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	<title>3225 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3225 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2020-n-3225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2020-n-3225/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3225</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Stefano Fantini, Consigliere, Estensore; PARTI: (C.N.A. Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Bertuzzi, c. Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Rizzo) E&#8217; legittimata ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2020-n-3225/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2020-n-3225/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Stefano Fantini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C.N.A. Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Bertuzzi, c. Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Rizzo)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimata ad intervenire in giudizio l&#8217;associazione rappresentativa di imprese che faccia valere interessi omogenei dei propri iscritti, anche se non sia investita della rappresentanza dell&#8217;intera categoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo amministrativo &#8211; legittimazione ad agire &#8211; associazione rappresentativa di imprese &#8211; limiti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Provvedimento amministrativo &#8211; atto normativo &#8211; regolamento &#8211; annullamento &#8211; effetti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. E&#8217; legittimata ad intervenire in giudizio l&#8217;associazione rappresentativa di imprese che faccia valere interessi omogenei dei propri iscritti, anche se non sia investita della rappresentanza dell&#8217;intera categoria, purchè operi per perseguire gli scopi statutari di tutela degli interessi degli operatori aderenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. L&#8217;annullamento di un atto normativo, come un Regolamento comunale (nel caso di specie, impugnato), in quanto fonte del diritto, seppur territorialmente delimitata, suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri della generalità , astrattezza e innovatività , è efficace </i><i>erga omnes</i><i>: nel senso che la sua caducazione ne comporta la rimozione dall&#8217;Ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorchè non parte del giudizio in senso formale.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/05/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03225/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07103/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7103 del 2019, proposto da C.N.A. Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Bertuzzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05588/2019, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Bertuzzi, e Rocchi in dichiarata delega di Rizzo;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- La C.N.A.-Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, associazione di categoria del settore, ha interposto appello nei confronti della sentenza 3 maggio 2019, n. 5588 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II-<i>ter</i>, che ha accolto in parte il suo ricorso avverso la deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 47 del 17 aprile 2018, recante ilÂ  <i>Regolamento per l&#8217;esercizio delle attività  commerciali ed artigianali nel territorio della Città  Storica&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Regolamento è informato alla previsione di tre ambiti territoriali di disciplina per il centro storico di Roma: <i>a)</i> un primo ambito denominato  <i>&#8220;Città  Storica (tessuti da T7 a T10)&#8221;&#8221;</i>; <i>b)</i> un secondo ambito, intermedio, denominato  <i>&#8220;Città  Storica (tessuti da T1 a T6)&#8221;&#8221;</i>, recante un livello di regolamentazione moderatamente rigido; <i>c)</i> un terzo livello pìù ristretto denominato  <i>&#8220;Sito Unesco e Rioni che ricadono anche parzialmente nello stesso&#8221;&#8221;</i>, in riferimento al quale sono state adottate prescrizioni pìù stringenti, volte a garantire la qualità  dell&#8217;offerta nel settore alimentare e comprensive dei divieti di nuove aperture in tale settore a causa del superamento delle soglie di saturazione. In tale ultimo cerchio concentrico in cui è ripartita la città  sono state adottate misure eccezionali di contingentamento delle attività  commerciali ed artigianali nel settore alimentare.