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	<title>33 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>33 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;impossibilità per una stessa persona di esprimersi in un procedimento per conto di diverse amministrazioni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:11:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-una-stessa-persona-di-esprimersi-in-un-procedimento-per-conto-di-diverse-amministrazioni/">Sull&#8217;impossibilità per una stessa persona di esprimersi in un procedimento per conto di diverse amministrazioni.</a></p>
<p>Beni Culturali – Interesse culturale – Valutazioni – Imparzialità. Risulta del tutto contrario ad ogni canone corretto di imparzialità dell’azione amministrativa demandare due diverse valutazioni – tra di loro pariordinate, secondo la normativa primaria – allo stesso soggetto persona fisica. Le carenze organizzative dell’amministrazione pubblica – e le singole contingenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-una-stessa-persona-di-esprimersi-in-un-procedimento-per-conto-di-diverse-amministrazioni/">Sull&#8217;impossibilità per una stessa persona di esprimersi in un procedimento per conto di diverse amministrazioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-una-stessa-persona-di-esprimersi-in-un-procedimento-per-conto-di-diverse-amministrazioni/">Sull&#8217;impossibilità per una stessa persona di esprimersi in un procedimento per conto di diverse amministrazioni.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Beni Culturali – Interesse culturale – Valutazioni – Imparzialità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Risulta del tutto contrario ad ogni canone corretto di imparzialità dell’azione amministrativa demandare due diverse valutazioni – tra di loro pariordinate, secondo la normativa primaria – allo stesso soggetto persona fisica. Le carenze organizzative dell’amministrazione pubblica – e le singole contingenze – non possono derogare al principio costituzionale di imparzialità dell’attività amministrativa (anche nell’ottica della difesa in giudizio delle proprie posizioni soggettive da parte dei privati interessati).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Cozzi &#8211; Est. Lombardi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luca Stendardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Baracchini, 1</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del decreto 20 febbraio 2015 adottato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e i relativi allegati, con cui l’immobile dei ricorrenti in Cittiglio alla -OMISSIS- è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della nota 28 ottobre 2014, prot. 12606, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano e della connessa relazione storico artistica,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">atti impugnati con il ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del decreto Rep. 477del 28 settembre 2015 con cui la Direzione generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero convenuto ha respinto espressamente il ricorso amministrativo presentato avverso il decreto 20 febbraio 2015,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">atto impugnato con i motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché di tutti gli atti connessi e pregressi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza da remoto del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2015, -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento del decreto con cui il loro immobile sito in Cittiglio (cosiddetta “-OMISSIS-”) è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante, affidandosi a una serie di motivi, di cui alcuni di natura procedurale ed altri di natura sostanziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità anche dell’atto con cui l’amministrazione competente ha respinto espressamente il ricorso amministrativo avverso l’originaria decisione contestata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Soprintendenza convenuti, che hanno chiesto il rigetto del gravame, e la causa è stata discussa da remoto, e definitivamente trattenuta in decisione, in data 14 dicembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente fondato con riferimento al secondo motivo, con rilievo assorbente, quanto a pregiudizialità logica e giuridica, rispetto a tutte le altre censure presentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta dagli atti che con nota del 28 ottobre 2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, nella persona dell’architetto -OMISSIS-, ha notificato ai proprietari di -OMISSIS- l&#8217;avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, e che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, con nota del 3 marzo 2015 &#8211; acquisite dalla stessa Soprintendenza le controdeduzioni degli interessati -, ha dichiarato il bene immobile de quo come di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche il provvedimento definitivo, peraltro, risulta a firma dell’architetto -OMISSIS-, in sostituzione del Direttore regionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’atto conclusivo di un procedimento per sua definizione complesso – in quanto coinvolgente due diverse strutture burocratiche – ha la paternità della stessa persona fisica, in prima battuta per responsabilità diretta, in seconda battuta su delega intersoggettiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che tale modo di procedere risulta violare frontalmente il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, stabilisce, al comma 1, che “Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell&#8217;interesse culturale”, e, al comma 2, che “la dichiarazione dell&#8217;interesse culturale è adottata dal Ministero”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta di un procedimento complesso che deve necessariamente passare il vaglio di due valutazioni, ad opera di due diverse amministrazioni. La norma, peraltro, non pone nessuno di questi due soggetti in una posizione “superiore” o vincolante rispetto all’altro, ed anzi presuppone chiaramente la sussistenza di un potere di valutazione autonoma in capo ad entrambi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che risulta del tutto contrario ad ogni canone corretto di imparzialità dell’azione amministrativa demandare due diverse valutazioni – tra di loro pariordinate, secondo la normativa primaria – allo stesso soggetto persona fisica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, poi, nel caso di specie, l’architetto Artioli non era diventato titolare del potere di competenza della Direzione regionale del Ministero, ma era stato coinvolto nel provvedimento conclusivo ancora quale Soprintendente, con un’inammissibile confusione di due ruoli che per legge, come appena visto, dovrebbero invece restare distinti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non hanno rilievo idoneo ad inficiare le appena cennate conclusioni le affermazioni contenute nella memoria erariale, secondo cui, da un lato, la coincidenza soggettiva nel ricoprire i due diversi ruoli sarebbe addebitabile “ad un caso fortuito, determinato dalla situazione contingente del Ministero”, e, dall’altro, si sarebbe comunque trattato di un atto dovuto da parte della Direzione regionale, una volta che l’istruttoria aveva “svelato” l’importanza culturale del bene.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al primo profilo, basti rilevare che le carenze organizzative dell’amministrazione pubblica – e le singole contingenze – non possono derogare al principio costituzionale di imparzialità dell’attività amministrativa (anche nell’ottica della difesa in giudizio delle proprie posizioni soggettive da parte dei privati interessati); rispetto al secondo profilo, non è rinvenibile in alcuna disposizione primaria dettata in materia una situazione di “vincolatività” del potere esercitato dal Ministero rispetto alle determinazioni assunte, nel caso di specie, dal Soprintendente in fase di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso e i motivi aggiunti devono dunque essere accolti, nel senso appena precisato, con annullamento degli atti impugnati e obbligo delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di interesse dei ricorrenti di rideterminare le proprie valutazioni rispettando le diverse competenze alle stesse attribuite dalla normativa di settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese del giudizio possono essere peraltro compensate, in ragione della peculiarità e parziale novità della questione esaminata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità dei ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 18/2/2021 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-presidenziale-18-2-2021-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-presidenziale-18-2-2021-n-33/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 18/2/2021 n.33</a></p>
<p>Processo amministrativo - Emergenza pandemica - Udienza - Istanza di discussione da remoto - Opposizione - Requisiti per l'accoglimento -Ragioni serie, comprovate e oggettive - Necessaria sussistenza.</p>
<p>Deve essere respinta l'opposizione all'istanza di discussione da remoto della causa, qualora presentata sul rilievo che "tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello", dovendo l'opposizione alla discussione rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive e non tendere ad una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-presidenziale-18-2-2021-n-33/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 18/2/2021 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-presidenziale-18-2-2021-n-33/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 18/2/2021 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti dell&#8217;opposizione alla discussione da remoto della causa ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.l. n. 28/2020.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Processo amministrativo &#8211; Emergenza pandemica &#8211; Udienza &#8211; Istanza di discussione da remoto &#8211; Opposizione &#8211; Requisiti per l&#8217;accoglimento -Ragioni serie, comprovate e oggettive &#8211; Necessaria sussistenza.</strong></span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere respinta l&#8217;opposizione all&#8217;istanza di discussione da remoto della causa, qualora presentata sul rilievo che &#8220;tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello&#8221;, dovendo l&#8217;opposizione alla discussione rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive e non tendere ad una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice.</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: justify;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da<br />
Sifem Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Augusto Candia, Mario Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vito Augusto Candia in Palermo, via Luigi Pirandello n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (Pa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Ultramed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 973/2020, resa tra le parti, concernente per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sez. I) n. 973/2020</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la tempestiva istanza di discussione da remoto depositata in data 12.2.2021 da Ultramed per l&#8217;udienza pubblica del 25.2.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;opposizione alla discussione da remoto depositata in data 17.2.2021 da Sifem Medical e così motivata: &#8220;<i>La non conducenza della richiesta di discussione da remoto avanzata per conto della Ultramed srl, tenuto conto che tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello. Per tale ragione, la Sifem si oppone alla richiesta di discussione da remoto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 25, d.l. n. 137/2020, 4, d.l. n. 28/2020, 73 comma 2 c.p.a., 88 e 92 c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; anche nel processo amministrativo &#8220;ai tempi della pandemia&#8221;, attraverso il collegamento da remoto, garantita la facoltà  di discussione orale &#8220;sintetica&#8221; prevista dall&#8217;art. 73 comma 2, c.p.a., quale esplicazione del diritto di difesa il cui <i>an </i>non può essere aprioristicamente negato, salvo ipotesi del tutto residuali, e salvo sempre il potere del giudice di regolarne il <i>quomodo</i>, quanto a oggetto e durata della discussione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il processo amministrativo si fonda sui principi di sinteticità  e leale collaborazione tra le parti e il giudice affinchè si possa pervenire celermente alla decisione conclusiva del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a maggior ragione nel processo amministrativo &#8220;ai tempi della pandemia&#8221; in cui la garanzia dei diritti della difesa e l&#8217;efficiente svolgimento delle udienze scontano difficoltà  organizzative legate alla emergenza nazionale, precipuo dovere di tutti i protagonisti del processo operare secondo canoni di solidarietà , sinteticità , astensione da tattiche difensive dilatorie, emulative, superflue, richieste processuali irrilevanti o palesemente infondate, fonte di aggravio ulteriore per il collegio e le controparti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la &#8220;opposizione alla discussione&#8221; pur prevista, in astratto, dall&#8217;art. 4 d.l. n. 28/2020 va delimitata, quanto al suo ambito, alla luce dei suddetti principi di sinteticità , solidarietà , lealtà  processuale, e non costituisce pertanto nè un diritto potestativo della parte, nè una sorta di &#8220;parere&#8221; di una delle parti processuali in ordine all&#8217;esercizio del potere valutativo spettante esclusivamente al giudice in ordine all&#8217;<i>an</i> e al <i>quomodo </i>della discussione; deve invece rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una opposizione alla discussione che non risponda a siffatte esigenze serie e comprovate, oltre ad andare incontro a sicuro rigetto, può essere valutata dal Collegio ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 92 c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie l&#8217;opposizione non risponde a nessuna esigenza oggettiva e comprovata, mira a una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice, e va pertanto respinta, riservata ogni valutazione del Collegio ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge l&#8217;opposizione alla discussione da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto saà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed depositato presso la segreteria della Sezione che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 18 febbraio 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decreto-presidenziale-18-2-2021-n-33/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 18/2/2021 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-1-2021-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-1-2021-n-33/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.33</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Siciliana &#8211; Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Siciliana &#8211; Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;impugnazione dei provv.ti giurisdizionali adottati dal giudice dell&#8217;ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ottemperanza &#8211; impugnabilità  dei  provvedimenti adottati dal giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; art. 114, c. 8 CPA &#8211; portata.