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	<title>3309 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2018 n.3309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2018-n-3309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2018-n-3309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2018 n.3309</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi / Est. D Angelo Il deposito telematico di atti in scadenza oltre le ore 12 non è tardivo 1. Processo amministrativo telematico Atti in scadenza Deposito Oltre le ore 12 Ammissibilità Ragioni. 2. Edilizia ed urbanistica Opere abusive Ordinanza di demolizione Adozione Presupposti   1. Non può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2018-n-3309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2018 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2018-n-3309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2018 n.3309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi / Est. D  Angelo</span></p>
<hr />
<p>Il deposito telematico di atti in scadenza oltre le ore 12 non è tardivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo telematico   Atti in scadenza    Deposito    Oltre le ore 12   Ammissibilità    Ragioni.<br /> 2. Edilizia ed urbanistica    Opere abusive    Ordinanza di demolizione    Adozione    Presupposti<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non può ritenersi tardivo il deposito telematico effettuato oltre le ore 12 della stessa giornata in quanto la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell  ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4 c.p.a.. Né può ritenersi che tale soluzione contrasti con quanto indicato dell  ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell  ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo. Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall  art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell&#8217;ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell&#8217;ultimo giorno).<br /> 2. L&#8217;attività sanzionatoria dell  Amministrazione concernente l&#8217;attività edilizia abusiva è caratterizzata dal carattere vincolato e non discrezionale. Il giudizio di difformità dell&#8217;intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell&#8217;irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l&#8217;ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l&#8217;esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare. In definitiva, l&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è quindi un atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all&#8217;indicazione dei presupposti di fatto e all&#8217;individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Trattandosi di attività doverosa e vincolata, certamente non occorre, per giustificare l&#8217;adozione dell&#8217;ingiunzione di ripristino, una motivazione ulteriore rispetto all&#8217;indicazione delle norme violate e al riferimento <em>per relationem</em> ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi.<br />  <br /> <strong>Contra </strong>: Cons. ST. sez. III <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24387">Sentenza 24 maggio 2018, n. 3136</a></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 01/06/2018 </p>
<p style="text-align: right;">N. 03309/2018REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 06281/2007 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;"> </p>
<p>    </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 6281 del 2007, proposto dai signori <br /> Croce Piera Angela, Croce Enrica Maria, Croce Emilio, Corti Luigia, rappresentati e difesi dagli avvocati Graziano Dal Molin e Nicola Caputo, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli &#8211; Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Comune di Cornaredo, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Fabio Pellicani e Alessandra Ferrari da Grado, con domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p>Lombardi Luigi Mario e Cantoni Jole, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Ercole Forgione in Roma, via di Trasone, 8; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 2990 del 15 dicembre 2006, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Cornaredo, di Luigi Mario Lombardi e di Jole Cantoni;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il consigliere Nicola D&#8217;Angelo e uditi, per gli appellanti, l  avvocato Gabriele Pafundi, su delega dell  avvocato Graziano Dal Molin, per il Comune appellato, l  avvocato Raffaela Chiummiento, su delega dell  avvocato Fabio Pellicani, e, per Luigi Mario Lombardi e Jole Cantoni, l  avvocato Ercole Forgione, su delega dell  avvocato Antonio Romano;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Ai signori Piera Angela Croce, Enrica Maria Croce, Emilio Croce e Luigia Corti, comproprietari di un immobile adibito a civile abitazione nel comune di Cornaredo, veniva rilasciata una concessione edilizia (n. 19/93) per la realizzazione di lavori consistenti in modifiche interne ed esterne del fabbricato (spostamento della scaletta d  ingresso dell  immobile e creazione di una parete di riparo in muratura della scaletta).</p>
<p>2. Il 24 giugno 1999, a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale, veniva accertato che nello stesso stabile erano state realizzate opere consistenti nell  ampliamento di una veranda chiusa e nell  ampliamento del piano cantinato. Le opere risultavano realizzate in difformità sia rispetto alla originaria licenza edilizia n. 13/54, sia alla concessione edilizia n. 19/93.</p>
<p>3. Per questa ragione, il comune di Cornaredo emanava in data 12 luglio 1999 l  ordinanza prot. n. 10419/AB423, con cui ingiungeva la demolizione delle opere di cui era stato accertato il carattere abusivo.</p>
<p>4. Contro l  ordine di demolizione i signori Piera Angela Croce, Enrica Maria Croce, Emilio Croce, Luigia Corti proponevano ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano.</p>
<p>5. Con atto di intervento <i>ad opponendum</i> si costituivano nello stesso giudizio anche i signori Lombardi e Cantoni, nella loro qualità di comproprietari dell  immobile confinante con quello dei ricorrenti, anche in relazione alla pendenza, tra le parti, di una causa civile relativa all  illegittimità delle opere realizzate, per violazione delle norme sulle distanze e delle norme edilizie.</p>
<p>6. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. adito ha in parte dichiarato irricevibile ed in parte ha respinto il ricorso.</p>
<p>7. I signori Piera Angela, Enrica Maria, Emilio Croce e la signora Corti hanno quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi di gravame.</p>
<p>7.1. Erronea valutazione del T.a.r. in ordine all  irricevibilità del motivo di ricorso inerente il difetto di motivazione.</p>
<p>Il T.a.r. per la Lombardia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato, in parte, irricevibile il dedotto difetto di motivazione dell  atto impugnato, poiché i ricorrenti avrebbero proposto una censura sulla mancata indicazione nel provvedimento delle ragioni di interesse pubblico, della consistenza degli abusi e delle norme violate solo con memoria successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.</p>
