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	<title>3262 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.3262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-3-2020-n-3262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-3-2020-n-3262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.3262</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore PARTI: Evo S.A.S di Dierre Group &#38; C S.r.l., Enneci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Malinconico, Nicola Antonio Di Lernia, Davide Maresca, contro Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-3-2020-n-3262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.3262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-3-2020-n-3262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.3262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore PARTI: Evo S.A.S di Dierre Group &amp; C S.r.l., Enneci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Malinconico, Nicola Antonio Di Lernia, Davide Maresca, contro Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti Confconsumatori &#8211; Confederazione Generale dei Consumatori non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Le caratteristiche di una pratica commerciale scorretta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Concorrenza e mercato &#8211; consumatore- pratica commerciale- carattere ingannevole- caratteristiche. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il carattere ingannevole di una pratica commerciale non dipende solo dalla intrinseca falsità  delle informazioni somministrate al consumatore, ma anche dal fatto che, per il modo in cui il prodotto è presentato, esso è idoneo ad ingannare il consumatore medio quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio, inducendolo in tal modo ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 03262/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00871/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 871 del 2020, proposto da <br /> Evo S.A.S di Dierre Group &amp; C S.r.l., Enneci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Malinconico, Nicola Antonio Di Lernia, Davide Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Confconsumatori &#8211; Confederazione Generale dei Consumatori non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa adozione di idonee misure cautelari</p>
<p style="text-align: justify;">della Deliberazione del 21.11.2019 dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato a firma del Presidente Roberto Rustichelli, notificata in pari data alle società  ricorrenti, con la quale la resistente ha, sulla base di presunte pratiche commerciali scorrette individuabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo e 23, comma 1, lett. f), del Codice del Consumo, diffidato Evo s.a.s. ed Enneci s.r.l. a continuare a porre in essere la condotta di cui al punto II, lettera B) della Deliberazione in questione, nonchè irrogato alle società  ricorrenti le sanzioni pecuniarie di cui alle lettere c), d), e) ed f) riportate a pag. 18 &#8211; 19 della citata Deliberazione, nonchè di ogni altro atto o provvedimento lesivo, presupposto, antecedente, connesso e/o consequenziale all&#8217;atto ivi impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Le Società  Enneci s.r.l. ed Evo s.a.s. operano a livello nazionale nel settore della produzione e vendita di materassi, reti a doghe ed altri complementi per il sonno ed il riposo di persone, ed ambedue agiscono provviste di licenza del marchio &#8220;Marion&#8221;. Pìù precisamente, mentre Enneci s.r.l. ha curato la promozione e le vendite di tali prodotti sino al 28 febbraio 2019, EVO s.a.s. se n&#8217;è occupata a partire dal 1° marzo 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il provvedimento oggetto di impugnazione le due società  sono state sanzionate dall&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo solo &#8220;<i>AGCM</i>&#8221; o &#8220;<i>l&#8217;Autorità </i>&#8220;) in relazione a due tipi di condotte, aventi ad oggetto la commercializzazione, tramite televendita e internet, del materasso &#8220;<i>Evolatex&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tale prodotto veniva pubblicizzato con un messaggio televisivo della durata di circa 1 minuto e 30, che lo descriveva come &#8220;<i>il rivoluzionario materasso in lattice matrimoniale arricchito di tecnolatex. Evolatex è pìù erogonomico, pìù elastico, pìù resistente ai grossi carichi e pìù alto che mai</i>&#8220;: il materasso, del dichiarato valore commerciale di 750 euro, veniva offerto al prezzo promozionale di 249 euro, insieme ad una serie di omaggi (una rete elettrica matrimoniale ed un set di lenzuola e piumone), e nel corso del messaggio pubblicitario comparivano, in sovrimpressione, alcuni<i>banner</i> che enfatizzavano un &#8220;<i>doppio sconto</i>&#8220;, gli omaggi offerti e, inoltre, il numero verde da chiamare, gratuitamente, per ricevere la visita a domicilio di un incaricato alle vendite, ed avere così¬ la possibilità  di &#8220;<i>valutare in tutta comodità  questa straordinaria promozione</i>&#8221; nonchè &#8220;<i>la qualità  di questi prodotti&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">4.<i> </i>Alcune segnalazioni inoltrate all&#8217;Autorità  hanno messo in evidenza che, nel corso della visita domiciliare, gli incaricati alle vendite presentavano l&#8217;intera gamma di prodotti, e non solo il materasso <i>Evolatex.</i> Evidenziavano, inoltre: che mentre il materasso Evolatex aveva un&#8217;altezza complessiva di 16 cm (4 cm di lattice e 12 cm di<i>Tecnolatex</i>), gli altri materassi prodotti con il marchio Marion presentavano spessori pìù elevati (da 17 cm sino a 24 cm) ed erano venduti ad un prezzo significativamente pìù elevato; che gli incaricati alle vendite, nel corso della visita domiciliare, tendevano a sminuire le qualità  del materasso <i>Evolatex, </i>per invogliare il consumatore a comprarne altri; che i materassi<i>Evolatex</i> venivano consegnati con molto ritardo, anche di diversi mesi, rispetto all&#8217;ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Nel corso delle ispezioni eseguite dall&#8217;Autorità  presso i locali delle Società  ricorrenti è stato reperito materiale documentale che dimostrerebbe: a) la percentuale molto contenuta, quasi irrisoria, di materassi di modello <i>Evolatex</i> complessivamente venduti dalle due società ; b) l&#8217;esistenza di una prassi aziendale interna nel senso che gli incaricati alle vendite dovevano utilizzare le visite a domicilio per indirizzare i consumatori ad acquistare un diverso prodotto; c) l&#8217;esistenza di significativi ritardi nella consegna dei soli materassi<i>Evolatex</i>, anche di diversi mesi, complice la circostanza che nei moduli afferenti i relativi ordini non era indicato alcun termine di consegna del prodotto: in particolare l&#8217;Autorità  ha accertato che, pur essendo partita la compagna promozionale a ottobre 2018, a luglio 2019 quasi il 60% dei materassi Evolatex, ordinati sino al mese di maggio, non era ancora stato consegnato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. A fronte di tali evidenze l&#8217;Autorità  ha contestato ai due professionisti due condotte, indicate nel par. 4 del provvedimento impugnato: una, alla lettera A), consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli nel corso della televendita, in violazione dell&#8217;art. 21, comma 1, del Codice del Consumo; l&#8217;altra, indicata alla lettera B, consistente nella ritardata consegna del materasso Evolatex, in violazione dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. f), del Codice medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;esito del procedimento, acquisito il parere della Autorità  Garante per le Telecomunicazioni, l&#8217;Autorità , con l&#8217;indicato provvedimento, ha ritenuto sussistenti entrambe le violazioni ed ha irrogato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la contestazione sub A) una sanzione di euro 15.000,00 alla società  Enneci s.r.l. ed una sanzione di euro 10.000,00 alla società  EVO s.a.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la contestazione sub B): una sanzione di euro 50.000,00 alla società  Enneci s.r.l. ed una sanzione di euro 30.000,00 alla società  EVO s.a.s.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Avverso tale provvedimento le due società  hanno proposto impugnazione, deducendone l&#8217;illegittimità  per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 41 Cost, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà , carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza manifesta, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le ricorrenti le direttive europee, rilevanti in materia, non attribuirebbero importanza alle pratiche commerciali scorrette che impattino sui consumatori in maniera trascurabile, avuto riguardo al comportamento del consumatore medio, cioè di un consumatore. ragionevolmente