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 114, comma 8 C.P.A. ammette in via generale l&#8217;impugnabilità  dei provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell&#8217;ottemperanza (così superando le opinioni contrarie sul punto), in ragione del principio di strumentalità  delle forme (o di prevalenza della stanza sulla forma): viene esclusa l&#8217;impugnabilità  solo dei provvedimenti, anche aventi la forma di ordinanza (e indipendentemente dal fatto che siano adottate dal giudice dell&#8217;ottemperanza), di cui non sia predicabile la natura decisoria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br />  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00033/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00892/2020 REG.RIC.</strong><br />  </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 892 del 2020, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Siciliana &#8211; Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale, domiciliataria <em>ex lege</em> in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> e per la condanna<br /> all&#8217;adozione di un provvedimento espresso per la nomina di un commissario nel caso di persistenza dell&#8217;inadempimento spirato inutilmente il termine all&#8217;uopo assegnato;<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi <em>ex </em>art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e <em>ex </em>art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Cittadino;<br /> Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall&#8217;Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell&#8217;Avvocato distrettuale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1. La controversia si innesta su un precedente giudizio avverso il silenzio, azionato dal sig. -OMISSIS- in qualità  di amministratore e legale rappresentante di -OMISSIS-, -OMISSIS- dinanzi al Tar Sicilia &#8211; Palermo nei confronti dell&#8217;Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, riguardante i benefici previsti per le vittime della criminalità  organizzata.<br /> 2. Con sentenza -OMISSIS- il Tar ha accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi a seguito delle diffide promosse, in data 7 agosto 2019, dall&#8217;odierno appellante in qualità  di legale rappresentante delle suddette società  per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l.r. 20 dicembre 2008, n. 15, disponendo che il predetto Assessorato concludesse il procedimento nel termine di sessanta giorni, e prevedendo, per l&#8217;ipotesi di persistente inadempienza, la nomina sin da allora quale Commissario <em>ad acta</em> del Prefetto di Agrigento, con facoltà  di delega ad altro funzionario dell&#8217;ufficio, il quale provvedeà  nell&#8217;ulteriore termine di giorni sessanta.<br /> 3. Con istanza depositata il 22 giugno 2020, l&#8217;originario ricorrente ha dedotto che:<br /> &#8211; in data 11 maggio 2020, il resistente Assessorato, con comunicazione via pec al solo procuratore di parte ricorrente, ha chiesto documentazione, già  richiesta nel corso del procedimento e di cui le società  ricorrenti avevano evidenziato l&#8217;assoluta inutilità ;<br /> &#8211; nessuna comunicazione di detta nota sarebbe stata fatta all&#8217;interessato nella qualità  di legale rappresentante delle tre società  ricorrenti, che per quanto riguarda la fase procedimentale non avrebbe mai fatto alcuna elezione di domicilio ed anzi con nota del 5 ottobre 2018 avrebbe chiesto espressamente che la notifica non potesse essere fatta solo all&#8217;avvocato di parte, che in suo nome aveva interloquito nelle precedenti fasi procedimentali, ma anche allo stesso interessato proprio per evitare disguidi e fraintendimenti;<br /> &#8211; con provvedimento DDG -OMISSIS- l&#8217;Assessorato ha rigettato le istanze proposte dal ricorrente in quanto lo stesso non avrebbe prodotto la documentazione richiesta entro i termini assegnati.<br /> Con la medesima istanza il sig. -OMISSIS- ha chiesto al giudice di primo grado di statuire in ordine all&#8217;obbligo del Commissario <em>ad acta</em>, &#8220;<em>già  nominato</em>&#8220;, di insediarsi nonostante l&#8217;emissione del suddetto provvedimento, ritenuto dallo stesso elusivo dell&#8217;obbligo di provvedere di cui alla sentenza n. -OMISSIS-.<br /> 4. Con ordinanza -OMISSIS- il Tar ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente (con la quale si chiede che il giudice dell&#8217;ottemperanza disponga in ordine all&#8217;insediamento del nominato commissario) dal momento che il resistente Assessorato ha esercitato il potere di provvedere all&#8217;esecuzione del giudicato con il sopra citato provvedimento di diniego, i cui eventuali vizi potranno essere fatti valere mediante autonoma impugnazione.<br /> 5. Con ricorso n. 892 del 2020 la suddetta ordinanza  stata appellata davanti a questo CGARS.<br /> 6. Nel giudizio di appello si  costituito l&#8217;Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.<br /> 7. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021 la causa  stata trattenuta in decisione.<br />  <br /> DIRITTO<br />  <br /> 8. Si premette che non  in discussione l&#8217;ammissibilità  del mezzo utilizzato per criticare l&#8217;ordinanza qui impugnata in ragione del contenuto decisorio che la connota, atteso che il Tar ha statuito che l&#8217;Amministrazione ha eseguito il giudicato (&#8220;<em>il resistente Assessorato ha esercitato il potere di provvedere all&#8217;esecuzione del giudicato con il sopra citato provvedimento di diniego</em>&#8220;).<br /> Posto che l&#8217;art. 114, comma 8 c.p.a. ammette in via generale l&#8217;impugnabilità  dei provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell&#8217;ottemperanza (così superando le opinioni contrarie sul punto), in ragione del principio di strumentalità  delle forme (o di prevalenza della stanza sulla forma) viene esclusa l&#8217;impugnabilità  solo dei provvedimenti, anche aventi la forma di ordinanza (e indipendentemente dal fatto che siano adottate dal giudice dell&#8217;ottemperanza), di cui non sia predicabile la natura decisoria (Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1878 e Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2019, n. 27842).<br /> 9. Si aggiunge, sempre in via pregiudiziale, che il presente giudizio  stato introdotto con istanza &#8220;<em>di esecuzione della sentenza</em>&#8221; notificata alle parti del precedente giudizio sul silenzio, oltre che alla Prefettura, (e poi depositata) ed  qualificabile come ricorso per ottemperanza, così superando eventuali profili di inammissibilità  derivanti dal mezzo utilizzato per introdurre la domanda di tutela davanti al giudice di primo grado.<br /> L&#8217;istanza si qualifica, infatti, in termini di domanda di ottemperanza dal momento che il ricorrente ha chiesto al giudice di provvedere in ordine all&#8217;insediamento del Commissario <em>ad acta</em>, al fine di ottenere l&#8217;esecuzione della sentenza sul silenzio. Il giudizio di ottemperanza ha, invero, la specifica funzione di assicurare la verifica dell&#8217;esatta attuazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, degli obblighi che derivano dal <em>decisum</em> di cui si chiede l&#8217;esecuzione. Nel caso di specie l&#8217;insediamento del Commissario  stato chiesto sul presupposto che la sentenza n. -OMISSIS- non avesse trovato compiuta attuazione, circostanza che il giudice (dell&#8217;ottemperanza) ha quindi dovuto accertare, come illustrato nel prosieguo.<br /> Nè depone in senso contrario la circostanza che la sentenza n. -OMISSIS- rechi già  la nomina del commissario <em>ad acta</em> atteso che  lo stesso codice del processo amministrativo a prevedere che il giudice amministrativo possa assumere determinazioni sul commissario <em>ad acta</em> in sede di cognizione (come avvenuto nel caso di specie con la sentenza sul silenzio n. -OMISSIS-), ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., e in sede di esecuzione (come richiesto dal ricorrente con l&#8217;istanza 22 giugno 2020), ai sensi dell&#8217;art. 114, comma 1, lett. d) c.p.a.<br /> Del resto, l&#8217;istanza depositata il 22 giugno 2020 non avrebbe potuto ricevere altra qualificazione, essendo intervenuta dopo la sentenza di cognizione sul silenzio e davanti allo stesso giudice di primo grado.<br /> Si può quindi rinvenire in tale atto (istanza notificata e depositata al Tar il 22 giugno 2020) il momento e la ragione di incardinazione del potere del Tar (e poi di questo Giudice) quale giudice di ottemperanza.<br /> 10. Nel merito l&#8217;appello  infondato.<br /> 10.1. Con il primo motivo l&#8217;appellante ha dedotto l&#8217;erroneità  della pronuncia nella parte in cui il Tar non ha ritenuto che la condotta tenuta dall&#8217;amministrazione e culminata nell&#8217;adozione del provvedimento -OMISSIS- fosse elusivo del giudicato.<br /> 10.2. La censura non  meritevole di accoglimento.<br /> Il rigetto dell&#8217;istanza da parte del Tar  avvenuto motivando in ordine all&#8217;esecuzione del giudicato attraverso l&#8217;adozione del decreto -OMISSIS-.<br /> La qualificazione della patologia dell&#8217;atto adottato dall&#8217;Amministrazione (se esso debba essere considerato nullo, in quanto elusivo o violativo di giudicato, ovvero illegittimo per vizi propri e per la prima volta rilevabili) costituisce attività  che precede lo scrutinio della statuizione del Tar.<br /> Si ravvisa violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall&#8217;amministrazione riproduce i medesimi vizi già  censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell&#8217;elusione del giudicato laddove l&#8217;amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del recedente annullamento.<br /> La verifica della violazione o elusione (come dedotto dall&#8217;appellante) presuppone l&#8217;individuazione degli specifici obblighi conformativi che derivano dal giudicato, e, dunque, può concludersi con il riscontro dell&#8217;adempimento da parte dell&#8217;Amministrazione, o, invece, della totale inerzia della stessa, o ancora, in via intermedia, dell&#8217;attuazione incompleta, inesatta o elusiva del giudicato.<br /> Quanto più sono i vincoli che dalla sentenza <em>ottemperanda</em> derivano rispetto al riesercizio del potere da parte dell&#8217;Amministrazione, tanto minori sono gli ambiti nei quali l&#8217;azione amministrativa si sviluppa conformata dalle ordinarie regole di condotta (la cui violazione determina l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto).<br /> Nel caso di specie il giudicato si  formato su una sentenza, la n. -OMISSIS-, che impone all&#8217;Amministrazione di provvedere su un&#8217;istanza (di accesso ai benefici previsti per le vittime di mafia) rimasta inevasa.<br /> Il giudicato, pertanto, non contiene alcuna attribuzione del bene della vita anelato (il beneficio previsto per le vittime di mafia) limitandosi a tutelare l&#8217;interesse strumentale a che l&#8217;Amministrazione si pronunci su quel bene della vita. Discende dalla particolare natura della situazione soggettiva di interesse legittimo che il riconoscimento di un interesse strumentale non implica la soddisfazione della situazione di base, sottesa alla posizione di interesse legittimo, ciò derivando dalla particolare posizione della soggettività  amministrativa all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento e dalle peculiarità  del rapporto di diritto pubblico intercorrente fra autorità  e privato.<br /> Detto ciò, la motivazione della pronuncia  incentrata sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere anche in mancanza di una specifica disposizione e nei casi di irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità  o infondatezza della domanda, e anche<br /> successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di parte <em>ex</em> art. 10-<em>bis</em> l. n. 241 del 1990.<br /> Non si rinviene, pertanto, nella sentenza della cui ottemperanza si controverte, alcun riferimento non solo alla fondatezza della domanda ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 3 c.p.a. ma neppure ad aspetti della determinazione pubblica che possano rilevare in funzione conformativa.<br /> Dalla suddetta sentenza discende quindi un mero obbligo di provvedere, non ulteriormente circostanziato.<br /> L&#8217;Amministrazione ha provveduto con l&#8217;adozione del decreto -OMISSIS-.<br /> Non derivando dal giudicato della sentenza n. -OMISSIS- vincoli in ordine alle successive scelte dell&#8217;Amministrazione se non sull&#8217;<em>an</em> del provvedimento l&#8217;Assessorato non aveva <em>dicta</em> da dover recepire.<br /> L&#8217;atto impugnato, pertanto, essendo stato adottato al termine di un procedimento non può essere considerato elusivo del giudicato.<br /> 10.3. Ne consegue l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello, che argomenta la non esecuzione della sentenza proprio in ragione dell&#8217;elusività  del decreto adottato dall&#8217;Assessorato, in tesi derivante dal fatto che la richiesta istruttoria inviata dall&#8217;Amministrazione ha ad oggetto documentazione già  acquisita e dalla circostanza che la stessa  stata inviata al difensore e non al soggetto che ha presentato l&#8217;istanza.<br /> 11. I motivi dedotti dall&#8217;interessato avverso il decreto 5 giugno 2020, pertanto, si riferiscono piuttosto a vizi autonomi del nuovo provvedimento adottato dall&#8217;Amministrazione (di illegittimità  e specificamente procedimentali), non riconducibili alla violazione o alla elusione del giudicato.<br /> La cognizione di dette censure non spetta pertanto al giudice dell&#8217;ottemperanza.<br /> 11.1. Peraltro, pur considerando l&#8217;istanza depositata dal ricorrente il 22 giugno 2020 quale domanda di ottemperanza della sentenza, non può ritenersi che con quella domanda di tutela l&#8217;interessato abbia impugnato il provvedimento -OMISSIS-. A ciò osta sia la richiesta formulata al giudice di disporre in ordine all&#8217;insediamento del nominato commissario sia l&#8217;espresso affermazione del ricorrente in ordine al fatto che il medesimo sta &#8220;<em>valutando la necessaria autonoma impugnabilità </em>&#8221; del decreto del 5 giugno 2020.