti al giudice ordinario, l’ulteriore spostamento dell’impianto da Via Trionfale in località Monte Cavo Vetta non poteva legittimare un riesame delle situazioni giuridiche soggettive dedotte nel corso dei richiamati giudizi e che, pertanto, doveva ritenersi che la sentenza del giudice ordinario, coperta da giudicato, avesse definitivamente accertato la priorità nell’uso della frequenza utilizzata da Radio Espansione, anche con riferimento all’impianto operante in Monte Cavo Vetta.<br />
8.3. Consegue da quanto sopra che l’errore imputato al giudice di appello non è assolutamente ascrivibile alla categoria dell’errore revocatorio preso in considerazione dall’art. 395, n. 4, giacché lo stesso, a tutto voler concedere, quand’anche fosse, in astratta ipotesi, sussistente, si concreterebbe in un errore nel procedimento esegetico del giudicato, ovverosia in un errore di giudizio e non in un abbaglio dei sensi.<br />
9. Le considerazioni che precedono danno anche ragione dell’insussistenza di un vizio revocatorio per contrasto di giudicati, anch’esso dedotto con il mezzo di censura in esame.<br />
Ed invero, il contrasto di giudicati che legittima la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. si ha allorché la precedente sentenza ha un contenuto antitetico a quello della successiva, sì che il rapporto tra le medesime parti risulti regolato in modo inconciliabile, e sempre che, in questo caso, il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. <br />
Nella specie, a tacer d’altro, il giudicato di cui si chiede la revocazione non si presenta antitetico a quello del giudice civile (che non ha escluso la priorità d’uso dell’impianto di Monte Cavo Vetta, da lui neppure menzionato), ma interpretativo di questo, in applicazione del principio di diritto, secondo cui, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, la pronuncia dell’A.G.O. doveva ritenersi coprire anche l’ultimo trasferimento, onde, ancora una volta, il presunto errore si tradurrebbe in un errore di diritto, estraneo al vizio revocatorio.<br />
10. Con il secondo mezzo di gravame, entrambe le parti istanti deducono un ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice, nell’affermare l’identità dei bacini di utenza dell’impianto di via Trionfale e di quello di Monte Cavo Vetta, laddove il primo avrebbe illuminato Roma centro, mentre il secondo avrebbe un’area di illuminazione estesa alle province di Roma, Rieti, Latina e Viterbo.<br />
10.1. La censura va disattesa per più profili.<br />
10.2. Il Collegio deve, innanzi tutto, osservare che l’errore dedotto, quand’anche, in astratta ipotesi, sussistente, non sarebbe determinante ai fini dell’esito del giudizio circa l’illegittimità della concessione a Radio Milano International, avendo la decisione fondato tale illegittimità, in via principale, sul diritto di priorità derivante a Radio Espansione dal giudicato del giudice civile (e, non a caso, infatti, la decisione parla di fondatezza delle censure dell’appellante Mediaradio “anche sotto altro e diverso profilo”).<br />
10.3. In secondo luogo l’errore, così come viene imputato, ricadrebbe, ancora una volta, a tutto voler concedere, sulla valutazione e non sulla percezione degli atti processuali.<br />
La decisione de qua si richiama, infatti, per sorreggere il suo assunto, alla documentazione fotografica, depositata dall’appellante, “volta a dimostrare che già l’impianto di Via Trionfale illuminava l’intera  area metropolitana di Roma”, laddove le attuali istanti fanno riferimento alle schede tecniche, a loro giudizio “aventi particolare valore in quanto raffiguranti nel loro complesso ed in modo univoco gli impianti, elementi per la formazione del piano di assegnazione delle frequenze ex art. 34 L. 223/1990”.<br />
Si tratterebbe, quindi, al più, di un apprezzamento di prevalenza del valore probatorio della documentazione.<br />
10.4. Ma v’è di più.<br />
In disparte il rilievo che le argomentazioni addotte dalle istanti non sono neppure idonee a dimostrare la sussistenza dell’affermato errore (giacché la decisione si è limitata a considerare il preuso limitatamente all’area metropolitana di Roma, senza pronunciarsi in relazione agli ulteriori territori provinciali), va detto che anche questo profilo ha costituito un punto controverso sul quale la decisione si è pronunciata.<br />
Infatti, il T.A.R. aveva affermato proprio la diversità dei bacini di utenza dell’impianto di Via Trionfale rispetto a quello di Monte Cavo Vetta, mentre il giudice di appello, in accoglimento delle doglianze di Mediaradio, ha ritenuto che tale distinzione non sussistesse, argomentando dall’art. 3, comma10, della legge n. 223/90<br />
Ancora una volta, quindi, il preteso vizio si risolverebbe, anche ove in ipotesi sussistente, in un errore o nell’applicazione di norme di legge (e ciò anche con riferimento alla dedotta mancata attuazione della pianificazione delle frequenze prevista dall’art. 3 della legge n. 223/90) o nella valutazione delle risultanze processuali, profili estranei, entrambi, alla sfera dell’errore revocatorio.<br />
11. Con un terzo ordine di argomentazioni, le istanti asseriscono che la decisione revocanda sarebbe incorsa in un errore di fatto anche nella parte in cui ha affermato l’illegittimità della concessione rilasciata a Radio Milano International, in quanto fondata su false dichiarazioni, laddove i documenti prodotti in giudizio recherebbero elementi e circostanze tutt’altro che probatori della illegittimità della concessione, risolvendosi in una semplice segnalazione all’organo ispettivo competente di una presunta falsa dichiarazione giurata, mai vagliata e provata in sede giudiziale e che, sotto il profilo amministrativo, non aveva mai avuto un seguito di natura procedimentale presso i competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.<br />