<p>Secondo gli appellanti, invece, tale profilo era nella sostanza contenuto nel motivo di ricorso sull  eccesso di potere e sul difetto di motivazione, laddove avevano rilevato che   <i>risulta allora assurda e paradossale la pretesa da parte del Comune di ottenere la demolizione di un&#8217;opera che, allo stato attuale, si presenta del tutto diversa rispetto a quella oggetto della licenza del 1954 ed è pienamente legittima in quanto effettuata nel totale rispetto della concessione del 1993.</i></p>
<p><i>In sostanza, anche ipotizzando che nel 1954 fosse stato perpetrato un qualche modesto abuso edilizio, tale abuso non è più oggi esistente.</i></p>
<p><i>Ciò significa che i ricorrenti, per poter ottemperare all  ordinanza emessa dal Comune, dovrebbero demolire opere che non possono in alcun modo qualificarsi abusive ma, al contrario, in tutto rispondenti al progetto autorizzato nel 1993 e, pertanto, legittimamente costruite</i>  .</p>
<p>Con la memoria successiva del 28 ottobre 2004, i ricorrenti avrebbero solo esplicitato ulteriormente le ragioni sul vizio di difetto di motivazione.</p>
<p>7.2. Erroneità della sentenza impugnata in ordine al dedotto eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorietà e illogicità.</p>
<p>Il Tar afferma che: &quot;<i>la questione controversa non è, come si pretenderebbe nel ricorso, quella della sostituzione della veranda, in conformità con la concessione edilizia n. 19/93, con una parete in muratura. Si tratta invece di considerare la natura dell&#8217;abuso, o meno, della veranda stessa, nel suo carattere &#8211; anteriore ai lavori di cui all  appena citata concessione edilizia &#8211; di veranda chiusa </i>&quot;.</p>
<p>Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado erroneamente non avrebbe considerato che le opere in contestazione erano state assentite dall  Amministrazione con la concessione edilizia n. 19/93. Come risulterebbe anche dal verbale di accertamento della Polizia Municipale del 24 giugno 1999 la veranda è stata chiusa con le opere murarie   <i>di cui alla C.E. n. 19/93</i>  .</p>
<p>Ed anche l  ampliamento dell  edificio rispetto alla originaria licenza n. 13 del 1954 sarebbe intervenuto a seguito di una concessione rilasciata dallo stesso Comune nel 1989 (n. 136/89).</p>
<p>In definitiva, il provvedimento impugnato si fonderebbe sull&#8217; erroneo presupposto dell&#8217;esistenza di opere abusive che, in realtà, non presentano più alcun profilo di illegittimità, tant  è che la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2041/2003, resa nella causa civile tra gli appellanti e i signori Lombardi e Cantoni per una pretesa violazione delle distanze legali, ne ha statuito la legittimità.</p>
<p>7.3. Erronea valutazione circa l  insussistenza del difetto di motivazione.</p>
<p>Il T.a.r. ha considerato la motivazione del provvedimento impugnato sufficiente, limitandosi ad affermare che   <i>tale censura risulta smentita, ancor prima che dal rinvio, contenuto nell  ordinanza gravata, al verbale di contestazione dell  abuso, dal fatto che nel testo della medesima ordinanza le opere abusive sono esplicitamente elencate e addirittura evidenziate con il carattere in grassetto</i>&quot;</p>
<p>In realtà, la motivazione dell&#8217;atto sarebbe assolutamente generica. La descrizione delle opere abusive, infatti, non consentirebbe nessuna valutazione dei pretesi abusi.</p>
<p>Inoltre, come evidenziato anche nel primo motivo di appello, l  Amministrazione non avrebbe spiegato le ragioni di interesse pubblico per giustificare la demolizione di opere abusive a distanza di molti anni dalla loro realizzazione.</p>
<p>8. Il comune di Cornaredo si è costituito in giudizio il 16 novembre 2017, chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 6 novembre 2015 ha poi sostituito, per rinuncia al mandato, l  avvocato Fortunato Pagano con gli avvocati Fabio Pellicani, Alessandra Ferrari da Grado. Per ultimo ha depositato una memoria di replica il 15 febbraio 2018.</p>
<p>9. I signori Lombardi e Cantoni si sono costituiti in giudizio il 12 settembre 2007, chiedendo anch  essi il rigetto del ricorso. La signora Cantoni ha depositato un  ulteriore memoria il 5 febbraio 2018 ed un  ultima memoria con documenti il 27 febbraio 2018.</p>
<p>10. Anche gli appellanti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo una memoria di replica il 15 febbraio 2018.</p>
<p>11. La causa è stata trattenuta in decisione all  udienza pubblica dell  8 marzo 2018.</p>
<p>12. Il Collegio rileva, preliminarmente, la tardività del deposito della memoria con allegati della signora Cantoni del 27 febbraio 2018. Tale documentazione, pertanto, è esclusa dall  esame degli atti del giudizio.</p>
<p>13. Non può invece ritenersi tardivo il deposito della signora Cantoni del 5 febbraio 2018.</p>
<p>Tale deposito, come eccepito dagli appellanti nella loro memoria del 15 febbraio 2018, sarebbe intervenuto telematicamente oltre le ore 12 della stessa giornata e quindi tardivamente ai sensi dell  art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (in particolare, alle ore 17,57 del 5 febbraio 2018, ultimo giorno per il deposito della memoria prima dell  udienza di merito).</p>
<p>14. In realtà, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell  ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell  ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell  ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.</p>
<p>Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall  art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell&#8217;ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell&#8217;ultimo giorno).</p>
<p>Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all&#8217;ora.</p>
<p>15. Ciò premesso, l  appello è infondato.</p>
<p>16. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato l  ordinanza prot. n. 10419/AB423 del 12 luglio 1999 a firma del Capo Settore Urbanistica del comune di Cornaredo, recante l  ingiunzione a demolire talune opere abusive realizzate su un fabbricato di loro proprietà.</p>
<p>Il T.a.r. per la Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso.</p>
<p>Nel presente giudizio gli appellanti sostengono l  erroneità della stessa decisione che non avrebbe considerato l  illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato che ha riguardato una veranda e un ampliamento del piano cantinato del tutto legittimi.</p>
<p>La veranda in contestazione sarebbe stata materialmente trasformata in occasione del rilascio della concessione edilizia n. 19/93 ed in conformità con la stessa. Pertanto, l  abusività, quand  anche esistente rispetto alla originaria licenza del 1954, non sarebbe più tale.</p>
<p>Anche le opere relative al piano cantinato sarebbero state realizzate legittimamente in occasione del rilascio della concessione n. 136 del 1989 per l  ampliamento dell  intero edificio.</p>
<p>Il provvedimento impugnato sarebbe, infine, viziato soprattutto a causa della descrizione generica delle opere abusive e dalla mancata indicazione dell  interesse pubblico alla sua emanazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall  esecuzione delle opere.</p>
