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	<title>3241 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3241 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-22-5-2020-n-3241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-22-5-2020-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3241</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosaria Romano, c. il Ministero della giustizia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato) Infermità  da causa di servizio : va escluso il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-22-5-2020-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-22-5-2020-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.3241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere; PARTI:  (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosaria Romano, c. il Ministero della giustizia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Infermità  da causa di servizio : va escluso il nesso causale con i fenomeni artrosici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale dipendente &#8211; infermità  da causa di servizio &#8211; nesso causale &#8211; artrosi &#8211; va escluso.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le valutazioni generali espresse dal Comitato </em>di verifica per le cause di servizio <em>riguardo alla natura ed alla eziologia dei fenomeni artrosici, oltre ad essere insindacabili innnazi al G.A. per il loro carattere strettamente tecnico, risultano conformi alle comuni conoscenze ed esperienze: è infatti di comune dominio la nozione che le artrosi e le discopatie sono patologie largamente diffuse nella popolazione, sia pure con diversi gradi di sintomatologia, e che si manifestano generalmente con l&#8217;avanzare dell&#8217;età , senza correlazioni statisticamente significative con l&#8217;attività  lavorativa esercitata &#8211; a maggior ragione se quest&#8217;ultima</em><em>non si caratterizza per gli sforzi fisici intensi e protratti per tutto l&#8217;arco della vita lavorativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/05/2020<br /> <strong>N. 03241/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02439/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2011, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosaria Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Ferruccio Pezzulla in Roma, via della Vite, n. 27,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della giustizia e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei Ministri <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di diniego del riconoscimento di infermità  dipendente da causa di servizio.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri della giustizia e dell&#8217;economia e delle finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020, il Cons. Italo Volpe e dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020, gli avvocati delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per la Puglia, Lecce, n. -OMISSIS-, pubblicata il 20 dicembre 2010, che &#8211; a spese compensate &#8211; le ha respinto l&#8217;originario ricorso volto all&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del provvedimento del 14 gennaio 2010, notificato il 19 febbraio 2010, col quale il Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria (di seguito &#8220;<em>Ministero</em>&#8220;) si è determinato sulle domande di parte tese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  denunciate;<br /> &#8211; del presupposto parere del comitato di verifica in data 17 settembre 2008,-OMISSIS-<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.<br /> 1.1. Premette la sentenza che:<br /> &#8211; con verbale n. -OMISSIS-2005 la CMO militare di Bari riconosceva (ascrivendole alla &#8220;<em>6° categ. mis. max.</em>&#8220;) alla ricorrente, assistente capo della polizia penitenziaria, le seguenti affezioni:<br /> &#8212; -OMISSIS-<br /> &#8212; -OMISSIS-;<br /> &#8212; -OMISSIS-, -OMISSIS-C5-C6 e L5-S1, <em>bulging</em> -OMISSIS-, segni EMG di -OMISSIS-<br /> &#8212; -OMISSIS-(n.c.);<br /> &#8211; il comitato di verifica per le cause di servizio, pronunciandosi sulla sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato, esprimeva parere favorevole solo in relazione al denunciato &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;;<br /> &#8211; il Ministero, facendo proprio questo parere, accoglieva la domanda di parte nei limiti suindicati.