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	<title>325 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:40:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Principio di esclusività &#8211; Art. 98 Cost. &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Natura eccezionale &#8211; Autorizzazione &#8211; Ipotesi. Il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzia, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Principio di esclusività &#8211; Art. 98 Cost. &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Natura eccezionale &#8211; Autorizzazione &#8211; Ipotesi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzia, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di conseguenza, ogni incarico extraistituzionale deve essere considerato eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato e, come tale, suscettibile di autorizzazione solo quando ricorrano limitate ipotesi tipiche, rispetto alle quali sia stata espressamente ammessa la deroga all’ordinario regime di esclusività, sulla base &#8211; per quanto attiene ai militari &#8211; di “<em>disposizioni interne</em> [che] <em>indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell&#8217;interesse del buon andamento della pubblica amministrazione</em>” (art. 896, comma 3, d. lgs. n. 66 del 2010).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Filippi &#8211; Est. Bardino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 313 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <i>ex lege</i> in Venezia, San Marco 63;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del silenzio-rifiuto serbato dalla -OMISSIS-di autorizzazione a svolgere un’attività extraprofessionale ai sensi dell&#8217;art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell&#8217;art. 896 del Codice dell&#8217;ordinamento militare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, in -OMISSIS-inoltrava all’Amministrazione la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico – non compreso tra i compiti e i doveri d’ufficio &#8211; di “<i>-OMISSIS-</i>”, da prestare, al di fuori dell’orario di servizio, a favore di un’impresa operante nel settore della -OMISSIS-– come può desumersi dalla <i>brochure</i> allegata alla domanda – secondo uno schema piramidale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Su tale istanza esprimeva parere favorevole il Comandate di corpo; erano invece di segno negativi i pareri rispettivamente dell’autorità gerarchica intermedia (in quanto l’incarico attiene ad un’attività che “<i>non accresce o valorizza il prestigio della Forza Armata, né rappresenta un hobby se non sotto il profilo del mercimonio</i>”) e del -OMISSIS-(“<i>in quanto la durata dell’attività in questione non è determinata nel numero delle giornate settimanali e nelle ore giornaliere che il -OMISSIS-intende dedicare allo svolgimento dell’attività extra-professionale</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuna ulteriore determinazione espressa veniva in seguito adottata dall’Amministrazione nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con la presente impugnazione, il ricorrente censura il silenzio serbato sulla propria istanza, rilevando che l’attività extraprofessionale per la quale ha richiesto l’autorizzazione, di incaricato occasionale alle vendite, sarebbe stata pienamente compatibile con i requisiti all’uopo previsti dagli artt. 894 e ss. del d. lgs. n. 66 del 2010, come sostituiti dall&#8217;art. 4, comma 1, lett. <i>b),</i> del d. lgs. n. 248 del 2012.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha prodotto documenti oltre ad una breve relazione, successivamente integrati, in adempimento -OMISSIS-, da ulteriori documenti e da una più ampia relazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Chiamata alla pubblica udienza del 6 ottobre 2021, la causa veniva infine trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere premesso che l’art. 896 del d. lgs. n. 66 del 2010, prevede, nel comma 1, che “<i>i militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza</i>”. Il successivo comma 4, stabilisce che, in materia di autorizzazione di attività extraprofessionali dei militari, trova applicazione, in quanto compatibile, l&#8217;“<i>articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sua volta, l’art. 53, comma 10, secondo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001, applicabile in virtù del richiamo ad esso rivolto dal citato art. 896 del d. lgs. n. 66 del 2010, prevede che “<i>l&#8217;amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa</i>”; lo stesso comma 10, nell’ultimo periodo, prescrive che “<i>decorso il termine per provvedere, l&#8217;autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vertendosi nella fattispecie di un incarico retribuito conferito da un’impresa privata (soggetto quindi estraneo alla pubblica amministrazione) e risultando ampiamente decorso (già al momento della notificazione dell’atto introduttivo) il termine di trenta giorni entro il quale il Ministero avrebbe dovuto pronunciarsi, il silenzio, sin qui serbato, va qualificato come rigetto e non come mera inerzia, sicché la richiesta di autorizzazione si deve intendere respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Nel merito, le ragioni declinate dal ricorrente, al fine di contestare il diniego così oppostogli, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va ricordato, in merito, come il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzi, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di conseguenza, ogni incarico extraistituzionale deve essere considerato eccezionale rispetto allo <i>status</i> di pubblico impiegato e, come tale, suscettibile di autorizzazione solo quando ricorrano limitate ipotesi tipiche (in senso analogo, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 187 del 2017), rispetto alle quali sia stata espressamente ammessa la deroga all’ordinario regime di esclusività, sulla base &#8211; per quanto attiene ai militari &#8211; di “<i>disposizioni interne</i> [che] <i>indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell&#8217;interesse del buon andamento della pubblica amministrazione</i>” (art. 896, comma 3, d. lgs. n. 66 del 2010).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dette disposizioni, adottate per il personale militare con circolare del Ministero della Difesa del -OMISSIS-, ammettono l’esercizio di attività extraprofessionali retribuite a condizione che le stesse siano compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio; siano svolte al di fuori dell’orario di servizio; siano effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; siano meramente isolate e saltuarie ovvero consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo (p. 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso esaminato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come posto in evidenza nella relazione prodotta in esito alle disposizioni istruttorie formulate dal Collegio nella citata -OMISSIS-, l’istanza del ricorrente non consente in effetti di determinare l’entità (in termini di durata e di orario) dell’attività di vendita che il militare intende esercitare, così da precludere ogni doverosa valutazione in merito ai prescritti requisiti di saltuarietà e occasionalità dell’impegno extraprofessionale nonché al possibile pregiudizio a carico del rendimento in servizio. Altrettanto indeterminato è il compenso presunto, ciò che non consente di verificarne l’incidenza rispetto alla retribuzione in godimento, così da accertare l’effettiva consistenza economica ed organizzativa dell’attività e verificarne l’eventuale prevalenza (in sé vietata) rispetto al servizio. L’esercizio dell’attività di vendita richiederebbe, infatti, l’apertura della partita IVA e la conseguente istituzione di una posizione fiscale non marginale, cosa che appare incompatibile con il suo esercizio saltuario e puramente occasionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A ciò aggiungasi come la stessa forma di partecipazione alla rete di vendita, prospettata dal ricorrente, possa essere fondatamente ricondotta ad un meccanismo di tipo piramidale, il quale tuttavia andrebbe ritenuto vietato, per contrasto con le norme imperative introdotte al riguardo dalla legge n. 173 del 2005 (“<i>Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono, il ricorso, proposto avverso il diniego tacito opposto alla richiesta del militare, deve essere respinto, non ravvisandosi le condizioni che, sulla base della citata circolare del -OMISSIS-oggetto della domanda del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda scrutinata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Dallari, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a></p>
<p>Pres. U. Zuballi, Est. D. Nazzaro WWF ITALIA Onlus (Avv.ti M. G. Mancini e V. E. Russo) c Regione Abruzzo (Avv. Stato), I. E. Srl (D.De Carolis) e O. di V. (Avv.ti S. Crocetta e V. Colalillo) 1. Ambiente – Principio di precauzione – Art. 3 d.lgs. 3 aprile 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. Zuballi, Est. D. Nazzaro<br /> WWF ITALIA Onlus (Avv.ti M. G. Mancini e V. E. Russo) c Regione Abruzzo (Avv. Stato), I. E. Srl (D.De Carolis) e O. di V. (Avv.ti S. Crocetta e V. Colalillo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Principio di precauzione – Art. 3 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Presupposti – Limiti.	</p>
<p>2. Valutazione di incidenza ambientale – Abbandono – art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – ubicazione dell’intervento – prossimità al SIC &#8211; esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio di precauzione di cui all&#8217;art. 3 Codice dell&#8217;Ambiente presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l&#8217;insediamento energetico, in quanto diversamente opinando si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili, costituente un obiettivo comunitario altamente prioritario ex art. 6 Dir.CE n. 2001/77/CE ed art. 13 Dir.CE n. 2009/28/CE. 	</p>
<p>2. Ai fini della costruzione e dell&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (specificamente oli vegetali in motori endotermici) la valutazione di incidenza ambientale non è necessaria nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;intervento non risulti essere ubicato all&#8217;interno di un Sito d&#8217;Interesse Comunitario (cosiddetto SIC), bensì unicamente nelle vicinanze all&#8217;esterno del sito (nella specie circa metri 200 dallo stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I°_sul ricorso numero di registro generale =496= del =2011=, proposto dal </p>
<p>Wwf ITALIA Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L&#8217;Aquila; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istonia Energy Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad <i>adiuvandum</i>:<br />	<br />
Olearia di Vito, rappresenta e difesa dagli avv. Stefano Crocetta e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Francesco Ferzetti in Pescara, via Cincinnato, n.37; </p>
<p>II°_sul ricorso numero di registro generale =77= del 2012, proposto dal<br />	<br />
Comune di VASTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Pescara- Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Istonia Energy S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Diego De Carolis in Pescara, via Milano 19/3p.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>_quanto al ricorso n. 496 del 2011:<br />	<br />
della determina dirigenziale n. da 13/204 del 26 agosto 2011 con cui il responsabile del procedimento-direzione parchi, territorio, ambiente, energia- della regione Abruzzo ha autorizzato la società contro-interessata alla modifica sostanziale dell&#8217;autorizzazione unica n. 7 del 07.02.2007 per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzare nella zona industriale di punta penna del comune di Vasto, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;<br />	<br />
_quanto al ricorso n. 77 del 2012:<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n.da 13/204 del 26 agosto del 2011 con cui il dirigente del servizio politica energetica, qualità dell&#8217;aria e direzione affari della presidenza della regione Abruzzo, ha autorizzato la società Istonia energy, contro-interessata, alla modifica dell&#8217;autorizzazione unica n.7, rilasciata alla medesima per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e della Istonia Energy Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo per la parte ricorrente, l&#8217;avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per la Regione resistente, gli avv.ti Stefano Crocetta per la società Olearia e l&#8217;avv. Diego De Carolis per la società Istonia contro-interessata, nonché l&#8217;avv. Lorenzo Passeri per il Comune ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’associazione ricorrente impugna (ric.n.496/2011) la determinazione dirigenziale di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica n. 7/7.2.2007, rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (4Mwe), alimentato da oli vegetali in motori endotermici, nella zona Punta Penna di Vasto.<br />	<br />
A tale gravame si é aggiunto, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale, la costituzione in giudizio del comune di Vasto (ric. n.77/2012), sempre in merito allo stesso provvedimento.<br />	<br />
