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	<title>3294 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3294 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a></p>
<p>sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;esito di una procedura di gara di appalto Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Termine di decadenza. Il termine decadenziale per l’impugnazione non decorrere dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla parte controinteressata, ai sensi dell’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;esito di una procedura di gara di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Termine di decadenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine decadenziale per l’impugnazione non decorrere dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla parte controinteressata, ai sensi dell’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del 2006, in quanto il relativo obbligo che incombe sulla stazione appaltante non può ragionevolmente rendere del tutto ininfluente la già materialmente conseguita conoscenza, da parte del concorrente non aggiudicatario, degli atti che ledono la propria sfera giuridica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;esito di una procedura di gara di appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 3294/08<br />
Ricorso n. 1504/2008</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />prima sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati Elvio Antonelli 	 &#8211; Presidente f.f.; Italo Franco			#NOME?			 &#8211; Consigliere, relatore																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1504/2008, proposto da<br />
<b>Nuove Energie S.r.l.</b> in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con Ecoveneta S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Dal Prà e Davide Furlan, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	<b>A.V.S. &#8211; Alto Vicentino Servizi S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria Jevolella, Sebastiano Artale e Giuliano Neri, con elezione di domicilio presso lo studio della prima in Venezia, San Marco n. 4325;																																																																																												</p>
<p>nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Iteco S.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Beatrice Tomasoni, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>Acqua S.p.a.</b> e <b>Siba S.p.a.</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; 																																																																																												</p>
<p>e con controricorso e ricorso incidentale</p>
<p>di <b>Siemens Water Technologies S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bonatti, Lorella Fumarola e Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, S. Croce 205,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del verbale del 28 gennaio 2008 e dei provvedimenti ivi contenuti con cui la commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto misto per la fornitura delle apparecchiature e l’esecuzione dei lavori accessori per la realizzazione di nuova filtrazione finale dell’impianto di depurazione di Trissino indetta dalla parte intimata  con bando n. F/02/2007, e ha disposto l’aggiudicazione  provvisoria dell’appalto a Siemens Water Technologies spa; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, inclusa l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore di Siemens.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto il ricorso incidentale di Siemens Water Technologies S.p.a.;<br />
visti  gli atti di costituzione in giudizio di A.V.S. &#8211; Alto Vicentino Servizi S.p.a. e di Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l., <br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi all’udienza camerale del 22 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: Furlan per la parte ricorrente, Neri per A.V.S. &#8211; Alto Vicentino Servizi S.p.a., Bonatti per Siemens Water Technologies S.p.a. e Tomasoni per Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l.;</p>
<p align=center><b>considerato</b></p>
<p>che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;<br />
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;<br />
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.<br />
Considerato quanto segue.<br />
Il ricorso principale proposto da Nuove Energie va dichiarato irricevibile, in quanto:<br />
1)	in data 7 febbraio 2008  Nuove Energie è stata notiziata con comunicazione scritta da parte della stazione appaltante dell’esito (cfr. nota Prot. n. 726 dd. 7 febbraio 2008, doc. 3 di parte resistente);<br />	<br />
2)	in data 22 febbraio 2008 la medesima Nuove Energie ha presentato domanda di accesso alla documentazione di gara (cfr. ibidem, doc. 16);<br />	<br />
3)	in data 17 marzo 2008 Nuove Energie ha acquisito la conoscenza di tutti gli atti da essa chiesti (cfr. ibidem, doc. 17);<br />	<br />
4)	l’atto introduttivo del presente giudizio è stato &#8211; nondimeno &#8211; notificato  in data 19 luglio 2008, ossia oltre la scadenza dei 60 giorni decadenziali contemplati dall’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205.<br />	<br />
Va soggiunto che, a’ sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 13, dopo il decorso dei 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria e in assenza di ulteriori comunicazioni che ne sospendano, anticipino o posticipino i termini, l’aggiudicazione provvisoria diviene automaticamente definitiva.<br />
Né giova, in tale contesto, l’assunto della ricorrente, secondo la quale il termine decadenziale per l’impugnazione decorrerebbe, in realtà, dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla parte controinteressata, a’ sensi dell’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del 2006 in quanto il relativo obbligo che incombe sulla stazione appaltante non può ragionevolmente rendere del tutto ininfluente la già materialmente conseguita conoscenza, da parte del concorrente non aggiudicatario, degli atti che ledono la propria sfera giuridica.<br />
