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	<title>3287 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3287 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2014 n.3287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-18-7-2014-n-3287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-18-7-2014-n-3287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-18-7-2014-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2014 n.3287</a></p>
<p>Pres. M. L. Calveri – Est. G. Chinè L. Longobardi (avv.ti L. Modugno e F. Freni) vs MIUR, Università degli Studi del Molise (Avvocatura generale dello Stato) Cineca – Consorzio Interuniversitario e nei confronti di I.M. Pacia (avv. T. Russo). Giustizia amministrativa &#8211; Università – Corsi di laurea – Mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-18-7-2014-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2014 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-18-7-2014-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2014 n.3287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. L. Calveri – Est. G. Chinè<br /> L. Longobardi (avv.ti L. Modugno e F. Freni) vs MIUR, Università degli Studi del Molise (Avvocatura generale dello Stato) Cineca – Consorzio Interuniversitario e nei confronti di I.M. Pacia (avv. T. Russo).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Università – Corsi di laurea – Mancata ammissione &#8211; Controversie &#8211; Soggetti inclusi in graduatoria – Controinteressati necessari – Notifica per pubblici proclami – Configurabilità &#8211; Modalità telematiche &#8211; Individuazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controversie concernenti la mancata ammissione a corsi di laurea tutti i soggetti inclusi nella graduatoria sono controinteressati necessari, con conseguente obbligo di integrare il contraddittorio nei loro confronti. In tale prospettiva la notifica per pubblici proclami può essere disposta anche con modalità telematiche mediante 1) la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero con tutte le informazioni necessarie, ivi compresa l’indicazione  che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso; 2) il rilascio da parte del MIUR al ricorrente di un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell’ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suddetto avviso, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica” con l’indicazione della data della pubblicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8316 del 2014, proposto da:</p>
<p>Laura Longobardi, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno, Federico Freni, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Universita&#8217; degli Studi del Molise, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca &#8211; Consorzio Interuniversitario; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Italia Maria Pacia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Teodoro Russo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l&#8217; a.a. 2014/2015 &#8211; risarcimento danni.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Universita&#8217; degli Studi del Molise e di Italia Maria Pacia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il dott. Giuseppe Chine&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;<br />
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;<br />
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate in ricorso;<br />
Ritenuto, inoltre, che va fissata l’udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l’integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l&#8217;a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;<br />
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell&#8217;articolo 151 del codice di procedura civile”;<br />
Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d&#8217;ufficio, con decreto steso in calce all&#8217;atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;<br />
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i princìpi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;<br />
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;<br />
Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);<br />
Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:<br />
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:<br />
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;<br />
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;<br />
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;<br />
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;<br />
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio &#8211; Roma” della sezione “T.A.R.”;<br />
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;<br />
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.<br />
B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale &#8211; previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico &#8211; il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:<br />
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);<br />
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio &#8211; Roma” della sezione Terza del T.A.R.;<br />
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:<br />
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);<br />
