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	<title>3274 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3274 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3274</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente, Francesco Gambato Spisani, Consigliere; PARTI: (Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, c. il signor Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Gabellone) Art. 635 del codice dell&#8217;ordinamento militare: requisiti inderogabili d&#8217;ammissione al reclutamento 1.- Forze Armate &#8211; Militari &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente, Francesco Gambato Spisani, Consigliere; PARTI:  (Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, c. il signor Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Gabellone)</span></p>
<hr />
<p>Art. 635 del codice dell&#8217;ordinamento militare: requisiti inderogabili d&#8217;ammissione al reclutamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Forze Armate &#8211; Militari &#8211; reclutamento &#8211; art. 635 del codice dell&#8217;ordinamento militare &#8211; ratio.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Principio di legalità  &#8211; portata.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3.- Costituzione Italiana &#8211; obbligo di ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata &#8211; destinatari.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">4.- Pubblica Amministrazione &#8211; Responsabilità  Civile &#8211; caducazione di un atto amministrativo &#8211; risarcimento del danno &#8211; effetto automatico &#8211; va escluso.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. L&#8217;art. 635 del codice dell&#8217;ordinamento militare </i><i>laddove stabilisce i requisiti inderogabili d&#8217;ammissione al reclutamento, nonchè l&#8217;obbligo dei singoli candidati di mantenerne il possesso al momento in cui scade il termine di partecipazione alla procedura, durante quest&#8217;ultima e fino all&#8217;immissione definitiva nei ruoli</i><i>, non si può dire &#8220;</i><i>del tutto irragionevole</i> <i>, atteso che siffatta disposizione </i><i>è preordinata a disciplinare, nella quasi totalità  dei casi, la selezione d&#8217;un gran numero di militari da una platea assai ampia di candidati, sì¬ da restringerne la scelta solo a quelli per i quali non sia discussa la condotta morale neppure in termini di rischio</i><i>.</i></p>
<p align=""JUSTIFY""> </p>
<p align=""JUSTIFY""><i>2. Coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l&#8217;obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità , visto che l&#8217;ulteriore dimensione della legalità  costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale</i></p>
<p align=""JUSTIFY""> </p>
<p align=""JUSTIFY""><i>3. L&#8217;obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle fonti appartiene, </i><i>in primis</i><i>, al giudice comune. Per quanto non possa in assoluto escludersi che una simile, delicata attività  esegetica incomba anche alla pubblica amministrazione, tuttavia, perlomeno in assenza di un diritto &#8220;&#8221;vivente&#8221;&#8221; e quindi di una consolidata interpretazione in sede giurisprudenziale, l&#8217;opzione ermeneutica fondata sul dato letterale non può sicuramente costituire fonte di responsabilità  per l&#8217;amministrazione che vi si attenga.</i></p>
<p align=""JUSTIFY""> </p>
<p align=""JUSTIFY""><i>4. Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell&#8217;annullamento di un atto amministrativo ma necessita dell&#8217;ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della p.a.. </i><i>Affinchè sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l&#8217;emanazione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole dell&#8217;imparzialità , correttezza e buona fede alle quali l&#8217;esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.</i></p>
<p> &#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/05/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03274/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03827/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3827 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. -Omissis-;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 &#8211; svoltasi in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 &#8211; il consigliere Silvia Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierno appellato, con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare n. 144 del 2 luglio 2012, veniva immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell&#8217;Esercito, con il grado di Primo Caporal Maggiore, con decorrenza giuridica e amministrativa dalla data di presentazione presso l&#8217;Ente di formazione (11 settembre 2012) e con riserva di superamento del corso propedeutico nonchè dell&#8217;accertamento degli ulteriori requisiti previsti dall&#8217;art. 635, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto dirigenziale n. 269 del 27 novembre 2013, egli veniva dichiarato decaduto dall&#8217;immissione nel ruolo dei volontari, essendo stato accertato che lo stesso, sin dall&#8217;immissione in ruolo, era &#8220;<i>imputato in procedimento penale per delitto non colposo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso il suddetto decreto veniva interposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce che, con la sentenza n. -OMISSIS-, respingeva la domanda di annullamento del provvedimento gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Detta pronuncia veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato il quale, in accoglimento del gravame proposto, con sentenza n.-OMISSIS-, riformava la decisione del TAR, disponendo l&#8217;annullamento del provvedimento di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In esecuzione della suddetta sentenza, il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, con il documento M D GMIL 0743755 del 22 ottobre 2015 disponeva l&#8217;immissione in ruolo dell&#8217;odierno appellato con effetti giuridici a far data dall&#8217;11 settembre 2012 ed effetti economici decorrenti dalla diversa e posteriore data di assunzione in forza.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Avverso il suddetto provvedimento, il signor -OMISSIS- proponeva ricorso al TAR per il Lazio, chiedendone l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli proponeva, altresì¬, domanda di risarcimento del danno patrimoniale subÃ¬to a causa dell&#8217;illegittimo provvedimento di destituzione, quantificato in €. 