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	<title>3297 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3297 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.3297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-23-12-2009-n-3297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-23-12-2009-n-3297/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.3297</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore. Aquaro (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta) c. Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; G.S.E. s.p.a. (avv.ti S. Fiorentini e M. Bonacina), Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato). sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di impugnazione di atti adottati dal Gestore dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-23-12-2009-n-3297/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.3297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-23-12-2009-n-3297/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.3297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore<br />. Aquaro (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta) c.<br /> Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; G.S.E. s.p.a. (avv.ti S. Fiorentini e M. Bonacina),<br /> Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di impugnazione di atti adottati dal Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; G.S.E. s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Competenza e giurisdizione – Impianto fotovoltaico “integrato” – Tariffa incentivante – G.S.E. s.p.a. – Mancato riconoscimento – Giurisdizione del giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia avente ad oggetto il mancato riconoscimento della tariffa incentivante da parte della G.S.E. s.p.a. in relazione ad un impianto fotovoltaico asseritamente “integrato”, in quanto la G.S.E. s.p.a. ha natura giuridica di società per azioni con capitale sociale a totale partecipazione pubblica, i cui atti possono essere qualificati quale esercizio di poteri autoritativi da parte di un soggetto certamente equiparabile ad una p.a. in senso classico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2009, proposto da:<br />
<b>Maria Aquaro</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Nicolai, 29;</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; G.S.E. s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Fiorentini e Marco Bonacina, con domicilio eletto presso Pasquale De Liddo in Bari, via Giulio Petroni, 37/F;<br />
<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota della G.S.E. del 22.7.2009, successivamente ricevuta, inerente il mancato riconoscimento della tariffa incentivante prevista per gli impianti fotovoltaici integrati del Tipo b/3, specifica 2;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, della convenzione n. M01F04687607 stipulata tra la G.S.E. e la sig.ra Aquaro del 5.8.2009 in parte qua, sottoscritta con riserva espressa dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, ulteriormente, delle linee giuda, così come modificate, nell’aprile 2009, con riferimento alla tipologia di impianti integrati come quelli di cui è causa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente con espressa riserva di motivi aggiunti;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale della G.S.E., da ritenersi autonoma ed alternativa alla restituito in integrum attraverso l’accesso alla tariffa incentivante che viene proposta nel denegato caso in cui non si ritenga di poter adottare una decisione ripristinatoria attraverso l’annullamento della nota impugnata ed il conseguente riconoscimento della tariffa incentivante;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici – G.S.E. s.p.a.;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori Ignazio Lagrotta e Luciano Mariani, quest’ultimo su delega di Stefano Fiorentini; nessuno è comparso per il Ministero resistente;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia avente ad oggetto atti (rectius mancato riconoscimento della tariffa incentivante da parte della convenuta G.S.E. s.p.a. con nota gravata del 22.7.2009 in relazione ad un impianto fotovoltaico asseritamente “integrato” che la ricorrente Aquaro Maria sostiene di aver realizzato sul tetto di una serra) adottati da un soggetto (la G.S.E. s.p.a. appunto) che ha natura giuridica di società per azioni con capitale sociale a totale partecipazione pubblica e venendo in rilievo atti che possono essere qualificati quale esercizio di poteri autoritativi da parte di un soggetto certamente equiparabile ad una pubblica amministrazione in senso classico.<br />	<br />
Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2003, n. 11649) “In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il privato vanta, nei confronti della p.a., una posizione sia di interesse legittimo, se la controversia attiene alla fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, sia di diritto soggettivo, se la controversia concerne la successiva fase di erogazione del contributo. Ne consegue, con riguardo alle provvidenze in favore di soggetti danneggiati da eventi alluvionali, previste dall’art. 4 bis d.l. 12 ottobre 2000 n. 279 (convertito nella l. 11 dicembre 2000 n. 365), che la controversia attinente alla prima delle suddette fasi appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso, peraltro, che la norma citata, nel disporre che ai soggetti ivi indicati è assegnato un contributo a fondo perduto &#8220;fino al 100% dell’entità dei danni subiti&#8221;, assegna alla p.a. un ampio potere discrezionale, evidentemente correlato alle disponibilità finanziarie.”.<br />	<br />
Nel caso di specie la controversia attiene alla fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio (e quindi vengono in rilievo posizioni di interesse legittimo) e non già alla successiva fase di erogazione del contributo, poiché è posta in discussione da parte ricorrente la valutazione espressa dalla G.S.E. s.p.a. in ordine alla non riconducibilità dell’intervento realizzato dalla Aquaro nell’ambito della sfera applicativa dell’art. 2, comma 1, lett. b3) d.m. del 19.2.2007 (cd. intervento integrato che solo legittima l’attribuzione del beneficio consistente nell’accesso alla tariffa incentivante).<br />	<br />
Va inoltre rammentato che ai sensi dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 80/1998 (come novellato dalla legge n. 205/2000 e dalla sentenza costituzionale n. 204/2004) “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.”.<br />	<br />
Nella presente fattispecie viene indubbiamente in rilievo una ipotesi di provvedimento (i.e. nota gravata del 22.7.2009 che non riconosce alla Aquaro la tariffa incentivante) adottato da un gestore (i.e. G.S.E. s.p.a.) di un pubblico servizio di cui alla legge n. 481/1995 (i.e. energia elettrica) in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/1990.<br />	<br />
Nel merito il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
La ricorrente Aquaro Maria contesta, come detto, il mancato riconoscimento con la nota gravata del 22.7.2009 della tariffa incentivante da parte della convenuta G.S.E. s.p.a. in relazione ad un impianto fotovoltaico asseritamente “integrato” che la stessa sostiene di aver realizzato sul tetto di una serra.<br />	<br />
Tuttavia dalla produzione fotografica in atti emerge con chiarezza come l’impianto in esame non possa essere considerato alla stregua di un “impianto integrato nella superficie esterna degli involucri di edifici e negli elementi di arredo urbano e viario” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b3) d.m. del 19.2.2007 (che attribuisce speciali incentivi per tali strutture tra cui vanno ricomprese anche la c.d. pergola fotovoltaica e le serre fotovoltaiche). Per cui correttamente la G.S.E. s.p.a. ha escluso il riconoscimento della tariffa incentivante richiesto dalla Aquaro.<br />	<br />
Peraltro le linee guida parimenti impugnate dalla Aquaro con l’ultimo motivo di ricorso attribuiscono al menzionato art. 2, comma 1, lett. b3) d.m. del 19.2.2007 un significato pienamente coerente con il chiaro tenore letterale della norma in esame e con la ratio della stessa (rectius attribuire gli incentivi agli interventi che comportano un minor utilizzo del territorio) e quindi non censurabile in tale sede.<br />	<br />
Invero, come rilevato dalla G.S.E. s.p.a. nella nota impugnata del 22.7.2009, l’impianto realizzato dalla Aquaro si configura alla stregua di un “impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica semplicemente sollevato dal suolo”.<br />	<br />
Sempre il provvedimento gravato evidenzia che “&#8230; per pergola fotovoltaica si intende quella struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili e giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti scollegati da unità immobiliari, anche con destinazione agricola, la cui finalità principale è quella di sollevare da terra moduli fotovoltaici di media e grande dimensione. L’impianto fotovoltaico inoltre non può dirsi integrato nella copertura di una serra in quanto la struttura realizzata non ha una volumetria chiusa e presenta caratteristiche architettoniche sostanzialmente differenti da quelle di manufatti realmente adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura.”.<br />	<br />
Detta descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella nota impugnata è pienamente coerente con quanto risulta in modo evidente dalla produzione fotografica in atti.<br />	<br />