Si sostiene che mancherebbe la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.In.), stante la vicinanza di un Sito d’Interesse Comunitario (SIC), non sostituibile dalla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e/o dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e/o dall’Autorizzazione Unica (AU), nonché che l’autorizzazione iniziale del 2007 non sarebbe più efficace, non essendo mai iniziati i lavori entro l’anno dal rilascio; sarebbe stato necessario, quindi, un nuovo progetto ed una nuova autorizzazione.<br />	<br />
In punto d’istruttoria e di motivazione, il parere dell’Arta non sarebbe definitivo, mancherebbe, infatti, la preventiva variazione del Piano Regionale Territoriale (PRT) e la convocazione della Conferenza dei Servizi (CS) del Comitato di Gestione della Riserva Naturale di Punta Aderici.<br />	<br />
Nel giudizio é intervenuta <i>ad adiuvandum</i> la società Olearia De Vito, quale proprietaria di immobile nelle vicinanze del sito, che insiste sulle argomentazioni già enunciate.<br />	<br />
La difesa del Comune puntualizza che l’intervento é previsto in una zona a vocazione ambientale e che l’impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (motore diesel), alimentato esclusivamente da oli vegetali e non da rifiuti (biomasse), sarebbe localizzato in un lotto del Consorzio ASI dell’area industriale, posto 200mt dal SIC. <br />	<br />
La ditta interessata fa presente che la modifica richiesta non sarebbe altro che un rimodulazione tecnica del progetto per l’utilizzo delle migliori tecnologie e l’autorizzazione n. 7/2007 sarebbe stata assorbita dalla nuova del 2011, che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico, ha riconosciuto che trattasi di opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. <br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie di replica e la Regione Abruzzo ha inviato, tramite l’Avvocatura dello Stato, relazione con documentazione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza la causa é stata assegnata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I due ricorsi vanno riuniti.<br />	<br />
Il primo aspetto da esaminare é la necessità o meno della Valutazione d’incidenza (V.In) per l’intervento in oggetto che, come pacifico, non é ubicato all’interno del SIC, ma, a circa mt. 200= all’esterno dello stesso (ricorso p.3, memoria Comune p.4). <br />	<br />
L’art. 5 del DPR n. 357/1997 così recita: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico &#8211; ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) … e delle zone speciali di conservazione”, in modo che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito” siano tali da non poter “avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”; a tali fini, va presentata una “valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell&#8217;allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. <br />	<br />
La valutazione d’incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria, è “effettuata, sentito l&#8217;ente di gestione dell&#8217;area stessa” e “qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l&#8217;intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio..”.<br />	<br />
Dalla lettura della normativa, si ricava come la stessa fa riferimento ad un <i>intervento da ubicarsi all’interno del SIC</i> e non per quelli che sono progettati all’esterno, ovvero, come nel caso di specie, nell’ambito di una zona industriale ivi già localizzata, in cui opera un Consorzio ASI, che ha assegnato il lotto alla società Istonia Energy, per la produzione di “energia pulita”. <br />	<br />
L’Autorità, peraltro, ha provveduto alla valutazione dell’intervento nella sua oggettiva consistenza, che concerne una “centrale” per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (oli vegetali), che é stato assentito da un’Autorizzazione Unica (A.U.) n. 7/7.2.2007, successivamente modificata da altra autorizzazione del 26.8.2011 (DA-13/2004–Bura-n.57/16.9.2011), sempre nell’ambito procedimentale della A.U. n.7/2007, integrandosi l’istruttoria, sia con l’analisi di compatibilità ambientale, sia con l’analitica relazione di incidenza, entrambe redatte dall’ing. B. Sanelli. <br />	<br />
La Soprintendenza BB.AA.PP per l’Abruzzo (nota 4.10.2010, prot. n.12295) é puntuale nell’affermare che l’impianto “si inserisce all’interno della zona industriale di Punta Penna senza incidere negativamente sull’attuale contesto paesaggistico dei luoghi”. <br />	<br />
Si sostiene che l’inizio dei lavori non vi sarebbe mai stato e che l’A.U. del 2007 avrebbe perso efficacia; storicamente la ditta ha comunicato l’inizio dei lavori il 22.1.2008, ma va considerato che, sul piano concreto, l’autorizzazione alla modifica sostanziale del 2011, pur facendo parte dell’unico procedimento in atto, va considerata sostitutiva, avendo a base il nuovo progetto presentato, adeguato all’evoluzione della tecnica, ragionevolmente utilizzando quanto già acquisito in precedenza; l’art.4 della Dir. DA13/204/16.8.2011, infatti, pone la sola prescrizione che la costruzione dell’impianto deve avvenire in =24= mesi, in sostituzione dei precedenti =36=. <br />	<br />
La domanda della ditta del 10.1.2010 fa riferimento, invero, ad un “nuovo progetto 2010”, rispetto a quello autorizzato nel 2007, confermando che il combustibile é dato da “olio vegetale” e che la configurazione della Centrale, modificata nei motori utilizzati per la produzione, col recupero dei fumi e con il teleriscaldamento, conserva l’ubicazione, per la quale, come detto, vi é il parere favorevole della Soprintendenza BB.AA.PP. (4.10.2010 prot. n. 12295). Per quel che attiene la consistenza dell’edificio, é stato tolto il camino di mt.25, conservando la stessa potenza complessiva di 4MWe; il tutto con ulteriori apprezzabili vantaggi tecnologici (produzione elettrica con un solo motore endotermico, recupero termico per la produzione di vapore saturo a 10 barg., impianto a ciclo combinato) che danno un’ottimizzazione dell’impianto sul piano operativo e dell’efficienza. Si specifica, inoltre, che il generatore é azionato da un motore diesel alimentato da oli vegetali (soia, girasole, colza, palma) e non trattasi di inceneritore di rifiuti, con assenza totale di ossidi di zolfo ed il contenimento delle emissioni sotto i limiti, con un impatto neutro sul C0/2 dell’anidrite carbonica. <br />	<br />
L’incidenza atmosferica (NOx > 13 ton/anno; polveri > 2 ton/anno), confrontata con quella stradale (800-1000 ton/anno; 30-40 > ton/anno), é minimale.<br />	<br />
Il parere tecnico dell’Arta (3.8.2011 n. 1377), preso atto di quanto acquisito su sua richiesta e ad integrazione (nota,14.10.2010-prot.n.1720), in sede di Conferenza dei Servizi (CdS, verbale 31.3.2011), é “favorevole”, mentre gli esiti degli accertamenti, da parte dell’organismo competente in materia, non possono costituire oggetto di generica censura di legittimità, anche perché sono state date varie prescrizioni a carattere vincolante e pena la decadenza (artt.3 e 6 Dir.13/204/26.8.2011) per la ditta interessata (monitoraggio e controllo delle varie matrici ambientali, campionamenti ed analisi, collegamento on-line SME-Distretto, linee guida Sipra). Esse, invero, sono sempre verificabili, sia prima della messa in esercizio dello stabilimento, sia in <i>operando</i>; ciò é particolarmente valido per le analisi chimiche delle acque sotterranee e la stessa ordinanza di sospensione, emessa dal Sindaco di Vasto (n.104/26.4.2012), non vuole altro che essere un richiamo all’osservanza di tutte le prescrizioni vincolanti (nella specie controllare la concentrazione del piombo), non potendo incidere sulla validità della stessa autorizzazione regionale.<br />	<br />
L’invocato principio di precauzione (art.3 D.Lgs. n.152/2006) presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico, il che non é per il caso in esame, per quanto espresso dall’istruttoria svolta; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo comunitario altamente prioritario: art. 6 Dir. n.2001/77/CE ed art. 13 Dir. n. 2009/28/CE), in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cd. effetto NIMBY (Not In My Back Yard, “non nel mio cortile”).<br />	<br />
La tutela della salute e dell’ambiente é primaria, ma a ciò provvede la legislazione nazionale e regionale, che localizza la tipologia del citato impianto in area industriale, quale é quella in discussione (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria – PRTQA, di cui alle DD.GG.RR. n.n. 861/c/13.8.2007 e 79/4/25.9.2007).<br />	<br />
Per quel che concerne i profili urbanistici, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (Co.A.Siv), in relazione al progetto modificato, ha espresso nulla-osta favorevole (8.9.2010 n. 236), nonché pareri favorevoli (note 17.9.2010, prot.n.2780 e 7.10.2010, prot. n.2958, che fanno seguito alle delibere del 16.4.2007 n. 130-cda e 5.6.2009 n. 137-cda); non va comunque dimenticato che l’intervento di cui trattasi é di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ragion per la quale la rilasciata A.U. del 2011 costituirebbe variante allo strumento urbanistico.<br />	<br />
Con riferimento all’ultimo motivo, va osservato che il Comitato di Gestione della riserva naturale di Punta Aderici ha ricevuto, per espressa volontà della CdS (30.9.2010), tutta la documentazione relativa al progetto in discussione ed il componente del Comitato di Gestione, convocato per la seduta del 31.3.2011, con nota del 7.3.2011 (prot. n. RA 53848), é presente alla CdS del 31.3.2011, nelle persone dell’avv. A. Mercogliano, che abbina in sé anche la rappresentanza del Settore Urbanistica del comune di Vasto, nonché degli altri due membri: il Sindaco di Vasto ed il dirigente Arta. In questa sede si é confermato il parere favorevole, nonché la conformità allo strumento urbanistico ed il fatto oggettivo che l’intervento ricade nella perimetrazione Co.A.Siv, ovvero nella fascia esterna della Riserva, dove é già ubicata parte della zona industriale; trattasi di una precisazione essenziale che toglie pregio alle censure proposte. <br />	<br />
Il ricorso é respinto e le spese seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.<br />	<br />
CONDANNA il WWF Italia onlus, il Comune di Vasto e la interveniente <i>ad adiuvandum </i>Olearia Di Vito G. e C. snc, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di causa (onorari, diritti e spese) in favore della Regione Abruzzo (€3000,00) e della società Istonia Energy a r.l. (€3000,00), liquidate in €2000,00= cadauna, per complessivi €6000,00=, oltre gli eventuali accessori di legge (Iva, Cpa, art.14 D.M. Giustizia n. 127/2004).</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2012-n-325/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2012 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2011-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2011-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2011-n-325/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.325</a></p>
<p>Presidente Quaranta e Redattore Cassese sul riparto di competenze in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni 1. Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Artt. 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2011-n-325/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2011-n-325/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta e Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Artt. 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) – Misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale;</p>
<p>2.	Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Art. 37 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) – Misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale;</p>
<p>3.	Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011) – Misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale consequenziale;</p>
<p>4.	Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Art. 37 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) – Misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale consequenziale;</p>
<p>5.	Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) – Misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  &#8211; Asserita violazione degli artt. 81, 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione &#8211; Cessata materia del contendere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 13, commi 1 e 2, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);</p>
<p>2.	è costituzionalmente illegittimo l’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»);</p>
<p>3.	è costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, l’art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011);</p>
<p>4.	è costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, l’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera d) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005;</p>
<p>5.	è cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l’art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 325<br />	<br />
ANNO 2011</p>
<p><B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B></p>
<p>	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; </p>
<p><b>Giudici </b>: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-3 marzo 2011, depositato in cancelleria l’8 marzo 2011 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2011.</p>
<p><i>Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Puglia;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
<i>udito </i>l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 28 febbraio-3 marzo 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte l’8 marzo 2011 (reg. ric. n. 19 del 2011), ha impugnato gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), per violazione degli artt. 3, 81, 117, commi primo, secondo, lettere <i>h</i>), <i>o</i>) e <i>s</i>), e terzo, della Costituzione.<br />	<br />
