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	<title>3341 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3341 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.3341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-3341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-3341/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.3341</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Perna Cave Rocca S.r.l. (Avv.ti Scorza, Massari) c/ AGCM (Avv. Stato) sulla retroattività in bonam partem della disciplina sanzionatoria antitrust 1. Concorrenza e Mercato – AGCM – Sanzioni – Limite minimo della sanzione – Derogabilità – Presupposti – Fattispecie – Proporzionalità. 2. Concorrenza e mercato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-3341/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-3341/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.3341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Perna<br /> Cave Rocca S.r.l. (Avv.ti Scorza, Massari) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla retroattività in bonam partem della disciplina sanzionatoria antitrust</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e Mercato – AGCM – Sanzioni – Limite minimo della sanzione – Derogabilità – Presupposti – Fattispecie – Proporzionalità.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – AGCM – Sanzioni – Rideterminazione – Norma interna ex re judicata – Disapplicazione – Presupposti – Diritto europeo – Violazione.</p>
<p>3. Concorrenza e Mercato – AGCM – Sanzioni – Rideterminazione – Successiva disciplina più favorevole – Applicazione orientata – Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con riferimento alle sanzioni comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per condotte contrarie al diritto antitrust, il principio di proporzionalità osta all’applicazione di una norma sanzionatoria che ex ante imponga il rispetto di un minimo inderogabile di sanzione, allorquando tale minimo nel caso concreto impedisca l’applicazione proporzionale della pena.</p>
<p>2. In applicazione dei principi di equivalenza ed effettività, gli obblighi di leale collaborazione derivanti dal diritto europeo impongono che, qualora un’Autorità nazionale debba riesaminare una situazione oggetto di giudicato, dovrà necessariamente attenersi all’applicazione del diritto europeo (1). Ne consegue che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in sede di rideterminazione della sanzione a seguito di annullamento con sentenza passata in giudicato, è tenuta a disapplicare la normativa interna che contrasti col diritto europeo, anche laddove il giudicato della sentenza indicasse tale normativa quale da applicare.</p>
<p>3. Posto che ai fini dell’applicazione della normativa CEDU alle ammende comminate a seguito di una violazione della normativa antitrust, ivi compresa quella italiana, può riconoscersi natura quasi penale (2), e che il principio dell’applicazione della legge più favorevole al reo deve considerarsi implicito nell’art. 7 della Convenzione EDU (3), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in sede di rideterminazione della sanzione a seguito di pronuncia giurisdizionale, è tenuta a operare una lettura costituzionalmente orientata e conforme ai richiamati principi di matrice europea, integrando la disciplina anteriore ratione temporis applicabile con l’eventuale elemento di favor introdotto con successiva novella normativa.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Corte Giust. CE, 13 gennaio 2004, C-453/00; id., 28 luglio 2007, C-119/05.<br />
(2) CEDU, 27 settembre 2011, causa n. 43509/08, Menarini Diagnostics c/ Italia; id., 23 novembre 2006, causa n. 73053/01, Jussila c/ Finlandia; Conclusioni dell’AG Kokott del 3 luglio 2007, C-180/06, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Ente tabacchi italiani – ETI SpA e altri e Philip Morris Products SA e altri c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri.<br />
(3) CEDU, 17 settembre 2009, causa n. 126/2005, Scoppola c/ Italia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2014, proposto da:<br />
Società Cave Rocca Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Scorza e Michele Arcangelo Massari, con domicilio eletto presso Michele Arcangelo Massari in Roma, Via Marcantonio Colonna, 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato (nell&#8217;ambito del procedimento n. 1/559B) nell&#8217;adunanza del 10 dicembre 2013 e notificato alla Cave Rocca S.r.l. in data 10 gennaio 2014, con il quale la predetta Autorità ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico della Cave Rocca s.r.l. nella misura di Euro 339.858,35 disponendo altresì il pagamento da parte della Cave Rocca s.r.l., delle &#8220;maggiorazioni dovute ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, da computarsi sulla somma della sanzione così come rideterminata per il periodo di ritardo nel pagamento intercorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento della sanzione originariamente fissato e sino a quello in cui è stata depositata la sentenza n. 5864 del 2009 del Consiglio di Stato che ha demandato all&#8217;Autorità la rideterminazione della sanzione»: pagamento da effettuarsi entro lo stesso termine di trenta giorni dalla notificazione del predetto provvedimento assegnato alla Cave Rocca s.r.l. per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra rideterminata; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, successivi o comunque connessi al provvedimento stesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.Cave Rocca S.r.l. (di seguito anche “Cave Rocca” o “CR” oppure “ricorrente”), odierna esponente, rappresenta quanto segue.<br />
1.1 Con provvedimento n. 13457 del 29 luglio 2004, l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “AGCM” o “Autorità”), riscontrando l&#8217;esistenza di un&#8217;intesa nel settore del calcestruzzo preconfezionato tra varie imprese, tra cui Cave Rocca s.r.1., infliggeva sanzioni pecuniarie ai soggetti coinvolti, deliberando una ammenda a carico della odierna ricorrente pari a 800.000 euro.<br />
L&#8217;Autorità nel provvedimento finale accertava che l&#8217;intesa in questione interessava un&#8217;area geografica limitata (provincia di Milano) e aveva avuto per oggetto e per effetto una significativa alterazione della concorrenza, in violazione dell&#8217;art. 2 comma 2, lett. a) e lett. c), della legge n. 287/1990. In particolare, secondo l&#8217;Autorità l&#8217;intesa era stata posta in essere tra il 1999 e il 2002 ed era consistita nella ripartizione a opera di diversi produttori di calcestruzzo delle relative forniture destinate ai diversi cantieri edili nella zona di Milano.<br />
1.2 Nel provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di Cave Rocca e notificato alla stessa il 6 agosto 2004, l’Autorità ordinava di procedere al pagamento del relativo importo entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo (e quindi, entro il 4 novembre 2004) con l&#8217;espresso avvertimento che, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento eccedente il semestre decorrente da tale termine (e quindi, oltre il 4 maggio 2005), la società sarebbe stata costretta al pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, in misura pari a un decimo per ogni semestre di ritardo.<br />
1.3 Sennonché, con sentenza n. 12835 del 2 dicembre 2005, pronunciata sul ricorso delle imprese sanzionate, il Tar del Lazio, sez. I, annullava parzialmente il provvedimento &#8220;nella parte in cui le sanzioni da esso inflitte non risultano proporzionate ai limitati effetti dell&#8217;intesa&#8221;, in ragione del fatto che &#8220;&#8230;la quantificazione delle sanzioni [risulta essere] inficiata da una sopravvalutazione delle conseguenze pratiche scaturite dall’intesa, ed in particolare da un&#8217;illegittima qualificazione della stessa infrazione come ‘molto grave’ piuttosto che in termini di gravità semplice&#8230;&#8221;.<br />
Il dispositivo di sentenza (n. 73/2005) veniva pubblicato il 23 marzo 2005, e quindi anteriormente alla scadenza del richiamato periodo di tolleranza (4 maggio 2005).<br />
1.4 Avverso la sentenza n. 12385/2005 l’odierna deducente proponeva ricorso in appello.<br />
1.5 Con sentenza n. 5864 del 29 settembre 2009, la sezione VI del Consiglio di Stato confermava l&#8217;annullamento parziale del provvedimento n. 13457 del 29 luglio 2004 dell&#8217;Autorità, anch&#8217;essa derubricando la pratica anticoncorrenziale in questione da “molto grave” a “grave”; il giudice di appello accoglieva inoltre la censura relativa alla durata dell&#8217;intesa, ritenendo che dalla corretta interpretazione delle risultanze istruttorie raccolte dall&#8217;Autorità, non emergessero elementi tali da far ritenere che l’intesa si fosse protratta per più di quindici mesi e che, pertanto, l&#8217;intesa sarebbe stata posta in essere tra il 1999 e la fine del 2000, e non già tra il 1999 e la fine del 2002, come ritenuto da AGCM.<br />
In relazione a tale ultima circostanza il Giudice d’appello chiariva quindi che la norma sanzionatoria rilevante nel caso di specie era l&#8217;art. 15 della legge n. 287/90 nella formulazione precedente il 4 aprile 2001, e non già nella versione novellata dall&#8217;art. 11 della legge n. 57/2001.<br />
Nello specifico, l&#8217;art. 15, ante novella, della legge n. 287/90 prevedeva che &#8220;&#8230;[n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell&#8217;infrazione, [l&#8217;Autorità] dispone inoltre l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all&#8217;uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell&#8217;intesa o dell&#8217;abuso di posizione dominante, determinando í termini entro i quali l&#8217;impresa deve procedere al pagamento della sanzione&#8230;&#8221;; nel testo successivo, in vigore dal 4 aprile 2001, la disposizione in questione veniva riformulata nei seguenti termini: &#8220;&#8230; [n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell&#8217;infrazione, [l&#8217;Autorità] dispone inoltre l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l&#8217;impresa deve procedere al pagamento della sanzione&#8221;.<br />