Pertanto l’intervento realizzato dalla ricorrente non può essere inquadrato nell’ambito operativo della previsione che consente l’accesso alla tariffa incentivante anche per la c.d. pergola fotovoltaica ovvero per le serre fotovoltaiche, tariffa legittimamente esclusa dalla G.S.E. s.p.a. in favore della Aquaro.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reizione del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Conseguentemente essendo stata riscontrata la legittimità della nota gravata del 22.7.2009 non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:<br />	<br />
1) respinge il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati;<br />	<br />
2) rigetta la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-23-12-2009-n-3297/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.3297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3297/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3297/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3297</a></p>
<p>Sanitari &#8211; revoca delle funzioni assistenziali di dirigente medico &#8211; quale conseguenza di assegnazione ad altro dipartimento – destrutturazione di dipartimento non seguita da strutturazione in altro dipartimento &#8211; impossibilita’ di svolgere attivita’ assistenziali – difetto di proporzionalita’ nel provvedimento organizzativo adottato &#8211; tutela cautelare – accoglimento – conseguenze &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3297/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3297/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanitari &#8211; revoca delle funzioni assistenziali di dirigente medico &#8211; quale conseguenza di assegnazione ad altro dipartimento – destrutturazione di  dipartimento  non seguita da strutturazione in altro dipartimento &#8211;  impossibilita’ di  svolgere attivita’ assistenziali – difetto di proporzionalita’ nel provvedimento organizzativo adottato &#8211; tutela cautelare – accoglimento – conseguenze &#8211;  esecuzione della sospensiva &#8211; reintegra  nello staus quo ante  fino al reperimento di altra idonea struttura nel dipartimento di destinazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/7/4657/g">Ordinanza n. 2826 del 15 giugno 2004 </a><br />
Vedi anche:T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/7/4658/g">Ordinanza sospensiva del 10 marzo 2004 n. 1431</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3297/04<br />
Registro Generale:4491/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Giancarlo Montedoro Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MANZON LICIA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. CELESTINO BIAGINI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA BELSIANA 90</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I</b><br />
rappresentata e difesa dall’avv. CASTELLI AVOLIO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA MERCADANTE, 9<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA “ LA SAPIENZA”<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>RETTORE UNIVERSITA&#8217; STUDI DI ROMA “ LA SAPIENZA”FACOLTA&#8217; DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIV. “LA SAPIENZA” </b><br />
non costituiti;<b>POLIMENI ANTONELLA</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIORGIO RECCHIA, SILVIO BOZZI e UGO TIMOTEO CASOLINO<br />
con domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE, 88</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III n. 1431/2004 , resa tra le parti, concernente REVOCA DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DI DIRIGENTE MEDICO ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
POLIMENI ANTONELLA<br />
UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA “ LA SAPIENZA”</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti l’avv. BIAGINI e l’avv. CASTELLI AVOLIO.</p>
<p>Ritenuto che l’esecuzione dell’ordinanza 2826/2004 comporta la reintegra della ricorrente nello status quo ante, con restituzione piena alla situazione giuridica e fattuale venuta meno con l’adozione del provvedimento di revoca sospeso; e ciò fino a quando non venga reperita analoga idonea struttura del Dipartimento di destinazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Nomina commmissario ad acta il precedente commissario straordinario per l’esecuzione immediata dell’ordinanza n. 2826/2004 nei modi e termini indicati in parte motiva.</p>
<p>Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di euro 1500,00 oltre IVA e IAP come per legge</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3297/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.3297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-4-2004-n-3297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-4-2004-n-3297/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.3297</a></p>