30.785,96, pari alle retribuzioni non percepite per il periodo compreso tra l&#8217;11 settembre 2012 e il 9 novembre 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale da parte del TAR per il Lazio, il ricorso veniva riassunto innanzi al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, innanzi alla quale si costituiva, in resistenza, il Ministero della Difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nelle more, il suddetto Ministero adottava il decreto n. 149 del 10 agosto 2016, con il quale disponeva: 1) l&#8217;annullamento del d.d. n. 269 del 27 novembre 2013; 2) l&#8217;immissione del signor -OMISSIS- &#8220;a <i>pieno titolo nel ruolo dei volontari in servizio permanente nell&#8217;esercito, con decorrenza giuridica 11 settembre 2012 e amministrativa 9 novembre 2015</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2016 e depositato il 7 novembre 2016, il signor -OMISSIS- proponeva motivi aggiunti, reiterando le censure svolte nel ricorso introduttivo, come pure la domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il TAR respingeva la domanda impugnatoria e accoglieva quella risarcitoria, condannando l&#8217;intimata amministrazione a corrispondere a tale titolo il 50% delle retribuzioni non erogate.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, relativamente all&#8217;elemento soggettivo, il TAR osservava che la difesa erariale non aveva dedotto alcunchè circa l&#8217;eventuale scusabilità  dell&#8217;errore del Ministero nel disporre l&#8217;illegittima destituzione. Inoltre, dalla disamina della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- di annullamento del provvedimento di decadenza, avrebbe potuto evincersi che l&#8217;amministrazione militare aveva tenuto una condotta in contrasto con fondamentali principi di rango costituzionale, tra cui, <i>in primis</i>, il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all&#8217;art. 27 comma 2 Cost.. Alla luce di tale disposizione il Ministero avrebbe dovuto interpretare e applicare l&#8217;art. 635 comma 1 lettera g) d.lgs. n. 66/2010, anche ricorrendo agli strumenti indicati dall&#8217;art. 7 comma 2 e dall&#8217;art. 21 <i>quater</i> della l.n. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">10. La sentenza è stata impugnata dal Ministero della Difesa, rimasto soccombente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione ha dedotto:</p>
<p style="text-align: justify;">1)<i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.30 c.p.a. e dell&#8217;art. 2043 cod. civ.; confusione tra provvedimento illecito e provvedimento solo illegittimo; erronea applicazione di &#8220;presunzione di colpa&#8221; e dell&#8217;art. 2727 cod.civ.; mancata considerazione dell&#8217;assenza di &#8220;colpa&#8221; nell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ritardo dell&#8217;assunzione del ricorrente non è ascrivibile ad un comportamento colposo dell&#8217;amministrazione, ma è frutto dell&#8217;applicazione di una norma del codice dell&#8217;ordinamento militare che, ai fini dell&#8217;assunzione, attribuisce rilievo ostativo alla pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo (cfr. gli articoli 705, comma 1, lett. c) e l&#8217;art. 635, comma 1, lett. g); cfr. anche l&#8217;art. 4, comma 2, del D.M. 27 aprile 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di decadenza è stato adottato nei confronti del -OMISSIS- sulla base del riscontro del fatto oggettivo che &#8211; nell&#8217;arco temporale tra la data della domanda di partecipazione alla selezione (5 aprile 2012) e la data della verifica del mantenimento dei requisiti, coincidente con l&#8217;effettiva immissione in servizio permanente (11 settembre 2012) &#8211; l&#8217;interessato è risultato imputato in un procedimento penale per delitto non colposo attivato con la richiesta di citazione diretta a giudizio in data 26 gennaio 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostengo dell&#8217;assenza di colpa, l&#8217;amministrazione ha richiamato, ad esempio, un orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (da ultimo, sentenza n. 629 del 2017), in cui è stato affermato che la posizione di imputato è<i>ex se</i> impeditiva della partecipazione ad un concorso per l&#8217;arruolamento e che a nulla rileva l&#8217;assoluzione intervenuta successivamente alla definizione della procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Si è costituito, per resistere, il signor -OMISSIS-, con articolate argomentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">13. L&#8217;appellato ha depositato una memoria conclusionale.</p>
<p style="text-align: justify;">14. All&#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">15. L&#8217;appello è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo, si osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">16. In primo luogo, rileva il Collegio che la sentenza n. -OMISSIS-di questa Sezione, che ha annullato il provvedimento di decadenza del signor -OMISSIS- dall&#8217;immissione in ruolo dei volontari in SPE, non contiene specifiche statuizioni relative alla responsabilità  e/o diligenza dell&#8217;amministrazione intimata nella vicenda di cui trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto interessa in questa sede, la pronuncia ha valutato, in relazione all&#8217;art. 635 del codice dell&#8217;ordinamento militare, applicato dall&#8217;amministrazione, che tale disposizione &#8220;<i>laddove stabilisce i requisiti inderogabili d&#8217;ammissione al reclutamento, nonchè l&#8217;obbligo dei singoli candidati di mantenerne il possesso al momento in cui scade il termine di partecipazione alla procedura, durante quest&#8217;ultima e fino all&#8217;immissione definitiva nei ruoli</i>&#8220;, non si può dire &#8220;<i>del tutto irragionevole</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, la sentenza ha evidenziato che siffatta disposizione &#8220;<i>è preordinata a disciplinare, nella quasi totalità  dei casi, la selezione d&#8217;un gran numero di militari da una platea assai ampia di candidati, sì¬ da restringerne la scelta solo a quelli per i quali non sia discussa la condotta morale neppure in termini di rischio</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ragione dell&#8217;annullamento è invece scaturita da una &#8220;<i>lettura costituzionalmente orientata</i>&#8221; della normativa di riferimento, riguardata alla luce della finalità  di &#8220;<i>proteggere il reclutamento da seri rischi</i>&#8220;, in rapporto ad una fattispecie in cui questa funzione doveva considerarsi ormai esaurita per effetto dell&#8217;intervenuta assoluzione dell&#8217;appellato.