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	<title>3328 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3328 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.3328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-3-2019-n-3328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-3-2019-n-3328/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.3328</a></p>
<p>Collegio: Pres. Lo Presti, Est. di Nezza Parti: RTI Visa Management Service e I-Data Daniù…xmanlik ve Hizmet diù…x Ticaret a.…x. (Avv.ti Francesco Vannicelli e Alessandro Malossini), VF Worldwide Holdings Ltd. (Avv. Antonio Feroleto), Tls Group (Avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca e Alessandro Gigli) Ministero degli affari esteri e della cooperazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-3-2019-n-3328/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.3328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-3-2019-n-3328/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.3328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: Pres. Lo Presti, Est. di Nezza Parti: RTI Visa Management Service e I-Data Daniù…xmanlik ve Hizmet diù…x Ticaret a.…x. (Avv.ti Francesco Vannicelli e Alessandro Malossini), VF Worldwide Holdings Ltd. (Avv. Antonio Feroleto), Tls Group (Avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca e Alessandro Gigli) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ambasciata d&#8217;Italia nella Repubblica Popolare Cinese (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di competenze tra il Responsabile Unico del Procedimento e la Commissione nell&#8217;ambito del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta e sulla finalità  di tale subprocedimento.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">1.Appalti &#8211; Anomalia &#8211; Subprocedimento &#8211; Ruolo del RUP &#8211; Centrale &#8211; Supporto della Commissione &#8211; Eventuale</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.Appalti &#8211; Anomalia &#8211; Subprocedimento &#8211; Finalità  &#8211; Accertamento dell&#8217;attendibilità  e della serietà  dell&#8217;offerta &#8211; Potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Al RUP è riconosciuta la gestione integrale della procedura di gara, con la conseguenza che deve riconoscersi a tale figura il ruolo di ‘filtro’ tra le valutazioni tecniche della commissione e le scelte della stazione appaltante. Non vi sono ragioni per ritenere che la disciplina oggi vigente abbia inteso modificare tale assetto di competenze: le linee guida Anac n. 3/2016, al par. 5.3, così come integrato dalla delibera 11.10.2017, n. 1007, nel silenzio degli artt. 31, 77 e 97 d. lgs. n. 50/2016, infatti, specificano che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.Per pacifica opinione il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato “all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte”, di talché la relativa valutazione della stazione appaltante “ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale”, salvo che nei casi di “macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” stessa.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8650 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Visa Management Service, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, in proprio e quale mandataria capogruppo del rti con I-Data DaniÅŸmanlik ve Hizmet diÅŸ Ticaret a.ÅŸ., in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Alessandro Malossini, presso lo studio dei quali in Roma, via Varrone, 9, ha eletto domicilio;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, e Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, in persona del Capo missione <i>p.t.</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>VF Worldwide Holdings Ltd., in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Feroleto, presso il cui studio in Roma, via A. Caroncini, 2, ha eletto domicilio;<br />
Tls Group, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca e Alessandro Gigli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via G. Paisiello, 55;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10609 del 2018, proposto da:<br />
Tls Group, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca e Alessandro Gigli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via G. Paisiello, 55;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, e Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, in persona del Capo missione p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>VF Worldwide Holdings Ltd., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Feroleto, presso il cui studio in Roma, via A. Caroncini, 2, ha eletto domicilio;<br />
Visa Management Service, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria capogruppo del rti con I-Data DaniÅŸmanlik ve Hizmet diÅŸ Ticaret a.ÅŸ., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Alessandro Malossini, presso lo studio dei quali in Roma, via Varrone, 9, ha eletto domicilio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p><i>Ric. n. 8650/18 r.g.:</i></p>
<p><i>(ric.)</i></p>
<p>&#8211; della graduatoria finale, pubblicata sul sito internet dell’Ambasciata d’Italia a Pechino in data 8.6.2018, della gara avente a oggetto “Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia”, indetta dalla stessa Ambasciata con bando n. 1953 del 28.3.2017, nella quale sono risultate prima e seconda classificata rispettivamente le imprese VF Worldwide Holdings Ltd. e TLS Group S.A.;</p>
<p>&#8211; del provvedimento di aggiudicazione (provvisoria e definitiva);</p>
<p>&#8211; della determinazione assunta dalla commissione di gara di non procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta tecnica ed economica della prima classificata;</p>
<p>&#8211; del verbale della seduta pubblica dell’8.6.2018, nella parte in cui la commissione ha omesso di sottoporre a verifica l’offerta presentata dalla controinteressata VF Worldwide Holdings, ha approvato la graduatoria finale e ha proposto l’aggiudicazione in via provvisoria all’anzidetta società;</p>
<p>&#8211; dei verbali di gara, con particolare riferimento a quelli delle sedute riservate tenutesi dal 4.6 all’8.6.2018, recanti i giudizi e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e delle relative tabelle di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;</p>
<p>&#8211; del contratto (se nel frattempo stipulato) tra l’Ambasciata e la prima classificata;</p>
<p>&#8211; per quanto occorrer possa e <i>in parte qua</i>, del bando di gara con i relativi allegati (1. Bando di Gara, 2. Norme di Partecipazione, 3. Capitolato di Gara, 4. Domanda di Ammissione);</p>
<p><i>nonché per la condanna</i></p>
<p>dell’amministrazione a escludere le offerte delle controinteressate VF Worldwide Holdings Ltd. e TLS Group S.A. e a procedere all’aggiudicazione della gara alla ricorrente ovvero, in subordine, ad avviare il procedimento di verifica delle offerte anomale nei confronti delle offerte della controinteressata VF Worldwide Holdings Ltd., escludendo quella di TLS Group S.A., ovvero comunque assegnandole un minor punteggio rispetto a quello della ricorrente, ovvero in ogni caso a procedere all’aggiudicazione della gara alla ricorrente a seguito della revisione dei punteggi;</p>