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;<br />
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).<br />
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.<br />
In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.<br />
ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone l’immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso gli Atenei in ricorso specificati.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2015 e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere, Estensore<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-18-7-2014-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2014 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.3287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2010-n-3287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2010-n-3287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2010-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.3287</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Stanizzi Studio Erre Due s.n.c. di A. Gianella e R. Stoppa (Avv.ti F. Caricato e L. Fonti) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pubblicità ingannevole – Messaggi radiofonici – Omissioni informative – Ingannevolezza – Sussiste – Formato – Irrilevanza. 2. Pubblicità ingannevole – AGCM – Accertamento &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2010-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2010-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.3287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211; Est. Stanizzi<br /> Studio Erre Due s.n.c. di A. Gianella e R. Stoppa (Avv.ti F. Caricato e L. Fonti) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Messaggi radiofonici – Omissioni informative – Ingannevolezza – Sussiste – Formato – Irrilevanza.	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – AGCM – Accertamento &#8211; Messaggio &#8211; Informazioni successive – Irrilevanza – Ragioni.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – Messaggi radiofonici – Parere AGCOM – Richiesta &#8211; Atto endoprocedimentale – Conseguenze – Contraddittorio – Esclusione.	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole – Messaggi radiofonici &#8211; AGCM – Sanzioni – Quantificazione – Frequenza della trasmissione – Fasce orarie – Considerazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, le omissioni informative che caratterizzano un messaggio pubblicitario non possono trovare ragionevole giustificazione nel carattere necessariamente breve dei messaggi – nella specie trasmessi via radio – incombendo sull’operatore l’onere di informare il consumatore sulle condizioni del servizio offerto in termini di chiarezza, completezza e correttezza compatibilmente con il formato del messaggio pubblicitario.  	</p>
<p>2. In tema di pubblicità ingannevole, il pregiudizio del comportamento economico del consumatore derivante da una condotta ingannevole non viene escluso dalla possibilità per questi di ottenere esaustive informazioni in un momento successivo a quello in cui si è perfezionato il contatto con l’operatore ai fini della conclusione dell’operazione commerciale.  Infatti,  la ratio della specifica normativa è quella di evitare che i consumatori siano indotti al contatto con l’operatore commerciale sulla base di una pubblicità ingannevole che non lo informa, in termini di chiarezza, completezza e correttezza, compatibilmente con la natura del messaggio, della reale portata di quanto reclamizzato (1). 	</p>
<p>3. La richiesta del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – da acquisire prima dell’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; è prevista dal Codice del Consumo all’art. 27 per i casi in cui la pratica commerciale sia diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana o per via radiofonica o televisiva, e costituisce atto endoprocedimentale in ordine al quale non è previsto che debba formarsi uno specifico contraddittorio tra le parti. 	</p>
<p>4. Nella quantificazione delle sanzioni per l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario trasmesso in via radiofonica l’AGCM deve tenere conto non solo dell’arco temporale dell’infrazione, ma anche della frequenza giornaliera o settimanale della sua trasmissione e del suo eventuale inserimento in determinate fasce orarie di maggior ascolto. Infatti, sono tali elementi che consentono di delineare la gravità del pregiudizio discendente dalla pubblicità ingannevole. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Ex plurimis: TAR Lazio – Roma – Sez. I – 26 maggio 2009 n. 5249; 15 giugno 2009 n. 5920; 27 giugno 2007 n. 5816.