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	<title>3286 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3286 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a></p>
<p>Va respinta la domanda di esecuzione di una sospensiva che era stata adottata in primo grado avverso l’assegnazione ad un controinteressato di un alloggio di servizio. Sulla materia vi e’ competenza del TAR Lazio, dichiarata a seguito di regolamento di competenza.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-26-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/6/2007 n.3286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di esecuzione di una sospensiva che era stata adottata in primo grado avverso l’assegnazione ad un controinteressato di un alloggio di servizio. Sulla materia vi e’ competenza del TAR Lazio, dichiarata a seguito di regolamento di competenza.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:  3286/2007<br />
Registro Generale: 4434/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />   Cons. Domenico Cafini<br />  Cons. Aldo Scola<br /> Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA </b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br /><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  PREFETTURA DI CAGLIARI &#8211; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO COMMISSIONE</b> DI CUI AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO 16/04/2003 rappresentati e difesi da:    AVVOCATURA GEN. STATO  con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p> <b>BARISONE ENRICO</b>  non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br /> <b>LEO MARIO</b>  non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  SARDEGNA  &#8211;  CAGLIARI  &#8211;  1^  SEZIONE  n. 151/2007, resa tra le parti, concernente  ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  APPARTAMENTO;<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br /> Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e udito, altresì, per la parte appellante l’avvocato dello Stato Palma;<br />Ritenuto che il ricorso in appello è sorretto, allo stato, da sufficienti elementi di fondatezza (conf. ord. n. 2876/2007 resa all’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2007); </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4434/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Roma, 26 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
CLAUDIO VARRONE</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
FRANCESCO CARINGELLA</p>
<p>IL SEGRETARIO GIOVANNI CECI</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.3286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-6-2007-n-3286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.3286</a></p>
<p>Pres. salvatore – Est. Anastasi Ministero della Giustizia (Avv. Stato) c. B.C. (Avv.ti R. Misserville, A. Casellato, L. Acquarone), Governo degli Stati Uniti d’America (Avv.ti E. Amodio, M. Ranieri) sulla natura giuridica del decreto ministeriale che concede o nega l&#8217;estradizione, a fronte della possibile irrogazione della pena capitale da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.3286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. salvatore – Est. Anastasi<br /> Ministero della Giustizia (Avv. Stato) c. B.C. (Avv.ti R. Misserville, A. Casellato, L. Acquarone), Governo degli Stati Uniti d’America (Avv.ti E. Amodio, M. Ranieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura giuridica del decreto ministeriale che concede o nega l&#8217;estradizione, a fronte della possibile irrogazione della pena capitale da parte dello Stato richiedente, e sulle conseguenze sui limiti del sindacato del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Estradizione passiva – Decreto ministeriale – Natura – Atto politico – Esclusione – Atto di alta amministrazione – Conseguenze – Sindacato del G.A. &#8211; Limiti</p>
