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	<title>3288 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3288 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Salvatore Provincia di Mantova (Avv. P. Colombo, A. Sperati) c/ M.G. (Avv. E. Di Matteo) e altri rimessa all&#8217;A.P. la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del G.A. ovvero del G.O. sulle controversie nelle quali il decreto di esproprio sia intervenuto dopo la scadenza dei termini di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio,                 Est. Salvatore<br /> Provincia di Mantova (Avv. P. Colombo, A. Sperati) c/ M.G. (Avv. E. Di Matteo) e altri</span></p>
<hr />
<p>rimessa all&#8217;A.P. la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del G.A. ovvero del G.O. sulle controversie nelle quali il decreto di esproprio sia intervenuto dopo la scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione del g.a. – Ove il decreto di esproprio sia intervenuto dopo la scadenza dei termini  di efficacia della dichiarazione di p.u. – Incertezza &#8211; Rimessione all’Adunanza Plenaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali il decreto di esproprio sia stato adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità[1].<br />
Difatti, mentre la giurisprudenza di legittimità riconduce tale fattispecie nell’alveo della c.d. occupazione usurpativa, e dunque della giurisdizione ordinaria[2], ritenendo che detta vicenda integri un’ipotesi di mero comportamento della p.a., come tale incidente su posizioni di diritto soggettivo, al contrario sembra deporre in senso opposto la presenza nel caso de quo di un concreto riconoscibile atto di esercizio di potere, manifestatosi nella dichiarazione di p.u., circostanza  rilevante ai fini del riconoscimento della giurisdizione del g.a., secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 191/2006[3].</p>
<p></b>_______________________________<br />
1] Così anche Cga, Ordinanza 2 marzo 2007 n. 75.<br />
2] Cass. SS.UU., Sentenza 13 giugno 2006 n. 13659 <br />
3] Corte Costituzionale, Sentenza 11 maggio 2006 n. 191, relativa all’art. 53, co. 1, D.L.vo 8 giugno 2001 n. 325</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALI ANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso in appello n. 1614/2006, </b>proposto dalla <b>Provincia di Mantova</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Colombo e dall’avv. Alessandro Sperati, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Mazzini, n. 27.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	<b>Gatti Marino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Elia Di Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Da Riva Grechi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 109. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>NONCHÉ CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Corso Eugenio, Merchiori Anna</b>, <b>Rabitti Marcello, Vanz Gloria e nico Costruzioni s.r.l.</b> non costituiti in giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della sentenza non definitiva del TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia 19 dicembre 2005, n. 1342.<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gatti Marino;<br />
	Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto il dispositivo n. 144 del 2 aprile 2007;<br />
Alla pubblica udienza del <i>13 marzo 2007</i>, relatore il Consigliere <i>Costantino Salvatore;</i><br />
Uditi l’avv. Colombo per l’amministrazione provinciale appellante e l’avv. Andrea Manzi, in delegata sostituzione dell’avv. Di Matteo, per l’appellato Gatti.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Con la sentenza oggetto del presente appello, il TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia ha riunito e deciso i seguenti ricorsi:<br />
<b>1). n. 1544/1997,</b> proposto da Gatti Marino; <b>2). n. 1548/1997,</b> proposto da Corso Eugenio e Merchiori Anna; <b>3). n. 257/1999,</b> proposto da Gatti Marino, Corso Eugenio, Merchiori Anna, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella; <b>4). n. 697/2000,</b> proposto da Gatti Marino, Corso Eugenio, Merchiori Anna, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella, Cerutti Marco; <b>5). n. 1284/2000</b>, proposto da Gatti Marino, Corso Eugenio, Merchiori Anna, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella, Cerutti Marco; <b>6). n. 476/2005, e motivi aggiunti</b>, proposto da Gatti Marino <b>contro </b>la Provincia di Mantova (<b>nei ricorsi nn. 1544/97, 1548/97, 697/2000, 1284/2000 e n. 476/2005</b>), Rabitti Marcello (<b>nei ricorsi nn. 697/2000 e 1284/2000</b>) in qualità di Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Mantova, Vanz Gloria (<b>nel ricorso n. 1284/2000</b>) in qualità di Dirigente del Servizio Espropri della Provincia di Mantova, il Comune di Medole (<b>nei ricorsi nn. 1544/97, 1548/97 e 257/1999</b>), costituitosi in giudizio <b>nel solo ricorso n. 257/1999</b>, la Regione Lombardia (<b>nei ricorsi nn. 1544/97 e 1548/97</b>), <b>e </b>nei confronti di<b> NICO COSTRUZIONI S.R.L. (nel ricorso n. 1284/2000</b>), in qualità di società capogruppo mandataria ATI con le imprese VA.RO Costruzioni e C.M.L. Costruzioni.<br />
	Gli atti impugnati, dei quali con i vari ricorsi si chiedeva l’annullamento, erano i seguenti:<br />	<br />
<B>A.</B> provvedimenti adottati dall&#8217;Amministrazione provinciale di Mantova relativi all&#8217;approvazione del progetto per la costruzione della “Circonvallazione di Medole” (delibera del Consiglio provinciale n. 31 del 3.5.1996; delibera della Giunta provinciale n. 466 del 13.5.1996; provvedimenti del Presidente e del Dirigente responsabile del Settore viabilità della Provincia di Mantova n. 6189/97 PG. 2028/UT del 8.10.1997 e  n. 3918/97 PG. 1694 /UT del 18.1.1997) (<b>Ricorsi nn. 1544, 1548/97 e  1284/2000</b>);<br />
<B>B.</B> provvedimenti adottati dal Comune di Medole relativi al progetto di cui sopra (deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 e 18 del 15.5.1996; provvedimenti del Sindaco n. 4812 del 8.9.1997 e n. 5572 del 22.10.1997; accordo di programma sottoscritto in data 16.6.1996) (<b>Ricorsi nn. 1544/97, 1548/97 e 257/1999</b>);<br />
<B>C.</B> provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia relativi al progetto di cui sopra (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61184 del 6.8.1997; deliberazioni <i>in parte qua</i> della Giunta regionale n. 6/30958 del 8.8.1997 e n.6/23833 del 30.12.1996 (<b>Ricorsi nn. 1544/97 e 1548/97</b>);<br />