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con il ricorso in primo grado la C.N.A. aveva dedotto l&#8217;illegittimità  del<i>Regolamento</i>, in particolare dell&#8217;art. 14, commi 1, 2 e 4, dell&#8217;art. 8, comma 1, dell&#8217;art. 5, commi 1 e 3, dell&#8217;art. 12, comma 2, dell&#8217;art. 10, comma 1, lett. <i>e)</i>, per violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, nella considerazione del difetto di motivazione, conseguente alla mancata allegazione della Relazione relativa ai dati presenti nel SIC (Sistema Informativo del Commercio) di Roma Capitale, del difetto di istruttoria, nonchè ancora della violazione dei principi di proporzionalità , ragionevolezza e non discriminazione da parte delle norme regolamentari, ovviamente ciascuna sotto i differenziati profili che vengono in emersione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. &#8211; La sentenza appellata ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del C.N.A. limitatamente alle censure avverso gli artt. 5, commi 1 e 3, e 14, commi 4 e 5, della delibera, sulla disciplina del consumo sul posto, per potenziale conflitto di interesse tra i soggetti rappresentati, ed in parte ha accolto il ricorso, limitatamente al terzo motivo, sull&#8217;impugnativa della prescrizione dell&#8217;art. 8, comma 1, disponendone l&#8217;annullamento «<i>nella parte in cui subordina l&#8217;apertura delle attività  ivi meglio elencate al possesso di &#8220;&#8221;un&#8217;anzianità  di iscrizione alla Camera di Commercio o all&#8217;albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni&#8221;&#8221; ed all&#8217;esercizio &#8220;&#8221;da almeno tre anni&#8221;&#8221; dell&#8217;attività </i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">3.- Con l&#8217;appello la C.N.A. ha lamentato l&#8217;erroneità  della sentenza deducendo, in relazione alla statuizione di inammissibilità  parziale per difetto di legittimazione attiva, la violazione dell&#8217;art. 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180; reiterando poi, come motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado respinte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. &#8211; Si è costituita in resistenza, con memoria di forma, Roma Capitale, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di prime cure che ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  parziale del ricorso, con riguardo alle censure rivolte avverso gli artt. 5, commi 1 e 3, e 14, comma 4, della delibera, sulla disciplina del consumo sul posto, per difetto di legittimazione attiva dell&#8217;associazione appellante, associazione di rappresentanza delle imprese artigiane, degli imprenditori e delle piccole e medie imprese e del commercio di Roma, in quanto svolte nell&#8217;interesse dei soli artigiani ed esercenti la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nello specifico avendo come controinteressati gli esercizi di somministrazione, categorie entrambe rappresentate dall&#8217;associazione, che viene dunque a trovarsi in una condizione di potenziale conflitto di interessi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per l&#8217;appello la detta statuizione viola l&#8217;art. 4 (<i>Legittimazione ad agire delle associazioni</i>) della legge 11 novembre 2011, n. 180 (<i>Norme per la tutela della libertà  d&#8217;impresa. Statuto delle imprese</i>), che consente alle associazioni di categoria, dalle determinate caratteristiche dimensionali, di proporre azioni sia a tutela di interessi relativi alla generalità  dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei ma relativi solo ad alcuni soggetti. L&#8217;appello aggiunge come non vi sia una categoria di imprese di esercizi di somministrazione dagli interessi contrapposti a quelli delle imprese artigiane e che nessuno degli esercizi di somministrazione iscritti al C.N.A. ha manifestato dissenso al ricorso di primo grado, anche perchè le norme regolamentari contestate non intendono prevenire fenomeni di concorrenza scorretta verso gli esercizi di somministrazione, essendo la concorrenza materia riservata alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato, con conseguente ipotetica nullità  di una previsione regolamentare se così¬ intesa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;appello reitera dunque i motivi di impugnazione in primo grado riguardo all&#8217;art. 5 del Regolamento, nella parte in cui impone che le attività  caratterizzate dal consumo sul posto possono destinare all&#8217;uopo una superficie interna calpestabile non superiore al 25 per cento della superficie totale dell&#8217;esercizio e comunque non pìù di cinquanta metri quadrati, prevedendo inoltre che tale superficie deve essere distinta e mantenuta separata da quella destinata all&#8217;attività  di vendita o di produzione; per la C.N.A., conseguenzialmente illegittima è anche la disciplina transitoria dell&#8217;art. 14 che impone agli esercizi di vicinato che giÃ  effettuano il consumo sul posto di adeguarsi alle prescrizioni del predetto art. 5 entro dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore del Regolamento. I profili di illegittimità  sono ravvisati nella violazione della disciplina regionale sull&#8217;artigianato (art. 6 l.r. Lazio 17 febbraio 2015, n. 3) e di commercio (artt. 24 e 25 della l.r. Lazio 18 novembre 1999, n. 33) che non consentono tali liniti dimensionali; e il Comune può disciplinare il decoro esterno di un esercizio commerciale, ma non le modalità  dell&#8217;attività  del &#8220;&#8221;consumo sul posto&#8221;&#8221; all&#8217;interno dell&#8217;esercizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il motivo sulla statuizione in rito è fondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (<i>Norme per la tutela della libertà  d&#8217;impresa. Statuto