<br /> 11.2. Nè depone in senso contrario la valutazione (sopra compiuta da questo CGARS, oltre che dal Tar) dell&#8217;elusività  o meno del decreto 5 giugno 2020 in quanto, qualora nel corso del giudizio di ottemperanza di una sentenza di primo grado l&#8217;Amministrazione esegua la sentenza <em>ottemperanda</em> adottando nuovi provvedimenti, spetta al giudice dell&#8217;ottemperanza, &#8220;<em>indipendentemente dalla esplicita impugnazione degli stessi</em>&#8220;, stante l&#8217;ampio potere (di merito) rimesso al giudice dell&#8217;esecuzione, di valutare se questi ultimi siano stati adottati in elusione ovvero in violazione di giudicato, posto che la loro eventuale nullità  deve essere scrutinata <em>ex officio</em> dal giudice dell&#8217;esecuzione (Cons St., sez. VI, 10 settembre 2020, n. 5425).<br /> 11.3. La mancata impugnazione dell&#8217;atto determina la conseguenza che questo CGARS, dopo avere statuito in ordine alla non elusività  del provvedimento (e alla non fondatezza della relativa censura), non può disporre in ordine alla conversione del rito in ordinario giudizio di legittimità  secondo l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza plenaria nella sentenza 15 gennaio 2013, n. 2 (la cui competenza funzionale apparterrebbe comunque al Tar in sede di rinvio).<br /> 11.4. Da ciò consegue l&#8217;inammissibilità  del secondo motivo di appello (&#8220;<em>Ha comunque errato il primo decidente a non pronunciarsi annullando il DDG -OMISSIS-</em>&#8220;), non compreso, per le considerazioni esposte sopra, nel <em>thema decidendum</em> delineato dal ricorso di primo grado.<br /> 12. In conclusione, per le ragioni esposte l&#8217;appello non  meritevole di accoglimento essendo in parte infondato e in parte inammissibile.<br /> Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, in parte lo respinge e per la restante parte lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna la parte appellante al rimborso all&#8217;Amministrazione regionale costituita delle spese processuali del presente grado, che liquida nella complessiva misura di euro duemila, oltre gli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. -OMISSIS- e le società  -OMISSIS-, -OMISSIS-<br /> Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore<br /> Maria Stella Boscarino, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Antonino Caleca, Consigliere.</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-1-2021-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-1-2021-n-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-1-2021-n-33/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.33</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; V. S. Mameli Est. Sul rapporto capacity/commodity nella regolazione tariffaria del servizio di trasporto e misura del gas naturale. Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale &#8211; ARERA &#8211; Capacita prenotata (&#8220;capacity&#8220;) e volumi effettivamente trasportati (&#8220;commodity&#8220;) &#8211; Rapporto. Poichè anche</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-1-2021-n-33/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; V. S. Mameli Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul rapporto capacity/commodity nella regolazione tariffaria del servizio di trasporto e misura del gas naturale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale &#8211; ARERA &#8211;</b> <b>Capacita    prenotata (&#8220;<i>capacity</i>&#8220;) e volumi effettivamente trasportati (&#8220;<i>commodity</i>&#8220;) &#8211; Rapporto.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Poichè anche per il periodo regolatorio 2020-2023 ARERA ha confermato sostanzialmente il rapporto già  previsto tra componenti <i>capacity/commodity</i>, essendosi passati dal rapporto 90/10 di cui alla delibera 575/2017 al rapporto 86/14 di cui alla impugnata delibera 114/2019, la modifica apportata e    impercettibile nella complessiva struttura del sistema tariffari e pertanto censurabile. Il sistema, infatti, cosi    come costruito in termini proporzionali, non contempla alcun temperamento o correttivo finalizzato a tener conto della previsione di cui all&#8217;art. 38, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2012, ovvero rendere più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale. A fronte di una precisa previsione normativa che impone l&#8217;introduzione di un meccanismo degressivo, l&#8217;Autorità  avrebbe dovuto modificare la struttura del sistema tariffario, introducendo temperamenti o correttivi finalizzati a tenere conto della finalità  indicata al regolatore dal legislatore nel 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro l&#8217;ulteriore previsione relativa alla ripartizione dei ricavi della rete nazionale &#8211; ossia del rapporto tra la quota dei ricavi recuperati mediante corrispettivi di capacita    applicati ai punti di entrata nella rete nazionale del gas e la quota dei ricavi recuperati mediante corrispettivi di capacita    applicati ai punti di uscita dalla rete nazionale &#8211; determinata in 40% <i>entry </i>e 60% <i>exit </i>(in precedenza invece ripartita in 50/50) concorre ad aggravare il predetto quadro regolatorio a carico dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Michela Eugenia Vasari, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Arrigo Boito, n. 8;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">ARERA &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n. 1;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia e Gianluca D&#8217;Orazio, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Mariacarla Minieri in Milano, via San Damiano, n. 2;<br /> A2A S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita;<br /> A2A Energia S.p.A. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> non costituita;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, della deliberazione dell&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA in data 28 marzo 2019, n. 114/2019/R/GAS, recante &#8220;Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023&#8221; nonchè del relativo Allegato A &#8220;Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG)&#8221;, tra cui quanto previsto al paragrafo 16, 16.3 lettera d) del detto allegato A, ed Allegato B &#8220;Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG); Pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all&#8217;articolo 26, paragrafo 1, del Codice TAR&#8221;, in particolare della tabella 3 di cui al paragrafo 3 recante &#8220;Informazioni indicative sui ricavi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, dei documenti per la consultazione ARERA 512/2018/R/Gas del 16 ottobre 2018; 462/2018/R/Gas del 20 settembre 2018; 420/2018/R/Gas del 2 agosto 2018; 347/2018/R/Gas del 21 giugno 2018; 182/2018/R/Gas del 29 marzo 2018 e 114/2018/R/Gas del 1 marzo 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in materia di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto di gas naturale per il quinto periodo di regolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento dei danni</p>
<p style="text-align: justify;">patiti e patiendi come meglio quantificati in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° agosto 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, della deliberazione dell&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA in data 28 maggio 2019, n. 201/2019/R/GAS, recante &#8220;Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, per l&#8217;anno 2020&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, in parte qua, l&#8217;Allegato A &#8220;Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG)&#8221; alla delibera 114/2019/R/GAS nel testo modificato e integrato dalla citata deliberazione 201/2019/R/GAS del 28 maggio 2019 impugnata;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento dei danni</p>
<p style="text-align: justify;">patiti e patiendi come meglio quantificati in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2020:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, della deliberazione dell&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA in data 26 maggio 2020, n. 180/2020/R/Gas, recante &#8220;Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l&#8217;anno 2021&#8221; e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento dei danni</p>
<p style="text-align: justify;">patiti e patiendi come meglio quantificati in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di SNAM Rete Gas S.p.A. e di ARERA;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente  tra i principali produttori italiani di energia elettrica, per la cui produzione utilizza un&#8217;ingente quantità  di gas naturale, acquisita tramite i punti di ingresso presenti presso le proprie centrali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò avviene attraverso la rete di trasporto che  una infrastruttura primaria, dedicata a grandi flussi, che, mediante un sistema di condotte principalmente ad alta pressione, consegna il gas sino ai grandi clienti, consumatori finali, quali appunto centrali termoelettriche e impianti industriali, direttamente collegati a tali condotte (nei punti di riconsegna), nonchè alle reti della distribuzione locale, per la consegna a clienti dai consumi più contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasporto  gestito da SNAM Rete Gas S.p.A., che applica le tariffe determinate per ciascun periodo regolatorio di durata quadriennale dall&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).</p>
<p style="text-align: justify;">2. La tariffa concorre a determinare il prezzo del gas per le imprese che lo acquistano; le voci principali sono rappresentate (i) dal profilo di consumo, (ii) dal punto di consegna (entry) e (iii) dal punto di riconsegna (exit).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Secondo l&#8217;art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 164 del 2000, &#8220;<i>&#038; le tariffe per il trasporto tengono conto in primo luogo della capacità  impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità  trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Nella sostanza, le tariffe di trasporto del gas vengono determinate considerando la capacità  prenotata (&#8220;<i>capacity</i>&#8220;, quale voce di costi di capitale) e i volumi effettivamente trasportati (&#8220;<i>commodity</i>&#8220;, costi operativi), prevedendosi la divisione dei costi di trasporto 50/50 tra il punto di consegna in <i>entry</i> e la riconsegna <i>exit.</i></p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Con l&#8217;art. 38, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2012,  stato imposto all&#8217;Autorità  di provvedere &#8220;<i>ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sul presupposto del mancato adeguamento a tale principio da parte dell&#8217;Autorità  con la deliberazione n. 514/2013/R/GAS, relativa al quarto periodo regolatorio (anni 2014-2017), nella parte in cui lasciava immutato il previgente riparto <i>capacity/commodity</i> pari a 90/10, alcune società  produttrici di energia elettrica hanno impugnato la predetta deliberazione, che  stata annullata con la sentenza Tar Milano sez. II 3 luglio 2014 n. 1729, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3735.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con delibera n. 82/2017/R/GAS l&#8217;Autorità  ha avviato l&#8217;iter per la determinazione della nuova tariffa (2018-2021), prevedendo un periodo transitorio (2018-2019), al fine di tenere conto delle disposizioni del Codice di rete europeo (Regolamento UE 460/2017) relativo alle strutture tariffarie armonizzate (c.d. Codice TAR).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con riferimento ai criteri tariffari per il periodo transitorio 2018-2019, l&#8217;Autorità , previo confronto con gli operatori interessati, ha confermato l&#8217;impostazione di cui alla precedente delibera n. 514/2013/R/GAS (riparto <i>capacity</i> 90% e <i>commodity </i>10%), seppure con l&#8217;introduzione di alcuni correttivi ai ricavi; in particolare, nella ripartizione <i>entry/exit</i>, ossia nel rapporto tra la quota dei ricavi recuperati mediante corrispettivi di capacità  applicati ai punti di entrata nella rete nazionale del gas e la quota dei ricavi recuperati mediante corrispettivi di capacità  applicati ai punti di uscita dalla rete nazionale, l&#8217;Autorità  ha determinato di applicare un rapporto pari a 40% <i>entry </i>e 60% <i>exit</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. In sede di consultazione (DCO 413/2017/R/Gas) sono pervenute le osservazioni dei diversi <i>stakeholder</i>s, nessuna delle quali  stata accolta dall&#8217;Autorità , che in data 3 agosto 2017 ha adottato la delibera n. 575/2017/R/Gas, recante i &#8220;Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Anche questa deliberazione  stata oggetto di impugnazione da parte di diversi operatori tra cui l&#8217;odierna ricorrente. Il relativo ricorso rubricato al numero RG 2485/2017  stato accolto con la sentenza della sezione II di questo Tribunale n. 440 del 5 marzo 2020, avverso la quale ARERA ha interposto appello, tutt&#8217;ora pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Nel frattempo l&#8217;Autorità   intervenuta per la determinazione della tariffa gas per il quinto periodo regolatorio (2020-2023).</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. ARERA ha aperto la consultazione con gli operatori (tramite DCO 114/2018/R/Gas del 1 marzo 2018, DCO 182/2018/R/Gas del 29 marzo 2018, DCO 347/2018/R/Gas del 21 giugno 2018, DCO 420/2018/R/Gas del 2 agosto 2018, DCO 462/2018/R/Gas del 20 settembre 2018), illustrando, nel DCO 512/2018/R/Gas del 16 ottobre 2018, i propri orientamenti finali.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, fermo il criterio <i>capacity-commodity</i> sostanzialmente lasciato immutato, essendosi passati da una ripartizione 90/10 ad una ripartizione 86% <i>capacity</i> e 14% <i>commodity</i>, nel DCO 512/2018/R/Gas  stata prospettata l&#8217;adozione, per l&#8217;intero quinto periodo regolatorio, del criterio <i>entry-exit</i> 40/60 già  applicato per gli anni 2018-2019, nonostante la richiesta degli operatori di tornare ad una ripartizione <i>entry-exit</i> 50/50.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Con la delibera 114/2019/R/Gas del 28 marzo 2019 recante &#8220;Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023&#8221;, l&#8217;Autorità  ha confermato il criterio della ripartizione entrata-uscita pari a 40/60, con inclusione delle reti regionali e conseguente suddivisione dei ricavi pari ad un rapporto di 28/72.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Avverso tale deliberazione la ricorrente ha proposto ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Si sono costituite in giudizio sia l&#8217;Autorità  sia la SNAM Rete Gas, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data depositato in data 1° agosto 2019 la ricorrente ha impugnato la deliberazione di ARERA in data 28 maggio 2019, n. 201/2019/R/GAS, recante &#8220;Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, per l&#8217;anno 2020&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2020 ha impugnato anche la deliberazione 26 maggio 2020, n. 180/2020/R/Gas, recante &#8220;Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l&#8217;anno 2021&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Indi all&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020 la causa  stata chiamata e trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso introduttivo  affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:</p>
