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	<title>326 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>326 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a></p>
<p>C-326/14 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 novembre 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale&#160;– Direttiva 2002/22/CE&#160;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&#160;– Diritti degli utenti&#160;– Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali&#160;– Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali&#160;– Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo» Nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-326/14</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
26 novembre 2015 (<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=172146&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=233444#Footnote*">*</a>)<br />
«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Direttiva 2002/22/CE&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Diritti degli utenti&nbsp;– Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali&nbsp;– Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali&nbsp;– Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo»<br />
Nella causa C&#8209;326/14,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2014, nel procedimento<br />
<strong>Verein für Konsumenteninformation</strong><br />
contro<br />
<strong>A1 Telekom Austria AG,</strong><br />
LA CORTE (Quarta Sezione),<br />
composta da L.&nbsp;Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J.&nbsp;Malenovský, M.&nbsp;Safjan (relatore), A.&nbsp;Prechal e K.&nbsp;Jürimäe, giudici,<br />
avvocato generale: P.&nbsp;Cruz Villalón<br />
cancelliere: I.&nbsp;Illéssy, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Verein für Konsumenteninformation, da S.&nbsp;Langer, Rechtsanwalt;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la A1 Telekom Austria AG, da M.&nbsp;Hasberger, Rechtsanwalt;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo belga, da J.&nbsp;Van Holm e M.&nbsp;Jacobs, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da G.&nbsp;Braun e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2015,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
<a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L&nbsp;108, pag.&nbsp;51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L&nbsp;337, pag.&nbsp;11; in prosieguo: la «direttiva 2002/22»).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori; in prosieguo: l’«Associazione») e la A1 Telekom Austria AG (in prosieguo: la «A1 Telekom Austria») vertente sull’impiego da parte di quest’ultima di clausole denunciate come illecite nei contratti da essa conclusi con i consumatori.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
&nbsp;La direttiva 2002/22<br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 30 e 49 della direttiva 2002/22 enunciano quanto segue:<br />
«(30)&nbsp;Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. (…) I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. (…). Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza.<br />
(…)<br />
(49)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È opportuno che la presente direttiva preveda alcuni elementi di protezione dei consumatori, quali la chiarezza dei termini contrattuali e delle procedure per la risoluzione delle controversie e la trasparenza tariffaria. (…)».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al capo I di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione, scopo e definizione», l’articolo 1 dispone quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell’ambito della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L&nbsp;108, pag.&nbsp;33)]. Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l’accesso per gli utenti finali disabili.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza (…)».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al capo IV di tale direttiva, rubricato «Interessi e diritti degli utenti finali», l’articolo 20, prevede quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:<br />
(…)<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;<br />
(…)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della medesima direttiva:<br />
«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all’allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate».<br />
<em>&nbsp;Diritto austriaco</em><br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 25 della legge sulle telecomunicazioni del 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I, 70/2003; in prosieguo: la «legge sulle telecomunicazioni»), prevede quanto segue:<br />
«(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I fornitori di reti o servizi di comunicazione devono adottare condizioni generali di contratto in cui siano descritti anche i servizi offerti, nonché stabilire le disposizioni tariffarie per essi previste. Le condizioni generali di contratto e le disposizioni tariffarie devono essere comunicate all’autorità di regolamentazione prima dell’inizio della prestazione del servizio e pubblicate in modo adeguato.<br />
(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le modifiche delle condizioni generali di contratto e delle disposizioni tariffarie, prima della loro entrata in vigore, devono essere comunicate all’autorità di regolamentazione e pubblicate in forma adeguata. Le modifiche non esclusivamente favorevoli per l’abbonato sono soggette ad un periodo di pubblicazione e notifica di due mesi. Per il resto rimangono invariate le disposizioni della legge sulla tutela dei consumatori (…) e del codice civile.<br />
(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto essenziale delle modifiche non esclusivamente favorevoli all’abbonato deve essergli comunicato per iscritto almeno un mese prima dell’entrata in vigore delle modifiche, ad esempio attraverso un avviso su una fattura emessa periodicamente. Allo stesso tempo l’abbonato deve essere avvertito della data di entrata in vigore delle modifiche, nonché del fatto che egli ha il diritto di recedere dal contratto senza spese fino a tale data. (…) Le modifiche delle condizioni generali di contratto e delle disposizioni tariffarie da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione, le quali siano rese necessarie solo a seguito di un regolamento emanato dall’autorità di regolamentazione sulla base della presente disposizione e non siano esclusivamente favorevoli per gli utenti, non consentono all’abbonato di recedere dal contratto senza penali.<br />
(…)<br />
(5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le disposizioni tariffarie devono contenere quanto meno:<br />
(…)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’indicazione delle modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e ai costi di manutenzione,<br />
(…)».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La legge federale di statistica del 2000 (Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I, 163/1999) prevede che l’Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich) sia incaricato, segnatamente, di stabilire l’indice dei prezzi al consumo.<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Associazione è legittimata, in applicazione della legislazione austriaca, a proporre azioni volte ad ottenere un provvedimento inibitorio dell’impiego di condizioni generali di contratto contrarie alla legge o al buon costume.<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La A1 Telekom Austria, fornitrice di servizi di telecomunicazione in Austria, impiega, nell’ambito dei suoi rapporti con i consumatori, condizioni generali di contratto.<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali condizioni prevedono segnatamente che «[n]el caso in cui, nelle disposizioni relative alle tariffe, ovvero in un accordo individuale sia concordata un’indicizzazione», la «A1 [Telekom Austria] ha il diritto di incrementare le tariffe per l’anno di calendario successivo in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo» ed è, al contempo, «obbligata a ripercuotere le riduzioni di (tale) indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione. La A1 [Telekom Austria] informa i clienti per iscritto di tali adeguamenti».<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempre conformemente alle suddette condizioni generali di contratto, «[q]ualora le modifiche non siano esclusivamente favorevoli per i clienti, la A1 [Telekom Austria] provvede a pubblicarle due mesi prima della loro entrata in vigore, purché non riguardino unicamente clienti futuri. Il contenuto essenziale delle modifiche non esclusivamente favorevoli per i clienti (…) [è] comunicato (…) al cliente per iscritto, almeno un mese prima della loro entrata in vigore, ad esempio attraverso un avviso sulla fattura emessa periodicamente. La comunicazione avente ad oggetto il contenuto essenziale della modifica dovrà contemplare l’indicazione del diritto di recedere senza penali, nonché il termine entro il quale esercitare tale diritto».<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, le condizioni generali di contratto stesse prevedono che «[l]e modifiche tariffarie basate su un indice concordato non consentono il recesso in via straordinaria».<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Associazione ha proposto, dinanzi all’Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna), un’azione inibitoria dell’impiego, da parte della A1 Telekom Austria, delle suddette clausole nelle condizioni generali di contratto.<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, secondo l’Associazione, l’aumento delle tariffe da parte della A1 Telekom Austria è lecito solo qualora ai consumatori sia concesso, in tale occasione, un diritto di recesso straordinario dal contratto.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In seguito all’accoglimento da parte dell’Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna) della domanda dell’Associazione, con sentenza del 25 ottobre 2012, la A1 Telekom Austria ha proposto impugnazione contro tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna).<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con sentenza del 16 maggio 2013, l’Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna) ha parzialmente modificato tale sentenza. L’Associazione e la A1 Telekom Austria hanno proposto ognuna ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Oberlandesgericht Wien dinanzi al giudice del rinvio.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione della direttiva 2002/22, ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, “all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali” conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario».<br />