2. – Le disposizioni impugnate contengono misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia.<br />	<br />
2.1. – L’art. 11 della legge censurata detta una serie di adempimenti relativi all’attuazione del<i> </i>Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico di cui all’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). In particolare, il comma 3 dispone che la Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 19 del 2010, «procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e dell’art. 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010)». Ai sensi del successivo comma 4, tale provvedimento deve contenere anche «un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009 e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti». Infine, il comma 5 dispone che «In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con l’attivazione e potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati gli indirizzi applicativi di cui all’articolo 2, comma 72, lettera <i>b</i>), della legge n. 191 del 2009».<br />	<br />
2.2. – L’art. 13 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 contiene disposizioni relative all’esenzione dal <i>ticket</i> per visite ed esami specialistici. In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, «l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all’articolo 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, è riconosciuta esclusivamente: <i>a</i>) ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98; <i>b</i>) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico; <i>c</i>) ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; <i>d</i>) ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; <i>e</i>) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; <i>f</i>) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; <i>g</i>) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico». Il successivo comma 2 prevede che spetta alla Giunta regionale disciplinare le modalità di riconoscimento e fruizione di tali esenzioni.<br />	<br />
2.3. – L’art. 37 della legge censurata detta norme riguardanti il Parco naturale regionale «Terra delle gravine», disponendo l’abrogazione delle lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»). Le norme abrogate prevedevano che, allo scopo di perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale, nel Parco naturale regionale «Terra delle gravine» non fosse consentito, tra l’altro: esercitare l’attività venatoria, fatti salvi, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici (lettera <i>d</i>); transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali (lettera <i>i</i>). <br />	<br />
2.4. – L’art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 contiene norme in materia di sensibilizzazione della cultura della legalità, prevedendo l’istituzione dell’«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», i cui compiti e funzioni sono definiti con legge regionale. Per finanziare le attività dell’agenzia, «è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese per la promozione della legalità nell’ambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200mila».<br />	<br />
2.5. – L’art. 51 della legge impugnata disciplina il lavoro straordinario dei dipendenti regionali, prorogando dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine – previsto dall’art. 34 (Lavoro straordinario) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia) – entro il quale, «in attesa del completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario».<br />	<br />
2.6. – L’art. 54 della legge censurata detta disposizioni relative allo <i>status</i> di componente della Giunta regionale, stabilendo che «ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche».<br />	<br />
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce, innanzitutto, che la legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 fa seguito alla emanazione di altre due leggi regionali – la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale “SSR”), e la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti) – con le quali sono state stabilite, tra l’altro, misure relative alla copertura finanziaria, nonché al piano di rientro dal disavanzo regionale. Il ricorrente, dopo aver ricostruito le vicende relative al disavanzo nella Regione, con particolare riferimento al Servizio sanitario, sottolinea che, con la legge censurata, la Regione Puglia è «nuovamente intervenuta deliberando alcune misure economico-finanziarie necessarie per il recupero del disavanzo senza, peraltro, tenere conto delle previsioni né dell’Accordo del 29 novembre 2010, né del Piano di rientro dal disavanzo allegato al suddetto Accordo».<br />	<br />
3.1. – La difesa dello Stato censura, in primo luogo, l’art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni impugnate prevedono l’adozione da parte della Regione di provvedimenti e di piani che «implicano misure e interventi che, peraltro, formano già oggetto dell’Accordo stipulato il 29 novembre 2010 e dell’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario». Il ricorrente riporta, infatti, che tali misure «sono contenute nell’“obiettivo generale B3” e negli obiettivi specifici “B3.1, B3.2 e B3.4” del suddetto Piano di rientro». Ad avviso della difesa dello Stato, pertanto, le norme regionali sarebbero illegittime nella parte in cui hanno omesso qualsiasi richiamo a tale Piano, prevedendo provvedimenti e interventi «paralleli» al Piano stesso, ponendosi così in contrasto con l’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, in base a cui «gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro». <br />	<br />
3.2. – Il ricorrente censura, in secondo luogo, l’art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, relativo alle esenzioni dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto <i>ticket</i>), sotto diversi profili.<br />	<br />
Innanzitutto, ad avviso della difesa dello Stato, l’art. 13, comma 1, lettere <i>e</i>), <i>f</i>) e <i>g</i>), della legge impugnata sarebbe illegittimo in quanto, «tra le categorie di esenti per reddito, inserisce anche gli inoccupati e i familiari a carico, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari a carico e i lavoratori in mobilità con i rispettivi familiari a carico», categorie «non previste dall’art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e/o, in ogni caso, previsti con dei limiti di reddito ben stabiliti». La norma censurata, quindi, includerebbe, tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione sanitaria, categorie non comprese dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 13, comma 2, della legge censurata attribuendo alla Giunta regionale il potere di regolare le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni, sarebbe in contrasto con l’art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che «stabilisce espressamente quali sono le categorie di soggetti esentati dal ticket e le modalità ed i limiti economici di reddito che danno diritto alle dette esenzioni».<br />	<br />
Secondo la difesa dello Stato, inoltre, le disposizioni impugnate sarebbero illegittime per violazione dell’art. 81 Cost., risultando «assolutamente prive di ogni copertura finanziaria». In aggiunta, il ricorrente rileva che le norme censurate lederebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, perché detterebbero interventi in contrasto con quanto previsto dall’obiettivo E1.3 del Piano di rientro, con conseguente violazione dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009. <br />	<br />
3.3. – L’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, riguardante il Parco naturale regionale «Terra delle gravine», è censurato dalla difesa dello Stato per violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettera <i>s</i>), Cost. La disposizione impugnata prevede, tra l’altro, che sia abrogata la lettera <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, istitutiva del citato Parco, ai sensi della quale vigeva il divieto di «transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali». Ad avviso del ricorrente, tale previsione sarebbe in contrasto con l’art. 11, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge n. 394 del 1991, secondo cui il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo all’interno del parco è disciplinato dal regolamento del parco. Il ricorrente sostiene, quindi, che «poiché la norma statale riconosce al “piano del parco”, la caratteristica di essere strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che l’abrogazione del suddetto divieto comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE». Pertanto, «la disposizione regionale, nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello Stato, e disponendo in modo non conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull’intero territorio nazionale, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 117 Cost., secondo comma, lettera <i>s</i>), ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». Infine, la norma, «comportando interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie» ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui il legislatore regionale non ha rispettato i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.<br />	<br />
3.4. – Il ricorrente, in quarto luogo, censura l’art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, istitutivo dell’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, perché sarebbe in contrasto «con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell’interno la possibilità di regolamentare, su tutto il territorio nazionale, la materia trattata dalla legge regionale in oggetto». In particolare, il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, nell’istituire l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avrebbe «espressamente e specificamente affrontato anche le problematiche relative alla cultura della legalità nelle aree interessate del territorio nazionale». Ad avviso del ricorrente, il legislatore regionale, «introducendo – con propria legge – disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di una agenzia, con funzioni analoghe alla neo-istituita Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si pone in contrasto con la legge n. 50/2010 e viola l’art. 117, secondo comma, lettera <i>h</i>), Cost., in materia di pubblica sicurezza».<br />	<br />
3.5. – Secondo la difesa dello Stato, in quinto luogo, l’art. 51 della legge impugnata violerebbe gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorrente evidenzia che «la predisposizione della rilevazione informatizzata delle presenze è stata più volte rinviata a partire dal 2008» e che l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), «stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario». La difesa dello Stato sostiene, dunque, che «procrastinare ulteriormente l’applicazione della disposizione della legge finanziaria comporta una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto, pertanto, con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui all’art. 3 Cost. nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., rientrando tale materia nel coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente».<br />	<br />
3.6. – Infine, l’art. 54 della legge impugnata è censurato per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>o</i>), Cost. La norma prevede che ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche. Tale materia, ad avviso del ricorrente, rientrerebbe nella previsione dell’art. 47, lettera <i>g</i>), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il quale dispone che «le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente». Il legislatore regionale avrebbe quindi «esorbitato dalla propria competenza, avendo, tra l’altro, previsto (e assunto al bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto sia con l’art. 117, secondo comma, lettera <i>o</i>), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra le cariche elettive».<br />	<br />
4. – Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 15 aprile 2011, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, comunque, non fondate.<br />	<br />
La difesa regionale riferisce, innanzitutto, che alcune delle disposizioni impugnate sono state abrogate o sono in corso di abrogazione. In particolare, l’art. 11, commi 3, 4 e 5 della legge censurata risulterebbe abrogato dall’art. 2 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5 (Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali “RSSA”, riabilitazione e <i>hospice</i> e disposizioni urgenti in materia sanitaria). Gli artt. 13, commi 1 e 2, e 51 sarebbero oggetto di un apposito disegno di legge di abrogazione. La lettera <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, abrogata dall’art. 37 della legge impugnata, sarebbe stata riprodotta nel disegno di legge regionale «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”)», così ripristinando il divieto di «transitare» all’interno del parco «con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali». Di conseguenza, la difesa regionale osserva che «il già accaduto o prossimo venire meno del contrasto» di queste disposizioni con i parametri evocati dal ricorrente «induce a trattare» solo i motivi relativi agli artt. 46 e 54 della legge impugnata.<br />	<br />