<p><i>(mm.aa.)</i></p>
<p>&#8211; del decreto dell’Ambasciata d’Italia a Pechino in data 7.8.2018, recante aggiudicazione definitiva della gara a VF Worldwide Holdings Ltd.;</p>
<p>&#8211; della nota di detta Ambasciata prot. n. 4333 del 7.8.2018, con cui è stata comunicata la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sul sito istituzionale dell’amministrazione;</p>
<p>&#8211; del provvedimento – dagli estremi non noti (e anche qualora si tratti di provvedimento tacito) ma il cui contenuto essenziale è stato esternato con nota dell’Ambasciata prot. 4347 del 9.8.2018 – con il quale l’amministrazione ha ritenuto non anormalmente bassa l’offerta economica di VF Worldwide Holdings Ltd.;</p>
<p>&#8211; per quanto occorrer possa: della predetta nota n. 4347 del 9.8.2018; della nota prot. 3790 del 3.7.2018, con cui l’Ambasciata, dopo aver provveduto all’aggiudicazione provvisoria, ha chiesto all’aggiudicataria provvisoria VF Worldwide Holdings Ltd. di fornire giustificazioni sulla congruità tecnica ed economica dell’offerta; della nota di chiarimenti resa da VF Worldwide Holdings Ltd., trasmessa e fatta propria dall’Ambasciata in data 17.7.2018.</p>
<p><i>Ric. n. 10609/18 r.g.</i>:</p>
<p>&#8211; della graduatoria finale della gara indetta dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, avente a oggetto “Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia”;</p>
<p>&#8211; del provvedimento del 7.8.2018, con cui l’anzidetta Ambasciata ha aggiudicato in via definitiva la gara alla società VF Worldwide Holdings Ltd.;</p>
<p>&#8211; del provvedimento, di data ed estremi non conosciuti, con cui la stessa Ambasciata ha ritenuto l’offerta economica dell’aggiudicataria non anormalmente bassa e pienamente compatibile con quanto indicato nell’offerta tecnica della stessa società;</p>
<p><i>nonché per la condanna</i></p>
<p>&#8211; al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi degli artt. 34, co. 1, n. 1), 122 e 124 c.p.a., con dichiarazione di subentro della ricorrente nel contratto e nell’espletamento del relativo servizio oppure con dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto sottoscritto tra le parti;</p>
<p>&#8211; in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente ai sensi degli artt. 30 e 124 c.p.a..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 30 gennaio 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p><i>A)</i> Con ricorso portato a notifica il 9.7.2018 (dep. il 20.7; n. 8650/18 r.g.) la società Visa Management Service (in breve Vms), nel premettere di gestire le attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia per la circoscrizione consolare di Chongqing, in Cina (in forza di provvedimento del 29.9.2014), di aver partecipato, insieme alla società Ä°data, alla gara indetta dall’Ambasciata d’Italia a Pechino con bando n. 1953 del 28.3.2017 per l’“Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e di essersi classificata al terzo posto con 58,45 punti (41,85 per offerta tecnica e 16,60 per offerta economica), ha impugnato l’aggiudicazione provvisoriamente disposta in favore di VF Worldwide Holdings Ltd. (Vfwh), prima classificata con 91 punti (o.t. 61; o.e. 30), seguìta da TLS Group s.a. (Tls) con 63,52 punti (o.t. 46,35; o.e. 17,17), prospettando:</p>
<p><i>I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 103 e 104 d.lgs. n. 50/2016 nonché degli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara (norme di partecipazione); eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta</i>: le offerte di Vms e Tls avrebbero dovuto essere escluse in ragione della non conformità alla disciplina di legge dell’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia in caso di aggiudicazione;</p>
<p><i>II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta</i>: l’offerta di Vfwh avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia, avendo superato la soglia prevista dall’art. 97, co 3, d.lgs. n. 50/2016;</p>
<p><i>III) con riferimento all’offerta economica di Tls: nullità dell’offerta economica; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 3, norme di partecipazione (disciplinare di gara); eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria</i>: l’offerta economica di Tls avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza della sottoscrizione;</p>
<p><i>IV) Illogicità della valutazione nel merito delle offerte tecniche: eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; manifesta irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 norme di partecipazione (disciplinare di gara) e della sez. IV.2.1 del bando di gara</i>: l’apprezzamento delle offerte tecniche operato dalla stazione appaltante sarebbe erroneo sotto svariati profili.</p>
<p>Si sono costituiti in resistenza l’amministrazione e la società Vfwh.</p>
<p>Con ricorso per motivi aggiunti portato a notifica il 6.9.2018 (dep. l’11.9) Vms ha esteso l’impugnazione al decreto del 7.8.2018, con cui l’Ambasciata d’Italia a Pechino ha aggiudicato definitivamente la gara a Vfwh, prospettando:</p>
<p><i>I) Incompetenza del responsabile unico del procedimento o comunque mancato supporto della commissione aggiudicatrice nell’iter di verifica dell’anomalia dell’offerta; violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 97 d.lgs. n. 50/2016 nonché delle linee guida Anac n. 3 del 2016; eccesso di potere per incompetenza; difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.</i>: il giudizio sull’anomalia dell’offerta sarebbe stato formulato esclusivamente dal rup anziché dalla commissione aggiudicatrice e in ogni caso senza il coinvolgimento di quest’ultima;</p>
<p><i>II) Assenza di un provvedimento espresso o comunque di qualsiasi istruttoria e di motivazione in merito alla decisione sull’anomalia dell’offerta e palese incongruità dell’offerta di Vfwh; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; insufficienza e contraddittorietà della motivazione; e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.</i>: con la nota n. 4347 del 9.8.2018, adottata a seguito di istanza di accesso, l’Ambasciata avrebbe reso noto di aver ritenuto l’offerta dell’aggiudicataria non anormalmente bassa, mentre nel provvedimento di aggiudicazione del 7.8.2018 essa si sarebbe limitata a prendere atto delle verifiche del rup; sarebbe pertanto assente un provvedimento espresso di definizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia e comunque mancherebbero del tutto le motivazioni del giudizio di congruità formulato dall’amministrazione; in particolare, l’offerta di Vfwh sarebbe chiaramente anomala, come attestato da una serie di vizi ed errori incidenti sugli elementi dell’offerta stessa (“tariffa ponderata” offerta, stima del fatturato da tariffa, considerazione dell’offerta di servizi aggiuntivi opzionali, applicazione di salari non coincidenti con quelli minimi imposti dalle normative locali, offerta di servizi analoghi per altre rappresentanze diplomatiche in Cina), tali da comportare nel complesso una perdita totale (prima di eventuali oneri finanziari netti e delle imposte sui redditi) di ca. 15,49 mln di euro (anziché il risultato positivo previsto di 0,61 mln euro); sarebbero altresì illogiche le deduzioni difensive dell’amministrazione sul punto;</p>