<p style="text-align: justify;">I) violazione dell&#8217;art. 38, comma 2-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 &#8211; violazione dell&#8217;art. 23, commi 1 e 3, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 &#8211; violazione dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 &#8211; violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione &#8211; eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà , illogicità  manifesta, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta: come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza (Tar Milano sez. II n. 1729/2014, confermata da Consiglio di Stato n. 3735/2015) l&#8217;art. 38, comma 2 <i>bis</i> del D.L. n. 83/2012 avrebbe imposto all&#8217;Autorità  l&#8217;adeguamento del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale, mediante la previsione di misure a diretto vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas, introducendo per la prima volta un esplicito riferimento agli operatori destinati a beneficiare della maggiore economicità  del servizio di trasporto, individuandoli nei soggetti con maggiore consumo di gas naturale. Le previsioni già  ritenute sfavorevoli di cui alla delibera 575/2017 sarebbero confermate nella delibera 114/2019/R/Gas, ai sensi della quale la struttura tariffaria sarebbe ancora composta in via assolutamente preponderante, per l&#8217;86%, dalla componente &#8220;<i>capacity</i>&#8221; e solo per il 14% dalla componente &#8220;<i>commodity</i>&#8220;. Il contrasto con la normativa statale sarebbe ulteriormente aggravato dalla previsione per cui la tariffa del trasporto peseà  per il 40% sui punti di consegna (<i>entry</i>) e per il 60% sui punti di riconsegna (<i>exit</i>), determinando così per il periodo 2020-2023 un aumento del costo del trasporto a carico dei grandi consumatori, come la ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">II) violazione dell&#8217;art. 1, comma 1, legge 14 novembre 1995 n. 481 &#8211; violazione dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. e) Regolamento UE 16 marzo 2017 n. 460 &#8211; violazione dell&#8217;art. 13 Regolamento CE 13 luglio 2009, n. 715 e art. 7 Regolamento UE 16 marzo 2017 n. 460 &#8211; violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione e dell&#8217;art. 1. L. 241/90 &#8211; ritardo regolatorio &#8211; eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità  dei fini: la ragione della previsione, con la delibera 575/2017/R/Gas, di un periodo transitorio era legata alla necessità , ben evidenziata dall&#8217;Autorità  sin dalla delibera 82/2017/R/Gas e relativo DCO 413/2017, di dover tenere conto, nella definizione dei criteri per il quinto periodo di regolazione, delle disposizioni del Regolamento UE 2017/460, istitutivo del &#8220;Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas&#8221; (c.d. Codice TAR), allora non ancora operante a pieno regime. La nuova tariffa sin dal primo momento di applicazione, a partire dal 1° gennaio 2020, sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 8, comma 1, lett. e) del predetto Regolamento UE 2017/460, secondo cui &#8220;<i>I parametri per la metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità  sono i seguenti: [&#038;] e) la ripartizione entrata-uscita di cui all&#8217;articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v), punto 2,  pari a 50/50</i>&#8220;, laddove il richiamato art. 30, par. 1, lett. b), punto v), farebbe riferimento ai ricavi relativi ai servizi di trasporto, considerando, in particolare, il punto &#8220;2) <i>la ripartizione entrata-uscita, ossia la suddivisione tra ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità  su tutti i punti di entrata e i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità  su tutti i punti di uscita</i>&#8220;. La ripartizione <i>entry-exit</i> deve rispettare i requisiti di cui all&#8217;art. 7 del Codice TAR, secondo cui &#8220;<i>metodologia dei prezzi di riferimento  conforme all&#8217;articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ai seguenti requisiti. Essa mira a: a) consentire agli utenti della rete di riprodurre il calcolo dei prezzi di riferimento ottenendone una previsione accurata; [&#038;] c) garantire la non discriminazione e prevenire indebiti sussidi incrociati, anche tenendo conto delle valutazioni della ripartizione dei costi di cui all&#8217;articolo 5; d) garantire che ai clienti finali all&#8217;interno di un sistema di entrata-uscita non venga assegnato un rischio-volume significativo, in relazione in particolare ai trasporti in un sistema di entrata-uscita</i>&#8220;. Tuttavia la tariffa determinata con la deliberazione impugnata determinerebbe evidenti asimmetrie di mercato, discriminatorie nei confronti di quegli operatori incapaci di poter bilanciare le perdite incassate nella produzione e vendita di energia con il risparmio ottenuto sul fronte dell&#8217;importazione di gas; bilanciamento che appare essere appannaggio solo di quei gruppi verticalmente integrati. Il che renderebbe ancor più lesiva ed illegittima la manovra.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. I ricorsi per motivi aggiunti sono diretti verso le deliberazioni di determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, rispettivamente, per l&#8217;anno 2020 e per l&#8217;anno 2021. Tali determinazioni sono atti meramente applicativi della deliberazione 114/2019 impugnata con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno dei ricorsi per motivi aggiunti sono state reiterate le censure già  dedotte in sede di ricorsi introduttivi.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Prima di esaminare i motivi di gravame giova premettere il quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. La tariffa di trasporto del gas  determinata dall&#8217;Autorità  nel rispetto delle finalità  indicate dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 481 del 1995, ovvero secondo &#8220;<i>un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Per la determinazione della tariffa del gas specifici criteri sono stabiliti altresì dall&#8217;art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 164 del 2000, in base al quale &#8220;<i>le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità  di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. (&#8230;) Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità  impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità  trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Con l&#8217;art. 3, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,  stato stabilito che &#8220;<i>al fine di consentire un&#8217;efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività  che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall&#8217;inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto &#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. L&#8217;art. 38, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con la legge n. 134 del 2012, ha stabilito che &#8220;<i>L&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Sulla base di tale quadro normativo, l&#8217;Autorità  opera la determinazione della tariffa di trasporto del gas in ragione di periodi quadriennali.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. La tariffa di trasporto del gas  formata da due componenti, rispettivamente commisurate alla <i>capacity</i>, ossia alla capacità  di trasporto impegnata dagli operatori economici, e alla <i>commodity</i>, ossia al gas effettivamente immesso in rete.</p>
<p style="text-align: justify;">8.7. In considerazione degli elevati costi fissi della gestione della rete rispetto ai costi variabili, dipendenti dalla quantità  di gas effettivamente immesso, l&#8217;Autorità  ha confermato anche con riguardo al periodo regolatorio 2020-2023, di attribuire alla componente <i>capacity</i> un peso preponderante rispetto alla componente <i>commodity</i> (rapporto 90/10).</p>
<p style="text-align: justify;">8.8. Tale determinazione comporta un vantaggio per gli operatori economici (shipper) che utilizzano in misura proporzionalmente maggiore la capacità  di trasporto prenotata sulla rete, ossia per gli operatori che impegnano in rete maggiori volumi di gas.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Ciò premesso, il ricorso introduttivo  fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Quanto al primo motivo di gravame si deve richiamare quanto già  deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 440 del 5 marzo 2020, in relazione all&#8217;impugnazione deliberazione dell&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia elettrica, il Gas ed il Sistema idrico del 3 agosto 2017, n. 575/2017/R/GAS, recante &#8220;Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per il periodo regolatorio 2020-2023 di cui al presente giudizio si  detto che l&#8217;Autorità  ha confermato sostanzialmente il rapporto già  previsto tra componenti <i>capacity/commodity</i>, essendosi passati dal rapporto 90/10 di cui alla delibera 575/2017 al rapporto 86/14 di cui alla impugnata delibera 114/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; superfluo osservare che la modifica apportata  impercettibile nella complessiva struttura del sistema tariffario, potendosi pacificamente affermare la sostanziale identità  tra quanto previsto per il periodo 2018/2019 e quanto stabilito per il successivo 2020-2023.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Tale impostazione si presta ad essere censurata in quanto il sistema, così come costruito in termini proporzionali, non contempla alcun temperamento o correttivo finalizzato, in qualche misura, a tener conto dell&#8217;obiettivo indicato dal legislatore nel 2012, ovvero rendere più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale, come la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. A fronte di una precisa previsione normativa che impone l&#8217;introduzione di un meccanismo degressivo, l&#8217;Autorità  avrebbe dovuto modificare la struttura del sistema tariffario, introducendo temperamenti o correttivi finalizzati a tenere conto della finalità  indicata al regolatore dal legislatore nel 2012. &#8220;<i>Del resto, il decreto-legge n. 83 del 2012 ha previsto solamente che l&#8217;Autorità  determinasse criteri, di qualsiasi tipo, purchè tali da determinare condizioni di maggiore flessibilità  e risparmio a tutela dei soggetti grandi consumatori, lasciando all&#8217;Autorità  ampi margini di discrezionalità  tecnica nell&#8217;individuazione degli strumenti attraverso i quali darvi attuazione</i>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3735, che ha confermato Tar Milano sez. II n. 1729/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Non convince l&#8217;argomentazione dell&#8217;Avvocatura dello Stato laddove sostiene che l&#8217;Autorità  avrebbe attuato i suggerimenti di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 3735/2015 con la delibera 512/2017/R/GAS. Come già  rilevato da questo Tribunale (Tar Milano sez. II n. 440/2020) la deliberazione richiamata attiene al completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità  presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta quindi della definizione di un procedimento che nulla ha a che vedere con la regolazione tariffaria.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Neppure  idonea a modificare la struttura della tariffa l&#8217;aver previsto di sommare i costi della rete nazionale e quelli della rete regionale, operazione che, appunto, non ha inciso sull&#8217;assetto proporzionale delle componenti tariffarie.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6. L&#8217;ulteriore previsione relativa alla ripartizione dei ricavi della rete nazionale &#8211; ossia del rapporto tra la quota dei ricavi recuperati mediante corrispettivi di capacità  applicati ai punti di entrata nella rete nazionale del gas e la quota dei ricavi recuperati mediante corrispettivi di capacità  applicati ai punti di uscita dalla rete nazionale &#8211; determinata in 40% <i>entry</i> e 60% <i>exit</i> (in precedenza invece ripartita in 50/50) concorre ad aggravare il predetto quadro regolatorio a carico dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7. In questo modo l&#8217;operatore che trasporta il gas, ossia lo <i>shipper</i>, sostiene un costo di trasporto pari al 40%, mentre il consumatore finale  onerato del restante 60%, che finisce direttamente e con una voce autonoma in bolletta (tariffa CPu). Tuttavia se la parte di tariffa posta in capo allo <i>shipper</i> può essere assorbita nell&#8217;ambito dei costi dello stesso o addirittura rimodulata in funzione dei costi legati ai vari punti di <i>entry</i>, per i soggetti come la ricorrente il valore, pari al 60%, non può essere traslato e mitigato in alcun modo, avuto riguardo alla struttura del costo e alla circostanza che il punto di <i>exit </i>non si può variare (corrispondendo al punto di ingresso del gas nel proprio impianto). Quindi, se in precedenza lo <i>shipper</i> aveva la possibilità , in ragione dei suoi margini di manovra e nel perseguimento delle proprie politiche commerciali (ad esempio, per attrarre nuovi clienti), di non addebitare integralmente ai consumatori finali la sua parte di tariffa, pari al 50%, con la nuova previsione tale intendimento può essere riferito soltanto al 40%, visto che la restante parte (60%)  integralmente a carico di questi ultimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Certamente ciò rappresenta un aggravio per le ricorrenti, che in qualità  di grandi consumatori di gas naturale avrebbero, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 38, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2012, dovuto beneficiare di tariffe più leggere.</p>