4.1. – Quanto all’art. 46 della legge censurata, la Regione rileva che tale disposizione si limita ad istituire l’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, rinviando a una futura legge la definizione dei compiti e delle funzioni di detta Agenzia. Ne discenderebbe che il contrasto denunciato dal ricorrente sarebbe «inattuale, futuro e incerto», perché «potrà semmai essere indubbiata di contrasto la successiva legge regionale, in quanto dovesse definire i compiti dell’agenzia regionale in maniera sovrapponibile a quelli dell’agenzia nazionale». La censura sarebbe quindi inammissibile, in quanto priva di concretezza e attualità, nonché generica, dato che non sarebbe indicata la disposizione di legge statale asseritamente contrastata. Nel merito, la difesa regionale rileva che, anche a voler ritenere i futuri compiti dell’ente regionale già contenuti nella formula «promozione della legalità», neppure sembrerebbe esservi il denunciato contrasto, in quanto l’Agenzia nazionale avrebbe compiti specifici in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.<br />	<br />
4.2. – Con riferimento all’art. 54 della legge impugnata, riguardante lo <i>status</i> di componente della Giunta regionale, la resistente rileva innanzitutto che l’art. 43, comma 7, dello statuto della Regione Puglia garantisce che «al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere regionale e l’indennità di funzione prevista per l’assessore», stabilendo una parificazione di tutti i componenti della Giunta – eletti o non eletti – ai Consiglieri eletti, ivi inclusa la tutela previdenziale. Secondo la Regione, la disposizione impugnata riconoscerebbe «agli assessori non consiglieri la copertura previdenziale che l’ordinamento in generale garantisce, pur secondo diverse modalità, ai lavoratori, pubblici e privati, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche», sul presupposto che la tutela previdenziale sia «parte integrante [del] reddito da lavoro dipendente cui sono assimilate, secondo la legge statale citata, le indennità previste per l’esercizio delle pubbliche funzioni». La difesa regionale osserva poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, «la copertura contributiva del lavoratore pubblico nominato assessore, per il periodo di espletamento del mandato, si realizza senza spesa per il Bilancio regionale [&#8230;], trovando nella fattispecie applicazione l’istituto della contribuzione figurativa che prevede il pagamento della quota dei contributi personali all’Istituto previdenziale a carico dell’assessore-pubblico dipendente». La norma regionale, pertanto, non inciderebbe sulla natura degli emolumenti corrisposti agli assessori, che rimane di stretta competenza statale, o sulle norme previdenziali statali riferite ai lavoratori pubblici e non. Non vi sarebbe quindi alcuna violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>o</i>), Cost.<br />	<br />
Quanto alla lamentata lesione dell’art. 3 Cost., la difesa regionale sottolinea che la norma censurata «tende proprio a garantire una parità di trattamento previdenziale fra cittadino, pubblico dipendente eletto consigliere e poi nominato assessore, e cittadino pubblico dipendente non consigliere e nominato assessore, nonché fra lavoratore pubblico e privato nominato assessore regionale; tutti investiti di una medesima funzione pubblica: l’essere componente di un organo esecutivo». La resistente osserva, infine, che neppure sembrerebbe sussistere «disparità di trattamento tra le cariche elettive», laddove «tale generica dizione fosse intesa nel senso di disparità tra assessori e consiglieri di diverse Regioni», in quanto anche altre Regioni avrebbero adottato da tempo una normativa identica a quella pugliese (sarebbe il caso degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 17 «Disposizioni in materia di indennità agli assessori della giunta regionale non consiglieri regionali») o comunque interpretato nello stesso senso della normativa censurata la propria legge regionale in materia (sarebbe il caso della deliberazione n. 33/63 del 30 settembre 2010 della Regione Sardegna).<br />	<br />
5. – Successivamente al ricorso, alcune delle disposizioni impugnate sono state oggetto di modifica da parte della Regione Puglia.<br />	<br />
5.1. – I commi 3, 4 e 5 dell’art. 11 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 sono stati abrogati dall’art. 2 della legge regionale n. 5 del 2011, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione di tale legge (11 aprile 2011).<br />	<br />
5.2. – I commi 1 e 2 dell’art. 13 della legge impugnata sono stati abrogati dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 16 giugno 2011, n. 10 (Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito &#8211; Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 «Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia»), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione di tale legge (20 giugno 2011).<br />	<br />
5.3. – L’art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>), della legge della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 “Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’”), ha aggiunto, dopo la lettera <i>m</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, le seguenti lettere: «<i>m</i>&#8211;<i>bis</i>) resta fermo il divieto di esercizio dell’attività venatoria sancito dal comma 6 dell’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla lettera <i>b</i>) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia); <i>m</i>&#8211;<i>ter</i>) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale». Sono state così reintrodotte, a partire dal 26 aprile 2011, le disposizioni di cui alle lettere <i>d</i>) e <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, abrogate dall’art. 37 della legge impugnata.<br />	<br />
6. – Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 4 ottobre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso n. 19 del 2011, con riguardo alle censure relative agli artt. 11, commi 3, 4 e 5, e 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 28 febbraio-3 marzo 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte l’8 marzo 2011 (reg. ric. n. 19 del 2011), ha impugnato gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), per violazione degli artt. 3, 81, 117, commi primo, secondo, lettere <i>h</i>), <i>o</i>) e <i>s</i>), e terzo, Cost.<br />	<br />
Le questioni sottoposte all’esame di questa Corte riguardano misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate violerebbero diversi parametri costituzionali, essendo in gran parte lesive delle competenze legislative dello Stato.<br />	<br />
2. – Successivamente al ricorso, la legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 è stata oggetto di modifiche.  In primo luogo, i commi 3, 4 e 5 dell’art. 11 della legge impugnata sono stati abrogati dall’art. 2 della legge regionale 8 aprile 2011 n. 5 (Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali “RSSA”, riabilitazione e <i>hospice</i> e disposizioni urgenti in materia sanitaria), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione di tale legge (11 aprile 2011). In secondo luogo, i commi 1 e 2 dell’art. 13 della legge censurata sono stati abrogati dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 16 giugno 2011, n. 10 (Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 «Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia»), anche in questo caso a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione di tale legge (20 giugno 2011). <br />	<br />
A seguito di dette abrogazioni, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 4 ottobre 2011, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso n. 19 del 2011, con riguardo alle censure riferite all’art. 11, commi 3, 4 e 5, e all’art. 13, commi 1 e 2, della legge impugnata. La rinuncia non è stata accettata dalla Regione Puglia e non può dichiararsi estinto il giudizio in relazione a tali questioni. Tuttavia, la rinuncia non regolarmente accettata, pur non determinando l’estinzione del giudizio, «può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente» (ordinanza n. 199 del 2010). Occorre quindi verificare se le disposizioni impugnate abbiano o non abbiano trovato applicazione nel periodo in cui sono state in vigore.<br />	<br />
2.1. – Nel caso dell’art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge impugnata, non risulta che le norme censurate abbiano trovato <i>medio tempore</i> attuazione e «il successivo intervento normativo può ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, anche alla luce del contenuto dell’atto di rinuncia» (così ancora l’ordinanza n. 199 del 2010). La sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata e la conseguente rinuncia da parte del ricorrente hanno determinato, unitamente alla sua mancata applicazione, la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l’art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010.<br />	<br />
2.2. – Situazione diversa è quella relativa all’art. 13, commi 1 e 2, della legge censurata, concernente l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto <i>ticket</i>). Dato il contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, la norma ha verosimilmente trovato applicazione nel periodo di circa sei mesi in cui è stata in vigore. Di conseguenza, la sola rinuncia all’impugnativa da parte del ricorrente, in assenza di formale accettazione, non può in questo caso consentire di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l’art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010.<br />	<br />
2.3. – Né può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla questione relativa all’art. 37 della legge censurata, come invece prospettato dalla difesa regionale.<br />	<br />
L’art. 1, comma 1, lettera <i>d</i>), della legge della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 «Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”»), ha aggiunto, dopo la lettera <i>m</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, le seguenti lettere: «<i>m</i>&#8211;<i>bis</i>) resta fermo il divieto di esercizio dell’attività venatoria sancito dal comma 6 dell’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla lettera <i>b</i>) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia); <i>m</i>&#8211;<i>ter</i>) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale». Sono state così reintrodotte, a partire dal 26 aprile 2011, le disposizioni di cui alle lettere <i>d</i>) e <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005, abrogate dall’art. 37 della legge impugnata nel presente giudizio. Tuttavia, può ragionevolmente assumersi che la disposizione censurata abbia avuto <i>medio tempore</i> applicazione, in quanto essa ha rimosso un divieto per un periodo di circa quattro mesi.<br />	<br />
3. – Vanno preliminarmente esaminati i profili di ammissibilità delle censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
3.1. – Innanzitutto, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia in quanto le censure formulate dal ricorrente sarebbero generiche e non sufficientemente motivate. Le violazioni lamentate e i parametri invocati, infatti, sono sempre chiaramente individuati dalla difesa dello Stato (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 68 del 2011 e n. 332 del 2010). In tutte le questioni sollevate, risulta agevole cogliere le argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno delle asserite violazioni delle disposizioni costituzionali indicate. <br />	<br />
3.2. – Parimenti non fondata è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia con riguardo alla censura riferita all’istituzione dell’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale (art. 46 della legge impugnata), in quanto tale censura sarebbe priva di concretezza e attualità, nonché generica, dato che non risulterebbe indicata la disposizione di legge statale con la quale la norma impugnata sarebbe in contrasto.<br />	<br />
L’art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nell’istituire l’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, individua già un contenuto minimo di compiti, necessariamente collegato al <i>nomen</i> dell’ente. Ed elementi utili per determinare il tipo di attività svolte dall’Agenzia possono trarsi dalla stessa disposizione impugnata, che rinvia a un’apposita unità previsionale di base (05.06.01) e a un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale (721071). Inoltre, anche a prescindere dal fatto che, in materia di organizzazione, un corretto percorso logico prevede dapprima l’individuazione di una funzione e poi l’istituzione dell’ufficio competente ad assolverla, non può sostenersi che la creazione con legge di un organismo non consenta di individuare almeno le finalità da esso perseguite e che ne hanno reso necessaria l’istituzione. Né può condividersi la tesi della Regione, per cui il ricorrente dovrebbe attendere una successiva legge regionale per contestare una eventuale lesione della competenza legislativa statale: è nel momento stesso in cui l’ente viene creato che l’interesse al ricorso diviene attuale, salvo poi verificare la fondatezza, nel merito, delle censure prospettate. <br />	<br />
Inoltre, la censura formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri non è generica. Il parametro costituzionale invocato è chiaramente indicato (art. 117, secondo comma, lettera <i>h</i>), Cost.) e il riferimento al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, istitutivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consente di individuare agevolmente le disposizioni statali con cui la norma impugnata sarebbe in contrasto.<br />	<br />
4. – Nel merito, le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri possono essere divise in cinque gruppi, ciascuno riferito a un diverso articolo della legge impugnata.<br />	<br />
