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	<title>3256 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2006 n.3256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2006-n-3256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2006-n-3256/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2006 n.3256</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est. Barra Caracciolo R. Sparacio R.T.P. (Avv. L. Iannotta) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) sugli effetti del decesso del professionista capogruppo del raggruppamento temporaneo risultato provvisoriamente aggiudicatario Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi di ingegneria – Aggiudicazione provvisoria al raggruppamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2006-n-3256/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2006 n.3256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2006-n-3256/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2006 n.3256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Est. Barra Caracciolo<br /> R. Sparacio R.T.P. (Avv. L. Iannotta) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti del decesso del professionista capogruppo del raggruppamento temporaneo risultato provvisoriamente aggiudicatario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi di ingegneria – Aggiudicazione provvisoria al raggruppamento temporaneo di professionisti  &#8211; Decesso del capogruppo – Conseguenze – Inefficacia sopravvenuta dell’aggiudicazione provvisoria – Necessaria rivalutazione del punteggio attribuito</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella gara per l’affidamento di servizi di ingegneria, al decesso del professionista capogruppo del raggruppamento temporaneo provvisoriamente aggiudicatario consegue la necessità che la Commissione di gara rivaluti il punteggio attribuito, al fine di adeguare l’applicazione dei criteri di aggiudicazione alla situazione di fatto sopravvenuta. In tale circostanza, infatti, attesa la rilevanza dell’elemento personale ed infungibile dell’apporto dei singoli componenti del raggruppamento, l’eventuale mutamento della composizione di questo, specialmente con riferimento al venir meno del capogruppo, determina l’inefficacia sopravvenuta dell’aggiudicazione provvisoria, la quale configura, quindi, un provvedimento rebus sic stantibus.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti del decesso del professionista capogruppo del raggruppamento temporaneo risultato provvisoriamente aggiudicatario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3256/2006 Reg.Dec.<br />
N. 9226 Reg.Ric.<br />
ANNO   2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>SPARACIO RENATO IN PR. E Q. CAP. MANDATARIA R.T.P., RTP &#8211; GIUSTI MARIA LODOVICA E IN PR., RTP &#8211; LO GATTO CASSANDRA E IN PR., RTP &#8211; PEZZULLO FIAMMA E IN PR., RTP &#8211; FABRIZIO MANGONI DI S. STEFANO E IN PR., RTP &#8211; VALERIO MANGONI DI S. STEFANO E IN PR., RTP &#8211; MASCOLO DOMENICO E IN PR., RTP &#8211; MACCHIAROLI &#038; PARTNERS SOCIETA&#8217; DI INGEGNERIA E IN PR., RTP &#8211; MACCHIAROLLI PAOLO E IN PR., RTP &#8211; MACCHIAROLLI BRUNO E IN PR., RTP &#8211; POLLIO DOMENICO E IN PR., RTP -TECNO IN SOCIETA&#8217; DI SERVIZI E IN PR.</b> in proprio e nella qualità di componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dal prof. Ing. Renato Sparacio rappresentati e difesi dall’avv. prof. Lucio Iannotta ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il suo studio via Cola di Rienzo n. 111;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;</p>
<p><b>Raggruppamento temporaneo di professionisti</b> composto da <b>Paolo Marconi, Giancarlo Battista, Augusta Cyrillo Gomes, Mario Rosario Migliore, ITACA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, <b>Roberto Bellocci Sessa, Alberto Maria Meucci, Raffaella Bartoli</b>, non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  sede di Napoli, Sezione II n. del 7309 del 27 maggio 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi l’avv. Iannotta e l’avv. dello Stato Tortora;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Campania ha accolto il ricorso proposto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti attuale resistente, annullando il provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali –Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano- del 7 settembre 2004, con cui si era aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dal prof. Ing. Renato Sparacio la gara per l’affidamento di servizi di ingegneria inerenti il conferimento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresa la prestazione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per il restauro e l’adeguamento funzionale di alcune zone della Certosa e del Museo S. Martino di Napoli.<br />
