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	<title>3221 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2020-n-3221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2020-n-3221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3221</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore PARTI: R. S.a.s. di Rudolf S. &#38; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Manfred Natzler, c. la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2020-n-3221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2020-n-3221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore PARTI:  R. S.a.s. di Rudolf S. &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Manfred Natzler, c. la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cavallar, Michele Costa e Renate von Guggenberg; la Comunità  Comprensoriale Oltradige &#8211; Bassa Atesina e il Comune di Vadena, non costituita in giudizio nel presente grado; e nei confronti di Società  Autostrada del Brennero S.p.A., non costituito in giudizio nel presente grado)</span></p>
<hr />
<p>Azione risarcitoria : interpretazione dell&#8217; art. 34 C.P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> <strong>1.- Processo amministrativo &#8211; azione risarcitoria &#8211; art. 34 C.P.A. &#8211; interpretazione.</strong><br /> <br /> <strong>2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; strumenti urbanistici &#8211; varianti &#8211; riguardanti bene specifico &#8211; conseguenze procedimentali.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice, generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perchè, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria sancito dall&#8217;art. 30 cod. proc. amm.</em><br /> <br /> <em>2. Se le varianti allo strumento urbanistico riguardino un bene specifico, le stesse hanno carattere particolare ed il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione individuale che l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di eseguire ovvero dalla piena conoscenza della variante da parte del singolo soggetto interessato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 21/05/2020<br /> <strong>N. 03221/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08570/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8570 del 2013, proposto dall&#8217;impresa R. S.a.s. di Rudolf S. &amp; C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Manfred Natzler, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cavallar, Michele Costa e Renate von Guggenberg, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;<br /> la Comunità  Comprensoriale Oltradige &#8211; Bassa Atesina e il Comune di Vadena, non costituita in giudizio nel presente grado;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> della Società  Autostrada del Brennero S.p.A., non costituito in giudizio nel presente grado;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano, n. 254/2013, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:<br /> A) con il ricorso introduttivo:<br /> 1) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 62 del 15 gennaio 2007, recante «<em>Comune di Vadena: previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali per la realizzazione di un campo nomadi &#8211; modifica d&#8217;ufficio al piano urbanistico &#8211; approvazione definitiva</em>»;<br /> 2) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 2905 del 11 agosto 2007, recante «<em>Comune di Vadena: previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali per la realizzazione di un campo nomadi &#8211; modifica d&#8217;ufficio al piano urbanistico</em>»;<br /> 3) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3220 del 9 settembre 2007 (citata nelle premesse della deliberazione n. 62 del 15 gennaio 2007);<br /> 4) (nei limiti dei motivi del ricorso) del parere della Commissione urbanistica provinciale del 21 dicembre 2006;<br /> 5) (nei limiti dei motivi del ricorso) della deliberazione del Consiglio comunale di Vadena n. 40 del 29 novembre 2006;<br /> 6) del parere positivo della società  Autostrada del Brennero S.p.A. del 5 ottobre 2006;<br /> B) con i motivi aggiunti:<br /> 7) della deliberazione della Giunta della Comunità  comprensoriale Oltradige &#8211; Bassa Atesina n. 263 del 22 giugno 2006.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 tenuta come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;<br /> <br /> 1. Premesso che si ravvisano i presupposti di cui all&#8217;art. 74 cod. proc. amm. per la pronuncia di sentenza in forma semplificata;<br /> 2. Considerato che il TRGA, con la sentenza in epigrafe, dichiarava irricevibile il ricorso n. 136 del 2008 (integrato da motivi aggiunti), proposto dall&#8217;impresa R. S.a.s. di Rudolf S. &amp; C. avverso gli atti indicati in epigrafe, con i quali era stata apportata una modifica d&#8217;ufficio al piano urbanistico comunale di Vadena mediante la previsione di una zona per attrezzature sovracomunali (realizzazione di un campo nomadi) sulla p.f. 211/1 in C.C. Vadena di proprietà  della ricorrente (originariamente sita in zona di verde agricolo), rilevando che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 19 l. prov. n. 17/1997 (l. urb. prov.), che disciplina il procedimento per l&#8217;approvazione del PUC, al comma 5 impone al Sindaco di comunicare ai proprietari, prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale, la