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	<title>323 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>323 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-11-2-2020-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-11-2-2020-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.323</a></p>
<p>Francesco Brugaletta, Presidente, Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore PARTI: Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Arena,contro Fallimento Cogep S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina VÃ  esclusa l&#8217; applicazione alle convenzioni urbanistiche del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-11-2-2020-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-11-2-2020-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Brugaletta, Presidente, Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore PARTI:  Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Arena,contro  Fallimento Cogep S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina</span></p>
<hr />
<p>VÃ  esclusa l&#8217; applicazione alle convenzioni urbanistiche del recesso previsto dall&#8217;art. 72 della legge fallimentare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed urbanistica- convenzione urbanistica- contratto ad oggetto pubblico- è tale &#8211; disciplina degli accordi ex art. 11 della legge n.241/1990- applicabilità  &#8211; va affermata.</p>
<p> 2.Edilizia ed urbanistica- convenzioni urbanistiche- recesso ex art. 72 legge fallimentare- non è applicabile.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La convenzione urbanistica si sostanzia in un accordo bilaterale, intercorrente fra i privati e l&#8217;ente pubblico, alternativo rispetto agli strumenti urbanistici attuativi ed avente ad oggetto la definizione dell&#8217;assetto urbanistico di una parte del territorio comunale; essa, lungi dal costituire un contratto di diritto privato e/o immediatamente disciplinata dal codice civile, deve essere inquadrata tra i contratti ad oggetto pubblico, per i quali trova applicazione &#8211; rientrando essi tra gli accordi sostitutivi di provvedimento &#8211; la disciplina degli &#8220;accordi&#8221; di cui all&#8217;art. 11 della legge n.241/1990, che rappresentano moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo sottoposti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti &#8220;in quanto compatibili&#8221; .</p>
<p> 2.VÃ  esclusa l&#8217; applicazione alle convenzioni urbanistiche del recesso previsto dall&#8217;art. 72 della legge fallimentare che facendo riferimento espresso al &#8220;contratto&#8221; richiama lo schema generale dell&#8217;art. 1321 del codice civile il quale non si attaglia alle convenzioni urbanistiche per la loro intrinseca natura pubblicistica .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00323/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00609/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, proposto da <br /> Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Arena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze,20; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Fallimento Cogep S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, piazza Roma, 9; </p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;efficacia nei confronti della curatela fallimentare Co.Gep della convezione urbanistica di lottizzazione conclusa tra la ditta Co.Gep. S.r.l. ed il Comune di Gravina di Catania in data 15.07.2005 e nella successiva rettifica parziale redatta in data 8.02.2006;</p>
<p style="text-align: justify;">-dell&#8217;inadempimento della Ditta COGEP S.r.l. rispetto agli obblighi previsti nella suddetta convenzione urbanistica di lottizzazione con conseguente emissione della pronuncia ex art. 2932 c.c. nei confronti della curatela del fallimento Co.Gep. e con la nomina di commissario ad acta che provveda a quanto di necessità  per pervenire a detto trasferimento;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Fallimento Cogep S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto dell&#8217;Assessorato Regionale LL.PP &#8211; dipartimento lavori pubblici servizio aree urbane e politica della casa, n. 1465/8° del 14 ottobre 2002 la società  Co.Gep s.r.l. è stata ammessa ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge 457/78 per la costruzione di n.100 alloggi nel Comune Gravina di Catania.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ha, quindi, avviato la richiesta di approvazione di un programma costruttivo, in variante all&#8217;allora vigente Programma di Fabbricazione, ai sensi dell&#8217;art. 25 della l.r., definito con D.A. n. 1314/DRU del 20 dicembre 2004 in conformità  al parere n.69 del 17.12.2004 reso dal Servizio 4CT del Dipartimento Regionale Urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con convenzione del 15 luglio 2005 e successiva rettifica dell&#8217;8 febbraio 2006, il Comune di Gravina e la società  hanno pattuito gli obblighi connessi al programma costruttivo così¬ come approvato dal DRU prevedendo, per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>art. 2: &#8220;L&#8217;impresa COGEP s.r.l. si obbliga a realizzare e cedere a tutti gli effetti di legge al Comune di Gravina di Catania le porzioni di aree destinate ad attrezzatture pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria nell&#8217;ambito del citato programma costruttivo, dette aree risultano estese mq 13.461 e sono così¬ destinate e localizzate nella zonizzazione del programma costruttivo (&#038;);</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>art. 3: L&#8217;impresa nei confronti del Comune si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della concessione con le seguenti modalità :</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>a) la cessione della porzione di area destinata ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie (&#038;);</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>art. 4: L&#8217;impresa si obbliga, per se e per i propri aventi causa a realizzare a propria cure e spese, conformemente alle indicazioni del programma costruttivo, le seguenti opere:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; parcheggio pubblico; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; verde pubblico attrezzato;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; rete fognaria bianca e nera;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; rete di distribuzione idrica;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; rete di distribuzione dell&#8217;energia elettrica e telefonica;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; impianto di pubblica illuminazione;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; strada di Programma e di Piano (&#038;);&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">La COGEP &#8211; che ha completato i lavori di cui al progetto costruttivo, omettendo, tuttavia, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla citata convenzione &#8211; è stata dichiarata fallita con sentenza n. 196/2011 del Tribunale di Catania, in seguito alla quale il Comune ha presentato istanza al fine di insinuare il proprio credito allo stato passivo, oltre che per ottenere la restituzione o la rivendica dei beni mobili o immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del 21 gennaio 2013 il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo del fallimento e rigettava la domanda del Comune di Gravina di Catania tenuto anche conto &#8220;<i>di quanto dichiarato dal curatore in ordine alla manifesta volontà  di sciogliersi dal vincolo contrattuale, comunicato al comune istante e considerata comunque la inammissibilità  di siffatta domanda in sede di verifica dello stato passivo riguardando la verifica o l&#8217;ammissione di un credito o la rivendica di un bene di proprietà  del creditore istante&#8221;; si rigetta altresì¬ la domanda di ammissione al passivo del credito di € 720.868,01 pari ai costi per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tenuto conto che non sono state considerate le opere giÃ  eseguite dalla società  in bonis il cui importo va detratto dal costo relativo alle opere ancora da eseguirsi&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del 13 febbraio 2014, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell&#8217;opposizione proposta dal Comune di Gravina di Catania ammetteva &#8220;<i>al passivo del fallimento il credito vantato dal Comune di Gravina di Catania, al chirografo, di euro 720.868,01, con gli interessi legali fino alla data del fallimento, con riserva all&#8217;esito del giudizio promosso dinanzi al Giudice Amministrativo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame, notificato il 26 febbraio 2015, il Comune di Gravina ha formulato le seguenti domande:</p>
<p style="text-align: justify;"> <i>&#8211; accertare la legittimità  ed efficacia nei confronti del Fallimento Co.Gep resistente della convenzione urbanistica di lottizzazione conclusa tra la ditta COGEP S.r.l. ed il Comune di Gravina di Catania in data 15.07.2005 e nella successiva rettifica parziale redatta in data 08.02.2006&quot;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&quot;- (&#038;) accertare l&#8217;inadempimento della COGEP a quanto previsto dalla suddetta convenzione urbanistica di lottizzazione con conseguente ordine al Curatore di effettuare il trasferimento (&#038;) delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma costruttivo sopra detto, le quali, anche secondo il vigente PRG, sono giÃ  sottoposte a vincolo di destinazione d&#8217;uso pubblico per dette opere di urbanizzazione, in virtà¹ del decreto di approvazione del programma costruttivo e della conseguente procedura amministrativa&quot;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&quot;- (&#038;) riconoscere il credito del Comune di Gravina di Catania nei confronti del Fall. Co.Gep per la somma di € 720.868,01, oltre interessi; o, in subordine, riconoscere il credito del Comune di Gravina di Catania per l&#8217;eventuale importo minore scaturente da una CTU che sin d&#8217;ora si chiede di nominare, in relazione alle eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ove giÃ  eseguite dalla COGEP, che il Comune non ha potuto constatare poichè trattasi di impianti interrati, tenuto conto del fatto che comunque tali eventuali opere mancano di collaudo&#8221;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""> <i>&#8220;-nominare il commissario ad acta che provveda a quanto di necessità  per pervenire a detti trasferimenti delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ove eseguite&quot;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&quot;-riconoscere il risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione&quot;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">A sostegno delle domande il Comune ha rilevato l&#8217;impossibilità  in capo al Curatore del fallimento Co.Gep, di revocare gli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta in esecuzione del decreto regionale di approvazione del programma costruttivo in seguito alla quale <i>ex lege</i> è avvenuta la dichiarazione di pubblica utilità , che non può essere revocata da una dichiarazione volta a tutelare interessi meramente privati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Fallimento COGEP si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l&#8217;estraneità  al dedotto rapporto sostanziale poichè per effetto dell&#8217;art. 10, ult. cpv., della convenzione (&#8220;&#8221;<i>Il Comune non rilascerà  alcuna autorizzazione di abitabilità  e di uso dei locali se l&#8217;impresa od i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree stabilite dalla presente e delle opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate</i>&#8220;&#8221;) dal momento del trasferimento della proprietà  degli alloggi ai privati gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree si sarebbero automaticamente trasferiti dall&#8217;Impresa fallita, ai terzi privati, acquirenti degli alloggi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ha, inoltre, contestato la fondatezza del ricorso rilevando che la convenzione urbanistica ha indubbia natura di atto negoziale governato dalle regole civilistiche <i>ex</i> art 11 della legge n. 241/1990, con conseguente correttezza e legittimità  della determinazione del Curatore del Fallimento di non subentrare in contratto e di sciogliersi dallo stesso, <i>ex</i> art. 72 L.F.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le parti hanno scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorso riguarda l&#8217;accertamento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione sottoscritta il 15 luglio 2005 tra il Comune di Gravina e la società  Co.Gep. s.r.l. e, in particolare, l&#8217;accertamento dell&#8217;inadempimento di quest&#8217;ultima, previa verifica dell&#8217;efficacia della suddetta convenzione nei confronti della curatela che nelle more si è avvalsa della facoltà  prevista dall&#8217;art. 72 della legge fallimentare.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Va preliminarmente esaminata l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla parte resistente che, invocando l&#8217;art. 10, ultimo cpv. della convenzione (&#8220;&#8221;<i>il Comune non rilascerà  alcuna autorizzazione di abitabilità  e di uso dei locali se l&#8217;impresa od i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree stabilite dalla presente e delle opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate&#8221;&#8221;</i>), ritiene che dal momento del trasferimento degli immobili agli assegnatari l&#8217;obbligo di cessione si sia trasferito dall&#8217;impresa ai privati acquirenti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;eccezione è infondata, poichè l&#8217;art. 10 citato non prevede alcun &#8220;&#8221;trasferimento&#8221;&#8221; degli obblighi assunti con la convenzione, ma si limita a stabilire che non verrà  rilasciato alcuna provvedimento autorizzativo per l&#8217;abitabilità  degli immobili sino a quando &#8220;&#8221;<i>l&#8217;Impresa o i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree&#8230;&#8221;&#8221;</i> e ciò in conformità  alle altre disposizioni della convenzione (v., in particolare artt. 2 e 3) da cui chiaramente si evince che la Co. Gep. ha assunto personalmente l&#8217;obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione delle aree individuate nell&#8217;art. 2 e di corrispondere &#8220;&#8221;il corrispettivo della concessione&#8221;&#8221; con le modalità  di cui all&#8217;art. 3. In particolare, proprio il fatto che nella Convenzione la società  si sia assunta l&#8217;obbligo in questione anche per i propri aventi causa, senza specificare che tale obbligo sarebbe venuto a cessare con la cessione della proprietà  dei fondi e/o con il subentro di altro soggetto negli obblighi previsti dalla Convenzione, evidenzia che la volontà  delle parti era, precisamente, quella di individuare in modo certo il soggetto debitore degli oneri di urbanizzazione, a prescindere da quelle che sarebbero state le vicende relative alla proprietà  degli immobili compresi nel Programma costruttivo in questione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;eccezione è, inoltre, infondata tenuto conto che il punto centrale della controversia è costituito sostanzialmente dalla verifica dell&#8217;ammissibilità /legittimità  della manifestazione di volontà  espressa dal curatore del fallimento di sciogliersi dalle obbligazioni assunte dalla società  Co.Gep. (all&#8217;epoca <i>in bonis</i>) con la sottoscrizione della convenzione urbanistica, con conseguente legittimazione della curatela. