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	<title>3273 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3273</a></p>
<p>Roberto Giovagnoli, Presidente, Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dal Comando generale della Guardia di Finanza -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato c. i signori Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Ennio Cerio) Indennità  per servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2020-n-3273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.3273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Giovagnoli, Presidente, Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dal Comando generale della Guardia di Finanza -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato c. i signori Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Ennio Cerio)</span></p>
<hr />
<p>Indennità  per servizio esterno (art. 12, DPR 147/1990 e art. 50 DPR 254/1999) : ratio ed interpretazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo amministrativo -competenza territoriale &#8211; circolare della p.A. &#8211; identificazione del giudice competente.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Guardia di Finanza &#8211; personale &#8211; indennità  per servizio esterno (art. 12, DPR 147/1990 e art. 50 DPR 254/1999) &#8211; ratio ed interpretazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Va affermata la competenza del Giudice di I grado territoriale (e non quella del TAR Lazio-Roma) ove il giudicante si sia limitato a pronunciarsi, contrapponendo la propria interpretazione della normativa, a quella fatta propria da una circolare, che non ha in alcun modo inteso annullare, limitandosi a non tenerne conto, in quanto a suo avviso contraria alla legge, così¬ come è tenuto a fare qualsiasi Giudice di fronte alle circolari provenienti dall&#8217;Amministrazione (nella specie Amministrazione centrale rispetto alla circolare sul trattamento economico 20 maggio 2016 prot. n.161543) che si limitano soltanto ad esternare l&#8217;opinione di una delle parti del rapporto giuridico in contestazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. L&#8217;indennità  per servizi esterni prevista dall&#8217;art. 12 del D.P.R. 147/1990 e poi estesa ai militari della Guardia di Finanza con l&#8217;art. 50 commi 1 e 2 del D.P.R. 254/1999, ha lo scopo di favorire il personale che operi in situazioni di particolare disagio, esposto agli agenti atmosferici o impegnato in un luogo di lavoro di &#8220;particolare diversità &#8221; rispetto all&#8217;ufficio: con un limite, nel senso che non è sufficiente per darvi diritto il mero fatto di svolgere il servizio fuori dai locali dell&#8217;ufficio stesso. </i><i>Il criterio per distinguere i casi in cui l&#8217;indennità  spetta da quelli in cui non spetta è invece individuabile riferendosi ad un servizio svolto &#8220;</i><i>all&#8217;esterno dei comandi</i> <i>, ovvero con uno spostamento significativo, che perà² assume comunque &#8220;&#8221;carattere esterno rispetto alla sede del proprio comando&#8221;&#8221; ovvero si esplica in un luogo in cui &#8220;&#8221;il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità &#8220;&#8221;. In tal senso, è anche la lettera della norma, secondo la quale il servizio rilevante si esplica appunto all&#8217;esterno dei comandi &#8220;&#8221;</i><i>o presso enti e strutture di terzi</i> <i>&#8220;: estendere l&#8217;indennità  a quest&#8217;ultima ipotesi significa ribadire &#8220;&#8221;il requisito del necessario carattere esterno dell&#8217;attività  svolta rispetto al comando di appartenenza&#8221;&#8221;.</i></p>
<p> &#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/05/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03273/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09239/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9239 del 2019, proposto dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e dal Comando generale della Guardia di Finanza -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">i signori<i>Omissis</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma previa sospensione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio di Calabria, sez. I 19 luglio 2019 n.460, che ha accolto il ricorso n.478/2017 R.G., proposto:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell&#8217;indennità  per servizi esterni di cui all&#8217;art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all&#8217;art. 42 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ed all&#8217;art.48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;</p>
<p style="text-align: justify;">e la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente a corrispondere le somme relative, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino al saldo, nonchè al risarcimento del danno;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati suindicati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e senza la presenza delle parti come da art. 84 comma 5 d.l. 17 marzo 2020 n.18;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti appellati sono tutti militari della Guardia di Finanza, in servizio presso le Sezioni operative navali di Reggio Calabria e di Roccella Jonica, ove svolgono in particolare servizi descritti come &#8220;lavori di bordo presso gli ormeggi del reparto&#8221;, &#8220;piantone ormeggi&#8221; ovvero &#8220;custodia di bordo&#8221; ovvero ancora &#8220;prontezza operativa&#8221;. In particolare, i lavori di bordo presso gli ormeggi si svolgono in tuta da navigazione e comprendono tutte i lavori necessari all&#8217;efficienza di un&#8217;unità  navale, come la manutenzione degli apparati