1.6 Con il provvedimento n. 24345 del 22 maggio 2013 l&#8217;Autorità avviava quindi il procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni irrogate, chiarendo che &#8220;&#8230;la nuova quantificazione della sanzione da comminare alle suddette società, deve avvenire in contraddittorio con le parti, sulla base della diversa qualificazione dell&#8217;intesa come grave e in applicazione dell&#8217;originaria versione dell&#8217;articolo 15 della legge n. 287/90, prendendo, dunque, come parametro di riferimento il fatturato realizzato dalle imprese nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, relativamente al solo calcestruzzo, anche al di fuori della provincia di Milano&#8230;&#8221;.<br />
1.7 Con delibera del 10 dicembre 2013 n. 24680 AGCM applicava quindi a CR una sanzione pari all’1,5% del fatturato di riferimento (e quindi in misura pari a Euro 339.858,35, in ragione di un fatturato di riferimento nel calcestruzzo pari a Euro 22.657.223,52).<br />
L&#8217;Autorità ordinava il pagamento degli importi così determinati entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento prevedendo che &#8220;&#8230;[e]ntro lo stesso termine devono essere pagate le maggiorazioni dovute ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, da computarsi sulla somma della sanzione così come rideterminata per il periodo di ritardo nel pagamento intercorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento della sanzione originariamente fissato e sino a quello in cui è stata depositata la sentenza n. 5864 del 2009 del Consiglio di Stato che ha demandato all&#8217;Autorità la rideterminazione della sanzione&#8221;.<br />
2. Con il ricorso in epigrafe l’odierna esponente si è dunque gravata, per chiederne l’annullamento in parte qua previa sospensione dell’esecuzione, avverso la delibera AGCM del 10 dicembre 2013 n. 24680, laddove con essa si è: &#8211; rideterminata nei confronti di Cave Rocca, nella misura di Euro 339.858,35, la sanzione originariamente irrogata; ordinato a Cave Rocca il pagamento della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della Legge n. 689/81, da computarsi sulla somma della sanzione come rideterminata.<br />
Questi i motivi dedotti con il ricorso:<br />
I. <i>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 15 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, nonché dell&#8217;art. 11 della legge n. 689 del 1981 (con particolare riguardo alla derubricazione dell&#8217;infrazione da &#8220;molto grave&#8221; a &#8220;grave&#8221;). Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione, anche per disallineamento rispetto a quanto giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 settembre 2009 n. 5864 e rispetto agli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle ammende 1998. Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ai criteri adottati per la rideterminazione della sanzione.</i><br />
II. <i>Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili (con particolare riguardo alla accertata minore durata dell&#8217;infrazione), dell&#8217;art. 15 della legge n. 287/1990 e dell&#8217;art. 11 della legge n. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili, dei principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione, anche per disallineamento rispetto a quanto giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 settembre 2009 n. 5864 e rispetto agli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle ammende 1998. Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ai criteri adottati per la rideterminazione della sanzione.</i><br />
III. <i>Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili (con particolare riguardo alle &#8220;condizioni economiche&#8221; di Cave Rocca s.r.l. al tempo della rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria) dell&#8217;art. 15 della legge n. 287/1990 e dell&#8217;art. 11 della legge n. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili, dei principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione, anche per disallineamento rispetto a quanto giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 settembre 2009 n. 5864 e rispetto agli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle ammende 1998. Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ai criteri adottati per la rideterminazione della sanzione.</i><br />
IV. <i>Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili (con particolare riguardo al &#8220;comportamento&#8221; tenuto dalla Cave Rocca) dell&#8217;art. 15 della legge n. 287/1990 e dell&#8217;art. 11 della legge n. 689/1981 Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili, dei principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione, anche per disallineamento rispetto a quanto giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 settembre 2009 n. 5864 e rispetto agli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle ammende 1998. Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ai criteri adottati per la rideterminazione della sanzione.</i><br />
V. <i>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 15 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, nonché dell&#8217;art. 11 della legge n. 689 del 1981 (con particolare riguardo all&#8217;individuazione dell&#8217;anno del fatturato di riferimento ai fini della quantificazione della rideterminanda sanzione). Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione, anche per disallineamento rispetto a quanto giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 settembre 2009 n. 5864 e rispetto agli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle ammende 1998 e 2006. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione. Motivazione insufficiente o contraddittoria.</i><br />
VI. <i>Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriori profili (con particolare riguardo all&#8217;insussistenza di minimo edittale) dell&#8217;art. 15 della legge n. 287/1990 (vecchio e nuovo testo) e dell&#8217;art. 11 della legge n. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217; art. 6, commi 1, 2 e 3 del TUE; dell&#8217;art. 49, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea (CDFUE); dell&#8217;art. 4, comma terzo, del TUE; dell&#8217;art. 7, comma 1 CEDU; dell&#8217;art. 117, comma 1 della Costituzione italiana; degli Orientamenti europei per il calcolo delle ammende (1998 e 2006). Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione e per disparità di trattamento. Motivazione incongrua e contraddittoria.</i><br />
VII. <i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 27, comma 6 legge n. 689/1981 e dei principi generali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie enunciati dalla stessa legge (in particolare articoli 3 e 4). Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione. Violazione dei principi sull&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;annullamento dei provvedimenti amministrativi. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di effettività della tutela. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell&#8217;art. 117, comma primo Costituzione. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta, difetto di motivazione.</i><br />
La ricorrente censura il provvedimento impugnato assumendone l’illegittimità sotto svariati profili. Il procedimento logico-giuridico adottato da AGCM per la rideterminazione della sanzione in esecuzione della sentenza n. 5864/2009 del Consiglio di Stato sarebbe viziato, non avendo l’Autorità tenuto conto, nella predetta determinazione: (a) della qualificazione dell&#8217;infrazione come &#8220;grave&#8221; (e non già come “molto grave” come nell&#8217;originario provvedimento) (I motivo); (b) della minore &#8220;durata&#8221; dell&#8217;intesa, definitivamente accertata come compresa tra il settembre 1999 e il dicembre 2000 (e non già tra il settembre 1999 e il dicembre 2002) (II motivo); (c) delle condizioni generali sfavorevoli, al momento della rideterminazione della sanzione, del settore merceologico in cui opera la Cave Rocca e della particolare situazione finanziaria, estremamente critica, della medesima società (III motivo); (d) del modesto ruolo svolto da Cave Rocca nel contesto dell&#8217;asserita intesa (IV motivo); (e) del fatturato di riferimento correttamente individuato (V motivo); (f) del lasso di tempo straordinariamente lungo intercorso tra il momento di cessazione dell&#8217;infrazione e il momento di rideterminazione della sanzione da parte dell&#8217;Autorità (VI motivo).<br />
Ciascuno dei predetti elementi, ove correttamente e analiticamente valutato, avrebbe comportato una consistente riduzione della misura della sanzione originariamente applicata a Cave Rocca; il provvedimento impugnato sarebbe pertanto inficiato da violazione e/o falsa applicazione delle norme giuridiche di riferimento, in contrasto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, viziato da eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta nella rideterminazione della sanzione, carente di congrua motivazione.<br />
Il Provvedimento impugnato risulterebbe altresì illegittimo nella parte in cui, pur in difetto dei necessari presupposti, ha ritenuto di applicare a Cave Rocca le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81 (VII motivo).<br />
3. Nel presente giudizio si costituiva l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al ricorso, di cui chiedeva il rigetto per infondatezza nel merito; limitatamente alla contestazione sulla maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la difesa erariale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