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto evento è stato assimilato dalla pronuncia al mancato avveramento di una sorta di condizione risolutiva, avente efficacia retroattiva &#8220;<i>di talchè l&#8217;intervenuto proscioglimento del sig. -OMISSIS- elide in radice la funzione protettiva della clausola, in assenza d&#8217;una diversa e pìù specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo di vigenza di essa e di sua graduazione con riguardo alle modalità  estintive</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quindi solo in tale ottica che il Consiglio di Stato ha censurato l&#8217;azione amministrativa, attribuendo alla p.a. &#8220;<i>l&#8217;onere di verificare in concreto, se del caso con una pìù approfondita istruttoria e, ove occorra, anche con l&#8217;adozione di misure cautelari ex artt. 7, c. 2 e 21-quater della l. 7 agosto 1990 n. 241, l&#8217;eventuale intervenuta definizione in senso favorevole al candidato, del procedimento penale che attiva la clausola di protezione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Ciò posto, è anzitutto necessario ricordare che il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell&#8217;annullamento di un atto amministrativo ma necessita dell&#8217;ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Affinchè sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l&#8217;emanazione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole dell&#8217;imparzialità , correttezza e buona fede alle quali l&#8217;esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 361).</p>
<p style="text-align: justify;">18. Nella fattispecie, il TAR ha sostenuto che l&#8217;amministrazione avrebbe violato &#8220;<i>il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all&#8217;art. 27 comma 2 Cost. </i>e che<i> &#8220;&#8221;Alla luce di tale disposizione il Ministero avrebbe dovuto interpretare e applicare l&#8217;art. 635 comma 1 lettera g) D. Lgs. 66/2010, anche ricorrendo agli strumenti indicati dall&#8217;art. 7 comma 2 e dall&#8217;art. 21 quater L. 241/1990</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tuttavia, il primo giudice non ha considerato, in primo luogo, che &#8220;&#8221;<i>coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l&#8217;obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità , visto che l&#8217;ulteriore dimensione della legalità  costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale</i>&#8220;&#8221; (Cons. Stato, sez. V, sentenza n.1862 del 14 aprile 2015).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie, va peraltro evidenziato che, come traspare chiaramente dalla sentenza n. -OMISSIS- della Sezione, l&#8217;inequivoca disposizione contenuta nell&#8217;art. 635, comma 1, lett. g) del c.o.m. è stata considerata in sè non irragionevole, anche perchè, diversamente opinando, il Collegio avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità  costituzionale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Di essa è stata tuttavia fornita una interpretazione &#8220;&#8221;costituzionalmente orientata&#8221;&#8221; attraverso l&#8217;attribuzione alla p.a., pur in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, dell&#8217;obbligo di adottare misure &#8220;&#8221;cautelari&#8221;&#8221; fino all&#8217;eventuale intervenuta definizione in senso favorevole al candidato del procedimento penale in ipotesi ostativo al reclutamento.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene, l&#8217;obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle fonti appartiene, <i>in primis</i>, al giudice comune (sull&#8217;obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme cfr. ad esempio. Corte Cost., 26 maggio 2015, n. 92).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per quanto non possa in assoluto escludersi che una simile, delicata attività  esegetica incomba anche alla pubblica amministrazione, tuttavia, perlomeno in assenza di un diritto &#8220;&#8221;vivente&#8221;&#8221; e quindi di una consolidata interpretazione in sede giurisprudenziale, l&#8217;opzione ermeneutica fondata sul dato letterale non può sicuramente costituire fonte di responsabilità  per l&#8217;amministrazione che vi si attenga.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie, va altresì¬ rimarcato che l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 635, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 66/2010, propugnata dalla sentenza n. -OMISSIS-, non è affatto pacifica nè consolidata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In senso contrario vi sono infatti numerose pronunce, sia precedenti che successive, della Sezione (tra cui, da ultimo, sez. IV, n. 247 dell&#8217;11 gennaio 2019 e n. 629 del 14 febbraio 2017) nelle quali è stato messo in luce che:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; &#8220;&#8221;<i>come imposto dall&#8217;art. 638 d.lgs. 66/2010, i requisiti necessari per il reclutamento (salvo alcune eccezioni non ricorrenti nella specie) debbono essere posseduti dall&#8217;aspirante Militare per tutta la durata della procedura selettiva propedeutica all&#8217;incorporazione, senza soluzione di continuità  (cfr</i>. <i>Cons. St., Sez. IV, n. 261 del 2017, relativa a reclutamento di personale militare; sez. VI, n. 3642 del 2010 relativa a reclutamento di VV.FF.); che si tratti di un principio generale delle procedure selettive lo si evince inoltre, nell&#8217;affine materia dei requisiti di partecipazione a gare d&#8217;appalto, dai plurimi arresti dell&#8217;Adunanza plenaria e della Corte del Lussemburgo (Ad. plen., nn. 8/2015, 5/2016, 6/2016 e 10/2016, nonchè Corte giustizia UE, sez. IX, 10 novembre 2016, Ciclat); inoltre, l&#8217;attuale qualità  di imputato per delitti non colposi è sempre stata condizione </i>ex lege <i>impeditiva del reclutamento nelle Forze Armate, a prescindere dalla conoscenza che ne avesse il candidato (art. 635 d.lgs. 66/2010 e, in precedenza, art. 4, comma 1, lett. e] ed art. 11 l. 226/2004)</i>&#8220;&#8221;;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; inoltre non può &#8220;&#8221;<i>fondatamente sostenersi la natura sanzionatoria del provvedimento di decadenza, di contro mero riflesso dell&#8217;assenza a monte, in capo al Militare vincitore di pubblico concorso, dei requisiti previsti ex lege per la stessa legittima partecipazione a quel concorso</i>&#8220;&#8221;;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; nè rileva una assoluzione sopravvenuta alla definizione della procedura concorsuale poichè &#8220;&#8221;<i>la legittimità  di un atto amministrativo deve essere delibata in relazione alle circostanze di fatto e di diritto coeve alla sua emanazione</i>&#8220;&#8221;; in tale ottica &#8220;&#8221;<i>il riferimento all&#8217;art. 27 della Carta fondamentale è improprio, giacchè, nella specie, si controverte del possesso di requisiti per la partecipazione ad un pubblico concorso e non dell&#8217;ascrizione di responsabilità  penale</i>&#8220;&#8221; (sentenza n. 629 del 2017).</p>