nuova destinazione impressa ai loro terreni, quando riguardi la realizzazione di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico;<br /> &#8211; tale norma tuttavia limita l&#8217;obbligo di comunicazione alle sole ipotesi in cui la nuova destinazione dell&#8217;area derivi da un progetto comunale, mentre nulla è specificato per quanto concerne le iniziative provinciali di cui all&#8217;art. 21 l. urb. prov., quali quelle oggetto delle gravate delibere;<br /> &#8211; quanto al procedimento di approvazione delle varianti al PUC (anche di quelle di iniziativa provinciale), il citato art. 21 rinvia alle disposizioni previste dalla stessa legge per il procedimento di approvazione del PUC;<br /> &#8211; l&#8217;art. 20 l. urb. prov. (che disciplina il procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale) al comma 4 stabilisce che la delibera di approvazione della Giunta provinciale sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;<br /> &#8211; escluso con ciò l&#8217;obbligo di notificazione individuale, il termine per l&#8217;impugnazione, a norma dell&#8217;art. 41, comma 2, cod. proc. amm., decorreva dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 2007, di approvazione della modifica al PUC, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella specie avvenuta il 13 febbraio 2007;<br /> &#8211; dunque sia il ricorso introduttivo, notificato alle controparti il 30 aprile 2008, sia l&#8217;atto recante motivi aggiunti, notificato il 14 maggio 2008, risultavano notificati oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell&#8217;atto conclusivo del procedimento, nè erano ravvisabili i presupposti per la rimessione in termini;<br /> 3. Ritenuto che l&#8217;appello interposto dall&#8217;originaria ricorrente avverso la statuizione di irricevibilità  sia bensì¬ fondato, ma che il ricorso di primo grado debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla decadenza del vincolo preordinato all&#8217;esproprio per la mancata acquisizione del fondo da parte dell&#8217;amministrazione espropriante entro il termine decennale di cui all&#8217;art. 18, comma 1, l. urb. prov.;<br /> 4. Ritenuto, con riferimento al primo profilo, che secondo l&#8217;orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, ove le varianti allo strumento urbanistico riguardino un bene specifico, le stesse hanno carattere particolare ed il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione individuale che l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di eseguire ovvero dalla piena conoscenza della variante da parte del singolo soggetto interessato (v., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2014, n. 965; Cons. St., Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 922), nella specie non eseguite rispettivamente non comprovate, con la conseguente erronea declaratoria di irricevibilità  del ricorso di primo grado (i cui motivi risultano espressamente riproposti nel ricorso in appello, unitamente ai motivi aggiunti);<br /> 5. Considerato, con riguardo al secondo profilo, che lo stesso appellante, nella memoria del 16 marzo 2020, ha eccepito l&#8217;intervenuta decadenza del vincolo preordinato all&#8217;esproprio per la mancata acquisizione del fondo da parte dell&#8217;amministrazione espropriante entro il termine decennale di cui all&#8217;art. 18, comma 1, l. urb. prov. (con conseguente reviviscenza della zona di verde agricolo, ai sensi della citata disposizione di legge, nella versione vigente <em>ratione temporis</em>), con la conseguenza che deve essere dichiarata l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;azione di annullamento esperita con il ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse;<br /> 6. Ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dall&#8217;appellante nella citata memoria, non sia neppure configurabile un interesse alla declaratoria di illegittimità  degli atti impugnati ai fini risarcitori, ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in quanto:<br /> &#8211; l&#8217;ivi contenuta deduzione della «<em>possibilità  di un utilizzo commerciale del sedime</em>», oltre ad essere del tutto generica, è smentita dall&#8217;affermazione, contenuta nella stessa memoria, per cui l&#8217;area nelle more sarebbe stata inserita in zona di rischio idrogeologico, con la conseguente inconferenza della prospettazione di ulteriori proficui utilizzi sotto il profilo economico;<br /> &#8211; l&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice, generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perchè, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria sancito dall&#8217;art. 30 cod. proc. amm. (v. in tal senso, <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 736);<br /> 7. Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 8570 del 2013), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma della statuizione di irricevibilità  del ricorso di primo grado, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.-l. n. 18/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Giovanni Orsini, Consigliere<br /> Francesco De Luca, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2020-n-3221/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.3221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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