4. Con ordinanza collegiale n. 684/2014 del 26.2.2014 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
5. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2014 la causa era trattenuta in decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 28 gennaio 2015.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La società Cave Rocca, odierna ricorrente, impugna il provvedimento n. 24680/13 dell’AGCM che ridetermina l’importo della sanzione comminata per un&#8217;intesa nel settore del calcestruzzo preconfezionato; con articolate censure essa contesta sia la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico di CR per un importo pari a € 339.858,35, sia l’ordine, rivolto da AGCM alla società medesima, di pagare, sull’importo come rideterminato, la maggiorazione di cui all&#8217;art. 27, comma 6, della legge n. 689/81.<br />
2. Quanto alla prima contestazione, la società sostanzialmente deduce che la rideterminazione della sanzione sarebbe illegittima in quanto: a) la sanzione applicata sarebbe iniqua e sproporzionata in rapporto alla minore gravità e durata dell&#8217;infrazione accertata nella sentenza n. 5864 del 2009 del Consiglio di Stato, nonché alla situazione di crisi del settore e al comportamento della società e al modesto ruolo svolto da Cave Rocca nell’intesa; b) il fatturato rilevante ai fini del computo della sanzione sarebbe erroneo in quanto, sotto il profilo temporale, avrebbe dovuto farsi riferimento all&#8217;anno 2012, ovvero, in subordine, al 1999; c) risulterebbe violato il principio del favor rei.<br />
2.1 Prima di venire all’esame delle questioni sollevate dall’odierna ricorrente, si osserva che, nel merito, Cave Rocca affida il ricorso ad una pluralità di censure che si dirigono avverso distinti profili, procedimentali e sostanziali, del contestato provvedimento sanzionatorio; tutti tali motivi sostanziano, in certa misura, altrettanti ambiti di cognizione della controversia i quali, sebbene eziologicamente collegati tra loro, richiedono una piena ed autonoma considerazione nella presente sede.<br />
Le spiegate censure saranno pertanto scrutinate integralmente, anche in vista dell’effetto conformativo che un’eventuale pronuncia di annullamento verrebbe a spiegare rispetto alla consequenziale attività di AGCM di rinnovazione in parte qua del procedimento e di rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria oggetto del presente contenzioso.<br />
2.2 Orbene, considerato che oggetto di gravame è una delibera dell’Autorità che interviene a rideterminare l’ammontare della sanzione pecuniaria irrogata ad un gruppo di imprese per un&#8217;intesa nel settore del calcestruzzo preconfezionato, a seguito di annullamento parziale da parte del giudice d’appello dell’originario provvedimento sanzionatorio n. 13457/04; che in materia di determinazione delle sanzioni antitrust, AGCM è titolare di ampia discrezionalità nella individuazione dei criteri sanzionatori e nella sussunzione del caso specifico nei criteri stessi; che la delibera all’esame è stata adottata da AGCM nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, facendo ricorso anche a concetti giuridici indeterminati aventi le loro radici nella scienza economica; non sembra inutile premettere alcune brevi considerazioni sulla portata e i limiti del sindacato del Giudice amministrativo in subjecta materia, così come si sono affermati nella più recente elaborazione giurisprudenziale.<br />
2.3 In tema di atti delle Autorità amministrative indipendenti la giurisprudenza è venuta nel tempo affermando la legittimità di un controllo giudiziale forte ed incisivo, orientato a una piena ed effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in controversia, puntualizzando che il Giudice amministrativo può, con piena cognizione, accertare i fatti considerati nel procedimento amministrativo nonché il processo valutativo attraverso il quale l’Autorità indipendente è pervenuta all’applicazione della regola giuridica.<br />
Il sindacato del giudice, che ha carattere intrinseco, è ritenuto comprensivo anche del riesame delle valutazioni tecniche operate dall’Autorità nonché dei principi economici e dei concetti giuridici indeterminati applicati (Cons. St., VI, 20.2.2008, n. 595; id., 8.2.2007, n. 515) e va condotto con il ricorso a regole e conoscenze tecniche appartenenti alle stesse discipline applicate dall’Amministrazione, anche con l’aiuto di periti (Cons. St., VI, 23.4.2002, n. 2199).<br />
E’ tuttavia incontestato che, ove la legittimità dell’azione amministrativa ed il corretto uso delle sottostanti regole tecniche siano stati accertati, il controllo giudiziale non possa andare oltre, al fine di sostituire la valutazione del Giudice a quella già effettuata dall’Amministrazione, la quale rimane l’unica attributaria del potere esercitato (ex multis: Cons. Stato, VI, 29.9.2009, n. 5864; id., 23.12.2008, n. 6527; id., 12.2.2007, n. 550; id.,10.3.2006, n.1271; TAR Lazio, I, 24.8.2010, n. 31278; id., 29.12.2007, n. 14157; id., 30.3.2007, n. 2798; id., 13.3.2006, n. 1898).<br />
E invero, come da ultimo autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte “Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come nel caso della definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese restrittive della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini” (Cass., Sez. Un., 20.1. 2014, n. 1013).<br />
2.4 Sulla base delle esposte considerazioni, devono quindi ritenersi inammissibili le censure volte a contestare nel merito apprezzamenti e valutazioni di carattere tecnico-discrezionale rimessi all’Autorità, che trovano un limite nel solo rispetto dei generali principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità oltre che del vincolo di coerenza comunitario (Cons. Stato, 29.12. 2010, n. 9575; id., 29.12.2010, n. 9565) e che solo in relazione a tali limiti, dunque, in questa sede sono sindacabili.<br />
3. Tanto premesso, occorre ripercorrere il procedimento logico-giuridico adottato da AGCM per la rideterminazione della sanzione in esecuzione della sentenza n. 5864/2009 del Consiglio di Stato, per verificarne sia la coerenza e la consequenzialità con i principi enucleati dalla decisione del giudice d’appello, sia il rispetto del quadro normativo di riferimento, alla luce delle articolate censure svolte dalla ricorrente avverso il procedimento e le valutazioni in esso compiute dall’Autorità.<br />
3.1 Considerato che la sentenza de qua lasciava impregiudicati i presupposti per il riesercizio del potere sanzionatorio da parte di AGCM (l’esistenza dell’infrazione e la sua gravità), il procedimento in controversia è stato svolto allo scopo di determinare nuovamente il trattamento sanzionatorio a carico delle imprese ritenute responsabili per la violazione accertata nel 2004.<br />
3.2 A tal fine, AGCM ha preso atto che il Consiglio di Stato:<br />
&#8211; sotto il profilo della gravità e durata dell’intesa, derubricava l’infrazione da “molto grave” a “grave” &#8211; data l’assenza di prove degli effetti pregiudizievoli dell’intesa sul funzionamento del mercato e di un nesso di causalità certo tra l’intesa e l’<br />
&#8211; sotto il profilo della disciplina applicabile, affermava che l’accertamento della minore durata dell’infrazione rendesse inapplicabile la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 15 della legge n. 287/90 dopo la novella introdotta dalla legge n. 57/2<br />
&#8211; sotto il profilo del fatturato di riferimento, stabiliva che il riesercizio del potere sanzionatorio da parte di AGCM dovesse avere luogo prendendo come riferimento non l’intero fatturato delle imprese, ma quello relativo ai prodotti oggetto dell’intesa<br />
3.3 Da tali premesse l’Autorità ha correttamente inferito che nella rideterminazione della sanzione:<br />
&#8211; la riduzione della gravità e della durata dell’infrazione da parte del Giudice amministrativo dovessero condurre “ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio”.<br />
&#8211; AGCM dovesse “attenersi strettamente al disposto del Consiglio di Stato, il quale nella sentenza de qua identifica chiaramente la disciplina applicabile al caso di specie nel previgente art. 15 della legge n. 287/90;<br />
&#8211; AGCM dovesse prendere in considerazione come fatturato rilevante quello comprendente tutti i beni uguali a quelli oggetto dell’intesa, anche se realizzato in zone territoriali poste al di fuori dell’ambito geografico dell’infrazione, e perciò considerar<br />
3.4 Ancora, sempre in materia di fatturato, l’Autorità ha individuato nel 2003 l&#8217;anno di riferimento, avendo considerato che, in base all&#8217;art. 15 della legge n. 287/90, occorreva avere riguardo al “fatturato realizzato ‘nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida’, inteso come arco di tempo statutariamente prefissato per la redazione degli atti contabili fondamentali di impresa, ovvero l&#8217;esercizio sociale chiuso prima della notifica della diffida”.<br />
Il Collegio condivide l’opzione ermeneutica in proposito seguita nel provvedimento impugnato, in quanto il dettato della disposizione all’esame conduceva ad identificare in modo chiaro nel 2004 l’anno in cui la notifica aveva avuto luogo e, senza possibilità di equivoci, nel 2003 l’anno rilevante per l’identificazione del fatturato di riferimento.<br />
Inoltre, l’elemento della diffida, assunto dal legislatore per l’individuazione dell’anno di riferimento, non poteva considerarsi venuto meno – e quindi non più utilizzabile ai ripetuti fini &#8211; per effetto dell’intervenuto annullamento giudiziale del provvedimento sanzionatorio del 2004; infatti, la diffida in parola, pur dopo la decisione del giudice d’appello, continuava ad esistere e a rilevare, sia come fatto storico irretrattabile, sia come atto giuridico, in quanto non coperta dall’annullamento giudiziale, quest’ultimo riguardando il provvedimento soltanto in relazione alla gravità e alla durata dell’intesa e alla norma sanzionatoria applicabile; la diffida continuava dunque a conservare validità ed efficacia, e pertanto le doglianze variamente sollevate sul punto dalla ricorrente vanno disattese.<br />
