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	<title>32371 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>32371 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2010 n.32371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-9-2010-n-32371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-9-2010-n-32371/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2010 n.32371</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Spagnoletti I.TUR s.r.l. (Avv.ti S. D’Alberti e L. D’Amario) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pubblicità ingannevole -AGCM – Accertamento – Messaggio pubblicitario &#8211; Informazioni successive dell’operatore – Irrilevanza &#8211; Fattispecie. 2. Pubblicità ingannevole – Parere AGCOM – Natura non vincolante – Conseguenze &#8211; AGCM – Valutazione discordante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-9-2010-n-32371/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2010 n.32371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-9-2010-n-32371/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2010 n.32371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Giovannini,  <i>Est.</i> Spagnoletti<br /> I.TUR s.r.l. (Avv.ti S. D’Alberti e L. D’Amario) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole -AGCM – Accertamento – Messaggio pubblicitario &#8211; Informazioni successive dell’operatore – Irrilevanza &#8211; Fattispecie.	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – Parere AGCOM – Natura non vincolante – Conseguenze &#8211; AGCM – Valutazione discordante – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.L’ingannevolezza del messaggio pubblicitario non è esclusa dalla possibilità che il suo destinatario, contattando l’impresa di cui è pubblicizzata l’attività, sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di acquisire maggiori dettagli. Infatti, la verifica condotta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato riguarda il messaggio pubblicitario in sé e per sé considerato, e quindi la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili a “contatto” già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto (principio della c.d. autosufficienza informativa). Nella specie, è stato ritenuto ingannevole un messaggio promozionale di una proposta di affiliazione commerciale di un’agenzia di viaggi che ometteva nel prezzo complessivo l’indicazione dei riferimenti all’I.V.A. ed a costi aggiuntivi, anche se specificati successivamente nella documentazione contrattuale.	</p>
<p>2.In tema di pubblicità ingannevole e in generale di pratiche commerciali scorrette, l’AGCM può disattendere il parere dell’AGCOM senza necessariamente confutare ogni singolo argomento o passaggio logico in esso contenuto, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni per le quali tale parere non viene seguito, desumibili anche dall’analisi della struttura del messaggio, dal momento che il parere dell’AGCOM è  da ritenersi obbligatorio, ma non vincolante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 32371/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 10695/2008 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10695 del 2008, proposto da:	</p>
<p><b>Società I.TUR S.r.l.</b>, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia D’Alberti e Lucio D’Amario, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 284, per mandato a margine del ricorso; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO &#8211; A.G.C.M.</b>, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>TWO QUEENS HOLIDAY di Angelo Raffaele GRASSO<i></b></i>, impresa individuale, corrente in Torino, intimata, non costituita in giudizio;</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento n. 18697, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 31 luglio 2008, notificato alla società ricorrente il 13 agosto 2008 con nota n. 0041175 di prot. e pubblicato sul bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 30 del 26 agosto 2008, con il quale è stata considerata pubblicità ingannevole la diffusione sul sito internet della società ricorrente all’indirizzo www.freeturtravel.com di un messaggio promozionale relativo a proposta di affiliazione commerciale (franchising) denominata “Formula Satellite”, con divieto di ulteriore diffusione e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00; nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 5981 del 17 dicembre 2008, di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società I.TUR S.r.l., con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 lett. b) e 8 del d.lgs. n. 145/2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per sviamento, erroneità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta<br />	<br />