<p style=""text-align: justify;"">18.1 A fronte di tale quadro giurisprudenziale, risulta quindi insussistente la violazione, da parte dell&#8217;amministrazione, dei principi di rango costituzionale ravvisati dal TAR e, correlativamente, dell&#8217;elemento soggettivo della colpa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">19. In definitiva, per quanto testà© argomentato, l&#8217;appello deve essere accolto, con conseguente reiezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Appare tuttavia equo, in considerazione della peculiarità  della vicenda, disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, n. 3827 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della parte appellata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonino Anastasi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Alessandro Verrico, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2010 n.3274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-7-2010-n-3274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-7-2010-n-3274/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2010 n.3274</a></p>
<p>Pres. A. Urbano, Est. R. Ravasio V.T. (Avv. L. Valla) c/ Comune di Modugno (Avv. C. Carlucci) Rapporti tra i privati &#8211; Inapplicabilità l. n. 447/1995 – Differenziale superiore a 3 Db – Immissioni superiori alla normalità La l. n. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati, mentre</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-7-2010-n-3274/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2010 n.3274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Urbano, Est. R. Ravasio<br /> V.T. (Avv. L. Valla) c/ Comune di Modugno (Avv. C. Carlucci)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rapporti tra i privati &#8211; Inapplicabilità l. n. 447/1995 – Differenziale superiore a 3 Db – Immissioni superiori alla normalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La l. n. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati, mentre le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità, ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 595 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Vito Tota, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Libera Valla, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Cristina Carlucci in Modugno, c/o C. Comunale p.zza del Popolo 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Casearia Tuttolat dei Cugini Gattulli Snc, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Regano, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la dichiarazione d’illegittimità e/o annullamento del silenzio serbato dal Comune di Modugno sulla richiesta del ricorrente per far cessare le emissioni rumorose prodotte dall’Azienda Casearia Tuttolat dei cugini Gattulli s.n.c.;.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Azienda Casearia Tuttolat dei Cugini Gattulli Snc;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Valla e C. Carlucci;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso indicato in epigrafe, depositato il 27 aprile 2010, il ricorrente, premettendo di risiedere in Comune di Modugno, alla via Piave, nelle immediate vicinanze del Caseificio Tuttolat dei cugini Gattulli s.n.c.; di essere disturbato nel riposo dalle emissioni rumorose provenienti dal predetto opificio; di avere perciò denunciato la situazione alla ASL ed al Comune di Modugno, sollecitando da questo ultimo la adozione di una ordinanza contigibile ed urgente per far cessare la situazione in atto e di non aver ricevuto risposta alcuna; tanto premesso chiede accertarsi la illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Modugno in ordine alla istanza di che trattasi, finalizzata a far cessare le missioni rumorose prodotte dalla azienda.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Modugno ed il Caseificio Tuttolat s.n.c.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 17 giugno 2010 il ricorso è stato introitato a decisione .</p>
<p>2. Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che con raccomandata 9 novembre 2009 il ricorrente scriveva all’Ufficio Politiche Ambientali, e per conoscenza al Sindaco, denunciando le emissioni rumorose provenienti dal Caseificio Tuttolat e chiedendo: a) il ripristino degli orari effettivi di lavorazione; b) se esista la valutazione di impatto acustica ; c) di effettuare a sorpresa la misurazione delle emissioni sonore dalla sua abitazione.<br />	<br />
Le medesime richieste venivano reiterate con raccomanda 9 dicembre 2009 indirizzata alla ASL e per conoscenza al Sindaco.<br />	<br />
Con ulteriore missiva 18 gennaio 2010, indirizzata alla ASL BA e per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Modugno, il ricorrente , dopo aver insistito per gli accertamenti richiesti (relativi alla valutazione di impatto acustico nonché alla misurazione delle emissioni sonore), si indirizzava al Sindaco “<i>affinché sia accertato il vero di quanto riferito al sottoscritto da impiegati e funzionari comunali (URP e Ufficio Ambiente), cioè che non esiste ad oggi un atto amministrativo che regolamenta gli orari di apertura delle attività produttive, artigianali e commerciali, su tutto il territorio comunale, per giunta ancora sprovvisto di zonizzazione acustica come impone la L. 447/95 e convenuta L.R. 3/2002. Se fosse vero, a maggior ragione, non legittimerebbe gli operanti nel settore a trasgredire nello specifico attività rumorose, soggette a requisiti di legge suddetta, e troverebbe, da parte del Primo Cittadino, in via cautelativa, una ordinanza con tingibile e urgente</i>.”.<br />	<br />
Infine con lettera 21 gennaio 2010, indirizzata ancora una volta alla ASL BA, il ricorrente ribadiva l’invito ad effettuare controlli tecnici, nonché “<i>di effettuare il controllo della documentazione, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi di legge e di regolamenti ( L. 447/95 e convnuta l.r. 372002) e di estrarre copia conforme della stessa, debitamente firmata dal responsabile della struttura sottoposta a verifica ispettiva. Vogliano gli ispettori incaricati eseguire ogni accertamento utile a riscontrare eventuali irregolarità da parte di terzi e redigere apposito verbale.</i>”.<br />	<br />
Questo il contenuto delle missive indirizzate, in varie puntate, dal ricorrente.</p>
<p>3. Come si vede, nei confronti del Comune di Modugno una istanza finalizzata alla adozione di un provvedimento specifico non è divisabile.<br />	<br />
