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	<title>3314 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3314 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3314</a></p>
<p>Non va sospesa l’esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso la decadenza dall&#8217;incarico di giudice di pace nella sede di Vasto, per violazione del divieto di esercitare la professione forense nel Circondario in cui sono svolte le funzioni onorarie, divieto di carattere assoluto, e non limitato alla professione forense</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2012-n-3314/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2012 n.3314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso la decadenza dall&#8217;incarico di giudice di pace nella sede di Vasto, per violazione del divieto di esercitare la professione forense nel Circondario in cui sono svolte le funzioni onorarie, divieto di carattere assoluto, e non limitato alla professione forense esercitata in modo stabile e continuativo. In primo grado la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato era stata respinta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03314/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06015/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Laura Masieri</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosalba Genovese, con domicilio eletto presso la medesima, in Roma v.le Ippocrate N. 92;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte di Appello di L&#8217;Aquila</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatur Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 00620/2012, resa tra le parti, concernente decadenza dall&#8217;incarico di giudice di pace nella sede di vasto- (ris.danni)	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura e di Corte di Appello di L&#8217;Aquila;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.620/2012 di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Rosalba Genovese e Giulio Bacosi (avv. St.);	</p>
<p>Rilevato che dalla disamina dei motivi di gravame non sono evincibili profili di doglianza tali da giustificare la sospensione dell’esecutività delle statuizioni rese dal primo giudice con l’impugnata sentenza;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze della fase cautelare del presente grado del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6015/2012).	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese e competenze della fase cautelare del presente grado del giudizio	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-17-4-2007-n-3314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-17-4-2007-n-3314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3314</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Est. De Michele DELLE FAVE ANTONIO (Avv.ti M. I. Amoroso e F. Casella) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Avv. Stato) sulla formazione del silenzio-diniego, a seguito di diffida, in ordine alla richiesta del ricorrente di entrare in possesso del provvedimento originale di dipendenza da causa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-17-4-2007-n-3314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-17-4-2007-n-3314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Est. De Michele<br /> DELLE FAVE ANTONIO (Avv.ti M. I. Amoroso e F. Casella) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla formazione del silenzio-diniego, a seguito di diffida, in ordine alla richiesta del ricorrente di entrare in possesso del provvedimento originale di dipendenza da causa di servizio di un&#8217;infermità o di copia conforme del medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Conclusione del procedimento – Obbligo di consegnare documentazione legalmente valida – Sussite.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Silenzio assenso – Solo in caso di procedura volta all’emanazione di un provvedimento – Ulteriore attività satisfattiva dell’istanza del privato – Omissione – Configurazione come inerzia illegittima – Sussiste.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Art. 14 D.P.R. 461/06 – Ricezione di una mera fotocopia – Istanza del privato – Inerzia dell’Amministrazione – Illegittimità dell’omissione – Sussiste – Obbligo di provvedere alla regolarizzazione della notifica in forma legalmente valida – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’omessa consegna all’interessato di documentazione legalmente valida non consente di ritenere formalmente concluso il procedimento, dal medesimo avviato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, pur potendosi ritenere acquisita la conoscenza dell’esito favorevole del procedimento stesso: esito da formalizzare tramite consegna dell’atto, almeno in copia conforme, al destinatario.</p>
<p>2. Allorché non ricorrono le ipotesi derogatorie relative al silenzio-inadempimento, si deve fare riferimento al principio generale, secondo cui, alla scadenza dei termini previsti, si configura il silenzio assenso, ma solo quando la procedura sia finalizzata all’emanazione di un atto a carattere provvedimentale e non quando sia rimessa all’Amministrazione anche una necessaria attività ulteriore, satisfattiva dell’istanza del privato: attività, la cui omissione non può che continuare a configurarsi come illegittima inerzia.</p>
<p>3. Quando il ricorrente abbia ricevuto non il “provvedimento formale” – da notificare o comunicare all’interessato a norma dell’ art. 14 D.P.R. 461/06 – ma una mera fotocopia, priva di valore legale, che veniva restituita al mittente con richiesta di acquisire il documento originale, o copia conforme del medesimo, a seguito dell’istanza del’interessato e della successiva inerzia dell’Amministrazione, si configura l’illegittimità dell’omissione, alla cui declaratoria consegue l’obbligo, per l’Amministrazione stessa, di provvedere alla regolarizzazione della notifica dell’atto, in forma legalmente valida.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez.I Quater</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 10348/06, proposto dal</p>
<p>signor <B>DELLE FAVE ANTONIO</B>,  rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. I. Amoroso e F. Casella ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, piazzale Clodio, 56;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>IL <B>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</B>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio-diniego, formatosi a seguito di diffida in data 11.9.2006, in ordine alla richiesta del ricorrente di entrare in possesso del provvedimento originale di dipendenza da causa di servizio di un’infermità, emesso in data 31.7.2006 o di copia conforme del medesimo;<b><br />