Riteneva il Tribunale che, a seguito della scomparsa della capogruppo del R.T.P aggiudicatario provvisorio, e attuale appellante, la Commissione giudicatrice, investita dall’Amministrazione di una verifica della permanenza dei requisiti posseduti dal RTP stesso e di una loro rinnovata valutazione, nel confermare l’aggiudicazione, avesse violato l’art. 7 del disciplinare di gara, relativo alle “modalità di confezionamento dell’offerta”. Tale norma all’ultimo comma, lettera c), prevedeva che: “nel caso di incarichi affidati a più prestatori, gli importi valutabili sono soltanto quelli riferiti alle prestazioni effettivamente e direttamente assunte eo eseguite dal prestatore; pertanto, nel caso suddetto, dovrà essere evidenziata la quota parte dell’importo delle prestazioni effettivamente svolte dal concorrente”. Da tale norma di evinceva che, se il decesso del capogruppo non comportava l’esclusione del raggruppamento dalla gara, lo stesso raggruppamento non poteva conseguire il medesimo punteggio attribuito in sede di aggiudicazione provvisoria, che sarebbe equivalso a sostenere l’irrilevanza della partecipazione nel raggruppamento del professionista capogruppo, successivamente deceduto. Il provvedimento era dunque viziato per l’omissione della Commissione giudicatrice, che non aveva rideterminato il punteggio dell’aggiudicatario provvisorio.<br />
Appella il R.T.P. originariamente aggiudicatario deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p>1. Si eccepisce la mancata pronuncia sulle eccezioni e argomentazioni difensive dedotte in primo grado dal R.T.P. appellante.</p>
<p>2. Si lamenta, poi, la contraddizione della sentenza che, riconosciuto che la scomparsa della capogruppo non determina l’esclusione del Raggruppamento con il connesso riconoscimento della persistente efficacia dell’aggiudicazione provvisoria e della titolarità di un interesse legittimo all’aggiudicazione definitiva in capo allo stesso R.T.P., avrebbe poi individuato di fatto un dovere dell’Amministrazione di riaprire la gara e quindi di annullare l’aggiudicazione provvisoria, mentre dalla premessa della sentenza poteva derivare l’unica conseguenza di riconoscere all’Amministrazione il solo potere di verifica della persistenza in capo al Raggruppamento dei requisiti tecnici per l’incarico.</p>
<p>3. Inoltre il Tar non avrebbe tenuto conto nella sua interezza della decisione assunta dall’Amministrazione e consistente nella conferma dell’aggiudicazione al RTP ex Pezzullo, per avere lo stesso al suo interno le professionalità idonee a ricoprire la posizione di capogruppo e a svolgere il lavoro dell’arch.Pezzullo, valutato nella misura del 9% di tutto il progetto attraverso i tre architetti del suo studio, collaboratrici ufficiali della Pezzullo nelle precedenti progettazioni, riconosciute tali dalla Soprintendenza in atti ufficiali.</p>
<p>4. Sussiste altresì la falsa applicazione della norma invocata nella sentenza, potendo l’art.7 del disciplinare riferirsi alla gara da espletare e non già a quella in cui si sia già conclusa la fase dell’aggiudicazione provvisoria, non essendo possibile dopo la stessa procedere alla riattribuzione dei punteggi, se non per vizi originari non sussistenti, bensì soltanto alla verifica della persistenza, in capo al RTP nella più ridotta composizione, dei requisiti tecnici e professionali.</p>
<p>5. Nella specie non si è trattato di una vera e propria modificazione soggettiva bensì della continuazione del medesimo soggetto in una più ridotta composizione, avendo il RTP trovato al suo interno le capacità professionali necessarie per sopperire alla scomparsa del capogruppo senza l’aggiunta di professionisti esterni, e di ciò il Tar non avrebbe tenuto conto.</p>
<p>6. Infine, come già dedotto in primo grado:<br />
&#8211; Il ricorso al Tar era inammissibile per non aver contestato il provvedimento nella sua integralità, non tenendo conto del fatto che la conferma dell’aggiudicazione è scaturita dal riconoscimento della piena idoneità del prof. Sparacio a sostituire l’arc<br />
&#8211; Il Tar avrebbe aderito all’interpretazione, sottostante al provvedimento, delle norme in materia di modifica soggettiva della composizione dei raggruppamenti, riconoscendo che la scomparsa del capogruppo non determina l’esclusione del RTP. Conseguenteme<br />
&#8211; Il provvedimento impugnato risultava inattaccabile, per la presenza nel RTP del prof. Sparacio, in possesso di curriculum comparabile con quello dell’arch.Adele Pezzullo anche per quanto attiene le opere di restauro e per la presenza di tre architetti i<br />