<p>2- Giustizia amministrativa – Estradizione passiva – Possibile irrogazione della pena capitale a carico dell’estradando – Assicurazioni fornite dallo Stato richiedente circa la non inflizione o esecuzione della pena di morte – Duplice valutazione di garanzia – Valutazione positiva del G.O. – Valutazione positiva del Ministro per relationem – Sindacabilità – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Il decreto con il quale il Ministro della Giustizia, acquisito il giudizio positivo del Giudice dotato di competenza funzionale, concede o meno l’estradizione, non riveste natura di atto politico bensì di atto di alta amministrazione, atteso che costituisce una determinazione, sia pure latamente discrezionale, che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato ma provvede su un oggetto specifico e circoscritto, disponendo in modo diretto e immediato di interessi essenzialmente individuali. Ne consegue che rimane preclusa al Giudice amministrativo ogni indagine che esorbiti dal riscontro di profili estrinseci di abnormità o illogicità, suscettibili in quanto tali di essere apprezzati anche nella giurisdizione di legittimità, non potendosi estendere il relativo sindacato al merito di una scelta che l’ordinamento configura come latamente discrezionale; è altresì precluso al Giudice amministrativo ogni accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal Giudice penale, trattandosi di questioni concernenti lo status libertatis e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione.<br />
2- Posto che nell’ambito del procedimento di estradizione passiva, qualora si configuri come teoricamente possibile l’irrogazione della pena capitale a carico dell’estradando, il vigente codice di rito penale prevede il criterio della duplice valutazione di garanzia, da parte sia dell’Autorità giudiziaria che di quella ministeriale, in tale contesto la valutazione compiuta dal Ministro della Giustizia in ordine alla idoneità delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente circa la non inflizione o esecuzione della pena di morte può essere oggetto di sindacato da parte del Giudice amministrativo solo nella misura in cui è frutto di valutazioni discrezionali e non nella parte in cui si fondi, adeguandovisi, sull’accertamento già compiuto dal Giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso in appello <b>n. 424 </b>del <b>2007 </b> proposto dal</p>
<p><b>Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale domicilia ex lege in Roma Via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il sig. <b>Cipriani Benedetto</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Romano Misserville, Adriano Casellato e Lorenzo Acquarone ed elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina Margherita n. 290 presso lo studio dell’avv. Casellato;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Governo degli Stati Uniti d’America, nella persona del legale  rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Amodio e Massimo Ranieri ed elettivamente domiciliato in Roma Via dei Tre Orologi n. 14/A presso lo studio dell’avv. Ranieri;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. staccata di Latina 9 ottobre 2006 n. 1046/2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’appellato;<br />
Visto l’atto di costituzione del Governo U.S.A.,<br />
Viste le memorie prodotte dalle Parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica Udienza del 12 giugno 2007 il Consigliere  Antonino Anastasi;  udito l’avvocato dello Stato Tamiozzo e gli avvocati L. Acquarone, A. Casellato, E. Amodio e M. Ranieri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Governo degli Stati Uniti d’America ha richiesto l’estradizione di B.C., accusato avanti alla Corte Superiore di Hartford ( Connecticut) dei reati di omicidio volontario e di associazione finalizzata alla commissione di omicidio.<br />
La Corte di Appello di Roma si è pronunciata in senso favorevole all’estradizione con sentenza in data 24.3.2005 poi confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza della VI Sez. in data 19.9.2005.<br />
In data  12.11.2005 il Ministro della Giustizia con proprio decreto ha concesso l’estradizione.<br />
Su ricorso del C., il T.A.R. Lazio &#8211; Sezione staccata di Latina con ord.za n. 853 del 2005 ha sospeso in via cautelare l’efficacia del suddetto decreto e successivamente, con la sentenza n. 1046 del 2006 in epigrafe indicata, lo ha annullato per difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
A sostegno del <i>decisum</i> il Tribunale ha rilevato  in sostanza che l’art. XVI par. 1 lettera a) del Trattato di estradizione Italia –USA consente, in deroga al canone convenzionale di specialità, la riqualificazione del titolo di reato addebitato all’estradando: in relazione a tale profilo – ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         essendo i concorrenti col B.C. imputati per delitto passibile di pena capitale – il Ministro non ha accertato se sussiste certa garanzia  che al ricorrente non possa essere inflitta la pena di morte.<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal Ministero della Giustizia, che ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’efficacia.<br />