<strong>&nbsp;Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22 debba essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe prevista nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, costituisca una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2002/22 mira a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca, nel settore della comunicazione elettronica, la prestazione di un servizio universale, ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali ad un prezzo abbordabile. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, uno degli scopi della medesima consiste nel garantire la disponibilità, in tutta l’Unione europea, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un’opportunità di scelta effettive (v., in tal senso, sentenza Base e&nbsp;a. C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punto 32 nonché giurisprudenza citata).<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le disposizioni del capo IV della direttiva 2002/22 mirano a proteggere gli interessi e i diritti degli utenti finali.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 30 di tale direttiva, che il contratto relativo a servizi di connessione a una rete di comunicazione pubblica o di comunicazione elettronica accessibili al pubblico è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. Al considerando 49 della suddetta direttiva, si fa parimenti riferimento alla trasparenza delle tariffe per i consumatori. In tale contesto l’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva prevede che tale contratto indichi almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, segnatamente il dettaglio dei prezzi e delle tariffe vigenti, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione.<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/22, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate segnatamente in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori. Tali informazioni devono essere pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva impone parimenti agli Stati membri di provvedere affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri devono garantire che gli abbonati siano informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, siano informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tali disposizioni, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi (v., per analogia, sentenza RWE Vertrieb, C&#8209;92/11, EU:C:2013:180, punto 46).<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, e come emerge dalla decisione di rinvio e dalla questione posta, la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali della A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, vale a dire l’Istituto austriaco di statistica.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che l’adeguamento tariffario, come previsto dal contratto, nei limiti in cui si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico, derivante da decisioni e da meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto il cui contenuto è determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, non può essere qualificata come modifica apportata alle condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22 deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-11-2015-n-326/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2015 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo emesso dal Ministero della difesa, se vi e&#8217; necessità di approfondire l’operatività dell’invocato art. 29 cpmp;(secondo il quale la condanna alla reclusione militare importa la rimozione:1. per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo emesso dal Ministero della difesa, se vi e&#8217; necessità di approfondire l’operatività dell’invocato art. 29 cpmp;(secondo il quale la condanna alla reclusione militare importa la rimozione:1. per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni; 2. per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno); inoltre sussiste altresì il lamentato periculum in mora, in specie alla luce degli effetti del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00326/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00616/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 616 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabio Piragino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DECRETO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE E COLLOCAMENTO IN CONGEDO.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; rilevato che allo stato sussiste un principio di fumus boni juris in ordine alla necessità di approfondire l’operatività dell’invocato art. 29 cpmp;<br />	<br />
&#8211; atteso che sussiste altresì il lamentato periculum in mora, in specie alla luce degli effetti del provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; considerato che sussistono giusti motivi, in relazione alla necessità di approfondire l’elemento predetto, per compensare tra le parti le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 2 febbraio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-326/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.326</a></p>
<p>Va sospesa la delibera del Consiglio Comunale di Canelli n. 20 del 3.3.2011, pubblicata all&#8217;Albo pretorio dal 9.3.2011 al 24.3.2011, che approva la bozza di convenzione per la gestione impianto sportivo Palazzetto dello Sport ed ampliamento dello stesso, se il servizio oggetto di affidamento ha rilevanza economica; e se l’affidamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera del Consiglio Comunale di Canelli n. 20 del 3.3.2011, pubblicata all&#8217;Albo pretorio dal 9.3.2011 al 24.3.2011, che approva la bozza di convenzione per la gestione impianto sportivo Palazzetto dello Sport ed ampliamento dello stesso, se il servizio oggetto di affidamento ha rilevanza economica; e se l’affidamento diretto dei lavori di costruzione della piscina e della gestione dell’intero impianto comunale (per ulteriori venticinque anni dalla data di operatività dell’impianto natatorio) non appare rispettoso dei criteri e delle procedure di evidenza pubblica imposte dalla normativa di settore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00326/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00476/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 476 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>ASD SPORTEVOLUTION POLISPORTIVA </b> e <b>CLUB AGRISPORTIVO DOTA CAD S.R.L., </b>in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via S. Agostino, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CANELLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Alfarano e Maria Grazia Lanero, con domicilio eletto presso lo studio Partners Gianni, Origoni, Grippo &#038; in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 83; 	</p>
<p><b>A.S.D. ASTI NUOTO, A.S.S.C. PEDALE CANELLESE</b> e<b> U.S. VIRTUS CANELLI</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, corso Re Umberto, 27; 	</p>
<p><b>U.S.D. TENNIS ACLI &#8211; CANELLI (AT)</b> e <b>A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Canelli n. 20 del 3.3.2011, pubblicata all&#8217;Albo pretorio dal 9.3.2011 al 24.3.2011, di approvazione della bozza di convenzione per la gestione impianto sportivo Palazzetto dello Sport ed ampliamento dello stesso; nonché di tutti gli atti ad essa allegati quale parte integrante della medesima;	</p>
<p>di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canelli e di A.S.D. Asti Nuoto-A.S.S.C. Pedale Canellese-U.S. Virtus Canelli;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il servizio oggetto di affidamento ha rilevanza economica;<br /> <br />
Considerato che l’affidamento diretto dei lavori di costruzione della piscina e della gestione dell’intero impianto comunale (per ulteriori venticinque anni dalla data di operatività dell’impianto natatorio) non appare rispettoso dei criteri e delle procedure di evidenza pubblica imposte dalla normativa di settore;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il dedotto periculum;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima:<br />	<br />
a) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecuzione dell’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa l’udienza pubblica di discussione per il giorno 6 ottobre 2011;<br />	<br />
c) compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2009 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-31-1-2009-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-31-1-2009-n-326/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-31-1-2009-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2009 n.326</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Graziano Lamanuzzi (avv.ti Casavecchia, Redi, Peano) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura distrettuale dello Stato) legittimo non sentire in contraddittorio il consulente in caso di cancellazione a seguito revisione quadriennale Albo 1. – Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Cancellazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-31-1-2009-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2009 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-31-1-2009-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2009 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Graziano<br /> Lamanuzzi (avv.ti Casavecchia, Redi, Peano) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>legittimo non sentire in contraddittorio il consulente in caso di cancellazione a seguito revisione quadriennale Albo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Cancellazione – Condanna penale – Beneficio non menzione – Irrilevanza.	</p>
<p>2. &#8211; Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Sentenza patteggiamento – Cancellazione – Legittimità.	</p>
<p>3. &#8211; Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Revisione quadriennale – Cancellazione – Audizione interessato – Esclusione.	</p>
<p>4. &#8211; Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Cancellazione – Discrezionalità – Limiti G.A.	</p>
<p>5. &#8211; Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Requisito condotta specchiata – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il beneficio della non menzione della sentenza di condanna non rileva nei rapporti con la P.A.	</p>
<p>2. – Il consulente tecnico destinatario di una sentenza di patteggiamento legittimamente viene cancellato dall’Albo dei consulenti in quanto il patteggiamento è equiparato ad una pronuncia di condanna.	</p>
<p>3. – La cancellazione dell’Albo dei consulenti tecnici in occasione della revisione quadriennale dell’Albo è un procedimento che non ha natura disciplinare e che non richiede l’audizione dell’interessato.	</p>
<p>4. – La cancellazione dall’Albo dei consulenti tecnici è caratterizzata dalla discrezionalità e pertanto la decisione è sindacabile soltanto sotto l’aspetto dell’arbitrarietà dell’apprezzamento degli elementi valutabili.	</p>
<p>5. – Il requisito della condotta specchiata per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici risulta tuttora vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13821_13821.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-31-1-2009-n-326/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2009 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-326/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-326/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.326</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. CASSESE infondata la questione di legittimità delle norme statali in tema di partecipazioni pubbliche Partecipazioni pubbliche &#8211; Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali &#8211; Obbligo di operare esclusivamente con</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-326/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. CASSESE</span></p>
<hr />