Il messaggio promozionale, secondo quanto rilevato anche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui parere è stato disatteso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, non contiene alcuna omissione informativa, tale da poter configurare una fattispecie di pubblicità ingannevole, e ciò sia per quanto concerne l’omessa indicazione dell’I.V.A., da aggiungere al prezzo indicato in € 18.000,00 -posto che l’I.V.A. non costituisce per imprenditori affiliati un costo, ma “una mera partita di giro”-, sia per quanto attiene a canoni periodici o costi “una tantum” relativi all’uso dei software gestionali compresi nel pacchetto, tutti debitamente indicati e specificati nello svolgimento dei successivi contatti con gli imprenditori interessati all’affiliazione e dettagliati nella copia completa del contratto di affiliazione commerciale, ai sensi dell’art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 145/2007 sotto diverso profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per sviamento, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti, difetto istruttorio e difetto di motivazione<br />	<br />
La misura della sanzione è stata determinata sull’apodittico presupposto che il messaggio promozionale, in quanto veicolato attraverso internet, avrebbe avuto larga diffusione, nonché con riferimento alla dimensione organizzativa della società e ai dati del bilancio 2006 (nel quale la società ha realizzato ricavi per € 2.305.913,00 ma utili per soli € 2.276), laddove nel bilancio 2007 a fronte di ricavi per € 3.840.362,00 è stata registrata perdita di € 13.439,00 con esposizione debitoria di € 1.577.419 a fronte di crediti per € 714.965,00.<br />	<br />
Costituitasi in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato depositata in vista della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare incidentale, ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:<br />	<br />
a) la decodifica del messaggio pubblicitario è stata esattamente apprezzata nel provvedimento impugnato, posto che esso a fronte dell’enfatica proclamazione della particolare convenienza dell’affiliazione commerciale in relazione al prezzo di € 18.000,00, non ha indicato in alcun modo che tale prezzo era al netto dell’I.V.A. (costituente comunque elemento rilevante ai fini della valutazione dell’esborso economico complessivo, pari a € 21.600,00 con inclusione dell’I.V.A.), né i costi aggiuntivi connessi all’utilizzazione di alcuni software gestionali, non potendo assumere alcun rilievo la circostanza che tali elementi informativi siano forniti nel corso delle successive trattative e/o al momento della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale;<br />	<br />
b) la misura della sanzione è stata ragguagliata alla gravità della violazione e alla sua apprezzabile durata, e quanto alla situazione economica in base ai dati risultanti dall’unico bilancio acquisito ex officio dall’Autorità, non avendo la società provveduto, pur invitata, a trasmettere il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 5981 del 17 dicembre 2008 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 24 marzo 2010 il ricorso è stato discusso e deciso come da dispositivo pubblicato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.<br />	<br />
1.1) Giova premettere in punto di fatto che:<br />	<br />
&#8211; a seguito di segnalazione del professionista (intimato con il ricorso), con comunicazione del 3 marzo 2008 è stato avviato il procedimento istruttorio teso a verificare se la diffusione, su sito internet della I.TUR. S.r.l. all’indirizzo www.freeturtrav<br />
&#8211; il messaggio pubblicitario aveva il seguente tenore testuale:<br />	<br />
“FORMULA SATELLITE”<br />	<br />
“La nostra Formula SATELLITE è stata pensata per offrirti tutto, ma proprio tutto ciò che può rappresentare l’idea di Agenzia di Viaggio. Della tua, Agenzia di Viaggio. Dalla progettazione agli arredi, dall’hardware al software, dai contratti con i più importanti tour operator ad un’assistenza contabile, fiscale e legale continua e attenta. FREETUR&#038;TRAVEL Formula SATELLITE è il massimo che il settore del turismo in franchising può offrire. Ma fai attenzione. Se i nostri prezzi per la Formula SATELLITE sono i più concorrenziali del mercato, non è perchè noi costiamo poco, ma perchè i nostri concorrenti costano molto. Fate voi i confronti”. <br />	<br />