Si è costituito in giudizio B.C., instando per il rigetto dell’appello.<br />
Si è costituito il Governo U.S.A., insistendo per l’accoglimento  dell’appello.<br />
Con ord.za n. 1301 del 2007 la Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza, mantenendo però la sospensione del decreto di estradizione.<br />
Con ordinanza del 27.3.2007 la Corte di Cassazione, nel disporre l’immediata liberazione di B.C. per decorso del termine indicato dall’art. 708 cod. proc. pen., ha tra l’altro chiarito che il decreto non ha perso la sua efficacia e potrebbe essere posto in esecuzione ove il giudizio amministrativo dovesse concludersi col rigetto del ricorso.<br />
All’Udienza del 12 giugno 2007, uditi i Difensori delle parti, l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. L’appello è fondato e va pertanto accolto.<br />
Con la prima parte dell’unico motivo d’appello l’Amministrazione deduce che ha errato il Tribunale allorchè ha sottoposto a nuovo scrutinio di merito questioni già delibate dal Giudice penale.<br />
Ulteriormente l’Amministrazione deduce che in ogni caso, nella fattispecie all’esame, sussiste assoluta garanzia che l’estradando – il quale è accusato di reato punito con la pena della reclusione &#8211; non potrà in alcun modo essere condannato negli U.S.A. alla pena capitale.<br />
I mezzi, che vanno congiuntamente esaminati, sono fondati. <br />
Come è noto, la procedura di estradizione passiva si articola in due fasi, una giurisdizionale ed una amministrativa, strettamente connesse ma facenti capo a poteri dello Stato distinti.<br />
Il Ministro della giustizia è l&#8217;esclusivo titolare del potere di attivare la procedura e di disporre, quindi, la trasmissione della domanda estera di estradizione al Procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio, il quale, esperiti gli accertamenti preliminari, investe a sua volta la Corte, attivando la fase giurisdizionale propriamente detta.<br />
Dal momento che l’estradizione coinvolge i diritti di libertà dell’estradando, il codice di rito penale impone infatti, come presupposto imprescindibile dell’eventuale decreto di concessione, la cosiddetta garanzia giurisdizionale e cioè il giudizio positivo di un organo giudiziario dotato di competenza funzionale che emette la sua decisione a termine di un <i>iter</i> processuale ora integralmente sorretto dal principio del contraddittorio<br />
Il procedimento giurisdizionale di estradizione passiva, ponendosi appunto quale mezzo di garanzia, conferisce dunque alla sentenza favorevole del giudice penale efficacia di condizione necessaria per l&#8217;estradizione: ma l’avverarsi di tale condizione non è sufficiente a determinare l’estradizione, essendo la decisione finale riservata al Ministro della giustizia ( art. 708 cod. proc. pen.).<br />
Ne deriva che il sistema vigente è inspirato ad un criterio misto, che abbina il potere discrezionale del Ministro di concedere o meno l&#8217;estradizione alla garanzia giurisdizionale, sotto il profilo sia dell&#8217;accertamento delle condizioni legittimanti l&#8217;estradizione sia della tutela della libertà personale dell&#8217;estradando.<br />
Tanto si desume chiaramente dal disposto dell’art. 701 del cod. proc. pen., rubricato alla <i>Garanzia giurisdizionale, </i> il quale prevede che senza la decisione favorevole della Corte o il consenso dell’estradando ( commi 1 e 2) l’estradizione non può mai essere concessa, ma che la decisione favorevole o addirittura il consenso dell’estradando non obbligano il Ministro a concederla ( comma 3). <br />
Il decreto col quale il Ministro sceglie se concedere o negare l&#8217;estradizione in base a valutazioni di opportunità conclude dunque il complesso procedimento, ma a tale atto resta estraneo  l&#8217;accertamento formale in ordine alla teorica concedibilità della stessa sul piano tecnico giuridico, essendo tale adempimento riservato dal Legislatore all&#8217;Autorità giudiziaria, appunto in funzione di garanzia.</p>