e dello scafo e il rifornimento. L&#8217;attività  di piantone ormeggi comporta che durante il turno si debba uscire dalla garitta per controllare gli ormeggi stessi e rinforzarli in caso di tempesta, per sorvegliare la banchina, per fornire ogni utile assistenza alle unità  navali che escono in mare o rientrano e, per le unità  maggiori, per supportare le custodie di bordo. La custodia di bordo, che si svolge anch&#8217;essa in tuta da navigazione con l&#8217;arma di ordinanza, comporta il controllo interno ed esterno dell&#8217;unità  all&#8217;ancoraggio e il compito di intervenire in caso di allarmi. La prontezza operativa significa infine essere a bordo dell&#8217;unità , pronti a prendere il mare in caso di necessità  con un minimo preavviso (fatti storici pacifici in causa; si veda il ricorso di I grado pp. 5-6, non contestato sul punto).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Per i servizi appena descritti, hanno percepito fino al 20 maggio 2016 la cosiddetta indennità  per i servizi esterni, una maggiorazione giornaliera dello stipendio prevista inizialmente per il personale della Polstato dall&#8217;art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n.147 ed estesa appunto alla Guardia di finanza dall&#8217;art. 50 del D.P.R. 16 marzo 1999 n.254.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;indennità  in questione perà² non è pìù stata corrisposta dopo approvata la circolare appunto del 20 maggio 2016 prot. n.161543, che compendia le norme sul trattamento economico del personale, e per quanto qui interessa dispone al titolo V capitolo 2 Â§ 1 lettera b) punto 3 a) che &#8220;<i>non possono essere considerate esterne le attività  di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell&#8217;immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza (ormeggi, garitte, hangar etc)</i>&#8221; e che &#8220;<i>il naviglio o i velivoli in dotazione ai reparti del Corpo possono essere ricompresi tra le &#8220;sedi esterne&#8221; solo durante i periodi di navigazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe. Il TAR ha quindi accolto il ricorso presentato dai militari in questione per ottenere nuovamente il pagamento dell&#8217;indennità  in questione, ritenendo che i servizi da loro svolti fossero effettivamente da qualificarsi come servizi esterni, e che a tal fine fosse sufficiente il semplice dato dello svolgimento del servizio stesso al di fuori degli uffici, senza che si possa richiedere, contrariamente a quanto farebbe la circolare nell&#8217;interpretazione datagli dalla difesa del Ministero, che il servizio al di fuori degli uffici si svolga di necessità  in un ambiente ostile ovvero disagevole; in proposito, il Giudice di I grado ha comunque ritenuto che comunque chi svolge le mansioni per cui è causa sarebbe comunque esposto agli agenti esterni in modo pìù severo rispetto a chi lavora all&#8217;interno degli uffici.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Contro questa sentenza, il Ministero e il Comando hanno proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il primo di essi, deducono l&#8217;incompetenza del TAR adito in favore del TAR Lazio, sede di Roma, per esser stata, a loro avviso, impugnata una circolare dell&#8217;amministrazione centrale, ovvero il citato compendio delle norme sul trattamento economico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il secondo motivo, deducono violazione dei citati artt. 12 D.P.R. 147/1990 e 50 D.P.R. 254/1999, nel senso che l&#8217;indennità  invece non spetterebbe.</p>
<p style="text-align: justify;">6. I ricorrenti appellati hanno resistito, con memoria 3 dicembre 2019, ed hanno chiesto che l&#8217;appello sia respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con ordinanza 26 luglio 2019 n.3825, la Sezione ha accolto la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Con memoria 20 maggio 2020, i ricorrenti appellati hanno ribadito le loro asserite ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">9. All&#8217;udienza del 21 maggio 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L&#8217;appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il primo motivo di appello, centrato sulla presunta incompetenza del TAR Calabria adito, in favore del TAR Lazio, sede di Roma, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1 Il Ministero e il Comando appellanti affermano che la competenza sarebbe di quest&#8217;ultimo Giudice, perchè in I grado i ricorrenti appellati avrebbero impugnato una circolare dell&#8217;amministrazione centrale, ovvero la circolare sul trattamento economico 20 maggio 2016 prot. n.161543 di cui si è detto. Ciò perà² non risponde a verità .</p>
<p style="text-align: justify;">11.2 In primo luogo, vi è il dato letterale per cui una simile impugnazione non risulta proposta nel ricorso introduttivo, che ha per oggetto, alla lettera, l&#8217;accertamento &#8220;del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell&#8217;indennità  per servizi esterni&#8221; e la conseguente condanna dell&#8217;amministrazione a pagare il dovuto (cfr. l&#8217;intestazione del ricorso). Di conseguenza, come affermato anche dalla difesa dei ricorrenti appellanti stessi (memoria 3 dicembre 2019 p. 7) il Giudice di I grado si è limitato a pronunciarsi su questo punto specifico, contrapponendo la propria interpretazione della normativa, di cui si dirà , a quella fatta propria dalla circolare, che non ha in alcun modo inteso annullare, limitandosi a non tenerne conto in quanto a suo avviso contraria alla legge, così¬ come è tenuto a fare qualsiasi Giudice di fronte alle circolari di tal tipo provenienti dall&#8217;amministrazione: su quest&#8217;ultimo