<p style="text-align: justify;">9.8. Il mantenimento della previsione 40% <i>entry</i> e 60% <i>exit</i> si pone altresì in contrasto con il Regolamento (CE) 16 marzo 2017, n. 2017/460 recante &#8220;Regolamento della Commissione che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.9. Tale profilo  dedotto con il secondo motivo di gravame, parimenti fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">9.10. L&#8217;art. 8 comma 1, lett. e) del predetto Regolamento prevede che &#8220;e) <i>la ripartizione entrata-uscita di cui all&#8217;articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v), punto 2</i>, [ossia: &#8220;la suddivisione tra ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità  su tutti i punti di entrata e i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità  su tutti i punti di uscita&#8221;] <i> pari a 50/50</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va precisato che il capo II del Regolamento, che qui specificamente rileva,  entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2019 (cfr. art. 38 del Regolamento stesso).</p>
<p style="text-align: justify;">9.11. Nella deliberazione impugnata non soltanto il Regolamento  espressamente richiamato ma viene precisato che &#8220;<i>con la deliberazione 575/2017 l&#8217;Autorità  ha disposto di far decorrere la validità  del 5PRT a partire dall&#8217;anno 2020, al fine di disporre di un congruo intervallo temporale per la revisione dei criteri tariffari in virtà¹ della portata innovativa del Codice TAR rispetto alla disciplina vigente, prorogando per gli anni 2018 e 2019 (cd periodo transitorio) i criteri di regolazione vigenti per il 4PRT</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.12. L&#8217;Autorità  pertanto, consapevole della portata innovativa, avrebbe dovuto tenere conto del Regolamento nell&#8217;elaborazione della disciplina del sistema regolatorio per il periodo 2020-2023, direttamente inciso dalle disposizioni del regolamento europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò tanto più se si considera che, anche prima dell&#8217;entrata in vigore del predetto Regolamento nella parte di interesse, la previsione 40% <i>entry</i> e 60% <i>exit</i> era stata dichiarata illegittima in sede giurisdizionale, in quanto rende(va) sostanzialmente fissa la voce di costo riferita all&#8217;<i>exit.</i></p>
<p style="text-align: justify;">9.13. A fronte del cogente disposto del Regolamento non  fondatamente sostenibile dedurre, come fa l&#8217;Avvocatura, che la richiamata previsione sarebbe orientata ad un vantaggio di sistema e non ad una maggiore flessibilità  della tariffa a carico degli utenti finali.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si comprende infatti da dove tale assunto si possa ricavare, a margine della sua genericità .</p>
<p style="text-align: justify;">Se  vero che il Regolamento pone quale obiettivo di sistema l&#8217;istituzione di &#8220;<i>un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas e fissare norme a livello di Unione volte a contribuire all&#8217;integrazione del mercato, a migliorare la sicurezza dell&#8217;approvvigionamento e a promuovere l&#8217;interconnessione tra le reti del gas</i>&#8221; (cfr. primo considerando),  altrettanto vero che, per raggiungere tale obiettivo, la richiamata normativa europea impone delle regole puntuali e di immediata applicazione negli Stati membri, quali quelle di cui all&#8217;art. 8 che indica &#8220;<i>i parametri per la metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità &#8220;</i>, e che incidono quindi <i>recta via</i> sulla costruzione del sistema tariffario e, in ultima analisi, sulla tariffa imposta ai singoli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Per le ragioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso introduttivo merita accoglimento. Per l&#8217;effetto va disposto l&#8217;annullamento degli atti impugnati per la parte di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Uguale sorte seguono i ricorsi per motivi aggiunti, essendo i provvedimenti applicativi della deliberazione n. 114/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Va premesso che chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni. Se tali elementi mancano viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito al giudice di esaminare il merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò assume ancora maggiore rilevanza laddove si controverta, come nel caso di specie, su diritti soggettivi, ambito questo non governato dalla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì dal principio dell&#8217;onere della prova ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., applicabili, in tal caso, anche al processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la limitazione dell&#8217;onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, che connota abitualmente il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la pubblica amministrazione, mentre l&#8217;esigenza di un&#8217;attenuazione dell&#8217;onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell&#8217;<i>an</i> e del <i>quantum</i> dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella disponibilità  dello stesso soggetto leso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1672).</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Nel caso di specie la domanda risarcitoria, per come introdotta con i ricorsi e argomentata con la memoria <i>ex</i> art. 73 c.p.a.,  affidata a dati e deduzioni meramente affermati.</p>
<p style="text-align: justify;">La quantificazione degli asseriti maggiori costi  indicata nella predetta memoria senza alcun supporto documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente il nesso di causalità  tra tali affermati incrementi di costo e le determinazioni regolatorie impugnate non  nè allegato nè documentato, non potendosi escludere l&#8217;incidenza di altre dinamiche del mercato di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. In conclusione, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico dell&#8217;Autorità  e sono liquidate in dispositivo. Possono invece essere compensate nei confronti di SNAM Rete Gas.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati per la parte di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta la domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in ¬ 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate nei confronti di SNAM Rete Gas.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-1-2021-n-33/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/4/2019 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-4-2019-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-4-2019-n-33/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/4/2019 n.33</a></p>
<p>E&#8217; costituzionalmente legittima &#8220;l&#8217;estensione&#8221; del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato, nota a sentenza a Corte Costituzionale n. 67/2019 a cura di Diotima Pagano E&#8217; costituzionalmente legittima &#8220;l&#8217;estensione&#8221; del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-4-2019-n-33/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/4/2019 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-4-2019-n-33/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/4/2019 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>E&#8217; costituzionalmente legittima &#8220;l&#8217;estensione&#8221; del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato, nota a sentenza a Corte Costituzionale n. 67/2019 a cura di Diotima Pagano</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p style="text-align: center;"><b>E&#8217; costituzionalmente legittima &#8220;l&#8217;estensione&#8221; del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato. </b></p>
<p align="RIGHT">nota a sentenza a Corte Costituzionale n. 67/2019</p>
<p align="RIGHT">Â a cura di Diotima Pagano</p>
<p align="CENTER">
<p align="CENTER"><b>Corte Costituzionale &#8211; sentenza 29 marzo 2019 n. 67</b></p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<i>L&#8217;estensione&#8221; del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato concernente quel processo, non viola il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l&#8217;ordinaria diligenza e senza necessità  di effettuare ricerche di particolare complessità , il contenuto dell&#8217;atto e l&#8217;oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti», rientrando nella discrezionalità  del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il «limite inderogabile» di assicurare al contribuente una «effettiva possibilità  di conoscenza dell&#8217;atto».</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Come segnala l&#8217;Agenzia delle Entrate &#8220;La tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul &quot;<em>contributo unificato di iscrizione a ruolo&quot; che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi</em>.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<em>Questa forma di tassazione ha semplificato in maniera determinante la tassazione gli atti giudiziari perchè di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata in causa dell&#8217;ufficiale giudiziario</em>.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<em>L&#8217;ambito più¹ generale entro cui opera il contributo unificato è quello del &quot;procedimento giurisdizionale&quot;.</em>&#8220;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<em>In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo.</em>&#8220;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<em>In seguito alle modifiche introdotte con il DL. 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più¹ dovuta pertanto, l&#8217;imposta di bollo. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.</em>&#8220;</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Al di là  del carattere pianamente burocratico espresso nella nota citata, l&#8217;istituto del contributo unificato non è certo recepito in modo pacifico dagli interessati.</p>
<p align="JUSTIFY">Breve riscontro è la copiosa giurisprudenza che lo ha riguardato e di cui la sentenza n. 67 del 2019 costituisce un ulteriore conferma.</p>
<p align="JUSTIFY">Vanno, in argomento richiamate, ex pluris, (sempre della Consulta) almeno le sentenze n. 73/2005, n. 143/2012, n. 265/2012, n. 42/2013, n. 131/2015, n. 78/2016, n. 120/2016, n. 18/2018 e le ordinanze n. 164/2010, n. 143/2011, n. 195/2011, n. 284/2011, n. 69/2012, n. 61/2015, n. 91/2015, n. 214/2015, n. 248/2017.</p>
<p align="JUSTIFY">La ragione di tale &#8220;tensione&#8221; è facilmente rinvenibile nella avvertita compressione del diritto di difesa che la disciplina del contributo unificato &#8220;suggerisce&#8221; agli operatori del diritto e che trova la più¹ peculiare manifestazione nel suo &#8220;raddoppio&#8221;: &#8220;misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria&#8221; come la stessa Consulta non ha mancato di segnalare nella sentenza n. 18/2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Tanto, soprattutto se, con il &#8220;lievito&#8221; dei diritti fondamentali, si percepisca la accessibilità  al giudice non in senso solo formale, ma nell&#8217;ottica della pienezza e della effettività .</p>
<p align="JUSTIFY">Sullo sfondo, è peraltro innegabile che vi sia la totale sinergia fra incremento dei costi processuali e la acquisita percezione che la Giustizia abbia un &#8220;prezzo elevato&#8221;, che la Giurisdizione sia una &#8220;risorsa preziosa e non inesauribile&#8221;: costi che si toccano con mano, nelle ripetute affermazioni ove la Consulta sintetizza: &#8220;<em>&#038;come giù  affermato da questa Corte, se il contributo fosse giù  stato pagato spontaneamente dalla parte, l&#8217;asserito vulnus ai principi costituzionali invocati sarebbe, in ipotesi, determinato da una disposizione che il rimettente non deve applicare nel giudizio principale (ordinanze n. 195 e n. 143 del 2011); se, invece, il contributo non fosse stato versato, la questione potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del contributo unificato costituisse condizione di ammissibilità  o di procedibilità  della domanda (ordinanza n. 143 del 2011), ma il rimettente non ha indicato le norme che possano giustificare una simile conclusione.</em>&#8221; (Cost. Ordinanza n. 284/2011).</p>
<p align="JUSTIFY">Va ancora osservato che lo scrutinio favorevole alla imposizione, così come si è venuta strutturando nel nostro ordinamento, ha un riscontro decisivo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, con particolare rimando al rito degli appalti pubblici innanzi al Giudice amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY">Basta qui ricordare come, pur rimettendo la valutazione caso per caso al giudice nazionale, la Corte ha dichiarato che &#8220;.<em>.L&#8217;articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonchè i principi di equivalenza e di effettività  non ostano nè alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici nè a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso</em>.&#8221; (Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, decidendo la causa C-61/14).</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Venendo alla sentenza n. 67 del 29 marzo 2019, i punti salienti elaborati dalla Corte Costituzionale possono così sintetizzarsi.</p>
<p align="JUSTIFY">Premessa la indubbia natura tributaria del contributo unificato, il sistema attuale relativo al procedimento di riscossione legittimamente prevede di far riferimento al domicilio &#8220;eletto&#8221;: art. 248 DPR 115/2002 e artt. 16bis e 17 DLgs. n. 546/1992.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, come spiega la Corte, il suddetto d.lgs. n. 546 del 1992, agli artt. 17 e 16-bis, comma 4, conferisce prevalenza all&#8217;elezione di domicilio sulla residenza dichiarata, prevedendo, in via residuale, il deposito nella segreteria della commissione; attribuisce, poi, all&#8217;eventuale elezione di domicilio, un effetto ultrattivo per i successivi gradi di giudizio; equipara, infine, l&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata alla comunicazione del domicilio eletto.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">Su questa base, il &#8220;nocciolo duro&#8221; della sentenza in esame è costituito dalla perentoria affermazione della Consulta secondo cui rientra nella discrezionalità  del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il «limite inderogabile» di assicurare al contribuente una «effettiva possibilità  di conoscenza dell&#8217;atto» (sentenza n. 175 del 2018).</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; dunque respinta la tesi (del rimettente) che la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l&#8217;obbligo del pagamento del tributo costituisca di per sì© un vulnus del principio secondo cui al contribuente debba essere garantita una adeguata conoscibilità  dell&#8217;instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato.</p>
<p align="JUSTIFY">A sommesso avviso di chi scrive, vi è tuttavia una sorta di &#8220;salto&#8221; logico nella riferita asserzione, in quanto, rispetto alla riscossione forzata del contributo unificato, si è in presenza di un sub-procedimento amministrativo connesso con quello litigioso vero e proprio, ma dallo stesso avente indiscutibile autonomia.</p>