</b><br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;	<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2006,   il Consigliere  G. De Michele e uditi altresì i difensori delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Attraverso il ricorso in esame, notificato il 6.11.2006, si impugna per violazione dell’art. 14 del D.P.R. 461/2006 ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia il silenzio rifiuto, che la parte ricorrente assume formatosi a seguito di istanza-diffida, trasmessa dall’interessato il 12.9.2006 al Ministero della Giustizia e al Direttore del Centro Penitenziario di Secondigliano, per ottenere in originale o in copia conforme il provvedimento in data 31.7.2006, col quale alcune infermità del ricorrente erano  riconosciute dipendenti da causa di servizio.<br />
Detto provvedimento, in effetti, risultava trasmesso “in triplice copia” dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – con nota n. GDAP-0270479-2006 del 31.8.2006 – alla Direzione della Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, ai fini della successiva notifica all’interessato tramite “consegna di un esemplare”, mentre altro documento in copia avrebbe dovuto essere restituita all’ufficio scrivente “debitamente firmato e datato dal medesimo”.<br />
L’attuale ricorrente, tuttavia, avrebbe ricevuto non il “provvedimento formale” – da notificare o comunicare all’interessato a norma del citato art. 14 D.P.R. 461/06 – ma una mera fotocopia, priva di valore legale, che veniva restituita al mittente con richiesta di acquisire il documento originale, o copia conforme del medesimo.<br />
L’Amministrazione non dava alcuna risposta all’istanza sopra indicata e –dopo la notifica del  ricorso – si costituiva in giudizio, senza tuttavia fornire ulteriori chiarimenti. <br />
Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l’omessa consegna all’interessato di documentazione legalmente valida non consente di ritenere formalmente concluso il procedimento, dal medesimo avviato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, pur potendosi ritenere acquisita la conoscenza dell’esito favorevole del procedimento stesso: esito da formalizzare tramite consegna dell’atto, almeno in copia conforme, al destinatario.<br />
Quanto alle modalità procedurali, da seguire per instaurare il giudizio, va osservato che il nuovo rito processuale in materia di silenzio rifiuto (art. 21 bis L. n. 1034/71) –  nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 21.7.2000, n. 205 – non conteneva originariamente innovazioni, circa i modi prescritti per formalizzare una illegittima inerzia,  accertabile in sede giurisdizionale come violazione di un sussistente obbligo di provvedere.<br />
A norma del citato art. 21 bis L. n. 1034/71, pertanto, era stato ritenuto che il soggetto interessato ad agire avverso l’inerzia dovesse seguire l’iter ordinario, da ricercare – per costante giurisprudenza – nell’art. 25 T.U. 10.1.1957, n. 3: tale iter prevedeva apposita domanda all’Amministrazione e, dopo almeno 60 giorni, diffida a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni, secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 11.6.2002, n. 3256; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.4.2004, n. 3126; TAR Campania, Napoli, 23.12.2003, n. 15541; TAR Puglia, Lecce, 31.7.2001, n. 4420; TAR Lazio, Latina, 4.10.2001, n. 866; TAR Basilicata, 14.6.2001, n. 586).<br />
Significative modifiche alla regolamentazione anzidetta, tuttavia, sono state apportate prima dall’art. 2 della legge 11.2.2005, n. 15 e successivamente dall’art. 3, comma 6 bis della legge 14.5.2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il D.L. 14.3.2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di Azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, nonché deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, di arbitrato e per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.<br />
Le norme sopra citate sostituiscono l’art. 2 della legge 7.8.990, n. 241 e successive modificazioni, introducendo al quinto comma di tale articolo – sul punto che qui interessa – il carattere meramente facoltativo della diffida ad adempiere, indirizzata all’Amministrazione.<br />
Nel testo attuale, il predetto art. 2 della legge n. 241/90 dispone quanto segue: “salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6.12.1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il Giudice Amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.<br />
Il successivo comma 6 ter del medesimo art. 3 della legge n. 80/2005, inoltre, sostituisce l’art. 20 della legge n. 241/90, rendendo residuale (in quanto riferito solo a determinate materie, ovvero conseguente ad esplicita disposizione di legge) l’equiparazione del silenzio ad inadempimento: è infatti previsto che – al di fuori delle predette ipotesi – l’inerzia dell’Amministrazione “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi” sia equiparata a tacito assenso.<br />
Nel caso di specie – non ricorrendo le ipotesi derogatorie, di cui al quarto comma della norma in questione – si deve fare riferimento al principio generale, secondo cui, alla scadenza dei termini previsti, si configura il silenzio assenso, ma solo, come la norma espressamente prescrive, quando la procedura sia finalizzata all’emanazione di un atto a carattere provvedimentale e non – per quanto qui interessa – quando sia rimessa all’Amministrazione anche una necessaria attività ulteriore, satisfattiva dell’istanza del privato: attività, la cui omissione non può che continuare a configurarsi come illegittima inerzia.<br />
Nel caso di specie l’Amministrazione penitenziaria, costituita in giudizio, non ha fornito alcuna spiegazione circa l’omessa consegna all’interessato del provvedimento formale già emesso, in originale o almeno in copia conforme, con conseguente fondatezza dell’impugnativa, circa l’illegittimità dell’omissione, alla cui declaratoria consegue l’obbligo, per l’Amministrazione stessa, di provvedere alla regolarizzazione della notifica dell’atto, in forma legalmente valida; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nnella misura di €. 500,00 (euro cinquecento). <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I Quater), ACCOGLIE il ricorso n. 10348/06, specificato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione; CONDANNA l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 500,00 (euro cinquecento/00).	<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>          Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data  4 <br />
dicembre 2006  con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>			Presidente Pio Guerrieri<br />	<br />
			Consigliere est. Gabriella De Michele<br />	<br />
			Primo referendario Antonella Mangia </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-17-4-2007-n-3314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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