3.5 A questo punto, nel provvedimento impugnato AGCM ha correttamente fatto riferimento ai criteri di cui all&#8217;art. 11 della legge n. 689/1981, secondo cui, per la quantificazione della sanzione, devono essere considerati la gravità della violazione, le condizioni economiche delle imprese coinvolte, nonché il loro comportamento e, in particolare, le eventuali iniziative volte a eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni.<br />
Inoltre, l&#8217;Autorità ha tenuto conto dei parametri fissati nella Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 1998 (Comunicazione della Commissione &#8211; Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell&#8217;articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell&#8217;articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (98/C9/03) del 14 gennaio 1998, in GUCE n. C 009 del 14 gennaio 1998), in particolare di quanto disposto in relazione alle aggravanti e alle attenuanti.<br />
Anche il riferimento agli Orientamenti risulta corretto e conforme ad una consolidata prassi in materia, in quanto essi &#8220;costituiscono un criterio guida per dare contenuto alle valutazioni dell&#8217;AGCM in tema di qualificazione dell&#8217;infrazione e di commisurazione della sanzione&#8221; svolgendo un ruolo &#8220;orientativo anche per il dosaggio delle sanzioni in ambito nazionale&#8221; (Cons. Stato, VI, 23.6. 2006, n. 401; id., 16.3.2006, n. 1397; Tar Lazio, I, 13.3.2008, n. 2312; id., 29.12.2007, n. 14157).<br />
3.6 Per l’effetto, la sanzione da irrogare alle imprese doveva “anche essere quantificata tenendo conto, da un lato, dell&#8217;effettiva capacità economica di ciascuna impresa e dell&#8217;idoneità delle stesse di pregiudicare in modo significativo la concorrenza, e, dall&#8217;altro, della necessità di fissare un importo che abbia un&#8217;adeguata efficacia deterrente per ogni impresa”, dovendo a tale scopo considerarsi<br />
“a) la dimensione assoluta delle imprese, b) i rapporti di integrazione verticale sussistenti con il settore del cemento e c) l&#8217;appartenenza o meno a gruppi multinazionali, caratteristiche che conferiscono un particolare privilegio economico alle imprese che ne beneficiano”.<br />
In questo passaggio del procedimento di rideterminazione della sanzione risulta che AGCM ha operato nei limiti della discrezionalità tecnica che connota l’attività di individuazione dei criteri sanzionatori, criteri non solo conformi alla prassi decisionale già adottata dall’Autorità nazionale (provv. 30 aprile 2003 &#8211; Test diagnostici per diabete) ma pure utilizzati nel provvedimento sanzionatorio originario e confermati dal Consiglio di Stato nella sentenza da eseguire [“… le minori dimensioni e forza economica di alcune imprese (Monvil Beton, Monte Verde Calcestruzzi, Cave Rocca) sono state valutate dall’Autorità in sede di quantificazione della sanzione e, di conseguenza, lo saranno anche al momento della rideterminazione della sanzione&#8230;”].<br />
Di tale modus procedendi &#8211; che ha trovato significativo suffragio nella più recente giurisprudenza comunitaria (Trib. primo grado, 19.3.2003, causa T-213/00, Cma Cgm et al., parr. 383-386 e 405 ss., che ha precisato come tale schema non comporti necessariamente violazione del principio della parità di trattamento) &#8211; va in questa sede ulteriormente ribadita la compatibilità con i principi che presiedono all’esercizio della potestà punitiva, dal momento che esso consente di pervenire a una adeguata modulazione delle pene in relazione alle dimensioni delle singole imprese, esonerando nel contempo l’autorità antitrust dall’onere di “dare conto di ogni differenza tra le imprese stesse in ordine al loro fatturato complessivo” (Trib. primo grado, 20.3.2002, causa T-23/99, LR AF 1998).<br />
3.7 In applicazione dei predetti criteri sono stati quindi individuati tre gruppi in seno alle imprese interessate, e percentuali differenziate da applicare sul fatturato di riferimento per il calcolo della sanzione, il primo gruppo comprendente le società con capacità economica maggiore, il secondo le società con capacità economica intermedia, tra cui Cave Rocca, il terzo le società con minore capacità economica.<br />
Una siffatta classificazione non risulta irragionevole nei riguardi della ricorrente, avuto riguardo alle ragioni evidenziate nel provvedimento sanzionatorio, che attengono, da un lato alla dimensione media dell’impresa, dall’altro, ai rapporti dell’interessata coi gruppi cementieri dai quali è partecipata e con cui, all&#8217;epoca dei fatti, aveva stabilito un&#8217;alleanza strategica e finanziaria nel mercato del calcestruzzo della &#8220;Grande Milano&#8221;.<br />
Tale circostanza, già accertata nell’originario provvedimento sanzionatorio, non è più contestabile; ciò che conduce a disattendere anche l’ulteriore censura di omessa considerazione del modesto ruolo di Cave Rocca nel contesto dell&#8217;intesa.<br />
3.8 Così come corretta, a questo punto, risulta l’applicazione del principio, enunciato in via generale dall’Autorità, secondo il quale la sanzione amministrativa è individuale e va commisurata alle condizioni soggettive e oggettive di ciascun coautore dell’illecito; di tal che AGCM è venuta a considerare le circostanze relative a ciascuna impresa, sub specie di circostanze aggravanti e attenuanti, prima di individuare il coefficiente percentuale, differenziato per ciascuna impresa, da applicare al fatturato rilevante per la quantificazione della sanzione.<br />
E, nel contesto delle circostanze attenuanti, l&#8217;Autorità ha tenuto nella dovuta considerazione anche le difficili condizioni economiche e finanziarie all’uopo evidenziate dalle imprese, a tal fine conformandosi all&#8217;orientamento nazionale che ritiene rilevanti le perdite per più esercizi (Cons. Stato, 9.2.2011, n. 896), non potendo, viceversa, seguire quello, più restrittivo, desumibile dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione europea del 2006, che riconosce la c.d. inability to pay soltanto in casi eccezionali, in cui vi sia concreta prova dell&#8217;imminenza del fallimento e della perdita di valore dell&#8217;azienda; circostanze, queste, a tutta evidenza non ricorrenti nel caso di specie, di tal che va disattesa sul punto ogni contraria deduzione di parte ricorrente.<br />
3.9 Nella rideterminazione della sanzione, infine, l’Autorità non ha dato rilevanza al tempo trascorso tra l’infrazione commessa e l’applicazione dell’ammenda: richiamata la giurisprudenza amministrativa che non richiede l’attualità della condotta per la sanzionabilità dell’infrazione (Tar Lazio, I, 7.4.2008, n. 2900; id., 6.6.2008, n. 5578), correttamente AGCM ha ritenuto ininfluente ai fini sanzionatori il tempo trascorso tra la cessazione dell’infrazione e la rideterminazione della sanzione, non incontrando essa d’altra parte alcun contrario principio nella ripetuta sentenza del Consiglio di Stato; di conseguenza, le doglianze svolte in proposito da CR non si appalesano meritevoli di favorevole considerazione.<br />
4. In applicazione dei predetti criteri, l’AGCM ha irrogato a Cave Rocca Srl, odierna ricorrente, una sanzione pari all’1,5% del fatturato di riferimento, per un ammontare di euro 339.858,35, e tanto, a fronte di un’originaria sanzione di euro 800.000,00, già calcolata nella percentuale del 3,1% del fatturato complessivo del 2003.<br />
4.1 Orbene, l’odierna ricorrente &#8211; nel rimarcare che la percentuale del 3,1% aveva come presupposti, nell’originario provvedimento sanzionatorio, la qualificazione dell&#8217;infrazione come &#8220;molto grave&#8221;, una durata dell&#8217;infrazione di oltre quaranta mesi e condizioni economiche floride delle imprese partecipanti all&#8217; intesa &#8211; con un gruppo di censure aventi portata dirompente nel corpo del ricorso, lamenta che la percentuale (sul fatturato di riferimento) di riduzione complessiva della sanzione inflitta a Cave Rocca con il provvedimento in contestazione sia stata poco più del 50% rispetto alla percentuale precedente, essendosi passati dal 3,1% all’1.5%.<br />
Non sarebbe stata infatti correttamente apprezzata e ponderata dall&#8217;Autorità la valenza della richiamata derubricazione, della minore durata dell&#8217;infrazione e del peggioramento delle condizioni economiche del soggetto destinatario della sanzione, con il risultato che la sanzione medesima, così come in concreto rideterminata dall&#8217;Autorità, si porrebbe, rispetto alla posizione di CR, in contrasto con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, con le norme di cui all&#8217;art. 15 della legge n. 287/1990 e all&#8217;art. 11 della legge n. 689/1981, nonché con i principi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.<br />
4.2 La questione al vaglio del Collegio è nodale e merita attenta riflessione.<br />
4.2.1 In via preliminare, dalla presente disamina occorre escludere, in quanto già affrontata dal Collegio, la censura che investe la mancata considerazione nella rideterminazione della sanzione delle condizioni economiche della ricorrente.<br />
In secondo luogo, occorre precisare che la riduzione complessiva della sanzione inflitta a CR con il provvedimento impugnato può essere correttamente apprezzata solo mediante il raffronto tra i valori assoluti delle ammende inflitte alla ricorrente (339.858,35/800.000,00 euro), per essere quantificata nel 58% circa; nessuna significatività, al contrario, sotto alcun profilo (logico, giuridico, matematico), riveste il rapporto tra le percentuali applicate in sequenza dall’Autorità, essendo queste riferibili ad aggregati differenti (l’1,5% al fatturato relativo al prodotto del calcestruzzo, il 3,1% all’intero fatturato dell’impresa).<br />