<p>Pres. Giubila, Est. De Michele; EDIL PROGETTI S.r.l. (Avv. Lais) c. Comune di Castel Gandolfo (Avv. Valeri) ai fini della decadenza della concessione edilizia, i tempi per il rilascio del N.O. regionale ex L.64/74 debbono considerarsi causa di sospensione dei termini di completamento dei lavori 1. Autorizzazione e concessione –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giubila, Est. De Michele; EDIL PROGETTI S.r.l. (Avv. Lais) c. Comune di Castel Gandolfo (Avv. Valeri)</span></p>
<hr />
<p>ai fini della decadenza della concessione edilizia, i tempi per il rilascio del N.O. regionale ex L.64/74 debbono considerarsi causa di sospensione dei termini di completamento dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Decadenza della concessione edilizia per mancato rispetto dei termini di completamento dei lavori – Sospensione dei termini in coincidenza del periodo necessario al rilascio del n.o. regionale previsto per le zone sisimiche ex L.64/74 – Sussiste</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Decadenza della concessione edilizia per mancato rispetto dei termini di completamento dei lavori – Natura di atto vincolato ma con carattere autoritativo – Obbligo di motivazione e di comunicazione di avvio all’interessato – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di concessione edilizia nel caso in cui vi sia corrispondenza tra il periodo di ultimazione dei lavori con quello necessario al rilascio del nulla osta regionale, previsto dalla legge 64/74 per le zone sismiche, quest’ultimo deve ritenersi causa di sospensione del primo poiché implica l’adeguamento alla normativa antisisimica con interventi strutturali non apportabili in secondo tempo.</p>
<p>2. La decadenza della concessione edilizia per mancato completamento dei lavori, non può prescindere da un momento accertativo e si sostanzia in un provvedimento a contenuto vincolato con carattere spiccatamente autoritativo. Deriva, da quanto precede, pertanto, che per la decadenza dalla concessione edilizia sussite l’obbligo generale di motivazione nonché quello della comunicazione di avvio del procedimento assumendo, per tal guisa, natura di provvedimento amministrativo che come tale è suscettibile d’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai fini della decadenza della concessione edilizia, i tempi per il rilascio del N.O. regionale ex L.64/74 debbono considerarsi causa di sospensione dei termini di completamento dei lavori</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez.II Bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.  15899/97 proposto dalla<br />
<b>società EDIL PROGETTI s.r.l., </b>rappresentata e difesa dall’Avv. G. Lais  ed elettivamente domiciliata  presso lo stesso  in Roma, via C. Monteverdi, 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. G. Valeri ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Pasubio, 2;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della ordinanza sindacale n. 85/97, notificata il 21.8.1997, i sospensione dei lavori, per intervenuta decadenza della concessione edilizia n. 33/95 e dell’ordinanza di demolizione n. 96/97, notificata il 6.8.1997;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2004, il Consigliere  G. De Michele  e uditi, altresì, gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Attraverso il ricorso in esame, notificato il 13.11.1997, la società Edil Progetti s.r.l. impugna l’ordinanza sindacale n. 85/97 del 9.7.1997, notificata il 21.8.1997, con la quale si ordinava la sospensione dei lavori, in corso “in base a concessione n. 33/95 del 27.3.1995, scaduta in data 22.11.1996”, con conseguente abusività delle opere, in precedenza assentite;  col medesimo ricorso si impugna altresì l’ordinanza di demolizione n. 96/97, notificata il 6.8.1997, riferita alle medesime opere.<br />
Avverso il primo degli atti sopra specificati vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per errore nei fatti presupposti, essendo il provvedimento giustificato, in via esclusiva, dalla asserita decadenza della concessione edilizia n. 12/93 e della successiva variante n. 33/95, senza considerare il carattere essenziale della variante stessa, con conseguente decorrenza del triennio, di cui all’art. 4 della legge n. 10/77, dalla data di rilascio di quest’ultima (27.3.1995) e possibile decadenza della concessione solo il 27.3.1998; quanto sopra, in considerazione della natura sismica del terreno, con conseguente necessità in primo luogo di acquisire il nulla osta ex L. n. 64/74 (N.O. rilasciato il 15.12.1993 e sul progetto modificato il 27.11.1995), e contemporaneamente di effettuare complesse modifiche sia strutturali che tipologiche degli edifici da realizzare;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 10/77; eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto – almeno nella fattispecie in esame – non sarebbe stato possibile considerare intervenuta “de iure” la decadenza della concessione, in presenza di un N.O. del Genio Civile rilasciato solo in data 27.11.1995; ove, poi, il provvedimento di decadenza dovesse considerarsi implicito nell’ordine di sospensione, mancherebbe senza dubbio una motivazione adeguata.<br />	<br />