“SCHEDA SERVIZI”<br />	<br />
“Licenze e Direttore Tecnico.<br />	<br />
“ Utilizzo del marchio.<br />	<br />
“Esclusività di zona.<br />	<br />
“Formazione pre e post apertura, la più qualificata del settore.<br />	<br />
“Progettazione d’arredo.<br />	<br />
“Arredamento completo per due postazioni di lavoro.<br />	<br />
“2 personal computer completi.<br />	<br />
“Software di sistema.<br />	<br />
“Software gestionale front-office.<br />	<br />
“Software di prenotazione aerea e marittima con biglietteria IATA interna al gruppo.<br />	<br />
“Software per ricerca, prenotazione e stampa immediata voli low-cost.<br />	<br />
“Software per gestione automatizzata delle liste nozze.<br />	<br />
“Assistenza fiscale e legale.<br />	<br />
“Contabilità centralizzata.<br />	<br />
“Operazioni di marketing e promozione sui diversi target di clientela privata e aziendale.<br />	<br />
“Contratti preferenziali con Tour Operator e vettori.<br />	<br />
“Piattaforma di prenotazione diretta con oltre 100 Tour Operator.<br />	<br />
“Booking dedicato.<br />	<br />
“Viaggi di formazione in collaborazione con tutti i nostri Tour Operator.<br />	<br />
“E ancora…Tutto ciò di cui necessita una buona e produttiva agenzia di viaggio”.<br />	<br />
In fondo alla pagina internet era poi indicato, con carattere grafico ben più grande e diverso, evidenziato in bianco su fondo scuro, la somma “€ 18.000,00”;<br />	<br />
&#8211; la società I.TUR. S.r.l., -che già in fase preistruttoria, con memoria del 18 febbraio 2008, aveva reso informazioni in ordine ai servizi ricompresi nella proposta di affiliazione commerciale, precisando che ulteriori e più dettagliate informazioni in o<br />
&#8211; in sede di audizione, svoltasi il 13 giugno 2008, la società precisava, altresì, la durata della pubblicazione del messaggio pubblicitario (dal settembre 2007) e la consistenza della propria rete di franchising (60 agenzie), evidenziando che l’omessa in<br />
&#8211; con deliberazione n. 433/08/Cons. del 17 luglio 2008, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, interpellata in funzione del mezzo di diffusione del messaggio, esprimeva il parere che non ricorresse una fattispecie di pubblicità ingannevole non po<br />
&#8211; con la deliberazione assunta nell’adunanza del 31 luglio 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto, invece, che il messaggio promozionale costituisse pubblicità ingannevole sulla base dei rilievi di seguito riportati:<br />	<br />
“…la decodifica del messaggio lascia intendere, attraverso l’enfasi delle affermazioni ivi riportate quali, ad esempio, “SATELLITE è stata pensata per offrirti tutto, ma proprio tutto ciò che può rappresentare l’idea di Agenzia di Viaggio”, “Formula SATELLITE è il massimo che il settore del turismo in franchising può offrire”, “Se i nostri prezzi per la formula SATELLITE sono i più concorrenziali del mercato, non è perchè noi costiamo poco, ma perchè i nostri concorrenti costano molto” , le informazioni relative alla “scheda servizi” e l’indicazione, senza ulteriori precisazioni, del prezzo di “€ 18.000,00”, che la formula in oggetto consenta a chi vi aderisce di poter aprire un’agenzia di viaggi dotata dei servizi pubblicizzati e perfettamente funzionante senza dover corrispondere somme ulteriori rispetto a quanto indicato nel messaggio stesso (18.000 euro)”.<br />	<br />
“In realtà, l’attività istruttoria ha permesso di accertare l’esistenza di costi aggiuntivi, diversi ed ulteriori rispetto a quelli pubblicizzati, e la sussistenza di particolari condizioni di fruizione di alcuni servizi contenuti nell’offerta reclamizzata”. <br />	<br />
“Elementi questi ultimi che non sono indicati in alcun modo nel messaggio pubblicitario in esame”. <br />	<br />
“Si rileva, in primo luogo, che dalle risultanze istruttorie è emerso che il prezzo indicato nel messaggio pubblicitario (18.000 euro) non è in realtà comprensivo di IVA. Pertanto, il valore dell’offerta deve essere rideterminato in 21.600 euro, come peraltro correttamente indicato nel contratto tipo di affiliazione commerciale depositato in atti. A questo proposito, nel corso dell’istruttoria, la parte ha eccepito che il mancato computo dell’IVA nel prezzo reclamizzato o anche la mancata indicazione “€ 18.000,00 + IVA” non possano essere considerati quali omissione rilevante ai fini della comprensione del messaggio e della valutazione di profittabilità dell’offerta, atteso che quest’ultimo è rivolto esclusivamente a soggetti esercenti un’attività di carattere professionale, per cui l’IVA non costituisce un costo, ma una semplice partita di giro”. <br />	<br />