4.2.2 Nel merito, tuttavia, la questione presenta elementi di fondatezza, laddove si possa ritenere che l&#8217;Autorità, nell’“attenersi strettamente al disposto del Consiglio di Stato, il quale nella sentenza de qua identifica chiaramente la disciplina applicabile al caso di specie nel previgente art. 15 della legge n. 287/90” &#8211; norma che per il calcolo della sanzione prevede il limite minimo edittale dell’1% del fatturato di riferimento &#8211; sia pervenuta ad un risultato che non rappresenti l’esito di una adeguata valorizzazione di entrambi i predetti elementi &#8211; derubricazione da “molto grave” a “grave” e minore durata dell’infrazione – elementi ex se ordinariamente idonei a giustificare, in sede procedimentale così come processuale, una consistente riduzione della misura della sanzione originariamente applicata, ed abbia in tal modo rideterminato l’ammenda, nei confronti di Cave Rocca, in un importo sproporzionato perché eccessivo, sia rispetto alla gravità e alla durata dell’infrazione, per come definitivamente accertata dal giudice d’appello, sia rispetto all’ammontare della sanzione originaria, che, come correttamente evidenziato dall’odierna ricorrente, fondava su ben più corposi presupposti.<br />
4.2.3 Quanto all’elemento della “gravità” dell’infrazione, nella giurisprudenza amministrativa è consolidato il principio per cui la derubricazione di un&#8217;infrazione da &#8220;molto grave&#8221; a &#8220;grave&#8221; comporti, ex se, una marcata riduzione della misura della sanzione pecuniaria originariamente applicata dall&#8217;Autorità sul presupposto che l&#8217;infrazione fosse da qualificare come molto grave.<br />
Il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua la riduzione dell’85% della sanzione originariamente comminata da AGCM in una situazione nella quale la violazione era stata dapprima considerata “molto grave” dall’Autorità e successivamente solo “grave” dai giudici amministrativi (Cons. Stato, VI, 20.12.2010, n. 9306).<br />
In altra vicenda contenziosa, questo Tribunale ha ritenuto che l’assenza di prova circa gli effetti dell’intesa incidesse significativamente sulla gravità dell’illecito, così riducendo del 60% la sanzione base comminata (TAR Lazio, I, 6.6.2008, n. 5578, confermato da Cons. Stato, VI, 3.4.2009, n. 2092).<br />
Sempre in forza del fattore riduttivo costituito dalla derubricazione anzidetta, il TAR del Lazio ha affermato che l&#8217;importo base delle sanzioni irrogate alle ricorrenti dovesse essere “ridotto di una misura che il Collegio [ha] stima[to] equo fissare nell&#8217;entità minima del 50% rispetto all&#8217;importo base determinato dall&#8217;Autorità” (TAR Lazio, I, 5.9.2005, n. 6546, confermato da Cons. Stato, VI, 23.6.2006, n. 4017).<br />
Tali precedenti sono di particolare rilievo nel caso all’esame in cui, come si prende atto nel provvedimento impugnato, il giudice d’appello ha ritenuto che nel corso dell’accertamento non fosse stata fornita da AGCM prova del pregiudizio per il funzionamento del mercato, né di un nesso di causalità tra l’infrazione e l’aumento dei prezzi; e pertanto era ragionevole attendersi che nella rideterminazione della sanzione l’Autorità applicasse un fattore di riduzione adeguato e congruente con i precedenti richiamati.<br />
4.2.4 Gli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle ammende 1998 – ex art. 1, comma 4, della l. n. 287/1990 applicabili ratione temporis alla vicenda in esame quali criteri interpretativi delle disposizioni nazionali in materia antitrust &#8211; addirittura prevedono che, in caso di derubricazione di un&#8217;infrazione da &#8220;molto grave&#8221; a &#8220;grave&#8221;, la sanzione minima applicabile ad un&#8217;infrazione qualificata &#8220;grave&#8221; vada ragguagliata ad un importo di venti volte inferiore rispetto a quello della sanzione minima applicabile per un&#8217;infrazione &#8220;molto grave&#8221;.<br />
Si tratta di infrazioni &#8220;poco gravi&#8221; ma, all’evidenza, di illeciti ex artt. 101 e ss. TFUE (già 81 e ss., del Trattato CE), atti a &#8220;pregiudicare il commercio fra Stati membri&#8221;, ossia di infrazioni di portata assoluta certamente superiore a quella di un’infrazione riferibile, come nell’odierno caso, ad un mercato rilevante circoscritto ad un ridotto ambito territoriale di uno Stato membro.<br />
4.2.5 Quanto all’elemento della “durata” dell’infrazione, va considerato che gravità e durata di un illecito sono categorie concettuali e giuridiche logicamente inconfondibili (art. 15 legge 287/1990; art. 23, par. 3, regolamento 1/2003/CE) e, pertanto, a parere del Collegio, l&#8217;accertamento giudiziale di una durata sensibilmente minore dell&#8217;intesa de qua rispetto a quella in origine assunta dall&#8217;Autorità, avrebbe dovuto assumere valenza e portata autonome, rispetto alla “gravità” dell’intesa, ai fini della proporzionale rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria.<br />
Invero, la giurisprudenza si è espressa nel senso che la quantificazione complessiva della pena vada effettuata sulla scorta di una distinta e autonoma considerazione della durata dell’infrazione (per tutte, Cons. Stato, VI, 17.12. 2007, n. 6469, dove si afferma: &#8220;Tenuto conto della durata della sanzione, ridotta in questa sede e del ridimensionamento di alcune finalità ed effetti dell&#8217;intesa, descritto in precedenza, e considerato anche che in altri procedimenti di gravità e durata simili l’Autorità ha quantificato la sanzione in termini vicini all’1% del fatturato, si ritiene che quest’ultima possa essere la sanzione congrua).<br />
Anche nella prassi di AGCM l’elemento della durata integra un fattore di calcolo separato dalla gravità dell’infrazione e costituisce motivo distinto e aggiuntivo di riduzione dell’ammenda (caso I463B, Pellegrini/Consip, in Boll. 30/2005; caso I639B, Prodotti disinfettanti, in Boll. 39/2008).<br />
4.3 In definitiva, nel caso in controversia, il procedimento di rideterminazione della sanzione antitrust effettuato dall’Autorità in esecuzione della sentenza n. 5864/09 del Consiglio di Stato, ancorché svolto nel rispetto del dictum del giudice, è pervenuto – in virtù del necessitato ricorso ad una disciplina differente da quella applicata per la originaria sanzione – a un risultato irragionevole e ingiusto, inidoneo a rendere la sanzione comminata a CR proporzionata alla gravità e alla durata dell’intesa, quale definitivamente accertata nella ripetuta sentenza; l’ammontare della sanzione così definito risulta in contrasto anche con la stessa decisione del giudice di appello che, nell’indicare i criteri cui attenersi nella rideterminazione della sanzione, additava i “diversi criteri di cui al previgente art. 15 della legge n. 287/90 e [de]i principi di parità di trattamento e di proporzionalità”, in tal modo frustrando altresì il principio della effettività della tutela (TAR Lazio, I, 11.4.2013, nn. 3724 e 3178).<br />
4.4 Né gli evidenziati profili di illegittimità del provvedimento impugnato possono trovare un’esimente nella circostanza che fosse la stessa sentenza del Consiglio di Stato ad indicare, quale disciplina applicabile, quella recata dall’art. 15 della legge n. 287/90, nella originaria versione.<br />
Vero è che la ripetuta pronuncia, nel richiamare la normativa nazionale in vigore in materia di sanzioni amministrative nella interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale (ordinanze n. 140/2002 e n. 245/2003) escludeva con decisione l’applicabilità al caso in esame della disciplina posteriore (nella specie, l’art. 15 della l. n. 287/1990, nel testo novellato dalla l. n. 57/2001) “anche laddove più favorevole”; l’ipotesi rappresentata dal giudice d’appello – quella di una disciplina posteriore in astratto più favorevole in quanto connotata dalla “eliminazione di una percentuale minima della sanzione”- e considerata al fine di escluderne l’applicazione, tuttavia, era ben lontana dal ricomprendere l’eventualità di un risultato abnorme nella rideterminazione della sanzione all’esito dell’applicazione del previgente art. 15, non essendo un siffatto risultato non solo previsto dal Giudice amministrativo ma, data “l’assenza di dati sul fatturato” (che nei fatti impediva al Collegio di provvedere direttamente alla rideterminazione della sanzione), neppure prevedibile, stante che il ripetuto art. 15, nella originaria versione, avrebbe imposto all’Autorità di considerare, per la prima volta nel presente caso, per il calcolo della sanzione, un aggregato del tutto differente rispetto a quello già assunto da AGCM nell’originario provvedimento sanzionatorio.<br />
Di tal che, mentre non può affermarsi che la rideterminazione della sanzione nella misura all’attualità risultata incongrua fosse stata, in un certo senso, prevista dalla decisione in esame – che, al contrario, in punto di gravità dell’infrazione confermava la sentenza di primo grado, per la quale “le sanzioni … inflitte non risultano proporzionate ai limitati effetti dell&#8217;intesa&#8221; &#8211; , per contro, deve senz’altro escludersi che il risultato realizzato dall’Autorità con il provvedimento impugnato sia consequenziale alle conclusioni cui il giudice d’appello perveniva.<br />
4.5 In definitiva, la corretta applicazione dei criteri sin qui illustrati avrebbe dovuto indurre AGCM ad operare una più sostanziosa riduzione dell’ammenda originariamente comminata alla società ricorrente, risultato, questo, al quale l’Autorità sarebbe pervenuta solo laddove essa &#8211; nella individuazione delle percentuali differenziate da applicare ai fatturati di riferimento delle imprese in questione &#8211; non si fosse ritenuta inderogabilmente obbligata al rispetto del limite edittale dell&#8217;1%, imposto dal previgente art. 15 della l. n. 287/1990; viceversa, la piena conformazione ai principi declinati dalla sentenza d’appello, da interpretare anche alla luce del quadro normativo europeo di riferimento in materia di sanzioni antitrust, avrebbe dovuto rendere inoperante, nella fattispecie all’esame, lo stringente limite minimo espresso dalla disposizione citata, erroneamente considerato da AGCM come insuperabile in sede di rideterminazione delle sanzioni.<br />
