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	<title>3306 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3306 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-6-2016-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-6-2016-n-3306/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.3306</a></p>
<p>Pres. Maiello Est. Corrado Sulla tutela istituzionale dei beni sottoposti a vincolo archeologico e esigenze di tutela ambientale Vincolo archeologico e paesaggistico – discrezionalità tecnica – tutela del paesaggio e dell’ambiente – prevalenza interesse pubblico alla tutela dei beni archeologici &#160; Nell’ambito delle valutazioni discrezionali che l’Amministrazione compie nell’apposizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-6-2016-n-3306/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-6-2016-n-3306/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maiello Est. Corrado</span></p>
<hr />
<p>Sulla tutela istituzionale dei beni sottoposti a vincolo archeologico e esigenze di tutela ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vincolo archeologico e paesaggistico – discrezionalità tecnica – tutela del paesaggio e dell’ambiente – prevalenza interesse pubblico alla tutela dei beni archeologici<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito delle valutazioni discrezionali che l’Amministrazione compie nell’apposizione di un vincolo archeologico, rilevano anche le condizioni di ambiente e decoro dell’area.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 03306/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03960/2005 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3960 del 2005, proposto da:&nbsp;<br />
Mattei Gabriele, Cicale Gennaro, Cicale Giuseppina, Mattei Giuseppina, nella qualità di eredi di Mattei Ernegeno, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Enrico Iossa, presso il cui studio domiciliano in Napoli, corso Umberto I, n. 75;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Napoli, via Diaz, n.11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della nota del 22.02.2005 prot. n. 8399 del Comune di Pozzuoli recante comunicazione di parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica sull’istanza di condono ex lege n. 724/1994;<br />
della nota prot. n. 1783 del 24.01.2005 con cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta esprimeva parere negativo sull’istanza di condono prat. n. 4147/1995 e di ogni altro atto e provvedimento lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con ricorso iscritto al n. 3960/2005 i ricorrenti nella qualità di eredi del sig. Mattei Ernegeno, quali proprietari pro quota dell’immobile sito in Pozzuoli alla via S. Maria Goretti n.9, premesso di aver inoltrato istanza di condono prot. n. 22012 prat. 4147 impugnavano il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994, dell’art. 33 della legge n. 47/1985, falsa applicazione del D.M. 24.09.1947, violazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza.<br />
Il parere negativo impugnato è stato espresso dall’amministrazione senza minimamente rappresentare le ragioni di incompatibilità dell’intervento edilizio in parola con le esigenze di tutela del bene archeologico, se non operando generici richiami all’alterazione del decoro, e comunque obliando la rappresentazione delle ragioni per cui non vi sarebbero le condizioni per l’attuazione di un progetto di riqualificazione dell’intervento tale da conformarlo alle prescrizioni imposte con il vincolo. Il parere negativo, in sostanza, difetta del necessario momento istruttorio e motivazionale, sostanziandosi in una determinazione avulsa da qualsiasi circostanziata indagine sui presupposti legittimanti il diniego di sanatoria.<br />
Il parere della Soprintendenza non chiarisce in che modo l’intervento edilizio realizzato dal ricorrente violerebbe il decoro della cornice monumentale dell’antica città di Cuma, né si comprendono le ragioni per cui l’amministrazione non abbia inteso correlare il rilascio del parere favorevole all’imposizione di prescrizioni per rendere compatibile l’opera con il contesto circostante.<br />
In assenza di un vincolo indiretto di inedificabilità assoluta, la valutazione circa la sanabilità dell’opera impone la comparazione delle esigenze di tutela dei valori culturali compresi nella cornice ambientale con le caratteristiche dell’intervento edilizio da sanare, cosa che è mancata nella specie. In questo senso si è determinata l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo in quanto nel Protocollo di Intesa siglato tra Regione Campania e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi abusivi in aree soggette a vincolo paesistico- ambientale ha espresso l’avviso che l’interesse primario dell’amministrazione risiede del subordinare la sanabilità all’esecuzione di opere di riqualificazione ritenute idonee a consentire e/o a migliorare l’insediamento dei manufatti abusivi. Nel caso di specie la Soprintendenza ha espresso parere negativo senza aver<br />