<p>17. Nel ricorso in appello, con il primo motivo, i ricorrenti contestano, in via preliminare, il capo della sentenza che ha rilevato l  irricevibilità parziale delle censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato.</p>
<p>18. Il T.a.r., tuttavia, ha correttamente riscontrato la novità e la tardività delle stesse rispetto a quanto contenuto nel ricorso introduttivo, in quanto formulate solo nella successiva memoria del 28 ottobre 2004.</p>
<p>Tali censure non sono state correttamente ritenute riconducibili, neppure implicitamente, al motivo di ricorso originario che non ha riguardato il difetto di motivazione dell  impugnata ordinanza del 12 luglio 1999 sotto i profili di omessa indicazione e qualificazione dell  illecito urbanistico &#8211; edilizio riscontrato, nonché di omessa esposizione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive.</p>
<p>19. Nel merito, con il secondo motivo di appello, hanno prospettato la legittimità delle opere realizzate.</p>
<p>Tale tesi non può essere condivisa, a prescindere dall  eccepita inammissibilità di parte del motivo proposta dal Comune appellato per violazione del divieto di <i>nova </i>di cui all  art. 104, commi 1 e 2, c.p.a. (nel motivo sarebbe stato denunciato un profilo nuovo di gravame rispetto al giudizio di primo grado relativamente al contrasto dell  ordinanza impugnata con un precedente provvedimento del Comune).</p>
<p>20. Innanzitutto, la veranda di cui è causa, come ammesso dalla stessa parte appellante, è sicuramente difforme originaria licenza edilizia del 1954.</p>
<p>Il T.a.r. ha quindi rilevato come la successiva concessione n. 19 del 1993 non potesse avere efficacia di sanatoria della sua chiusura con una parete in muratura in sostituzione della vetrata installata, con incremento di volume e superficie.</p>
<p>La veranda chiusa è stata, come detto, realizzata abusivamente e   <i>nessun effetto sanante di tale abuso può attribuirsi alla concessione n. 19/93, non essendo, quest  ultima, una concessione in sanatoria. Né i ricorrenti hanno mai invocato (e dimostrato) l  intervento, sul punto, del condono</i>   (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).</p>
<p>L  abuso è dunque relativo alla presenza stessa della veranda chiusa e non alla sua trasformazione in una parete in muratura.</p>
<p>21. Né, sul punto, ha rilievo la circostanza che la Corte d  Appello di Milano con sentenza n. 2014/2003 avrebbe accertato la legittimità della veranda.</p>
<p>Come correttamente evidenziato dal T.a.r. la vicenda oggetto di giudizio riguarda la legittimità dell  ordinanza del 12 luglio 1999 e, quindi, la sussistenza o meno dell  abuso urbanistico in relazione alla norme di settore e non il rispetto delle distanze legali sotto l  aspetto civilistico.</p>
<p>In ogni caso, la sentenza non ha affermato che con la realizzazione della veranda chiusa mediante vetrata, poi sostituita da parete in muratura, non si sarebbe verificato alcun incremento della volumetria e una modificazione del perimetro di base e di tutte le misure esterne dell  edificio, ma solo che l  effetto della sostituzione della vetrata con parete in muratura non aveva inciso rispetto alla situazione preesistente ai fini delle distanze.</p>
<p>22. Quanto all  ampliamento del piano cantinato, si deve ritenere condivisibile quanto indicato nella sentenza impugnata in ordine alla sua abusività.</p>
<p>L  aumento delle dimensioni, comportante incremento di volume e di superficie rispetto al progetto approvato con la licenza edilizia n. 13/1954, risulta inconfutabilmente dal confronto tra gli elaborati grafici del progetto approvato dalla concessione edilizia n. 19/93 e gli elaborati grafici del progetto approvato con la licenza edilizia n. 13/1954, oltre che dal sopra citato sopralluogo del 24 giugno 1999.</p>
<p>Inoltre, la concessione edilizia n. 136 del 1989, richiamata dagli appellanti per giustificare l  ampliamento, non ha avuto esito, tanto che nel 1993 gli stessi hanno ripresentato un progetto analogo a quello del 1989 (cfr. pag. 2 ricorso in appello).</p>
<p>23. E  , infine, infondato anche il terzo ed ultimo motivo di appello con il quale i ricorrenti ribadiscono, sotto altro profilo, l  erroneità della sentenza in ordine alla valutazione del dedotto difetto di motivazione.</p>
<p>L  impugnata ordinanza di demolizione del 12 luglio 1999 non indicherebbe con precisione l  illecito accertato e le ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive, ancor più necessarie essendo trascorso un lungo lasso di tempo tra la commissione dell  illecito e l  applicazione della sanzione.</p>
<p>Tale censura è, in primo luogo, contraddetta dal rinvio contenuto nell  ordinanza gravata al verbale di constatazione dell  abuso e dal fatto che nel testo della medesima ordinanza le opere abusive sono esplicitamente elencate ed evidenziate in grassetto (anche la qualificazione dell  illecito edilizio è indicata nella difformità riscontrata rispetto al titolo edilizio sulla cui base è stato costruito l  immobile).</p>
<p>24. In ordine, poi, all  omessa esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive, va rilevato che non è necessaria l  indicazione delle stesse anche se il provvedimento è adottato a distanza di tempo dalla loro realizzazione.</p>
<p>Il decorso del tempo non può, infatti, incidere sull&#8217;ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l&#8217;illecito attraverso l&#8217;adozione della relativa sanzione. Deve, quindi, conseguentemente essere escluso che l&#8217;ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893; Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9).</p>
<p>D  altra parte, l&#8217;attività sanzionatoria dell  Amministrazione concernente l&#8217;attività edilizia abusiva è caratterizzata dal carattere vincolato e non discrezionale. Il giudizio di difformità dell&#8217;intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell&#8217;irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l&#8217;ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l&#8217;esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2017, n. 4243).</p>
<p>In definitiva, l&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è quindi un atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all&#8217;indicazione dei presupposti di fatto e all&#8217;individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Trattandosi di attività doverosa e vincolata, certamente non occorre, per giustificare l&#8217;adozione dell&#8217;ingiunzione di ripristino, una motivazione ulteriore rispetto all&#8217;indicazione delle norme violate e al riferimento <i>per relationem</i> ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi.</p>
<p>25. Per le ragioni sopra esposte, l  appello va respinto e, per l  effetto, va confermata la sentenza impugnata.</p>
<p>26. In relazione alla complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p>Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p>Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p>Luca Lamberti, Consigliere</p>
<p>Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore</p>