attento ed avveduto. Nel caso di specie l&#8217;Autorità  non spiega per quale ragione l&#8217;espressione &#8220;<i>pìù alto che mai</i>&#8220;, riferita allo spessore del materasso <i>Eurolatex</i>, debba essere considerata fuorviante per il consumatore medio. Indimostrato è rimasto l&#8217;assunto dell&#8217;Autorità , secondo cui la campagna promozionale avrebbe costituito uno strumento artatamente rivolto ad introdursi nel domicilio del consumatore per tentare di vendergli un diverso prodotto: il materasso <i>Evolatex</i> sarebbe, invece, di qualità  e l&#8217;espressione &#8220;<i>pìù alto che mai</i>&#8221; sarebbe un&#8217;iperbole, inidonea a trarre in inganno. La scelta del consumatore, di chiedere una visita a domicilio, non era coartata, come non lo era la eventuale scelta per un diverso tipo di materasso. Il dato percentuale relativo alle vendite effettive di materassi<i>Evolatex</i>, indicato dall&#8217;Autorità  nel 6% , è fuorviante, in quanto sono molteplici le ragioni per cui gli ordini non si traducono in vendite effettive, quindi quel dato non dimostra, <i>ex post,</i> che le visite domiciliari venivano sfruttate per pubblicizzare la vendita di altri prodotti non in promozione; trattandosi, poi, di prodotto venduto in promozione, è anche naturale che il relativo fatturato abbia una incidenza minima rispetto a quello degli altri prodotti della gamma. Insomma, secondo le ricorrente non vi sarebbe alcuna prova di quanto sostenuto dall&#8217;Autorità , per cui la sanzione comminata per la contestazione sub A) finisce per tradursi in un attentato alla libertà  imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 61 del Codice del Consumo, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà , carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza manifesta, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai ritardi nella consegna dei materassi<i>Evolatex</i> le società  ricorrenti rilevano che i relativi ordini richiedevano, per essere lavorati, pìù tempo rispetto ad altri, in quanto richiedevano la composizione del pacchetto composto anche dagli omaggi pubblicizzati. Peraltro, secondo quanto previsto negli ordinativi, il contratto si perfezionava solo con la consegna del bene, dal che conseguiva che, sino a quel momento, non sorgeva alcun obbligo a carico del consumatore e che, inoltre, non trovava applicazione l&#8217;art. 61 del Codice del Consumo, secondo cui &#8220;<i>Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e&#8217; obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu&#8217; tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto</i>&#8220;. L&#8217;Autorità  non avrebbe dimostrato l&#8217;asserito difetto di organizzazione aziendale imputato alle società  e non avrebbe considerato l&#8217;inattendibilità  intrinseca delle segnalazioni, posto che gli incaricati alle vendite informavano in consumatori di ogni aspetto, ivi compresi i tempi di consegna.</p>
<p style="text-align: justify;">9. L&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2020 il Collegio, ritenendo sussistere i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., previo avviso ai difensori ha introitato la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Relativamente alla prima delle condotte sanzionate, oggetto del primo motivo di ricorso, si deve rammentare che ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 1, lett. b)del D. L.vo 206/2005, &#8220;<i>1. E&#8217; considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e&#8217; idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu&#8217; dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e&#8217; idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l&#8217;esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita&#8217;, i vantaggi, i rischi, l&#8217;esecuzione, la composizione, gli accessori, l&#8217;assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l&#8217;idoneita&#8217; allo scopo, gli usi, la quantita&#8217;, la descrizione, l&#8217;origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;&#038;&#038;&#038;&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che gli art. 21 e 22 del Codice del Consumo &#8220;<i>Gli art. 21 e 22 cod. cons. impongono al professionista, nell&#8217;attività  di promozione e pubblicità  del prodotto commercializzato, di rispettare sempre l&#8217;obbligo di chiarezza e completezza delle informazioni fornite ai consumatori, in maniera tale da non falsarne le scelte. Un