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Nuove Energie consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Siemens per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.<br />
Le spese gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara irricevibile il ricorso principale proposto dalla Nuove Energie S.r.l.; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Siemens Water Technologies S.p.a..<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 22 ottobre 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 27 gennaio 2009 n. 557 Ricorso n. 1504/2008 Sent. n. 3294/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,prima sezione, con l’intervento dei magistrati Elvio Antonelli &#8211; Presidente f.f. Italo Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2009/2/13585/g">Ordinanza sospensiva del 27 gennaio 2009 n. 557</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ricorso n. 1504/2008<br />
Sent. n. 3294/08</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />prima sezione,</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati<br />
Elvio Antonelli	&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Italo Franco	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco	&#8211; Consigliere, relatore																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1504/2008, proposto da <b>Nuove Energie S.r.l.</b> in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con Ecoveneta S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Dal Prà e Davide Furlan, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>A.V.S. &#8211; Alto Vicentino Servizi S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria Jevolella, Sebastiano Artale e Giuliano Neri, con elezione di domicilio presso lo studio della prima in Venezia, S</p>
<p>nei confronti<br />
&#8211; <b>Iteco S.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Beatrice Tomasoni, con domicilio presso la Segre<br />
&#8211; <b>Acqua S.p.a.</b> e <b>Siba S.p.a.</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;<br />e con controricorso e ricorso incidentale<br />
di <b>Siemens Water Technologies S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bonatti, Lorella Fumarola e Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, S. Croce 205,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del verbale del 28 gennaio 2008 e dei provvedimenti ivi contenuti con cui la commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto misto per la fornitura delle apparecchiature e l’esecuzione dei lavori accessori per la realizzazione di nuova filtrazione finale dell’impianto di depurazione di Trissino indetta dalla parte intimata  con bando n. F/02/2007, e ha disposto l’aggiudicazione  provvisoria dell’appalto a Siemens Water Technologies spa; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, inclusa l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore di Siemens.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto il ricorso incidentale di Siemens Water Technologies S.p.a.;<br />
visti  gli atti di costituzione in giudizio di A.V.S. &#8211; Alto Vicentino Servizi S.p.a. e di Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l.,<br />visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi all’udienza camerale del 22 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: Furlan per la parte ricorrente, Neri per A.V.S. &#8211; Alto Vicentino Servizi S.p.a., Bonatti per Siemens Water Technologies S.p.a. e Tomasoni per Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l.;<br />
considerato<br />
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;<br />
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;<br />
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.<br />
Considerato quanto segue.<br />
Il ricorso principale proposto da Nuove Energie va dichiarato irricevibile, in quanto:<br />
1) in data 7 febbraio 2008  Nuove Energie è stata notiziata con comunicazione scritta da parte della stazione appaltante dell’esito (cfr. nota Prot. n. 726 dd. 7 febbraio 2008, doc. 3 di parte resistente);<br />
2) in data 22 febbraio 2008 la medesima Nuove Energie ha presentato domanda di accesso alla documentazione di gara (cfr. ibidem, doc. 16);<br />
3) in data 17 marzo 2008 Nuove Energie ha acquisito la conoscenza di tutti gli atti da essa chiesti (cfr. ibidem, doc. 17);<br />
4) l’atto introduttivo del presente giudizio è stato &#8211; nondimeno &#8211; notificato  in data 19 luglio 2008, ossia oltre la scadenza dei 60 giorni decadenziali contemplati dall’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205.<br />
Va soggiunto che, a’ sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 13, dopo il decorso dei 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria e in assenza di ulteriori comunicazioni che ne sospendano, anticipino o posticipino i termini, l’aggiudicazione provvisoria diviene automaticamente definitiva.<br />
Né giova, in tale contesto, l’assunto della ricorrente, secondo la quale il termine decadenziale per l’impugnazione decorrerebbe, in realtà, dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla parte controinteressata, a’ sensi dell’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del 2006 in quanto il relativo obbligo che incombe sulla stazione appaltante non può ragionevolmente rendere del tutto ininfluente la già materialmente conseguita conoscenza, da parte del concorrente non aggiudicatario, degli atti che ledono la propria sfera giuridica.<br />
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Nuove Energie consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Siemens per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.<br />