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>  <b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8142 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><B>STUDIO ERRE DUE S.N.C. DI GIANELLA ANGELA &#038; STOPPA ROBERTO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, STUDIO ERRE DUE S.A.S. DI STOPPA ROBERTO &#038; C. in persona del legale rappresentante pro tempore, ANGELA GIANNELLA e RAFFAELLA BOSCOLO CONTADIN, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Carricato e dall’Avv. Luisa Fonti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luisa Fonti sito in Roma, Viale Mazzini n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>L’AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<i></b></i>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Conventi Rinaldo Pino<i></b></i>, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della delibera adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’Adunanza del 28 maggio 2007, con cui è stato ritenuto che i messaggi pubblicitari diffusi dalla società Studio Erre Due S.n.c di Gianella Angela e Stoppa Roberto, dalla società Studio Erre Due S.a.s. di Stoppa Roberto &#038; C. e dalla società Studio Erre Due S.a.s. di Gianella Angela Boscolo Raffaella &#038; C., costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), del D.Lgs. n. 206 del 2005, vietandone l’ulteriore diffusione ed irrogando alla società Studio Erre Due S.n.c di Gianella Angela e Stoppa Roberto una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.100 euro; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che, a seguito di denuncia segnalazione di un consumatore, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato, con nota del 28 novembre 2006, l’avvio del procedimento, nei confronti della società Studio Erre Due S.n.c., per l’accertamento dell’eventuale ingannevolezza di uno spot radiofonico e, nei confronti della società Studio Erre Due S.n.c., della società Studio Erre Due S.n.c. di Gianella Angela, Boscolo Raffaella &#038; C. e della società Studio Erre Due S.a.a. di Stoppa Roberto, per l’accertamento dell’eventuale ingannevolezza di messaggi diffusi a mezzo volantini e affissionali.<br />	<br />
A seguito della svolta istruttoria, è stata adottata la gravata delibera con cui, nel ritenere che i messaggi pubblicitari costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), del D.Lgs. n. 206 del 2005, ne è stata vietata l’ulteriore diffusione ed è stata irrogata alla società Studio Erre Due S.n.c di Gianella Angela e Stoppa Roberto una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.100 euro.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento, deducono i ricorrenti i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
&#8211; Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, e 21 del D.Lgs. n. 206 del 2005; Eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e parte dispositiva del provvedimento, per perplessità della motivazione e per<br />
Nell’evidenziare parte ricorrente i dati temporali di costituzione delle società cui il provvedimento si riferisce e nell’affermare come il volantino prodotto dal consumatore denunciante non sia più distribuito dal 2001 e non sia, quindi, ascrivibile alle società Erre due S.n.c. ed Erredue S.a.s. in quanto costituitesi successivamente a tale data, denuncia la contraddittorietà e l’illogicità del gravato provvedimento laddove, pur affermando che nessuna sanzione debba essere irrogata per il volantino, ne vieta, nella parte dispositiva, l’ulteriore diffusione con riguardo a tutte e tre le società.<br />	<br />
Nella considerazione che la sanzione pecuniaria sia stata irrogata con riferimento al solo messaggio radiofonico, deduce parte ricorrente l’erronea applicazione, da parte dell’Autorità, della normativa di riferimento, come epigrafata, contestando il carattere di ingannevolezza del messaggio il quale, contrariamente a quanto ritenuto dall’Autorità, conterrebbe affermazioni veritiere, mentre la contestata omissione di ulteriori elementi informativi deve ricondursi alla brevità ed incisività che caratterizzano tale tipo di pubblicità.<br />	<br />
&#8211; Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 284 del 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Denuncia parte ricorrente l’intervenuta violazione dei propri diritti procedimentali per non essere stata messa a conoscenza del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su cui il gravato provvedimento si basa, in modo da consentire di contraddirvi.<br />	<br />
&#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e difetto di proporzionalità della sanzione irrogata.<br />	<br />
Nell’affermare parte ricorrente come l’infrazione sanzionata sia riconducibile al solo spot radiofonico, denuncia il carattere eccessivo e sproporzionato della sanzione rispetto al contenuto ed alla durata – di soli due mesi &#8211; del messaggio radiofonico, altresì lamentando la mancanza di una sufficiente motivazione idonea ad esternare le ragioni logico giuridiche sottese alla gravata determinazione.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.<br />	<br />
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.<br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 24 febbraio 2010, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la delibera – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi – con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che i messaggi pubblicitari diffusi dalla società Studio Erre Due S.n.c di Gianella Angela e Stoppa Roberto, dalla società Studio Erre Due S.a.s. di Stoppa Roberto &#038; C. e dalla società Studio Erre Due S.a.s. di Gianella Angela Boscolo Raffaella &#038; C., costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), del D.Lgs. n. 206 del 2005, vietandone l’ulteriore diffusione ed irrogando alla società Studio Erre Due S.n.c di Gianella Angela e Stoppa Roberto una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.100 euro.<br />	<br />
