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	<title>32200 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>32200 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2010 n.32200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-9-9-2010-n-32200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-9-9-2010-n-32200/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2010 n.32200</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Spagnoletti Mete S.p.a. (Avv. C.Bertocchini) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Accertamento – Idoneità decettiva – Messaggio pubblicitario – Rinvio ad altri mezzi informativi – Non rileva. 2. Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Sanzione – Graduazione – Profilo soggettivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-9-9-2010-n-32200/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2010 n.32200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-9-9-2010-n-32200/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2010 n.32200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Giovannini <i>Est.</i> Spagnoletti<br /> Mete S.p.a. (Avv. C.Bertocchini) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Accertamento – Idoneità decettiva – Messaggio pubblicitario – Rinvio ad altri mezzi informativi – Non rileva.</p>
<p>2.	Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Sanzione – Graduazione –  Profilo soggettivo – Dimensione economica dell’operatore – Fatturato ultimo anno – Ampiezza e articolazione rete di vendita – Precedente provvedimento.</p>
<p>3.	Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Sanzione – Graduazione – Profilo oggettivo – Gravità violazione – Capacità di penetrazione, diffusione e durata della violazione.</p>
<p>4.	Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Procedimento – Obbligo audizione – Professionista e/o operatore pubblicitario – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nell’ambito dei procedimenti relativi all’accertamento di pubblicità ingannevoli, la verifica condotta dall’AGCM riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili a contatto già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto, non potendosi riconoscere che una sorta di “attitudine eterointegrativa”, costituita dal rinvio ad altri mezzi informativi, possa valere ad elidere la violazione degli obblighi del professionista in relazione ad un’informazione strutturalmente carente (1).</p>
<p>2.	È legittima la sanzione irrogata dall’AGCM, nell’ambito dell’accertamento di condotte di pubblicità ingannevole, che fa riferimento, sotto il profilo soggettivo, alla dimensione economica dell’operatore, come espressa dal fatturato dell’ultimo anno precedente la violazione e all’ampiezza e articolazione della sua rete di vendita, nonché all’esistenza di altro precedente provvedimento sanzionatorio, ancorché riferito a fattispecie di minore gravità e che perciò ha comportato, con il riconoscimento di circostanze attenuanti, l’irrogazione di sanzione pecuniaria più tenue.</p>
<p>3.	È legittima la sanzione irrogata dall’AGCM, nell’ambito dell’accertamento di condotte di pubblicità ingannevole che fa riferimento, sotto il profilo oggettivo, alla gravità della violazione, in funzione dei suoi effetti in relazione alla penetrazione della pratica commerciale, connessa alla sua diffusione con più mezzi, nonché all’apprezzabile durata della violazione.</p>
<p>4.	Nell’ambito dell’accertamento di condotte di pubblicità ingannevole, l’audizione del professionista e operatore pubblicitario non è obbligatoria, essendo l’apprezzamento relativo alla sua utilità rimesso alle valutazioni del responsabile del procedimento, in funzione della completezza delle acquisizioni istruttorie e secondo principi di economia procedimentale, specie quando, come nel caso di specie, l’operatore abbia esercitato i propri diritti partecipativi depositando memorie e documentazione, e non indichi quali altri elementi informativi avrebbe potuto apportare l’audizione (2).</p>
<p></b>_________________________<br />	<br />
(1) <i>T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 settembre 2009, n. 8670. </i><br />	<br />
(2) <i>Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4598 e 8 ottobre 2008, n. 4913;<br /> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 aprile 2009, n. 3723 e 1 settembre 2008 , n. 7974.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>METE S.p.A.</b>, titolare del marchio “perSempre arredamenti”, con sede in Monterotondo (Roma), in persona del procuratore speciale pro-tempore dott. Vittorio Bozzolini per procura a rogito del notaio Giovanni Parmegiani di Roma del 30 agosto 2007, depositata in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Bertocchini, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 61, per mandato in calce al ricorso; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO &#8211; A.G.C.M.</b>, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento n. 19872, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 14 maggio 2009, notificato alla società ricorrente il 21 maggio 2009 e pubblicato sul bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19/2009 in data 1° giugno 2009, con il quale è stata dichiarata pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la diffusione di volantino pubblicitario, inviato a mezzo posta al domicilio dei consumatori, e le omologhe indicazioni riportate sul sito internet www.persemprearredamenti.it, inteso a promuovere la vendita di cucine con sconto dichiarato del 50%, con divieto di ulteriore diffusione e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000,00; nonché di ogni altro provvedimento o atto ad esso presupposto e/o conseguente</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 3820 del 1° agosto 2009, con cui è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 19 luglio 2009 e depositato il 24 luglio 2009, la società Mete S.p.A., con sede in Monterotondo (Roma), in persona del suo procuratore speciale pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato, deducendo, con unico articolato motivo, le seguenti censure:<br />	<br />