<p>infondata la questione di legittimità delle norme statali in tema di partecipazioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Partecipazioni pubbliche &#8211; Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali &#8211; Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina &#8211; Obbligo di cessazione delle attività non consentite, anche attraverso cessione o scorporo, e perdita di efficacia dei relativi contratti – Termini &#8211; Nullità dei contratti stipulati dalle società che conservino partecipazioni in altre società o enti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione.																																																																																												</p>
<p>2.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni siciliana e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all&#8217;art. 41 Cost.																																																																																												</p>
<p>3.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all&#8217;art. 119 Cost.																																																																																												</p>
<p>4.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.																																																																																												</p>
<p>5.	Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta, con i ricorsi in epigrafe, con riferimento all&#8217;art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all&#8217;art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta. Le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l&#8217;attività amministrativa e l&#8217;attività d&#8217;impresa, soggetta alle regole del mercato, e alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto volte a eliminare distorsioni della concorrenza stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b><b><br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Franco BILE;<br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,<br />
Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA<br />
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo<br />
Maria NAPOLITANO;</p>
<p>
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale», promossi con ricorsi della Regione Veneto (nn. 2 ricorsi), della Regione siciliana, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Valle d&#8217;Aosta, notificati il 31 agosto, il 5, il 9 e il 10 ottobre 2006, depositati in cancelleria l&#8217;11 settembre, l&#8217;11, il 12, il 14 e il 19 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96, 103, 104, 105 e 107 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>    Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Pitruzzella per la Regione siciliana, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d&#8217;Aosta e l&#8217;avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – La Regione Veneto ha sollevato, con un primo ricorso (n. 96 del 2006), questione di legittimità costituzionale, oltre che di altre norme dello stesso decreto-legge, dell&#8217;art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale», per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.<br />
    L&#8217;articolo impugnato (che reca la rubrica «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza») impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. È stabilito, in particolare, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino ad altre società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L&#8217;articolo contiene anche una disciplina transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme.<br />
    Ad avviso della Regione, il legislatore statale ha inteso, con le norme impugnate, evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e assicurare la parità degli operatori, impedendo che soggetti destinatari dei cosiddetti «obblighi di servizio pubblico», solo formalmente privatizzati ma soggetti a un&#8217;influenza dominante dei pubblici poteri, possano operare, avvantaggiandosi del regime speciale di cui godono, anche sul libero mercato. Date queste finalità della disciplina statale, reputa peraltro la Regione che la norma impugnata violi la sfera di autonomia regionale poiché, facendo valere ragioni di tutela della concorrenza, comprime irragionevolmente l&#8217;autonomia legislativa e amministrativa della Regione. Con le disposizioni impugnate, secondo la ricorrente, «si è posta in essere una disciplina puntuale che non lascia alcuno spazio alla Regione per dettare una normativa che tenga conto delle necessità locali e nemmeno dei tempi di attuazione dei principi statali secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità».<br />
    2. – Con un secondo ricorso (n. 103 del 2006), la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, oltre che di altre norme dello stesso decreto-legge, dell&#8217;art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale», per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.<br />
    Questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo, oltre che di altre norme dello stesso decreto-legge, è stata sollevata anche dalla Regione siciliana (r. ric. n. 104 del 2006), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (r. ric. n. 105 del 2006) e dalla Regione Valle d&#8217;Aosta (r. ric. n. 107 del 2006).<br />
    L&#8217;articolo impugnato (che, anche a seguito della conversione, reca la rubrica «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza») impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. È stabilito, in particolare, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino – con esclusione delle società che svolgono l&#8217;attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – ad altre società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L&#8217;articolo contiene anche una disciplina transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme.<br />
    3. – Il ricorso della Regione Veneto lamenta la violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Secondo la Regione, la legge di conversione del decreto, lungi dall&#8217;eliminare le norme lesive dell&#8217;autonomia regionale, ne ha introdotto di nuove, viziate di illegittimità costituzionale sotto i medesimi profili. Permangono, pertanto, nell&#8217;art. 13 del decreto-legge, quale risulta dopo la conversione, le stesse violazioni dell&#8217;autonomia legislativa e amministrativa della Regione e degli enti locali, fatte valere con il precedente ricorso n. 96 del 2006.<br />
    4. – Il ricorso della Regione siciliana lamenta la violazione degli artt. 41, primo e terzo comma, e 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché degli artt. 14, lettera <i>p)</i>, e 17, lettera <i>i)</i>, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto regionale della Regione siciliana). Premette la Regione che la disposizione censurata si riferisce esclusivamente alle cosiddette «società strumentali», costituite o partecipate dalle Regioni e dagli altri enti locali per la produzione di beni e servizi a favore di tali enti e che, a norma del suddetto articolo, esse debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici e privati, neppure a seguito di gara pubblica, e non possono partecipare ad altre società o enti.<br />
    Secondo la Regione, la norma impone alle società strumentali limitazioni territoriali che non appaiono coerenti con l&#8217;art. 41 Cost., il quale, nell&#8217;affermare il principio della libera iniziativa economica privata (primo comma), «circoscrive l&#8217;intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell&#8217;attività economica pubblica e privata a fini sociali (terzo comma)». Aggiunge la Regione che il legislatore statale, ponendo il divieto in questione per le sole società a capitale interamente pubblico o misto (pubblico-privato), costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali, le ha penalizzate rispetto alle società costituite o partecipate dallo Stato o concessionarie di pubblici servizi, e ciò in violazione, oltre che del suindicato parametro costituzionale, anche del principio di uguaglianza sancito dall&#8217;art. 3 Cost. e senza attenersi ad alcun criterio di proporzionalità e adeguatezza (sentenza n. 14 del 2004), essenziale a definire l&#8217;ambito di operatività della competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza».<i> </i>Osserva ancora la Regione che la norma statale in esame, disciplinando l&#8217;attività di enti strumentali della Regione, appare lesiva della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», prevista dall&#8217;art. 14, lettera <i>p</i>), dello statuto siciliano, e, in ogni caso, di quella prevista dall&#8217;art. 17, lettera <i>i</i>), dello statuto per «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale».<br />
    5. – Il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione degli artt. 3, 41, 117 e 119 Cost., nonché dell&#8217;art. 4, comma unico, nn. 1, 1-<i>bis</i>, e n. 6, dell&#8217;art. 8 e art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).<br />
    Osserva preliminarmente la Regione che la legge di conversione ha aggiunto nell&#8217;art. 1 del decreto-legge il comma 1-<i>bis</i>, recante una «clausola di salvaguardia» in virtù della quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione». Pertanto, ove si dovesse ritenere che, per effetto di tale clausola, le norme impugnate non si applichino nella Regione Friuli-Venezia Giulia, verrebbero meno le doglianze da essa avanzate.<br />
    Il ricorso della Regione è articolato in sei motivi.<br />
    5.1. – Con il primo motivo, la Regione eccepisce che i commi 1, 2 e 4, dell&#8217;art. 13 del decreto-legge, come convertito, sono lesivi dell&#8217;autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, in quanto sottopongono ad un regime giuridico restrittivo e discriminatorio le società pubbliche o miste, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali, «senza collegare le limitazioni al godimento di una condizione di esonero dalla concorrenza grazie ad un regime di affidamento diretto».<br />
    Ricorda innanzitutto la Regione che essa è legittimata anche a far valere l&#8217;autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto sussistente in via generale una tale legittimazione in capo alle Regioni, dal momento che «la stretta connessione, in particolare [&#8230;] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenza n. 417 del 2005).<br />
    La Regione osserva poi che le severe restrizioni imposte alle società contemplate si collegano «non a particolari condizioni di favore nelle quali le società in argomento svolgano la loro attività, ma alla stessa struttura soggettiva ed all&#8217;oggetto di tali società». Ad avviso della Regione, se per «società costituite o partecipate per la produzione di beni e servizi strumentali» si dovessero intendere le «società che svolgono tali servizi in regime di affidamento diretto»<i>, </i>le restrizioni si collegherebbero alla condizione di affidamento privilegiato in cui esse si trovano: «ed è ovvio che, se così fosse, basterebbe uscire da tale condizione per ritornare al regime generale delle società, senza restrizione alcuna». Questa interpretazione, prosegue la Regione, sarebbe senz&#8217;altro coerente con la finalità dichiarata della norma di «evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori». Tale interpretazione non è consentita, tuttavia, dalla formulazione letterale della norma, la quale, nel restringere la capacità contrattuale anche di società che non godono di alcun privilegio di affidamento diretto, viola in modo diretto le competenze statutarie della Regione, in quanto incide su materie regionali (cioè sull&#8217;organizzazione della Regione e degli enti locali e sull&#8217;industria e commercio: art. 4, nn. 1, 1-<i>bis</i> e 6, dello statuto; art. 117, quarto comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dato che l&#8217;organizzazione regionale e l&#8217;industria e commercio ricadono nella competenza piena delle Regioni ordinarie) e interferisce con l&#8217;autonomia amministrativa (cui è funzionale quella organizzativa) e finanziaria della Regione e degli enti locali (artt. 8 e 48 e seguenti dello statuto).<br />