<p><i>III) Illegittimità dell’avviamento del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dopo l’aggiudicazione provvisoria e comunque senza alcuna forma di pubblicità o comunicazione ai concorrenti; violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 97 d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.: </i>a differenza di quanto previsto dalla disciplina di riferimento, nella fattispecie in esame il procedimento di verifica dell’anomalia sarebbe stato attivato dopo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.</p>
<p>Con i motivi nn. IV, V, VI e VII la ricorrente ha ribadito le medesime doglianze prospettate con il ricorso introduttivo, denunciando (tra l’altro) l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva.</p>
<p>Costituitasi in resistenza anche la società Tls, con ordinanza n. 6501 del 29.10.2018 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p><i>B)</i> Con ricorso portato a notifica il 24.9.2018 (dep. il 25.9; n. 10609/18 r.g.) la società Tls ha impugnato l’aggiudicazione e la graduatoria della gara in esame nonché la determinazione con cui l’Ambasciata ha ritenuto non anormalmente bassa l’offerta economica di Vfwh, formulando le domande riportate in epigrafe.</p>
<p>A sostegno del ricorso ha dedotto:</p>
<p><i>1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 97 d.lgs. n. 50/2016; difetto di istruttoria, mancata pubblicità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e avvio del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dopo l’aggiudicazione provvisoria</i>: il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Vfwh si sarebbe svolto a insaputa degli altri concorrenti e sarebbe stato attivato dopo l’aggiudicazione provvisoria;</p>
<p><i>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 97 d.lgs. n. 50/2016 nonché delle linee guida Anac n. 3 del 2016; mancata consultazione della commissione di gara</i>: il giudizio sull’anomalia sarebbe stato effettuato dal solo rup anziché dalla commissione di gara e comunque senza il coinvolgimento di quest’ultima;</p>
<p><i>3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016; assenza di un provvedimento espresso di valutazione dell’anomalia nonché di una motivazione; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza</i>: in assenza di un provvedimento espresso di definizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia sarebbe impossibile conoscere l’<i>iter</i> logico-giuridico seguito dall’amministrazione per sostenere la congruità dell’offerta; sotto altro profilo, l’anomalia dell’offerta di Vfwh emergerebbe da una serie di convergenti elementi (tariffa ponderata, ricavi, costi del personale, costi per la sicurezza, investimenti, economie di scala).</p>
<p>Costituitisi in resistenza gli intimati, con ordinanza n. 6500 del 29.10.2018 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p><i>C)</i> All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, i giudizi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p><i>1. </i>Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione, osserva il Collegio che nella graduatoria della gara in esame, aggiudicata a Vfwh (con 91 punti), Tls e Vms si sono classificate rispettivamente al 2° e al 3° posto (rispettivamente con 63,52 e 42,89 punti).</p>
<p>In considerazione di questo esito Vms ha impugnato, oltre che l’aggiudicazione in favore di Vfwh, la mancata esclusione di Tls dalla selezione (sia con il ricorso introduttivo sia con il ricorso per motivi aggiunti), mentre Tls si è limitata a contestare l’aggiudicazione.</p>
<p>Le censure di Vms relative all’ammissione di Tls alla gara assumono pertanto natura logicamente prioritaria rispetto alle altre doglianze, atteso che dall’eventuale reiezione delle stesse discenderebbe l’inammissibilità, per difetto d’interesse, di quelle attinenti all’aggiudicazione in favore di Vfwh.</p>
<p><i>2.</i> Cominciando perciò dalla contestazione riguardante la partecipazione di Tls alla procedura, ritiene il Collegio che le inerenti censure siano infondate (ciò che esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dall’amministrazione sul presupposto della dedotta non lesività degli atti con esso impugnati; v. mem. 30.7.18 amm.).</p>
<p><i>2.1.</i> Vms assume anzitutto (cfr. nn. I ric. e IV mm.aa.; i motivi, recanti prospettazioni coincidenti, sono svolti anche nei confronti di Vfwh, ma, in coerenza con quanto innanzi osservato, essi vanno esaminati con riferimento alla sola posizione della seconda classificata) che l’offerta di Tls avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di valido impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia in caso di aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>Sarebbero state violate, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 8 del disciplinare di gara, 93 e 103 d.lgs. n. 50/2016, avendo il fideiussore presentato l’impegno a prestare una garanzia pari al 10% del “valore stimato del contratto” dal bando di gara, sulla base del numero dei visti e della tariffa praticata dai gestori, valore tuttavia non coincidente con quello dell’aggiudicazione; ciò in quanto: <i>a)</i> nel bando di gara si darebbe conto della stima del valore attraverso l’ipotesi di trattazione di un numero di domande di visto in linea con la media dell’ultimo triennio, senza tuttavia considerare l’eventualità di un numero superiore di domande; <i>b)</i> la tariffa attuale (ca. 17 euro) potrebbe essere aumentata fino a 30 euro per visto ai sensi del reg. (CE) n. 810/2009 (codice comunitario dei visti).</p>
<p>Il motivo è infondato (in disparte le eccezioni, sollevate dalle parti resistente e controinteressata, di inammissibilità per acquiescenza alle previsioni del bando o per difetto di impugnazione della <i>lex specialis</i> stante l’intervenuta definizione con la sentenza Cons. Stato, sez. V, 21.3.2018, n. 1811, del giudizio sulla determina a contrarre del 28.3.2017; v. mem. 27.7.18 Vfwh).</p>