messaggio pubblicitario contenente informazioni di per sè corrette, può essere comunque percepito in maniera distorta, da parte dei consumatori, per effetto della contestuale omissione di altre informazioni, di carattere essenziale, così¬ da farlo risultare privo di quei caratteri di chiarezza e completezza, che la legge richiede e che scaturiscono dalla corretta combinazione delle informazioni effettivamente contenute nel messaggio e di quelle che invece sono state omesse&#8221;</i> (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 03/06/2019, n.7123), e che &#8220;<i>La trasparenza e correttezza delle informazioni fornite va riscontrata sin dal primo contatto con il consumatore e deve riguardare ogni aspetto del messaggio, a maggior ragione quelli salienti. La tutela offerta dal codice del consumo , in materia di pubblicità  ingannevole, ha natura preventiva ed è finalizzata ad evitare che gli effetti dannosi, anche soltanto ipotetici, possano prodursi in danno della generalità  dei consumatori, dotati di media accortezza e non solo nei confronti di quelli dotati di maggiore avvedutezza o di particolari cognizioni merceologiche</i>.&#8221; (TAR Lazio, Roma , sez. I , 10/01/2019 , n. 337).</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Segue da ciò che il carattere ingannevole di una pratica commerciale non dipende solo dalla intrinseca falsità  delle informazioni somministrate al consumatore, ma anche dal fatto che, per il modo in cui il prodotto è presentato, esso è idoneo ad ingannare il consumatore medio quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio, inducendolo in tal modo ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica (C.d.S., Sez. VI, n. 1751/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. Nel caso che occupa l&#8217;Autorità  ha rimproverato alle società  ricorrenti di aver eccessivamente enfatizzato lo spessore del materasso <i>Evolatex</i> nel corso della campagna pubblicitaria descritta nei paragrafi che precedono, e ciò allo scopo di agganciare il consumatore e di indurlo a chiedere la visita presso il proprio domicilio da parte di un incaricato alle vendite.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4. In effetti nel corso del messaggio pubblicitario non veniva specificata l&#8217;altezza precisa del materasso, che veniva descritto come &#8220;<i>pìù alto che mai</i>&#8220;, e che invece, in esito ad istruttoria, è risultato avere uno spessore di complessivi 16 cm, del tutto ordinario e, comunque, inferiore a quello degli altri materassi commercializzati con marchio <i>Marion</i>. Secondo la ricorrente l&#8217;espressione &#8220;<i>pìù alto che mai</i>&#8221; non poteva avere alcuna efficacia decettiva, almeno agli occhi di un consumatore normalmente avveduto ed informato; tuttavia, ad avviso del Collegio, non si può negare che, essendo omessa l&#8217;informazione specifica sullo spesso del materasso, il consumatore poteva essere indotto a credere che si trattasse di un prodotto avente uno spessore maggiore di quello dei materassi commercializzati sino a quel momento dalla stessa casa produttrice o da altre. Si riscontra, dunque, nel messaggio pubblicitario in oggetto, un misto di informazioni vere ed omesse , tale da rendere il messaggio poco trasparente, scarsamente comprensibile, e, quindi, idoneo ad essere frainteso.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5. D&#8217;altro canto non si può trascurare l&#8217;interesse che, per un consumatore propenso all&#8217;acquisto di un materasso, può avere un elevato spessore del prodotto, che può essere ritenuto indice di qualità  per molteplici ragioni (ad esempio perchè si potrebbe pensare che un materasso pìù spesso sostenga meglio il peso di un persona particolarmente robusta, o consenta di inserire in un unico materasso, un prodotto &#8220;doppio&#8221;, utilizzabile da un lato o da un altro, a seconda della stagione): da qui l&#8217;idoneità  della pratica commerciale ingannevole, in esame, ad influire sulla decisione del consumatore di contattare il rivenditore, decisione che, pur non estrinsecandosi nella immediata stipula di un contratto, tuttavia ha natura economica, appunto perchè prodromica alla stipula di un contratto. </p>