&#8211; Gli atti impugnati costituiscono espressione del potere di verifica della persistenza in capo all’aggiudicatario provvisorio, pur dopo la scomparsa del capogruppo, dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento dell’incarico. In tal sens<br />
Si è costituita l’Amministrazione senza svolgere particolari difese.<br />
Nessuno si è costituito per il RTP originario ricorrente.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso al Tar per non aver contestato il provvedimento nella sua integralità, non essendosi tenuto conto del fatto che la conferma dell’aggiudicazione è scaturita dal riconoscimento della piena idoneità del prof. Sparacio a sostituire l’arch. Adele Pezzullo come capogruppo e degli architetti Ludovica Giusti, Cassandra Lo Gatto, Fiamma Pezzullo a far fronte anche al 9% del lavoro progettuale che avrebbe potuto svolgere la deceduta Pezzullo.<br />
Tale eccezione è smentita dall’esame delle censure complessivamente dedotte in primo grado che hanno investito anche gli aspetti in questione, laddove si è sostenuta in radice, l’immodificabilità della composizione soggettiva del raggruppamento di professionisti offerente nell’ambito di un appalto di servizi di natura professionale, facendo anche leva sull’inapplicabilità in via estensiva dell’art.11, comma 8, del D.lgs. n.157 del 1995, nonché la non valutabilità delle esperienze professionali non “direttamente eseguite” dai componenti del raggruppamento stesso, deduzioni la cui condivisione da parte del Tar avrebbe travolto, e nella parte da esso condivisa, in effetti ha travolto, anche l’elemento della positiva valutazione dei requisiti in capo agli altri professionisti rimasti nell’ambito del Raggruppamento, inclusa la posizione del designato come capogruppo in sostituzione del componente deceduto.<br />
1.2. Quanto alla lamentata omessa considerazione delle altre “argomentazioni” contenute nella memoria difensiva di primo grado, è giurisprudenza pacifica che la sentenza non deve rendere conto di ogni singola deduzione svolta dalla parte nelle sue difese, essendo sufficiente che l’iter decisionale seguito sia idoneo a sorreggere la determinazione assunta, con statuizioni incompatibili con le deduzioni contrarie della parte, al di là della loro analitica confutazione.</p>
<p>2. Ciò precisato, la materia del contendere si definisce in relazione al profilo del terzo motivo del ricorso di primo grado accolto dal primo giudice, che ha in premessa disatteso la censura relativa all’immodificabilità del raggruppamento di professionisti, per decesso del capogruppo, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, affermando che tale scomparsa non determina l’esclusione del raggruppamento interessato. Tale statuizione preliminare non risulta impugnata con appello incidentale, considerato che il raggruppamento ricorrente in primo grado non si è costituito nel presente grado di giudizio.</p>
<p>3. I termini della controversia come sopra delimitata, possono essere così riassunti. Deceduta, dopo l’aggiudicazione provvisoria, la capogruppo del raggruppamento di professionisti individuato come aggiudicatario, secondo il Tar, in sostanziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione dell’art.7 del disciplinare di gara che, all’ultimo comma della lettera c), prevedeva che: “nel caso di incarichi affidati a più prestatori, gli importi valutabili sono soltanto quelli riferiti alle prestazioni effettivamente e direttamente assunte eo eseguite dal prestatore; pertanto, nel caso suddetto, dovrà essere evidenziata la quota parte dell’importo delle prestazioni effettivamente svolte dal concorrente”. <br />
Da tale norma, secondo la sentenza, si evinceva che, se il decesso del capogruppo non comportava l’esclusione del raggruppamento dalla gara, lo stesso raggruppamento non poteva conseguire il medesimo punteggio attribuito in sede di aggiudicazione provvisoria, che sarebbe equivalso a sostenere l’irrilevanza della partecipazione nel raggruppamento del professionista capogruppo, successivamente deceduto. Il provvedimento era dunque viziato per l’omissione della Commissione giudicatrice, che non aveva rideterminato il punteggio dell’aggiudicatario provvisorio.</p>
<p>3.1. Si ribadisce che nella presente sede, in assenza di ulteriore contestazione della parte ricorrente mediante appello incidentale, non viene in rilievo la questione dell’immodificabilità del raggruppamento di professionisti in corso di gara, e quindi dell’inapplicabilità in via analogica, nei termini prospettati nel ricorso di primo grado,  dell’art.11, comma 8, del D.lgs. n.157 del 1995 (che recita:”In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto”).</p>