<p>Come esattamente dedotto da Tls (ma anche da Vfwh; v. all. 1 c.int.), con la risposta al quesito n. 18 (pubblicata sul sito dell’Ambasciata il 24.4.2017) l’amministrazione ha chiarito che ai sensi dell’art. 11 del capitolato di gara l’importo della garanzia (“garanzia fideiussoria di esecuzione”; v. art. 11 cit., <i>sub</i> all. 8, doc. 7, ric.) doveva essere pari al 10% del “valore dell’esternalizzazione” siccome indicato al punto II.2.1 del bando di gara, che qui si riporta: “Valore dell’esternalizzazione: l’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento diretto da parte dell’utenza di quanto stabilito nell’offerta per ogni domanda di Visto che prenderà in carico. Il flusso di visti medio annuale dell’ultimo triennio rilevato dall’amministrazione aggiudicatrice è di 416.630 visti. Il valore stimato del contratto per quattro anni è di: RMB 232.000.000” (pari a euro 31.029.732,5 al 28.3.2017; cfr. mem. 24.9.18 Tls), con la seguente nota: “NB: il valore stimato è stato calcolato utilizzando le <i>service fees</i> attualmente in uso (RMB 115 per le domande di visto ADS e RMB 180 per le altre domande di visto) e ipotizzando che la quantità di domande di visto trattate sia in linea con la media dell’ultimo triennio (media annuale visti ADS 261.082, media annuale altri visti 155.548). Si ritiene altresì opportuno segnalare che, dopo anni di crescita costante del numero delle domande di visto nella R.P.C., nel 2016 è stato registrato un sensibile calo dei flussi turistici, e che questi, al netto di fattori esogeni e variabili non connesse con le attività della rete diplomatico-consolare, potrebbero tornare ad aumentare in linea con la crescita complessiva del turismo cinese verso l’estero” (all. 6, doc. 5, ric.).</p>
<p>In concreto, Tls risulta aver prestato un impegno conforme alle previsioni della <i>lex specialis</i> (euro 3.102.973,20, pari al 10% del valore stimato del contratto; la circostanza, addotta anche dall’amministrazione, è incontestata), sicché il motivo in esame è infondato (ciò che esime dall’affrontare le ulteriori argomentazioni delle parti controinteressate sull’operatività del soccorso istruttorio <i>ex</i> art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016 anche nella denegata ipotesi di condivisione della prospettazione della ricorrente).</p>
<p>Mentre è inammissibile il profilo di critica, contenuto nella memoria di Vms, attinente all’asserito contrasto, con il d.lgs. n. 50/2016, della clausola della <i>lex specialis</i> innanzi riportata “se interpretata nel senso di aver ancorato la garanzia al valore di stima del contratto (e non al valore reale del servizio appaltato)” (v. mem. 14.1.2019, pag. 6).</p>
<p>Si tratta infatti (come correttamente eccepito dalla difesa erariale; v. mem. 19.1.2019) di una censura irritualmente introdotta nel giudizio (mediante atto non notificato alle controparti e dunque non idoneo a integrare il <i>thema decidendum</i>), oltre che tardiva (poiché non avanzata nel ricorso introduttivo; è parimenti inammissibile, per le stesse ragioni, l’allegazione conclusiva di Vms sull’inadeguatezza dell’impegno di Tls per 5 centesimi di euro, v. par. 2 mem. 14.1.2019, anch’essa integrante un’autonoma doglianza non ritualmente introdotta nel giudizio).</p>
<p><i>2.2.</i> Vms sostiene, ancora (<i>sub</i> nn. III ric. e VI mm.aa.), che Tls avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dell’art. 6, co. 3, norme di partecipazione, secondo cui “l’offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità”; a suo dire sarebbe stata sottoscritta, infatti, solo la dichiarazione del legale rappresentante circa la veridicità e correttezza dell’offerta economica, redatta però su foglio separato rispetto alla stessa offerta economica e alla quale non sarebbe stato allegato nemmeno il documento d’identità (dello stesso legale rappresentante), ma non l’offerta.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Tls ha chiarito di aver presentato una busta sigillata contenente sia l’offerta economica vera e propria sia la dichiarazione firmata dal proprio amministratore delegato (con il documento d’identità) recante riferimento espresso alla veridicità e correttezza dell’“allegata” offerta economica (cfr. all. 22 amm.).</p>
<p>Questa modalità di presentazione non risulta aver generato alcuna incertezza circa la provenienza dell’offerta, essendo state pienamente assolte le funzioni riconosciute alla sottoscrizione (con la dichiarazione in questione il legale rappresentante di Tls ha fatto propria l’offerta economica, avendone reso nota la paternità ed essendosi vincolato alla manifestazione di volontà ivi contenuta; sono state cioè assicurate la riferibilità dell’offerta alla concorrente nonché la serietà e la vincolatività della stessa per l’interessata; v. mem. 19.1.19 Tls).</p>
<p>Può essere pertanto condiviso l’assunto dell’amministrazione circa l’unitarietà del documento costituito dall’offerta economica e dalla ridetta dichiarazione dell’amministratore delegato (con il documento d’identità), “tenuto conto delle modalità di confezionamento della busta e della documentazione” (v. mem. 19.1.2019 amm.), con conseguente infondatezza del motivo.</p>
<p><i>2.3.</i> Con un’altra serie di doglianze Vms si duole dell’irragionevole attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche (nn. IV ric. e VII mm.aa.).</p>
<p>Essa sostiene in primo luogo che il servizio da affidare consisterebbe in una serie di attività – fornitura di servizi informativi per l’utente (punto informativo, sito web, call center); gestione degli appuntamenti per la consegna della documentazione (prenotazione attraverso il sito web dedicato o prenotazione via call center); gestione dei siti fisici per la consegna della documentazione e per la raccolta dei dati biometrici; incasso dei diritti per il visto e per il servizio e versamenti sul conto dell’Ambasciata; consegna della documentazione all’Ambasciata (unico soggetto abilitato al rilascio del visto); riconsegna del passaporto all’interessato – per le quali rileverebbe la sua precedente esperienza (la ricorrente opererebbe in 122 centri per conto di 18 Paesi e avrebbe trattato più di 1 milione di domande di visto nel 2017), senz’altro equivalente a quella delle concorrenti (le quali avrebbero speso anche i servizi resi da società partecipate).</p>
<p>Sotto altro profilo, la commissione di gara non avrebbe dato conto della diversa incidenza delle varie sottocategorie dell’offerta tecnica (a es. quanto all’“Organizzazione del servizio” sarebbe stato attribuito un peso maggiore alla sottocategoria “Customer Care”, max 25/100, rispetto alla “Conoscenza territorio”, max 15/100, o all’“Accessibilità”, max 10/15 o ancora all’“Orario di apertura”, max 10; lo stesso a dirsi per le altre categorie dell’offerta tecnica), ciò che sarebbe in contrasto con la <i>lex specialis</i> (art. 8 disciplinare di gara e sez. IV.2.1 del bando), non recante differenziazioni tra le sottocategorie.</p>
<p>Quanto all’“organizzazione del servizio”, poi, sarebbe ingiustificato il divario del punteggio riconosciuto alla ricorrente (12,60) rispetto a quello attribuito alle controinteressate (Tls 15,00 e Vfwh 18,20), avuto riguardo alle rispettive proposte e alla motivazione espressa nel verbale del 4/5.6.2018.</p>
<p>Anche queste censure vanno disattese (in disparte il rilievo di inammissibilità per difetto d’interesse sollevato dalle controparti; v. in particolare le allegazioni di Vfwh sul mancato superamento della prova di resistenza, in considerazione dell’assenza di qualsivoglia precisazione su un’eventuale “nuova graduatoria” capeggiata dalla ricorrente, e sull’implausibilità del conseguimento dell’aggiudicazione da parte di Vms nel caso di accoglimento del ricorso; mem. 27.7.2018).</p>