“L’argomentazione della parte non pare tuttavia condivisibile. Nella valutazione del messaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 145/07 non rileva, infatti, la particolare natura dell’imposta di valore aggiunto e la sua eventuale e successiva intera recuperabilità, quanto piuttosto la circostanza che il professionista cui l’offerta è rivolta possa valutare immediatamente &#8211; vale a dire, con la semplice consultazione del messaggio &#8211; la profittabilità dell’offerta reclamizzata, quantificando con esattezza l’ammontare dell’esborso economico dovuto al momento dell’adesione all’offerta. Nel messaggio in esame, invece, non soltanto il prezzo è indicato al netto dell’IVA, ma risulta altresì assente qualsiasi elemento di carattere testuale e/o grafico che segnali la necessità di aggiungere alla somma di 18.000 euro un valore di IVA pari al 20% (ad esempio, “prezzo + IVA”, “prezzo + IVA 20%” o l’indicazione “prezzo al netto di IVA” ecc.). Tale omissione risulta contrastare con il disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 145/07 e deve pertanto essere considerata ingannevole”. <br />	<br />
“Sotto un ulteriore profilo, per quanto riguarda la presenza di eventuali costi ulteriori connessi ai vari software contenuti nell’offerta in esame, deve rilevarsi che è stata la stessa I TUR, nel corso del procedimento, a confermare l’esistenza di oneri aggiuntivi rispetto a quelli reclamizzati nel messaggio pubblicitario de quo. In particolare, I TUR ha confermato l’esistenza di costi connessi all’utilizzo del “software gestionale di front office”, del “software di prenotazione aerea e marittima con biglietteria IATA interna al gruppo”, nonché della “piattaforma di prenotazione diretta con oltre 100 Tour Operator”. Secondo quanto comunicato da I TUR, questi costi sono determinati o, comunque, determinabili ex ante nella loro misura massima e minima, dal momento che essi sono costituiti rispettivamente da somme da corrispondere una tantum, da canoni mensili variabili e da canoni mensili fissi. Ciononostante, essi non sono in alcun modo indicati nel messaggio pubblicitario in esame, che non solo non ne indica l’ammontare preventivamente ipotizzabile, ma ne tace del tutto l’esistenza. Tale omissione risulta contrastare con il disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 145/07 e deve pertanto essere considerata ingannevole”. <br />	<br />
“Prescindendo dalla natura propria delle singole voci aggiuntive (vale a dire se esse siano qualificate come contributo una tantum, canoni fissi, variabili ecc), l’omissione non concerne, infatti, costi genericamente riconducibili alla gestione dell’agenzia di viaggio, ma spese di natura obbligatoria, di ammontare predeterminato o determinabile, che derivano dalla mera adesione al pacchetto e dal semplice accesso ai vari software pure inclusi nella “scheda servizi” riportata nel messaggio (“software gestionale di front office”, “software di prenotazione aerea e marittima con biglietteria IATA interna al gruppo”, “piattaforma di prenotazione diretta con oltre 100 Tour Operator”), ed il cui mancato pagamento comporta la disattivazione dei relativi software. In particolare, si osservi che, pur essendo pubblicizzata quale parte integrante e, anzi, segno distintivo della formula di affiliazione proposta, la piena disponibilità dei summenzionati software operativi non è acquisita dall’affiliato al momento dell’adesione all’offerta, ma è subordinata al successivo pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pubblicizzate. Tant’è vero che nella richiesta di intervento è stato fatto presente che, a fronte del mancato pagamento delle ulteriori somme richieste, I TUR ha provveduto alla completa disattivazione dei relativi servizi”. <br />	<br />
“In sostanza, contrariamente a quanto desumibile dalla decodifica del messaggio, la piena disponibilità dei software di front-office, di prenotazione aerea e marittima e di prenotazione con oltre 100 tour operator non è di fatto compresa nella somma pubblicizzata di 18.000 euro (+ IVA), ma risulta subordinata ad un adempimento diverso e successivo all’adesione al pacchetto reclamizzato da parte dell’affiliato”. <br />	<br />