principio, per tutte, C.d.S. sez. V 2 marzo 2017 n.986, per cui la circolare è soltanto l&#8217;opinione di una delle parti del rapporto giuridico in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Il secondo motivo di appello, con il quale si contesta che l&#8217;indennità  spetti, è invece fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1 L&#8217;indennità  in questione, lo si ricorda per chiarezza, è l&#8217;indennità  per servizi esterni prevista dall&#8217;art. 12 del D.P.R. 147/1990, per cui l&#8217;originario supplemento giornaliero all&#8217;indennità  di istituto &#8220;<i>è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio</i>&#8220;. L&#8217;indennità  in questione è stata poi estesa ai militari della Guardia di Finanza con l&#8217;art. 50 commi 1 e 2 del D.P.R. 254/1999, per cui essa spetta in primo luogo &#8220;<i>anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività  nel campo della verifica e controllo per il contrasto all&#8217;evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all&#8217;esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi</i> (comma 1)&#8221;; spetta inoltre &#8220;<i>al personale, di cui all&#8217;articolo 41, comma 1</i>&#8220;, ovvero agli altri appartenenti al corpo, diversi dai verificatori, &#8220;<i>che esercita precipuamente attività  di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità , nonchè tutela delle normative in materia di lavoro, sanità , radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all&#8217;esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi</i> (comma 2)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2 Costante giurisprudenza di questo Consiglio interpreta le norme citate nel senso che lo scopo dell&#8217;indennità  è in linea di principio favorire il personale che operi in situazioni di particolare disagio, esposto agli agenti atmosferici o impegnato in un luogo di lavoro di &#8220;particolare diversità &#8221; rispetto all&#8217;ufficio, perà² con un limite, nel senso che non è sufficiente per darvi diritto il mero fatto di svolgere il servizio fuori dai locali dell&#8217;ufficio stesso: così¬ per tutte C.d.S. sez. IV 1 ottobre 2018 n.5630 e 10 novembre 2003 n.7204. In tal senso, il caso deciso da C.d.S. sez. IV 1 ottobre 2018 n.5632, invocata dai ricorrenti appellati come precedente a proprio favore, non è invece pertinente: in quell&#8217;occasione, il servizio venne qualificato esterno in quanto gli interessati si spostavano dalla sede in modo definito &#8220;significativo&#8221;, dato che per far ciò si servivano di automezzi: è implicito, ma inequivocabile, che viceversa uno spostamento &#8220;non significativo&#8221; non avrebbe dato diritto all&#8217;indennità  in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3 Il criterio per distinguere i casi in cui l&#8217;indennità  spetta da quelli in cui non spetta è invece individuato in positivo dalla recente sentenza della Sezione 22 febbraio 2017 n.830, per cui si deve appunto trattare di servizio svolto &#8220;<i>all&#8217;esterno dei comandi</i>&#8220;, ovvero con uno spostamento significativo, che perà² assuma comunque &#8220;carattere esterno rispetto alla sede del proprio comando&#8221; ovvero si esplichi in un luogo in cui &#8220;il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità &#8220;. In tal senso, sempre secondo la sentenza in esame, è anche la lettera della norma, secondo la quale il servizio rilevante si esplica appunto all&#8217;esterno dei comandi &#8220;<i>o presso enti e strutture di terzi</i>&#8220;: la sentenza osserva che estendere l&#8217;indennità  a quest&#8217;ultima ipotesi significa ribadire &#8220;il requisito del necessario carattere esterno dell&#8217;attività  svolta rispetto al comando di appartenenza&#8221;. In conclusione allora la sentenza in esame esclude che l&#8217;indennità  spetti per il servizio di guardia ai cancelli di una base militare, che si trovavano anche a chilometri di distanza dalla sede del Comando, ma pur sempre sotto l&#8217;autorità  di quest&#8217;ultimo, e quindi non richiedevano per raggiungerli uno spostamento significativo nel senso che rileva.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4 Applicando il principio appena delineato al caso di specie, per i servizi cui i ricorrenti appellati sono addetti, l&#8217;indennità  non spetta: si tratta di servizi che, se anche si svolgono fuori dall&#8217;ufficio, si svolgono pur sempre nella sfera di vigilanza del Comando di riferimento: per implicito in tal senso, con riguardo a casi analoghi, C.d.S. sez. IV 5 luglio 2007 n.3826, nonchè la richiamata sez. IV 30 giugno 2005 n.3583 che osservano inoltre come il personale addetto ai servizi di &#8220;unità  di comandata&#8221;, &#8220;pronti a muovere&#8221; e &#8220;lavori a bordo&#8221; non sia esposto in permanenza a intemperie e disagi,</p>
<p style="text-align: justify;">13. In conclusione, l&#8217;appello va accolto e per l&#8217;effetto va respinto il ricorso di I grado, come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano così¬ come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto (ricorso n.9239/2019), lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (n.478/2017 R.G. TAR Calabria Reggio).</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti appellati in solido a rifondere alle amministrazioni intimate appellanti le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) complessivi, di cui € 2.000 (duemila/00) per il primo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 costituita ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Verrico, Consigliere</p>
<p> </p>
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