5. – Il primo gruppo di censure riguarda l’art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, che ha disposto l’estensione delle categorie di soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto <i>ticket</i>).<br />	<br />
Tale articolo stabilisce, al comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’esenzione sia garantita anche «<i>e</i>) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; <i>f</i>) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; <i>g</i>) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico». Il successivo comma 2 prevede che spetta alla Giunta regionale disciplinare le modalità di riconoscimento e fruizione di tali esenzioni.<br />	<br />
5.1. – Ad avviso del ricorrente, innanzitutto, l’art. 13, comma 1, lettere <i>e</i>), <i>f</i>) e <i>g</i>), della legge impugnata sarebbe illegittimo in quanto includerebbe, tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione sanitaria, categorie non comprese dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (in particolare, l’art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica»), così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 13, comma 2, della legge censurata, attribuendo alla Giunta regionale il potere di regolare le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni, sarebbe in contrasto con l’art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che «stabilisce espressamente quali sono le categorie di soggetti esentati dal ticket e le modalità ed i limiti economici di reddito che danno diritto alle dette esenzioni». Secondo la difesa dello Stato, infine, le disposizioni impugnate, risultando «assolutamente prive di ogni copertura finanziaria», violerebbero l’art. 81 Cost., e, dettando interventi in contrasto con quanto previsto dall’obiettivo E1.3 del Piano di rientro, lederebbero l’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. <br />	<br />
5.2. – La questione è fondata.<br />	<br />
L’art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che indica le categorie di soggetti esentate dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto <i>ticket</i>), costituisce un principio fondamentale della legislazione sia in materia di «tutela della salute», sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica». L’art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, esentando plurime categorie di assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico, include tra i soggetti esentati dal pagamento del <i>ticket</i> categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.<br />	<br />
5.3. – Dall’illegittimità dell’art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2010 discende, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011). Questa disposizione, infatti, ha nuovamente inserito tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, a decorrere dal 1° luglio 2011, le medesime categorie già previste dall’art. 13, comma 1, della legge impugnata. <br />	<br />
6. – Il secondo gruppo di censure riguarda l’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010. Tale disposizione prevede, tra l’altro, che sia abrogata la lettera <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, istitutiva del Parco naturale regionale «Terra delle gravine», ai sensi della quale vigeva il divieto di «transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali».<br />	<br />
6.1. – Ad avviso del ricorrente, tale previsione sarebbe in contrasto con l’art. 11, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo cui il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo all’interno del parco deve essere disciplinato dal regolamento del parco stesso. La disposizione regionale, «nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello Stato, e disponendo in modo non conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull’intero territorio nazionale», violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Infine, la norma, «comportando interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati» ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui il legislatore regionale non ha rispettato i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.<br />	<br />
6.2. – La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.<br />	<br />
6.2.1. – In via preliminare, è necessario esaminare la disciplina statale rilevante ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale proposta.<br />	<br />
La tutela delle aree naturali protette è regolata dalla legge n. 394 del 1991. Essa prevede l’istituzione di parchi regionali, demandando alle Regioni il compito di introdurre, con apposita legge, criteri conformi alla normativa statale. La legge regionale istitutiva del parco naturale «definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all’articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco» (art. 23 della legge n. 394 del 1991). Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera <i>d</i>), tra i princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali vi è anche «l’adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all’articolo 11, di regolamenti delle aree protette».<br />	<br />
L’art. 11 della legge n. 394 del 1991 disciplina il regolamento del parco. In base al comma 2, per garantire il perseguimento delle finalità della legge di tutela delle aree naturali protette e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina, tra l’altro, «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto» (lettera <i>c</i>). Il comma 3 stabilisce poi che «nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat», prevedendo una serie di divieti che, ai sensi del successivo comma 4, possono essere eventualmente derogati dal regolamento del parco. Nella ipotesi di parchi regionali, quindi, il regolamento del parco dovrà rispettare sia i principi di tutela stabiliti dalla legge statale, sia i criteri fissati dalla legge regionale.<br />	<br />
6.2.2. – In conformità con tale quadro normativo, la legge della Regione Puglia n. 18 del 2005 ha istituito il Parco naturale regionale «Terra delle gravine», indicando una serie di attività non consentite all’interno dell’area protetta. I criteri sono vincolanti per il regolamento del parco e per il piano per il parco. Nelle more dell’approvazione di tali strumenti, entrambi ancora in fase di elaborazione, la legge della Regione Puglia n. 18 del 2005 rappresenta l’unica fonte di regolazione del territorio del parco.<br />	<br />
La Regione ha dapprima previsto espressamente, nella legge istitutiva del parco, un divieto di circolazione, per poi abrogare tale divieto con la norma impugnata. In assenza del regolamento del parco, questa abrogazione va interpretata, come emerge anche dai lavori preparatori, nel senso che la Regione ha inteso consentire, all’interno del Parco naturale regionale «Terra delle gravine», le attività in precedenza proibite. <br />	<br />
Con l’abrogazione dei divieti previsti nella legge regionale n. 18 del 2005, la Regione Puglia ha permesso il transito di mezzi motorizzati nel parco, anche fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. In materia di tutela delle aree naturali protette, infatti, la Regione «non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali» (sentenza n. 263 del 2011). A riprova di ciò, vi è anche il fatto che la Regione Puglia, con la legge regionale n. 6 del 2011, ha poi reintrodotto i divieti abrogati dall’art. 37 della legge impugnata.<br />	<br />
Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.<br />	<br />
6.3. – Dall’illegittimità dell’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga il divieto di transitare con mezzi motorizzati all’interno del Parco regionale naturale «Terra delle gravine», discende, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui abroga anche la lettera <i>d</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005, che prevedeva il divieto di esercitare l’attività venatoria all’interno del parco, fatti salvi, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991, ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici. Tale divieto, come quello di transito, è stato ripristinato con la legge della Regione Puglia n. 6 del 2011. A questo caso possono applicarsi le stesse argomentazioni svolte con riferimento alla rimozione del divieto di transitare con mezzi motorizzati nel parco, con riguardo alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost.<br />	<br />
7. – Il terzo gruppo di censure concerne l’art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010. Tale disposizione prevede l’istituzione dell’«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», i cui compiti e funzioni sono definiti con legge regionale. Per finanziare le attività dell’agenzia, «è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese per la promozione della legalità nell’ambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200mila».<br />	<br />
7.1. – Il ricorrente censura tale articolo perché sarebbe in contrasto «con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell’interno la possibilità di regolamentare, su tutto il territorio nazionale, la materia trattata dalla legge regionale in oggetto». In particolare, il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito in legge n. 50 del 2010, nell’istituire l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avrebbe «espressamente e specificamente affrontato anche le problematiche relative alla cultura della legalità nelle aree interessate del territorio nazionale». Ad avviso del ricorrente, il legislatore regionale, «introducendo – con propria legge – disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di una agenzia, con funzioni analoghe alla neo-istituita Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si pone in contrasto con la legge n. 50 del 2010 e viola l’art. 117, secondo comma, lettera <i>h</i>), Cost., in materia di pubblica sicurezza».<br />	<br />
7.2. – La questione è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha già dichiarato illegittime disposizioni simili a quella impugnata: una norma della Regione Marche diretta a regolare la partecipazione di magistrati e prefetti a un comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza (sentenza n. 134 del 2004) e una della Regione siciliana istitutiva di un Comitato regionale per la sicurezza (sentenza n. 55 del 2001). <br />	<br />
Altre Regioni in passato hanno previsto osservatori o comitati scientifici per la promozione della legalità e/o della sicurezza. E questa Corte ha ritenuto legittima la previsione in Abruzzo di un «Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità», in quanto i compiti da esso svolti sono essenzialmente di studio e ricerca (sentenza n. 105 del 2006). Diversamente, la Regione Puglia ha istituito un’apposita Agenzia, il cui nome di per sé evoca un ruolo operativo non riducibile a meri compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca.<br />	<br />
Inoltre, nonostante le denominazioni dell’unità previsionale di base e del capitolo di spesa previsti per la copertura finanziaria delle spese dell’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale (rispettivamente «Assistenza ospedaliera e specialistica» e «Spese per la promozione della legalità in ambito sanitario e della cittadinanza sociale»), il contesto in cui tale organismo è stato ideato è riconducibile ad ambiti di intervento parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati.<br />	<br />
L’ambito di intervento dell’Agenzia regionale, pertanto, rientra nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>h</i>), Cost.<br />	<br />
8. – Il quarto gruppo di censure riguarda l’art. 51 della legge impugnata. Tale articolo dispone che, in attesa del completamento dell’installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per il lavoro straordinario fino al 31 dicembre 2010, e non più fino al 30 giugno 2010, come previsto dall’art. 34 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia).<br />	<br />
8.1. – La difesa dello Stato evidenzia che, nella Regione Puglia, «la predisposizione della rilevazione informatizzata delle presenze è stata più volte rinviata a partire dal 2008» e che l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), «stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario». Il ricorrente sostiene, dunque, che «procrastinare ulteriormente l’applicazione della disposizione della legge finanziaria comporta una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto […] con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui all’art. 3 Cost., nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., rientrando tale materia nel coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente».<br />	<br />
8.2. – La questione è fondata.<br />	<br />
L’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze». Esso rappresenta un principio fondamentale di contenimento della spesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, la cui applicazione non prevede alcuna proroga. La Regione Puglia ha ritardato l’introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze dei dipendenti pubblici regionali, prevedendo, sin dal 2008, una serie di proroghe della erogazione del compenso straordinario: dapprima per tutto il 2008 (art. 14 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 «Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008»), poi fino al 31 ottobre 2009 (art. 45 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia»), successivamente fino al 30 giugno 2010 (legge regionale n. 34 del 2009) e, infine, con la disposizione censurata, fino al 31 dicembre 2010.<br />	<br />