<p>Per pacifico orientamento, le valutazioni delle commissioni di gara rientranti nell’alveo della discrezionalità tecnica loro riservata possono essere giudicate illegittime solo se affette da vizi di manifesta irragionevolezza o di travisamento dei fatti.</p>
<p>Nel caso oggi in esame non ricorre alcuna di queste ipotesi.</p>
<p>Quanto all’esperienza nel settore, l’assunto che la trattazione di un certo numero di domande di visto possa rendere equivalenti le posizioni di soggetti con differenti caratteristiche non è suffragato da idonei elementi di convincimento, non comprendendosi per quale ragione la commissione avrebbe dovuto limitarsi ad apprezzare le offerte sulla base del mero superamento di una sorta di “massa critica” asseritamente idonea a individuare le aziende “più esperte” nel settore, senza tener conto degli altri elementi valutativi delineati dalle norme di gara.</p>
<p>Sono peraltro condivisibili anche le allegazioni fattuali dell’amministrazione, che ha chiarito: <i>i)</i> come – a fronte dei dati evidenziati dalla ricorrente (in disparte la considerazione che il numero delle domande di visto raccolte nel 2017 sarebbe stato indicato solo nel ricorso e non anche nella domanda di partecipazione alla gara) – l’aggiudicataria avesse a sua volta dichiarato di operare in 2612 centri per conto di 59 Paesi e di aver raccolto oltre 5 milioni di domande nel 2017 (oltre 170 milioni dal 2001), mentre Tls avesse affermato di operare in oltre 150 centri per conto di 13 Paesi, con una raccolta di oltre 4,2 milioni di domande nel 2017; <i>ii)</i> di aver considerato anche la pregressa esperienza in Paesi ad alto rischio di immigrazione illegale (con gestione di centri in 19 Paesi “ad alto rischio migratorio” l’aggiudicataria, in 14 Paesi Tls e in 8 Paesi la ricorrente).</p>
<p>Le precedenti considerazioni sono sufficienti ad attestare che l’attribuzione dei punteggi alle odierne contendenti (10 Vfwh; 7,50 Tls; 6 Vms) non è affetta dai vizi dedotti.</p>
<p>Né si ravvisano illegittimità nella distribuzione dei punteggi tra i vari sottocriteri.</p>
<p>La <i>lex specialis</i> non precludeva, infatti, alla commissione di ripartire i punteggi in questione, risultandole anzi esplicitamente conferita, nell’ambito dei “criteri” del bando (cfr. par. IV.2.1, che individua gli elementi valutativi della “precedente esperienza”, delle “infrastrutture messe a disposizione”, dell’“organizzazione del servizio”, del “personale addetto” e delle “proposte migliorative”; all. 6, doc. 5, ric.), la possibilità di individuare specifici “coefficienti di giudizio” (cfr. par. 8 norme di partecipazione: “ […] La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i fattori ponderali […]; all. 7, doc. 6, ric.<i>).</i></p>
<p>Con riferimento all’asserito “divario” relativo al punteggio per l’“organizzazione del servizio”, il Ministero ha chiarito che l’offerta dell’aggiudicataria è risultata “estremamente dettagliata e approfondita rispetto a quella degli altri concorrenti” (come dimostrato anche dallo spazio riservato a questo elemento nelle tre proposte), mentre la ricorrente non ha indicato da quali elementi fosse possibile trarre la palese illogicità del giudizio o il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la commissione. Se ne trae che la censura poggia, in definitiva, sul soggettivo apprezzamento delle offerte in competizione.</p>
<p><i>2.4.</i> In conclusione, il ricorso di Vms è infondato nella parte relativa alla contestazione della posizione di Tls e ai punteggi delle offerte tecniche delle tre contendenti, dovendo essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse nella restante parte, relativa all’aggiudicazione in favore di Vfwh (per quanto osservato in apertura).</p>
<p><i>3. </i>Il ricorso di Tls (n. 10609/18 r.g.) si incentra sulla verifica di anomalia.</p>
<p><i>3.1. </i>Col primo mezzo la ricorrente deduce che il subprocedimento di verifica si sarebbe svolto a insaputa degli altri concorrenti, in spregio a basilari esigenze di trasparenza, e sarebbe intervenuto dopo l’aggiudicazione provvisoria (precisamente, circa un mese dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria), con violazione delle disposizioni sulle fasi di gara (esso andrebbe collocato dopo l’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione, provvisoria e definitiva, come riconosciuto anche dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 16 del 26 gennaio 2011 e come già sancito dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 3 e 10, secondo cui l’aggiudicazione provvisoria è disposta “all’esito del procedimento di verifica”).</p>
<p>Il motivo, che la stessa istante riconosce afferire a “illegittimità sotto il profilo formale” (cfr. pag. 5 ric.), è infondato.</p>
<p>Quanto al primo profilo di critica, Tls non ha indicato la norma impositiva dell’asserito obbligo di comunicare agli altri concorrenti l’avvio dell’<i>iter</i> di verifica dell’anomalia dell’offerta del primo classificato (v. in proposito l’art. 97, co. 5, d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”), né ha dedotto in che modo questa pretesa omissione le avrebbe impedito di esercitare le proprie prerogative difensive.</p>
<p>Con riferimento, poi, alla dedotta inversione delle fasi finali della gara, non si può dubitare che nella fattispecie in esame il subprocedimento di verifica dell’anomalia sia stato definito prima dell’aggiudicazione della procedura (v. provv. 7.8.2018), venendo in tal modo assicurato il raggiungimento delle finalità cui esso è preordinato. Del resto, la stessa istante non ha chiarito per quale ragione sostanziale questo <i>iter</i> dovesse essere espletato “prima del provvedimento di proposta di aggiudicazione” (come ribadito nella fase finale del giudizio; v. mem. 14.1.2019), non avendo individuato quale lesione alla regolarità della procedura sarebbe derivata dal descritto <i>modus operandi</i> (non a caso il Ministero ha invocato l’applicazione dell’art. 21-<i>octies</i>, co. 2, l. n. 241/90; cfr. mem. 19.1.19).</p>
<p>Ne segue l’infondatezza anche di questa censura.</p>
<p><i>3.2. </i>Con il secondo mezzo Tls assume che la verifica di anomalia sarebbe stata effettuata esclusivamente dal rup (come desumibile dal punto del decreto di aggiudicazione in cui si prende atto “delle verifiche espletate dal responsabile unico del procedimento, tra le quali i riscontri di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016”), senza il coinvolgimento, a suo dire necessario, della commissione di gara.</p>
<p>Le linee guida Anac n. 3/2016, par. 5.3, avrebbero infatti previsto (nel silenzio degli artt. 31, 77 e 97 d.lgs. n. 50/2016 e per l’ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) che la verifica in questione “è svolta dal RUP con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice”, di guisa che prima di assumere valutazioni definitive il rup sarebbe tenuto ad acquisire il parere dell’organo collegiale, pena l’illegittimità del giudizio di congruità.</p>