L’ordinanza di demolizione  n. 96/97, a sua volta, viene contestata in base alle seguenti censure:<br />
1)	violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47/85; eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione, non potendosi definire abusive anche le opere, realizzate prima della dichiarata decadenza della concessione; incomprensibile, infine, sarebbe la motivazione, secondo cui “a seguito di più approfondito esame della pratica” risulterebbe confermato che “trattasi effettivamente di opere abusive”. Sarebbe incontrovertibile, viceversa, la regolarità dell’edificazione, effettuata nella piena vigenza della concessione edilizia, con conseguente “assoluta illegittimità della pretesa comunale di acquisire al proprio patrimonio un’area, su cui insistono opere edilizie realizzate legittimamente”..<br />	<br />
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, sottolinea l’insussistenza, nel caso di specie, dei caratteri della variante essenziale, come definiti dall’art. 8, comma 11, L. n. 47/85, attuato dall’art. 8 della legge della Regione Lazio n. 36/87, con riferimento alle caratteristiche strutturali del fabbricato (superficie coperta, perimetro, volumetria, numero dei piani ecc.);<br /> non rientrerebbero nella tipologia anzidetta le modifiche progettuali, approvate in variante nel caso di specie, trattandosi di modifiche di secondaria importanza nella sagoma e nei rivestimenti, nonché nel numero delle finestre e nel calcolo strutturale, per adeguamento alla normativa antisismica.<br />
La rivendicata sospensione dei termini, per i tempi necessari ad ottenere il nulla osta, inoltre, non potrebbe operare al di fuori di una esplicita istanza di proroga della parte interessata; in assenza di tale istanza, d’altra parte, la decadenza sarebbe effetto automatico, ope legis, del semplice decorso dei termini stabiliti per l’inizio e la fine dei lavori, ove tali termini non siano rispettati, di modo che non sarebbe necessaria una pronuncia esplicita al riguardo e l’eventuale atto di decadenza avrebbe natura meramente dichiarativa.<br />
Nel caso di specie, alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori, sarebbe stato operato esclusivamente uno sbancamento di terreno, di modo che nessuna opera edilizia risulterebbe antecedente alla decadenza della concessione, con conseguente abusività dell’intera edificazione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Appare preliminare all’esame della questione, sottoposta all’esame del Collegio, la valutazione dell’applicabilità nella fattispecie dell’art. 44 della legge 28.2.1985, n. 47, che dispone la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, concernenti provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, nonché della loro esecuzione, fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di condono, disciplinata dalla medesima legge.<br />
La predetta disposizione, contenuta nel capo IV del testo normativo in questione, potrebbe ritenersi riferibile al presente giudizio, concernendo la controversia due determinazioni repressive di abusi edilizi ed essendo aperti i termini per la presentazione dell’istanza di sanatoria, di cui all’at. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326, che nel successivo comma 28 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui alla citata legge n. 47/85, ove compatibili.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio stesso ritiene che non debba operarsi sospensione, risultando oggetto sostanziale del giudizio non i provvedimenti sanzionatori &#8211; in rapporto ai quali non vengono peraltro sollevate censure dirette &#8211; ma la decadenza per mancato completamento dei lavori entro il termine, di cui all’art. 4 della legge n. 10/77, che dei provvedimenti in questione è unico presupposto.<br />
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel sostenere che l’istituto sia fondato sull’oggettivo decorso del tempo previsto, con possibilità di sospensione solo per cause espressamente previste dalla legge o per ragioni di forza maggiore, fra cui il cosiddetto “factum principis”, ovvero il provvedimento dell’Autorità, non imputabile al titolare della concessione e oggettivamente ostativo dei lavori (cfr. fra le tante, per il principio, Cons. St., sez. V, 30.7.1986, n. 374, 12.3.1996, n. 256, 12.3.1996, n. 256 e 23.11.1996, n. 1414; TAR Lazio, Roma, sez. II, 7.4.1993, n. n. 424; TAR lazio, Latina, 24.1.1989, n. 35; TAR Sicilia, Palermo, 13.10.1997, n. 1589).<br />