Il rinvio stabilito dalla norma impugnata ritarda ulteriormente l’applicazione della disposizione della legge statale, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, comportando altresì una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
9. – Il quinto gruppo di censure concerne l’art. 54 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, il quale prevede che ai componenti esterni della Giunta regionale si applichino, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni «concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche».<br />	<br />
9.1. – La difesa dello Stato impugna tale articolo perché il legislatore regionale avrebbe «esorbitato dalla propria competenza, avendo, tra l’altro, previsto (e assunto al bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto sia con l’art. 117, secondo comma, lettera <i>o</i>), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra le cariche elettive».<br />	<br />
9.2. – La questione è fondata.<br />	<br />
La censura concerne l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina previdenziale statale relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, che non contempla l’ipotesi della cosiddetta contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici nominati assessori regionali.<br />	<br />
La normativa statale sul collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche è regolata da diverse disposizioni: l’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); il combinato disposto dell’art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); per gli amministratori locali, gli artt. 81 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).<br />	<br />
La legislazione statale – non richiamata dal ricorrente, il quale fa riferimento solamente all’art. 47, lettera <i>g</i>), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo anteriore alla riforma del 2004 – non prevede l’ipotesi della cosiddetta contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici chiamati a svolgere la funzione di assessori regionali, salvo che essi non siano anche consiglieri eletti.<br />	<br />
Solo lo Stato può estendere l’ambito soggettivo di applicazione di disposizioni che rientrano in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui quello della previdenza sociale. Non spetta alla legislazione regionale disporre una equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprano la carica di consigliere. Ove tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel caso in esame, non solo si avrebbe una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma si determinerebbero difformità nella disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici da una regione all’altra. <br />	<br />
L’art. 54 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, dunque, è in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera <i>o</i>), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, e con l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra le cariche elettive.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>Per questi motivi<br />	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1 e 2, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera <i>i</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»);<br />	<br />
3) <i>dichiara</i>, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011);<br />	<br />
4) <i>dichiara</i>, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera <i>d</i>) del comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005;<br />	<br />
5) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l’art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.</p>
<p>F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2011-n-325/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a></p>
<p>va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva gara in economia per fornitura sistema traduzione simultanea multilingue di una USL se e&#8217; mancato lo svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di anomalia in ordine al quantum ed al relativo punteggio attribuito all’offerta della controinteressata. (G.S.) N. 00325/2011 REG.PROV.CAU. N. 00658/2011 REG.RIC. REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva gara in economia per fornitura sistema traduzione simultanea multilingue di una USL se e&#8217; mancato lo svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di anomalia in ordine al quantum ed al relativo punteggio attribuito all’offerta della controinteressata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00325/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00658/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 658 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Colloquia Multimedia S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile, Paolo Venturi, con domicilio eletto presso Paolo Venturi in Genova, via I. D&#8217;Aste 3/3 Sc. C;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221;</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11; Societa&#8217; Cooperativa Eurostreet; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA IN ECONOMIA PER FORNITURA SISTEMA TRADUZIONE SIMULTANEA MULTILINGUE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221;;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris relativamente al mancato svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di anomalia in ordine al quantum ed al relativo punteggio attribuito all’offerta dell’odier<br />
&#8211; atteso che sussistono giusti motivi, anche a fronte della incertezza sugli esiti della verifica, per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 ottobre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-325/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.325</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con il quale un Comune comunica di aver trasmesso ad una societa&#8217; concorrente copia del progetto di gestione di altra societa&#8217;, nella gara di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità, consentendo l&#8217;accesso alla propria offerta tecnica. L’art. 13,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-325/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-325/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con il quale un Comune comunica di aver trasmesso ad una societa&#8217; concorrente copia del progetto di gestione di altra societa&#8217;, nella gara di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità, consentendo l&#8217;accesso alla propria offerta tecnica. L’art. 13, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 dispone che nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici l’esercizio del diritto di accesso è escluso nel caso in cui esso abbia ad oggetto “informazioni fornite dagli offerenti…che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali”, e che peraltro anche in tali ipotesi “è comunque consentito l&#8217;accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell&#8217;ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”; &#8211; nel caso di specie l’offerta tecnica della ricorrente non era presidiata da alcuna motivata dichiarazione dell’interessata circa l’esistenza di informazioni costituenti segreti tecnici e commerciali, né tale dichiarazione è stata successivamente formulata nella lettera di opposizione (postuma) all’ostensione della documentazione inviata all’Amministrazione in data 03.03.2011; &#8211; l’ipotetica sussistenza di informazioni di tale natura non avrebbe comunque impedito alla concorrente l’esercizio del diritto di accesso, avendolo essa esercitato al fine di poter difendere compiutamente i propri interessi nell’ambito del contenzioso giudiziario già instaurato e pendente tra le parti; &#8211; non appare rilevante la circostanza che la concorrente avesse già proposto in quel giudizio ricorso incidentale, né che fossero eventualmente decorsi i termini di legge per proporre ulteriori gravami in relazione alla predetta procedura di gara, dal momento che, secondo condivisibili principi giurisprudenziali, il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio; Considerato, alla stregua di tali rilievi, che l’eventuale partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo non avrebbe potuto arrecare a quest’ultima alcuna concreta utilità dal momento che anche in tal caso l’atto impugnato, attesa la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; Considerato, pertanto, che l’omissione procedimentale lamentata dalla ricorrente, per quanto obiettivamente sussistente, non è idonea ad inficiare l’atto impugnato, alla luce di quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, L. 241/90, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00325/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00433/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 433 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>SOCIETA’ TRE ESSE ITALIA SRL</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco A. Caputo, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Ginesi in Torino, via Palmieri, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI OMEGNA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via S. Francesco D&#8217;Assisi, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>A.I.P.A. Spa -Agenzia Italiana Per Pubbliche Amministrazioni</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 21.2.2011, prot. 3527, ricevuto il 28.2.2011, con il quale il Comune di Omegna comunica di aver trasmesso alla soc. Aipa copia del progetto di gestione della Soc. Tre Esse Italia, nella gara di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni &#8211; periodo 1/1/2011-31/12/2015;<br />	<br />
di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi incluso il formale atto di consegna, con cui l&#8217;Amministrazione intimata rende alla Soc. Aipa il progetto di gestione per cui è causa, nonché l&#8217;art. 12, c. 5, del bando di gara;<br />	<br />
nonché per l&#8217;accertamento del risarcimento del danno;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Omegna;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la ricorrente lamenta che la stazione appaltante abbia consentito alla concorrente AIPA l’accesso alla propria offerta tecnica senza prima preavvisarla della richiesta di accesso ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 184/06, al fine di consentirle l’eventuale esercizio del diritto di opposizione;<br />	<br />
Considerato che la censura non appare fondata dal momento che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 13, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 dispone che nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici l’esercizio del diritto di accesso è escluso nel caso in cui esso abbia ad oggetto “informazioni fornite dagli offerenti…che<br />
&#8211; nel caso di specie l’offerta tecnica della ricorrente non era presidiata da alcuna motivata dichiarazione dell’interessata circa l’esistenza di informazioni costituenti segreti tecnici e commerciali, né tale dichiarazione è stata successivamente formula<br />
&#8211; l’ipotetica sussistenza di informazioni di tale natura non avrebbe comunque impedito alla concorrente AIPA l’esercizio del diritto di accesso, avendolo essa esercitato al fine di poter difendere compiutamente i propri interessi nell’ambito del contenzio<br />
&#8211; non appare rilevante la circostanza che la concorrente AIPA avesse già proposto in quel giudizio ricorso incidentale, né che fossero eventualmente decorsi i termini di legge per proporre ulteriori gravami in relazione alla predetta procedura di gara, da<br />
Considerato, alla stregua di tali rilievi, che l’eventuale partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo non avrebbe potuto arrecare a quest’ultima alcuna concreta utilità dal momento che anche in tal caso l’atto impugnato, attesa la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;<br />	<br />
Considerato, pertanto, che l’omissione procedimentale lamentata dalla ricorrente, per quanto obiettivamente sussistente, non è idonea ad inficiare l’atto impugnato, alla luce di quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, L. 241/90, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br /> <br />
Considerato, pertanto, che la domanda risarcitoria proposta appare priva del necessario presupposto dell’”ingiustizia” del danno asseritamente sofferto;<br />	<br />
Ritenuto, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, che il ricorso sia sprovvisto di apprezzabili elementi di fumus e che, peraltro, lo stesso periculum dedotto dalla ricorrente non sia assistito dai necessari caratteri di concretezza e di attualità;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare e compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 14/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-325/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2010 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-11-2010-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-11-2010-n-325/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2010 n.325</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Gallo sul riparto di competenze legislative dello Stato e delle Regioni in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all&#8217;art. 23- bis del d.l. n. 112/2008 1. Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente </i>Amirante, <i>Redattore</i> Gallo</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze legislative dello Stato e delle Regioni in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all&#8217;art. 23- bis del d.l. n. 112/2008</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia in quello modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali – Adozione di regolamento governativo &#8211; Soggetti affidatari cd. in house – Assoggettamento al patto di stabilità interno – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte – Asserita violazione dell’art. 117, secondo, quarto e sesto comma, Cost., nonché del principio di ragionevolezza e leale collaborazione – Illegittimità costituzionale parziale;</p>