<p>4. La censura decisiva dell’appello può individuarsi in quella dove si lamenta la falsa applicazione dell’art.7 del disciplinare di gara sopra citato, potendo tale norma riferirsi alla gara da espletare e non già a quella in cui si sia già conclusa la fase dell’aggiudicazione provvisoria, non essendo possibile dopo la stessa procedere alla riattribuzione dei punteggi, se non per vizi originari (non sussistenti), bensì soltanto alla verifica della persistenza, in capo al RTP aggiudicatario, nella più ridotta composizione, dei requisiti tecnici e professionali. <br />
Ciò si collega all’altro ordine di censure con cui l’appellante insistentemente ritiene che la conferma dell’aggiudicazione sia avvenuta solo per una verifica dei requisiti tecnici in capo ai componenti del raggruppamento, non sussistendo alcun dovere dell’Amministrazione di riaprire la gara, e di procedere ad una nuova valutazione dell’offerta con l’eventuale attribuzione di un nuovo punteggio. In particolare, si afferma che il Tar avrebbe dovuto escludere la titolarità in capo all’Amministrazione di un dovere di autotutela e avrebbe dovuto interpretare gli atti impugnati come manifestazioni del potere di verifica della persistenza in capo al diverso soggetto (nella specie lo stesso soggetto in una più ridotta composizione) della idoneità tecnico-professionale a espletare l’incarico.</p>
<p>4.1. Tali doglianze sono da respingere e dalle relative necessarie precisazioni discende altresì l’infondatezza delle ulteriori censure appellatorie.<br />
L’aggiudicazione provvisoria era stata pronunciata in esito ad un esame integrale dell’offerta del raggruppamento appellante, che includeva la valutazione, ai sensi dell’art.9 del detto disciplinare di gara, in capo ai singoli componenti del raggruppamento, della “professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva e dal curriculum”, con l’attribuzione fino a punti 40. <br />
Sulla base di ciò, è evidente che, anche all’interno di un raggruppamento di professionisti, ogni distinto soggetto che lo componeva rilevava in termini di considerazione “intuitu personae”, qualificata dal criterio di gara in modo specifico, poiché, appunto, la personale attività curriculare di ciascun componente influiva inevitabilmente sull’attribuzione del punteggio.<br />
Da qui la necessità di verificare se il punteggio attribuibile fosse da confermare in relazione al venir meno della professionista capogruppo, valutazione che era obbligatoria per l’Amministrazione al fine di adeguare l’applicazione dei criteri di aggiudicazione alla situazione di fatto sopravvenuta. Che ciò comportasse l’esercizio di un potere di autotutela è questione legata al permanere o meno dell’aggiudicazione provvisoria a seguito della mutazione della situazione di fatto, cioè della composizione del raggruppamento, decisiva non solo per valutare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, ma, altresì, l’attribuzione del punteggio che aveva giustificato l’aggiudicazione provvisoria. <br />
E’ preferibile ritenere che, nel caso di raggruppamento di professionisti, con la segnalata rilevanza dell’elemento personale e infungibile dell’apporto dei singoli componenti, l’aggiudicazione provvisoria sia un atto “rebus sic stantibus”, in cui il mutamento della composizione, specialmente con riferimento al venir meno della capogruppo, determina l’inefficacia sopravvenuta dell’aggiudicazione stessa. Ciò in quanto, il sopravvenuto venire a mancare del predetto presupposto fattuale, incorporato nell’applicazione dei criteri di gara che condizionano l’attribuzione del punteggio, fa emergere l’inscindibilità della valutazione operata con l’aggiudicazione da una determinata composizione soggettiva del raggruppamento.<br />
Una volta che l’Amministrazione si sia data carico delle conseguenze del sopravvenuto mutamento di  tale composizione soggettiva, come si è verificato nel caso in esame, l’Amministrazione non aveva bisogno di esercitare alcun potere di autotutela, trovandosi di fronte ad una situazione che, sul piano giuridico, la obbligava a prendere atto della sopravvenuta inefficacia dell’aggiudicazione provvisoria e a ripetere, “mutatis mutandis”, sia la verifica dei requisiti di partecipazione tecnico-professionali che la valutazione operata ai fini dell’attribuzione del punteggio, sul presupposto, certo favorevole allo stesso raggruppamento, che il venir meno della professionista capogruppo non comportava l’esclusione automatica del relativo RTP (conclusione peraltro in astratto contestabile ma non posta in discussione nella presente sede, come sopra precisato). <br />