delle imprese</i>) dispone: «<i>le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [&#038;], ovvero nel Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità  dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti</i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie, la C.N.A. ha agito a tutela degli interessi delle imprese artigiane e dei soggetti esercenti la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, dunque di interessi omogenei rappresentati dalla confederazione. Il che è sufficiente a costituirne la legittimazione, a prescindere dalla compatibilità  delle posizioni azionate rispetto agli altri soggetti appartenenti alla categoria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La soluzione trova indiretta conferma anche nella giurisprudenza per cui è legittimata ad intervenire in giudizio l&#8217;associazione rappresentativa di imprese che faccia valere interessi omogenei dei propri iscritti, anche se non sia investita della rappresentanza dell&#8217;intera categoria, purchè operi per perseguire gli scopi statutari di tutela degli interessi degli operatori aderenti (Cons. Stato, Ad. plen., 21 maggio 2019, n. 8).</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. &#8211; Per quanto riguarda invece la censura contro l&#8217;art. 5, commi 1 e 3, del Regolamento (che impone per il consumo sul posto la adibizione di una superficie interna calpestabile non superiore al 25 per cento della superficie totale dell&#8217;esercizio e comunque di non pìù di cinquanta metri quadrati, prevedendo che tale superficie sia distinta e mantenuta separata da quella destinata all&#8217;attività  di vendita o di produzione) nonchè avverso la correlata disciplina transitoria dell&#8217;art. 14, osserva il Collegio che l&#8217;art. 5 della deliberazione dell&#8217;Assemblea capitolina n. 47 del 17 aprile 2018 risulta giÃ  espunto in forza di annullamento di cui alle recenti sentenze di questa V Sezione, 8 gennaio 2020, n. 139 e n. 141, che hanno accolto i motivi nei rispettivi ricorsi, annullando «<i>tutte le illogiche previsioni delle contestate disposizioni contenute nell&#8217;art. 5 del regolamento, che tutte determinano, in sostanza, limitazioni rilevanti all&#8217;attività  degli esercizi di vicinato non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di giustificazioni obiettive</i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si tratta pertanto di previsioni regolamentari giÃ  annullate in sede giurisdizionale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Vale a questo punto ricordare che, per costante giurisprudenza, l&#8217;annullamento di un atto normativo, come il Regolamento comunale impugnato, fonte del diritto (seppur territorialmente delimitata) suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri della generalità , astrattezza e innovatività , è efficace <i>erga omnes</i>: nel senso che ne comporta la rimozione dall&#8217;ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorchè non parte del giudizio in senso formale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2019, n. 5164; IV, 19 febbraio 2007, n. 883; IV, 12 maggio 2006, n. 2671); comporta dunque la preclusione, per l&#8217;amministrazione, di continuare ad applicare la norma.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ne discende che è qui venuto meno l&#8217;oggetto della doglianza in giustizia. Il che a questo punto preclude a questo giudice di prenderla in considerazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il motivo è dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche riguardo all&#8217;impugnazione dell&#8217;altra disposizione di cui all&#8217;art. 14, comma 4, sulla disciplina transitoria dell&#8217;adeguamento alle prescrizioni nei dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore del Regolamento: la retroattività  dell&#8217;annullamento è tale che chiunque vi possa essere interessato può reclamare <i>ex tunc</i> la sua portata ripristinatoria; il esclude ogni obbligo di adeguamento e il venir meno della base per qualsivoglia atto applicativo in ipotesi posto in essere dall&#8217;amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 4 maggio 2004, n. 2754).</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. &#8211; Con il secondo motivo si deduce il vizio motivazionale della sentenza sulle censure che contestano le modalità  di esercizio della potestà  regolamentare di Roma Capitale con riferimento alla disciplina del commercio nel centro storico: in particolare quanto alla preclusione indiscriminata all&#8217;apertura di nuove strutture di vendita alimentare, senza una specifica e puntuale previa attività  istruttoria, contro il principio di liberalizzazione del commercio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il motivo è infondato, per ormai consolidata giurisprudenza, cui può farsi integrale rinvio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Peraltro giova premettere che la contestata disciplina regolamentare, come esposto, prevede tre ambiti territoriali caratterizzati da differente disciplina, al fine, come da preambolo, di &#8220;&#8221;<i>conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città  Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità  offerta dalle attività  commerciali e artigianali della tipologia alimentare</i>&#8220;&#8221;, secondo le emergenze risultanti dallo studio effettuato a supporto del nuovo Regolamento e basato sull&#8217;elaborazione dei dati presenti nel sistema <i>S.I.C.