    Le norme impugnate, secondo la ricorrente, violano inoltre: il principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3, primo comma, Cost., dato che vengono trattate in modo diseguale situazioni uguali, nonché i principi di ragionevolezza e proporzionalità; l&#8217;art. 41 Cost., in quanto esse precludono l&#8217;esercizio del diritto di libera iniziativa economica, il quale, a condizione che non si alteri la concorrenza, vale ugualmente per i soggetti pubblici e privati (e comunque sarebbe leso il diritto di iniziativa dei privati nelle società miste); «il principio di ragionevolezza e di proporzionalità», in quanto le norme impugnate «pongono drastiche limitazioni di capacità dove basterebbe un limite connesso all&#8217;eventuale affidamento diretto dei compiti strumentali».<br />
    5.2. – Con un secondo motivo di ricorso, la Regione prospetta l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, in quanto lesivo dell&#8217;autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, laddove sottopone le società pubbliche o miste, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali, «ad un regime giuridico restrittivo e discriminatorio, rispetto alle altre società ed alle stesse società pubbliche o miste partecipate dallo Stato o da amministrazioni nazionali». Si tratta, secondo la Regione, di una ragione di illegittimità che, al contrario della precedente, non può essere superata da un&#8217;interpretazione adeguatrice. Invero, le disposizioni impugnate discriminano, rendendola deteriore, la condizione giuridica delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali rispetto alle società che, per scopi del tutto simili, sono costituite o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali.<br />
    Argomenta la ricorrente che non solo le Regioni e gli enti locali, ma anche lo Stato ed enti pubblici nazionali hanno costituito società pubbliche o miste per l&#8217;esercizio di funzioni strumentali. Se pure nel merito fosse giustificata una disciplina restrittiva della capacità contrattuale di determinati tipi di società a partecipazione pubblica, non lo sarebbe una restrizione della capacità contrattuale ed operativa delle <i>sole</i> società costituite o partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, «che vengono poste in una condizione di vera e propria minorità giuridica». Onde è evidente, prosegue la Regione, che la discriminazione così posta «contraddice il principio di uguaglianza e costituisce un abuso della stessa potestà legislativa statale in materia di ordinamento civilistico delle società: potestà che viene […] esercitata non per porre una disciplina generale del fenomeno delle società a partecipazione pubblica, ma esclusivamente in danno delle società regionali e locali». <br />
    5.3. – Un terzo motivo di ricorso è incentrato sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, in quanto lesivo dell&#8217;autonomia organizzativa e finanziaria della Regione nella parte in cui vieta «indiscriminatamente alle società pubbliche o miste, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali, di “operare” per soggetti diversi dagli enti costituenti, partecipanti o affidanti, di svolgere “prestazioni” a favore di altri soggetti pubblici o privati, nonché di partecipare ad altre società o enti».<br />
    Con riguardo al divieto di partecipare ad altre società o enti, la Regione fa rilevare che le società regionali, al pari delle società statali, operano talora attraverso altre società, il cui capitale sociale è posseduto dalle prime al cento per cento, quindi le misure contestate priverebbero irragionevolmente le società in questione di ogni flessibilità operativa e, per quanto riguarda la partecipazione ad enti, di ogni capacità di collegamento con la stessa realtà di cui debbono occuparsi. Un discorso analogo riguarda, secondo la Regione, il limite relativo all&#8217;«operare» solo con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti e alle «prestazioni», escluse in relazione ad «altri soggetti pubblici o privati», che si risolverebbe nella violazione, oltre che dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del principio di certezza del diritto.<br />
    5.4. – Uno specifico motivo riguarda l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, che impone termini per cessare le attività non consentite e sanzioni per il mancato rispetto dei divieti. Secondo la Regione, tali disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, in primo luogo, in quanto presuppongono e completano l&#8217;illegittima disciplina sopra censurata. <br />
    In secondo luogo, il terzo periodo, che stabilisce l&#8217;inefficacia dei contratti relativi ad attività non cedute o scorporate, sarebbe illegittimo sotto il profilo della contraddittorietà e della irragionevolezza, in relazione a quanto disposto dai due periodi precedenti. Osserva la ricorrente che le società in questione possono «transitoriamente» – per dodici mesi – continuare a svolgere le loro attività; che a tali dodici mesi seguono, in base al secondo periodo, altri diciotto mesi, durante i quali le «attività non consentite» possono essere cedute a terzi o scorporate in una diversa società da cedere sul mercato. Senonché, prosegue la difesa della Regione, quel che dispone il terzo periodo – cioè la cessazione degli effetti dei contratti relativi alle attività non cedute o scorporate nel «termine indicato nel primo periodo» (cioè alla scadenza dei primi dodici mesi) – è del tutto assurdo, poiché le attività cedute o scorporate e, corrispondentemente, quelle <i>non </i>cedute o scorporate, risulteranno soltanto alla fine del periodo di diciotto mesi che le Regioni e gli enti locali hanno a disposizione per provvedere alla cessione o allo scorporo. La norma, dunque, sarebbe, prima ancora che costituzionalmente illegittima, di impossibile applicazione, se non «retroattivamente».<br />
    5.5. – Un altro profilo di illegittimità costituzionale investirebbe il secondo periodo del comma 3, ove «la facoltà data alle società strumentali di cedere le attività a terzi o di scorporarle costituendo una società da collocare sul mercato dovesse intendersi come preclusiva della possibilità di cedere o scorporare tali attività in favore di altra società regionale o locale, da costituire o esistente, che operi esclusivamente sul mercato,<i> </i>e non rientri nel campo di applicazione dell&#8217;art. 13». In effetti, osserva la Regione, «l&#8217;obbligo di cedere a terzi, o sul mercato (che è composto anch&#8217;esso, ovviamente, di «terzi») beni e patrimoni che, attraverso la società, costituiscono risorse economiche e nel caso imprenditoriali delle comunità locali ne viola l&#8217;autonomia finanziaria, in contraddizione aperta con l&#8217;art. 119 Cost. e con l&#8217;art. 48 e seguenti dello statuto regionale e realizza una sorta di esproprio di attività economiche, del tutto privo di fondamento costituzionale e del tutto privo di connessioni con l&#8217;obbiettivo di tutelare la concorrenza».<br />
    5.6. – Un ulteriore, autonomo profilo di irragionevolezza dell&#8217;art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, per le stesse ragioni di cui al punto precedente, emerge, secondo la Regione, in quanto si ritenga che la nullità dei contratti stipulati in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 colpisce tutti i contratti stipulati dalle società di cui al comma 1 che, al momento del contratto, conservino partecipazioni in altre società o enti. Osserva al riguardo la Regione che le partecipazioni non costituiscono «attività» e non rientrano, dunque, nel campo di applicazione del comma 3 e delle scadenze temporali ivi previste. Le partecipazioni sono, infatti, in primo luogo elementi patrimoniali, la cui cessione potrebbe essere facile o difficile, o anche giuridicamente impossibile ove non si trovasse alcun soggetto disposto ad acquistarle. D&#8217;altronde, una cosa è la nullità di contratti che direttamente si riferiscano ad attività vietate (ferme restando le censure sopra esposte su tali divieti e sulla loro formulazione); tutt&#8217;altra cosa sarebbe la nullità di contratti che si riferiscono ad attività consentite, e che nessun rapporto hanno con le ipotizzate partecipazioni in società o enti.<i><br />
</i>    6. – Il ricorso della Regione Valle d&#8217;Aosta lamenta la violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nonché dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta di cui alla legge costituzionale 26 gennaio 1948, n. 4 (Statuto regionale per la Valle d&#8217;Aosta).<br />
    Osserva preliminarmente la Regione che, in virtù della «clausola di salvaguardia», contenuta nell&#8217;art. 1, comma 1-<i>bis </i>del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, questo si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano «in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione». Tuttavia, il tenore letterale delle disposizioni impugnate non consente di escludere con certezza la loro efficacia nei riguardi delle Regioni ad autonomia speciale, trattandosi di prescrizioni che, se riferite anche alla Regione Valle d&#8217;Aosta, presentano molteplici profili di illegittimità costituzionale. Pertanto, la possibilità che esse vadano interpretate in senso lesivo delle attribuzioni della Regione induce a farle oggetto di impugnazione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte, per cui il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni non implausibili prospettate dal ricorrente (sentenza n. 412 del 2004).<br />
    6.1. – Con il primo motivo di ricorso, la Regione eccepisce la violazione del principio costituzionale di ragionevolezza, <i>sub specie</i> di vizio di irrazionalità, nonché dell&#8217;art. 117, secondo e quarto comma, Cost., e dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), dello statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta.<br />