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel merito il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Prima di esaminare la questione circa l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 72 della legge fallimentare alle convenzioni urbanistiche è opportuno evidenziare, in termini generali e ai fini del corretto inquadramento della fattispecie concreta, che per pacifica ricostruzione giurisprudenziale la convenzione urbanistica si sostanzia in un accordo bilaterale, intercorrente fra i privati e l&#8217;ente pubblico, alternativo rispetto agli strumenti urbanistici attuativi ed avente ad oggetto la definizione dell&#8217;assetto urbanistico di una parte del territorio comunale (cfr., tra le tante: Cons. Stato Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068; 15 maggio 2017 n. 2256 e 29 settembre 2016 n. 4027;Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5603; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2010, n. 2274); essa, lungi dal costituire un contratto di diritto privato e/o immediatamente disciplinata dal codice civile, deve essere inquadrata tra i contratti ad oggetto pubblico, per i quali trova applicazione &#8211; rientrando essi tra gli accordi sostitutivi di provvedimento &#8211; la disciplina degli &#8220;&#8221;accordi&#8221;&#8221; di cui all&#8217;art. 11 della legge n.241/1990, che rappresentano moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo sottoposti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti &#8220;&#8221;in quanto compatibili&#8221;&#8221; (Cons. Stato Sez. II, 29 luglio 2019 n.5304; sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5276; 22 febbraio 2018, n. 1119; 7 maggio 2015, n.2313; sez. IV, 26 settembre 2013, n.4810).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In merito, si è affermato (cfr. Cons. Stato n. 2256/2017 cit.): </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211;  <i>&#8220;fermi i casi di contratti di diritto privato (per i quali trovano certamente applicazione le disposizioni del codice civile), nei casi invece di contratto ad oggetto pubblico l&#8217;amministrazione mantiene comunque la sua tradizionale posizione di supremazia; tali contratti non sono disciplinati dalle regole proprie del diritto privato, ma meramente dai &quot;principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti&quot;, sempre &quot;in quanto compatibili&quot; e salvo che &quot;non diversamente previsto&quot;; </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; nel caso delle convenzioni che accedono all&#8217;esercizio di potestà  amministrativa (anche latamente) concessoria &#8211; dove è chiara la natura latamente contrattuale dell&#8217;atto bilaterale, stante la regolazione di aspetti patrimoniali &#8211; ben possono trovare applicazione le disposizioni in tema di obbligazioni e contratti. Tuttavia, tale applicazione non può esservi, se non considerando la persistenza (ed immanenza) del potere pubblico, dato che l&#8217;atto fondativo del rapporto tra amministrazione e privato non è la convenzione, bensì¬ il provvedimento, rispetto al quale la prima rappresenta solo uno strumento ausiliario, idoneo alla regolazione (subalterna al provvedimento) di aspetti patrimoniali del rapporto, nell&#8217;ambito di una pìù ampia finalità  di pubblico interesse che ispira l&#8217;azione amministrativa&quot;; </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; in definitiva, &quot;è solo in ragione di una analisi dettagliata e specifica, che tenga conto delle considerazioni ora espresse, che può concludersi per la applicabilità  (o meno) di norme ed istituti del codice civile ai contratti della pubblica amministrazione (anche in attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1323 cod. civ.), in tutti quei casi (segnatamente per i contratti ad oggetto pubblico) in cui il contratto, dotato di &quot;tipicità &quot; propria conferita da norme di diritto pubblico, non risulta, fin dal suo momento genetico, meramente regolato dal diritto privato, ma anzi presenta elementi, anche essenziali (causa, oggetto), particolari rispetto agli ordinari contratti, in quanto diversamente conformati&#8221;&#8221;.. </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Alla luce dei principi innanzi esposti, occorre rilevare: </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; per un verso, che l&#8217;art. 72 della legge fallimentare dispone che &#8220;&#8221;<i>Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l&#8217;esecuzione del contratto (&#038;) rimane sospesa fino a quando il curatore, con l&#8217;autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia giÃ  avvenuto il trasferimento del diritto&#8221;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; per altro verso, che la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un &#8220;&#8221;contenuto contrattuale&#8221;&#8221; sostanzialmente definito dalla legge e dagli atti di pianificazione, di modo che non può configurarsi una &quot;autonomia&quot;, e dunque una &quot;disponibilità &quot; delle obbligazioni assunte con la convenzione da parte dell&#8217;amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali e, ancor pìù specificamente, gli oneri di urbanizzazione, che devono essere corrispondere secondo le disposizioni di legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene, giÃ  tale preliminare qualificazione della natura giuridica della fattispecie in termini di contratto ad oggetto pubblico è sufficiente per escludere l&#8217;applicazione, alle convenzioni urbanistiche, del recesso previsto dall&#8217;art. 72 della legge fallimentare che facendo riferimento espresso al &#8220;&#8221;contratto&#8221;&#8221; richiama lo schema generale dell&#8217;art. 1321 del codice civile il quale, per le ragioni anzidette, non si attaglia alle convenzioni urbanistiche per la loro intrinseca natura pubblicistica ( v. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4251).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2° dell&#8217;art. 11 della legge n. 241/1990, agli accordi sostitutivi del provvedimento, si applicano &#8220;&#8221;<i>ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili</i>&#8220;&#8221; e non le singole disposizioni del codice civile, nè a maggior ragione quelle delle leggi speciali ( cfr. TAR Puglia &#8211; Bari, sez. I, 4 giugno 2013, n. 899 secondo cui &quot;<i>Dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell&#8217;art. 11, L. n. 241 del 1990 si può ricavare un principio di rigorosa tassatività  delle regole privatistiche applicabili agli accordi ex art. 11, L. n. 241 del 1990 (e cioè unicamente quelle richiamate dal menzionato comma 2: ossia i principi in materia di obbligazioni e contratti di cui al libro IV del codice civile, peraltro con il duplice limite della compatibilità  e dell&#8217;inesistenza di una disciplina speciale difforme). Il citato comma 2, inoltre, non richiama direttamente le disposizioni del Libro IV del c.c., ma unicamente i principi. Ne consegue che la disciplina privatistica contenuta in leggi speciali (ivi compresa la legge fallimentare, in particolare l&#8217;art. 72, R.D. n. 267 del 1942) non è applicabile agli accordi in esame)&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè può ritenersi che la facoltà  di recesso unilaterale prevista dall&#8217;art. 72 della legge fallimentare costituisca un &#8220;&#8221;principio&#8221;&#8221; in materia di obbligazione in considerazione dell&#8217;evidente portata derogatoria rispetto alla generale vincolatività  del contratto raggiunto dalle parti, secondo la previsione dell&#8217;art. 1372 cod. civ. (V. in tal senso Cons. Stato, n. 4251/2018 cit. che afferma  <i>&#8220;(&#038;) l&#8217;art. 72 della legge fallimentare, assume invero carattere derogatorio, attribuendo al curatore il potere di liberare il fallimento da eventuali vincoli contrattuali in atto, attraverso lo scioglimento del contratto. Nell&#8217;ipotesi in cui il curatore decida di esercitare il diritto potestativo di cui all&#8217;art. 72 cit., l&#8217;altro contraente rimarrebbe impossibilitato dal pretendere la prestazione originariamente prevista dal regolamento contrattuale, potendo unicamente fare istanza di insinuazione al passivo. La ratio derogatoria della norma è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità  del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 11 L. n. 241 del 1990. Verrebbe infatti attribuita una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all&#8217;esecuzione di una prestazione dettata dall&#8217;interesse pubblico, come tale ascrivibile alla pìù ampia collettività  degli amministrati. La concreta possibilità  di realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, di cui l&#8217;Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorchè mosso da esigenze individualistiche, così¬ palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo siccome innescata dall&#8217;interferenza tra due norme (l&#8217;art. 72 della legge fallimentare e l&#8217;art. 11 della L. n. 241 del 1990) aventi una ben diversa collocazione topografica e temporale)&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Da quanto sopra esposto deriva l&#8217;impossibilità  per il curatore di potersi avvalere, nel caso di specie &#8211; connotato da evidenti profili di interesse pubblico &#8211; della facoltà  prevista dall&#8217;art. 72 cit. e di poter recedere dagli obblighi assunti dalla Co.Gep con la sottoscrizione della convenzione del 15 luglio 2005 e successive modifiche per la realizzazione del programma costruttivo approvato in variante al Piano di fabbricazione all&#8217;epoca di vigente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ne consegue la fondatezza della domanda del Comune ricorrente finalizzata all&#8217;accertamento dell&#8217;efficacia nei confronti del Fallimento Co.Gep e della convezione urbanistica sottoscritta tra le parti per la realizzazione del programma costruttivo e dell&#8217;esistenza dell&#8217;inadempimento della Co.Gep in ragione dell&#8217;incontestata, parziale, non esecuzione delle opere di urbanizzazione (v. relazione del Responsabile del VII Servizio del 21 febbraio 2013, depositata in atti e non contestata dalla parte resistente) e mancata cessione delle relative aree, con conseguente ordine al Curatore di eseguire il trasferimento delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma costruttivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per ciò che riguarda la domanda di quantificazione delle somme dovute è opportuno premettere che, secondo le regole di distribuzione dell&#8217;onere della prova in controversie aventi ad oggetto l&#8217;adempimento delle obbligazioni, a fronte dell&#8217;allegazione del titolo di credito (nella specie, si ripete, l&#8217; omessa integrale esecuzione delle opere di urbanizzazione e il mancato trasferimento delle aree all&#8217;Amministrazione), spetta al debitore, ai sensi dell&#8217;art. 2697, secondo comma, c.c., dimostrare ogni eventuale fatto impeditivo, estintivo o anche solo modificativo del credito medesimo, incluso tra essi l&#8217;intervenuto adempimento (totale o parziale) dell&#8217;obbligazione originaria. Nella fattispecie in esame, quindi, non essendo contestato l&#8217;an del credito fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente, ma solo il quantum, l&#8217;onere di provare il fatto estintivo/modificativo di quel diritto gravava sulla parte resistente che, tuttavia, non lo ha assolto, come avrebbe dovuto, dato che a fronte del dettagliato elenco delle opere di urbanizzazione non realizzate di cui alla citata relazione del 21 febbraio 2013, la mera contestazione sul solo quantum formulata negli scritti difensivi, non appare sufficiente, data la sua totale genericità , a confutare la richiesta del creditore, che, dunque, deve essere accolta. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Accertato, dunque, l&#8217;inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla Co.Gep. derivanti dalla convenzione di urbanizzazione e l&#8217;esistenza del credito conseguentemente vantato dal Comune, nella misura come da esso quantificata e non utilmente smentita da parte ricorrente, debbono essere dichiarate la sussistenza del diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non ancora eseguite e l&#8217;obbligo del Fallimento di provvedere, nell&#8217;impossibilità  dell&#8217;esecuzione delle opere richieste dal Comune, alla liquidazione delle somme dovute a titolo di adempimento per equivalente, nella misura richiesta dal Comune. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto, invece, alla pronuncia costitutiva <i>ex</i> art. 2932 il Collegio rileva che la stessa è genericamente menzionata nell&#8217;epigrafe del ricorso, ma con riguardo ad essa non risulta formulata alcuna specifica domanda nè nel corpo del ricorso introduttivo, nè nelle richieste conclusive e, pertanto, deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 40, comma 1° lett. b) e f) dato che in ricorso non sono stati nemmeno indicati i confini, i dati catastali e la consistenza delle aree oggetto di trasferimento e tenuto anche conto che &#8211; come rilevato dalla controinteressata &#8211; alcune particelle corrispondenti alle aree di urbanizzazione per come previste nella convenzione urbanistica ad oggi non risultano ancora trasferite alla COGEP ( v. sentenza del Tribunale di Catania, n. 929/2019 allegata dalla parte controinteressata).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nei limiti sopra precisati il ricorso è fondato e va accolto con conseguente accertamento del diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell&#8217;obbligo del Fallimento di provvedere, nell&#8217;impossibilità  dell&#8217;esecuzione delle opere richieste dal Comune, alla liquidazione delle somme dovute a titolo di adempimento per equivalente, nella misura richiesta dal Comune ( € 720.868,01, il cui importo risulta giÃ  ammesso con riserva allo stato passivo della procedura fallimentare).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le spese di giudizio, in ragione della natura della controversia, della peculiarità  della vicenda, nonchè di alcuni diversi orientamenti maturati in ordine alle questione dedotta in giudizio, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, e per l&#8217;effetto, accerta il diritto del Comune di Gravina di Catania alla cessione gratuita delle aree di proprietà  della controinteressata da destinarsi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo le previsione della convenzione del 15 luglio 2005 e successive modifiche, con obbligo della Curatela di corrispondere al Comune di Gravina di Catania l&#8217;importo di € 720.868,01 necessario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stesse. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 20 novembre 2019 e 15 gennaio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Francesco Brugaletta, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Federica Cabrini, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p>  Â  Â  Â  Â  Â  L&#8217;ESTENSORE Â  IL PRESIDENTE Agnese Anna Barone Â  Francesco Brugaletta Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â   </p>