Le spese gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara irricevibile il ricorso principale proposto dalla Nuove Energie S.r.l.; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Siemens Water Technologies S.p.a..<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 22 ottobre 2008.</p>
<p>Il Presidente f.f.<br />
l’Estensore<br />
Il Segretario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-3294-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a></p>
<p>Va sospesa la comunicazione AGEA con cui l’amministrazione ritiene legittimo il provvedimento avente ad oggetto il Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/06- poiché, a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti, deve essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la comunicazione AGEA con cui l’amministrazione ritiene legittimo il provvedimento avente ad oggetto il Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/06- poiché, a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti, deve essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi comunitari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3294/2007<br />
Registro Generale: 4715/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA  &#8211; A.G.E.A.</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COOP. PRODUTTORI LATTE BIANCO SOC. COOP. A R.L., PARADISO GIANFRANCO Q.LE TIT. OMONIMA DITTA, SOC. GERMANI TAGLIENTE ABRAMO E TAGLIENTE FRANCESCO,IMPERATRICE MARIA Q.LE TIT. OMONIMA DITTA</b>,tutti non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I  n. 84/2007, resa tra le parti, concernente REGIME QUOTE LATTE PERIODO 2005/06;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele.<br />
Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuto che, &#8211; a fronte del danno rappresentato dalle parti resistenti (che hanno comunque omesso ogni accorgimento per escludere o limitare il danno stesso – debba essere considerato il prevalente interesse pubblico al rispetto degli obblighi comunitari;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4715/2007 ) e, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Giugno 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
GABRIELLA DE MICHELE<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
GIOVANNI CECI</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.3294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-1-12-2006-n-3294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-1-12-2006-n-3294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-1-12-2006-n-3294/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.3294</a></p>
<p>Pres. Monteleone, est. Palliggiano Monterosso (avv. D’Aleo) c. Comune di Palermo (n.c.) sulla possibilità di conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio sul silenzio inadempimento 1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – In caso di sentenza auto-esecutiva – Inammissibilità 2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Oggetto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-1-12-2006-n-3294/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-1-12-2006-n-3294/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.3294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, est. Palliggiano<br /> Monterosso (avv. D’Aleo) c. Comune di Palermo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio sul silenzio inadempimento</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – In caso di sentenza auto-esecutiva – Inammissibilità</p>
<p>2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Oggetto – Richiesta di concessione edilizia – Esistenza accertata dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza – Conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio sul silenzio inadempimento &#8211; Possibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile un ricorso per l’esecuzione di un giudicato che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo illegittimo, non richieda alcuna successiva attività dell’amministrazione intimata.</p>
<p>2. Qualora, tramite il giudizio per l’esecuzione del giudicato, si chieda il rilascio dell’attestato di concessione edilizia tacitamente assentita, la cui esistenza è stata accertata dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, il giudizio di esecuzione del giudicato può convertirsi in giudizio sul silenzio inadempimento in presenza di tutti i requisiti di fatto e di diritto richiesti per quest’ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio sul silenzio inadempimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3294/06 Reg. Sent.<br />
N. 864/2006  R.G.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
 Sede di Palermo &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 864/2006 R.G. proposto da<br />
<b>Monterosso Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’avv. D’Aleo M. Patrizia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 261;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Palermo</b>, non costituitosi in giudizio</p>
<p>per l&#8217;esecuzione del  giudicato<br />
formatosi sulla sentenza n. 139/1997, resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione II, confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa, con sentenza n. 89 del 28.10.1999;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
All’udienza camerale del 16 novembre 2006, relatore il referendario dott. Gianmario Palliggiano ed udito l’avv. M. P. d’Aleo per il ricorrente; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, Monterosso Giuseppe ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 139/1997 con la quale questo TAR ha accolto il ricorso 2099/1996 R. G., annullando il provvedimento n. 551/1996 del Comune di Palermo di diniego della concessione edilizia, già tacitamente formatasi ex art. 2 l. r. n. 17/1994.<br />
La sentenza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di giustizia amministrativa con decisione n. 89/2000, regolarmente notificata il 14.4.2000 e non ancora eseguita dal Comune.<br />