<p>2. Per quanto qui rileva, la giurisprudenza ha da tempo chiarito – distaccandosi dall’impostazione risalente nella Dottrina internazionalistica – che il decreto di estradizione non ha (a differenza degli atti di stipula e adesione a Trattati  o Convenzioni in materia) natura di atto politico: si tratta infatti di una determinazione, sia pure latamente discrezionale, che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato ma provvede su un oggetto specifico  e circoscritto, disponendo in modo diretto e immediato di interessi essenzialmente individuali. ( cfr. IV Sez. n. 344 del 1966).<br />
Sulla base di tali coordinate, è ormai in sostanza acquisito che il decreto <i>de quo</i> – del quale è evidente il collegamento attuativo con la sfera dell’indirizzo politico internazionale dello Stato – è un atto di alta amministrazione.<br />
Ciò ne comporta la normale sindacabilità da parte del Giudice amministrativo, ma all’interno di due limiti.<br />
Per un verso infatti il sindacato del G.A. può riguardare i soli aspetti del provvedimento che siano discrezionali e quindi lesivi di interessi legittimi, non sussistendo in materia alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />
Per altro verso questo sindacato non può investire direttamente il merito di una scelta che l’ordinamento configura come latamente discrezionale.<br />
Come acquisito nella giurisprudenza della Sezione, rimane quindi doverosamente precluso al G.A. ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal Giudice penale ( allorchè questi ha riscontrato la sussistenza delle condizioni tecnico giuridiche di estradabilità), trattandosi di questioni concernenti lo <i>status libertatis</i> e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione. ( cfr. per tutte IV Sez. n. 1996 del 2000).<br />
Ugualmente, rimane doverosamente preclusa al G.A. ogni indagine che esorbiti dal riscontro in seno al decreto di profili estrinseci di abnormità o illogicità, suscettibili in quanto tali di essere apprezzati anche nella giurisdizione di legittimità.</p>
<p> 3. Diversamente da come ritenuto dal Tribunale, tali criteri limitativi, a giudizio di questo Collegio, non contrastano con l’insegnamento impartito dalla Corte costituzionale allorchè, con la sentenza n. 223 del 1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 698 cod. proc. pen. e della legge n. 225 del 1984 ( recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983) nella parte in cui prevedevano l’estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell’impegno assunto dal Paese richiedente &#8211; con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto &#8211; a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.<br />
In quell’occasione la Corte, peraltro al fine di valutare la contestata ammissibilità della questione allora sollevata dal T.A.R. Lazio, ha affermato che “ il sindacato di legittimità del provvedimento impugnato &#8211; condotto sul piano dell&#8217;osservanza delle leggi che regolano l&#8217;azione ministeriale &#8211; non può non compiersi, infatti, anche con riguardo alla legalità costituzionale, che è, anzi, il primo doveroso controllo da parte di ogni giudice dello Stato. Controllo di legalità che, tuttavia, non può intendersi limitato ai principi dell&#8217;azione amministrativa in senso stretto se, e in quanto, essa insista su beni o interessi tutelati (in massimo grado) dalla Costituzione.”.<br />
Ma l’individuazione del parametro alla stregua del quale va condotto <i>in subiecta materia</i> il sindacato di legittimità non può comportare secondo questo Collegio nè la pretermissione dei principi costituzionali che regolano il riparto della giurisdizione tra il Giudice ordinario e il Giudice amministrativo, allorchè non si verta in quelle particolari materie in cui quest’ultimo può conoscere anche di diritti soggettivi; nè il superamento del limite del limite esterno della giurisdizione di legittimità per invasione delle attribuzioni riservate all’Autorità amministrativa.</p>
<p>4. Tanto chiarito, il quadro di riferimento ora delineato necessita di ulteriori precisazioni per quanto riguarda l’oggetto della scelta demandata al Ministro nel caso di richieste passive per accusati  di reati punibili con la pena capitale.<br />
Infatti, qualora si configuri come teoricamente possibile l’irrogazione della pena capitale, il vigente codice di rito penale impone al Ministro di verificare autonomamente l’idoneità delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente circa la non inflizione o esecuzione della pena di morte, essendo stato tale specifico  controllo espressamente costruito dal legislatore (cfr. la lettera dell’ art. 698 comma 2) secondo il criterio della duplice valutazione di sufficienza, da parte  sia dell&#8217;Autorità giudiziaria che  di quella ministeriale.<br />