valutato la compatibilità dell’opera con i valori archeologici e monumentali sottesi al vincolo indiretto gravante sull’area e senza aver chiesto al Comune di acquisire il progetto di riqualificazione dell’opera da sanare. Pur se il Protocollo di intesa è riferito alle aree assoggettate a vincolo paesistico ambientale esso a fortiori trova applicazione anche nella fattispecie in esame.<br />
2) Violazione e falsa applicazione del D.M. 24 settembre 1947 (imposizione del vincolo indiretto ex art. 21 della legge n. 1089/1939 &#8211; ora d.lgs. n. 42/2004), violazione della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, illogicità per assoluta approssimazione istruttoria.<br />
La motivazione secondo cui l’intervento avrebbe alterato negativamente le condizioni di ambiente e decoro dell’area come riscontrabile a vista dall’alto dell’Acropoli denuncia la carenza di un adeguato supporto istruttorio, nonché l’irragionevolezza della scelta rimessa ad una cognitio empirica di difficile penetrabilità, nonché di assoluta genericità ed approssimazione, in quanto decontestualizza l’immobile che non viene in alcun modo collocato nella cornice ambientale di riferimento. Il parere in parola, nell’identica portata, è stato espresso per molti altri immobili posti nelle vicinanze dell’acropoli ed anche a distanza significativa l’uno dall’altro e in posizioni prospettiche del tutto differenti rispetto all’acropoli. Inoltre l’area circostante gli immobili gravati dal vincolo ha subito dal 1947 una radicale trasformazione fisica ed urbanistica tanto da aver portato ad una diversa destinazione e zonizzazione anche nel vigente P.R.G. del Comune di Pozzuoli. L’area in questione, difatti, nel tempo, ha subito una progressiva antropizzazione con la realizzazione di numerosi immobili regolarmente assentiti, con la con la conseguenza che la cornice ambientale rispetto all’epoca di imposizione del vincolo risalente al 1947 è radicalmente mutata. Ne consegue che la Soprintendenza non può non valutare l’istanza all’attualità, ovvero tenendo conto del nuovo contesto ambientale caratterizzato dallo sviluppo urbanistico dell’area, dalla sua infrastrutturazione e sviluppo edificatorio. Pur se la legge accorda una tutela estesa al bene sottoposto al vincolo di cui all’art. 21 della legge n. 1089/1939, il concetto di cornice ambientale non si può estendere fino a ricomprendervi la visuale che si gode dal monumento direttamente tutelato. Ne discende che l’accertamento sulla vista dall’alto della necropoli, oltre ad appalesarsi inidoneo alla conclusione negativa impugnata, risulta contrastante con il senso della tutela indiretta finalizzata alla salvaguardia della cornice ambientale e non alla demolizione di quanto vedibile dall’alto.<br />
3) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 7,8,10 della legge n. 241/1990, difetto del contraddittorio procedimentale, eccesso di potere;<br />
Il ricorrente non è stato posto in grado di intervenire nel procedimento fornendo all’uopo i documenti necessari alla corretta e completa valutazione dell’istanza di sanatoria; ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati poiché l’amministrazione non ha dato notizia ai ricorrente della propria volontà di concludere il procedimento in senso a loro sfavorevole.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.<br />
Con decreto decisorio n.220 del 20.01.2016, sulla dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio depositata il 16.12.2016, veniva revocato il decreto presidenziale di perenzione n.1667 del 15.07.02015.<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si costituiva in giudizio per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza di discussione dell’11.05.2016 il ricorso veniva introitato per la decisione.<br />
2. Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio della discussione del ricorso per aver parte ricorrente inoltrato in data 18.03.2016 istanza di riesame del parere impugnato, come documentata in atti con la produzione dell’1.04.2016, non ravvisandosi alcun nesso di pregiudizialità tra la definizione del presente giudizio ed il procedimento instaurato dai ricorrenti, nonché stante la incompatibilità del differimento richiesto con i tempi di ragionevole durata dei processi imposti ai sensi della legge n. 89/2001, in presenza peraltro di un ricorso datato poiché risalente al 2005 ossia ad oltre dieci anni addietro.<br />
3. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.<br />
Nel giudizio risulta impugnato il parere negativo opposto dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali sull’istanza di condono inoltrata dai ricorrenti ai sensi della legge n. 724/1994 per la sanatoria di un fabbricato sito in Pozzuoli in via S. Maria Goretti in area assoggettata a vincolo archeologico con D.M. 29.09.1947 ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1089/1939. E’ fuor di dubbio la localizzazione della proprietà dei ricorrenti all’interno dell’area assoggettata al vincolo archeologico in argomento come si evince in atti dalla nota prot. n. 2786 del 27.01.1992 di identificazione delle singole particelle catastali interessate dal vincolo.<br />