In data 14.02.2003, il ricorrente inoltrava formale richiesta di rilascio dell’attestato di concessione assentita; la richiesta rimaneva inevasa.<br />
Con atto stragiudiziale, notificato il 12 ottobre 2005, il ricorrente ha quindi diffidato e messo in mora il Comune che, nonostante il decorso di trenta giorni, non ha fornito alcun riscontro.<br />
Ritenendo questo comportamento illegittimo, col presente ricorso chiede ora che venga ordinato al Comune di Palermo il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR e perché provveda, entro congruo termine, al rilascio dell’attestato di concessione assentita ad edificare. <br />
Alla udienza camerale del 16 novembre 2006, il difensore del ricorrente ha chiesto porsi il ricorso in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato conseguente alla sentenza n. 139/1997 di questo TAR, confermata in appello, che ha annullato l’ordinanza sindacale n. 551/1996 con la quale era stata disposta l’immediata sospensione dei lavori intrapresi perché ritenuti abusivi. <br />
Il Tar aveva ritenuto illegittima l’ordinanza sindacale in argomento atteso che la domanda di concessione edilizia era stata tacitamente accolta non essendo intervenuto nel termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta alcun provvedimento motivato di diniego del Comune, come prescritto dall’art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 (recante la disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie).<br />
Va però considerato che la sentenza di questo TAR, della quale si chiede ora l’esecuzione, e già esecutiva ex se.<br />
Essa, infatti, ha prima accertato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il formarsi della concessione edilizia tacita e, una volta verificato ciò, ha annullato l’ordinanza di sospensione, producendo in questo modo il pieno recupero della concessione medesima.<br />
Quest’ultima è titolo idoneo per la legittima esecuzione delle opere programmate e non richiede alcuna ulteriore attività del Comune, salvi ovviamente eventuali e motivati provvedimenti in autotutela dell’amministrazione che, allo stato degli atti, non risultano essere stati adottati. <br />
Il Comune, allora, in esecuzione della sentenza di questo TAR non è tenuto ad emanare alcun provvedimento costitutivo,  autorizzatorio del diritto del privato a costruire, bensì semplicemente a non porre in essere comportamenti ed atti impeditivi o comunque di ostacolo al suo esercizio, atteso che tecnicamente l’esistenza della concessione ad edificare si è materializzata con l’esaurirsi del termine di centoventi giorni,  non essendo intervenuta una comunicazione di provvedimento motivato di diniego.<br />
Ciò è suffragato senza equivoci dal comma 6 della L. r. 17/1994 secondo cui il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al comune degli oneri concessori.<br />
Appare allora ridondante l’attivazione del giudizio di ottemperanza, in quanto l’inerzia del comune alla richiesta di rilascio dell’attestato di concessione assentita non può considerarsi come mancata esecuzione della sentenza 139/1997. <br />
Un attento esame del petitum mostra che, più correttamente, l’interessato avrebbe dovuto promuovere il rito processuale previsto avverso il silenzio inadempimento, perché in tal senso va qualificata l’inerzia dell’amministrazione comunale.<br />
Il ricorrente chiede, infatti, l’attestato della concessione assentita, vale a dire un atto solo indirettamente collegato alla statuizione della sentenza 139/1997 e che si risolve in una richiesta di certificazione di una situazione di fatto o di diritto (la concessione) che il Comune è tenuto a rilasciare una volta verificata la sussistenza dei relativi presupposti.<br />
Quanto sopra non induce tuttavia a ritenere il presente giudizio inammissibile, potendo operarsi una sua conversione in giudizio sul silenzio inadempimento essendo presenti tutti gli elementi necessari per la corretta proposizione di quest’ultimo.<br />
In particolare va considerato, da un lato, che l’atto richiesto all’amministrazione comunale ha contenuto strettamente vincolato e, dall’altro, che il petitum del ricorso quand’anche formulato come richiesta di esecuzione del giudicato si traduce in quella di rilascio dell’attestato della concessione assentita. <br />
In questo senso, il Collegio ritiene il ricorso comunque ammissibile e meritevole di accoglimento, aderendosi peraltro all’orientamento già espresso da questo TAR con sentenza n. 2119/2004, resa su fattispecie analoga ed alla quale si rinvia.<br />
Trattandosi, peraltro, di atto dovuto che non coinvolge alcuna valutazione di carattere discrezionale e avuto riguardo al petitum del giudizio, è nei poteri di questo giudice &#8211; come previsto dall’art. 2 L. 241/1990 modificato, prima, dalla L. 15/2005 e, successivamente, dal D.L. 35/2005 nel testo integrato dalla legge di conversione L. 80/2005 &#8211; statuire che l’obbligo di provvedere del Comune si concretizzi nel materiale rilascio dell’atto richiesto, rilascio che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. <br />
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della richiesta del ricorrente, a compensare le spese. </p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso n. 864/2006 R. G., in epigrafe e, per l’effetto, ordina l’Amministrazione comunale di Palermo al rilascio dell’attestato richiesto dal ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217; Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2006, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211;  Nicolò Monteleone, Presidente;<br />
&#8211;  Salvatore Veneziano, Consigliere;<br />
&#8211; Gianmario Palliggiano, Referendario, estensore.</p>
<p>Depositato in Segreteria il 1.12.2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-1-12-2006-n-3294/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2006 n.3294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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