<B>D.</B> deliberazioni del Consiglio comunale di Medole n. 16 del 30.3.1998 e n. 55 del 17.11.1998, relative all&#8217;approvazione della variante al PRG concernente l&#8217;esecuzione del progetto di cui sopra (<b>Ricorso n. 257/1999</b>);<br />
<B>E.</B> deliberazioni della Giunta provinciale di Mantova nn. 466 del 13.5.1996 e 119 del 30.4.1999 e recanti approvazione e riapprovazione del progetto di cui sopra (<b>ricorsi 697/2000 e 1284/2000</b>);<br />
<B>F.</B> determinazione del Responsabile del procedimento della Provincia di Mantova n. 395 del 19.4.2000 recante esame delle osservazioni ai sensi dell&#8217;art. 10 della Legge n. 865/1971 relative alla procedura espropriativa per l&#8217;esecuzione del progetto di cui sopra (<b>ricorsi 697/2000 e 1284/2000</b>);<br />
<B>G.</B> deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova n. 137 del 2.6.2000 concernente riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori (<b>ricorso 1284/2000</b>);<br />
<B>H.</B> decreto di occupazione temporanea e d’urgenza emesso dalla Provincia di Mantova in data 18.10.2000, protocollo n. 68351 (<b>ricorso n. 1284/2000</b>);<br />
<B>I. </B>avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e della presa di possesso emesso dalla Provincia di Mantova in data 26.10.2000 prot. 68351-2489 (<b>ricorso 1284/2000</b>);<br />
<B>L. </B>decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G. emesso dalla Provincia di Mantova in data17.1.2005 (<b>ricorso 476/2005</b>);<br />
<B>M.</B> deliberazione della Giunta provinciale di Mantova n. 423 del 5.12.2002, recante approvazione di perizia di variante nei lavori di realizzazione della circonvallazione di Cedole (<b>ricorso per motivi aggiunti nel ric. 476/2005</b>).<br />
I ricorrenti chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni cagionato dagli atti impugnati.<br />
La Provincia di Mantova si costituiva in giudizio in tutti i ricorsi in cui era stata evocata, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’irricevibilità dei ricorsi sotto diversi profili, e deducendo, nel merito, la loro infondatezza, anche per quel che concerne l’istanza di risarcimento dei danni.<br />
Il Comune di Medole si costituiva in giudizio nel solo ricorso n. 257 del 1999, avente ad oggetto gli atti di approvazione della variante al PRG di recepimento della soluzione progettuale proposta dalla Provincia di Mantova (c.d. terzo tracciato) eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’irricevibilità dei ricorsi sotto diversi profili, e deducendo, nel merito, la loro infondatezza.<br />
Nel corso del giudizio, con atti sottoscritti dagli interessati, notificati alle altre parti del giudizio e depositati in data 13 aprile 2001, rinunciavano ai ricorsi i Sig. Cerutti Marco (<b>Ricorsi nn. 697/2000 e 1284/2000</b>), Fezzardi Aldo e Franzini Marcella (<b>Ricorsi nn. 257/1999, 697/2000 e 1284/2000</b>).<br />
Nell’ambito del ricorso n. 1284/2000 il TAR disponeva una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di accertare gli eventuali danni arrecati alle aziende dei ricorrenti e la possibilità di seguire un percorso alternativo a quello contestato comparando i costi e benefici fra  gli stessi.<br />
Con contratto di compravendita del 17 febbraio 2003, i ricorrenti Sigg. Corso Eugenio e Marchiori Anna vendevano al ricorrente Sig. Gatti Marino la proprietà del terreno sito in Cedole, distinto al Foglio 15 particella n. 21, porzione del quale risulta essere interessata dai lavori in oggetto, convenendo espressamente che l’indennità dovuta dalla Provincia di Mantova per l’esproprio sarebbe spetteta all’acquirente.<br />
L’adito TAR, con la sentenza impugnata, riuniti tutti i ricorsi, rilevava che:<br />
<b>1</b>. in relazione agli atti di rinunzia depositati dagli interessati si era verificata l’estinzione del giudizio nei confronti dei Sig. Cerutti Marco (<b>Ricorsi nn. 697/2000 e 1284/2000</b>), Fezzardi Aldo e Franzini Marcella (<b>Ricorsi nn. 257/1999, 697/2000 e 1284/2000</b>).<br />
<b>2.</b> In dipendenza della riconosciuta illegittimità del decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G., 17 gennaio 2005, prot. 3273/05, della Provincia di Mantova, perché adottato quando la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era ormai scaduta, con la conseguenza che si era verificata l’irreversibile trasformazione dei beni occupati (c.d. occupazione acquisitiva), andava dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi <b>nn. 1544/1997, 1548/1997, 257/1999, 697/2000 e 1284/2000 </b>(quest’ultimo per i soli profili impugnatori), nei confronti delle parti rimaste in giudizio (Signori Gatti Marino, Corso Eugenio e Merchiori Anna), ad eccezione del ricorso n. <b>1284/2000 </b> nei soli limiti  dell’istanza risarcitoria.<br />
<b>3.</b> Relativamente alla posizione dei Signori Corso-Marchiori, che avevano avanzato istanza risarcitoria nell’ambito del ricorso <b>n. 1284/2000</b> in vista dell’occupazione d’urgenza, e successivamente avevano ceduto al Sig. Gatti Marino i beni oggetto della controversia, andava dichiarata la sua improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse (<b>ricorso n. 1284/2000</b>), relativamente alla perdita definitiva del terreno occupato (poiché, <i>medio tempore</i>, ceduto al Sig. Gatti).<br />
<b>4.</b> la consulenza tecnica d’ufficio, sebbene condivisibile nell’impostazione generale, appariva tuttavia incompleta almeno sotto taluni profili analiticamente specificati.<br />
Alla stregua delle rilevate considerazioni, il primo giudice, non definitivamente pronunciando e riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese:<br />
&#8211; dichiarava estinti i giudizi n. 257/1999, 697/2000 e 1284/2000 nei confronti dei Signori Fezzardi Aldino e Franzini Marcella per rinuncia al ricorso;<br />
&#8211; dichiarava estinti i giudizi nn. 697/2000 e 1284/2000  nei confronti del Sig. Cerutti Marco per rinuncia al ricorso;<br />
&#8211; in parziale accoglimento del ric. n. 476/2005, annullava il decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G. del 17 gennaio 2005 e dichiarava avvenuta l’irreversibile trasformazione dei beni effettivamente occupati;<br />
&#8211; dichiarava, nei confronti delle restanti parti, improcedibili i ricorsi nn. 1544/1997, 1548/1997, 257/1999 e 697/2000 per sopravvenuta carenza di interesse;<br />