<br /> 1.2. La sentenza ha motivato la reiezione affermando che la tesi della ricorrente &#8211; secondo la quale il citato parere, cui il Ministero si sarebbe acriticamente uniformato, non era sorretto da adeguata motivazione nè aveva tenuto conto delle documentate circostanze fattuali negative (ossia, turnazione, servizio di scorta, necessità  di stazionamento in posizione eretta con sovraccarico dell&#8217;intero rachide) relative alle modalità  della prestazione lavorativa dell&#8217;interessata di lavoro &#8211; era infondata perchè:<br /> &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 14 del d.P.R n. 461/2001, il Ministero, ove voglia fare proprio il parere del predetto comitato, può limitarsi alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio e per il resto motivare <em>per relationem</em>;<br /> &#8211; i giudizi medico-legali degli organi tecnico-consultivi, in tema di accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità  del dipendente da causa di servizio, sono &#8220;<em>giudizi connotati da discrezionalità  tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità  e soprattutto l&#8217;eventuale carenza di esaustività </em>&#8220;;<br /> &#8211; nella fattispecie, non si rinveniva il presupposto per un siffatto sindacato giurisdizionale;<br /> &#8211; risultava inoltre che nella specie era stata comunque considerata la rilevanza eziologica dei fatti di servizio, dato che l&#8217;organo consultivo aveva ritenuto di non poter riscontrare nell&#8217;attività  lavorativa specifica della dipendente le condizioni idonee a favorire, neanche per concausa, l&#8217;insorgenza delle dette infermità ;<br /> &#8211; in ogni caso &#8220;<em>nel concetto di causa efficiente e determinante di servizio, da considerare come fattore degenerativo di una malattia, si devono far rientrare fatti ed eventi specificatamente individuabili di servizio, con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche connaturate a qualsiasi attività  lavorativa</em>&#8220;.<br /> 2. L&#8217;appello è affidato ai seguenti temi censori:<br /> <em>a</em>) erroneità  ed ingiustizia della sentenza sotto il profilo dell&#8217;illogicità  e della contraddittorietà ;<br /> <em>b</em>) reiterazione delle censure di primo grado:<br /> <em>b.1</em>) violazione di legge e, in particolare, dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990 per insufficiente e non esauriente motivazione;<br /> <em>b.2</em>) eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione; mancata valutazione e considerazione delle circostanze di fatto e di diritto; eccesso di potere per irrazionalità , incongruenza, contraddittorietà  e illogicità  dell&#8217;azione amministrativa; ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria.<br /> 2.1. Ad avviso di parte, in sintesi:<br /> <em>a.1</em>) hanno errato i primi giudici nell&#8217;avere &#8220;<em>apoditticamente ritenuto di non effettuare alcun controllo giurisdizionale sui giudizi medico-legali, ai fini dell&#8217;accertamento della dipendenza delle infermità  del pubblico dipendente</em> (&#038;)Â <em>da causa di servizio, espressi dagli Organi consultivi nei provvedimenti impugnati</em>&#8220;. Con tali giudizi, ad avviso di parte, ci si sarebbe &#8220;<em>limitati ad escludere tautologicamente la possibilità  dell&#8217;esistenza di un rapporto causale tra le patologie</em> (&#038;)Â <em>ed il servizio prestato</em>&#8220;. I primi giudici, inoltre, avrebbero abdicato ai loro poteri di indagine, da esercitare piuttosto disponendo una CTU. In ciò, dunque, anche un profilo di omessa pronuncia;<br /> <em>b.1.1</em>) il primo dei censurati provvedimenti è privo di motivazione, giacchè il suo esito &#8220;<em>si estrinseca in formule di stile e si appalesa del tutto inesauriente ed insufficiente</em>&#8221; ed &#8220;<em>il diniego della dipendenza da causa di servizio delle predette patologie viene giustificato in modo illogico e lacunoso</em>&#8220;;<br /> b.2.1) male ha fatto il Ministero a non tenere &#8220;<em>nel debito conto le circostanze fattuali, pur allegate, in cui la</em> (&#038; dipendente)Â <em>si trova a dover svolgere la propria prestazione e comportanti, necessariamente, un peggioramento delle proprie condizioni di salute</em>&#8220;.<br /> 3. Il Ministero si è costituito in questo grado di giudizio e con memoria del 31 marzo-1 aprile 2020 ha replicato partitamente agli argomenti avversari, concludendo per la reiezione dell&#8217;appello.<br /> 4. La causa quindi, chiamata all&#8217;udienza del 21 aprile 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è infondato e, come tale, da respingere.<br /> 5.1. Delle diverse patologie da cui è risultata affetta l&#8217;originaria ricorrente il Ministero ne ha riconosciuta una sola (<em>i.e.</em>, -OMISSIS-) come dipendente da causa di servizio in ragione del fatto che solo per essa la dipendente è stata in grado di dimostrare appropriatamente la connessione diretta (ossia, la dipendenza) con la propria attività  lavorativa.<br /> Al riguardo, invero, era emerso con certezza che la patologia era conseguita ad un infortunio (sostanzialmente <em>in itinere</em>) che la dipendente aveva subito in occasione ed a causa del servizio da essa prestato.<br /> 5.2. Non così¬, invece, per quanto riguarda le altre patologie. E correttamente.<br /> Riguardo ad esse, invero, l&#8217;esclusione della dipendenza è stata dovuta al fatto che &#8211; indipendentemente da ogni apprezzamento tecnico-scientifico in ordine alla loro eziopatogenesi &#8211; meramente generica e congetturale era stata (da parte dell&#8217;originaria ricorrente) l&#8217;ascrizione causale di tali patologie alle modalità  con le quali la dipendente aveva svolto il proprio servizio. Modalità  di svolgimento del servizio che, per come citate ed illustrate dalla parte, non sono risultate significativamente diverse da quelle apprezzabili per tutto il Corpo della Polizia penitenziaria.