5. Va infatti considerato che il principio di proporzionalità è canone fondante dell’ordinamento europeo (art. 5 TFUE).<br />
5.1 L&#8217;art. 49, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea (CDFUE) stabilisce che &#8220;le pene inflitte non devono essere sproporzionate&#8221;; ancora, nella specifica materia antitrust, né gli &#8220;Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell&#8217;articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell&#8217;art. 65, paragrafo 5 del trattato CECA&#8221; (gli &#8220;Orientamenti 1998&#8221;), né il regolamento 1/2003/CE recano minimi edittali incomprimibili di pena, tali da costituire elemento di rigidità che vieti all&#8217;Autorità procedente di graduare pure in termini minimali la pena, secondo le peculiarità del caso concreto.<br />
5.2 Il principio di proporzionalità, insomma, osta all’applicazione di una norma sanzionatoria che ex ante imponga il rispetto di un minimo inderogabile di sanzione, allorquando tale minimo nel caso concreto impedisca l’applicazione proporzionale della pena; e l’essere l’Autorità pervenuta, nella presente fattispecie, alla determinazione di una sanzione contraria al principio di proporzionalità, vizia il provvedimento impugnato anche sotto l’ulteriore profilo dell’illegittimità comunitaria.<br />
Nella rideterminazione dell’ammontare della sanzione, dunque, l’Autorità avrebbe dovuto disapplicare in parte qua la norma interna la cui applicazione, in concreto, conduceva ad un risultato abnorme.<br />
5.3 L’obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo trova radice nell&#8217;art. 4, comma terzo, del TFUE, che fissa il principio della &#8220;leale collaborazione&#8221; tra gli Stati membri e l&#8217;Unione Europea, prescrivendo che le istituzioni nazionali, anche amministrative, debbano operare al fine di “assicurare l&#8217;esecuzione degli Obblighi derivanti dai Trattati&#8221;, astenendosi dal compiere &#8220;qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
Tutto ciò si impone con maggior forza in materia antitrust: ex art. 1, comma 4, della legge 287/1990 i “principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza” guidano AGCM nell’interpretazione delle disposizioni nazionali; l&#8217;art. 3 del regolamento 1/2003/CE vincola le Autorità nazionali al rispetto di norme e principi europei.<br />
Il carattere vincolante degli obblighi di leale collaborazione è tale da ostare necessariamente all’attuazione del giudicato nazionale in applicazione di una norma che, nel caso concreto, si appalesi contrastante con norme e principi europei; in base al principio della c.d. equivalenza ed effettività, il diritto europeo esige che – qualora secondo il diritto nazionale una situazione oggetto di giudicato debba essere riesaminata, anche in sede procedimento amministrativo &#8211; l’autorità nazionale si attenga al diritto europeo (Corte di Giustizia della Comunità Europea, 13.1.2004, causa 453/00; id., 28.7.2007, causa 119/05).<br />
5.4 Di conseguenza, atteso che l&#8217;Autorità amministrativa nazionale è tenuta a conformarsi alla normativa europea anche in sede di riesame di una situazione oggetto di giudicato, il provvedimento impugnato deve considerarsi illegittimo nella parte in cui, nella rideterminazione della sanzione amministrativa de qua, ha ritenuto operante il limite edittale dell&#8217;1% del fatturato, per come imposto dall’art. 15 della legge n. 287/1990 nel testo previgente, invece di disapplicarlo.<br />
6. Per completezza di esame va considerato l’ulteriore percorso argomentativo prospettato dalla ricorrente per escludere l’operatività nei propri confronti del limite edittale dell’1% nella rideterminazione dell’ammenda da parte di AGCM, che si fonda sulla denunciata violazione da parte del provvedimento impugnato dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”), laddove stabilisce che “non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”.<br />
6.1 Ritenuta la natura incontestabilmente afflittiva della sanzione prevista dall’art. 15 della l. n. 287/1990 e riportato il principio &#8211; affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“Corte EDU) in materia di interpretazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione (Corte EDU, 27.9.2011, causa n. 43509/08; id., 23.11.2006, causa n. 73053/01; id., 17.9.2009, causa 126/2005) e di recente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 2010 &#8211; per il quale “tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto”, la ricorrente richiama il principio penalistico della retroattività <i>in bonam partem</i> per sostenere l’applicabilità, nel caso in esame, della disciplina posteriore più favorevole; per concludere che, nella rideterminazione dell’ammenda da comminare a Cave Rocca, la norma applicabile avrebbe dovuto individuarsi nell’art. 15, nel testo novellato dalla l. n. 57/2001, il quale, non prevedendo più il limite edittale dell&#8217;1% del fatturato, avrebbe consentito il ricalcolo della sanzione in misura notevolmente inferiore, in coerenza con la diversa e più favorevole qualificazione dell&#8217;intesa anticoncorrenziale e con la minore durata della stessa accertate dal giudice d’appello.<br />
6.2 Osserva il Collegio che nel provvedimento impugnato l’Autorità ha ritenuto di non discostarsi dall&#8217;interpretazione seguita dal Consiglio di Stato in tema di inapplicabilità alle sanzioni amministrative dell&#8217;art. 25, comma 2, della Costituzione e del principio penalistico della retroattività in <i>bonam partem,</i> in coerenza con la precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale.<br />
Le argomentazioni dell&#8217;Autorità tuttavia, suffragate dal rinvio a orientamenti giurisprudenziali non più attuali, non risultano effettivamente in linea con la progressiva evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU sull&#8217;art. 7 della Convenzione, di cui la stessa Corte Costituzionale ha dato atto con la richiamata sentenza n. 196 del 2010, posteriore rispetto alla sentenza n. 5864/2009 del Consiglio di Stato della cui esecuzione si controverte.<br />
6.3 Va ricordato che, ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del TFUE, “L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e che pertanto l’Italia è Stato membro che deve conformarsi alle norme e ai principi della CEDU.<br />
6.4 Sullo specifico tema all’odierno esame, la Corte di Strasburgo ha più volte ricordato come l&#8217;applicazione delle garanzie previste dall&#8217;art. 7 della Convenzione non dipenda dalla qualificazione da ciascun ordinamento attribuita all&#8217;illecito e alle sue conseguenze sanzionatorie, e ha a tal fine elaborato una nozione autonoma di materia penale, legata a parametri sostanziali (c.d. criteri Engel), tra cui la natura del precetto violato e la gravità della sanzione prevista, con la conseguenza che il<i>nomen iuris</i> attribuito da ciascun ordinamento ad una fattispecie afflittiva non è che il punto di partenza per valutare la concreta applicabilità nella singola fattispecie delle garanzie convenzionali.<br />
Così, con riferimento alla natura della precetto violato, la Corte ha ritenuto fondamentale che la norma sia diretta alla generalità dei consociati e che il precetto abbia finalità preventiva, repressiva, punitiva (cfr Corte EDU, 1.2.2005, Ziliberg c. Moldavia; id., 2.6.2008, Paykar Yev c. Armenia).<br />
Quanto alla gravità della sanzione, non è richiesto che essa comporti la privazione della libertà personale (Corte EDU, 2.9.1998, Kadubec c. Slovacchia), essendo sufficiente che il soggetto subisca anche solo delle conseguenze finanziarie, e tenendo altresì presente che oggetto di considerazione non è la sanzione in concreto applicata bensì la sanzione più grave che l&#8217;ordinamento avrebbe potuto applicare.<br />
6.5 Se dunque i descritti criteri si vanno ad applicare agli illeciti amministrativi e alle relative sanzioni, “non vi è alcuna difficoltà a ritenere che anch&#8217;essi rientrino nel fuoco dell&#8217;art. 7 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo” (Tribunale di Cremona, I sez. civ., ordinanza 11.9.2013, n. 447).<br />
6.5.1 La Corte di Strasburgo, in particolare, ha più volte chiarito come le ammende comminate a seguito di una violazione della normativa antitrust, ivi compresa quella italiana, abbiano una natura (quasi) penale ai fini della CEDU (Corte EDU, 27.9.2011, causa n. 43509/08, Menarini Diagnostics c. Italia; id., 23. 11.2006, causa n. 73053/01, Jussila c. Finlandia; conclusioni dell’AG Kokott, 3.7.2007; causa C-180/06, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Ente tabacchi italiani – ETI SpA e altri e Philip Morris Products SA e altri c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri).<br />
6.5.2 Per quanto di immediato interesse, la Corte ha espressamente affermato che il principio dell&#8217;applicazione della legge più favorevole al reo deve considerarsi implicito nell&#8217;art. 7 della Convenzione, anche alla luce dell&#8217;importanza acquisita dal principio in parola nel panorama giuridico europeo e internazionale (Corte EDU, 17.9.2009, causa n. 126/2005, Scoppola c. Italia).<br />
In proposito va rilevato che la decisione è ispirata al c.d. maximum standard, ossia all&#8217;esigenza di conformare il livello di tutela assicurato dalle norme convenzionali a quello riconosciuto da analoghe e omologhe disposizioni di matrice sovranazionale, che, nel caso di specie, hanno espressamente innalzato il principio dell&#8217;applicazione della <i>lex mitior</i> al rango di principio fondamentale del diritto penale (Tribunale di Cremona, cit.).<br />