Infatti, gli atti acquisiti al giudizio evidenziano come il ricorrente, nel complesso, si sia in realtà orientato a sollecitare gli organi ritenuti competenti ad effettuare accertamenti e ad agire di conseguenza, senza però indicare specificamente il contenuto del provvedimento auspicato: ciò vale anche con riferimento alla richiesta di “<i>ripristino degli orari effettivi di lavorazione</i>”, che è generica in quanto non indica quali sarebbero gli orari che dovrebbero essere rispettati; e vale anche con riferimento alla richiesta di adozione di un provvedimento contigibile ed urgente, il quale non si comprende se dovrebbe essere finalizzato alla chiusura o alla dislocazione della attività ovvero alla adozione di non meglio specificati dispositivi finalizzati ad ovviare agli inconvenienti lamentati.<br />	<br />
Trattasi dunque di richieste generiche, le quali non consentono di valutare se l’istanza fosse fondata e, ancor prima, se il ricorrente vantasse, con riferimento al provvedimento auspicato, un interesse qualificato idoneo ad innestare l’obbligo per il Comune di Modugno di evadere l’istanza.</p>
<p>4. Peraltro non è inutile osservare che sia la richiesta di ripristino “degli orari effettivi di lavorazione” sia la richiesta di provvedimento contigibile ed urgente appaiono manifestamente infondate: quanto alla prima di tali richieste per la ragione che non è dimostrata l’esistenza, nel Comune di Modugno, di norme che regolamentano, nelle varie zone del territorio, gli orari di lavoro delle attività produttive; quanto al provvedimento contigibile ed urgente per la ragione che non v’è prova del fatto che l’attività del Caseificio Tuttolat sia idonea a creare una emergenza sanitaria o un grave pericolo per l’incolumità pubblica.</p>
<p>5. Il ricorso è dunque infondato non essendo le istanze prodotte dal ricorrente idonee a generare l’obbligo del Comune di Modugno ad evaderle con provvedimento espresso, fermo restando che il ricorrente può adire, a tutela dei propri diritti, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con azione ex artt. 844 e/o 2043 c.c. e 700 c.p.c., essendo consolidato in Giurisprudenza il principio per cui la L. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati (nel caso specifico nei rapporti tra il ricorrente ed il Caseificio Tuttolat), mentre le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db.</p>
<p>6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />	<br />
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-7-2010-n-3274/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2010 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Valdo (avv.ti Gallo, Biginelli) c. Comune di Tronzano Vercellese (avv. Servetti) sulla non imputabilità alla P.A. della tardiva normazione area bianca a causa entrata in vigore nuova normativa Edilizia ed urbanistica – Aree bianche – Onere di riqualificazione – Entrata in vigore di nuova normativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2009-n-3274/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2009 n.3274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Valdo (avv.ti Gallo, Biginelli) c. Comune di Tronzano Vercellese (avv. Servetti)</span></p>
<hr />
<p>sulla non imputabilità alla P.A. della tardiva normazione area bianca a causa entrata in vigore nuova normativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Aree bianche – Onere di riqualificazione – Entrata in vigore di nuova normativa comportante rallentamento tempistica di redazione variante – Legittimità del ritardo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’entrata in vigore della normativa sulla valutazione ambientale strategica, comportando ritardi non imputabili all’Amministrazione comunale nel redigere la variante di P.R.G., esclude che sia imputabile ad essa il ritardo nella normazione delle aree bianche, specialmente nel caso in cui la stessa fornisca un calendario dettagliato delle tempistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14967_14967.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.3274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-24-10-2008-n-3274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-24-10-2008-n-3274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-24-10-2008-n-3274/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.3274</a></p>
<p>sulla assimilazione dei &#8220;piccioni di città&#8221; alle specie selvatiche ovvero agli animali domestici ai fini dell&#8217;applicazione della tutela per le specie selvatiche Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca – Piccioni “inselvatichiti” – Specie selvatica. La fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-24-10-2008-n-3274/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-24-10-2008-n-3274/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.3274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla assimilazione dei &ldquo;piccioni di città&rdquo; alle specie selvatiche ovvero agli animali domestici ai fini dell&#8217;applicazione della tutela per le specie selvatiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca – Piccioni “inselvatichiti” – Specie selvatica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico. Pertanto, in riferimento ai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), deve applicarsi il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla assimilazione dei &#8220;piccioni di città&#8221; alle specie selvatiche ovvero agli animali domestici ai fini dell&#8217;applicazione della tutela per le specie selvatiche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent 3274/08<br />
Ric. n. 1757/2008</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Giuseppe Di Nunzio		Presidente; Claudio Rovis			Consigliere, relatore; Domenico Landi		Consigliere																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1757/2008 proposto dalla</p>
<p> <b>LAC – LEGA PER L&#8217;ABOLIZIONE DELLA CACCIA</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell&#8217;art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Ronco all&#8217;Adige</b> in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>A.N.U.U. di Ronco all&#8217;Adige</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PERl&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, <br />del provvedimento comunale 6.6.2008 n. 867 che ordina ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale secondo il calendario venatorio.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 17.9.2008 e depositato presso la Segreteria l&#8217;1.10.2008, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Claudio Rovis &#8211; l’avv. Sorrentino, in sostituzione dell&#8217;avv. Rizzato, per la parte ricorrente;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	L’associazione ricorrente ha contestato, ritenendola illegittima per violazione, tra l’altro, dell’art. 19 della legge n. 157/92, l’epigrafata ordinanza con cui il Comune di Ronco all’Adige, affermando finalità di contenimento della specie, ha autorizzato i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Secondo il Comune, l’art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe applicabile ai “piccioni di città” in quanto, non essendo questi classificabili tra le specie selvatiche – ma, anzi, dovendosi considerare “alla stregua di animali domestici”, rientrerebbero nel patrimonio disponibile del proprietario, e cioè, nel caso di specie, del Comune stesso -, non potrebbero beneficiare della tutela prevista per tali specie.<br />
Premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica, va osservato che la sussistenza della “categoria” in questione, rappresentando un fatto incontestato e non essendo parimenti prevista dalla legge, nonchè in assenza delle necessarie specificazioni di competenza provinciale, non può che trovare la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul piano analogico più le si avvicina.<br />
D’altra parte la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997).<br />
Pertanto, il Collegio – in coerenza, peraltro, con la propria, precedente sentenza n. 862/08 &#8211; ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta, costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali).<br />
Rispetto a tali principi, pertanto – alla stregua dei quali occorre previamente verificare l’inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all’abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all’abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge -, l’impugnata ordinanza risulta illegittima per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992.<br />
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-24-10-2008-n-3274/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.3274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2005-n-3274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2005-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.3274</a></p>
<p>Pres. Frascione, Est. Corradino Manfreda (avv.ti A. Astolfi, F. Paoletti e G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. P. L. Portaluri) e altri illegittima la notifica per pubblici proclami che difetti dell&#8217;espressa indicazione dei nominativi di tutti i destinatari Processo in generale – Notificazioni e comunicazioni &#8211; Notifica per pubblici proclami</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2005-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.3274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2005-n-3274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.3274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, Est. Corradino<br /> Manfreda (avv.ti A. Astolfi, F. Paoletti e G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. P. L. Portaluri) e altri</span></p>
<hr />
<p>illegittima la notifica per pubblici proclami che difetti dell&#8217;espressa indicazione dei nominativi di tutti i destinatari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo in generale – Notificazioni e comunicazioni &#8211; Notifica per pubblici proclami – Necessaria indicazione dei nominativi di tutti i destinatari – Sussiste &#8211; Motivi<br />
2 Processo in generale – Termini  &#8211; Istituto della rimessione in termini – Non può essere applicato in caso di incertezze meramente soggettive della parte Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Data la natura eccezionale della notifica per pubblici proclami, questa deve necessariamente essere eseguita in modo da rendere più probabile e meno disagevole la conoscenza effettiva dell’atto così notificato e quindi, sicuramente, mediante indicazione di tutti i nominativi dei singoli destinatari.</p>
<p>2 Data la natura derogatoria al generale principio della perentorietà dei termini e della speditezza del processo amministrativo, l’istituto della rimessione in termini non può essere applicato in presenza di incertezze meramente &#8220;soggettive&#8221; della parte (nella fattispecie trattasi di notifica per pubblici proclami priva dell’indicazione dei nominativi dei destinatari).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Sezione Quinta</b></p>
<p>     ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 4558/2004 R.G., proposto dal<br />ù<br />
dott. <b>Cosimo Manfreda</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Astolfi, Fabrizio Paoletti e Giovanni Pellegrino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzosito in Roma, Corso del Rinascimento n. 11,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Luigi Portaluri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giulio Micioni, sito in Roma, viale Gorizia 25/D;<br />
&#8211; la <b>Regione Puglia – Direzione Settore Sanità</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Luigi Portaluri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giulio Micioni, sito in Roma, viale Gor</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; Claudio Cassone, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; Alessandro Marchitielli, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; Salvatore Gibilaro, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; Eugenio Serratì, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; Pasquale Fioretto, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum<br />
della dott.ssa Maria Domenica De Matteis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Duchi, Francesco Cavallaro e Paolo Accardo, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo, in Roma via Bazzoni, n. 3,</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum<br />
della Confederazione generale dei consumatori (Confconsumatori) – sezione per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Aldo Loiodice, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Roma, via Ombrone n. 12 &#8211; Pal. B,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Puglia &#8211; Bari, sez. I, n. 615/2004, depositata in data 18 febbraio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004, relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altresì, gli avvocati F. Paoletti, G. Pellegrino, P.L. Portaluri, P. Accardo, C. Duchi e Rodio per delega dell’ avv. A. Loiodice;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata il TAR della Puglia – Bari ha dichiarato improcedibile il ricorso (iscritto al nr. 502/2003 R.G.) con cui l’odierno appellante aveva gravato il provvedimento dell’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia &#8211; settore sanità &#8211; Ufficio 6, n. 24/2184/6, del 19/3/2003, a firma del dirigente, dott. Enrico Manno, con il quale è stata rigettata la richiesta presentata dal ricorrente relativa al conseguimento della titolarità della 3ª