<p style=""text-align: justify;"">IL SEGRETARIO</p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-11-2-2020-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione per “media struttura di vendita”, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione incidentale, in quanto atto viziato, essenzialmente, sotto il profilo dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione e della violazione/elusione di un precedente giudicato sullo stesso oggetto a sé favorevole; invero, il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione per “media struttura di vendita”, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione incidentale, in quanto atto viziato, essenzialmente, sotto il profilo dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione e della violazione/elusione di un precedente giudicato sullo stesso oggetto a sé favorevole; invero, il ricorrente, avvalendosi della normativa in materia di “commutazione” di licenze commerciali già rilasciate ai profughi dalla Libia ai sensi della L. n. 763/1981, aveva presentato un’istanza in tal senso nel 1994 al comune; tale istanza fu rigettata dall’amministrazione procedente, con provvedimento poi annullato dalla sentenza n. 3792/2009 dal Consiglio di Stato; a seguito della predetta sentenza di appello, il ricorrente aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’epoca richiesta, dando peraltro atto che l’esercizio commerciale non poteva più essere aperto nel sito inizialmente individuato; il comune, a seguito di rinnovata istruttoria, rigettava l’istanza originaria del ricorrente in relazione alla inidoneità edilizio &#8211; urbanistica del nuovo sito individuato dal ricorrente per il rilascio della autorizzazione richiesta, poiché l’area in cui si sarebbe dovuto insediare il nuovo esercizio commerciale era stata inclusa, nel frattempo, dal piano regolatore generale del comune procedente nell’ambito delle “zone agricole”; Ritenuto: che il ricorso non pare allo stato fondato, poiché il criterio ispiratore di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 114/98, normativa al caso di specie applicabile, è improntato all’integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica con la programmazione commerciale, a tale scopo annoverando – tra i criteri di programmazione riferiti al settore commerciale – la correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione all’esercizio, eventualmente anche in modo contestuale, e con ciò esprimendo la necessità che, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale, venga attentamente considerata la conformità del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici; non appare pertanto possibile prescindere dalle destinazioni d’uso previste dal P.R.G., le quali appaiono legittimamente impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta; in effetti, la sentenza del Consiglio di Stato invocata dal ricorrente, lungi dall’approfondire la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali per il rilascio in concreto dell’autorizzazione richiesta (che era abbinata all’individuazione di un sito non più nella disponibilità del ricorrente), ha annullato il primo diniego sulla base di un profilo squisitamente formale (tempestività della domanda originaria), con effetto conformativo sui successivi atti dell’amministrazione limitato a tale aspetto; ad ogni modo, risultano allo stato infondate anche le doglianze espresse dal ricorrente con riferimento all’incompetenza del Responsabile del Servizio Commercio ad emettere il provvedimento di diniego impugnato, poiché le norme da applicare al caso di specie sono senz’altro quelle in vigore al momento del rinnovamento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione – e quindi dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato &#8211; dovendo il comune interessato necessariamente rivalutare, tramite i suoi organi “tecnici”, e nel rispetto della ripartizione di competenza tra atti politici e atti di gestione, tutti i presupposti necessari al rilascio dell’autorizzazione commerciale richiesta; quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha allegato quale sia il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, non potendosi, ovviamente, far coincidere tale pregiudizio con la vanificazione della possibilità di aprire una media struttura di vendita nel territorio del comune, circostanza che altro non è se non la conseguenza automatica del rigetto espresso dall’amministrazione procedente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00012/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Renzo Magnani</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Di Matteo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Visconti di Modrone, 3	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gerenzano &#8211; Responsabile Servizio Commercio (Giuseppe Lipiani), </b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Thomas Mambrini e Fabio Bascialla, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, via G.B. Pergolesi, 8 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di diniego di rilascio dell&#8217;autorizzazione commerciale per &#8220;media struttura di vendita&#8221; prot. n. 22156 del 15.10.2011 emesso dal Comune di Gerenzano, trasmesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata a/r pervenuta il 18.10.2011, nonché di ogni ulteriore atto pregresso, connesso e conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Gerenzano Responsabile Servizio Commercio (Giuseppe Lipiani);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che il ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione per “media struttura di vendita”, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione incidentale, in quanto atto viziato, essenzialmente, sotto il profilo dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione e della violazione/elusione di un precedente giudicato sullo stesso oggetto a sé favorevole;<br />	<br />
che, invero, il ricorrente, avvalendosi della normativa in materia di “commutazione” di licenze commerciali già rilasciate ai profughi dalla Libia ai sensi della L. n. 763/1981, aveva presentato un’istanza in tal senso nel 1994 al comune di Gerenzano;<br />	<br />
che tale istanza fu rigettata dall’amministrazione procedente, con provvedimento poi annullato dalla sentenza n. 3792/2009 dal Consiglio di Stato, in sede di riforma della sentenza di primo grado del Tar per la Lombardia, sede di Milano, che si era invece pronunciato in favore della legittimità dell’atto amministrativo di rigetto;<br />	<br />
che, a seguito della predetta sentenza di appello, il sig. Magnani aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’epoca richiesta, dando peraltro atto che l’esercizio commerciale non poteva più essere aperto nel sito inizialmente individuato;<br />	<br />
che il comune di Gerenzano, a seguito di rinnovata istruttoria, rigettava l’istanza originaria del ricorrente in relazione alla inidoneità edilizio &#8211; urbanistica del nuovo sito individuato dal ricorrente per il rilascio della autorizzazione richiesta, poiché l’area in cui si sarebbe dovuto insediare il nuovo esercizio commerciale era stata inclusa, nel frattempo, dal piano regolatore generale del comune procedente nell’ambito delle “zone agricole”; 	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che il ricorso non pare allo stato fondato, poiché il criterio ispiratore di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 114/98, normativa al caso di specie applicabile, è improntato all’integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica con la programmazione commerciale, a tale scopo annoverando – tra i criteri di programmazione riferiti al settore commerciale – la correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione all’esercizio, eventualmente anche in modo contestuale, e con ciò esprimendo la necessità che, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale, venga attentamente considerata la conformità del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici (cfr., tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3027/2007);<br />	<br />
che non appare pertanto possibile prescindere dalle destinazioni d’uso previste dal P.R.G., le quali appaiono legittimamente impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta;<br />	<br />
che, in effetti, la sentenza del Consiglio di Stato invocata dal ricorrente, lungi dall’approfondire la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali per il rilascio in concreto dell’autorizzazione richiesta (che era abbinata all’individuazione di un sito non più nella disponibilità del sig. Magnani), ha annullato il primo diniego sulla base di un profilo squisitamente formale (tempestività della domanda originaria), con effetto conformativo sui successivi atti dell’amministrazione limitato a tale aspetto;<br />	<br />
che, ad ogni modo, risultano allo stato infondate anche le doglianze espresse dal ricorrente con riferimento all’incompetenza del Responsabile del Servizio Commercio ad emettere il provvedimento di diniego impugnato, poiché le norme da applicare al caso di specie sono senz’altro quelle in vigore al momento del rinnovamento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione – e quindi dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato -, dovendo il comune interessato necessariamente rivalutare, tramite i suoi organi “tecnici”, e nel rispetto della ripartizione di competenza tra atti politici e atti di gestione, tutti i presupposti necessari al rilascio dell’autorizzazione commerciale richiesta;<br />	<br />
che, quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha allegato quale sia il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, non potendosi, ovviamente, far coincidere tale pregiudizio con la “vanificazione della possibilità di aprire una media struttura di vendita nel territorio del comune di Gerenzano”, circostanza che altro non è se non la conseguenza automatica del rigetto espresso dall’amministrazione procedente;<br />	<br />
che non sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</a></p>
<p>va sospeso il verbale di gara riguardante l&#8217;esclusione di un&#8217;ATI ricorrente dalla gara, mediante procedura aperta, relativa all&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;ristrutturazione ed adeguamento di un palazzotto prevedendo di non imporre (art. 2.3 lett. a del disciplinare di gara) espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il verbale di gara riguardante l&#8217;esclusione di un&#8217;ATI ricorrente dalla gara, mediante procedura aperta, relativa all&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;ristrutturazione ed adeguamento di un palazzotto prevedendo di non imporre (art. 2.3 lett. a del disciplinare di gara) espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente); la sospensiva e&#8217; concessa in quanto l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00582/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 582 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Ati Parente Attilio &#038; Riccardo Srl-Amato Costruzioni Srl-Attura Giuseppe &#038; C. Sas</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Di Biase, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Teson in Latina, via Vico n. 45;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Veroli</b>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Maria Spirito e Sara Spirito, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Perazzotti in Latina, via Monti 13; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale di gara n.1 datato 29 aprile 2011, comunicato con nota prot. n. 9878 del 3 maggio 2011 che pure si impugna, riguardante l&#8217;esclusione dell&#8217;ATI ricorrente dalla gara, mediante procedura aperta, relativa all&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;ristrutturazione ed adeguamento del palazzotto dello sport &#8220;Pala Coccia&#8221;&#8221;;<br />	<br />
del bando di gara prot. n. 2247 del 31 gennaio 2011 e del relativo disciplinare;<br />	<br />
del verbale di gara n. 2 datato 20 maggio 2011, comunicato con nota prot. n. 12238 del 1 giugno 2011 che pure si impugna;<br />	<br />
della nota prot. n. 12583 dell&#8217;8 giugno 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Veroli;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da “fumus boni iuris”, posto che l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ACCOGLIE la suindicata domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’1 dicembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 14/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, Est. G. Pennetti Net con Srl (avv.ti R. Colagrande e F. G.Scoca) contro Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata (Avv. Distr. dello Stato di Potenza) Non si configura violazione dell’art. 10 bis L. 241/90</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Perrelli, Est. G. Pennetti<br /> Net con Srl (avv.ti R. Colagrande e F. G.Scoca) contro Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata (Avv. Distr. dello Stato di Potenza)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non si configura violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza volta ad ottenere il nulla osta  dalla Soprintendenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è configurabile la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza volta ad ottenere il nulla osta  dalla Soprintendenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’annullamento da parte della Soprintendenza del nulla osta paesaggistico non può essere considerato come la conclusione negativa di un complesso iter procedimentale nel quale dovrebbe, invece, trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10 bis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 206 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Net con Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Luigi Petrone Avv. in Potenza, corso XVIII Agosto, n.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, anche domiciliataria per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Decreto Soprintendizio del 30/1/2008, di annullamento dell’autorizzazione regionale n. 2007/d/1298 del 23/10/2007 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 198 kw in loc. Lido di macchia nel Comune di Pisticci, nonche’ per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Basilicata;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale n.170 del 22/5/08 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale n.3735 del 15/7/08 con cui la VI Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della predetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi i difensori Avv. Luigi Petrone, su delega dell&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, per la parte ricorrente; Avv. Domenico Mutino, per le Amministrazioni dello Stato resistenti.