</i> (<i>Sistema Informativo del Commercio</i>) di Roma Capitale riferiti al 30 marzo 2017.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con questa premessa, va precisato che il Regolamento per l&#8217;esercizio delle attività  commerciali ed artigianali nel territorio della Città  Storica ha fondamento, oltre che negli artt. 117 e 118 Cost., negli artt. 3, 4, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 e nell&#8217;art. 5 (<i>Ruolo del comune</i>) della l.r. Lazio 6 agosto 1999, n. 14 (<i>Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo</i>); in tale materia inoltre il Comune è titolare di competenze proprie ai sensi dell&#8217;art. 10 (<i>Disposizioni particolari</i>), comma 1, lett. <i>b)</i>, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (<i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le limitazioni sono state previste all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria che ha tenuto conto di elementi oggettivi (l&#8217;elaborazione dei dati presenti nel sistema <i>S.I.C.</i> &#8211; <i>Sistema Informativo del Commercio</i> di Roma Capitale) e si è conclusa con l&#8217;evidenziazione del dato che la concentrazione delle attività  commerciali ed artigianali di tipo alimentare dove si svolge anche il consumo sul posto dei prodotti alimentari venduti «<i>ha determinato un aumento del livello di pressione antropica tale da compromettere la sostenibilità  ambientale del territorio</i>»</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dette limitazioni, contenute nell&#8217;impugnato art. 5 della delibera n. 47 del 2018, appaiono commisurate alle esigenze di equilibrato rapporto con valori e interessi pubblici e generali di primo ordine, sicchè adottate nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità : è rispetto a quelli e alla loro primaria incidenza per la vita collettiva che va condotta ogni operazione di bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione in funzione di promozione della concorrenza e la salvaguardia di esigenze di ordine imperativo a tutela di interessi generali.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, come la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato riguardo al precedente Regolamento, di cui alla delibera dell&#8217;Assemblea Capitolina n. 36 del 2006, ma con ragionamento che vale anche per la fattispecie in esame, la disciplina contenente limitazioni &#8220;&#8221;<i>non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio (nella misura in cui questa contempla l&#8217;esclusione della apponibilità  di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati), nè con il principio costituzionale di libertà  dell&#8217;iniziativa economica privata, la quale deve comunque essere coordinata ed indirizzata alle utilità  e finalità  sociali, non potendosi svolgere in contrasto con esse</i>&#8220;&#8221; (così¬ Cons. Stato, V, 30 luglio 2018, n. 4663).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In linea generale, a prescindere dunque dalla vicenda di Roma Capitale, la giurisprudenza ha chiarito che non sono illegittimi gli interventi tesi a regolamentare le attività  economiche, qualora risultino necessari o comunque appaiano proporzionati rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti: il principio di liberalizzazione delle attività  economiche non è di portata assoluta, perchè ove del caso va rapportato a esigenze generali di salvaguardia di altri beni di interesse collettivo, e tra questi la salvaguardia e tutela del territorio, dell&#8217;ambiente, dei beni culturali e paesaggistici (Cons. Stato, V, 14 gennaio 2019, n. 298).</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. &#8211; Con il terzo mezzo, l&#8217;appello nega la configurabilità  di un&#8217;anomalia di densità  delle attività  artigianali rispetto alla domanda che va soddisfatta nel territorio del I Municipio, nel cui ambito ricadono molti dei rioni pìù turisticamente attrattivi di Roma; e anzi negli ultimi dieci anni sono diminuiti i laboratori artigianali. L&#8217;appello allega inoltre l&#8217;illegittimità  anche dell&#8217;art. 14, comma 2, che preclude il subingresso su cessione delle attività  commerciali di tipo artigianale, per violazione degli artt. 3 (penalizzando l&#8217;imprenditore individuale rispetto alle società  di capitali, che possono intervenire sull&#8217;assetto societario) e 41 Cost..