<p>  </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2018-n-3309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2018 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata Romantica Snc di Carolina, Desirè e Veronica Rossi (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (non costituito), Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale), Verde Teresa (Avv. Antonio T. Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli) sull&#8217;ordinanza contingibile ed urgente 1. Comune e Provincia -Ordinanza contingibile ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata <br /> Romantica Snc di Carolina, Desirè e Veronica Rossi (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (non costituito), Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale), Verde Teresa (Avv. Antonio T. Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia -Ordinanza contingibile ed urgente-Presupposti- Concreta minaccia per la pubblica incolumità-Impossibilità di utilizzare strumenti ordinari-Preventivo accertamento situazioni di fatto-Necessità Sussiste	</p>
<p>2. Comune e Provincia -Ordinanza contingibile ed urgente -Sindaco- Può adottare solo-Provvedimenti normativi ad efficacia temporanea  	</p>
<p>3. Comune e Provincia &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Adottata in presenza di un’”urgenza qualificata”- Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento-Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata dal Sindaco solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (1) (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco del Comune di Serrara Fontana ha ordinato alla società ricorrente di apportare interventi di contenimento del costone dissestato di sua proprietà necessari a garantire l’incolumità pubblica e privata). 	</p>
<p>2.  A mezzo dell’ordinanza contingibile ed urgente,  il Sindaco non può adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, potendo derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare” dovendosi infatti garantire il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto (2).	</p>
<p>3. Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, anche avente soltanto valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza .	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1).ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680<br />	<br />
(2). cfr.: Corte Costituzionale 7.4.2011, n.115</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2523/2010 R.G. proposto dalla Romantica Snc di Carolina, Desirè e Veronica Rossi in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Serrara Fontana in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, ViaA. Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Verde Teresa, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio T. Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo n.156;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n.11 del 10/2/2010 di esecuzione ad horas di opere contingibili ed urgenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Verde Teresa;<br />	<br />
Vista la memoria di Verde Teresa;<br />	<br />
Vista la relazione tecnica di parte ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.676 del 2013 con cui è stata disposta consulenza tecnica che chiarisse gli aspetti tecnici di cui alla presente controversia, anche in relazione alla perizia tecnica di parte ricorrente ed all’effettiva situazione di dissesto e di lesioni che connoterebbero il conglomerato cementizio in questione, al transito pedonale in termini di sicurezza ed alla circostanza che il costone non sarebbe contenuto;<br />	<br />
Vista la relazione di CTU depositata l’11 aprile 2013;<br />	<br />
Vista la memoria con controdeduzioni tecniche depositata da parte ricorrente;<br />	<br />
Visto il riepilogo di spese depositato dal CTU;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 13 giugno 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria del complesso alberghiero termale “Hotel Terme Romantica”, al cui interno vi è una stradina comunale “I° Vico di Via Ruffano” che nella parte finale attraversa un tratto intermedio di un piccolo costone di proprietà della ricorrente. Nel novembre 2009 veniva effettuato un sopralluogo da parte dell’U.T.C. del Comune di Serrara Fontana con redazione di apposita relazione, cui faceva seguito l’ordinanza impugnata che ha ingiunto l’eliminazione della situazione di pericolo mediante opere di verifica e consolidamento del costone.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso, mentre la controinteressata Verde Teresa ha spiegato atto di intervento ad opponendum.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria è stata disposta consulenza tecnica che chiarisse gli aspetti tecnici di cui alla presente controversia, anche in relazione alla perizia tecnica di parte ricorrente ed all’effettiva situazione di dissesto e di lesioni che connoterebbero il conglomerato cementizio in questione, al transito pedonale in termini di sicurezza ed alla circostanza che il costone non sarebbe contenuto; successivamente è stata depositata la relazione tecnica.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione degli artt.50 e 54 del Decr. Legisl. n.267/2000, degli artt.3, 7 e 8 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere.<br />	<br />
2. Il Collegio in via preliminare premette che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726; Cons. Stato, V, 7.4.2003, n.1831; 2.4.2001, n.1904; Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002, n.490).<br />	<br />
La stessa Corte Costituzionale (7.4.2011, n.115), nel dichiarare la illegittimità costituzionale del comma 4 del citato art.54 quale introdotto dal D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125/2008 nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”, ha rimarcato che il Sindaco non può adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, potendo derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare” dovendosi infatti garantire il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto; le ordinanze sindacali in questione incidono d’altra parte sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque restrizioni ai soggetti considerati.<br />	<br />
2.1 La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n. 4061) come disciplinata dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in termini generali, l’Amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.<br />	<br />
Nella fattispecie, tuttavia, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la relazione di CTU ha evidenziato la necessità di effettuare sia il consolidamento strutturale del costone non contenuto a spese della società ricorrente, sia il rifacimento della pavimentazione della stradina I° Vico di Via Ruffano a spese del Comune di Serrara Fontana, ciò per garantire l’incolumità (pubblica e privata) dei pedoni sui luoghi oggetto di causa, ragion per cui si deve ritenere che effettivamente sussistessero gli estremi situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali è impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete.<br />	<br />