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente società premette di aver predisposto a suo tempo due progetti per la costruzione e l’esercizio di altrettanti impianti fotovoltaici da realizzarsi in contrada Lido di Macchia nel comune di Pisticci. Trattasi per la precisione dell’impianto NET.CON accorpante 4 singoli progetti dalla potenza di 49,5 kw ciascuno per complessivi 198 kw e dell’impianto TOTEM WATTS dalla potenza nominale di picco pari a circa 1 Mw. Gli impianti del progetto Net Con venivano ammessi a fruire delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 28/7/05 con obbligo di concluderne la realizzazione entro i successivi 24 mesi (cioè entro il 12/15 gennaio 2008). Venivano pure ammessi alle agevolazioni di cui al d. lgs. n.488/92 per totali euro 550.000 e con vincoli temporali quanto all’avvio e alla conclusione dell’iniziativa. Detti interventi ricadono a margine della zona in cui è in fase di realizzazione un intervento di lottizzazione di cui è titolare il Gruppo Nettis (di cui fa parte la ricorrente società) che prevede la costruzione di residenze di tipo turistico- alberghiero ed una infrastruttura con relativi impianti e servizi. Gli impianti sarebbero appunto la fonte di alimentazione elettrica dell’insediamento. Il progetto NET CON acquisiva tutti i necessari consensi da parte delle singole amministrazioni interessate e in data 11/2/08 la Regione rilasciava, nei confronti di questi, l’autorizzazione unica. Tuttavia il nulla osta paesaggistico non risulta ancora rilasciato perché per due volte annullato dalla Soprintendenza. Un primo nulla osta paesaggistico della Regione del 23/4/07, di contenuto identico a quello rilasciato per il progetto TOTEM WATTS, veniva annullato dalla Soprintendenza intimata, assieme all’altro, con provvedimenti di identico contenuto. A seguito di un incontro fra la società e le amministrazioni interessate, in data 25/9/07 veniva inoltrata nuova documentazione relativa alla sistemazione dell’intera area tipizzata a parco privato e veniva richiesto e ottenuto, in data 23/10/07, il secondo nulla osta per entrambi gli interventi col quale si recepivano le prescrizioni già imposte e se ne aggiungevano altre. Nonostante ciò la Soprintendenza mentre si pronunciava favorevolmente sul nulla osta del progetto Totem Watts, si esprimeva ancora sfavorevolmente su quello relativo al progetto Net Con, annullandolo con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Considerato che nel provvedimento in esame l’Autorità decidente non spiega come e perché l’intervento autorizzato possa ritenersi compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi; Considerato che dalla verifica effettuata da questa Soprintendenza si è rilevato quanto segue: l’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico, malgrado ridotto rispetto alla precedente soluzione progettuale, risulta incompatibile con la tutela paesaggistica ed ambientale dei luoghi per la vicinanza al fiume Basento ed in quanto saturerebbe la fascia di area compresa tra il complesso residenziale &#8220;Argonauti Resort&#8221; ed il fiume stesso, già ridotta dalle attrezzature relative al parco privato ed ad un impianto contiguo previsto; Considerato che l’autorizzazione indicata in premessa, qualora attuata, comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente; Considerato che nella fattispecie in esame attraverso l’autorizzazione ex art. 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante &#8220;Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137&#8221; si consente una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col D.M. 18/4/05; Considerato che per quanto sopra esposto il provvedimento n.2007 D 1298 del 23.10.2007 del Dirigente dell’Ufficio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 159 del richiamato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42; Ritenuto di annullare l’autorizzazione in premessa in quanto illegittima”.<br />	<br />
Ciò esposto, col gravame si deduce quanto segue:<br />	<br />
I.-violazione e errata applicazione: a) dell’art. 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio per straripamento di potere con riferimento alle valutazioni espresse impinguenti il merito della valutazione operata dall’organo regionale competente; b) dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza anche con riferimento all’art. 1 della legge citata (principio della più ampia partecipazione al procedimento amministrativo); II.- Eccesso di potere per: a) omessa e/o carente istruttoria con riferimento alla dimostrata precarietà/provvisorietà dell’impianto anche ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387/03; b) manifesto travisamento dei fatti con riferimento alla presunta carenza di motivazione del nulla osta paesaggistico ed alla presunta violazione dell’art. 159 del codice; c) carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà con il provvedimento prot. n. 930 del 30/1/08, con cui la Soprintendenza ha approvato il nulla osta per il progetto Totem Watts, sviluppante un’estensione ed una potenza esponenzialmente superiori; d) disparità di trattamento; e) violazione del legittimo affidamento.<br />	<br />
Si sostiene che la valutazione soprintendizia trascende la legittimità e si spinge nel merito della pronuncia regionale dato che si fonda soltanto su una sorta di autonoma rinnovazione del giudizio tecnico- discrezionale di competenza regionale che finisce per essere sostituto da quello della Soprintendenza che ritiene che l’intervento saturi la fascia di area tra il complesso residenziale e il fiume Basento e che comporti l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui vi è vincolo. Si tratterebbe d’un riesame illegittimo perché non limitato alla verifica di assenza di vizi d’illegittimità, come richiesto pure dalla giurisprudenza. Sarebbero infatti già contenute nel nulla osta le valutazioni sulla vicinanza al fiume e sulla saturazione della fascia di area compresa fra il Resort e il fiume dato che l’incompatibilità ambientale viene esclusa dalla provvisorietà delle opere e dalla localizzazione delle opere in un sito defilato rispetto agli insediamenti esistenti e di previsione ed ai punti di osservazione più frequentati. Si aggiunge che la Regione avrebbe pure evidenziato che le opere in parola sarebbero già rientrate pure nell’ambito del favorevole giudizio di compatibilità ambientale inerente la realizzazione del porto turistico nella zona dei Lidi di Pisticci (che imponeva un piano inerente l’ottimizzazione dei consumi e delle risorse idriche ed energetiche utilizzate dall’intero complesso turistico). Viceversa si sostiene che la Soprintendenza avrebbe trascurato le considerazioni spese dalla Regione in particolare con riferimento alle prescrizioni recepite dalla società.<br />	<br />
Si denuncia pure carenza istruttoria in relazione alla presunta alterazione dei luoghi sottoposti a vincolo, valutazione di merito e contrastante con la durata provvisoria dell’impianto.<br />	<br />
Inoltre, si censura l’uso distorto che del già avvenuto scrutinio dell’intervento in sede di approvazione della lottizzazione per dire che il nulla osta non avrebbe valutato l’esistenza dell’infrastruttura turistica ai fini della saturazione dell’area; in tal modo vi sarebbe manifesta irragionevolezza e violazione dell’affidamento ingenerato dalle precedenti autorizzazioni.<br />	<br />
Si censura che la soprintendenza dichiari illegittimo l’assenso al progetto de quo in relazione al fatto che l’area sarebbe già occupata dall’impianto contiguo atteso chè detta contiguità era il frutto di una scelta mitigatrice dell’impatto da parte della Regione; illogicamente ora si boccerebbe la realizzazione dell’impianto più piccolo e si lascerebbe quello ben più grande dell’altro progetto.<br />	<br />
Infine si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 non avendo la Soprintendenza comunicato subito alla società i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di nulla osta.<br />	<br />
Si è costituita l’amministrazione statale intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n.170 del 22/5/08 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Con ordinanza collegiale n.3735 del 15/7/08 la VI Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della predetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con riferimento al primo profilo dell’unico motivo formulato ritiene il Collegio che l’amministrazione intimata, col provvedimento impugnato, non si sia spinta nel merito della pronuncia regionale. In disparte l’enunciazione della possibilità di alterazione dei tratti caratteristici della località protetta, che, più che altro, rappresenta una mera sottolineatura delle conseguenze dell’intervento, c’è da dire che sia la “vicinanza al fiume Basento” e sia la saturazione della fascia di area compresa tra il complesso residenziale “Argonauti Resort” ed il fiume stesso (“già ridotta dalle attrezzature relative al parco privato e da un impianto contiguo previsto”) rappresentano non già improprie e non consentite valutazioni di merito dell’amministrazione statale, bensì i presupposti fattuali alla stregua dei quali vengono mossi i rilievi di carente motivazione e di violazione di legge nei confronti del nulla- osta regionale.<br />	<br />
Ambedue i presupposti sono “ictu oculi” evincibili dalle planimetrie esibite (sub. n.7 della produzione attorea) e rappresentano circostanze assolutamente oggettive. Non solo cioè l’estrema vicinanza dell’impianto “de quo” al fiume Basento, maggiore di quella caratterizzante l’impianto fotovoltaico Totem Watts (dato che il corso del fiume, parallelo al Resort e all’impianto Net Con, si allontana considerevolmente dal parco fotovoltaico Totem Watts) viceversa assentito, ma anche la sopramenzionata “saturazione”. L’esame della planimetria prova ambedue le circostanze e in particolare che la fascia di area cui fa riferimento la Soprintendenza è occupata per intero da campi sportivi, piscine e locali destinati a servizi, da viabilità e parcheggi, da alcune aree sistemate a verde privato e da impianti tecnologici; ne consegue che, stante l’avvenuta -e ormai consolidata- autorizzazione paesaggistica in favore del più ampio impianto Totem Wats, l’inserimento dell’impianto Net Con, pur nella versione progettuale ridotta, in effetti satura la citata fascia che quindi non presenta più alcuno spazio libero. Ed è appunto con riferimento a tali due incontrovertibili circostanze di fatto o elementi specifici che l’amministrazione statale ha rilevato che l’autorità decidente “non spiega come e perché l’intervento autorizzato possa ritenersi compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi” in tal modo enunciando l’inadeguatezza del nulla osta regionale a dare contezza della valutazione effettuata proprio nell’ottica lumeggiata dall’Adunanza Plenaria n.9/01 richiamata dal ricorrente (“circostanze o elementi non esaminati dall’autorità emanante l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola della leale collaborazione o con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa”).<br />	<br />
E che su tali questioni il nulla osta regionale contenga già proprie valutazioni di merito è sì osservazione condivisibile ma senza che ciò si traduca in una completa e persuasiva giustificazione (nel senso poc’anzi esplicitato) dell’assenso manifestato nei confronti dell’impianto dato che: a) la temporaneità dell’impianto non soddisfa le esigenze di tutela in quanto, con riguardo ai pannelli fotovoltaici, è perfino notorio (e pertanto non necessitante di approfondimenti istruttori) la circostanza che si parla comunque d’un arco temporale di permanenza dei pannelli di svariati decenni; b) la posizione defilata dell’impianto rispetto agli insediamenti esistenti e previsti ed ai punti di osservazione più frequentati -menzionata nel nulla osta regionale- non soddisfa l’esigenza di tutela sotto il profilo della conservazione del contesto ambientale esistente atteso chè la Soprintendenza, con l’atto impugnato, ha inteso soprattutto censurare -nelle forme di vizi della legittimità dell’autorizzazione- un’ulteriore perdita di aree, assai vicine al fiume Basento, ancora a carattere agricolo e libere, differenti da quelle già antropizzate destinate ad ospitare l’altro -e più esteso- impianto fotovoltaico (vedi relazione soprintendizia del 20/5/08 depositata dall’Avvocatura Statale), che il nulla osta regionale arrecherebbe.<br />	<br />
Rispetto a tali valutazioni effettuate dalla Soprintendenza è pertanto opinione del Tribunale che, non solo la prima non abbia sostituito proprie valutazioni di merito a quelle riportate nel nulla osta, ma che quest’ultimo atto sia carente sul piano della propria giustificazione. Sotto quest’ultimo profilo ritiene pure il Collegio che neppure sia pertinente il richiamo del ricorrente al rinvio, effettuato nell’atto impugnato, alla pregressa approvazione regionale della lottizzazione implicante la costruzione di una infrastruttura di cui gli impianti fotovoltaici sarebbero fonte di alimentazione elettrica. Viene cioè ricordato che, come ripetuto nel nulla osta, le opere rientrano nel giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione del porto turistico che faceva obbligo di prevedere “un piano di gestione” finalizzato al contenimento e all’ottimizzazione dei consumi anche energetici. <br />	<br />
Ora, è evidente che la previsione d’un siffatto piano è cosa ben diversa dalla concreta progettazione e indicazione di impianti fotovoltaici con tanto di numero e di localizzazione degli stessi. Né può essere invocata al riguardo al tutela dell’affidamento atteso chè quest’ultimo è stato ingenerato da atti e condotte non riferibili all’amministrazione resistente, ma sempre e soltanto all’autorità regionale e comunque nell’esercizio di poteri di natura diversa.<br />	<br />
Come già sopra esposto, non vale poi richiamare il nulla osta già rilasciato per l’altro impianto dato che la contiguità di quest’ultimo a quello “de quo”, per un verso, non è fonte di contraddizione alcuna dato che, appunto, il campo più grande aveva la peculiarità di essere, per due lati, tra aree già antropizzate; per altro verso, detta contiguità rileva, nel contesto motivazionale dell’atto impugnato, esclusivamente per dire che il vicino impianto autorizzato, assieme a tutte le altre attrezzature previste, già riducono nella sua maggior parte la fascia di area compresa fra il complesso residenziale e il fiume e che pertanto le esigenze di conservazione e tutela del contesto ambientale, in presenza d’un prospettiva di totale saturazione del terreno agricolo compreso fra il Resort e il Basento, rendevano particolarmente necessaria una motivazione che spiegasse la compatibilità dell’intervento proprio alla luce di queste circostanze.<br />	<br />
Infine, quanto all’ultimo profilo di censura il Collegio il Collegio ritiene, aderendo alla prevalente giurisprudenza espressasi sul punto (cfr. TAR Campania, Napoli, VII 4/12/08 n.20988; TAR Lazio, Roma, II, 23/4/08 n.3505), che l’annullamento da parte della Soprintendenza del nulla osta paesaggistico non può essere considerato come la conclusione negativa di un complesso iter procedimentale nel quale dovrebbe trovare applicazione la disposizione procedurale in questione, quanto piuttosto come una fase ulteriore (ovvero di secondo grado, secondo la terminologia utilizzata al riguardo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 383 del 5.11.1996), la quale, determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale, non potrebbe essere in alcun modo assimilata alla reiezione di un’istanza di parte, costituente, invece, l’oggetto della disciplina di cui all’art. 10 bis citato. Peraltro, l’applicazione della normativa in commento appare inconciliabile con il rispetto del termine perentorio entro il quale la Soprintendenza deve pronunziarsi sull’autorizzazione paesaggistica, appunto in sede di controllo ministeriale.<br />	<br />