&#8211; dichiarava, nei confronti del Sig. Gatti Marino, improcedibile il ricorso n. 1284/2000 per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne i profili impugnatori, ad eccezione dell’istanza di risarcimento dei danni;<br />
&#8211; dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 1284/2000 nei confronti dei Sigg. Corso-Marchiori per quanto concerne i profili impugnatori e l’istanza risarcitoria limitatamente alla perdita definitiva dei beni occupati;<br
- disponeva la prosecuzione del giudizio delegando il giudice relatore per il completamento della consulenza tecnica d’ufficio nei termini indicati in motivazione.<br />
Contro tale sentenza ha proposto appello la Provincia di Mantova, riproponendo le questioni di rito non esaminate dal Tar e censurando le affermazioni del giudice di primo grado in ordine all’asserita illegittimità del decreto di esproprio.<br />
In questo grado si è costituito solo il signor Marino Gatti, il quale ha replicato alle argomentazioni della Provincia.<br />
Le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive.<br />
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 marzo 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Come precisato al precedente punto 4 dell’esposizione in fatto, il TAR, in parziale accoglimento del ric. n. 476/2005, ha annullato il decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G. del 17 gennaio 2005 e ha dichiarato l’avvenuta l’irreversibile trasformazione dei beni effettivamente occupati e riconosciuto il conseguente risarcimento del danno.<br />
In relazione a tale statuizione devono essere esaminate le censure sollevate dalla Provincia di Mantova con i motivi 4, 5 e 6 dell’atto di appello, e tra queste, quella di cui al punto 6, con cui si contesta che, al momento di adozione del decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità fosse ormai scaduta.<br />
Il motivo è infondato.<br />
La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, è contenuta nella delibera di Giunta provinciale n. 119 del 30 aprile 1999, contenente il termine di cinque anni, decorrente dalla data della medesima delibera, per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativi, e questo termine è stato ribadito prima con la delibera di Giunta provinciale n. 137 del 2 giugno 2000 e, poi, con la successiva delibera di Giunta provinciale n. 423 del 5 dicembre 2002.<br />
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, le citate deliberazioni n. 137 del 2 giugno 2000 e n. 423 del  5 dicembre 2002, pur contenendo un’espressa dichiarazione di pubblica utilità, dispongono un mero rinvio, per quanto concerne i relativi termini, alla precedente deliberazione n. 119 del 30 aprile 1999, senza quindi produrre alcun effetto novativo  o di differimento al riguardo.<br />
Da qui la conclusione dell’illegittimità del decreto di esproprio della Provincia n. 3273/05 del 17 gennaio 2005, perché emesso quando gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità erano ormai scaduti.<br />
2. La soluzione in senso negativo di tale motivo di appello, impone di esaminare le doglianze sollevate con i citati motivi 4 e 5, con cui la Provincia appellante ripropone la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che, se il decreto di esproprio è stato emesso in carenza di potere e il trasferimento di proprietà si è verificato per l’irreversibile trasformazione del bene, la vicenda integrerebbe un’ipotesi di mero comportamento della P.A. e rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, anche alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.<br />
A questo riguardo va rilevato, da un lato, che questo Consiglio si è già pronunciato per la giurisdizione del G.O. (Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267; Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191) e, dall’altro lato, che il CGA, con ordinanza 2 marzo 2007, n. 75, ha rimesso all’Adunanza Plenaria, tra l’altro, anche quella in punto di giurisdizione allorché il decreto di esproprio sia stato adottato dopo la scadenza  di validità ed efficacia della dichiarazione di p.u..<br />
La rimessione all’Adunanza plenaria, giustificata dal CGA con la necessità di un complessivo riesame della problematica della giurisdizione sui comportamenti della Pubblica Amministrazione, anche in relazione agli indirizzi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che sono ferme nel ritenere la giurisdizione ordinaria non solo nelle vertenze in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto o sia in origine inefficace, ma anche nelle controversie in cui il provvedimento di espropriazione non sia intervenuto prima della scadenza del termine di efficacia previsto nella dichiarazione medesima (cfr. Cass. SS.UU. n. 13659 del 13 giugno 2006), induce la Sezione a rimettere alla medesima Adunanza Plenaria anche la presente controversia, per la soluzione della quale si reputa opportuno offrire ulteriori spunti di riflessione.<br />
Com’è noto, la Corte costituzionale, con la nota sentenza 11 magio 2006, n. 191 (relativa all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325), si è nuovamente occupata dei problemi di giurisdizione in materia di acquisizione appropriativa ed usurpativa, fornendo di entrambe le fattispecie:<br />
&#8211; si verifica, secondo la Corte, occupazione appropriativa (ovvero, anche, “accessione invertita” o “espropriazione sostanziale”) “quando il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell&#8217;ambito di una procedura di- “tale fenomeno viene contrapposto a quello cosiddetto di occupazione usurpativa, caratterizzato dall&#8217;apprensione del fondo altrui in carenza di titolo: carenza universalmente ravvisata nell&#8217;ipotesi di assenza ab initio della dichiarazione di pubblica ut<br />
Attraverso passaggi argomentativi che non è il caso di ricordare, la Corte conclude che l’art. 53, comma 1, cit., individuando (anche) nei &#8220;comportamenti&#8221; della pubblica amministrazione il fatto causativo del danno ingiusto devoluto dalla norma alla giurisdizione del giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica (in parte qua riproducendo il contenuto dell&#8217;art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall&#8217;art. 7 della legge n. 205 del 2000), è costituzionalmente illegittimo “là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali &#8220;comportamenti&#8221;, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali sia parte &#8211; e per ciò solo che essa è parte &#8211; la pubblica amministrazione, e cioè fa del giudice amministrativo il giudice dell&#8217;amministrazione piuttosto che l&#8217;organo di garanzia della giustizia nell&#8217;amministrazione (art. 100 Cost.)”.<br />