Violazione di legge &#8211; Eccesso di potere &#8211; Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; Carenza, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione<br />	<br />
1) Insussistenza della violazione, perché le informazioni relative alla campagna promozionale erano riportate in un regolamento, disponibile presso i punti vendita, indicato sia nel volantino che sul sito internet www.persemprearredamenti.it, oltre che sulla cartellonistica dei punti vendita, con la possibilità per il cliente consumatore di attingere ogni elemento informativo in ordine alle cucine offerte, ai loro prezzi di listino, all’entità dello sconto praticato, esulando quindi ogni possibile effetto decettivo.<br />	<br />
2) Abnormità della sanzione comminata, in relazione alla considerazione del fatturato del 2007, relativo ad anno precedente alla campagna promozionale e comunque riferibile all’intera gamma di prodotti commercializzati dalla società ricorrente, ben più ampia di quella oggetto dei messaggi pubblicitari (cucine), alla limitata estensione quantitativa e temporale della campagna stessa, all’entità della sanzione, pari a oltre l’11% degli utili conseguiti nel 2007, anche in relazione all’irrogazione alla stessa società ricorrente di ben più contenuta sanzione (€ 11.000,00) per precedente pratica commerciale scorretta, nonché ad altro operatore per altra pratica in fattispecie ben più grave.<br />	<br />
3) Omessa audizione del responsabile della società nel corso del procedimento, con violazione dell’art. 12 del regolamento istruttorio di cui alla deliberazione A.G.C.M. n. 283 del 5 dicembre 2007.<br />	<br />
Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, richiamando e illustrando l’ampia motivazione della deliberazione gravata.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3820 del 1° agosto 2009 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 24 marzo 2010 il ricorso è stato discusso e deciso come da dispositivo pubblicato.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.<br />	<br />
1.1) Giova premettere in punto di fatto che:<br />	<br />
&#8211; a seguito di segnalazioni di consumatori, con comunicazione del 16 dicembre 2008 è stato avviato procedimento istruttorio, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206 del<br />
&#8211; con memoria pervenuta all’Autorità il 21 gennaio 2009, la società Mete S.p.A., evidenziato che la campagna pubblicitaria era cessata dopo la comunicazione d’avvio del procedimento, e la promozione al 31 dicembre 2008, precisava che essa era stata affatt<br />
&#8211; acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (che si esprimeva nel senso della sussistenza di una pratica commerciale scorretta), con la deliberazione assunta nell’adunanza del 14 maggio 2009 l’Autorità garante della concorrenza<br />
&#8211; “La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione di un messaggio pubblicitario della società Mete S.p.A. che in qualità di professionista, opera nei propri centri vendita con il marchio “perSempre arredamenti”, all’interno de<br />
&#8211; “Il consumatore dalla decodifica di un messaggio così strutturato è indotto a pensare che il modello di cucina riprodotto, che nel caso specifico può rappresentare esattamente il bene a cui aspira, potrà essere acquistato nei punti vendita della società<br />
&#8211; “A tale riguardo, nella memoria presentata, il professionista, in merito alle contestazioni effettuate, ha ribadito che la società in questione ha sempre provveduto a chiarire alla clientela i termini e le modalità della commercializzazione dei prodotti<br />
&#8211; “Quanto affermato dal professionista non può essere condiviso, in quanto si ritiene che la campagna pubblicitaria in oggetto, proprio perché volta alla promozione di “sconti”, avrebbe dovuto utilizzare modalità grafiche di evidente percezione (la scritt<br />
&#8211; “Secondo un consolidato orientamento dell’Autorità, il messaggio pubblicitario è ingannevole non soltanto quando induce il consumatore all’acquisto della merce pubblicizzata, ma anche, più in generale, allorché questi, per effetto di un falso convincime<br />
&#8211; “La pratica attuata da “perSempre arredamenti” (Mete S.p.A.) è da ritenersi contraria alla diligenza professionale. Il professionista, non fornendo adeguate informazioni ai consumatori circa l’esclusione di alcuni prodotti (anche se pubblicizzati) dalla<br />
&#8211; “In particolare, la pratica descritta appare idonea a integrare una violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, in quanto l’utilizzo della dizione “50% di sconto su tutte le cucine” induce il consumatore a credere che,<br />
In ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria l’Autorità ha rilevato che:<br />	<br />
&#8211; “Con riguardo alla gravità della violazione, per quanto concerne le dimensioni dell’operatore si evidenzia che Mete S.p.A. è un professionista che nel 2007 ha fatturato 136 milioni di euro, ed opera nella grande distribuzione quale esclusivista del comp<br />
&#8211; “Per quanto riguarda la capacità di penetrazione della pratica contestata, si rileva che il messaggio è stato diffuso attraverso la distribuzione Door to Door di un tabloid [omissis] copie sul territorio nazionale; una pagina pubblicitaria sul periodico<br />
&#8211; “Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale risulta posta in essere dal 10 novembre al 31 dicembre 2008. Sebbene il professionista abbia dichiarato di aver concluso la campagna pubblici<br />
&#8211; “Va considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05 in materia di pubblic<br />
1.2) Con unico articolato motivo di ricorso sono state dedotti tre distinti profili di censure, afferenti rispettivamente all’invocata insussistenza delle omissioni informative, alla commisurazione della sanzione, all’omessa audizione del responsabile della società ricorrente.<br />	<br />
1.2.1) Quanto al primo ordine di rilievi, deve rilevarsi che è affatto certo e incontestato che il claim pubblicitario si riferisce ad uno sconto di pari importo su tutte le cucine, pari al 50%, del seguente testuale tenore: “TUTTE LE CUCINE SCONTATE DEL 50%”, e accompagnato da altri claim tesi a rafforzarlo “PAGHI SOLO LA META’” “il resto è GRATIS”, “FINO AL 31 DICEMBRE SU TUTTE LE CUCINE SCONTO DEL 50%”.<br />	<br />
E’ altresì incontestabile che non sia stato indicato il prezzo di listino, onde consentire al consumatore di verificare l’effettività dello sconto nella misura promessa.<br />	<br />
E’ del pari incontestato che, almeno in una circostanza, su uno specifico modello di cucina (il modello “Dublino”, peraltro di minore prezzo e quindi di più ampia e maggiore appetibilità da parte dei consumatori), indicata e riprodotta nella brochure pubblicitaria, nel punto vendita è stato chiarito al potenziale acquirente che essa era esclusa dalla promozione.<br />	<br />
Nessun rilievo può assumere, come esattamente osservato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la circostanza che nella stessa brochure, a caratteri pressoché microscopici e in posizione di non immediata percepibilità (sul lato), fosse contenuto un rinvio ai “fogli informativi a disposizione presso i punti vendita”, né che in questi ultimi fossero esposti cartelli riportanti il prezzo, poiché secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario non è esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando l’impresa di cui è pubblicizzata l’attività, sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto la verifica condotta dall’AGCM riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili a contatto già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 settembre 2009, n. 8670), non potendosi riconoscere che una sorta di “attitudine eterointegrativa”, costituita dal rinvio ad altri mezzi informativi, possa valere ad elidere la violazione degli obblighi del professionista in relazione ad un’informazione strutturalmente carente.<br />	<br />
1.2.2) Quanto alla misura della sanzione pecuniaria irrogata, le valutazioni dell’Autorità in ordine all’effettiva consistenza e gravità della condotta commissiva sanzionata e alla personalità dell’autore della violazione appaiono esattamente argomentate, ragionevoli, immuni da vizi logici. La deliberazione gravata si è rettamente riferita:<br />	<br />
&#8211; sotto il profilo soggettivo, alla dimensione economica dell’operatore, come espressa dal fatturato dell’ultimo anno precedente la violazione e all’ampiezza e articolazione della sua rete di vendita, e all’esistenza di altro precedente provvedimento sanz<br />
&#8211; sotto il profilo oggettivo, alla gravità della violazione, in funzione dei suoi effetti in relazione alla penetrazione della pratica commerciale, connessa alla sua diffusione con più mezzi (sito internet, volantino pubblicitario, pagina pubblicitaria su<br />
1.2.3) Infondato è anche l’ultimo ordine di rilievi, poiché l’audizione del professionista e operatore pubblicitario non è obbligatoria, essendo la valutazione della sua utilità rimessa alle valutazioni del responsabile del procedimento, in funzione della completezza delle acquisizioni istruttorie e secondo principi di economia procedimentale, specie quando, come nel caso di specie, l’operatore abbia esercitato i propri diritti partecipativi depositando memorie e documentazione, e non indichi quali altri elementi informativi avrebbe potuto apportare l’audizione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4598 e 8 ottobre 2008, n. 4913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 aprile 2009, n. 3723 e 1 settembre 2008 , n. 7974).<br />	<br />
2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere respinto siccome infondato.<br />	<br />
3.) Il regolamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro)<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-9-9-2010-n-32200/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2010 n.32200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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