6.5.3 Più di recente, con la sentenza 24.1.2012 (Mihai Toma c. Romania), la Corte di Strasburgo ha statuito in modo deciso che l&#8217;art. 7 della Convenzione, da un lato proibisce l&#8217;applicazione retroattiva della legge penale che vada a detrimento dell&#8217;accusato, dall&#8217;altro garantisce l&#8217;applicazione della legge più favorevole al reo, con una affermazione decisa dalla quale non sembrano residuare margini di discrezionalità.<br />
6.6 Tanto considerato, ritiene il Collegio che le censure all’esame meritino un favorevole apprezzamento: una lettura della ripetuta sentenza n. 5864/2009 del Consiglio di Stato, non solo formalmente corretta ma anche costituzionalmente orientata oltre che conforme agli orientamenti europei e sovranazionali sopra richiamati, avrebbe dovuto condurre, nella rideterminazione della sanzione, ad integrare la disciplina anteriore – per come individuata dal giudice d’appello &#8211; con l’elemento normativo di <i>favor </i>introdotto dalla novella del 2001 – che si sostanzia nell’eliminazione di un limite minimo sanzionatorio – per consentire all’inalienabile principio di proporzionalità della misura sanzionatoria di dispiegarsi in tutta la sua portata.<br />
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono e nei limiti dianzi evidenziati, il ricorso è fondato e pertanto, assorbita ogni altra censura o deduzione, deve essere accolto; il provvedimento impugnato va, per l’effetto, annullato nella parte in cui procede alla quantificazione della sanzione nei confronti della ricorrente.<br />
Il Collegio, in applicazione degli artt. 31, l. n. 287/1990 e 23, l. n. 689/1981, nonché dell’art. 134, co. 1, lett. c), c.p.a., ritiene di poter procedere direttamente alla riquantificazione della suddetta sanzione (Cons. Stato, VI, 20.12.2010, n. 9306; TAR Lazio, Roma, I, 13 marzo 2008, n. 2312; id., 29.12. 2007, n. 14157). Il riconoscimento di tale tipo di sindacato giurisdizionale è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza comunitaria, che ha sempre ritenuto la sussistenza di una competenza di merito del giudice, che consenta anche la modifica delle sanzioni irrogate dalla Commissione; ed è anche in linea con le prospettive di armonizzazione del diritto della concorrenza, tenuto conto che l’art. 31 del reg. CE n. 1/2003 prevede che la Corte di Giustizia possa estinguere, ridurre o aumentare le ammende irrogate dalla Commissione, qualificando tale competenza giurisdizionale “di merito” (Tribunale 1° grado. Ce, 11.3.99, T-141/94, Thyssen Stahl AG; id., 7.6.2011, T-217/06; Corte di Giustizia della Comunità Europea, 16.11.2000, C-291/98, Sarriò – Cartoncino).<br />
Nell’esercizio della propria giurisdizione di merito, il Collegio stima equo operare una riduzione del 40% circa della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato, rideterminando in euro 204.000,00, la sanzione da comminare a Cave Rocca S.r.l..<br />
8. Viene infine a trattarsi il settimo motivo di gravame, che impugna l’applicazione della maggiorazione di cui all&#8217;art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, sull’ammontare della sanzione come rideterminata.<br />
8.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che la difesa erariale solleva in quanto il provvedimento impugnato si limiterebbe a richiamare l’assolvimento di un obbligo di fonte legale e pertanto sarebbe attratto alla cognizione del giudice ordinario.<br />
In proposito, il giudice della giurisdizione (Cass., SS.UU., 16.9.2014, n. 22613; id., 14.5.2014, n. 10411) ha enunciato il principio di diritto per il quale, in tema di sanzioni amministrative irrogate dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. l), e art. 134, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, la controversia relativa all&#8217;intimazione di pagamento delle maggiorazioni da ritardato pagamento della sanzione, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, comma 6, atteso il carattere parimenti sanzionatorio di tale atto, strumentale non alla mera esecuzione ma alla determinazione dell&#8217;an e del quantum delle sanzioni aggiuntive accessorie a quella principale, tale soluzione rispondendo, peraltro, ad una interpretazione costituzionalmente orientata che impone, al fine di assicurare la funzionalità del sistema processuale, di escludere il frazionamento della medesima materia tra autorità giudiziarie diverse.<br />
8.2 Nel merito, il motivo è fondato e va accolto alla luce delle seguenti ragioni.<br />
8.3 In merito alla pretesa applicazione della maggiorazione di cui all&#8217;art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, sull’ammontare della sanzione come rideterminata, correttamente la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della citata disposizione normativa, sotto numerosi e vari profili.<br />
8.4 Va premesso che, in esecuzione della sentenza n. 5864/09 del Consiglio di Stato che annullava parzialmente l’originario provvedimento sanzionatorio n. 13457/04 dell&#8217;Autorità, AGCM ha fissato in Euro 339.858,35 l&#8217;importo della sanzione a carico dell&#8217;odierna ricorrente, ordinando di procedere al relativo pagamento entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento finale; inoltre, l&#8217;Autorità ha ordinato a CR di maggiorare l&#8217;importo così rideterminato ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, precisando che la maggiorazione in questione dovesse decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della sanzione originariamente imposta (4 novembre 2004) fino alla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato che ha demandato all&#8217;Autorità la rideterminazione della sanzione (29 settembre 2009).<br />
8.5 Nel caso all’esame, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti legittimanti l’applicazione della maggiorazione in questione.<br />
8.5.1 Come rilevato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, la maggiorazione in parola si sostanzia in una sanzione ulteriore, irrogabile a fronte di un pesante ritardo nell&#8217;adempimento, che la discrezionalità del legislatore ha identificato in ogni semestre a decorrere dall&#8217;esigibilità della sanzione principale (Parere n. 1993/2008 del 22 ottobre 2008); è quindi principio acquisito che la maggiorazione ha natura sanzionatoria, con funzione deterrente del ritardo ultrasemestrale nel pagamento della sanzione e che il presupposto per l&#8217;applicabilità della sanzione aggiuntiva è dunque costituito dall&#8217;esigibilità di quella principale e dal ritardo ultrasemestrale (Cons. St., Sez. VI, 25 maggio 2012, n. 3058).<br />
La Corte Costituzionale ha precisato che la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6, a carico dell&#8217;autore di un illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale&#8221; (ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999).<br />
8.5.2 Proprio in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, l&#8217;obbligazione di pagamento della maggiorazione in questione non può che nascere al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale a carico dell&#8217;autore dell&#8217;illecito amministrativo.<br />
Pertanto, come la Sezione ha avuto a precisare, la maggiorazione in questione presuppone la ricorrenza di precisi elementi oggettivi (la esigibilità della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento sanzionatorio) e soggettivi (imputabilità e volontarietà del ritardo stesso) (TAR Lazio, I, 11.6.2013, nn. 5796 e 5822).<br />
8.6 Alla luce dei suddetti principi, appare evidente come nessuno degli elementi suddetti &#8211; sia oggettivi sia soggettivi – ricorra nella fattispecie in controversia.<br />
8.6.1 Invero, nel caso all&#8217;odierno esame, il 23 marzo 2005 &#8211; e dunque prima del decorso del termine di tolleranza ultrasemestrale (che sarebbe scaduto il 4 maggio 2005) &#8211; veniva pubblicato il dispositivo della sentenza del TAR Lazio n. 12835/05 di annullamento dell’originario provvedimento sanzionatorio dell&#8217;Autorità (del 29 luglio 2004). Per l’effetto, la sanzione originariamente determinata veniva integralmente e retroattivamente cancellata; successivamente, la ricordata sentenza del Consiglio di Stato confermava l&#8217;annullamento del provvedimento dell&#8217;Autorità nella parte relativa alla determinazione delle sanzioni, demandando all&#8217;Autorità medesima la rideterminazione degli importi.<br />
8.6.2 Con la decisione del TAR Lazio si è dunque avuta l&#8217;eliminazione dall&#8217;ordinamento giuridico della parte dell’originario provvedimento sanzionatorio di AGCM relativa al quantum delle sanzioni: invero, quella parte, oggetto di annullamento, ha cessato di avere valore giuridico essendo divenuta inesistente (<i>tamquam non esset)</i> e inidonea a produrre alcun effetto, neppure, quindi, – per quanto in questa sede rileva – ai fini dell’applicazione della maggiorazione del richiamato art. 27, comma 6.<br />
E invero, se gli effetti dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto ad opera del giudice amministrativo retroagiscono al momento dell&#8217;emanazione dello stesso, con conseguente necessità, per l&#8217;Autorità emanante, di rideterminare la propria volontà sulla base di quanto indicato nella pronuncia, ne discende che, laddove la sentenza del giudice amministrativo sia intervenuta, annullando in tutto ovvero in parte il provvedimento dell&#8217;Autorità, quest&#8217;ultimo è da intendersi <i>tamquam non esset,</i> con conseguente impossibilità per lo stesso di costituire il termine di decorrenza ai fini del pagamento della sanzione; mentre il <i>dies a quo</i> per l&#8217;applicazione della maggiorazione deve essere individuato nella data di emanazione ad opera dell&#8217;Autorità del nuovo provvedimento sanzionatorio (Cons. Stato, VI, 25 maggio 2012, n. 3058; TAR Lazio, I, 24.1.2013, n. 867; id., 11.4.2013, n. 3724).<br />