<p>2.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale) &#8211; Competenza dell’Autorità d’àmbito – Approvazione dello schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione per il servizio idrico integrato &#8211; Affidamento del servizio idrico integrato &#8211; Cessazione delle concessioni esistenti e relativo regime transitorio &#8211; Definizione dei contratti di servizio, degli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, del monitoraggio delle prestazioni, degli aspetti tariffari, della partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost. nonché dell’art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell’art. 23-bis, commi 2, 3, 8, 9 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>3.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) &#8211; Competenza della Regione in tema di disciplina del servizio idrico integrato regionale – Scelta dei soggetti cui affidare il servizio &#8211; Termine di decadenza degli affidamenti in essere – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost. nonché degli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; dell’art. 23-bis, commi 2, 3, 8, 9 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; del decreto-legge n. 135 del 2009; e dell’art. 113 del TUEL – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>4.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario, nonché art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>5.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché art. 23-bis, comma 10, nel testo originario &#8211; Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento – Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>6.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché art. 23-bis, comma 10, nel testo originario &#8211; Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento – Q.l.c. sollevata dalla Regione Toscana – Asserita violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 4 Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>7.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario – Regime transitorio &#8211; Q.l.c. sollevata da Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 5, 114, 117, comma 6, 118 Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>8.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Regime transitorio &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria – Asserita violazione degli artt. 3, 5, 42, 114, 117, commi 1, 2, 4 e 6, 118 e 119  Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>9.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 &#8211; Imposizione agli enti territoriali di vincoli in violazione del principio di tutela dell&#8217;affidamento connesso alla responsabilità regionale – Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, commi 1 e 4 Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>10.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – comma aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 &#8211; Previsione di un ampliamento dei settori esclusi dall’applicabilità della normativa &#8211; Servizio idrico integrato – Q.l.c. sollevata dalla Regione Marche – Asserita violazione dell’art. 119, comma 6, Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>11.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali- Modalità di affidamento &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione dell’art. 117, comma 4, Cost. – Inammissibilità;</p>
<p>12.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, lett. b) e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Modalità di affidamento &#8211; Affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata &#8211; Affidamento cd. in house &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria e Umbria – Asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) e 4, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>13.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario – – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali- Modalità di affidamento &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria e Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3 e 117, commi 2 e 4, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>14.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali- Modalità di affidamento &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 114, 117, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 118, commi 1 e 2, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>15.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 –  Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali- Modalità di affidamento &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria – Asserita violazione degli artt. 117, commi 1, 2 e 4, 118, commi 1 e 2, Cost.; 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell’autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell&#8217;autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985) – Non fondatezza;</p>
<p>16.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3, 4 e 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali- Modalità di affidamento &#8211; Regime transitorio &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Puglia – Asserita violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.– Non fondatezza;</p>
<p>17.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – comma aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento – Servizio idrico integrato &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3 e 117, comma 2, Cost.– Non fondatezza;</p>
<p>18.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – comma aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento – Q.l.c. sollevata dalla Regione Marche – Asserita violazione degli artt. 117, commi 1, 2, lett. e), 4 e 6, Cost.; 14 e 106 TFUE – Non fondatezza;</p>
<p>19.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento &#8211; Affidamento cd. in house – Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione degli artt. 117, commi 1 e 4, 118, commi 1 e 2, Cost.; 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell’autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell&#8217;autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985) – Non fondatezza;</p>
<p>20.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Modalità di affidamento &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>21.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 &#8211; Soglie oltre le quali assumono rilevanza &#8211; Previsione in governamenti governativi &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dall’art. 117, sesto comma, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>22.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario &#8211; Definizione da parte delle regioni dei bacini di gara per i diversi servizi &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria – Asserita violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>23.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario &#8211; Regime transitorio &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3, 41, 114, e 117, secondo comma, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>24.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 &#8211; Regime transitorio &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Toscana, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3, 5, 42, 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera e), quarto  e sesto comma, 118 e 119, sesto comma, Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>25.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 &#8211; Regime transitorio &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>26.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 10, lettere a), seconda parte, e b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo originario &#8211; Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Adozione di regolamento governativo &#8211; Soggetti affidatari cd. in house &#8211; Società a partecipazione mista pubblica e privata &#8211; Osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale &#8211; Gestione comunale in forma associata &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3, 117, secondo, quarto e sesto comma, e 120 Cost. – Non fondatezza;</p>
<p>27.	Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 23-bis, comma 10, lettere a), seconda parte, e b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 &#8211; Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali &#8211; Adozione di regolamento governativo &#8211; Soggetti affidatari cd. in house &#8211; Società a partecipazione mista pubblica e privata &#8211; Osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale &#8211; Gestione comunale in forma associata &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, secondo e quarto comma, Cost. – Non fondatezza;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia in quello modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»; </p>
<p>2.	è costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale); </p>
<p>3.	è costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010); </p>
<p>4.	sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 23-bis, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>5.	sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo originario, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>6.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>7.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe; </p>
<p>8.	sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010; questione riportata al punto 13.6. del Considerato in diritto); </p>
<p>9.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, primo e quarto comma, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe; </p>
<p>10.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, promossa, in riferimento all’art. 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>11.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe; </p>
<p>12.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera b), e 3 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>13.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008); in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); </p>
<p>14.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) e in quello modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>15.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell’autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010); </p>
<p>16.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>17.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe; </p>
<p>18.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell’art. 15, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché all’art. 117, secondo comma, lettera e), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>19.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell’autonomia locale, nonché agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe; </p>
<p>20.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>21.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe; </p>
<p>22.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>23.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 114, 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe; </p>
<p>24.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010; </p>
<p>25.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – questione riportata al punto 13.7. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe. </p>
<p>26.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); in riferimento agli artt. 3, 117, secondo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); </p>
<p>27.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2006 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-3-2006-n-325/</guid>

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<p>L. Papiano Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est. Magnico Costruzioni s. r. l. (Avv. A. Angelucci) contro il Comune di Monte San Pietro (Avv. G.A. Ferrero) una gru edile abbandonata da oltre due anni e non più utilizzabile rientra nella nozione di rifiuto di cui all&#8217;art. 14 del del D.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est.<br /> Magnico Costruzioni s. r. l. (Avv. A. Angelucci) contro il Comune di Monte San Pietro (Avv. G.A. Ferrero)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una gru edile abbandonata da oltre due anni e non più utilizzabile rientra nella nozione di rifiuto di cui all&#8217;art. 14 del del D. lgs 22/1997 e s.m.i.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento del territorio &#8211; Articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002 – Nozione di rifiuto &#8211; Gru edile “obsoleta e ridotta allo stato di rottame” &#8211; Aabbandonata da oltre due anni &#8211; Non suscettibile di riutilizzo – Vi rientra – Ordine di rimozione &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, una gru edile “obsoleta e ridotta allo stato di rottame”, in stato di abbandono da oltre due anni, rientra nella nozione di rifiuto in quanto non appare suscettibile di riutilizzo.<br />