L’Amministrazione, dunque, aveva di fronte una situazione “sui generis” rispetto a quella di ordinaria verifica successiva all’aggiudicazione provvisoria, in cui non si si trattava di riscontrare eventuali vizi verificatisi nel corso della procedura, ma di prendere in esame tutti gli aspetti conseguenti al venir meno dell’apporto di esperienze professionali derivanti dal mutamento soggettivo intervenuto, aspetti che includevano, appunto, sia la verifica dei requisti di ammissione legati allo svolgimento di pregressi servizi che l’attribuzione del punteggio legata agli incarichi espletati.<br />
4.2. Al di là della terminologia usata dall’Amministrazione, che l’appellante tende a cristallizzare in una mera verifica dei requisiti tecnico-professionali di preliminare ammissione alla gara, la stessa Amministrazione ha, nei fatti, proceduto in questo modo, vale a dire alla nuova valutazione dell’offerta, anche sotto i profili dei precedenti professionali rilevanti per l’aggiudicazione. <br />
Di ciò, contrariamente a quanto a deduce l’appellante, si rinviene chiara traccia nel verbale della Commissione giudicatice del 19 febbraio 2004, che in tutta la sua prima parte, pur parlando di “esame dei requisiti tecnico-professionali” è inequivocabilmente volta a verificare l’attività professionale documentata, con specifico riferimento alla questione della veste di progettisti direttamente incaricati o di meri collaboratori dei componenti del raggruppamento in questione, aspetto che si spiega univocamente proprio in relazione all’applicazione dell’art.7 del disciplinare di gara di cui il Tar ha ritenuto ricorrere la violazione. <br />
Ciò trova dirimente conferma nel passaggio di tale verbale in cui, rilevato che le esperienze professionali sono valutabili anche in qualità di collaboratore, e perciò utili per una serie di architetti facenti parte del raggruppamento, si conclude espressamente che “la Commissione ritiene che permanga la validità della valutazione espressa e del punteggio attribuito”. <br />
In sostanza, l’Amministrazione non si è limitata a verificare il permanere dei requisiti tecnico-professionali di ammissione alla gara, ma ha esteso il suo esame anche alla rivalutabilità dell’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio.<br />
E che indubbiamente si sia proceduto (anche) ad una rivalutazione con riattribuzione del punteggio assegnato prima del mutamento soggettivo in parola, lo conferma la stessa nota finale del 7 settembre 2004, principale atto impugnato su cui si riflettono necessariamente le precedenti operazioni di verifica, in cui si comunica che, “dopo i relativi controlli delle documentazioni presentate… è risultato aggiudicatario definitivo” il RTP attuale appellante, “con il punteggio complessivo di 100,00”, asserzione che implica, alla luce delle presupposte verifiche effettuate nei sensi evidenziati, proprio una conferma del punteggio, nel senso di determinazione conforme alla precedente ma assunta a seguito di una rinnovata valutazione.</p>
<p>4.3. L’attuale appellante, nel ritenere che tale rivalutazione, effettivamente operata e non ignorabile nella sequenza degli atti posti in essere, non fosse adottabile perché non conseguente legittimamente alla circostanza del venir meno della professionista capogruppo, e che non vi fosse pertanto spazio per una rinnovazione degli atti di gara con riferimento appunto alla riconsiderazione del punteggio attribuibile all’offerta, avrebbe dovuto gravare con ricorso incidentale gli atti dell’Amministrazione, anche al fine di escludere la rilevanza delle censure mosse nel ricorso introduttivo e accolte dal Tar.</p>
<p>4.4. Da quanto premesso discende che si può condividere quanto affermato dal giudice di prime cure, in ordine alla violazione dell’art.7 del disciplinare, posto che, una volta che l’elemento curriculare e dell’attestazione delle precedenti esperienze professionali risultava inscindibilmente connesso al punteggio attribuibile, ai sensi dell’art.9 del disciplinare stesso, ne discende che conferire all’offerta, mutata proprio nel suo aspetto personale e quindi delle esperienze valutabili, il medesimo punteggio, equivale a sostenere l’irrilevanza della partecipazione al raggruppamento della professionista capogruppo.</p>
<p>4.5. Va altresì aggiunto che ciò si collega, com’è necessariamente implicito nella sentenza,  conforme a quanto dedotto con il richiamato terzo motivo di ricorso in primo grado, alla circostanza che il criterio dell’art.7 prescriveva, ai fini del punteggio, la non valutabilità degli incarichi di prestazioni non “direttamente assunte eo eseguite dal prestatore” e quindi svolte in veste di mero collaboratore non titolare del relativo contratto d’opera.  <br />