In questa specifica prospettiva, il vaglio in ordine alla congruità delle assicurazioni – già compiuto in fase giurisdizionale – sembra riemergere nella fase amministrativa, per costituire il  frutto di ulteriori valutazioni di merito da parte del Ministro.<br />
Al riguardo si osserva <i>in limine</i> che la citata Corte cost. n. 223 del 1996 ha espunto dal sistema il riferimento alla valutazione per così dire discrezionale della sufficienza delle assicurazioni, al posto della quale l’ordinamento interno richiede ora l’obiettiva assoluta garanzia: ne segue quindi che secondo il diritto vivente  in concreto in capo al Ministro &#8211; fermo il suo diverso potere di scelta se concedere o meno l’estradizione &#8211;  viene a restringersi il margine di accertamento sul punto, allorchè il riscontro in chiave obiettiva di  questo presupposto formale di  estradabilità sia stato già compiuto favorevolmente dal Giudice penale.<br />
Anche per questa parte si deve perciò ribadire che il giudizio sulle garanzie formulato dal Ministro nella fase amministrativa della procedura può, per le richiamate  ragioni di sistematica istituzionale, essere sindacato dal G.A. solo nella misura in cui è frutto di valutazioni  discrezionali ( cioè incidenti su interessi legittimi) e non nella parte in cui fondi, adeguandovisi, sull’accertamento ( incidente sui diritti) già compiuto dall’A.G.O..<br />
Diversamente ragionando, il ricorso contro il provvedimento amministrativo verrebbe inammissibilmente a costituire  una sorta di improprio mezzo di revisione <i>extra ordinem</i> delle sentenze delle Corti Penali, nella parte in cui accertano appunto la concedibilità e  l’assoluta garanzia.<br />
Parimenti, come si è detto, non può essere direttamente sindacato il merito intrinseco della valutazione ministeriale di opportunità.  </p>
<p>5. Applicando queste coordinate, rileva il Collegio che nel caso all’esame il Ministro ha in via primaria recepito quanto emerso nella fase giurisdizionale, ove appunto è stato  accertato che la assoluta garanzia di cui si discute risiede nel principio convenzionale di specialità e nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico dello Stato richiedente.<br />
In effetti, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, le residue considerazioni contenute nel provvedimento appaiono infatti intese non già a disconoscere la pregnanza dei rilievi formulati dal Giudice Penale ma piuttosto a rimarcare previsioni aggiuntive a garanzia dell’estradando, in linea col disposto dell’art. 699 comma 3 cod. proc. pen..<br />
Come sopra riferito, le conclusioni cui è pervenuto il Ministro sono state stigmatizzate dalla sentenza impugnata, la quale rileva che il principio c.d. di specialità – in virtù del quale l’estradato può essere punito solo per il reato in relazione al quale l’estradizione fu concessa – trova parziale deroga ai sensi dell’art. XVI comma  1 lettera a) del Trattato Italia –USA quando gli stessi fatti per i quali l’estradizione sia stata concessa  costituiscono un reato diversamente qualificato che possa dar luogo a estradizione.<br />
Secondo il Tribunale, in un contesto in cui i supposti concorrenti dell’asserito mandante  B.C. risultano accusati di aver eseguito l’omicidio ( e quindi di crimine punibile con la pena capitale), nulla escluderebbe che il delitto attualmente addebitato a quest’ultimo ( punibile con la pena massima di sessanta anni di reclusione) possa essere negativamente riqualificato in base al vincolo associativo, con conseguente venir meno della garanzia di non irrogabilità della pena di morte.<br />
Di qui il difetto di istruttoria e di motivazione che, secondo la sentenza appellata, vizia l’atto ministeriale impugnato, non avendo l’Autorità amministrativa tenuto conto del conflitto ordinamentale discendente dal possibile verificarsi di tale evenienza.</p>
<p>6. Al riguardo, questo Collegio osserva quanto segue.<br />
Il citato art. XVI comma 1 del Trattato Italia –USA prevede alla lettera a) che “ Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta giudicata o punita dalla Parte richiedente salvo che per il reato per il quale l’estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l’estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione”.<br />