<p style="text-align: justify;">12.6. Quanto alla idoneità  della pratica commerciale in questione ad incidere sulla decisione di un consumatore medio, il Collegio rileva che la campagna pubblicitaria oggetto della sanzione non era rivolta a professionisti dell&#8217;arredo o a persone particolarmente edotte delle caratteristiche tecniche dei materassi, ma era destinata a tutta la platea di ascoltatori del canale televisivo; inoltre riguardava un prodotto di non rilevante contenuto tecnologico. Dunque nella valutazione della idoneità  decettiva del messaggio l&#8217;Autorità  ha correttamente considerato la possibilità  che il riferimento all&#8217;elevato spessore del materasso potesse fungere da richiamo per un persona di media cultura, diligenza ed avvedutezza, ma ignara di dettagli tecnici.</p>
<p style="text-align: justify;">12.7. Il Collegio ritiene, dunque, scevra da vizi logici la valutazione effettuata dall&#8217;Autorità  circa l&#8217;ingannevolezza del messaggio pubblicitario e la sua decettività , valutazione che è espressione di discrezionalità  sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti del manifesto o macroscopico travisamento o irrazionalità , che appunto in questo caso non si apprezzano.</p>
<p style="text-align: justify;">12.8. Le considerazioni che precedono sono di per sè dirimenti per far ritenere la sussistenza della pratica commerciale contestata dall&#8217;Autorità , senza che vi sia necessità  di indagare oltre, per stabilire se tutta la campagna pubblicitaria fosse preordinata a penetrare nelle abitazioni dei consumatori per convincerli ad acquistare altri modelli di materasso. E&#8217; invece sufficiente, al fine di che trattasi, constatare che la pratica commerciale posta in essere dalle ricorrenti possiede i tratti caratteristici di una pratica commerciale ingannevole, vietata dall&#8217;art. 21, comma 1, del D. L.vo 206/2005. </p>
<p style="text-align: justify;">12.9. Non sussistono, infine, margini per affermare che quest&#8217;ultima disposizione debba essere disapplicata per difformità  rispetto alle norme europee di settore: in particolare la citata norma, rispetto alla quale la sanzione impugnata è conforme, non risulta discostarsi dalle previsioni europee laddove queste assegnano rilevanza alle pratiche commerciali idonee ad influenzare il consumatore &#8220;medio&#8221;, che va comunque individuato in relazione al prodotto oggetto della pratica commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">12.10. Conclusivamente il primo motivo di ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con il secondo motivo le ricorrenti contestano la sanzione comminata per la pratica indicata sub B) nel provvedimento impugnato, consistente nella consegna ritardata del materasso <i>Evolatex</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. E&#8217; emerso dalla istruttoria espletata dall&#8217;Autorità  che, sul totale degli ordini riguardanti il prodotto reclamizzato (raccolti tra il 20 ottobre 2018 e il 9 maggio 2019), quasi il 60% risultava non consegnato alla data del 2 luglio 2019; degli ordini effettuati nell&#8217;ultimo trimestre 2018, quasi il 50% non era stato consegnato al 2 luglio 2019; considerando gli ordini pìù recenti, il tasso di quelli non evasi con la consegna è risultato pari a circa il 70%. E&#8217; emerso, inoltre, che anche laddove il prodotto era, al momento dell&#8217;ordine, disponibile in magazzino, i tempi di consegna erano prossimi ai tre mesi, mentre i tempi di consegna di tutti gli altri prodotti erano per lo pìù prossimi ad un mese.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Le giustificazioni addotte dalle due società  professioniste, riassunte nel motivo di ricorso, non appaiono idonee a superare l&#8217;obiezione dell&#8217;Autorità , secondo cui il ritardo nella consegna dei materassi<i>Evolatex</i> consegue alla mancata implementazione di una idonea organizzazione produttiva, alla quale le società  avrebbero dovuto provvedere per evitare di non incorrere nella violazione dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. f), del D. L.vo 206/2005. In base a tale norma costituisce pratica commerciale ingannevole anche il fatto di &#8220;<i>invitare all&#8217;acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente&#038;. 