“A questo proposito, si fa presente, inoltre, che nella valutazione di ingannevolezza non rilevano eventuali circostanze esterne al messaggio stesso, vale a dire che detti costi non dipendano da I TUR o che essi risultino particolarmente convenienti. Per quanto concerne il primo aspetto, si osserva che detti oneri aggiuntivi, pur non essendo determinati dall’affiliante, sono già conosciuti da I TUR e riguardano un servizio che è parte integrante della proposta di affiliazione commerciale reclamizzata. In relazione al secondo aspetto, si rileva che la particolare convenienza dei servizi offerti non solleva l’operatore dall’onere di completezza e trasparenza informativa prescritto dal Decreto Legislativo n. 145/07”.<br />	<br />
In ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria l’Autorità ha rilevato che:<br />	<br />
“In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 8, comma 13, del Decreto Legislativo n. 145/07: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa”.<br />	<br />
“Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione, via internet, è suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di destinatari. Per quanto riguarda la durata della violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti da I TUR e dalle dichiarazione dei rappresentanti della società, il messaggio risulta diffuso dal mese di settembre 2007 ed è tuttora in diffusione. Inoltre, si è tenuto conto della dimensione dell’operatore commerciale, la cui organizzazione conta affiliati su tutto il territorio nazionale”.<br />	<br />
1.2) Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta l’insussistenza delle rilevate omissioni informative, concernenti costi aggiuntivi riferiti all’utilizzazione di alcuni software gestionali e all’incidenza dell’I.V.A.<br />	<br />
La società ricorrente, in particolare, anche richiamando il parere dell’A.G.COM., ha precisato che nel corso delle trattative contrattuali, e comunque nello schema di contratto di affiliazione consegnato ai sensi dell’art. 4 della legge 6 maggio 2004 n. 129, erano forniti ragguagli dettagliati e puntuali sull’intero profilo economico dell’affiliazione, e in specie sul canone di aggiornamento mensile del software “SABRE” (pari a € 16 mensili riducibili in funzione del numero di prenotazioni e di voli aerei effettuati sino al suo completo abbattimento al raggiungimento di 30 “segmenti realmente volati (equivalenti a 15 biglietti aerei a/r)…”)”, alla piattaforma di prenotazione diretta “TUI” (non obbligatoria e con canone mensile pari a € 25,00 oltre I.V.A.) e al software di front office “FESTA” (con costo di aggiornamento periodico forfetario e una tantum di € 260,00 oltre I.V.A.), nonché al prezzo unitario di affiliazione (€ 18.000,00) in quanto al netto dell’I.V.A..<br />	<br />
In relazione alla natura e alle finalità del messaggio promozionale, in quanto inteso solo “…a captare l’interesse dei professionisti in un momento antecedente a quello in cui questi formano la propria volontà in merito alla eventuale adesione alla formula di affiliazione commerciale” (pag. 19 del ricorso), non potrebbe dunque sostenersi che l’indicazione del prezzo di € 18.000,00 senza precisazione che esso è al netto dell’I.V.A. e senza l’indicazione di costi aggiuntivi abbia una portata decettiva e ingannevole.<br />	<br />
I predetti rilievi, seppure suggestivi, sono privi di pregio giuridico.<br />	<br />
Com’è noto, in tema di pubblicità ingannevole e in generale di pratiche commerciali scorrette, la valutazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato opera su un piano tutt’affatto diverso rispetto a quello considerato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui parere è bensì obbligatorio ma non vincolante, onde “non può essere pretesa una puntuale confutazione di ogni singolo argomento o passaggio logico contenuto nel parere” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 aprile 2007, n. 3292; nello stesso senso che sul parere “…non deve necessariamente formarsi uno specifico contraddittorio”, vedi anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 maggio 2009, n. 4490).<br />	<br />