Sulla base dell’art. 21 cit. il vincolo archeologico c.d. indiretto viene imposto su beni e aree circostanti quelli sottoposti a vincolo diretto, per garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro. Ai sensi della normativa richiamata, all’amministrazione è attribuita la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della stessa, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.<br />
Inoltre, come chiarito a suo tempo dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 1996 n. 1316) in sede di imposizione di vincolo indiretto a tutela di un complesso archeologico, all’amministrazione è consentito imporre anche un divieto assoluto di edificazione, al fine di garantirne non solo l’integrità e la visibilità della zona, ma anche le condizioni di ambiente e di decoro.<br />
Come si evince dalle prescrizioni del citato decreto, nella specie il vincolo risulta imposto a tutela dell’acropoli di Cuma in considerazione dell’opportunità di evitare che venga danneggiata la prospettiva e la luce del complesso monumentale predetto e che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Per tale ragione nell’area interessata dal vincolo come ivi specificata &#8211; confinante a nord con la foce del lago di Licola, a est con il lago di Licola e ad ovest con proprietà demaniale &#8211; in sede di imposizione del vincolo è stato fatto divieto di elevare nuove costruzioni o comunque di eseguire opere che possano alterare il naturale aspetto dei luoghi.<br />
3.1 Ciò posto va innanzitutto premesso che la motivazione del parere negativo impugnato risiede nella considerazione che l’abuso oggetto di istanza di condono ricade nell’area dell’ex lago di Licola, originario porto dell’antica città di Cuma, e che, stante la persistenza a tutt’oggi delle ragioni storico-ambientali del provvedimento di vincolo a tutela del complesso archeologico-monumentale di eccezionale importanza costituito dall’Acropoli di Cuma, l’intervento ha alterato negativamente le condizioni di ambiente e decoro del complesso predetto come si può riscontrare a vista dall’alto dell’Acropoli.<br />
Tale essendo la motivazione del parere gravato va innanzitutto esclusa la condivisibilità della censura di difetto di motivazione secondo cui l’amministrazione non avrebbe adeguatamente rappresentato le ragioni di incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela del bene archeologico, adottando una determinazione avulsa da qualsiasi circostanziata indagine sulle caratteristiche dell’intervento edilizio da sanare.<br />
In linea generale la tutela istituzionale dei beni sottoposti al vincolo è affidata dalla legge a valutazioni dell’Autorità amministrativa, che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e che come tali sono sindacabili in sede giurisdizionale solo entro i limiti della incongruenza, manifesta illogicità ed irrazionalità. Come si è innanzi anticipato il vincolo in oggetto precludeva l’elevazione di nuove costruzioni nonché l’esecuzione di opere atte ad alterare il naturale aspetto dei luoghi. Pertanto, in presenza di un vincolo di inedificabilità imposto ex lege, il giudizio di incompatibilità ambientale espresso dall’amministrazione ai fini dell’art. 33 della legge n. 47/1985, costituisce pacificamente espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato solo laddove viziato in punto di congruità, logicità, di coerenza e consequenzialità.<br />
Nella specie, avuto riguardo alle precise prescrizioni poste a salvaguardia del complesso archeologico tutelato dal vincolo, anche per quanto concerne le condizioni di ambiente e di decoro, non può affermarsi come non attendibile la valutazione effettuata che nel suo dettaglio esprime ragioni ostative precise e puntuali che manifestano un congruo convincimento.<br />
Nemmeno può sostenersi l’irrilevanza del riferimento alle condizioni di ambiente e decoro dell’area che sono espressamente oggetto del decreto di vincolo e considerando altresì che la tutela “archeologica”, se concerne in primo luogo il profilo conservativo dei beni, non può prescindere dal contesto territoriale dove gli scavi stessi sono allocati, e pertanto non concerne solo i singoli ritrovamenti archeologici ma anche la conservazione del decoro e del godimento di una complessa area archeologica costituita nella specie dal complesso monumentale dell’Acropoli di Cuma e del lago di Licola che ne costituiva l’area portuale. Oltretutto il riferimento alla tutela della visuale dall’alto è ampiamente giustificata stante la necessità di salvaguardare un importante e singolare complesso archeologico monumentale che lega l’architettura del posto alla localizzazione dell’antica acropoli di Cuma, e quindi un’insostituibile testimonianza storica in relazione ad un antico insediamento. Proprio in tale prospettiva è intervenuta l’imposizione del vincolo, che così impedisce – stante la prevalenza e l’autonomia della tutela monumentale e del patrimonio artistico e storico rispetto alle prerogative privatistiche – la compromissione dei valori tutelati attraverso nuove costruzioni o comunque interventi in contrasto con le dette condizioni di tutela e decoro. Dovendosi dunque ritenere prevalente il valore intrinseco dell&#8217;interesse pubblico alla tutela dei beni archeologici (art. 9 comma 2, Cost.), rispetto all&#8217;interesse sotteso alla proprietà privata, deve concludersi che la declaratoria del notevole interesse pubblico sotto il profilo storico – archeologico dell&#8217;area rende impossibile l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di condono edilizio in essa realizzato se ciò è ritenuto incompatibile con la tutela del vincolo.<br />