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio sussistono comunque giusti motivi per compensarle integralmente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-26-5-2011-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.323</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera che ha dichiarato la decadenza di un&#8217; ATI dall&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara per l&#8217;affidamento del servizio informatico, per omessa dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti, in coerenza con il sistema della verifica ex post dei requisiti dichiarati di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera che ha dichiarato la decadenza di un&#8217; ATI dall&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara per l&#8217;affidamento del servizio informatico, per omessa dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti, in coerenza con il sistema della verifica ex post dei requisiti dichiarati di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti (che presuppone il previo assolvimento dell’obbligo di rendere le dichiarazioni ex art. 38), sia con il divieto di integrazione documentale in corso di gara di cui al successivo articolo 46 (che impedisce, al concorrente che abbia omesso la produzione documentale prevista dall’art. 38, di integrarla nel corso della procedura). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00372/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 372 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>ALTRAN ITALIA S.P.A.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in <b>A.T.I. </b>con <b>QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Luca Mastromatteo, con domicilio eletto presso lo studio Partners Gianni, Origoni, Grippo &#038; in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 83;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE TORINO CITTA&#8217; CAPITALE EUROPEA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Lanciani, Silvia Verzaro e Simone Abellonio, con domicilio eletto presso Andrea Lanciani in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 15; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>PLUSERVICE S.R.L., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via S. Agostino, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della delibera del 7 marzo 2011, e del rispettivo verbale di pari data, comunicati con nota del 9 marzo 2011, con cui l&#8217;Associazione ha dichiarato la decadenza dell&#8217;ATI Altran dall&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara per l&#8217;affidamento del servizio inf<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, della comunicazione del 16 febbraio 2011 di avvio del procedimento di decadenza dell&#8217;ATI Altran dall&#8217;aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del punto A.1. lett. A), del disciplinare di gara nei termini precisati nel terzo motivo di ricorso;<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del punto A.1. lett. B), del disciplinare di gara nei termini precisati nel quinto motivo di ricorso;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusa, anche ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 2, c.p.a., la comunicazione del 9 marzo 2011 che preclude l&#8217;accesso al parere legale richiamato nella Deliberazio	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Torino Citta&#8217; Capitale Europea e di Pluservice S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’atto impugnato è stato adottato in applicazione di una specifica previsione del disciplinare di gara;<br />	<br />
Considerato che tale previsione sembra perseguire interessi giuridicamente apprezzabili della stazione appaltante in quanto diretta a soddisfare esigenze di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza, le quali richiedono di anticipare al momento della presentazione dell’offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti (come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato, III, 3 marzo 2011, n. 1371; Cons. Stato, V, 14 febbraio 2011, n. 939; Cons. Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7524);<br />	<br />
Considerato che la tesi contraria propugnata dalla parte ricorrente appare difficilmente conciliabile, sia con il sistema della verifica ex post dei requisiti dichiarati di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti (che presuppone evidentemente il previo assolvimento dell’obbligo di rendere le dichiarazioni ex art. 38), sia con il divieto di integrazione documentale in corso di gara di cui al successivo articolo 46 (che impedisce, al concorrente che abbia omesso la produzione documentale prevista dall’art. 38, di integrarla nel corso della procedura);<br />	<br />
Considerato, pertanto, che il ricorso non appare provvisto di apprezzabili elementi di fumus;<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare e compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-5-2011-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame entro 45 giorni, la nota della Regione Marche con la quale si comunica il provvedimento di non ammissibilità della &#8220;domanda di aiuto&#8221; per beneficiare di contributi regionali in riferimento alla &#8220;realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame entro 45 giorni, la nota della Regione Marche con la quale si comunica il provvedimento di non ammissibilità della &#8220;domanda di aiuto&#8221; per beneficiare di contributi regionali in riferimento alla &#8220;realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili&#8221;. Le disposizioni codicistiche sulla società semplice (artt. 2251 e ss. c.c.) disciplinano l’istituto dei conferimenti da parte dei soci alla società, con particolare riferimento al conferimento in godimento dei beni immobili necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale; tale disciplina, richiamando espressamente le regole della locazione per quanto attiene la garanzia per il godimento (art. 2254, comma 2, c.c.), consente di ritenere che, nel caso di specie, è comunque garantito il perseguimento delle finalità di cui al punto 3.2. del bando di selezione; la domanda cautelare va pertanto accolta, ai fini della verifica in capo alla ricorrente della sussistenza degli altri requisiti previsti dal bando e dell’eventuale successiva ammissione con riserva al finanziamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00381/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Agricola di Pietrantonio Andrea e C. S.S., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leide Polci, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini, 73;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Regione Marche</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;<br /> <br />
&#8211; <b>Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca &#8211; Struttura Decentrata di Macerata</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Campomaggio 86 S.r.l., Katia Marconi</b>, non costituite; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota proc. n. 22469 del 12.1.11 della Regione Marche &#8211; Giunta Regionale Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca Struttura Decentrata di Macerata, pervenuta alla Società Agricola Di Pietrantonio Andrea e C. S.S. li 21.1.11, con la quale si comuni<br />
&#8211; del Decreto del Dirigente della Posizione di funzione diversificazione delle attività rurali della Regione Marche e struttura decentrata di Macerata n. 7/DMC del 30.12.10 con cui veniva approvata la graduatoria unica regionale misura 3.1.1. b azione d) 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto e considerato che:<br /> <br />
&#8211; la disposizioni codicistiche sulla società semplice (artt. 2251 e ss. c.c.) disciplinano l’istituto dei conferimenti da parte dei soci alla società, con particolare riferimento al conferimento in godimento dei beni immobili necessari per il conseguiment<br />
&#8211; tale disciplina, richiamando espressamente le regole della locazione per quanto attiene la garanzia per il godimento (art. 2254, comma 2, c.c.), consente di ritenere che, nel caso di specie, è comunque garantito il perseguimento delle finalità di cui al<br />
&#8211; la domanda cautelare va pertanto accolta, ai fini della verifica in capo alla ricorrente della sussistenza degli altri requisiti previsti dal bando e dell’eventuale successiva ammissione con riserva al finanziamento. 	</p>
<p>Il relativo procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Per la prosecuzione è fissata la camera di consiglio del 7 luglio 2011.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 7 luglio 2011 (in cui sarà assunta anche la decisione sulle spese della presente fase cautelare).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianluca Morri, Presidente FF<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/6/2009 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-18-6-2009-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-18-6-2009-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-18-6-2009-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/6/2009 n.323</a></p>
<p>Pres. Campanella, Est. Leotta A. Licandro (Avv. S. Cittadino) c/ Comune di Catania sulla necessità di notificare il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza Processo amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Ricorso &#8211; Notifica &#8211; Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni La circostanza che l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza, in applicazione dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-18-6-2009-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/6/2009 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-18-6-2009-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/6/2009 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Campanella,  Est. Leotta<br /> A. Licandro (Avv. S. Cittadino) c/ Comune di Catania</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di notificare il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Ricorso &#8211; Notifica &#8211; Necessità &#8211;  Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza, in applicazione dell’art. 91 r.d. 642/1907, sia stato depositato direttamente presso la segreteria del tribunale, senza che il ricorrente abbia avuto cura di  notificarlo alla p.a., impedisce il concreto instaurarsi del contraddittorio, richiesto dalla disposizione, avente portata immediatamente precettiva e prevalente, di cui all’art. 111, co. 2, Cost. -nel testo introdotto dalla L. cost. 2/99-, secondo cui “ogni procedimento giurisdizionale si svolge nel contraddittorio tra le parti”, considerata altresì la natura contenziosa del procedimento relativo all’esecuzione del giudicato.(1)	</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 29 maggio 2009 n. 3356.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2007, proposto da: <br />	<br />
<b>Licandro Agatino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso Salvatore Cittadino in Catania, via O.Scammacca,23/C; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Catania</b>; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’esecuzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta n. 145/07 del 25 gennaio 2007, non appellata, passata in giudicato, con la quale il Comune intimato è stato condannato al pagamento di somme di denaro a favore del ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>A – Premesso che:<br />	<br />
Con delibera della G.M. n. 3753 del 28 luglio 1989 il Comune di Catania ha attribuito al Signor Licandro Agatino la qualifica di Ufficiale Amministrativo Capo e il relativo inquadramento con decorrenza giuridica a partire dall&#8217; 1 gennaio 1978.<br />	<br />
Con la stessa delibera l’imposto degli arretrati per l&#8217;adeguamento dello stipendio è stato quantificato in Lire 25.330.426. <br />	<br />
Con gli stipendi di gennaio e marzo 1990 il Comune ha corrisposto al dipendente la somma di Lire 16.875.356, che è rimasto creditore della residua sorte capitale di Lire 8.455.061.<br />	<br />
Successivamente il Comune ha versato al ricorrente la somma di Lire 2.374.021 a titolo di interessi per il periodo 27 luglio 1989 – 31 dicembre 1989 sulla sorte capitale liquidata.<br />	<br />
Con sentenza n. 145/07 del 25 gennaio 2007, notificata il 26 febbraio 2007, questo Tribunale ha condannato il Comune di Catania a pagare:<br />	<br />
&#8211; la residua sorte capitale di Lire 8.455.061;<br />	<br />
&#8211; gli interessi e la rivalutazione sull&#8217;intera somma riconosciuta con la delibera n. 3753/1989, dalla data di entrata in vigore dei singoli DD.PP.RR. alla stregua dei quali sono stati operati gli inquadramenti e fino all’effettivo pagamento, detratto, ovv<br />
Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.<br />	<br />
La predetta sentenza, notificata il 26 febbraio 2007, è passata in giudicato, non essendo stata appellata nei termini di legge.<br />	<br />
In data 8 giugno 2007 il Signor Licandro ha notificato al Comune un atto di diffida e messa in mora, ai sensi dell’art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, chiedendo il pagamento delle somme dovute in dipendenza della sentenza prima indicata, ma l’Ente è rimasto inerte.<br />	<br />
Perdurando l’inadempienza dell’Amministrazione, l’interessato ha proposto ricorso a questo Tribunale, chiedendo che venga dichiarato l’obbligo dell’Ente di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice amministrativo e che, in caso di ulteriore inadempienza, venga disposta la nomina di un commissario “ad acta”, per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.<br />	<br />
Al ricorso, depositato il 9 luglio 2007, è stata allegato l’originale dell’atto di diffida e messa in mora.<br />	<br />
La copia della sentenza del Tar e l’attestato del passaggio in giudicato 2 agosto 2006, sono stati prodotti in giudizio il 18 maggio 2009.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 21 maggio 2009 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
B – Considerato che:<br />	<br />
In applicazione dell’art. 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, l’atto introduttivo del giudizio è stato depositato direttamente presso la Segreteria del Tribunale, senza essere stato notificato al Comune di Catania.<br />	<br />
La Segreteria del Tribunale ha dato comunicazione di tale deposito all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali , in quanto organo esercitante poteri di vigilanza sul Comune di Catania, con nota dell’11 luglio 2007, pervenuta il 18 luglio 2007.<br />	<br />
Con nota prot. n. 2942 del 17 settembre 2007 il predetto Assessorato ha informato la Segreteria del Tar di aver ricevuto tale comunicazione, senza segnalare di averne informato il Comune di Catania.<br />	<br />
Poiché l’art. 111, comma 2, Costituzione, nel testo introdotto dalla Legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2, prescrive che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti” ed il procedimento giurisdizionale relativo all’esecuzione del giudicato ha natura sicuramente contenziosa (Cfr. Corte Cost. 9 dicembre 2005 n. 441), il Collegio ritiene che, nella specie, il contraddittorio non risulti integro, atteso che:<br />	<br />
&#8211; agli atti di causa non vi è prova che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali abbia informato l’Ente locale dell’esistenza del presente giudizio;<br />	<br />
&#8211; in ogni caso, abbandonando una prassi costantemente seguita, ispirata al sostanziale rispetto del diritto di difesa (garantito anzitutto dalla conoscenza degli atti processuali), il ricorrente non ha notificato l’atto introduttivo del giudizio al Comune<br />
Pertanto, proprio al fine di osservare il disposto costituzionale, al quale deve riconoscersi portata immediatamente precettiva e prevalente, va ordinato al Signor Licandro di notificare il ricorso per l’esecuzione del giudicato al Comune di Catania, entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte, della presente ordinanza, depositando nei trenta (30) giorni successivi la prova dell’avvenuta notifica presso la Segreteria del Tar.<br />	<br />
Con l’occasione, va ordinato al Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare in giudizio, entro quaranta (40) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte, della presente ordinanza, copia dei seguenti atti, in triplice esemplare:<br />	<br />