Proprio in considerazione dei presupposti sopra indicati, ad avviso del Collegio, la decadenza non può prescindere da un momento accertativo e – ove detti presupposti sussistano – deve tradursi in un provvedimento, a contenuto vincolato ma con carattere autoritativo, non sottratto all’obbligo generale di motivazione, di cui all’art. 3 L. n. 241/1990, né alla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Toscana, 7.11.2000, n. 2216) e, proprio in quanto provvedimento, pacificamente impugnabile davanti al Giudice Amministrativo.In conformità ai principi sopra enunciati, una giurisprudenza largamente prevalente ritiene superato l’indirizzo, secondo cui gli effetti della decadenza opererebbero automaticamente, senza necessità di un provvedimento formale (per quest’ultimo indirizzo cfr. Cons. St., sez. V, 27.6.1983, n. 283 e 18.2.1991, n. 139; TAR Lombardia, Brescia, 4.9.1995, n. 880; TAR Lombardia, Milano, 5.2.2002, n. 434; contra – ovvero a favore della tesi, qui accolta, dell’esigenza di esplicita pronuncia – Cons. St., sez. V, 24.10.1980, n. 886; 9.5.1983, n. 141; 15.6.1998, n. 834 e 26.6.2000, n. 3612; TAR Lazio, Latina, 4.2.1986, n. 18 e 24.1.1989, n. 35; TAR Marche, Ancona, 14.5.1999, n. 562; TAR Valle d’Aosta, 16.12.1998, n. 156; TAR Campania, Salerno, 12.5.1998, n. 238; TAR Umbria, 9.6.1994, n. 366; TAR Abruzzo, L’Aquila, 4.4.1984, n. 177 e 5.10.2000, n. 803; TAR Abruzzo, Pescara, 28.6.2002, n. 595; TAR Lazio, sez. II, 8.3.1984, n. 386; TAR Lombardia, Milano, 31.12.1983, n. 1615; TAR Calabria, Catanzaro, 26.101983, n. 242).<br />
Nel caso di specie, pertanto, l’omissione di una pronuncia esplicita di decadenza priva gli atti sanzionatori impugnati di un necessario presupposto di legittimità; anche quando, peraltro, si volesse ritenere l’atto in questione contestuale ai provvedimenti sanzionatori, in forza del semplice richiamo alla intervenuta decadenza, nei medesimi provvedimenti contenuto, non potrebbe che accogliersi la censura di difetto di motivazione, prospettata nel secondo motivo di gravame, sia per la palese genericità che per l’imprecisione dell’atto sotto tale profilo: si fa riferimento, infatti, alla concessione in variante n. 33/95 del 27.3.1995 e si richiama una concessione “scaduta” in data 22.11.1996, con implicito, ma non chiaro richiamo alla data di inizio dei lavori (22.11.1993), riferiti ad una diversa concessione edilizia (n. 12/93, rilasciata il 9.1.1993), senza alcuna considerazione in ordine alla natura del nuovo atto concessorio ed all’ eventuale incidenza del medesimo sulla data di ultimazione dei lavori.<br />Tale incidenza risulta peraltro sussistente, quanto meno in corrispondenza del periodo (27.3.1995 – 27.11.1995), necessario per il rilascio del nulla osta regionale, previsto dalla legge n. 64/74 per le zone sismiche.<br />
Quanto si consideri che detto N.O. è condizione di efficacia della concreta realizzabilità dell’intervento costruttivo (cfr. anche, in tal senso, TAR Toscana, 7.11.2000, n. 2216), appre difficile negare che l’attesa del medesimo costituisse causa di sospensione dei termini di completamento dei lavori, implicando l’adeguamento alla normativa antisismica – come rappresentato dalla parte ricorrente, con argomentazioni che appaiono ragionevoli – interventi strutturali e non mere modifiche di finitura, apportabili in un secondo tempo.<br />
In tale situazione, i tempi di rilascio del medesimo N.O. dovevano considerarsi ex se sospensivi dei termini di cui si discute, in quanto assimilabili a “factum principis” ed accertabili d’ufficio, senza necessità di apposita istanza di proroga.<br />
Una interpretazione estensiva delle cause di forza maggiore, che rallentano i lavori senza colpa del concessionario e risultano accertabili d’ufficio, appare d’altra parte insita nella necessità di operare un bilanciamento, fra l’interesse del privato alla legittima esplicazione del proprio ius aedificandi e l’interesse dell’Amministrazione ad una durata contenuta dei lavori, operando però essa stessa, con la dovuta tempestività, i propri adempimenti: in tale ottica, come è noto, la legge sul procedimento n. 241/90 predispone una serie di istituti partecipativi e sollecitatori, cui l’Amministrazione stessa non ha fatto ricorso nel caso di specie.<br />
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene equo disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis), ACCOGLIE il ricorso n. 15899/97, specificato in epigrafe e, per l’effetto, ANNULLA le ordinanze sindacali nn. 85/97 e 96/97.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
			Presidente Patrizio Giulia<br />	<br />
			Consigliere est. Gabriella De Michele<br />	<br />
			Consigliere Renzo Conti</p>
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