    Secondo la Regione, «per quanto l&#8217;intervento normativo dichiari di voler perseguire la tutela della concorrenza, in realtà esso, lungi dal rimuovere elementi distorsivi del mercato o dal promuovere un ampliamento delle possibilità di accesso degli attori che vi operano, determina il ben diverso effetto di escludere dal mercato stesso una categoria di soggetti», vale a dire proprio «le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali», con i requisiti dianzi riferiti. L&#8217;effetto di limitazione della concorrenza sarebbe fatto palese, in particolare, dalla previsione in base alla quale le società di cui s&#8217;è detto non possono svolgere prestazioni a favore di soggetti diversi dagli enti costituenti, partecipanti o affidanti, neppure a seguito dell&#8217;espletamento di una gara. Sostiene la Regione che, «poiché sono proprio le procedure di gara ad assicurare per eccellenza, e anzi ad esaltare la concorrenza tra i diversi operatori economici presenti sul mercato, l&#8217;esclusione della possibilità di competere a danno di taluno di essi – per giunta, per il mero fatto di essere costituiti o partecipati non da qualsivoglia ente pubblico, ma soltanto da enti regionali e locali – determina esattamente una forma di quella alterazione e distorsione della concorrenza e del mercato che la norma impugnata manifesta di voler evitare». Del resto, prosegue la Regione, a smentire qualunque relazione fra le disposizioni impugnate e presunte attuazioni di obblighi comunitari, è sufficiente rilevare come neppure la giurisprudenza comunitaria in tema di <i>in house providing, </i>particolarmente solerte nella garanzia della concorrenza, abbia mai richiesto che società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali «per la produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività di tali enti» o «per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza», operino <i>esclusivamente</i> con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Né si comprende, secondo la Regione, come possa ragionevolmente perseguirsi la tutela della concorrenza imponendo i riferiti divieti esclusivamente alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, senza estendere le medesime proibizioni alle analoghe società costituite o partecipate dalle amministrazioni statali.<br />
    Data, dunque, la palese contraddittorietà tra il fine che l&#8217;art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006 si propone di perseguire (la tutela della concorrenza) ed i risultati cui esso approda, la norma impugnata viene ad incidere <i>sine titulo </i>in un ambito di competenza normativa che risulta assegnato alla Regione Valle d&#8217;Aosta sia dalle previsioni di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>a</i>) e <i>b</i>), dello statuto speciale (che rimettono alla potestà legislativa regionale, rispettivamente, le materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), sia dal combinato disposto dei commi secondo e quarto dell&#8217;art. 117 Cost., a norma dei quali spetta alla potestà legislativa statale soltanto la disciplina dell&#8217;«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».<br />
    6.2. – Un secondo motivo di ricorso assume che le norme recate dall&#8217;art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, violino i principi di proporzionalità e di leale collaborazione e, ancora, l&#8217;art. 117, secondo e quarto comma, Cost. e l&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), dello statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta.<br />
    Osserva la Regione che la legislazione statale, che invada gli ambiti di materia di pertinenza delle Regioni fondando il suo intervento sull&#8217;esigenza di porre norme in una delle materie – quale la tutela della concorrenza – finalistiche o trasversali, deve comunque rispettare requisiti ineludibili, ulteriori rispetto a quello della sua razionalità. Essa, per potersi dire legittima, deve essere «giustificata» e «proporzionata» rispetto all&#8217;obiettivo perseguito (sentenze n. 214 del 2006, n. 175 del 2005 e nn. 272 e 14 del 2004). Inoltre, la Corte ha precisato (a partire dalla sentenza n. 407 del 2002) che l&#8217;esercizio della potestà legislativa statale in una materia «finalistica» è subordinato all&#8217;esigenza di curare un interesse «unitario e infrazionabile».<br />
    Secondo la ricorrente, l&#8217;invasione operata dalle norme contestate risulta del tutto sproporzionata rispetto alle modalità attraverso cui viene perseguita la finalità di tutela della concorrenza. La normativa statale censurata, infatti, sacrifica integralmente la competenza regionale a legiferare sulle società costituite o partecipate dalla Regione o dagli enti locali, non lasciando alcuno spazio per l&#8217;intervento regolativo della Regione. La violazione del principio di proporzionalità deriverebbe anche da quella del principio di leale collaborazione: a fronte della compressione della competenza normativa in ambiti di loro spettanza, l&#8217;intervento legislativo statale non è stato preceduto da meccanismi e procedimenti che mettessero le Regioni in condizione di svolgere qualche forma di partecipazione e di offrire il loro contributo all&#8217;elaborazione della disciplina statale. Ciò vale tanto più, secondo la ricorrente, con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale.<br />
    La Regione osserva poi che, a fronte del sacrificio integrale della competenza regionale, tanto poco era pressante l&#8217;«interesse unitario e infrazionabile» che il legislatore statale ha omesso di estendere i divieti previsti nell&#8217;art. 13 alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni statali. Se davvero si fosse inteso perseguire un interesse unitario, secondo la ricorrente, i rigidi criteri di esclusione avrebbero dovuto trovare applicazione innanzitutto nei confronti delle società in cui sono coinvolte le amministrazioni dello Stato, dal momento che è proprio lo Stato l&#8217;ente territoriale che rappresenta la massima istanza unitaria.<br />
    7. – In tutti i giudizi si è costituita, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato. Essa rileva, preliminarmente, che la legge di conversione n. 248 del 2006 del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto una serie di modifiche ad alcune disposizioni del decreto impugnate con il primo ricorso della Regione Veneto (retro, <i>sub</i> 1). Donde, con riguardo a tali disposizioni, la configurabilità di un&#8217;ipotesi di inammissibilità sopravvenuta o di cessazione della materia del contendere.<br />
    Nel merito di tutti i ricorsi, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva che le disposizioni impugnate dalle Regioni sono finalizzate a garantire l&#8217;esercizio della libera concorrenza, talché esse rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, comma secondo, lettera <i>e</i>, Cost.). Inoltre, la natura «trasversale» di tale competenza comporta la legittimità dell&#8217;intervento del legislatore statale anche su ambiti materiali astrattamente rientranti nella competenza legislativa regionale, sia concorrente sia residuale.<br />
    Quanto alla censura delle Regioni circa il carattere puntuale e di dettaglio della disciplina contenuta nell&#8217;art. 13, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato rileva che la disciplina contenuta nella norma impugnata attiene essenzialmente alla materia dell&#8217;ordinamento civile, pur essa rientrante nella competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, comma secondo, lettera <i>l</i>, Cost.), «siccome attinente all&#8217;attività negoziale di società operanti in regime privatistico». Per la stessa ragione, sarebbero infondate, secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, le censure delle Regioni in ordine alla disposizione che prevede la nullità dei contratti conclusi in violazione della disciplina recata dall&#8217;art. 13.<br />
    Quanto al ricorso della Regione siciliana, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce: la genericità e, quindi, l&#8217;inammissibilità della censura circa il mancato rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza; la conformità delle disposizioni impugnate ai principi comunitari in materia di appalti <i>in house</i> e di aiuti di Stato; l&#8217;insussistenza della violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», nonché di «servizi di prevalente interesse regionale» (artt. 14, lettera <i>p</i>, e 17, lettera <i>i</i>, dello statuto siciliano); l&#8217;inammissibilità delle censure attinenti alla pretesa violazione dell&#8217;art. 3, sotto il profilo del principio di uguaglianza, e dell&#8217;art. 41 Cost., attesa la costante giurisprudenza della Corte, sia anteriore alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (sentenze nn. 373 e 126 del 1997 e n. 29 del 1995), sia posteriore (sentenza n. 274 del 2003), per cui «le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali, non relative al riparto di competenze con lo Stato, solo quando tale violazione comporti un&#8217;incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse»; incisione che, all&#8217;evidenza, nel caso di specie non ricorrerebbe affatto.<br />
    Quanto al ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce: l&#8217;infondatezza delle censure fondate sulla supposta violazione della competenza legislativa regionale, esclusiva o concorrente, in materia di organizzazione della Regione e degli enti locali, di industria e di commercio; l&#8217;infondatezza o l&#8217;inammissibilità delle censure che la Regione muove alla norma statale con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 41 Cost., nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela dell&#8217;affidamento e buona fede; l&#8217;inammissibilità della censura relativa all&#8217;art. 13, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge convertito, poiché la ricorrente, nel ritenere illegittima la facoltà delle società strumentali di cedere o scorporare le attività, fonda la censura sulla mera ipotesi interpretativa che tale previsione sia preclusiva della possibilità di cedere o scorporare tali attività in favore di altra società regionale o locale, operante esclusivamente sul mercato, senza prendere posizione sulla esattezza o meno di tale interpretazione.<br />
    8. – In prossimità dell&#8217;udienza, le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie insistendo sui motivi del ricorso. L&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha, a sua volta, depositato una memoria unica, ribadendo le precedenti argomentazioni.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. – La Regione Veneto ha promosso numerose questioni di legittimità costituzionale in via principale del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale) e, tra queste, dell&#8217;art. 13 del testo originario del decreto, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. <br />
    Le Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta, con quattro distinti ricorsi, hanno promosso numerose questioni di legittimità costituzionale in via principale del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), e, tra queste, dell&#8217;art. 13, per violazione dei seguenti parametri costituzionali: art. 3 (tutte le ricorrenti), art. 41 (Regione siciliana e Regione Friuli-Venezia Giulia), art. 97 (Regione Veneto), art. 114 (Regione Veneto), art. 117 (Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Valle d&#8217;Aosta), art. 118 (Regione Veneto), art. 119 (Regione Veneto e Regione Friuli-Venezia Giulia) e art. 120 (Regione Veneto) della Costituzione, artt. 14, lettera <i>p</i>), e 17, lettera <i>i</i>), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto regionale della Regione siciliana) (Regione siciliana), artt. 4, n. 1, n. 1-<i>bis</i> e n. 6, 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) (Regione Friuli-Venezia Giulia), art. 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), della legge costituzionale 26 gennaio 1948, n. 4 (Statuto regionale per la Valle d&#8217;Aosta) (Valle d&#8217;Aosta).<br />
    L&#8217;articolo censurato impone alcune limitazioni alle società partecipate da Regioni ed enti locali per lo svolgimento di funzioni amministrative o attività strumentali alle stesse.<br />