<p align="JUSTIFY">Sembra allora che i richiami effettuati dal rimettente, quali &#8220;tertium comparationis&#8221; abbiano spessore di raffronto &#8220;non implausibile&#8221;: sia (giova richiamarli) l&#8217;art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ove stabilisce che, per le imposte dirette, l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo, nel procedimento amministrativo volto all&#8217;applicazione del tributo, di notificare l&#8217;atto direttamente al contribuente, sia l&#8217;art. 6 della legge n. 212 del 2000 ove prevede detta notifica quale principio generale.</p>
<p align="JUSTIFY">Gli argomenti testuali acquistano, infine, ulteriore effetto ove si rifletta (come accenna la Corte) sulla ipotizzabile sproporzione del consequenziale &#8220;meccanismo sanzionatorio&#8221; che produce un incremento del quantum debeatur da 120,00 a 4.508,75 euro.</p>
<p> La sentenza è presente su giustamm.it al seguente link :Â <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24873">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24873</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-4-2019-n-33/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/4/2019 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2019 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-16-1-2019-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M.M. Chiarini Pres., A.M. Andronio Rel., PARTI : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappr. e difesa dall,&#8217;Avv.ra Gen. Stato c. Immobiliare Aldo ed Enzo Fadalti S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti G. Rizzieri, M. Ceruti e A. Petretti e c. Agenzia del Demanio e Comune di Brugnera non costituiti In</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., A.M. Andronio Rel., PARTI : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappr. e difesa dall,&#8217;Avv.ra Gen. Stato c. Immobiliare Aldo ed Enzo Fadalti S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti G. Rizzieri, M. Ceruti e A. Petretti e c. Agenzia del Demanio e Comune di Brugnera non costituiti</span></p>
<hr />
<p>In merito all&#8217;individuazione della natura demaniale di un alveo, le risultanze catastali presentano una valenza probatoria meramente sussidiaria e indiziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Acque pubbliche e private &#8211; alveo &#8211; natura demaniale &#8211; prova</p>
<p> 2. Acque pubbliche e private &#8211; natura demaniale acqua &#8211; principio generale della pubblicità  delle acque &#8211; limiti</p>
<p> 3. Acque pubbliche e private &#8211; natura demaniale acqua &#8211; presupposti &#8211; pubblico interesse generale</p>
<p> 4. Acque pubbliche e private &#8211; natura alveo &#8211; accertamento proprietà  &#8211; competenza</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In merito all&#8217;individuazione della natura demaniale di un alveo, le risultanze catastali presentano una valenza probatoria meramente sussidiaria e indiziaria.</p>
<p> 2. L&#8217;art. 1 della l. 5 gennaio 1994 n. 36 non implica che ogni superficie su cui cadano e defluiscano acque debba essere considerata demaniale.</p>
<p> 3. La legge 5 gennaio 1994 n. 36 non ha modificato il dettato del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 per cui l&#8217;attitudine delle acque ad usi di pubblico generale interesse è elemento indefettibile per conferire la natura di acque pubbliche ad ogni specie di acqua ai fini della demanialità  dell&#8217;alveo.</p>
<p> 4. Sussiste la competenza del Tribunale delle acque pubbliche anche laddove la questione sulla demanialità  idrica abbia carattere pregiudiziale o meramente incidentale o sia stata proposta in via di eccezione, per cui il Tribunale regionale è tenuto ad esprimersi anche sulla domanda petitoria in merito all&#8217;accertamento di proprietà  di un ex alveo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-33/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.33</a></p>
<p>S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est. Sulla natura privatistica dell&#8217;attività del commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 2545 terdecies del c.c., con conseguente devoluzione al g.o. delle controversie insorte in ordine ai suoi atti. Giurisdizione e competenza &#8211; Poteri del Commissario liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla società</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura privatistica dell&#8217;attività del commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 2545 terdecies del c.c., con conseguente devoluzione al g.o. delle controversie insorte in ordine ai suoi atti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Poteri del Commissario liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla società in liquidazione &#8211; Espressione di attività di diritto civile &#8211; Conseguente devoluzione della giurisdizione al G.O. delle relative controversie<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La circostanza che la società in liquidazione abbia un numero di addetti pari a 22 le rende inapplicabile la disciplina di cui al d. lgs. 270/1999 (Nuova disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza), ma piuttosto quella di cui all’articolo 2545 terdecies del codice civile in base al quale “<em>in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa</em>”. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 194 e seguenti del R.d. n. 267/1942 i quali configurano l’intervento pubblicistico in termini di vigilanza e direttiva dell’Amministrazione competente, senza che sia dato evincere alcun fenomeno di traslazione di potere pubblico in capo al commissario liquidatore. Questi non è, pertanto, qualificabile soggettivamente come organo, sia pure indiretto, dell’Amministrazione bensì come un soggetto che svolge attività di diritto civile, sottoposta alla vigilanza di una pubblica autorità. Sono gli atti di quest’ultima che incidono posizioni di interesse legittimo mentre quelli del commissario non possono essere qualificati come “amministrativi”, poiché sono privi della relativa caratterizzazione soggettiva. Si tratta di atti che provengono da un soggetto privato a fronte dei quali non possono che insistere diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia al Giudice Ordinario.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 09/01/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00033/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00511/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<div style="text-align: center;">ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da:<br /> Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Zanchi, Luigi Rosso e Salvatore Paratore, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via Villari 39;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">il Commissario Liquidatore della CAPLAC &#8211; Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Gabriele Racugno e Dionigi Scano, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via La Marmora 14;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Commissario Liquidatore di CAPLAC Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta datato 27 gennaio 2017, comunicato a mezzo PEC nella stessa data, avente ad oggetto: «Scioglimento riserva Affitto d&#8217;Azienda CAPLAC»;<br /> &#8211; dell&#8217;ulteriore atto o provvedimento del medesimo Commissario Liquidatore, non noto, con cui è stato disposto di procedere alla stipula del contratto di affitto di azienda (2 febbraio 2017) con la controinteressata Arborea e ne sono stati definiti i contenuti e le condizioni e di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso, anche presupposto e/o conseguente.<br />  Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. e del Commissario Liquidatore della CAPLAC;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;"> FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. L’impresa Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, attraverso la società Nori Latte s.r.l., il 20 dicembre 2016 ha presentato una proposta irrevocabile di affitto di azienda, insieme ad una proposta irrevocabile di acquisto, al Commissario liquidatore della Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese (di seguito: “CAPLAC”) ma non ha ricevuto risposta, finchè il 20 gennaio 2017 il Commissario ha comunicato il nuovo termine stabilito per presentare proposte di acquisto e di affitto per l’azienda. Essa allora ha formulato due proposte separate, una per l’acquisto e una per l’affitto ma il 27 gennaio 2017 il Commissario ha comunicato che l’azienda era stata affittata all’impresa Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. (nel seguito: “Arborea”). La Latteria di Soligo ha allora proposto il presente gravame impugnando i provvedimenti del Commissario con cui ha sciolto la riserva circa l’individuazione di un affittuario della CAPLAC e ha disposto di sottoscrivere il relativo contratto con Arborea.<br /> Si sono costituiti Arborea e il Commissario eccependo in via preliminare difetto di giurisdizione poiché alla fattispecie in esame non si applicherebbe il d.lgs 8 luglio 1999, n. 270 -Nuova disciplina dell&#8217;amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il cui articolo 65 prevede che siano rimessi alla giurisdizione ordinaria i ricorsi avverso gli atti della procedura afferenti ai soli diritti soggettivi, così implicitamente individuando la giurisdizione amministrativa per le altre posizioni, bensì la legge 17 luglio 1975, n. 400; il R.d. 16 marzo 1942, n. 267-Legge fallimentare e l’art. 2545 terdecies del codice civile, come richiamati nel d.m. 16 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha decretato la liquidazione di CAPLAC e contestualmente ha nominato il Commissario liquidatore. La natura del potere esercitato da quest’ultimo non sarebbe riconducibile a quello “speciale” di cui al d.lgs. n. 270/1999, con conseguente inapplicabilità anche del suo articolo 68 dal quale la ricorrente desume la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia.<br /> E’ inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso al Ministero dello sviluppo economico.<br /> All’udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità del ricorso.<br /> È pacifico che nella fattispecie non si applichi il d.lgs. n. 270/1999 poiché la CAPLAC, come da visura camerale, al 30 settembre 2016 presentava un numero di addetti pari a 22 mentre l’art. 2, comma 1, d.lgs. 270/1999 prevede quale presupposto per la sua applicazione la circostanza che l’impresa presenti, tra l’altro, “numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno”. Nel caso in esame, quindi, non possono essere fatti valere i principi desumibili dall’articolo 65 di tale normativa, come correttamente pretendono le parti resistenti. Il plesso giurisdizionale competente va invece individuato in base al criterio generale di riparto basato sulla posizione giuridica dedotta in giudizio.<br /> La procedura in esame è stata attivata ai sensi dell’articolo 2545 terdecies del codice civile in base al quale “in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa”. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 194 e seguenti del R.d. n. 267/1942 i quali configurano l’intervento pubblicistico in termini di vigilanza e direttiva dell’Amministrazione competente, senza che sia dato evincere alcun fenomeno di traslazione di potere pubblico in capo al commissario liquidatore. Questi non è, pertanto, qualificabile soggettivamente come organo sia pure indiretto dell’Amministrazione bensì come un soggetto che svolge attività di diritto civile sottoposta alla vigilanza di una pubblica autorità. Sono gli atti di quest’ultima che incidono posizioni di interesse legittimo mentre quelli del commissario non possono essere qualificati come “amministrativi”, poiché sono privi della relativa caratterizzazione soggettiva. Si tratta di atti che provengono da un soggetto privato a fronte dei quali non possono che insistere diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della controversia al Giudice Ordinario cui le parti della presente controversia sono pertanto rimesse, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo.<br /> Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità della questione affrontata e delle incertezze giurisprudenziali in materia.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Cacciari</strong>   <strong>Saverio Romano</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2017 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-26-1-2017-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-26-1-2017-n-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-26-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2017 n.33</a></p>
<p>Pres. Tallaro/ Est. Iannini Processo amministrativo – PAT – Atto di costituzione – Procura – Adempimenti ai fini del PAT – Assenza – Conseguenze.&#160; &#160; 1. Va considerata nulla la costituzione di una parte che: a)&#160;ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-26-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2017 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tallaro/ Est. Iannini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – PAT – Atto di costituzione – Procura – Adempimenti ai fini del PAT – Assenza – Conseguenze.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Va considerata nulla la costituzione di una parte che:<br />
<em>a)&nbsp;</em>ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-<em>bis</em>&nbsp;c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;<br />
<em>b)&nbsp;</em>ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-<em>ter</em>&nbsp;c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40. In detti casi infatti l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:<br />
<em>a)</em>&nbsp;la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);<br />
<em>b)</em>&nbsp;non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/01/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00033/2017 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00018/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:</p>
<p>Daneco Impianti S.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Giovanni Spataro, domiciliata&nbsp;<em>ex&nbsp;</em>art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;</p>
<p><strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Francesco Ventrice, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
&#8211; della nota della Regione Calabria &#8211; Stazione Unica Appaltante del 12 dicembre 2016, prot. n. 370725, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l&#8217;esclusione dalla procedura di gara relativa alla realizzazione dell&#8217;impianto di valorizzazione e recup<br />
&#8211; del verbale di gara del 6 dicembre 2016, n. 2;<br />
&#8211; del verbale di gara del 10 ottobre 2016, n. 1;<br />