<p>Anche questa censura non merita condivisione.</p>
<p>Le parti resistente e controinteressata hanno appropriatamente richiamato la delibera 11.10.2017, n. 1007, con cui Anac ha integrato il citato par. 5.3 linee guida n. 3/2016 specificando che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) “la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’<i>eventuale</i> supporto della commissione […]” (v. rel. ill.va delib. cit., rinvenibile sul sito istituzionale dell’Autorità, nella parte in cui precisa che “sono stati <i>meglio esplicitati</i> i compiti svolti dal RUP con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica di congruità delle offerte […]”; enf. agg.).</p>
<p>Non può ritenersi che il punto in questione della delibera in esame (ossia la specificazione della natura “eventuale” del supporto) abbia carattere innovativo, ove si ponga mente all’evoluzione del riparto delle competenze tra rup e commissione nel giudizio di congruità.</p>
<p>Sin dal previgente sistema normativo (d.lgs. n. 163/06 e d.P.R. n. 207/10) al rup era infatti riconosciuta la “gestione integrale della procedura di gara, svolgendo egli il fondamentale ruolo di fornire alla stazione appaltante ogni elemento informativo idoneo a una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione committente”, con la conseguenza che nelle gare da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa doveva riconoscersi a tale figura “il ruolo di ‘filtro’ tra le valutazioni tecniche della commissione […] e le scelte della stazione appaltante”; mentre la commissione aggiudicatrice, “organo straordinario” incaricato della valutazione delle offerte (“sul presupposto che, in considerazione del peso preponderante che in questo tipo di gare è attribuito alle offerte tecniche, si ravvisa la necessità che le predette valutazioni siano compiute da soggetti in possesso di più specifiche cognizioni e competenze in relazione all’oggetto dell’appalto”), nella fase di verifica delle offerte anormalmente basse “ha ormai esaurito il proprio compito, essendosi in tale momento già proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, all’assegnazione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria provvisoria tra le offerte”, ferma restando la possibilità di coinvolgere nuovamente la commissione nel caso in cui “la verifica delle offerte a rischio di anomalia chiami in causa anche l’apprezzamento di elementi dell’offerta tecnica, e quindi richieda anch’essa il possesso di determinate cognizioni e competenze” (così Cons. Stato, ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36).</p>
<p>Non vi sono ragioni per ritenere che la disciplina oggi vigente abbia inteso modificare tale assetto di competenze (l’art. 97, co. 5, d.lgs. n. 50/2016 affida la gestione del subprocedimento di anomalia alla “stazione appaltante” e dunque al soggetto che indice e gestisce la procedura; cfr. art. 3, co. 1, lett. <i>o</i>, d.lgs. n. 50/2016).</p>
<p>Ne segue che, come condivisibilmente rilevato dal Ministero, l’integrazione apportata nel 2017 alle linee guida Anac n. 3/16 ha “natura di mero chiarimento” delle indicazioni contenute nell’atto stesso.</p>
<p>Di qui, l’infondatezza del motivo.</p>
<p><i>3.3.</i> Il terzo mezzo attiene al <i>proprium</i> della verifica di anomalia.</p>
<p>Va anzitutto disatteso il primo profilo di critica, con cui Tls lamenta l’assenza tanto di un “effettivo provvedimento espresso di definizione del subprocedimento di verifica dell’offerta”, quanto (e comunque) della motivazione del giudizio di congruità (l’Ambasciata avrebbe recepito gli apprezzamenti del rup senza svolgere alcuna istruttoria).</p>
<p>Le ragioni del giudizio di non anomalia risultano, infatti, chiaramente evincibili dai giustificativi forniti da Vfwh (v. nota 17.7.2018, <i>sub</i> all. 17 amm.); ciò che risulta consentito alla stregua dell’indirizzo secondo cui il giudizio di congruità è adeguatamente motivato con il rinvio <i>per relationem</i> alle giustificazioni dell’impresa interessata, condivise dalla stazione appaltante (in questa prospettiva, non rileva che il provvedimento di aggiudicazione oggi in esame farebbe riferimento non già alle osservazioni della controinteressata ma alle “verifiche espletate dal responsabile unico del procedimento”, dal momento che la ricorrente ha dato prova di aver percepito compiutamente gli elementi posti a base della verifica di anomalia, stante il tenore delle censure di cui si passa a dire).</p>
<p>Con l’ultima serie di critiche Tls assume (infatti) che le specifiche giustificazioni rese da Vfwh il 17.7.2918 non siano idonee a superare i molteplici aspetti di incongruità dell’offerta, risultando il giudizio positivo finale affetto da “macroscopica irrazionalità, illogicità o manifesta erroneità”.</p>
<p>Anzitutto, la tariffa ponderata offerta dall’aggiudicataria sarebbe di molto inferiore rispetto a quella attualmente applicata a Pechino (-56%) e nelle altre rappresentanze diplomatiche in Cina (-62%), con la conseguenza che modifiche anche lievi delle stime proposte comporterebbero una gestione in perdita del servizio (come desumibile dall’analisi dell’offerta in base alla propria esperienza; Tls opererebbe in Cina sin dal 2007 e gestirebbe centri di richiesta visti in tutto il mondo, essendo presente in 150 sedi e oltre 90 paesi per conto di missioni diplomatiche di vari governi; nel 2017 avrebbe gestito complessivamente oltre 4,2 milioni di domande di visto).</p>
<p>Né sarebbe valorizzabile la “presenza globale” di Vfwh, avuto riguardo all’effettuazione delle attività anche in paesi “non redditizi” (es. Australia, Libia, Palestina).</p>
<p>Più nel dettaglio, l’offerta sarebbe incongrua per le seguenti ragioni:</p>
<p><i>i)</i> ricavi: l’aggiudicataria avrebbe stimato ricavi di 7 euro per richiedente, provenienti dalle vendite di “servizi a valore aggiunto”; si tratterebbe però di un’ipotesi inattendibile, considerato che i cittadini cinesi non spenderebbero più di 5 euro per questi servizi (stante il ruolo delle agenzie di viaggio) e non risultando ancora approvato dal Ministero il servizio <i>on demand</i>; una lieve diminuzione dei ricavi per tale voce comporterebbe dunque il venir meno della remuneratività del servizio (per ca. 2 euro per richiedente nei quattro anni del contratto, come da tabella riportata nel ricorso), avuto anche riguardo a una serie di circostanze incidenti in negativo quali il peso del fatturato previsto per il quadriennio (solo il 49% del costo di fornitura del servizio), la tariffa ridotta per i richiedenti oltre i 60 anni (8 anziché 10 euro), gli esoneri o gli sconti per speciali categorie di richiedenti (bambini di età inferiore a 6 anni; 2.000 candidati VIP; persone diversamente abili; ultrasessantenni);</p>