    A norma del comma 1, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto – costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza – devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.<br />
    A norma del comma 2, le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.<br />
    Il comma 3 detta una disciplina transitoria, per la cessazione delle attività non consentite.<br />
    Il comma 4 dispone per i contratti conclusi dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo la nullità dei contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2.<br />
    2. – Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, sia nel testo originario sia in quello risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 246 del 2006, vengono all&#8217;esame della presente pronuncia le questioni relative all&#8217;art. 13.<br />
    3. – I ricorsi pongono questioni analoghe; deve, quindi, essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un&#8217;unica decisione.<br />
    4. – Non sono ammissibili le questioni sollevate con riferimento agli artt. 114, 118, 119 e 120 Cost., perché non autonomamente argomentate, quindi generiche.<br />
    5. – Non sono ammissibili neanche le questioni sollevate con riferimento ai soli artt. 3 e 41 Cost. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche successiva alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non sono ammissibili le censure prospettate dalle Regioni rispetto a parametri costituzionali diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione (sentenze n. 190 del 2008 e, con particolare riferimento all&#8217;art. 41 Cost., n. 272 del 2005).<br />
    6. – Le censure sollevate dalla Regione Veneto con il ricorso n. 96 del 2006, proposto prima della conversione del decreto-legge, devono intendersi assorbite in quelle, di identico tenore, sollevate con il ricorso n. 103 del 2006.<br />
    7. – Successivamente alla proposizione dei ricorsi, i commi 3 e 4 dell&#8217;articolo impugnato sono stati modificati dall&#8217;art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative modifiche, pur incidendo sui termini di alcune delle censure formulate dalle ricorrenti, non sono tali da determinare la cessazione della materia del contendere.<br />
    8. – Le ulteriori questioni, sollevate dalle Regioni in ordine ad altri parametri costituzionali, non sono fondate.<br />
    8.1. – Dette questioni riguardano la lesione, da parte delle disposizioni impugnate, della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali, fondata sull&#8217;art. 117 Cost. e, per quanto riguarda le Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta, sulle norme degli statuti speciali (artt. 14, lettera <i>p</i>) e 17, lettera <i>i</i>), del regio decreto legislativo n. 455 del 1946; artt. 4, n. 1, n. 1-<i>bis</i> e n. 6, 8 e 48 e seguenti, della legge costituzionale n. 1 del 1963; art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), della legge costituzionale n. 4 del 1948).<br />
    Il parametro costituzionale e le norme statutarie comprendono l&#8217;organizzazione dei servizi regionali e i rapporti tra le Regioni e le società, attraverso le quali le Regioni stesse svolgono le loro funzioni. A norma dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni della stessa legge costituzionale, che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale. Ora, mentre la potestà legislativa regionale disciplinata dall&#8217;art. 117, quarto comma, è sottoposta solo ai limiti dettati dal primo comma dello stesso articolo, la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale in materia di organizzazione delle società dipendenti, esercenti l&#8217;industria o i servizi, deve sottostare agli ulteriori e più severi limiti derivanti dagli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana (rispettivamente, riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente e principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato), dall&#8217;art. 4 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, norme fondamentali delle riforme economico-sociali, interessi nazionali e delle altre regioni) e dall&#8217;art. 2 dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta (principi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica).<br />
    Di conseguenza, si può fare esclusivo riferimento all&#8217;art. 117 Cost., in quanto la potestà legislativa da esso conferita assicura una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali. La questione può dunque essere affrontata in termini unitari.<br />
    8.2. – Va premesso che non è idonea a escludere un&#8217;eventuale lesione della potestà legislativa regionale la previsione contenuta nell&#8217;art. 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 223, in base alla quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, simili clausole, formulate in termini generici, non hanno l&#8217;effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale (sentenze nn. 165 e 162 del 2007 e nn. 234, 118 e 88 del 2006).<br />
    8.3. – Le disposizioni impugnate definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all&#8217;oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d&#8217;impresa di enti pubblici. L&#8217;una e l&#8217;altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.<br />
    Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d&#8217;impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza.<br />
    Ciò premesso, occorre valutare sia l&#8217;oggetto della disciplina, sia la sua finalità.<br />
    8.4. – Dal primo punto di vista, le disposizioni in esame riguardano l&#8217;attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali. Si tratta di un oggetto che può rientrare nella materia dell&#8217;organizzazione amministrativa, di competenza legislativa regionale, o, al pari delle previsioni in materia di contratti, pure contenute nell&#8217;articolo impugnato, nella materia dell&#8217;«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
    L&#8217;ambito di tale ultima materia è stato precisato da questa Corte. Essa ha affermato che la potestà legislativa dello Stato comprende gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica, per i quali sussista un&#8217;esigenza di uniformità a livello nazionale; che essa non è esclusa dalla presenza di aspetti di specialità rispetto alle previsioni codicistiche; che essa comprende la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato; che in essa sono inclusi istituti caratterizzati da elementi di matrice pubblicistica, ma che conservano natura privatistica (sentenze nn. 159 e 51 del 2008, nn. 438 e 401 del 2007 e n. 29 del 2006).<br />
    La disciplina censurata non rientra nella materia dell&#8217;organizzazione amministrativa perché non è rivolta a regolare una forma di svolgimento dell&#8217;attività amministrativa. Essa rientra, invece, nella materia – definita prevalentemente in base all&#8217;oggetto – «ordinamento civile», perché mira a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private.<br />
    8.5. – Dal secondo punto di vista, le disposizioni impugnate hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza.<br />
    Questa Corte ha così delimitato la «tutela della concorrenza»: la titolarità della relativa potestà legislativa consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l&#8217;intervento statale può consistere nell&#8217;emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali, volto ad accertare se l&#8217;intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze nn. 63 e 51 del 2008 e nn. 421, 401, 303 e 38 del 2007).<br />
    L&#8217;obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza. Essa rientra, quindi, nella materia – definita prevalentemente in base al fine – della «tutela della concorrenza».<br />
    8.6. – Si può riassuntivamente affermare che le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l&#8217;attività amministrativa e l&#8217;attività d&#8217;impresa, soggetta alle regole del mercato, e alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto volte a eliminare distorsioni della concorrenza stessa.<br />
    8.7. – Ai fini della riconducibilità della disciplina contestata alla tutela della concorrenza, resta da valutare, indipendentemente da valutazioni di merito sul suo contenuto, la proporzionalità di tale disciplina e, quindi, la sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza (sentenze nn. 452 e 401 del 2007). Questo scrutinio va operato distintamente per le varie previsioni dell&#8217;articolo impugnato.<br />
    Vengono in considerazione, in primo luogo, quelle che impediscono alle società in questione di operare per soggetti diversi dagli enti territoriali soci o affidanti, imponendo di fatto una separazione societaria, e obbligandole ad avere un oggetto sociale esclusivo. Esse mirano ad assicurare la parità nella competizione, che potrebbe essere alterata dall&#8217;accesso di soggetti con posizioni di privilegio in determinati mercati. Da questo punto di vista, esse non appaiono irragionevoli, né sproporzionate rispetto alle esigenze indicate.<br />
    Va valutato, in secondo luogo, il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti. Esso è complementare rispetto alle altre disposizioni considerate. É volto, infatti, a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse. La disposizione impugnata vieta loro non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse. Intesa in questi termini, la norma appare  proporzionata rispetto al fine di tutela della concorrenza.<br />
    Infine, le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente all&#8217;entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e complemento delle disposizioni finora considerate e, a loro volta, regolano non irragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    riuniti i giudizi, <br />
    1) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, con i ricorsi in epigrafe;<br />
    2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni siciliana e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all&#8217;art. 41 Cost., con i ricorsi in epigrafe;<br />
    3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all&#8217;art. 119 Cost., con i ricorsi in epigrafe;<br />
    4) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost., con i ricorsi in epigrafe;<br />
    5) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta, con i ricorsi in epigrafe, con riferimento all&#8217;art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera <i>p</i>), e 17, lettera <i>i</i>), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-<i>bis</i> e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Sabino CASSESE, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 agosto 2008.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-326/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-4-2007-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-4-2007-n-326/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.326</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore A. S.R.L. (avv. F. Buchicchio) c. il COMUNE DI CORCIANO (avv. M. Rampini) e nei confronti della P. S.a.s. di F. I. &#038; C. (avv. A. Frioni) sulla rilevanza dell&#8217;assunzione del direttore tecnico qualificato ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore<br /> A. S.R.L. (avv. F. Buchicchio) c. il COMUNE DI CORCIANO (avv. M. Rampini) e nei confronti della P. S.a.s. di F. I. &#038; C. (avv. A. Frioni)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza dell&#8217;assunzione del direttore tecnico qualificato ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di attività di estetista e sui riflessi sull&#8217;autorizzazione rilasciata dell&#8217;assunzione del direttore tecnico da parte dell&#8217;affittuario del ramo d&#8217;azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione – Attività di estetista – Assunzione di un direttore tecnico qualificato – Ai fini della domanda – Non è richiesta.<br />