Viceversa, continua la Corte, “nelle ipotesi in cui i <i>comportamenti</i> causativi di danno ingiusto &#8211; e cioè, nella specie, la realizzazione dell&#8217;opera &#8211; costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all&#8217;esercizio del pubblico potere dell&#8217;amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali <i>comportamenti </i>esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione … In sintesi che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a <i>comportamenti </i>(di impossessamento del bene altrui) collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di &#8220;comportamenti&#8221; posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.<br />
“L&#8217;attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria”, conclude la Corte,  “non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell&#8217;interesse pubblico”.<br />
Orbene, da una lettura della giurisprudenza successiva alla sentenza n. 191, operata sulla base delle coordinate dalla stessa poste, sembra potersi ricavare che, mentre dalla decisione della Corte sembrerebbe poter inferire la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di accessione invertita (in cui, si ricorda, il fondo “ha subìto una irreversibile trasformazione in esecuzione dell&#8217;opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l&#8217;effetto traslativo della proprietà”), certa giurisprudenza amministrativa muta la definizione della fattispecie (qualificando come ipotesi di occupazione usurpativa i casi in cui alla procedura di occupazione d&#8217;urgenza dell&#8217;immobile non abbia fatto séguito la procedura di espropriazione nel termine di validità del decreto di occupazione d&#8217;urgenza), per dedurne la loro qualificazione come “comportamenti … incidenti su posizioni di diritto soggettivo”, per i quali “deve pertanto essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario” (si vedano le richiamate decisioni: Cons. St.: Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267; Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191 ).<br />
	Quanto all’occupazione usurpativa, sulla quale, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale, non v’è unanimità di consensi sulle ipotesi alla stessa riconducibili, la Corte di Cassazione riconduce all’occupazione usurpativa, e dunque alla giurisdizione ordinaria, non solo il caso in cui la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto”, ma anche il “caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d&#8217;efficacia” (si vedano, Ss. UU. Civili, n. 13659 del 13 giugno 2006, n. 13660 del 13 giugno 2006, n. 13911 del 15 giugno 2006 e n. 2688 del 7 febbraio 2007).<br />	<br />
Il dubbio su quest’ultimo caso, nasce proprio dalla considerazione che, secondo la Corte costituzionale, ad attrarre una fattispecie nell&#8217;orbita della giurisdizione del giudice amministrativo deve valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità e del quale si è avuto comunque, nel caso prospettato, un concreto esercizio.<br />
Non può sottacersi sul punto, che, secondo autorevole dottrina, la ragioni che inducono ad assegnare al G.O. la cognizione di tale caso, va ricercata nella circostanza che, divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità la controversia investe un comportamento (occupazione) non più coperto ratione temporis dall’ombrello del potere.<br />
<i><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, ne rimette l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Così deciso in Roma, addì <i>13 e 29 marzo 2007</i>, dal Consiglio di Stato (Sez. IV), riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Stenio 		Riccio			Presidente																																																																																								</p>
<p align=center>Costantino 		Salvatore 		Consigliere est.</p>
<p>																																																																																									</p>
<p align=justify>
Luigi  		Maruotti 		Consigliere<br />	<br />
Anna  		Leoni			Consigliere<br />	<br />
Bruno 		Mollica		Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p></b>   Depositata in Segreteria<br />
</i>           Il 19/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2006 n.3288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2006-n-3288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2006-n-3288/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2006-n-3288/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2006 n.3288</a></p>
<p>Enrico d’Arpe – Presidente f.f., Claudio Contessa – Estensore. Accogli (avv. A. Vantaggiato) c. Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce Brindisi e Taranto (Avv. Stato), Comune di Castrignano del Capo (n.c.). in tema di mancato avviso di avvio del procedimento dell&#8217;annullamento del nulla osta paesaggistico 1. Ambiente e territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2006-n-3288/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2006 n.3288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2006-n-3288/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2006 n.3288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico d’Arpe – Presidente f.f., Claudio Contessa – Estensore.<br /> Accogli (avv. A. Vantaggiato) c. Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce Brindisi e Taranto (Avv. Stato), Comune di Castrignano del Capo (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di mancato avviso di avvio del procedimento dell&#8217;annullamento del nulla osta paesaggistico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Nulla osta paesaggistico – Art.159 comma 1, d.lg. n.42 del 2004 – Avviso di avvio del procedimento – Effetti.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Nulla osta paesaggistico – Annullamento – Avviso di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione – D.m. n.165 del 2002 – Conferma.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Nulla osta paesaggistico – Annullamento – Termine di sessanta giorni per l’adozione – Orientamento giurisprudenziale – Superamento per effetto dell’art. 21-bis, l. n.241 del 1990 – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di nulla osta paesaggistico, l’art.159 comma 1, d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, stabi-lisce espressamente che la comunicazione relativa all’avvenuto rilascio del nulla-osta ad opera dell’Ente a ciò competente “costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.</p>
