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	<title>3329 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3329 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2017 n.3329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2017-n-3329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2017-n-3329/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2017 n.3329</a></p>
<p>Pres. Poli/ Est. Lamberti Sulla derogabilità della regola dello scorrimento nei concorsi pubblici Rapporto di lavoro – Concorsi &#160;pubblici&#160; – Derogabilità regola dello scorrimento – Ragioni. &#160; &#160; La preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2017-n-3329/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2017 n.3329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2017-n-3329/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2017 n.3329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Poli/ Est. Lamberti</span></p>
<hr />
<p>Sulla derogabilità della regola dello scorrimento nei concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rapporto di lavoro – Concorsi &nbsp;pubblici&nbsp; – Derogabilità regola dello scorrimento – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia&nbsp;<em>funditus</em>&nbsp;mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira. Ne consegue che per configurasi l’obbligo di scorrimento della graduatoria all’esito dell’annullamento giurisdizionale del bando indetto dalla P.A. occorre un provvedimento espresso dell’Amministrazione che dia conto della volontà esplicita di coprire i posti vacanti avvalendosi delle graduatorie valide ed efficaci, ovvero di ricorrere agli altri canali di reclutamento nel rispetto delle disposizioni vigenti.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 06/07/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 03329/2017REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04897/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2013, proposto da Alfredo Tortora, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leone IV, n. 38;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.a.r. Campania – Sede staccata di Salerno &#8211; Sezione I, n. 2152 del 27 novembre 2012, resa tra le parti, concernente diniego di scorrimento della graduatoria del concorso a n. 999 posti di dirigente.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Medici e l&#8217;avvocato dello Stato Grumetto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Il ricorrente ha impugnato avanti il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, la nota prot. n. 36561 del 3 maggio 2010 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze respingeva la sua istanza, formulata nel 2005, tesa ad ottenere lo scorrimento della graduatoria del concorso a n. 999 posti di dirigente bandito con d.m. 19 gennaio 1993, al cui esito si era classificato al 1127^ posto della graduatoria di merito (approvata con d.d. prot. n. 2388 del 9 luglio 1999), risultando, quindi, idoneo non vincitore.<br />
1.1. Il ricorrente formulava, altresì, domanda di risarcimento del danno &#8211; pari al trattamento economico previsto per i vincitori del concorso &#8211; con decorrenza dall’annullamento, disposto con sentenza n. 7457/2005 del T.a.r. Campania &#8211; Sede di Napoli, dell’atto di diniego dello scorrimento della graduatoria in favore di altro candidato, in tesi avente effetti&nbsp;<em>ultra partes</em>.<br />
2. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale respingeva il ricorso con l’onere delle spese (quantificate in € 2.500,00 oltre accessori).<br />
2.1. Il T.a.r., premesso che, con la richiamata sentenza n. 7457, “<em>il giudice ha annullato non un atto generale rivolto ad una pluralità di destinatari, bensì un atto amministrativo relativo ad un soggetto individuato, con effetti quindi esclusivamente nei suoi confronti</em>”, ha osservato che, benché “<em>lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci</em>” costituisca “<em>la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, mentre l&#8217;indizione del nuovo concorso rappresenta l&#8217;eccezione e richiede un&#8217;apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico</em>”, purtuttavia, “<em>questo principio, come tiene a precisare l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, non è assoluto, poiché in alcuni casi la determinazione di ricorrere a nuove procedure concorsuali per reclutare personale risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell&#8217;obbligo della motivazione</em>.&nbsp;<em>Nel caso specifico, il bando del concorso a dirigente del quale il ricorrente aveva chiesto lo scorrimento della graduatoria risale a quasi vent’anni addietro, in quanto emanato con D.M. 19 gennaio 1993. E’ sufficiente questo elemento temporale per giustificare pienamente la scelta di indire nuovi bandi con criteri selettivi più conformi alle attuali esigenze dell’amministrazione. Infatti, con decreto del 5 agosto 2009, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha bandito un concorso per la copertura di 36 posti di dirigente</em>”<em>.</em><br />
2.2. Peraltro, ha aggiunto il Tribunale, la neo-costituita “<em>Agenzia delle entrate è ente diverso dal Ministero, dotato di personalità giuridica, autonomia patrimoniale, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia si estende, com’è naturale, anche alla gestione del personale secondo esigenze proprie, del tutto svincolate da quelle del Ministero, e che devono fondamentalmente guardare all’adozione delle migliori soluzioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Ne consegue che la piena legittimità della decisione di coprire i posti vacanti mediante nuova procedura concorsuale, posto che la precedente era stata bandita non solo dal Ministero, amministrazione diversa dall’Agenzia delle entrate, ma anche in un periodo troppo risalente nel tempo, nel quale i criteri per l’accesso alla dirigenza nel pubblico impiego erano del tutto diversi da quelli attualmente previsti dall’art. 28 d. lgs. n. 165 del 2001. In questo senso si sarebbe mostrata paradossale una decisione opposta dell’amministrazione, quella di avvalersi di un concorso bandito in un’epoca nella quale i requisiti ed i criteri di selezione erano del tutto diversi da quelli pretesi dalla vigente normativa</em>”.<br />
3. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure svolte in prime cure.<br />
4. Costituitasi l’Amministrazione, il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 25 maggio 2017.<br />
5. Il ricorso non merita accoglimento.<br />
6. La pretesa del ricorrente allo scorrimento della graduatoria si scontra con due ineludibili ed insuperabili profili, uno di diritto e l’altro di fatto: da un lato, il giudizio definito con la richiamata sentenza n. 7457 è riferito ad un altro soggetto che anelava allo scorrimento della graduatoria esclusivamente a proprio favore e non certo&nbsp;<em>erga omnes</em>&nbsp;e, pertanto, non ha strutturalmente effetti&nbsp;<em>ultra partes</em>; dall’altro lato, il concorso è stato bandito nel 1993 e concluso nel 1999, mentre l’istanza di scorrimento è stata formulata dal ricorrente soltanto nel 2005.<br />