Né l’avviso espresso dall’amministrazione intimata può ritenersi in qualche modo inficiato dall’omessa considerazione, nella fase istruttoria, delle emergenze edificatorie sopravvenute (realizzazione di un depuratore, di infrastrutture e presenza di altri immobili oggetto di condono) alla data di instaurazione del vincolo, che ne avrebbero del tutto snaturato la portata come attestato nelle relazioni tecniche di parte allegate in atti l’1.04.2016. L’affermata vicinanza del fabbricato con altri edifici abusivi, con la Caserma dei Carabinieri e con un depuratore, non escludono affatto la permanenza del vincolo e l’interesse della Amministrazione statale alla conservazione della zona archeologica, senza che possa in alcun modo farsi discendere &#8211; come deducono i ricorrenti – alcuna conseguente attenuazione dell’oggetto della tutela stessa. E’ fuor di dubbio che la presenza di zone degradate dall&#8217;edilizia abusiva o da infrastrutture, non può certamente giustificare un’ulteriore compromissione del territorio, radicandosi piuttosto la necessità di una riqualificazione del territorio quale obiettivo perseguito dal provvedimento di vincolo e che giustifica peculiarmente, sotto il profilo dell&#8217;interesse pubblico, l&#8217;intervento della Soprintendenza. Ancora la presenza di insediamenti di poco pregio non dimostra assolutamente un’insufficiente istruttoria ed una carenza di presupposti che sarebbero stati necessari per classificare l’area come di rilevante interesse archeologico. Il provvedimento impugnato incentra difatti la sua motivazione sia sulla esatta circostanza relativa alla presenza di un vincolo archeologico nell’area oggetto dell’intervento edilizio in questione e sia con il richiamo alla esistenza di esigenze determinanti la necessità di non compromettere la fruibilità della vista dall’alto dell’Acropoli oggetto di tutela, esigenza che, come si è già chiarito, non può che ricondursi alle condizioni di “ambiente” e “decoro” tutelate dal vincolo.<br />
In tale prospettiva, il Collegio ritiene che, sotto il profilo dell’eccesso di potere, non si ravvisano elementi sintomatici di un vizio funzionale del giudizio. Di qui la congruità sostanziale della motivazione nel caso di specie.<br />
Per il medesimo ordine di ragioni deve quindi essere respinto il vizio di difetto di istruttoria con cui il provvedimento sarebbe viziato sotto il profilo della motivazione in relazione al preteso mancato accertamento dell’effettivo interesse archeologico dell’area, che per i ricorrenti sarebbe smentito dallo stesso D. M. del 24.09.1947. Al contrario la nota con la quale la Soprintendenza per i Beni archeologici ha espresso parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria appare compiutamente motivata con preciso riferimento alla persistente attualità della tutela dell’area monumentale che non consente alterazione dei tratti caratteristici della località protetta.<br />
3.2 Parimenti in presenza di un vincolo di tipo archeologico alcun rilievo può conferirsi alla censura con cui si contesta l’inosservanza da parte dell’amministrazione procedente delle prescrizioni contenute nel protocollo di intesa tra Regione Campania e Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia che subordinerebbero la sanabilità degli interventi abusivi alla approvazione di un progetto di riqualificazione. La censura è del tutto inconferente innanzitutto poiché, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il Protocollo in questione si riferisce ai vincoli di natura ambientale e non anche a quelli di carattere archeologico, ed in ogni caso poiché parte ricorrente non ha dimostrato di aver allegato alcunchè, né in sede procedimentale né successivamente nel corso del presente giudizio (anche nel denunciare l’omessa partecipazione procedimentale), onde dimostrare di aver presentato o di essere in grado di presentare un progetto utile a mitigare l’impatto dell’intervento onde renderlo compatibile con il vincolo di inedificabilità imposto sull’area.<br />