8.6.3 Ne consegue che, a partire dal 23 marzo 2005, la sanzione originariamente determinata dall&#8217;Autorità, essendo inesistente in quanto espunta con effetto ex tunc dall’ordine giuridico, diveniva inesigibile, e la circostanza che il parziale annullamento del provvedimento sanzionatorio originario intervenisse (ben) prima dello spirare del termine di tolleranza fissato da AGCM nel provvedimento stesso per il pagamento della sanzione senza applicazione della maggiorazione, ha fatto sì che tale ultimo termine non potesse mai venire a compimento.<br />
8.7 Tanto comportava che Cave Rocca, nel non procedere al pagamento della sanzione originaria determinata dall’Autorità, non incorresse nella mora ultrasemestrale costituente presupposto legittimante l&#8217;applicazione della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/81 (TAR Lazio, n. 5796/2013 cit.).<br />
8.8 D’altra parte, a seguito della pubblicazione del dispositivo in questione, la sanzione diveniva non solo inesigibile, ma anche in alcun modo conoscibile dalla società; pertanto, anteriormente alla rideterminazione del quantum della sanzione ad opera dell’Autorità in esecuzione della ripetuta decisione d’appello, non sussistendo il provvedimento sanzionatorio cui prestare ottemperanza, difettavano in radice i presupposti per l’applicazione della maggiorazione in parola (TAR Lazio, n. 5822/2013 cit.).<br />
In definitiva, solo a seguito del nuovo provvedimento sanzionatorio dell&#8217;Autorità, oggetto dell’odierna controversia, la nuova sanzione per la pratica anticoncorrenziale è divenuta esigibile mentre nel periodo intermedio difettava proprio il provvedimento sanzionatorio cui prestare ottemperanza, e pertanto mancavano in radice i presupposti per l’applicazione della maggiorazione in parola (TAR Lazio, sentenza n. 5822/2013).<br />
8.9 Né tantomeno potrebbe fondatamente sostenersi, a tanto ostando il principio di certezza del diritto e quello di effettività della tutela giurisdizionale, che l’odierna ricorrente, all&#8217;esito dell&#8217;accoglimento del proprio ricorso in primo grado, avrebbe dovuto comunque provvedere a versare, a titolo di sanzione pecuniaria, il maggiore importo originariamente determinato dall’Autorità; tale versamento avrebbe infatti dato luogo ad un pagamento indebito, con conseguente obbligo di restituzione dell’eccedenza da parte dell&#8217;Autorità.<br />
8.10 Conclusivamente, il motivo in rassegna è fondato e il ricorso, per questa parte, deve essere accolto con conseguente annullamento <i>in parte qua</i> del provvedimento impugnato.<br />
9. Per le argomentazioni complessivamente svolte il ricorso in epigrafe è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione quanto ai motivi da 1 a 6, fondato quanto al settimo motivo di gravame, e pertanto va accolto, per quanto di ragione, con conseguente annullamento, in parte qua, dell’atto impugnato.<br />
10. Stante la obiettiva difficoltà delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />
1) lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:<br />
(a) annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui infligge a Cave Rocca S.r.l una sanzione non proporzionata alla gravità e alla durata dell’intesa, e ridetermina la sanzione in euro 204.000,00;<br />
(b) annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina a Cave Rocca S.r.l. il pagamento della maggiorazione di cui all&#8217;art. 27, comma 6, della legge n. 689/81;<br />
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2014 e 28 gennaio 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Cicchese, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-3341/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3341</a></p>
<p>Va sospesa l’esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso un parere negativo al rilascio di titolo edilizio: l’appello prospettava il mancato contraddittorio su un documento tardivamente depositato dall’amministrazione, poi rivelatosi dirimente ai fini della decisione della causa: tale censura e’ apparsa dotata di sufficiente fumus ed in ragione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso un parere negativo al rilascio di titolo edilizio: l’appello prospettava il mancato contraddittorio su un documento tardivamente depositato dall’amministrazione, poi rivelatosi dirimente ai fini della decisione della causa: tale censura e’ apparsa dotata di sufficiente fumus ed in ragione di quanto sopra non solo e’ stata sospesa l’efficacia della sentenza gravata ma, in via cautelare, anche l’efficacia del provvedimento di diniego impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03341/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05648/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5648 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanna Ramacciato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Roma, piazza Barberini N.52;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Campobasso </b>in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Calise, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. MOLISE – Campobasso &#8211; Sezione I n. 00327/2012, resa tra le parti, concernente parere negativo su progetto di ristrutturazione immobile	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo;	</p>
<p>Ritenuto che le censure aventi ad oggetto il mancato contraddittorio su un documento tardivamente depositato, poi rivelatosi dirimente ai fini della decisione della causa, appaiono dotate di sufficiente fumus;<br />	<br />
Considerato in ragione di quanto sopra e di quanto esposto in sede di gravame che, non solo deve essere sospesa l’efficacia della sentenza gravata ma, in via cautelare, anche l’efficacia del provvedimento di diniego impugnato	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5648/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata; sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Raffaele Potenza, Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3341</a></p>
<p>Stranieri &#8211; diniego rinnovo permesso di soggiorno – per sentenza patteggiata concernente lo spaccio di sostanze stupefacenti – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:3340/2004 Registro Generale: 6212/2004 Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; diniego rinnovo permesso di soggiorno – per sentenza patteggiata concernente lo spaccio di sostanze stupefacenti – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3340/2004<br />
Registro Generale: 6212/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli Est.<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PRELAJ LANDI</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ARMANDO PACHI&#8217;, MARIO MASSANO con domicilio eletto in Roma VIA OTRANTO, 36 presso MARIO MASSANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>non costituitosi;<b>PREFETTURA DI VENEZIA</b>non costituitasi;<b>QUESTURA DI VENEZIA </b><br />
non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE III 1796/2004, resa tra le parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Dedi Rulli e udito, altresì, per la parte l’Avv. Mario Massano.</p>
<p>Ritenuto che i fatti posti a base della sentenza resa nei confronti dell’appellante ex art. 444 c.p.p. ben possono costituire presupposto del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, restando impregiudicato il potere della P.A. di una loro autonoma valutazione;</p>
<p>Ritenuto, quindi, che le doglianze prospettate nell’atto di appello non appaiono condivisibili;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6212/2004).</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2004 n.3341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-7-2004-n-3341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-7-2004-n-3341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2004 n.3341</a></p>
<p>Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; diniego rinvio militare – per carenza di esami sostenuti – calcolo degli esami &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 9 giugno 2004 n. 3198 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:3341/2004 Registro Generale:6313/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2004 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2004 n.3341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; diniego rinvio militare – per carenza di esami sostenuti – calcolo degli esami  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/7/4683/g">Ordinanza sospensiva del 9 giugno 2004 n. 3198</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3341/2004<br />
Registro Generale:6313/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli Est.<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MAZZEI FRANCESCO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIANCARLO MAZZEI con domicilio eletto in Roma VIA CHIANA, 35 presso GIANCARLO MAZZEI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>non costituitosi;<b>DISTRETTO MILITARE DI CASERTA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I BIS n. 3198/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINVIO MILITARE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Dedi Rulli;<br />
Nessuno comparso per le parti;</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame, le doglianze prospettate non appaiono fornite di sufficiente fumus, atteso che la norma invocata richiede che siano sostenuti ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta e successive:</p>
<p>Spese al definitivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6313/2004).<br />
Spese al definitivo;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-7-2004-n-3341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2004 n.3341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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