&#8211; delibera della G.M. n. 3753 del 28 luglio 1989 ed atti contabili, in base ai quali è stato determinato il credito di Lire 25.330.426 (Euro 13.082,07) a favore del ricorrente;<br />	<br />
&#8211; mandati di pagamento con i quali al ricorrente sono state corrisposte le somme di Lire 16.875.356 (Euro 8.715,39) e di Lire 2.374.021 (Euro 1.226,07) e degli eventuali atti deliberativi ad essi sottesi, relativi all’imputazione dei pagamenti parziali;<b	
- ogni ulteriore documento e/o chiarimento ritenuto utile, relativo ad eventuali successivi pagamenti.<br />	<br />
C – Ritenuto di rinviare l’ulteriore trattazione della causa alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Quarta ordina al ricorrente di procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti del Comune di Catania;<br />	<br />
ordina al Sindaco di Catania di depositare in giudizio gli atti indicati in motivazione, nel termine ivi indicato.<br />	<br />
Rinvia l’ulteriore trattazione della causa alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2009.<br />	<br />
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Brugaletta, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/06/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-18-6-2009-n-323/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/6/2009 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Saulle Lavoro – Malattia e infermità &#8211; Previdenza &#8211; Art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092 &#8211; Pensione privilegiata ordinaria &#8211; Termine di decadenza quinquennale per la proposizione della domanda &#8211; Decorrenza del termine dalla data di cessazione dal servizio anziché dal momento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Malattia e infermità &#8211; Previdenza &#8211; Art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092 &#8211; Pensione privilegiata ordinaria &#8211; Termine di decadenza quinquennale per la proposizione della domanda &#8211; Decorrenza del termine dalla data di cessazione dal servizio anziché dal momento della manifestazione della malattia – Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti &#8211; Asserita violazione egli art. 3 e 38 Cost. – illegittimità parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
&#8211; Franco          BILE       Presidente<br />
&#8211; Giovanni Maria  FLICK        Giudice<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE        &#8220;<br />
&#8211; Ugo               DE SIERVO         &#8220;<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA       &#8220;<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO     &#8220;<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA        &#8220;<br />
&#8211; Franco          GALLO           &#8220;<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA        &#8220;<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI       &#8220;<br />
&#8211; Sabino          CASSESE         &#8220;<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE          &#8220;<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO         &#8220;<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO      &#8220;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da S. E. nei confronti del Ministero della difesa, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />
<i><br />
    Udito</i> nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>    1. &#8211; La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 5 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per<i> </i>l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», per violazione dell&#8217;art. 3, primo comma, e dell&#8217;art. 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
    2. &#8211; Il giudice rimettente riferisce che il giudizio <i>a quo</i> ha ad oggetto il ricorso della vedova del capitano di corvetta G. L., cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data 10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999, avverso il decreto 11 gennaio 2001, n. 1/M, con il quale il Ministero della difesa &#8211; in applicazione dell&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 &#8211; ha respinto la domanda di pensione privilegiata di reversibilità, avanzata dalla ricorrente il 10 settembre 1999.<br />
    L&#8217;ordinanza di rimessione precisa che il provvedimento di diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della suddetta domanda e la cessazione dal servizio del militare e ciò, nonostante la Commissione medica, investita del caso, abbia accertato che l&#8217;infermità (Mesotelioma pleurico) che ha causato la morte del dipendente, diagnosticatagli nel maggio del 1998, sia dipesa dalla prolungata esposizione all&#8217;amianto subita nel corso del servizio prestato alle dipendenze della Marina militare dal 1951 fino al collocamento a riposo.<br />
    3. &#8211; Ricostruiti così i fatti di causa, il giudice <i>a quo</i> ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce, al primo comma, che «la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l&#8217;accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte»<i> </i>e, al secondo comma, che detto «termine è elevato a dieci anni qualora l&#8217;invalidità sia derivata da parkinsonismo».<br />
    3.1. &#8211; Ad avviso del rimettente, la <i>ratio legis</i> di tale disposizione si fonda sulle «conoscenze mediche e scientifiche dell&#8217;epoca in cui entrò in vigore il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, quando &#8211; fatta eccezione per il morbo di Parkinson &#8211; non erano ancora note «patologie che fossero del tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di tempo superiore ai cinque anni».<br />
    Il successivo progresso scientifico in materia, osserva sempre il rimettente, «ha messo in luce l&#8217;esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre il quinquennio», così come accade, in particolare, per le patologie provocate dall&#8217;esposizione all&#8217;amianto, «tutte caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l&#8217;inizio dell&#8217;esposizione e la comparsa della malattia».<br />
    3.2. &#8211; Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene che l&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, facendo «decorrere il termine di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza», in violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    La lesione del principio di eguaglianza, afferma ancora il giudice <i>a quo</i>, si manifesterebbe, altresì, «con riferimento al regime previsto per l&#8217;assicurazione infortuni e malattie professionali dei lavoratori dell&#8217;industria, ove il termine dell&#8217;azione per conseguire le prestazioni assicurative decorre &#8220;dal giorno dell&#8217;infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale&#8221;», secondo quanto disposto dall&#8217;art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).<br />
    3.3. &#8211; Sotto altro profilo, sempre ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe anche con l&#8217;art. 38, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di malattia.<br />
    Il giudice rimettente osserva, al riguardo, che «i termini decadenziali hanno la funzione di sanzionare un comportamento omissivo o inerte facendo venire meno il diritto di chi, pur avendone avuto la possibilità, non si è attivato tempestivamente», cosicché far decorrere il termine di decadenza<i> </i>dalla data di cessazione dal servizio, anziché da quella della manifestazione morbosa, «in tutti i casi in cui il tempo di latenza della malattia abbia superato il periodo decadenziale, equivale ad impedire in modo del tutto irragionevole l&#8217;esercizio del diritto riconosciuto dall&#8217;ordinamento, come quello alla pensione privilegiata».<br />
    3.4. &#8211; La Corte rimettente precisa, inoltre, che le odierne censure di legittimità costituzionale muovono da presupposti differenti rispetto a quelli posti a fondamento delle questioni aventi ad oggetto l&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, già decise da questa Corte, nel senso della manifesta inammissibilità, con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003. Nei relativi atti di rimessione, infatti, premessa «l&#8217;esistenza di un parallelismo tra il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla», si chiedeva &#8211; pur sempre in base al principio di uguaglianza &#8211; «l&#8217;estensione del termine decennale previsto per il parkinsonismo anche all&#8217;altra infermità»; scelta che questa Corte ha affermato essere riservata «alla discrezionalità del legislatore».<br />
    4. &#8211; Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia, in primo luogo, che la Commissione medica ospedaliera interessata del caso ha riconosciuto che la prolungata esposizione all&#8217;amianto cui è stato soggetto il dante causa della ricorrente durante il servizio rappresenta la «causa unica nel determinismo della patologia neoplastica che ha condotto a morte l&#8217;interessato, per cui il decesso deve considerarsi avvenuto per causa di servizio»; in secondo luogo, che il diniego dell&#8217;Amministrazione in ordine alla concessione della pensione privilegiata<i> </i>è «motivato esclusivamente con riferimento al disposto di cui all&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973».<br />
    Conseguentemente, conclude la Corte rimettente, dalla «soluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale dipende [.] l&#8217;esito del giudizio» <i>a quo.</i><br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>    1. &#8211; La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per<i> </i>l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
    1.1. &#8211; Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, stabilendo l&#8217;inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato qualora «il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l&#8217;accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza» (in violazione dell&#8217;art. 3 Cost.), nonché una irragionevole compressione del diritto alla pensione privilegiata (in contrasto con l&#8217;art. 38 Cost.), in tutte le ipotesi in cui l&#8217;infermità, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si sia manifestata successivamente al decorso di detto termine. <br />
    2. &#8211; La questione è fondata.<br />
    2.1. &#8211; Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte si è già occupata della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sotto un profilo diverso, e precisamente in relazione alla pretesa irragionevolezza della norma per il fatto che il termine quinquennale dalla cessazione del servizio per la richiesta della pensione privilegiata risulta elevato a dieci anni nel solo caso del morbo di Parkinson, pur non potendosi escludere l&#8217;esistenza di altre malattie &#8211; come la sclerosi multipla &#8211; che, al pari di quello, risultano di difficile diagnosi e caratterizzate da esordi e decorsi mutevoli.<br />
    Con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003, tale questione fu dichiarata manifestamente inammissibile, sul rilievo che «la scelta di prorogare i termini della domanda per l&#8217;una o per l&#8217;altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore». Tuttavia, questa Corte osservò, al contempo, che non era stata invece censurata «la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione del servizio indipendentemente dalle modalità di manifestazione della malattia» (così ordinanza n. 246 del 2003).<br />
    2.2. &#8211; L&#8217;odierno dubbio di costituzionalità muove proprio dalla considerazione che l&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando il <i>dies a quo</i> del termine quinquennale di decadenza al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l&#8217;insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine.<br />
    Le attuali conoscenze mediche, infatti, hanno messo in luce l&#8217;esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall&#8217;esposizione all&#8217;amianto.<br />
    Risulta, pertanto, evidente che quando l&#8217;infermità si manifesta successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l&#8217;infermità) della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione sia dell&#8217;art. 38, secondo comma, sia dell&#8217;art. 3 Cost., l&#8217;esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza denunciata dal giudice rimettente.<br />
    2.3. &#8211; Pertanto, con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio &#8211; ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi -, occorre che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi, il termine quinquennale di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte &#8211; ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato &#8211; decorra dalla manifestazione della malattia stessa.<br />
    Giova rimarcare, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l&#8217;infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi <br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 agosto 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2006 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2006-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2006-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2006-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2006 n.323</a></p>
<p>Pres. e Red. BILE legittima la disciplina del &#8220;sistema regionale di protezione civile&#8221; della regione emiliana Protezione civile &#8211; Norme della Regione Emilia-Romagna &#8211; Definizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile &#8211; Individuazione degli enti competenti ad espletare attività di protezione, nonché dei soggetti tutelabili. 1. Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2006-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2006 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2006-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2006 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Red. BILE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">legittima la disciplina del &ldquo;sistema regionale di protezione civile&rdquo; della regione emiliana</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Protezione civile &#8211; Norme della Regione Emilia-Romagna &#8211; Definizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile &#8211; Individuazione degli enti competenti ad espletare attività di protezione, nonché dei soggetti tutelabili.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 1, 2 e 3, dell&#8217;art. 2, dell&#8217;art. 4, comma 1, dell&#8217;art. 20, comma 2, lettera f), dell&#8217;art. 23 e dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell&#8217;Agenzia Regionale di protezione civile), proposte – in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>2. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 20 della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005, proposta – in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali» – dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">legittima la disciplina del “sistema regionale di protezione civile” della regione emiliana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori: &#8211; Franco		BILE		 Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		   Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		  Giudice; &#8211; Romano		VACCARELLA		  Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA		  Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO		  Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		  Giudice; &#8211; Franco		GALLO			  Giudice; &#8211; Luigi			MAZZELLA		  Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI		  Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE			  Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE			  Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO		  Giudice																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell&#8217;Agenzia Regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l&#8217;8 aprile 2005, depositato in cancelleria il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato l&#8217;8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell&#8217;Agenzia Regionale di protezione civile).<br />