sede farmaceutica del Comune di Veglie, ex art. 46 l. 3/2003, la determinazione del dirigente settore sanità della Regione Puglia n. 26 del 24/1/2003, pubblicata sul Supplemento del B.U.R. Puglia n. 12 del 31/1/2003, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Lecce, ogni atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso e, in particolare: la delibera di Giunta Regionale del 15/4/1999, n. 315, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 44 del 29/4/1999, avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per l’emanazione dei bandi di concorso (…)”; la determinazione del dirigente del settore sanità della Regione Puglia n. 259 del 27/9/1999, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 104 del 13/10/1999, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Lecce; la determinazione dirigenziale del 24/11/2000, n. 412, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice, ridefinita con provvedimenti dirigenziali n. 290 del 4/6/01 e n. 415 del 20/9/2001; la delibera di Giunta Regionale n. 94 del 18/2/2002, con la quale sono stati deliberati l’acquisizione e l’utilizzo del programma informatico per lo svolgimento della procedura concorsuale; la lettera di convocazione inviata dall’Amministrazione regionale al ricorrente per presentarsi alla prova attitudinale del 29/7/2002; i verbali della Commissione; la nota prot. n. 1386 del 23/1/2003, con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso, a conclusione dei lavori, il verbale n. 19 del 23/1/2003, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella provincia di Lecce; la determinazione dirigenziale n. 415 del 20/9/2001 (sostituzione del Presidente della Commissione esaminatrice), ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.<br />
Il giudice di primo grado ha, altresì, dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei Sig.ri Carlo Di Cillo, Cosimo Damiano Altomare e Francesca Conchiglia, quale Presidente (il primo) e componenti (gli altri due) della Commissione esaminatrice del concorso, (anche) nei confronti dei quali era stato diretto il gravame di primo grado.<br />
La sentenza è stata appellata dal dott. Cosimo Manfreda che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
La Regione Puglia e la Regione Puglia – Direzione Settore Sanità si sono costituite per resistere all’appello.<br />
I dott. Claudio Cassone, Alessandro Marchitielli, Salvatore Gibilaro, Eugenio Serratì e Pasquale Fioretto non si sono costituiti in giudizio.<br />
E’ intervenuta ad opponendum la dott.ssa Maria Domenica De Matteis.<br />
E’ intervenuta ad adiuvandum la Confconsumatori.<br />
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Va preliminarmente preso in esame l’ammissibilità dell’intervento nel processo de quo della Confconsumatori. Tale intervento è palesemente inammissibile attesa la carenza di un qualsivoglia interesse anche mediato dell’interveniente alla decisione. Considerato che la normativa prescrive requisiti assai rigorosi per il conseguimento delle farmacie, risulta assolutamente indifferente per i consumatori l’identità del gestore delle medesime. Per tali ragioni va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio della Confcosumatori.<br />
2. Preliminare all’esame dei motivi di appello si pone la questione relativa alla declaratoria – da parte del giudice di prime cure – di improcedibilità del ricorso per mancata regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.<br />
Risulta dagli atti che il Giudice di primo grado, tenuto conto delle censure dedotte dalla ricorrente, ha dichiarato che tutti i candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Lecce dovevano considerarsi quali controinteressati nel giudizio e ha pertanto ordinato alla ricorrente di “provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati … autorizzando all’uopo anche il ricorso alla notifica per pubblici proclami” (sentenza n. 3796/2003), “atteso il numero elevato dei destinatari della notifica”. <br />
I controinteressati erano stati, pertanto, chiaramente identificati, trattandosi di “tutti i candidati risultati idonei al concorso”. <br />
Ora, secondo il Decidente, l’utilizzo dell’espressione “anche” nel dispositivo della sentenza n. 3796/2003 andava inteso nel senso che la notifica, pur dovendosi effettuarsi a rigore nei modi ordinari, atteso il numero delle persone da chiamare in giudizio, poteva eccezionalmente effettuarsi, a scelta della ricorrente, o nei modi ordinari ovvero nelle forme di cui all’art. 14 r.d. 17 agosto 1907, n. 642. <br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in relazione alle minori garanzie che la notifica per pubblici proclami presenta nei confronti della notifica eseguita in forma ordinaria, la stessa, per la sua natura eccezionale, deve necessariamente essere eseguita in modo da rendere più probabile e meno disagevole la conoscenza effettiva dell’atto così notificato e quindi, sicuramente, mediante indicazione dei nominativi dei singoli controinteressati: “In nessun modo quindi la mancata specificazione di tale prescrizione nella sentenza n. 3796/2003 avrebbe potuto essere interpretata dalla ricorrente nel senso che l’integrazione del contraddittorio, con notifica per pubblici proclami, fosse eseguibile senza l’indicazione dei nominativi di ciascun controinteressato”.<br />
3. Il Collegio, ai fini del decidere, ritiene opportuno richiamare i dati normativi coinvolti nella vicenda in esame. Innanzitutto, il Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1907, n. 227) prevede, all’art. 14: “Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il Presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l&#8217;autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari”; l’art. 16 stabilisce che “1. La sezione nell&#8217;ordinare l&#8217;integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell&#8217;eseguita notificazione”. Infine, l’art. 150 (Notificazione per pubblici proclami) del codice di rito civile stabilisce che “Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell`ufficio giudiziario davanti al quale si procede, e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero la notificazione per pubblici proclami. L’autorizzazione e data con decreto steso in calce all`atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l`ufficiale giudiziario deposita una copia dell`atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell`attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace”.<br />