<br /> 5.3. Nè va poi tralasciato che, pìù in generale, fermo il fatto che &#8220;<em>le valutazioni generali espresse dal Comitato riguardo alla natura ed alla eziologia dei fenomeni artrosici, oltre ad essere insindacabili in questa sede</em> [giudiziale]Â <em>per il loro carattere strettamente tecnico, risultano conformi alle comuni conoscenze ed esperienze. Ãˆ infatti di comune dominio la nozione che le artrosi e le discopatie sono patologie largamente diffuse nella popolazione, sia pure con diversi gradi di sintomatologia, e che si manifestano generalmente con l&#8217;avanzare dell&#8217;età , senza correlazioni statisticamente significative con l&#8217;attività  lavorativa esercitata &#8211; a maggior ragione se quest&#8217;ultima</em> (&#038;)Â <em>non si caratterizza per gli sforzi fisici intensi e protratti per tutto l&#8217;arco della vita lavorativa</em>&#8221; (v. Cons. Stato, sez. III, 3 dicembre 2015).<br /> 5.4. Di conseguenza, non sussistendo elementi per l&#8217;esercizio di un sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall&#8217;Amministrazione, neppure v&#8217;è spazio alcuno per un accoglimento della richiesta di CTU, peraltro reiterata dalla appellante.<br /> Una consulenza tecnica che peraltro, ed in via di mera ipotesi, si sarebbe potuta svolgere esclusivamente sulla base di materiale &#8216;cartolare&#8217;, dovendosi escludere la possibilità  &#8211; peraltro a notevole distanza di tempo dai fatti &#8211; di una rinnovazione di una visita medica della dipendente, pena una non consentita rinnovazione in sede giudiziale &#8211; e, si ripete, a distanza di tempo &#8211; delle valutazioni effettuate a suo tempo dall&#8217;Amministrazione (v. Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1244; sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975).<br /> 6. In conclusione, respinto l&#8217;appello, deve essere confermata l&#8217;impugnata sentenza di primo grado.<br /> 7. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003, e 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della parte appellante, nonchè di qualsiasi altro dato, ovunque ricorra, idoneo ad identificarla, ivi inclusi gli estremi della sentenza appellata.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Frigida Consigliere</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-3-2010-n-3241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-3-2010-n-3241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3241</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe , Est. Realfonzo Soc Fenig s.r.l. (Avv. Damiani) c/ Regione Lazio ( Avv. Chieppa ) sulla illegittimità dei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del privato, compresi quelli di secondo grado e quelli di carattere interinale, qualora non siano preceduti dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento Procedimento amministrativo –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-3-2010-n-3241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe , Est. Realfonzo<br /> Soc Fenig s.r.l. (Avv. Damiani) c/ Regione Lazio ( Avv. Chieppa )</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del privato, compresi quelli di secondo grado e quelli di carattere interinale, qualora non siano preceduti dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Provvedimenti restrittivi– Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità &#8211;  Omissione – Conseguenze – Illegittimità del provvedimento –</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Di regola qualunque tipo di provvedimento amministrativo che abbia effetti restrittivi della sfera giuridica del privato , compresi i procedimenti di secondo grado che possono essere incisivi per le posizioni giuridiche e gli affidamenti dei privati e quelli di carattere interinale , deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento . Infatti , la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finisce per incidere  , siccome ha lo scopo di realizzare il contraddittorio all’interno del procedimento amministrativo , comporta l’illegittimità del provvedimento .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4152 del 2007, proposto da<br />	<br />
<b>Soc Fenig Srl (Casa di Cura Chirurgia Addominale Eur)</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Damiani, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, l.go Messico, 7; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso Teresa Chieppa in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;<br />