</p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche tale motivo, che torna a contestare la valutazione del livello di pressione antropica idonea a compromettere la sostenibilità  ambientale del territorio effettuata dall&#8217;amministrazione, è infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Gli argomenti addotti per contestare il divieto, contenuto nell&#8217;art. 14 del Regolamento, di aperture di nuove attività  di vicinato al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e l&#8217;apertura di nuove attività  artigianali per un triennio, non evidenziano una manifesta irragionevolezza della scelta dell&#8217;amministrazione, bene improntata, come afferma l&#8217;appellata sentenza, a mantenere alto lo <i>standard</i> della qualità  dell&#8217;offerta commerciale con il mezzo di una discriminazione qualitativa di accesso al mercato, con restrizioni e conformazioni per tipologie e per settori merceologici.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ogni caso, la sentenza appellata ha ritenuto che, pur a fronte della prospettazione di dati numerici contrastanti, «<i>sussiste quella rilevante concentrazione di esercizi che è stata rilevata nell&#8217;area di tutela</i>» e che giustifica la previsione di un tempo transitorio per il quale sono vietate aperture di nuovi esercizi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Valgono, per il resto, le considerazioni<i>supra</i> esposte sulla necessaria comparazione degli interessi, che esclude la violazione dell&#8217;iniziativa economica privata, comunque sottoposta al limite sistemico del rispetto dell&#8217;utilità  sociale, e del non pregiudizio alla sicurezza, libertà  e dignità  umana.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. &#8211; Queste considerazioni portano alla reiezione anche del quarto motivo, che muove critica al divieto di apertura di nuove attività  di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare ai sensi dell&#8217;art. 14 del Regolamento, potendosi prescindere dal sindacato sulla genericità  del motivo esperito avverso un atto normativo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Va peraltro evidenziato che la norma transitoria è sottoposta alla verifica biennale dei dati inerenti gli indici di saturazione, con possibilità  che il divieto sia antecedentemente rimosso. Si tratta di disposizione volta a garantire l&#8217;adeguatezza e l&#8217;oggettività  nel tempo dell&#8217;istruttoria anche per escludere il rischio di rendite di posizione in favore degli operatori giÃ  insediati e al contempo di garantire, nell&#8217;equo bilanciamento degli interessi, il servizio all&#8217;utenza, sia dei residenti che dei turisti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. &#8211; Il quinto motivo poi reitera la censura di illegittimità  degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 5, della deliberazione assembleare n. 47 del 2018, nell&#8217;assunto, rispettivamente, che non esiste una norma che imponga l&#8217;obbligo di effettuare la vendita di generi alimentari in forma esclusiva e contestando, con riguardo alla norma transitoria dell&#8217;art. 15, comma 5, la statuizione di inammissibilità  del motivo per potenziale conflitto di interessi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto alla statuizione di inammissibilità , il motivo di appello è fondato, per le ragioni esposte al punto <i>subÂ </i>1.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel merito il motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A parte che ormai l&#8217;art. 4, comma 1, della l.r. Lazio n. 33 del 1999 è stato abrogato dall&#8217;art. 107 della l.r. 6 novembre 2019, n. 22 (<i>Testo unico del commercio</i>), occorre considerare che si tratta di disposizione che consente nel commercio la vendita congiunta nel settore alimentare e non alimentare, ma che naturalmente ammette limitazioni per il solo primo genere merceologico per ragioni di interesse pubblico, come quelle bene individuate dalla sentenza appellata per affermare la non illegittimità  dell&#8217;art. 14, comma 2, lett. <i>a)</i>, che vieta l&#8217;abbinamento ad evitare che le attività  non alimentari siano utilizzate come veicolo di offerta di prodotti alimentari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto, poi, alla previsione dell&#8217;art. 14, comma 5, appare ragionevole, in ragione della sua specificità  tecnica, la previsione per cui non sono assoggettati all&#8217;obbligo di adeguamento «<i>gli esercizi di vicinato del settore alimentare che effettuino la vendita di prodotti freschi o da forno mediante l&#8217;utilizzo di apposite ed idonee attrezzature e che svolgano tale attività  in maniera continuativa da data antecedente all&#8217;entrata in vigore del D.lgs. 114/1998</i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. &#8211; Il sesto motivo deduce poi l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 10, comma 1, lett. <i>e)</i>, del Regolamento che vieta l&#8217;installazione di apparecchi automatici per la vendita di prodotti (ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e presidi sanitari) per violazione dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. <i>n)</i>, della l.r n. 21 del 2006 e per incompetenza comunale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche tale motivo è infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non si ravvisa il contrasto con la norma di legge invocata, che prevede che in tale tipologia di distribuzione i Comuni non possono dettare criteri e condizioni per rilasciare nuove autorizzazioni, mentre nel caso ha escluso tale installazione. Peraltro, a parte che l&#8217;art. 6 della l.r. n. 21 del 2006 è stato, anch&#8217;esso, abrogato dalla l.r. n. 22 del 2019, si tratta di previsione che è legittima espressione di discrezionalità  negativa, nel contemperamento delle esigenze di tutela dell&#8217;ambiente e del decoro urbano.