3. Chiarito che per i citati motivi risultano infondate le censure spiegate sul punto da parte ricorrente, quanto alle ulteriori doglianze come si prestano ad una trattazione unitaria si ritiene che le medesime risultino parimenti non meritevoli di accoglimento anche in considerazione di quanto evidenziato in sede di relazione di CTU dalle cui conclusioni non sussistono motivi per discostarsi.<br />	<br />
In particolare è stato chiarito che parte ricorrente è proprietaria del complesso alberghiero termale denominato “Hotel Terme Romantica” ubicato in località Ruffano del Comune di Serrara Fontana, riportato nel Catasto Fabbricati al foglio n.20 p.lla 211 sub 101 e 102; all’interno del suddetto complesso insiste una stradina comunale I° Vico di Via Ruffano che, nella parte finale, attraversa un tratto intermedio di un piccolo costone di proprietà della società ricorrente. Detto costone non è stato mai assoggettato ad interventi antropici e presenta, a tutt’oggi, l’andamento naturale originario, con una serie di terrazzamenti antropici che degradano con lievi pendenze verso sud-ovest; su un terrazzamento prossimo alla scarpata a sud-ovest insiste la stradina suddetta, che corre lungo il ciglio del versante e si collega alla via Ruffano. Nel costone sottostante la stradina I° Vico di Via Ruffano è ubicata, in corrispondenza del tratto II°, una cisterna di proprietà della ricorrente, mentre in corrispondenza del tratto V° vi sono due locali, sempre di proprietà della ricorrente, adibiti a deposito ed a locale tecnologico di emungimento di acque termali per la piscina.<br />	<br />
Infatti la citata stradina I° Vico di Via Ruffano presenta un I° tratto di lunghezza di circa ml 18,70 e larghezza media di circa ml 1,70, un II° tratto di lunghezza di circa ml 8,20 e larghezza media di circa ml 2,00, un III° tratto di lunghezza di circa ml 4,20 e larghezza media di circa ml 2,00, un IV° tratto di lunghezza di circa ml 17,40 e larghezza media di circa ml 2,50 ed un V° tratto di lunghezza di circa ml 26,20 e larghezza media di circa ml 1,30.<br />	<br />
3.1 Attualmente la pavimentazione della stradina I° Vico di Via Ruffano è costituita da conglomerato cementizio, risulta sconnessa e presenta un manifesto quadro fessurativo; detta stradina ed il relativo costone sottostante, partendo dal tratto I° e fino al tratto V°, risultano rispettivamente sostenuta e contenuto da muri di sostegno che si sviluppano lungo quasi tutto il tracciato, fatta eccezione di tratti dove la stradina poggia su parti di costone privi di strutture murarie di contenimento, quali il II° tratto di lunghezza di circa ml 8,20 ed altezza del costone di circa ml 4,50 ed il V° tratto di lunghezza di circa ml 26,20 ed altezza del costone di circa ml 6,00 – ml 7,00. Il quadro fessurativo della pavimentazione stradale del I° Vico di Via Ruffano risulta più accentuato in corrispondenza dei tratti privi di strutture murarie di contenimento prima summenzionate, ove la carreggiata della stradina non poggia completamente sul costone e per una parte fuoriesce a sbalzo, con estrema pericolosità per i pedoni anche perché la soletta della carreggiata che esce a sbalzo dal costone è costituita da conglomerato cementizio degradato e ammalorato.<br />	<br />
3.2 Ora in generale un movimento franoso che determini una condizione di dissesto in un pendio si manifesta quando, lungo una superficie all’interno del pendio, le tensioni tangenziali mobilitate per l’equilibrio eguagliano le capacità di resistenza al taglio del terreno/roccia; ciò può avvenire per un aumento della domanda di resistenza, per riduzione delle capacità di resistenza a taglio del terreno o per il manifestarsi di entrambi i fenomeni. Un aumento della domanda di resistenza può essere dovuto ad eventi sismici, vibrazionali che producono effetti simili a quelli sismici, o anche ad un aumento dell’acclività del pendio causata da erosione o da sbancamento del terreno/roccia al piede del pendio; le cause dei movimenti franosi possono essere strutturali o predisponenti, se connesse a fattori geologici, morfologici, idrogeologici, e determinanti o scatenanti, quando connesse a fattori climatici o al manifestarsi di eventi sismici o vibrazionali.<br />	<br />
4. Con tali premesse si ritiene che del tutto legittimamente l’Amministrazione abbia imposto all’odierna parte ricorrente, come da relazione del 18/11/2009 prot. n° 11370 dell’Ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana, di effettuare a proprie spese il consolidamento strutturale del costone non contenuto nei tratti II° e V° della stradina, ove appunto poggia su parti di costone privi di contenimento, nella misura in cui tali interventi risultano indispensabili per garantire l’incolumità pubblica e privata dei pedoni sui luoghi oggetto di causa. In particolare nel tratto II°, di lunghezza di circa ml 8,20 ed altezza del costone di circa ml 4,50, l’intervento di consolidamento dovrà essere effettuato attraverso la realizzazione di un muro di sostegno in tufo che si andrà ad ammorsare ai muri in tufo già esistenti a valle e a monte di questo tratto, ciò per migliorare la stabilità del costone e fungere da appoggio per la carreggiata della stradina; anche nel tratto V°, di lunghezza complessiva di circa ml 26,20, si potrebbe effettuare un intervento di consolidamento mediante un muro di sostegno che avrà la funzione sia di stabilizzare il costone, sia di realizzare un appoggio per la carreggiata.<br />	<br />
Resta inteso che a spese del Comune di Serrara Fontana dovrà essere effettuato il rifacimento della pavimentazione della stradina I° Vico di Via Ruffano, previa eliminazione dei dissesti e delle sconnessioni del piano stradale attraverso la realizzazione di un massetto cementizio e, successivamente, mediante posa in opera di uno strato di usura in conglomerato bituminoso.<br />	<br />
4.1 Appaiono, poi, condivisibili le conclusioni del CTU circa la non indispensabilità delle indagini per la caratterizzazione geotecnica dei terreni del costone come prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 sulla stabilità dei pendii, che sarebbero state semmai utili per la definizione di un modello geotecnico essenziale per lo studio delle condizioni di stabilità dello stesso, ciò perché è stata documentalmente evidenziata la necessità di mettere in sicurezza il costone nei tratti privi di contenimento migliorando la stabilità dello stesso e della stradina soprastante attraverso un intervento di consolidamento strutturale.<br />	<br />
4. Per questi motivi il ricorso in oggetto va rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta come da motivazione.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00, nonché di consulenza, definitivamente determinate in € 3.800,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alfredo Storto, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-6-2013-n-3309/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2013 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso Di Gregorio Raffaele (Avv Crupi) c. Comune di Torino (Avv. Lacognata) abusi edilizi su terreni &#8220;pubblici&#8221;: la comunicazione della diffida a demolire all&#8217;ente proprietario non è requisito di legittimità della stessa 1. Edilizia e urbanistica– Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala, Est. Richard Goso<br /> Di Gregorio Raffaele (Avv Crupi) c. 	Comune di Torino (Avv. Lacognata)</span></p>