Sul piano ricognitivo, analoga deroga al principio cardine di specialità si rinviene ad esempio nella Convenzione europea di estradizione ( firmata a Parigi il 13.12.1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963) la quale prevede all’art. 14 comma 3 che “ <i>Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l&#8217;individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l&#8217;infraction nouvellement qualifiée permettraient l&#8217;extradition. ».<br />
</i>Interrogandosi sulla pregnanza del criterio di specialità come divisato dall’art. XVI del Trattato Italia USA, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che detta norma pattizia  consente di procedere solo per gli «stessi fatti» per i quali ha avuto luogo l’estradizione, anche se diversamente qualificati, purché definiti come reati per i quali è ammessa l’estradizione.<br />
Secondo l’insegnamento ormai consolidato della Corte, la norma preclude, in sostanza, la possibilità di procedere per tutti i fatti anteriori, ossia commessi prima della consegna dell’estradato, che siano diversi sotto il profilo ontologico, cronologico, strutturale e funzionale rispetto a quelli che hanno dato luogo all’estradizione. ( Cass. 11.7.1991 n. 10274).<br />
Applicando appunto tale principio in seno alla fase giurisdizionale della procedura in controversia, la Corte d’Appello di Roma ( sentenza 24.3.2005) e la Corte di Cassazione ( sentenza 19.9.2005) hanno già acclarato per un verso che il reato di cui è accusato B.C. non è punito con la pena capitale; per altro verso che lo stesso non può essere riqualificato nel senso ora paventato dal T.A.R., visto che a mente dell’art. XVI i fatti contestati ai supposti esecutori del crimine sono diversi da quelli contestati all’estradando.<br />
Ne segue che la ricezione della vincolante norma pattizia ( in concreto ostativa alla riqualificazione del reato in senso capitale) nel sistema  delle fonti di produzione interne all’ordinamento U.S.A. fornisce una garanzia obiettiva ed assoluta di non possibile inflizione della pena di morte.<br />
In sintesi, il reato per cui è accusato B.C. non prevede la pena capitale ed i fatti per i quali l’estradizione è stata richiesta dagli U.S.A. non possono essere ivi riqualificati come elementi costitutivi di un reato punibile con la pena capitale, pena la violazione di una norma pattizia speciale e imperativa, recepita  nell’ordinamento dello Stato  richiedente.<br />
La garanzia non deriva, in definitiva, dalle assicurazioni fornite dal Dipartimento della Giustizia statunitense ma dal sistema delle fonti normative applicabili in quel Paese dal Giudice penale.  </p>
<p>7. A fronte di tale accertamento favorevole, definitivamente espletato nella sede propria dal Giudice penale, risulta fondato il rilievo dell’Amministrazione appellante in ordine alla inesistenza di difetti motivazionali o carenze istruttorie nel provvedimento che lo recepisce e su esso fonda.<br />
Il fatto che alla garanzia assoluta riconosciuta dall’A.G.O. il Ministro abbia voluto ricollegare  ulteriori condizioni di tutela aggiuntiva dell’estradando ( ritenute opportune appunto ex art. 699 comma 3 cod. proc. pen.)  non è il sintomo di un ritorno ad una valutazione di stampo discrezionale: ad un obiettivo esame, infatti, il decreto ministeriale impugnato risulta formulato in modo così chiaro da non lasciare spazio alcuno a quella discrezionalità appunto ormai vietata per effetto della citata sentenza costituzionale.<br />
A giudizio del Collegio quindi la sentenza impugnata, come ulteriormente e decisivamente dedotto dall’appellante Amministrazione, ha finito per doppiare e rivisitare lo scrutinio di una  questione sostanziale  – l’autorizzabilità dell’estradizione per esistenza della assoluta garanzia – già positivamente svolto dal Giudice naturalmente competente.<br />
In tal senso basta del resto osservare che i motivi di impugnazione accolti dalla sentenza impugnata coincidono in tutto con le eccezioni già sollevate dal B.C. avanti alla Corte di Appello di Roma – ed ivi rigettate &#8211; nonchè con i motivi del ricorso per cassazione presentato contro la sentenza della Corte ed a sua volta rigettato.<br />
L’impostazione che informa la sentenza impugnata confligge quindi con i criteri ermeneutici sopra tratteggiati.<br />