    L&#8217;art. 1, commi 1, 2 e 3, è censurato in quanto – ridefinendo principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile – invaderebbe la competenza dello Stato cui è demandata, nella materia concorrente in argomento (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), la determinazione dei principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.<br />
    Il comma 2 del medesimo art. 1 – secondo cui «all&#8217;espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative» – è impugnato anche per contrasto con l&#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l&#8217;attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l&#8217;esercizio unitario.<br />
    Inoltre l&#8217;art. 1 è impugnato in quanto: (a) riformula il principio fondamentale già codificato dalla normativa di principio statale ed esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), così violando l&#8217;art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, conseguentemente, l&#8217;art. 117, terzo comma, nonché l&#8217;art. 118, ultimo comma, Cost.; (b) impone che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa intesa, in contrasto con quanto dispone l&#8217;art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l&#8217;attività tecnico-operativa dello Stato diretta ad assicurare i primi interventi è effettuata in raccordo con le Regioni; (c) limita la salvaguardia dell&#8217;incolumità esclusivamente ai cittadini, escludendo dal novero dei soggetti tutelabili coloro che cittadini non sono, così violando non solo i principi fondamentali della materia, ma anche quelli previsti dalla Costituzione, dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex art. 117, primo comma, Cost.) in tema di tutela dell&#8217;integrità della vita.<br />
    L&#8217;art. 2 è censurato alla luce del richiamato «principio unitario», sotto il profilo che esso – definendo gli eventi calamitosi sulla base dell&#8217;organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai parametri dell&#8217;intensità e dell&#8217;estensione del fenomeno (come previsto dall&#8217;art. 2 della citata legge n. 225 del 1992) – configura sistemi differenziati di intervento regionale suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza, sia l&#8217;azione statale per i casi calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione.<br />
    Anche l&#8217;art. 4, comma 1, è censurato sotto il profilo della «garanzia di unitarietà del sistema», in quanto – rimettendo alla Regione «l&#8217;esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale» – viola l&#8217;art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui lo Stato, in attuazione dell&#8217;art. 118, primo comma, Cost., può attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative delle quali occorra garantire l&#8217;unitarietà di esercizio.<br />
    A sua volta l&#8217;art. 20, che istituisce l&#8217;Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile – quali la gestione del volontariato, l&#8217;emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.<br />
    In particolare, secondo il ricorrente, il comma 2, lettera f), dello stesso art. 20 – che consente all&#8217;Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme – contrasta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.<br />
    L&#8217;art. 23 – che istituisce il Comitato operativo regionale per l&#8217;emergenza, operativo anche per i casi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale – è denunciato per violazione dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l&#8217;intervento nei casi di calamità più gravi.<br />
    Inoltre il ricorrente ritiene che lo stesso articolo, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi: (a) determina inutili duplicazioni di funzioni con quelle che la Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi svolge sull&#8217;intero territorio nazionale (ai sensi dell&#8217;art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e degli artt. 7 e 9 della legge n. 225 del 1992), nell&#8217;ambito del potere di coordinamento, anche scientifico, attribuito in via esclusiva allo Stato nella materia della protezione civile (art. 5 del citato decreto-legge n. 343 del 2001, art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); b) viola gli artt. 107, lettera f), punto 1), e 108, lettera a), punto 1), del medesimo d. lgs. n. 112 del 1998, i quali stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la funzione di definizione degli «indirizzi per la predisposizione e l&#8217;attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio» e che la Regione provveda «alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali».<br />
    La stessa norma, poi – affidando al suddetto Comitato (e in particolare al suo presidente, il direttore dell&#8217;Agenzia regionale) e alla Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l&#8217;art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l&#8217;art. 107 del d. lgs. n. 112 del 1998 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di più ampio orizzonte e non parcellizzati.<br />
    Infine, l&#8217;art. 24, comma 1 – che prevede il trasferimento di risorse nazionali all&#8217;Agenzia regionale –, è censurato per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo cui l&#8217;erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; per il ricorrente, le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo svolgimento delle funzioni pubbliche ad esse attribuite e di quelle aggiuntive che lo Stato eroga in via eventuale e comunque soltanto per gli specifici ambiti costituzionalmente individuati.</p>
<p>    1.1. – Nella memoria illustrativa d&#8217;udienza, la difesa del ricorrente sottolinea come la necessità dell&#8217;intervento statale (attraverso gli organi a ciò deputati), eventualmente anche tramite un&#8217;organizzata collaborazione con le Regioni, è imprescindibile in quei settori dell&#8217;ordinamento (come appunto la protezione civile) nei quali sono coinvolti interessi ed esigenze dell&#8217;intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente inerenti alla difesa dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica.</p>
<p>    2. – La Regione Emilia-Romagna si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso proposto perchè inammissibile e infondato, con riserva di esporne i motivi.</p>
<p>    2.1. – Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza, la Regione ha depositato memoria illustrativa, deducendo, in primo luogo, l&#8217;infondatezza delle censure mosse all&#8217;art. 1, commi 1–3, della legge in esame, giacché le norme impugnate sono prive di contenuto precettivo, limitandosi ad individuare l&#8217;oggetto della legge, ossia la «finalità prioritaria» dell&#8217;azione regionale. Inoltre, anche le singole disposizioni dei tre commi impugnati si pongono nel solco dei principi fondamentali dettati dallo Stato in ordine sia ai soggetti chiamati a partecipare all&#8217;attività di protezione civile in ambito regionale, sia alle modalità di svolgimento di detta attività, sia ai soggetti destinatari degli interventi.<br />
    Riguardo all&#8217;art. 2, che ribadisce in sostanza il contenuto dell&#8217;art. 2 della legge n. 225 del 1992, la Regione afferma che la norma si limita a coordinare il tipo e la dimensione dell&#8217;evento con norme più precise sulla competenza degli enti locali e di essa stessa, con ciò rispettando la competenza statale per gli eventi che ne richiedano l&#8217;intervento, quale manifestazione dei principi di unità e di solidarietà nazionale. Alle stesse conclusioni la Regione perviene quanto all&#8217;art. 4, che pone una mera norma di chiusura per tutto quanto non sia affidato ad altre amministrazioni dalla legislazione regionale e statale.<br />
    La Regione deduce poi l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 20, nella parte in cui istituisce l&#8217;Agenzia regionale di protezione civile, per genericità ed indeterminatezza dei parametri; e dell&#8217;ulteriore censura mossa alla previsione del comma 2, lettera f), dello stesso art. 20, per omessa illustrazione dell&#8217;oggetto del contrasto, che si verificherebbe tra la norma regionale e «quanto stabilito» dall&#8217;evocata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La censura sarebbe comunque infondata, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra la norma regionale e la citata direttiva statale.<br />
    Con riferimento all&#8217;art. 23, la Regione rileva che la norma in realtà conferisce all&#8217;istituito Comitato operativo regionale per l&#8217;emergenza, da un lato, il coordinamento tecnico-operativo delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, e, dall&#8217;altro lato, il concorso tecnico regionale ad interventi di ausilio e collaborazione con l&#8217;azione statale in caso di grandi eventi.<br />
    Inoltre, riguardo al comma 4 del medesimo art. 23, la difesa regionale osserva che la Commissione regionale grandi rischi costituisce una struttura necessaria proprio per l&#8217;attuazione, a livello regionale, dei criteri stabiliti dalla Commissione nazionale, senza duplicarne in alcun modo le funzioni, ma attuandone la trasposizione in sede locale. Infine, quanto alla censurata attribuzione al Comitato ed alla Commissione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, essa si riferisce specificamente all&#8217;attività propria delle Regioni e non contrasta con alcuna attività statale.<br />
    Riguardo, da ultimo, all&#8217;impugnato art. 24, comma 1, la difesa regionale deduce che tale norma si limita a descrivere le entrate dell&#8217;Agenzia regionale di protezione civile e, pertanto, non pone alcun vincolo per la finanza statale, trattandosi di risorse che lo Stato, in base a proprie leggi e a proprie decisioni attuative, assegna alla Regione per le finalità della protezione civile, che la Regione a sua volta assegna in gestione all&#8217;Agenzia regionale.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia–Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell&#8217;Agenzia Regionale di protezione civile).</p>
<p>    1.1. – Un primo gruppo di questioni riguarda i commi 1, 2 e 3 dell&#8217;art. 1. <br />
    Il comma 1 sancisce che la Regione Emilia-Romagna con la legge in esame provvede, nell&#8217;esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. Il comma 2 precisa che all&#8217;espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. E soggiunge che, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. Il comma 3 infine prevede che i soggetti ora indicati compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l&#8217;obiettivo di garantire la salvaguardia dell&#8217;incolumità dei cittadini, la tutela dell&#8217;ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.</p>
<p>    1.2. – Tali disposizioni sono impugnate innanzitutto sotto il profilo che esse – nel ridefinire principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile – contrasterebbero con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in base al quale spetta allo Stato determinare, in maniera unitaria a livello nazionale, i principi fondamentali nella materia concorrente della «protezione civile».<br />
    La questione non è fondata.<br />
    In ordine all&#8217;assetto delle competenze nella materia concorrente della «protezione civile» ed al rispetto da parte della Regione dei principi fondamentali posti dallo Stato, la Corte ha più volte affermato (sentenze n. 327 del 2003 e n. 32 del 2006) che – ancor prima della riforma costituzionale del 2001 – il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (con la legge 24 febbraio 1992, n. 225), aveva già rinunciato ad un modello centralizzato optando per un&#8217;organizzazione diffusa a carattere policentrico; e che in tale logica, nell&#8217;art. 2, comma 1, della legge citata, lo stesso legislatore aveva previsto tre diverse tipologie di &#8220;eventi&#8221;, correlativamente definendo competenze e responsabilità: a) eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi che comportano l&#8217;intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari.<br />
In questa prospettiva, nel mutato quadro del nuovo assetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la legge regionale in esame, con gli impugnati commi dell&#8217;art. 1, persegue la finalità prioritaria di salvaguardare la sicurezza territoriale della Regione (comma 1) e – in coerenza con tale finalità – disciplina il coordinamento della propria attività con quella degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti (comma 2) nell&#8217;ambito degli interventi del “sistema regionale di protezione civile” (comma 3; v. pure art. 3).<br />
    Il rispetto della sfera di competenza dello Stato risulta esplicitato da diverse norme della legge stessa: l&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), prevede, in conformità alla legislazione statale, l&#8217;intervento e il coordinamento dello Stato per fronteggiare eventi calamitosi di rilievo nazionale, che colpiscono il territorio regionale; l&#8217;art. 4, comma 3, prevede che la partecipazione della Regione ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale avvenga in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali; gli artt. 5 e 6, disciplinano l&#8217;esercizio, da parte delle Province e dei Comuni, di funzioni e compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla citata legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; gli artt. 11, 12 e 20, comma 2, lettere b) e c), sanciscono che il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e il piano regionale per la preparazione e gestione delle emergenze sono predisposti rispettivamente in armonia con gli indirizzi nazionali ed in conformità con i criteri di massima formulati a livello nazionale; l&#8217;art. 13 prevede, in materia di incendi boschivi, il rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353; l&#8217;art. 17 stabilisce, in materia di volontariato di protezione civile, il rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266. <br />
    Si deve quindi ritenere che la norma impugnata, così come tutta la legge regionale, ha quale oggetto soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art. 2, comma 1, lettera c, della stessa legge), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame.</p>
<p>    1.3. – Il comma 2 dell&#8217;art. 1 (secondo cui «all&#8217;espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative») è, altresì, ritenuto dal ricorrente in contrasto con l&#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., che, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l&#8217;attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l&#8217;esercizio unitario.<br />
    La questione non è fondata.<br />
    Poiché sulla base delle considerazioni appena esposte, la norma impugnata si riferisce solo alle attività del «sistema regionale di protezione civile», essa non incide su calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza statale. E comunque essa non preclude l&#8217;eventuale allocazione in capo allo Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l&#8217;esercizio unitario, ai sensi dell&#8217;art. 118 Cost., che peraltro – secondo la giurisprudenza di questa Corte – può avvenire soltanto sulla base di una legge statale, in ossequio al principio di legalità.</p>