<hr />
<p>abusi edilizi su terreni &#8220;pubblici&#8221;: la comunicazione della diffida a demolire all&#8217;ente proprietario non è requisito di legittimità della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica– Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a demolire – Obbligo di individuazione del responsabile dell’abuso – Non sussiste – Individuazione del titolare della disponibilità attuale del suolo &#8211; Sufficienza																																																																																											</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a demolire – Terreno demaniale &#8211; Obbligo di comunicazione della diffida a demolire all’ente proprietario del suolo – Requisito di legittimità &#8211; Non è tale.																																																																																												</p>
<p>3.	Edilizia e urbanistica– Difetto di autorizzazione edilizia – Diffida a demolire – Abuso risalente &#8211; Interesse pubblico &#8211; Motivazione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’esatta individuazione del responsabile dell’abuso non condiziona la legittimità del provvedimento amministrativo repressivo il cui presupposto è la realizzazione di un’opera in assenza del prescritto titolo autorizzativo, sicchè è sufficiente che l’ordine di demolizione vada rivolto contro chi abbia la disponibilità attuale del suolo.																																																																																												</p>
<p>2.	La comunicazione della diffida all’ente proprietario del suolo nel caso di interventi abusivi realizzati sul suolo demaniale o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici ha funzione meramente conoscitiva, vale a dire rendere edotto l’ente delle vicende relative al bene di cui è proprietario, e non costituisce un requisito di legittimità dell’ordine di demolizione.																																																																																												</p>
<p>3.	L’applicazione di misure repressive in materia urbanistica-edilizia, a fronte di opere riscontrate come abusive, non richiede una specifica motivazione nel caso in cui l’abuso sia risalente in ordine all’interesse pubblico a disporre la demolizione o alla comparazione del medesimo con gli interessi privati sacrificati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1187/2005, proposto da</p>
<p><b>DI GREGORIO Raffaele</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Teodoro Crupi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, corso Principe Eugenio n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di TORINO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Lacognata, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
del provvedimento 14.6.2005 prot. ed. n. 2004-4-4599 – ord. n. 215/05, con il quale il Dirigente del Settore Vigilanza Edilizia (Divisione Urbanistica Edilizia) del Comune anzidetto diffida a demolire entro il termine di giorni 30 la “costruzione di tettoia aperta annessa a capannone industriale (lavorazione metalli), realizzata con profilati e tubolari metallici, copertura con lastre in policarbonato; di dimensioni m. 20,50 x 5,50 circa, appoggiata sopra un battuto di cemento di uguali dimensioni. Alcuni tratti perimetrali risultano chiusi fino ad una altezza di m. 2,50 circa con blocchi prefabbricati in cemento”, in Torino corso Giulio Cesare 333/7.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Torino;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come da verbale;<br />
	Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Raffaele Di Gregorio occupa, dal 1983, un’area demaniale con soprastanti strutture coperte in Torino, corso Giulio Cesare n. 333.<br />
Con atto repertorio n. 113/2005 del 22 marzo 2005, l’Agenzia del Demanio provvedeva a regolarizzare l’utilizzazione dell’immobile, dando in concessione detta area all’esponente per la durata di anni sei. <br />
Sulla porzione di terreno in questione insistono un fabbricato in muratura e la tettoia meglio descritta in epigrafe, utilizzati dal ricorrente per attività di carpenteria e di lavorazione lamiere.<br />
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Torino, accertato che la costruzione della tettoia era avvenuta in assenza di titolo autorizzativo edilizio, diffidava il signor Di Gregorio a demolire la tettoia e a ripristinare dello stato dei luoghi nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendo che in difetto si sarebbe proceduto d’ufficio alla demolizione.<br />
L’intimato insorge avverso il provvedimento repressivo che ritiene illegittimo per:<br />
&#8211; violazione degli artt. 4 &#8211; 14 L. 28.2.85 n. 47 e successive modificazioni;<br />
&#8211; eccesso di potere per travisamento, illogicità ed irrazionalità;<br />
&#8211; difetto di motivazione.<br />
Il deducente chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, contrastando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover decidere il merito del giudizio, con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.</p>
<p>2) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente deduce eccesso di potere per travisamento dei presupposti fattuali, poiché l’Amministrazione intimata lo identifica quale realizzatore dell’opera abusiva, mentre si tratterebbe di tettoia esistente in loco da oltre 50 anni, già oggetto di precedenti diffide a demolire a suo tempo impugnate in sede giurisdizionale amministrativa.<br />
Il motivo è palesemente infondato in fatto. <br />
Il Comune di Torino, infati, ha documentalmente dimostrato che la tettoia in questione è opera diversa da quelle oggetto delle precedenti diffide, molto più grande di esse.<br />
In ogni caso, anche volendo prescindere dal rilievo di cui sopra, deve rimarcarsi che sarebbe comunque legittimo l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva rivolto a chi ne abbia la concreta disponibilità, seppure non l’abbia concretamente realizzata.<br />
L’esatta individuazione del responsabile dell’abuso rileva eventualmente ai fini dell’accertamento della responsabile penale, ma non condiziona la legittimità del provvedimento repressivo il cui presupposto è la realizzazione di un’opera in assenza del prescritto titolo autorizzativo.<br />
Il ripristino del corretto assetto del territorio implica, pertanto, che l’ordine di demolizione vada rivolto a chi abbia la disponibilità attuale del bene abusivo, indipendentemente dal fatto di averlo realizzato (cfr. T.A.R. Piemonte, 31 gennaio 2003, n. 167).<br />
Nel caso di specie, pertanto, non vi è dubbio che il ricorrente, concessionario del bene che utilizza per lo svolgimento della propria attività economica, si configuri comunque quale legittimo destinatario dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva.</p>
<p>3) Destituito di fondamento giuridico è, a giudizio del Collegio, anche il secondo motivo di gravame, riferito alla presunta violazione dell’articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall’articolo 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che impone, nel caso di interventi abusivi realizzati sul suolo demaniale o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di comunicare la diffida a demolire anche all’ente proprietario del suolo.<br />