Il formulato giudizio di ingannevolezza si riferisce ai messaggi pubblicitari &#8211; descritti al punto II – diffusi dalle predette società, operanti nell’ambito dell’infortunistica stradale, tramite volantini, affissionali e spot radiofonico, ritenendo la riferibilità dello spot radiofonico alla sola società Studio Erre Due S.n.c. di Giannella Angela e Stoppa Roberto, e la riferibilità dei volantini e delle affissioni alle tre società Studio Erre Due S.n.c. di Giannella Angela e Stoppa Roberto, Studio Erre Due S.a.s. di Stoppa Roberto &#038; C. e Studio Erre Due S.a.s. di Giannella Angela, Boscolo Raffaella &#038; C.<br />	<br />
Con riferimento ai volantini, l’Autorità ha ritenuto di non dover irrogare alcuna sanzione in quanto non risultante più in diffusione alla data di entrata in vigore della legge n. 49 del 2005.<br />	<br />
Tanto precisato, va innanzitutto rilevata la tardività del deposito, intervenuto in data 20 febbraio 2010, di documentazione da parte dell’Amministrazione resistente, e ciò in ragione dell’espressa opposizione manifestata da parte ricorrente al deposito tardivo della stessa, di cui, conseguentemente, non si tiene conto.<br />	<br />
Ciò posto, nella gradata elaborazione logica delle questioni sollevate con riferimento alla controversia che qui occupa, viene in rilievo, secondo l’ordine di trattazione delle censure come suggerito dall’ordine di loro prospettazione, la questione inerente l’imputazione soggettiva dei messaggi pubblicitari sanzionati, sostenendo in proposito parte ricorrente come i volantini e gli affissionali risalgano ad un periodo anteriore al 2001, con la conseguenza che la responsabilità in ordine agli stessi non potrebbe essere attribuita alle società Studio Erre Due S.n.c. e Studio Erre Due S.a.s ., in quanto costituite nel 2003.<br />	<br />
L’assunto è privo di pregio.<br />	<br />
Come emergente dalle risultanze della svolta istruttoria – riportate nel gravato provvedimento – il volantino reca sul retro una indicazione che fa riferimento alla vigenza, dal giugno 2004, di un nuovo modulo di contestazione amichevole di incidente, risultando pertanto per tabulas la datazione del volantino a periodo coevo o successivo al 2004.<br />	<br />
Inoltre, correttamente l’Autorità ha riferito lo spot radiofonico e gli affissionali all’unico operatore Studio Erre Due S.n.c. di Giannella Angela e Stoppa Roberto sulla base delle evidenze emergenti dalla dichiarazione del proprietario del mezzo di diffusione e del contratto acquisito, ritenendo altrettanto correttamente che l’ideazione e la diffusione dei volantini, in quanto recanti l’indicazione delle sedi delle tre società, fosse riferibile ai tre operatori.<br />	<br />
Avuto riguardo alla diversa censura, con cui parte ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’illogicità della gravata delibera nella parte in cui, pur affermandosi che nessuna sanzione debba essere irrogata per i volantini e gli affissionali – di contenuto analogo ai primi – reca il divieto, nella parte dispositiva, della loro ulteriore diffusione rivolto alle tre società, osserva il Collegio che con riferimento a detti messaggi pubblicitari la mancata irrogazione di sanzioni discende dalla circostanza, per come riferito nel gravato provvedimento, che la loro diffusione è precedente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2005.<br />	<br />
Giova in proposito ricordare che con tale legge è stato introdotto il comma 6 bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 74 del 1992, così consentendosi, da tale data, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per le ipotesi di pubblicità ingannevole o comparativa, dovendosi conseguentemente ritenere che l’Autorità, in corretta applicazione di tale disposizione, non ha irrogato alcuna sanzione pecuniaria per fattispecie che, pur correttamente qualificate come pubblicità ingannevole, risultano essere state realizzate in data anteriore all’entrata in vigore della citata legge, limitandosi a disporre il divieto di ulteriore diffusione dei messaggi pubblicitari.<br />	<br />
Avuto riguardo al giudizio di ingannevolezza dei messaggi oggetto di accertamento, formulato dall’Autorità, parte ricorrente procede alla puntuale sua contestazione affermando la veridicità di quanto negli stessi riportato, posto che non viene chiesta alcuna anticipazione di somme al cliente, mentre l’omissione di talune informazioni sarebbe una necessaria conseguenza della brevità dello spot radiofonico, ed il riferimento al pagamento della parcella da parte della compagnia assicurativa avversaria non potrebbe che ragionevolmente riferirsi all’esito positivo della richiesta risarcitoria.<br />	<br />
Le argomentazioni svolte da parte ricorrente, al fine di privare i contestati messaggi pubblicitari del carattere di ritenuta ingannevolezza, non sono persuasive, e ciò alla luce del contenuto di tali messaggi, da porsi in relazione con gli elementi concreti del servizio offerto e delle obbligazioni effettivamente gravanti sui clienti delle società.<br />	<br />