&#8211; della nota della Regione Calabria &#8211; Stazione Unica Appaltante del 26 ottobre 2016, prot. n. 323537;<br />
&#8211; della nota della Regione Calabria &#8211; Stazione Unica Appaltante del 16 dicembre 2016, prot. n. 377566, con la quale la Regione Calabria ha negato alla ricorrente l&#8217;accesso agli atti di gara richiesto con nota del 12 dicembre 2016;<br />
&#8211; del disciplinare di gara se ed in quanto letto nel senso che, all&#8217;art. 11, richiederebbe per ogni associato al raggruppamento temporaneo dei progettisti, a pena di esclusione, ed indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, una corrisponde<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o consequenziali;<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subingresso in tale contratto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2017 e pertanto esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;</p>
<p>Ritenuto, alla stregua di tale elemento temporale, che la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione:<br />
<em>a)&nbsp;</em>ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-<em>bis</em>&nbsp;c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;<br />
<em>b)&nbsp;</em>ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-<em>ter</em>&nbsp;c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;</p>
<p>Ritenuto che nel caso di specie l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:<br />
<em>a)</em>&nbsp;la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);<br />
<em>b)</em>&nbsp;non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla;</p>
<p>Ritenuto, alla cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole, in quanto la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione per il geologo e il professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione non appare essere causa di esclusione del concorrente;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi, siccome richiesto dalla parte ricorrente in via cautelare;</p>
<p>Ritenuto, nondimeno, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):<br />
<em>a)</em>&nbsp;accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.<br />
<em>b)</em>&nbsp;fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017;<br />
<em>c)</em>&nbsp;compensa le spese della presente fase di giudizio.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Francesco Tallaro</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Giovanni Iannini</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-26-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2017 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2017 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2017-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2017-n-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2017 n.33</a></p>
<p>G. Iannini, Pres. FF; F. Tallaro, Est. sulla nullità della costituzione in forma digitale priva della firma digitale con commento Prime applicazioni del Processo Amministrativo Telematico ed il mancato riconoscimento dell’errore scusabile di Matteo Spatocco Giustizia Amministrativa – PAT- Atto di costituzione – Mancanza della firma digitale – Nullità È</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2017 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2017 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Iannini, Pres. FF; F. Tallaro, Est.</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità della costituzione in forma digitale priva della firma digitale con commento <b> Prime applicazioni del Processo Amministrativo Telematico ed il mancato riconoscimento dell’errore scusabile di Matteo Spatocco </b></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa – PAT- Atto di costituzione – Mancanza della firma digitale – Nullità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È nullo l’atto di costituzione in giudizio mancante della firma digitale in quanto tale carenza impedisce di verificarne la paternità e non consente di ritenere conforme all’originale la copia digitale della procura prodotta</p>
<p>con commento <a href="https://www.giustamm.it/ga/id/2017/2/5381/d">Prime applicazioni del Processo Amministrativo Telematico ed il mancato riconoscimento dell’errore scusabile di Matteo Spatocco</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/01/2017<br />
<strong>N. 00033/2017 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00018/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:<br />
&nbsp;<br />
Daneco Impianti S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Giovanni Spataro, domiciliata <em>ex </em>art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Francesco Ventrice, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
&#8211; della nota della Regione Calabria &#8211; Stazione Unica Appaltante del 12 dicembre 2016, prot. n. 370725, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l&#8217;esclusione dalla procedura di gara relativa alla realizzazione dell&#8217;impianto di valorizzazione e recup<br />
&#8211; del verbale di gara del 6 dicembre 2016, n. 2;<br />
&#8211; del verbale di gara del 10 ottobre 2016, n. 1;<br />
&#8211; della nota della Regione Calabria &#8211; Stazione Unica Appaltante del 26 ottobre 2016, prot. n. 323537;<br />
&#8211; della nota della Regione Calabria &#8211; Stazione Unica Appaltante del 16 dicembre 2016, prot. n. 377566, con la quale la Regione Calabria ha negato alla ricorrente l&#8217;accesso agli atti di gara richiesto con nota del 12 dicembre 2016;<br />
&#8211; del disciplinare di gara se ed in quanto letto nel senso che, all&#8217;art. 11, richiederebbe per ogni associato al raggruppamento temporaneo dei progettisti, a pena di esclusione, ed indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, una corrisponde<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o consequenziali;<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subingresso in tale contratto.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
Rilevato che il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2017 e pertanto esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto, alla stregua di tale elemento temporale, che la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione:<br />
<em>a) </em>ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-<em>bis</em> c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;<br />
<em>b) </em>ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-<em>ter</em> c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto che nel caso di specie l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:<br />
<em>a)</em> la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);<br />
<em>b)</em> non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto, alla cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole, in quanto la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione per il geologo e il professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione non appare essere causa di esclusione del concorrente;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi, siccome richiesto dalla parte ricorrente in via cautelare;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto, nondimeno, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):<br />
<em>a)</em> accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.<br />
<em>b)</em> fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017;<br />
<em>c)</em> compensa le spese della presente fase di giudizio.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Francesco Tallaro</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Giovanni Iannini</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-1-2017-n-33/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2017 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</a></p>
<p>FALCUCCI &#8211; ORSETTI &#8211; UCCELLO Questione di massima sulla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013 Questione di massima &#8211; Enti locali &#8211; Corretta contabilizzazione nei bilanci &#8211; Regole dell’armonizzazione contabili &#8211; Anticipazione di liquidità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">FALCUCCI &#8211; ORSETTI &#8211; UCCELLO</span></p>
<hr />
<p>Questione di massima sulla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Questione di massima &#8211; Enti locali &#8211; Corretta contabilizzazione nei bilanci &#8211; Regole dell’armonizzazione contabili &#8211; Anticipazione di liquidità &#8211; D.l. n. 35/2013</strong>.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, ha enunciato i seguenti principi di diritto:<br />
“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell&#8217;esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”.<br />
“L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.<br />
“L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong><em>Corte&nbsp; dei&nbsp; Conti</em><br />
<em>Sezione delle autonomie</em></strong></div>
<p><strong>N.33/SEZAUT/2015/QMIG</strong><br />
Adunanza del 17 dicembre 2015<br />
Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento<br />
Mario FALCUCCI<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonio DE SALVO, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Mario PISCHEDDA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvio DI VIRGILIO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea LIBERATI, Laura D’AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Licia CENTRO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Valeria FRANCHI, Francesco BELSANTI, Beatrice MENICONI<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni GUIDA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;<br />
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;<br />
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione n. 408/2015/QMIG, depositata in data 14 ottobre 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, una questione di massima concernente la corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione attraverso lo strumento del fondo pluriennale vincolato ovvero l’apposizione di un vincolo sull’avanzo di amministrazione;<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 9 novembre 2015 con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012;<br />
Viste le note n. 6249 del 24 novembre 2015 e n. 6680 del 10 dicembre 2015, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per le adunanze del 30 novembre 2015 e del 17 dicembre 2015;<br />
Uditi i relatori, Consiglieri Francesco Uccello e Adelisa Corsetti</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>La questione di massima rimessa alla decisione di questa Sezione, promossa dalla Sezione regionale per la Toscana con deliberazione n. 408/2015/QMIG, in data 14 ottobre 2015, concerne la corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013. In particolare, si chiede “<em>se la stessa debba essere effettuata nell’ambito del fondo pluriennale vincolato o possa essere inserita nell’avanzo di amministrazione apponendo un vincolo sullo stesso</em>”.<br />
La questione all’esame attiene, cioè, alla individuazione delle tecniche contabili che, nel quadro del nuovo ordinamento contabile armonizzato, permettono di “sterilizzare” gli effetti delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 sul risultato di amministrazione degli enti in sperimentazione.<br />
La deliberazione di remissione è stata adottata nell’ambito del controllo eseguito sul rendiconto del Comune di Prato per l’esercizio 2013, a norma dell’art. 1, commi 166 e 167, l. 23 dicembre 2005, n. 266, al termine del quale la Sezione Toscana ha emanato coeva pronuncia di accertamento ai sensi dell’art. 148-<em>bis</em>, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (deliberazione n. 407/2015/PRSP), invitando il Comune di Prato ad adottare adeguate misure correttive.<br />
In particolare, sotto il profilo dell’indebitamento, la Sezione Toscana aveva rilevato una non corretta quantificazione dello <em>stock</em> del debito di finanziamento nel conto del patrimonio “<em>conseguente alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. 35/2013 tra le voci di entrata e spesa relative ai mutui e prestiti</em>”. La Sezione, dopo aver richiamato la deliberazione di orientamento della Sezione delle autonomie 18 luglio 2014, n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, secondo la quale l’anticipazione è istituto volto a fornire liquidità agli enti locali e non a finanziare nuove spese, nonché, in senso confermativo, la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 181, aveva osservato che “<em>le poste in oggetto dovevano essere contabilizzate (in termini finanziari ed economico-patrimoniali) tra le anticipazioni di cassa sia per la natura propria dell’operazione sia per garantire la neutralità di tali poste sul bilancio dell’ente</em>”. Il fenomeno rilevato è stato considerato grave “<em>perché viene fornita una rappresentazione non veritiera della consistenza complessiva dell’indebitamento dell’ente</em>”. Pertanto veniva disposta la correzione della “<em>distorta rappresentazione dei dati di consuntivo</em>” attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare.<br />
Con la stessa deliberazione n. 407/2015/PRSP, la Sezione regionale, riservandosi di valutare la correttezza delle modalità di contabilizzazione seguite dall’ente alla luce della deliberazione di orientamento da adottarsi sulla questione di massima sollevata in pari data (deliberazione n. 408/2015/QMIG), aveva precisato altresì che l’ente “<em>ha iscritto in bilancio l’entrata relativa all’operazione in oggetto ma non ha assunto, sullo stesso esercizio, l’impegno relativo alla restituzione della quota capitale, facendo confluire il conseguente differenziale tra le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013</em>”. Invece, a parere della Sezione, “<em>per garantire l’assoluta neutralità dell’operazione in oggetto, l’ente avrebbe dovuto più correttamente rilevare il differenziale realizzato tra le poste di entrata e di uscita nel fondo pluriennale vincolato accertato in sede di rendicontazione</em>”.<br />
Con deliberazione n. 408/2015/QMIG, la Sezione remittente, richiamati gli elementi di fatto esposti nella citata pronuncia, nonché la qualità di ente “in sperimentazione” del Comune di Prato, soggetto ai principi contabili dei bilanci armonizzati dall’esercizio 2012, ha individuato nel fondo pluriennale vincolato (FPV) lo strumento idoneo a neutralizzare gli effetti, sul risultato di amministrazione, delle anticipazioni di liquidità.<br />
Premesso che il FPV costituisce applicazione concreta del principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto strumento che risponde all’esigenza di gestire lo spostamento nel tempo dell’imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente perfezionate la cui esigibilità si realizzerà negli esercizi successivi, la Sezione remittente ritiene coerente con gli orientamenti espressi dalla Corte e dal Giudice delle leggi che il differenziale realizzato tra le poste di entrata e di uscita nelle operazioni di anticipazione liquidità sia appostato nel predetto fondo.<br />