4. Del pari quanto alla lamentata violazione dell’art.7 della legge n.241/90 per aver l’amministrazione omesso la comunicazione di avvio del procedimento e dell’art. 10 bis per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi le censure si rivelano entrambe infondate. Ciò in quanto, la valutazione della infondatezza delle ragioni di ricorso induce a ritenere applicabile al caso in esame il disposto dell’art.21 octies della legge n.241/90, ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Del resto il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione del preavviso di rigetto, ma è anche tenuto ad allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Nella specie si sono innanzi chiarite le ragioni per cui gli elementi addotti dai ricorrenti a sostegno della illegittimità della determinazione avversata non avrebbero comunque potuto influire sull’esito del procedimento nel senso a loro favorevole invocato. Inoltre non può porsi in discussione la natura vincolata del potere esercitato dall’amministrazione in sede di condono rispetto ai presupposti normativi di cui si deve fare applicazione, e nella specie la natura ostativa del vincolo archeologico di inedificabilità unitamente al giudizio di non compatibilità con i beni-valori tutelati. Ciò è valevole a fortiori rispetto alla nota impugnata con cui il Comune ha comunicato l’emissione del parere contrario dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo se si tiene conto che detto parere ha valore vincolante nel procedimento di condono, e ne impedisce definitivamente il rilascio (cfr. Cons. Stato, Sez. V 6.09.2010 n. 6457).<br />
In ragione delle esposte considerazioni il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<br />
Nulla per le spese in favore del Comune di Pozzuoli poiché non costituito in giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di € 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.<br />
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Pozzuoli.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Umberto Maiello, Presidente FF<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere<br />
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-6-2016-n-3306/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a></p>
<p>Pres. Crivelli – Est. Santosuosso CODACONS c/ Voden Medical Instruments S.p.A. sui presupposti costitutivi dell&#8217;azione di classe 1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Ordinanza di ammissibilità – Art. 140 bis cod. cons. – Natura – Art. 279 c.p.c. – Riconducibilità &#8211; Valutazione preliminare – Riesame – Ammissibilità</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Crivelli – Est. Santosuosso<br /> CODACONS c/ Voden Medical Instruments S.p.A.</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti costitutivi dell&#8217;azione di classe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Ordinanza di ammissibilità – Art. 140 bis cod. cons. – Natura – Art. 279 c.p.c. – Riconducibilità &#8211; Valutazione preliminare – Riesame – Ammissibilità &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Consumatore – Motivazioni personali – Irrilevanza	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Aderente – Parte processuale – Inconfigurabilità – Legittimazione all’appello – Non sussiste – Eccezioni 	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Soggetto singolo – Tutela classe dei consumatori – Conseguenze – Legittimazione ad agire – Sussiste – Valutazione – Oggetto – Diritto omogeneo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ordinanza di ammissibilità prevista dall’art. 140 bis cod. cons. rappresenta una valutazione preliminare della controversia al fine di escludere tutte quelle azioni di classe che siano manifestamente infondate o in conflitto di interessi o che difettino dei presupposti minimi per proseguire il giudizio. Tale valutazione, che ha necessariamente carattere preliminare rispetto al giudizio di merito e non può in alcun modo acquistare efficacia di giudicato all’interno del giudizio stesso, è soggetta al regime ordinario previsto per le ordinanze di cui all’art. 279 c.p.c.. Ne consegue che, al pari delle altre ordinanze, non risulta in alcun modo precluso il riesame, da parte del giudice di merito, dei presupposti costitutivi dell’azione di classe. 	</p>
<p>2. Nel caso di azione da parte di un consumatore, in quanto privato che acquista un bene non inerente alla propria qualifica professionale, non hanno alcun rilievo in sede di giudizio le motivazioni personali a monte della condotta del soggetto.	</p>
<p>3. L’aderente all’azione di classe non è assimilabile alla parte processuale, in quanto privo del potere di impulso processuale e legittimato a costituirsi mediante semplice invio dell’atto di adesione senza ministero di un difensore. Tuttavia  l’aderente è legittimato a proporre appello avverso una sentenza di primo grado che lo qualifica erroneamente come interveniente e quindi come parte processuale. Infatti in tale caso l’unico rimedio è l’atto di citazione in appello per la riforma della pronuncia di condanna a questo relativa. 	</p>
<p>4. In merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio della classe, il singolo soggetto può essere ritenuto idoneo a tutelare gli interessi della classe di consumatori interessati all’azione di classe. In questo tipo di azioni infatti la valutazione attinente la singola condotta concreta nonché le singole finalità di ogni appartenente alla classe devono necessariamente lasciare lo spazio a una valutazione avente a oggetto il diritto omogeneo fatto valere in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3306</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento del C.S.M. che esclude un avvocato dalla valutazione ai fini della designazione all’Ufficio di Consigliere di Cassazione, a causa della avvenuta cancellazione dall’albo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso  il provvedimento del C.S.M. che esclude un avvocato dalla valutazione ai fini della designazione all’Ufficio di Consigliere di Cassazione, a causa della avvenuta cancellazione dall’albo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3306/2007<br />