Ed invero, procedendo alla disamina del contenuto dei messaggi, cui il giudizio di ingannevolezza necessariamente si correla, va evidenziato che i volantini e gli affissionali pubblicizzano il servizio offerto dalle società, espressamente escludendo l’anticipazione di spese, svolto in collaborazione con professionisti e tecnici, comprensivo della consulenza e assistenza gratuita fino alla definizione della pratica, di specialisti nella ricostruzione dei sinistri, di fisioterapisti per la riabilitazione, di consulenza legale e medico legale in sede, dell’auto sostitutiva, della riparazione dell’auto presso carrozzerie convenzionate, del servizio ambulanza e carroattrezzi, indicando che la parcella sarà liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria.<br />	<br />
Lo spot radiofonico reclamizza il servizio nel campo dell’infortunistica stradale che “aiuta ad ottenere il giusto risarcimento senza anticipare un solo euro. Con la parcella liquidata dalla assicurazione avversaria. In più hai l’auto sostitutiva, il ritiro del mezzo in carrozzeria senza spese e fisioterapisti qualificati per la riabilitazione”.<br />	<br />
Il contenuto del servizio offerto dalle società, come reclamizzato attraverso i sopra descritti messaggi pubblicitari, non trova rispondenza nelle effettive obbligazioni negoziali derivanti dal contratto di mandato proposto ai clienti, in base al quale le spese di consulenti, tecnici o medici legali, vengono poste a carico del mandante, il quale è altresì tenuto alla corresponsione alla società del rimborso delle spese e degli onorari per le sue prestazioni (per un ammontare pari al 10% dell’importo liquidato, più le spese per pratiche amministrative ed più IVA), oltre a quanto eventualmente riconosciuto dalla Compagnia di Assicurazione.<br />	<br />
E’, inoltre, emerso, dalla svolta istruttoria, che la liquidazione delle spese legali potrebbe non ricadere a carico della compagnia tenuta al risarcimento.<br />	<br />
In relazione alla portata delle obbligazioni che discendono dalla stipula del contratto di mandato, l’Autorità ha quindi correttamente ritenuto l’ingannevolezza dei volantini, degli affissionali e dello spot radiofonico, nella considerazione che il contenuto del servizio ivi offerto è ridimensionato dalle indicazioni contenute nel contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere ai clienti, indicazioni che non sono in alcun modo riportate nei messaggi, né sono altrimenti desumibili se non dopo il contatto con la società.<br />	<br />
Su tale base, l’Autorità ha quindi ravvisato – sulla base di un giudizio congruamente motivato e rispondente ai canoni di ragionevolezza e logicità &#8211; l’idoneità dello spot radiofonico oggetto di valutazione ad ingenerare nei consumatori “l’erroneo convincimento che il servizio offerto sia totalmente gratuito fino alla definizione della pratica, mentre tanto il volantino quanto lo spot radiofonico appaiono idonei ad ingenerare, erroneamente, nei consumatori, il convincimento che la parcella sia sempre e totalmente liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria, risultando, in questo modo, potenzialmente in grado di orientarne le scelte economiche di acquisto sulla base di un presupposto ingannevole.”.<br />	<br />
L’immunità del giudizio di ingannevolezza, espresso dall’Autorità con riguardo ai messaggi pubblicitari in questione, dai denunciati vizi di erroneità e travisamento dei fatti, è chiaramente percepibile tenuto conto delle omissioni informative che ne caratterizzano il contenuto, le quali non possono trovare ragionevole giustificazione nel carattere necessariamente breve dei messaggi pubblicitari – come sostenuto da parte ricorrente – incombendo sull’operatore l’onere di informare in termini di chiarezza, completezza e correttezza, compatibilmente con il formato del messaggio, sulle condizioni del servizio offerto.<br />	<br />
Ed invero, nell&#8217;enfatizzare l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di consulenza e di assistenza da parte delle società in materia di infortunistica stradale, ai fini del risarcimento del danno, con indicazione di una serie di servizi aggiuntivi, e nel reclamizzare l’assenza di anticipazione di spese, il consumatore non viene adeguatamente informato sulla sussistenza di oneri aggiuntivi rispetto alla parcella liquidata dalla assicurazione avversaria, consistenti nei compensi ad esso dovuti per i servizi di consulenza e assistenza (pari al 10 % della somma ottenuta a titolo di risarcimento del danno in esito alla pratica gestita dalla società), nonché ulteriori oneri legati alla asserita anticipazione degli onorari e delle spese da parte del committente del messaggio.<br />	<br />
Inoltre, la promozione della prestazione dei servizi aggiuntivi quali l&#8217;auto sostitutiva, il ritiro del mezzo in carrozzeria senza spese, l&#8217;assistenza tecnico legale, il medico legale in sede, i fisioterapisti qualificati per la riabilitazione, è offerta senza indicare se, in caso di esito negativo della pratica e di mancato risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice avversaria, il cliente sia tenuto al rimborso di tali spese ed eventualmente al pagamento di oneri per i servizi di consulenza e assistenza prestati.<br />	<br />
L’omissione informativa si estende anche alla suggerita possibilità – attraverso l’indicazione della non anticipazione di somme ed il riferimento alla parcella liquidata dalla assicurazione avversaria &#8211; di non sostenere alcuna spesa, da parte dei clienti, per oneri relativi alle prestazioni di consulenza e assistenza rese dalla società e dai professionisti eventualmente coinvolti, in tal modo orientando indebitamente le scelte dei consumatori ed inducendo ad un contatto con l’operatore pubblicitario in base all&#8217;erroneo convincimento della effettiva gratuità dei servizi resi.<br />	<br />