<p>2. In tema di annullamento di nulla osta paesaggistico, depone nel senso della non necessi-tà dell’invio della comunicazione ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n.241, la circostanza secondo cui tale necessità, originariamente prevista nell’ambito dell’art. 4, d.m. 13 giugno 1994 n. 495, sia stata in seguito espressamente esclusa, mercè la modifica del regolamento in questione ad opera del d.m. 19 giugno 2002 n. 165.</p>
<p>3. In tema di annullamento di nulla osta paesaggistico, non si rinvengono sufficienti ragio-ni sistematiche per ritenere che il ‘nuovo’ art. 21-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, abbia compor-tato il superamento del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte della Soprintendenza, l’Autorità statale debba soltanto adottare l’atto e non anche comunicarlo all’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>PRIMA SEZIONE  
</p>
<p></b><br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Registro Decis.: 3288/2006<br />
<b>		Registro Generale: </b>1363/05																																																																																											</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
<b>ENRICO d’ARPE  Presidente  <br />
ETTORE MANCA  Referendario </b><br />
<b>CLAUDIO CONTESSA  Referendario, relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso 1363/05 proposto da:<br />
<b>Accogli Alida Anna, </b>rappresentata e difesa da: avv. Angelo Ntaggiato con domicilio eletto in Lecce <i>Via Zanardelli, 7 presso </i>avv. Angelo Vantaggiato<i></p>
<p align=center>
</i>contro<br />
<b></p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><b>Ministero per i beni e le attivita’ culturali<br />
Soprintendenza per i beni architettonici <br />
Province di Lecce, Brindisi, Taranto<br />
</b>rappresentato e difeso da: Avvocatura Distrettuale Dello Stato, con domicilio in Lecce, via F. Rubichi<i>, 23 </i>presso sua sede<br />
<i><br />
</i><b>e contro<br />
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO </b><i>(in persona del Sindaco  p.t., n.c.)<br />
</i><br />
per l’annullamento, previa sospensione:<br />
&#8211;	del decreto prot. 1315/B del 7 aprile 2005, con cui il Soprintendente per i Beni e le Attività culturali della Puglia ha annullato il provvedimento dirigenziale, rilasciato dal Comune di Castrignano del Capo, con cui si autorizzava la ditta Accogli Alida Anna, ai sensi dell’art. 159 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, alla realizzazione di una struttura polifunzionale per attrezzature portuali in Marina di Leuca, nonché<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 14/06 del 21 dicembre 2005 – 11 gennaio 2006;<br />
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2006 la relazione del Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Vantaggiato (per la ricorrente) e Libertini (per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato);<br />
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente riferisce di aver presentato istanza al Comune di Castrignano del Capo volta al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attrezzature portuali, da effettuarsi nel territorio del Comune di Castrignano del Capo, località Marina di Leuca su area catastalmente individuata con fg. 22, p.lla 144.<br />
Essendo l’area dell’intervento sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune di Castrignano del Capo (Ente sub-delegato ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24 marzo 1995, n. 8, come modificato – da ultimo – dall’art. 23 dalla L.R. 27 luglio 2001, n. 20) provvedeva con atto in data 7 febbraio 2005 a rilasciare il nulla-osta paesaggistico.<br />
In tale occasione, il Comune di Castrignano del Capo ebbe a rilevare che “<i>l’intervento dal punto di vista paesaggistico ex Parte terza – Titolo I – art. 159 del d.lgs. 42/2004, non contrasta con l’armonia dei luoghi e ben s’inserisce nel contesto ambientale, tenuto conto che lo stesso è ubicato in una zona quasi interamente urbanizzata ed antropizzata</i>”.<br />
Il richiamato atto comunale soggiungeva sul punto che “<i>l’intervento medesimo (…) è in perfetta sintonia con l’uso cui è destinato e con le tipologie presenti nelle immediate vicinanze (…)</i>.<br />
<i>(…) la zona d’intervento non presenta ”particolari elementi caratteristici, sia della morfologia del terreno che per la presenza di beni paesistici</i>”.<br />
Con l’impugnato provvedimento in data 7 aprile 2005, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Lecce annullava il richiamato nulla osta paesaggistico osservando per un verso (ed in via di estrema sintesi) che l’eventuale realizzazione dell’intervento avrebbe determinato un’alterazione permanente della geomorfologia dei luoghi e per altro verso che il Comune di Castrignano del Capo non aveva adeguatamente esposto le ragioni a supporto del rilascio del nulla osta.<br />
Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla sig.ra Accogli, che ne contestava la legittimità sotto cinque distinti profili.<br />
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile e, nel merito, rigettare il ricorso.<br />
Con ordinanza istruttoria n. 14/06 del 21 dicembre 2005 – 11 gennaio 2006, la Sezione ordinava all’odierna ricorrente di depositare tutta la documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione all’origine dei fatti di causa.<br />
La ricorrente ottemperava puntualmente a tale incombente.</p>
<p>All’udienza pubblica del 10 maggio 2006 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il primo motivo di ricorso, la sig.ra Accogli lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui è stato annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune per omessa comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della l. 241 del 1990).<br />
Al riguardo la ricorrente osserva che la fase relativa all’(eventuale) annullamento del N.O. <i>ex</i> art. 159 del d.lgs. 42 del 2004 ad opera della competente Soprintendenza, caratterizzandosi quale vero e proprio procedimento autonomo rispetto al procedimento di rilascio dell’originario N.O., deve essere assistita dalle medesime garanzie procedimentali già previste per la fase dell’originario rilascio.<br />