Il tenore testuale della disposizione in parola evidenzia, infatti, come la comunicazione della diffida abbia una funzione meramente conoscitiva, per rendere edotto l’ente delle vicende relative al bene di cui è proprietario, e non costituisca un requisito di legittimità dell’ordine di demolizione (cfr. T.A.R. Piemonte, sent. n. 167/2003 cit.).<br />
Il ricorrente, in ogni caso, sarebbe privo di interesse a far valere il vizio di legittimità derivante dall’omissione della comunicazione, atteso che la medesima è prevista a tutela del solo ente proprietario dell’immobile.</p>
<p>4) Con l’ultimo motivo di ricorso, l’interessato deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera avrebbe, ad avviso dell’esponente, consolidato la posizione del privato interessato al mantenimento del bene abusivo, imponendo all’Amministrazione di motivare compiutamente il provvedimento repressivo.<br />
Nel caso di specie, invece, il provvedimento non evidenzia i motivi di pubblico interesse che giustificano l’intervento repressivo, attuato a notevole distanza di tempo dall’abuso.<br />
Anche quest’ultima censura pogga su un presupposto inconsistente, atteso che l’opera abusiva risulta, in realtà, di recente realizzazione. <br />
Non si può, inoltre, non rimarcare come l’applicazione di misure repressive in materia urbanistico-edilizia, a fronte di opere riscontrate abusive, non richieda una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre la demolizione o alla comparazione del medesimo con gli interessi privati sacrificati.<br />
L’esigenza di porre rimedio ai fenomeni di compromissione del territorio, infatti, impone l’adozione dei provvedimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente la violazione che si configurano come atti vincolati.<br />
Il decorso del tempo è inidoneo, d’altronde, a provocare il consolidamento di una situazione di fatto contra jus sulla quale il privato possa fare legittimamente affidamento (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, 3 febbraio 2003, n. 190).<br />
Il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, pertanto, è costituito solamente dall’accertata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo autorizzativo o in assenza dello stesso: ne consegue che il provvedimento repressivo sarà sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività delle opere, senza che la realizzazione delle stesse in epoca risalente possa avere carattere dirimente.</p>
<p>5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3309/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2004 n.3309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-9-2004-n-3309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-9-2004-n-3309/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-9-2004-n-3309/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2004 n.3309</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori Ferruccio Frascari ed altri c. Regione Emilia Romagna sull&#8217;art. 48, comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Presupposto della domanda risarcitoria – Giudizio ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 pendente alla data del 30 giugno 1998</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-9-2004-n-3309/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2004 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-9-2004-n-3309/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2004 n.3309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<br /> Ferruccio Frascari ed altri c. Regione Emilia Romagna</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;art. 48, comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Presupposto della domanda risarcitoria – Giudizio ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 pendente alla data del 30 giugno 1998 – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di risarcimento del danno proposta successivamente alla devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nelle materie di cui agli artt.33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, qualora trovi il suo fondamento in un pendente giudizio riguardante una delle suddette materie instaurato prima di tale devoluzione ed ancora pendente alla data del 30 giugno 1998, deve essere proposta al giudice ordinario, dovendosi ritenere ancora operanti in tal caso i criteri in materia di riparto di giurisdizione previgenti al D. Lgs. citato. L’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella relativa alla legittimità dell’atto amministrativo, infatti, rileva solo per le controversie de quibus instaurate dopo il 30 giugno 1998.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217;Avv. Gwendoline Guccione, <a href="/ga/id/2004/9/1666/d">&#8220;Risarcimento del danno e difetto di giurisdizione: il regime transitorio ex art. 45, comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’art. 48, comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone	&#8211;		Presidente;<br />
Dott.ssa Rosaria Trizzino	&#8211;			Consigliere;<br />
Dott. Carlo Testori		&#8211;			Consigliere rel.est.,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1094 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Ferruccio Frascari s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante Ing. Ferruccio Frascari, e da Benuzzi Gaetano, Fergnani Teresa, Marrino Patrizia, Marrino Beatrice e Marrino Elisabetta, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Paolucci e Rolando Roffi e presso il primo elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini n. 10,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Emilia Romagna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Cristoni, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, via Garibaldi n. 1,</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
dei danni subiti dai ricorrenti per responsabilità della Regione e, conseguentemente,</p>
<p>per la condanna<br />
della Regione medesima al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 gli Avv.ti F. Paolucci e G.A. Ferrerio (in sostituzione di C. Cristoni);<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.1) I ricorrenti sono proprietari in Comune di Monte San Pietro di aree che il P.R.G. del 1979 destinava a completamento residenziale. In vista dell&#8217;edificazione i predetti avevano costituito un consorzio che ha realizzato opere di urbanizzazione primaria e sistemazione idrogeologica di consistente importo. L&#8217;aspettativa edificatoria dei ricorrenti è stata tuttavia vanificata per effetto della variante generale 1984/1987: in sede di approvazione, infatti, la Giunta regionale dell&#8217;Emilia-Romagna ha previsto l&#8217;inedificabilità dei terreni in questione.<br />