Ciò ad evitare il rischio che, nel corso degli esercizi, la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione possa essere erosa dai risultati delle gestioni e, pertanto, possa risultare indisponibile per la restituzione del capitale cui è destinata.<br />
Sul punto, la Sezione Toscana ha richiamato il proprio orientamento, espresso nell’ambito degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 148-<em>bis</em>, d.lgs. n. 267/2000, nei confronti del Comune di Campi Bisenzio (FI). In riferimento al rendiconto dell’esercizio 2013, la Sezione, con una prima pronuncia del 31 marzo 2015, n. 38/2015/PRSP, aveva contestato al Comune la presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione (pari a 2.544.571,21 euro) nonostante la gestione contabile dell’ente avesse chiuso con un avanzo di amministrazione di 1.882.980,71 euro. Ciò in quanto tale risultato non era sufficiente “<em>a ricostituire il vincolo derivante dall’anticipazione di liquidità e gli ulteriori vincoli derivanti dai saldi della competenza e della gestione residui</em>”. In particolare, risultava che l’ente avesse contabilizzato in modo non corretto l’anticipazione di liquidità (pari a 1.875.029,34 euro) poiché aveva accertato al titolo V del bilancio l’entrata derivante da tale anticipazione senza provvedere contestualmente all’impegno della spesa nel Titolo III dell’uscita (pur avendo l’ente stanziato al Titolo III un apposito fondo vincolato, non impegnabile, da far confluire nel risultato di amministrazione, se positivo, per la sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità). L’operazione, pertanto, non era stata ritenuta neutra sul bilancio dell’ente, avendo determinato un risultato di amministrazione non corretto. Dalla stessa deliberazione era emerso, altresì, che le risorse iscritte al Titolo V dell’entrata a seguito delle anticipazioni di liquidità avevano contribuito, in parte, al finanziamento del fondo svalutazione crediti e, in parte, alla compensazione delle risultanze negative della gestone residui, con particolare riguardo alle cancellazioni dei residui attivi di parte corrente. La Sezione regionale, pur tenendo conto delle indicazioni esplicitate dalla Sezione delle autonomie (che, con deliberazione n. 19/2014 in merito alla corretta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, aveva considerato quale soluzione percorribile quella di “<em>costituire un apposito fondo vincolato pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate</em>”), aveva ritenuto <em>“più corretta e maggiormente cautelativa degli equilibri di bilancio, la contestuale assunzione dell’impegno di spesa nell’esercizio in cui è stata concessa l’anticipazione ed è stato iscritto l’accertamento in bilancio</em>”. A giudizio della Sezione Toscana, infatti, la mancata assunzione dell’impegno di spesa, contestualmente all’accertamento di entrata, esporrebbe l’ente a ulteriori rischi: la possibilità di non garantire, in sede di rendicontazione, lo specifico vincolo nell’avanzo di amministrazione; il possibile effetto espansivo della spesa che, come dimostra il caso specifico, potrebbe interessare anche la parte corrente del bilancio, caratterizzata da una maggiore rigidità; la non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e il difficoltoso controllo del debito residuo.&nbsp;<br />
Con la successiva pronuncia, sempre relativa al Comune di Campi Bisenzio (deliberazione 8 luglio 2015, n. 198/2015/PRSP), la Sezione regionale, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, aveva preso atto delle misure correttive adottate in merito alla quantificazione dei vincoli del risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 (tra cui l’assunzione del vincolo di 1.875.029,34 euro per l’anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013) ed al completo ripiano del disavanzo sostanziale entro l’esercizio 2016.<br />
La Sezione regionale, con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, fa ora presente che gli orientamenti sulla natura e le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, già espressi dalla Sezione in occasione del controllo-monitoraggio sul rendiconto 2013, non sono direttamente applicabili al caso del Comune di Prato, che è un ente “in sperimentazione” dall’esercizio 2012 ed applica, perciò, i principi contabili dei bilanci armonizzati.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<p><strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La questione proposta dalla Sezione regionale Toscana concerne la corretta contabilizzazione, alla luce delle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita agli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione, da effettuare attraverso lo strumento del fondo pluriennale vincolato (FPV) ovvero mediante l’apposizione di un vincolo sull’avanzo di amministrazione.<br />
Entrambe le soluzioni operative prospettate si inseriscono nel solco dei principi enunciati dalla sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale, da cui si ricava l’obbligo per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità di neutralizzarne gli effetti “<em>sulla spesa corrente e di competenza</em>”. Né dalla ricostruzione in fatto della fase prodromica al deferimento della questione di massima da parte della Sezione regionale di controllo per la Toscana si pongono problemi di utilizzo improprio dell’anticipazione di liquidità, quale strumento di copertura di nuove o maggiori spese, in quanto, dalle deliberazioni n. 407 e 408 del 2015 si evince che il Comune di Prato ha operato la sterilizzazione optando per il vincolo sul risultato di amministrazione, al pari delle precedenti deliberazioni n. 38 e 198 del 2015, dalle quali risulta che anche il Comune di Campi Bisenzio, dopo una iniziale omissione da imputare alle incertezze legate alla prima applicazione delle disposizioni in parola, ha provveduto a sterilizzare gli effetti dell’anticipazione con analogo vincolo sul risultato di amministrazione.<br />
Tuttavia, la Sezione remittente propende per la soluzione che consente di neutralizzare all’origine il miglioramento del saldo finanziario determinato dalla riduzione dei residui passivi (connessa, a sua volta, al pagamento dei debiti pregressi). Il FPV è considerato, appunto, lo strumento nel quale potrebbe confluire il differenziale fra l’entrata relativa all’anticipazione erogata e la corrispondente quota capitale rimborsata nell’esercizio e in quelli precedenti. In sostanza, il FPV rappresenterebbe l’impegno di spesa per la residua restituzione dell’anticipazione di liquidità (al netto cioè della quota via via rimborsata).<br />
La soluzione alternativa, conforme alle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 53240 del 28 giugno 2013, consiste invece nel vincolare direttamente una parte del risultato di amministrazione attraverso l’accantonamento in bilancio (tra le spese per rimborso prestiti) di un fondo, non impegnabile, le cui economie di spesa confluirebbero nel saldo finanziario di fine esercizio per l’importo corrispondente all’anticipazione erogata. La funzione di detto fondo sarebbe quella di vincolare una quota del risultato di amministrazione per il tempo necessario a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell’anticipazione (esclusi gli interessi).<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per inquadrare correttamente la questione, occorre soffermarsi sui principi enunciati da questa Sezione con deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014, in ordine alla natura e alla funzione del prestito erogato dallo Stato, per il tramite della Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi del d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti.<br />
Trattasi, come espressamente indicato dal legislatore e, in seguito, confermato anche dalla richiamata sentenza n. 181/2015, della introduzione di una specifica forma di “anticipazione di liquidità” avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa. Con tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza.<br />
Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell’anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente “sterilizzati”, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.<br />
Gli stessi oneri relativi al rimborso della quota capitale dell’anticipazione non potranno trovare copertura nell’anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all’art. 119, comma 6, Cost. o nella violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall’art. 81 Cost. È naturale, infatti, che l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, sia finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce dei richiamati principi, le soluzioni alternative proposte dalla Sezione regionale Toscana &#8211; quali strumenti di neutralizzazione degli effetti dell’anticipazione &#8211; si equivalgono. Con riguardo all’esercizio in cui è stata riscossa l’anticipazione, è sufficiente, infatti, il semplice stanziamento nel Titolo dei rimborsi prestiti per un importo pari all’anticipazione per escludere qualsiasi possibilità di uso improprio dell’anticipazione per finalità di finanziamento di nuova spesa o di ripiano di disavanzi pregressi. Per&nbsp; gli esercizi successivi, in caso di disavanzo di amministrazione (per effetto di un FPV superiore al saldo positivo della gestione residui, compresa la cassa finale, ovvero a causa di un avanzo libero incapiente rispetto alla quota vincolata del fondo per la sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione di liquidità), l’ente sarebbe comunque obbligato, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, a ripianare il disavanzo nell’esercizio successivo o, al massimo, nel triennio successivo, iscrivendo il disavanzo (o una quota di esso) nella prima posta delle uscite del bilancio di previsione. Il riformulato art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, infatti, garantisce che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l&#8217;ente è tenuto a ripianare il disavanzo di amministrazione iscrivendolo “<em>come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall&#8217;art. 188</em>”.<br />
Tuttavia, la soluzione proposta dalla Sezione Toscana non può ritenersi pienamente soddisfacente, in quanto non considera che la natura propria del FPV è quella di costituire la copertura finanziaria degli impegni relativi a spesa non ancora esigibile (quale quella per il rimborso dell’anticipazione) rinviata agli esercizi successivi. Recita, infatti, il principio contabile applicato al punto n. 5.4: “<em>Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata</em>”. In questo senso, il fondo figura quale prima posta dell’entrata del bilancio di previsione, in quanto è costituito da risorse già accertate ed esigibili (cioè imputate ad esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese).&nbsp;<br />
A ciò si aggiunge che l’impegno relativo al piano di ammortamento non potrebbe essere finanziato con apposito accantonamento al FPV, giacché mancherebbe quel nesso funzionale diretto tra le risorse accertate nell’esercizio 2012 e/o in quelli precedenti (con riferimento al d.l. n. 35/2013) e la spesa non ancora esigibile risultante dal piano di ammortamento che ne giustificherebbe il collegamento. L’impegno riguardante il rimborso dell’anticipazione va imputato, quindi, ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta, invece, sin dal primo esercizio a valere sulle risorse correnti di competenza a tal fine appositamente individuate <em>ex novo</em> ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità mediante apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione è soluzione già recepita nell’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all&#8217;art. 1 del d.l. n. 35/2013, “<em>utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione</em>”.<br />
Indipendentemente dall’appropriatezza della <em>sedes materiae</em> di una disciplina legislativa che avrebbe dovuto trovare coerente collocazione all’interno del d.lgs. n. 118/2011, deve prendersi atto che le richiamate disposizioni normative assumono un significato pregnante in un sistema contabile armonizzato degli enti territoriali che valica la specialità delle stesse ed esige una loro riconduzione a sistema, anche ad evitare disparità di trattamento tra gli enti che siano destinatari delle predette anticipazioni e quelli che non ne abbiano fruito.<br />
Come la Corte ha avuto già occasione di osservare nell’audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 ottobre 2015, la norma, oltre a presupporre l’esistenza di un accantonamento al fondo per sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidità, prevede che il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sia alimentato dalla stessa quota di avanzo vincolato riferita al debito residuo ex d.l. n. 35/2013. In quella sede è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di non depotenziare l’istituto del FCDE, che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata, ad evitare l’insorgere di meccanismi tali da produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili. Ciò vale a dire che l’utilizzo del fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità ai fini dell’accantonamento al FCDE non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente.<br />
Quanto considerato, porta dunque a concludere che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG vada risolta nel senso che il FPV non sia lo strumento idoneo a dare attuazione contabile alle finalità della predetta disciplina statale.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:<br />
“<em>Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, &nbsp;producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell&#8217;esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</em>. <em>Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio</em>”.<br />
“<em>L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa</em>”.<br />
“<em>L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125,</em> <em>non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente</em>”<em>.</em><br />
La Sezione regionale di controllo per la Toscana si atterrà ai principi enunciati nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 17 dicembre 2015.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 340px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Francesco UCCELLO</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Mario FALCUCCI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Adelisa CORSETTI</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2015<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
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            <h3>Allegati</h3>
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