Registro Generale: 3991/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff Costantino Salvatore<br />  Cons. Luigi Maruotti Est.<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Bruno Mollica <br />
Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>NOBILONI ROBERTO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FILIPPO LATTANZI e FILIPPO SATTA<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47<br />
presso STUDIO SATTA &#038; ASSOCIATI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN.RO GIUSTIZIA -CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br /> della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione I  2411/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA VALUTAZIONE PER DESIGNAZIONE UFFICIO CONSIGLIERE DICASSAZIONE.<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />MIN.RO GIUSTIZIA -CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA<br />
Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti  e uditi, altresì, per le parti l’avv. Satta;<br />Considerato che non emergono elementi tali da indurre ad accogliere la domanda incidentale formulata dall’appellante, in attesa che all’esito del giudizio sia ricostruito il quadro normativo rilevante nella fattispecie;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3991/2007).<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Luigi Maruotti</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a></p>
<p>Contratti &#8211; aggiudicazione gara per alienazione ex colonia marina della pubblica sicurezza – impugnativa per irregolarita’ di polizza fideiussoria &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 23 giugno 2004 n. 3621 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:3306/2004 Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; aggiudicazione gara per alienazione ex colonia marina della pubblica sicurezza – impugnativa per irregolarita’ di polizza fideiussoria &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/7/4641/g">Ordinanza sospensiva del 23 giugno 2004 n. 3621</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3306/2004<br />
Registro Generale: 6481/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. ed Est. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CINCOTTI DARIO</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti GHERARDO MARONE e MARIO CIANCIO con domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 38 presso STUDIO NAPOLITANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>non costituitosi;<b>FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA </b><br />
non costituitosi;<b>CAPUTO GENNARO IN PROPRIO E QUALE RAPP.TE DELLA AGRINA S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Innocenzo Militernied elettivamente domiciliato presso lo studio Gagliardi -Militerniin Roma, Via F.S. Nitti, n. 11;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I n. 3621/2004, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER ALIENAZIONE EX COLONIA MARINA DELLA PUBBLICA SICUREZZA ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPUTO GENNARO IN PROPRIO E QUALE RAPP.TE DELLA AGRINA S.R.L<br />
Udito il relatore Pres. Paolo Salvatore e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Gerardo Marone, Innocenzo Militerni e l’Avvocato dello Stato Rago;<br />
Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie;<br />
Visto il decreto in data 7 luglio 2004 di reiezione delle anzidette misure cautelari provvisorie;<br />
Visto il provvedimento in data 8 luglio 2004 di fissazione alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2004 per l’esame dell’istanza cautelare;<br />
Vista l’istanza in data 8 luglio 2004 di abbreviazione dei termini dell’istanza cautelare;<br />
Visto il decreto presidenziale in data 9 luglio 2004 di riduzione a tre giorni del termine de quo;<br />
Visto il provvedimento in data 10 luglio 2004 di anticipazione dell’esame dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2004;<br />
Tutto ciò premesso;<br />
Ritenuto che non ricorrono gli estremi per la concessione dell’invocata misura cautelare segnatamente per ciò che concerne il profilo del fumus bonis juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6481/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a></p>
<p>Concorsi – uditore giudiziario – prove preselettive informatiche – sottoposizione per avvocati – e specializzandi &#8211; necessita’ – tutela cautelare – accoglimento. Concorsi – requisiti di ammissione – illogicita’ di esclusione – ammissione con riserva – possibilita’ – fattispecie di prove preselettive informatiche in concorso di accesso alla magistratura &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi – uditore giudiziario – prove preselettive informatiche – sottoposizione per avvocati – e specializzandi &#8211; necessita’ – tutela cautelare – accoglimento.</p>