Contro gli atti di formazione della variante i proprietari delle aree pregiudicati da tale prescrizione hanno agito davanti a questo Tribunale con il ricorso n. 1701 del 1987, che è stato accolto con la sentenza 27 novembre 2000 n. 947, avendo il TAR ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione della determinazione sfavorevole introdotta dalla Regione. Quest&#8217;ultima ha proposto ricorso in appello, respinto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la decisione 26 settembre 2001 n. 5086, che ha condiviso le valutazioni di questo Giudice circa la carenza motivazionale che inficiava in parte qua la deliberazione G.R. n. 1962/1987 di approvazione della variante al P.R.G.</p>
<p>1.2) Con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti:<br />
&#8211;	hanno evidenziato che la condotta della Regione Emilia-Romagna, riconosciuta illegittima in sede giurisdizionale e contraria alla buona fede ed ai principi sanciti dall&#8217;art. 97 Cost., è fonte di responsabilità del predetto Ente per i danni arrecati ai proprietari che, ragionevolmente confidando nell&#8217;edificabilità delle aree di cui si tratta, hanno sostenuto ingenti spese per la realizzazione di opere di urbanizzazione e hanno poi visto immotivatamente e ingiustamente pregiudicate le loro legittime aspettative;<br />	<br />
&#8211;	hanno chiesto la condanna della Regione al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 200.000,00 (oltre agli interessi).																																																																																												</p>
<p>1.3) Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata, che ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha, comunque, chiesto la reiezione del gravame perché infondato.<br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell&#8217;udienza dell&#8217;8 luglio 2004, in cui la causa è passata in decisione.</p>
<p>2) Il Collegio è innanzitutto chiamato a pronunciarsi sulla questione &#8211; proposta in via di eccezione dalla difesa della Regione Emilia-Romagna, ma rilevabile anche d&#8217;ufficio &#8211; riguardante la giurisdizione del giudice amministrativo (o, in alternativa, del giudice ordinario) sulla domanda risarcitoria proposta con il ricorso in esame. La resistente contesta la giurisdizione di questo Tribunale facendo leva sulla circostanza che l&#8217;azione promossa dai ricorrenti trova fondamento in una controversia pendente alla data del 30 giugno 1998 e richiamando la disposizione di cui all&#8217;art. 45 comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, a tenore del quale le controversie di cui ai precedenti artt. 33 e 34 &#8220;sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998&#8221;.<br />
Tenuto anche conto di quanto replicato sul punto dalla difesa dei ricorrenti, il Collegio osserva:<br />
&#8211; le controversie &#8220;aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia&#8221; sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 34 del D.Lgs. n. 80<br />
&#8211; in tale ambito rientra la controversia promossa dagli odierni ricorrenti (con il gravame n. 1701 del 1987) contro la variante generale 1987 al P.R.G. di Monte San Pietro, definita nel 2001 e dunque ancora pendente alla data del 30 giugno 1998;<br />
&#8211; successivamente a tale data è stata proposta l&#8217;azione risarcitoria di cui si controverte nel presente giudizio.<br />
Il caso in esame si caratterizza dunque per la circostanza che la domanda di risarcimento del danno (che costituisce oggetto del ricorso di cui si tratta) è stata introdotta dopo la devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nelle materie di cui ai citati artt. 33 e 34, ma trova il suo presupposto in un precedente giudizio riguardante una delle materie in questione instaurato prima di tale devoluzione e ancora pendente al 30 giugno 1998. Come evidenziato dai richiami giurisprudenziali operati dalle parti, sullo specifico punto i giudici amministrativi hanno assunto orientamenti contrapposti.<br />Da un lato, infatti, si è affermato che, stante la previsione dell’art. 35 dello stesso D.Lgs. n. 80/1998 secondo cui il giudice amministrativo &#8220;nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva…dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto&#8221;, nei giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, che non risultano ancora devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non spetta a quest&#8217;ultimo conoscere della eventuale domanda risarcitoria.<br /> L’autonomia del giudizio concernente il risarcimento del danno rispetto a quello relativo alla legittimità dell’atto amministrativo che costituisce la causa petendi dell’azione risarcitoria rileva dunque solo per le controversie instaurate dopo il 30 giugno 1998; al contrario, per quelle pendenti a tale data devono ritenersi ancora operanti i criteri in materia di riparto di giurisdizione previgenti al D.Lgs. n. 80/1998, in base ai quali le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno a seguito dell’annullamento di atti illegittimi dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. In tali termini si sono espressi, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5677; TAR Napoli, Sez. I, 28 maggio 2003, n. 6055; TAR Piemonte, Sez. II, 25 gennaio 2003 n. 123.<br />
Diverso è l&#8217;orientamento seguito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che nella sentenza 7 agosto 2003 n. 4567 è pervenuta a conclusioni opposte, valorizzando la circostanza che la disposizione di cui all&#8217;art. 45 comma 18 &#8220;si riferisce non alle &#8220;controversie&#8221; anteriori al 1° luglio 1998, bensì ai &#8220;giudizi pendenti&#8221; a detta epoca, sicché non si estende alle domande di risarcimento del danno conseguente ad annullamento di atto amministrativo, proposte dopo il 30 giugno 1998 in via autonoma rispetto all’originaria controversia&#8221;.<br />
Sulla questione, ancora aperta, questo Tribunale ha recentemente preso posizione con le sentenze nn. 429, 430 e 431 del 29 marzo 2004, uniformandosi al primo degli orientamenti richiamati, di cui ha condiviso le conclusioni, giustificate anche dalla considerazione che nel sistema previgente l&#8217;azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario presupponeva la riduzione dell&#8217;atto amministrativo a semplice fatto comportamentale, ottenuta mediante la caducazione del provvedimento, disposto dal giudice amministrativo, stante la sua accertata illegittimità; cosicché al giudice ordinario era consentito di valutare la liceità o meno dell&#8217;operato della p.a. sotto il profilo fattuale. Mentre, per contro, l&#8217;attuale normativa, incentrata sulla concentrazione processuale, dispone che sia lo stesso giudice amministrativo ad accertare se l&#8217;illegittimo esercizio della funzione amministrativa abbia provocato un danno ingiusto al privato ricorrente e, conseguentemente, a disporre la condanna della stessa p.a. al pagamento dei relativi danni.<br />
Da tali conclusioni il Collegio non ha ragione di discostarsi; il presente giudizio va perciò definito dichiarando inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali richiamati, appare senz&#8217;altro equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Bologna l’8 luglio 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-9-2004-n-3309/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2004 n.3309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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