A tale circostanza, dedotta nell’orginario ricorso, il Tar ha attribuito rilievo proprio col richiamo all’integrale formulazione della disposizione stessa, mostrando di non attribuire  efficacia dirimente all’interpretazione contraria fornita dall’Amministrazione e censurata in ricorso proprio con la condivisa censura di violazione dell’art.7 in parola, con ciò assumendo, per implicita necessità logica, che la norma opera nel senso della infungibilità dei precedenti professionali dell’originaria capogruppo rispetto alle partecipazioni come collaboratori, negli stessi incarichi, degli altri professionisti considerati, che dunque non potevano reputarsi equivalenti “in toto”, conseguenza necessaria, anche questa, del richiamo all’art 7 del disciplinare, chiaramente formulato in tal senso.</p>
<p>5. La sentenza impugnata e qui confermata, d’altra parte, fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel provvedere a rideterminare il punteggio del RTP aggiudicatario provvisorio, tenuto conto della sua diversa composizione. Al riguardo va anche precisato che, alla luce della portata della decisione di primo grado e della materia riemergente nella presente sede, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione si riflette solo sull’aspetto dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta e non investe anche la distinta questione della sussistenza dei requisiti di ammissione tecnico-professionali, rispetto alla quale le censure di primo grado non hanno trovato accoglimento, avendo tra l’altro il Tar espressamente escluso che il venir meno della professionista capogruppo comportasse l’esclusione dalla gara. <br />
La mancata satisfattività, sotto questo profilo, della sentenza di primo grado avrebbe dovuto farsi valere dall’originario ricorrente con un appello incidentale che invece non è stato proposto, sicchè la sussistenza dei requisiti in parola, ritenuta negli atti dell’Amministrazione, deve ritenersi oggetto di una determinazione ormai intangibile.<br />
Nulla va disposto in ordine alle spese attesa la mancata costituzione della parte originaria ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. <br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14.2.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE				Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO		Consigliere Est.<br />	<br />
Domenico CAFINI				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il..29/05/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3256</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Contratti – opere – gara &#8211; esclusione da gara per carenza di documentazione SOA – dichiarazione del concorrente circa la pendenza della pratica per il rinnovo dell’attestazione SOA – equipollenza al requisito richiesto – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere – gara &#8211;  esclusione da gara per carenza di documentazione SOA – dichiarazione del concorrente circa la pendenza della pratica per il rinnovo dell’attestazione SOA – equipollenza al requisito richiesto – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/8/4826/g">Ordinanza sospensiva del 7 aprile 2004 n. 2124</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p></p>
<p>Registro Ordinanza:3256/04<br />
Registro Generale:4758/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Giancarlo Montedoro Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAVA &#038;C. SRL e SIEME SRL</b>rappresentate e difese da: Avv. MARIO SALVIcon domicilio eletto in Roma<br />
LUNGOTEVERE FLAMINIO 46presso GIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12e nei confronti di<br />
<b>SOC. COSTRUZIONI SRL</b>rappresentata e difesa da:Avv. CARLO RELLA e Avv. VALERIO BARONEcon domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE, 88presso GIORGIO RECCHIA<b>SOC. DI PACE SRL</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I n. 2124/2004 , resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO DI LAVORI ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOC. COSTRUZIONI SRL<br />
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì, per le parti l’avv. Starace per delega dell’avv. Salvi, l’avv. dello Stato Spina e l’avv. Barone;</p>
<p>Ritenuto che, dalla documentazione in atti, emerge che la lettera di invito prevedeva a pena d’esclusione la presentazione di documentazione SOA in corso di validità; che, in luogo di tale documentazione, la ditta esclusa ha prodotto una dichiarazione sostitutiva non avente il contenuto richiesto dal bando; che, pertanto, l’appello cautelare appare privo del prescritto fumus boni iuris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4758/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
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