<b>Azienda Usl Rm/C</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio eletto presso Maria Cristina Tandoi in Roma, viale dell&#8217;Arte N. 68; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO PROVVISORIO A FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA CHIRURGIA ADDOMINALE ALL&#8217;EUR DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 23 DEL 23.1.2007.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Usl Rm/C;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame la società ricorrente, che gestisce la struttura sanitaria “Addominale EUR”,provvisoriamente accreditata con il S.S.R., ha impugnato la delibera della Giunta Regionale con cui è stata pronunciata la sospensione del predetto accreditamento provvisorio a partire dal 17 ottobre 2006 e fino alla regolarizzazione dei profili autorizzativi connessi all’utilizzazione dei locali delle attrezzature del reparto operatorio.<br />	<br />
Il presente contenzioso, che si inserisce peraltro nell’ambito di un’altra vicenda scaturita da un&#8217;ispezione del Ministero dell’Economia nell’ambito della quale era emersa la liquidazione in favore della società ricorrente di somme in misura notevolmente maggiore rispetto a quelle a cui la stessa avrebbe avuto diritto, cui erano poi conseguite un’inchiesta penale che aveva visti coinvolti in associazione sia l’ex amministratore della società che il Commissario Liquidatore ed il responsabile dell’Ufficio Affari Legali della ex Usl Roma C, ed un giudizio di responsabilità contabile. Nel caso di specie invece la Regione avrebbe addebitato alla società ricorrente l’utilizzazione di locali non autorizzati e di sale operatorie che non sarebbero state realizzate in difformità alle planimetrie presentate e che l’Asl aveva diffidato dall’utilizzare in data .<br />	<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia di cinque motivi di gravame relativi, in sintesi: &#8212; al difetto di istruttoria, dato che la Regione che non avrebbe tenuto conto del provvedimento autorizzativo del 17 gennaio 2007; &#8212; alla natura sostanzialmente sanzionatoria di tipo retributivo della misura;<br />	<br />
&#8212; all’incompetenza dell’organo; &#8212; alla mancata partecipazione al procedimento della ricorrente che non avrebbe potuto far valere le proprie ragioni relativamente alla contraddittorietà degli atti adottati dalla ASL; &#8212; all’eccesso di potere per violazio<br />
Si sono costituiti in giudizio sia alla regione Lazio che la ASL Roma C, che con le rispettive memorie hanno puntualizzato la loro ricostruzione della vicenda; hanno contestato le argomentazione di controparte concludendo per il rigetto.<br />	<br />
Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Può prescindersi dall’esame di numerosi motivi di gravame in relazione alla assorbente prevalente rilevanza del quarto motivo. <br />	<br />
Con tale mezzo di gravame la Società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che dall’articolo 16, commi 2 e 3, della legge regione Lazio n. 4/2003. Tale ultima disposizione prevede il caso “… in cui venga riscontrata la perdita dei requisiti per l’accreditamento o siano violati gli accordi contrattuali di cui all’articolo 18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine”. Pertanto solo dopo aver acquisito e valutato le giustificazioni dell’impresa sanitaria, la Regione avrebbe potuto accertare il permanere dell’eventuale situazione di irregolarità e di conseguenza adottare un provvedimento di sospensione cautelare dell’accreditamento.<br />	<br />
L’assunto è fondato.<br />	<br />
In linea di principio l&#8217;obbligo di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale finisce per incidere, ha lo scopo di realizzare il contraddittorio all&#8217;interno del procedimento amministrativo. Per questo esprime un principio che ha valenza di carattere generale, e si applica a tutti i procedimenti amministrativi, salve le eccezioni previste dalla legge, e quindi anche, e soprattutto ai procedimenti amministrativi di secondo grado che intervengono su precedenti provvedimenti adottati dall&#8217;Amministrazione, che possono essere particolarmente incisivi per le posizioni giuridiche e gli affidamenti dei privati (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3861).<br />	<br />
Nello specifico del presente contendere, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare, ancorchè il provvedimento di sospensione dell&#8217;accreditamento sia per sua natura ontologicamente interinale e provvisorio e comunque non in grado di far ritenere venuta definitivamente meno la titolarità della situazione legittimante (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III-Q, 24 giugno 2009, n. 6138) esso costituisce comunque un provvedimento gravemente afflittivo e come tale non può sfuggire alle regole ed alle guarentigie generali del procedimento amministrativo di cui all’art. 7 della L. n.241 L.7 agosto 1990, n. 241. <br />	<br />
Pertanto, fatta salva la motivata facoltà dell&#8217;amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione delle comunicazioni di avvio del procedimento, ovvero di omettere del tutto la predetta comunicazione per particolari esigenze di celerità del procedimento, di norma qualunque tipo di provvedimento che abbia effetti restrittivi della sfera giuridica del privato – compresi quelli di carattere interinale &#8211; deve essere preceduta dall’effettuazione della prescritta comunicazione dell’ avvio del procedimento stesso.<br />	<br />