Né, come sostenuto da parte ricorrente, il carattere di ingannevolezza del messaggio può essere scalfito dalla circostanza che tutte le necessarie informazioni sul servizio offerto vengano fornite dalla società al cliente che la contatti.<br />	<br />
Difatti, il giudizio in ordine al carattere di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario va effettuato ex ante con esclusivo riferimento alla portata dello stesso, costituendo il contatto del cliente con l’operatore pubblicitario il raggiungimento del risultato che il messaggio si prefigge, così consumandosi l’ingannevolezza dello stesso, che mira, appunto, ad indebitamente orientare le scelte dei consumatori inducendoli a contattare l’operatore.<br />	<br />
In proposito, va ricordato che la disciplina dettata in materia di pubblicità ingannevole delinea una fattispecie di pericolo, preordinata a prevenire distorsioni della concorrenza anche in una fase precedente a quella negoziale e a prescindere da un concreto pregiudizio economico, non essendo necessario, ai fini dell’applicazione della specifica normativa, che vi sia stato un rapporto o un contatto diretto tra l’operatore ed il consumatore, essendo sufficiente la valenza potenzialmente ingannevole della condotta posta in essere nell’esercizio di un’attività di impresa finalizzata alla promozione o commercializzazione di un prodotto o di un servizio.<br />	<br />
Il pregiudizio del comportamento economico del consumatore derivante da una condotta ingannevole non viene, dunque, escluso dalla possibilità per questi di ottenere esaustive informazioni in un momento successivo a quello in cui si è perfezionato il contatto con l’operatore ai fini della conclusione dell’operazione commerciale, essendo la ratio della specifica normativa la protezione dei consumatori al fine di evitare che siano indotti al contatto con l’operatore commerciale sulla base di una pubblicità ingannevole che non lo informa, in termini di chiarezza, completezza e correttezza, compatibilmente con la natura del messaggio, della reale portata di quanto reclamizzato.<br />	<br />
Nell’ambito del giudizio di non veridicità ed ingannevolezza di un messaggio pubblicitario va, pertanto, apprezzato il contenuto del messaggio stesso al fine di verificare se nei suoi contenuti e nella sua portata persuasiva sia idoneo a condizionare le scelte del consumatore, realizzandosi il fine promozionale attraverso il messaggio stesso, il quale esaurisce la propria funzione proprio nell’indurre il destinatario a rivolgersi all’operatore, dovendosi conseguentemente valutare la completezza e la veridicità di un messaggio pubblicitario nell’ambito del suo contesto di comunicazione commerciale, irrilevante essendo la possibilità per il consumatore di acquisire ulteriori informazioni da fonti diverse o successivamente all’instaurazione del contatto o del rapporto tra consumatore ed operatore (ex plurimis: TAR Lazio – Roma – Sez. I – 26 maggio 2009 n. 5249; 15 giugno 2009 n. 5920; 27 giugno 2007 n. 5816).<br />	<br />
In tale prospettiva ed avuto riguardo alla fattispecie in esame, vanno dunque ritenuti ingannevoli i messaggi pubblicitari aventi ad oggetto la promozione del servizio di consulenza ed assistenza legale a seguito di infortuni stradali, sia riguardo al pagamento degli onorari relativi al servizio di consulenza e di assistenza, sia riguardo alla possibilità di non sostenere alcuna spesa relativa a eventuali prestazioni di medici, fisioterapisti, carrozzieri, ecc., in quanto idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti, o da essi raggiunte, e suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, in considerazione della sua potenzialità di indurre un contatto con l&#8217;operatore pubblicitario sulla base di una erronea percezione delle condizioni economiche di fornitura del servizio pubblicizzato.<br />	<br />
Negativamente delibate – alla luce delle superiori considerazioni &#8211; le censure ricorsuali volte a contestare la sussistenza dei presupposti per la formulazione del giudizio di ingannevolezza dei messaggi contestati, viene in rilievo, secondo l’ordine di prospettazione dei denunciati vizi, il profilo inerente la dedotta violazione dei diritti partecipativi delle società ricorrenti stante la mancata comunicazione, nei loro riguardi, del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con conseguente preclusione della loro possibilità di controdedurvi.<br />	<br />
La censura non ha pregio.<br />	<br />
La richiesta del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – da acquisire prima dell’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; è prevista dal Codice del Consumo all’art. 27 (e precedentemente all’art. 26, applicabile ratione temporis) per i casi in cui la pratica commerciale sia diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana o per via radiofonica o televisiva, e costituisce atto endoprocedimentale in ordine al quale non è previsto che debba formarsi uno specifico contraddittorio tra le parti, garantito invece con riferimento ai fatti in relazione ai quali è stato avviato il procedimento di accertamento, come in sintesi indicati nella comunicazione di avvio dello stesso (TAR Lazio – Roma – Sez. I – 21 settembre 2009 n. 9083).<br />	<br />