Per contro, la decisione in questione non avrebbe considerato l’illegittimità certa dell’installazione dell’impianto di Radio Espansione in Monte Cavo Vetta, con riferimento all’art. 30 della legge n. 223/1990, cosicché l’errore revocatorio si ravviserebbe sotto il duplice profilo dell’avere il giudice contestualmente considerato l’esistenza di un fatto documentalmente escluso (le prove certe circa la falsa dichiarazione) e l’inesistenza di un fatto documentalmente provato (l’illegittimità dell’impianto di Radio Espansione, in quanto installato successivamente al termine previsto dalla legge n. 223/1990).<br />
11.1. Il motivo è privo di pregio.<br />
11.2. Quanto alla circostanza che la sentenza revocanda avrebbe, contro l’evidenza dei fatti, ritenuto legittimo l’impianto di Radio Espansione in Monte Cavo Alto, la doglianza è addirittura improponibile in sede revocatoria, giacché tale aspetto non ha formato oggetto della pronuncia impugnata, avendo il giudice di appello dichiarato irricevibile per tardività l’appello incidentale proposto da Radio Milano International e GBR avverso il capo di sentenza del T.A.R., che aveva respinto il loro ricorso volto a porre in discussione, appunto, la correttezza di tale concessione.<br />
11.3. Quanto alla imputazione dell’errore di fatto, per avere la decisione ritenuto comprovata la falsità della dichiarazione giurata posta a base della concessione rilasciata a Radio Milano International, va osservato che il giudice di appello, nel ritenere ingiustificata la determinazione del T.A.R. di dichiarare inammissibile per genericità la censura di Mediaradio, volta ad evidenziare l’illegittimità della concessione adottata in favore di RMI, per violazione dell’art. 32 della L. n. 223/90, ha riesaminato analiticamente la documentazione a corredo di tale censura, giungendo alla conclusione che, alla luce del contenuto di tale documentazione, doveva ritenersi “sufficientemente provata” la circostanza, dedotta dall’appellante, che la funzionalità tecnico operativa dell’impianto utilizzato da Radio Milano International su Monte Cavo Vetta sarebbe stata modificata in data successiva al 23 agosto 1990.<br />
Le contrarie argomentazioni delle odierne istanti &#8211; le quali ritengono, per contro, che non sarebbe stata raggiunta la prova certa della falsità, per non essere stata la stessa accertata nelle sedi amministrative e giudiziarie &#8211; tentano, dunque, di porre inammissibilmente in discussione il processo logico seguito dal giudicante nell’apprezzamento degli elementi probatori, laddove, come è giurisprudenza pacifica, l&#8217;errore di fatto deducibile con l&#8217;impugnazione per revocazione ai sensi dell&#8217; art. 395 c.p.c. non è ravvisabile nel caso in cui si assume che il giudice abbia proceduto ad un&#8217;erronea od incompleta valutazione delle prove documentali esibite o acquisite d&#8217;ufficio su questioni oggetto di discussione tra le parti, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che in quanto tale esorbita dall&#8217; ambito della revocazione (cfr., ex plurimis, Cons. St. VI Sez., n. 1069 del 17 agosto 1999).<br />
12. Non meritevole di considerazione è, pure, l’asserito errore nell’affermazione, contenuta a  pag. 15 della decisione impugnata, secondo la quale la sussistenza di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 2, comma 3 bis L. 422/1993, costituirebbe motivo di revoca della concessione in favore di Radio Milano International, in quanto, trattandosi di emittente nazionale, non sarebbe soggetta alla disciplina di cui alla richiamata legge.<br />
Ed infatti, in disparte l’osservazione che un errore siffatto non sarebbe determinante, giacché la questione affrontata e risolta concerneva l’illegittimità originaria della concessione e non la revocabilità di questa, si tratterebbe, in ogni caso, ancora una volta, di un errore di diritto nell’applicazione della normativa citata, non costituente vizio revocatorio.<br />
13. Del tutto estranea al giudizio di revocazione è, infine, la questione sollevata dalle istanti, secondo la quale la decisione di appello dovrebbe, comunque, operare esclusivamente ai fini del riconoscimento del preuso, in favore di Radio Espansione, relativamente all’area metropolitana di Roma, senza estendersi alle province di Latina, Rieti e Viterbo, trattandosi di questione, che, come si è già detto, era estranea alla materia del contendere e sulla quale la decisione impugnata non risulta essersi pronunciata.<br />
14. Per tutte le considerazioni esposte, i ricorsi per revocazione in epigrafe devono essere dichiarati inammissibili.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, come specificato in motivazione, li dichiara inammissibili.<br />
Condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di Mediaradio s.r.l., costituita, delle spese e onorari del presente giudizio, che liquida nella misura di € 6.000,00 (seimila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 17 gennaio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Mario Egidio SCHINAIA 		Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;05/06/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2006-n-3343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2006 n.3343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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