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. &#8211; Il settimo e ultimo motivo deduce l&#8217;omessa pronuncia sulla sesta censura del ricorso introduttivo, che contestava la legittimità  del regolamento nel complesso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche a ravvisare un&#8217;omessa pronuncia, alla stregua di un&#8217;impostazione formalistica (per il vero, le censure rubricate intersecano lo sviluppo argomentativo dei motivi rivolti nei confronti delle singole disposizioni del Regolamento), si tratta comunque di motivo inammissibile per genericità , posto che si limita ad affermare la contraddittorietà  del preambolo della delibera, per poi richiamare i motivi, postulando un generalizzato, ma neppure argomentato, contrasto con la disciplina nazionale e regionale in tema di tutela e salvaguardia dell&#8217;artigianato nel settore alimentare.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. &#8211; Alla stregua di quanto esposto, l&#8217;appello va in parte accolto, limitatamente alla statuizione in rito, in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La complessità  della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, limitatamente alla pronuncia di parziale inammissibilità , in parte lo dichiara improcedibile, ed in parte lo respinge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Stefano Fantini, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Alberto Urso, Consigliere</p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.3225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-6-2013-n-3225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-6-2013-n-3225/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-6-2013-n-3225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.3225</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata Ciro Langella (Avv. Mariacristina Cafarelli) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale), U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale) sulla revoca della patente di guida al soggetto colpito da misura di prevenzione della sorveglianza speciale Circolazione stradale – Patente di guida – Revoca – Soggetto colpito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-6-2013-n-3225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.3225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-6-2013-n-3225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.3225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata <br /> Ciro Langella (Avv. Mariacristina Cafarelli) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale), U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sulla revoca della patente di guida al soggetto colpito da misura di prevenzione della sorveglianza speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Patente di guida – Revoca – Soggetto colpito da misura di prevenzione della sorveglianza speciale – Prefetto- Valutazione– Requisiti attitudinali o di affidabilità in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere –Necessità- Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n.285/1992, il Prefetto è tenuto a valutare i requisiti attitudinali o di affidabilità del soggetto interessato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, purché significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1).cfr. nei termini TAR Campania,sez.VI, n.13054 del 8.6.2010; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17.5.2001, n. 367; T.A.R. Piemonte, 23.2.1985, n.74.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2012 proposto dal Sig. Ciro Langella, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariacristina Cafarelli e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille N. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione, del provvedimento prefettizio n. 42455/pat del 02/01/2012 con il quale si dispone la revoca della patente di guida del ricorrente.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2034 del 2012 di incombenti istruttori;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.3393 del 2012 di reitero di detti incombenti istruttori;<br />	<br />
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1428 del 2012 di accoglimento della domanda di sospensione con ordine per l’Amministrazione di rideterminarsi nell’occasione del rinnovo del titolo di guida nel frattempo scaduto;<br />	<br />
Vista la memoria di parte ricorrente;<br />	<br />
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Vista la nota inviata dalla Prefettura di Napoli;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;<br />	<br />