6.1. In tale lasso temporale, tuttavia, si sono verificati assai significativi cambiamenti nell’ordinamento giuridico,&nbsp;<em>in primis</em>, per quanto di qui interesse, l’istituzione delle Agenzie fiscali e la riforma della disciplina della dirigenza pubblica, con conseguente diversa modulazione delle competenze del personale da assumere.<br />
7. In maniera conforme all’orientamento fatto proprio dal Tribunale di prime cure, del resto, si è, nelle more del presente giudizio di appello, espressa autorevole giurisprudenza.<br />
7.1. Anzitutto, Cass. civ., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460 ha ribadito il consolidato orientamento pretorio secondo cui, laddove “<em>gli interessati, dichiarati idonei in un precedente concorso … hanno contestato le modalità prescelte dall&#8217;Amministrazione per coprire i posti dirigenziali vacanti in organico</em>”, essi pongono “<em>in discussione la legittimità di scelte che sono il frutto di valutazioni discrezionali della P.A., di fronte alle quali non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi”</em>.<br />
7.2. Quanto al merito della questione, questo Consiglio ha di recente più volte ribadito, con svariate pronunce cui si fa integrale richiamo ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231; Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792; Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4584; Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796), che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia&nbsp;<em>funditus</em>&nbsp;mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira.<br />
8. Nel caso di specie &#8211; in disparte l’oggettiva risalenza del bando &#8211; l’intervenuta istituzione delle Agenzie fiscali (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) e la modifica dell’ordinamento della dirigenza pubblica (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) hanno evidentemente comportato una decisa soluzione di continuità rispetto al passato che rende assolutamente logica la scelta dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria e di indire un nuovo concorso, scelta che peraltro non necessita di esplicita e specifica motivazione proprio alla luce dell’evidenza normativa circa il radicale cambiamento del complessivo assetto del settore.<br />
9. Non sussiste, inoltre, nel particolare caso di specie, il lumeggiato obbligo di scorrimento della graduatoria all’esito dell’annullamento giurisdizionale del bando indetto dall’Agenzia delle entrate nel 2001 (che avrebbe comportato una cospicua vacanza organica): invero, perché si configuri un obbligo di tal fatta, occorre un provvedimento espresso dell’Amministrazione che dia conto della volontà esplicita di quest’ultima di coprire i posti vacanti avvalendosi delle graduatorie valide ed efficaci, ovvero di ricorrere agli altri canali di reclutamento nel rispetto delle disposizioni vigenti.<br />
10. Il ricorso, dunque, non può che essere respinto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna il signor Alfredo Tortora alla rifusione, a favore del Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vito Poli, Presidente<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br />
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore<br />
Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Luca Lamberti</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Vito Poli</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2017-n-3329/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2017 n.3329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.3329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-4-2012-n-3329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-4-2012-n-3329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-4-2012-n-3329/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.3329</a></p>
<p>Pres. Filippi – Est. Dongiovanni Ditta Individuale Sacco (Avv. G. Parrello) c/ Ministero Politiche Agricole (Avv. Stato) sull&#8217;obbligo di garantire il soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo ad istanza di parte Procedimento amministrativo – Aiuto di Stato &#8211; Istanza – Omissione – Documento d’identità – Non ammissione – Illegittimità – Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-4-2012-n-3329/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.3329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-4-2012-n-3329/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.3329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filippi – Est. Dongiovanni<br /> Ditta Individuale Sacco (Avv. G. Parrello) c/ Ministero Politiche Agricole (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di garantire il soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo ad istanza di parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo –  Aiuto di Stato &#8211; Istanza – Omissione – Documento d’identità – Non ammissione – Illegittimità – Ragioni – Soccorso istruttorio &#8211; Obbligo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di non ammissione all’istanza volta ad ottenere l’aiuto di stato relativo al fermo biologico della unità adibita alla pesca motivato sulla mancanza del documento d’identità allegato all’istanza, atteso che l’amministrazione aveva l’obbligo, facendo rilevare la predetta carenza, di chiedere la regolarizzazione postuma, ex art. 6 co. 1 lett. B, l. 241/1990, sintetizzabile nella nozione del c.d. soccorso istruttorio, atteso che in tale ipotesi non si tratta né di garantire la par condicio tra i partecipanti come nelle procedure ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Ditta Individuale Sacco Domenico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gaetano Parrello, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Roma, via Flaminia 189; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01 dicembre 2011, prot. n. 0043214 di non ammissione del&#8217;istanza per l&#8217;ottenimento dell&#8217;aiuto di cui all&#8217;art. 4 del d.m. 23.06.2010</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che il ricorso risulta fondato in quanto, a fronte della mancata produzione del documento di identità da parte del ricorrente, l’amministrazione resistente aveva l’obbligo, facendo rilevare la predetta carenza, di chiedere all’istante la regolarizzazione della richiesta di che trattasi attraverso la produzione di copia del predetto documento di identità;<br />	<br />
&#8211; che, non trattandosi di procedure di evidenza pubblica di cui al D.lgs n. 163 del 2006 dove si tratta di garantire la par condicio tra i partecipanti, nel caso di specie, vale la regola generale che deve ispirare l’azione amministrativa, ai sensi della<br />
&#8211; che il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;<br />	<br />
&#8211; che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano nella misura di euro 1.000,00 (mille) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-4-2012-n-3329/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.3329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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