Infatti, giova ribadirlo, l’ordinamento vigente non consente al Giudice amministrativo di acclarare la concedibilità tecnico giuridica dell’estradizione e di ripercorrere <i>ex novo</i> &#8211; nel giudizio innescato dall’impugnazione del provvedimento amministrativo discrezionale che la concede &#8211; quelle stesse questioni di diritto soggettivo che hanno già formato compiuto oggetto dell’esame dell’A.G.O. nella pregressa fase giurisdizionale della procedura.<br />
Pertanto – dal momento che la domanda di annullamento del decreto proposta in primo grado da B.C. non poggia in realtà sulla deduzione di censure diverse rispetto a quelle ora disattese anche in ragione della loro sostanziale inammissibilità nel giudizio amministrativo – l’appello dell’Amministrazione va accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso introduttivo proposto da B.C..<br />
La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti quanto a  spese e onorari del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario proposto da Cipriani Benedetto.<br />
Compensa tra le Parti spese ed onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Paolo SALVATORE			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Pier Luigi LODI 				&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI estensore          &#8211;        Consigliere<br />
Vito POLI					&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Carlo DEODATO				&#8211;	Consigliere																																																																																								</p>
<p align=center>	<br />
<b>Depositata in Segreteria<br />
Il 15/06/2007….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-6-2007-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3286</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica – concessioni &#8211; diniego autorizzazione edilizia per struttura socio sanitaria &#8211; impugnazione dell’ONLUS interessata &#8211; comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione durante l’iter procedimentale relativo alla definizione della domanda, non corretto ne’ leale – rilevanza dell’interesse della collettività all’apertura di nuove strutture assistenziali, la cui utilità sociale è evidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed  urbanistica – concessioni &#8211; diniego autorizzazione edilizia per struttura socio sanitaria  &#8211; impugnazione dell’ONLUS interessata &#8211; comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione durante l’iter procedimentale relativo alla definizione della domanda, non corretto ne’ leale – rilevanza dell’interesse della collettività all’apertura di nuove strutture assistenziali, la cui utilità sociale è evidente &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; fumus boni iuris – rilevanza del comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione durante l’iter procedimentale relativo alla definizione della domanda, non corretto ne’ leale – fattispecie in tema di diniego autorizzazione edilizia per struttura socio sanitaria &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – <a href="/ga/id/2004/8/4835/g">Ordinanza sospensiva del 19 dicembre 2003 n. 912</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3286/2004<br />
Registro Generale: 4386/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ARABA FENICE SOC. COOP ONLUS A.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa da: Avv. CIVITA DI RUSSO con domicilio eletto in Roma VIA PREMUDA,14 presso CIVITA DI RUSSO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO</b> rappresentato e difeso da: Avv. SALVATORE COLETTA con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 55 presso SALVATORE COLETTA</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; LATINA n. 912/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO<br />
Udito il relatore Cons. Nicola Russo e udito, altresì, per la parte l’Avv. M. Cardi su delega dell’Avv. C. Di Russo;</p>
<p>Considerato che il presente appello appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, alla luce del comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione durante l’iter procedimentale relativo alla definizione della domanda di apertura di una “casa famiglia per minori con svantaggio sociale e caratteriale”, comportamento che non appare improntato ai canoni della correttezza e leale collaborazione nello svolgimento dell’attività amministrativa, oltre che contrastante con l’interesse della collettività all’apertura di nuove strutture assistenziali, la cui utilità sociale è evidente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4386/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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