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	<title>3250 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3250 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-5-2020-n-3250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-5-2020-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3250</a></p>
<p>Roberto Giovagnoli, Presidente, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Coppola, c. Ministero della Difesa Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri 8^ Sez. Equo Indennizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Parere del Comitato di Verifica è un atto connotato da discrezionalità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-5-2020-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-5-2020-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Giovagnoli, Presidente, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Coppola, c. Ministero della Difesa Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri 8^ Sez. Equo Indennizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Parere del Comitato di Verifica è un atto connotato da discrezionalità  tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e, conseguentemente tale parere è insindacabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, espressione di un potere autoritativo, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità , non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità , in sede amministrativa: il parere del Comitato di Verifica è infatti un atto connotato da discrezionalità  tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e, conseguentemente tale parere è insindacabile, eccetto le ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonchè di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/05/2020<br /> <strong>N. 03250/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07433/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7433 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Coppola, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri 8^ Sez. Equo Indennizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento dipendenza infermità  da causa di servizio e diniego equo indennizzo<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri 8^ Sez. Equo Indennizzo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglia del giorno 21 maggio 2020, svoltasi in video-conferenza ai sensi delll&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020, il Presidente Roberto Giovagnoli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> -OMISSIS- appella la sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso per l&#8217;annullamento del decreto n. 1936/09 Posizione n. 64683/B del Comando generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, 8^ Sezione Equo Indennizzo, del 5 marzo 2009, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell&#8217;infermità  (trauma con lesione dei tendini flessori 1 &#8211; 2 &#8211; 3, dito mano destra e del nervo mediano omolaterale) come dipendente da causa di servizio e per il riconoscimento dell&#8217;equo indennizzo.<br /> Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Difesa.<br /> Alla camera di consiglio del 21 maggio 2020, svolta in video-conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> L&#8217;appello non merita accoglimento.<br /> I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti alla luce delle seguenti considerazioni.<br /> L&#8217;appellante contesta nel merito il giudizio espresso dal Comitato di verifica e lamenta la mancata nomina di un verificatore o di un consulente tecnico nel giudizio di primo grado.<br /> Al riguardo non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, espressione di un potere autoritativo, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità , non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità , in sede amministrativa (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4031).<br /> Il parere del Comitato di Verifica è infatti un atto connotato da discrezionalità  tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e, conseguentemente tale parere è insindacabile, eccetto le ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonchè di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento (cfr. Cons. Stato sez. IV, 09 luglio 2018, n. 4160).<br /> Tali circostanze non sono rinvenibili nel caso di specie, tenuto conto dell&#8217;articolata motivazione del parere del Comitato n. 76/2018, nonchè della connessa attività  istruttoria.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020, svolta in video-conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, dl. n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Giovagnoli, Presidente, Estensore<br /> Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3250</a></p>
<p>Pubblica istruzione – organizzazione generale &#8211; definizione norme generali relative alle attivita&#8217; scolastiche del 2004 &#8211; necessita’ di garantire lo svolgimento delle prossime attività scolastiche disciplinate appunto dalla riforma in contestazione &#8211; rilevanza della copertura finanziaria della legge &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione – organizzazione  generale  &#8211; definizione norme generali relative alle attivita&#8217; scolastiche del 2004  &#8211; necessita’ di garantire lo svolgimento delle prossime attività scolastiche disciplinate appunto dalla riforma in contestazione &#8211; rilevanza della copertura finanziaria della legge &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/8/4831/g">Ordinanza sospensiva del 1 luglio 2004 n. 3645</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3250/04<br />
Registro Generale:6457/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. F.F. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />
Cons. Domenico Cafini<br />Cons. Guido Salemi Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CODACONS ASSOCIAZIONE DIRITTI CIVILI NELLA SCUOLA, CAVALSASSI ANNALAURA GENIT. SPERDUTI E.C.E MOSCARELLI M., MOSCARELLI RAFFAELE GENIT. SPERDUTI E.C.E MOSCARELLI M.</b>rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI, Avv. ELENA SPINA, Avv. MARIA CRISTINA TABANO con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9 presso CARLO RIENZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 3645/2004 , resa tra le parti, concernente DEFINIZIONE NORME GENERALI RELATIVE ALLE PROSSIME ATTIVITA&#8217; SCOLASTICHE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Guido Salemi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Rienzi e l’avv. dello Stato Varrone;</p>
<p>Ritenuto, nei limiti consentiti dalla fase cautelare, che le deduzioni esposte dagli appellanti non sono suscettive di inficiare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure;</p>
<p>Ritenuto, altresì, che dall’attuazione della normativa impugnata non derivano, allo stato, danni gravi ed irreparabili, tenuto anche conto della copertura finanziaria della legge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6457/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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