<p>Concorsi – requisiti di ammissione – illogicita’ di esclusione – ammissione con riserva – possibilita’ – fattispecie di prove preselettive informatiche in concorso di accesso alla magistratura &#8211; sottoposizione degli avvocati dalle prove preselettive – tutela cautelare – accoglimento.</p>
<p>Procedimento cautelare – fumus boni iuris – dubbio di costituzionalita’ – rilevanza in sede cautelare – possibilita’ di disapplicare la norma in attesa dello scrutinio di costituzionalita’ – fattispecie in tema di concorso per uditore giudiziario &#8211; tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV &#8211; <a href="/ga/id/2004/8/4859/g">ordinanza 29 luglio 2004 n. 3486</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3306/2004<br />
Registro Generale:5115/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />
ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />
DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5115/2004 proposto da:<br />
<b>CHIUCCHI TECLA ED ALTRICARLONI ALESSANDRAESPOSITO ANNAGIUGLIANO ANTONELLA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CHIUCCHI AVV. TECLACARLONI AVV. ALESSANDRAGIUGLIANO AVV ANTONELLAESPOSITO AVV ANNAcon domicilio eletto in ROMAVIALE MAZZINI, 113presso<br />
ROCCHI AVV. PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del bando di concorso per esami per la copertura di 380 posti di uditore giudiziario, approvato con D.M. del 28.2.2004 e pubblicato in Gazz. Uff. n. 17 del 2.3.2004, 4° serie speciale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per le parti l’avv. Paolo Rocchi, per delega dell’avv. Chiucchi, e l’avv. dello Stato Wally Ferrante;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che il bando di concorso impugnato costituisca esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato articolo 123-bis;</p>
<p>Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca così con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui – nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero da tale prova – non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa;</p>
<p>Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità, che:</p>
<p>a) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio post-universitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente, dottorato di ricerca) diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitraria o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante a regime l’accesso al concorso a uditore giudiziario ed è comunque giustificata dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali – a differenza degli altri titoli di studio – è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione post-universitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;</p>
<p>b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame vero e proprio sulle materie del concorso;<br />
Ritenuto, per quanto concerne la dedotta illegittimità della clausola del bando di cui all’articolo 4, comma 6, n. 16, lett. d), secondo periodo) nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione nelle professioni legali in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, che:</p>
<p>a) sussiste il fumus boni iuris in relazione al generale principio, peraltro richiamato dallo stesso bando, secondo cui i requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda;</p>
<p>b) sussiste il presupposto del grave ed irreparabile danno; in particolare, melius re perpensa, tale danno presenta anche il prescritto carattere di attualità, considerato che il disposto esonero dalla prova preliminare comporta, da un lato, una disparità di trattamento a favore di quella parte dei candidati che, non essendo costretta alla specifica e gravosa preparazione ad una prova che valorizza prevalentemente capacità mnemoniche, possono concentrare direttamente i loro sforzi sulla preparazione per le prove scritte e, dall’altro, amplia, tout court, la platea degli ammessi a queste ultime aumentando il numero dei concorrenti con i quali parte ricorrente è destinata a confrontarsi (tenuto conto del meccanismo sotteso alla prova preliminare); quest’ultimo profilo appare rilevante anche sotto il profilo dell’interesse pubblico che, nella specie, è quello di ridurre ragionevolmente il numero degli ammessi alle prove scritte, operando la selezione dei candidati effettivamente più preparati e limitando le incombenze organizzatorie connesse all’effettuazione delle prove scritte, profili che sono proprio quelli valorizzati dal legislatore nella normativa in esame;</p>
<p align=center><b>p.q.m.</b></p>
<p>a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;</p>
<p>b) per l’effetto dispone che parte ricorrente sia esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessa direttamente alle prove scritte del concorso per cui è causa;</p>
<p>c) sospende la clausola del bando impugnato di cui all’articolo 4, comma 6, n. 16, lett. d), secondo periodo) nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione nelle professioni legali in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del<br />
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 16 Giugno 2004</p>
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