2. Autorizzazione – Attività di estetista – Assunzione di un direttore tecnico – Da parte dell’affittuario dell’azienda – Irrilevanza &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza della normativa statuale e regionale applicabile (L. 14 febbraio 1963 n. 161 e L. R. Umbria 4 gennaio 1990 n. 10), non costituisce requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista e, quindi, presupposto di legittimità del provvedimento stesso, l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro, già formalmente costituito, con un soggetto qualificato professionalmente per svolgere il ruolo di direttore tecnico. A tal fine è, invece, sufficiente la disponibilità manifestata dal (futuro) direttore tecnico, pur nominativamente indicato nella domanda di autorizzazione, ad assicurare le proprie prestazioni lavorative, in caso di apertura dell’esercizio.</p>
<p>2. In forza della normativa statuale e regionale applicabile (L. 14 febbraio 1963 n. 161 e L. R. Umbria 4 gennaio 1990 n. 10), sussistendo un collegamento del requisito professionale del direttore tecnico con l’inizio dell’attività, non rileva che l’assunzione del soggetto professionalmente qualificato sia avvenuta da parte di un soggetto diverso da quello che si era impegnato a farlo; la suddetta circostanza non può qualificarsi come il venir meno di un requisito del rilascio, ovvero alla stregua di una condizione risolutiva dell’autorizzazione, ma rappresenta un aspetto, quasi un corollario del fatto che la stessa attività sia stata (esclusivamente) intrapresa da un soggetto diverso, affittuario dell’azienda dell’originario intestatario dell’autorizzazione. Del resto, poiché l’affitto dell’azienda, ai sensi dell’articolo 2558 c.c., comporta il subentro dell’affittuario nei contratti stipulati per l’esercizio dell&#8217;azienda stessa che non abbiano carattere personale, l’assunzione dell’estetista da parte dell’affittuario costituisce nient’altro che l’attuazione dell’impegno originariamente assunto dall’affittante e sotteso al rilascio dell’autorizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 209/2006</b>, proposto dalla</p>
<p><B>A S.R.L.</B>, con sede in Corciano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> Sabina Porciatti,  rappresentata e difesa  dall’avv. Fabio Buchicchio, presso lo studio del quale è  elettivamente domiciliata in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>COMUNE DI CORCIANO</B>, in persona del Sindaco in carica <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Rampini, anche domiciliatario in Perugia al Viale Indipendenza n. 49;<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <b>P. S.a.s. di F. I. &#038; C.</b>, con sede in Perugia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> Ilia Fraolini, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Frioni, anche domiciliatario in Perugia, al Corso Vannucci n.107;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della nota del Comune di Corciano prot. 0006280 in data 1 marzo 2006, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso o collegato (ivi compresa, in quanto occorra, l’autorizzazione n. 49 in data 30 marzo 2001, rilasciata dal Comune alla Phisico S.a.s.);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corciano e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1</b>. La Phisico S.a.s. ha ottenuto dal Comune di Corciano l’autorizzazione n. 49 in data 30 marzo 2001 per l’esercizio dell’attività di centro estetico in località Ellera.<br />
Subito dopo, la Aphrodite S.r.l. ha affittato dalla Phisico il relativo ramo d’azienda per sei anni, ha chiesto la volturazione in suo nome dell’autorizzazione e, in data 26 aprile 2001, ha iniziato l’attività; va sottolineato che nella stessa data risulta assunta da Aphrodite (cfr. libro matricola versato in atti) il soggetto (indicato sia da Phisico, ai fini dell’autorizzazione, sia da Aphrodite, ai fini della volturazione, quale) preposto all’attività in quanto in possesso della qualifica professionale di estetista.<br />
La volturazione è stata formalmente accordata dal Comune con autorizzazione (avente il medesimo n. 49 ma intestata alla Aphrodite S.r.l.) in data 11 marzo 2002.<br />
Le due società, che in origine avevano alcuni soci in comune, hanno poi cambiato compagine sociale e denominazione, e tra di esse è in corso una controversia in sede civile (di ciò viene qui fatta menzione soltanto perché può aiutare a comprendere l’instaurazione del ricorso in esame).<br />
L’attuale amministrazione di Aphrodite, in data 24 gennaio 2006 ha chiesto al Comune di annullare o revocare in via di autotutela l’autorizzazione rilasciata a Phisico, in quanto illegittima poiché, al momento del rilascio, la Phisico non disponeva di personale in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge.<br />
Il Comune di Corciano, con nota prot. 0006280 in data 1 marzo 2006, ha respinto l’istanza, ritenendo sufficiente che il possesso della qualificazione professionale sussistesse al momento dell’avvio dell’attività da parte del cessionario d’azienda.<br />
<b><br />
2.</b> L’Aphrodite S.r.l. impugna la predetta nota prot. 0006280/2006 (e l’autorizzazione originaria n. 49/2001), deducendo, con riferimento a vizi di violazione ed errata applicazione degli articoli 2 della legge 161/1963, 2 e 6 della l.r. 10/1990, 4 della l.r. 1/1990, 21 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 15/1992, 23 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 142/2003, nonché di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione, censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; il vizio di legittimità sussiste, in quanto le predette disposizioni non possono che essere interpretate nel senso che l’assunzione del soggetto professionalmente qualificato, destinato ad assumere il ruolo di direttore tecnico/preposto all’attività di- in ogni caso, anche considerando valido il rilascio di un’autorizzazione condizionata alla successiva assunzione del soggetto professionalmente qualificato, tale impegno non è stato mai adempiuto dalla Phisico.<br />
&#8211; l’avvenuta assunzione del soggetto predetto da parte dell’Aphrodite non sana il vizio originario.<br />
<b><br />
3.</b> Si sono costituiti il Comune di Corciano e la controinteressata Phisico S.a.s., controdeducendo puntualmente.<br />
<b><br />
4.</b> Può prescindersi dall’esaminare le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune, stante l’evidente infondatezza del ricorso nel merito.<br />
<b>4.1. </b>La tesi centrale della ricorrente è che costituisca requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista e quindi presupposto di legittimità del provvedimento stesso, l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro, già formalmente costituito, con un soggetto qualificato professionalmente per svolgere il ruolo di direttore tecnico. Non sarebbe invece sufficiente, a questi fini, la disponibilità manifestata dal (futuro) direttore tecnico, pur nominativamente indicato nella domanda di autorizzazione, ad assicurare le proprie prestazioni lavorative, in caso di apertura dell’esercizio.<br />
Il tenore letterale delle disposizioni sopraricordate non suffraga tale tesi.<br />
Infatti, nulla di decisivo, ad avviso del Collegio, può evincersi nel senso predetto :<br />
&#8211; dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 161/1963, secondo cui “… <i>Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell&#8217;autorizzazione è subordinata all&#8217;accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando<br />
&#8211; dall’articolo 4, commi 2 e 3, della l.r. 1/1990 (disciplina dell’attività di estetista), secondo cui “<i>Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l&#8217;attività- dagli articoli 2 e 6, comma 1, della l.r. 10/1990 (norme di attuazione della l.r. 1/1990), secondo cui “<i>L&#8217; esercizio dell&#8217; attività di estetista è subordinato al rilascio dell&#8217; autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbrai<br />
&#8211; dall’articolo 6, quinto comma, del regolamento approvato (in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 10/1990) con la deliberazione del Consiglio comunale di Corciano n. 15 in data 19 marzo 1992, secondo cui, nel caso di società come quelle in causa, allaLa circostanza che la formulazione di dette disposizioni, nel richiedere, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’indicazione del soggetto che assume l’incarico di direttore ed il possesso da parte sua della necessaria qualificazione professionale, utilizzino il tempo indicativo presente, ovvero faccano riferimento ai “dipendenti”, non significa che, nel momento in cui viene presentata la domanda, debba già essere stato instaurato un rapporto di lavoro tra l’intestatario dell’autorizzazione ed il soggetto destinato ad assumere l’incarico di direttore. <br />
Nello stile delle disposizioni normative, ancorché di regola esprimano un dover essere e siano rivolte a disciplinare comportamenti futuri, viene abitualmente impiegato il presente, senza che tale circostanza impegni l’interprete per quanto riguarda il tempo nel quale deve essere rispettato quanto previsto dal precetto.<br />
Soprattutto, sotto il profilo della <i>ratio</i> delle disposizioni in esame, è evidente che ciò che tutela l’interesse pubblico a che le attività di estetista, per le evidenti ricadute sulla salute degli utenti, vengano svolte da personale professionalmente qualificato, è la presenza del soggetto qualificato al momento dell’inizio dell’attività.<br />
Viceversa, imporre al richiedente l’autorizzazione un’onere di provvedere ad acquisire (e perciò, verosimilmente, anche in qualche misura remunerare) le prestazioni di personale professionalmente qualificato fin da un momento (quello della presentazione della domanda di autorizzazione) in cui (a causa, ad esempio, della sussistenza di altre domande per la medesima zona territoriale presentate prima), non vi è ancora alcuna certezza in ordine alla stessa possibilità di ottenere il rilascio ed intraprendere così l’attività, significherebbe gravarlo di un onere ingiustificato.<br />
Pertanto, l’autorizzazione in data 30 marzo 2001 ben poteva essere rilasciata sulla base dell’impegno del richiedente ad assumere il soggetto indicato ed in possesso dei necessari requisiti professionali, prima di iniziare l’attività (ciò che risultava dalla dichiarazione sostitutiva in data 6 marzo 2001, tempestivamente presentata al Comune).<br />
<b>4.2.</b> Occorre poi valutare la rilevanza del fatto che l’assunzione del soggetto professionalmente qualificato sia avvenuta da parte di un soggetto diverso da quello che si era impegnato a farlo.<br />
Per quanto esposto circa il collegamento del requisito professionale con l’inizio dell’attività, la suddetta circostanza non può qualificarsi come il venir meno di un requisito del rilascio, ovvero alla stregua di una condizione risolutiva dell’autorizzazione; in realtà, essa rappresenta un aspetto, quasi un corollario del fatto che la stessa attività sia stata (esclusivamente) intrapresa da un soggetto diverso, affittuario dell’azienda dell’originario intestatario dell’autorizzazione.<br />