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, correttamente, viceversa, senza impingere in alcun modo in profili “sostanziali” relativi al rapporto commerciale di affiliazione, ha analizzato, con particolare attenzione e congrua motivazione -che da conto puntuale delle ragioni per cui è stato disatteso il parere dell’A.G.COM.-, la struttura del messaggio, la concatenazione tra i suoi vari elementi compositivi informativi, la sua obiettiva ingannevolezza in quanto idonea a incidere sul comportamento economico del destinatario del messaggio e a pregiudicarlo, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe assunto o avrebbe potuto non assumere.<br />	<br />
In questa prospettiva, non è superfluo rammentare che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 1 comma 2 del d.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”), riproponendo testualmente la formula già contenuta nel previgente art.<br />
&#8211; il successivo art. 2 comma 1 lettera b) definisce l’ingannevolezza della pubblicità in funzione della sua idoneità lesiva qualificata dalla potenzialità a indurre in errore il destinatario e a pregiudicarne il comportamento economico (o a ledere un conc<br />
E’ evidente che il messaggio pubblicitario veicolato dal sito internet www.freeturtravel.com non rispecchiava sotto vari profili i canoni di veridicità e correttezza, poiché lasciava intendere che il complesso dei beni e servizi connessi all’adesione al contratto di affiliazione commerciale, la cui proposta esso era teso a reclamizzare, fosse fruibile verso il versamento di una somma unica di danaro pari a € 18.000,00, -senza riferimenti né all’I.V.A. né ai predetti canoni e costi aggiuntivi-che era “enfatizzata”, peraltro,con utilizzazione di carattere grafico diverso e più grande in bianco su sfondo scuro.<br />	<br />
In tale contesto, non può assumere alcun rilievo la circostanza che nella documentazione contrattuale, fornita n una fase successiva rispetto al “contatto” determinato dal messaggio, fossero riportate tutte le più dettagliate informazioni sul prezzo, in quanto non comprensivo dell’I.V.A. al 20%, e su canoni e costi aggiuntivi relativi alla fruizione dei vari software compresi nel “pacchetto”.<br />	<br />
E’ evidente, infatti, che il rispetto della disposizione di cui all’art. 4 della legge 6 maggio 2004 n. 129 attiene a profili squisitamente civilistici nonché all’incidenza sulla validità del contratto di affiliazione dell’eventuale violazione dei suddetti doveri informativi e alle connesse responsabilità di natura precontrattuale.<br />	<br />
Al contrario, secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario non è esclusa dalla possibilità che il suo destinatario, contattando l’impresa di cui è pubblicizzata l’attività, sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto la verifica condotta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato riguarda il messaggio pubblicitario in sé e per sé considerato, e quindi la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili a “contatto” già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto (principio della c.d. autosufficienza informativa: cfr. tra le tante T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 settembre 2009, n. 8670).<br />	<br />
1.2) Non hanno maggior pregio le censure svolte con il motivo sub 2) del ricorso, incentrate sulla misura della sanzione pecuniaria irrogata.<br />	<br />
Le valutazioni dell’Autorità in ordine all’effettiva consistenza e gravità della condotta commissiva sanzionata e alla personalità dell’autore della violazione appaiono esattamente argomentate, ragionevoli, immuni da vizi logici. <br />	<br />
La deliberazione gravata si è rettamente riferita:<br />	<br />
&#8211; sotto il profilo soggettivo, alla dimensione economica dell’operatore, come desumibile dalla consistenza della propria rete di franchising, composta secondo quanto riferito dalla stessa società nel corso del procedimento da ben 60 agenzie di viaggio, no<br />
&#8211; sotto il profilo oggettivo, alla gravità della violazione, in funzione dei suoi effetti in relazione alla penetrazione del messaggio pubblicitario, presente sul sito internet www.freeturtravel.com e quindi suscettibile di raggiungere un numero indetermi<br />
2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere respinto siccome infondato.<br />	<br />
3.) Sussistono nondimeno giuste ragioni per disporre la compensazione per intero tra le parti delle spese e onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2010</p>
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