4. Richiamati i dati normativi riportati va precisato che il Collegio ben conosce il risalente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 18/04/1984, n. 303; Cons. Stato, sez. VI, 07/07/1982, n. 330; Cons. Stato, Ad. Plen., 23/10/1981, n. 6) secondo cui ai fini della validità della notificazione per pubblici proclami, non è indispensabile l&#8217;indicazione nominativa di ciascun controinteressato, a meno che tale cautela sia stata specificamente imposta dal presidente del collegio (ed in tale ipotesi l&#8217;eventuale inesatto adempimento dell&#8217;onere processuale dà luogo ad una insanabile irritualità dall&#8217;integrazione del contraddittorio ed alla improcedibilità del ricorso stesso) con il provvedimento che ha autorizzato tale speciale forma di notificazione.<br />
Tuttavia il Collegio, ritiene di dover confermare il diverso orientamento seguito dal giudice di primo grado anche in base all’iter logico – argomentativo che qui si espone.<br />
La procedura di notifica per pubblici proclami &#8211; regolata nell’ambito delle leggi processuali amministrative dal citato art. 14 del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 &#8211; è chiara nell’identificare: i presupposti del ricorso a tale tipo di procedura (“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio […]”), l’organo che può disporre il ricorso a tale procedura (presidente del collegio, “nell&#8217;ambito del suo precedente e insindacabile apprezzamento” cfr. Cons. Stato, sez. VI, 07/07/1982, n. 330), ed infine le modalità (inserimento “nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l&#8217;autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari”).<br />
Orbene, dal riferimento normativo in questione non risulta in alcun modo che la mancata specificazione – nell’ambito del provvedimento autorizzatorio di competenza del presidente del collegio – dei nominativi possa essere interpretata nel senso che l’integrazione del contraddittorio, con notifica per pubblici proclami, possa essere eseguita senza l’indicazione dei nominativi di ciascun controinteressato.<br />
Invero, non è certamente contestabile che la notificazione per pubblici proclami possa effettuarsi nei confronti di persone non identificate nominativamente, bensì identificabili sulla base di determinate qualificazioni o di precise situazioni di fatto che siano loro comuni (sebbene, sul punto, mentre la disposizione dell&#8217;art. 150, comma 1, c.p.c., innovando rispetto al corrispondente articolo del codice di rito del 1865, trova la sua ragione giustificatrice nell&#8217;esigenza di effettuare la notifica degli atti processuali laddove la stessa nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, quale situazione legittimante il ricorso allo speciale procedimento notificatorio l’art. 14 reg. proc. individua &#8211; unico presupposto &#8211; la somma difficoltà di attivare la procedura di notificazione “ordinaria” per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio). In tale ipotesi, infatti, il riferimento espresso all&#8217;identico rapporto o all&#8217;unica situazione di fatto a tutti comune soccorre a provocare &#8211; come è stato osservato in dottrina &#8211; una sorta di autoidentificazione dei destinatari stessi.<br />
E tuttavia nella fattispecie in esame ricorreva un&#8217;ipotesi non già di difficoltà di identificazione, bensì di difficoltà di notifica per l&#8217;elevato numero dei destinatari: pertanto, si doveva integrare il contraddittorio, nei confronti di tutti coloro che erano stati qualificati quali controinteressati dal giudice di prime cure (“tutti i candidati risultati idonei al concorso”) mediante una compiuta e specifica indicazione di detti soggetti.<br />
Deve pertanto ritenersi che, omettendo di specificare le generalità dei soggetti destinatari della notifica per pubblici proclami, la ricorrente abbia posto in essere un procedimento notificatorio assolutamente inidoneo a costituire la presunzione legale di conoscenza dell&#8217;atto, tale da integrare un&#8217;ipotesi di inesistenza della notifica e della stessa vocatio in ius, ed abbia quindi mancato di ottemperare alla sentenza di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/07/1998, n. 6507 e Cass. civ., sez. I, 26/05/1994, n. 5173).<br />
Invero, in linea con autorevole dottrina processualistica, la notificazione per pubblici proclami è pur sempre una forma di notificazione, e non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità (strumento che tende a diffondere la conoscenza di un atto erga omnes).<br />
5. La gravata sentenza, invece, va riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso, ha giudicato in ordine alla fondatezza del gravame.<br />
Invero, una volta accertata l’esistenza di una condizione che preclude l’esame, nel merito, della controversia, il Giudicante non può, “nonostante tutto”, passare all’esame dei motivi del gravame.<br />
Tale disamina, infatti, è ammissibile esclusivamente a seguito del positivo riscontro &#8211; da parte del Giudicante &#8211; dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità e procedibilità del ricorso, riscontro che si pone come incombente preambolare sul rilievo che la deduzione considerata assorbente assume, nel contesto decisionale, una valenza del tutto prioritaria e tale da impedire una disamina delle altre censure.<br />
6. Il Collegio, infine, non ritiene sussistenti i presupposti per la concessione della rimessione in termini, istituto che non può, per la sua stessa natura derogatoria al generale principio della perentorietà dei termini e della speditezza del processo amministrativo, essere applicato in presenza di incertezze meramente &#8220;soggettive&#8221; della parte (né, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;istituto, è sufficiente la buona fede).<br />
Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado.<br />
Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, in riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.<br />
Dichiara inammissibile l’intervento della Confconsumatori.<br />
Condanna l’appellante e l’interveniente ad adiuvandum al pagamento di Euro 1.000 (€. Mille/00) per ciascuno in favore della Regione Puglia nonché al pagamento di Euro 1.000,00 (€. Mille/00) per ciascuno a in favore della dott.ssa Maria Domenica De Matteis.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2004, con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Emidio Frascione				presidente,<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	consigliere,<br />	<br />
Giuseppe Farina				consigliere,<br />	<br />
Marzio Branca				consigliere.<br />	<br />
Michele Corradino				consigliere estensore,																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Emidio Frascione</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to Michele Corradino</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21 giugno 2005</p>
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