Ne consegue la legittimità dell’ordine di rimozione nei confronti della proprietaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA    ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano &#8211;	Presidente 	<br />	<br />
Dott. Alberto Pasi &#8211;			Consigliere<br />	<br />
Dott. Ugo Di Benedetto &#8211;	Consigliere Rel.Est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso N. 68/2003, proposto da</p>
<p><b>Magnico Costruzioni s. r. l.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Angelucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, piazza san Francesco n.7;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Monte San Pietro</b>, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Alberto Ferrero, ed elettivamente domiciliato in Bologna presso il suo studio, piazza Garibaldi n. 1;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ordinanza n. 84/2002 di rimozione di gru edile;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza del 16/2/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.Riferisce la società ricorrente di essere prorpietaria di una gru e di averla sistemata temporaneamente in un’area privata.<br />
Il Comune ritnendola obsoleta ed in stato di abbandono e qualificandola come rifiuto ne ordinava la rimozione. <br />
La società interessata ha presentato un ricorso al T. A. R., impugnando l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente alle avverse doglianze.<br />
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006.</p>
<p>2. La polizia municiple ha accertato in data 7/4/2002, la violazione dell’articolo 14 del D. lgs 22/1997 avendo trovato in stato di abbandono la gru edile di colore verde di proprietà della società ricorrente “obsoleta e ridotta allo stato di rottame” abbandonata già dal 3/4/2000 e, conseguentemente, il responsabile del servizio comunale competente ha adottato l’ordinanza, , oggetto della presente impugnativa, che ne ha disposto la rimozione.</p>
<p>3. Ciò premesso il ricorso è infondato.<br />
Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, l’attrezzatura in parola rientra nella nozione di rifiuto in quanto non appare suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono da oltre due anni. Infatti, come emerge dal verbale di accertamento e dalla relazione di servizio in atti, essa è obsoleta ed inidonea ad un ulteriore uso “in quanto presenta un vistoso arrugginimento delle funi e dei tiranti metallici, con crescita di muschio sulle carrucole di rinvio; vi sono spezzoni di cavo eletrico penzolanti ed alcune morsetterie dei collegamenti elettrici sono invase dalla ruggine, che peraltro si sta diffondendo anche sul traliccio della struttura. Inoltre, il timone di traino e le ruote sono avviluppate dai rovi”. Tali elementi di fatto puntulamente accertati evidenziano il carattere obsoleto  e la natura di rottame di detto bene che non appare suscettibile di riutilizzo e, tenuto conto anche della inesistente manutenzione e del tempo trascorso senza utilizzo (oltre due anni), costituiscono elementi decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsene, contariamente a quanto affermato, ora, negli scritti difensivi.<br />
Correttamente, pertanto, il Comune ne ha disposto la rimozione a carico del proprietario.</p>
<p>4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.</p>
<p>5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricoro in epigrafe indicato.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C. P. A.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-2-2006-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-2-2006-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-2-2006-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.325</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. S. Romano Est. Caffè Concerto s.n.c. (Avv. N. Scripelliti) contro l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell&#8217;impugnazione della determinazione sul quantum dell&#8217;indennità dovuta per l&#8217;occupazione senza titolo di un bene demaniale a seguito della cessazione del rapporto concessorio Giurisdizione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-2-2006-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. S. Romano Est.<br /> Caffè Concerto s.n.c. (Avv. N. Scripelliti) contro l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell&#8217;impugnazione della determinazione sul quantum dell&#8217;indennità dovuta per l&#8217;occupazione senza titolo di un bene demaniale a seguito della cessazione del rapporto concessorio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Concessioni demaniali – Cessazione &#8211; Occupazione senza titolo del bene demaniale &#8211; Art. 5 L. 1034/71 &#8211; Presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità concedente – Inapplicabilità – Rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione – Contestazione delle modalità con le quali l’amministrazione è giunta a stabilirne il quantum dell’indennità per l’occupazione &#8211; Assenza di poteri autoritativi della pubblica amministrazione – Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concessioni demaniali, laddove il rapporto di concessione sia definitivamente cessato e perduri uno stato di occupazione senza titolo del bene demaniale, la fattispecie non è più regolata dall’art. 5 L. 1034/71, che presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità concedente, ma è qualificabile come rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione. Nella specie viene contestata non l’esistenza del potere di determinare la relativa indennità, bensì le modalità con le quali l’amministrazione è giunta a stabilirne il quantum. Pertanto l’atto di determinazione del corrispettivo non attiene all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma all’attività, esercitata iure privatorum, di gestione del medesimo con la conseguenza che le relative determinazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>sul ricorso <b>n. 1091/1994</b> proposto da<br />
<b>CAFFE’ CONCERTO s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Laura n. 20;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<B>AGENZIA DEL DEMANIO</B> (ex Intendenza di Finanza &#8211; Direzione Compartimentale del territorio per la Toscana), in persona del Direttore pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’atto di determinazione dell’Intendenza di Finanza, prot. 80410/93 rep. 4° /4.2.3.195 &#8211; per gli anni 1991, 1992, 1993 &#8211; dell’indennità di occupazione di terreno demaniale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. N.Scripelliti e l’avv.dello Stato U.Casali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO  e  DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Scaduta la concessione di terreno demaniale in data 31.12.1990, il rapporto tra la società Caffè concerto e l’amministrazione delle Finanze, relativo all’occupazione  del bene, continuava, nelle more del rinnovo, fino a quando l’ex Intendenza di Finanza emise, per la suddetta occupazione e per l’installazione di un’insegna luminosa  all’ingresso del ristorante sul terreno, l’atto di determinazione dell’indennità di occupazione per gli anni 1991, 1992 e 1993.<br />
Avverso tale atto, la società ex concessionaria ha proposto ricorso giurisdizionale deducendo le seguenti censure:<br />
1) il potere di aumentare il canone di concessione, previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 165/1990, è stato esercitato dall’amministrazione con il d.m. 20.7.1990; illegittimità della nuova determinazione anche perché in contrasto con i criteri di cui al decreto ministeriale;<br />
2) carenza di motivazione, non valendo il generico richiamo alla valutazione operata dall’U.t.e.;<br />
3) attesa la corrispondenza tra indennità di occupazione e canone di concessione, la prima non potrebbe essere aumentata di circa il 300% e retroattivamente, considerato il canone relativo al 1990.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avvedo la ricorrente contestato non l’<i>an</i> ma il <i>quantum</i> della somma da pagare a titolo di indennità di occupazione; nel merito, ha sostenuto la legittimità dell’atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
2 – La fattispecie in esame, come sopra descritta, non appare regolata dall’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostenuto dalla ricorrente.<br />
Tale norma, invero, disciplina, riservandole alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, eccettuate quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.<br />
Vero è che la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, limitata alle controversie meramente patrimoniali, recede laddove la determinazione dei canoni implichi l’esercizio di una discrezionalità da parte della pubblica amministrazione (Cass., SS. UU., 31 marzo 2005 n. 6744, che si riferisce ad un caso di concessione-contratto).<br />
Peraltro, laddove il rapporto di concessione è definitivamente cessato e perduri uno stato di occupazione senza titolo del bene demaniale, la fattispecie non è più regolata dall’art. 5 richiamato, che presuppone la sussistenza dei poteri tipici dell’autorità concedente, ma è qualificabile come rapporto di natura privatistica che oppone l’occupante all’amministrazione della quale la ricorrente, nella specie, contesta non l’esistenza del potere di determinare la relativa indennità, bensì le modalità con le quali è giunta a stabilirne il <i>quantum</i>.<br />
Ancorché presupponga il compimento di un’attività di valutazione del bene occupato, l’atto di determinazione del corrispettivo, pertanto, non attiene all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma all’attività, esercitata <i>iure privatorum</i>, di gestione del medesimo; ne consegue che le relative determinazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.</p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara <b>inammissibile</b> e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio    ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-2-2006-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti di impianti fognari – nuova aggiudicazione a seguito di riapertura del verbale di gara – richiesta di sospensione da parte di precedente aggiudicatario – danno grave per il rilevante importo dei lavori – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti di impianti fognari – nuova aggiudicazione a seguito di riapertura del verbale di gara – richiesta di sospensione da parte di precedente aggiudicatario – danno grave per il rilevante importo dei lavori – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/3945/g">ordinanza n. 2133 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />FIRENZE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 325 /2004<br />
Registro Generale: 470/2004<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br />RAFFAELE POTENZA Cons. , relatore<br />
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 470/2004 proposto da:<br />
<b>SOC. COESI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
BOLOGNI VITTORIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA C. LANDINO 14presso<br />
ORSENIGO MARCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC. PUBLIACQUA S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANO<br />
MESCHINI GRASSI FIORELLA<br />
TADDEI GIANNI<br />
con domicilio eletto in FIRENZECORSO ITALIA N. 2<br />
pressola loro sede;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>IMPRESA BENNARDO FELICE COSTRUZIONI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ALAIMO RAIMONDO<br />
con domicilio eletto in FIRENZEPIAZZA S. SPIRITO 10<br />
pressoNERI BALDI;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento datato 27 gennaio 2004, protocollo n. 997, del Direttore Amministrativo di Publiacque s.p.a., non ancora notificato, con cui l’Impresa Bennardo Felice Costruzione s.r.l., a seguito della riapertura del verbale di gara, veniva dichiarata nuova aggiudicataria, in luogo dell’Impresa Coesi Costruzioni Generali s.p.a., della gara n. 198/03 avente ad oggetto lavori di manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti delle reti e degli impianti fognari nel territorio dei Comune di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SOC. PUBLIACQUA S.P.A.<br />
IMPRESA BENNARDO FELICE COSTRUZIONI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. RAFFAELE POTENZA e uditi altresì per le parti gli avv.ti Vittorio Bologni, Gianni Taddei e Raimondo Alaimo;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; l’art. 21 &#8211; ottavo comma &#8211; della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni<br />
Considerato che:<br />
&#8211; alla stregua degli elementi di causa, ravvisa il Collegio la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che va individuato nella consegna di lavori, alla controinteressata, di notevole importo;</p>
<p>&#8211; per quanto attiene al requisito del fumus boni juris, il ricorso, ad una sommaria delibazione, si offre a valutazioni tali da non escludere che sia suscettivo di esito favorevole in relazione alla prima censura;<br />
&#8211; conseguentemente, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 della L. n. 1034/1971 nel testo successivamente modificato ed integrato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>accoglie la proposta istanza cautelare e per l’effetto sospende l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa controinteressata. Fissa la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 27 aprile 2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, lì 17 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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