<p>    1.4. – Il comma 2 dell&#8217;art. 1 è anche censurato nella parte in cui esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali): secondo il ricorrente, la norma – in quanto riformula il principio fondamentale posto dall&#8217;art. 6 della legge n. 225 del 1992 – violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, ultimo comma, Cost.<br />
    La questione non è fondata, poiché basata su una lettura incompleta della norma impugnata.<br />
    Infatti, il comma 2 – dopo aver affermato che «all&#8217;espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11» – aggiunge testualmente che «vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile». Il tenore generale della disposizione consente, dunque, di ritenere comprese nel concorso alle attività di protezione civile anche le categorie di soggetti indicate dal ricorrente.</p>
<p>    1.5. – Il comma 2 dell&#8217;art. 1 è ancora impugnato – nella parte in cui prevede che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga «previa intesa» – sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l&#8217;attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile».<br />
    Neanche tale questione è fondata.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, della legge regionale in esame si risolve in una parafrasi dei principi fissati dall&#8217;art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 225 del 1992, prima ricordati (al n. 12), integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998. <br />
    A sua volta, il comma 1 dell&#8217;art. 23 attribuisce all&#8217;istituito Comitato regionale per l&#8217;emergenza – oltre alla «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina spetta alla legge regionale – anche il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225, in evidente funzione ausiliaria e collaborativa con gli organi statali.<br />
    In un quadro siffatto, la previsione dell&#8217;«intesa» non viene impiegata in senso contrapposto al «concorso» e al «raccordo» previsti dal citato art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001; ma per significare che – nei casi in cui l&#8217;attività degli organi regionali può concorrere con quella di organi statali, ossia nei casi di cui alla menzionata lettera c) – gli organi regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell&#8217;autonomia dell&#8217;amministrazione statale.</p>
<p>    1.6. – A sua volta, il comma 3 dell&#8217;art. 1 è censurato – nella parte in cui limita ai «cittadini» la salvaguardia dell&#8217;incolumità, escludendo dal novero dei soggetti tutelati chi cittadino non sia – per violazione dei principi fondamentali della materia e di quelli previsti dalla Costituzione, dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.).<br />
    La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;espressione «cittadini» non è evidentemente usata dalla norma in senso tecnico, riferito all&#8217;appartenenza delle persone allo Stato, con esclusione degli stranieri o degli apolidi; e può dunque agevolmente essere intesa, in senso costituzionalmente orientato, come riferita in generale a tutte le persone fisiche.</p>
<p>    2. – L&#8217;art. 2, sul presupposto dell&#8217;esistenza di un «principio unitario» che informerebbe la materia, è censurato sotto il profilo che – definendo gli eventi calamitosi in funzione dell&#8217;organo competente ad intervenire piuttosto che dell&#8217;intensità ed estensione del fenomeno (come previsto dall&#8217;art. 2 della legge n. 225 del 1992) – configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall&#8217;altro, l&#8217;azione statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della singola Regione.<br />
    La questione non è fondata.<br />
    A prescindere dalla già rilevata erroneità della premessa dell&#8217;esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile, si è notato (retro, n. 1.5.) come la norma regionale si ponga invece nel solco dei principi fissati dall&#8217;art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 225 del 1992, integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il cui contenuto del resto sostanzialmente riproduce.</p>
<p>    3. – L&#8217;art. 4, comma 1, è a sua volta censurato (ancora sul presupposto «dell&#8217;unitarietà del sistema») sotto il profilo che esso – attribuendo alla Regione «l&#8217;esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale» – violerebbe l&#8217;art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale, in attuazione dell&#8217;art. 118, primo comma, Cost., lo Stato può attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l&#8217;unitarietà di esercizio.<br />
    Nei termini in cui è proposta, la questione non è fondata.<br />
    Valgono, infatti, le medesime considerazioni svolte circa l&#8217;erroneità della premessa dell&#8217;«unitarietà del sistema» di protezione civile e circa l&#8217;inidoneità di norme come quella impugnata ad impedire un&#8217;eventuale allocazione in capo allo Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, ai sensi dell&#8217;art. 118 Cost.</p>
<p>    4. – L&#8217;art. 20, che istituisce l&#8217;Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile – quali la gestione del volontariato, l&#8217;emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.<br />
    Nei termini prospettati – ed anche a prescindere dalla genericità dell&#8217;argomentazione a sostegno dell&#8217;asserita incostituzionalità – la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non v&#8217;è traccia di tale motivo di impugnazione.</p>
<p>    4.1. – L&#8217;art. 20, comma 2, lettera f) – che consente all&#8217;Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme –, è censurato per contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004; a sostegno dell&#8217;impugnazione il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 238 del 2004, deducendo che in essa «si prevede che le Regioni non possano porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali».<br />
    La questione non è fondata.<br />
    In primo luogo, l&#8217;affermazione di cui alla richiamata sentenza – peraltro non espressa nei termini evocati nel ricorso – si muove nel diverso ambito dell&#8217;esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni (di cui ai commi quinto e nono dell&#8217;art. 117 Cost.) e del necessario coordinamento di esso con l&#8217;esclusiva competenza statale in tema di politica estera (secondo le procedure dettate dall&#8217;art. 6 della legge n. 131 del 2003). La decisione non può quindi di per sé comportare l&#8217;incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale – trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione – al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali (ex art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost. ed art. 1 della legge n. 131 del 2003).<br />
    D&#8217;altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all&#8217;Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell&#8217;art. 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il quale al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.<br />
    5. – L&#8217;art. 23 è censurato sotto diversi profili.<br />
    La norma – nella parte in cui istituisce il Comitato operativo regionale per l&#8217;emergenza (COREM), con funzioni estese anche ai casi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera c) – violerebbe, in primo luogo, l&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l&#8217;intervento nei casi di calamità più gravi.<br />
    La questione non è fondata.<br />
    Infatti, il comma 1 dell&#8217;art. 23 attribuisce al COREM – da un lato – la «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina (per le ragioni esaminate: retro, n. 1.2.) spetta alla competenza della Regione ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; e – dall&#8217;altro – il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), della stessa legge n. 225, in funzione meramente ausiliaria e collaborativa con i competenti organi statali.</p>
<p>    5.1. – Inoltre, secondo il ricorrente, la norma – nella parte in cui istituisce la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – violerebbe: a) l&#8217;art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e gli artt. 7 e 9 della legge n. 225 del 1992, determinando inutili duplicazioni di funzioni con quelle svolte sull&#8217;intero territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi; b) gli artt. 107, lettera f), numero 1), e 108, lettera a), numero. 1), del d. lgs. n. 112 del 1998, sulle competenze di Stato e Regioni in tema di predisposizione e attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi.<br />
    Entrambi i profili di censura sono infondati.<br />
    Anche le funzioni della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – in coerenza con l&#8217;intero assetto della legge regionale in esame – devono ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, con esclusione quindi degli eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi straordinari, di competenza statale (art. 2, comma 1, lettera c). <br />
    D&#8217;altro canto, la Commissione regionale ha il solo compito di fornire, su richiesta della Regione, consulenza, supporto tecnico-scientifico e proposte in materia di previsione e prevenzione dei rischi specifici del territorio regionale; essa quindi (nell&#8217;intenzione del legislatore regionale, peraltro libero di legiferare nella materia concorrente col solo rispetto dei principi fondamentali) è anche deputata ad attuare, trasponendoli a livello regionale, i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale, senza con ciò duplicarne le funzioni.</p>
<p>    5.2. – Infine la norma – nella parte in cui affida al Comitato operativo regionale per l&#8217;emergenza e alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l&#8217;art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l&#8217;art. 107 del d. lgs. n. 112 del 1998, che attribuiscono allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più ampio orizzonte, non parcellizzati.<br />
    Nel senso dell&#8217;infondatezza della censura valgono i criteri interpretativi più volte citati: la norma impugnata, riguardando attività della Regione per eventi rientranti nell&#8217;ambito della sua competenza, non comporta di per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme interposte, pur se non le richiama esplicitamente (ma nemmeno contiene previsioni ad esse contrarie) (sentenze n. 327 del 2003 e n. 129 del 2006).</p>
<p>    6. – Infine l&#8217;art. 24, comma 1, è censurato nella parte in cui prevede il trasferimento di risorse statali all&#8217;Agenzia regionale, per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l&#8217;erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.<br />
    La questione non è fondata.<br />
    La norma impugnata classifica fra le entrate dell&#8217;Agenzia regionale – oltre alle risorse ordinarie e straordinarie trasferite annualmente dalla Regione – le risorse ordinarie statali per l&#8217;esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile; le risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi da cui derivi lo stato di emergenza nel territorio regionale; le risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all&#8217;art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e le risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.<br />
    Il suo contenuto, pertanto, è meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce certo fonte di obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato; sicché il solo effetto dell&#8217;elenco è quello di legittimare l&#8217;Agenzia a ricevere gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 1, 2 e 3, dell&#8217;art. 2, dell&#8217;art. 4, comma 1, dell&#8217;art. 20, comma 2, lettera f), dell&#8217;art. 23 e dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell&#8217;Agenzia Regionale di protezione civile), proposte – in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 20 della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005, proposta – in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali» – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il citato ricorso.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2006-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2006 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione da prove orali di un concorso (nella specie, per l’accesso alla professione legale) qualora, considerati i dettagliati criteri fatti propri dalla commissione esaminatrice, non emerga l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuire un voto di insufficienza. Il candidato e’ in conseguenza ammesso con riserva alla prova orale. (G.S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione da prove orali di un concorso (nella specie, per l’accesso alla professione legale) qualora, considerati i dettagliati criteri fatti propri dalla commissione esaminatrice, non emerga l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuire un voto di insufficienza. Il candidato e’ in conseguenza ammesso con riserva alla prova orale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA BASILICATA<br />POTENZA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 323/05<br />
Registro Generale: 386/2005<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAMOZZI Presidente<br />GIANCARLO PENNETTI Cons.<br />PASQUALE MASTRANTUONO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Settembre 2005<br />
Visto il ricorso 386/2005  proposto da:<br />
<b>LOPEZ GIANFRANCO </b><br />
rappresentato e difeso da:CALCULLI AVV. FRANCESCO &#8211; SARRA AVV. MAURIZIOcon domicilio eletto in POTENZAVIA ROSICA, 89pressoC/O SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>I SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO PERUGIA </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede<br />
<b>I E II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO-POTENZA  </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO POTENZA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE C.LE ESAMI DI AVVOCATO C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2004.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMM.NE C.LE ESAMI DI AVVOCATO C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO PERUGIA <br />
COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO POTENZA<br />I E II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO-POTENZA<br />I SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA <br />
II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Primo Ref. PASQUALE MASTRANTUONO  e uditi, per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;</p>
<p>Considerato che:<br />-da una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il presente ricorso appare assistito dal necessario fumus boni juris, in quanto, avuto riguardo da un lato ai dettagliati criteri di valutazione (stabiliti il 21.12.2004 dalla Commissione Centrale<br />
-pertanto, il ricorrente va ammesso con riserva alle prove dell’Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, indetto con DM 8.7.2004;<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui al citato art. 21 L. n.1034/1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>POTENZA, li 08 Settembre 2005<br />
IL PRESIDENTE<br /> L’ ESTENSORE</p>
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