Designato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30/5/2013 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi gli Avvocati come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere titolare di patente di guida rilasciata il 16/6/2000, sottoposto nel 2008 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni e 6 mesi; con il provvedimento impugnato è stata poi disposta la revoca della patente di guida.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale si è costituita per resistere al ricorso depositando documentazione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione dell’art.120 del Decr. Legisl. n.285/1992, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia di che trattasi, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale.<br />	<br />
3. La Sezione ritiene, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, di ribadire (ex multis, 8.6.2010, n.13054) che, una volta venuto definitivamente meno il documento abilitativo, dunque anche in caso di cessazione della misura di sicurezza, parte ricorrente non ha comunque titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, ma piuttosto al rilascio di un nuovo documento di guida (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17.5.2001, n. 367; T.A.R. Piemonte, 23.2.1985, n.74), atteso che l&#8217;interesse sostanziale di parte ricorrente alla restituzione dell&#8217;originario titolo abilitativo non potrebbe comunque trovare soddisfacimento, dal momento che egli è, invece, tenuto a richiedere all&#8217;Autorità competente un nuovo documento di guida, sottoponendosi al relativo iter procedimentale. Infatti il provvedimento di revoca della patente, disposto ai sensi dell&#8217;art. 120 del D. Lg.vo n. 285 del 1992, è atto dovuto a contenuto vincolato per cui, nel caso in cui l&#8217;attività amministrativa è predeterminata dalla legge e sia quindi sottratta a qualsiasi valutazione comparativa e discrezionale, il potere attribuito all&#8217;Amministrazione è vincolato sia nell&#8217;an che nel quid e pertanto risulta inconfigurabile, nei confronti dell&#8217;atto di revoca, il vizio di eccesso di potere.<br />	<br />
3.1 Nel caso per cui è controversia, in disparte il procedimento di riabilitazione di cui al D. Lgvo n.159 del 2011, il Collegio ritiene di dover condividere la giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 18.6.1998, n.798), che la Sezione ha già fatta propria in ipotesi similari (da ultimo, 2.7.2012, n.3119 non sospesa dal Consiglio di Stato con ord.za n.4436 del 2012; 20.6.2012, n.2908; 14.3.2012, n.1280), che ha in maniera inequivoca affermato che l&#8217;art.120 del D. Lgvo n.285 del 1992 &#8211; così come modificato &#8211; prevede che il Prefetto è tenuto a revocare la patente di guida nel caso di mancata riabilitazione dalla misura di prevenzione, anche se detta misura di prevenzione sia scaduta nelle more dell&#8217;adozione del provvedimento di revoca, “salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, indipendentemente dalla cessazione della misura di prevenzione, non risulta intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione, per cui le richieste di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
4. Per tali motivi il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.<br />	<br />
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-6-2013-n-3225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.3225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3225/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3225</a></p>
<p>Concorso &#8211; non ammissione prova orale concorso 10 posti agente polizia provinciale, per esito insufficiente della prova scritta consistente in cinque quesiti a risposta sintetica – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:3225/2004Registro Generale:4891/2004</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3225/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; non ammissione prova orale concorso 10 posti agente polizia provinciale, per esito insufficiente della prova scritta  consistente in cinque quesiti a risposta sintetica – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza &#8211;  tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3225/2004<br />Registro Generale:4891/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MARIANO SERGIO</b>rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO ERMENEGILDO RENNA Avv. ANTONIO NATRELLA con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI SCIPIONI 132 presso FRANCESCO CIGLIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI LECCE</b>rappresentato e difeso da:Avv. ALFREDO BRUNI Avv. MARIA GIOVANNA CAPOCCIA con domicilio eletto in Roma VIA F. PAULUCCI DE CALBOLI 9 presso RODOLFO FRANCOe nei confronti di<br />
<b>COMMISS. ESAME CONC. PUBBL. POSTI AGENTE POLIZIA PROVINCIALE</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: SEZIONE II 817/2004 , resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE PROVA ORALE CONCORSO 10 POSTI AGENTE POLIZIA PROVINCIALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>PROVINCIA DI LECCE<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e udito, altresì, per la parte l’avv.to Renna;</p>
<p>Rilevato che l’appello, ad un primo esame proprio della fase cautelare, non prospetta deduzioni idonee a determinare la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4891/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
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