Opinando in senso contrario – prosegue sul punto la difesa della ricorrente – si giungerebbe alla non accettabile conseguenza di escludere per l’interessato il ricorso a <i>qualunque</i> forma di garanzia partecipativa nell’ambito di una fase (quella, appunto, dell’annullamento <i>ex</i> art. 159, cit.) dotata di una propria indubbia autonoma caratterizzazione.<br />
Il motivo non può essere condiviso.<br />
Ed infatti il Collegio (cui sono noti gli opposti esiti ai quali è giunto il dibattito giurisprudenziale in tema di sussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio nel caso di annullamento ministeriale del N.O. paesistico <i>ex</i> art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – poi: art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e quindi art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 -) ritiene di prestare, nella specie, adesione alla corrente giurisprudenziale secondo cui, nell’attuale stadio dell’evoluzione normativa, tale obbligo non sussiste.<br />
In primo luogo depone in tale senso l’osservazione secondo cui, se pure è da ritenere in via generale condivisibile l’intento di salvaguardare le prerogative partecipative del privato <i>anche</i> nell’ambito della fase – per così dire &#8211; ‘ministeriale’ dell’<i>iter</i> normativo ex art. 159, d.lgs. 42, cit., nondimeno debba escludersi la sussistenza dell’obbligo di provvedere ad effettuare una comunicazione di avvio del procedimento nelle ipotesi in cui risulti che il privato abbia comunque avuto notizia circa la possibilità di un esito ulteriore (e più svantaggioso) rispetto a quello delineatosi all’esito della fase preliminare di competenza comunale.<br />
Sotto tale aspetto si osserva che, quand’anche non si ritenga di aderire all’autorevole corrente giurisprudenziale secondo cui nel procedimento in esame, l&#8217;amministrazione statale non avrebbe alcun obbligo di comunicare l&#8217;avvio del procedimento di annullamento, essendo il privato già edotto in virtù di apposita norma di legge che il procedimento contempla una fase successiva a quella comunale (Cons. Stato, sez. IV, sent. 21 maggio 2002, n. 2900; <i>id</i>. Sez. VI, sent. 12 maggio 1994, n. 771), appaia nondimeno convincente la tesi secondo cui la mancata comunicazione di avvio non possa in ogni caso condurre all’annullamento del provvedimento statale nelle ipotesi in cui l’interessato abbia comunque avuto notizia dell’esistenza della successiva fase procedimentale: una fase – quest’ultima – alla quale l’interessato avrebbe potuto senz’altro, <i>utendo juribis</i>, contribuire con i propri apporti partecipativi (si citano, al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1° dicembre 1999, n. 2069; <i>id</i>., Sez. VI, sent. 22 agosto 2000, n. 4546; <i>id</i>., Sez. VI, sent. 13 febbraio 2001, n. 685).<br />
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che la sig.ra Accogli avesse, appunto, avuto notizia della trasmissione del rilasciato nulla osta comunale alla competente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del d.lgs. 42 del 2004, che nell’ambito del nulla osta veniva puntualmente menzionato. <br />
Appare dirimente osservare, al riguardo, che il comma 1 dell’art. 159, cit. (innovando in parte qua rispetto al disposto di cui all’art. 151 del d.lgs. 490 del 1999) stabilisce espressamente che la comunicazione relativa all’avvenuto rilascio del nulla-osta ad opera dell’Ente a ciò competente “<i>costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>”.<br />
Ancora, depone nel senso della non necessità dell’invio, nel caso di specie, della comunicazione <i>ex</i> art. 7, l. 241 del 1990 la circostanza (pure sovente sottolineata nella giurisprudenza <i>anche</i> di appello – Cons. Stato, Sez. VI, sent. 3 marzo 2004, n. 1063 -) secondo cui tale necessità, originariamente prevista nell’ambito dell’art. 4 D.M. 13 giugno 1994, n. 495 (“<i>Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti</i>”) sia stata in seguito espressamente esclusa, mercè la modifica del regolamento in questione ad opera del D.M. 19 giugno 2002, n. 165.<br />
In particolare, a seguito della novella del 2002, l’art. 4 del D.M. 495 del 1994 stabilisce che la comunicazione di avvio <i>ex</i> art. 7, l. proc. non sia dovuta “<i>per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli (…) 151 (…)del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 </i>[ora: art. 159 del d.lgs. 42 del 2004, n.d.E.]<i>, anche quando l&#8217;istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. È comunque fatta salva la possibilità per l&#8217;istante di presentare memorie o documenti</i>”.<br />
Si osserva al riguardo che la giurisprudenza menzionata dalla difesa di parte attrice al fine di suffragare la sussistenza nella specie dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14 gennaio 2003, n. 119; T.A.R. Brescia, sent. 7 giugno 1999, n. 538; <i>id</i>., sent. 1 febbraio 1999, n. 49; T.A.R. Sardegna, sent. 24 novembre 1997, n. 1643) sia, appunto, maturata interamente nel periodo di vigenza dell’originaria stesura dell’art. 4 del D.M. 495 del 1994, cit., allorché era possibile affermare che “<u><i>quanto meno in applicazione del D.M. 13 giugno 1994, n. 495</u>, l’amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l’avvio del procedimento di annullamento allo scopo di consentire all’interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso, previsti dalla legge n. 241/90<u></i></u>” (sentenza Cons. Stato 119 del 2003, cit.).<br />
Con il secondo motivo, la ricorrente osserva che, anche a non voler aderire alla tesi esposta nell’ambito del primo motivo di ricorso, e – conseguentemente – anche a voler ammettere che la fase di competenza statale non rappresenti un endoprocedimento nell’ambito della fattispecie complessiva, bensì si configuri quale tratto terminale di un <i>iter</i> procedimentale unico; ebbene, anche in tale ipotesi l’operato della Soprintendenza non sfuggirebbe alla taccia di essere affetta da un <i>error in procedendo</i> per avere la Soprintendenza omesso <i>almeno</i> di provvedere all’invio del c.d. ‘preavviso di rigetto’ di cui all’art. 10-<i>bis</i> della l. 241 del 1990 (nel testo introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15).<br />