2) rifiutare di accettare ordini per l&#8217;articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole&#038;</i>&#8220;: si tratta di previsione che, in tutta evidenzia, obbliga il professionista ad evadere un ordine in un ragionevole lasso di tempo non appena lo riceva da un cliente, quando il consumatore sia stato indotto ad effettuare l&#8217;ordine da un comportamento dello stesso professionista. Pìù precisamente, la condotta consistente nell&#8217; &#8220;<i>invitare all&#8217;acquisto</i>&#8221; un consumatore si apprezza ogni qual volta il professionista ponga in essere comportamenti tendenti ad attirare l&#8217;attenzione del consumatore e ad &#8220;agganciarlo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. Si può ben dire, allora, che la norma su ricordata fissa l&#8217;obbligo del professionista, che opti per una pratica commerciale fondata sulla ricerca del consumatore e sul suo avvicinamento, di dotarsi di una organizzazione aziendale che gli consenta, poi, di far fronte agli ordini: poco importa che il consumatore non sia tenuto da subito a versare il prezzo o un acconto, perchè la <i>ratio</i> della norma è quella di responsabilizzare i professionisti quando scelgano di invadere la sfera giuridica dei consumatori, creando in essi maggiori aspettative e, non da ultimo, creando le condizioni (vincoli contrattuali) che precludono loro di rivolgersi ad altri prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4. Di tanto tenuto conto, assolutamente irrilevante è il rilievo di parte ricorrente, secondo cui al consumatore non veniva fatto firmare un contratto, ma solo un ordine privo di data di consegna e inidoneo a far sorgere l&#8217;immediato obbligo di pagamento del prezzo. E&#8217; vero che un ordine &#8211; <i>id est</i>: una proposta di acquisto -, finchè non venga accettata espressamente non crea un vero e proprio vincolo contrattuale, tuttavia obbliga il proponente ad attendere la risposta, senza rivolgersi ad altri produttori, salvo eventualmente revocare la proposta. Anche nel caso in cui il consumatore sottoscriva una mera proposta d&#8217;acquisto, e non giÃ  una vero e proprio contratto, sussiste, dunque, un lasso di tempo entro il quale egli non può rivolgersi, se non vuole incorrere in problemi, ad un altro professionista: da questo punto di vista corrisponde alla <i>ratio</i> dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. f), del D. L.vo 206/2005 che essa sia applicata anche ai casi in cui il contratto non venga stipulato immediatamente, poichè in difetto si lascia il professionista arbitro di decidere quando adempiere, come la fattispecie in esame dimostra. Anzi, si può dire che l&#8217;ambito di applicazione d&#8217;elezione della norma in questione è proprio quello degli ordinativi non ancora tradottisi in contratto, poichè in questo secondo caso il consumatore resta tutelato dalle pattuizioni contrattuali reciprocamente vincolanti, tra cui quelle riguardanti il termine di consegna, con ciò che ne consegue in termini di responsabilità  da inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4.1. In particolare, l&#8217;art. 61, comma 1, del Codice del Consumo, secondo cui &#8220;<i>Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e&#8217; obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu&#8217; tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto</i>&#8220;, presuppone il giÃ  avvenuto perfezionamento del contratto ed è, quindi, norma destinata ad incidere in ambito civilistico, e non, invece, sulla pratica commerciale sanzionabile dall&#8217;Autorità  ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. f), del D. L.vo 206/2005. Si tratta, insomma, di due piani differenti.</p>
<p style="text-align: justify;">13.5. A prescindere dalle percentuali, è pacifico che in un significativo numero di casi la consegna del materasso <i>Evolatex</i> è stata irragionevolmente tardiva, e tale comportamento del professionista integra violazione dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. f) sopra indicato, indipendentemente dalle ragioni &#8211; di buona o di mala fede &#8211; che possono esserne l&#8217;origine, e che appunto non rilevano ai fini di integrare la pratica sanzionata da tale norma, salvo che non si traducano nella dimostrazione che il professionista ha improntato la propria organizzazione aziendale alla diligenza da lui esigibile e/o nella dimostrazione che il ritardo nella consegna è ascrivibile a causa a lui non imputabile.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Il ricorso va conclusivamente respinto per manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della resistente Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.000,00 (euro duemila) oltre accessori, se per legge dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ivo Correale, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
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