<p><i>ii)</i> personale: il mercato cinese sarebbe altamente competitivo per i professionisti in possesso di competenze linguistiche (“giovani multilingue e motivati che possiedono il giusto mix di professionalità” e le “capacità per un corretto approccio di servizio al cliente”); il parametro (indicato dall’aggiudicataria) del salario minimo legale non sarebbe perciò adeguato, dovendosi considerare un incremento del 31% (nei centri visti di Tls il salario medio sarebbe di 10.600 renminbi – precisamente: operatori 9.000, supervisori 19.000 e risorse di staff tra 25.000 e 40.000 – e la gestione non sarebbe mai subappaltata, neanche in caso di eventuali picchi di traffico); le risorse umane necessarie per l’attività prevista sarebbero dunque pari a 135 unità equivalenti a tempo pieno (FTE), con la conseguenza che un piccolo scostamento (“assolutamente necessario”), pari a soli 8 dipendenti nel quadriennio contrattuale, del personale da impiegare sulla commessa renderebbe l’attività non redditizia;</p>
<p><i>iii)</i> sicurezza: a differenza di Tls (che per i propri centri in Cina investirebbe 220 mila euro all’anno), l’aggiudicataria non avrebbe indicato alcun costo di sicurezza (allarmi, telecamere a circuito chiuso, casseforti);</p>
<p><i>iv)</i> investimenti: il costo per gli investimenti IT (servizi informatici) sarebbe ampiamente sottostimato (il budget previsto di euro 200 mila sarebbe in linea con un volume d’affari di 6 mln di euro ma non terrebbe conto del “sovraccarico” dovuto al numero di sedi), non risultando nemmeno attendibile l’assunto dell’avvenuto ammortamento di tali oneri nell’ultimo quinquennio (risultando indefettibili gli aggiornamenti imposti dall’evoluzione tecnologica);</p>
<p><i>v)</i> economie di scala: non sarebbe attendibile il dato relativo alla favorevole locazione “a lungo termine” stipulata con una “società immobiliare globale”, avuto riguardo alla durata solo quadriennale del servizio, così come sarebbero irrealistiche le economie riferite al personale incaricato dello svolgimento delle attività contrattuali (personale da ritenere “dedicato”), al controllo di qualità (non essendo comprimibile il tempo impiegato per questa funzione) nonché a una serie di servizi (finanza aziendale, protezione dati, marketing, sicurezza, gestione, informatica).</p>
<p>Anche queste doglianze non meritano condivisione.</p>
<p>Per pacifica opinione il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato “all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte”, di talché la relativa valutazione della stazione appaltante “ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale”, salvo che nei casi di “macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” stessa (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690, e giurispr. ivi richiamata).</p>
<p>Le critiche della ricorrente non consentono di ritenere che il giudizio della stazione appaltante sia affetto da errori di fatto o palesi illogicità.</p>
<p>Come esattamente rilevato dall’aggiudicataria (mem. 19.1.19), sul piano metodologico Tls non ha offerto elementi “certi, verificati e documentabili” a sostegno della sua tesi, ma si è limitata, per un verso, a indicare una serie di evenienze concretanti “rischi” di non redditività del servizio senza indicare la probabilità di verificazione di queste ipotesi (non si comprendono, a es., le ragioni per le quali Vfwh dovrebbe “necessariamente” assumere 8 dipendenti in più rispetto a quelli previsti), e ha, per altro verso, cercato di sostituire le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante, non avvedendosi tuttavia dell’opinabilità dei propri assunti (come a es. per i costi del personale; v. mem. 19.1.19 c.int.: “la valutazione fondata esclusivamente sulla personale e diretta conoscenza di una determinata situazione non possiede alcuna valenza oggettiva e scientifica, ben potendo sussistere […] operatori economici più attrezzati sotto il profilo dimensionale e qualitativo, in grado di operare a diverse condizioni in forza della propria presenza nel mercato o relazioni con i fornitori”).</p>
<p>Ma al di là di queste (per vero dirimenti) considerazioni, sta di fatto che nel dar conto dell’utile stimato (0,61 mln di euro) Vfwh ha illustrato analiticamente i punti “di forza” della sua proposta (con la preliminare ammissione di essere presente anche in Paesi “a non alta redditività”, quali Australia, Territori palestinesi e Libia, a dimostrazione della non sottovalutazione della complessiva situazione aziendale), dando atto della sua “dimensione globale” (presenza in 139 Paesi, 60 governi serviti, più di 2600 uffici) e dell’elevato fatturato, elementi ragionevolmente suscettibili di generare economie di scala (stante il numero di clienti e la “condivisione verticale” di servizi di natura strumentale, come quelli ai quali la ricorrente ha fatto da ultimo riferimento).</p>
<p>Essa si è, poi, soffermata sull’“economia del processo”, illustrando in un’analitica tabella i ricavi attesi e i costi stimati, inclusi quelli del personale (aventi entità “in linea con i salari minimi concordati dai governi locali provinciali” nelle sedi dei vari centri; risulta al riguardo sprovvisto anche di un principio di prova l’assunto della ricorrente circa la necessità di remunerare il personale in questione con salari più alti di quelli minimi; cfr. anche pagg. 25 ss. mem. 19.1.19 c.int.), delle “soluzioni tecniche prescelte” e delle “condizioni eccezionalmente favorevoli” a sua disposizione.</p>
<p>A questo riguardo, Vfwh ha dedotto di essere presente in Cina sin dal 2005 per conto di 18 Paesi Schengen e di versare pertanto in una situazione “estremamente” positiva, come dimostrato (tra l’altro) dall’ottenimento, per la locazione degli immobili, dell’applicazione di un canone “inferiore rispetto alle medie di mercato” (indipendentemente dalla “lunga durata” del contratto; il Ministero ha condivisibilmente chiarito che l’attuale gestione da parte dell’aggiudicataria di 12 dei 15 centri visti italiani in Cina è tale da escludere “costi di installazione particolarmente elevati, anche per quanto riguarda le infrastrutture e le attrezzature informatiche, i cui costi sono stati ammortizzati sugli ultimi 5 anni”, ossia “dall’avvio del contratto di gestione dei centri visti italiani”).</p>
<p>Con riferimento ai costi della sicurezza, Vfwh ha sottolineato la differenza tra i propri centri visti, dedicati all’Ambasciata d’Italia, e quelli di Tls, operanti in condivisione per diverse missioni diplomatiche, circostanza idonea a spiegare i costi sopportati da quest’ultima (derivanti dalla “gestione in favore di più missioni”; mem. 19.1.19 c.int.).</p>
<p>Ed è parimenti esente da critiche la presa in considerazione, nel giudizio di congruità, dei ricavi per servizi aggiuntivi, costituenti parte essenziale dell’offerta, mentre l’impostazione della ricorrente risulta affetta dal medesimo errore metodologico di cui si è innanzi detto (Tls fa leva sulla propria esperienza in materia, senza però tener conto dei profili differenziali dell’offerta siccome illustrati da Vfwh).</p>