Anche il motivo in questione, tuttavia, non può trovare nella specie accoglimento, sull’assorbente rilievo secondo cui l’annullamento da parte della Soprintendenza del N.O. paesaggistico non può essere riguardato quale conclusione (negativa) di un complessivo <i>iter</i> procedimentale (cui troverebbero applicazione le disposizioni procedurali di cui all’art. 10-<i>bis</i>, cit.), quanto piuttosto alla stregua di una fase ulteriore (ovvero, ‘di secondo grado’, secondo la terminologia al riguardo utilizzata dalla Corte costituzionale &#8211; sent. 5 novembre 1996, n. 383 -) la quale, determinando la caducazione del precedente nulla-osta comunale, non potrebbe essere in alcun modo assimilata alla reiezione di un’istanza di parte la quale costituisce, invece, l’oggetto della disciplina di cui all’art. 10-<i>bis</i>, cit.<br />
Con il terzo motivo di ricorso, la difesa della ricorrente evidenzia un ulteriore <i>error in procedendo</i> in cui sarebbe nella specie incorsa l’intimata Soprintendenza.<br />
In particolare, la censura concerne l’ipotizzato superamento del termine di sessanta giorni che la norma (art. 159, cit.) attribuisce all’Autorità statale per &#8211; eventualmente – procedere all’annullamento del nulla-osta.<br />
Al riguardo, la difesa della ricorrente si dice consapevole della circostanza per cui una giurisprudenza certamente maggioritaria ha, nel corso degli anni, aderito alla tesi secondo cui entro il predetto termine l’atto di annullamento debba essere soltanto adottato (il che, nella specie è puntualmente avvenuto) e non anche comunicato all’interessato (nel caso di specie, tale comunicazione è appunto avvenuta oltre il richiamato termine di sessanta giorni).<br />
Tuttavia, la difesa di parte attrice osserva che a conclusioni in parte diverse potrebbe giungersi laddove si enfatizzasse la portata sistematica del nuovo disposto di cui all’art. 21-<i>bis</i> della l. 241 del 1990 (anche in questo caso, nella versione derivante dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15).<br />
In particolare, dal momento che la norma in questione stabilisce  che “<i>il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata (…)</i>” e dal momento che  il provvedimento di cui è causa si sarebbe innestato in una fattispecie in cui il bene giuridico cui aspirava l’istante aveva già ottenuto un’indubbia espansione, la ricorrente ritiene che da tanto consegua il superamento, nel caso di specie, della tesi secondo cui entro il termine di sessanta giorni la Soprintendenza debba soltanto adottare (e non anche comunicare al destinatario) l’atto di annullamento.<br />
Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe da dubitare che, a seguito della novella del 2005, sia ancora condivisibile la tradizionale impostazione in punto di individuazione del termine <i>ad quem</i> di sessanta giorni, per effetto della quale l’effetto limitativo della sfera giuridica del privato si perfezionerebbe in un momento antecedente a quello fissato dalla norma (ossia, al momento della sola adozione dell’atto di annullamento, atto – quest’ultimo &#8211;  <i>ex se</i> non ancora efficace a sortire i propri effetti nella sfera giuridica del destinatario).<br />
L’argomento non può essere condiviso.<br />
A parere del Collegio, infatti, non si rinvengono sufficienti ragioni sistematiche per ritenere che il ‘nuovo’ art. 21-<i>bis</i> della l. 241 del 1990 abbia comportato il superamento del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte della Soprintendenza, l’Autorità statale debba soltanto adottare l’atto e non anche comunicarlo all’interessato (sul punto – <i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez.  VI, sent. 20 gennaio 2003, n. 203; <i>id</i>., Sez. VI, sent. 27 settembre 2002, n. 4963; <i>id</i>., Sez.  IV, sent. 21 maggio 2002, n. 2900).<br />
Ed infatti, anche a voler ritenere – con parte della dottrina – che con la novella del 2005 si sia accolta nell’ordinamento amministrativo la tesi dottrinale dei c.d. ‘atti recettizi a comunicazione individuale’, non può obliterarsi che dall’inequivoco disposto normativo dell’art. 159 (di certo compatibile con la tesi in questione) emerga che entro il termine di legge l’Amministrazione sia tenuta ad adottare un atto perfetto, ben potendo la comunicazione nei confronti dell’interessato intervenire in un secondo momento, secondo il consolidato approccio bifasico in tema di atti recettizi.<br />
E’ infatti noto che l’ordinamento ammetta pacificamente ipotesi in cui le vicende relative all’adozione ed all’acquisto di efficacia di atti giuridici siano prodotte in tempi diversi, prevedendo un termine per l’adozione dell’atto ed un diverso termine per la sua comunicazione all’interessato, laddove il primo termine viene previsto dalla legge al fine della consumazione del potere pubblicistico ed il secondo viene previsto al duplice fine (da un lato) di produrre effetti nei confronti del destinatario e (dall’altro) di costituire  <i>terminus a quo</i> per l’eventuale impugnativa dell’atto pregiudizievole.<br />
D’altronde, l’opzione interpretativa che qui si sostiene (opzione volta a ritenere che, anche dopo la legge 15 del 2005, il termine di sessanta giorni <i>ex</i> art. 159 sia riferito alla sola adozione dell’atto di annullamento) appare del tutto in sintonia con la scelta di politica legislativa (per altro, conforme all’interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla Consulta) secondo cui la fissazione di termini <i>ex lege</i> per il compimento di atti cui siano connesse conseguenze pregiudizievoli (es.: decadenze <i>ex lege</i>, ovvero ipotesi di consumazione della <i>potestas decidendi</i> in capo alla P.A.) non possano far carico il soggetto agente se non delle attività allo steso riferibili e/o ai ritardi allo stesso direttamente imputabili (ad es. – nel caso che ne occupa – la tempestiva adozione dell’atto) e non anche delle attività ulteriori (es.: quelle di comunicazione o, più in generale, di integrazione dell’efficacia) la cui tempistica sfugge, almeno in parte, alla disponibilità del medesimo agente (<i>arg. ex</i> Corte Cost., sent. 26 novembre 2002, n. 477; <i>id</i>., sent. 3 marzo 1994, n. 68).<br />
Ciò a tacere della non persuasività <i>ex se</i> della tesi attorea secondo cui, al momento dell’adozione dell’atto di annullamento, il bene giuridico cui aspirava la sig.ra Accogli avesse già ottenuto una sua espansione, consentendo per tale via la configurabilità dell’atto di annullamento quale provvedimento limitativo della sfera giuridica del privato <i>ex </i>art. 159, d.lgs. 42, cit.<br />