Le norme che disciplinano la materia della pubblicità ingannevole assicurano, comunque, una piena garanzia del contraddittorio, riconoscendo alle parti un’ampia facoltà di presentare scritti difensivi e documentazione a supporto delle argomentazioni proposte, avuto riguardo agli elementi di rilievo ai fini dell’accertamento, laddove il parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni costituisce un atto endoprocedimentale non vincolante, essendo rimessa esclusivamente all’Autorità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato la competenza in materia di pubblicità ingannevole, con la conseguenza che dal parere in questione, di carattere consultivo, si può prescindere se non adottato nei prescritti termini, ed in relazione alle cui risultanze non sussiste in capo all’Autorità procedente alcun obbligo di puntuale analisi o confutazione laddove ritenga di doversene discostare, né, conseguentemente, esso deve formare oggetto di contraddittorio tra le parti.<br />	<br />
Stabilita, quindi la correttezza della valutazione, effettuata dall’Autorità, circa il carattere ingannevole dei messaggi pubblicitari oggetto di accertamento, e rilevata l’immunità del gravato procedimento dai denunciati vizi, occorre procedere alla disamina della censura con la quale si contesta la quantificazione della sanzione in quanto asseritamente irragionevole e sproporzionata rispetto all’infrazione contestata e non supportata da adeguata motivazione.<br />	<br />
La censura è fondata nei limiti di cui appresso.<br />	<br />
Il Codice del Consumo prevede che l’Autorità può disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tenuto conto dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 e, segnatamente, della gravità della violazione, dell’opera posta in essere dall’impresa al fine di eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente e delle condizioni economiche dell’impresa.<br />	<br />
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Autorità ha quantificato in 11.000 euro la sanzione da applicare alla società Studio Erre Due S.n.c. di Giannella Angela e Stoppa Roberto, parametrando la gravità della violazione alla capacità di penetrazione dei mezzi di diffusione dei messaggi – avvenuti mediante spot radiofonico – ed alla sua durata, individuata in circa due mesi.<br />	<br />
Tale giudizio di gravità formulato dall’Autorità non appare, tuttavia, sorretto da adeguata motivazione, in quanto, pur dovendo ritenersi corretta l’individuazione dei parametri per la valutazione della gravità dell’infrazione – riferita alla capacità di penetrazione del mezzo di diffusione del messaggio ed alla durata dell’infrazione &#8211; non risulta invero come tali elementi siano stati concretamente declinati con riferimento alla fattispecie in esame, mancando qualsiasi riferimento al numero di spot radiofonici diffusi o alla loro frequenza giornaliera, elementi questi che non possono non riverberarsi sul giudizio di gravità dell’infrazione come agganciato ai predetti parametri, dovendo quindi formare oggetto di specifico apprezzamento.<br />	<br />
E’, difatti, di tutta evidenza come la potenzialità del pregiudizio discendente da una pubblicità ingannevole, diffusa tramite mezzo radiofonico, sia necessariamente connessa alla frequenza giornaliera o settimanale della sua trasmissione – oltre che al suo eventuale inserimento in determinate fasce orarie di maggiore ascolto – e non solo all’arco temporale di durata dell’infrazione, laddove l’Autorità ha completamente omesso qualsivoglia indicazione in ordine a tale elementi al fine di commisurare la ritenuta gravità della violazione. <br />	<br />
Ne consegue l’accoglimento, sotto tale profilo, del ricorso in esame e, per l’effetto, va annullato il punto d) della gravata delibera, dovendo conseguentemente l’Autorità resistente nuovamente pronunciarsi in ordine al giudizio di gravità della violazione alla luce di quanto sopra illustrato, provvedendo all’eventuale riduzione della sanzione in esito alla nuova valutazione della sua gravità.<br />	<br />
Valutati tutti gli elementi della controversia e tenuto conto della parziale soccombenza, si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima &#8211;<br />	<br />
Pronunciando sul ricorso N. 8142/2007 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il punto d) della gravata delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata in data 28 maggio 2007.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2010-n-3287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti Società Parco dei Giganti s.r.l. (Avv. Messa) c. Comune di Salmour (Avv. Barale) difetto di giurisdizione del GA rispetto alla delibera comunale relativa alla stima del valore degli immobili ai fini ICI Giurisdizione e competenza – Deliberazione comunale relativa alla stima del valore da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-3287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.3287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti<br /> Società Parco dei Giganti s.r.l. (Avv. Messa) c. 	Comune di Salmour (Avv. Barale)</span></p>