La norma posta dall&#8217;art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 ha come ratio fondante la tutela dell&#8217;interesse giuridicamente protetto dei soggetti destinatari del procedimento ad avere conoscenza di quest&#8217;ultimo; a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l&#8217;iniziativa procedimentale dell&#8217;Amministrazione; ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali oltre quelle relative all&#8217;interesse pubblico anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 settembre 2009, n. 8373).<br />	<br />
L&#8217;interesse pubblico è infatti garantito da quell&#8217;apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l&#8217;intervento procedimentale “&#8230;dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti&#8230;” può fornire; altresì, la tutela dell&#8217;affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa.<br />	<br />
L’indispensabilità di tale contributo è dimostrata proprio, nella vicenda in esame, dalla candida ammissione della Regione che avendo adottato due percorsi procedimentali totalmente differenti e separati per il completamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e per il provvedimento di sospensione &#8212; a cagione “.:.delle fisiologiche discrepanze temporali dovute dai diversi soggetti coinvolti nella definitiva approvazione…” (cfr. pag. 6 della memoria del 4.6.2007) – al momento della adozione del presente provvedimento non ha valutato compiutamente la complessiva situazione della ricorrente. <br />	<br />
In definitiva, non ravvisandosi e non essendo comunque state rappresentate situazioni di pericolo per la salute o per l’incolumità pubblica, sussisteva nel caso di specie l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di assicurare il normale contradditorio con l&#8217;interessato attraverso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 l. n. 241/1990 diretto all&#8217;adozione di un provvedimento di sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio. <br />	<br />
In tali assorbenti termini, il ricorso è fondato e deve essere pronunciato l’annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione Terza Quater:<br />	<br />
___ 1. Accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
___ 2. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/03/2010	</p>
<p align=center>(</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-2-3-2010-n-3241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3241</a></p>
<p>Industria e commercio – pubblicita’ – provvedimenti autorita’ garante &#8211; pubblicazione comunicato rettificativo di messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti &#8211; tutela cautelare – accoglimento a condizione che si precisi una qualita’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – pubblicita’ – provvedimenti autorita’ garante &#8211; pubblicazione comunicato rettificativo di messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti &#8211; tutela cautelare – accoglimento a condizione che si precisi una qualita’ del prodotto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3241/04<br />
Registro Generale:1587/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />Cons. Domenico Cafini<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MASSON S.P.A.</b>rappresentata e difesa da:<br />
Avv. EMILIO BAVIERAAvv. MARIA ALESSANDRA SANDULLIcon domicilio eletto in RomaCORSO VITTORIO EMANUELE II 349presso<br />
MARIA ALESSANDRA SANDULLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATOAUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIMINISTERO DELLA SALUTE </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12<b>MERQURIO EDITORE DI SALVATORE RUGGIERO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. BIAGIO VALLEFUOCOAvv. FRANCESCO DI GIORGIOcon domicilio eletto in RomaCORSO TRIESTE 88presso<br />
FRANCESCO DI GIORGIO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO – ROMA: Sezione I 17/2004 , resa tra le parti, concernente PUBBLICAZ. COMUNICATO RETTIFICATIVO DI MESSAGGI PUBBLICITARI RITENUTI INGANNEVOLI.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI MERQURIO EDITORE DI SALVATORE RUGGIERO MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l&#8217;Avv. Sandulli, l&#8217;Avv. dello Stato Del Gaizo e l&#8217;Avv. Di Giorgio;</p>
<p>Considerato che, nelle more della decisione di merito sulla legittimità della rettifica oggetto di impugnativa, nel bilanciamento degli opposti interessi si ritiene di facultare la società ricorrente alla prosecuzione dei messaggi pubblicitari a condizione che sia precisato che &#8220;i corsi CM non sono stati ancora autorizzati dal Ministero della Salute&#8221;; che la istanza di sospensione della sentenza appellata va pertanto accolta con l&#8217;osservanza della predetta condizione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1587/2004 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3241/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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