<p>Quanto ai prezzi, la controinteressata ha – incontestatamente – sottolineato come si tratti di importi bensì inferiori, ma in modo non palesemente sproporzionato, del secondo prezzo più basso offerto (-20% e -23% rispettivamente per visti c.d. ADS, <i>Approved Destination Status</i>, ossia visti per turismo di gruppo la cui tariffa è inferiore in tutti i Paesi Schengen in virtù dell’accordo del 2003 tra l’UE e il Ministero del turismo cinese, e per il servizio individuale), precisando, ancora, come essa sia comunque in grado di fornire medesimi servizi a prezzi non dissimili da quelli offerti nella gara per cui è questione (come a es. nel caso della rappresentanza della Repubblica Ceca in Cina) nonostante il volume di gran lunga inferiore delle domande di visto lavorate rispetto a quello gestito dalle rappresentanze italiane (il Ministero ha chiarito come nel 2017 in tutta la Cina le domande di visto siano state 107 mila per la Repubblica Ceca e ca. 410 mila per l’Italia).</p>
<p>Sempre in relazione al medesimo punto, l’aggiudicataria si è ulteriormente soffermata sull’“originalità dei servizi offerti” (con illustrazione delle innovazioni suscettibili di generare abbassamenti dei costi), mentre il Ministero ha precisato (anche qui senza contestazioni da parte della ricorrente) come l’evoluzione del “mercato dell’esternalizzazione dei servizi offerti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari” avesse comportato negli ultimi anni la riduzione delle tariffe applicate in tutti i Paesi del mondo (specialmente nei Paesi ad alto rilascio di visti come la Cina; è appena il caso di osservare che, con riferimento alle esenzioni totali o parziali dalla tariffa, l’amministrazione ha dedotto che le categorie interessate includono di norma soggetti “che non possono viaggiare autonomamente” se non accompagnati da uno o più richiedenti non titolari di alcun beneficio e dunque soggetti al pagamento dell’intera tariffa).</p>
<p>Le precedenti considerazioni consentono di escludere che il giudizio di congruità sia affetto dai vizi dedotti, conclusione che va ribadita anche avuto riguardo alle allegazioni finali di Tls incentrate sul c.d. <i>mistery shopping </i>(mem. 19.1.19 ric.): non solo la stessa ricorrente ha lealmente riconosciuto trattarsi di elementi provenienti da soggetti terzi (e dunque privi del “carattere di ufficialità” che consentirebbe di assumere valore probatorio decisivo), ma risulta chiaro come le circostanze dedotte attengano alla fase esecutiva del rapporto e siano perciò insuscettibili di incidere su quella di affidamento del servizio.</p>
<p><i>3.4.</i> Per quanto sin qui osservato, il ricorso n. 10609/18 è infondato e va respinto.</p>
<p><i>4. </i>Le spese processuali in favore dell’amministrazione e dell’aggiudicataria vanno poste a carico di ciascuna delle parti ricorrenti, mentre possono essere compensate tra Vms e Tls (Vms, soccombente nel processo da essa instaurato anche nei confronti di Tls, è stata da quest’ultima evocata in giudizio nonostante l’assenza di domande nei suoi confronti).</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando:</p>
<p>&#8211; riunisce i ricorsi in epigrafe;</p>
<p>&#8211; quanto al giudizio n. 8650/18, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p>&#8211; respinge il ricorso n. 10609/18 r.g.;</p>
<p>&#8211; condanna le ricorrenti Visa Management Service e Tls Group, in solido, a pagare all’amministrazione resistente e a VF Worldwide Holdings Ltd. le spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna, per complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge; compensa le spese tra Visa Management Service e Tls Group.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-3-2019-n-3328/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.3328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3328</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il permesso di costruire rilasciato al controinteressato per la realizzazione di un centro sportivo polivalente e residenze per anziani, eliminando l’unica struttura sportiva inizialmente prevista, costituente la destinazione primaria di zona: non emerge infatti un danno grave ed irreparabile dell’amministrazione. Inoltre durante il giudizio e&#8217; emerso che l’intervento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il permesso di costruire rilasciato al controinteressato per la realizzazione di un centro sportivo polivalente e residenze per anziani, eliminando l’unica struttura sportiva inizialmente prevista, costituente la destinazione primaria di zona: non emerge infatti un danno grave ed irreparabile dell’amministrazione. Inoltre durante il giudizio e&#8217; emerso che l’intervento fruiva di una asservimento di area in base al previgente programma di fabbricazione, mentre il nuovo P. R. G. prevede un indice di densità fondiaria inferiore, sicche’ va applicato il principio per il quale (T A R Veneto 3623/2004) se il proprietario di un immobile non ha realizzato tutta la volumetria consentita dagli indici edificatori e questi cambiano in pejus nel corso del tempo, il medesimo deve subirne le conseguenze, che consistono nel fatto che la quantità di asservimento del terreno rimasto libero verrà calcolata sulla base dei nuovi indici. Ciò in quanto i limiti entro cui un’area può essere edificata si riferiscono non all’edificazione ulteriore rispetto a quella esistente al momento dell’approvazione (dello strumento urbanistico), ma all’edificazione complessivamente realizzabile sull’area. Se così non fosse, si verificherebbe l’effetto perverso di consentire l’edificabilità di aree già impegnate da preesistenze, in contrasto con gli indici di piano in vigore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03328/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06204/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6204 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Baronissi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Villani, con domicilio eletto presso Nicola Bosco in Roma, via Cola di Rienzo 297;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Mario De Martino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; Lg Immobiliare Srl; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00292/2012, resa tra le parti, concernente permesso di costruire per la realizzazione di un centro sportivo polivalente e residenze per anziani	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Mario De Martino;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Antonella Villani e Luigi Vuolo;	</p>
<p>Considerato che l’appello avverso l’ordinanza di accoglimento della richiesta misura cautelare non appare fondato, posto che non appare sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dall’amministrazione, anche in considerazione della fissazione dell’udienza per l’esame del merito alla data del 7 febbraio 2013;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6204/2012).<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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