<hr />
<p>difetto di giurisdizione del GA rispetto alla delibera comunale relativa alla stima del valore degli immobili ai fini ICI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Deliberazione comunale relativa alla stima del valore da assegnarsi agli immobili ai fini ICI– Impugnazione –Giurisdizione del giudice amministrativo – Difetto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione della deliberazione comunale relativa alla stima del valore da assegnarsi agli immobili ai fini ICI non può essere proposta avanti il Giudice Amministrativo per difetto di giurisdizione (a favore del Giudice Tributario)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
prima sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.<br />
	Visto il ricorso n. 1190/05 proposto da																																																																																												</p>
<p><b>BOCCA Clara in WILCKE e WILCKE Friedrich Karl Erdmann</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Favretto, Dario Tita e dall’avv. Daniela Sannazzaro, elettivamente domiciliati in Torino, via Bligny, 11 presso lo studio dell’ultima;<br />
ricorrenti</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Mornese</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Mazzone e Francesco Paolo Mingrino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Vittorio Amedeo II° n. 13;<br />
resistente<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Don Pier Luigi Martini</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Cisa di Grèsy, presso il cui studio domicilia in Torino, via Lamarmora, 39;<br />
controinteressato</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del provvedimento di revoca della già concessa autorizzazione per passo carrabile n. 2/2004 del 1 ottobre 2004, provvedimento assunto dal responsabile del procedimento dott. Gianfranco Caviggia, con protocollo n. 1786, al n. 1/2005 registro delle autorizzazioni, in data 17.6.2005; nonché per ogni ulteriore atto o provvedimento a questo presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato e del controinteressato;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Sergio Favretto per la parte ricorrente, l’avv. Anna Maria Rivetti per delega dell’avv. Mingrino per la parte resistente, nonché l’avv. Pier Giorgio Pizzorni per il controinteressato;																																																																																												</p>
<p>Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il petitum sostanziale della controversia coinvolge situazioni di diritto soggettivo tra privati, ed appartiene quindi alla cognizione del giudice ordinario; rispetto all’assetto dei diritti fatti valere sull’area, il provvedimento impugnato è infatti meramente consequenziale;<br />
Ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, dichiara la propria carenza di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p> Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3287</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblico impiego – trasferimento &#8211; richiesta di trasferimento per ricongiungimento alla famiglia – rapporto con richiesta di trasferimento per motivi assistenziali ex lege 104 del 1992 – necessita’ che l’attivita’ assistenziale preesista alla richiesta di trasferimento &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Procedimento cautelare – acquiescenza dell’amministrazione al provvedimento cautelare di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – trasferimento  &#8211; richiesta di trasferimento per ricongiungimento alla famiglia – rapporto con richiesta di trasferimento per motivi assistenziali  ex lege 104 del 1992 – necessita’ che l’attivita’ assistenziale preesista alla richiesta di trasferimento &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</p>
<p>Procedimento cautelare – acquiescenza dell’amministrazione al provvedimento cautelare di primo grado – in presenza di diffida del legale e con riserva di riesame da parte dell’amministrazione  – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/8/4833/g">Ordinanza sospensiva del 8 gennaio 2004 n. 20<a/></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3287/2004<br />
Registro Generale: 2877/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>NACHIRA ANDREA</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIAN LUIGI PELLEGRINO e GIOVANNI PELLEGRINO con domicilio eletto in Roma VIA GIUSTINIANI N. 18</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 20/2004, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI TRASFERIMENTO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
NACHIRA ANDREA<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G.L. Pellegrino e l’Avvocato dello Stato Rago;</p>
<p>Considerato che l’esecuzione dell’ordinanza di 1° grado (su diffida del legale e con riserva di riesame) non comporta acquiescenza;</p>
<p>Rilevato che non è dimostrata la preesistenza &#8211; rispetto alla domanda di ricongiungimento alla famiglia – di attività assistenziale in favore della suocera;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2877/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3287/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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