Con il quarto motivo di ricorso la sig.ra Accogli lamenta che nel caso di specie l’Amministrazione intimata non abbia limitato il proprio intervento a quello legislativamente ammesso ai sensi del più volte menzionato art. 159 del d.lgs. 42 del 2004 (ossia, ad una mera verifica della legittimità del nulla-osta paesaggistico), ma si sia spinta fino a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle già poste in essere da parte dell’Ente sub-delegato.<br />
Oltretutto, la Soprintendenza avrebbe nella specie agito con grave travisamento dei fatti, laddove ha ravvisato la mancata osservanza da parte del Comune dell’obbligo di valutare adeguatamente le conseguenze derivanti dalla realizzazione dell’intervento mentre invece (ancora, nella tesi della ricorrente) il Comune avrebbe nella specie adeguatamente valutato tutte le circostanze pertinenti, giungendo in modo corretto al rilascio del N.O. paesaggistico.<br />
Con il quinto motivo, poi, la ricorrente (pur premettendo consapevolezza dell’approccio giurisprudenziale secondo cui l’edificabilità di un’area dal punto di vista urbanistico-edilizio non determina<i> ex se</i> il declassamento del vincolo paesistico, essendo le due questioni riconducibili a diversi interessi e poteri), nondimeno lamenta che nel caso di specie l’operato della Soprintendenza intimata paleserebbe il malcelato intento di impedire <i>tout-court</i> la realizzazione di una <i>qualunque</i> struttura permanente.<br />
In buona sostanza, il provvedimento avversato celerebbe, al di là di una motivazione stereotipa, la sostanziale volontà di impedire un <i>qualunque</i> intervento edificatorio, in base all’apodittico convincimento per cui una qualsiasi edificazione vulnererebbe il vincolo e comporterebbe una deroga ai valori di tutela.<br />
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere condivisi.<br />
Ed infatti, se è indubitabile che nel caso di specie debba trovare applicazione il pacifico approccio giurisprudenziale secondo cui l’esercizio da parte dell’Autorità statale del potere di annullamento <i>ex</i> art. 159, cit. non possa che essere esercitato nell’ambito di un controllo di mera legittimità (risultando escluso in capo alla Soprintendenza qualunque potere di reiterare le scelte di merito dell’Ente (sub-)delegato, in tal modo sovrapponendosi alle sue determinaizoni), è del pari evidente che nel caso di specie l’esercizio in concreto di tale potere non sembri aver travalicato il richiamato limite, attestandosi, appunto nei limiti della mera verifica di legittimità.<br />
In particolare, l’impugnato atto di annullamento appare esente dai lamentati profili di illegittimità nella parte in cui ravvisa in capo al N.O. paesaggistico rilasciato dal Comune di Castrignano del Capo un contenuto sostanzialmente carente quanto ai motivi che hanno indotto a ritenere non sussistente alcun profilo <i>nemmeno potenziale</i> di compromissione dell’interesse paesaggistico tutelato.<br />
In particolare, l’atto impugnato sembra cogliere un’effettiva fragilità dell’impianto complessivo dell’annullato nulla-osta laddove rileva che tale ultimo atto non abbia adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che indurrebbero ad escludere la potenziale compromissione del bene-paesaggio, nonostante che il progettato intervento preveda non modeste operazioni di scavo e di sbancamento, nonché la possibile compromissione del cono visuale che dall’area della Masseria Li Turchi si estende sino al litorale e, di lì, sino al mare.<br />
Ad avviso del Collegio, le valutazioni nella specie compiute dalla Soprintendenza non travalicano l’ambito della mera verifica di legittimità nella misura in cui non si spingono sino a prescrivere in via obbligatoria (e sostanzialmente surrogatoria nei confronti dell’Ente sub-delegato) l’<i>iter</i> e l’esito del controllo circa la proposta di intervento di cui è causa, ma si limitano ad individuare alcuni profili sotto i quali la valutazione effettuata dal Comune appare obiettivamente non motivata in modo sufficiente, anche in considerazione della rilevanza dell’interesse paesaggistico coinvolto.<br />
E’ altresì evidente che la rilevata insufficienza dell’indagine a tal fine svolta dal Comune non è idonea a riverberarsi in modo negativo sull’ampiezza del potere spettante in capo al medesimo Ente nella riedizione del proprio intervento, prestando &#8211; stavolta – adeguata attenzione ai profili di tutela e di comparazione di interessi non sufficientemente valutati nell’ambito dell’atto in data 7 febbraio 2005.<br />
Ancora, non appare condivisibile la censura secondo cui l’impugnato atto di annullamento celerebbe, dietro una motivazione sostanzialmente stereotipa, la sola intenzione di impedire un qualunque intervento edificatorio nell’ambito dell’area in questione.<br />
Al contrario, sembra piuttosto da confermare il rilievo contenuto nell’atto di annullamento secondo cui è piuttosto il nulla osta del febbraio 2005 ad apparire apoditticamente favorevole al proposto intervento, sulla base del rilievo assorbente per cui “<i>lo stesso è ubicato in un’area quasi interamente urbanizzata ed antropizzata</i>”.<br />
Del resto, il nulla osta in questione si limita ad osservazioni di carattere generalissimo e non calato nella realtà geomorfologia del luoghi (“<i>la zona di intervento non presenta particolari elementi caratteristici, sia nella morfologia del terreno che per la presenza di beni paesistici e culturali soggetti a tutela</i>”), spendendo l’unico riferimento puntuale alla realtà preesistente non già con riferimento a specifici elementi del patrimonio paesaggistico ed ambientale, quanto piuttosto alla tipologia delle attività (nella specie: <i>hotel</i>) già presenti nelle immediate vicinanze.</p>
<p>In base a quanto esposto, il ricorso in questione deve essere respinto.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche in considerazione della particolare complessità tecnico-giuridica delle questioni trattate.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Ia Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1363/2005, <br />
LO RESPINGE.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.<br />
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2006. <br />
Enrico d’Arpe – Presidente <br />
Claudio Contessa – Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 07 giugno 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2006-n-3288/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2006 n.3288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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