L’affitto dell’azienda, ai sensi dell’articolo 2558 c.c., comporta il subentro dell’affittuario nei contratti stipulati per l’esercizio dell&#8217;azienda stessa che non abbiano carattere personale. Pertanto, l’assunzione dell’estetista da parte di Aphrodite rappresenta nient’altro che l’attuazione dell’impegno originariamente assunto da Phisico e sotteso al rilascio dell’autorizzazione.<br />
<b>4.3.</b> Né sembra pertinente il richiamo alla disciplina della decadenza dell’autorizzazione.<br />
Le disposizioni regolamentari (tanto l’articolo 21 del regolamento previgente, quanto l’articolo 23 di quello in vigore) fanno discendere dal mancato inizio dell’attività entro 90 giorni la decadenza dell’autorizzazione.<br />
Nel caso in esame, tuttavia, senza che l’intestatario iniziasse l’attività e prima che decorresse il termine per ciò stabilito, un diverso soggetto ha affittato l’azienda ed ha chiesto la volturazione in suo nome dell’autorizzazione, che quindi ha mantenuto efficacia (non incorrendo nella decadenza, altrimenti sancita dal regolamento) ai fini (ai soli fini) della conclusione del procedimento volto a consentire il subentro di tale diverso soggetto, vale a dire la società ricorrente.<br />
Ciò che poi è avvenuto in data 11 marzo 2002, mediante il rilascio dell’unico provvedimento oggi efficace, vale a dire l’autorizzazione n. 49 intestata alla ricorrente.<br />
Si potrebbe discutere della rilevanza dell’avvenuto esercizio dell’attività per quasi un anno da parte di un soggetto, la stessa ricorrente, a ciò non ancora formalmente autorizzato (ed eventualmente giungere alla conclusione che la voltura, in presenza di un’affitto di azienda, comporti un “mero accertamento dichiarativo del subingresso nell’attività e nella licenza in favore di un distinto soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni” &#8211; così, la ricorrente nella lettera al Comune in data 13 aprile 2006), ma ciò non riguarda l’impugnazione in esame.<br />
<b>5.</b> In conclusione, il Collegio ritiene che, come argomentato dal Comune di Corciano, non sussistessero i presupposti per procedere all’annullamento/revoca in via di autotutela dell’autorizzazione originaria.<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione nei confronti del controinteressata, mentre per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge</b>.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Corciano, della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) per spese di giudizio.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2006, con l’intervento dei magistrati: </p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani &#8211;	Presidente.<br />	<br />
Avv.  Annibale  Ferrari     &#8211;        	Consigliere.<br />	<br />
Dott.  Pierfrancesco  Ungari &#8211;	Consigliere, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-4-2007-n-326/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2007 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2006 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-326/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-326/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2006 n.326</a></p>
<p>L. Papiano Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est. S. Altariva ed altri (Avv. G. Sacco) contro il Comune di Polinago (Avv. A. Della Fontana) costituisce un obbligo dell&#8217;Amministrazione quello di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività il diritto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-326/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2006 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-326/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2006 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est.<br /> S. Altariva ed altri (Avv. G. Sacco) contro il Comune di Polinago (Avv. A. Della Fontana)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">costituisce un obbligo dell&#8217;Amministrazione quello di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione di loculi a titolo perpetuo &#8211; Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi cimiteri &#8211; DPR n. 285/1990 &#8211; Costituisce un obbligo dell’Amministrazione al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del DPR n. 285/1990, costituisce un obbligo dell’Amministrazione, quello di provvedere alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura. D’altronde l’oggetto della concessione di loculi a titolo perpetuo non è rappresentato dal suolo su cui gli interessati dovevano realizzare i loculi, a loro spese, bensì dal loculo stesso di proprietà comunale, puntulmente localizzato nel contratto con numero progressivo, arcata e fila, con obbligo degli interessati dell’apposizione della sola lastra in marmo. Ne consegue che in caso di necessità di manutenzione e/o ristrutturazione, essa non può che costituire un obbligo per l’Amministrazione che vi provvederà a proprie spese garantendo, poi, ai concessionari l’uso perpetuo del loculo nella stessa posizione in cui era stato costruito (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l’articolo del Regolamento di Polizia mortuaria comunale che poneva a carico anche dei concessonari dei loculi a titolo perpetuo le relative spese di manutenzione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA    ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE SECONDA</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano &#8211;	Presidente 	<br />	<br />
Dott. Alberto Pasi	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Dott. Ugo Di Benedetto	&#8211; Consigliere Rel.Est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso N. 1164/2002, proposto da</p>
<p><b>Altariva Stefano, Altariva Maria Rosa, Franchini Francesco, Mengoli Edda</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Ernesto Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giorgio Sacco con studio, in Bologna, via S. Felice, n. 6;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Polinago</b>, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Della Fontana, ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 53 presso la segreteria del T.A.R.;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>per quanto attiene ai sig. ri Altariva Stefano e Altariva Maria Rosa della comunicazione del Comune del 13/6/2002;<br />	<br />
&#8211;	 per quanto attiene ai sig. ri Franchini Francesco e Mengoli Edda della comunicazione del Comune del 29/7/2002;<br />	<br />
&#8211;	per tutti i riorrenti dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria del  Comune di Polinago e della deliberazione della G. M. del Comune di Polinago del 26/3/2002, n. 22, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;																																																																																												</p>
<p align=center>
e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	del diritto dei ricorrenti a mantenere la concessioen dei loculi alle condizioni previste nei contratti di concessione senza spese per la ricostruzione e ristrutturazione del cimitero e del diritto alla ricollocazione dei loculi nell’ala originaria una volta eseguiti i lavori.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.Riferiscono i ricorrenti di essere concessionari e/o eredi del diritto di sepoltura di cui ai contratti di concessione di loculi a titolo perpetuo rilasciate da Comune di Polinago. <br />
Il Comune, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi cimiteriali ha ritenuto di dover effettuare anche opere di ricostruzione e ristrutturazione del cimitero, ivi comprese le sepolture individuali, ponendo a carico anche dei concessonari dei loculi, a titolo perpetuo, le relative spese ai sensi dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria del  Comune di Polinago, quantificate con deliberazione della G. M. del Comune di Polinago del 26/3/2002, n. 22.<br />
Gli interessati hanno presentato un ricorso al T. A. R., contestando le pretese del Comune ed impugnando gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente alle avverse doglianze.<br />
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006.</p>
<p>2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso eccepita dalla difesa del Comune per tardività dell’impugnativa dell’articolo 58, comma 2°, del Regolamento di Polizia mortuaria del  Comune di Polinago.<br />
Infatti, detta norma ha assunto carattere di lesività soltanto con la concreta applicazione nei confronti dei ricorrenti i quali lo hanno ritualmente impugnato congiuntamente alla determinazione del Comune di procedere alla riorganizzazione e ristrutturazione del cimitero. Prima di detto momento, infatti, la norma in contestazione non incideva immediatamente sulla posizione giuridica degli interessati costituendo una mera norma astratta e programmatica.<br />
Nel momento in cui il Comune vi ha dato concreta applicazione i ricorrenti l’hanno impugnata unitamente ai provvedimenti sfavorevoli (Cons. Stato, sez. V, 12/6/2005, n. 450).</p>
<p>3. Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Tra le parti opera un vero e proprio rapporto concessorio che ha ad oggetto “il loculo per sepoltura privata” realizzato dal Comune e dato in concessione perpetua, previo corrispettivo. I contratti accessivi alla concessione  (contrassegnati dai numeri 87 e 244) prevedono espressamente che l’oggetto della concessione è il loculo per collocare la salma del defunto. L’unico obbligo a carico del concessionario e dei suoi eredi è rappresentato dal dovere di collocare una lastra di marmo bianco a chiusura del loculo stesso sul quale dovrà essere scolpito il nome e cognome del defunto e la data del decesso. In mancanza anche detto obbligo sarà assolto dal Comune con spese a carico degli interessati.</p>
<p>4. Ciò premesso va osservato che costituisce un obbligo dell’Amministrazione, a sensi del DPR n. 285/1990, quello di provvedere alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri al fine di garantire alla collettività il diritto di sepoltura. Pertanto, l’articolo 58 del regoamento comunale impugnato, si pone in contrasto con detta disposizione normativa di carattere inderogabile. Inoltre, L’oggetto della concessione perpetua, per la quale è stato integralmente versato il corrispettivo richiesto dal Comune, non è rappresentato dal suolo su cui gli interessati dovevano realizzare i loculi, a loro spese, bensì dal loculo stesso di proprietà comunale, puntulmente localizzato nel contratto con numero progressivo, arcata e fila, con obbligo degli interessati dell’apposizione della sola lastra in marmo.</p>
<p>5. Conseguentemente, in caso di necessità di manutenzione e/o ristrutturazione, essa non può che costituire un obbligo per l’Amministrazione che vi provvederà a proprie spese garantendo, poi, ai concessionari l’uso perpetuo del loculo nella stessa posizione in cui era stato costruito.</p>
<p>6. Per tali ragioni il ricorso è fondato e va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, sussistendo il diritto dei ricorrenti sopra indicato.</p>
<p>7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C. P. A.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.</p>
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